Bruxelles, 16.1.2020

COM(2019) 557 final/2

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- Addition of Spain to the list of Member States which have EU ETS installations emitting PFCs and N2O on p. 8;
- Addition of reference to the OJ publication of Directive 2014/65/EU on p. 10, footnote 14;
- Correction of the inconsistent and incorrect use of decimal commas and points in Tables 4 and 7;
- Correction of the number of total cancelled auctions on p. 21;
- Correction of the publication date of Regulation (EU) No 600/2014 on p. 34, footnote 61;
- Correction of the title of DG Climate Action in Figures 2, 3, 4, and 5, in Tables 6 and 8, as well as in Tables 1.1., 1.2 and 1.3 of Annex 1, and Table 4.1. of Annex 4.
The text shall read as follows:

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Relazione sul funzionamento del mercato europeo del carbonio


Indice

Elenco degli acronimi e delle abbreviazioni    

SINTESI    

1. INTRODUZIONE    

2.1. Attività, impianti e operatori del trasporto aereo    

2.2. Il registro dell'Unione e il catalogo delle operazioni dell'Unione europea (EUTL)    

3. FUNZIONAMENTO DEL MERCATO DEL CARBONIO NEL 2018    

3.1. Offerta: quote di emissione messe in circolazione    

3.1.1. Tetto massimo    

3.1.2. Quote di emissione rilasciate    

3.1.2.1. Assegnazione a titolo gratuito    

3.1.2.2. Il programma NER 300 e il Fondo per l'innovazione    

3.1.2.3. Compensazione dei costi indiretti del carbonio    

3.1.2.4. Messa all'asta delle quote    

3.1.2.5. Deroga alla messa all'asta integrale per la produzione di energia elettrica
e calore    

3.1.3. Crediti internazionali    

3.2. Versante della domanda: quote di emissione ritirate dalla circolazione    

3.3. Equilibrio fra domanda e offerta    

4. TRASPORTO AEREO    

5. SORVEGLIANZA DEL MERCATO    

5.1. La natura giuridica e il trattamento fiscale delle quote di emissione    

6. MONITORAGGIO, COMUNICAZIONE E VERIFICA DELLE EMISSIONI    

7. PANORAMICA DELLE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE NEGLI
STATI MEMBRI    

8. CONFORMITÀ E CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE    

9. CONCLUSIONI E PROSPETTIVE    

ALLEGATO    

Elenco degli acronimi e delle abbreviazioni

AVR    Regolamento sull'accreditamento e la verifica

AC    Autorità competente

CCS    Cattura e stoccaggio del carbonio

CCU    Cattura e utilizzo del carbonio

CDM    Meccanismo per lo sviluppo pulito

CER    Riduzioni certificate delle emissioni

CORSIA    Sistema di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio per il trasporto aereo internazionale

CSCF    Fattore di correzione transettoriale

EA    Cooperazione europea per l'accreditamento

SEE    Spazio economico europeo

AEA    Agenzia europea dell'ambiente

EEX    European Energy Exchange

BEI    Banca europea degli investimenti

ERU    Unità di riduzione delle emissioni

ESMA    Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

EU ETS    Sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione europea

EUTL    Catalogo delle operazioni dell'Unione europea

GES    Gas a effetto serra

ICAO    Organizzazione internazionale dell'aviazione civile

ICE    InterContinental Exchange Futures Europe

InnovFin EDP    Progetti dimostrativi sull'energia InnovFin

JI    Attuazione congiunta

MAR    Regolamento sugli abusi di mercato

MiFID2    Direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari

MiFIR    Regolamento relativo ai mercati degli strumenti finanziari

MRR    Regolamento sul monitoraggio e la comunicazione

MRVA    Monitoraggio, comunicazione, verifica e accreditamento

MSR    Riserva stabilizzatrice del mercato

NAB    Organismo nazionale di accreditamento

NER    Riserva per i nuovi entranti

OTC    Fuori borsa

PFC    Perfluorocarburi

FER    Fonti di energia rinnovabili

SARP    Norme e prassi raccomandate del sistema CORSIA

TNAC    Numero totale di quote in circolazione



SINTESI

Nel 2018 le emissioni provenienti da impianti contemplati dal sistema europeo per lo scambio di quote di emissioni (EU ETS) sono diminuite del 4,1 % rispetto al 2017. La diminuzione è principalmente attribuibile alla produzione di energia elettrica e calore, mentre le emissioni dell'industria sono diminuite solo leggermente (cfr. la tabella 7 nella sezione 3.2). Le emissioni verificate nel settore del trasporto aereo hanno continuato ad aumentare, facendo registrare un incremento del 3,9 % rispetto al 2017 (cfr. la tabella 8 della sezione 4).

A seguito dell'adozione della direttiva EU ETS riveduta, l'attenzione è ora rivolta in via prioritaria all'attuazione delle nuove disposizioni prima che abbia inizio la fase 4. I lavori di attuazione sono in pieno svolgimento: nell'ultimo anno sono state adottate nuove norme di attuazione concernenti l'elenco relativo alla rilocalizzazione del carbonio, le norme in materia di assegnazione gratuita delle quote, il Fondo per l'innovazione, le aste, le attività MRVA e il registro dell'Unione (cfr. capitoli 2.2, 3.1.2 e 6.1).

L'indicatore relativo all'eccedenza della riserva stabilizzatrice del mercato è stato pubblicato per la terza volta e corrisponde a 1 654 909 824 quote. La sua pubblicazione continuerà a portare all'integrazione delle quote nella riserva, riducendo il volume d'asta di quasi il 40 %, ovvero quasi 397 milioni di quote nel 2019 (cfr. capitolo 3.3).

Nel 2018 il rafforzamento del segnale trasmesso dal prezzo del carbonio nel mercato europeo del carbonio ha portato a un importo record di proventi di circa 14 miliardi di EUR derivanti dalla vendita all'asta delle quote per gli Stati membri. Gli Stati membri hanno speso o prevedono di spendere quasi il 70 % di questi proventi per scopi specifici connessi al clima e all'energia nel corso dell'anno (cfr. capitolo 3.1.2.4)



1. INTRODUZIONE

Dal 2005 il sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea (EU ETS) costituisce l'elemento portante della strategia dell'UE per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (GES) rilasciate dall'industria e dal settore della produzione di energia elettrica e calore. Tale sistema contribuisce in maniera significativa al conseguimento dell'obiettivo generale dell'Unione europea di ridurre entro il 2020 le emissioni di gas a effetto serra del 20 % rispetto ai livelli del 1990. Mentre l'UE è sulla buona strada per superare questo obiettivo, la riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 40 % (nell'ambito dell'attuale quadro politico dell'UE per il clima e l'energia per il 2030) e di almeno il 50 %, e se possibile del 55 %, in modo responsabile (tenendo conto degli orientamenti politici 1 per la prossima Commissione) richiederà continui progressi.

Dopo l'entrata in vigore, nell'aprile 2018, della revisione 2 del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea (EU ETS) per la fase 4, l'adozione della normativa di attuazione per il quarto periodo di scambio procede a ritmo sostenuto. Nell'ultimo anno è stata adottata la legislazione di attuazione del nuovo elenco di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e delle norme per l'assegnazione gratuita delle quote, e il quadro giuridico del sistema dei registri dell'Unione è stato rivisto per tener conto degli adeguamenti necessari per la fase 4. Inoltre, sono state stabilite le regole per l'operatività del Fondo per l'innovazione - il principale strumento del sistema ETS per il finanziamento di tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio e le innovazioni pionieristiche nella fase 4. Allo stesso tempo, il regolamento sulle vendite all'asta è stato rivisto per consentire la messa all'asta dei primi 50 milioni di quote per il Fondo per l'innovazione nel 2020. Nell'agosto 2019 la Commissione ha adottato una seconda revisione volto a creare il quadro istituzionale per la messa all'asta di quote per il Fondo per l'innovazione e il Fondo per la modernizzazione nella fase 4. Infine, ma non meno importante, il quadro di monitoraggio, comunicazione, verifica e accreditamento (MRVA) del sistema EU ETS è stato aggiornato per migliorare e chiarire le norme esistenti sulla base dell'esperienza di attuazione acquisita nella fase 3. La Commissione sta rapidamente completando le restanti disposizioni di attuazione, con l'obiettivo di farle adottare prima di gennaio 2021, quando inizierà il nuovo periodo di scambio.

Anche le modifiche legislative concordate negli ultimi anni per affrontare l'eccedenza di quote di emissione nel mercato del carbonio hanno iniziato a produrre i primi risultati. Dalla pubblicazione dell'ultima relazione sul mercato del carbonio, l'indicatore relativo all'eccedenza della riserva stabilizzatrice del mercato è stato pubblicato per la terza volta. Sulla base dell'indicatore e della legislazione riveduta sul sistema EU ETS, nel 2019 il volume delle aste si ridurrà di quasi 400 milioni di quote, pari al 24 % dell'eccedenza.

L'anno passato è stato caratterizzato anche da una maggiore fiducia degli operatori del mercato, che si è tradotta in un rafforzamento del segnale del prezzo del carbonio. Il prezzo più elevato delle quote di emissione ha determinato un aumento sostanziale dei proventi totali delle aste generati dagli Stati membri: nel 2018 i proventi totali generati sono stati pari a 14 miliardi di EUR, più del doppio dei proventi del 2017. Sulla base dei dati presentati dagli Stati membri, nel corso del 2018 è stato speso (o era previsto che fosse speso) quasi il 70 % di questi proventi per scopi specifici connessi al clima e all'energia.

La presente relazione sul funzionamento del mercato europeo del carbonio è presentata in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE 3 (direttiva EU ETS). Come previsto dalla direttiva, l'obiettivo della relazione è quello di fornire con regolarità, e con cadenza annuale, un'istantanea degli sviluppi rilevati nel mercato europeo del carbonio.

La relazione riguarda l'anno 2018, ma illustra anche iniziative proposte o concordate nella prima metà del 2019.

Se non diversamente indicato, i dati utilizzati nella presente relazione sono quelli pubblicati e a disposizione della Commissione alla fine di giugno 2019 4 . Le informazioni generali e di natura descrittiva in merito all'EU ETS sono incluse in riquadri inseriti nel testo della relazione.



2. INFRASTRUTTURA DELL'EU ETS

2.1. Attività, impianti e operatori del trasporto aereo    

L'EU ETS, attivo nei 31 paesi dello Spazio economico europeo (SEE), è finalizzato a limitare le emissioni generate da circa 11 000 centrali elettriche e impianti di produzione, nonché quelle di oltre 500 operatori del trasporto aereo che effettuano voli tra gli aeroporti del SEE. Il sistema comprende approssimativamente il 39 % delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE.

Nella fase 3 (2013-2020)*, i settori con impianti fissi disciplinati dal sistema EU ETS sono industrie ad alta intensità energetica, comprese le centrali elettriche e altri impianti di combustione, con una potenza termica nominale > 20MW (fatta eccezione per gli impianti di trattamento dei rifiuti pericolosi o urbani), raffinerie di petrolio, cokerie, impianti siderurgici, cementifici (clinker), impianti per la produzione di vetro, calce, laterizi, materiale ceramico, pasta di carta, carta e cartone, alluminio, prodotti petrolchimici, ammoniaca, acido nitrico, adipico, gliossale e gliossilico, impianti per la cattura di CO2 nonché il trasporto in condutture e lo stoccaggio geologico di CO2.

Il campo di applicazione dell'EU ETS per quanto riguarda il settore del trasporto aereo era limitato, nel periodo 2013-2016, soltanto ai voli effettuati all'interno del SEE, in attesa dell'adozione di un approccio globale da parte dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO). Per sostenere lo sviluppo del sistema di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio per il trasporto aereo internazionale (CORSIA), nel 2017 la limitazione ai voli intra-SEE è stata prorogata fino al 2023 (cfr. capitolo 4).

L'EU ETS interessa non soltanto le emissioni di biossido di carbonio (CO2) ma anche le emissioni di protossido di azoto (N2O) provenienti da tutta la produzione di acido nitrico, adipico, gliossale e gliossilico e le emissioni di perfluorocarburi (PFC) provenienti dalla produzione di alluminio. Sebbene la partecipazione all'EU ETS sia obbligatoria, in alcuni settori rientrano nel suo campo di applicazione soltanto gli impianti che superano determinate dimensioni. Inoltre i paesi partecipanti possono escludere dal sistema gli impianti di piccole dimensioni (che emettono meno di 25 000 tonnellate di CO2e) qualora siano in atto misure alternative ed equivalenti. Nella fase 4 gli emettitori di dimensioni assai ridotte (che negli ultimi tre anni hanno comunicato emissioni per un valore inferiore a 2 500 tonnellate di CO2e possono essere esclusi dall'EU ETS a condizione che siano applicate modalità di monitoraggio semplificate finalizzate a valutare la quantità delle loro emissioni. I paesi partecipanti possono altresì aggiungere ulteriori settori e tipi di gas a effetto serra all'EU ETS, oltre a quelli già previsti (in base alla cosiddetta opzione di "opt-in").

* Le informazioni relative alle fasi 1 e 2 dell'EU ETS sono disponibili al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/pre2013_it.

Secondo le relazioni a norma dell'articolo 21 presentate nel 2019 dai paesi partecipanti 5 , nel 2018 vi erano complessivamente 10 744 impianti autorizzati.

Come avvenuto negli anni precedenti, anche nel 2018 i combustibili impiegati nell'ambito dell'EU ETS sono stati in massima parte di tipo fossile. Tuttavia, 29 paesi hanno segnalato anche l'uso di biomassa in relazione a 2 181 impianti (20,3 % del totale degli impianti), Due paesi (LI e MT) non hanno comunicato alcun uso di biomassa. Le emissioni totali derivanti da biomassa nel 2018 sono risultate approssimativamente pari a 151 milioni di tonnellate di CO2 (ossia il 9 % delle emissioni comunicate nell'ambito dell'ETS); ciò rappresenta un lieve aumento rispetto ai 145 milioni di tonnellate di CO2 registrati nel 2017 (l'8 % delle emissioni comunicate nell'ambito dell'ETS). Di queste, il 99,2 % aveva un fattore di emissione pari a zero 6 . Per il 2018 nessun paese ha comunicato l'uso di biocarburante per gli operatori aerei, mentre per il 2017 solo la Svezia ha comunicato tale uso per due operatori aerei.

Per quanto riguarda le categorie di impianti basate sulle emissioni annue 7 , i dati per il 2018 indicano che, come per gli anni precedenti, il 72 % degli impianti è di categoria A, il 21 % è di categoria B e il 7 % rientra nella categoria C. 6 113 impianti sono stati dichiarati "impianti a basse emissioni" 8 (57 % del totale). 

Per quanto riguarda le attività dell'EU ETS ulteriormente elencate per le emissioni diverse dal CO2, le relazioni indicano che sono state rilasciate autorizzazioni per l'alluminio primario e i perfluorocarburi (PFC) in 13 paesi (DE, FR, EL, ES, IS, IT, NL, NO, RO, SE, SI, SK, UK) nonché per la produzione di acido nitrico e N2O in 21 paesi (tutti ad eccezione di CY, DK, EE, IE, IS, LI, LU, LV, MT e SI). Gli altri settori di produzione di N2O – la produzione di acido adipico e la produzione di acido gliossilico e di gliossale – sono dichiarati rispettivamente in tre (DE, FR, IT) e due (DE, FR) paesi. Soltanto la Norvegia e l'Austria hanno dichiarato di svolgere attività di cattura e stoccaggio di CO2.

Come nell'ultimo anno, sette paesi (ES, FR, HR, IS, IT, SI, UK) si sono avvalsi della possibilità di escludere emettitori di entità ridotta dall'EU ETS, in linea con quanto previsto dall'articolo 27 della direttiva EU ETS. Le emissioni escluse per il 2018 sono ammontate a 2,92 milioni di tonnellate di CO2 (circa lo 0,17 % del totale delle emissioni verificate, rispetto allo 0,16 % dell'anno precedente).

