Strasburgo,17.4.2018

SWD(2018) 115 final

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

che accompagna il documento

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio

che reca disposizioni per agevolare l’uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio

{COM(2018) 213 final}

{SWD(2018) 114 final}


Scheda di sintesi

Valutazione d'impatto delle norme volte ad agevolare l’uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati e che abroga la decisione 2000/642/JHA del Consiglio.

A. Necessità di agire

Per quale motivo? Qual è il problema affrontato?

I gruppi criminali e i terroristi operano spesso in vari Stati membri e i loro beni, tra cui i conti bancari, sono generalmente situati in tutta l’UE o al di fuori di essa. Le loro attività finanziarie possono lasciare una traccia di informazioni in altri Stati membri che può essere cruciale per gli investigatori. La mancanza di accesso o un accesso ritardato alle informazioni finanziarie e dei conti bancari ostacolano l'accertamento di flussi finanziari derivanti da attività criminali. È possibile che i proventi di reato non siano individuati o non possano essere congelati. Inoltre, le unità di informazione finanziaria (Financial Intelligence Units - FIU) incontrano ostacoli se vogliono cooperare tra loro o accedere a informazioni in materia di contrasto, pertinenti per lo svolgimento dei loro compiti ai sensi della direttiva (UE) 2015 849 (la quarta direttiva antiriciclaggio).

Qual è l’obiettivo di questa iniziativa?

Scopo dell'iniziativa è rafforzare la sicurezza negli Stati membri dell’UE e in tutta l’UE attraverso: il miglioramento dell'accesso alle informazioni finanziarie e alle informazioni sui conti bancari da parte delle autorità competenti e degli organismi responsabili per la prevenzione, l’indagine e il perseguimento di forme di reati gravi; il potenziamento della capacità di tali autorità e organismi di condurre indagini e analisi finanziarie; il miglioramento della loro cooperazione. L'iniziativa mira inoltre a potenziare la capacità delle FIU di svolgere i loro compiti ai sensi della quarta direttiva antiriciclaggio.

Qual è il valore aggiunto di un'azione a livello dell'UE?

Un’azione a livello dell’UE garantirebbe un approccio armonizzato atto ad agevolare l'accesso delle autorità e degli organismi competenti alle informazioni finanziarie a fini di contrasto di reati gravi e a rafforzare le capacità delle FIU di contrastare il riciclaggio, i suoi reati presupposto e il finanziamento del terrorismo. Data la dimensione transfrontaliera di questi reati e la conseguente necessità delle autorità competenti di disporre di maggiori opportunità di accesso rapido alle informazioni onde svolgere le proprie analisi e indagini e cooperare in modo più efficace ed efficiente a livello sia nazionale che transfrontaliero, un’azione a livello UE è necessaria al fine di facilitare un’agevole cooperazione tra le autorità e consentire loro di accedere alle informazioni pertinenti e scambiarsele.

B. Soluzioni

Quali opzioni, di carattere legislativo e di altro tipo, sono state prese in considerazione? È stata preferita un'opzione? Per quale motivo?

Sono state analizzate un'opzione non legislativa (opzione 0) e 13 opzioni legislative che sono state raggruppate per blocchi:

   Blocco A: "A QUAL FINE" le autorità competenti dovrebbero poter accedere alle informazioni o scambiarsele?

OPZIONE A.1: solo per prevenire e combattere il riciclaggio, i suoi reati presupposto e il finanziamento del terrorismo.

OPZIONE A.2: solo in relazione agli "eurocrimini" di cui all'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE.

OPZIONE A.3: in relazione ai reati di cui all'allegato I del regolamento Europol.

   Blocco B: "SECONDO QUALI MODALITÀ" le autorità pubbliche dovrebbero accedere alle informazioni finanziarie e scambiarsele?

OPZIONE B.1: accordare alle autorità compenti l'accesso ai registri nazionali centrali dei conti bancari in base 1) alla sotto-opzione B.1.a: accesso diretto o 2) alla sotto-opzione B.1.b: accesso indiretto.

OPZIONE B.2: accordare alle autorità compenti l'accesso ai registri nazionali centrali dei conti bancari in base 1) alla sotto-opzione B.2.a: accesso diretto o 2) alla sotto-opzione B.2.b: attraverso le FIU.

OPZIONE B.3: prevedere misure per lo scambio di informazioni tra le FIU e per l'accesso delle FIU alle informazioni in possesso delle autorità competenti e lo scambio di queste informazioni tra le FIU, in base 1) alla sotto-opzione B.3.a: cooperazione diretta tra le FIU o 2) alla sotto-opzione B.3.b: istituzione di una FIU centrale.

   Blocco C: "A QUALI" autorità si applicano le condizioni previste?

OPZIONE C.1: alle autorità pubbliche responsabili in materia di prevenzione, indagine e perseguimento di reati.

OPZIONE C.2: alle autorità pubbliche di cui all'opzione C.1 più 1) sotto-opzione C.2.a: agli uffici per il recupero dei beni; 2) sotto-opzione C.2.b: a Europol; 3) sotto-opzione C.2.c: all'OLAF.

In merito all'accesso delle autorità competenti alle informazioni conservate nei registri dei conti bancari, l'opzione preferita è una combinazione delle opzioni A.3, B.1.a, C.2.a e C.2.b.

