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27.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 411/230 |
P8_TA(2019)0001
Istituzione dello Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 15 gennaio 2019, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale (COM(2018)0474 — C8-0273/2018 — 2018/0258(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2020/C 411/30)
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 11
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 13 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 13 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 15
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 16
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 17
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 18
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 19
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 20
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 22
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 24
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 25
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento ha l'obiettivo generale di sostenere l'unione doganale e le autorità doganali per tutelare gli interessi finanziari ed economici dell'Unione e dei suoi Stati membri, garantire la sicurezza all'interno dell'Unione e tutelare l'Unione dal commercio sleale e illegale, facilitando nel contempo le attività commerciali legittime. |
1. Nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere e nell'ottica del traguardo a lungo termine di standardizzare tutti i controlli doganali nell'Unione , lo Strumento ha l'obiettivo generale di sostenere l'unione doganale e le autorità doganali per tutelare gli interessi finanziari ed economici dell'Unione e dei suoi Stati membri, promuovere la cooperazione inter-agenzia alle frontiere dell'Unione per quanto concerne il controllo delle merci e delle persone, garantire la sicurezza all'interno dell'Unione e tutelare l'Unione dal commercio illegale, facilitando nel contempo le attività commerciali legittime. |
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Lo Strumento ha l'obiettivo specifico di contribuire a fornire controlli doganali adeguati ed equivalenti mediante l'acquisto, la manutenzione e l'aggiornamento di attrezzature per il controllo doganale pertinenti, affidabili e all'avanguardia . |
2. Lo Strumento ha l'obiettivo specifico di contribuire a fornire controlli doganali adeguati ed equivalenti mediante l'acquisto in condizioni di assoluta trasparenza , la manutenzione e l'aggiornamento di attrezzature per il controllo doganale pertinenti, all'avanguardia, sicure, resilienti agli attacchi informatici, protette, rispettose dell'ambiente e affidabili . Un ulteriore obiettivo consiste nel migliorare la qualità dei controlli doganali in tutti gli Stati membri al fine di evitare la diversione dei flussi di merci verso i punti più deboli nell'Unione. |
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Lo Strumento contribuisce all'attuazione della gestione europea integrata delle frontiere sostenendo la cooperazione inter-agenzia, la condivisione e l'interoperabilità delle nuove attrezzature acquisite attraverso lo Strumento. |
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. La dotazione finanziaria per l'attuazione dello Strumento per il periodo 2021 — 2027 è fissata a 1 300 000 000 EUR a prezzi correnti. |
1. La dotazione finanziaria per l'attuazione dello Strumento per il periodo 2021 — 2027 è fissata a 1 149 175 000 EUR a prezzi del 2018 ( 1 300 000 000 EUR a prezzi correnti). |
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare anche le spese di preparazione, sorveglianza, controllo, audit, valutazione e altre attività di gestione dello Strumento e di valutazione del conseguimento degli obiettivi. Tale importo può inoltre coprire i costi relativi a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi dello Strumento, nonché le spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, agli strumenti informatici istituzionali e ad altra assistenza tecnica e amministrativa necessaria per la gestione dello Strumento. |
2. L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare anche le spese , legittime e verificate, di preparazione, sorveglianza, controllo, audit, valutazione e altre attività di gestione dello Strumento e di valutazione delle sue prestazioni e del conseguimento degli obiettivi. Tale importo può inoltre coprire i costi , anch'essi legittimi e verificati, relativi a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, scambio di dati tra gli Stati membri interessati nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi specifici dello Strumento a sostegno dell'obiettivo generale , nonché le spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, agli strumenti informatici istituzionali e ad altra assistenza tecnica e amministrativa necessaria per la gestione dello Strumento. |
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Quando le azioni sovvenzionate comportano l'acquisto o l'aggiornamento di attrezzature, la Commissione stabilisce garanzie adeguate e misure di emergenza volte a garantire che tutte le attrezzature acquistate con il sostegno di programmi e strumenti dell'Unione siano utilizzate dalle pertinenti autorità doganali in tutti i casi pertinenti. |
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Quando le azioni sovvenzionate comportano l'acquisto o l'aggiornamento di attrezzature, la Commissione istituisce un meccanismo di coordinamento volto a garantire l'efficienza di tutte le attrezzature acquistate con il sostegno di programmi e strumenti dell'Unione e la loro interoperabilità. |
3. Quando le azioni sovvenzionate comportano l'acquisto o l'aggiornamento di attrezzature, la Commissione istituisce un meccanismo di coordinamento volto a garantire l'efficienza di tutte le attrezzature acquistate con il sostegno di programmi e strumenti dell'Unione e la loro interoperabilità , che consente la consultazione e la partecipazione delle pertinenti agenzie dell'Unione, in particolare dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera . Il meccanismo di coordinamento comprende la partecipazione e la consultazione dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera al fine di massimizzare il valore aggiunto dell'Unione nel settore della gestione delle frontiere. |