Secondo le relazioni del 2019 a norma dell'articolo 21, finora otto paesi (BE, DK, FR, HR, HU, LI, LT, NL) si sono avvalsi della possibilità di cui all'articolo 13 del regolamento sul monitoraggio e la comunicazione (MRR) 9 per consentire l'uso di piani di monitoraggio semplificati nei casi a basso rischio per impianti fissi. Nel caso di operatori del trasporto aereo a basse emissioni, tre paesi (BE, IS e PL) hanno dichiarato di aver fatto ricorso a tale disposizione per il 2018.

Nel 2018 è stato comunicato che 655 operatori del trasporto aereo disponevano di un piano di monitoraggio (rispetto ai 541 indicati per il 2017 e ai 503 per il 2016). Il 50 % (328) di tali operatori era rappresentato da operatori commerciali, mentre il restante 50 % (327) era costituito da operatori non commerciali 10 . Complessivamente 287 (quasi il 44 %) rispondevano ai criteri di "emettitori di entità ridotta" (rispetto a 280 (52 %) nel 2017 e a 249 (50 %) nel 2016).

2.2. Il registro dell'Unione e il catalogo delle operazioni dell'Unione europea (EUTL)

Il registro dell'Unione e il catalogo delle operazioni dell'Unione europea (EUTL) registrano la proprietà delle quote di emissione generali e specifiche del settore del trasporto aereo, riportando le quantità detenute nei conti e le transazioni tra conti. Tali registri sono tenuti e aggiornati dalla Commissione, mentre nei paesi partecipanti gli amministratori dei registri nazionali rimangono il punto di contatto per i rappresentanti dei conti (società o persone fisiche). Mentre il registro dell'Unione conserva i conti degli impianti fissi e degli operatori del trasporto aereo, l'EUTL verifica, registra e autorizza automaticamente tutte le transazioni tra i conti, garantendo così che tutti i trasferimenti siano conformi alle norme dell'EU ETS.

I dati registrati nel registro dell'Unione e nell'EUTL costituiscono un'importante fonte di informazioni per vari tipi di comunicazioni nell'ambito dell'ETS, ad esempio il calcolo dell'indicatore relativo all'eccedenza della riserva stabilizzatrice del mercato (cfr. il capitolo 3.3) e le comunicazioni trasmesse dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA). L'EUTL garantisce inoltre la trasparenza nell'EU ETS, attraverso la pubblicazione* di informazioni sulla conformità degli impianti fissi e degli operatori del trasporto aereo alle disposizioni dell'ETS.

* Le informazioni pubblicate dall'EUTL sono reperibili al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/clima/ets/

Nel 2018 il registro dell'Unione e l'EUTL sono stati pienamente operativi 24 ore al giorno per 365 giorni, con interruzioni minime, per un totale di 26 ore circa, dovute ad aggiornamenti tecnici.

Dal 1° gennaio 2019 la Commissione ha sospeso 11  tutte le procedure relative all'assegnazione gratuita, alla vendita all'asta e allo scambio di crediti internazionali, conformemente alle misure di salvaguardia 12 per proteggere l'integrità ambientale del sistema ETS dell'UE nei casi in cui la legislazione dell'UE cessi di applicarsi a uno Stato membro che si ritira dall'UE.

Nel marzo 2019 è stato adottato il regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione 13  che stabilisce le norme per il funzionamento del registro dell'Unione nel prossimo periodo di scambio dell'UE ETS (2021-2030). Il regolamento consente al registro dell'Unione di rispettare i requisiti per la fase 4 stabiliti dalla direttiva EU ETS riveduta, ad esempio adeguando le funzionalità in modo tale che le quote siano valide a tempo indeterminato e possano essere utilizzate solo per coprire le emissioni a partire dal primo anno del periodo decennale in cui sono state rilasciate, nonché per garantire che i crediti internazionali non possano essere utilizzati per coprire le emissioni a partire dal 2021. Inoltre, il nuovo regolamento adegua le norme che disciplinano il registro dell'Unione per allinearle ai requisiti della legislazione sui mercati finanziari, in seguito alla classificazione delle quote di emissioni come "strumenti finanziari" ai sensi della direttiva 2014/65/UE 14 a partire dal 3 gennaio 2018 nonché ai requisiti delle norme riviste sulla protezione dei dati.

3. FUNZIONAMENTO DEL MERCATO DEL CARBONIO NEL 2018

Il presente capitolo fornisce informazioni su aspetti relativi all'offerta e alla domanda di quote di emissione nel quadro dell'EU ETS. La sezione dedicata all'offerta comprende informazioni sul tetto massimo, sull'assegnazione gratuita, sul programma NER 300 (inclusi i preparativi per il prossimo Fondo per l'innovazione), sulla messa all'asta, sulla deroga alla messa all'asta integrale per la produzione di energia elettrica e calore (articolo 10 quater), sull'utilizzo di crediti internazionali così come un capitolo sui sistemi di compensazione dei costi indiretti del carbonio.

Sul versante della domanda, sono fornite informazioni sul numero di emissioni verificate e sull'equilibrio fra domanda e offerta di quote nel mercato del carbonio attraverso la riserva stabilizzatrice del mercato (MSR).

3.1. Offerta: quote di emissione messe in circolazione

3.1.1. Tetto massimo

Il tetto massimo (cap) è la quantità assoluta di gas a effetto serra che può essere emessa da entità contemplate per garantire il conseguimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni e deve corrispondere al numero di quote di emissione messe in circolazione in un determinato periodo di scambio. Nella fase 3 si applica un tetto massimo comune a livello di UE, in sostituzione del sistema precedente che prevedeva tetti massimi nazionali.

Il tetto massimo per il 2013 per le emissioni derivanti da impianti fissi era fissato a 2 084 301 856 quote. Tale tetto massimo diminuisce di anno in anno secondo un fattore di riduzione lineare pari all'1,74 % della quantità totale media di quote di emissione rilasciate ogni anno nel periodo 2008-2012, assicurando così che nel 2020 il numero di quote a disposizione per l'uso da parte degli impianti fissi sarà inferiore del 21 % rispetto al dato del 2005.

Il tetto massimo per il settore del trasporto aereo era stato originariamente fissato a 210 349 264 quote di emissione del trasporto aereo l'anno, un valore inferiore del 5 % rispetto al livello annuo medio di dette quote di emissione nel periodo 2004-2006. Il 1° gennaio 2014 esso è stato aumentato di 116 524 quote di emissione del trasporto aereo per tenere conto dell'adesione della Croazia all'EU ETS. L'obiettivo di tale tetto massimo era quello di rispecchiare la legislazione del 2008*, la quale stabiliva che tutti i voli da, verso e all'interno del SEE sarebbero stati inclusi nell'EU ETS. Tuttavia il campo di applicazione dell'EU ETS è stato limitato temporaneamente ai voli all'interno del SEE tra il 2013 e il 2016 per consentire all'ICAO di elaborare una misura di portata mondiale finalizzata a stabilizzare ai livelli del 2020 le emissioni generate dal trasporto aereo internazionale. Di conseguenza il numero di quote di emissione del trasporto aereo messe in circolazione nel periodo 2013-2016 è stato notevolmente inferiore al tetto massimo originariamente previsto. Nel 2017, per sostenere lo sviluppo della misura di portata mondiale dell'ICAO, è stata prorogata fino al 2023 la limitazione ai voli intra-SEE (cfr. il capitolo 4).

* Direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra.

La tabella 1 illustra i dati relativi al tetto massimo per gli impianti fissi e il numero di quote di emissione del trasporto aereo messe annualmente in circolazione 15 per ciascun anno durante la fase 3 dell'EU ETS.

Tabella 1: tetto massimo dell'EU ETS nel periodo 2013-2020


Anno


Tetto massimo annuo (impianti)

Quote di emissione del trasporto aereo messe annualmente in circolazione 16


2013


2 084 301 856

32 455 296


2014


2 046 037 610

41 866 834


2015


2 007 773 364

50 669 024


2016


1 969 509 118

38 879 316


2017


1 931 244 873

38 711 651


2018


1 892 980 627

38 909 625


2019


1 854 716 381

35 172 897 17


2020


1 816 452 135

3.1.2. Quote di emissione rilasciate

3.1.2.1. Assegnazione a titolo gratuito

Sebbene nella fase 3 dell'EU ETS la vendita all'asta sia il metodo predefinito per procedere all'assegnazione delle quote di emissione, una quantità significativa di quote viene assegnata a titolo gratuito. Si applicano i seguenti principi:

L'assegnazione gratuita è concessa agli impianti industriali per scongiurare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (una situazione nella quale le imprese trasferiscono la produzione in paesi terzi con vincoli meno stringenti sulle emissioni di gas a effetto serra, determinando un potenziale aumento delle loro emissioni totali). I settori e sottosettori che si ritiene siano esposti a un rischio significativo di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio sono inclusi in un elenco pertinente*. In origine l'elenco riguardava il periodo 2015-2019 ma la direttiva EU ETS riveduta ne ha prorogato la validità fino al 31 dicembre 2020.

* L'attuale elenco relativo alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio è disponibile al seguente indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32014D0746

·la produzione di energia elettrica non riceve quote di emissione gratuite;

·le quote di emissione gratuite al settore manifatturiero sono distribuite in base a norme armonizzate a livello dell'UE;

·l'assegnazione gratuita si basa su parametri di riferimento relativi alle prestazioni per rafforzare gli incentivi a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e a promuovere l'innovazione e premiare gli impianti più efficienti;

·è stata stabilita una riserva per i nuovi entranti (NER) a livello dell'UE riguardante i nuovi impianti industriali e gli impianti che sono stati oggetto di ampliamenti sostanziali della capacità, pari al 5 % del quantitativo totale delle quote di emissione per la fase 3.

Nel corso della fase 3 il 43 % circa del quantitativo totale di quote di emissione disponibili sarà assegnato a titolo gratuito, mentre ammonta al 57 % la percentuale di quote che gli Stati membri metteranno all'asta.

La riserva iniziale per i nuovi entranti, dopo la detrazione di 300 milioni di quote di emissione da destinare al programma NER 300, consisteva in 480,2 milioni di quote di emissione. Fino al giugno 2019 erano stati accantonati 167,9 milioni di quote di emissione per 937 impianti per tutta la durata della fase 3. La restante NER ammonta a 312,3 milioni di quote. Si prevede che un numero significativo di tali quote di emissione non sarà assegnato. Queste quote saranno integrate al termine della fase 3 nella riserva stabilizzatrice del mercato (MSR), di cui 200 milioni saranno utilizzate per creare una NER per la fase 4.

Fino alla fine di giugno 2019 l'assegnazione gratuita è stata ridotta di circa 457 milioni di quote a causa della chiusura o della riduzione della produzione o della capacità di produzione degli impianti, rispetto a quanto considerato inizialmente per il calcolo dell'assegnazione relativa alla fase 3.

Tabella 2: numero di quote di emissione (in milioni) assegnate a titolo gratuito al settore industriale negli anni dal 2013 al 2019 18

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Assegnazione a titolo gratuito 19  
(UE28+Stati EFTA-SEE)

903,0

874,8

847,6

821,3

796,2

771,9

748,1 20

Assegnazione dalla riserva per i nuovi entranti (investimenti in nuovi settori e ampliamento della capacità produttiva)

11,7

15,3

18,6

21,8

23,4

23,6

22,9

Quote di emissione gratuite non assegnate a causa di interruzione dell'attività o cambiamenti nella produzione o nella capacità produttiva

40,1

58,9

70,8

67,5

71,6

75,9

71,9

Poiché la domanda di assegnazione gratuita ha superato il quantitativo disponibile, l'assegnazione a tutti gli impianti rientranti nell'EU ETS è stata ridotta della stessa percentuale attraverso l'applicazione di un "fattore di correzione transettoriale (CSCF)" 21 . Nel 2017 sono stati rivisti i valori originali del CSCF 22 .

Per prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, l'assegnazione gratuita di quote continuerà dopo il 2020, sulla base dei valori dei parametri di riferimento ricavati considerando le prestazioni del 10 % degli impianti dell'UE più efficienti. Il livello di esposizione dei settori alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio è stato valutato sulla base di un indicatore combinato che moltiplica l'intensità degli scambi commerciali del settore con i paesi terzi per l'intensità delle emissioni del settore. Sulla base di questa valutazione, nel febbraio 2019 la Commissione ha adottato l'elenco relativo alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per il prossimo periodo di scambio 23 , che sarà valido per tutta la fase 4.

Per rispecchiare il progresso tecnologico e l'innovazione, i valori di riferimento saranno aggiornati due volte nella fase 4, sulla base di dati reali. Gli impianti che richiedono l'assegnazione di quote a titolo gratuito per il primo periodo di assegnazione (2021-2025) dovevano presentare alle autorità competenti i dati richiesti entro il 30 maggio 2019. Questi dati saranno utilizzati dalla Commissione per calcolare le quote assegnate a ciascun impianto e per aggiornare i valori di riferimento per il periodo 2021-2025. L'atto delegato sulla revisione delle norme in materia di assegnazione gratuita delle quote per il 2021-2030 è stato adottato nel dicembre 2018 24 , mentre sono iniziati i lavori di aggiornamento dei valori di riferimento per il 2021-2025 (cfr. appendice 7 dell'allegato).

Nella fase 4, le assegnazioni ai singoli impianti saranno soggette a adeguamenti in modo tempestivo per tenere conto di aumenti e cali significativi nell'operazione. Per evitare manipolazioni e abusi del sistema di adeguamento delle assegnazioni nonché per evitare oneri amministrativi indebiti, la Commissione adotterà un atto di esecuzione per definire ulteriori modalità di adeguamento (cfr. appendice 7 dell'allegato).



3.1.2.2. Il programma NER 300 e il Fondo per l'innovazione

Il NER 300 è un programma di finanziamento su vasta scala di progetti dimostrativi di tecnologie energetiche innovative a basse emissioni di carbonio. Il programma è finalizzato alla dimostrazione, su scala commerciale a livello dell'Unione europea, di tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) nonché di tecnologie innovative basate sulle energie rinnovabili (RES) rispettose dell'ambiente. Il programma NER 300 è stato finanziato tramite la monetizzazione di 300 milioni di quote di emissione provenienti dalla riserva per i nuovi entranti. I fondi sono stati stanziati a favore di progetti selezionati tramite due tornate di inviti a presentare proposte tenutesi nei mesi di dicembre 2012 e luglio 2014.

Il Fondo per l'innovazione costituisce uno dei due meccanismi a basse emissioni di carbonio creati dalla direttiva EU ETS riveduta per la fase 4. Il Fondo per l'innovazione sosterrà, su base concorrenziale, il primo sviluppo del mercato e la dimostrazione su scala commerciale di tecnologie innovative e innovazioni pionieristiche in settori interessati dall'EU ETS, compresi le energie rinnovabili innovative, le industrie ad alta intensità energetica, la cattura e l'utilizzo del carbonio (CCU) e lo stoccaggio dell'energia. Sarà finanziato mediante la vendita all'asta di almeno 450 milioni di quote nonché eventuali importi non erogati dal programma NER 300. Un primo invito a presentare proposte è in preparazione per il 2020.

A fronte di detti due inviti del programma NER 300, complessivamente sono stati aggiudicati 38 progetti RES e 1 progetto CCS, che hanno interessato 20 Stati membri dell'UE per un importo di 2,1 miliardi di EUR. Di questi, 7 sono operativi: i progetti di bioenergia BEST in Italia e Verbiostraw in Germania, i progetti di eoliche a terra Windpark Blaiken in Svezia e Windpark Handalm in Austria, i progetti di eoliche offshore Veja Mate e Nordsee One in Germania nonché il progetto di reti intelligenti della Puglia Active Network in Italia.

