Bruxelles, 12.11.2018

COM(2018) 733 final/2

2018/0384(NLE)

CORRIGENDUM
This document corrects document COM(2018)733 of 8.11.2018
Addition of the interinstitutional reference 2018/0384 (NLE)
Concerns all language versions
The text shall read as follows :

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione degli accordi pertinenti a norma dell'articolo XXI del GATS con l'Argentina, l'Australia, il Brasile, il Canada, la Cina, la Colombia, la Corea, Cuba, l'Ecuador, le Filippine, il Giappone, Hong Kong Cina, l'India, la Nuova Zelanda, gli Stati Uniti, la Svizzera e il Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu (Taipei cinese) sugli adeguamenti compensativi necessari in seguito all'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La presente proposta di decisione del Consiglio presentata dalla Commissione mira a concludere formalmente gli accordi di compensazione tra l'Unione europea e vari membri dell'OMC per ottenere un elenco consolidato di impegni specifici nel quadro del GATS riferiti a tutti gli Stati che nel 2006 erano già membri dell'Unione europea (in appresso "gli accordi").

I termini e le condizioni in base a cui i membri dell'OMC si impegnano a consentire l'accesso al proprio mercato ai servizi o prestatori di servizi di altri membri sono specificati negli elenchi di impegni specifici GATS dei singoli membri. L'elenco originario di impegni specifici dell'Unione europea e dei suoi Stati membri (in appresso "l'elenco GATS dell'UE") risale al 1994 e contempla solo i dodici Stati che all'epoca erano già membri dell'Unione europea. I tredici Stati membri che hanno aderito all'Unione europea nel 1995 e nel 2004 hanno mantenuto i rispettivi elenchi GATS individuali adottati prima della loro adesione all'Unione europea.

Per garantire che tali tredici Stati membri non abbiano mantenuto impegni che rappresenterebbero un inadempimento dell'acquis comunitario e che essi siano soggetti alle limitazioni orizzontali inserite nell'elenco GATS dell'UE, è stato necessario notificare la modifica e la revoca di determinati impegni specifici inseriti nell'elenco GATS dell'UE e negli elenchi GATS individuali dei tredici Stati membri interessati nonché consolidare tali elenchi individuali con l'elenco GATS dell'UE.

A tal fine il 28 maggio 2004 l'Unione europea ha notificato all'OMC la modifica e la revoca di determinati impegni inseriti nell'elenco GATS dell'UE e negli elenchi GATS dei tredici Stati membri interessati. A norma dell'articolo XXI del GATS l'Unione europea ha successivamente avviato negoziati con diciotto membri dell'OMC che hanno dichiarato di essere interessati da tali modifiche e revoche. Nel corso di tali negoziati, in conformità alle conclusioni del Consiglio del 26 luglio 2006 1 , l'Unione europea ha concordato la compensazione da versare ai membri dell'OMC interessati. Le modifiche e le revoche notificate sono state incorporate, insieme agli adeguamenti compensativi concordati, nell'elenco GATS consolidato dell'UE, la cui certificazione è stata conclusa il 15 dicembre 2006 conformemente alle norme OMC applicabili.

L'Unione europea è così diventata il primo membro dell'Organizzazione mondiale del commercio ad essersi avvalso con successo delle disposizioni GATS relative alla modifica e alla revoca di impegni. A seguito del consolidamento con esito positivo dell'elenco GATS dell'UE, gli impegni dell'UE in materia di servizi sono stati presentati in un unico documento riguardante i venticinque Stati che, all'epoca, erano membri dell'UE (in appresso "l'elenco consolidato UE-25").

Gli adeguamenti compensativi concordati hanno rappresentato un risultato soddisfacente ed equilibrato dei negoziati e dovrebbero pertanto essere approvati a nome dell'Unione europea.

Il 27 marzo 2007 la Commissione ha pertanto presentato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione degli accordi 2 .

Il 23 luglio 2007 il Consiglio ha espresso il proprio consenso in merito a un progetto di decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che approva la conclusione degli accordi a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri 3 .

L'11 ottobre 2007 il Parlamento, in una procedura di consultazione, ha approvato la conclusione degli accordi 4 .

In questa fase il Consiglio non ha ancora approvato la conclusione degli accordi, che non sono stati ratificati da tutti gli Stati membri interessati.

