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27.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 411/324 |
P8_TA(2019)0020
Fondo sociale europeo Plus (FSE+) ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 16 gennaio 2019, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+) (COM(2018)0382 — C8-0232/2018 — 2018/0206(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2020/C 411/41)
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando - 1 (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 4
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 4 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 5
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 6
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 7
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 8
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 9
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 10
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 11
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 12
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 13
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 14
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 14 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 15
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 15 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 15 quater (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 15 quinquies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 16
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 17
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 17 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 18
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 19
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 19 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 20
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 35
Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 36
Proposta di regolamento
Considerando 21
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 37
Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 38
Proposta di regolamento
Considerando 22
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 39
Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 40
Proposta di regolamento
Considerando 22 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 41
Proposta di regolamento
Considerando 23
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 42
Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 43
Proposta di regolamento
Considerando 23 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 44
Proposta di regolamento
Considerando 23 quater (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 45
Proposta di regolamento
Considerando 24
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 46
Proposta di regolamento
Considerando 25
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 47
Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 48
Proposta di regolamento
Considerando 26
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 49
Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 50
Proposta di regolamento
Considerando 27
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 51
Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 52
Proposta di regolamento
Considerando 28
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 53
Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 54
Proposta di regolamento
Considerando 28 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 55
Proposta di regolamento
Considerando 29
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 56
Proposta di regolamento
Considerando 31
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 57
Proposta di regolamento
Considerando 32
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 58
Proposta di regolamento
Considerando 33
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 59
Proposta di regolamento
Considerando 33 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 60
Proposta di regolamento
Considerando 34
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 61
Proposta di regolamento
Considerando 34 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 62
Proposta di regolamento
Considerando 35 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 63
Proposta di regolamento
Considerando 35 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 64
Proposta di regolamento
Considerando 36
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 65
Proposta di regolamento
Considerando 36 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 66
Proposta di regolamento
Considerando 37
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 67
Proposta di regolamento
Considerando 37 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 68
Proposta di regolamento
Considerando 37 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 69
Proposta di regolamento
Considerando 38
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 70
Proposta di regolamento
Considerando 38 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 71
Proposta di regolamento
Considerando 39
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 72
Proposta di regolamento
Considerando 39 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 73
Proposta di regolamento
Considerando 40
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 74
Proposta di regolamento
Considerando 42
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 75
Proposta di regolamento
Considerando 42 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 76
Proposta di regolamento
Considerando 42 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 77
Proposta di regolamento
Considerando 42 quater (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 78
Proposta di regolamento
Considerando 44
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 79
Proposta di regolamento
Considerando 44 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 80
Proposta di regolamento
Considerando 44 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 81
Proposta di regolamento
Considerando 46
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 82
Proposta di regolamento
Considerando 47
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 83
Proposta di regolamento
Considerando 48
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 84
Proposta di regolamento
Considerando 50 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 85
Proposta di regolamento
Considerando 51
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 1 |
Articolo 1 |
|
Oggetto |
Oggetto |
|
Il presente regolamento istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+). |
Il presente regolamento istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) . Il FSE+ consta di 3 moduli: la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, la componente Occupazione e innovazione sociale e la componente Salute . |
|
Esso stabilisce gli obiettivi del FSE+, il bilancio per il periodo 2021-2027, i metodi di attuazione, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti. |
Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del FSE+, il bilancio per il periodo 2021-2027, i metodi di attuazione, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti , che integrano le disposizioni generali applicabili al FSE+ nel quadro del regolamento (UE) n. [regolamento sulle disposizioni comuni] . |
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
Articolo 2 |
Articolo 2 |
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|
Definizioni |
Definizioni |
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1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: |
1. Ai fini del presente regolamento s'intende per: |
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2. Le definizioni di cui all'articolo [2] del [futuro regolamento sulle disposizioni comuni] si applicano anche alla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente. |
2. Le definizioni di cui all'articolo [2] del [futuro regolamento sulle disposizioni comuni] si applicano anche alla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente. |
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2 bis. Le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (1 bis) si applicano anche alla componente Occupazione e innovazione sociale e alla componente Salute in regime di gestione diretta e indiretta. |
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
Articolo 3 |
Articolo 3 |
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|
Obiettivi generali e metodi di attuazione |
Obiettivi generali e metodi di attuazione |
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Il FSE+ mira a sostenere gli Stati membri nel conseguire livelli elevati di occupazione, una protezione sociale equa e una forza lavoro qualificata e resiliente, pronta per il mondo del lavoro del futuro, coerentemente con i principi enunciati nel pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017. |
Il FSE+ sostiene gli Stati membri , a livello nazionale, regionale e locale, e l'Unione nel realizzare l'obiettivo di una società inclusiva, livelli elevati di occupazione di qualità, creazione di posti di lavoro, istruzione e formazione di qualità e inclusive, pari opportunità, eliminazione della povertà, tra cui quella dei minori, inclusione e integrazione sociale, coesione sociale, protezione sociale e una forza lavoro qualificata e resiliente, pronta per il mondo del lavoro del futuro. |
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Il FSE + deve essere conforme ai trattati dell'Unione europea e alla Carta, facendo valere i principi enunciati nel pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi dell'Unione per quanto riguarda il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale a norma dell'articolo 174 TFUE e l'impegno dell'Unione e dei suoi Stati membri a conseguire gli Obiettivi di sviluppo sostenibile e a tener fede agli impegni assunti nell'ambito dell'accordo di Parigi. |
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Il FSE+ sostiene, integra e dota di valore aggiunto le politiche degli Stati membri al fine di garantire pari opportunità, accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque , protezione sociale e inclusione e un livello elevato di protezione della salute umana. |
Il FSE+ sostiene, integra e dota di valore aggiunto le politiche degli Stati membri al fine di garantire pari opportunità, parità di accesso al mercato del lavoro , apprendimento permanente, condizioni di lavoro di elevata qualità, protezione , integrazione e inclusione sociale , eliminazione della povertà, tra cui quella dei minori, investimenti a favore dei minori e dei giovani, non discriminazione, uguaglianza di genere, accesso ai servizi di base e un livello elevato di protezione della salute umana. |
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È attuato: |
È attuato: |
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Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 4
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 4 |
Articolo 4 |
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Obiettivi specifici |
Obiettivi specifici |
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1. Il FSE+ sostiene i seguenti obiettivi specifici nei settori di intervento dell'occupazione, dell'istruzione, dell'inclusione sociale e della salute, contribuendo pertanto anche all'obiettivo politico di «Un'Europa più sociale — Attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali» di cui all'articolo [4] del [futuro regolamento sulle disposizioni comuni]: |
1. Il FSE+ sostiene i seguenti obiettivi specifici nei settori di intervento dell'occupazione, dell'istruzione, della mobilità, dell'inclusione sociale , dell'eliminazione della povertà e della salute, contribuendo pertanto anche all'obiettivo politico di «Un'Europa più sociale — Attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali» di cui all'articolo [4] del [futuro regolamento sulle disposizioni comuni]: |