Cinque progetti del primo invito dovrebbero diventare operativi entro la fine del 2019, mentre per quattro progetti del secondo invito sono in corso i preparativi affinché possano diventare operativi entro il 30 giugno 2021. Dato il difficile contesto economico e politico dall'istituzione del programma NER 300, 19 progetti non sono stati in grado di ottenere un sostegno finanziario supplementare sufficiente e sono stati ritirati, sbloccando un importo totale di 1,358 miliardi di EUR. Quattro ulteriori progetti sono in diverse fasi di sviluppo.

La decisione NER 300 modificata 25 ha consentito il reinvestimento dei fondi svincolati dai progetti annullati del primo invito a presentare proposte (finora 623 milioni di EUR) a favore di strumenti finanziari esistenti - lo strumento per progetti dimostrativi nel campo dell'energia (InnovFin Energy Demo Project) e lo strumento di debito del meccanismo per collegare l'Europa, entrambi gestiti dalla Banca europea per gli investimenti. Ciò consentirà di massimizzare i benefici del programma NER 300 e di incentivare ulteriori investimenti privati nell'innovazione a basse emissioni di carbonio.

Finora sono stati selezionati 3 progetti per beneficiare dei fondi non spesi del programma NER 300 nell'ambito dello strumento per progetti dimostrativi nel campo dell'energia (InnovFin Energy Demo Project), con un sostegno pari a circa 73 milioni di EUR (cfr. appendice 9 dell'allegato).

I fondi svincolati dai progetti annullati del secondo invito (finora 735,5 milioni di EUR) si sommeranno alle risorse disponibili per il Fondo per l'innovazione.

Tabella 3: progetti NER 300 aggiudicati nell'ambito del primo e del secondo invito a presentare proposte 26

Primo invito a presentare proposte

Secondo invito a presentare proposte

Progetti in preparazione

6

7

Progetti in esecuzione

6

1

Progetti ritirati

8

11

Totale

20

19

 

Nella fase 4, il valore totale delle risorse disponibili per la dimostrazione di tecnologie innovative e innovazioni pionieristiche nell'ambito del Fondo per l'innovazione supererà probabilmente di gran lunga i 2,1 miliardi di EUR per il NER 300 27 . Nel febbraio 2019 è stato adottato il regolamento delegato 28 sul funzionamento del Fondo per l'innovazione. In tutti gli Stati membri i progetti, compresi quelli su piccola scala, potranno beneficiare di sostegno nell'ambito del Fondo.

Per sensibilizzare l'opinione pubblica sul Fondo per l'innovazione, nel 2019 e nella prima metà del 2020 la Commissione si sta impegnando attivamente in attività di sensibilizzazione con l'industria e gli Stati membri per discutere le questioni chiave per ciascun settore relative all'attuazione selettiva dei progetti. Il primo invito a presentare proposte nell'ambito del Fondo per l'innovazione è previsto per il 2020, seguito da inviti regolari fino al 2030.

3.1.2.3. Compensazione dei costi indiretti del carbonio

Oltre all'assegnazione gratuita per coprire i costi diretti del carbonio, gli Stati membri dell'UE possono concedere aiuti di Stato per compensare alcune industrie ad alta intensità di energia elettrica a fronte dei costi indiretti del carbonio, ossia i costi derivanti dall'aumento dei prezzi dell'energia elettrica dovuto al fatto che i produttori di energia elettrica riversano sui consumatori i costi di acquisto delle quote.

Al fine di garantire un'applicazione armonizzata della compensazione dei costi indiretti del carbonio negli Stati membri e ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza nel mercato interno, la Commissione ha adottato orientamenti relativi ad aiuti di Stato nell'ambito dell'EU ETS* in vigore fino al termine del 2020. Tali orientamenti individuano, tra l'altro, i settori ammissibili e gli importi massimi per la compensazione di costi indiretti del carbonio.

La direttiva ETS riveduta consente agli Stati membri di continuare a garantire la compensazione dei costi indiretti del carbonio nella fase 4 e la integra con disposizioni rafforzate in materia di trasparenza e comunicazione. Alla luce di questo, la Commissione ha avviato una revisione degli orientamenti relativi agli aiuti di Stato nell'ambito dell'EU ETS per il prossimo periodo di scambio (cfr. l'appendice 7 dell'allegato). Nell'ambito di questo processo, la Commissione, sulla base delle consultazioni con gli stakeholder e gli Stati membri tenutesi all'inizio del 2019, riesaminerà sia l'elenco dei settori ammissibili che i fattori che determinano gli importi massimi di aiuto.

* Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2012 (GU C 158 del 5.6.2012, pag. 4).

A oggi la Commissione ha approvato 13 29 sistemi di compensazione dei costi indiretti del carbonio in 12 Stati membri. Nel 2018 i regimi vallone e lussemburghese hanno versato delle compensazioni per la prima volta. Il governo spagnolo ha notificato alla Commissione una revisione del regime nazionale al fine di aumentare la sua dotazione finanziaria. Nel 2019 la Polonia ha notificato alla Commissione un progetto di misura e ha ricevuto l'approvazione per un regime di aiuti di Stato che inizierà a erogare nel 2020 una compensazione a fronte dei costi indiretti sostenuti nel 2019.

La direttiva EU ETS dispone che entro tre mesi dalla fine di ogni anno, gli Stati membri che hanno messo in atto un sistema di compensazione dei costi indiretti dovrebbero rendere disponibile al pubblico, in forma facilmente accessibile, l'importo totale della compensazione prevista e una ripartizione per settore o sottosettore che ne beneficia.

La tabella 4 riporta una sintesi dei dati pubblicati dagli Stati membri relativamente alla compensazione corrisposta nel 2018.

Tabella 4: compensazione dei costi indiretti del carbonio corrisposta dagli Stati membri nel 2018 30

Stato membro

Durata del sistema

Compensazione erogata nel 2018 per i costi indiretti sostenuti nel 2017 (in milioni di EUR)

Numero di beneficiari (impianti)

Proventi generati dalle aste nel 2017 (escluse le quote di emissione del trasporto aereo, in milioni di EUR)

Percentuale dei proventi generati dalle aste spesa per la compensazione dei costi indiretti

UK

2013 – 2020

22,36 31

60 32

1607 33

3,7 % 

DE

2013 – 2020

202

891

1141,7

 17,6 %

BE (FL)

2013 – 2020

31,7

106 

143,5

27,3 %

BE (WL)

2017 – 2020

7,5

30

NL

2013 – 2020

36,9

96

189

19,5 %

EL

2013 – 2020

16,8

 50

196,6

8,5 %

LT

2014 – 2020

 0,24

31,4

 0,8 %

SK

2014 – 2020

10

7

87

11,4 %

FR

2015 – 2020

98,7

296

309,8

31,8 %

FI

2016 – 2020

26,7

58

94,6

28,2 %

ES

2013 – 2015

6

151

488,8

12,2 %

LU

2018-2020

3,4

2

6,8

 50 %

La compensazione totale dei costi indiretti corrisposta dagli 11 Stati membri 34 nel 2018 ammontava a circa 462 milioni di EUR, che rappresentano quasi l'11 % dei proventi derivanti dalle aste di questi Stati membri. Gli Stati membri nei quali esistono sistemi di compensazione rappresentano insieme il 70 % circa del PIL dell'UE. I principali destinatari della compensazione sono stati il settore chimico, il settore dei metalli non ferrosi e il settore siderurgico.

Una delle disposizioni in materia di trasparenza contenute nella direttiva EU ETS riveduta stabilisce che gli Stati membri che hanno speso più del 25 % dei proventi della vendita all'asta per la compensazione dei costi indiretti in un qualsiasi anno devono pubblicare una relazione nella quale espongono i motivi del superamento di tale percentuale. Sulla base dei proventi delle vendite all'asta per l'anno civile 2017, nel 2018 quattro paesi hanno superato la soglia del 25 % 35 .

3.1.2.4. Messa all'asta delle quote

Nella fase 3, la vendita all'asta rappresenta la modalità standard per l'assegnazione delle quote. Le aste primarie sono disciplinate dal regolamento sulle vendite all'asta* che specifica i tempi, la gestione e altri aspetti delle modalità di svolgimento delle vendite all'asta al fine di garantire un processo aperto, trasparente, armonizzato e non discriminatorio.

* Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1).

Nel 2018 il regolamento sulle vendite all'asta è stato modificato 36 per riconfermare la European Energy Exchange ("EEX") come piattaforma d'asta "opt-out" della Germania e per consentire la monetizzazione di un primo lotto di 50 milioni di quote provenienti dalla riserva stabilizzatrice del mercato per il finanziamento del Fondo per l'innovazione nel 2020.

La Commissione ha adottato nell'agosto 2019 un'ulteriore modifica del regolamento sulle vendite all'asta, al fine di stabilire il quadro per la vendita all'asta delle quote e la gestione dei progetti nell'ambito del Fondo per l'innovazione e del Fondo per la modernizzazione nella fase 4. La modifica riflette anche la classificazione delle quote dell'EU ETS come strumenti finanziari a norma della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID2).

Conformemente alle misure di salvaguardia adottate per tutelare l'integrità ambientale del sistema EU ETS (cfr. capitolo 2.2), le quote rilasciate dal Regno Unito per il 2018 sono state accettate per la restituzione, ma nel 2019 nessuna quota è stata messa all'asta per conto del Regno Unito.

Le aste del 2018 hanno avuto luogo sulle seguenti piattaforme d'asta:

·EEX, che effettua vendite all'asta nella sua veste di piattaforma d'asta comune per 25 Stati membri che partecipano a una procedura di aggiudicazione congiunta e per la Polonia che ha rinunciato alla procedura di aggiudicazione congiunta ma non ha ancora designato una piattaforma d'asta distinta. Dal 5 settembre 2016 EEX effettua vendite all'asta in qualità di seconda piattaforma d'asta comune designata il 13 luglio 2016;

·la EEX, che svolge vendite all'asta per la Germania come piattaforma d'asta indipendente;

·ICE, che realizza vendite all'asta per il Regno Unito come piattaforma d'asta indipendente.

Islanda, Liechtenstein e Norvegia hanno iniziato a mettere all'asta le quote di emissione nel giugno 2019, dopo che l'accordo SEE è stato modificato per consentire loro di partecipare all'accordo sugli appalti comuni per la piattaforma d'asta comune. In accordo con i tre paesi, i volumi d'asta per il 2013-2018 sono stati ripartiti tra il 2019 e il 2020 per garantire una fornitura stabile e prevedibile di quote al mercato e per evitare effetti negativi sul mercato del carbonio dovuti a questa fornitura supplementare. I calendari d'asta rivisti del 2019 e del 2020 comprendono quindi una parte dei volumi precedenti che sono stati trattenuti dalle aste.

Nel 2018 EEX, che vende all'asta per conto dei suoi 27 Stati membri, ha venduto l'89 % dei quantitativi totali messi all'asta, mentre ICE ha venduto l'11 % dei quantitativi totali messi all'asta per conto del Regno Unito. Al 30 giugno 2019 erano state realizzate oltre 1 480 vendite all'asta.

La tabella 5 fornisce una panoramica dei volumi di quote di emissione 37 vendute all'asta da EEX e ICE fino al 30 giugno 2019, comprensive delle aste anticipate 38 delle quote di emissione generali.

Tabella 5: volume totale di quote di emissione della fase 3 messe all'asta nel periodo 2012-2019

Anno


Quote di emissione generali

Quote di emissione del trasporto aereo

2012

89 701 500

2 500 000

2013

808 146 500

0

2014

528 399 500

9 278 000

2015

632 725 500

16 390 500

2016

715 289 500

5 997 500

2017

951 195 500

4 730 500

2018

915 750 000

5 601 500

2019 (fino al 30 giugno 2019) 39

292 975 500

2 032 500

Fonte: EEX

I dati relativi al 2019 riflettono l'effetto dell'entrata in vigore della riserva stabilizzatrice del mercato nel gennaio 2019, che ha ridotto sostanzialmente l'offerta di quote di emissione messe all'asta nel 2019 (cfr. capitolo 3.3). In generale, le aste si sono svolte senza problemi e i prezzi di aggiudicazione sono stati strettamente allineati ai prezzi del mercato secondario.

Tra gennaio del 2018 e giugno del 2019 cinque aste sono state annullate perché il prezzo di riserva non era stato rispettato o perché il volume totale delle offerte era inferiore al volume messo all'asta. Considerando queste cinque aste, dalla fine del 2012 sono state annullate complessivamente 13 aste su più di 1 480 realizzate. Il grafico 1 fornisce una panoramica dei prezzi di aggiudicazione dal 2013 al 30 giugno 2019:

Grafico 1: prezzo di aggiudicazione delle vendite all'asta di quote di emissione generali dal 2013 al 30 giugno 2019

Fonte: EEX

___Prezzo di aggiudicazione

Il numero di partecipanti alle aste di quote di emissione generali dal 2013 al 30 giugno 2019 è riportato nell'appendice 2. Le piattaforme d'asta pubblicano tempestivamente i risultati dettagliati di ciascuna asta su siti web dedicati. Ulteriori informazioni sull'andamento delle aste, nonché sulla partecipazione, sui coefficienti di copertura e sui prezzi sono reperibili nelle relazioni degli Stati membri pubblicate sul sito Internet della Commissione 40 .

I proventi totali generati dagli Stati membri attraverso le aste tra il 2012 e il 30 giugno 2019 hanno superato i 42 miliardi di EUR (cfr. la tabella 2.1 nell'appendice 2). Nel solo 2018 i proventi totali generati sono stati pari a 14 miliardi di EUR. La direttiva EU ETS prevede che almeno il 50 % dei proventi della vendita all'asta, inclusi tutti i proventi generati dalle quote di emissione distribuite ai fini della solidarietà e della crescita, sia usato dagli Stati membri per scopi legati al clima e all'energia. Secondo le informazioni comunicate alla Commissione dagli Stati membri, nel 2018 gli Stati membri hanno speso o previsto di spendere quasi il 70 % di tali proventi per fini specifici legati al clima e all'energia. Nel periodo 2013-2018, circa l'80 % dei proventi delle aste è stato speso per tali scopi.

3.1.2.5. Deroga alla messa all'asta integrale per la produzione di energia elettrica e calore

*Bulgaria, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Romania e Ungheria possono beneficiare della deroga. Malta e Lettonia hanno deciso di non avvalersene nella fase 3.

** Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2012 (GU C 158 del 5.6.2012, pag. 4).

Il valore complessivo del sostegno agli investimenti notificato in relazione agli anni dal 2009 al 2018 ammonta a circa 12,4 miliardi di EUR. Circa l'82 % di detto importo è stato destinato ad opere di miglioria e ammodernamento delle infrastrutture, mentre il resto degli investimenti ha riguardato le tecnologie pulite o la diversificazione dell'offerta.

Il numero di quote assegnate a titolo gratuito ai produttori di energia elettrica nel 2018 è indicato nella tabella 1.1 dell'appendice 1 dell'allegato, mentre il numero massimo di quote di emissione annuali è indicato nella tabella 1.2 dell'appendice 1.

Le quote non assegnate possono essere messe all'asta oppure, sulla base delle disposizioni della direttiva EU ETS riveduta, possono essere assegnate nel periodo 2021-2030 ad investimenti di cui all'articolo 10 quater e selezionati mediante procedura di gara competitiva. Il grafico 2 mostra il numero di quote di emissione assegnate nel corso del periodo 2013-2018.

Grafico 2: quote di emissione assegnate a titolo gratuito a norma dell'articolo 10 quater

Fonte: DG CLIMATE ACTION

Nel dicembre 2018 la Polonia ha comunicato alla Commissione l'intenzione di mettere all'asta nel 2019 55,8 milioni di quote non assegnate a norma della deroga di cui all'articolo 10 quater. Nel maggio 2019 la Polonia ha inoltre comunicato alla Commissione l'intenzione di aggiungere 49,52 milioni di quote non assegnate di cui all'articolo 10 quater all'importo che la Polonia dovrà mettere all'asta nel 2020.

