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23.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 449/564 |
P8_TA(2019)0106
Norme comuni per garantire una connettività di base del trasporto aereo in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 febbraio 2019, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a norme comuni per garantire una connettività di base del trasporto aereo in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (COM(2018)0893 — C8-0510/2018 — 2018/0433(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2020/C 449/59)
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 2 bis |
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Esenzione temporanea dal requisito della proprietà |
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1. La Commissione può accordare un'esenzione temporanea dal requisito di proprietà di cui all'articolo 4, lettera f, del regolamento (CE) n. 1008/2008, su richiesta di un vettore aereo, purché quest'ultimo soddisfi tutte le seguenti condizioni: |
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2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 può essere concessa per un periodo che non va oltre il 30 marzo 2020 e non è rinnovabile. |
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Fatti salvi gli articoli 4 e 5, nella prestazione dei servizi di trasporto aereo di linea ai sensi del presente regolamento, la capacità totale stagionale che i vettori aerei del Regno Unito devono fornire per le rotte tra il Regno Unito e ciascuno Stato membro non supera il numero totale di frequenze operate da tali vettori su tali rotte rispettivamente durante le stagioni invernale ed estiva IATA per l'anno 2018. |
soppresso |
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 2 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Qualora riscontri che i diritti concessi dal Regno Unito ai vettori aerei dell'Unione non sono, de jure o de facto, equivalenti a quelli concessi ai vettori aerei del Regno Unito ai sensi del presente regolamento, o che tali diritti non sono ugualmente disponibili per tutti i vettori dell'Unione, la Commissione può , al fine di ripristinare l'equivalenza, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1008/2008 : |
2. Qualora riscontri che i diritti concessi dal Regno Unito ai vettori aerei dell'Unione non sono, de jure o de facto, equivalenti a quelli concessi ai vettori aerei del Regno Unito ai sensi del presente regolamento, o che tali diritti non sono ugualmente disponibili per tutti i vettori dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere , al fine di ripristinare l'equivalenza, di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis per : |
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 2 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 2 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Qualora riscontri che, in seguito a una delle situazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, le suddette condizioni sono sensibilmente meno favorevoli di quelle di cui godono i vettori aerei del Regno Unito, la Commissione può , al fine di porre rimedio a tale situazione, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1008/2008 : |
2. Qualora riscontri che, in seguito a una delle situazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, le suddette condizioni sono sensibilmente meno favorevoli di quelle di cui godono i vettori aerei del Regno Unito, alla Commissione è conferito il potere , al fine di porre rimedio a tale situazione, di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis per : |
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 2 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 3 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 possono essere adottati per porre rimedio alle situazioni seguenti: |
3. Gli atti delegati di cui al paragrafo 2 sono volti in particolare a porre rimedio alle situazioni seguenti: |
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 3 — lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito a tutte le decisioni di rifiutare o revocare l'autorizzazione di esercizio di un vettore aereo del Regno Unito a norma dei paragrafi 1 e 2. |
4. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri , senza indebiti ritardi, in merito a tutte le decisioni di rifiutare o revocare l'autorizzazione di esercizio di un vettore aereo del Regno Unito a norma dei paragrafi 1 e 2. |
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Le autorità competenti degli Stati membri consultano le autorità competenti del Regno Unito e collaborano con esse ove necessario per garantire l'attuazione del presente regolamento. |
1. Le autorità competenti dell'Unione e degli Stati membri consultano le autorità competenti del Regno Unito e collaborano con esse ove necessario per garantire l'attuazione del presente regolamento. |
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 11
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 11 |
soppresso |
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Comitato |
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La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1008/2008. |
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Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 11 bis |
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Esercizio della delega |
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1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. |
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2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 4 e 5 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da … [data dell'entrata in vigore del presente regolamento]. |
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3. La delega di potere di cui agli articoli 4 e 5 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
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4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. |
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5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. |
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6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 4 e 5 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 4 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0062/2019).