21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/451


P8_TA(2019)0177

Istituzione del Fondo Sicurezza interna ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Sicurezza interna (COM(2018)0472 — C8-0267/2018 — 2018/0250(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 23/64)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0472),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 82, paragrafo 1, l'articolo 84 e l'articolo 87, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0267/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i bilanci (A8-0115/2019),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2018)0250

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Sicurezza interna

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 82, paragrafo 1, l’articolo 84 e l’articolo 87, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Garantire Benché la sicurezza interna è una nazionale resti di esclusiva competenza degli Stati membri nonché , per proteggere tale sicurezza sono necessari una cooperazione e un coordinamento a livello dell'Unione. La sicurezza interna è uno sforzo comune a cui dovrebbero contribuire congiuntamente le istituzioni e le agenzie pertinenti dell’Unione e gli Stati membri , con l'aiuto del settore privato e della società civile . Nel periodo tra il 2015 e il 2020 la Commissione, il Consiglio dell’Unione europea e il Parlamento europeo hanno definito le priorità comuni fissate nell’agenda europea sulla sicurezza dell’aprile 2015 (2), che sono state ribadite dal Consiglio nella rinnovata strategia di sicurezza interna del giugno 2015 (3) e dal Parlamento europeo nella risoluzione del luglio 2015 (4) . Tale strategia comune ha inteso fornire il quadro strategico per le attività dell’Unione nel settore della sicurezza interna e ha definito le principali priorità di azione per garantire una risposta efficace dell’Unione alle minacce per la sicurezza per il periodo 2015-2020: lotta al terrorismo , vale a dire prevenzione lotta al terrorismo e prevenzione della radicalizzazione , compresa la radicalizzazione online e l'estremismo violento, l'intolleranza , smantellamento della criminalità organizzata e lotta alla criminalità informatica. [Em. 1]

(2)

Nella dichiarazione di Roma firmata il 25 settembre marzo 2017, i leader dei 27 Stati membri , il Consiglio europeo, il Parlamento europeo e la Commissione europea hanno ribadito la propria determinazione a costruire un’Europa sicura e un’Unione in cui tutti i cittadini si sentano sicuri e possano spostarsi liberamente, in cui le frontiere esterne siano protette, con una politica migratoria efficace, responsabile e sostenibile, nel rispetto delle norme internazionali, così come un’Europa determinata a combattere il terrorismo e la criminalità organizzata. [Em. 2]

(3)

Il Consiglio europeo del 15 dicembre 2016 ha sollecitato il conseguimento di ulteriori risultati sull’interoperabilità dei sistemi di informazione e delle banche dati dell’UE. Il Consiglio europeo del 23 giugno 2017 ha sottolineato la necessità di migliorare l’interoperabilità tra le basi di dati, e il 12 dicembre 2017 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi d’informazione dell’UE (cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione) (5).

(4)

È opportuno che l’obiettivo dell’Unione di garantire un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) sia raggiunto, tra l’altro, attraverso misure di prevenzione e lotta contro la criminalità e misure di coordinamento e cooperazione tra autorità di contrasto e altre autorità nazionali degli Stati membri, e anche con le agenzie e gli altri organi dell’Unione pertinenti, nonché con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali pertinenti.

(5)

Per conseguire questo obiettivo è opportuno intraprendere azioni a livello dell’Unione volte a proteggere la popolazione , gli spazi pubblici e le infrastrutture critiche e le merci da minacce di natura sempre più transnazionale e a sostenere il lavoro svolto dalle competenti autorità degli Stati membri. Il terrorismo, i reati gravi e di criminalità organizzata, la criminalità itinerante, il traffico illecito armi e di stupefacenti, la corruzione, il riciclaggio di denaro, la criminalità informatica, la tratta di esseri umani lo sfruttamento sessuale, in particolare dei minori, le minacce ibride il traffico le minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari, la tratta di armi esseri umani , tra gli altri reati, costituiscono tuttora minacce persistenti alla sicurezza interna dell’Unione. [Em. 3]

(5 bis)

Il Fondo dovrebbe fornire un sostegno finanziario per far fronte alle sfide emergenti poste dal significativo aumento della portata di alcuni tipi di reato, quali la frode nei pagamenti, lo sfruttamento sessuale dei minori e il traffico di armi, commessi su Internet negli ultimi anni («reati favoriti dall'informatica»). [Em. 4]

(6)

È opportuno che i finanziamenti a carico del bilancio dell'Unione siano concentrati su attività in cui l'intervento dell'Unione può apportare valore aggiunto rispetto all'azione isolata degli Stati membri. In linea con l'articolo 84 e l'articolo 87, paragrafo 2, TFUE, il finanziamento dovrebbe sostenere misure per incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri nel campo della prevenzione della criminalità , della formazione comune e della cooperazione di polizia e giudiziaria che associa tutte le autorità competenti degli Stati membri e le agenzie dell'Unione per quanto riguarda, in particolare, lo scambio di informazioni, una maggiore cooperazione operativa e il sostegno agli sforzi volti a potenziare le capacità di combattere e prevenire la criminalità. Il fondo non dovrebbe sostenere i costi operativi e le attività connesse alle funzioni essenziali degli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna conformemente all'articolo 72 TFUE. [Em. 5]

(7)

Onde preservare l'integrità dello spazio Schengen e  l'intero mercato interno dell'Unione e rafforzare il suo funzionamento, dal 6 aprile 2017 gli Stati membri hanno l'obbligo di effettuare verifiche sistematiche nelle banche dati pertinenti sui cittadini dell'Unione che attraversano le frontiere esterne dell'UE. La Commissione ha inoltre emesso una raccomandazione per gli Stati membri affinché facciano miglior uso dei controlli di polizia e della cooperazione transfrontaliera. I principi fondamentali che dovrebbero presiedere all'azione dell'Unione e degli Stati membri per sviluppare un'autentica ed efficace Unione della sicurezza sono la solidarietà tra gli Stati membri, la trasparenza sulla ripartizione dei compiti, il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto e una particolare attenzione alla prospettiva mondiale e alla necessaria coerenza con la dimensione esterna della sicurezza. [Em. 6]

(8)

Per contribuire allo sviluppo e all’attuazione di un’autentica ed efficace Unione della sicurezza volta a garantire un livello elevato di sicurezza interna in tutta l’Unione europea, gli Stati membri dovrebbero ricevere un adeguato sostegno finanziario dall’Unione attraverso la costituzione e la gestione di un Fondo Sicurezza interna («Fondo»).

(9)

Il Fondo dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto dei valori sanciti all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), dei diritti e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e degli obblighi internazionali dell'Unione relativi ai diritti umani. In particolare, il presente regolamento mira a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali , come il diritto alla dignità umana, il diritto alla vita, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla protezione dei dati personali, i diritti dei minori e il diritto a un ricorso effettivo. Punta inoltre a promuovere l'applicazione dei principi della non discriminazione. [Em. 7]

(10)

In conformità dell’articolo 3 TUE, il Fondo dovrebbe sostenere attività che garantiscano la protezione dei minori contro la violenza, gli abusi, lo sfruttamento e l’incuria. Occorre che il Fondo sostenga misure di garanzia e assistenza dei minori testimoni e vittime, in particolare dei minori non accompagnati o che per altre ragioni necessitano di tutela.

(10 bis)

La sensibilizzazione del personale di contrasto in merito a questioni relative a tutte le forme di razzismo, compresi l'antisemitismo e l'antiziganismo, rappresenta un fattore chiave per l'efficacia della sicurezza interna. È pertanto opportuno includere nell'ambito di applicazione del fondo misure formative e istruttive di sensibilizzazione destinate ai soggetti preposti all'applicazione della legge, allo scopo di accrescere la capacità di consolidamento della fiducia a livello locale. [Em. 8]

(11)

In linea con le priorità comuni individuate a livello dell'Unione per garantire un livello elevato di sicurezza nell'UE, il Fondo dovrebbe sostenere le azioni volte ad affrontare le principali minacce per la sicurezza, in particolare la prevenzione e la lotta contro il terrorismo e  l'estremismo violento, compresa la radicalizzazione , l'intolleranza e la discriminazione , i reati gravi e di criminalità organizzata e la criminalità informatica e nonché fornendo assistenza e protezione alle vittime di reato e proteggendo le infrastrutture critiche . Il Fondo dovrebbe garantire che l'Unione e i suoi Stati membri siano ben attrezzati anche per affrontare le minacce emergenti e in evoluzione, come i traffici illeciti, anche su internet, le minacce ibride e le minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari, al fine di attuare un'autentica Unione della sicurezza. Tale obiettivo dovrebbe essere perseguito attraverso un'assistenza finanziaria che contribuisca a migliorare lo scambio di informazioni, rafforzare la cooperazione operativa e potenziare le capacità nazionali e collettive. [Em. 9]

(12)

Nell’ambito del quadro generale del Fondo, l’assistenza finanziaria fornita dal Fondo dovrebbe in particolare sostenere lo scambio di informazioni e l'accesso alle stesse, nonché la cooperazione di polizia e giudiziaria e la prevenzione dei reati gravi e di criminalità organizzata, del traffico illecito di armi, della corruzione, del riciclaggio del denaro, del traffico di droga, della criminalità ambientale, dell’accesso e dello scambio di informazioni, del terrorismo, della tratta di esseri umani, dello sfruttamento dell’immigrazione irregolare dei profughi e degli immigrati irregolari, del grave sfruttamento dei lavoratori , dello sfruttamento sessuale dei e degli abusi sessuali, anche ai danni di minori e di donne , della distribuzione di immagini di abusi sui minori e della pedopornografia e della criminalità informatica. Il Fondo dovrebbe inoltre sostenere la protezione della popolazione, degli spazi pubblici e delle infrastrutture critiche da incidenti di sicurezza e la gestione efficace dei rischi per la sicurezza e delle crisi, anche attraverso la formazione comune, lo sviluppo di politiche comuni (strategie, cicli di politiche, programmi e piani d’azione), della legislazione e della cooperazione pratica. [Em. 10]

(12 bis)

Il Fondo dovrebbe fornire assistenza alle autorità di contrasto indipendentemente dalla loro struttura organizzativa ai sensi del diritto nazionale. Per questo motivo, le azioni che coinvolgono forze militari incaricate della sicurezza interna dovrebbero poter beneficiare del sostegno del Fondo, nella misura in cui tali azioni contribuiscano al conseguimento degli obiettivi specifici del Fondo. Nelle situazioni di emergenza e per affrontare e prevenire gravi rischi per la sicurezza pubblica, anche a seguito di un attacco terroristico, le azioni intraprese dalle forze militari all'interno del territorio dello Stato membro dovrebbero poter beneficiare del sostegno del Fondo. Le operazioni di mantenimento della pace o di difesa al di fuori del territorio dello Stato membro non dovrebbero in alcun caso essere ammissibili al sostegno del Fondo. [Em. 11]

(13)

Il Fondo dovrebbe basarsi sui risultati e sugli investimenti realizzati grazie agli strumenti che lo hanno preceduto, segnatamente il programma «Prevenzione e lotta contro la criminalità» (ISEC) e il programma «Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi per la sicurezza» (CIPS) per il periodo 2007-2013 e lo strumento per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi nell’ambito del Fondo sicurezza interna per il periodo 2014-2020, istituito con regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), e dovrebbe essere esteso per tenere conto dei nuovi sviluppi.

(14)

È necessario ottimizzare l'impatto dei finanziamenti dell'Unione attraverso la mobilitazione, la messa in comune e l'impiego di risorse finanziarie pubbliche e private. In relazione al proprio obiettivo, il Fondo dovrebbe promuovere e incoraggiare la partecipazione e il coinvolgimento attivi e significativi della società civile, comprese le organizzazioni non governative, e del settore industriale europeo nello sviluppo e nell'attuazione della politica di sicurezza, in particolare per quanto riguarda la cibersicurezza, se del caso coinvolgendo anche altri soggetti pertinenti, le agenzie e altri organi dell'Unione e organizzazioni internazionali. Occorre tuttavia garantire che il sostegno del Fondo non venga utilizzato per delegare compiti pubblici o statutari a soggetti privati. [Em. 12]

(15)

Nel quadro complessivo della strategia antidroga dell’Unione, che sostiene un approccio equilibrato basato sulla riduzione contemporanea dell’offerta e della domanda, l’assistenza finanziaria fornita nell’ambito del Fondo dovrebbe sostenere tutte le azioni volte a prevenire e combattere il traffico di droga (riduzione dell’offerta e della domanda), e in particolare le misure aventi come bersaglio la produzione, la fabbricazione, l’estrazione, la vendita, il trasporto, l’importazione e l’esportazione di stupefacenti, compresi il possesso e l’acquisto finalizzati allo svolgimento di attività di traffico di droga. Il Fondo dovrebbe coprire in particolare gli aspetti preventivi della politica antidroga. Al fine di creare ulteriori sinergie e apportare chiarezza nel settore connesso alla droga, è opportuno che questi elementi degli obiettivi legati alla droga — che nel periodo 2014-2020 rientravano nel programma Giustizia — siano integrati nel Fondo.