Il grafico 3 mostra, per le quote a norma dell'articolo 10 quater, in che misura dette quote sono state assegnate, aggiunte a quelle messe all'asta o rimaste inutilizzate (ossia né assegnate né ancora aggiunte a quelle messe all'asta).

Grafico 3: distribuzione delle quote di emissione (assegnate, messe all'asta, inutilizzate rimanenti) 41

Fonte: DG CLIMATE ACTION

Quote di emissione assegnate

Quote di emissione messe all'asta

Quote inutilizzate rimanenti

La tabella 6 mostra il numero di quote di cui all'articolo 10 quater per il periodo 2013-2018, nonché il numero delle quote di emissione inutilizzate rimanenti.

Tabella 6: trattamento delle quote di emissione inutilizzate a norma dell'articolo 10 quater per il periodo 2013-2018 42

Stato membro

Numero di quote di emissione a norma dell'articolo 10 quater 

messe all'asta (in milioni)

Numero di quote di emissione inutilizzate rimanenti (in milioni)

BG

9,5

0,8

CY

0,0

0,0

CZ

0,3

0,1

EE

2,1

0,0

LT

1,1

0,1

PL

55,8

68,9

RO

15,4

2,8

HU

0

0,9

Totale

84,2

73,5

Fonte: DG CLIMATE ACTION

Il numero di quote non assegnate che sono state messe all'asta (o per cui è prevista la messa all'asta) dagli Stati membri a norma della deroga di cui all'articolo 10 quater per ogni anno della fase 3 è indicato nella tabella 1.3 dell'appendice 1 dell'allegato.

3.1.3. Crediti internazionali

I partecipanti al sistema EU ETS possono ancora utilizzare i crediti internazionali del meccanismo di sviluppo pulito (CDM) e dell'attuazione congiunta (JI) del protocollo di Kyoto per soddisfare una parte dei propri obblighi in relazione all'EU ETS fino al 2020* pur dovendo rispettare talune restrizioni qualitative e quantitative. Tali crediti sono strumenti finanziari che rappresentano una tonnellata di CO2 eliminata o ridotta dall'atmosfera a seguito dell'attuazione di un progetto di riduzione delle emissioni. Nella fase 3 i crediti non sono più restituiti direttamente ma possono invece essere scambiati con quote di emissione in qualsiasi momento nell'anno civile.

In base alle disposizioni della direttiva EU ETS riveduta, i crediti internazionali non saranno più utilizzati ai fini del rispetto dell'EU ETS nel prossimo periodo di scambio.

* I progetti CDM e JI generano crediti di carbonio sulla base del protocollo di Kyoto: ossia, rispettivamente, riduzioni certificate delle emissioni (CER) e unità di riduzione delle emissioni (ERU).

Anche se la quantità esatta di diritti di utilizzo di crediti internazionali per le fasi 2 e 3 (2008‑2020) dipenderà in parte dal volume delle future emissioni verificate, gli analisti di mercato stimano che si potrà attestare a circa 1,6 miliardi di crediti. Alla fine di giugno 2019, il numero totale di crediti internazionali utilizzati o scambiati ammonta a circa 1,51 miliardi, pari a oltre il 90 % della stima del massimo consentito.

Per una panoramica completa dello scambio di crediti internazionali si veda l'appendice 3 dell'allegato.


3.2. Versante della domanda: quote di emissione ritirate dalla circolazione

Si calcola che nel 2018 le emissioni generate da impianti che partecipano all'EU ETS siano diminuite del 4,1 % rispetto al 2017, in base alle informazioni iscritte nel registro dell'Unione. Come dimostra la tabella 7, la diminuzione delle emissioni è principalmente imputabile alla produzione di energia elettrica e calore, mentre le emissioni dell'industria sono diminuite solo in minima parte.

Tabella 7: emissioni verificate (in milioni di tonnellate di CO2 equivalente) 43

Anno

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Emissioni totali verificate

1904

1867

1908

1814

1803

1750

1755

1682

Variazione rispetto all'anno x-1

-1,8%

-2%

2,2%

-4,9%

-0,6%

-2,9%

0,2%

-4,1%

Emissioni verificate derivanti dalla produzione di energia elettrica e calore

1190

1184

1125

1037

1032

992

985

913

Variazione rispetto all'anno x-1

-0,5%

-5,0%

-7,8%

-0,5%

-3,8%

-0,7%

-7,3%

Emissioni verificate relative a impianti industriali

715

683

783

777

771

758

769

769

Variazione rispetto all'anno x-1

-4,5%

14,7%

-0,9%

-0,7%

-1,7%

1,4%

-0,1%


Tasso di crescita del PIL reale nell'UE28

1,8%

-0,4%

0,3%

1,8%

2,3%

2,0%

2,5%

2,0%

Fonte: EUTL, dati sul PIL come riportati nel sito  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00115  

(consultato nel luglio 2019). Le emissioni del trasporto aereo verificate sono riportate separatamente nel capitolo 4.

La tabella 5.1 dell'appendice 5 dell'allegato riporta una ripartizione delle emissioni verificate nell'ambito del sistema ETS generate dagli impianti per tipo di gas a effetto serra (CO2, N2O e PFC).

Il numero di quote cancellate su base volontaria ammonta a 36 559 per il 2018. In totale fino alla fine di giugno 2019 sono state registrate cancellazioni volontarie per 345 893 quote di emissione.

3.3. Equilibrio fra domanda e offerta

All'inizio della fase 3 nel 2013 il sistema EU ETS era caratterizzato da un forte squilibrio strutturale fra la domanda e l'offerta di quote di emissione, per un totale di 2,1 miliardi di quote. L'eccedenza è diminuita nel corso del periodo di scambio attuale, rimanendo stabile nel 2014 per poi scendere notevolmente a 1,78 miliardi di quote nel 2015, a 1,69 miliardi di quote nel 2016 e a 1,65 miliardi di quote nel 2017. Nel 2018 l'eccedenza è rimasta a 1,65 miliardi di quote.

Il grafico 4 illustra l'andamento dell'eccedenza nel mercato europeo del carbonio a fine 2018.

Grafico 4: andamento dell'eccedenza nel mercato europeo del carbonio nel periodo 2013-2018

Fonte: DG CLIMATE ACTION

Per fare fronte allo squilibrio strutturale tra offerta e domanda di quote di emissione, è stata creata nel 2015 una riserva stabilizzatrice del mercato (MSR) 44 in maniera da rendere più flessibile l'offerta di quote di emissione messe all'asta. Nel contesto della revisione del sistema EU ETS 45 , sono state apportate importanti modifiche al funzionamento della MSR, come indicato nel riquadro sottostante. La MSR ha iniziato a operare all'inizio del 2019.

Un aspetto fondamentale per il funzionamento della riserva stabilizzatrice del mercato è il numero totale di quote in circolazione (TNAC). Se il TNAC supera una soglia massima predefinita (833 milioni di quote) sono aggiunte quote di emissione alla riserva, mentre se il numero delle quote scende al di sotto di una soglia minima predefinita (sotto i 400 milioni di quote)* sono svincolate quote dalla riserva. Pertanto, la riserva stabilizzatrice del mercato assorbe o svincola quote di emissione se l'indicatore TNAC si situa al di fuori di una forcella predefinita. Anche le quote di emissione rinviate del periodo 2014-2016**, nonché le cosiddette quote non assegnate***, saranno messe in riserva.

Il numero totale di quote di emissione in circolazione pertinenti ai fini della determinazione delle quote che alimentano la riserva o che sono svincolate dalla riserva è calcolato in base alla seguente formula:

TNAC = Offerta - (Domanda + quote di emissione nella riserva stabilizzatrice del mercato)

Le componenti dell'offerta e della domanda utilizzate nella formula sono descritte in maniera dettagliata nella tabella 4.1 dell'appendice 4 dell'allegato.

La direttiva EU ETS riveduta apporta due cambiamenti sostanziali nel funzionamento della riserva stabilizzatrice del mercato. In primo luogo la percentuale del numero totale di quote in circolazione da integrare nella riserva dal 2019 al 2023 è raddoppiata dal 12 % al 24 %. Ciò accelera notevolmente la riduzione dell'eccedenza. In secondo luogo a decorrere dal 2023 le quote detenute nella riserva stabilizzatrice del mercato che superano il volume d'asta dell'anno precedente non saranno più valide.

* Oppure qualora siano adottate misure a norma dell'articolo 29 bis della direttiva EU ETS.

** Decisione n. 1359/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante modifica della direttiva 2003/87/CE volta a chiarire le disposizioni sul calendario delle aste di quote di gas a effetto serra (GU L 343 del 19.12.2013, pag. 1).

*** Le quote non assegnate si definiscono tali ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 7, della direttiva EU ETS, sono cioè le quote rimanenti nella riserva per i nuovi entranti e derivanti dall'applicazione dell'articolo 10 bis, paragrafi 19 e 20, vale a dire le quote previste per l'assegnazione a titolo gratuito agli impianti ma che rimangono non assegnate a causa della (parziale) cessazione delle attività o di una riduzione significativa della capacità di produzione. Non è previsto che siano integrate nella riserva stabilizzatrice del mercato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione (UE) 2015/1814 né le quote effettivamente "non assegnate" derivanti dall'applicazione del pertinente fattore per la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a settori non inclusi nell'elenco relativo alla rilocalizzazione, né altre quote che non sono assegnate in applicazione dell'articolo 10 quater della direttiva ETS. Tali quote non sono pertanto considerate [cfr. pag. 225 della valutazione d'impatto (SWD(2015) 135 final) che accompagna la proposta di revisione della direttiva EU ETS nella fase 4].

La relazione sul mercato del carbonio consente di consolidare i dati su domanda e offerta pubblicati in base al calendario degli obblighi di comunicazione a norma della direttiva EU ETS e delle relative disposizioni di esecuzione.

Il grafico 5 illustra la composizione dell'offerta e della domanda nel 2018. I dati pertinenti sono stati pubblicati anche nel contesto della terza comunicazione relativa al numero totale di quote in circolazione (TNAC) ai fini della riserva stabilizzatrice del mercato 46 .

Grafico 5: composizione di offerta e domanda cumulative fino alla fine del 2018

Offerta (cumulativa, in milioni)        Domanda (cumulativa, in milioni)

Fonte: DG CLIMATE ACTION

 

Aste

 

Assegnazione a titolo gratuito

 

Assegnazione a titolo gratuito (NER)

 

Assegnazione a titolo gratuito
(articolo 10 quater)

 

Crediti internazionali scambiati

 

NER 300, monetizzazione da parte della BEI

Aste anticipate

 

Riporto

 

Emissioni verificate

 

Cancellazioni

In attesa che la riserva stabilizzatrice del mercato diventi operativa nel 2019, la Commissione pubblica periodicamente, da metà maggio del 2017 47 , il numero totale di quote in circolazione nell'anno precedente. Il numero totale di quote in circolazione è stato pubblicato per la terza volta a maggio del 2019 ed è risultato corrispondere a 1 654 909 824 quote 48 . La pubblicazione del 2019 porta al proseguimento dell'integrazione delle quote nella MSR, riducendo il volume delle aste nel 2019 e nel 2020.

Pertanto, sulla base del TNAC del 2017 e del 2018 e della legislazione rivista, i volumi d'asta nel 2019 sono stati ridotti di quasi il 40 %, ossia di quasi 397 milioni di quote. Anche il volume delle aste nel 2020 sarà ridotto in modo corrispondente 49 Di conseguenza, nel 2019 verrà messo all'asta circa il 30 % 50 in meno di quote 51 rispetto al 2018. L'appendice 8 fornisce informazioni sui contributi da parte degli Stati membri alla MSR per l'intero 2019 e da gennaio ad agosto 2020.

4. TRASPORTO AEREO

Il settore del trasporto aereo fa parte dell'EU ETS fin dal 2012. La legislazione originaria concerneva tutti i voli all'interno e all'esterno dello Spazio economico europeo (SEE). Tuttavia l'UE ha limitato gli obblighi per il periodo 2012-2016 ai soli voli effettuati all'interno del SEE in maniera tale da sostenere lo sviluppo di una misura mondiale da parte dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) volta a ridurre le emissioni generate dal settore del trasporto aereo.

Nell'ottobre del 2016 l'assemblea dell'ICAO ha adottato una risoluzione sul sistema di compensazione e riduzione del carbonio per il trasporto aereo internazionale (CORSIA). Il sistema CORSIA è concepito come un sistema di compensazione del carbonio che mira a stabilizzare ai livelli del 2020 le emissioni generate dal trasporto aereo internazionale. Alla luce di questo risultato, la direttiva EU ETS è stata modificata nel 2017 per prorogare fino al 31 dicembre 2023 il limite ai voli intra-SEE. Successivamente, in assenza di una revisione, verrà ripristinato l'intero campo di applicazione originario.

La direttiva EU ETS riveduta prevede che la Commissione europea riferisca al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alle modalità di attuazione del CORSIA nel diritto dell'UE attraverso una revisione della direttiva. Essa prevede inoltre l'applicazione del fattore di riduzione lineare al trasporto aereo a decorrere dal 2021.

Nel 2018 le quote di emissione sono state emesse in linea con il campo di applicazione intra-SEE. L'assegnazione gratuita è ammontata a poco più di 32,3 milioni di quote di emissione. Tale numero comprende sia l'assegnazione gratuita (poco più di 31,2 milioni di quote) per gli operatori storici e quasi 1,1 milioni di quote assegnate dalla riserva speciale per i nuovi entranti e gli operatori in rapida crescita. Le quote assegnate da questa riserva sono raddoppiate nel periodo 2017-2020 in quanto riguardano l'intero periodo 2013-2020. Il volume d'asta del 2018 è stato pari a circa 5,6 milioni di quote di emissione.

Nel 2018 le emissioni verificate del settore del trasporto aereo hanno continuato a crescere e sono state pari a 67 milioni di tonnellate di biossido di carbonio, facendo registrare un aumento del 4 % rispetto al 2017.

La tabella 8 riporta una sintesi delle emissioni verificate, dell'assegnazione gratuita e dei volumi messi all'asta per il settore del trasporto aereo dall'inizio della fase 3. 

Tabella 8: emissioni verificate e assegnazione al settore del trasporto aereo


Anno

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019


emissioni verificate (in milioni di tonnellate di CO2 equivalente)

53,5

54,8

57,1

61,5

64,4

67,0


Variazione delle emissioni verificate rispetto all'anno x-1

+2,5%

+4,1%

+7,6%

+4,7%

+4%


Assegnazione a titolo gratuito (UE28 + Stati SEE-EFTA) 52

32,4

32,4

32,1

32,0

33,1

31,2

31,2 53

Assegnazione a titolo gratuito dalla riserva speciale per i nuovi entranti e gli operatori in rapida crescita

0

0

0

0

1,1

1,1

1,1

Volumi di quote di emissione messi all'asta

0

9,3

16,4

5,9

4,7

5,6

2,0 54

Fonti: EUTL, DG CLIMATE ACTION, EEX

Nel 2013 è stata adottata la decisione 55 di limitare gli obblighi climatici ai soli voli all'interno del SEE. La conformità per il settore del trasporto aereo è stata rinviata per il 2012 e il 2013. I volumi di quote di emissioni che sono stati oggetto del rinvio nel 2012 sono stati pertanto messi all'asta nel 2014, mentre per le emissioni del trasporto aereo relative al 2013 e al 2014 la conformità è stata realizzata tra gennaio e aprile del 2015.

Nel giugno 2018 l'ICAO ha adottato le norme e le pratiche raccomandate del sistema CORSIA (SARP) 56 . Queste, insieme agli elementi di attuazione, illustrano in dettaglio il funzionamento del sistema CORSIA. Non sono ancora stati adottati importanti elementi di attuazione, come le unità ammissibili e il quadro per i combustibili alternativi. Pur riconoscendo e sostenendo l'adozione formale delle SARP da parte dell'ICAO, l'UE e i suoi Stati membri hanno seguito le procedure dell'ICAO per comunicare le differenze esistenti 57 tra la legislazione dell'UE pertinente e CORSIA. A partire dal 1° gennaio 2019, gli operatori aerei sono tenuti a monitorare e comunicare le proprie emissioni anche per il sistema CORSIA. Il quadro di monitoraggio, comunicazione e verifica (MRV) nell'ambito del sistema EU ETS è stato rivisto per introdurre un obbligo giuridicamente vincolante a tal fine (cfr. capitolo 6.1). Tale approccio integrato per entrambi gli strumenti garantisce la riduzione al minimo degli oneri amministrativi.

