COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 30.1.2019
COM(2019) 63 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sul trattamento internazionale riservato alle banche centrali e agli enti pubblici che gestiscono il debito pubblico in ordine alle operazioni di finanziamento tramite titoli
1.Introduzione
Il regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo (SFTR) è stato adottato il 25 novembre 2015 ed è entrato in vigore il 12 gennaio 2016. L'SFTR mira ad aumentare la trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli stabilendo i seguenti obblighi:
·segnalazione di tutte le operazioni di finanziamento tramite titoli alle banche dati centrali note come repertori di dati sulle negoziazioni (obbligo di segnalazione);
·comunicazione agli investitori delle informazioni sull'uso di operazioni di finanziamento tramite titoli da parte dei fondi di investimento nelle relazioni periodiche e nei documenti pre-investimento emessi dai fondi;
·rispetto delle condizioni minime di trasparenza quando viene riutilizzata la garanzia reale, che comprendono la comunicazione dei rischi e l'obbligo di ottenere il consenso preventivo (requisiti di trasparenza per il riutilizzo).
In conformità all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento SFTR, le banche centrali e gli enti pubblici dell'Unione incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima sono esonerati dall'obbligo di segnalazione e dai requisiti di trasparenza per il riutilizzo di cui al regolamento SFTR.
All'epoca dell'adozione del regolamento SFTR non era chiaro quale trattamento riservare alle banche centrali straniere relativamente all'applicazione in altre giurisdizioni delle riforme in materia di operazioni di finanziamento tramite titoli. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno pertanto posticipato la decisione sull'applicazione del regolamento SFTR alle banche centrali dei paesi terzi fino a quando non sia stata fatta chiarezza sulla questione.
L'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento SFTR conferisce alla Commissione il potere di adottare un atto delegato per estendere l'elenco dei soggetti esonerati ai sensi del regolamento SFTR. Come prerequisito per tale esenzione, la Commissione europea è tenuta, ai sensi dello stesso articolo del regolamento SFTR, ad analizzare il trattamento internazionale riservato alle banche centrali e agli enti pubblici che gestiscono il debito pubblico nel quadro normativo di altre giurisdizioni e a informare il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alla sua analisi. Se la relazione conclude che è necessario esonerare le operazioni collegate alle responsabilità monetarie delle banche centrali di paesi terzi dai requisiti di trasparenza per il riutilizzo, la Commissione adotta un atto delegato a tal fine.
2.Base giuridica della relazione: obblighi ai sensi dell'articolo 2 del regolamento SFTR
L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento SFTR prevede che "Gli articoli 4 e 15 non si applicano ai seguenti soggetti: a) i membri del sistema europeo di banche centrali (SEBC), altri enti degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe e altri enti pubblici dell'Unione incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima; b) la Banca dei regolamenti internazionali".
Per quanto concerne le banche centrali straniere e gli enti pubblici stranieri incaricati della gestione del debito pubblico, l'articolo 2, paragrafo 4, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare l'elenco degli enti esonerati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e, a tal fine, stabilisce che la Commissione "[…] presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui si valuta il trattamento internazionale delle banche centrali e degli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima".
L'articolo 2, paragrafo 4, specifica inoltre che "La relazione contiene un'analisi comparata del trattamento riservato alle banche centrali e a detti enti nel quadro giuridico di un congruo numero di paesi terzi. Se la relazione conclude, in particolare con riguardo all'analisi comparata e ai potenziali effetti, che è necessario esonerare le operazioni collegate alle responsabilità monetarie delle banche centrali e degli enti di quei paesi terzi dall'articolo 15, la Commissione adotta un atto delegato che le aggiunge all'elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo."