(16)

Affinché contribuisca effettivamente ad aumentare il livello di sicurezza interna in tutta l'Unione europea e a sviluppare un'autentica Unione della sicurezza, il Fondo dovrebbe essere utilizzato in modo tale da apportare il massimo valore aggiunto europeo all'azione degli Stati membri. [Em. 13]

(17)

Nell’interesse della solidarietà all’interno dell’Unione e in uno spirito di ripartizione della responsabilità in materia di sicurezza, nel caso in cui siano individuati carenze o rischi, in particolare a seguito di una valutazione Schengen, lo Stato membro interessato dovrebbe affrontare in modo adeguato la questione utilizzando le risorse del suo programma per attuare le raccomandazioni adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio (7).

(18)

Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo, gli Stati membri dovrebbero assicurare che le priorità dei loro programmi perseguano contribuiscano a realizzare gli obiettivi specifici del Fondo e siano in linea con le misure di attuazione previste all’allegato II articolo 3 bis e che la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi sia proporzionata alle sfide e alle necessità e garantisca il conseguimento dell’obiettivo generale. [Em. 14]

(19)

È opportuno ricercare sinergie e garantire coerenza ed efficienza con altri fondi dell’UE ed evitare sovrapposizioni tra le diverse azioni.

(20)

Il Fondo dovrebbe essere coerente e complementare con gli altri programmi finanziari dell’Unione nel settore della sicurezza. È opportuno ricercare garantire sinergie in particolare con il Fondo Asilo e migrazione, il Fondo per la gestione integrata delle frontiere composto dallo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti istituito con regolamento (UE) [X] e dallo Strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale istituito con regolamento (UE) [X], nonché con i fondi della politica di coesione rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni], la parte relativa alla ricerca in materia di sicurezza del programma «Orizzonte Europa» istituito con regolamento (UE) [X], il programma «Diritti e valori» istituito con regolamento (UE) [X], il programma «Giustizia» istituito con regolamento (UE) [X], il programma «Europa digitale» istituito con regolamento (UE) [X] e il programma «InvestEU» istituito con regolamento (UE) [X]. Le sinergie dovrebbero essere ricercate soprattutto per quanto riguarda la sicurezza delle infrastrutture e degli spazi pubblici, la sicurezza informatica , la protezione delle vittime e la prevenzione della dell'estremismo violento, compresa la radicalizzazione. Per massimizzare gli effetti del raggiungimento degli obiettivi strategici, sfruttare le economie di scala ed evitare sovrapposizioni tra azioni, sono fondamentali meccanismi di coordinamento efficaci. [Em. 15]

(21)

È opportuno che le azioni nei paesi terzi, e in relazione a tali paesi, sostenute dal Fondo siano attuate in piena sinergia e coerenza con altre azioni esterne all’Unione sostenute dai suoi strumenti di finanziamento esterno, e completino tali azioni. In particolare, l’attuazione di tali azioni dovrebbe improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l’azione esterna e la politica estera dell’Unione e la politica di aiuto allo sviluppo nei confronti del paese o della regione in questione. Per quanto riguarda la dimensione esterna, il Fondo dovrebbe rafforzare la cooperazione con i paesi terzi nei settori di interesse per la sicurezza interna dell’Unione, come la lotta al terrorismo e alla radicalizzazione, la cooperazione con le autorità di contrasto dei paesi terzi nella lotta contro il terrorismo (comprese le pattuglie e le squadre investigative comuni), i  traffici illeciti, in particolare di armi, di stupefacenti, di specie protette e di beni culturali, i reati gravi e di criminalità organizzata, la corruzione, la tratta di esseri umani e, il traffico di migranti. [Em. 16]

(22)

È opportuno che i finanziamenti a carico del bilancio dell’Unione siano concentrati su attività in cui l’intervento dell’Unione può apportare valore aggiunto rispetto all’azione isolata degli Stati membri. La sicurezza ha una dimensione intrinsecamente transfrontaliera e richiede pertanto una risposta forte e coordinata dell’Unione. Il sostegno finanziario fornito dal presente regolamento dovrebbe contribuire in particolare a rafforzare le capacità nazionali e dell’Unione nel settore della sicurezza.

(23)

Si può ritenere che uno Stato membro non rispetti il pertinente acquis dell’Unione in relazione al ricorso al sostegno operativo nell’ambito del Fondo se non ha ottemperato agli obblighi previsti dai trattati nel settore della sicurezza, se esiste un evidente rischio di violazione grave dei valori dell’Unione da parte di tale Stato membro nell’attuazione dell’acquis in materia di sicurezza, o se da una relazione di valutazione nel quadro del meccanismo di valutazione e monitoraggio di Schengen emergono carenze nel settore in questione.

(23 bis)

A norma del regolamento (UE) [X] del Parlamento europeo e del Consiglio  (8) , l'Unione dovrebbe adottare misure per tutelare il proprio bilancio ogniqualvolta siano riscontrate carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto in uno Stato membro. Al Fondo dovrebbe applicarsi il regolamento (UE) [X]. [Em. 17]

(24)

Lo strumento dovrebbe rispecchiare la necessità di una maggiore flessibilità e semplificazione, rispettando nel contempo i requisiti in termini di prevedibilità e garantendo una distribuzione equa e trasparente delle risorse per realizzare gli obiettivi stabiliti dal presente regolamento. L'attuazione del Fondo dovrebbe basarsi sui principi dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità della spesa. Inoltre, l'attuazione del Fondo dovrebbe essere quanto più possibile intuitiva. [Em. 18]

(25)

Il presente regolamento dovrebbe fissare gli importi iniziali da assegnare agli Stati membri, calcolati sulla base dei criteri di cui all’allegato I.

(26)

Tali importi iniziali dovrebbero costituire la base di investimenti a lungo termine degli Stati membri in materia di sicurezza. Al fine di tenere conto dei cambiamenti nelle minacce interne ed esterne per la sicurezza o nella situazione di partenza, un importo aggiuntivo dovrebbe essere assegnato agli Stati membri a metà percorso in base ai più recenti dati statistici disponibili, come definito nel criterio di ripartizione, tenendo conto dello stato di attuazione del programma. [Em. 19]

(26 bis)

È opportuno tenere conto delle infrastrutture critiche che gli Stati membri devono proteggere nella ripartizione delle risorse disponibili a titolo del Fondo. [Em. 20]

(27)

Poiché le sfide nel settore della sicurezza sono in continua evoluzione, è necessario adeguare l'assegnazione dei finanziamenti ai cambiamenti delle minacce interne ed esterne per la sicurezza e orientare i finanziamenti verso le priorità con il massimo valore aggiunto per l'Unione. Per rispondere alle esigenze impellenti, ai cambiamenti delle politiche e delle priorità dell'Unione, e per orientare i finanziamenti verso azioni con un livello elevato di valore aggiunto per l'UE, una parte del finanziamento dovrebbe essere periodicamente destinata ad azioni specifiche, ad azioni dell'Unione e all'assistenza emergenziale, attraverso uno strumento tematico. [Em. 21]

(28)

È opportuno incoraggiare gli Stati membri a usare parte della dotazione assegnata ai loro programmi per finanziare le azioni elencate nell'allegato IV, accordando loro un contributo dell'Unione più elevato , principalmente in virtù del loro considerevole valore aggiunto europeo o del loro carattere prioritario per l'Unione . [Em. 22]

(29)

Parte delle risorse disponibili nell’ambito del Fondo potrebbe essere assegnata anche per l’attuazione di azioni specifiche che presuppongono uno sforzo di cooperazione tra gli Stati membri o azioni necessarie per far fronte a sviluppi nell’Unione che richiedono finanziamenti aggiuntivi da mettere a disposizione di uno o più Stati membri. Queste azioni specifiche dovrebbero essere definite dalla Commissione nei suoi programmi di lavoro.

(30)

Il Fondo dovrebbe contribuire a sostenere i costi operativi relativi alla sicurezza interna e consentire agli Stati membri di mantenere capacità che sono determinanti per l’intera Unione. Tale sostegno consiste nel rimborso integrale di una serie di costi specifici relativi agli obiettivi previsti dal Fondo e dovrebbe costituire parte integrante dei programmi degli Stati membri.

(31)

Per completare l'attuazione dell'obiettivo strategico del Fondo svolta a livello nazionale mediante i programmi degli Stati membri, il Fondo dovrebbe sostenere anche azioni a livello di Unione. Tali azioni dovrebbero essere destinate a scopi strategici generali rientranti nell'ambito di intervento del Fondo, relativi all'analisi politica e all'innovazione, all'apprendimento reciproco a livello transnazionale e ai partenariati, e alla sperimentazione di nuove iniziative e azioni in tutta l'Unione o in alcuni Stati membri. A tale proposito, è opportuno incoraggiare la cooperazione tra i servizi di intelligence degli Stati membri al fine di garantire lo scambio di informazioni necessario per migliorare l'efficacia della lotta al terrorismo e la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità, e contribuire a una migliore comprensione della loro natura transfrontaliera. Il Fondo dovrebbe sostenere gli sforzi degli Stati membri volti allo scambio di buone pratiche e alla promozione della formazione comune per contribuire a sviluppare una cultura della cooperazione e della fiducia reciproca tra i servizi di intelligence e tra i servizi di intelligence ed Europol. [Em. 23]

(32)

Al fine di rafforzare la capacità dell’Unione di reagire immediatamente a incidenti di sicurezza e alle nuove minacce emergenti per l’Unione, dovrebbe essere possibile fornire assistenza emergenziale conformemente al quadro istituito dal presente regolamento. L’assistenza emergenziale non dovrebbe pertanto essere fornita per sostenere misure puramente di emergenza e a lungo termine o per affrontare situazioni in cui l’urgenza di agire risulta da un’inadeguata organizzazione amministrativa e da un’insufficiente pianificazione operativa da parte delle autorità competenti.

(33)

Per garantire la necessaria flessibilità di azione e rispondere alle esigenze emergenti, è opportuno prevedere la possibilità per le agenzie decentrate di ricevere adeguati mezzi finanziari aggiuntivi per svolgere determinati compiti di emergenza. Qualora il compito da eseguire sia così urgente che non è possibile modificare in tempo la dotazione finanziaria, le agenzie decentrate dovrebbero poter beneficiare dell’assistenza emergenziale, anche sotto forma di sovvenzioni, coerentemente con le priorità e le iniziative individuate a livello dell’Unione dalle istituzioni dell’UE.

(33 bis)

Alla luce della natura transnazionale delle azioni dell'Unione e per promuovere un'azione coordinata volta a garantire il massimo livello di sicurezza nell'UE, le agenzie decentrate dovrebbero poter beneficiare dell'azione dell'Unione, anche sotto forma di sovvenzioni. Tale sostegno dovrebbe essere coerente con le priorità e le iniziative individuate a livello dell'Unione dalle istituzioni dell'UE per garantire un valore aggiunto europeo. [Em. 24]

(34)

L’obiettivo strategico del Fondo dovrebbe essere perseguito anche tramite strumenti finanziari e garanzie di bilancio mediante le finestre di InvestEU. Il sostegno finanziario dovrebbe essere utilizzato per ovviare alle carenze del mercato o a situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato, e le azioni non dovrebbero duplicare i finanziamenti privati o sostituirvisi o falsare la concorrenza nel mercato interno. Le azioni dovrebbero avere un evidente valore aggiunto dell’UE.

(35)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il Fondo Sicurezza interna, che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto [X] dell’accordo interistituzionale del [X] tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (9).

(36)

Al Fondo si applica il regolamento (UE, Euratom) [nuovo regolamento finanziario] (10) («regolamento finanziario»). Esso stabilisce le regole applicabili all’esecuzione del bilancio dell’Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, all’assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio. Al fine di garantire coerenza nell’attuazione dei programmi di finanziamento dell’Unione, il regolamento finanziario si applica alle azioni che saranno attuate in gestione diretta o indiretta nell’ambito del Fondo.