5. SORVEGLIANZA DEL MERCATO

Conformemente alla direttiva rivista relativa ai mercati degli strumenti finanziari* (MiFID2) le quote di emissione sono classificate come strumenti finanziari a decorrere dal 3 gennaio 2018. Ciò significa che le norme applicabili ai mercati finanziari tradizionali [quelli nei quali i derivati relativi al carbonio sono negoziati sulle piattaforme principali o fuori borsa (OTC)] si applicano anche al segmento a pronti del mercato secondario del carbonio (transazioni in quote di emissione da consegnare immediatamente sul mercato secondario). Questo segmento è dunque posto su un piano di parità rispetto al mercato dei derivati in termini di trasparenza, tutela degli investitori e integrità. La sorveglianza del mercato primario continua ad essere disciplinata dal regolamento sulle vendite all'asta, a parte le questioni relative agli abusi di mercato.

In virtù dei riferimenti incrociati alle definizioni degli strumenti finanziari contenute nella MiFID2, si applicano altre disposizioni della legislazione sui mercati finanziari. Ciò vale in particolare per il regolamento sugli abusi di mercato (MAR)**, che interessa le transazioni e i comportamenti che riguardano le quote di emissione, sia sul mercato primario che su quello secondario. Analogamente, un riferimento incrociato alla MiFID2 nella direttiva antiriciclaggio*** determinerà l'applicazione obbligatoria dei controlli di dovuta diligenza dei clienti da parte degli operatori del mercato del carbonio omologati ai sensi della direttiva MiFID sul mercato a pronti secondario delle quote di emissione. ****

* Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE

** Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione

*** Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione.

**** I controlli di due diligence sono già obbligatori nel mercato primario e nel mercato secondario dei derivati delle quote di emissione.

A seguito della riforma del sistema EU ETS per la fase 4, alcuni operatori del mercato, come i principali operatori finanziari e broker, sono rientrati nel mercato. Il numero di partecipanti che possono prendere parte alle aste della piattaforma d'asta comune è aumentato da 73 (gennaio 2018) a 79 (dicembre 2018). La grande maggioranza dei partecipanti era costituita da operatori (73 %), mentre la restante parte era costituita da imprese di investimento ed enti creditizi (19 %), nonché da persone esentate dagli obblighi di cui alla MiFID (8 %) 58 . In confronto, quando le aste sono iniziate alla fine del 2012, i partecipanti ammissibili alle aste erano 42, di cui il 67 % erano operatori, il 26 % imprese di investimento e istituti di credito e il 7 % intermediari non finanziari 59 .

In base alle norme vigenti in materia di abusi di mercato, le autorità nazionali competenti 60 sono responsabili del monitoraggio del mercato, sia per quanto riguarda le aste che per quanto concerne il mercato secondario. A livello europeo, le loro azioni sono coordinate dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), come nel caso di altri strumenti finanziari.

Le autorità nazionali competenti hanno il potere di imporre misure correttive o sanzioni quando decidono che determinati comportamenti danno luogo ad abusi di mercato. Per consentire loro di svolgere il loro compito di monitoraggio del mercato, la legislazione sui mercati finanziari stabilisce una serie di obblighi di informazione e trasparenza applicabili alle sedi di negoziazione e alle imprese di investimento. Nell'ambito degli obblighi di comunicazione, le sedi di negoziazione e le imprese di investimento devono comunicare alle autorità competenti dati dettagliati sulle operazioni relative alle quote di emissione o ai loro derivati, effettuate nelle sedi di negoziazione e fuori borsa (OTC) 61 . Gli obblighi di comunicazione comprendono anche l'obbligo per le sedi di negoziazione e le imprese di investimento di fornire alle autorità competenti i dati sulle posizioni in relazione alle quote di emissione 62 . Nell'ambito degli obblighi di trasparenza, le sedi di negoziazione e le imprese di investimento rendono pubblici i dati sugli scambi 63 e i dati aggregati settimanali relativi alle posizioni 64 .


5.1. La natura giuridica e il trattamento fiscale delle quote di emissione

La natura giuridica e il trattamento fiscale delle quote di emissione si differenziano tra i vari paesi, in quanto questi due aspetti non sono definiti nella direttiva ETS. I vari paesi sono tenuti a far pervenire annualmente, nel contesto delle relazioni che devono presentare a norma dell'articolo 21, un rendiconto sul proprio regime nazionale relativamente alla natura giuridica e al trattamento fiscale delle quote. Nonostante l'assenza di armonizzazione al riguardo, l'attuale quadro normativo fornisce le basi giuridiche necessarie per un mercato del carbonio maturo, trasparente e liquido, garantendo al contempo la stabilità e l'integrità del mercato.

In seguito alla raccomandazione della Corte dei conti europea, a luglio 2019 la Commissione ha pubblicato uno studio 65 sulla natura giuridica delle quote di emissione. Lo studio, condotto da un consulente indipendente, non ha individuato problemi pratici legati alla mancata definizione della natura giuridica delle quote. Ha concluso che una definizione armonizzata non garantirà una maggiore certezza giuridica né avrà necessariamente un impatto sulla liquidità del mercato del carbonio. Sebbene non siano state raccomandate iniziative legislative, lo studio ha suggerito, a seguito della classificazione delle quote come strumenti finanziari della MiFID2 66 , di fornire agli operatori informazioni, consulenza, formazione e sviluppo delle capacità.

Per quanto concerne il trattamento fiscale delle quote, tre paesi hanno notificato l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) al rilascio di quote di emissione. L'IVA sulla transazione di quote di emissione sul mercato secondario è invece dovuta nei 27 paesi partecipanti. La maggioranza dei paesi dichiara di applicare il meccanismo di inversione contabile sulle operazioni nazionali relative alle quote di emissione. La deroga relativa al meccanismo di inversione contabile sposta la responsabilità del pagamento dell'operazione soggetta a IVA dal venditore all'acquirente di un bene o di un servizio e costituisce una salvaguardia efficace contro le frodi IVA. Nel novembre 2018, la possibilità per gli Stati membri di applicare la deroga è stata prorogata fino al 30 giugno 2022 67 . Gli Stati membri sono incoraggiati a continuare ad applicare il meccanismo di inversione contabile per offrire costantemente al mercato del carbonio una protezione adeguata.

6. MONITORAGGIO, COMUNICAZIONE E VERIFICA DELLE EMISSIONI

Le prescrizioni dell'EU ETS in materia di monitoraggio, comunicazione, verifica e accreditamento (MRVA) sono armonizzate nel regolamento sul monitoraggio e la comunicazione (MRR)* e nel regolamento sull'accreditamento e la verifica (AVR)**.

Il sistema di monitoraggio nell'EU ETS è concepito come un approccio "modulare" che garantisce ai gestori un livello elevato di flessibilità in modo da assicurare un adeguato rapporto costi-efficacia e al contempo un'elevata affidabilità dei dati sulle emissioni soggette al monitoraggio. A tal fine, sono consentite svariate metodologie di monitoraggio ("basate su calcoli" o "basate su misure" nonché, eccezionalmente, basate su "approcci alternativi"). Diverse metodologie possono essere combinate per singole parti di un impianto. Per gli operatori del trasporto aereo sono ammessi soltanto approcci basati su calcoli, che hanno come parametro fondamentale il consumo di carburante da determinare per i voli contemplati dal sistema EU ETS. L'obbligo per gli impianti e gli operatori del trasporto aereo di dotarsi di un piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente sulla base del regolamento MRR consente di evitare una scelta arbitraria delle metodologie di monitoraggio, nonché variazioni temporali.

Con il regolamento AVR per la fase 3 e oltre è stato introdotto un approccio armonizzato a livello dell'UE per l'accreditamento dei verificatori. I verificatori sono persone giuridiche o soggetti giuridici che devono essere accreditati da un organismo nazionale di accreditamento al fine di effettuare le verifiche ai sensi del regolamento sull'accreditamento e la verifica. Questo sistema di accreditamento uniforme consente ai verificatori di operare secondo il principio del reciproco riconoscimento in tutti i paesi partecipanti, sfruttando così appieno i benefici del mercato interno e contribuendo a garantire complessivamente una disponibilità sufficiente.

* Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 12.7.2012, pag. 30).

** Regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e sull'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 12.7.2012, pag. 1).

6.1. Evoluzione generale

L'esperienza maturata nell'attuazione dei regolamenti MRR e AVR ha dimostrato la necessità di migliorare, chiarire e semplificare ulteriormente le norme per promuovere ulteriormente l'armonizzazione, ridurre l'onere amministrativo a carico dei gestori e dei paesi partecipanti e migliorare l'efficienza del sistema.

Dal febbraio 2017 i paesi partecipanti sono stati consultati allo scopo di aggiornare questi due regolamenti in vista della fase 4 dell'EU ETS e in modo da migliorare e semplificare i processi MRVA. Il primo aggiornamento di questo tipo ha avuto luogo nel 2018. Al fine di disporre di un sistema di verifica per la raccolta dei dati sulle assegnazioni a titolo gratuito nel 2019 e di un sistema MRVA aggiornato prima dell'inizio della raccolta dei dati per CORSIA (cfr. capitolo 4), il 1° gennaio 2019 sono entrate in vigore le versioni rivedute dei regolamenti MRR 68 e AVR 69 . Sono in corso ulteriori lavori e consultazioni per concludere il processo di revisione del sistema MRVA con sufficiente anticipo rispetto all'inizio della fase 4.

L'efficienza del sistema di controllo della conformità è migliorato da quando il regolamento MRR ha consentito ai paesi di rendere obbligatorio l'invio delle relazioni per via elettronica. Nel 2019 17 paesi partecipanti hanno comunicato di utilizzare modelli elettronici o specifici formati di file per i piani di monitoraggio, le comunicazioni delle emissioni, le relazioni di verifica e/o le relazioni sui miglioramenti sulla base dei requisiti minimi stabiliti dalla Commissione. Tredici paesi partecipanti hanno dichiarato di utilizzare sistemi informatici automatizzati per le comunicazioni relative all'EU ETS.

6.2. Monitoraggio applicato

Sulla base delle relazioni trasmesse nel 2019 a norma dell'articolo 21, la maggior parte degli impianti utilizza la metodologia basata su calcoli 70 . Solo per 182 impianti (1,7 %) in 23 paesi è stato comunicato l'uso di sistemi di misurazione in continuo delle emissioni, con una maggiore frequenza registrata in Germania, in Francia e nella Repubblica ceca. Mentre il numero dei paesi è rimasto invariato rispetto allo scorso anno, vi sono complessivamente tre impianti in più che utilizzano questo approccio.

Solo 11 paesi hanno dichiarato l'utilizzo dell'approccio alternativo da parte di 38 impianti, in relazione a circa 2,6 milioni di tonnellate di CO2e (rispetto ai 3,4 milioni di tonnellate di CO2e registrati nell'anno precedente). Un impianto nei Paesi Bassi è responsabile del 31 % delle emissioni totali comunicate in relazione alla metodologia alternativa.

I valori predefiniti per il livello minimo 71 del regolamento MRR sono soddisfatti dalla maggior parte degli impianti. Risulta che solo 97 impianti di categoria C (rispetto ai 106 dello scorso anno), ossia il 13,4 %, non hanno rispettato, per almeno un parametro, l'obbligo di applicare i livelli più elevati per i flussi di fonti di maggiore entità. Tali inadempienze sono ammesse unicamente qualora il gestore dimostri che il livello più elevato non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati. Non appena tali condizioni non sono più applicabili, il gestore è tenuto ad apportare idonei miglioramenti al proprio sistema di monitoraggio. Nel 2013 il 16 % degli impianti di categoria C non applicava, in un modo o nell'altro, i livelli più elevati. Di conseguenza si constata, dall'inizio della fase 3, un miglioramento dell'applicazione del livello più elevato per gli impianti di categoria C.

Analogamente, le relazioni pervenute da 22 paesi partecipanti indicano che nel complesso al 19 % degli impianti di categoria B è consentita una qualche forma di scostamento rispetto ai requisiti predefiniti del regolamento MRR, rispetto al 21 % dello scorso anno e al 22 % dell'anno precedente; questo dato dimostra un miglioramento continuo della conformità al livello più elevato.

6.3. Verifica accreditata

Il numero totale dei verificatori non è riportato nelle relazioni di cui all'articolo 21. Tuttavia la cooperazione europea per l'accreditamento (EA) offre un collegamento centrale agli organismi di accreditamento nazionali pertinenti e ai loro elenchi di verificatori EU ETS accreditati 72 .

Il riconoscimento reciproco dei verificatori fra i vari paesi partecipanti funziona bene: 24 paesi hanno comunicato che almeno un verificatore straniero è attivo nel loro territorio.

Il rispetto del regolamento AVR da parte dei verificatori è risultato elevato. La Polonia ha segnalato la sospensione di un verificatore, mentre nessun paese ha comunicato la revoca dell'accreditamento nel 2018. A titolo di confronto, nel 2017 sono state registrate una sospensione e tre revoche. Germania, Francia e Polonia hanno comunicato una riduzione dell'ambito di accreditamento, rispettivamente, di due, uno e tre verificatori nel 2018, rispetto alla riduzione dell'ambito di accreditamento di due verificatori registrata in Polonia nel 2017.

Quest'anno dieci paesi hanno dichiarato di aver ricevuto reclami riguardanti i verificatori (uno in più rispetto allo scorso anno). Tuttavia il numero complessivo di reclami (71) è risultato inferiore del 14 %. Il 93 % dei reclami pervenuti risulta essere stato risolto (lo scorso anno questo dato è stato del 95 %). Dieci paesi hanno comunicato di aver individuato inadempienze da parte del verificatore nell'ambito del processo di scambio di informazioni tra gli organismi di accreditamento nazionali e le autorità competenti (rispetto ai dodici dello scorso anno).

7. PANORAMICA DELLE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE NEGLI STATI MEMBRI

I paesi partecipanti all'EU ETS utilizzano approcci diversi per quanto riguarda le autorità competenti incaricate della sua attuazione. In alcuni paesi il sistema comporta l'intervento di svariate autorità locali, mentre in altri l'approccio è molto più centralizzato.

Dalle relazioni di cui all'articolo 21 presentate nel 2019 si evince che nell'attuazione dell'EU ETS in ciascun paese intervengono in media cinque autorità competenti 73 . Per quanto concerne il coordinamento tra le autorità, sono stati segnalati strumenti diversi, tra i quali si annoverano strumenti legislativi per la gestione centralizzata di piani di monitoraggio (in 14 paesi), l'erogazione a favore delle autorità locali di istruzioni e orientamenti vincolanti da parte di un'autorità competente centrale (in 10 paesi), nonché riunioni o gruppi di lavoro periodici tra le autorità (in 15 paesi). Sette paesi hanno indicato di non disporre di strumenti di questo tipo.

Per quanto concerne gli oneri amministrativi riscossi per l'autorizzazione e l'approvazione dei piani di monitoraggio, nel 2019 13 paesi hanno indicato di non addebitare alcun costo ai gestori degli impianti (CY, DE, EE, EL, IE, LI, LT, LU, LV, MT, NL, SE, SK), uno in meno rispetto allo scorso anno. Come lo scorso anno gli operatori del trasporto aereo di 15 paesi (BE, CY, CZ, DE, EE, ES, EL, LI, LT, LU, LV, MT, NL, SE, SK) non pagano alcun onere. Le tariffe variano notevolmente a seconda dei paesi e dei tipi di servizi: da 5 EUR a 6 913,31 EUR per l'autorizzazione e l'approvazione dei piani di monitoraggio per gli impianti e da 5 EUR a 2 400 EUR per lo stesso servizio per gli operatori del trasporto aereo.

