Bruxelles, 12.9.2018

COM(2018) 633 final

2016/0131(COD)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010




FMT:ItalicContributo della Commissione europea alla riunione dei leader di
FMT:ItalicSalisburgo del 19-20 settembre 2018


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA MODIFICATA

Motivi e obiettivi della proposta modificata

La presente proposta fa parte di un insieme di misure che costituiscono il seguito dato alle conclusioni del Consiglio europeo del 28 giugno 2018 1 mediante cui la Commissione propone di rafforzare la guardia di frontiera e costiera europea e di riesaminare la direttiva rimpatri modificando la sua proposta iniziale di regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Tali proposte sono fondate sui principi della solidarietà e della responsabilità e consentiranno agli Stati membri di fare pieno affidamento sul sostegno dell'Unione per gestire i flussi migratori misti mediante un trattamento celere, anche nei centri controllati, dei casi di cittadini di paesi terzi che chiedono protezione internazionale o che sono presenti illegalmente sul territorio degli Stati membri.

Nelle sue conclusioni il Consiglio europeo ha riaffermato l'importanza di poter contare su un approccio globale alla migrazione, sostenendo che essa è una sfida non per un solo Stato membro, ma per l'Europa nel suo complesso. A tale riguardo ha sottolineato l'importanza, per l'Unione, di fornire pieno sostegno per garantire una gestione ordinata dei flussi migratori. I principi fondamentali concordati nelle conclusioni del Consiglio europeo sono stati ulteriormente ribaditi dagli Stati membri in diverse sedi 2 , sottolineando la necessità di rafforzare gli strumenti della solidarietà europea. L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dovrebbe rappresentare un esempio tangibile della solidarietà europea e deve essere all'altezza dell'ambizione necessaria affinché l'Unione europea possa disporre di un sistema europeo comune di asilo ("CEAS") efficiente ed efficace.

L'agenzia dell'Unione europea per l'asilo deve essere in grado di fornire agli Stati membri un pieno sostegno operativo laddove necessario e rafforzare la capacità degli Stati membri di gestire il carico di lavoro connesso all'asilo nella fase amministrativa delle procedure e di gestire gli appelli in materia di asilo. La presente proposta modificata di regolamento relativo a un'Agenzia europea per l'asilo riguarda specificamente le disposizioni riguardanti l'assistenza operativa e tecnica per garantire che, su richiesta dello Stato membro, l'Agenzia sia in grado di fornire il massimo sostegno svolgendo in tutto o in parte la procedura amministrativa per la protezione internazionale, svolgendo la procedura per stabilire lo Stato membro competente a valutare la domanda di protezione internazionale o fornendo un'assistenza a tal fine e coadiuvando gli organi giurisdizionali nella gestione degli appelli, fatta salva la competenza degli Stati membri di prendere decisioni su singole domande e nel pieno rispetto dell'organizzazione del potere giudiziario di ciascuno Stato membro, così come dell'indipendenza e dell'imparzialità della magistratura. 

Dando seguito alle conclusioni del Consiglio europeo, la Commissione ha messo a punto i concetti di intese regionali sugli sbarchi e di centri controllati e collabora con gli Stati membri, con le competenti agenzie dell'Unione e con altri portatori di interessi per attuare tali concetti sulla base di uno sforzo congiunto, con il pieno sostegno dell'Unione. In tale contesto, e in considerazione delle modifiche che vengono proposte al regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea, lo scopo della presente proposta modificata è anche di rafforzare gli elementi di cooperazione tra l'Agenzia europea per l'asilo e la guardia di frontiera e costiera europea al fine di riflettere la proposta della Commissione che modifica il regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea, in particolare per quanto riguarda la messa in funzione di squadre di sostegno per la gestione della migrazione presso gli hotspot e i centri controllati. A tale riguardo, la Commissione risponde all'esigenza di garantire sinergie tra le procedure di asilo e quelle di rimpatrio mediante il coordinamento tra le autorità nazionali competenti e le agenzie competenti dell'Unione.

La presente proposta modificata deve essere valutata nel contesto dei negoziati interistituzionali sulla proposta di regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010, presentata dalla Commissione il 4 maggio 2016 3 . Tali negoziati hanno condotto a un accordo provvisorio tra il Parlamento europeo e il Consiglio il 28 giugno 2017, che a giudizio della Commissione rafforzerà già significativamente il mandato dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ("l'Agenzia") rispetto all'attuale mandato dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo. L'adozione del regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo è in sospeso, alla luce delle discussioni in corso sull'intera riforma del sistema europeo comune di asilo. La Commissione rispetta l'accordo provvisorio concluso il 28 giugno 2017 tra il Parlamento europeo e il Consiglio e riconosce il valore aggiunto di tale compromesso rispetto al regolamento in vigore. La Commissione ritiene che la presente proposta modificata debba essere discussa nel quadro dei negoziati in corso sulla riforma del CEAS e dovrebbe essere considerata complementare a tali discussioni. La presente proposta modificata non dovrebbe ritardare in alcun modo ulteriormente l'adozione del regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo.

Il Consiglio europeo ha inoltre sottolineato la necessità di trovare una soluzione rapida all'intero pacchetto CEAS e ha ritenuto che i lavori dovrebbero proseguire per concludere tale pacchetto nel più breve tempo possibile. Le modifiche mirate della presente proposta, considerate insieme alle proposte sulla guardia di frontiera e costiera europea e sulla direttiva sui rimpatri, rientrano in un approccio globale, che è necessario per facilitare un accordo che concilia solidarietà e responsabilità.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Nell'aprile 2016, rispondendo agli inviti del Consiglio europeo 4 , la Commissione ha annunciato una riforma del quadro UE esistente così da assicurare una politica umana ed efficiente in materia di asilo, e nel maggio e luglio dello stesso anno ha presentato una serie di proposte di riforma del sistema europeo comune di asilo. Tra queste figurava una proposta di regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. La presente proposta di modifica integra la proposta iniziale della Commissione ed è coerente con l'obiettivo di creare una politica interna basata sull'equilibrio tra solidarietà e responsabilità, sulla scorta delle conclusioni del Consiglio europeo del giugno 2018. Il rafforzamento del sostegno dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo è un elemento fondamentale della solidarietà.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente proposta è coerente con la politica globale di lungo termine per una migliore gestione della migrazione esposta dalla Commissione nell'agenda europea sulla migrazione, che ha trasformato gli orientamenti politici del presidente Juncker in una serie di iniziative coerenti e sinergiche basate su quattro pilastri: ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare; rendere sicure le frontiere esterne e salvare vite umane; una politica di asilo forte e una nuova politica di migrazione legale. La presente proposta prosegue l'attuazione dell'agenda europea sulla migrazione, in particolare per quanto riguarda l'obiettivo del rafforzamento della politica d'asilo dell'Unione, poiché l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo garantirà un'attuazione piena e coerente del CEAS. Essa risponde alla richiesta del Consiglio europeo del giugno 2018 di basarsi su un approccio globale alla migrazione che permetta di associare un controllo più efficace delle frontiere esterne dell'Unione e un rafforzamento dell'azione esterna e degli aspetti interni, in particolare quelli connessi alla riforma del CEAS.

Il regolamento finanziario quadro rivisto 5 per le agenzie decentrate, comprese le norme rafforzate sulla governance di tali agenzie nel settore delle frodi, delle irregolarità, dei conflitti di interessi e del controllo interno, integrerà le norme contenute nella presente proposta.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta legislativa si basa sull'articolo 78, paragrafi 1 e 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Sussidiarietà

Gli obiettivi della presente proposta sono: i) garantire che gli Stati membri possano beneficiare di un maggiore sostegno da parte dell'Agenzia, anche attraverso il suo coinvolgimento nella procedura di protezione internazionale nella fase amministrativa e nella procedura applicabile a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], affinché possano trattare rapidamente e in modo tempestivo le domande di protezione internazionale, consentendo un funzionamento efficace e ordinato dei sistemi di asilo e di accoglienza; ii) rafforzare gli elementi di cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e la guardia di frontiera e costiera europea e iii) affidare alla Commissione la responsabilità di proporre l'elenco dei candidati per il posto di vicedirettore esecutivo.

