1.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 208/2


P9_TA(2019)0054

Cotone geneticamente modificato LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3)

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da cotone geneticamente modificato LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D061870/04 — 2019/2856(RSP))

(2021/C 208/01)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da cotone geneticamente modificato LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D061870/04,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 3,

viste la votazione tenutasi il 30 aprile 2019 in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, durante la quale non sono stati espressi pareri, e la votazione del 5 giugno 2019 in seno al comitato di appello, durante la quale, ancora una volta, non sono stati espressi pareri,

visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (2),

visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare il 6 dicembre 2006 e pubblicato il giovedì 14 dicembre 2006 (3),

visto il parere relativo al rinnovo adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare il mercoledì 17 ottobre 2018 e pubblicato il 14 novembre 2018 (4),

viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati (OGM) (5),

visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

A.

considerando che la decisione della Commissione 2008/837/CE (6) ha autorizzato l'immissione in commercio di alimenti e mangimi contenenti, costituiti da o prodotti a partire da cotone geneticamente modificato LLCotton25 («LLCotton25»);

B.

considerando che il 2 ottobre 2017 Bayer CropScience AG (il «richiedente»), titolare dell'autorizzazione iniziale, ha presentato alla Commissione, a norma degli articoli 11 e 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda di rinnovo dell'autorizzazione;

C.

considerando che il 17 ottobre 2018 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere favorevole, pubblicato il 14 novembre 2018 (7);

D.

considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati (GM) non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l'ambiente e che, nell'elaborare la sua decisione, la Commissione deve tenere conto della pertinente normativa dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame;

E.

considerando che il LLCotton25 è stato reso resistente agli erbicidi a base di glufosinato (8);

F.

considerando che, sebbene il consumo umano di olio di semi di cotone possa essere relativamente limitato in Europa, esso si può trovare in un'ampia varietà di prodotti alimentari, tra cui condimenti, maionese, prodotti di panetteria fine, pasta di cacao e patatine; considerando che il cotone viene somministrato agli animali principalmente sotto forma di panelli di semi di cotone e farina di semi di cotone o come semi di cotone interi (9);

G.

considerando che gli Stati membri hanno presentato numerose osservazioni critiche all'EFSA durante i tre mesi del periodo di consultazione, sia per quanto riguarda la valutazione originale che la valutazione per il rinnovo (10); considerando che queste comprendono il fatto che gli effetti dei residui di glufosinato e dei metaboliti non sono stati presi in considerazione, che è discutibile se i risultati del test di tossicità possano essere considerati corretti, che né l'allergenicità né la tossicologia sono state valutate in modo approfondito, che le relazioni di controllo redatte dal richiedente non forniscono alcun dato a sostegno delle conclusioni secondo le quali non vi sono effetti avversi per la salute o l'ambiente associati all'importazione e all'uso di LLCotton25 e che il piano generale di vigilanza proposto dal richiedente non soddisfa i requisiti di cui all'allegato VII della direttiva n. 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11);

H.

considerando che l'EFSA, in risposta alle osservazioni degli Stati membri, ha più volte dichiarato di ritenere necessaria un'ulteriore discussione tra i richiedenti e la Commissione in quanto responsabile della gestione del rischio sull'attuazione pratica del PMEM per quanto riguarda le piante GM per l'importazione e la trasformazione;

Mancata valutazione dei residui del glufosinato nel LLCotton25

I.

considerando che, in base a diversi studi, le colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi comportano un maggiore utilizzo di tali erbicidi, in gran parte a causa della comparsa di piante infestanti resistenti agli erbicidi (12); che, di conseguenza, occorre prevedere che le colture di LLCotton25 saranno esposte a dosi più elevate e ripetute di glufosinato, il che potrebbe condurre all'accumulo di una maggiore quantità di residui nel raccolto;

J.

che, mentre il lLLCotton25 era stato inizialmente autorizzato per l'importazione nel 2008, approvazione dell'uso del glufosinato nell'Unione è giunta a scadenza il 31 luglio 2018 (13); considerando che il glufosinato è classificato come tossico per la riproduzione 1B e rientra quindi fra i criteri di esclusione stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (14);

K.

che si ritiene che la valutazione dei residui di erbicidi e dei loro metaboliti sulle piante GM esuli dall'ambito di competenza del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati e quindi non viene eseguita nell'ambito del processo di autorizzazione per gli OGM; considerando che ciò risulta problematico poiché il modo in cui gli erbicidi complementari sono decomposti dalle piante GM, e la composizione e quindi la tossicità dei prodotti di degradazione («metaboliti»), possono essere determinati dalla stessa modificazione genetica (15);

