Bruxelles, 6.5.2019

COM(2019) 211 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE

1.    INTRODUZIONE

Il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE 1  definisce una strategia a lungo termine per lo sviluppo di una rete transeuropea dei trasporti completa (TEN-T) costituita da infrastrutture di trasporto ferroviario, marittimo e aereo, strade, vie navigabili interne e terminali ferroviario-stradali. Il regolamento riguarda l'identificazione degli elementi della TEN-T, le relative norme tecniche nonché i requisiti per l'interoperabilità delle infrastrutture e definisce le priorità per lo sviluppo della TEN-T.

L'articolo 49, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1315/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda l'adeguamento degli allegati I e II per tener conto delle possibili modifiche derivanti dalle soglie quantitative applicabili ad alcuni componenti della TEN-T. I requisiti corrispondenti sono stabiliti agli articoli 14, 20, 24 e 27 del suddetto regolamento.

L'articolo 49, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1315/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda l'adeguamento dell'allegato III allo scopo di includervi o di adeguare le mappe indicative dei paesi vicini.

2.    BASE GIURIDICA

L'elaborazione della presente relazione è prescritta dall'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1315/2013.

3.    ESERCIZIO DELLA DELEGA

3.1.    Adeguamenti dell'elenco e delle mappe sulla base di dati statistici

L'allegato I del regolamento (UE) n. 1315/2013 contiene le mappe delle reti globale e centrale, che definiscono l'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1315/2013 e individuano progetti di interesse comune. L'allegato II del medesimo regolamento stabilisce l'elenco dei nodi delle reti centrale e globale.

A norma dell'articolo 49, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1315/2013, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per adeguare le mappe e gli elenchi allegati al regolamento per quanto riguarda le soglie quantitative che i porti marittimi e interni, gli aeroporti e i terminali ferroviario-stradali devono rispettare per fare parte della TEN-T. Tali adeguamenti si basano sulle ultime statistiche disponibili pubblicate da Eurostat o, qualora tali statistiche non siano disponibili, dagli uffici statistici nazionali. La Commissione può anche adeguare le mappe relative all'infrastruttura stradale, ferroviaria e della navigazione interna limitandosi rigorosamente a rispecchiare i progressi compiuti nel completamento della rete.

La Commissione ha avviato il processo di aggiornamento in occasione della riunione del comitato TEN-T, tenutasi il 30 settembre 2015, e ha consultato gli esperti delle autorità competenti degli Stati membri, in presenza degli esperti del Parlamento europeo, nel corso delle riunioni del 9 dicembre 2015 e del 16 marzo 2016.

Sulla base di questo processo di consultazione e di un'analisi dei dati a disposizione, la Commissione ha adottato il 7 dicembre 2016 il regolamento delegato (UE) n. 2017/849 2 .

Gli adeguamenti stabiliti nel regolamento delegato non contemplano le esclusioni di cui all'articolo 49, paragrafo 4, lettera b), dato che tale valutazione sarebbe pertinente solo se effettuata sei anni dopo l'adozione del regolamento (UE) n. 1315/2013.

3.2.    Adeguamento delle mappe indicative dei paesi vicini

L'allegato III del regolamento (UE) n. 1315/2013 contiene le mappe indicative di alcuni paesi vicini.

L'articolo 49, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1315/2013 prevede la possibilità di adottare atti delegati allo scopo di adeguare tali mappe o di includere le mappe di altri paesi vicini, sulla base di accordi ad alto livello relativi alle reti di infrastruttura del trasporto tra l'Unione e i paesi vicini interessati.

La Commissione ha fatto ricorso a questa delega nei seguenti casi:

a) il 17 gennaio 2014 la Commissione ha adottato il regolamento delegato n. 473/2014 3 . Questo regolamento riguarda le linee delle reti stradali e ferroviarie nonché i porti e gli aeroporti e i terminali ferroviario-stradali sulla rete globale nei seguenti paesi terzi: Bielorussia, Ucraina, Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaigian e Russia;

b) il 4 febbraio 2016 la Commissione ha adottato il regolamento delegato 2016/758 4 . Questo regolamento riguarda l'identificazione dei collegamenti della rete centrale sulle mappe della rete globale delle reti stradali e ferroviarie nonché i porti e gli aeroporti nei seguenti paesi terzi: Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo 5*, Repubblica di Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia;

c) il 9 novembre 2018 la Commissione ha adottato il regolamento delegato 2019/254 6 . Tale regolamento riguarda la revisione dell'estensione indicativa delle mappe della rete globale TEN-T e l'identificazione dei collegamenti della rete centrale sulle mappe della rete globale nei seguenti paesi terzi: Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Repubblica di Moldova e Ucraina 7 .

Prima dell'adozione di tutti gli atti delegati di cui sopra, la Commissione ha consultato gli esperti degli Stati membri e i rappresentanti del Parlamento europeo.

4.    CONCLUSIONI E PROSPETTIVE PER IL FUTURO

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.

In futuro la Commissione prevede di ricorrere ai suoi poteri delegati per adeguare ulteriormente gli allegati I, II e III del regolamento (UE) 1315/2013.

(1)

GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2017/849 della Commissione, del 7 dicembre 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le mappe figuranti nell'allegato e l'elenco riportato nell'allegato II di tale regolamento (GU L 128 I del 19.5.2017, pag. 1).

(3)

Regolamento delegato (UE) n. 473/2014 della Commissione, del 17 gennaio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, integrandone l'allegato III con nuove mappe indicative (GU L 136 del 9.5.2014, pag. 10).

(4)

Regolamento delegato (UE) 2016/758 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento dell'allegato III (GU L 126 del 14.5.2016, pag. 3).

(5)

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(6)

Regolamento delegato (UE) 2019/254 della Commissione, del 9 novembre 2018, relativo all'adeguamento dell'allegato III del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti.

(7)

Il 2 febbraio 2017 la Commissione ha adottato un regolamento delegato per adeguare le mappe indicative della rete centrale TEN-T in Turchia e nei paesi del partenariato orientale sulla base dell'articolo 49, paragrafo 6, del regolamento TEN-T. La Commissione ha tuttavia deciso di ritirare questo regolamento delegato a causa delle preoccupazioni espresse dagli Stati membri. La delega non è stata pertanto esercitata in questo caso.