Poiché è interesse comune e condiviso garantire la corretta applicazione del quadro giuridico relativo all'asilo e il funzionamento efficiente del sistema europeo comune di asilo nel suo complesso, gli obiettivi della presente proposta non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'intervento, essere realizzati meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE).

Proporzionalità

La proposta prevede la possibilità per l'Agenzia di fornire un sostegno maggiore, anche attraverso la sua partecipazione alla procedura di protezione internazionale nella fase amministrativa e nella procedura applicabile a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], compresa la preparazione delle decisioni relative alle domande di protezione internazionale. Tale sostegno può essere fornito agli Stati membri solo su loro richiesta e in funzione delle loro esigenze. Pertanto, conformemente al principio di proporzionalità enunciato nell'articolo 5 del TUE, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.

Scelta dell'atto giuridico

Solo un regolamento può apportare il grado necessario di efficacia e di uniformità che richiede l'applicazione del diritto dell'Unione in materia di asilo. Inoltre, visto che la proposta iniziale della Commissione riguardava un regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, anche per la presente proposta risulta adeguato lo stesso strumento giuridico.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Nell'elaborare la presente proposta modificata la Commissione ha tenuto conto delle recenti discussioni in seno al Consiglio europeo, al Consiglio dei ministri, nonché al Parlamento europeo, per quanto riguarda le sfide continue in materia di migrazione e asilo e l'importanza di aumentare l'efficacia delle agenzie dell'Unione affrontandole con decisione. In particolare, il Consiglio europeo nella sua sessione del 28 giugno 2018 ha riaffermato che la migrazione è una sfida non per un solo Stato membro, ma per l'Europa nel suo complesso. A tale riguardo ha sottolineato l'importanza, per l'Unione, di fornire pieno sostegno per garantire una gestione ordinata dei flussi migratori. La presente proposta si ispira a questo concetto e prevede un sostegno operativo rafforzato che permetterà agli Stati membri di affrontare meglio le attuali sfide migratorie, con il sostegno dell'Agenzia.

Pertanto, la presente proposta, tenendo conto dei negoziati interistituzionali e dell'accordo provvisorio raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio il 28 giugno 2017, prevede unicamente modifiche mirate dell'articolo 16 riguardante l'assistenza operativa e tecnica e dell'articolo 21 relativo alle squadre di sostegno per la gestione della migrazione (per garantire la coerenza con la sua proposta di regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea, che viene presentata insieme alla presente proposta modificata). Inoltre propone l'introduzione di un nuovo articolo, segnatamente l'articolo 16 bis, su una maggiore assistenza per la procedura di protezione internazionale e la procedura Dublino, e modifica l'articolo 47 per quanto riguarda la selezione del vicedirettore esecutivo. La proposta punta quindi a rispondere alle attuali esigenze urgenti degli Stati membri sotto pressione migratoria e riflette la situazione esistente sul campo, limitando nel contempo le modifiche proposte a quanto è necessario al riguardo.

Alla luce della spiegazione di cui sopra e della natura complessivamente limitata della presente proposta di modifica, la Commissione ha deciso di non avviare ulteriori valutazioni, consultazioni delle parti interessate o valutazioni di impatto, facendo affidamento a tale riguardo sul lavoro svolto per l'elaborazione della proposta iniziale di regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo presentata dalla Commissione il 4 maggio 2016.

Diritti fondamentali

La presente proposta rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Tutte le attività dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo verranno svolte nel pieno rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta, inclusi il diritto di asilo, la protezione in caso di allontanamento, il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale e il diritto a un ricorso effettivo (rispettivamente articoli 18, 19, 7, 8 e 47 della Carta). La proposta tiene pienamente conto dei diritti dei minori e delle particolari necessità delle persone in una situazione di vulnerabilità.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta modifica la proposta iniziale della Commissione relativa a un regolamento sull'Agenzia dell'Unione europea rafforzando l'assistenza operativa e tecnica da parte dell'Agenzia agli Stati membri, in particolare mediante un sostegno maggiore per quanto riguarda la procedura di protezione internazionale e l'attuazione del regolamento Dublino. La proposta introduce inoltre la possibilità di un uso più ampio delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione. Sono pertanto necessarie ulteriori risorse finanziarie, per consentire all'Agenzia di impiegare le necessarie squadre di sostegno per l'asilo (esperti in materia di asilo, personale interinale, interpreti), nonché le attrezzature e le infrastrutture tecniche (ad esempio le apparecchiature Eurodac) per tali attività.

Le risorse finanziarie supplementari richieste per il periodo 2019-2027 ammontano a 55 milioni di EUR all'anno. Le risorse finanziarie complessive necessarie per consentire all'Agenzia di adempiere alla sua missione nel quadro del proposto mandato ampliato ammontano a 320,8 milioni di EUR per il periodo 2019-2020 e a 1,25 miliardi di EUR per il periodo 2021-2027.

Per l'Agenzia non sono previsti nuovi posti rispetto alla proposta iniziale della Commissione, che prevedeva un aumento graduale del personale dell'Agenzia a 500 equivalenti a tempo pieno nel 2020, in quanto la maggior parte delle nuove attività proposte sarebbe coperta dall'impiego di ulteriori squadre di sostegno per l'asilo.

Le necessità finanziarie sono compatibili con l'attuale quadro finanziario pluriennale e possono comportare l'uso di strumenti speciali, come definito nel regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio. Il contributo dell'UE richiesto per il periodo 2021-2027 può essere finanziato entro i massimali stabiliti nella proposta di quadro finanziario pluriennale del 2 maggio 2018.

5.ALTRI ELEMENTI

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La presente proposta di modifica della proposta iniziale della Commissione riguardante un regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo tiene conto dei negoziati interistituzionali e dell'accordo provvisorio raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio il 28 giugno 2017. In base a tale accordo provvisorio, l'Agenzia potrà aumentare l'assistenza operativa e tecnica offerta agli Stati membri, in particolare a quelli sottoposti a una pressione sproporzionata, anche tramite la costituzione di una riserva di 500 esperti in materia di asilo attivabile in tempi rapidi. Grazie all'assistenza operativa e tecnica che può fornire, l'Agenzia agevolerà l'esame delle domande di protezione internazionale e assisterà gli Stati membri nella procedura di protezione internazionale. L'Agenzia potrà inoltre intervenire in uno Stato membro sulla base di una decisione di esecuzione del Consiglio qualora vi sia una pressione sproporzionata sui sistemi di asilo che implica, per essi, oneri eccezionalmente pesanti e urgenti, e qualora lo Stato membro interessato non intervenga o adotti misure insufficienti e non si sia conformato alle raccomandazioni della Commissione a seguito di un esercizio di controllo. L'Agenzia migliorerà il funzionamento del sistema europeo comune di asilo sorvegliando regolarmente l'applicazione operativa e tecnica di tale sistema per prevenire o individuare eventuali carenze e fornire un sostegno adeguato.

La presente proposta modificata prevede modifiche mirate mediante le quali la Commissione propone di sostituire due articoli della sua proposta iniziale, segnatamente l'articolo 16 relativo all'assistenza tecnica e operativa e l'articolo 21 sulle squadre di sostegno per la gestione della migrazione. Propone inoltre di introdurre un nuovo articolo, l'articolo 16 bis relativo ad una maggiore assistenza nell'ambito della procedura di protezione internazionale e della procedura Dublino. Inoltre, vengono proposte modifiche all'articolo 47 per quanto riguarda la nomina del vicedirettore esecutivo.

Per quanto riguarda l'articolo 16 concernente l'assistenza operativa e tecnica che l'Agenzia può fornire agli Stati membri, nella sua proposta di modifica la Commissione include il testo dell'accordo provvisorio raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio. In tal modo la proposta modificata definisce tutte le situazioni e le condizioni in cui l'Agenzia può fornire assistenza operativa e tecnica, ossia su richiesta dello Stato membro interessato, su iniziativa dell'Agenzia con l'accordo dello Stato membro interessato o in base ad una decisione di esecuzione del Consiglio. La presente proposta modificata precisa inoltre i compiti che l'Agenzia può svolgere nel fornire assistenza operativa e tecnica, riprendendo i compiti definiti dall'accordo provvisorio di cui agli articoli 16 e 21 di tale accordo. Inoltre, i compiti di cui all'articolo 16 vengono ulteriormente adattati per tener conto dell'introduzione dell'articolo 16 bis sul rafforzamento dell'assistenza per la procedura di protezione internazionale e la procedura Dublino, nonché delle modifiche dell'articolo 21 sulle squadre di sostegno per la gestione della migrazione.