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2. Mediante le azioni attuate nell'ambito della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente per conseguire gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, il FSE+ contribuisce anche agli altri obiettivi politici di cui all'articolo [4] del [futuro regolamento sulle disposizioni comuni], in particolare quelli relativi a: |
2. Mediante le azioni attuate nell'ambito della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente per conseguire gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, il FSE+ mira a contribuire agli altri obiettivi politici di cui all'articolo [4] del [futuro regolamento sulle disposizioni comuni], in particolare quelli relativi a: |
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2 bis. un'Unione più vicina ai cittadini grazie all'adozione di misure di riduzione della povertà e di inclusione sociale che tengano conto delle specificità delle regioni urbane, rurali e costiere, al fine di affrontare le disparità socioeconomiche di città e regioni; |
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2 ter. nell'ambito della componente Occupazione e innovazione sociale, il FSE+ sostiene lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione degli strumenti e delle politiche dell'Unione nonché del pertinente diritto dell'Unione e promuove l'elaborazione di politiche, l'innovazione sociale e il progresso sociale basati su elementi concreti, in collaborazione con le parti sociali, le organizzazioni della società civile e gli organismi pubblici e privati (obiettivo specifico 1); esso promuove la mobilità geografica volontaria dei lavoratori su base equa e accresce le possibilità di impiego (obiettivo specifico 2); esso promuove l'occupazione e l'inclusione sociale migliorando la disponibilità e l'accessibilità della microfinanza per le microimprese e le imprese dell'economia sociale, in particolare per le persone vulnerabili (obiettivo specifico 3); |
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3. Nell'ambito della componente Salute, il FSE+ sostiene la promozione della salute e della prevenzione delle malattie, contribuisce all'efficacia, all'accessibilità e alla resilienza dei sistemi sanitari, rende più sicura l'assistenza sanitaria, riduce le disuguaglianze sanitarie, protegge i cittadini dalle minacce sanitarie transfrontaliere e supporta la legislazione dell'UE in materia di salute. |
3. Nell'ambito della componente Salute, il FSE+ contribuisce a un elevato livello di protezione della salute umana e della prevenzione delle malattie, anche attraverso la promozione dell'attività fisica e dell'educazione sanitaria, contribuisce all'efficacia, all'accessibilità e alla resilienza dei sistemi sanitari, rende più sicura l'assistenza sanitaria, riduce le disuguaglianze sanitarie, aumenta l'aspettativa di vita alla nascita, protegge i cittadini dalle minacce sanitarie transfrontaliere , promuove la prevenzione delle malattie e la diagnosi precoce, nonché la promozione della salute per l'intero ciclo di vita, rafforza e supporta la legislazione dell'UE in materia di salute , anche nel settore della salute ambientale, e promuove la salute in tutte le politiche dell'Unione. La politica sanitaria dell'Unione è orientata dagli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) al fine di garantire che l'Unione e gli Stati membri conseguano gli obiettivi dell'OSS 3 «Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età». |
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 5
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
Articolo 5 |
Articolo 5 |
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|
Bilancio |
Bilancio |
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1. La dotazione finanziaria complessiva per il FSE+ nel periodo 2021-2027 è di 101 174 000 000 EUR a prezzi correnti. |
1. La dotazione finanziaria complessiva per il FSE+ nel periodo 2021-2027 è di 106 781 000 000 EUR a prezzi 2018 (120 457 000 000 EUR a prezzi correnti). |
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2. La parte della dotazione finanziaria per la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita è di 100 000 000 000 EUR a prezzi correnti, o 88 646 194 590 EUR a prezzi 2018 , di cui 200 000 000 EUR a prezzi correnti, o 175 000 000 EUR a prezzi 2018, sono stanziati per la cooperazione transnazionale a sostegno di soluzioni innovative di cui all'articolo 23, lettera i), e 400 000 000 EUR a prezzi correnti, o 376 928 934 EUR a prezzi 2018, per i finanziamenti supplementari alle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE e alle regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994. |
2. La parte della dotazione finanziaria per la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita è di 105 686 000 000 EUR a prezzi 2018 (119 222 000 000 EUR a prezzi correnti) , di cui 200 000 000 EUR a prezzi correnti, o 175 000 000 EUR a prezzi 2018, sono stanziati per la cooperazione transnazionale a sostegno di soluzioni innovative di cui all'articolo 23, lettera i), 5 900 000 000 EUR sono stanziati per misure rientranti nella garanzia europea per l'infanzia di cui all'articolo 10 bis, e 400 000 000 EUR a prezzi correnti, o 376 928 934 EUR a prezzi 2018, per i finanziamenti supplementari alle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE e alle regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994. |
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3. La dotazione finanziaria per la componente Occupazione e innovazione sociale e per la componente Salute per il periodo 2021-2027 è di 1 174 000 000 EUR a prezzi correnti. |
3. La dotazione finanziaria per la componente Occupazione e innovazione sociale e per la componente Salute per il periodo 2021-2027 è di 1 095 000 000 EUR a prezzi 2018 (1 234 000 000 EUR a prezzi correnti). |
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4. La ripartizione indicativa dell'importo di cui al paragrafo 3 è la seguente: |
4. La ripartizione indicativa dell'importo di cui al paragrafo 3 è la seguente: |
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5. Gli importi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono inoltre finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione dei programmi, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali. |
5. Gli importi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono inoltre finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione dei programmi, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali. |
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 6 |
Articolo 6 |
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Uguaglianza tra uomini e donne , pari opportunità e non discriminazione |
Uguaglianza di genere , pari opportunità e non discriminazione |
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1. Tutti i programmi attuati nell'ambito della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, come pure le operazioni sostenute dalle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute, garantiscono l'uguaglianza tra uomini e donne per l'intera durata della relativa preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione. Essi promuovono inoltre le pari opportunità per tutti, senza discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale per l'intera durata della relativa preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione. |
1. Tutti i programmi attuati nell'ambito del FSE+ garantiscono l' uguaglianza di genere per l'intera durata della relativa preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione. Essi sostengono inoltre azioni specifiche volte a rafforzare la partecipazione delle donne alla vita lavorativa e il loro sviluppo professionale, nonché la conciliazione tra la vita professionale e la vita privata, promuovono le pari opportunità per tutti, senza discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità o le condizioni di salute , l'età o l'orientamento sessuale , compresa l'accessibilità per le persone con disabilità anche in termini di TIC, per l'intera durata della relativa preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione , rafforzando in tal modo l'inclusione sociale e riducendo le disuguaglianze . |
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2. Gli Stati membri e la Commissione sostengono altresì azioni mirate specifiche per promuovere i principi di cui al paragrafo 1 nell'ambito di uno qualsiasi degli obiettivi del FSE+, compreso il passaggio dall'assistenza in residenze/ istituti all'assistenza nell'ambito della famiglia e in comunità. |
2. Gli Stati membri e la Commissione sostengono altresì azioni mirate specifiche per promuovere i principi di cui al paragrafo 1 nell'ambito di uno qualsiasi degli obiettivi del FSE+, compresi il passaggio dall'assistenza in istituti all'assistenza nell'ambito della famiglia e in comunità e il miglioramento dell'accessibilità universale per le persone con disabilità . |
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 7 |
Articolo 7 |
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Coerenza e concentrazione tematica |
Coerenza e concentrazione tematica |
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1. Gli Stati membri concentrano le risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente su interventi volti a far fronte alle sfide individuate nei loro programmi nazionali di riforma, nel semestre europeo e nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità all'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE e all'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE, e tengono conto dei principi e dei diritti stabiliti nel pilastro europeo dei diritti sociali. |
1. Gli Stati membri concentrano le risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente su interventi volti a far fronte alle sfide individuate nei loro programmi nazionali di riforma, nel semestre europeo e nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità all'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE e all'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE, e tengono conto dei principi e dei diritti stabiliti nel pilastro europeo dei diritti sociali , del quadro di valutazione della situazione sociale nel contesto del semestre europeo e delle specificità regionali, contribuendo in tal modo agli obiettivi dell'Unione di cui all'articolo 174 TFUE in materia di rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale, che sono pienamente in linea con l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite . |
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Gli Stati membri, e ove opportuno la Commissione, promuovono le sinergie e garantiscono il coordinamento, la complementarità e la coerenza tra il FSE+ e altri fondi, programmi e strumenti dell'Unione, quali Erasmus, il Fondo Asilo e migrazione e il programma di sostegno alle riforme, compresi lo strumento per la realizzazione delle riforme e lo strumento di assistenza tecnica, sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione. Gli Stati membri, e ove opportuno la Commissione, ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi e garantire una stretta collaborazione con i responsabili dell'attuazione, al fine di realizzare azioni di sostegno coerenti e razionalizzate. |