L.

considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (16), che mira a garantire un livello elevato di protezione dei consumatori in relazione ai livelli massimi di residui («LMR»), i residui presenti nelle colture importate per l'alimentazione umana e animale di sostanze attive il cui uso non è autorizzato nell'Unione, quali il glufosinato, dovrebbero essere attentamente controllati e monitorati (17);

M.

considerando, viceversa che, nel quadro del programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2020, il 2021 e il 2022, gli Stati membri non sono obbligati a misurare i residui di glufosinato su alcun prodotto, compreso il cotone (18); che non si può escludere che il LLCotton25 o i prodotti da esso derivati destinati all'alimentazione umana e animale eccederanno i LMR, che sono stati fissati al fine di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori;

N.

considerando che l'EFSA ha riscontrato che l'esposizione stimata dell'operatore al glufosinato, se utilizzato per il controllo delle erbe infestanti nel granturco geneticamente modificato, ha superato il livello ammissibile di esposizione dell'operatore (LAEO) anche quando è stato utilizzato un dispositivo di protezione individuale (19); considerando che l'esposizione dell'operatore è particolarmente preoccupante, dati i maggiori volumi di erbicidi utilizzati sulle colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi;

O.

considerando che una recente relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione ha riscontrato che i pesticidi pericolosi hanno effetti catastrofici sulla salute e che i pesticidi sono responsabili di circa 200 000 decessi per avvelenamento acuto ogni anno, il 99 % dei quali si verifica nei paesi in via di sviluppo (20); che l'obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS) n. 3.9 dell'ONU, che l'Unione ha sottoscritto, si prefigge, entro il 2030, di ridurre sostanzialmente il numero di decessi e malattie da sostanze chimiche pericolose e da contaminazione e inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo (21);

Processo decisionale non democratico

P.

considerando che il 30 aprile 2019 il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato senza esprimere parere e, pertanto, l'autorizzazione non ha ottenuto il sostegno della maggioranza qualificata degli Stati membri; che il 5 giugno 2019 il comitato di appello ha votato senza esprimere alcun parere;

Q.

considerando che la Commissione ha riconosciuto come problematico il fatto che le decisioni sull'autorizzazione degli OGM continuino a essere adottate dalla Commissione senza una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli, il che costituisce decisamente un'eccezione per l'autorizzazione dei prodotti nel suo insieme, ma è diventato la norma nel processo decisionale in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati (22); che il Presidente della Commissione ha deplorato in più occasioni tale prassi in quanto non democratica (23);

R.

considerando che nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento europeo ha approvato in tutto 36 risoluzioni che sollevavano obiezioni all'immissione in commercio degli OGM a fini di alimentazione umana e animale (33 risoluzioni) e alla coltivazione degli OGM nell'Unione (tre risoluzioni); che non è stata raggiunta una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli ad autorizzare nessuno di tali OGM; che, nonostante abbia riconosciuto l'esistenza di lacune sul piano democratico e malgrado la mancanza di sostegno da parte degli Stati membri e le obiezioni sollevate dal Parlamento, la Commissione continua ad autorizzare gli OGM;

S.

considerando che non è necessario modificare la legislazione affinché la Commissione possa decidere di non autorizzare gli OGM quando non vi è una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli nel comitato di appello (24);

1.

ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste nel regolamento (CE) n. 1829/2003;

2.

reputa che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (25), nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;

3.

chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;

4.

ribadisce il proprio impegno a portare avanti i lavori sulla proposta della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011; invita il Consiglio a portare avanti con urgenza i suoi lavori relativi a tale proposta della Commissione;

5.

invita la Commissione, nel frattempo, a non autorizzare più gli OGM nei casi in cui non è espresso alcun parere da parte degli Stati membri nel comitato di appello, sia ai fini di coltivazione che di alimentazione umana e animale, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011;

6.

invita la Commissione a non autorizzare colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi finché i rischi sanitari associati ai residui non siano stati indagati in modo approfondito caso per caso, il che richiede una valutazione completa dei residui da irrorazione delle colture GM con erbicidi complementari, i loro metaboliti ed eventuali effetti combinatori;

7.

