Bruxelles, 14.12.2018

COM(2018) 835 final

2018/0423(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un protocollo dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino, che estende tale accordo alle attività di contrasto


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il regolamento (UE) n. 603/2013 1 , che costituisce la rifusione del regolamento n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino, è stato adottato ed è entrato in vigore il 19 luglio 2013. Tale regolamento si applica a decorrere dal 20 luglio 2015.

Il regolamento (UE) n. 603/2013 permette, tra l'altro, la consultazione dell'Eurodac da parte delle autorità di contrasto ai fini della prevenzione, dell'accertamento e dell'indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi. Scopo di tale disposizione è consentire alle autorità di contrasto di chiedere il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con quelli conservati nella banca dati centrale dell'Eurodac al fine di stabilire l'identità esatta di una persona sospettata di aver commesso un reato di terrorismo o un reato grave o di ottenere ulteriori informazioni su di essa.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione del Regno di Danimarca (in appresso, "Danimarca"), allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del titolo V dell'acquis e, pertanto, non partecipa al regolamento (UE) n. 603/2013.

L'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (in appresso, l'"accordo dell'8 marzo 2006") 2 è stato concluso l'8 marzo 2006.

La Danimarca applica le componenti del regolamento (UE) n. 603/2013 relative all'asilo in linea con l'accordo dell'8 marzo 2006. Tuttavia, l'accesso all'Eurodac a fini di contrasto non rientra nell'ambito di applicazione dell'accordo citato.

Il 14 maggio 2014, in occasione di una riunione con i rappresentanti della Commissione, la Danimarca e i paesi associati hanno confermato l'interesse ad avviare negoziati con l'Unione europea allo scopo di rendere applicabili a tali paesi le disposizioni del regolamento (UE) n. 603/2013 relative alle attività di contrasto, mediante un accordo internazionale.

Il 14 dicembre 2015 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea, da un lato, e la Danimarca, dall'altro, sulle modalità di partecipazione della Danimarca alla procedura per il confronto e la trasmissione dei dati a fini di contrasto prevista al capo VI del regolamento (UE) n. 603/2013 che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto.

I negoziati si sono conclusi ed è stato siglato un accordo sotto forma di protocollo dell'accordo dell'8 marzo 2006, che estende l'applicazione dell'accordo dell'8 marzo 2006 alle attività di contrasto.

L'estensione alla Danimarca delle disposizioni del regolamento (UE) n. 603/2013 riguardanti le attività di contrasto consentirebbe alle autorità di contrasto di tale paese di chiedere il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con quelli inseriti da altri Stati partecipanti e conservati nella banca dati Eurodac nel caso in cui esse intendano stabilire l'identità o ottenere ulteriori informazioni su una persona sospettata di aver commesso un reato grave o di terrorismo o su una vittima. Consentirebbe inoltre alle autorità di contrasto di tutti gli altri Stati partecipanti, che si tratti di altri Stati membri dell'UE o di paesi associati, di chiedere il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con quelli inseriti dalla Danimarca e conservati nella banca dati Eurodac, per le medesime finalità.

L'obiettivo del presente protocollo è stabilire diritti e obblighi giuridicamente vincolanti che garantiscano l'effettiva partecipazione della Danimarca alle componenti del regolamento (UE) n. 603/2013 riguardanti le attività di contrasto. Il protocollo prevede che tutti gli Stati partecipanti autorizzati ad accedere all'Eurodac, che si tratti di altri Stati membri dell'UE, di paesi associati o della Danimarca, possano anche accedere ai reciproci dati a fini di contrasto.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta è coerente con le politiche dell'UE in materia di accesso alla banca dati Eurodac.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta è coerente con le politiche dell'Unione nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Le basi giuridiche della presente proposta di decisione del Consiglio sono l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 88, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del TFUE.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

L'accordo dell'8 marzo 2006 è un accordo internazionale in vigore concluso tra l'Unione europea e la Danimarca. Conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del TUE, gli obiettivi del protocollo dell'accordo possono essere conseguiti solo tramite una proposta della Commissione a livello di Unione.

Proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità poiché si limita a quanto necessario per conseguire gli obiettivi di un'effettiva partecipazione della Danimarca alle componenti del regolamento Eurodac (UE) n. 603/2013 riguardanti le attività di contrasto.

Scelta dell'atto giuridico

A norma dell'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE, è necessaria una decisione del Consiglio in merito alla conclusione dell'accordo.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

Il Consiglio (Gruppo "Asilo") è stato consultato in merito al contenuto e all'avanzamento dei negoziati. Il Parlamento europeo (commissione LIBE) è stato informato.

4.ALTRI ELEMENTI

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La proposta riguarda una decisione che autorizza la conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea e la Danimarca Il TFUE prevede che il Consiglio adotti una proposta di decisione della Commissione che autorizza la firma e la conclusione di un accordo internazionale.