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Quando le azioni sovvenzionate comportano l'acquisto o l'aggiornamento di attrezzature, la Commissione stabilisce garanzie adeguate e misure di emergenza volte a garantire che tutte le attrezzature acquistate con il sostegno di programmi e strumenti dell'Unione siano conformi alle norme convenute sulla manutenzione regolare. |
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. In deroga al paragrafo 1, in casi debitamente giustificati le azioni possono riguardare anche l'acquisto, la manutenzione e l'aggiornamento di attrezzature per il controllo doganale allo scopo di sperimentare nuovi elementi o nuove funzionalità in condizioni operative. |
2. In deroga al paragrafo 1, in casi debitamente giustificati le azioni possono riguardare anche l'acquisto in condizioni di assoluta trasparenza , la manutenzione e l'aggiornamento di attrezzature per il controllo doganale allo scopo di sperimentare nuovi elementi o nuove funzionalità in condizioni operative. |
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 al fine di modificare le finalità di controllo doganale cui al paragrafo 1, lettera b), e all'allegato 1, ove tale revisione sia ritenuta necessaria. |
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 al fine di modificare le finalità di controllo doganale cui al paragrafo 1, lettera b), e all'allegato 1, ove tale revisione sia ritenuta necessaria e al fine di restare al passo con gli sviluppi tecnologici, con l'evoluzione del contrabbando di merci e con soluzioni nuove, intelligenti e innovative ai fini dei controlli doganali . |
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Le attrezzature per il controllo doganale finanziate in virtù del presente Strumento possono essere utilizzate anche per altre finalità rispetto ai controlli doganali, fra cui il controllo di persone a sostegno delle autorità nazionali in caricate della gestione delle frontiere e indagini. |
4. Le attrezzature per il controllo doganale finanziate in virtù del presente Strumento dovrebbero essere utilizzate principalmente a fini di controllo doganale, ma possono essere utilizzate anche per altre finalità rispetto ai controlli doganali, fra cui il controllo di persone a sostegno delle autorità nazionali incaricate della gestione delle frontiere e indagini , per soddisfare gli obiettivi generali e specifici dello Strumento di cui all'articolo 3 . |
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. La Commissione incentiva lo svolgimento congiunto di appalti e di test delle attrezzature per il controllo doganale tra Stati membri. |
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Finanziamenti superiori a tale limite possono essere concessi in caso di svolgimento congiunto di appalti e di test delle attrezzature per il controllo doganale tra Stati membri. |
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 ter. Le circostanze eccezionali di cui al paragrafo 2 possono includere l'acquisto di nuove attrezzature per il controllo doganale e la loro consegna al parco attrezzature tecniche della guardia di frontiera e costiera europea. L'ammissibilità delle attrezzature per il controllo doganale destinate al parco attrezzature tecniche è accertata in conformità con l'articolo 5, paragrafo 3. |
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 9 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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I seguenti costi non sono ammissibili a finanziamenti nell'ambito dello Strumento: |
Tutti i costi relativi alle azioni di cui all'articolo 6 sono ammissibili a finanziamenti nell'ambito dello Strumento , a eccezione dei costi seguenti : |
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 9 — lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 9 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 9 — lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. La Commissione adotta i programmi di lavoro mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15. |
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14, al fine di modificare l'allegato 2 bis per stabilire programmi di lavoro. |
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 3 — comma 1 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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L'elaborazione dei programmi di lavoro di cui al paragrafo 1 è accompagnata da una valutazione delle necessità, che comprende almeno : |
L'elaborazione dei programmi di lavoro di cui al paragrafo 1 è accompagnata da una valutazione individuale delle necessità, che comprende: |
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi dello Strumento nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato 2 . |
1. Conformemente agli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 38, paragrafo 3, lettera e), punto i) del regolamento finanziario, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sulla performance del programma. La rendicontazione della Commissione sulla performance include informazioni sui progressi e sulle lacune . |
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Per garantire una valutazione efficace dei progressi compiuti dallo Strumento nel conseguire i propri obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 per modificare l'allegato 2 allo scopo di rivedere o integrare gli indicatori, se necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione. |
2. Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi dello Strumento nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato 2. Per garantire una valutazione efficace dei progressi compiuti dallo Strumento nel conseguire i propri obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 per modificare l'allegato 2 allo scopo di rivedere o integrare gli indicatori, se necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione , al fine di fornire al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni qualitative e quantitative aggiornate sulla performance del programma . |
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati dello Strumento. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione. |
3. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati , che sono comparabili ed esaustivi, per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati dello Strumento. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione. La Commissione fornisce al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni affidabili sulla qualità dei dati relativi alla performance utilizzati. |
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 4 — lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 4 — lettera c ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 4 — lettera c quater (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 4 — lettera c quinquies (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale. |
1. Le valutazioni delle azioni di cui all'articolo 6 finanziate nell'ambito dello Strumento valutano i risultati, l'impatto e l'efficacia dello Strumento stesso, e si svolgono con tempestività per garantirne un utilizzo efficace nel processo decisionale. |
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. La valutazione intermedia dello Strumento è effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione. |
2. La valutazione intermedia dello Strumento è effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre tre anni dall'inizio della sua attuazione. |
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 2 — comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La valutazione intermedia illustra i riscontri necessari per prendere una decisione sul seguito da dare al programma e ai suoi obiettivi dopo il 2027. |
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Al termine dell'attuazione dello Strumento e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale dello Strumento. |
3. Al termine dell'attuazione dello Strumento e comunque non oltre tre anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale dello Strumento. |
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. |
4. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni e degli insegnamenti tratti , al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. |
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. La Commissione include le valutazioni parziali annuali nella sua relazione sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea — Lotta contro la frode. |
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 12, paragrafo 2, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028. |
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 2, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028. |
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 12, paragrafo 2, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
3. La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 2, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 12, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 2, e dell'articolo 12, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 15
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 15 |
soppresso |
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Procedura di comitato |
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1. La Commissione è assistita dal «comitato del programma Dogana» di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) [2018/XXX] (23). |
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2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. |
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Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico. |
1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico , mostrando in tal modo il valore aggiunto unionale e contribuendo alle attività della Commissione in materia di raccolta di dati allo scopo di accrescere la trasparenza di bilancio . |
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sullo Strumento , sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate allo Strumento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3 . |
2. Al fine di garantire la trasparenza , la Commissione fornisce periodicamente informazioni al pubblico sullo Strumento , sulle sue azioni e i suoi risultati, con riferimento, tra l'altro, ai programmi di lavoro di cui all'articolo 11 . |
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Allegato I — colonna 3 — riga 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Container, autocarri, vagoni ferroviari |
Container, autocarri, vagoni ferroviari e veicoli |
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Allegato 1 — colonna 3 — riga 3 bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Veicoli |
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Allegato 1 — colonna 2 — riga 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Portale a retrodiffusione di raggi X |
Portale a retrodiffusione basato su raggi X |
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Allegato 2 — colonna 2 — riga 6 bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Scanner di sicurezza a onde millimetriche |
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Allegato 2 — punto 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 70
Proposta di regolamento
Allegato 2 — punto 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 71
Proposta di regolamento
Allegato 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 72
Proposta di regolamento
Allegato 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0460/2018).
(2) Allegato della relazione annuale 2016 sulle prestazioni dell'unione doganale, consultabile al seguente link: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_en.
(2) Allegato della relazione annuale 2016 sulle prestazioni dell'unione doganale, consultabile al seguente link: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_en.
(2bis) P8_TA(2018)0075: Il prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo successivo al 2020.
(3) https://www.consilium.europa.eu/media/22301/st09581en17-vf.pdf e http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7586-2017-INIT/en/pdf.
(3) https://www.consilium.europa.eu/media/22301/st09581en17-vf.pdf e http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7586-2017-INIT/en/pdf.
(6) Accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1).
(6) Accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1).
(10) COM(2018)0473.
(11) Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).
(10) COM(2018)0473.
(11) Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).
(12) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(23) COM(2018)0442.