4.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 189/15


Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione di - AL NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed, AL-YACOUB Ibrahim Salih Mohammed, IZZ-AL-DIN Hasan, MOHAMMED Khalid Shaikh, ALA MILITARE DI HIZBALLAH, EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL («Esercito di liberazione nazionale»), FRONTE POPOLARE DI LIBERAZIONE DELLA PALESTINA (FPLP), FRONTE POPOLARE DI LIBERAZIONE DELLA PALESTINA - COMANDO GENERALE, SENDERO LUMINOSO (SL) («Sentiero Luminoso») - persone e gruppi che figurano nell’elenco riportato nell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo

(vedasi l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/468 del Consiglio del 21 marzo 2018)

(2018/C 189/03)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone e dei gruppi summenzionati, che figurano nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/468 del Consiglio (1).

Il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio (2) prevede che siano congelati tutti i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche appartenenti alle persone e ai gruppi in questione e che i capitali, le altre attività finanziarie o le risorse economiche non siano messi a disposizione degli stessi, direttamente o indirettamente.

Sono state fornite al Consiglio nuove informazioni pertinenti alle summenzionate persone e gruppi elencati. Dopo aver vagliato tali nuove informazioni, il Consiglio ha modificato le sue motivazioni di conseguenza.

Le persone e i gruppi in questione possono presentare una richiesta volta ad ottenere le motivazioni aggiornate del Consiglio riguardo al loro mantenimento nell’elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea (all’attenzione del: Gruppo «COMET» designazioni)

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu

Tale richiesta dovrebbe essere presentata entro l’8 giugno 2018.

Le persone e i gruppi in questione possono presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all’indirizzo summenzionato e insieme ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che li include e mantiene nell’elenco. Tali richieste saranno esaminate all’atto del ricevimento. Al riguardo si attira l’attenzione delle persone e dei gruppi in questione sul periodico riesame dell’elenco da parte del Consiglio, conformemente all’articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC (3)

Si attira l’attenzione delle persone e dei gruppi in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, elencati nell’allegato del regolamento, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici (in conformità all’articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento).


(1)  GU L 79 del 22.3.2018, pag. 7.

(2)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

(3)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.