Il nuovo articolo 16 bis è il fulcro della presente proposta modificata e prevede la possibilità per uno Stato membro, su sua richiesta, di beneficiare di un maggiore sostegno da parte dell'Agenzia, compresa la sua partecipazione all'intera procedura di protezione internazionale (o a parti di essa) nella fase amministrativa e alla procedura applicabile a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino]. Ciò consentirebbe agli Stati membri di trattare le domande di protezione internazionale in modo rapido e tempestivo, consentendo un funzionamento efficiente e ordinato dei loro sistemi di asilo e accoglienza. A tale riguardo, l'Agenzia avrebbe la facoltà, su richiesta dell'autorità nazionale competente, di preparare le decisioni in merito alle domande di protezione internazionale e di trasmettere tali decisioni alle autorità nazionali competenti, che a loro volta adotteranno la decisione sulle singole domande e sono pienamente responsabili del trattamento di tale richiesta. L'Agenzia potrebbe inoltre sostenere gli Stati membri nel trattamento dei loro appelli in materia di asilo, anche svolgendo attività di ricerca giuridica, elaborando relazioni e analisi e fornendo ulteriore sostegno giuridico su richiesta degli organi giurisdizionali, nel pieno rispetto dell'indipendenza e dell'imparzialità della magistratura.

Per quanto riguarda le modifiche all'articolo 21 sulle squadre di sostegno per la gestione della migrazione, la Commissione propone un nuovo articolo in sostituzione della proposta iniziale per garantire la coerenza con la sua proposta di regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea, che viene presentata insieme alla presente proposta modificata. La Commissione propone di ampliare le possibilità di impiego delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione, che è soggetto ad una richiesta dello Stato membro, ma non è più limitato alle circostanze legate a sfide migratorie sproporzionate. Con la proposta modificata la Commissione è responsabile del coordinamento sul campo, come già stabilito nell'accordo provvisorio tra il Parlamento europeo e il Consiglio, nonché del coordinamento delle richieste degli Stati membri e della valutazione delle necessità. Ciò permetterebbe di garantire la coerenza tra le diverse azioni delle agenzie competenti dell'Unione nonché di risparmiare risorse delle agenzie e degli Stati membri.

Per quanto riguarda l'articolo 47, la Commissione prevede che la responsabilità di proporre l'elenco dei candidati per il posto di vicedirettore esecutivo al consiglio di amministrazione dell'Agenzia sia affidata alla Commissione anziché al direttore esecutivo. Tale modifica, che ripristina quanto proposto nella proposta iniziale della Commissione, viene introdotta per garantire la coerenza con la procedura di nomina del direttore esecutivo e quindi per allineare meglio il quadro di governance dell'Agenzia ai principi dell'orientamento comune sulle agenzie decentrate dell'Unione, adottato il 12 luglio 2012 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione. Ciò è coerente anche con l'approccio adottato dalla Commissione nella proposta di regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea.

Se i colegislatori concordano e incorporano i cambiamenti proposti dalla Commissione nella presente proposta modificata, occorrerà garantire la coerenza con gli altri articoli della proposta di regolamento che istituisce l'Agenzia europea per l'asilo per quanto riguarda la procedura per fornire l'assistenza operativa e tecnica, il piano operativo e l'impiego delle squadre di sostegno per l'asilo, le disposizioni in materia di protezione dei dati e altri strumenti correlati, in particolare le proposte relative al regolamento sulla procedura di asilo e al regolamento Dublino, e gli articoli e i considerando dovranno essere rinumerati.

2016/0131 (COD)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010




Contributo della Commissione europea alla riunione dei leader di
Salisburgo del 19-20 settembre 2018

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafi 1 e 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

1)    Sono inseriti i seguenti considerando dopo il considerando 20:

"1)Nel giugno 2018 il Consiglio europeo ha riaffermato l'importanza di basarsi su un approccio globale alla migrazione e ha sostenuto che essa è una sfida non per un solo Stato membro, ma per l'Europa nel suo complesso. A tale riguardo ha sottolineato l'importanza, per l'Unione, di fornire pieno sostegno per garantire una gestione ordinata dei flussi migratori, in particolare attraverso un rapido trattamento per garantire l'accesso alla protezione delle persone che ne hanno bisogno, con un rimpatrio celere di coloro che non ne hanno, anche attraverso i centri controllati. L'Unione dovrebbe poter fornire agli Stati membri in questione pieno sostegno finanziario e operativo attraverso le agenzie competenti dell'Unione, compresa l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

2)A tale riguardo, su richiesta di uno Stato membro, l'Agenzia dovrebbe avere la possibilità di fornire un'assistenza operativa e tecnica ancor più rafforzata svolgendo totalmente o parzialmente la procedura di protezione internazionale nella fase amministrativa, e di prestare assistenza nella procedura applicabile a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], fatta salva la competenza degli Stati membri di prendere decisioni su singole domande.

3)Il coinvolgimento dell'Agenzia nella procedura di protezione internazionale e nella procedura applicabile a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino] garantirebbe agli Stati membri tutta l'assistenza necessaria per trattare rapidamente e tempestivamente le domande di protezione internazionale, consentendo un funzionamento efficiente e ordinato dei sistemi di asilo e di accoglienza. A tal fine, l'Agenzia dovrebbe anche poter assistere le autorità nazionali competenti nella fase amministrativa della procedura preparando le decisioni in merito alle domande di protezione internazionale. Tali autorità nazionali competenti dovrebbero poter tenere conto dei progetti di decisione preparati dall'Agenzia, fatta salva la loro competenza per decidere su singole domande.

4)L'Agenzia e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera dovrebbero cooperare strettamente al fine di affrontare efficacemente le sfide migratorie, in particolare alle frontiere esterne, caratterizzate da ampli flussi migratori misti. In particolare, entrambe le agenzie dovrebbero coordinare le loro attività e aiutare gli Stati membri nell'agevolare le procedure di protezione internazionale e le procedure di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi la cui domanda di protezione internazionale è stata respinta o che sono altrimenti illegalmente presenti negli Stati membri. L'Agenzia e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera dovrebbero inoltre cooperare nell'ambito di altre attività operative comuni, come le analisi condivise dei rischi, la raccolta di dati statistici, la formazione e il sostegno agli Stati membri in materia di pianificazione di emergenza.

5)Gli Stati membri dovrebbero poter contare sul rinforzo operativo e tecnico potenziato fornito dalle squadre di sostegno per la gestione della migrazione, in particolare presso i punti di crisi (hotspot) o i centri controllati. Le squadre di sostegno per la gestione della migrazione dovrebbero essere composte da gruppi di esperti degli Stati membri inviati dall'Agenzia, dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e da Europol o altre agenzie competenti dell'Unione, nonché da esperti appartenenti al personale dell'Agenzia e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. La Commissione dovrebbe assicurare il necessario coordinamento nella valutazione delle necessità e nelle operazioni sul campo in vista del coinvolgimento delle varie agenzie dell'Unione ed eventualmente di altre parti interessate.

6)A tale riguardo, l'Agenzia dovrebbe essere in grado di mettere in funzione l'infrastruttura e le attrezzature tecniche necessarie per le squadre di sostegno per l'asilo e assistere le autorità nazionali competenti, compresa la magistratura.

7)Presso gli hotspot o i centri controllati, gli Stati membri dovrebbero cooperare con le agenzie competenti dell'Unione che agiscono nell'ambito dei rispettivi mandati e poteri e con il coordinamento della Commissione.

8)In questi casi, le agenzie dell'Unione, su richiesta dello Stato membro e con il coordinamento della Commissione, dovrebbero aiutare lo Stato membro ospitante ad applicare procedure rapide per la protezione internazionale e/o i rimpatri. Dovrebbe essere possibile distinguere rapidamente tra i cittadini di paesi terzi bisognosi di protezione internazionale e quelli che non necessitano di tale protezione, effettuare controlli di sicurezza e svolgere interamente, o in parte, la procedura di protezione internazionale e/o di rimpatrio.

