Bruxelles, 14.9.2018

COM(2018) 626 final

2018/0327(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea
in sede di Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione relativa alla posizione che dovrà essere adottata a nome dell’Unione europea il 23 novembre 2018 in sede di assemblea generale dell’OIV, in connessione con la prevista adozione di risoluzioni dell’OIV che possono produrre effetti giuridici per il diritto dell’Unione.

2.Contesto della proposta

2.1.Statuto speciale dell’UE in seno all’OIV

Aderiscono attualmente all’OIV 46 Stati, di cui 20 sono Stati membri dell’Unione. L’Unione europea non è membro dell’OIV. Tuttavia, dal 20 ottobre 2017, l’OIV ha concesso all’Unione lo statuto speciale di cui all’articolo 4 del suo regolamento interno, che permette all’Unione di intervenire nei lavori delle commissioni, delle sottocommissioni e dei gruppi di esperti e di assistere alle riunioni dell’assemblea generale e del comitato esecutivo.

2.2.L’OIV

L’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) è un’organizzazione intergovernativa a carattere tecnico-scientifico operante nel settore della vite, del vino, delle bevande a base di vino, delle uve da tavola, delle uve secche e degli altri prodotti della viticoltura. Essa persegue i seguenti obiettivi: i) informare su misure che consentono di tener conto delle istanze di produttori, consumatori e altri operatori del settore vitivinicolo; ii) assistere le altre organizzazioni internazionali che svolgono attività di standardizzazione; e iii) contribuire all’armonizzazione internazionale delle pratiche e delle norme esistenti.

2.3.Il previsto atto dell’OIV

La prossima assemblea generale dell’OIV avrà luogo in Uruguay il 23 novembre 2018. In tale contesto e sulla base delle discussioni svoltesi nel corso della riunione del gruppo di esperti che si è tenuta nell’aprile 2018 a Parigi, è prevedibile che l’assemblea generale esaminerà, in vista della loro adozione, le seguenti risoluzioni, che producono effetti giuridici per il diritto dell’Unione:

I progetti di risoluzione OENO-TECHNO 14-567B e 14-567C che qualificano come additivi o coadiuvanti tecnologici le sostanze utilizzate per la produzione di vino. In conformità all’articolo 80, paragrafo 3, lettera a), e all’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tali risoluzioni produrranno effetti giuridici per il diritto dell’Unione.

I progetti di risoluzione OENO-SPECIF 15-573, 15-579, 16-603 e 16-604 che stabiliscono i requisiti di purezza e le specifiche identificative delle sostanze impiegate nell’ambito delle pratiche enologiche. Tali pratiche enologiche sono state pubblicate e raccomandate dall’OIV, ferma restando l’adozione delle specifiche delle sostanze stesse (OIV, Codice internazionale delle pratiche enologiche, punti 2.1.20 e 3.4.14). In conformità all’articolo 80, paragrafo 3, lettera a), e all’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, tali risoluzioni produrranno effetti giuridici per il diritto dell’Unione.

I progetti di risoluzione OENO-SCMA 15-591A, 15-591B, 16-595, 16-597, 16-598, 16-599, 16-600, 16-606 e 17-623 che istituiscono metodi di analisi. In conformità all’articolo 80, paragrafo 3, lettera a), e all’articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tali risoluzioni produrranno effetti giuridici per il diritto dell’Unione.

Come per il passato, è prevedibile che l’ordine del giorno della riunione dell’assemblea generale dell’OIV evolva ulteriormente e che vi siano iscritte altre risoluzioni atte a produrre effetti giuridici per il diritto dell’Unione. Al fine di garantire l’efficienza dei lavori dell’assemblea generale nel rispetto delle norme stabilite dai trattati, la Commissione provvederà a integrare o a modificare la presente proposta in tempo utile per permettere al Consiglio di adottare la posizione da assumere anche per tali risoluzioni.