Nel complesso, l'organizzazione amministrativa dei paesi partecipanti al sistema ETS è ampiamente efficace. Occorre continuare a rafforzare e incoraggiare la comunicazione e la condivisione delle migliori pratiche, anche attraverso le attività del Forum sul rispetto dell'EU ETS e la conferenza annuale del Forum.

8. CONFORMITÀ E CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE

La direttiva EU ETS prevede una "ammenda per le emissioni in eccesso", pari a 100 EUR (indicizzati) per ciascuna tonnellata di CO2 emessa per la quale non è stata restituita nessuna quota entro i termini. Altre sanzioni applicabili in caso di violazione dell'attuazione dell'EU ETS sono previste da disposizioni nazionali del paese interessato.

L'EU ETS presenta un tasso di conformità molto elevato: ogni anno circa il 99 % delle emissioni è compensato in tempo utile dal numero richiesto di quote. Nel 2018 meno dello 0,5 % degli impianti che hanno comunicato emissioni non ha restituito quote a copertura di tutte le relative emissioni entro la scadenza del 30 aprile 2019. Nel settore del trasporto aereo, gli operatori del trasporto aereo responsabili del 99,1 % delle emissioni del settore disciplinate dall'EU ETS si sono conformati alle norme. Gli operatori non conformi erano in genere di piccole dimensioni o hanno cessato di operare nel 2018.

Le autorità competenti continuano a effettuare vari controlli di conformità sulle comunicazioni annuali delle emissioni. In base alle relazioni presentate nel 2019 a norma dell'articolo 21, tutti i paesi partecipanti sottopongono le comunicazioni annuali delle emissioni a una verifica della completezza (100 % delle relazioni, ad eccezione di BE 31 %, ES 95 %, FR 99 % e SE 1 %). Dalle relazioni si evince inoltre che in media i paesi verificano quasi l'80 % delle comunicazioni in termini di coerenza rispetto ai piani di monitoraggio (tutti i paesi con l'eccezione di HR) e quasi il 75 % in termini di dati sull'assegnazione (tutti i paesi tranne FI, HR, MT, NO e SE). 24 paesi hanno dichiarato di effettuare anche controlli incrociati con altri dati.

Le autorità competenti di 12 paesi hanno effettuato stime prudenti dei dati mancanti per 57 impianti (circa lo 0,5 % del totale degli impianti), una cifra analoga a quella del 2017 (52 impianti, pari allo 0,5 %) e del 2016 (57 impianti, pari allo 0,5 %). La quantità dichiarata di emissioni interessate nel 2018 è stata di 11,2 milioni di tonnellate di CO2 (rispetto ai 2,8 milioni di tonnellate di CO2 nel 2017), pari a circa lo 0,7 % delle emissioni complessive (rispetto allo 0,2 % nel 2017). I motivi più comuni addotti per spiegare tali stime prudenti sono stati la mancata comunicazione delle emissioni entro il 31 marzo oppure comunicazioni sulle emissioni non del tutto in linea con le disposizioni della normativa MRR/AVR.

Stime prudenti relative a dati mancanti per il trasporto aereo sono state comunicate da sette paesi in merito a 31 operatori del trasporto aereo (il 4,7 % del totale) e allo 4,7 % delle emissioni del settore del trasporto aereo.

Anche i controlli effettuati dalle autorità competenti rimangono importanti per integrare il lavoro dei verificatori. Per il 2018 tutti i paesi hanno confermato di effettuare ulteriori controlli nel caso degli impianti. La maggioranza dei paesi ha riferito un approccio analogo in relazione agli operatori del trasporto aereo (tutti ad eccezione di CY, EE, EL, IT e LI). La maggior parte dei paesi (tutti ad eccezione di EL, IT, LU e MT) ha dichiarato di avere effettuato ispezioni in loco presso gli impianti nel 2018.

Per il 2018 dieci paesi (BG 1, CZ 2, FR 1, IE 2, IT 5, NL 1, PL 2, PT 7, RO 4, UK 11) hanno dichiarato di avere comminato l'ammenda per le emissioni in eccesso nei confronti di 36 impianti. Per quanto concerne il settore del trasporto aereo, ammende per le emissioni in eccesso sono state comminate nei confronti di 26 operatori del trasporto aereo (DE 2, FR 1, IT 9, LT 1, NL 1, PT 8, SI 1, e UK 3).

Dodici paesi hanno confermato di avere irrogato sanzioni (diverse dalle ammende per le emissioni in eccesso) nel 2018. Non sono state segnalate pene detentive, bensì ammende, ingiunzioni formali e lettere di richiamo finali riguardanti 36 impianti e 26 operatori del trasporto aereo, per un valore finanziario complessivo di 5,4 milioni di EUR 74 . 

Le violazioni più frequenti segnalate per il 2018 sono state il mancato possesso di un piano di monitoraggio debitamente approvato (9), l'esercizio senza autorizzazione (8), il mancato rispetto delle condizioni dell'autorizzazione (6) e la mancata presentazione di relazioni annuali verificate sulle emissioni entro i termini previsti (5 casi).

Come riferito l'anno scorso, all'inizio del 2018 è stata avviata una quinta valutazione del ciclo di conformità al sistema EU ETS, con l'obiettivo di individuare i problemi di conformità al sistema EU ETS a livello dei paesi partecipanti e aiutarli a migliorare l'attuazione del sistema EU ETS. La valutazione si concluderà alla fine del 2019.

9. CONCLUSIONI E PROSPETTIVE

Il 2018 è stato caratterizzato da progressi significativi nell'adozione delle disposizioni di attuazione per la fase 4 del sistema EU ETS. Nel corso dell'ultimo anno sono state adottate disposizioni in materia di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, assegnazioni gratuite, aste, istituzione del Fondo per l'innovazione e monitoraggio, comunicazione e verifica. Le restanti norme di attuazione sono in fase di rapida messa a punto e dovrebbero essere adottate prima dell'inizio del nuovo periodo di scambio nel gennaio 2021.

L'anno è stato caratterizzato anche da una notevole riduzione delle emissioni degli impianti che rientrano nel sistema EU ETS. La diminuzione del 4,1 % rispetto al 2017 è principalmente attribuibile alla produzione di energia elettrica e calore, con una leggera diminuzione delle emissioni industriali. Tuttavia, le emissioni verificate del trasporto aereo hanno continuato a crescere nel 2018, con un aumento del 3,9 % rispetto al 2017.

Anche le modifiche legislative concordate negli ultimi anni per affrontare il problema dell'eccedenza di quote di emissione continuano a produrre risultati evidenti. L'indicatore relativo all'eccedenza della riserva stabilizzatrice del mercato è stato pubblicato per la terza volta nel 2019 e, insieme all'indicatore del 2017, ha portato a una riduzione dei volumi d'asta di quasi il 40 %, ossia quasi 397 milioni di quote nel 2019. Di conseguenza, nel 2019 verrà messo all'asta circa il 30 % in meno di quote rispetto al 2018.

Gli sviluppi positivi su questi fronti si sono tradotti in una maggiore fiducia da parte degli operatori del mercato e hanno continuato a rafforzare il segnale del prezzo del carbonio. Il prezzo più elevato delle quote di emissione ha comportato un aumento sostanziale dei proventi totali delle aste generati dagli Stati membri: nel 2018 i proventi totali sono stati più di due volte maggiori rispetto ai proventi generati nel 2017.

Nel 2018 la conformità al sistema EU ETS è rimasta molto elevata: il tasso di conformità ha superato il 99 % sia per gli impianti fissi che per gli operatori del trasporto aereo. L'architettura dell'EU ETS è rimasta solida e l'organizzazione amministrativa negli Stati membri si è rivelata efficace.

La Commissione proseguirà l'attività di monitoraggio del mercato del carbonio europeo e presenterà la prossima relazione alla fine del 2020.

ALLEGATO 

Appendice 1

Tabella 1.1: numero di quote di emissione gratuite assegnate per modernizzare il settore dell'energia elettrica

Numero di quote di emissione gratuite richieste dallo Stato membro ai sensi dell'articolo 10 quater

Stato membro

2013

2014

2015

2016

2017

2018

BG

11 009 416

9 779 243

8 259 680

6 593 238

3 812 436

2 471 297

CY

2 519 077

2 195 195

1 907 302

1 583 420

1 259 538

935 657

CZ

25 285 353

22 383 398

20 623 005

15 831 329

11 681 994

7 661 840

EE

5 135 166

4 401 568

3 667 975

2 934 380

2 055 614

38 939

HU

7 047 255 75

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

LT

322 449

297 113

269 475

237 230

200 379

158 922

PL

65 992 703

52 920 889

43 594 320

31 621 148

21 752 908

31 942 281

RO

15 748 011

8 591 461

9 210 797

7 189 961

6 222 255

3 778 439

Totale

133 059 430

100 568 867

87 532 554

65 990 706

46 985 124

46 987 375

Fonte: DG CLIMATE ACTION

Tabella 1.2: numero massimo di quote di emissione gratuite all'anno in virtù della deroga alla messa all'asta integrale per la produzione di energia elettrica e calore

Stato membro

Numero massimo di quote di emissione annuali

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Totale

BG

13 542 000

11 607 428

9 672 857

7 738 286

5 803 714

3 869 143

1 934 571

54 167 999

CY

2 519 077

2 195 195

1 907 302

1 583 420

1 259 538

935 657

575 789

10 975 978

CZ

26 916 667

23 071 429

19 226 191

15 380 953

11 535 714

7 690 476

3 845 238

107 666 668

EE

5 288 827

4 533 280

3 777 733

3 022 187

2 266 640

1 511 093

755 547

21 155 307

HU

7 047 255

0

0

0

0

0

0

7 047 255

LT

582 373

536 615

486 698

428 460

361 903

287 027

170 552

2 853 628

PL

77 816 756

72 258 416

66 700 076

60 030 069

52 248 393

43 355 049

32 238 370

404 647 129

RO

17 852 479

15 302 125

12 751 771

10 201 417

7 651 063

5 100 708

2 550 354

71 409 917

Totale

151 565 434

129 504 488

114 522 628

98 384 792

81 126 965

62 749 153

42 070 421

679 923 881

Fonte: DG CLIMATE ACTION

Tabella 1.3: Numero di quote gratuite non utilizzate in virtù della deroga alla messa all'asta integrale per la produzione di energia elettrica e calore che sono state messe all'asta o la cui vendita all'asta è prevista nel 2013-2020 76

Quote di cui all'articolo 10 quater non utilizzate messe all'asta

Stato membro

2015

2016

2017

2018

2019

2020

BG

5 444 169

1 461 360

920 823

604 908

1 386 372

0

CY

0

0

0

0

0

0

CZ

0

90 694

77 741

66 740

54 550

80 295

EE

0

188 682

134 897

1 767 499

761 088

50 026

LT

259 924

0

456 725

191 229

161 522

128 105

PL

1 196

0

7 491

0

55 800 000

49 520 000

RO

2 104 468

6 710 664

3 540 974

3 011 456

0

0

HU

0

0

0

0

0

0

Fonte: DG CLIMATE ACTION

Appendice 2

Grafico 2.1: numero di offerenti in vendite all'asta di quote di emissione generali dal 2013 al 30 giugno 2019

Fonte: EEX

. Numero di offerenti 



Tabella 2.1: proventi generati dalla vendita all'asta da parte degli Stati membri nel periodo 2012-2018 77

Proventi della vendita all'asta delle quote di emissione 2012-2018 (in milioni di euro)

 

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 

Generali (aste anticipate)

Trasporto aereo (aste anticipate)

Generali

Trasporto aereo

Generali

Trasporto aereo

Generali

Trasporto aereo

Generali

Trasporto aereo

Generali

Trasporto aereo

Generali

Trasporto aereo

AT

11,05

0,00

55,75

0,00

52,17

1,18

76,24

2,36

58,81

0,65

78,74

0,69

208,20

2,16

BE

0,00

0,00

114,99

0,00

95,03

2,05

138,96

2,69

107,14

0,74

143,52

0,79

379,00

2,47

BG

22,14

0,00

52,63

0,00

36,19

0,22

120,91

0,91

85,08

0,25

130,15

0,27

367,34

0,83

CY

1,58

0,00

0,35

0,00

0,43

0,30

0,00

1,42

0,00

0,39

6,15

0,41

24,66

1,30

HR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86,40

0,49

20,09

0,16

26,97

0,18

70,96

0,55

CZ

0,00

0,00

0,00

0,00

55,24

0,47

110,30

1,20

117,63

0,33

199,43

0,35

583,33

1,10

DE

166,18

17,52

791,25

0,00

749,97

0,00

1093,31

16,87

845,74

4,65

1141,74

5,07

2565,34

16,31

DK

1,07

0,00

56,06

0,00

46,93

1,16

68,64

2,71

52,93

0,74

70,93

0,79

187,32

2,48

EE

0,00

0,00

18,07

0,00

7,41

0,04

21,13

0,15

23,57

0,04

39,31

0,05

139,89

0,14

EL

14,84

0,00

147,64

0,00

129,97

1,10

190,17

4,99

146,68

1,37

196,57

1,46

518,96

4,57

ES

68,53

0,00

346,11

0,00

323,53

6,56

473,20

16,32

364,97

4,48

488,78

4,77

1291,07

14,97

FI

13,28

0,00

66,97

0,00

62,68

0,81

91,64

2,13

70,63

0,58

94,64

0,62

249,84

1,96

FR

43,46

0,00

219,25

0,00

205,29

10,05

299,94

12,18

231,34

3,35

309,85

3,55

818,40

11,16

HU

3,99

0,00

34,59

0,00

56,21

0,29

82,28

0,99

63,43

0,27

84,94

0,29

224,48

0,91

IE

0,00

0,00

41,68

0,00

35,11

0,87

51,32

2,15

39,54

0,59

52,93

0,63

140,10

1,97

IT

76,50

0,00

385,98

0,00

361,25

5,24

528,00

14,41

407,23

3,96

545,44

4,21

1440,10

13,22

LT

3,29

0,00

19,98

0,00

17,28

0,06

28,13

0,29

20,76

0,08

31,43

0,09

80,11

0,25

LU

0,74

0,00

4,97

0,00

4,52

0,63

6,62

0,22

5,08

0,06

6,81

0,07

18,09

0,20

LV

2,13

0,00

10,79

0,00

10,08

0,14

14,76

0,53

11,36

0,15

15,24

0,15

40,20

0,49

MT

0,27

0,00

4,47

0,00

3,81

0,10

5,62

0,57

4,30

0,16

5,78

0,17

15,19

0,52

NL

25,61

0,00

134,24

0,00

125,63

5,47

183,57

3,68

141,59

1,01

189,63

1,07

500,84

3,37

PL

0,00

0,00

244,02

0,00

78,01

0,00

129,84

2,98

135,57

0,58

505,31

0,69

1209,98

1,59

PT

10,65

0,00

72,78

0,00

65,82

1,27

96,32

2,89

74,29

0,79

99,50

0,85

262,96

2,65

RO

39,71

0,00

122,74

0,00

97,57

0,32

193,62

1,60

193,56

0,44

260,29

0,47

717,64

1,45

SE

7,07

0,00

35,67

0,00

33,34

1,02

48,79

3,63

37,61

1,00

50,45

1,06

132,98

3,34

SI

3,51

0,00

17,74

0,00

16,59

0,05

24,28

0,14

18,70

0,04

25,05

0,04

66,19

0,12

SK

12,19

0,00

61,70

0,00

57,59

0,04

84,31

0,20

64,99

0,06

87,01

0,06

229,74

0,18

UK

75,74

0,00

409,63

0,00

387,42

14,08

567,72

18,54

418,96

5,37

604,02

5,30

1607,32

0,00

TOTALE

603,52

17,53

3550,73

0,00

3115,11

53,53

4815,97

117,26

3761,57

32,28

5490,60

34,14

14090,23

90,27

Appendice 3

Tabella 3.1: sintesi dei crediti internazionali oggetto di scambio entro la fine di giugno 2019 78

Crediti internazionali scambiati entro la fine di giugno 2019

Milioni

Percentuali

Crediti internazionali scambiati entro la fine di giugno 2019

Milioni

Percentuali

CER

261,42

57,65 %

ERU

192,07

42,35 %

Cina

195,20

74,67

Ucraina

147,69

76,89 %

India

17,27

6,61

Russia

32,06

16,69 %

Uzbekistan

9,89

3,79

Polonia

2,82

1,46 %

Brasile

5,43

2,08

Germania

1,65

0,85 %

Cile

3,16

1,21

Francia

1,24

0,64 %

Corea

2,93

1,12

Bulgaria

0,50

0,26 %

Messico

2,89

1,10

Altri

6,11

3,21 %

Altri

24,65

9,43

TOTALE CER e ERU

453,49

100 %

Fonte: EUTL

Tabella 3.2: sintesi dei crediti internazionali oggetto di scambio entro la fine di giugno 2019 per tipologia di impianti

Crediti internazionali scambiati entro la fine di giugno 2019 da:

CER

in milioni

ERU

in milioni

Impianti fissi

256,46

191,25

Operatori aerei

4,96

0,82

TOTALE

261,42

192,07

Fonte: EUTL

Appendice 4

Tabella 4.1: elementi della domanda e dell'offerta nell'ETS

Elemento

Domanda o offerta?

