Bruxelles, 19.11.2019

COM(2019) 598 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi

1.INTRODUZIONE

La direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi 1 stabilisce requisiti minimi per la costruzione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno. L'articolo 4, paragrafi 4 e 6, l'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 6, paragrafo 9, della direttiva prevedono che detti punti di ricarica e di rifornimento, quando introdotti o rinnovati a decorrere dal 18 novembre 2017, siano almeno conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato II della direttiva.

In conformità all'articolo 8 della direttiva la Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati di cui:

·all'articolo 4, paragrafo 14, al fine di:

a)integrare tale articolo e l'allegato II, punti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.8, al fine di esigere il rispetto, da parte dell'infrastruttura da installare o rinnovare, delle specifiche tecniche contenute nelle norme che saranno elaborate dai competenti organismi europei di normazione 2 ,

b)aggiornare i riferimenti alle norme menzionate nelle specifiche tecniche stabilite o da stabilire all'allegato II, punto 1, qualora dette norme siano sostituite da nuove versioni adottate dai competenti organismi europei o internazionali di normazione;

·all'articolo 5, paragrafo 3, al fine di aggiornare i riferimenti alle norme menzionate nelle specifiche tecniche stabilite nell'allegato II, punto 2, qualora dette norme siano sostituite da nuove versioni adottate dai competenti organismi di normazione;

·all'articolo 6, paragrafo 11, al fine di:

a) integrare tale articolo e l'allegato II, punti 3.1, 3.2 e 3.4, al fine di esigere il rispetto, da parte dell'infrastruttura da installare o rinnovare, delle specifiche tecniche contenute nelle norme elaborate dai competenti organismi europei di normazione,

b) aggiornare i riferimenti alle norme menzionate nelle specifiche tecniche stabilite o da stabilire all'allegato II, punto 3, qualora dette norme siano sostituite da nuove versioni adottate dai competenti organismi europei o internazionali di normazione;

all'articolo 6, paragrafo 12, al fine di stabilire:

- i requisiti per le interfacce di trasferimento nelle operazioni di bunkeraggio di GNL per il trasporto marittimo e lungo le vie navigabili interne,

- i requisiti inerenti agli aspetti di sicurezza dello stoccaggio terrestre e della procedura di bunkeraggio del GNL nel trasporto marittimo e per vie navigabili interne.

La direttiva 2014/94/UE stabilisce già specifiche tecniche minime per alcune parti delle reti infrastrutturali per i combustibili alternativi, comprendenti:

·punti di ricarica di potenza standard ed elevata per veicoli a motore (allegato II, punti 1.1 e 1.2),

·fornitura di elettricità lungo le coste destinata a navi adibite alla navigazione marittima (allegato II, punto 1.7),

·punti di rifornimento di idrogeno per veicoli a motore (allegato II, punto 2),

·connettori/serbatoi per gas naturale compresso (GNC) (allegato II, punto 3.3).

Tali disposizioni hanno già contribuito a creare certezza per gli investimenti di mercato. Tuttavia l'allegato II della direttiva indica la necessità di definire ulteriori specifiche tecniche in ambiti nei quali non esiste ancora un riferimento alle norme, comprendenti:

·punti di ricarica senza fili per veicoli a motore (allegato II, punto 1.3),

·sostituzione di batterie per veicoli a motore (allegato II, punto 1.4),

·punti di ricarica per veicoli a motore della categoria L (allegato II, punto 1.5),

·punti di ricarica per autobus elettrici (allegato II, punto 1.6),

·fornitura di elettricità lungo le coste destinata a navi adibite alla navigazione interna (allegato II, punto 1.8),

·punti di rifornimento di GNL per navi adibite alla navigazione interna, navi adibite alla navigazione marittima e veicoli a motore (allegato II, punti 3.1 e 3.2),

·punti di rifornimento di GNC per veicoli a motore (allegato II, punto 3.4).

Inoltre le specifiche tecniche già esistenti per:

·i punti di rifornimento di idrogeno in zone aperte (allegato II, punto 2.1),

·la purezza dell'idrogeno fornito nei punti di rifornimento (allegato II, punto 2.2),

· gli algoritmi per l'idrogeno utilizzato come combustibile e le apparecchiature (allegato II, punto 2.3),

·i connettori per veicoli a motore per l'alimentazione con idrogeno allo stato gassoso (allegato II, punto 2.4) e

·i connettori /serbatoi per GNC (allegato II, punto 3.3)

sono state aggiornate in quanto i competenti organismi europei di normazione hanno adottato nuove versioni delle rispettive norme.

2.BASE GIURIDICA

La presente relazione è elaborata a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2014/94/UE.

Con tale relazione la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai regolamenti delegati della Commissione adottati o da adottare al fine di integrare o modificare i riferimenti alle norme menzionate ai punti 1.5, 1.8, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 delle specifiche tecniche di cui all'allegato II della direttiva.