3.Posizione da adottare a nome dell’Unione

I progetti di risoluzione che saranno sottoposti al voto della prossima assemblea generale dell’OIV sono stati ampiamente discussi dagli esperti tecnico-scientifici del settore vitivinicolo. Tali risoluzioni contribuiscono all’armonizzazione internazionale delle norme che disciplinano il settore e istituiranno un quadro in grado di garantire la concorrenza leale negli scambi di prodotti vitivinicoli. È quindi opportuno appoggiarle.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L’articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) prevede l’adozione di decisioni che stabiliscono “le posizioni da adottare a nome dell’Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell’accordo”.

L’articolo 218, paragrafo 9, del TFUE si applica indipendentemente dal fatto che l’Unione sia membro dell’organo o parte dell’accordo 1 .

Rientrano nel concetto di “atti che hanno effetti giuridici” gli atti che producono effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l’organo in questione. Vi rientrano anche gli strumenti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che sono “tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell’Unione 2 .

4.1.2.Applicazione nella fattispecie

L’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) è un’organizzazione intergovernativa a carattere tecnico-scientifico operante nel settore della vite, del vino, delle bevande a base di vino, delle uve da tavola, delle uve secche e degli altri prodotti della viticoltura. Essa persegue i seguenti obiettivi: i) informare su misure che consentono di tener conto delle istanze di produttori, consumatori e altri operatori del settore vitivinicolo; ii) assistere le altre organizzazioni internazionali che svolgono attività di standardizzazione; e iii) contribuire all’armonizzazione internazionale delle pratiche e delle norme esistenti. Aderiscono attualmente all’OIV 46 Stati, di cui 20 sono Stati membri dell’Unione. L’Unione europea non è membro dell’OIV. Tuttavia, dal 20 ottobre 2017, l’OIV ha concesso all’Unione lo statuto speciale di cui all’articolo 4 del suo regolamento interno, che permette all’Unione di intervenire nei lavori delle commissioni, delle sottocommissioni e dei gruppi di esperti e di assistere alle riunioni dell’assemblea generale e del comitato esecutivo.

A livello dell’Unione, alcune delle risoluzioni adottate e pubblicate dall’OIV hanno un’incidenza sul diritto dell’UE in forza del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli 3 (regolamento OCM).

Il regolamento OCM fa infatti riferimento all’OIV nelle disposizioni riguardanti:

-le pratiche enologiche adottate e pubblicate dall’OIV di cui la Commissione deve tener conto per l’autorizzazione di tali pratiche (articolo 80, paragrafo 3, lettera a), del regolamento OCM);

-le stesse pratiche enologiche impiegate, prima dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 3, del regolamento OCM, per la produzione di vini nei paesi terzi (articolo 90, paragrafo 2, del regolamento OCM);

-alcuni requisiti di purezza e specifiche delle sostanze impiegate nell’ambito delle pratiche enologiche, con il risultato che le norme adottate e pubblicate dall’OIV in proposito diventano ipso facto vincolanti nell’Unione (articolo 9 del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio 4 per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni);

-alcuni metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo adottati e pubblicati dall’OIV, sui quali la Commissione deve basarsi a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l’obiettivo perseguito dall’Unione (articolo 80, paragrafo 5, del regolamento OCM).

Analogamente, a norma del regolamento (CE) n. 2870/2000 della Commissione, del 19 dicembre 2000, che definisce i metodi d’analisi comunitari di riferimento applicabili nel settore delle bevande spiritose 5 , alcune delle risoluzioni adottate e pubblicate dall’OIV hanno un’incidenza sul diritto dell’UE. L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2870/2000 rimanda alle risoluzioni dell’OIV qualora non siano previsti metodi d’analisi comunitari di riferimento ai fini della rilevazione e della quantificazione delle sostanze contenute in una bevanda spiritosa.