Gli Stati membri, e ove opportuno la Commissione, promuovono le sinergie e garantiscono il coordinamento, la complementarità e la coerenza tra il FSE+ e altri fondi, programmi e strumenti dell'Unione, quali il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, InvestEU, Europa creativa, lo strumento per i diritti e i valori, Erasmus, il Fondo Asilo e migrazione , il quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei rom post-2020 e il programma di sostegno alle riforme, compresi lo strumento per la realizzazione delle riforme e lo strumento di assistenza tecnica, sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione. Gli Stati membri, e ove opportuno la Commissione, ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi e garantire una stretta collaborazione con le autorità di gestione responsabili dell'attuazione, al fine di realizzare approcci integrati e azioni di sostegno coerenti e razionalizzate. |
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2. Gli Stati membri assegnano un importo adeguato delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente alla gestione delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità all'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE e all'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE, e nel semestre europeo, che rientrano nell'ambito del FSE+ come indicato all'articolo 4. |
2. Gli Stati membri assegnano un importo adeguato delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente alla gestione delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità all'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE e all'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE, e nel semestre europeo, che rientrano nell'ambito del FSE+ come indicato all'articolo 4. |
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3. Gli Stati membri assegnano almeno il 25 % delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente agli obiettivi specifici per il settore della politica di inclusione sociale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti da vii) a xi), compresa la promozione dell'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi. |
3. Gli Stati membri assegnano almeno il 27 % delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente agli obiettivi specifici per il settore della politica di inclusione sociale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti da vii) a xi), compresa la promozione dell'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi. |
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3 bis. Nel quadro degli obiettivi specifici per il settore della politica di inclusione sociale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti da vii) a x), gli Stati membri assegnano almeno il 5 % delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente alle azioni mirate volte all'attuazione della garanzia europea per l'infanzia, nell'ottica di contribuire a garantire ai bambini parità di accesso all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'assistenza all'infanzia gratuite, ad alloggi dignitosi e a un'alimentazione adeguata. |
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4. Gli Stati membri assegnano almeno il 2 % delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente all'obiettivo specifico volto a contrastare la deprivazione materiale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto xi). |
4. Oltre all'assegnazione minima di almeno il 27 % delle risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente agli obiettivi specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti da vii) a x), gli Stati membri assegnano almeno il 3 % delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente all'obiettivo specifico volto a promuovere l'inclusione sociale degli indigenti e/o a contrastare la deprivazione materiale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti x) e xi). |
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In casi debitamente giustificati le risorse assegnate all'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto x), e destinate agli indigenti possono essere prese in considerazione per la verifica del rispetto dell'assegnazione minima di almeno il 2 % di cui al primo comma del presente paragrafo. |
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5. Gli Stati membri la cui percentuale di giovani tra i 15 e i 29 anni disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione supera la media dell'UE per il 2019 sulla base di dati Eurostat assegnano almeno il 10 % delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente per gli anni dal 2021 al 2025 ad azioni mirate e a riforme strutturali volte a sostenere l'occupazione giovanile e la transizione dalla scuola al lavoro, percorsi che consentano di riprendere l'istruzione o la formazione e i corsi di istruzione della seconda opportunità, in particolare nel contesto dell'attuazione dei programmi della garanzia per i giovani. |
5. Gli Stati membri assegnano almeno il 3 % delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente ad azioni mirate e a riforme strutturali volte a sostenere l'occupazione giovanile e la transizione dalla scuola al lavoro, percorsi che consentano di riprendere l'istruzione o la formazione e i corsi di istruzione della seconda opportunità, in particolare nel contesto dell'attuazione dei programmi della garanzia per i giovani. |
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Gli Stati membri la cui percentuale di giovani tra i 15 e i 29 anni disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET) supera la media dell'Unione per il 2019, oppure dove il tasso di NEET è superiore al 15 % sulla base di dati Eurostat, assegnano almeno il 15 % delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente per gli anni dal 2021 al 2025 alle suddette azioni e misure di riforme strutturali, prestando particolare attenzione alle regioni più colpite e tenendo conto delle divergenze tra tali regioni. |
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Nel programmare le risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente per il 2026 e il 2027 a medio termine in conformità all'articolo [14] del [futuro regolamento sulle disposizioni comuni], gli Stati membri la cui percentuale di giovani tra i 15 e i 29 anni disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione supera la media dell'UE per il 2024 sulla base di dati Eurostat assegnano almeno il 10 % delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente per gli anni dal 2026 al 2027 a tali azioni. |
Nel programmare le risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente per il 2026 e il 2027 a medio termine in conformità all'articolo [14] del [futuro regolamento sulle disposizioni comuni], gli Stati membri la cui percentuale di giovani tra i 15 e i 29 anni disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione supera la media dell'UE per il 2024 , o dove il tasso di NEET supera il 15 % sulla base di dati Eurostat, assegnano almeno il 15 % delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente per gli anni dal 2026 al 2027 a tali azioni o misure di riforme strutturali . |
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Le regioni ultraperiferiche che soddisfano le condizioni di cui al primo e al secondo comma assegnano almeno il 15 % delle risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente nei loro programmi alle azioni mirate di cui al primo comma. Tale assegnazione è presa in considerazione per la verifica del rispetto della percentuale minima a livello nazionale di cui al primo e secondo comma. |
Le regioni ultraperiferiche che soddisfano le condizioni di cui al secondo e al terzo comma assegnano almeno il 15 % delle risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente nei loro programmi alle azioni mirate di cui al primo comma. Tale assegnazione è presa in considerazione per la verifica del rispetto della percentuale minima a livello nazionale di cui al primo e secondo comma. Tale assegnazione non sostituisce i fondi necessari per le infrastrutture e lo sviluppo delle regioni ultraperiferiche. |
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Nell'attuare tali azioni gli Stati membri danno la priorità ai giovani inattivi e disoccupati di lungo periodo e pongono in essere misure di sensibilizzazione mirate. |
Nell'attuare tali azioni gli Stati membri danno la priorità ai giovani inattivi e disoccupati di lungo periodo e pongono in essere misure di sensibilizzazione mirate. |
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6. I paragrafi da 2 a 5 non si applicano alla dotazione aggiuntiva specifica ricevuta dalle regioni ultraperiferiche e dalle regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994. |
6. I paragrafi da 2 a 5 non si applicano alla dotazione aggiuntiva specifica ricevuta dalle regioni ultraperiferiche e dalle regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994. |
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7. I paragrafi da 1 a 5 non si applicano all'assistenza tecnica. |
7. I paragrafi da 1 a 5 non si applicano all'assistenza tecnica. |
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 7 bis Rispetto dei diritti fondamentali Nell'attuazione dei fondi, gli Stati membri e la Commissione garantiscono il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta. Eventuali costi sostenuti per azioni non in linea con la Carta non sono ammissibili a norma dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento xx/xx recante disposizioni comuni e del regolamento delegato (UE) n. 240/2014. |
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 8 |
Articolo 8 |
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Partenariato |
Partenariato |
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1. Ciascuno Stato membro garantisce un'adeguata partecipazione delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile alla realizzazione di politiche per l'occupazione, l'istruzione e l'inclusione sociale sostenute dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente. |
1. In conformità dell'articolo 6 del [futuro regolamento sulle disposizioni comuni] e del regolamento delegato (UE) n. 240/2014, ciascuno Stato membro garantisce , in collaborazione con le autorità locali e regionali, una partecipazione significativa delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile , degli enti per le pari opportunità, delle istituzioni nazionali per i diritti umani e di altre organizzazioni pertinenti o rappresentative alla programmazione e alla realizzazione di politiche e iniziative per l'occupazione, l'istruzione , la non discriminazione e l'inclusione sociale sostenute dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente. Tale partecipazione significativa è inclusiva e accessibile alle persone con disabilità. |
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2. Gli Stati membri assegnano un'adeguata quantità di risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente in ciascun programma per il rafforzamento delle capacità delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile. |
2. Gli Stati membri assegnano almeno il 2 % delle risorse del FSE+ per il rafforzamento delle capacità delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile a livello nazionale e dell'Unione sotto forma di formazioni, misure volte alla creazione di reti e rafforzamento del dialogo sociale e per attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali . |
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 9 |
Articolo 9 |
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Contrasto alla deprivazione materiale |
Contrasto alla deprivazione materiale |
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Le risorse di cui all'articolo 7, paragrafo 4, sono programmate nell'ambito di una priorità dedicata o di un programma. |
Le risorse di cui all'articolo 7, paragrafo 4, concernente l'inclusione sociale delle persone indigenti e/o a la deprivazione materiale sono programmate nell'ambito di una priorità dedicata o di un programma. Il tasso di cofinanziamento per tale priorità o programma è fissato, almeno, all'85 %. |
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 10
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 10 |
Articolo 10 |
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Sostegno all'occupazione giovanile |