3.ESERCIZIO DELLA DELEGA

A.Con lettera del 13 luglio 2017 il CEN-CENELEC ha informato la Commissione in merito alle norme da esso raccomandate al fine di integrare o modificare le specifiche tecniche di cui all'allegato II, punti 1.5, 1.8, 2.4, e 3.1, della direttiva 2014/94/UE, ossia:

·la norma EN 62196-2 "Spine, prese fisse, connettori mobili e fissi per veicoli. Carica conduttiva dei veicoli elettrici. Compatibilità dimensionale e requisiti di intercambiabilità di attacchi a spina e alveoli per corrente alternata" e la norma IEC 60884-1 "Spine e prese per usi domestici e similari – Parte 1: Prescrizioni generali" dovrebbero applicarsi a tali punti di ricarica, a seconda della potenza e/o della modalità di ricarica, per i punti di ricarica per i veicoli a motore della categoria L al fine di integrare l'allegato II, punto 1.5;

·la norma EN 15869-2 "Unità per navigazione interna - Collegamento elettrico a terra, corrente trifase 400 V, fino a 63 A, 50 Hz - Parte 2: Unità di terra, requisiti di sicurezza" al fine di integrare l'allegato II, punto 1.8, per la fornitura di elettricità lungo le coste destinata a navi adibite alla navigazione interna;

·la norma EN ISO 17268 relativa ai "dispositivi di collegamento per il rifornimento dei veicoli terrestri a idrogeno gassoso" al fine di modificare l'allegato II, punto 2.4, per i connettori per l'alimentazione con idrogeno;

·la norma EN ISO 20519 "Navi e tecnologia marina - Specifica per il rifornimento di navi alimentate a gas naturale liquefatto" al fine di integrare l'allegato II, punto 3.1, per navi adibite alla navigazione interna o navi adibite alla navigazione marittima.

Dopo avere consultato il gruppo di esperti del forum per il trasporto sostenibile della Commissione e dopo avere informato il Parlamento europeo e il Consiglio in merito a detta consultazione, la Commissione europea ha adottato il regolamento delegato (UE) 2018/674 della Commissione, del 17 novembre 2017, che integra la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i punti di ricarica per i veicoli a motore della categoria L, la fornitura di elettricità lungo le coste per le navi adibite alla navigazione interna e i punti di rifornimento per il GNL per il trasporto per via navigabile, e modifica tale direttiva per quanto riguarda i connettori per veicoli a motore per il rifornimento di idrogeno gassoso 3 .

Detto regolamento delegato stabilisce le disposizioni indicate di seguito.

1)I punti di ricarica a corrente alternata (AC) accessibili al pubblico riservati ai veicoli elettrici della categoria L fino a 3,7 kVA sono dotati, ai fini dell'interoperabilità, di almeno uno dei seguenti elementi:

a.prese fisse o connettori per veicoli di tipo 3a come descritti nella norma EN 62196-2 (per carica in modalità 3);

b.prese fisse e connettori conformi alla serie IEC 60884 (per la carica in modalità 1 o 2).

I punti di ricarica a corrente alternata (AC) accessibili al pubblico riservati ai veicoli elettrici della categoria L superiori a 3,7 kVA sono dotati, ai fini dell'interoperabilità, almeno di prese fisse o connettori per veicoli di tipo 2 come descritti nella norma EN 62196-2.

2)La fornitura di elettricità lungo le coste per le navi adibite alla navigazione interna è conforme alla norma EN 15869-2 "Unità per navigazione interna - Collegamento elettrico a terra, corrente trifase 400 V, fino a 63 A, 50 Hz - parte 2: Unità di terra, requisiti di sicurezza".

3)I punti di rifornimento di GNL per le navi adibite alla navigazione interna o alla navigazione marittima che non sono contemplate dal Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti (codice IGC) sono conformi alla norma EN ISO 20519.

4)I connettori per veicoli a motore per il rifornimento con idrogeno allo stato gassoso sono conformi alla norma EN ISO 17268 "Dispositivi di collegamento per il rifornimento dei veicoli terrestri a idrogeno gassoso".

B.A seguito delle richieste pervenute da singoli Stati membri e dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) riguardo all'aggiornamento tecnico e all'integrazione del regolamento delegato (UE) 2018/674 della Commissione del 17 novembre 2017, e a seguito della lettera del CEN-CENELEC del 26 novembre 2018, che informava la Commissione in merito ai nuovi sviluppi relativi alla normazione dell'infrastruttura di rifornimento per l'idrogeno e il gas naturale, il 13 agosto 2019 la Commissione ha adottato un nuovo regolamento delegato 4 che abroga il regolamento delegato (UE) 2018/674 della Commissione del 17 novembre 2017 e include gli aggiornamenti e le integrazioni di cui sopra nonché i nuovi sviluppi relativi alla normazione dell'infrastruttura di rifornimento per l'idrogeno e il gas naturale.

