COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 7.12.2018
COM(2018) 817 final
2018/0414(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda alcune norme sui pagamenti diretti e sul sostegno allo sviluppo rurale
per gli anni 2019 e 2020
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
La presente proposta intende garantire certezza e continuità nella concessione di sostegno agli agricoltori europei negli anni 2019 e 2020 mediante l'adeguamento di due atti legislativi sulla politica agricola comune (PAC).
Per quanto riguarda lo sviluppo rurale, è necessario apportare determinate modifiche al regolamento (UE) n. 1305/2013 (nel prosieguo il "regolamento sullo sviluppo rurale") al fine di garantire la continuità della politica negli ultimi anni del periodo di programmazione e un'agevole transizione al prossimo periodo di programmazione. Tali modifiche riguardano un nuovo calendario di degressività al fine di eliminare le indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali diverse dalle zone di montagna e l'uso dell'assistenza tecnica FEASR su iniziativa della Commissione per azioni di preparazione all'attuazione della futura PAC.
Per quanto riguarda i pagamenti diretti, alcune delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1307/2013 (nel prosieguo il "regolamento sui pagamenti diretti") non coprono l'anno civile 2020 in quanto le spese relative a tale anno civile sono effettuate nell'esercizio finanziario 2021, che è il primo anno del nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027. Al momento dell'adozione del regolamento non è stato pertanto possibile assumere impegni per il futuro QFP. In assenza di una modifica del regolamento (UE) n. 1307/2013, alcuni Stati membri si troverebbero ad affrontare conseguenze finanziarie destabilizzanti per quanto riguarda i pagamenti diretti nell'anno civile 2020, che vanno al di là di quelle relative al nuovo QFP (QFP 2021-2027). Tali Stati membri si troverebbero a far fronte a cambiamenti notevoli per quanto riguarda le loro dotazioni per i pagamenti diretti e per lo sviluppo rurale, con ripercussioni notevoli sui pagamenti agli agricoltori nell'ambito di entrambi i pilastri. Sono inoltre aggiunti altri elementi tecnici che faciliterebbero l'attuazione del quadro legislativo attuale.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Le modifiche proposte sono coerenti con il regolamento sullo sviluppo rurale e con il regolamento sui pagamenti diretti: la proposta è pertanto coerente con le disposizioni vigenti della PAC.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
Articolo 42 e articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Il TFUE stabilisce che le competenze in materia di agricoltura sono condivise tra l'Unione e gli Stati membri. L'Unione esercita le proprie competenze mediante l'adozione di vari atti legislativi e in questo modo definisce ed attua la politica agricola comune dell'UE come stabilito negli articoli da 38 a 44 del TFUE. I regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 istituiscono un sistema per il sostegno allo sviluppo rurale e per i pagamenti diretti agli agricoltori. L'articolo 39 del TFUE prevede che uno degli obiettivi della PAC sia quello di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola e l'iniziativa proposta è coerente con questo obiettivo. Di conseguenza, mediante il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), la PAC finanzia i pagamenti diretti e il regolamento (UE) n. 1307/2013 regola i pagamenti a livello dell'Unione. Il sostegno allo sviluppo rurale è parte integrante della PAC e contribuisce agli obiettivi della PAC stabiliti dal TFUE. Il valore aggiunto della proposta consiste nel garantire certezza e stabilità al sostegno diretto al reddito per gli agricoltori europei nell'anno 2020 e al sostegno per lo sviluppo rurale negli ultimi anni dell'attuale periodo di programmazione. Tali obiettivi possono essere raggiunti soltanto mediante una modifica dei regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 da parte dei colegislatori dell'UE.
•Proporzionalità
La proposta non comporta un'evoluzione sul piano delle politiche rispetto agli atti legislativi che intende modificare. Essa modifica i regolamenti esistenti soltanto nella misura necessaria a conseguire gli obiettivi di cui sopra.
