6.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 314/7


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

Compagnie di trasporto marittimo di veicoli a motore

(AT.40009)

(2018/C 314/08)

Il 12 ottobre 2016 la Commissione europea ha avviato un procedimento a norma dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (2) e dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione (3) nei confronti delle cinque imprese seguenti: MOL (4), «K» Line (5), NYK (6), l’impresa WWL ed EUKOR (7) e CSAV (8) (congiuntamente «le parti»).

L’8 dicembre 2017, al termine di una serie di discussioni e di proposte in vista di una transazione ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004, la Commissione europea ha adottato una comunicazione degli addebiti destinata alle parti. Secondo la comunicazione degli addebiti, le parti hanno partecipato ad un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo («SEE»), consistente nel coordinamento dei prezzi, nella ripartizione dei clienti e nello scambio di informazioni sensibili dal punto di vista commerciale in relazione alla fornitura di servizi di trasporto marittimo a lungo raggio di veicoli a motore nuovi (autovetture, autocarri e veicoli alti e pesanti) su varie rotte da e verso il SEE.

Nelle rispettive risposte alla comunicazione degli addebiti, le parti ne hanno confermato, ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 773/2004, la corrispondenza con il contenuto delle rispettive proposte di transazione.

Il progetto di decisione conclude che le parti hanno violato l’articolo 101 del TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE partecipando ad un’infrazione unica e continuata consistente nel coordinamento dei prezzi e nella ripartizione dei clienti in relazione alla fornitura di servizi di trasporto marittimo a lungo raggio di veicoli a motore nuovi (autovetture, autocarri, veicoli alti e pesanti) su varie rotte da e verso il SEE. Per le cinque imprese summenzionate, è stato stabilito che l’infrazione ha avuto inizio il 18 ottobre 2006 ed è proseguita fino al 24 maggio 2012 nel caso di MOL e fino al 6 settembre 2012 nel caso delle altre quattro imprese.

Conformemente all’articolo 16 della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione riguardasse soltanto gli addebiti su cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi ed è giunto ad una conclusione positiva.

Alla luce di quanto precede e considerato che le parti non hanno presentato alcuna richiesta o denuncia al consigliere-auditore (9), questi ritiene che, nel caso in oggetto, sia stato rispettato l’esercizio effettivo dei diritti procedurali di tutte le parti del procedimento.

Bruxelles, 19 febbraio 2018

Wouter WILS


(1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29).

(2)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 773/2004 del Consiglio, del 7 aprile 2004, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).

(4)  Mitsui O.S.K. Lines, Ltd., Mitsui O.S.K. (Europe Africa), Ltd. (denominazione precedente per tutto il periodo dell’infrazione: Mitsui O.S.K. Bulk Shipping (Europe) Ltd.) e Nissan Motor Car Carrier Co., Ltd. (congiuntamente «MOL»).

(5)  Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. («“K” Line»).

(6)  Nippon Yusen Kabushiki Kaisha («NYK»).

(7)  Wallenius Wilhemsen Logistics AS, EUKOR Car Carriers, Inc., Wallenius Logistics AB, Wilhemsen Ships Holding Malta Limited, Wallenius Lines AB e Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA (denominazione precedente: Wilh. Wilhemsen ASA) (congiuntamente «l’impresa WWL ed EUKOR»).

(8)  Compañia Sudamericana de Vapores SA («CSAV»).

(9)  A norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione 2011/695/UE, le parti dei procedimenti nei casi di cartelli tra imprese che partecipano a discussioni in vista di una transazione a norma dell’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 773/2004 possono rivolgersi al consigliere-auditore in qualsiasi fase della procedura di transazione al fine di garantire l’effettivo esercizio dei propri diritti procedurali. Cfr. inoltre il punto 18 della comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l’adozione di decisioni a norma dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli (GU C 167 del 2.7.2008, pag. 1).