Sostegno all'occupazione giovanile |
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Il sostegno a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, è programmato nell'ambito di una priorità dedicata e sostiene l'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto i). |
Il sostegno a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, è programmato nell'ambito di una priorità dedicata o di un programma e sostiene l'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto i). |
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 10 bis Sostegno alla garanzia europea per l'infanzia Il sostegno a norma dell'articolo 7, paragrafo 3 bis, è programmato nell'ambito di una priorità dedicata o di un programma che rispecchia la raccomandazione della Commissione europea del 2013 sugli investimenti nell'infanzia. Tale sostegno è volto a contrastare la povertà infantile e l'esclusione sociale nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti da vii) a x). |
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 11
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 11 |
Articolo 11 |
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Sostegno alle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese |
Sostegno alle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese |
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Le azioni volte ad affrontare le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese e nel semestre europeo di cui all'articolo 7, paragrafo 2, sono programmate nell'ambito di una o più priorità dedicate . |
Le azioni volte ad affrontare le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese e nel semestre europeo di cui all'articolo 7, paragrafo 2, sono programmate nell'ambito di uno qualsiasi degli obiettivi specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 1 . Gli Stati membri assicurano la complementarità, la coerenza, il coordinamento nonché sinergie con il pilastro europeo dei diritti sociali. |
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È garantita un'adeguata flessibilità a livello delle autorità di gestione in modo tale da individuare le priorità e i settori degli investimenti a titolo del FSE+ in linea con le specifiche sfide locali o regionali. |
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 11 bis Sviluppo territoriale integrato 1. Il FSE+ può sostenere lo sviluppo territoriale integrato nel quadro di programmi attuati nell'ambito dei due obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/xxxx [nuovo regolamento sulle disposizioni comuni] in conformità alle disposizioni del titolo III, capo II, di detto regolamento [nuovo regolamento sulle disposizioni comuni]. 2. L'attuazione da parte degli Stati membri dello sviluppo territoriale integrato con il sostegno del FSE+ può avvenire esclusivamente nelle forme indicate all'articolo [22] del regolamento (UE) 2018/xxxx [nuovo regolamento sulle disposizioni comuni]. |
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 11 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 11 ter Cooperazione transnazionale 1. Gli Stati membri possono sostenere le azioni di cooperazione transnazionale nell'ambito di una priorità dedicata. 2. Le azioni di cooperazione transnazionale possono essere programmate nell'ambito di uno qualsiasi degli obiettivi specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti da i) a x). 3. Il tasso massimo di cofinanziamento per tale priorità può essere aumentato fino al 95 % per l'assegnazione di un massimo del 5 % della dotazione nazionale del FSE+ in regime di gestione concorrente a dette priorità. |
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 12
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 12 |
Articolo 12 |
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Ambito di applicazione |
Ambito di applicazione |
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Il presente capo si applica al sostegno del FSE+ di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti da i) a x), quando attuato in regime di gestione concorrente (il «sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente»). |
Il presente capo si applica al sostegno del FSE+ di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti da i) a x), quando attuato in regime di gestione concorrente (il «sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente»). Inoltre, l'articolo 13 si applica anche al sostegno del FSE+ di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto xi). |
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 13
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 13 |
Articolo 13 |
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Azioni innovative |
Azioni sociali innovative |
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1. Gli Stati membri sostengono azioni di innovazione sociale e sperimentazioni sociali o consolidano approcci dal basso verso l'alto basati su partenariati che coinvolgono le autorità pubbliche, il settore privato e la società civile, come i gruppi di azione locale che progettano e attuano strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo . |
1. Gli Stati membri sostengono azioni di innovazione sociale e /o sperimentazioni sociali , anche quelle con una componente socio-culturale, ricorrendo ad approcci dal basso verso l'alto basati su partenariati che coinvolgono le autorità pubbliche, le parti sociali, le imprese dell'economia sociale , il settore privato e la società civile. |
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1 bis. Gli Stati membri identificano nei loro programmi operativi, o in una fase successiva durante l'attuazione, gli ambiti per l'innovazione sociale e le sperimentazioni sociali che corrispondono alle esigenze specifiche degli Stati membri. |
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2. Gli Stati membri possono sostenere l'applicazione su larga scala di approcci innovativi testati su scala ridotta (sperimentazioni sociali) elaborati nell'ambito della componente Occupazione e innovazione sociale e di altri programmi dell'Unione. |
2. Gli Stati membri possono sostenere l'applicazione su larga scala di approcci innovativi testati su scala ridotta ( innovazione sociale e sperimentazioni sociali , comprese quelle con una componente socio-culturale ) elaborati nell'ambito della componente Occupazione e innovazione sociale e di altri programmi dell'Unione. |
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3. Le azioni e gli approcci innovativi possono essere programmati nell'ambito di uno qualsiasi degli obiettivi specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 1 , punti da i) a x) . |
3. Le azioni e gli approcci innovativi possono essere programmati nell'ambito di uno qualsiasi degli obiettivi specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 1. |
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4. Ciascuno Stato membro dedica almeno una priorità all'applicazione dei paragrafi 1 o 2 o di entrambi i paragrafi. Il tasso massimo di cofinanziamento per tali priorità può essere aumentato fino al 95 % per l'assegnazione di un massimo del 5 % della dotazione nazionale del FSE+ in regime di gestione concorrente a dette priorità . |
4. Ciascuno Stato membro dedica almeno una priorità all'applicazione dei paragrafi 1 o 2 o di entrambi i paragrafi. Il tasso massimo di cofinanziamento per tali priorità può essere aumentato fino al 95 % per l'assegnazione di un massimo del 5 % della dotazione nazionale del FSE+ in regime di gestione concorrente. |
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 14
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 14 |
Articolo 14 |
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Ammissibilità |
Ammissibilità |
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1. Oltre ai costi di cui all'articolo [58] del [futuro regolamento sulle disposizioni comuni], i seguenti costi non sono ammissibili nell'ambito del sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente: |
1. Oltre ai costi di cui all'articolo [58] del [futuro regolamento sulle disposizioni comuni], i seguenti costi non sono ammissibili nell'ambito del sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente: |
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2. I contributi in natura sotto forma di indennità o di salari versati da un terzo a vantaggio dei partecipanti a un'operazione possono essere ammessi a un contributo a titolo del sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente a condizione che i contributi in natura siano sostenuti conformemente alle regole nazionali, comprese le regole contabili, e non superino i costi sostenuti dai terzi. |
2. I contributi in natura sotto forma di indennità o di salari versati da un terzo a vantaggio dei partecipanti a un'operazione possono essere ammessi a un contributo a titolo del sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente a condizione che i contributi in natura siano sostenuti conformemente alle regole nazionali, comprese le regole contabili, e non superino i costi sostenuti dai terzi. |
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3. La dotazione aggiuntiva specifica ricevuta dalle regioni ultraperiferiche e dalle regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994 è utilizzata per sostenere il conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 1. |
3. La dotazione aggiuntiva specifica ricevuta dalle regioni ultraperiferiche e dalle regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994 è utilizzata per sostenere il conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 1. |
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4. I costi diretti per il personale sono ammissibili a un contributo a titolo del sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, a condizione che il loro livello non sia superiore al 100 % della consueta retribuzione per la professione in questione nello Stato membro, come dimostrato dai dati di Eurostat. |
4. I costi diretti per il personale sono ammissibili a un contributo a titolo del sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente . Se si applica un contratto collettivo, detti costi sono determinati in base al contratto. Qualora non si applichi alcun contratto collettivo, il loro livello non è superiore al 100 % della consueta retribuzione per la professione o la competenza specifica in questione nello Stato membro o nella regione , come dimostrato dai pertinenti documenti giustificativi forniti dalla rispettiva autorità di gestione e/o dai dati di Eurostat. |
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 15
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 15 |
Articolo 15 |
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Indicatori e relazioni |
Indicatori e relazioni |
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1. I programmi che beneficiano del sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente si avvalgono di indicatori comuni di output e di risultato, come indicato all'allegato I del presente regolamento, per monitorare i progressi compiuti nell'attuazione. I programmi possono utilizzare anche indicatori specifici per programma. |
1. I programmi che beneficiano del sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente si avvalgono di indicatori comuni di output e di risultato, come indicato all'allegato I o all'allegato II bis per le azioni riguardanti l'inclusione sociale degli indigenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto x), del presente regolamento, per monitorare i progressi compiuti nell'attuazione. I programmi possono utilizzare anche indicatori specifici per programma e indicatori specifici per azione . |