•Scelta dell'atto giuridico
Poiché gli atti legislativi originari sono regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio, anche le modifiche devono essere introdotte sotto forma di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio mediante procedura legislativa ordinaria.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
La proposta si discosta dalla normale prassi stabilita negli orientamenti per legiferare meglio e negli strumenti che li accompagnano. Una deroga rispetto alla normale prassi è necessaria per i motivi seguenti:
- la proposta ha un campo di applicazione estremamente tecnico;
- l'iniziativa è limitata agli ultimi anni del periodo di programmazione attuale;
- essa non introduce nuovi impegni politici.
Una valutazione d'impatto, una consultazione pubblica o una tabella di marcia non risultano quindi adeguate nel contesto della presente proposta. Inoltre, poiché è necessario che tale atto normativo sia in vigore nel 2019, l'adozione da parte dei colegislatori è urgente.
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
•Consultazioni dei portatori di interessi
•Assunzione e uso di perizie
•Valutazione d'impatto
•Efficienza normativa e semplificazione
•Diritti fondamentali
La proposta rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
L'opzione proposta, che consente agli Stati membri di continuare a beneficiare dell'attuale flessibilità tra i pagamenti diretti e lo sviluppo rurale nell'anno civile 2020 (esercizio finanziario 2021), e il trasferimento del prodotto stimato della riduzione dai pagamenti diretti allo sviluppo rurale in tale anno, possono, a seconda delle decisioni degli Stati membri, incidere sulla ripartizione tra pagamenti diretti e sviluppo rurale. Qualsiasi trasferimento di questo genere sarà tuttavia neutro in termini di impegni di bilancio globali.
Ulteriori dettagli sull'incidenza finanziaria della presente proposta sono contenuti nella scheda finanziaria che figura in allegato.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
•Documenti esplicativi (per le direttive)
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
·Sviluppo rurale
La proposta permette agli Stati membri di modificare il calendario di degressività per le indennità erogate alle zone che le avevano ricevute nel periodo di programmazione precedente ma che, nel periodo in corso, non sono più classificate come zone soggette a vincoli naturali diverse dalle zone di montagna ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento sullo sviluppo rurale. La modifica fa seguito alla proroga del termine per la nuova delimitazione di tali zone fino al 2019, introdotta dal regolamento (UE) 2017/2393, il che implica, entro la fine del periodo di programmazione in corso, una riduzione del periodo di adeguamento per gli agricoltori che non sono più ammissibili a tali indennità. Tale modifica consentirebbe di calcolare indennità transitorie per gli anni 2019 e 2020 sulla base dei livelli di indennità per il periodo 2014-2020. Inoltre la degressività delle indennità transitorie sarà meno accentuata, in quanto sarà stabilita dagli Stati membri in modo che il livello finale corrisponda alla metà del livello iniziale.
La proposta estende l'utilizzo dell'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione finanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ad azioni connesse alla preparazione della futura PAC. La proposta riguarda esclusivamente il campo di applicazione dell'assistenza tecnica e non modifica il sostegno finanziario.
·Flessibilità tra i pilastri nell'anno 2020 e trasferimento del prodotto della riduzione dei pagamenti diretti allo sviluppo rurale
La proposta include disposizioni che permettono agli Stati membri il trasferimento di fondi tra i pilastri nell'anno civile 2020 (corrispondente all'esercizio finanziario 2021). Nel periodo 2015-2019 gli Stati membri avevano la possibilità di trasferire importi dai pagamenti diretti allo sviluppo rurale e viceversa. Le norme in vigore non prevedono tale flessibilità per l'anno civile 2020/esercizio finanziario 2021. Tale meccanismo finanziario è un meccanismo importante per concedere agli Stati membri flessibilità nella gestione delle proprie dotazioni finanziarie e per ottimizzare l'utilizzo dei fondi disponibili. Tale meccanismo si è rivelato uno strumento efficace per gli Stati membri e alcuni di essi trasferiscono pertanto importi notevoli tra i due pilastri. La mancanza di flessibilità tra i due pilastri nell'anno civile 2020/esercizio finanziario 2021 creerebbe perturbazioni finanziarie gravi agli agricoltori in alcuni Stati membri, in quanto l'incidenza sulle loro dotazioni potrebbe essere notevole. Di conseguenza la proposta raccomanda di mantenere la possibilità di trasferimenti tra i pilastri nell'anno civile 2020 alle stesse condizioni attualmente in vigore e di continuare il trasferimento del prodotto stimato della riduzione dai pagamenti diretti allo sviluppo rurale.
