21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/262


P8_TA(2019)0161

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco degli enti esonerati

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 30 gennaio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco degli enti esonerati (C(2019)00791 — 2019/2549(DEA))

(2021/C 23/50)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento delegato della Commissione (C(2019)00791),

vista la lettera in data 30 gennaio 2019 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

vista la lettera in data 21 febbraio 2019 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare gli articoli 1, paragrafo 6, e 82, paragrafo 6;

vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,

visto l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento,

A.

considerando che l'atto delegato modificativo contiene modifiche importanti intese a garantire che la banca centrale del Regno Unito e gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima saranno esonerati dagli obblighi di compensazione e di segnalazione e dall'obbligo di applicare le tecniche di attenuazione del rischio per le operazioni non compensate stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012;

B.

considerando che il Parlamento riconosce l'importanza di una rapida adozione di tale atto, al fine di garantire che l'Unione europea sia pronta a far fronte all'eventualità di un recesso del Regno Unito dall'Unione senza un accordo;

1.

dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.