invita la Commissione a integrare pienamente la valutazione del rischio dell'impiego di erbicidi complementari e dei loro residui in quella delle piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, a prescindere dal fatto che la pianta geneticamente modificata interessata sia destinata alla coltivazione o all'importazione nell'UE a fini di alimentazione umana e animale;

8.

invita la Commissione a non autorizzare l'importazione, destinata all'alimentazione umana o animale, di alcuna pianta geneticamente modificata che sia stata resa resistente a una sostanza attiva a effetto erbicida il cui utilizzo non è autorizzato nell'Unione;

9.

esorta la Commissione a trattare gli obblighi dell'Unione derivanti da accordi internazionali, quali l'accordo di Parigi sul clima, la convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, come «pertinente normativa» dell'Unione" e/o «fattori legittimi» ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003, e a dare loro il peso che meritano, nonché a comunicare il modo in cui se ne è tenuto conto nel processo decisionale;

10.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(3)  Parere del gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati in merito a una domanda (EFSA-GMO-NL-2005-13) relativa all'immissione in commercio del cotone geneticamente modificato LLCotton25 resistente al glufosinato, a fini di alimentazione umana e animale, importazione e trasformazione, presentata in conformità del regolamento (CE) n. 1829/2003 dalla società Bayer CropScience, EFSA Journal (2006) 429, pagg. 1-19.https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2006.429

(4)  Parere scientifico sulla valutazione del cotone geneticamente modificato LLCotton25 ai fini del rinnovo dell'autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-RX-010), EFSA Journal 2018; 16(11):5473, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5473

(5)  Nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento europeo ha approvato 36 risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati.

Inoltre, nel corso della nona legislatura il Parlamento ha approvato le risoluzioni seguenti:

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0028).

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0029).

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro degli eventi MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 e DAS-40278-9, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0030).

(6)  Decisione 2008/837/CE della Commissione, del 29 ottobre 2008, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o fabbricati a partire da «LLCotton25» geneticamente modificato (ACS-GHØØ1-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 36).

(7)  Parere scientifico sulla valutazione del cotone geneticamente modificato LLCotton25 ai fini del rinnovo dell'autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-RX-010), EFSA Journal 2018; 16(11):5473, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5473

(8)  Parere iniziale dell'EFSA, pag. 1.

(9)  Parere scientifico sulla valutazione del cotone geneticamente modificato GHB614 × LLCotton25 × MON 1598515985 destinato all'alimentazione umana e animale nel quadro del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-NL-2011-94), EFSA Journal 2018; 16(4):5213, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213, pagg. 17-18.

(10)  Le osservazioni degli Stati membri su LLCotton25 sono accessibili tramite il registro delle domande dell'EFSA: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/login?

(11)  Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

(12)  Cfr., ad esempio, Bonny S., «Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact», Environmental Management, gennaio 2016, 57(1), pagg. 31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 e Benbrook, C.M., «Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. — the first sixteen years», Environmental Sciences Europe, 28 settembre 2012, Vol 24(1), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24

(13)  https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=IT&selectedID=1436

(14)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(15)  Tale è infatti il caso del glifosato, come indicato nella revisione dell'EFSA dei livelli massimi di residui esistenti per il glifosato, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005, EFSA Journal 2018; 16(5):5263, p. 12, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263

(16)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

(17)  Cfr. considerando 8 del regolamento (CE) n. 396/2005.

(18)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/533 della Commissione, del 28 marzo 2019, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2020, il 2021 e il 2022, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 88 del 29.3.2019, pag. 28).

(19)  Conclusioni EFSA sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva glufosinato come antiparassitario. https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2005.27r, p. 3.

(20)  https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/ Pesticidesrighttofood.aspx

(21)  https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/

(22)  Cfr., ad esempio, la relazione che accompagna la proposta legislativa della Commissione presentata il 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi GM sul loro territorio, e la relazione che accompagna la proposta legislativa della Commissione presentata il 14 febbraio 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 182/2011.

(23)  Si veda ad esempio il discorso di apertura della sessione plenaria del Parlamento europeo, incluso negli orientamenti politici per la nuova Commissione europea (Strasburgo, 15 luglio 2014), o il discorso sullo stato dell'Unione 2016 (Strasburgo, 14 settembre 2016).

(24)  Ai sensi del regolamento (UE) regolamento (UE) n. 182/2011 (articolo 6, paragrafo 3) la Commissione «può» e non «deve» procedere con l'autorizzazione se non vi è una maggioranza qualificata in seno al comitato di appello.

(25)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).