COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 12.10.2018
COM(2018) 683 final
2018/0353(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell’Unione europea
nel Comitato misto SEE in merito a una modifica
dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Obiettivo dei due progetti di decisione del Comitato misto SEE (allegati alla proposta di decisione del Consiglio) è modificare l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE per integrarvi il regolamento sui trasferimenti di fondi e la quarta direttiva antiriciclaggio, compreso il regolamento delegato della Commissione che la integra.
Gli adattamenti che figurano nei progetti di decisione del Comitato misto SEE allegati non si limitano a quanto può essere considerato un semplice adattamento tecnico ai sensi del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio. La posizione dell'Unione sarà quindi stabilita dal Consiglio.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
L’allegato progetto di decisioni del Comitato misto SEE estende agli Stati EFTA-SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) la politica dell’UE già esistente.
•Coerenza con le altre normative dell’Unione
L’acquis dell’UE viene esteso agli Stati EFTA-SEE, mediante integrazione nell’accordo SEE, in conformità degli obiettivi e dei principi dell'accordo intesi a creare uno spazio economico europeo dinamico e omogeneo, fondato su norme comuni e su pari condizioni di concorrenza.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La legislazione da integrare nell’accordo SEE si fonda sull’articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in ordine a tali decisioni.
Il SEAE e i servizi della Commissione trasmettono il progetto di decisioni del Comitato misto SEE al Consiglio, per adozione quale posizione dell'Unione. Il SEAE conta di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La proposta è conforme al principio di sussidiarietà per il motivo seguente.
L'obiettivo della presente proposta, ossia garantire l'omogeneità del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa della portata e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello dell'Unione.
Il processo di integrazione dell’acquis dell'UE nell’accordo SEE si svolge in conformità del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo, che conferma l’impostazione adottata.
•Proporzionalità
Conformemente al principio di proporzionalità, la presente proposta si limita a quanto necessario per il conseguimento del suo obiettivo.
•Scelta dell’atto giuridico
Conformemente all'articolo 98 dell'accordo SEE, lo strumento scelto è la decisione del Comitato misto SEE. Il Comitato misto SEE garantisce l'attuazione e il funzionamento effettivi dell'accordo SEE. A tal fine, esso prende decisioni nei casi previsti da tale accordo.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO
Non pertinente
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
L'integrazione dei suddetti atti nell'accordo SEE non ha alcuna incidenza sul bilancio.
5.ALTRI ELEMENTI
Non pertinente
2018/0353 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell’Unione europea
nel Comitato misto SEE in merito a una modifica
dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
(2)A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, l'allegato IX che contiene disposizioni sui servizi finanziari.
(3)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(4)Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(5)Occorre integrare nell'accordo SEE il delegato (UE) 2016/1675 della Commissione.
(6)È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE.
(7)La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sui progetti di decisione allegati,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE si basa sui progetti di decisione del Comitato misto SEE acclusi alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 12.10.2018
COM(2018) 683 final
ALLEGATO
della
Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell’Unione europea
nel Comitato misto SEE in merito a una modifica
dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE
(Regolamento sui trasferimenti di fondi)
ALLEGATO 1
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N.
del
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.
(2)Il regolamento (UE) 2015/847 abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.
(3)Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato IX dell'accordo SEE.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato IX dell’accordo SEE è così modificato:
1.il testo del punto 23ba (Direttiva 2006/70/CE della Commissione) è sostituito da quanto segue:
"32015 R 0847: Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:
In deroga agli articoli 4-6, per quanto riguarda i trasferimenti di fondi in franchi svizzeri effettuati in Liechtenstein, dal Liechtenstein e verso il Liechtenstein nell'ambito della sua unione monetaria con la Svizzera, su richiesta del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario i dati informativi di cui agli articoli 4-6 vengono raccolti e messi a disposizione entro tre giorni lavorativi, ma non devono essere trasmessi immediatamente insieme ai trasferimenti di fondi come previsto dagli articoli 4-6. La presente deroga si applica per un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2022."
Articolo 2
Il testo del regolamento (UE) 2015/847 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il [...], a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... [che integra la quarta direttiva antiriciclaggio (celex 32015L0849) nell'accordo SEE].
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
I segretari
del Comitato misto SEE
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 12.10.2018
COM(2018) 683 final
ALLEGATO
della
Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell’Unione europea
nel Comitato misto SEE in merito a una modifica
dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE
ALLEGATO 2
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N
del
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1)Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione.
(2)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche.
(3)La direttiva (UE) 2015/849 abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, che sono integrate nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.
(4)Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato IX dell'accordo SEE.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato IX dell’accordo SEE è così modificato:
1.il testo del punto 23b (Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito da quanto segue:
"32015 L 0849: Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:
a)
all'articolo 3, paragrafo 4, la lettera d) è sostituita da quanto segue:
"la frode ai danni degli interessi finanziari dell'Unione, qualora sia perlomeno grave, quale definita in appresso:
i)in materia di spese, qualsiasi azione od omissione intenzionale concernente:
–l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti, da cui consegua la percezione o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale dell’Unione europea o dai bilanci gestiti dall’Unione europea o per conto di essa;
–la mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico, da cui consegua lo stesso effetto;
–la distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui erano stati inizialmente concessi;
ii)in materia di entrate, quali definite dalla decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, qualsiasi azione od omissione intenzionale concernente:
–l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti da cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio generale dell’Unione europea o dei bilanci gestiti dall’Unione europea o per conto di essa;
–la mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico, da cui consegua lo stesso effetto;
–la distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto, da cui consegua lo stesso effetto.
Per frode grave si intende qualsiasi frode riguardante un importo minimo non superiore a 50 000 EUR.""
2.Il testo del punto 23ba (Direttiva 2006/70/CE della Commissione) è sostituito da quanto segue:
"32016 R 1675: Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1)."
3.Al punto 31bc (Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
"-32015 L 0849: Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73)."
Articolo 2
I testi della direttiva (UE) 2015/849 e del regolamento delegato (UE) 2016/1675 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il […], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
I segretari
del Comitato misto SEE
Dichiarazione degli Stati EFTA
relativa alla decisione n. […] che integra la direttiva (UE) 2015/849 nell'accordo SEE
[da adottare con la decisione e da pubblicare nella GU]
La direttiva (UE) 2015/849 contiene disposizioni con riferimenti ad atti adottati ai sensi del titolo V del TFUE. Si ricorda che l'integrazione di atti contenenti tali disposizioni nell'accordo SEE viene effettuata fermo restando che la normativa dell'UE adottata ai sensi del titolo V del TFUE non rientra nel campo di applicazione dell'accordo SEE.
Dichiarazione congiunta delle Parti contraenti
relativa alla decisione n. […] che integra la direttiva (UE) 2015/849 nell'accordo SEE
[da adottare con la decisione e da pubblicare nella GU]
Le Parti contraenti hanno convenuto di inserire la frode grave ai danni degli interessi finanziari dell'Unione europea nell'elenco dei reati-presupposto del riciclaggio di denaro. Per motivi pratici, la quarta direttiva antiriciclaggio (direttiva (UE) 2015/84) è stata integrata senza un accordo di reciprocità inteso a tutelare anche gli interessi finanziari degli Stati SEE EFTA. Tuttavia, i principi di reciprocità e omogeneità stabiliti nell'accordo SEE, in particolare nel considerando 4 e nell'articolo 1, restano pienamente applicabili anche alla tutela reciproca contro le attività criminose che ledono gli interessi finanziari delle Parti contraenti quali definiti nella [presente decisione].