28.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 114/7


Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione del regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 114/04)

Questo è il primo elenco dei riferimenti delle norme armonizzate pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma del regolamento (UE) 2016/424 (1).

OEN (2)

Riferimento e titolo della norma

(e documento di riferimento)

Data di inizio della presunzione di conformità - Nota 0

Riferimento della norma sostituita

Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 1709:2004

Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Prove, manutenzione, controlli di esercizio

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1908:2015

Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Dispositivi di tensionamento

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1909:2017

Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Recupero e salvataggio

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12385-8:2002

Funi di acciaio - Sicurezza - Parte 8: Funi traenti e portanti traenti a trefoli per installazioni destinate al trasporto di persone

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12385-9:2002

Funi di acciaio - Sicurezza - Parte 9: Funi chiuse portanti per installazioni destinate al trasporto di persone

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12927-1:2004

Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Funi - Parte 1: Criteri di selezione delle funi e loro attacchi di estremità

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12927-3:2004

Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Funi - Parte 3: Specifiche per le impalmature su funi traenti, portanti-traenti e di traino a 6 trefoli

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12927-4:2004

Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Funi - Parte 4: Attacchi di estremità

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12927-5:2004

Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Funi - Parte 5: Immagazzinamento, trasporto, messa in opera e messa in tensione

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12927-8:2004

Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Funi - Parte 8: Controllo magneto-induttivo delle funi (MRT)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12930:2015

Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Calcoli

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13107:2015

Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Opere di ingegneria civile

21.4.2018

 

 

 

EN 13107:2015/AC:2016

 

 

 

CEN

EN 13223:2015

Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Argani ed altri dispositivi meccanici

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13243:2015

Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Apparecchiature elettriche ad esclusione di quelle per gli argani

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13796-1:2017

Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Veicoli - Parte 1: Attacchi, carrelli, freni sul veicolo, cabine, seggiola, vetture, veicoli di manutenzione, dispositivi di traino

21.4.2018

 

 

Nota 0:

questa è la data a partire dalla quale il rispetto della norma armonizzata o di parti di essa conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni pertinenti della legislazione dell’Unione.

Nota 1:

in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall’organizzazione europea di normazione, ma è bene richiamare l’attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 2.1:

la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell’Unione.

Nota 2.2:

la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme sostituite cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell’Unione.

Nota 2.3:

la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell’Unione per quei prodotti o servizi che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell’Unione per i prodotti o servizi che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata.

Nota 3:

in caso di modifiche, la norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata.

NOTA:

Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso le organizzazioni europee di normazione o presso gli organismi nazionali di normazione il cui elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conformemente all’articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012 (3).

Le norme armonizzate sono adottate dalle organizzazioni europee di normazione in lingua inglese (il CEN e il Cenelec pubblicano norme anche in francese e tedesco). Successivamente i titoli delle norme armonizzate sono tradotti in tutte le altre lingue ufficiali richieste dell’Unione europea dagli organismi nazionali di normazione. La Commissione europea non è responsabile della correttezza dei titoli presentati per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

La pubblicazione dei riferimenti alle rettifiche «…/AC:YYYY» avviene a solo scopo di informazione. Una rettifica elimina errori di stampa, linguistici o simili nel testo di una norma e può riferirsi a una o più versioni linguistiche (inglese, francese e/o tedesco) di una norma adottata da un’organizzazione europea di normazione.

La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.

La Commissione europea assicura l’aggiornamento del presente elenco.

Per ulteriori informazioni sulle norme armonizzate o altre norme europee, consultare il seguente indirizzo Internet:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  GU L 81 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  OEN: Organizzazione europea di normazione:

CEN: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles, Belgio, tel: +32 25500811; Fax: +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles, Belgio, tel: +32 25500811; Fax: +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Francia, tel: +33 492944200; fax: +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(3)  GU C 338 del 27.9.2014, pag. 31.