(37)

Ai fini dell’attuazione delle azioni in regime di gestione concorrente, è opportuno che lo strumento si inserisca in un quadro coerente comprendente il presente regolamento, il regolamento finanziario e il regolamento (UE) n. X [RDC]  (11). In caso di conflitto tra le disposizioni, il presente regolamento prevale sul regolamento (UE) n. X [RDC]. [Em. 159]

(38)

Il regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni] stabilisce il quadro entro il quale si iscrive l’azione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo Plus (FES+), del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), del Fondo Asilo, e migrazione e integrazione (AMIF), del Fondo Sicurezza interna (ISF) e dello Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (BMVI), nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere (IBMF), e fissa, in particolare, le regole di programmazione, di sorveglianza e valutazione, di gestione e di controllo per i fondi dell’Unione attuati in regime di gestione concorrente. Occorre inoltre specificare, nel presente regolamento, gli obiettivi del Fondo Sicurezza interna e stabilire disposizioni specifiche relative alle attività che possono essere finanziate con il sostegno del Fondo. [Em. 26]

(38 bis)

Per garantire che il Fondo sostenga azioni riguardanti tutti gli obiettivi specifici del Fondo e che la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi sia proporzionata alle sfide e alle esigenze, in modo da conseguire gli obiettivi, occorre definire una percentuale minima di dotazione a carico del Fondo per ciascun obiettivo specifico del Fondo, sia per i programmi nazionali che per l'impianto tematico. [Em. 27]

(39)

Le tipologie di finanziamento e i metodi di attuazione previsti dal presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla loro capacità di conseguire gli obiettivi delle azioni e di raggiungere risultati, tenendo conto, in particolare, dei costi del controllo, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inosservanza. Dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché ai finanziamenti non legati ai costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

(40)

In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/95 (13), (Euratom, CE) n. 2185/96 (14) e (UE) 2017/1939 del Consiglio (15), è opportuno che gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l’individuazione, la rettifica e l’indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e/o penali . In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (16). In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, conceda i diritti necessari e l’accesso alla Commissione, all’OLAF, all’EPPO e alla Corte dei conti europea (CCE) e garantisca che i terzi coinvolti nell’attuazione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti. Gli Stati membri cooperano pienamente e prestano tutta l'assistenza necessaria alle istituzioni, alle agenzie e agli organismi dell'Unione a tutela degli interessi finanziari dell'UE. I risultati delle indagini sulle irregolarità o le frodi connesse al Fondo dovrebbero essere messi a disposizione del Parlamento europeo. [Em. 28]

(41)

Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all’articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e determinano in particolare la procedura di formazione ed esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, attuazione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all’articolo 322 TFUE riguardano anche la protezione del bilancio dell’Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana e un uso efficace dei fondi dell’Unione.

(42)

A norma dell’articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio (17) le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d’oltremare (PTOM) sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del Fondo e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso.

(43)

In conformità dell’articolo 349 del TFUE e in linea con la comunicazione della Commissione «Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell’UE» (18) , approvata dal Consiglio nelle sue conclusioni del 12 aprile 2018, gli Stati membri interessati dovrebbero assicurare che i loro programmi tengano conto delle sfide specifiche cui devono far fronte le regioni ultraperiferiche. Il Fondo sostiene detti Stati membri con risorse adeguate per aiutare ove occorra tali regioni. [Em. 29]

(44)

In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (19), è necessario che il Fondo sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di sorveglianza, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Tali prescrizioni possono includere, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del Fondo sul terreno. Per misurare i risultati raggiunti dal Fondo, è opportuno istituire indicatori e relativi target finali in relazione a ciascun obiettivo specifico del Fondo. Tali indicatori dovrebbero includere indicatori qualitativi e quantitativi. [Em. 30]

(45)

Data l’importanza di affrontare i cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell’Unione di attuare l’accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il Fondo contribuirà alla presa in considerazione delle azioni per il clima e al conseguimento dell’obiettivo generale di destinare il 25 % delle spese di bilancio dell’UE al sostegno di obiettivi climatici. Le relative azioni saranno identificate nel corso della preparazione e dell’attuazione del Fondo e saranno nuovamente valutate nell’ambito dei pertinenti processi di valutazione e riesame. nel periodo del QFP 2021-2027 nonché di un obiettivo annuale del 30 % non appena possibile e al più tardi entro il 2027 . [Em. 31]

(46)

Tramite tali indicatori e la rendicontazione finanziaria, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero sorvegliare l'attuazione del Fondo, in conformità delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni] e del presente regolamento. Per assolvere adeguatamente il proprio ruolo di controllo, la Commissione dovrebbe essere in grado di stabilire gli importi effettivamente spesi dal Fondo in un dato anno. Quando trasmettono alla Commissione i conti nazionali del rispettivo programma, gli Stati membri dovrebbero pertanto operare una distinzione tra recuperi, versamenti di prefinanziamenti ai beneficiari finali e rimborsi di spese effettivamente sostenute. Per agevolare il controllo e la sorveglianza dell'attuazione del Fondo, la Commissione dovrebbe includere tali importi nella sua relazione annuale sull'esecuzione del Fondo. Ogni anno, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una sintesi delle relazioni annuali in materia di performance accettate. Su richiesta, la Commissione dovrebbe mettere a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio il testo integrale delle relazioni annuali in materia di performance. [Em. 32]

(47)

Al fine di integrare e modificare gli elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo ai programmi di lavoro per lo strumento tematico, all'elenco delle azioni ammissibili a un cofinanziamento più elevato che figura nell'allegato IV e al sostegno operativo, e per sviluppare ulteriormente il quadro di sorveglianza e valutazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio». [Em. 33]

(48)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (20). È opportuno applicare la procedura d’esame per l’adozione di atti di esecuzione che prevedono obblighi comuni agli Stati membri, in particolare per quanto attiene alla trasmissione di informazioni alla Commissione, mentre La procedura consultiva andrebbe applicata per l’adozione di atti di esecuzione relativi alle modalità di trasmissione delle informazioni alla Commissione nel quadro della programmazione e della rendicontazione, vista la loro natura puramente tecnica. [Em. 34]

(49)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(50)

A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda [non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione / ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento].

(51)

È opportuno allineare il periodo di applicazione del presente regolamento a quello del regolamento (UE, Euratom) [X] del Consiglio [regolamento sul quadro finanziario pluriennale] (21),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento istituisce il Fondo Sicurezza interna («Fondo») per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 . [Em. 35]

2.   Esso Il presente regolamento stabilisce:

a)

gli obiettivi del Fondo;

b)

gli obiettivi specifici del Fondo e le misure di attuazione di tali obiettivi specifici;

c)

la dotazione di bilancio per il periodo 2021-2027;

d)

le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti. [Em. 36]

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

«operazione di finanziamento misto»: un’azione sostenuta dal bilancio dell’Unione, anche nell’ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento finanziario, che combina forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell’Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;

b)

«prevenzione della criminalità»: tutte le misure che mirano, o altrimenti concorrono, a contrastare la criminalità e a diminuire il senso di insicurezza dei cittadini, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2009/902/GAI del Consiglio (22);

c)

«infrastruttura critica»: un elemento, una rete, un sistema o parte di questo che è essenziale per il mantenimento di funzioni vitali della società, della salute, dell’incolumità, della sicurezza, del benessere economico o sociale della popolazione, e il cui danneggiamento, rottura o distruzione avrebbe ripercussioni rilevanti in uno Stato membro o nell’Unione a causa del mancato mantenimento di tali funzioni;

d)

«criminalità informatica»: i reati dipendenti dall’informatica, ossia i reati che possono essere commessi soltanto mediante l’uso, come mezzo del reato o obiettivo principale del reato, di dispositivi e sistemi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC); e i reati favoriti dall’informatica, ossia i reati tradizionali, come lo sfruttamento sessuale di minori, le cui dimensioni o la cui portata possono essere aumentati mediante l’uso di computer, reti di computer o altre forme di TIC; [Em. 37]

e)

«azioni EMPACT»: le azioni intraprese nel quadro della piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT) (23). EMPACT è una piattaforma di cooperazione multidisciplinare strutturata tra i pertinenti Stati membri e istituzioni e agenzie dell’Unione, nonché con paesi terzi, organizzazioni internazionali e altri partner pubblici e privati, per affrontare le minacce prioritarie rappresentate dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità internazionale nell’ambito del ciclo programmatico dell’UE;

f)

«ciclo programmatico dell'UE»: l'iniziativa multidisciplinare basata sull'intelligence e volta ad affrontare le più importanti minacce poste all'Unione dai reati gravi e di criminalità organizzata incoraggiando la cooperazione tra gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e le agenzie dell'Unione nel settore della giustizia e degli affari interni , nonché, se del caso, con i paesi terzi e le specifiche organizzazioni internazionali pertinenti; [Em. 38]

g)

«scambio di informazioni e accesso alle informazioni»: la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio sicuri delle informazioni pertinenti per le autorità di cui all'articolo 87 TFUE e per Europol , Eurojust e la Procura europea nei settori della prevenzione, individuazione, indagine e perseguimento di reati, in particolare quelli di terrorismo e criminalità informatica, nonché di criminalità transfrontaliera grave e organizzata , svolti nel rispetto delle norme dell'Unione applicabili in materia di protezione dei dati ; [Em. 39]

h)

«cooperazione giudiziaria»: la cooperazione giudiziaria in materia penale; [Em. 40]

i)

«LETS»: il programma di formazione europea delle autorità di contrasto, volto a far acquisire ai funzionari delle autorità di contrasto le conoscenze e abilità necessarie per prevenire e combattere efficacemente la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità transfrontaliera e il terrorismo, cooperando proficuamente, come sottolineato nella comunicazione della Commissione del 27 marzo 2013 sull'istituzione di tale programma (24) e ulteriormente ribadito nel regolamento CEPOL (25); [Em. 41]

j)

«reato di criminalità organizzata»: la condotta punibile relativa alla partecipazione a un’organizzazione criminale quale definita nella decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (26);

k)

«preparazione»: qualsiasi misura volta misure specifiche volte a prevenire o ridurre i rischi collegati a possibili attentati terroristici o altri rischi per la sicurezza; [Em. 42]

l)

«meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen»: la verifica della corretta applicazione dell’acquis di Schengen, come stabilita dal regolamento (UE) n. 1053/2013, in particolare nel settore della cooperazione di polizia;

m)

«lotta alla corruzione»: l’attività in tutti i settori indicati nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, in particolare le misure di prevenzione, incriminazione e contrasto, la cooperazione internazionale, il recupero dei beni, l’assistenza tecnica e lo scambio di informazioni;

n)

«terrorismo»: qualsiasi atto intenzionale o reato di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo (27).

Articolo 3

Obiettivi del Fondo

1.   L'obiettivo strategico del Fondo è contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza nell'Unione anche attraverso una maggiore cooperazione , in particolare prevenendo e combattendo il terrorismo e l'estremismo violento, compresa la radicalizzazione, i reati gravi e di criminalità organizzata e la criminalità informatica, e nonché fornendo assistenza e protezione alle vittime di reato. Il Fondo sostiene inoltre la preparazione agli incidenti in materia di sicurezza e la loro gestione. [Em. 43]

2.   Nell’ambito dell’obiettivo strategico di cui al paragrafo 1, il Fondo contribuisce ai seguenti obiettivi specifici:

a)

intensificare migliorare e agevolare lo scambio di informazioni pertinenti e accurate all’interno e tra le autorità di contrasto e le giudiziarie degli Stati membri, altre autorità competenti dell’Unione degli Stati membri gli altri organi pertinenti dell’Unione, nonché in particolare Europol ed Eurojust e, se del caso, con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali; [Em. 44]

b)

migliorare e intensificare il coordinamento e la cooperazione, comprese le pertinenti operazioni transfrontaliere congiunte, all'interno e tra le autorità di contrasto degli Stati membri e le altre autorità competenti dell’Unione in relazione al terrorismo e ai reati gravi e di criminalità organizzata con dimensione transfrontaliera; [Em. 45]

c)

sostenere gli sforzi volti a potenziare le il necessario potenziamento delle capacità degli Stati membri di combattere e prevenire la criminalità, compreso compresi il terrorismo, la criminalità informatica e l'estremismo violento, inclusa la radicalizzazione, in particolare attraverso una maggiore cooperazione tra le autorità pubbliche, le pertinenti agenzie dell'Unione, la società civile e i partner gli attori privati in tutti gli Stati membri. e all'interno di essi, e la gestione delle crisi civili a seguito di un incidente in materia di sicurezza; [Em. 46]

c bis)

sviluppare una cultura comune di intelligence favorendo i contatti e la fiducia reciproca, la comprensione e l'apprendimento, la diffusione delle competenze tecniche e delle migliori pratiche tra i servizi di intelligence degli Stati membri ed Europol, in particolare attraverso misure di formazione comune e scambi di esperti tra gli Stati membri. [Em. 47]

3.   Nell’ambito degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 2, il Fondo è attuato , tra l'altro, mediante le misure di attuazione di cui all’allegato II all'articolo 3 bis . [Em. 48]

4.   Le azioni operazioni finanziate sono attuate nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana e dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE, e il finanziamento è interrotto e recuperato in caso di prove chiare e fondate del fatto che le azioni contribuiscono alla violazione di tali diritti . In particolare, le azioni operazioni sono conformi alle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, del diritto dell’Unione sulla protezione dei dati e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). In particolare, ove possibile, nell’attuare le azioni gli Stati membri dedicano un’attenzione specifica all’assistenza e alla protezione delle Un'attenzione specifica è prestata all'attuazione delle operazioni relative alle persone vulnerabili, specialmente i bambini e i minori non accompagnati. [Em. 49]

Articolo 3 bis

Misure di attuazione

1.     Il Fondo contribuisce al conseguimento dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), tramite le seguenti misure di attuazione:

a)

garantire l'applicazione uniforme dell'acquis dell'Unione in materia di sicurezza, sostenendo lo scambio di informazioni pertinenti, anche tramite l'attuazione delle raccomandazioni risultanti dai meccanismi di controllo della qualità e di valutazione, quali il meccanismo di valutazione Schengen e altri meccanismi di controllo della qualità e di valutazione;

b)

istituire, adattare e mantenere sistemi informatici e reti di comunicazione dell'Unione pertinenti per la sicurezza, anche garantendone l'interoperabilità, e sviluppare strumenti appropriati per colmare le lacune individuate;

c)

potenziare l'uso attivo delle banche dati, dei sistemi e degli strumenti di scambio di informazioni dell'Unione pertinenti per la sicurezza, migliorare l'interconnessione delle banche dati nazionali pertinenti per la sicurezza e la loro connessione alle banche dati dell'Unione laddove previsto nelle pertinenti basi giuridiche, garantire che tali banche dati siano alimentate con dati di qualità elevata; e

d)

sostenere le misure nazionali pertinenti per l'attuazione degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a).