Pubblicazione

Aggiornamento e incertezze

Totale riportato fase 2

Offerta

Relazione sul mercato del carbonio

Non è previsto nessun aggiornamento, dato che la fase 2 è terminata. Dati definitivi.

Aste anticipate della fase 3

Offerta

Sito web DG Climate Action, siti web EEX e ICE

Non fa parte del totale riportato della fase 2. Dati definitivi.

Quote per NER 300

Offerta

Sito web BEI

Nel periodo 2012-2014 sono stati monetizzati 300 milioni di quote di emissione. Dati definitivi.

Aste per il settore del trasporto aereo

Offerta

Sito web DG Climate Action, siti web EEX e ICE

No – le rettifiche hanno un riscontro nei volumi per l'anno successivo.

Le aste per gli anni 2013 e 2014 si sono svolte nel 2015.

Aste della fase 3

Offerta

Sito web DG Climate Action, siti web EEX e ICE

No – il dato non è soggetto a revisione. Tuttavia, le quote non messe all'asta (ad es., per ritardi nell'avvio della vendita all'asta in taluni Stati membri, ad es. quelli per il SEE-EFTA) possono essere vendute all'asta negli anni successivi.

Assegnazione gratuita (misure nazionali di attuazione - MNA)

Offerta

EUTL, tabelle

Questi dati sono aggiornati di continuo nel corso dell'anno.

- Lo Stato membro può fornire in ritardo la documentazione sugli anni precedenti o l'effettiva assegnazione può essere inferiore a quella inizialmente prevista.

L'EUTL fornisce uno stato accurato della situazione dell'assegnazione effettiva.

Assegnazione a titolo gratuito (NER)

Offerta

EUTL, tabelle

Assegnazione a titolo gratuito

(trasporto aereo)

Offerta

EUTL, pubblicazione delle tabelle di assegnazione da parte degli SM

Assegnazione a titolo gratuito

(articolo 10 quater)

Offerta

EUTL, tabella sullo stato

Emissioni (impianti fissi)

Domanda

EUTL, dati sulla conformità

I dati sulla conformità pubblicati il 1° maggio indicano le emissioni e le quote restituite per gli impianti che sono conformi (cioè quegli impianti che hanno comunicato informazioni per tutti gli anni di riferimento) 79 .

Emissioni (trasporto aereo)

Domanda

L'adempimento da parte degli operatori del trasporto aereo per il 2013 e il 2014 è avvenuto nel 2015.

Quote di emissione cancellate

Domanda

Relazione sul mercato del carbonio

Tabella 4.2: calendario di pubblicazione dei dati

Tempistica

Dati

Durata

1° gennaio – 30 aprile anno x

Aggiornamenti dell'assegnazione gratuita alla produzione di energia elettrica e calore (articolo 10 quater)

Anno x-1

1° aprile anno x

Emissioni verificate

Assegnazione gratuita (articolo 10 bis, paragrafo 5) – MNA

Anno x-1

1° maggio anno x

Scadenza di adempimento: emissioni verificate e quote di emissione restituite

Anno x-1

Maggio/ottobre anno x

Crediti internazionali scambiati

Ultimo trimestre dell'anno x

Relazione sul mercato del carbonio

Anno x-1

Gennaio/luglio anno x

Stato della riserva per i nuovi entranti - tabella NER

Non pubblicata a livello dell'UE

Assegnazione gratuita agli operatori del trasporto aereo pubblicata a livello di Stati membri

Appendice 5

Tabella 5.1 Ripartizione per tipo di gas a effetto serra delle emissioni verificate nell'ambito del sistema ETS, diverse dal CO2 proveniente da impianti, per il periodo 2013-2018 (in milioni di tonnellate) 80

2013

2014

2015

2016

2017

2018

PFCs

0,40

0,74

0,58

0,64

0,47

0,60

N2O

2,47

5,49

5,32

4,62

4,96

4,11

Fonte: EUTL

Appendice 6

Tabella 6.1: pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea pertinenti al funzionamento dell'EU ETS nel periodo compreso tra luglio 2018 e giugno 2019

Numero di riferi-mento della causa

Legislazione interessata

Parti

Contesto della causa

Data

Conclusioni della Corte

Causa C-682/17

Direttiva 2003/87/CE,

decisione 2011/278/UE

ExxonMobil Production Deutschland GmbH/ DE

Un impianto è considerato un impianto di produzione di elettricità se non vi vengono svolte altre attività di cui all'allegato I, oltre alla produzione di energia elettrica e, in caso affermativo, beneficia di un'assegnazione a titolo gratuito?

20.6. 2019

La Corte ha confermato l'interpretazione letterale della definizione di impianto di produzione di elettricità ai sensi della direttiva 2003/87/CE.

Causa T-330/18

Direttiva (UE) 2018/410, regolamento (UE) 2016/842 e regolamento (UE) 2018/841.

Carvalho e altri/ Parlamento e Consiglio

37 privati hanno chiesto l'annullamento della direttiva 2018/410, del regolamento (UE) 2018/842 e del regolamento (UE) 2018/841, sostenendo che le previste riduzioni di gas serra sono insufficienti.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'UE hanno richiesto la non-ammissibilità.

8.5. 2019

Il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto irricevibile nella sua interezza.

Causa C-561/18

Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione

Solvay Chemicals GmbH/ DE

Si chiede:

- se il regolamento [n. 601/2012] sia invalido e sia in contrasto con gli obiettivi della direttiva 2003/87, nella parte in cui esso prevede che il biossido di carbonio (CO2) non trasferito ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, primo comma, del medesimo regolamento, debba essere considerato emesso dall'impianto che produce CO2, sia esso rilasciato o meno nell'atmosfera;

- se il regolamento [n. 601/2012] sia invalido e sia in contrasto con gli obiettivi della direttiva 2003/87, nella parte in cui esso prevede che il CO2 trasferito da un impianto destinato alla produzione di soda verso un altro impianto ai fini della produzione di [CCP] debba essere sistematicamente incluso nelle emissioni di tale ultimo impianto.

6.2. 2019

La Corte ha dichiarato invalidi l'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 601/2012 e l'allegato IV, sezione 20, parte B, del medesimo regolamento, nella parte in cui includono sistematicamente tra le emissioni dell'impianto di produzione di soda il biossido di carbonio (CO2) trasferito verso un altro impianto ai fini della produzione di carbonato di calcio precipitato, indipendentemente dal fatto che tale biossido di carbonio sia rilasciato o meno nell'atmosfera.

Appendice 7

Tabella 7.1: stato di attuazione della fase 4 dell'EU ETS

Misura

Finalità

Tipo di atto legislativo

Adozione prevista

Elenco relativo alla rilocalizzazione del carbonio per il periodo 2021-2030

Redigere il nuovo elenco relativo alla rilocalizzazione del carbonio per la fase 4 dell'EU ETS sulla base di criteri per la determinazione dei settori esposti a un rischio significativo di rilocalizzazione del carbonio.

Decisione delegata della Commissione

Adottata il 15 febbraio 2019 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale l'8 maggio 2019 81

Revisione delle norme in materia di assegnazione gratuita delle quote per il periodo 2021-2030

Rivedere la decisione 2011/278/UE della Commissione che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita allo scopo di adattarla al nuovo contesto giuridico per la fase 4

Regolamento delegato della Commissione

Adottato il 19 dicembre 2018 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 27 febbraio 2019 82

Adeguamenti dell'assegnazione gratuita di quote dovuti a variazioni della produzione

Definire le modalità per l'adeguamento del livello di assegnazione gratuita agli impianti sulla base di una variazione dei livelli di operatività mediamente superiore al 15 % in più o in meno in un periodo di due anni

Regolamento di esecuzione della Commissione

2019

Aggiornamento dei valori dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita per il periodo 2021‑2025

Definire parametri di riferimento aggiornati per il periodo 2021-2025 sulla base dei dati trasmessi dagli Stati membri entro il 30 settembre 2019 per gli anni 2016 e 2017.

Atto di esecuzione

2020

Istituzione del Fondo per l'innovazione

Stabilire le regole di funzionamento del Fondo per l'innovazione, compresi i criteri e la procedura di selezione

Regolamento delegato della Commissione

Adottato il 26 febbraio 2019 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 28 maggio 2019 83

Istituzione del Fondo per la modernizzazione

Stabilire le regole di funzionamento del Fondo per la modernizzazione

Atto di esecuzione

2020

Revisione del regolamento (UE) n. 389/2013 (regolamento relativo al registro)

Stabilire i requisiti relativi al registro dell'Unione per la fase 4 sotto forma di banche dati elettroniche standardizzate contenenti elementi di dati comuni che consentano di controllare il rilascio, il possesso, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissione, nonché di assicurare l'accesso al pubblico e la riservatezza

Regolamento delegato della Commissione

Adottato il 12 marzo 2019 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 2 luglio 2019 84

Modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 (regolamento sulle vendite all'asta)

Consentire la vendita all'asta dei primi 50 milioni di quote a favore del Fondo per l'innovazione provenienti dalla riserva stabilizzatrice del mercato nel 2020

Regolamento delegato della Commissione

Adottato il 30 ottobre 2018 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 4 gennaio 2019 85

Revisione del regolamento (UE) n. 1031/2010 (regolamento sulle vendite all'asta)

Rivedere alcuni aspetti del processo di messa all'asta per attuare le prescrizioni relative alla fase 4, in particolare per consentire la vendita all'asta di quote a favore del Fondo per l'innovazione e del Fondo per la modernizzazione, e per riflettere la classificazione delle quote dell'EU ETS come strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID2).

Atto delegato

2019

Revisione del regolamento (UE) n. 601/2012 sul monitoraggio e la comunicazione

Semplificare, migliorare e chiarire le norme in materia di monitoraggio e comunicazione e ridurre l'onere amministrativo, sulla base dell'esperienza maturata nell'attuazione durante la fase 3

Regolamento di esecuzione della Commissione

Adottato il 19 dicembre 2018 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 31 dicembre 2018 86

Revisione del regolamento (UE) n. 600/2012 sulla verifica e l'accreditamento

Semplificare, migliorare e chiarire le norme in materia di verifica e accreditamento e ridurre per quanto possibile l'onere amministrativo, sulla base dell'esperienza maturata nell'attuazione durante la fase 3

Regolamento di esecuzione della Commissione

Adottato il 19 dicembre 2018 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 31 dicembre 2018 87

Regolamento che integra la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il sistema CORSIA

Integrare la direttiva EU ETS per quanto riguarda le misure adottate dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni del trasporto aereo ai fini dell'attuazione di CORSIA

Regolamento delegato della Commissione

2019

Orientamenti relativi agli aiuti di Stato nell'ambito dell'EU ETS per il periodo 2021-2030

Rivedere gli orientamenti relativi agli aiuti di Stato nell'ambito dell'EU ETS per la fase 4 al fine di tenere conto delle nuove disposizioni introdotte dalla direttiva EU ETS riveduta per i sistemi di compensazione dei costi indiretti del carbonio

Comunicazione della Commissione

2020

Stato dei lavori

Pianificato

In corso

Realizzato

Appendice 8

Tabella 8.1: contributi degli Stati membri alla riserva stabilizzatrice del mercato nel 2019 88 e nel 2020 89

Stato membro/ SEE
Stato EFTA

Contributi MSR nel 2019

Contributi MSR noti nel 2020 90

Austria

5 935 748

3 957 699

Belgio

9 846 994

6 565 549

Bulgaria

8 292 720

5 529 227

Croazia

1 614 984

1 076 801

Cipro

932 844

621 980

Repubblica ceca

15 406 858

10 272 626

Danimarca

5 340 750

3 560 981

Estonia

2 904 319

1 936 474

Finlandia

7 130 025

4 753 992

Francia

23 346 791

15 566 629

Germania

85 389 770

56 934 202

Grecia

12 684 492

8 457 470

Ungheria

5 115 708

3 410 933

Islanda

166 450

110 982

Irlanda

3 991 393

2 661 288

Italia

40 304 729

26 873 449

Lettonia

865 501

577 079

Liechtenstein

3 725

2 484

Lituania

1 792 324

1 195 044

Lussemburgo

467 394

311 638

Malta

354 798

236 564

Paesi Bassi

14 291 411

9 528 894

Norvegia

3 314 570

2 210 012

Polonia

39 282 170

26 191 650

Portogallo

6 478 775

4 319 767

Romania

14 941 290

9 962 205

Slovacchia

4 752 513

3 168 770

Slovenia

1 577 714

1 051 951

Spagna

32 660 234

21 776 430

Svezia

3 457 106

2 305 049

Regno Unito

44 480 623

29 657 753

Totale

397 124 723

264 785 572

Appendice 9

Tabella 9.1: Fondi non spesi NER 300 nell'ambito dello strumento per progetti dimostrativi nel campo dell'energia (InnovFin Energy Demo Project): progetti sostenuti

Titolo del progetto

Descrizione

Immagine

WAVE ROLLER

Il progetto "Wave Roller" mira a dimostrare la fattibilità su scala commerciale della tecnologia basata sull'energia del moto ondoso, colmando il divario tra l'impianto dimostrativo e l'impiego commerciale di un convertitore oscillante a flutto d'onda (dall'inglese Oscillating Wave Surge Converter, OWSC) vicino alla costa che converte l'energia del moto ondoso in energia elettrica. Il contributo del programma NER 300 ammonterà a 10 milioni di EUR.

WINDFLOAT

Il progetto "Windfloat" è un innovativo parco eolico offshore che utilizza una piattaforma galleggiante semisommergibile a circa 20 km al largo delle coste portoghesi. Il progetto intende far progredire lo stato dell'arte delle strutture di supporto galleggianti dimostrando la scalabilità del concetto di WindFloat per ospitare turbine più grandi. In tal modo si favorirà lo spiegamento di parchi eolici in alto mare. Il contributo del programma NER 300 nell'ambito di InnovFin EDP ammonterà a 60 milioni di EUR. WindFloat beneficia inoltre di una sovvenzione di quasi 30 milioni di EUR nell'ambito del programma NER 300 originario.

GREENWAY EV CHARGING NETWORK

Il progetto sosterrà la diffusione accelerata di infrastrutture per i veicoli elettrici. Dimostra la fattibilità di una diffusione su scala commerciale di stazioni di ricarica ultraveloci per veicoli elettrici nonché di un progetto pilota di un sistema integrato di accumulo dell'energia delle batterie. La dimostrazione si svolgerà in Slovacchia, Polonia, Repubblica ceca e nei paesi baltici. Il finanziamento nell'ambito di InnovFin EDP ammonta a 17 milioni di EUR, di cui quasi 3 milioni di EUR provengono dai fondi non utilizzati del programma NER 300.