9)Gli Stati membri dovrebbero poter chiedere l'assistenza dell'Agenzia non soltanto per rafforzare le loro amministrazioni nazionali, ma anche per assistere gli organi giurisdizionali competenti nei casi di asilo, ferma restando l'indipendenza della magistratura e nel pieno rispetto dell'organizzazione del potere giudiziario in ogni Stato membro. A tal fine, nel definire i profili degli esperti, l'Agenzia dovrebbe prevedere profili di esperti indipendenti dalle autorità amministrative nazionali che siano in grado di assistere gli organi giurisdizionali che ne hanno fatto richiesta nello svolgimento, tra l'altro, di ricerche giuridiche, analisi e altro sostegno giuridico.

2) Sono inseriti i seguenti considerando dopo il considerando 42:

"1)Un altro obiettivo del presente regolamento è garantire che gli Stati membri possano, su loro richiesta e in base alle loro esigenze, beneficiare di un maggiore sostegno da parte dell'Agenzia, anche per quanto riguarda la procedura di protezione internazionale e la procedura applicabile a norma del regolamento (UE) n. XXX/XXX [regolamento Dublino], per trattare rapidamente e tempestivamente le domande di protezione internazionale, consentendo un funzionamento efficace e ordinato dei sistemi di asilo e di accoglienza, nonché rafforzare gli elementi di cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e la guardia di frontiera e costiera europea.

2)Poiché tale obiettivo non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'intervento, essere realizzato meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo."

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

3) L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Articolo 16

Assistenza operativa e tecnica prestata dall'Agenzia

1. L'Agenzia fornisce assistenza operativa e tecnica agli Stati membri conformemente al presente capo:

a) su richiesta dello Stato membro interessato all'Agenzia in questione, per quanto riguarda l'adempimento dei suoi obblighi nell'ambito del CEAS;

b) su richiesta dello Stato membro interessato all'Agenzia conformemente all'articolo 16 bis;

c) su richiesta dello Stato membro interessato, qualora i suoi sistemi di asilo o di accoglienza siano soggetti a pressioni sproporzionate;

d) su richiesta dello Stato membro interessato all'Agenzia conformemente all'articolo 21;

e) su iniziativa dell'Agenzia, qualora i sistemi di asilo o di accoglienza di uno Stato membro siano soggetti a una pressione sproporzionata, e con l'accordo dello Stato membro interessato;

f) qualora l'Agenzia fornisca assistenza operativa e tecnica conformemente all'articolo 22.

2. L'Agenzia organizza e coordina, per un periodo di tempo limitato, la necessaria assistenza operativa e tecnica che può comportare una o più delle seguenti misure operative e tecniche nel pieno rispetto dei diritti fondamentali:

a) identificazione e registrazione di cittadini dei paesi terzi, rilevamento dei dati biometrici e comunicazione di informazioni su tali procedure, se del caso, in stretta collaborazione con altre agenzie dell'Unione ;

b) assistenza nella e svolgimento della registrazione delle domande di protezione internazionale;

c)comunicazione di informazioni iniziali ai cittadini di paesi terzi che intendono presentare una domanda di protezione internazionale e loro indirizzamento alle autorità nazionali competenti;

d) agevolazione assistenza nel trattamento delle domande di protezione internazionale esaminate dalle autorità nazionali competenti o prestazione di altra opportuna assistenza nella procedura di protezione internazionale, in particolare;

i)    effettuazione del colloquio sull'ammissibilità e del colloquio sul merito, a seconda dei casi, o relativa assistenza, nonché del colloquio per determinare lo Stato membro responsabile;

ii)    registrazione della domanda di protezione internazionale nel sistema automatizzato di cui al regolamento (UE) n. XXX/XXX [regolamento Dublino];

c)    assistenza alle autorità nazionali competenti responsabili dell'esame della domanda di protezione internazionale;

iii)    assistenza nella comunicazione di informazioni ai richiedenti sulla procedura di protezione internazionale procedura e sulle condizioni di accoglienza, a seconda del caso; 

iv)    assistenza nella comunicazione di informazioni e prestazione della necessaria assistenza ai richiedenti che potrebbero essere soggetti ad assegnazione;

e)    agevolazione delle iniziative congiunte fra Stati membri da parte degli cooperazione tecnica Stati membri per il trattamento delle domande di protezione internazionale;

f)    consulenza, e coordinamento assistenza o coordinamento nella creazione o nella messa a disposizione di strutture di accoglienza da parte degli Stati membri, in particolare di alloggi d'emergenza, mezzi di trasporto e assistenza medica;

g)    assistenza nei compiti e negli obblighi stabiliti nel regolamento (UE) n. XXX/XXX [regolamento Dublino], anche mediante l'effettuazione o il coordinamento dell'assegnazione o del trasferimento di richiedenti o beneficiari di protezione internazionale nell'Unione;

h)    assistenza nelle procedure applicabili a norma del regolamento (UE) n. XXX/XXX [regolamento Dublino];

   i)    prestazione di servizi di interpretariato;

j)    assistenza agli Stati membri affinché possano assicurare tutte le necessarie garanzie relative ai diritti e alla tutela dei minori, in particolare per quanto riguarda i minori non accompagnati;

k)    assistenza agli Stati membri nell'individuare i richiedenti che necessitano di particolari garanzie procedurali o che hanno particolari esigenze di accoglienza, o altre persone in situazione vulnerabile, compresi i minori, e nell'indirizzare tali persone alle autorità nazionali competenti affinché ricevano l'assistenza adeguata sulla base di misure nazionali, nonché nell'assicurare che siano predisposte tutte le garanzie necessarie a loro favore;

l)    assistenza o sostegno al coordinamento tra le autorità nazionali competenti al fine di dare seguito alla procedura di protezione internazionale con eventuali procedure di rimpatrio in caso di decisione finale negativa;

m)    preparazione delle decisioni sulle domande di protezione internazionale fatta salva la competenza dell'autorità nazionale competente di prendere decisioni su singole domande;

n)    assistenza nella gestione dei ricorsi, tra l'altro, mediante la ricerca e l'analisi giuridica e altre forme di assistenza legale;

o)    partecipazione alle squadre di sostegno per la gestione della migrazione nei punti di crisi (hotspot) di cui al regolamento 2016/1624 all'articolo 21, in stretta collaborazione con altre agenzie dell'Unione competenti;

p)    impiego di squadre di sostegno per l'asilo;

q)    consulenza, se del caso, e messa a disposizione dell'infrastruttura e delle attrezzature tecniche necessarie per le squadre di sostegno per l'asilo e assistenza alle autorità nazionali competenti, compresa la magistratura.

3.    L'Agenzia finanzia o cofinanzia le attività di cui al paragrafo 1 2 col proprio bilancio, conformemente alla normativa finanziaria ad essa applicabile.

4.    Il direttore esecutivo valuta i risultati delle misure tecniche e operative e trasmette al consiglio d'amministrazione relazioni di valutazione dettagliate, conformemente al programma di rendiconto e valutazione previsto dal piano operativo, entro 60 giorni dall'adozione di tali provvedimenti, unitamente alle osservazioni del responsabile dei diritti fondamentali. L'Agenzia effettua un'analisi comparativa globale di tali risultati, e la include nella relazione annuale delle attività di cui all'articolo 65."

4) È inserito il seguente articolo 16 bis:

"Articolo 16 bis

Assistenza rafforzata nella procedura di protezione internazionale e nella procedura Dublino

1. Uno Stato membro può chiedere all'Agenzia un'assistenza rafforzata per assisterlo nell'attuazione della sua politica in materia di asilo, compresi i suoi obblighi nel quadro del CEAS. A tal fine, l'Agenzia invia squadre di sostegno per l'asilo, compreso, se del caso, dalla riserva per l'asilo per:

a) svolgere interamente o in parte la procedura di protezione internazionale nella fase amministrativa conformemente al regolamento (UE) n. XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], fatta salva la competenza degli Stati membri di prendere decisioni su singole domande e/o;

b)assistere nelle rapida attuazione delle procedure applicabili a norma del regolamento (UE) n. XXX/XXX [regolamento Dublino] o svolgere tali procedure, e/o;

c)prestare assistenza nel trattamento dei ricorsi riguardanti le procedure di cui alle lettere a) e b).