2.     Il Fondo contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), tramite la seguente misura di attuazione:

a)

aumentare le pertinenti operazioni di contrasto tra Stati membri, anche, se del caso, con altri soggetti pertinenti, in particolare agevolando e migliorando il ricorso a squadre investigative comuni, pattugliamenti e inseguimenti congiunti, sorveglianza discreta e altri meccanismi di cooperazione operativa nel contesto del ciclo programmatico dell'UE (EMPACT), con particolare riguardo alle operazioni transfrontaliere;

b)

potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto e le altre autorità competenti, negli Stati membri e tra gli Stati membri, e con altri soggetti pertinenti, ad esempio mediante reti di unità nazionali specializzate, reti e strutture di cooperazione dell'Unione, centri dell'Unione;

c)

migliorare la cooperazione interagenzie e a livello dell'Unione tra gli Stati membri stessi, o tra gli Stati membri, da un lato, e i pertinenti organi e organismi dell'Unione, dall'altro, nonché a livello nazionale tra le competenti autorità nazionali di ciascuno Stato membro;

3.     Il Fondo contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c bis), tramite le seguenti misure di attuazione:

a)

aumentare la formazione, le esercitazioni e l'apprendimento reciproco delle autorità di contrasto, in particolare dando risalto alla sensibilizzazione su questioni inerenti alla radicalizzazione, l'estremismo violento e il razzismo, i programmi di scambio specializzati tra Stati membri, anche per giovani membri del personale di contrasto, e lo scambio delle migliori prassi anche con paesi terzi e altri soggetti pertinenti;

b)

sfruttare le sinergie mettendo in comune risorse e conoscenze tra gli Stati membri e gli altri soggetti pertinenti, compresa la società civile, ad esempio creando centri di eccellenza comuni o sviluppando valutazioni del rischio comuni, centri di sostegno operativo comuni per le operazioni congiunte o lo scambio delle migliori pratiche nella prevenzione dei reati a livello locale;

c)

promuovere e sviluppare misure, garanzie, meccanismi e migliori prassi per la tempestiva identificazione, la protezione e il sostegno dei testimoni, degli informatori e delle vittime di reato, e sviluppare partenariati tra le autorità pubbliche e gli altri soggetti pertinenti a tale scopo;

d)

acquisire le attrezzature pertinenti e istituire o migliorare le strutture di formazione specializzata e altre infrastrutture di sicurezza essenziali al fine di aumentare la preparazione, la resilienza, la sensibilizzazione del pubblico e la risposta adeguata alle minacce per la sicurezza.

e)

individuare, valutare e correggere le vulnerabilità nelle infrastrutture critiche e nelle attrezzature informatiche con un'elevata penetrazione di mercato, al fine di prevenire attacchi ai danni dei sistemi d'informazione e delle infrastrutture critiche, ad esempio attraverso la revisione dei codici dei software gratuiti e con codice sorgente aperto, la creazione e il sostegno di programmi per la segnalazione di errori di programmazione («bug bounty») o l'esecuzione di test di penetrazione;

4.     Il Fondo contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c bis), tramite le seguenti misure di attuazione:

a)

il miglioramento della cooperazione e del coordinamento tra i servizi di intelligence degli Stati membri e tra tali servizi e le autorità di contrasto attraverso i contatti, il lavoro in rete, la fiducia reciproca, la comprensione e l'apprendimento, lo scambio e la diffusione di competenze tecniche, esperienze e migliori pratiche, in particolare per quanto riguarda il sostegno alle indagini di polizia e la valutazione delle minacce;

b)

lo scambio e la formazione di agenti di intelligence. [Em. 50]

Articolo 4

Ambito di applicazione del sostegno

1.   Nell’ambito degli obiettivi di cui all’articolo 3 e In linea con le misure di attuazione di cui all’allegato II, all'articolo 3 bis, il Fondo sostiene in particolare le azioni che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3. Esse possono includere elencate nell’allegato III. [Em. 51]

2.   Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, il Fondo può in casi eccezionali, entro limiti definiti e fatte salve adeguate misure di salvaguardia, sostenere le azioni in linea con le priorità dell’Unione elencate nell’allegato III nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, se del caso, in conformità all’articolo 5. [Em. 52]

2 bis.     L'importo totale dei finanziamenti per le azioni di sostegno nei paesi terzi o in relazione a tali paesi nell'ambito dello strumento tematico di cui all'articolo 8 non deve superare il 2 % dell'importo totale stanziato per lo strumento tematico, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b). [Em. 53]

2 ter.     L'importo totale dei finanziamenti per le azioni di sostegno nei paesi terzi o in relazione a tali paesi nell'ambito dei programmi degli Stati membri di cui all'articolo 12 non supera, per ogni Stato membro, il 2 % dell'importo totale stanziato conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 10, paragrafo 1 e all'allegato I. [Em. 54]

3.   Le seguenti azioni non sono ammissibili:

a)

le azioni limitate al mantenimento dell'ordine pubblico a livello nazionale o che consistono prevalentemente in tale mantenimento ; [Em. 55]

b)

le azioni riguardanti l’acquisto o la manutenzione di attrezzature, mezzi di trasporto o strutture standard delle autorità di contrasto e delle altre autorità competenti di cui all’articolo 87 TFUE;

c)

le azioni con finalità militari o di difesa;

d)

le attrezzature di cui almeno uno degli scopi lo scopo principale è il controllo doganale; [Em. 56]

e)

le attrezzature coercitive, tra cui armi, munizioni, esplosivi e manganelli antisommossa, tranne se destinate all’addestramento;

f)

le ricompense per gli informatori e il denaro «esca» (28) al di fuori del quadro di un’azione EMPACT.

Nelle situazioni di emergenza le azioni non ammissibili di cui al presente paragrafo primo comma, lettere a) e b), possono essere considerate ammissibili. [Em. 57]

Articolo 5

Soggetti idonei

1.   Possono essere ammessi i seguenti soggetti:

a)

i soggetti giuridici stabiliti in uno dei seguenti paesi:

i)

uno Stato membro o un paese o territorio d’oltremare a esso connesso;

ii)

un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni ivi specificate; , purché tutte le azioni da parte del paese terzo elencato, in tale paese o in relazione a esso rispettino pienamente i diritti e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri. [Em. 58]

b)

i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali pertinenti . [Em. 59]

2.   Non sono ammesse le persone fisiche.

3.   Sono eccezionalmente ammessi a partecipare i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo, ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione a seguito dell'approvazione della Commissione . [Em. 60]

4.   Sono ammessi i soggetti giuridici che partecipano a consorzi costituiti da almeno due soggetti indipendenti, stabiliti in diversi Stati membri o in paesi e territori d’oltremare ad essi connessi, o in paesi terzi. [Em. 61]

CAPO II

QUADRO FINANZIARIO E DI ATTUAZIONE

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 6

Principi generali

1.   Il sostegno fornito nel quadro del presente regolamento integra l'intervento nazionale, regionale e locale, e mira ad apportare valore aggiunto europeo agli obiettivi del presente regolamento. [Em. 62]

2.   La Commissione e gli Stati membri garantiscono che il sostegno fornito nel quadro del presente regolamento e dagli Stati membri sia coerente con le pertinenti attività, politiche e priorità dell’Unione e sia complementare rispetto agli altri strumenti dell’Unione nazionali e coordinato con gli altri strumenti dell'Unione, in particolare le azioni intraprese a titolo di altri fondi dell'Unione . [Em. 63]

3.   Il Fondo è attuato in regime di gestione concorrente, diretta o indiretta in conformità all’articolo 62, paragrafo 1, lettera a), b) o c), del regolamento finanziario.

Articolo 7

Dotazione di bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo per il periodo 2021-2027 ammonta a  2 209 725 000 EUR a prezzi 2018 ( 2 500 000 000 EUR a prezzi correnti). [Em. 64]

2.   La dotazione finanziaria è così utilizzata:

a)

1 325 835 000 EUR a prezzi 2018 ( 1 500 000 000 EUR a prezzi correnti) sono stanziati per i programmi attuati in regime di gestione concorrente; [Em. 65]

b)

883 890 EUR a prezzi 2018 ( 1 000 000 000 EUR a prezzi correnti) sono stanziati per lo strumento tematico. [Em. 66]

3.   Fino allo 0,84 % della dotazione finanziaria è destinato all’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione per l’attuazione del Fondo.

Articolo 8

Disposizioni generali di attuazione dello strumento tematico

1.   La dotazione finanziaria di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), è stanziata in maniera flessibile mediante lo strumento tematico in regime di gestione concorrente, diretta o indiretta, secondo quanto stabilito nei programmi di lavoro. I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per le componenti dello strumento stesso:

a)

azioni specifiche;

b)

azioni dell’Unione;

c)

assistenza emergenziale.

La dotazione finanziaria dello strumento tematico sostiene anche l’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

2.   I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per affrontare priorità con un elevato valore aggiunto per l’Unione o per rispondere a necessità urgenti, in linea con le priorità concordate dell’Unione di cui all’allegato II all'articolo 3 bis, per misure specifiche come quelle elencate nell'allegato III, o per sostenere misure a norma dell'articolo 19 . La ripartizione delle risorse dello strumento tematico tra le diverse priorità è il più possibile proporzionata alle sfide e alle necessità in modo da garantire che gli obiettivi del Fondo possano essere conseguiti [Em. 67].

2 bis.     I finanziamenti dello strumento tematico sono così ripartiti:

a)

almeno il 10 % all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a);

b)

almeno il 10 % all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);

c)

almeno il 30 % all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c);

d)

almeno il 5 % all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c bis); [Em. 68]

3.   Quando i finanziamenti dello strumento tematico sono concessi agli Stati membri in regime di gestione diretta o indiretta, si garantisce che non è disponibile alcun finanziamento per i progetti selezionati non siano oggetto laddove vi siano prove chiare che la legittimità di tali progetti, la legittimità e la regolarità di tali finanziamenti o la performance di tali progetti sarebbero messe in discussione a seguito di un parere motivato della espresso dalla Commissione a norma dell’articolo 258 del TFUE relativo a un’ relativo a una procedura di infrazione che metta a rischio la legittimità e la regolarità delle spese o la performance dei progetti. [Em. 69]

4.   Quando i finanziamenti dello strumento tematico sono attuati in regime di gestione concorrente, la Commissione si assicura, ai fini dell’articolo 18 e dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni], che le azioni previste non siano oggetto non sia disponibile alcun finanziamento per i progetti laddove vi siano prove chiare che la legittimità di tali progetti, la legittimità e la regolarità di tali finanziamenti o la performance di tali progetti sarebbero messe in discussione a seguito di un parere motivato della espresso dalla Commissione a norma dell’articolo 258 del TFUE relativo a un’infrazione che metta a rischio la legittimità e la regolarità delle spese o la performance dei progetti. [Em. 70]

5.   La Commissione stabilisce l’importo totale disponibile per lo strumento tematico nell’ambito degli stanziamenti annuali del bilancio dell’Unione. La Alla Commissione adotta decisioni di finanziamento è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 al fine di integrare il presente regolamento, stabilendo programmi di lavoro di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario riguardanti lo strumento tematico che identificano gli obiettivi e le azioni da sostenere e specificano gli importi di ciascuna componente dello strumento di cui al paragrafo 1. Le decisioni di finanziamento Prima dell'adozione di un programma di lavoro, la Commissione consulta i pertinenti portatori di interessi, comprese le organizzazioni della società civile. I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l’importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto. Per garantire la tempestiva disponibilità delle risorse, la Commissione può adottare un programma di lavoro separato per l'assistenza emergenziale. [Em. 71]

6.   A seguito dell’adozione della decisione di finanziamento di cui al paragrafo 3 5 , la Commissione può modificare di conseguenza i programmi attuati in regime di gestione concorrente. [Em. 72]

7.   Le decisioni di finanziamento I programmi di lavoro possono essere annuali o pluriennali e riguardare una o più componenti dello strumento tematico. [Em. 73]

SEZIONE 2

SOSTEGNO E ATTUAZIONE IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE

Articolo 9

Ambito di applicazione

1.   La presente sezione si applica alla parte della dotazione finanziaria di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e alle risorse addizionali da attuare in regime di gestione concorrente conformemente alla decisione della Commissione riguardante lo strumento tematico di cui all’articolo 8.