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2. Il valore di base per gli indicatori di output comuni e specifici per programma è fissato a zero. Se pertinente per la natura delle operazioni sostenute, i valori intermedi e i valori obiettivo cumulativi quantificati per tali indicatori sono espressi in numeri assoluti. I valori comunicati per gli indicatori di output sono espressi in numeri assoluti. |
2. Il valore di base per gli indicatori di output comuni e specifici per programma è fissato a zero. Se pertinente per la natura delle operazioni sostenute, i valori intermedi e i valori obiettivo cumulativi quantificati per tali indicatori sono espressi in numeri assoluti. I valori comunicati per gli indicatori di output sono espressi in numeri assoluti. |
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3. Per gli indicatori di risultato comuni e specifici per programma per i quali sono stati fissati un valore intermedio cumulativo quantificato per il 2024 e un valore obiettivo per il 2029, il valore di riferimento è fissato utilizzando i dati più recenti disponibili o altre fonti di informazione pertinenti. I valori obiettivo degli indicatori comuni di risultato sono espressi in numeri assoluti o in percentuale. Gli indicatori di risultato specifici per programma e i relativi valori obiettivo possono essere espressi in termini quantitativi o qualitativi. I valori comunicati per gli indicatori comuni di risultato sono espressi in numeri assoluti. |
3. Per gli indicatori di risultato comuni e specifici per programma per i quali sono stati fissati un valore intermedio cumulativo quantificato per il 2024 e un valore obiettivo per il 2029, il valore di riferimento è fissato utilizzando i dati più recenti disponibili o altre fonti di informazione pertinenti. I valori obiettivo degli indicatori comuni di risultato sono espressi in numeri assoluti o in percentuale. Gli indicatori di risultato specifici per programma e i relativi valori obiettivo possono essere espressi in termini quantitativi o qualitativi. I valori comunicati per gli indicatori comuni di risultato sono espressi in numeri assoluti. |
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4. I dati concernenti gli indicatori per i partecipanti sono trasmessi solo quando sono disponibili tutti i dati richiesti all'allegato 1, punto 1 a), relativi a tale partecipante. |
4. I dati concernenti gli indicatori per i partecipanti sono trasmessi solo quando sono disponibili tutti i dati richiesti all'allegato 1, punto 1 a), relativi a tale partecipante. |
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4 bis. I dati di cui al paragrafo 3 comprendono una valutazione di impatto di genere al fine di monitorare l'attuazione dei programmi del FSE+ in relazione all'uguaglianza di genere, e sono disaggregati per sesso. |
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5. Gli Stati membri, quando sono disponibili dati in registri o fonti assimilate, permettono alle autorità di gestione e ad altri organismi incaricati della raccolta di dati necessari per il monitoraggio e la valutazione del sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente di ottenere tali dati dai registri o dalle fonti assimilate, in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) 2016/679. |
5. Gli Stati membri, quando sono disponibili dati in registri o fonti assimilate, possono permettere alle autorità di gestione e ad altri organismi incaricati della raccolta di dati necessari per il monitoraggio e la valutazione del sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente di ottenere tali dati dai registri o dalle fonti assimilate, in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) 2016/679. |
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6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per modificare gli indicatori dell'allegato I, se ciò è ritenuto necessario per garantire una valutazione efficace dei progressi nell'attuazione dei programmi. |
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per modificare gli indicatori dell'allegato I e dell'allegato II bis , se ciò è ritenuto necessario per garantire una valutazione efficace dei progressi nell'attuazione dei programmi. |
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 17
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 17 |
Articolo 17 |
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Principi |
Principi |
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1. Il sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale può essere impiegato solo per sostenere la distribuzione di prodotti alimentari o beni conformi al diritto dell'Unione in materia di sicurezza dei prodotti di consumo. |
1. Il sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale può essere impiegato solo per sostenere la distribuzione di prodotti alimentari o beni conformi al diritto dell'Unione in materia di sicurezza dei prodotti di consumo. |
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2. Gli Stati membri e i beneficiari scelgono i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base secondo criteri obiettivi correlati alle esigenze delle persone indigenti. I criteri di selezione dei prodotti alimentari, e se del caso dei beni, tengono inoltre conto degli aspetti climatici e ambientali, in particolare in vista della riduzione degli sprechi alimentari. Ove opportuno, la scelta del tipo di prodotti alimentari da distribuire è effettuata tenendo conto del contributo da essi apportato nel garantire una dieta equilibrata alle persone indigenti. |
2. Gli Stati membri e i beneficiari scelgono i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base secondo criteri obiettivi correlati alle esigenze delle persone indigenti. I criteri di selezione dei prodotti alimentari, e se del caso dei beni, tengono inoltre conto degli aspetti climatici e ambientali, in particolare in vista della riduzione degli sprechi alimentari e della plastica monouso . Ove opportuno, la scelta del tipo di prodotti alimentari da distribuire è effettuata tenendo conto del contributo da essi apportato nel garantire una dieta equilibrata alle persone indigenti. |
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I prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base possono essere forniti direttamente alle persone indigenti o indirettamente attraverso buoni o carte elettronici, a condizione che questi possano essere scambiati unicamente con i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base di cui all'articolo 2, punto 3. |
I prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base possono essere forniti direttamente alle persone indigenti o indirettamente attraverso buoni o carte elettronici, a condizione che questi possano essere scambiati unicamente con i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base di cui all'articolo 2, punto 3 , e non sostituiscano una qualsivoglia prestazione sociale esistente. |
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I prodotti alimentari forniti alle persone indigenti possono derivare dall'utilizzo, dal trattamento e dalla vendita di prodotti resi disponibili a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, purché tale opzione sia la più economicamente vantaggiosa e non ritardi indebitamente la consegna dei prodotti alimentari alle persone indigenti. |
I prodotti alimentari forniti alle persone indigenti possono derivare dall'utilizzo, dal trattamento e dalla vendita di prodotti resi disponibili a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, purché tale opzione sia la più economicamente vantaggiosa e non ritardi indebitamente la consegna dei prodotti alimentari alle persone indigenti. |
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Gli importi derivanti da un'operazione riguardante tali scorte sono utilizzati a favore delle persone indigenti, in aggiunta agli importi già a disposizione del programma. |
Gli importi derivanti da un'operazione riguardante tali scorte sono utilizzati a favore delle persone indigenti, in aggiunta agli importi già a disposizione del programma. |
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3. La Commissione e gli Stati membri assicurano che gli aiuti forniti nel quadro del supporto del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale rispettino la dignità e prevengano la stigmatizzazione delle persone indigenti. |
3. La Commissione e gli Stati membri assicurano che gli aiuti forniti nel quadro del supporto del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale rispettino la dignità e prevengano la stigmatizzazione delle persone indigenti. |
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4. La distribuzione dei prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale può essere integrata dal reindirizzamento ai servizi competenti e da altre misure di accompagnamento che mirano all'inclusione sociale delle persone indigenti. |
4. La distribuzione dei prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale è integrata dal reindirizzamento ai servizi competenti e da altre misure di accompagnamento che mirano all'inclusione sociale delle persone indigenti. |
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 20
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 20 |
Articolo 20 |
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Ammissibilità delle spese |
Ammissibilità delle spese |
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1. I costi ammissibili relativi al sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale sono: |
1. I costi ammissibili relativi al sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale sono: |
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2. Una riduzione dei costi ammissibili di cui al paragrafo 1, lettera a), dovuta all'inosservanza del diritto applicabile da parte dell'organismo responsabile dell'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base non determina una riduzione dei costi ammissibili di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e). |
2. Una riduzione dei costi ammissibili di cui al paragrafo 1, lettera a), dovuta all'inosservanza del diritto applicabile da parte dell'organismo responsabile dell'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base non determina una riduzione dei costi ammissibili di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e). |
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3. Non sono ammissibili i seguenti costi: |
3. Non sono ammissibili i seguenti costi: |
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Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 21
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 21 |
Articolo 21 |
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Indicatori e relazioni |
Indicatori e relazioni |
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1. Le priorità sostenute dal FSE+ per contrastare la deprivazione materiale si avvalgono di indicatori comuni di output e di risultato, come indicato all'allegato II del presente regolamento, per monitorare i progressi compiuti nell'attuazione. Questi programmi possono utilizzare anche indicatori specifici per programma. |
1. Le priorità sostenute dal FSE+ per contrastare la deprivazione materiale si avvalgono di indicatori comuni di output e di risultato, come indicato all'allegato II del presente regolamento, per monitorare i progressi compiuti nell'attuazione. Questi programmi possono utilizzare anche indicatori specifici per programma. |
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2. Sono fissati valori di riferimento per gli indicatori di risultato comuni e specifici per programma. |
2. Sono fissati valori di riferimento per gli indicatori di risultato comuni e specifici per programma. I requisiti di rendicontazione sono mantenuti quanto più semplici possibile. |
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3. Entro il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2028 le autorità di gestione trasmettono alla Commissione i risultati di un'indagine strutturata dei destinatari finali svolta durante l'anno precedente. Tale indagine è basata sul modello stabilito dalla Commissione mediante un atto di esecuzione. |