Il fatto che gli accordi non siano ancora stati formalmente conclusi ostacola il processo di consolidamento dell'elenco GATS dell'UE per quanto riguarda gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea dopo il 2006, in quanto i membri dell'OMC che hanno affermato di essere interessati dalle modifiche degli elenchi di tali Stati membri si rifiutano di avviare detto processo finché non sia stato chiarito lo status giuridico degli accordi.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La negoziazione e la conclusione degli accordi rappresentano un passo necessario per l'entrata in vigore di un elenco GATS comune per tutta l'Unione europea. L'entrata in vigore dell'elenco UE-25 è necessaria, da un lato, per garantire che tutti gli Stati membri interessati siano soggetti alle stesse limitazioni orizzontali e che i loro impegni non rappresentino un inadempimento dell'acquis comunitario e, dall'altro, per progredire in ulteriori processi di consolidamento.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Gli accordi sono pienamente coerenti con le politiche dell'Unione e non comportano la necessità di modificare disposizioni, regolamenti o norme dell'Unione europea nei settori regolamentati. Gli accordi tutelano i servizi pubblici e non hanno alcun impatto sul diritto dei governi di legiferare nell'interesse pubblico.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Il 18 febbraio 2008 la Commissione si è rivolta alla Corte di giustizia dell'Unione europea per un parere a norma dell'articolo 300, paragrafo 6, del trattato CE, chiedendo se l'Unione europea disponesse della competenza necessaria per firmare e concludere da sola gli accordi. Nel parere 1/08 del 30 novembre 2009 5 , la Corte ha concluso che, secondo le norme vigenti prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, gli accordi dovevano essere conclusi dall'Unione europea e dai suoi Stati membri.

Nel suo parere 2/15 del 16 maggio 2017 6 la Corte ha confermato, in conformità alle norme vigenti prima dell'entrata in vigore del tratto di Lisbona, la competenza esclusiva dell'UE in relazione a tutte le materie oggetto dell'accordo negoziato con Singapore, fatta eccezione per gli investimenti non diretti e la risoluzione delle controversie investitore-Stato in cui gli Stati membri figurano in qualità di convenuti, che a giudizio della Corte costituiscono l'oggetto di una competenza concorrente dell'Unione europea e degli Stati membri. La Corte ha desunto la competenza esclusiva dell'UE sulla base dell'ambito di applicazione della politica commerciale comune di cui all'articolo 207, paragrafo 1, del TFUE e sulla base dell'articolo 3, paragrafo 2, del TFUE (stante l'incidenza su norme comuni esistenti contenute nel diritto derivato).

Conformemente al parere 2/15, tutte le materie disciplinate dagli accordi devono essere a loro volta considerate oggetto di competenza dell'Unione europea e rientrare, segnatamente, nell'ambito di applicazione dell'articolo 91, dell'articolo 100, paragrafo 2, e dell'articolo 207 del TFUE.

Gli accordi devono essere conclusi dall'Unione europea in virtù di una decisione del Consiglio basata sull'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE, previa approvazione del Parlamento europeo.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Gli accordi presentati al Consiglio non disciplinano questioni che esulano dai settori di competenza esclusiva dell'Unione europea.

Proporzionalità

La proposta di concludere gli accordi si limita a quanto è necessario al fine di conseguire l'obiettivo di disporre di un elenco consolidato GATS per tutta l'Unione europea.

Scelta dell'atto giuridico

La presente proposta di decisione del Consiglio viene presentata conformemente all'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE, che prevede l'adozione da parte del Consiglio di una decisione che autorizzi la conclusione dell'accordo. Non esiste nessun altro strumento giuridico che potrebbe essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non applicabile.

Consultazioni dei portatori di interessi

Non applicabile.

Assunzione e uso di perizie

Non applicabile.

Valutazione d'impatto

Non applicabile.

Efficienza normativa e semplificazione

Gli accordi non sono soggetti a procedure REFIT.

Diritti fondamentali

La proposta non incide sulla salvaguardia dei diritti fondamentali nell'Unione.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Non si prevede un'incidenza finanziaria degli accordi sul bilancio dell'UE.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Non applicabile.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non applicabile.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Gli accordi autorizzano il consolidamento in un unico testo di quattordici dei diciassette diversi elenchi GATS applicabili nel territorio dell'Unione europea.