2.Ai fini del paragrafo 1, lettera a), se del caso, gli esperti delle squadre di sostegno per l'asilo, a seconda dei casi:

a)comunicano informazioni ai richiedenti sulla procedura di protezione internazionale e sulle condizioni di accoglienza, a seconda del caso;

b)registrano le domande di protezione internazionale;

c)rilevano i dati biometrici e trasmettono tali dati in conformità dell'articolo 10 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac];

d)assistono i candidati nella presentazione della domanda di protezione internazionale;

e)individuano e valutano le eventuali necessità di garanzie procedurali speciali o di esigenze di accoglienza particolari;

f)effettuano il colloquio sull'ammissibilità e il colloquio sul merito, a seconda del caso;

g)valutano gli elementi di prova relativi alle domande di protezione internazionale;

h)preparano le decisioni in merito alle domande di protezione internazionale e trasmettono tali decisioni alle autorità nazionali competenti che saranno incaricate di adottare le decisioni sulle singole domande conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo];

i)prestano assistenza o sostengono il coordinamento tra le autorità nazionali competenti al fine di dare seguito alla procedura di protezione internazionale con eventuali procedure di rimpatrio in caso di decisione finale negativa.

3.Ai fini del paragrafo 1, lettera b), gli esperti delle squadre di sostegno per l'asilo, a seconda dei casi:

a)registrano la domanda di protezione internazionale nel sistema automatizzato di cui al regolamento (UE) n. XXX/XXX [regolamento Dublino];

b)comunicano informazioni ai richiedenti sulle procedure applicabili a norma del regolamento (UE) n. XXX/XXX [regolamento Dublino];

c)svolgono il colloquio per determinare lo Stato membro responsabile dell'esame della domanda di protezione internazionale;

d)svolgono le attività di ricerca delle famiglie e di corrispondenza con lo Stato membro responsabile dell'esame della domanda di protezione internazionale;

e)stabiliscono quali richiedenti possono beneficiare dell'assegnazione o del trasferimento;

f)forniscono assistenza, svolgono o coordinano l'assegnazione o il trasferimento dei richiedenti protezione internazionale o dei beneficiari di protezione internazionale;

g)prestano assistenza nella o svolgono la procedura per stabilire lo Stato membro competente a valutare la domanda di protezione internazionale;

h)prestano assistenza nelle o svolgono le procedure di presa in carico e le notifiche di ripresa in carico conformemente al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino];

4. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), gli esperti delle squadre di sostegno per l'asilo assistono, se del caso, gli organi giurisdizionali su loro richiesta e nel pieno rispetto dell'indipendenza e dell'imparzialità della magistratura nella gestione dei ricorsi, tra l'altro, mediante la ricerca e l'analisi giuridica e altre forme di assistenza legale.

5.L'Agenzia garantisce la traduzione dei documenti pertinenti e l'interpretazione necessaria."

5) L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

"Articolo 21

Squadre di sostegno per la gestione della migrazione

1.Qualora uno Stato membro chieda un rinforzo operativo e tecnico da parte delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento n. XXX/XXX, o qualora vengano inviate squadre di sostegno per la gestione delle migrazione nei punti di crisi (hotspot) ai sensi dell'articolo 18 del regolamento n. XXX/XXX, il direttore esecutivo garantisce il coordinamento fra le attività dell'Agenzia nell'ambito delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione e quelle della Commissione e di altre agenzie competenti dell'Unione, in particolare l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea. 2.

2.Il direttore esecutivo, ove appropriato, avvia la procedura per l'invio delle squadre di sostegno per l'asilo o degli esperti del gruppo d'intervento in materia d'asilo di cui agli articoli 17 e 18. Il rinforzo operativo e tecnico fornito dalle squadre di sostegno per l'asilo o dagli esperti del gruppo d'intervento in materia d'asilo nel contesto delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione può comprendere:

a) lo screening dei cittadini di paesi terzi, compresa la loro identificazione, registrazione, nonché, se richiesto dagli Stati membri, il rilevamento delle loro impronte digitali;

b) la registrazione delle domande di protezione internazionale e, se richiesto dagli Stati membri, l'esame di tali domande;

c) la comunicazione di informazioni sulle procedure di asilo, compresa la ricollocazione e l'assistenza specifica per i richiedenti o potenziali richiedenti suscettibili di ricollocazione.

1.Su richiesta di uno Stato membro, o su iniziativa dell'Agenzia e con l'accordo dello Stato membro interessato, possono essere impiegate squadre di sostegno per la gestione della migrazione al fine di fornire un rinforzo tecnico e operativo a tale Stato membro.

2.Le squadre di sostegno per la gestione della migrazione sono composte da squadre di sostegno per l'asilo, personale operativo proveniente dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea, nonché esperti di Europol o di altre agenzie competenti dell'Unione.

3.Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 presenta alla Commissione una richiesta di rinforzo da parte delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione e una valutazione delle proprie necessità. La Commissione, sulla base della valutazione delle necessità di tale Stato membro, trasmette la richiesta all'Agenzia, all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, a Europol e ad altre agenzie pertinenti dell'Unione, a seconda del caso, e garantisce il coordinamento generale di tale valutazione.

4.Le agenzie competenti dell'Unione, con il coordinamento della Commissione, valutano la richiesta di rinforzo e le necessità di uno Stato membro, al fine di definire le misure necessarie, compreso l'impiego di attrezzature tecniche, da approvarsi da parte dello Stato membro interessato.

5.La Commissione, in cooperazione con lo Stato membro ospitante e con le competenti agenzie dell'Unione, stabilisce le modalità di cooperazione per l'invio delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione, nonché per l'impiego di attrezzature tecniche, ed è responsabile del coordinamento delle attività di tali squadre.

6. Le squadre di sostegno per l'asilo impiegate dall'Agenzia nell'ambito delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione possono svolgere i compiti di cui all'articolo 16, paragrafo 2, e all'articolo 16 bis.

7.Le squadre di sostegno per la gestione della migrazione comprendono, ove necessario, personale specializzato in materia di protezione dei minori, tratta di esseri umani, diritti fondamentali, parità di genere e protezione contro le persecuzioni di genere."

6) L'articolo 47 è sostituito dal seguente:

"Articolo 47
Vicedirettore esecutivo

1. Il direttore esecutivo è assistito da un vicedirettore esecutivo nella gestione dell'Agenzia e nello svolgimento dei suoi compiti di cui all'articolo 46, paragrafo 5. In caso di assenza o indisponibilità del direttore esecutivo, il vicedirettore esecutivo ne fa le veci.

2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio d'amministrazione su proposta del direttore esecutivo in base ad un elenco di candidati proposto dalla Commissione, secondo una procedura di selezione aperta e trasparente. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio d'amministrazione sulla base del merito e della provata competenza di alto livello in materia amministrativa e gestionale, nonché della estesa esperienza professionale in materia di migrazione ed asilo. Il direttore esecutivo propone almeno tre candidati per il posto di vicedirettore esecutivo. Il consiglio di amministrazione ha il potere di prorogare il mandato del vicedirettore esecutivo o di rimuoverlo dal suo incarico su proposta del direttore esecutivo. Al vicedirettore esecutivo si applicano le disposizioni dell'articolo 45 paragrafi 1), 4), 5), 7), 8) e 9)."

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                Per il Consiglio

Il presidente                Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1.Titolo della proposta

1.2.Settore interessato nella struttura ABM/ABB

1.3.Natura della proposta

1.4.Obiettivi

1.5.Motivazione della proposta

1.6.Durata e incidenza finanziaria

1.7.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA

3.1.Rubrica del quadro finanziario pluriennale e linea di bilancio di spesa interessata

3.2.Incidenza prevista sulle spese 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1.Titolo della proposta

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010

1.2.Settore interessato nella struttura ABM/ABB 6  

Settore: Asilo e migrazione (Titolo 18)

Attività: Asilo

1.3.Natura della proposta

 La proposta riguarda una nuova azione 

 La proposta riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 7  

 La proposta riguarda la proroga di un'azione esistente 

 La proposta riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione 

1.4.Obiettivo

1.4.1.Obiettivo strategico pluriennale della Commissione oggetto della proposta

Scopo della proposta in oggetto è rafforzare il ruolo dell'EASO e trasformarlo in una vera e propria agenzia che fornisca un sostegno operativo completo, faciliti l'attuazione del CEAS e ne migliori il funzionamento.