2018/0414 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda alcune norme sui pagamenti diretti e sul sostegno allo sviluppo rurale
per gli anni 2019 e 2020
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio costituisce attualmente il quadro giuridico per il sostegno allo sviluppo rurale. Esso prevede un sostegno alle zone soggette a vincoli naturali diverse dalle zone montane. Tenendo conto della proroga al 2019 del termine per la nuova delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali diverse dalle zone montane prevista dal regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio e della riduzione del periodo di adeguamento per gli agricoltori che non saranno più ammissibili alle indennità, le indennità transitorie decrescenti erogate solo a partire dal 2019 non dovrebbero eccedere inizialmente l'80 % dei pagamenti medi fissati nel periodo di programmazione 2014-2020. Il livello delle indennità dovrebbe essere fissato in modo tale che il livello finale nel 2020 sia pari alla metà del livello iniziale.
(2)Per fornire assistenza agli Stati membri e ai portatori di interessi per la tempestiva preparazione della futura politica agricola comune (PAC) e per assicurare un'agevole transizione al prossimo periodo di programmazione, si dovrebbe chiarire che è possibile finanziare attività connesse alla preparazione della futura PAC mediante l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.
(3)Il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio costituisce attualmente il quadro giuridico per i pagamenti diretti. Sebbene la maggior parte delle disposizioni ivi contenute si possano applicare finché il regolamento rimane in vigore, altre disposizioni si riferiscono esplicitamente agli anni civili da 2015 a 2019, coperti dal quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Per alcune altre disposizioni non è stata espressamente prevista l'applicabilità oltre l'anno civile 2019. A giugno 2018 la Commissione ha presentato una proposta per un nuovo regolamento volto a sostituire il regolamento (UE) n. 1307/2013, ma soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2021. È pertanto opportuno procedere ad alcuni adeguamenti tecnici del regolamento (UE) n. 1307/2013 ai fini di una sua agevole applicazione nell'anno civile 2020.
(4)L'obbligo stabilito dall'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1307/2013 di ridurre l'importo di pagamenti diretti da concedere a un agricoltore per un dato anno civile per la parte dell'importo al di sopra di 150 000 EUR continua ad applicarsi finché il regolamento è in vigore. Tuttavia attualmente detto articolo prevede soltanto un obbligo di comunicazione per gli Stati membri per quanto riguarda la loro decisione e il prodotto stimato della riduzione per gli anni dal 2015 al 2019. Al fine di garantire la continuazione del sistema esistente, è opportuno stabilire che gli Stati membri siano anche tenuti a notificare le proprie decisioni concernenti l'anno 2020 e il prodotto stimato della riduzione per tale anno.
(5)La flessibilità tra i pilastri è un trasferimento opzionale di fondi tra i pagamenti diretti e lo sviluppo rurale. Ai sensi dell'attuale articolo 14 del regolamento (UE) n. 1307/2013 gli Stati membri possono ricorrere a tale flessibilità per gli anni civili da 2014 a 2019. Al fine di garantire che gli Stati membri possano mantenere la propria strategia, la flessibilità tra i pilastri dovrebbe essere possibile anche per l'anno civile 2020, corrispondente all'esercizio finanziario 2021.
(6)A seguito della modifica dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1307/2013 relativamente all'anno civile 2020, è opportuno adeguare i riferimenti a tale articolo nel contesto dell'obbligo degli Stati membri di praticare una riduzione o un aumento lineari del valore dei diritti all'aiuto a seguito delle fluttuazioni del massimale nazionale annuo risultante dalle comunicazioni da essi trasmesse sull'applicazione della flessibilità tra i pilastri.
(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.
(8)Al fine di concedere senza indugio agli Stati membri la necessaria flessibilità e di garantire la continuità della politica di sviluppo rurale negli ultimi anni del periodo di programmazione 2014-2020, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° marzo 2019,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 1305/2013
Il regolamento (UE) n. 1305/2013 è così modificato:
(1)all'articolo 31, paragrafo 5, è inserito il secondo comma seguente:
"In deroga al primo comma, se le indennità decrescenti sono erogate soltanto a partire dall'anno 2019, tali indennità non eccedono inizialmente l'80 % dell'importo medio stabilito per il periodo di programmazione 2014-2020. Il livello delle indennità dovrebbe essere fissato in modo tale che il livello finale nel 2020 sia pari alla metà del livello iniziale.";
(2)all'articolo 51, paragrafo 1, è inserito il secondo comma seguente:
"Il FEASR può finanziare attività volte a preparare l'attuazione della PAC nel successivo periodo di programmazione.".
Articolo 2
Modifiche del regolamento (UE) n. 1307/2013
Il regolamento (UE) n. 1307/2013 è così modificato:
(1) all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Per ogni Stato membro e per ogni anno civile, il prodotto stimato della riduzione dei pagamenti di cui all'articolo 11 (che corrisponde alla differenza tra il massimale nazionale fissato nell'allegato II, più l'importo disponibile a norma dell'articolo 58, e il massimale netto fissato nell'allegato III) è reso disponibile come sostegno unionale finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)";
(2)all'articolo 11, paragrafo 6, è aggiunto il seguente terzo comma:
"Per l'anno 2020 gli Stati membri comunicano alla Commissione la decisione adottata in conformità al presente articolo e l'eventuale prodotto stimato delle riduzioni entro il 31 dicembre 2019.";
(3)l'articolo 14 è così modificato:
(a)al paragrafo 1 è aggiunto il seguente secondo comma:
"Entro il 31 dicembre 2019 gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile, come sostegno supplementare nell'ambito del FEASR nell'esercizio finanziario 2021, fino al 15 % dei loro massimali nazionali annui per l'anno civile 2020 fissati nell'allegato II del presente regolamento. Di conseguenza, l'importo corrispondente non è più disponibile per la concessione di pagamenti diretti. Tale decisione è comunicata alla Commissione entro il 31 dicembre 2019 e stabilisce la percentuale scelta.";
(b)al paragrafo 2 è aggiunto il seguente secondo comma:
"Entro il 31 dicembre 2019 gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile sotto forma di pagamenti diretti fino al 15 % o, nel caso di Bulgaria, Estonia, Spagna, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Finlandia e Svezia, fino al 25 % dell'importo destinato al sostegno finanziato a titolo del FEASR nell'esercizio finanziario 2021 dalla normativa dell'Unione adottata a seguito del regolamento adottato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 312, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Di conseguenza, l'importo corrispondente non è più disponibile per il sostegno finanziato a titolo del FEASR. Tale decisione è comunicata alla Commissione entro il 31 dicembre 2019 e stabilisce la percentuale scelta.";
(4)all'articolo 22, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
‘5. Se il massimale per uno Stato membro stabilito dalla Commissione a norma del paragrafo 1 è diverso da quello dell'anno precedente in conseguenza di qualsiasi decisione adottata da tale Stato membro a norma del paragrafo 3 del presente articolo, dell'articolo 14, paragrafi 1 o 2, dell'articolo 42, paragrafo 1, dell'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, o dell'articolo 53, tale Stato membro pratica una riduzione o un aumento lineare del valore di tutti i diritti all'aiuto al fine di garantire l'osservanza del paragrafo 4 del presente articolo.".
Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
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SCHEDA FINANZIARIA
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FS/18/CS/pl 5249450
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6.15.2018.1
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DATA: 13.9.2018
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1.
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LINEA DI BILANCIO: QFP attuale: rubrica 2; proposta per il QFP 2021-2027: rubrica 3
Progetto di bilancio 2019:
05 03 Pagamenti diretti dopo la disciplina finanziaria:
05 04 60 Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — FEASR (2014 - 2020)
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STANZIAMENTI:
(in milioni di EUR)
40 981,6
14 673,6
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2.
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TITOLO:
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda l'applicazione dei pagamenti diretti e il sostegno allo sviluppo rurale per gli anni 2019 e 2020
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3.