In merito all'accesso delle autorità competenti alle informazioni aggiuntive conservate nei registri dei conti bancari, l'opzione preferita è una combinazione delle opzioni A.3, B.2.b e C.2.b.

Al fine di affrontare gli ostacoli che si frappongono alla cooperazione transfrontaliera tra le FIU e le difficoltà che queste incontrano nella cooperazione con le rispettive autorità di contrasto nazionali, l'opzione preferita è una combinazione delle opzioni A.1, B.2.b, B.3.a e C.2.b. 

Chi sostiene l'opzione preferita?

I portatori di interesse hanno convenuto che l'accesso ai registri nazionali dei conti bancari faciliterebbe l'efficacia delle indagini delle autorità di contrasto ed eviterebbe i costi e gli oneri amministrativi connessi a richieste di informazione non specifiche alle banche. La maggior parte dei partecipanti alla consultazione pubblica ha convenuto di accordare l’accesso alle autorità competenti, compresi gli uffici per il recupero dei beni. Gli Stati membri si sono detti d'accordo per agevolare la cooperazione tra le FIU e lo scambio di informazioni tra queste e le autorità competenti. Secondo un recente sondaggio di Eurobarometro, il 92% degli intervistati ritiene che le autorità nazionali dovrebbero condividere le informazioni con le autorità degli altri Stati membri dell’UE al fine di migliorare la prevenzione e la lotta contro la criminalità e il terrorismo.

C. Impatto dell'opzione preferita

Quali sono i vantaggi dell’opzione preferita (se ve ne è una sola, altrimenti delle opzioni principali)?

Si ritiene che l’opzione preferita fornirebbe i mezzi migliori per rafforzare la sicurezza e la lotta contro la criminalità nell’Unione europea. Consentirebbe un accesso più rapido a informazioni finanziarie chiaramente definite e una cooperazione più efficace ed efficiente tra le unità di informazione finanziaria e le autorità competenti. Potenzierebbe le possibilità delle autorità competenti, tra cui gli uffici per il recupero dei beni ed Europol, di accedere più rapidamente a informazioni finanziarie chiave che sono essenziali per le indagini finanziarie. L’opzione preferita permetterebbe anche di migliorare in modo sostanziale la capacità delle FIU di svolgere analisi finanziarie per prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Consentirebbe inoltre di diminuire i costi e gli oneri amministrativi connessi all’invio di “richieste generalizzate” non mirate e alle loro risposte.

Quali sono i costi dell’opzione preferita (se ve ne è una sola, altrimenti delle opzioni principali)?

I costi una tantum per attuare l’opzione preferita per fornire l’accesso diretto ai registri centralizzati dei conti bancari e ai sistemi di reperimento dei dati sono stimati tra 5 000 e 30 000 EUR (moltiplicati per il numero di autorità da collegare ai registri centralizzati dei conti bancari e ai sistemi di reperimento dei dati). I costi per l’accesso alle informazioni finanziarie tramite le FIU sono principalmente sostenuti dalle FIU stesse.

Quale sarà l’incidenza su aziende, PMI e microimprese?

Non sono previsti costi supplementari per il settore bancario. Al contrario, la presente iniziativa comporterebbe considerevoli risparmi finanziari per le banche che non dovrebbero più trattare richieste generalizzate provenienti dalle autorità competenti e rispondervi. Non sono previste conseguenze specifiche per le PMI e le microimprese.

L’impatto sui bilanci e sulle amministrazioni nazionali sarà considerevole?

I costi dell’attuazione di un accesso diretto ai registri centralizzati dei conti bancari e ai sistemi di reperimento dei dati nonché dell’accesso alle informazioni finanziarie tramite le FIU avranno un impatto sui bilanci e sulle amministrazioni nazionali. Tuttavia, tali costi dovrebbero essere compensati da una riduzione degli attuali costi amministrativi e finanziari delle autorità competenti nonché da risparmi sui costi grazie a una più efficace cooperazione tra le FIU e le autorità competenti.

Sono previsti altri effetti significativi?

Le misure proposte avrebbero un impatto sui diritti fondamentali; le interferenze con il diritto alla protezione dei dati personali sarebbero ridotte al minimo poiché l’accesso è limitato e sarà accordato unicamente alle autorità competenti, nel rispetto del principio di proporzionalità. L’accesso diretto sarà concesso ai registri centralizzati dei conti bancari/sistemi di reperimento dei dati poiché questi contengono informazioni limitate. L'accesso ad altri tipi di informazioni sarà possibile attraverso le FIU. Le opzioni prescelte non vanno oltre a quanto necessario per raggiungere gli obiettivi prefissati e sono ritenute lo strumento legislativo meno intrusivo a livello dell’Unione, in linea con i requisiti stabiliti dalla Corte di giustizia. Una futura proposta legislativa non pregiudicherebbe le garanzie procedurali previste dalle legislazioni nazionali e fornirebbe rigorose garanzie per attenuare ulteriormente le incidenze negative sui diritti fondamentali.

D. Tappe successive

Quando saranno riesaminate le misure proposte?

La Commissione monitorerà l’effettiva applicazione degli strumenti legislativi proposti e, sulla base di consultazioni con gli Stati membri e i portatori di interesse, valuterà i risultati ottenuti in relazione ai rispettivi obiettivi nonché i problemi da affrontare entro 3 anni dall’adozione delle misure proposte.