(1)      https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf
(2)      Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU L 76 del 19.03.2018, pag. 3).
(3)      Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(4)      La data limite utilizzata è il 28 giugno 2019.
(5)      Con riferimento alle relazioni previste dall'articolo 21, l'espressione "paesi partecipanti" o semplicemente "paesi" comprende i 28 Stati membri dell'UE più i paesi del SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein).
(6)      Nell'ambito del sistema UE ETS, il fattore di emissione della biomassa è fissato a zero se è soddisfatta la definizione del termine "biomassa" e se, in caso di biocarburanti o di bioliquidi, vengono soddisfatti i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE (direttiva sull'energia da fonti rinnovabili). Non devono essere restituite quote per le emissioni pari a zero. Nelle relazioni del 2019 a norma dell'articolo 21, tre paesi partecipanti (LV, LT e DK) hanno comunicato solo il contenuto energetico della biomassa pari a zero e non le emissioni effettive. Le loro emissioni non sono pertanto prese in considerazione nel totale fornito.
(7)      Gli impianti di categoria C emettono più di 500 000 tonnellate di Co2e l'anno, quelli di categoria B emettono fra 500 000 e 50 000 tonnellate di Co2e l'anno e quelli di categoria A emettono meno di 50 000 tonnellate di Co2e l'anno. Cfr. il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 12.7.2012, pag. 30).
(8)      Gli impianti a basse emissioni sono una sottocategoria della categoria A in cui rientrano gli impianti che emettono meno di 25 000 tonnellate di Co2e all'anno (cfr. articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 601/2012).
(9)      Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 12.7.2012, pag. 30).
(10)      Un esempio di operatore commerciale del trasporto aereo è una compagnia aerea che si occupa di trasporto di passeggeri e fornisce servizi al pubblico in generale. Un esempio di operatore non commerciale del trasporto aereo è una società che gestisce un velivolo di proprietà privata.
(11)      Decisione C(2018) 8707 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che ordina all'amministratore centrale di sospendere temporaneamente l'accettazione, da parte del catalogo delle operazioni dell'Unione europea, delle procedure pertinenti per il Regno Unito in materia di assegnazione a titolo gratuito, vendita all'asta e scambio di crediti internazionali.
(12)      Regolamento (UE) 2018/208 della Commissione, del 12 febbraio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 389/2013 che istituisce un registro dell'Unione (GU L 39 del 13.2.2018, pag. 3).
(13)    Regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione (GU L 177 del 2.7.2019, pag. 3).
(14)      Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE.
(15)      Il numero di quote di emissione del trasporto aereo messe in circolazione dal 2013 è il risultato di un approccio dal basso verso l'alto iniziato a partire dall'assegnazione a titolo gratuito (determinata mediante parametri di riferimento basati sull'attività in relazione alle attività degli operatori nel contesto del SEE). Il numero di quote di emissione messe all'asta è quindi calcolato partendo dal presupposto che l'assegnazione gratuita (comprensiva di una riserva speciale per la distribuzione successiva agli operatori del trasporto aereo in rapida crescita e ai nuovi entranti) dovrebbe essere pari all'85 % del totale e la messa all'asta pari al 15 %.
(16)      I dati aggiornati comprendono gli scambi di crediti internazionali oltre ai quantitativi oggetto di assegnazione gratuita e ai quantitativi messi all'asta.
(17)      Comprende le informazioni del calendario d'asta del 2019 per il settore del trasporto aereo. I dati del Regno Unito per il 2019 non sono inclusi a motivo delle misure di salvaguardia adottate dalla Commissione per tutelare l'integrità ambientale dell'EU ETS nei casi in cui il diritto dell'UE cessa di applicarsi ad uno Stato membro che recede dall'Unione (cfr. il capitolo 2.2).
(18)      I dati comprendono le notifiche trasmesse dagli Stati membri che risultavano ricevute al giugno 2019 e possono essere soggetti a modifiche in ragione delle ultime notifiche trasmesse.
(19)      Importo iniziale, prima dell'applicazione delle riduzioni indicate in appresso.
(20)      L'assegnazione relativa al Regno Unito (48,0 milioni di quote del totale per il 2019) è stata sospesa a motivo delle misure di salvaguardia adottate dalla Commissione per tutelare l'integrità ambientale dell'EU ETS nei casi in cui il diritto dell'UE cessa di applicarsi ad uno Stato membro che recede dall'Unione (cfr. il capitolo 2.2).
(21)      Decisione della Commissione 2013/448/UE (GU L 240 del 7.9.2013, pag. 27).
(22)      Decisione della Commissione 2017/126/UE (GU L 19 del 25.1.2017, pag. 93).
(23)      Decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione,    
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:120:FULL&from=IT
(24)      Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:059:FULL&from=IT
(25)      Decisione (UE) 2017/2172 della Commissione, del 20 novembre 2017, che modifica la decisione 2010/670/UE per quanto riguarda l'utilizzo delle entrate non erogate nel primo ciclo di inviti a presentare proposte.
(26)      In linea con la decisione della Commissione 2010/670/UE, i progetti aggiudicati nell'ambito del primo invito a presentare proposte dovevano pervenire a una decisione di investimento definitiva entro la fine del 2016, mentre per i progetti aggiudicati nell'ambito del secondo invito tale decisione doveva essere adottata entro la fine del mese di giugno 2018.
(27)      Il valore di 450 milioni di quote disponibili per il fondo dipenderà dal prezzo del carbonio. Con un prezzo medio di 25 EUR per quota, le risorse del fondo ammonteranno a 11,3 miliardi di EUR.
(28)      Regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione, del 26 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l'innovazione (GU L 140 del 28.5.2019, pag. 6).
(29)      Sono state inoltre adottate modifiche dei sistemi francese e spagnolo.
(30)      Le informazioni sulla compensazione erogata e sul numero di beneficiari si basano sull'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2018/410.
(31)      19,7 milioni di GBP (per costi indiretti sostenuti nel 2018), sulla base di un tasso di cambio medio GBP/EUR di 1,1355.
(32)      Il Regno Unito non ha segnalato impianti, bensì imprese.
(33)      Si osservi che il Regno Unito ha erogato il sostegno 2019 per i costi indiretti sostenuti nel 2018. Per questo motivo, per il Regno Unito sono indicati i proventi generati dalle aste a partire dal 2018.
(34)      La Polonia non è inclusa in questa valutazione, in quanto inizierà a nel 2020 a versare la compensazione a fronte dei costi indiretti sostenuti nel 2019.
(35)      I pagamenti del 2018 sono stati confrontati con i proventi della vendita all'asta del 2017 in quanto i pagamenti del 2018 costituiscono generalmente la compensazione dei costi indiretti sostenuti dai consumatori nell'anno civile 2017.
(36)      Regolamento delegato (UE) 2019/7 della Commissione, del 30 ottobre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1031/2010 per quanto riguarda la messa all'asta di 50 milioni di quote non assegnate della riserva stabilizzatrice del mercato a favore del fondo per l'innovazione, e al fine di registrare una piattaforma d'asta designata dalla Germania (GU L 2, del 4.1.2019, pag. 1).
(37)      I volumi delle quote di emissione generali sono stati determinati tenendo conto della decisione n. 1359/2013/UE. I volumi delle quote di emissione del trasporto aereo sono stati determinati tenendo conto della decisione n. 377/2013/UE e del regolamento (UE) n. 421/2014.
(38)      Le aste anticipate delle quote della fase 3 sono state effettuate nel 2012, tenuto conto della pratica commerciale diffusa nel settore dell'energia elettrica di vendere l'energia elettrica con contratti a termine e acquistare le materie prime necessarie (incluse le quote) al momento della vendita dell'energia prodotta.
(39)      I dati del Regno Unito per il 2019 non sono inclusi a motivo delle misure di salvaguardia adottate dalla Commissione per tutelare l'integrità ambientale dell'EU ETS nei casi in cui il diritto dell'UE cessa di applicarsi ad uno Stato membro che recede dall'Unione (cfr. il capitolo 2.2).
(40)       https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning_it
(41)      I dati includono gli importi da mettere all'asta tratti dal calendario d'asta per il 2019, in modo da rispecchiare i 55,8 milioni di quote non assegnate che la Polonia ha chiesto di mettere all'asta nel 2019.
(42)      I dati includono gli importi da mettere all'asta tratti dal calendario d'asta per il 2019 (a partire dagli anni di assegnazione 2013-2018).
(43)      La classificazione nelle categorie "produzione di energia elettrica e calore" e "impianti industriali" di cui alla tabella 7 è coerente con la classificazione NACE della fase 4 utilizzata per stabilire l'elenco relativo alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per il prossimo periodo di scambio.
(44)      Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1).
(45)      Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3); consultabile all'indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv: OJ.L_.2018.076.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2018:076:TOC  
(46)

     C(2019) 3288 final, https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/reform/docs/c_2019_3288_en.pdf

(47)      C(2017) 3228 final, https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/reform/docs/c_2017_3228_en.pdf.
(48)      C(2019) 3288 final, https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/reform/docs/c_2019_3288_en.pdf
(49)      Il volume da aggiungere alla MSR per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 agosto 2020 è stato determinato dalla pubblicazione dell'indicatore di eccedenza nel 2019 ed è stato pari a quasi 265 milioni di quote. Il resto dei volumi da aggiungere alla MSR nel 2020 sarà determinato dalla pubblicazione dell'indicatore di eccedenza nel 2020.
(50)      A testimonianza del fatto che i volumi effettivamente messi all'asta dipendono anche da altri fattori, come la messa all'asta delle rimanenze della deroga di cui all'articolo 10 quater, e la partecipazione degli Stati SEE/EFTA al sistema EU ETS.
(51)      Tenendo conto del fatto che i volumi d'asta da gennaio ad agosto 2019 erano già stati ridotti dalla MSR sulla base dell'eccedenza del 2017.
(52)      Questi dati non tengono conto di tutte le interruzioni di attività di operatori del trasporto aereo.
(53)      L'assegnazione relativa al Regno Unito (4,31 milioni di quote del totale per il 2019) è stata sospesa a motivo delle misure di salvaguardia adottate dalla Commissione per tutelare l'integrità ambientale dell'EU ETS nei casi in cui il diritto dell'UE cessa di applicarsi ad uno Stato membro che recede dall'Unione (cfr. il capitolo 2.2).
(54)      Fino alla fine di giugno 2019
(55)      Decisione n. 377/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2013, recante deroga temporanea alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 113 del 25.4.2013, pag. 1).
(56)      https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Pages/SARPs-Annex-16-Volume-IV.aspx
(57)      Decisione (UE) 2018/2027 del Consiglio, del 29 novembre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale in merito alla prima edizione delle norme internazionali e delle pratiche raccomandate in materia di tutela dell'ambiente — regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA) (GU L 325 del 20.12.2018, pag. 25).
(58)      Tutti i dati sono tratti dalle relazioni mensili della piattaforma d'asta comune (CAP2) alla Commissione.
(59)      Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento sulle vendite all'asta.
(60)      L'elenco delle autorità nazionali competenti è disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/info/system/files/mar-2014-596-art-22-list_en.pdf 
(61)      A norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR), le sedi di negoziazione e le imprese di investimento sono tenute a comunicare alle autorità competenti dati dettagliati sulle operazioni relative alle quote di emissione e ai loro derivati.
(62)      Lo scopo dell'obbligo di comunicazione delle posizioni di cui all'articolo 58 della direttiva MiFID2 è di consentire il monitoraggio delle posizioni detenute da diverse categorie di persone per quanto riguarda le quote di emissione.
(63)      Il regime di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione istituito dagli articoli 8, 10 e 21 del MiFIR mira a garantire che i partecipanti al mercato dispongano di informazioni più affidabili e accessibili sulle opportunità di negoziazione e sui prezzi degli scambi.
(64)      Le relazioni settimanali disponibili pubblicamente sulle posizioni forniscono informazioni trasparenti sulla visione del mercato di alcune categorie di operatori.
(65)      Lo studio è accessibile al seguente indirizzo: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9d985256-a6a9-11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-en
(66)      Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349). Documento disponibile al seguente indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1536584176375&uri=CELEX:02014L0065-20160701
(67)      Direttiva (UE) 2018/1695 del Consiglio, del 6 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, con riguardo al periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA (GU L 282 del 12.11.2018, pag. 5).
(68)      Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1).
(69)      Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94).
(70)      La ragione principale di questo fenomeno risiede nel fatto che la metodologia basata su misure prevede, per la misurazione continua della concentrazione di gas a effetto serra pertinenti, il ricorso a risorse e competenze notevoli, di cui spesso sono privi molti gestori di dimensioni minori.
(71)      Il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione impone a tutti i gestori di rispettare determinati livelli minimi, imponendo livelli più elevati (ossia dati più affidabili e di miglior qualità) per le fonti di emissioni più importanti mentre, per ragioni di efficienza sotto il profilo dei costi, per le fonti di minore entità vigono requisiti meno vincolanti.
(72)      Elenco EA dei punti di accesso agli organismi di accreditamento nazionali che accreditano i verificatori per l'EU ETS: https://european-accreditation.org/national-accreditation-bodies-having-successfully-undergone-peer-evaluation-by-ea/
(73)      In alcuni casi i paesi indicano un'unica autorità competente, costituita da più autorità regionali/locali.
(74)      Questo importo totale non comprende le ammende applicate nei confronti del settore del trasporto aereo in Portogallo in quanto i valori delle ammende non erano ancora stati determinati a motivo dell'iter sanzionatorio in corso.
(75)      L'Ungheria ha fatto ricorso alla deroga di cui all'articolo 10 quater soltanto nel 2013.
(76)      Nel 2013 e 2014 non sono state messe all'asta quote di cui all'articolo 10 quater non utilizzate.
(77) Fonte: EEX
(78)      Per le tabelle 3.1 e 3.2, i dati del Regno Unito per il 2019 non sono inclusi a motivo delle misure di salvaguardia adottate dalla Commissione per tutelare l'integrità ambientale dell'EU ETS nei casi in cui il diritto dell'UE cessa di applicarsi ad uno Stato membro che recede dall'Unione (cfr. il capitolo 2.2).
(79)      I dati sulla conformità per gli anni precedenti possono essere oggetto di una rettifica retroattiva ad esempio a motivo di una comunicazione tardiva.
(80)      Per alcuni impianti, le emissioni di N2O o PFC potrebbero non essere state comunicate separatamente nel registro dell'Unione, mentre le emissioni totali sono state comunicate in tonnellate di CO2 equivalente. I dati della tabella riflettono la ripartizione delle emissioni per gas a effetto serra adottata nel registro dell'Unione. Le emissioni di N2O sono state incluse nel sistema EU ETS a partire dalla fase 2 (dal 2008) come opzione volontaria di "opt-in" da parte di alcuni Stati membri, successivamente in modo obbligatorio insieme ai PFC a partire dalla fase 3 (dal 2013).
(81)      https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:120:FULL&from=IT
(82)      https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0331&from=IT
(83)      https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0856&from=IT
(84)      https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1122&from=IT
(85)      https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0007
(86)      https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R2066
(87)      https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R2067&from=IT
(88)      Per il periodo da gennaio ad agosto 2019, le cifre si basano sulla comunicazione della Commissione C(2018) 2801 final del 15.5.2018, disponibile all'indirizzo      https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/reform/docs/c_2018_2801_en.pdf  
(89)      Per i periodi da settembre a dicembre 2019 e da gennaio ad agosto 2020, le cifre si basano sulla comunicazione della Commissione C(2019) 3288 final, disponibile all'indirizzo      https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/reform/docs/c_2019_3288_en.pdf  
(90)      Una parte dei contributi degli Stati membri alla MSR nel 2020 sarà determinata dopo la pubblicazione dell'indicatore di eccedenza nel 2020.