Per rispecchiare tale sviluppo la proposta ribattezza l'EASO "Agenzia dell'Unione europea per l'asilo".

1.4.2.Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico 1: Facilitare l'attuazione e migliorare il funzionamento del CEAS

- Monitoraggio e valutazione dell'attuazione del CEAS

- (Attività di) sostegno per l'attuazione del CEAS

- (Attività di) sostegno per la cooperazione pratica fra SM

- Informazioni sui paesi d'origine e analisi comune

- Promozione del diritto e delle norme operative dell'Unione in materia di asilo

Obiettivo specifico 2: Rafforzamento dell'assistenza operativa e tecnica agli Stati membri

- Maggiore cooperazione pratica e scambio di informazioni

- Attività operative di sostegno

- Cooperazione con i partner e con le parti interessate

- Norme operative, orientamenti e migliori prassi in materia d'asilo

- Comunicazione, scambio di informazioni

Attività ABM/ABB interessate

→QFP 2014-2020

Attività 18 03: Asilo e migrazione

→QFP 2021-2027

Attività 10: Migrazione

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Lo scopo è trasformare l'EASO in una vera e propria agenzia in grado di:

- fornire la necessaria assistenza operativa e tecnica agli Stati membri;

- intensificare la cooperazione pratica e lo scambio di informazioni fra gli Stati membri;

- supportare una sostenibile ed equa distribuzione delle domande di protezione internazionale;

- monitorare e valutare l'attuazione del CEAS e la capacità dei sistemi di asilo e di accoglienza negli Stati membri, e

- far sì che le valutazioni delle domande di protezione internazionale nell'Unione siano convergenti.

1.4.4.Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta.

- Numero di carenze riscontrate durante il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione del CEAS / per anno

- Numero di (attività di) sostegno per l'attuazione del CEAS / per anno

- Numero di (attività di) sostegno per la cooperazione pratica fra SM / per anno

- Numero di paesi d'origine per cui sono stilate relazioni COI e per cui è svolta un'analisi comune / per anno

- Numero di norme operative, orientamenti e migliori prassi in materia d'asilo / per anno

- Numero di azioni di cooperazione pratica e di reti sviluppate / per anno

- Numero di accordi per lo scambio di informazioni / per anno

- Numero di attività operative di sostegno / per anno

- Numero di accordi e attività con i partner e con le parti interessate / per anno

- Numero di attività di comunicazione / per anno

1.5.Motivazione della proposta

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine

La proposta in oggetto si basa sul mandato attuale dell'EASO e lo amplia in modo da trasformarlo in una vera e propria agenzia dotata degli strumenti necessari per: 1) intensificare la cooperazione pratica e lo scambio di informazioni in materia di asilo; 2) promuovere il diritto e le norme operative dell'Unione per garantire un alto grado di uniformità nell'applicazione del quadro giuridico relativo all'asilo; 3) garantire una maggiore convergenza nelle valutazioni delle esigenze di protezione nell'Unione; 4) monitorare e valutare l'attuazione del CEAS; 5) rafforzare l'assistenza tecnica e operativa agli Stati membri per la gestione dei sistemi di asilo e di accoglienza, anche mediante un maggiore sostegno per quanto concerne la procedura di protezione internazionale, al fine di garantire il trattamento rapido delle domande onde assicurare il funzionamento efficiente e ordinato dei sistemi di asilo e di accoglienza e aiutare gli Stati membri nella procedura Dublino; 6) mettere a punto attività globali a sostegno dello Stato membro ospitante per garantire il rapido trattamento delle domande svolgendo in tutto o in parte la procedura amministrativa di protezione internazionale, anche nei centri controllati, e per assistere il potere giudiziario nella gestione dei ricorsi.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Gli obiettivi della presente proposta sono: facilitare l'attuazione e migliorare il funzionamento del CEAS, intensificare la cooperazione pratica e lo scambio di informazioni fra gli Stati membri sulle questioni attinenti all'asilo, promuovere il diritto e le norme operative dell'Unione per garantire un alto grado di uniformità nelle procedure d'asilo, nelle condizioni d'accoglienza e nella valutazione delle esigenze di protezione in tutta l'Unione; monitorare l'applicazione operativa e tecnica del diritto e delle norme dell'Unione per quanto riguarda l'asilo, e fornire un maggiore sostegno operativo e tecnico agli Stati membri per la gestione dei sistemi di asilo e di accoglienza, in particolare agli Stati membri i cui sistemi di asilo e accoglienza subiscono pressioni sproporzionate.

Poiché è interesse comune e condiviso garantire la corretta applicazione del quadro giuridico relativo all'asilo attraverso un'azione concertata fra Stati membri col sostegno dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, in modo da consolidare la stabilità e la regolarità nel funzionamento del CEAS, gli obiettivi della presente proposta non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono essere conseguiti meglio a livello di Unione.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Sin dalla sua entrata in funzione nel 2011, l'EASO ha costantemente aiutato gli Stato membri ad applicare le norme vigenti e a migliorare il funzionamento degli strumenti esistenti. L'Agenzia ha acquisito esperienza e guadagnato credibilità per il suo lavoro di cooperazione pratica fra gli Stati membri e il sostegno dato loro nell'adempimento dei loro obblighi previsti dal CEAS. Nel tempo, i compiti assunti dall'EASO si sono progressivamente trasformati per poter andare incontro alle crescenti esigenze degli Stati membri e del CEAS nel suo insieme. Gli Stati membri contano sempre di più sul sostegno operativo e tecnico di tale Agenzia. Poiché l'EASO ha acquisito una conoscenza ed un'esperienza notevoli nel settore dell'asilo, è ora opportuno trasformarlo in un centro specializzato autonomo, che non debba più basarsi in modo significativo sulle informazioni e le competenze fornite dagli Stati membri.

A parere della Commissione, l'Agenzia è uno degli strumenti disponibili per affrontare in modo efficace le debolezze strutturali del CEAS, acuite dagli arrivi incontrollati e di massa di migranti e richiedenti asilo nell'Unione europea, in particolare negli ultimi anni. Non sarebbe plausibile riformare il CEAS senza conferire all'Agenzia un mandato che corrisponda alle richieste che la riforma comporterà. È indispensabile dotare l'Agenzia dei mezzi necessari per assistere gli Stati membri nelle situazioni di crisi, ma è ancora più necessario predisporre un quadro giuridico, operativo e pratico solido che consenta all'Agenzia di rafforzare i sistemi di asilo e di accoglienza degli Stati membri ed essere di complemento a tali sistemi.

1.5.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

La presente proposta è coerente con la politica globale di lungo termine per una migliore gestione della migrazione definita dalla Commissione nell'agenda europea sulla migrazione, che ha tradotto gli orientamenti politici del presidente Juncker in una serie di iniziative coerenti e sinergiche basate su quattro pilastri, ossia: ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare; rendere sicure le frontiere esterne e salvare vite umane; una politica di asilo forte e una nuova politica di migrazione legale. La presente proposta attua inoltre l'agenda europea sulla migrazione, più specificamente per quanto riguarda l'obiettivo del rafforzamento della politica d'asilo dell'Unione, poiché l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo garantirà un'attuazione piena e coerente del CEAS. La presente proposta di modifica integra la proposta iniziale della Commissione ed è coerente con l'obiettivo di creare una politica interna basata sull'equilibrio tra solidarietà e responsabilità, sulla scorta delle conclusioni del Consiglio europeo del giugno 2018. Il rafforzamento del sostegno dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo è un elemento essenziale di solidarietà. La presente proposta rafforza inoltre gli elementi di cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e la guardia di frontiera e di costa europea per riflettere la proposta della Commissione di modifica del regolamento relativo alla guardia costiera e di frontiera europea, in particolare per quanto riguarda l'invio di squadre di sostegno per la gestione della migrazione.

