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26.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 111/24 |
Opinione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 19 febbraio 2018 riguardante il progetto di decisione relativo al caso AT.40113 — Candele di accensione
Relatore: Germania
(2018/C 111/07)
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1. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che il comportamento anticoncorrenziale di cui al progetto di decisione costituisce un accordo e/o una pratica concordata tra imprese ai sensi dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. |
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2. |
Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione, contenuta nel progetto di decisione, sul prodotto e sulla portata geografica dell’accordo e/o pratica concordata. |
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3. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che le imprese oggetto del progetto di decisione hanno partecipato a un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. |
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4. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che lo scopo dell’accordo e/o della pratica concordata era restringere la concorrenza ai sensi dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. |
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5. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l’accordo e/o la pratica concordata erano tali da incidere in maniera significativa sugli scambi tra gli Stati membri dell’UE e tra le parti contraenti dell’accordo SEE. |
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6. |
Il comitato consultivo condivide la valutazione della Commissione riguardante la durata dell’infrazione in relazione a ogni singolo destinatario. |
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7. |
Il comitato consultivo concorda con il progetto di decisione della Commissione per quanto riguarda i destinatari. |
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8. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla necessità di infliggere un’ammenda ai destinatari del progetto di decisione. |
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9. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sull’applicazione degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003. |
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10. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi di base delle ammende. |
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11. |
Il comitato consultivo concorda in merito alla determinazione della durata delle infrazioni ai fini del calcolo delle ammende. |
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12. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sull’inapplicabilità, nel presente caso, di circostanze aggravanti. |
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13. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito alle riduzioni basate sulla circostanza attenuante applicabile. |
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14. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla riduzione delle ammende in applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006. |
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15. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla riduzione delle ammende in applicazione della comunicazione del 2008 concernente le transazioni. |
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16. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi definitivi delle ammende. |
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17. |
Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |