Bruxelles, 4.12.2018

COM(2018) 784 final

2018/0403(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 25 novembre 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di partenariato e cooperazione ("APC" o "accordo") con sei paesi dell'ASEAN, tra cui Singapore. I negoziati con Singapore sono stati avviati nell'ottobre 2005 e si sono conclusi nel maggio 2013. L'APC è stato siglato dalle due Parti a Singapore il 14 ottobre 2013.

I negoziati sono stati condotti in consultazione con il Gruppo "Asia/Pacifico" (COASI) in qualità di comitato consultivo. Il Parlamento europeo è stato tenuto regolarmente al corrente dell'andamento dei negoziati.

Successivamente all'adozione della decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo in data 16.7.2018, l'accordo è stato firmato a Bruxelles il 19.10.2018.

La presente proposta riguarda lo strumento giuridico per la conclusione dell'accordo.

2.ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

2.1.Scopo e contenuto dell'accordo

L'APC con Singapore è il quinto accordo con un paese dell'ASEAN in quanto fa seguito agli accordi con Indonesia, Filippine, Vietnam e Malaysia. Esso sostituirà l'attuale quadro giuridico istituito dall'accordo di cooperazione del 1980 tra la Comunità economica europea e gli Stati membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico.

Il presente accordo con Singapore rappresenta un passo avanti verso un maggiore coinvolgimento politico ed economico dell'Unione europea nell'Asia sudorientale. Esso costituirà una base per un più efficace impegno bilaterale dell'UE e dei suoi Stati membri nei confronti di Singapore grazie a un rafforzamento del dialogo politico e della cooperazione in un'ampia gamma di settori.

L'APC contiene le clausole politiche standard dell'UE in materia di diritti umani, Corte penale internazionale (CPI), armi di distruzione di massa (ADM), armi leggere e di piccolo calibro (small arms and light weapons - SALW) e lotta al terrorismo. Esso disciplina inoltre la cooperazione in settori quali il commercio e gli investimenti, la politica industriale, la sanità, l'ambiente, i cambiamenti climatici, l'energia, la fiscalità, l'istruzione e la cultura, il lavoro, l'occupazione e gli affari sociali, la scienza e la tecnologia e i trasporti. Tra gli ambiti contemplati dall'accordo figura altresì la cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza (cooperazione giudiziaria, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, criminalità organizzata e corruzione).

L'APC è corredato di una lettera di accompagnamento, che costituisce parte integrante dell'accordo. La lettera di accompagnamento conferma che le Parti non erano a conoscenza, al momento della firma dell'accordo e sulla base delle informazioni oggettivamente disponibili, dell'esistenza o dell'applicazione di disposizioni legislative nazionali dell'altra Parte che potessero far invocare la clausola di mancata esecuzione.

L'APC è integrato da un accordo di libero scambio e da un accordo sulla protezione degli investimenti, due accordi specifici che attuano le disposizioni dell'APC in materia di commercio e investimenti e che sono parte integrante del complesso delle relazioni bilaterali e del quadro istituzionale comune di cui all'articolo 9, paragrafo 2, dell'APC.

L'accordo prevede la possibilità di sospendere l'applicazione dell'APC o di qualsiasi accordo specifico di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 43, paragrafo 3, dell'accordo in caso di violazione di elementi essenziali del medesimo, vale a dire la clausola sui diritti umani e la clausola in materia di non proliferazione.

L'accordo istituisce un comitato misto incaricato di garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione dell'accordo medesimo.

2.2.Base giuridica sostanziale

Secondo la giurisprudenza, se l'esame di un atto dell'Unione dimostra che esso persegue una duplice finalità o che possiede una duplice componente e se una di tali finalità o componenti è identificabile come principale o preponderante, mentre l'altra è solo accessoria, l'atto deve fondarsi su una sola base giuridica, ossia quella richiesta dalla finalità o componente principale o preponderante. In via eccezionale, se è dimostrato invece che l'atto persegue contemporaneamente più obiettivi oppure che ha più componenti collegate tra loro in modo indissolubile, senza che una sia accessoria rispetto all'altra, cosicché siano applicabili diverse disposizioni del trattato, tale atto deve fondarsi sulle diverse basi giuridiche corrispondenti (si vedano, in tal senso, le sentenze del 10 gennaio 2006, Commissione/Parlamento e Consiglio, C-178/03, EU:C:2006:4, punti 42 e 43, dell'11 giugno 2014, Commissione/Consiglio, C377/12, EU:C:2014:1903, punto 34, e del 14 giugno 2016, Parlamento/Consiglio, C263/14, EU:C:2016:435, punto 44).

In questo caso particolare la finalità o componente preponderante è la cooperazione con un paese terzo: la decisione proposta dovrebbe pertanto fondarsi sull'articolo 212 del TFUE.

2.3.Base giuridica procedurale

L'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE prevede l'adozione di una decisione che autorizza la conclusione di un accordo. A norma dell'articolo 218, paragrafo 8, del TFUE, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, fatta eccezione per le circostanze elencate all'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, del TFUE, nelle quali il Consiglio delibera all'unanimità. La modalità di voto per questo caso specifico è pertanto la maggioranza qualificata.

2.4.Conclusione

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe quindi essere costituita dall'articolo 212 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a) del TFUE. Non sono necessarie disposizioni supplementari come base giuridica 1 .

3.ALTRI ELEMENTI: NECESSITÀ DELLA DECISIONE PROPOSTA

A norma dell'articolo 216 del TFUE, l'Unione può concludere un accordo con uno o più paesi terzi qualora i trattati lo prevedano o qualora la conclusione di un accordo sia necessaria per realizzare, nell'ambito delle politiche dell'Unione, uno degli obiettivi fissati dai trattati, o sia prevista in un atto giuridico vincolante dell'Unione, oppure possa incidere su norme comuni o alterarne la portata.

I trattati prevedono la conclusione di accordi come l'APC, in particolare all'articolo 212 del TFUE. Inoltre, la conclusione dell'APC è necessaria per conseguire, nel quadro delle politiche dell'Unione, gli obiettivi fissati dai trattati, tra l'altro in ambiti quali i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, il commercio, la migrazione, l'ambiente, l'energia, i cambiamenti climatici, i trasporti, l'occupazione e gli affari sociali, la sanità e così via.

2018/0403 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

1)In conformità alla decisione (UE) 2018/1047 del Consiglio 2 , l'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, ("l'accordo") è stato firmato il 19 ottobre 2018 con riserva della sua conclusione in una data successiva.

2)    L'obiettivo dell'accordo è fornire la base per un più efficace impegno bilaterale dell'Unione e dei suoi Stati membri nei confronti di Singapore grazie a un rafforzamento della cooperazione e del dialogo su un'ampia gamma di questioni bilaterali, regionali e multilaterali e compiere un passo avanti verso un maggiore coinvolgimento politico ed economico dell'Unione nell'Asia sudorientale.

3)È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvati, a nome dell'Unione, l'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, nonché le dichiarazioni comuni e la lettera di accompagnamento che costituiscono parte integrante dell'accordo.

Il testo dell'accordo, delle dichiarazioni comuni e della lettera di accompagnamento è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 49, paragrafo 1, dell'accordo, al fine di esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dall'accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione 3 .

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Causa C-377/12, Commissione/Consiglio, ECLI:EU:C:2014:1903, e causa C-244/17, Commissione/Consiglio, ECLI:EU:C:2018:662.
(2)    Decisione (UE) 2018/1047 del Consiglio, del 16 luglio 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra (GU L 189 del 26.7.2018, pag. 2).
(3)    La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.