Detto regolamento delegato della Commissione:

·integra il punto 1.5 includendo le norme (in base alla potenza e/o modalità di ricarica) per i punti di ricarica per i veicoli a motore della categoria L, ossia:

o la norma EN 62196-2 "Spine, prese fisse, connettori mobili e fissi per veicoli. Carica conduttiva dei veicoli elettrici. Compatibilità dimensionale e requisiti di intercambiabilità di attacchi a spina e alveoli per corrente alternata" e

ola norma IEC 60884-1 "Spine e prese per usi domestici e similari – Parte 1: Prescrizioni generali" dovrebbero applicarsi a tali punti di ricarica;

·integra l'allegato II, punto 1.8, includendo la norma relativa alla fornitura di elettricità lungo le coste destinata a navi adibite alla navigazione interna, ossia:

ola norma EN 15869-2 "Unità per navigazione interna - Collegamento elettrico a terra, corrente trifase 400 V, fino a 63 A, 50 Hz - Parte 2: Unità di terra, requisiti di sicurezza" o la norma EN 16840 "Unità per navigazione interna - Collegamento elettrico a terra, corrente trifase 400 V, 50 Hz ad almeno 250 A" a seconda del fabbisogno energetico;

·modifica l'allegato II, punti 2.1 e 2.3, includendo la norma europea EN 17127 "Punti di rifornimento di idrogeno all'aperto che erogano idrogeno gassoso e che incorporano i protocolli di riempimento";

·modifica l'allegato II, punto 2.2, includendo la norma europea EN 17124 "Combustibile a idrogeno - Specifiche di prodotto e assicurazione di qualità - Applicazioni di celle a combustibile con membrana a scambio protonico (PEM) per veicoli stradali";

·modifica l'allegato II, punto 2.4, includendo la norma europea EN ISO 17268 "Dispositivi di collegamento per il rifornimento dei veicoli terrestri a idrogeno gassoso";

·integra l'allegato II, punto 3.1 includendo la norma relativa ai punti di rifornimento di GNL per le navi adibite alla navigazione marittima e per le navi adibite alla navigazione interna, ossia:

oEN ISO 20519 "Navi e tecnologia marina – Specifica per il rifornimento di navi alimentate a gas naturale liquefatto" che si applicherà per le navi adibite alla navigazione marittima che non sono contemplate dal Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti (codice IGC),

oEN ISO 20519 (parti da 5.3 a 5.7) che si applicherà per le navi adibite alla navigazione interna;

·integra l'allegato II, punto 3.2, includendo elementi di interoperabilità della norma europea EN ISO 16924 "Stazioni di rifornimento per gas naturale – Stazioni a GNL per il rifornimento dei veicoli" quali la pressione di alimentazione e il connettore da utilizzare;

·modifica l'allegato II, punto 3.3, chiedendo che la norma europea EN ISO 14469 "Veicoli stradali – Connettore di rifornimento di gas naturale compresso (GNC)" si applichi ai connettori/bocchettoni per GNC;

·integra l'allegato II, punto 3.4, includendo gli elementi di interoperabilità della norma europea EN ISO 16923 "Stazioni di rifornimento per gas naturale – Stazioni a GNC per il rifornimento dei veicoli" quali la pressione di alimentazione.

Il progetto di regolamento delegato della Commissione è stato pubblicato sul portale "Legiferare meglio" dal 15 marzo 2019 al 12 aprile 2019. La Commissione ha ricevuto riscontri da dieci rispondenti. Inoltre gli esperti degli Stati membri del forum per il trasporto sostenibile sono stati consultati in varie fasi della preparazione del regolamento delegato della Commissione.

Il regolamento delegato della Commissione è stato adottato dalla Commissione il 13 agosto 2019 5 . In conformità all'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2014/94/UE, il Parlamento europeo e il Consiglio sono stati consultati; non è pervenuta alcuna obiezione. Pertanto tale regolamento delegato della Commissione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 22 ottobre 2019. Esso si applica a decorrere dal 12 novembre 2021.

Inoltre nel quarto trimestre del 2020 è prevista l'adozione di un nuovo regolamento delegato della Commissione volto a integrare le specifiche tecniche dell'allegato II, punti 1.3 (Punti di ricarica senza fili per veicoli a motore) e 1.6 (Punti di ricarica per autobus elettrici), della direttiva 2014/94/UE.

La Commissione non intende includere le specifiche tecniche relative al punto 1.4 dell'allegato II (Sostituzione di batterie per veicoli a motore) nel suddetto regolamento delegato della Commissione, in quanto il competente organismo europeo di normazione non ritiene che tale norma costituisca una priorità per l'industria dell'UE.

4.CONCLUSIONE E PROSPETTIVE PER IL FUTURO

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.

(1) GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1.
(2)  Il Comitato europeo di normazione (CEN) e il Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC)
(3)  GU L 114 del 4.5.2018, pag. 1, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0674 .
(4)  C(2019) 5960 final
(5)  Regolamento delegato (UE) 2019/1745 della Commissione, del 13 agosto 2019, che integra e modifica la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i punti di ricarica per i veicoli a motore della categoria L, la fornitura di elettricità lungo le coste per le navi della navigazione interna, l'approvvigionamento di idrogeno per il trasporto su strada e l'approvvigionamento di gas naturale per il trasporto su strada e per vie navigabili e che abroga il regolamento delegato (UE) 2018/674 della Commissione (GU L 268 del 22.10.2019, pag. 1).