Il protocollo stabilisce l'applicazione del regolamento (UE) n. 603/2013 alla Danimarca per quanto riguarda l'accesso all'Eurodac a fini di contrasto. Consente pertanto alle autorità di contrasto designate degli altri Stati partecipanti e a Europol di chiedere il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con quelli trasmessi al sistema centrale di Eurodac dalla Danimarca. Consente inoltre alle autorità di contrasto designate della Danimarca di chiedere il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con quelli trasmessi al sistema centrale di Eurodac dagli altri Stati partecipanti.

Il protocollo garantisce che l'attuale livello di protezione dei dati personali nell'UE possa essere applicato al trattamento dei dati personali effettuato, in virtù del protocollo stesso, dalle autorità della Danimarca e degli Stati membri. Tale trattamento dei dati personali dovrebbe essere soggetto ad un livello di protezione di detti dati, a norma del rispettivo diritto nazionale, che sia conforme alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

Il protocollo subordina l'accesso all'Eurodac a fini di contrasto da parte della Danimarca alla preventiva attuazione giuridica e tecnica della decisione 2008/615/GAI per quanto concerne i dati dattiloscopici.

Il protocollo dispone l'applicazione dei meccanismi riguardanti le modifiche previsti nell'accordo dell'8 marzo 2006 a tutte le modifiche riguardanti l'accesso all'Eurodac a fini di contrasto.

2018/0423 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un protocollo dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino, che estende tale accordo alle attività di contrasto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 88, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo 3 ,

considerando quanto segue:

(1)Conformemente alla decisione [XXX], del [XXX] 4 , il protocollo dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino, che estende tale accordo alle attività di contrasto, è stato firmato il [XXX], con riserva della sua conclusione in una data successiva.

(2)Al fine di sostenere e rafforzare la cooperazione di polizia tra le autorità competenti degli Stati membri e quelle della Danimarca ai fini della prevenzione, dell'accertamento e dell'indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi, il coinvolgimento dell'UE è necessario per consentire alla Danimarca di partecipare alle componenti dell'Eurodac riguardanti le attività di contrasto.

(3)È opportuno approvare il protocollo a nome dell'Unione europea.

(4)A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(5)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione europea, il protocollo dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino, che estende tale accordo alle attività di contrasto (in appresso, il "protocollo").

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo, al fine di esprimere il consenso dell'Unione europea ad essere vincolata dal medesimo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

     Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).
(2)    GU L 66 dell'8.3.2006, pag. 38.
(3)    GU C […] del […], pag. […].
(4)    GU L […] del […], pag. […]. 

Bruxelles, 14.12.2018

COM(2018) 835 final

ALLEGATO

della

proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO


relativa alla conclusione di un protocollo dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino, che estende tale accordo alle attività di contrasto


ALLEGATO

della

proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un protocollo dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino, che estende tale accordo alle attività di contrasto

L'UNIONE EUROPEA

e

IL REGNO DI DANIMARCA,

in appresso denominati "le Parti",

(1)    CONSIDERANDO che l'8 marzo 2006 è stato concluso l'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca (in appresso, la "Danimarca") in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (in appresso, l'"accordo dell'8 marzo 2006") 1 .

(2)    RAMMENTANDO che il 26 giugno 2013 l'Unione ha adottato il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto 2 .

(3)    RICHIAMANDOSI al protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in virtù del quale la Danimarca non partecipa all'adozione del regolamento (UE) n. 603/2013, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(4)    RAMMENTANDO che le procedure per il confronto e la trasmissione dei dati a fini di contrasto di cui al regolamento (UE) n. 603/2013 non costituiscono una modifica delle disposizioni del regolamento Eurodac ai sensi dell'articolo 3 dell'accordo dell'8 marzo 2006 e, pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione di tale accordo.

(5)    CONSIDERANDO che è opportuno concludere un protocollo tra l'Unione europea e la Danimarca per consentire alla Danimarca di partecipare alle componenti dell'Eurodac relative alle attività di contrasto e, pertanto, consentire alle autorità di contrasto designate della Danimarca di chiedere il confronto con i dati relativi alle impronte digitali trasmessi dagli altri Stati partecipanti al sistema centrale di Eurodac.

(6)    CONSIDERANDO che l'applicazione alla Danimarca del regolamento (UE) n. 603/2013 a fini di contrasto dovrebbe altresì consentire alle autorità di contrasto designate degli altri Stati partecipanti e ad Europol di chiedere il confronto con i dati relativi alle impronte digitali trasmessi dalla Danimarca al sistema centrale di Eurodac.

(7)    CONSIDERANDO che il trattamento dei dati personali da parte delle autorità degli Stati membri a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi ai sensi del presente protocollo dovrebbe essere soggetto ad un livello di protezione di detti dati, a norma del rispettivo diritto nazionale, che sia conforme alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio 3 .

(8)    CONSIDERANDO che la direttiva (UE) 2016/680 costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi della parte terza, titolo V, del TFUE, e che il 26 ottobre 2016 la Danimarca, conformemente all'articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, ha notificato che intende recepire la suddetta direttiva nel proprio diritto interno. È pertanto opportuno che la Danimarca applichi la direttiva (UE) 2016/680 e le altre condizioni di cui al regolamento (UE) n. 603/2013 per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte delle autorità da essa designate a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.