3. Entro il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2028 le autorità di gestione trasmettono alla Commissione i risultati di un'indagine anonima strutturata dei destinatari finali svolta durante l'anno precedente e incentrata anche sulle loro condizioni di vita e sulla natura della loro deprivazione materiale . Tale indagine è basata sul modello stabilito dalla Commissione mediante un atto di esecuzione. |
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4. La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello da usare per le indagini strutturate dei destinatari finali secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2, al fine di assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del presente articolo. |
4. La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello da usare per le indagini strutturate dei destinatari finali secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2, al fine di assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del presente articolo. |
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5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per modificare gli indicatori dell'allegato II, se ciò è ritenuto necessario per garantire una valutazione efficace dei progressi nell'attuazione dei programmi. |
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per modificare gli indicatori dell'allegato II, se ciò è ritenuto necessario per garantire una valutazione efficace dei progressi nell'attuazione dei programmi. |
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 22 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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L'audit delle operazioni può riguardare tutte le fasi della loro attuazione e tutti i livelli della catena di distribuzione, con la sola eccezione del controllo dei destinatari finali, a meno che una valutazione dei rischi non indichi un rischio specifico di irregolarità o frodi. |
L'audit delle operazioni può riguardare tutte le fasi della loro attuazione e tutti i livelli della catena di distribuzione, con la sola eccezione del controllo dei destinatari finali, a meno che una valutazione dei rischi non indichi un rischio specifico di irregolarità o frodi. L'audit delle operazioni include maggiori controlli nelle prime fasi di attuazione, in modo che, in caso di rischio di frode, i fondi possano essere reindirizzati verso altri progetti. |
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 23
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 23 |
Articolo 23 |
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Obiettivi operativi |
Obiettivi operativi |
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Gli obiettivi operativi della componente Occupazione e innovazione sociale sono i seguenti: |
Gli obiettivi operativi della componente Occupazione e innovazione sociale sono i seguenti: |
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Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 23 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 23 bis Concentrazione tematica e finanziamento La parte della dotazione finanziaria del FSE+ per la componente Occupazione e innovazione sociale di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), è assegnata per l'intero periodo agli obiettivi specifici illustrati all'articolo 4, paragrafo 2 ter, in funzione delle seguenti percentuali indicative:
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Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 24
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 24 |
Articolo 24 |
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Azioni ammissibili |
Azioni ammissibili |
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1. Solo le azioni intese a perseguire gli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4 sono ammissibili al finanziamento. |
1. Solo le azioni intese a perseguire gli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4 sono ammissibili al finanziamento. |
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2. La componente Occupazione e innovazione sociale può sostenere le seguenti azioni: |
2. La componente Occupazione e innovazione sociale può sostenere le seguenti azioni: |
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Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 1 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 25 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 25 bis Governance 1. La Commissione consulta i portatori di interessi nell'Unione, in particolare le parti sociali e le organizzazioni della società civile, per quanto concerne i programmi di lavoro in materia di occupazione e innovazione sociale, le loro priorità, il loro orientamento strategico e la loro attuazione. 2. La Commissione stabilisce i rapporti necessari con il comitato per l'occupazione, il comitato per la protezione sociale, il comitato consultivo sulla salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il gruppo di direttori generali per le relazioni industriali e il comitato consultivo sulla libertà di circolazione dei lavoratori per informarli regolarmente e debitamente dei progressi compiuti nell'attuazione di tali programmi. La Commissione informa anche gli altri comitati che si occupano di politiche, strumenti e azioni aventi attinenza con la componente Occupazione e innovazione sociale. |
Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 2 — lettera -a (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 2 — lettera a — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 2 — lettera a — punto iv bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 2 — lettera a — punto iv ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 118
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 2 — lettera b — punto i
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 119
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 2 — lettera b — punto i bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 120
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 2 — lettera b — punto ii
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 121
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 2 — lettera b — punto ii bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 2 — lettera b — punto ii ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 2 — lettera b — punto ii
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(Nella proposta COM la numerazione dell'articolo 26, lettera b, non è corretta, visto che vi sono due punti numerati ii)) |
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Emendamento 124
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 2 — lettera b — punto iii
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 125
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 2 — lettera b — punto iv bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 126
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 2 — lettera b — punto iv ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 127
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 2 — lettera b — punto iv quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 128
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 2 — lettera c — punto i
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 129
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 2 — lettera c — punto vi
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 130
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 2 — lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 131
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 2 — lettera d — punto ii
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 132
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 2 — lettera d — punto iii bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 133
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 2 — lettera d — punto iii ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 134
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 2 — lettera d — punto iii quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 135
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Solo le azioni intese a perseguire gli obiettivi di cui agli articoli 3 e 26 sono ammissibili al finanziamento. |
1. Solo le azioni correlate alla salute, intese a perseguire gli obiettivi di cui agli articoli 3 , 4 e 26 sono ammissibili al finanziamento. |
Emendamento 136
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 2 — lettera a — punto i bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 137
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 2 — lettera a — punto i ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 138
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 2 — lettera a — comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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i risultati delle attività analitiche, una volta terminate, sono messi a disposizione del pubblico. |
Emendamento 139
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 2 — lettera b — punto i
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 140
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 2 — lettera c — punto i
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 141
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 2 — lettera c — punto ii
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 142
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 2 — lettera c — punto iv
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 143
Proposta di regolamento
Articolo 29 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La Commissione consulta le autorità sanitarie degli Stati membri in seno al gruppo direttivo per la promozione della salute, la prevenzione e la gestione delle malattie non trasmissibili o in altri pertinenti gruppi di esperti della Commissione o organismi analoghi in merito ai piani di lavoro per la componente Salute e alle priorità, agli orientamenti strategici e all'attuazione di tale componente, nonché in merito all'aspetto riguardante la politica sanitaria di altre politiche e di altri meccanismi di sostegno, aumentandone così il coordinamento generale e il valore aggiunto. |
La Commissione consulta le autorità sanitarie degli Stati membri in seno al gruppo direttivo per la promozione della salute, la prevenzione e la gestione delle malattie non trasmissibili o in altri pertinenti gruppi di esperti della Commissione o organismi analoghi quali le organizzazioni professionali del settore sanitario in merito ai piani di lavoro annuali per la componente Salute e alle priorità, agli orientamenti strategici e all'attuazione di tale componente, nonché in merito all'aspetto riguardante la politica sanitaria di altre politiche e di altri meccanismi di sostegno, aumentandone così il coordinamento generale e il valore aggiunto Una forte leadership politica e un'adeguata struttura di governance dedicata alla salute garantiranno la protezione e la promozione della salute in tutti i portafogli della Commissione, ai sensi dell'articolo 168, paragrafo 1, del TFUE. |
Emendamento 144
Proposta di regolamento
Articolo 29 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 29 bis |
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Comitato direttivo per la sanità |
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1. La Commissione istituisce un Comitato direttivo per la sanità (in appresso 'il Comitato direttivo') per l'attuazione delle azioni nell'ambito della componente Salute. |
