26.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 108/599


P8_TA(2019)0304

Livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 (rifusione) (COM(2017)0676 — C8-0395/2017 — 2017/0293(COD))

(Procedura legislativa ordinaria — rifusione)

(2021/C 108/41)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0676),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0395/2017),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 febbraio 2018 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (2),

vista la lettera del 3 maggio 2018 della commissione giuridica alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 104, paragrafo 3, del regolamento,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 16 gennaio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 104 e 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0287/2018),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (3);

2.

prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 227 del 28.6.2018, pag. 52.

(2)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

(3)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 3 ottobre 2018 (Testi approvati, P8_TA(2018)0370).


P8_TC1-COD(2017)0293

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi ▌e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (rifusione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/631.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione della Commissione relativa all’articolo 15

In sede di riesame di cui all'articolo 15 e se del caso nel proporre una modifica legislativa al presente regolamento, la Commissione svolgerà le consultazioni pertinenti in conformità con i trattati. In particolare, consulterà il Parlamento europeo e gli Stati membri in tale contesto.

Nel quadro del riesame la Commissione considererà inoltre l'adeguatezza del massimale del 5 % fissato al punto 6.3 della parte A dell’allegato I, tenendo conto della necessità di accelerare la promozione di veicoli a emissioni zero e a basse emissioni negli Stati membri interessati.