2.   Il sostegno nell’ambito della presente sezione è attuato in regime di gestione concorrente in conformità all’articolo 63 del regolamento finanziario e del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni].

Articolo 10

Risorse di bilancio

1.   Le risorse di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), sono stanziate per i programmi nazionali attuati dagli Stati membri in regime di gestione concorrente («programmi») indicativamente come segue:

a)

1 250 000 000 EUR agli Stati membri conformemente ai criteri di cui all’allegato I;

b)

250 000 000 EUR agli Stati membri per l’adeguamento delle dotazioni per i programmi di cui all’articolo 13, paragrafo 1.

2.   Qualora l’importo di cui al paragrafo 1, lettera b), non sia stanziato, l’importo residuo può essere aggiunto all’importo di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b).

Articolo 11

Tassi di cofinanziamento

1.   Il contributo a carico del bilancio dell’Unione non supera il 75 % del totale delle spese ammissibili di un progetto.

2.   Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 90 % del totale delle spese ammissibili per i progetti attuati nell’ambito di azioni specifiche.

3.   Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 90 % del totale delle spese ammissibili per le azioni elencate all’allegato IV.

4.   Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 100 % del totale delle spese ammissibili per il sostegno operativo.

5.   Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 100 % del totale delle spese ammissibili per l’assistenza emergenziale.

5 bis.     Il contributo a carico del bilancio dell'Unione può essere aumentato fino al 100 % del totale delle spese ammissibili per l'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri. [Em. 74]

6.   La decisione della Commissione che approva il programma fissa il tasso di cofinanziamento e l’importo massimo del sostegno del Fondo per le tipologie di azione di cui ai paragrafi da 1 a 5.

7.   Per ciascun obiettivo specifico, la decisione della Commissione indica se il relativo tasso di cofinanziamento deve applicarsi:

a)

al contributo totale, che comprende il contributo pubblico e il contributo privato, o

b)

solo al contributo pubblico.

Articolo 12

Programmi

1.   Ciascuno Stato membro garantisce e la Commissione garantiscono che le priorità affrontate nel proprio programma nei programmi nazionali siano coerenti con le priorità e le sfide dell’Unione nel settore della sicurezza, rispondano a tali sfide e priorità e siano pienamente in linea con il pertinente acquis dell’Unione e le priorità concordate dell’Unione. Nel definire le priorità del loro programma gli Stati membri garantiscono che questo tenga conto in modo adeguato delle misure di attuazione di cui all’allegato II all'articolo 3 bis . [Em. 75]

1 bis.     Nel valutare i programmi nazionali degli Stati membri, la Commissione si assicura che le azioni previste non siano oggetto di un parere motivato da essa pubblicato, a norma dell'articolo 258 TFUE, in merito a un'infrazione relativa alla legittimità e alla regolarità delle spese o all'esecuzione dei progetti. [Em. 76]

1 ter.     Gli Stati membri assegnano le risorse ai rispettivi programmi nazionali come segue:

a)

almeno il 10 % all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a);

b)

almeno il 10 % all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);

c)

almeno il 30 % all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c);

d)

almeno il 5 % all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c bis); [Em. 77]

1 quater.     Gli Stati che intendono derogare alle disposizioni del paragrafo 1 bis informano la Commissione e vagliano insieme ad essa la possibilità di adattare dette percentuali minime in virtù di circostanze specifiche che hanno un impatto sulla sicurezza interna. Tali adattamenti devono essere approvati dalla Commissione. [Em. 78]

2.   La Commissione garantisce che l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol), l’Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) , l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), la Procura europea (EPPO), l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA), l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala (eu-LISA), l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), e l’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) siano associati allo coinvolti nello sviluppo dei programmi in una fase precoce sin dall'inizio per le materie di loro competenza. In particolare, gli Stati membri consultano Europol sulla progettazione delle loro azioni, specialmente quando includono nel loro programma azioni del ciclo programmatico dell’UE, azioni EMPACT o azioni coordinate dalla task force di azione congiunta contro la criminalità informatica (J-CAT). Prima di includere nel programma azioni di formazione, gli Stati membri si coordinano con CEPOL per evitare sovrapposizioni. Gli Stati membri consultano anche altri portatori di interessi pertinenti, comprese le organizzazioni della società civile, in merito alla pianificazione delle loro azioni. [Em. 79]

3.   Se del caso, la Commissione può associare Europol le agenzie di cui al paragrafo 2 , CEPOL il comitato europeo per la protezione dei dati l’OEDT il garante europeo della protezione dei dati (GEPD) ai compiti di sorveglianza e valutazione di cui alla sezione 5, in particolare per garantire che le azioni attuate con il sostegno del Fondo che rientrano nel loro mandato siano conformi al pertinente acquis dell’Unione e alle priorità concordate dell’Unione. [Em. 80]

4.   Una percentuale massima del 15 % della dotazione del programma di uno Stato membro può essere usata per l'acquisto di attrezzature e mezzi di trasporto o per la costruzione di strutture di sicurezza. Tale soglia può essere superata solo in casi debitamente giustificati , previa approvazione della Commissione . [Em. 81]

5.   I programmi degli Stati membri affrontano prioritariamente:

a)

le priorità dell’Unione e l’acquis dell’Unione nel settore della sicurezza, in particolare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto e lo scambio delle efficiente di informazioni pertinenti e accurate l'attuazione delle componenti del quadro per l’interoperabilità dei sistemi informatici di informazione dell'UE ; [Em. 82]

b)

le raccomandazioni con implicazioni finanziarie formulate nel quadro del regolamento (UE) n. 1053/2013 sul meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen nel settore della cooperazione di polizia;

c)

le carenze specifiche per paese con implicazioni finanziarie riscontrate nel quadro delle valutazioni delle esigenze quali le raccomandazioni formulate nell’ambito del semestre europeo nel settore della corruzione.

6.   Se necessario, il programma è modificato per tenere conto delle raccomandazioni di cui al paragrafo 5 e dei progressi compiuti nel conseguimento dei target intermedi e target finali valutati nelle relazioni annuali in materia di performance di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera a) . A seconda dell’incidenza dell’adeguamento, il programma riveduto può essere è approvato dalla Commissione in linea con la procedura stabilita all'articolo 19 del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni] . [Em. 83]

7.   Gli Stati membri perseguono in particolare le azioni elencate nell’allegato IV. In caso di circostanze impreviste o nuove o per garantire l’efficiente attuazione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 28 per modificare l’allegato IV.

8.   Lo Stato membro che decida di attuare progetti sostenuti dal Fondo con in un paese terzo o in relazione a un paese terzo di cui all'articolo 5 consulta la Commissione prima dell’avvio del progetto. La Commissione valuta la complementarità e la coerenza dei progetti previsti con le altre azioni dell'Unione e degli Stati membri in relazione al paese terzo interessato. La Commissione verifica inoltre la conformità dei progetti proposti con i requisiti in materia di diritti fondamentali di cui all'articolo 3, paragrafo 4. [Em. 84]

9.   La programmazione di cui Conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni] è basata sulle , ogni programma definisce, per ciascun obiettivo specifico, le tipologie di intervento indicate nella conformemente alla tabella 1 dell’allegato VI e una ripartizione indicativa delle risorse programmate secondo la tipologia di intervento o il settore di sostegno . [Em. 85]

Articolo 13

Riesame intermedio

1.   Nel 2024 , previa notifica al Parlamento europeo, la Commissione assegna ai programmi degli Stati membri interessati l'importo aggiuntivo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), conformemente ai criteri di cui all'allegato I, punto 2. Il finanziamento ha effetto per il periodo a decorrere dall'anno civile 2025. [Em. 86]

2.   Se almeno il 10 % 30  % della dotazione iniziale di un programma di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), non è stato oggetto di domande di pagamento intermedio presentate conformemente all’articolo 85 del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni], lo Stato membro interessato non è ammesso a ricevere l’importo aggiuntivo per il programma di cui al paragrafo 1. [Em. 87]

2 bis.     Il paragrafo 2 si applica solo se il quadro normativo pertinente e gli atti correlati sono in vigore al 1o gennaio 2022. [Em. 160]

3.   L’assegnazione dei fondi provenienti dallo strumento tematico a decorrere dal 2025 tiene conto, se del caso, dei progressi compiuti nel raggiungimento dei target intermedi del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni] e nell’eliminazione delle lacune individuate in materia di attuazione. [Em. 88]

Articolo 14

Azioni specifiche

1.   Le azioni specifiche sono progetti transnazionali o nazionali in linea con gli obiettivi del presente regolamento, per i quali uno, più o tutti gli Stati membri possono ricevere una dotazione supplementare per il loro programma.

2.   In aggiunta alla dotazione calcolata conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, agli Stati membri possono essere assegnati finanziamenti per azioni specifiche, purché siano stanziati come tali nel programma e siano usati per contribuire all’attuazione degli obiettivi del presente regolamento, in particolare per far fronte a nuove minacce emergenti.

3.   I finanziamenti non possono essere usati per altre azioni del programma, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica del programma.

Articolo 15

Sostegno operativo

1.   Il sostegno operativo è la parte della dotazione di uno Stato membro che può essere usata per finanziare il sostegno alle autorità pubbliche responsabili per la realizzazione dei compiti e dei servizi che costituiscono un servizio pubblico per l'Unione nella misura in cui contribuiscono a garantire un elevato livello di sicurezza nell'Unione nel suo complesso . [Em. 89]

2.   Uno Stato membro può utilizzare fino al 10 % 20  % dell’importo stanziato nell’ambito del Fondo per il suo programma per finanziare il sostegno operativo alle autorità pubbliche responsabili per la realizzazione dei compiti e dei servizi che costituiscono un servizio pubblico per l’Unione. [Em. 90]

3.   Lo Stato membro che beneficia del sostegno operativo si conforma all’acquis dell’Unione in materia di sicurezza.

4.   Gli Stati membri giustificano nel programma e nelle relazioni annuali in materia di performance di cui all'articolo 26 l'uso del sostegno operativo per conseguire gli obiettivi del presente regolamento. Prima dell'approvazione del programma, la Commissione valuta la situazione di partenza negli Stati membri che hanno espresso l'intenzione di chiedere un sostegno operativo, tenendo conto delle informazioni fornite da tali Stati membri e delle raccomandazioni risultanti dai meccanismi di controllo della qualità e di valutazione, quali: il meccanismo di valutazione Schengen , la valutazione delle vulnerabilità e dei rischi da parte dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (EBCGA) e altri meccanismi di controllo della qualità e di valutazione , ove applicabili . [Em. 91]

5.   Il sostegno operativo si concentra sui compiti e servizi specifici stabiliti sulle azioni stabilite nell’allegato VII. [Em. 92]

6.   Per far fronte a circostanze impreviste o nuove o per garantire l’efficiente attuazione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 28 per modificare i compiti e servizi specifici stabiliti nell’allegato VII.

Articolo 15 bis

Visibilità, trasparenza e comunicazione

I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rispettano pienamente i requisiti in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione conformemente al regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni]. [Em. 93]

SEZIONE 3

Sostegno e attuazione in regime di gestione diretta e indiretta

Articolo 16

Ambito di applicazione

Il sostegno di cui alla presente sezione è attuato direttamente dalla Commissione in conformità all’articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente in conformità alla lettera c) del medesimo articolo.

Articolo 17

Azioni dell’Unione

1.   Le azioni dell’Unione sono progetti transnazionali o progetti di particolare interesse per l’Unione, in linea con gli obiettivi del presente regolamento.

2.   Su iniziativa della Commissione, il Fondo può finanziare azioni dell’Unione riguardanti gli obiettivi del presente regolamento di cui all’articolo 3 e conformemente all’allegato III.