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2. Il Comitato direttivo si concentra sulla creazione di sinergie tra la componente Salute e altri programmi in cui viene integrata una dimensione relativa alla salute, attraverso il coordinamento e la cooperazione, promuovendo il coinvolgimento dei pazienti e della società, nonché fornendo consulenza scientifica e formulando raccomandazioni. Queste azioni prevedono interventi in campo sanitario orientati al valore, sostenibilità e migliori soluzioni sanitarie, promuovono l'accesso e riducono le disuguaglianze sanitarie. |
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3. Il Comitato direttivo fornisce una strategia e un orientamento globali per lo sviluppo di piani di lavoro nell'ambito della componente Salute. |
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4. Il Comitato direttivo è costituito da un gruppo di soggetti interessati indipendenti, composto da attori dei settori pertinenti nel campo della sanità pubblica, del benessere e della protezione sociale, con la partecipazione di rappresentanti delle regioni e autorità sanitarie locali, di rappresentanti dei pazienti e di cittadini. |
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5. Il Comitato direttivo è composto da 15-20 persone di alto livello provenienti dalle diverse discipline e attività di cui al paragrafo 4. I membri del Comitato sono nominati dalla Commissione, a seguito di un invito pubblico a presentare candidature o a manifestare interesse, o di entrambi. |
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6. Il presidente del Comitato direttivo è nominato dalla Commissione tra i suoi membri. |
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7. Il Comitato direttivo: |
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Il progetto facilita la garanzia della visibilità e del coordinamento tra tutti i meccanismi finanziari esistenti relativi alla salute e contribuisce a orientare il coordinamento e la cooperazione. |
Emendamento 145
Proposta di regolamento
Articolo 29 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 29 ter Cooperazione internazionale Al fine di ottimizzare l'efficacia e l'efficienza delle azioni a livello dell'Unione e su scala internazionale, per l'attuazione della componente Salute, la Commissione sviluppa la cooperazione con i pertinenti organismi internazionali, quali le Nazioni Unite e le relative agenzie specializzate, in particolare l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), nonché il Consiglio d'Europa e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE). |
Emendamento 146
Proposta di regolamento
Articolo 31
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 31 |
Articolo 31 |
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Forme di finanziamento dell'UE e modalità di attuazione |
Forme di finanziamento dell'UE e modalità di attuazione |
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1. Le componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute possono concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi, appalti e pagamenti volontari alle organizzazioni internazionali delle quali l'Unione è membro o ai cui lavori essa partecipa. |
1. Le componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute possono concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi, appalti , contributi e pagamenti volontari alle organizzazioni internazionali delle quali l'Unione è membro o ai cui lavori essa partecipa. |
|
2. Le sezioni Occupazione e innovazione sociale e Salute sono attuate direttamente, come stabilito dal regolamento finanziario, o indirettamente per il tramite degli organismi di cui all'articolo [61, paragrafo 1, lettera c),] del regolamento finanziario. |
2. Le sezioni Occupazione e innovazione sociale e Salute sono attuate direttamente, come stabilito dal regolamento finanziario, o indirettamente per il tramite degli organismi di cui all'articolo [61, paragrafo 1, lettera c),] del regolamento finanziario. |
|
Nell'aggiudicazione di sovvenzioni il comitato di valutazione di cui all'articolo [150] del regolamento finanziario può essere composto da esperti esterni. |
Nell'aggiudicazione di sovvenzioni il comitato di valutazione di cui all'articolo [150] del regolamento finanziario può essere composto da esperti esterni. |
|
3. Le operazioni di finanziamento misto a titolo della componente Occupazione e innovazione sociale sono attuate in conformità al [regolamento InvestEU] e al titolo X del regolamento finanziario. |
3. Le operazioni di finanziamento misto a titolo della componente Occupazione e innovazione sociale sono attuate in conformità al [regolamento InvestEU] e al titolo X del regolamento finanziario. |
|
4. Per la componente Salute, possono essere assegnate sovvenzioni dirette senza invito a presentare proposte per finanziare azioni aventi un chiaro valore aggiunto dell'Unione, cofinanziate dalle autorità competenti responsabili in materia di sanità negli Stati membri o nei paesi terzi associati al programma, o da enti del settore pubblico e non governativi, a titolo individuale o riuniti in rete, delegati da dette autorità competenti. |
4. Per la componente Salute, possono essere assegnate sovvenzioni dirette senza invito a presentare proposte per finanziare azioni aventi un chiaro valore aggiunto dell'Unione, cofinanziate dalle autorità competenti responsabili in materia di sanità negli Stati membri o nei paesi terzi associati al programma, o da enti del settore pubblico e non governativi, a titolo individuale o riuniti in rete, delegati da dette autorità competenti. |
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5. Per la componente Salute, possono essere assegnate sovvenzioni dirette senza invito a presentare proposte alle reti di riferimento europee approvate come reti dal comitato di Stati membri per le reti di riferimento europee secondo la procedura di approvazione di cui alla decisione di esecuzione n. 2014/287/UE della Commissione, del 10 marzo 2014, che stabilisce criteri per l'istituzione e la valutazione delle reti di riferimento europee e dei loro membri e per agevolare lo scambio di informazioni e competenze in relazione all'istituzione e alla valutazione di tali reti. |
5. Per la componente Salute, possono essere assegnate sovvenzioni dirette senza invito a presentare proposte alle reti di riferimento europee approvate come reti dal comitato di Stati membri per le reti di riferimento europee secondo la procedura di approvazione di cui alla decisione di esecuzione n. 2014/287/UE della Commissione, del 10 marzo 2014, che stabilisce criteri per l'istituzione e la valutazione delle reti di riferimento europee e dei loro membri e per agevolare lo scambio di informazioni e competenze in relazione all'istituzione e alla valutazione di tali reti. |
Emendamento 147
Proposta di regolamento
Articolo 32
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 32 |
Articolo 32 |
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Programma di lavoro e coordinazione |
Programma di lavoro e coordinazione |
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Le componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute sono attuate mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo [108] del regolamento finanziario. I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto. |
La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 38 al fine integrare le componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute , stabilendo programmi di lavoro quali previsti all'articolo [108] del regolamento finanziario. I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto. |
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La Commissione promuove le sinergie e garantisce un coordinamento efficace tra la componente Salute del FSE+ e il programma di sostegno alle riforme, compresi lo strumento per la realizzazione delle riforme e lo strumento di assistenza tecnica. |
La Commissione promuove le sinergie e garantisce un coordinamento efficace tra la componente Salute del FSE+ e il programma di sostegno alle riforme, compresi lo strumento per la realizzazione delle riforme e lo strumento di assistenza tecnica. |
Emendamento 148
Proposta di regolamento
Articolo 33
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 33 |
Articolo 33 |
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Sorveglianza e relazioni |
Sorveglianza e relazioni |
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1. Sono definiti indicatori per monitorare l'attuazione e i progressi delle componenti nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 4 e gli obiettivi operativi di cui agli articolo 23 e 26. |
1. Sono definiti indicatori per monitorare l'attuazione e i progressi delle componenti nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 4 e gli obiettivi operativi di cui agli articolo 23 e 26. |
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2. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione delle componenti e dei risultati. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e se del caso agli Stati membri. |
2. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione delle componenti e dei risultati. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e se del caso agli Stati membri. |
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3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per integrare o modificare gli indicatori dell'allegato III, se ciò è ritenuto necessario per garantire una valutazione efficace dei progressi nell'attuazione delle componenti. |
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per integrare o modificare gli indicatori degli allegati II ter e III, se ciò è ritenuto necessario per garantire una valutazione efficace dei progressi nell'attuazione delle componenti. |
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3 bis. Al fine di monitorare regolarmente le componenti e di adattare secondo le necessità le loro priorità di azione e di finanziamento, la Commissione elabora una prima relazione di monitoraggio qualitativa e quantitativa relativa al primo anno, seguita da tre relazioni relative a bienni consecutivi e le trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. Le relazioni sono trasmesse, per conoscenza, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Le relazioni includono i risultati delle componenti e la misura in cui nelle loro attività sono stati applicati i principi della parità tra uomini e donne e dell'integrazione della prospettiva di genere e si è tenuto conto delle considerazioni sul tema della non discriminazione, comprese le questioni relative all'accessibilità. Le relazioni sono messe a disposizione del pubblico al fine di migliorare la trasparenza delle componenti. |
Emendamento 149
Proposta di regolamento
Articolo 35
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 35 |
Articolo 35 |
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Valutazione |
Valutazione |
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1. Le valutazioni si svolgono con tempestività sufficiente per alimentare il processo decisionale. |
1. Le valutazioni si svolgono con tempestività sufficiente per alimentare il processo decisionale. |
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2. La valutazione intermedia delle componenti può essere effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla loro attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della loro attuazione. |
2. Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione procede ad una valutazione intermedia delle componenti al fine di: |
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I risultati di tale valutazione intermedia sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio. |
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3. Al termine del periodo di attuazione e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 5, la Commissione effettua una valutazione finale delle componenti. |
3. Al termine del periodo di attuazione e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 5, la Commissione effettua una valutazione finale delle componenti. |