3.Giurisdizione considerata: Regno Unito
Il regolamento SFTR prevede che la Commissione effettui un'analisi comparata del trattamento riservato alle banche centrali e agli enti pubblici che gestiscono il debito pubblico "di un congruo numero di paesi terzi". Data l'intenzione del Regno Unito di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, nel momento in cui il diritto dell'Unione cessa di applicarsi al e nel Regno Unito l'esenzione per i membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e per gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2015/2365 ("SFTR") non si applicherà più alla banca centrale o agli organismi di gestione del debito pubblico del Regno Unito. In questo contesto, la presente relazione limita l'analisi al trattamento riservato alle banche centrali e agli enti pubblici che gestiscono il debito pubblico nel Regno Unito. Altri paesi saranno analizzati in una prossima relazione.
La scelta di concentrarsi inizialmente sul Regno Unito è sostenuta dal fatto che la legge del 2018 relativa al recesso dall'Unione europea (European Union (Withdrawal) Act 2018) adottata dal Regno Unito converte in legge interna del Regno Unito l'attuale corpus del diritto dell'UE direttamente applicabile, compreso il regolamento SFTR. Inoltre, il governo del Regno Unito ha pubblicato un progetto di decreto, che apporterà modifiche al diritto dell'UE che viene mantenuto e al vigente diritto del Regno Unito, riguardante le operazioni di finanziamento tramite titoli che rientrerà nel quadro della legge del 2018 relativa al recesso dall'Unione europea. Il progetto di decreto rispecchia la disposizione del regolamento SFTR nel senso che la Banca d'Inghilterra e gli organismi di gestione del debito pubblico del Regno Unito sono esonerati dall'obbligo di segnalazione e dai requisiti di trasparenza per il riutilizzo. Analogamente, il progetto di decreto prevede una disposizione volta a estendere tale elenco in modo comparabile a quanto previsto dalla relativa disposizione del regolamento SFTR.
4.Conclusioni
Alla luce di quanto precede, il progetto di quadro legislativo interno del Regno Unito che recepisce il regolamento SFTR esonera la banca centrale del Regno Unito e gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima dall'obbligo di segnalazione delle operazioni di finanziamento tramite titoli e dai requisiti di trasparenza per il riutilizzo. Il progetto di quadro legislativo del Regno Unito contiene anche disposizioni che consentono di estendere l'esenzione alle banche centrali e agli enti preposti alla gestione del debito pubblico di altri paesi.
L'aggiunta della Banca centrale del Regno Unito e degli enti britannici preposti alla gestione del debito pubblico all'elenco dei soggetti esonerati dall'obbligo di segnalazione e dai requisiti di trasparenza per il riutilizzo di cui al regolamento SFTR eviterà interferenze con le responsabilità monetarie dei soggetti stessi e contribuirà a creare condizioni di parità nell'applicazione delle riforme in materia di operazioni di finanziamento tramite titoli in ordine alle operazioni effettuate con le banche centrali nelle diverse giurisdizioni. Una tale misura contribuirà inoltre ad una maggiore coerenza e uniformità a livello internazionale.
La Commissione conclude pertanto che l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento STFR dovrebbe essere modificato per esonerare da taluni obblighi previsti dallo stesso regolamento la banca centrale del Regno Unito e gli altri enti pubblici britannici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima.
L'analisi comparata illustrata nella presente relazione non è esaustiva. Essa è basata sul diritto interno del Regno Unito che recepisce il regolamento SFTR, del quale alcune parti non sono ancora pienamente adottate.
La Commissione continuerà a riesaminare periodicamente il trattamento internazionale delle banche centrali e degli enti pubblici in ordine all'obbligo di segnalazione delle operazioni di finanziamento tramite titoli e ai requisiti di trasparenza per il riutilizzo nei paesi terzi, in particolare nei paesi terzi elencati all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento SFTR. L'elenco dei soggetti esonerati può essere aggiornato alla luce dello sviluppo della regolamentazione nei paesi terzi e tenendo conto di eventuali nuove fonti di informazione. Il riesame potrebbe altresì comportare l'esclusione di taluni paesi terzi dall'elenco dei soggetti esonerati.