(9)    CONSIDERANDO che è altresì opportuno applicare le altre condizioni di cui al regolamento (UE) n. 603/2013 per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte delle autorità designate degli Stati partecipanti e di Europol a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.

(10)    CONSIDERANDO che l'accesso dovrebbe essere consentito soltanto a condizione che i confronti con le banche dati nazionali di impronte digitali dello Stato richiedente e con i sistemi automatizzati d'identificazione dattiloscopica di tutti gli altri Stati partecipanti ai sensi della decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera 4 , non abbiano permesso di stabilire l'identità dell'interessato. Tale condizione impone allo Stato richiedente di eseguire confronti con i sistemi automatizzati d'identificazione dattiloscopica di tutti gli altri Stati partecipanti ai sensi della decisione 2008/615/GAI che sono tecnicamente disponibili, a meno che detto Stato non possa dimostrare che esistono fondati motivi per ritenere che ciò non permetterebbe di stabilire l'identità dell'interessato. I fondati motivi sussistono, in particolare, quando il caso specifico non presenta alcun legame operativo o investigativo con un dato Stato partecipante. Tale condizione richiede la preventiva attuazione giuridica e tecnica della decisione 2008/615/GAI da parte dello Stato richiedente per quanto riguarda i dati dattiloscopici, poiché non dovrebbe essere consentito svolgere un controllo nell'ambito dell'Eurodac a fini di contrasto senza aver prima adottato le disposizioni di cui sopra.

(11)    CONSIDERANDO che, prima di cercare nell'Eurodac, le autorità designate dovrebbero inoltre consultare il sistema di informazione visti ai sensi della decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi 5 , purché siano soddisfatte le condizioni per un confronto.

(12)    CONSIDERANDO che è opportuno applicare i meccanismi riguardanti le modifiche previsti nell'accordo dell'8 marzo 2006 a tutte le modifiche riguardanti l'accesso all'Eurodac a fini di contrasto.

(13)    CONSIDERANDO che il presente protocollo è parte integrante dell'accordo dell'8 marzo 2006,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1.    Il regolamento (UE) n. 603/2013 è attuato dalla Danimarca per quanto riguarda il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con quelli conservati nel sistema centrale di Eurodac a fini di contrasto e si applica, in base al diritto internazionale, alle sue relazioni con gli altri Stati partecipanti.

2.    Gli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione della Danimarca, sono considerati Stati partecipanti ai sensi del paragrafo 1. Essi applicano alla Danimarca le disposizioni del regolamento (UE) n. 603/2013 riguardanti l'accesso a fini di contrasto.

3.    L'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera sono considerati Stati partecipanti ai sensi del paragrafo 1, nella misura in cui fra tali Stati e l'Unione europea vige un accordo analogo al presente accordo.

Articolo 2

1.    Le disposizioni della direttiva (UE) 2016/680 si applicano per quanto riguarda il trattamento dei dati personali effettuato dalla Danimarca in virtù dell'applicazione del presente protocollo.

2.    In aggiunta al paragrafo 1, alla Danimarca si applicano le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 603/2013 riguardanti il trattamento dei dati personali da parte delle autorità designate a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.

Articolo 3

Le disposizioni dell'accordo dell'8 marzo 2006 relative alle modifiche si applicano a tutte le modifiche riguardanti l'accesso a Eurodac a fini di contrasto.

Articolo 4

1.    Il presente protocollo è ratificato o approvato dalle Parti. Gli strumenti di ratifica o approvazione sono depositati presso il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, che funge da depositario del presente protocollo.

2.    Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui il depositario notifica alle Parti l'avvenuto deposito dello strumento di ratifica o di approvazione di entrambe le Parti.

3.    Il presente protocollo non si applica prima che la Danimarca abbia applicato le disposizioni del capo 6 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio e abbia completato, relativamente ai suoi dati dattiloscopici, le procedure di valutazione di cui al capo 4 della decisione 2008/616/GAI relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera 6 .

Articolo 5

1.    Ciascuna Parte può recedere dal presente protocollo inviando una dichiarazione scritta al depositario. La dichiarazione ha effetto sei mesi dopo il suo deposito.

2.    Il protocollo cessa di essere applicabile in caso di recesso dell'Unione europea o della Danimarca.

3.    Il presente protocollo cessa di essere applicabile se l'accordo dell'8 marzo 2006 cessa di essere applicabile.

4.    Il recesso o la denuncia del presente protocollo non pregiudicano il proseguimento dell'applicazione dell'accordo dell'8 marzo 2006.

Articolo 6

Il presente protocollo è redatto in due originali nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

L'originale è depositato presso il depositario, che ne predispone una copia certificata conforme per ciascuna delle Parti.

Fatto a Bruxelles, il

(1)    GU L 66 dell'8.3.2006, pag. 38.
(2)    GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1.
(3)    GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.
(4)    GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.
(5)    GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129.
(6)    GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12.