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4. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. |
4. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. |
Emendamento 150
Proposta di regolamento
Articolo 37
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 37 |
Articolo 37 |
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Informazione, comunicazione e pubblicità |
Informazione, comunicazione e pubblicità |
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1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico. |
1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico. |
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2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sulle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate alle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui agli articoli 4, 23 e 26. |
2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sulle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate alle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute contribuiscono anche alla comunicazione delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui agli articoli 4, 23 e 26. |
Emendamento 151
Proposta di regolamento
Articolo 38
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 38 |
Articolo 38 |
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Esercizio della delega |
Esercizio della delega |
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1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. |
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. |
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2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 15, paragrafo 6, all'articolo 21, paragrafo 5, e all'articolo 33, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 15, paragrafo 6, all'articolo 21, paragrafo 5, all'articolo 32 e all'articolo 33, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
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3. La delega di potere di cui all'articolo 15, paragrafo 6, all'articolo 21, paragrafo 5, e all'articolo 33, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
3. La delega di potere di cui all'articolo 15, paragrafo 6, all'articolo 21, paragrafo 5, all'articolo 32 e all'articolo 33, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
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4. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (28). |
4. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (28). |
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5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. |
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. |
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6. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 6, dell'articolo 21, paragrafo 5, e dell'articolo 33, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
6. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 6, dell'articolo 21, paragrafo 5, all'articolo 32 e dell'articolo 33, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
Emendamento 152
Proposta di regolamento
Articolo 40
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 40 |
Articolo 40 |
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Comitato di cui all'articolo 163 del TFUE |
Comitato di cui all'articolo 163 del TFUE |
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1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 163 del TFUE (il «comitato FSE+»). |
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 163 del TFUE (il «comitato FSE+»). |
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2. Ogni Stato membro nomina un rappresentante del governo, un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori, un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro e un supplente per ciascun membro per un periodo massimo di sette anni. In caso di assenza di un membro il supplente ha automaticamente diritto di partecipare ai lavori. |
2. Ogni Stato membro nomina un rappresentante del governo, un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori, un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro , un rappresentante della società civile, un rappresentante degli enti per la parità o di altre istituzioni indipendenti per i diritti umani ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del [futuro regolamento sulle disposizioni comuni] e un supplente per ciascun membro per un periodo massimo di sette anni. In caso di assenza di un membro il supplente ha automaticamente diritto di partecipare ai lavori. |
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3. Il comitato FSE+ comprende un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni che rappresentano le organizzazioni dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro a livello di Unione. |
3. Il comitato FSE+ comprende un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni che rappresentano le organizzazioni dei lavoratori, le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni della società civile a livello di Unione. |
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3 bis. Il comitato del FSE+ può invitare i rappresentanti della Banca europea e del Fondo europeo per gli investimenti. |
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3 ter. In seno al comitato FSE+ sono garantiti l'equilibrio di genere e un'adeguata rappresentanza delle minoranze e di altri gruppi esclusi. |
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4. Il comitato FSE+ è consultato sull'uso pianificato dell'assistenza tecnica in caso di contributo della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, nonché su altre questioni che hanno un impatto sull'attuazione delle strategie a livello di Unione che interessano il FSE+. |
4. Il comitato FSE+ è consultato sull'uso pianificato dell'assistenza tecnica in caso di contributo della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, nonché su altre questioni che hanno un impatto sull'attuazione delle strategie a livello di Unione che interessano il FSE+. |
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5. Il comitato FSE+ può fornire pareri su: |
5. Il comitato FSE+ può fornire pareri su: |
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I pareri del comitato FSE+ sono adottati a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi e sono comunicati al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni per informazione. La Commissione informa il comitato FSE+ del modo in cui ha tenuto conto dei suoi pareri. |
I pareri del comitato FSE+ sono adottati a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi e sono comunicati al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni per informazione. La Commissione informa per iscritto il comitato FSE+ del modo in cui ha tenuto conto dei suoi pareri. |
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6. Il comitato FSE+ può istituire gruppi di lavoro per ciascuna delle componenti del FSE+. |
6. Il comitato FSE+ può istituire gruppi di lavoro per ciascuna delle componenti del FSE+. |
Emendamento 153
Proposta di regolamento
Allegato I
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Indicatori comuni per il sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente |
Indicatori comuni per il sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente |
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Tutti i dati personali devono essere disaggregati per genere (femminile, maschile, «non binario»). Se alcuni risultati non sono possibili , i dati per questi risultati non devono essere rilevati e comunicati. |
Tutti i dati personali devono essere disaggregati per genere (femminile, maschile, «non binario»). Se alcuni risultati non sono disponibili , i dati per questi risultati non devono essere rilevati e comunicati. I dati personali sensibili possono essere rilevati in forma anonima. |
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Come requisito minimo, questi dati devono essere raccolti sulla base di un campione rappresentativo di partecipanti all'interno di ciascun obiettivo specifico. La validità interna del campione deve essere garantita in un modo tale per cui i dati possano essere generalizzati al livello dell'obiettivo specifico. |
Come requisito minimo, questi dati devono essere raccolti sulla base di un campione rappresentativo di partecipanti all'interno di ciascun obiettivo specifico. La validità interna del campione deve essere garantita in un modo tale per cui i dati possano essere generalizzati al livello dell'obiettivo specifico. |
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Emendamento 154
Proposta di regolamento
Allegato II
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Indicatori comuni per il sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale |
Indicatori comuni per il sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale |
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Emendamento 155
Proposta di regolamento
Allegato II bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Indicatori di output
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Emendamento 156
Proposta di regolamento
Allegato II ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 157
Proposta di regolamento
Allegato III — punto 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 158
Proposta di regolamento
Allegato III — punto 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 159
Proposta di regolamento
Allegato III — punto 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 160
Proposta di regolamento
Allegato III — punto 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0461/2018).
(1 bis) GU C 484 del 24.12.2016, pag. 1.
(1 bis) Raccomandazione della Commissione del 3 ottobre 2008 relativa all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro (GU L 307 del 18.11.2008, pag. 11).
(1a) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9302-2015-INIT/en/pdf.
(1 bis) Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 1).
(1 bis) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(17) COM(2016)0739.
(17) COM(2016)0739.
(1 bis) Decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008), (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1).
(1 ter) Decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che istituisce un secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2008-2013) (GU L 301 del 20.11.2007, pag. 3).
(1 quater) Regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sulla istituzione del terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020) e che abroga la decisione n. 1350/2007/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 1).
(19) Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).
(19) Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).
(1 bis) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(28) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 13.
(28) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 13.
(1) I dati comunicati per gli indicatori contrassegnati dal simbolo «*» sono dati personali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.
I dati comunicati per gli indicatori contrassegnati dal simbolo «**» sono una categoria particolare di dati ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679.
(1) I dati comunicati per gli indicatori contrassegnati dal simbolo «*» sono dati personali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.
I dati comunicati per gli indicatori contrassegnati dal simbolo «**» sono una categoria particolare di dati ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679.
(2) I valori per questi indicatori sono determinati sulla base della stima informata ottenuta dai beneficiari
(2) I valori per questi indicatori sono determinati sulla base della stima informata ottenuta dai beneficiari
(3) Ibid
(3) Ibid