1.6.Durata e incidenza finanziaria

 Proposta di durata limitata

   Proposta in vigore dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

 Proposta di durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA a AAAA,

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 8  

 Gestione diretta a opera della Commissione

a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;

   a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ha l'obbligo di rendere conto delle proprie attività. L'Agenzia deve stilare una relazione annuale di attività sulla situazione dell'asilo, in cui deve valutare i risultati delle attività che svolge nel corso dell'anno. La relazione deve contenere un'analisi comparativa delle attività dell'Agenzia in modo che essa possa migliorare la qualità, la coerenza e l'efficacia del CEAS. L'Agenzia deve trasmettere la relazione annuale di attività al consiglio d'amministrazione, al Parlamento europeo e al Consiglio.

La Commissione deve far stilare una valutazione entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni cinque anni, per esaminare in particolare l'incidenza, l'efficacia e l'efficienza dell'Agenzia e le sue prassi di lavoro. La valutazione deve riguardare l'impatto dell'Agenzia sulla cooperazione pratica nelle questioni attinenti all'asilo e sul CEAS. La Commissione deve trasmettere la relazione di valutazione, corredata delle proprie conclusioni al riguardo, al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio d'amministrazione. Le conclusioni della valutazione devono essere rese pubbliche.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Rischi individuati

- Per garantire l'attuazione del CEAS e quella del sistema Dublino riformato è necessario un ampliamento delle competenze attuali dell'Agenzia. Per assicurare l'adempimento della missione dell'Agenzia è necessario un rafforzamento del suo personale e delle sue risorse. Senza questi cambiamenti il CEAS è a rischio.

- Flussi migratori vasti e incontrollati che continuano a mettere sotto pressione i sistemi di asilo e di accoglienza, ritardando così la transizione fra la modalità d'emergenza e una gestione ordinata dei sistemi di migrazione e di asilo.

- Assunzione del personale: il ritmo di assunzione può comportare un rischio dato che la capacità attuale dell'Agenzia resta ridotta, le assunzioni sono relativamente lente e il volume di nuovi compiti è in crescita. La DG HOME cerca di attenuare questo problema fornendo appoggio e controllo costanti.

- Il ritardo nell'adozione della base giuridica del sistema Dublino modificato e nello sviluppo degli strumenti informatici connessi che dovrebbero essere usati e gestiti dall'Agenzia potrebbe impedire l'adempimento dei nuovi compiti dell'Agenzia sotto tale aspetto.

- Continuare a dipendere fortemente dalle informazioni degli Stati membri, cosa che ritarderebbe lo sviluppo di una base di conoscenze propria dell'Agenzia impedendole di diventare un vero e proprio centro specializzato autonomo.

In seguito alle gravi carenze rilevate dalla Corte dei conti europea e dallo IAS nella gestione e ne controllo dell'EASO, che hanno dato luogo alla formulazione di riserve nella relazione annuale di attività 2017, la DG HOME ha elaborato un piano d'azione inteso a ovviare a tali carenze. Un coordinamento rafforzato, la definizione di accordi operativi tra la DG di riferimento e l'Agenzia nonché attività di monitoraggio dovrebbero porre rimedio alla situazione ed evitare rischi ricorrenti.

A tale riguardo, la Commissione sorveglia attentamente il funzionamento dell'Agenzia, compresa l'esecuzione del bilancio, attraverso la sua presenza attiva nelle riunioni del consiglio di amministrazione e nelle riunioni del gruppo preparatorio del consiglio di amministrazione. Inoltre, per promuovere ulteriormente la funzione di vigilanza del consiglio di amministrazione, dal febbraio 2018, sulla base di una decisione del consiglio di amministrazione che applica misure provvisorie al direttore esecutivo, la Commissione riceve e rivede periodicamente relazioni di monitoraggio (con cadenza bisettimanale), sul finanziamento degli appalti e sull'assunzione del personale.

2.2.2.Modalità di controllo previste

I conti dell'Agenzia saranno soggetti all'approvazione della Corte dei conti e alla procedura di scarico. Il Servizio di audit interno della Commissione svolgerà gli audit in cooperazione con il revisore interno dell'Agenzia.

Oltre ai controlli indipendenti effettuati dalla Corte dei conti e dal Servizio di audit interno, l'attuazione del quadro di controllo interno dell'Agenzia basato su principi permetterà di controllare i rischi individuati. In particolare, la componente relativa all'informazione e alla comunicazione dovrebbe sensibilizzare il personale che si occupa delle agenzie decentrate, mentre la componente relativa alle attività di monitoraggio consentirà di redigere relazioni sulla base di solidi indicatori di monitoraggio al fine di individuare in anticipo i punti deboli.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

- Agenzia: spetta al direttore esecutivo dare esecuzione al bilancio dell'agenzia. Questi deve presentare alla Commissione, al consiglio d'amministrazione e alla Corte dei conti, ogni anno, un consuntivo dettagliato di tutte le entrate e le spese relative all'esercizio precedente. Inoltre, il servizio di audit interno della Commissione fornirà un parere sui risultati dell'audit di follow-up relativo allo stato di attuazione delle azioni intraprese a seguito dell'audit svolto da tale servizio nel 2016 sull'esecuzione del bilancio e la pianificazione degli appalti. I risultati dell'audit dovrebbero permettere al personale responsabile della gestione dell'Agenzia di ottenere garanzie circa la solidità dei controlli posti in essere e fornire orientamenti per eventuali ulteriori miglioramenti che potrebbero rendersi necessari.

L'Agenzia adotta il suo regolamento finanziario conformemente al regolamento delegato (UE) n. 1271/2013, previo accordo della Commissione e della Corte dei conti. L'agenzia porrà in essere un sistema di controllo interno analogo a quello adottato dalla Commissione nel quadro della propria riforma. L'Agenzia porrà in essere un quadro di controllo interno identico a quello della Commissione, che fornisce un solido quadro per l'individuazione e la prevenzione delle frodi, mentre la strategia antifrode della DG Home coprirà i settori a rischio identificati nell'Agenzia.

- Cooperazione con l'OLAF: il personale soggetto allo statuto dei funzionari della Commissione coopererà con l'OLAF nella lotta antifrode.

- Corte dei conti: la Corte dei conti esaminerà le scritture contabili conformemente al disposto dell'articolo 248 del trattato e pubblicherà ogni anno una relazione sulle attività dell'Agenzia.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA

3.1.Rubrica del quadro finanziario pluriennale e linea di bilancio di spesa interessata

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della spesa

Contributo

Numero [Rubrica 3]

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

3

18.03.02 L'ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)

Diss./Non diss.

NO

NO

SÌ*

NO

*L'EASO riceve contributi da paesi associati a Schengen

·Nuove linee di bilancio richieste per il QFP 2021-2027

·Non è necessario richiedere una nuova linea di bilancio nel QFP 2014-2020, ma la linea di bilancio 18 03 02 dovrebbe essere rinominata di conseguenza

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della spesa

Contributo

Numero[Rubrica 4 (Migrazione e gestione delle frontiere]

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

4

10.YY.YY Agenzia dell'Unione europea per l'asilo

 

Diss./Non diss.

NO

NO

SÌ*

NO

3.2.Incidenza prevista sulle spese

Un aumento di 55 milioni di EUR dal 2019 fino al 2027 rispetto al documento IFL che accompagna la proposta della Commissione COM (2016) 271 final del 4.5.2016.

L'aumento è destinato a raddoppiare i fondi disponibili per le spese relative al sostegno operativo (linea 33 del bilancio dell'Agenzia) per le seguenti attività:

1) rafforzare l'assistenza tecnica e operativa agli Stati membri per la gestione dei sistemi di asilo e accoglienza, compreso un maggiore sostegno nell'ambito della procedura di protezione internazionale, per garantire un trattamento rapido e tempestivo che consenta il funzionamento efficiente e ordinato dei sistemi di asilo e di accoglienza e assistere gli Stati membri nella procedura Dublino.

2) aumentare le attività a sostegno dello Stato membro ospitante, al fine di garantire un rapido trattamento eseguendo in tutto o in parte la procedura amministrativa di protezione internazionale, compreso nei centri controllati, e di assistere il potere giudiziario nella gestione dei ricorsi.

