10.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 366/12 |
Aggiornamento degli importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (1)
(2018/C 366/06)
La pubblicazione degli importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione in conformità con l'articolo 39 del codice frontiere Schengen (codificazione).
Oltre alle pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale, sul sito web della Direzione generale Affari interni è possibile consultare un aggiornamento mensile.
LUSSEMBURGO
Sostituisce l'elenco pubblicato nella GU C 247 del 13.10.2006
Il cittadino di un paese terzo che intende recarsi in Lussemburgo è tenuto a fornire prova che dispone di mezzi sufficienti al proprio sostentamento. L'importo di riferimento necessario per recarsi in Lussemburgo corrisponde all'importo del salario sociale minimo per personale non qualificato calcolato in proporzione al numero dei giorni di soggiorno previsti.
Al 1o gennaio 2018 l'importo del salario sociale minimo giornaliero è pari a circa 67 EUR.
Al fine di provare l'adeguatezza dei mezzi personali, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o per il transito verso un altro paese, il cittadino di un paese terzo deve disporre di circa 67 EUR per ogni giorno del soggiorno previsto. La prova dei mezzi richiesti può assumere la forma di contanti, assegni turistici o carte di credito o di un documento attestante la possibilità di acquisire legittimamente i mezzi necessari.
Anche una dichiarazione di garanzia può costituire prova che il richiedente disponga di mezzi di sussistenza sufficienti, a condizione che sia convalidata dal servizio competente vale a dire l'ufficio passaporti, visti e certificazioni del Lussemburgo. La dichiarazione di garanzia è intesa a sostegno delle spese di soggiorno, comprese le spese sanitarie, e di rimpatrio del cittadino del paese terzo per un periodo da esso determinato.
Inoltre, l'interessato deve produrre un titolo di trasporto che gli consenta di ritornare nel suo paese di origine o di transitare verso un paese nel quale l'ammissione è garantita.
Elenco delle precedenti pubblicazioni
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(1) Cfr. l'elenco delle pubblicazioni precedenti alla fine di tale aggiornamento.