3.   Le azioni dell’Unione possono concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e appalti. Esse possono inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell’ambito di operazioni di finanziamento misto.

3 bis.     Anche le agenzie decentrate possono beneficiare dei finanziamenti disponibili nel quadro delle azioni dell'Unione al fine di sostenere azioni transnazionali che apportano un valore aggiunto europeo. [Em. 94]

4.   Le sovvenzioni attuate in regime di gestione diretta sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

5.   Il comitato di valutazione, che valuta le proposte, può essere composto da esperti esterni.

6.   I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al mancato recupero di importi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a titolo del regolamento finanziario. Si applicano le disposizioni di cui al[l’articolo X del] regolamento [regolamento successivo al regolamento sul fondo di garanzia].

Articolo 18

Operazioni di finanziamento misto

Le operazioni di finanziamento misto a titolo del Fondo sono eseguite in conformità al [regolamento InvestEU] (29) e al titolo X del regolamento finanziario.

Articolo 19

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

Il Fondo può sostenere misure di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione. Tali misure , segnatamente le azioni preparatorie, di sorveglianza, di controllo, di audit, di valutazione, di comunicazione anche istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione nell'ambito della sicurezza e visibilità, nonché tutte le azioni amministrative e di assistenza tecnica necessarie per l'attuazione del presente regolamento e, ove opportuno, con paesi terzi, possono essere finanziate a un tasso del 100 %. [Em. 95]

Articolo 20

Audit

Gli audit sull’utilizzo del contributo dell’Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell’Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell’articolo 127 del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione].

Articolo 21

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.   I destinatari dei finanziamenti dell’Unione rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate significative destinate a  diversi pubblici diversi pertinenti, tra cui i media e il vasto pubblico nella lingua pertinente. Al fine di garantire la visibilità del finanziamento dell'Unione, i destinatari di tali finanziamenti fanno riferimento alla loro provenienza quando comunicano l'azione. A tale scopo, i destinatari garantiscono che in tutte le comunicazioni destinate ai media e al grande pubblico figuri l'emblema dell'Unione e si menzioni esplicitamente il sostegno finanziario dell'Unione . [Em. 96]

2.    Al fine di raggiungere un pubblico che sia il più ampio possibile, la Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul Fondo, sulle singole azioni e sui risultati. In particolare, la Commissione pubblica informazioni relative allo sviluppo dei programmi annuali e pluriennali dello strumento tematico. La Commissione rende inoltre noto su un sito web pubblico l'elenco delle operazioni selezionate per il sostegno nell'ambito dello strumento tematico e aggiorna regolarmente tale elenco. Le risorse finanziarie destinate al Fondo contribuiscono anche alla comunicazione , segnatamente la comunicazione istituzionale, delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento. [Em. 97]

2 bis.     La Commissione pubblica le informazioni di cui al paragrafo 2 in formati aperti e leggibili meccanicamente, come stabilito all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (30) , che consentano di ordinare, utilizzare in operazioni di ricerca, estrarre, comparare e riutilizzare i dati. È possibile ordinare i dati per priorità, obiettivo specifico, costo totale ammissibile delle operazioni, costo totale dei progetti, costo totale delle procedure di appalto, nome del beneficiario e nome del contraente. [Em. 98]

SEZIONE 4

SOSTEGNO E ATTUAZIONE IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE, DIRETTA E INDIRETTA

Articolo 22

Assistenza emergenziale

1.   Il Fondo fornisce La Commissione può decidere di fornire sostegno finanziario dal Fondo per far fronte a necessità urgenti e specifiche nell’eventualità di una situazione d’emergenza derivante debitamente giustificata. Tali situazioni possono derivare da un incidente di sicurezza o una nuova minaccia emergente o una nuova vulnerabilità individuata , rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento, che ha o potrebbe avere gravi ripercussioni negative sulla sicurezza della popolazione , degli spazi pubblici e delle infrastrutture critiche in uno o più Stati membri. In tal caso, essa informa tempestivamente il Parlamento europeo e il Consiglio. [Em. 99]

2.   L’assistenza emergenziale può consistere in sovvenzioni accordate direttamente alle agenzie decentrate.

3.   L’assistenza emergenziale può essere assegnata ai programmi degli Stati membri in aggiunta alla dotazione calcolata secondo l’articolo 10, paragrafo 1, purché sia stanziata come tale nel programma. Tale finanziamento non può essere usato per altre azioni del programma, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica del programma.

4.   Le sovvenzioni attuate in regime di gestione diretta sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

4 bis.     Laddove necessario per condurre le azioni, l'assistenza emergenziale può coprire le spese sostenute prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione o della domanda di assistenza, ma non prima del 1o gennaio 2021. [Em. 100]

Articolo 23

Finanziamento cumulativo, complementare e combinato

1.   Un’azione Un'operazione che ha beneficiato di un contributo nel quadro del Fondo può essere finanziata anche da un altro programma dell’Unione, compresi i fondi in regime di gestione concorrente, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Al contributo fornito all’azione da un programma dell’Unione si applicano le norme che disciplinano tale programma. Il finanziamento cumulativo non supera i costi ammissibili totali dell’azione dell'operazione e il sostegno dei diversi programmi dell’Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che fissano le condizioni del sostegno. [Em. 101]

2.   Le azioni operazioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza, o che sono conformi alle seguenti condizioni cumulative e comparabili: [Em. 102]

a)

sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell’ambito del Fondo;

b)

sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell’invito a presentare proposte;

c)

non possono essere finanziate nel quadro dell’invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio,

possono ricevere sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione, dal Fondo sociale europeo Plus o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, in conformità all'articolo [67], paragrafo 5, del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni] e all'articolo [8] del regolamento (UE) [regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune], purché tali operazioni siano coerenti con gli obiettivi del programma in questione. Si applicano le norme del fondo che fornisce il sostegno. [Em. 103]

SEZIONE 5

Sorveglianza, relazioni e valutazione

SOTTOSEZIONE 1

Disposizioni comuni

Articolo 24

Sorveglianza e relazioni

1.   Conformemente agli obblighi di rendicontazione a norma dell’articolo [41, paragrafo 3, lettera h), punto i), punto ii),] del regolamento finanziario, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sulla performance in conformità all’allegato V.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 28 per modificare l’allegato V allo scopo di apportare le modifiche necessarie alle informazioni sulla performance da fornire al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.   Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del Fondo nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato VIII. Per gli indicatori di output, i valori base sono fissati a zero. I target intermedi per il 2024 e i target finali per il 2029 sono cumulativi. Su richiesta, la Commissione mette a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio i dati sugli indicatori di output e di risultato che le sono pervenuti. [Em. 104]

4.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione e, se del caso, agli Stati membri.

5.   Al fine di garantire una valutazione efficace dei progressi del Fondo nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 per modificare l'allegato VIII allo scopo di rivedere e integrare gli indicatori, se necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione, anche in relazione alle informazioni sul progetto che gli Stati membri devono fornire. Ai fini della valutazione sono utilizzati anche indicatori qualitativi. [Em. 105]

Articolo 25

Valutazione

1.    Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione effettua una valutazione intermedia e una valutazione retrospettiva del presente regolamento, comprese le . La valutazione intermedia esamina l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza e la coerenza del Fondo. Più in particolare, essa comprende una valutazione:

a)

dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti già disponibili, in particolare le relazioni annuali in materia di performance di cui all'articolo 26 e gli indicatori di output e di risultato di cui all'allegato VIII;

b)

del valore aggiunto europeo delle azioni e operazioni attuate nell’ambito del Fondo;

c)

dell'adeguatezza delle misure di attuazione di cui all'articolo 3 bis volte a far fronte alle sfide esistenti ed emergenti in materia di sicurezza;

d)

dell'impatto a più lungo termine e della sostenibilità degli effetti del Fondo;

e)

della complementarità e della coerenza tra le azioni sostenute a titolo del Fondo e il sostegno fornito da altri fondi dell'Unione .

La valutazione intermedia obbligatoria tiene conto dei risultati della valutazione retrospettiva sull'impatto di lungo termine del precedente strumento di sostegno finanziario per la sicurezza interna per il periodo 2014-2020, il Fondo Sicurezza interna. La valutazione è corredata, ove opportuno, di una proposta legislativa di revisione del presente regolamento. [Em. 106]

1 bis.     Entro il 31 gennaio 2030 la Commissione effettua una valutazione retrospettiva del presente regolamento. Entro la medesima data, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione, che include gli elementi elencati al paragrafo 1. A tale riguardo, l'impatto a più lungo termine dello strumento è valutato nell'ottica di un'eventuale decisione di rinnovo o modifica di un successivo fondo. [Em. 107]

2.   La valutazione intermedia e la valutazione retrospettiva sono effettuate con tempestività per contribuire al processo decisionale nel rispetto dei termini di cui all’articolo 40 del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni] rese pubblicamente disponibili e presentate senza indugio al Parlamento onde garantire la piena trasparenza. La Commissione provvede affinché le valutazioni non comprendano informazioni la cui divulgazione possa comportare un rischio per la sicurezza o la vita privata delle persone o compromettere le operazioni di sicurezza . [Em. 108]

SOTTOSEZIONE 2

Norme sulla gestione concorrente

Articolo 26

Relazioni annuali in materia di performance

1.   Entro il 15 febbraio 2023 ed entro la stessa data di ogni anno successivo fino al 2031 compreso, gli Stati membri trasmettono alla Commissione la relazione annuale in materia di performance di cui all'articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni]. La relazione presentata nel 2023 copre l'attuazione del programma fino al 30 giugno 2022. Gli Stati membri pubblicano tali relazioni su un sito web dedicato e le trasmettono al Parlamento europeo e al Consiglio. [Em. 109]

2.   La relazione annuale in materia di performance contiene in particolare informazioni riguardanti:

a)

i progressi compiuti nell’attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e target finali, tenuto conto dei dati più recenti come richiesto dall’articolo 37 del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni];

a bis)

una ripartizione dei conti annuali del programma nazionale in recuperi, prefinanziamento ai beneficiari finali e spese effettivamente sostenute; [Em. 110]

b)

tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte , ivi compresi i pareri motivati emessi dalla Commissione in relazione a una procedura di infrazione a norma dell'articolo 258 ; [Em. 111]

c)

la complementarità , il coordinamento e la coerenza tra le azioni sostenute dal Fondo e il sostegno fornito da altri fondi dell'Unione, in particolare quelle nei paesi terzi o in relazione a tali paesi; [Em. 112]

d)

il contributo del programma all’attuazione dell’acquis e dei piani d’azione dell’Unione pertinenti;

d bis)

il rispetto dei requisiti in materia di diritti fondamentali; [Em. 113]

e)

l’attuazione delle azioni di comunicazione e visibilità;

f)

il soddisfacimento delle condizioni abilitanti e la loro applicazione durante l’intero periodo di programmazione.

3.   La Commissione ha la facoltà di formulare osservazioni in merito alla relazione annuale in materia di performance entro due mesi dalla data di ricezione. Qualora la Commissione non esprima osservazioni entro tale termine, la relazione s’intende accettata.

3 bis.     Una volta che le relazioni sono state accettate, la Commissione mette a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio le sintesi delle relazioni annuali in materia di performance e le pubblica su un sito web dedicato. Se gli Stati membri non trasmettono il testo integrale delle relazioni annuali in materia di performance a norma del paragrafo 1, esso viene messo a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio su loro richiesta. [Em. 114]

4.   Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello della relazione annuale in materia di performance. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 29, paragrafo 2.

Articolo 27

Sorveglianza e relazioni

1.   La sorveglianza e le relazioni di cui al titolo IV del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni] sono basate sulle tipologie di intervento indicate nelle tabelle 1, 2 e 3 dell’allegato VI. Per far fronte a circostanze impreviste o nuove o per garantire l’efficiente attuazione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 28 per modificare l’allegato VI.

2.   Gli indicatori sono usati conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, all’articolo 17 e all’articolo 37, del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni].

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 28

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 8, 12, 15, 24 e 27 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028. [Em. 115]

3.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di potere di cui agli articoli 8, 12, 15, 24 e 27 in qualsiasi momento. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. [Em. 116]

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 8, 12, 15, 24 e 27 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 117]

Articolo 29

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato di coordinamento del Fondo Asilo e migrazione, del Fondo Sicurezza interna e dello Strumento per la gestione delle frontiere e i visti. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione. Tale disposizione non si applica agli atti di esecuzione di cui all’articolo 26, paragrafo 4.

Articolo 30

Disposizioni transitorie

1.   Il regolamento (UE) n. 513/2014 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2021.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate nell’ambito dello strumento di polizia del Fondo Sicurezza interna, che continua pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.