2018/0384 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione degli accordi pertinenti a norma dell'articolo XXI del GATS con l'Argentina, l'Australia, il Brasile, il Canada, la Cina, la Colombia, la Corea, Cuba, l'Ecuador, le Filippine, il Giappone, Hong Kong Cina, l'India, la Nuova Zelanda, gli Stati Uniti, la Svizzera e il Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu (Taipei cinese) sugli adeguamenti compensativi necessari in seguito all'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)Il trattato relativo all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea è entrato in vigore il 1º gennaio 1995.

(2)Il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea è entrato in vigore il 1°maggio 2004.

(3)In virtù dell'articolo XX dell'Accordo generale sul commercio e sui servizi (in appresso "GATS") i membri dell'OMC indicano in un elenco gli impegni specifici assunti a norma della parte III del GATS.

(4)L'attuale elenco dell'Unione europea e dei suoi Stati membri contempla solo gli impegni specifici relativi ai dodici Stati membri del 1994. Gli elenchi individuali di impegni specifici degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea nel 1995 e nel 2004 (in appresso "gli Stati membri aderenti") sono stati adottati prima della loro adesione.

(5)Affinché gli Stati membri aderenti siano soggetti alle limitazioni inserite nell'elenco di impegni specifici dell'Unione europea e per garantire la coerenza con l'acquis comunitario, è stato necessario modificare o revocare determinati impegni specifici inseriti nell'elenco degli impegni specifici dell'Unione europea e negli elenchi di impegni specifici degli Stati membri aderenti.

(6)Al fine di presentare un elenco consolidato, il 28 maggio 2004 l'Unione europea ha fatto pervenire una comunicazione a norma dell'articolo V del GATS con cui ha notificato la propria intenzione di modificare o revocare alcuni impegni specifici inseriti nel proprio elenco e in quelli degli Stati membri aderenti, a norma dell'articolo V, paragrafo 5, del GATS e conformemente a quanto disposto dall'articolo XXI, paragrafo 1, lettera b), del GATS.

(7)In seguito alla presentazione della notifica e a norma dell'articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS, diciotto membri dell'OMC [Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Colombia, Corea, Cuba, Ecuador, Filippine, Giappone, Hong Kong Cina, India, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Svizzera, Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu (Taipei cinese) e Uruguay (di seguito "i membri dell'OMC interessati")] hanno manifestato il proprio interesse.

(8)La Commissione ha condotto negoziati con i membri dell'OMC interessati. In esito a tali negoziati è stato raggiunto un accordo sugli adeguamenti compensativi connessi alle modifiche e alle revoche notificate il 28 maggio 2004.

(9)In seguito alla conclusione dei negoziati, conformemente alle conclusioni del Consiglio del 26 luglio 2006, la Commissione è stata autorizzata a firmare i rispettivi accordi con ciascuno dei membri dell'OMC interessati. Nell'intento di avviare la procedura di certificazione prevista dalle norme OMC applicabili, il 14 settembre 2006 la Commissione ha trasmesso al segretariato dell'OMC il progetto di elenco consolidato. La certificazione è stata conclusa il 15 dicembre 2006.

(10)Gli adeguamenti compensativi concordati rappresentano un risultato soddisfacente ed equilibrato dei negoziati. È pertanto opportuno approvarli a nome dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.Gli accordi con l'Argentina, l'Australia, il Brasile, il Canada, la Cina, la Colombia, la Corea, Cuba, l'Ecuador, le Filippine, il Giappone, Hong Kong Cina, l'India, la Nuova Zelanda, gli Stati Uniti, la Svizzera e il Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu (Taipei cinese) sugli adeguamenti compensativi necessari a norma dell'articolo XXI del GATS in seguito all'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alle Comunità europee sono approvati a nome dell'Unione europea.

2.Gli accordi di cui al paragrafo 1 sono allegati alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a esprimere il consenso dell'Unione europea a essere vincolata dagli accordi.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Doc. 12019/06 Limited WTO 135 Services 34.
(2)     COM(2007) 154 definitivo , documento del Consiglio 2007/0055 (ACC); 8121/07 LIMITE.
(3)    Doc. 8123/07. Questa decisione non è stata ancora formalmente adottata.
(4)     P6_TA(2007)0424 .
(5)    EU:C:2009:739.
(6)    EU:C:2017:376.