27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/548


P8_TA(2019)0027

Documento di viaggio provvisorio dell'UE *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 sulla proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE e abroga la decisione 96/409/PESC (COM(2018)0358 — C8-0386/2018 — 2018/0186(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2020/C 411/46)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2018)0358),

visto l'articolo 23, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0386/2018),

visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0433/2018),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)

In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (24), la Commissione dovrebbe valutare la presente direttiva in particolare sulla base di informazioni raccolte tramite specifici dispositivi di monitoraggio per stimare l'incidenza della direttiva e l'esigenza di ulteriori interventi.

(19)

In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio (24), la Commissione dovrebbe valutare la presente direttiva in particolare sulla base di informazioni raccolte tramite specifici dispositivi di monitoraggio per stimare l'incidenza della direttiva, compreso il suo impatto sui diritti fondamentali, e l'esigenza di ulteriori interventi. La valutazione dovrebbe essere messa a disposizione del Parlamento europeo, del Garante europeo della protezione dei dati e dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)

Al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nell’attuare la presente direttiva si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Il sistema ETD UE esige il trattamento dei dati personali necessari a verificare l’identità del richiedente, stampare l’adesivo ETD UE e agevolare il viaggio dell’interessato. È necessario specificare ulteriormente le garanzie applicabili ai dati personali trattati, quali il termine massimo di conservazione dei dati personali raccolti. Onde evitare eventuali abusi è necessario un termine massimo di conservazione di tre anni . La cancellazione dei dati personali dei richiedenti non dovrebbe incidere sulla capacità degli Stati membri di monitorare l’applicazione della presente direttiva.

(20)

Al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nell’attuare la presente direttiva si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Il sistema ETD UE esige il trattamento dei dati personali necessari a verificare l’identità del richiedente, stampare l’adesivo ETD UE e agevolare il viaggio dell’interessato. È necessario specificare ulteriormente le garanzie applicabili ai dati personali trattati, quali il termine massimo di conservazione dei dati personali raccolti. Onde evitare eventuali abusi è necessario un termine massimo di conservazione . Tale periodo dovrebbe essere proporzionato e non superare i 90 giorni dalla scadenza della validità dell’ETD UE rilasciato. L’anonimizzazione o la cancellazione dei dati personali dei richiedenti non dovrebbe incidere sulla capacità degli Stati membri di monitorare l’applicazione della presente direttiva.

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Articolo 4 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Entro 36 ore dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 2 lo Stato membro di cittadinanza risponde alla consultazione conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/637 e conferma se il richiedente è suo cittadino. Previa conferma della cittadinanza del richiedente, lo Stato membro che presta assistenza rilascia a quest'ultimo l'ETD UE al più tardi il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui ha ricevuto la risposta dello Stato membro di cittadinanza.

3.   Entro 24 ore dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 2 lo Stato membro di cittadinanza risponde alla consultazione conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/637 e conferma se il richiedente è suo cittadino. Previa conferma della cittadinanza del richiedente, lo Stato membro che presta assistenza rilascia a quest'ultimo l'ETD UE al più tardi il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui ha ricevuto la risposta dello Stato membro di cittadinanza.

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Articolo 4 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   In casi eccezionali debitamente giustificati gli Stati membri possono disporre di termini più lunghi rispetto a quelli di cui ai paragrafi 1 e 3.

4.   In casi eccezionali debitamente giustificati gli Stati membri possono disporre di termini più brevi o più lunghi rispetto a quelli di cui ai paragrafi 1 e 3.

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Articolo 9 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

caratteristiche e requisiti di sicurezza complementari, inclusi più efficaci dispositivi anti-contraffazione e anti-falsificazione;

(b)

caratteristiche e requisiti di sicurezza non biometrici complementari, inclusi più efficaci dispositivi anti-contraffazione e anti-falsificazione;

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Articolo 13 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Lo Stato membro che presta assistenza e lo Stato membro di cittadinanza conservano i dati personali del richiedente per non oltre tre anni . Allo scadere del periodo di conservazione i dati personali del richiedente sono cancellati.

4.   Lo Stato membro che presta assistenza e lo Stato membro di cittadinanza conservano i dati personali del richiedente per non oltre 90 giorni dalla scadenza della validità dell’ETD UE rilasciato . Allo scadere del periodo di conservazione i dati personali del richiedente sono cancellati. I dati anonimizzati possono essere conservati, se necessario, ai fini del monitoraggio e della valutazione del presente regolamento.

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Articolo 15 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Non prima di cinque anni dalla data di recepimento della presente direttiva la Commissione effettua una valutazione della medesima e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio le sue principali conclusioni, anche sull'adeguatezza del livello di sicurezza dei dati personali.

1.   Non prima di tre anni dalla data di recepimento della presente direttiva la Commissione effettua una valutazione della medesima e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio le sue principali conclusioni, anche sull'adeguatezza del livello di sicurezza dei dati personali e dell’eventuale impatto sui diritti fondamentali .


(24)  Accordo interistituzionale Legiferare meglio tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

(24)  Accordo interistituzionale Legiferare meglio tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).