3.   La dotazione finanziaria del Fondo può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il Fondo e le misure adottate nell’ambito del suo predecessore, lo strumento di polizia del Fondo Sicurezza interna istituito con regolamento (UE) n. 513/2014.

Articolo 31

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019.

(2)  COM(2015)0185 del 28 aprile 2015.

(3)  Conclusioni del Consiglio del 16 giugno 2015 sulla rinnovata strategia di sicurezza interna dell’Unione europea 2015-2020.

(4)  Risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 sull’agenda europea in materia di sicurezza (2015/2697(RSP)).

(5)  COM(2017)0794.

(6)  Regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 93).

(7)  Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

(8)   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri (COM(2018)0324).

(9)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013Q1220(01)&from=IT

(10)  Riferimento completo.

(11)  Riferimento completo Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del … recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (COM(2018)0375).

(12)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(13)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(14)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(15)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(16)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(17)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione europea («Decisione sull’associazione d’oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

(18)  COM(2017)0623.

(19)  Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

(20)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(21)  Regolamento (UE, Euratom) [X] del Consiglio.

(22)  Decisione 2009/902/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che istituisce una rete europea di prevenzione della criminalità (REPC) e che abroga la decisione 2001/427/GAI (GU L 321 dell’8.12.2009, pag. 44).

(23)  Conclusioni del Consiglio Giustizia e Affari interni dell’8 e 9 novembre 2010.

(24)  COM(2013)0172 «Istituire un programma di formazione europea delle autorità di contrasto».

(25)  Regolamento (UE) 2015/2219 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sull’Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e che sostituisce e abroga la decisione 2005/681/GAI del Consiglio (GU L 319 del 4.12.2015, pag. 1).

(26)  Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell’11.11.2008, pag. 42).

(27)  Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

(28)  Il denaro «esca» è vero e proprio contante che viene mostrato (esibito) nel corso di un’indagine penale come prova di liquidità e solvibilità all’indagato o altra persona che dispone di informazioni sulla disponibilità o sulla consegna o che agisce in veste di intermediario, al fine di effettuare un acquisto fittizio volto ad arrestare l’indagato, individuare siti di produzione illegale o smantellare in altro modo un gruppo di criminalità organizzata.

(29)  Riferimento completo.

(30)   Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90).

ALLEGATO I

Criteri per l'assegnazione dei finanziamenti per i programmi in regime di gestione concorrente

Le risorse disponibili di cui all'articolo 10 sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

(1)

un importo fisso una tantum di 5 000 000 EUR è assegnato a ciascuno Stato membro all’inizio del periodo di programmazione per garantire una massa critica per ciascun programma e coprire i fabbisogni che non sarebbero direttamente espressi attraverso i criteri indicati in appresso;

(2)

le risorse residue sono ripartite secondo i seguenti criteri:

(a)

45 % in misura inversamente proporzionale al prodotto interno lordo (standard di potere d’acquisto per abitante),

(b)

40 % in proporzione all’entità della popolazione nazionale,

(c)

15 % in proporzione all’estensione del territorio nazionale.

La dotazione iniziale si basa sui più recenti dati statistici annuali prodotti dalla Commissione (Eurostat) relativi all’anno civile precedente. Per il riesame intermedio, fungono da riferimento i più recenti dati statistici annuali prodotti dalla Commissione (Eurostat) relativi all’anno civile precedente disponibili al momento del riesame intermedio nel 2024.

ALLEGATO II

Misure di attuazione

Il Fondo contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), tramite le seguenti misure di attuazione:

(a)

garantire l'applicazione uniforme dell' acquis dell'Unione in materia di sicurezza, sostenendo lo scambio di informazioni, ad esempio nel quadro di Prüm, del PNR dell'UE e del SIS II, anche tramite l'attuazione delle raccomandazioni risultanti dai meccanismi di controllo della qualità e di valutazione, quali il meccanismo di valutazione Schengen e altri meccanismi di controllo della qualità e di valutazione;

(b)

istituire, adattare e mantenere sistemi informatici e reti di comunicazione dell'Unione pertinenti per la sicurezza, compresa la loro interoperabilità, e sviluppare strumenti appropriati per colmare le lacune individuate;

(c)

potenziare l'uso attivo delle banche dati, dei sistemi e degli strumenti di scambio di informazioni dell'Unione pertinenti per la sicurezza garantendo che siano alimentati con dati di qualità elevata;

(d)

sostenere le misure nazionali pertinenti se utili per l'attuazione degli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a).

Il Fondo contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), tramite le seguenti misure di attuazione:

(a)

aumentare le operazioni di contrasto congiunte tra Stati membri, compreso, se del caso, con altri soggetti pertinenti, in particolare agevolare e migliorare l'uso delle squadre investigative comuni, dei pattugliamenti congiunti, degli inseguimenti, della sorveglianza discreta e degli altri meccanismi di cooperazione operativa nel contesto del ciclo programmatico dell'UE (EMPACT), con particolare riguardo alle operazioni transfrontaliere;

(b)

potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto e le altre autorità competenti, negli Stati membri e tra gli Stati membri, e con altri soggetti pertinenti, ad esempio mediante reti di unità nazionali specializzate, reti e strutture di cooperazione dell'Unione, centri dell'Unione;

(c)

migliorare la cooperazione interagenzie e a livello dell'Unione tra gli Stati membri, o tra gli Stati membri, da un lato, e i pertinenti organi e organismi dell’Unione, dall’altro, nonché a livello nazionale tra le autorità nazionali di ciascuno Stato membro.

Il Fondo contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), tramite le seguenti misure di attuazione:

(a)

in relazione alle autorità di contrasto, aumentare la formazione, le esercitazioni, l'apprendimento reciproco, i programmi di scambio specializzati e lo scambio delle migliori prassi, anche nei paesi terzi e con tali paesi e gli altri soggetti pertinenti;

(b)

sfruttare le sinergie mettendo in comune risorse e conoscenze tra gli Stati membri e gli altri soggetti pertinenti, compresa la società civile, ad esempio creando centri di eccellenza comuni o sviluppando valutazioni del rischio comuni o centri di sostegno operativo comuni per le operazioni congiunte;

(c)

promuovere e sviluppare misure, garanzie, meccanismi e migliori prassi per la tempestiva identificazione, la protezione e il sostegno dei testimoni, degli informatori e delle vittime di reato, e sviluppare partenariati tra le autorità pubbliche e gli altri soggetti pertinenti a tale scopo;

(d)

acquisire le attrezzature pertinenti e istituire o migliorare le strutture di formazione specializzata e altre infrastrutture di sicurezza essenziali al fine di aumentare la preparazione, la resilienza, la sensibilizzazione del pubblico e la risposta adeguata alle minacce per la sicurezza. [Em. 119]

ALLEGATO III

Esempi di azioni ammissibili sostenute dal Fondo ai sensi dell'articolo 4 [Em. 120]

Il sostegno del Fondo Sicurezza interna può, tra l'altro, essere orientato verso le seguenti tipologie di azioni: [Em. 121]

Introduzione di sistemi informatici e reti informatiche che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, formazione sull'uso di tali sistemi, collaudi e miglioramento delle componenti dell'interoperabilità e della qualità di tali sistemi; [Em. 122]

sorveglianza dell'attuazione del diritto dell'Unione e degli obiettivi strategici dell'Unione negli Stati membri nel settore dei sistemi di informazione per la sicurezza , segnatamente della protezione dei dati, del rispetto della vita privata e della sicurezza dei dati ; [Em. 123]

azioni EMPACT che attuano o agevolano l'attuazione del ciclo programmatico dell'UE;

sostegno alle agenzie decentrate nell'ottica di agevolare la cooperazione durante le operazioni transfrontaliere; [Em. 124]

azioni a sostegno di una risposta efficace e coordinata alle crisi e intese a creare un collegamento tra le esistenti capacità, competenze e centri di situazione settoriali, ivi compreso nel settore della salute, della protezione civile, del terrorismo e  della criminalità informatica ; [Em. 125]

azioni volte a sviluppare metodi innovativi o utilizzare nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, in particolare progetti volti a verificare e convalidare i risultati dei progetti di ricerca finanziati dall’Unione nel settore della sicurezza;

azioni che promuovono la ricerca e lo scambio di competenze atte a migliorare la resilienza alle minacce emergenti, tra cui i traffici illeciti su internet, le minacce ibride e le minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari; [Em. 126]

azioni e reti di punti di contatto nazionali che agevolano lo scambio transfrontaliero di dati acquisiti mediante sistemi di sorveglianza, come videocamere e altri sensori, combinati con algoritmi di intelligenza artificiale, soggetti a solide salvaguardie, tra cui la minimizzazione dei dati, la convalida preliminare da parte di un'autorità giudiziaria nonché l'accesso al ricorso giurisdizionale; [Em. 127]

sostegno alle reti tematiche o intertematiche di unità nazionali specializzate inteso a migliorare la fiducia reciproca, lo scambio e la diffusione di know-how, informazioni, esperienze e migliori prassi e la messa in comune di risorse e competenze in centri comuni di eccellenza;

sostegno alle iniziative volte a creare una rete di servizi di intelligence degli Stati membri, al fine di promuovere una cultura comune di intelligence, accrescere la fiducia reciproca, migliorare lo scambio e la diffusione di competenze tecniche, informazioni, esperienze e buone pratiche; [Em. 128]

istruzione e formazione del personale e degli esperti delle pertinenti autorità di contrasto e giudiziarie e delle agenzie amministrative, tenuto conto delle esigenze operative e dell'analisi del rischio, sulla base del programma di formazione europea delle autorità di contrasto e in cooperazione con CEPOL e, se del caso, la rete europea di formazione giudiziaria;

istruzione e formazione del personale e degli esperti delle pertinenti autorità di contrasto e giudiziarie e delle agenzie amministrative in merito alle politiche di prevenzione, rivolgendo un'attenzione particolare alla formazione riguardante i diritti fondamentali, comprese le misure per individuare ed evitare il razzismo, e lo scambio delle migliori pratiche; [Em. 129]

cooperazione con il settore privato , in particolare nell'ambito della cibersicurezza, al fine di instaurare un clima di fiducia e migliorare il coordinamento, la pianificazione di emergenza e lo scambio e la diffusione delle informazioni e delle migliori prassi tra i soggetti pubblici e privati, compreso nel settore della protezione degli spazi pubblici e delle infrastrutture critiche; [Em. 130]

azioni che permettono alle comunità di sviluppare approcci e politiche locali di prevenzione, e attività di sensibilizzazione tra i portatori di interessi e il pubblico generale sulle politiche dell’Unione in materia di sicurezza;

attrezzature, mezzi di trasporto, sistemi di comunicazione e strutture di sicurezza essenziali;

costi relativi al personale che partecipa alle azioni finanziate dal Fondo o alle azioni che richiedono la partecipazione di personale per motivi tecnici o di sicurezza.

ALLEGATO IV

Azioni ammissibili a un cofinanziamento più elevato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 3 , e dell'articolo 12, paragrafo 6 7 [Em. 131]

Progetti volti a prevenire e contrastare l'estremismo violento, ivi comprese la radicalizzazione , l'intolleranza e la discriminazione, in particolare le misure volte ad affrontarne le cause profonde e a prevenire la radicalizzazione all'interno delle carceri, nonché progetti che forniscono una formazione specifica per le autorità di contrasto . [Em. 132]

Progetti volti a migliorare l’interoperabilità dei sistemi informatici e delle reti di comunicazione (1) , nella misura prevista dal diritto dell'Unione e degli Stati membri . [Em. 133]

Progetti volti a lottare contro strutture della criminalità organizzata che, secondo l'EMPACT, sono particolarmente pericolose. [Em. 134]

Progetti volti a prevenire e contrastare la criminalità informatica, in particolare lo sfruttamento sessuale dei minori online, comprese misure atte a prevenire attacchi ai danni dei sistemi d'informazione e delle infrastrutture critiche attraverso l'individuazione e la correzione delle vulnerabilità. [Em. 135]

Progetti volti a contrastare i traffici illeciti su internet. [Em. 136]


(1)  In linea con la comunicazione della Commissione «Sistemi d’informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza», COM(2016)0205.

ALLEGATO V

Indicatori di performance chiave di cui all'articolo 24, paragrafo 1

Obiettivo specifico 1: Migliorare lo scambio di informazioni

(1)

Uso dei meccanismi di scambio di informazioni dell'UE.

Fonte dei dati: Europol, eu-LISA, Consiglio, Stati membri

Obiettivo specifico 2: Potenziare la cooperazione operativa

(1)

Numero di azioni operative congiunte sostenute dal Fondo.

Fonte dei dati: Europol, Eurojust, Stati membri

(2)

Valore stimato dei beni congelati, valore stimato dei beni confiscati con l’aiuto del Fondo.

Fonte dei dati: Stati membri

(3)

Valore dei sequestri di stupefacenti illeciti , di armi, di prodotti di specie selvatiche e di traffico di beni culturali effettuati grazie alla cooperazione transfrontaliera tra autorità di contrasto, realizzata con il sostegno del Fondo . [Em. 137]

Fonte dei dati: Stati membri, beneficiari di sovvenzioni per azioni dell’Unione

(4)

Numero di raccomandazioni risultanti da valutazioni Schengen con un’incidenza finanziaria sul settore della sicurezza trattate con il sostegno del Fondo, rispetto al numero totale di raccomandazioni con un’incidenza finanziaria sul settore della sicurezza.

Fonte dei dati: Stati membri

Obiettivo specifico 3: Rafforzare le capacità di combattere e prevenire la criminalità

(5)

Numero di funzionari delle autorità di contrasto che hanno partecipato a formazioni, esercitazioni, programmi di apprendimento reciproco o programmi di scambio specializzati su tematiche inerenti alla dimensione transfrontaliera organizzati con l’aiuto del Fondo.

Fonte dei dati: Stati membri

(6)

Numero di e di spazi pubblici spazi pubblici e portata delle infrastrutture critiche la cui protezione da incidenti di sicurezza è stata migliorata con l’aiuto del Fondo. [Em. 138]

Fonte dei dati: Stati membri

(7)

Numero di iniziative volte a prevenire la radicalizzazione che porta all’estremismo violento.

Fonte dei dati: RAN

ALLEGATO VI

Tipologie di intervento

TABELLA 1: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «CAMPO DI INTERVENTO»

1

TER-Lotta al finanziamento del terrorismo

2

TER-Prevenzione e contrasto della radicalizzazione

3

TER-Protezione e resilienza degli spazi pubblici e di altri obiettivi non strategici

4

TER-Protezione e resilienza delle infrastrutture critiche

5

TER-Sostanze chimiche, biologiche, radioattive, nucleari

6

TER-Sostanze esplosive

7

TER-Gestione delle crisi

8

TER-Altro

9

OC-Corruzione

10

OC-Criminalità economica e finanziaria

10 bis

OC — Riciclaggio di proventi di reato [Em. 139]

11

OC-Droghe

12

OC-Traffico di armi da fuoco

12 bis

Traffico di beni culturali [Em. 140]

12 ter

Traffico di specie protette [Em. 141]

13

OC-Tratta di esseri umani

14

OC-Traffico di migranti

15

OC-Criminalità ambientale

16

OC-Reati organizzati contro il patrimonio

17

OC-Altro

18

CC-Criminalità informatica — Altro

19

CC-Criminalità informatica — Prevenzione

20

CC-Criminalità informatica — Agevolazione delle indagini

21

CC-Criminalità informatica — Assistenza alle vittime

22

CC-Sfruttamento sessuale di minori — Prevenzione

23

CC-Sfruttamento sessuale di minori — Agevolazione delle indagini

24

CC-Sfruttamento sessuale di minori — Assistenza alle vittime

24 bis

CC — Distribuzione di immagini di abusi sui minori e della pedopornografia [Em. 142]

25

CC-Sfruttamento sessuale di minori — Altro

26

CC-Altro

27

GEN-Scambio di informazioni

28

GEN-Cooperazione di polizia o interforze (dogane, guardie di frontiera, servizi di intelligence)

29

GEN-Scienze forensi

30

GEN-Sostegno alle vittime

31

GEN-Sostegno operativo

32

TA-Assistenza tecnica — Informazione e comunicazione

33

TA-Assistenza tecnica — Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo

34

TA-Assistenza tecnica — Valutazione e studi, raccolta di dati

35

TA-Assistenza tecnica — Sviluppo delle capacità


TABELLA 2: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «TIPOLOGIA DI AZIONE»

1

Sistemi informatici, interoperabilità, qualità dei dati, sistemi di comunicazione (escluse le attrezzature)

2

Reti, centri di eccellenza, strutture di cooperazione, azioni e operazioni congiunte

3

Squadre investigative comuni o altre operazioni congiunte

4

Distacco o invio di esperti

5

Formazione

6

Scambio di migliori prassi, laboratori, conferenze, eventi, campagne di sensibilizzazione, attività di comunicazione

7

Studi, progetti pilota, valutazioni dei rischi

8

Attrezzature (comprese nel calcolo del massimale del 15 %)

9

Mezzi di trasporto (compresi nel calcolo del massimale del 15 %)

10

Edifici, strutture (compresi nel calcolo del massimale del 15 %)

11

Realizzazione o altro follow-up di progetti di ricerca


TABELLA 3: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «MODALITÀ DI ATTUAZIONE»

1

Cooperazione con paesi terzi

2

Azioni in paesi terzi

3

Attuazione delle raccomandazioni risultanti dalle valutazioni Schengen nel settore della cooperazione di polizia

4

Azioni specifiche (non note nella fase di programmazione)

5

Assistenza emergenziale (non nota nella fase di programmazione)

6

Azioni elencate nell'allegato IV

ALLEGATO VII

Azioni ammissibili al sostegno operativo

Nell’ambito dell’obiettivo specifico migliorare lo scambio di informazioni, il sostegno operativo nell’ambito dei programmi copre:

la manutenzione e il servizio di assistenza dei sistemi informatici dell’Unione e, se del caso, nazionali che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento;

i costi del personale che contribuisce al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

Nell’ambito dell’obiettivo specifico potenziare la cooperazione operativa, il sostegno operativo nell’ambito dei programmi nazionali copre:

la manutenzione delle attrezzature tecniche o dei mezzi di trasporto usati per le azioni in materia di prevenzione, individuazione e investigazione dei reati gravi e di criminalità organizzata con dimensione transfrontaliera;

i costi del personale che contribuisce al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

Nell’ambito dell’obiettivo specifico rafforzare le capacità di combattere e prevenire la criminalità, il sostegno operativo nell’ambito dei programmi nazionali copre:

la manutenzione delle attrezzature tecniche o dei mezzi di trasporto usati per le azioni in materia di prevenzione, individuazione e investigazione dei reati gravi e di criminalità organizzata con dimensione transfrontaliera;

i costi del personale che contribuisce al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

Le azioni che non sono ammissibili a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, non sono coperte.

ALLEGATO VIII

Indicatori di output e indicatori di risultato di cui all'articolo 24, paragrafo 3

Obiettivo specifico 1: Migliorare lo scambio di informazioni

(1)

Uso dei meccanismi di scambio di informazioni dell’UE, misurato attraverso:

(a)

il numero di segnalazioni inserite e di interrogazioni del sistema d'informazione Schengen (SIS); [Em. 143]

(b)

il numero di interrogazioni del sistema di scambio transnazionale di dati forensi (DNA, impronte digitali, targhe dei veicoli) tra gli Stati membri (sistema di scambio automatizzato di dati nel quadro di Prüm);

(c)

il numero di messaggi scambiati tramite l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA);

(d)

il numero di interrogazioni del sistema di informazione Europol (EIS);

(e)

il numero totale di passeggeri i cui dati del codice di prenotazione (PNR) sono stati raccolti e scambiati;

(e bis)

il numero di interrogazioni del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS-TCN) riguardanti cittadini di paesi terzi. [Em. 144]

Fonte dei dati: Europol, eu-LISA, Consiglio, Stati membri

(2)

Numero di nuovi collegamenti tra le di autorità competenti alle banche dati pertinenti per la sicurezza effettuati con il sostegno del Fondo: [Em. 145]

(a)

con banche dati dell’UE e, se del caso, internazionali;

(b)

all'interno dello Stato membro;

(c)

con uno o più altri Stati membri;

(d)

con uno o più paesi terzi.

Fonte dei dati: Stati membri

(3)

Numero di utenti attivi di banche dati, sistemi e strumenti di scambio di informazioni dell’UE e, se del caso, nazionali pertinenti per la sicurezza che si sono aggiunti grazie al sostegno del Fondo rispetto al numero totale di utenti.

Fonte dei dati: Stati membri

Obiettivo specifico 2: Potenziare la cooperazione operativa

(4)

Numero di azioni operative congiunte sostenute dal Fondo, con indicazione degli Stati membri e autorità partecipanti, ripartite per settore (lotta al terrorismo, criminalità organizzata generale, criminalità organizzata connessa alle armi da fuoco, criminalità informatica, altro):

(a)

numero di squadre investigative comuni;

(b)

numero di progetti operativi nel quadro della piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT);

(c)

altre azioni operative congiunte.

Fonte dei dati: Europol, Eurojust, Stati membri

(5)

Partecipazione a reti transnazionali che operano con il sostegno del Fondo.

Fonte dei dati: Stati membri, beneficiari di sovvenzioni per azioni dell’Unione o assistenza emergenziale

(6)

Valore stimato dei beni congelati, valore stimato dei beni confiscati con l’aiuto del Fondo.

Fonte dei dati: Stati membri

(7)

Valore dei sequestri di stupefacenti illeciti , di armi, di prodotti di specie selvatiche e di traffico di beni culturali effettuati grazie alla cooperazione transfrontaliera tra autorità di contrasto. [Em. 146]

Fonte dei dati: Europol, Stati membri, beneficiari di sovvenzioni per azioni dell’Unione [Em. 147]

(8)

Numero di prodotti, ad esempio manuali sulle migliori prassi, laboratori, esercitazioni comuni, realizzati dalle reti transnazionali esistenti con l’aiuto del Fondo.

Fonte dei dati: Beneficiari di sovvenzioni per azioni dell’Unione

(9)

Numero di raccomandazioni risultanti da valutazioni Schengen con un’incidenza finanziaria sul settore della sicurezza trattate con il sostegno del Fondo, rispetto al numero totale di raccomandazioni con un’incidenza finanziaria sul settore della sicurezza.

Fonte dei dati: Stati membri

Obiettivo specifico 3: Rafforzare le capacità di combattere e prevenire la criminalità

(10)

Numero di funzionari delle autorità di contrasto che hanno partecipato a formazioni, esercitazioni, programmi di apprendimento reciproco o programmi di scambio specializzati su tematiche inerenti alla dimensione transfrontaliera organizzati con l’aiuto del Fondo, ripartiti per i seguenti settori:

(a)

lotta al terrorismo;

(b)

criminalità organizzata;

(c)

criminalità informatica;

(d)

altri settori di cooperazione operativa.

Fonte dei dati: Stati membri , Europol, ENISA [Em. 148]

(11)

Numero di manuali sulle migliori prassi e tecniche investigative, procedure operative standard e altri strumenti messi a punto con il sostegno del Fondo e con l'interazione tra varie organizzazioni provenienti da tutta l’UE.

Fonte dei dati: Stati membri, beneficiari di sovvenzioni per azioni dell’Unione o assistenza emergenziale

(12)

Numero di vittime di reato assistite con il sostegno del Fondo, ripartite per tipo di reato (tratta di esseri umani, traffico di organi, traffico di migranti, terrorismo, reati gravi e di criminalità organizzata, criminalità informatica, sfruttamento sessuale e sfruttamento sessuale di minori , tortura o trattamenti inumani o degradanti ). [Em. 149]

Fonte dei dati: Stati membri

(13)

Numero di spazi pubblici di spazi pubblici portata delle infrastrutture critiche la cui protezione da incidenti di sicurezza è stata migliorata con l’aiuto del Fondo. [Em. 150]

Fonte dei dati: Stati membri

(14)

Numero di iniziative volte a prevenire la radicalizzazione che porta all’estremismo violento:

(a)

numero di visite del sito web della rete di sensibilizzazione al problema della radicalizzazione (RAN); [Em. 151]

(b)

numero di partecipanti alla RAN, ripartiti per tipo di esperti;

(c)

numero di visite di studio, formazioni, laboratori e attività di consulenza organizzati negli Stati membri in stretto coordinamento con le autorità nazionali, ripartiti per beneficiari (autorità di contrasto, altro). [Em. 152]

Fonte dei dati: RAN , Stati membri [Em. 153]

(15)

Numero di partenariati istituiti con il sostegno del Fondo che contribuiscono a migliorare il sostegno offerto ai testimoni, agli informatori e alle vittime di reato:

(a)

con il settore privato;

(b)

con la società civile.

Fonte dei dati: Stati membri, beneficiari di sovvenzioni per azioni dell’Unione o assistenza emergenziale

Obiettivo specifico 3 bis: Sviluppare una cultura comune di intelligence

(15 bis)

Numero di scambi tra Stati membri nel settore dell'intelligence.

(15 ter)

Numero di funzionari delle autorità di contrasto e dei servizi di intelligence che hanno partecipato a formazioni, esercitazioni, programmi di apprendimento reciproco o programmi di scambio specializzati su questioni transfrontaliere, organizzati con l'aiuto del Fondo.

Fonte dei dati: Stati membri [Em. 154]