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Sono state analizzate un'opzione non legislativa (opzione 0) e 13 opzioni legislative che sono state raggruppate per blocchi:
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Blocco A: "A QUAL FINE" le autorità competenti dovrebbero poter accedere alle informazioni o scambiarsele?
OPZIONE A.1: solo per prevenire e combattere il riciclaggio, i suoi reati presupposto e il finanziamento del terrorismo.
OPZIONE A.2: solo in relazione agli "eurocrimini" di cui all'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE.
OPZIONE A.3: in relazione ai reati di cui all'allegato I del regolamento Europol.
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Blocco B: "SECONDO QUALI MODALITÀ" le autorità pubbliche dovrebbero accedere alle informazioni finanziarie e scambiarsele?
OPZIONE B.1: accordare alle autorità compenti l'accesso ai registri nazionali centrali dei conti bancari in base 1) alla sotto-opzione B.1.a: accesso diretto o 2) alla sotto-opzione B.1.b: accesso indiretto.
OPZIONE B.2: accordare alle autorità compenti l'accesso ai registri nazionali centrali dei conti bancari in base 1) alla sotto-opzione B.2.a: accesso diretto o 2) alla sotto-opzione B.2.b: attraverso le FIU.
OPZIONE B.3: prevedere misure per lo scambio di informazioni tra le FIU e per l'accesso delle FIU alle informazioni in possesso delle autorità competenti e lo scambio di queste informazioni tra le FIU, in base 1) alla sotto-opzione B.3.a: cooperazione diretta tra le FIU o 2) alla sotto-opzione B.3.b: istituzione di una FIU centrale.
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Blocco C: "A QUALI" autorità si applicano le condizioni previste?
OPZIONE C.1: alle autorità pubbliche responsabili in materia di prevenzione, indagine e perseguimento di reati.
OPZIONE C.2: alle autorità pubbliche di cui all'opzione C.1 più 1) sotto-opzione C.2.a: agli uffici per il recupero dei beni; 2) sotto-opzione C.2.b: a Europol; 3) sotto-opzione C.2.c: all'OLAF.
In merito all'accesso delle autorità competenti alle informazioni conservate nei registri dei conti bancari, l'opzione preferita è una combinazione delle opzioni A.3, B.1.a, C.2.a e C.2.b.
In merito all'accesso delle autorità competenti alle informazioni aggiuntive conservate nei registri dei conti bancari, l'opzione preferita è una combinazione delle opzioni A.3, B.2.b e C.2.b.
Al fine di affrontare gli ostacoli che si frappongono alla cooperazione transfrontaliera tra le FIU e le difficoltà che queste incontrano nella cooperazione con le rispettive autorità di contrasto nazionali, l'opzione preferita è una combinazione delle opzioni A.1, B.2.b, B.3.a e C.2.b.
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