La stima è di 500 000 casi (di richiedenti asilo) l'anno per il prossimo decennio per l'insieme dei paesi dell'UE (nel 2018, dopo otto mesi, sono stati ricevuto nell'UE 382 000 casi di richiedenti asilo). Per la Grecia e l'Italia sono previsti circa 120 000 casi all'anno, di cui 60 000 in Grecia e 60 000 in Italia. In Grecia vi sono in media 15 000 casi da trattare nelle isole. Attualmente l'EASO sta trattando solo una parte dei casi ricevuti nelle isole e non fornisce ancora un sostegno analogo a quello fornito nel continente come richiesto dalla Grecia. Più in generale, l'aiuto prestato dall'EASO agli Stati membri per il trattamento di tutti i casi è per adesso limitato. Scopo del regolamento modificato è ampliare la capacità e i settori di intervento dell'EASO per fornire un sostegno maggiore agli Stati membri, particolarmente a quelli che si trovano in prima linea come la Grecia e l'Italia, anche attraverso il concetto dei centri controllati, come richiesto dalle conclusioni del Consiglio europeo del 28 giugno.



3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale 2014-2020

3

Sicurezza e cittadinanza

Agenzia dell'Unione europea per l'asilo

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

TOTALE

• Stanziamenti operativi

Numero della linea di bilancio

Impegni

1)

Pagamenti

2)

Numero della linea di bilancio

Impegni

1a)

Pagamenti

2 a)

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici

Numero della linea di bilancio

3)

TOTALE degli stanziamenti
per l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (proposta iniziale COM(2016)271)

Impegni

=1+1a +3

86,971

96,686

114,100

297,757

Pagamenti

=2+2a

+3

86,971

96,686

114,100

297,757

Risorse supplementari connesse all'attuale proposta

Impegni

55,000

55,000

110,000

Pagamenti

55,000

55,000

110,000

TOTALE degli stanziamenti
per l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo

86,971

151,686

169,100

407,757

86,971

151,686

169,100

407,757



Rubrica del quadro finanziario
pluriennale 2014-2020

5

"Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

TOTALE

DG: HOME

• Risorse umane

0,536

0,536

0,536

1,608

• Altre spese amministrative

0,030

0,030

0,030

0,090

TOTALE DG MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

Stanziamenti

0,566

0,566

0,566

1,698

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
 

2014-2020

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,566

0,566

0,566

1,698

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 5
del quadro finanziario pluriennale
 

2014-2020

Impegni

87,537

152,252

169,666

409,455

Pagamenti

87,537

152,252

169,666

409,455

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale 2021-2027

4

Migrazione e gestione delle frontiere

Agenzia dell'Unione europea per l'asilo

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

TOTALE

• Stanziamenti operativi

Numero della linea di bilancio

Impegni

1)

Pagamenti

2)

Numero della linea di bilancio

Impegni

1a)

Pagamenti

2 a)

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici 9  

Numero della linea di bilancio

3)

TOTALE degli stanziamenti
per l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo

Impegni

=1+1a +3

171,400

173,700

176,100

178,500

180,900

183,500

185,900

1 250.000

Pagamenti

=2+2a

+3

171,400

173,700

176,100

178,500

180,900

183,500

185,900

1 250.000



Rubrica del quadro finanziario
pluriennale 2021-2027

7

"Pubblica amministrazione europea"

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

TOTALE

DG: HOME

• Risorse umane

0,536

0,536

0,536

0,536

0,536

0,536

0,536

3,752

• Altre spese amministrative

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

0,210

TOTALE DG MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

Stanziamenti

0,566

0,566

0,566

0,566

0,566

0,566

0,566

3,962

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
2021-2027

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,566

0,566

0,566

0,566

0,566

0,566

0,566

3,962

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 7
del quadro finanziario pluriennale
 

Impegni

171,966

174,266

176,666

179,066

181,466

184,066

186,466

1 253.962

Pagamenti

171,966

174,266

176,666

179,066

181,466

184,066

186,466

1 253.962

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo

   La proposta non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi

   La proposta comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

QFP 2014-2020* (Stanziamenti di impegno in EUR)

* La presente tabella espone solo le spese operative previste al titolo 3    

QFP 2021-2027*

Stanziamenti di impegno in EUR

* La presente tabella espone solo le spese operative previste al titolo 3    

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1.Sintesi

   La proposta non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa

   La proposta comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Il numero di membri del personale richiesto per l'Agenzia rimane uguale a quello richiesto nella proposta iniziale della Commissione del 4 maggio 2016, vale a dire un aumento graduale fino a 500 ETP nel 2020.

Mio EUR (al terzo decimale)

Risorse umane (*)

2018

2019

2020

2021-2027

TOTALE

C(2013)519 scenario di base

51

51

51

51

51

Modifiche

40

40

40

40

40

Scenario di base modificato

91

91

91

91

91

Posti supplementari richiesti *

59

70

82

0

0

Posti in organico in unità

214

284

366

366

366

di cui AD

135

179

231

231

231

di cui AST

79

105

135

135

135

Personale esterno (equivalenti a tempo pieno: ETP)

83

106

134

134

134

di cui agenti contrattuali

72

95

123

123

123

di cui esperti nazionali distaccati

11

11

11

11

11

TOTALE

297

390

500

500

500

* Questa tabella indica il personale già richiesto nella proposta COM(2016) 271 final della Commissione del 4.5.2016. Dal 2021 non sono richieste aggiunte di personale.

Spese di personale

2018

2019

2020

2021-2027 (per ciascun anno)

Posti nella tabella dell'organico
(in unità)

28 676 000

38 056 000

49 044 000

49 044 000

- di cui AD

18 090 000

23 986 000

30 954 000

30 954 000

- di cui AST

10 586 000

14 070 000

18 090 000

18 090 000

Personale esterno (equivalenti a tempo pieno: ETP)

5 898 000

7 508 000

9 468 000

9 468 000

- di cui agenti contrattuali

5 040 000

6 650 000

8 610 000

8 610 000

- di cui esperti nazionali distaccati (END)

858 000

858 000

858 000

858 000

Totale personale

34 574 000

45 564 000

58 512 000

58 512 000

3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

2018

2019

2020

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)

4

4

4

XX 01 01 02 (nelle delegazioni)

XX 01 05 01 (ricerca indiretta)

10 01 05 01 (ricerca diretta)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 10

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)

XX 01 04 yy  11

- in sede

- nelle delegazioni

XX 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

10 01 05 02 (AC, END, INT - Ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

4

4

4

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Rappresentare la Commissione nel consiglio d'amministrazione dell'Agenzia. Redigere il parere della Commissione sul programma di lavoro annuale e controllarne l'attuazione. Vigilare sull'elaborazione del bilancio dell'Agenzia e controllare l'esecuzione del bilancio. Assistere l'Agenzia nell'elaborazione delle sue attività conformemente alle politiche dell'UE, anche attraverso la partecipazione alle riunioni di esperti.

Personale esterno

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

   La proposta è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale ma potrebbe comportare l'uso di strumenti speciali, come definito nel regolamento QFP.

   La proposta richiederà una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

   La proposta richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale 12 .

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta non prevede cofinanziamenti da terzi.

 La proposta prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

2018

2019

2020

2021-2027

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Contributi dei paesi associati a Schengen 

pm

pm

pm

pm

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati




Incidenza prevista sulle entrate

   La proposta non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta 13

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ….

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

(1)    EUCO 28.6.2018.
(2)    Dichiarazione di Meseberg della Germania e della Francia "Rinnovare le promesse di sicurezza e prosperità dell'Europa" del 19 giugno 2018.
(3)    COM(2016) 271 final.
(4)    EUCO 19.2.2016.
(5)    [inserire i riferimenti una volta adottato il nuovo regolamento finanziario quadro (atto delegato); adozione prevista entro la fine dell’anno]
(6)    ABM: activity-based management (gestione per attività); ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).
(7)    A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(8)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
(9)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(10)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).
(11)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(12)    Cfr. gli articoli 11 e 17 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.
(13)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25 % per spese di riscossione.