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BASE GIURIDICA:
Articolo 42 e articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
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4.
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OBIETTIVI:
la presente proposta intende garantire continuità nella concessione di sostegno agli agricoltori europei negli anni 2019 e 2020 mediante l'adeguamento di due atti legislativi sulla politica agricola comune (PAC): il regolamento (UE) n. 1305/2013 sullo sviluppo rurale e il regolamento (UE) n. 1307/2013 sui pagamenti diretti.
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5.
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INCIDENZA FINANZIARIA
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PERIODO DI 12 MESI
(milioni di EUR)
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ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO
2018
(milioni di EUR)
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ESERCIZIO FINANZIARIO SUCCESSIVO
2019
(milioni di EUR)
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5,0
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SPESE A CARICO
-
DEL BILANCIO DELL'UE
(RESTITUZIONI/INTERVENTI)
-
DEI BILANCI NAZIONALI
-
ALTRO
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Non pertinente
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Non pertinente
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5.1
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ENTRATE
-
RISORSE PROPRIE DELL'UE
(PRELIEVI/DAZI DOGANALI)
-
NAZIONALI
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2017
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2018
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2019
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2020
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5.0.1
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PREVISIONI DI SPESA
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5.1.1
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PREVISIONI DI ENTRATA
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5.2
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METODO DI CALCOLO:
Vedi osservazioni
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6.0
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FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE
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Non pertinente
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6.1
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FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE
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Non pertinente
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6.2
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NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLETTIVO
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NO
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6.3
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STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI
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SÌ (vedi osservazioni)
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OSSERVAZIONI:
Per quanto riguarda il sostegno per lo sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 (FEASR), la proposta si riferisce agli esercizi finanziari 2019-2021, mentre le modifiche proposte per i pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 si riferiscono all'anno civile 2020/esercizio finanziario 2021.
La proposta non ha alcuna incidenza finanziaria in termini di aumento della spesa.
L'incidenza delle disposizioni proposte che danno agli Stati membri l'opzione di trasferire importi tra le dotazioni per i pagamenti diretti nell'anno civile 2020/esercizio finanziario 2021 e il FEASR nell'esercizio finanziario 2021 nonché il trasferimento del prodotto stimato della riduzione dai pagamenti diretti nell'anno 2020 al FEASR nell'esercizio finanziario 2021 dipenderà dall'attuazione degli Stati membri e al momento non può pertanto essere qualificata.
Tali trasferimenti rimarranno comunque neutri per quanto riguarda gli stanziamenti d'impegno globali, nella misura in cui tutte le deduzioni dalle dotazioni per i pagamenti diretti saranno compensate da un aumento corrispondente delle dotazioni FEASR e viceversa.
Per quanto riguarda gli stanziamenti di pagamento, a differenza della situazione in cui l'attuazione delle presenti disposizioni da parte degli Stati membri implicherebbe un trasferimento netto verso le dotazioni per i pagamenti diretti o non implicherebbe alcuna riassegnazione, se l'attuazione degli Stati membri risultasse in un trasferimento netto al FEASR si potrebbe verificare un lieve rinvio dei pagamenti dell'esercizio finanziario 2021 all'anno successivo.
In questa fase non è tuttavia possibile quantificare tale incidenza,che dovrebbe comunque essere minima.
Ad esempio, fatte salve le scelte degli Stati membri per l'anno civile 2020/esercizio finanziario 2021, la flessibilità negli esercizi finanziari 2018 e 2019 implica trasferimenti netti al FEASR, rispettivamente, per 612 milioni di EUR e 920 milioni di EUR. Il trasferimento al FEASR del prodotto stimato della riduzione negli stessi esercizi finanziari è, rispettivamente, di 110 milioni di EUR e 111 milioni di EUR.
Sulla base delle esperienze passate e delle dotazioni finanziarie proposte per il 2021-2027, sebbene sembri improbabile, un trasferimento netto al FEAGA non può essere completamente escluso in questa fase. In tal caso, al fine di conformarsi ai massimali applicabili potrebbe essere necessario attribuire una priorità più bassa alle spese dissociate, quali i pagamenti a titolo del FEASR.
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