Infine, anche l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati 6 , prevede riferimenti all’OIV. Secondo tale disposizione, nel decidere i processi produttivi autorizzati, la Commissione tiene conto dei processi produttivi raccomandati e pubblicati dall’OIV e adotta metodi di analisi che si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall’OIV, salvo che tali metodi siano inefficaci o inadeguati ai fini dell’obiettivo perseguito.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all’articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall’obiettivo e dal contenuto dell’atto previsto su cui dovrà essere assunta una posizione a nome dell’Unione. Se l’atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l’altra solo accessoria, la decisione a norma dell’articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione nella fattispecie

L’atto previsto ha finalità e parti costitutive riguardanti il settore dell’agricoltura. Tali elementi dell’atto previsto sono tra loro inscindibili e nessuno di essi è accessorio rispetto agli altri.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta comprende pertanto l’articolo 43 del TFUE.

4.3.Conclusione

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

5.Pubblicazione dell’atto previsto

Non applicabile.

2018/0327 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea
in sede di Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) esaminerà ed eventualmente adotterà in occasione della sua prossima assemblea generale del 23 novembre 2018 alcune risoluzioni che incideranno sul diritto dell’Unione. L’Unione europea non è membro dell’OIV. Tuttavia, il 20 ottobre 2017, l’OIV ha concesso all’Unione lo statuto speciale previsto all’articolo 4 del suo regolamento interno.

(2)Venti Stati membri aderiscono all’OIV. Tali Stati membri possono proporre modifiche ai progetti di risoluzione dell’OIV e saranno invitati ad adottare alcuni di tali progetti nella prossima assemblea generale dell’OIV in data 23 novembre 2018.

(3)Pertanto, la posizione dell’Unione rispetto alle risoluzioni attinenti a materie di sua competenza deve essere adottata dal Consiglio ed espressa nelle riunioni dell’OIV dagli Stati membri che ne fanno parte, i quali agiscono congiuntamente nell’interesse dell’Unione.

(4)A norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 7 nonché del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione 8 , alcune delle risoluzioni adottate e pubblicate dall’OIV hanno un’incidenza sul diritto dell’Unione.

(5)L’articolo 80, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone che nell’autorizzare le pratiche enologiche la Commissione deve tener conto delle pratiche enologiche e dei metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall’OIV.

(6)L’articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone che la Commissione, al momento di stabilire i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo, deve basare tali metodi sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall’OIV, a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l’obiettivo perseguito dall’Unione.

(7)L’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone che i prodotti del settore vitivinicolo importati nell’Unione devono essere ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche autorizzate dall’Unione a norma del medesimo regolamento o, prima di tale autorizzazione, ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall’OIV.

(8)L’articolo 9 del regolamento (CE) n. 606/2009 dispone che, se non sono stabiliti dalla Commissione, i requisiti di purezza e le specifiche delle sostanze impiegate nell’ambito delle pratiche enologiche sono quelli fissati e pubblicati dall’OIV.

(9)I progetti di risoluzione OENO-TECHNO 14-567B1, 14-567B2 e 14-567C qualificano come additivi o coadiuvanti tecnologici le sostanze utilizzate per la produzione di vino. In conformità all’articolo 80, paragrafo 3, lettera a), e all’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tali risoluzioni produrranno effetti giuridici per il diritto dell’Unione.

(10)I progetti di risoluzione OENO-SPECIF 15-573, 15-579, 16-603 e 16-604 stabiliscono i requisiti di purezza e le specifiche delle sostanze impiegate nell’ambito delle pratiche enologiche. Tali pratiche enologiche sono state pubblicate e raccomandate dall’OIV, ferma restando l’adozione delle specifiche delle sostanze stesse (OIV, Codice internazionale delle pratiche enologiche, punti 2.1.20 e 3.4.14). In conformità all’articolo 80, paragrafo 3, lettera a), e all’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, tali risoluzioni produrranno effetti giuridici per il diritto dell’Unione.

(11)I progetti di risoluzione OENO-SCMA 15-591A, 15-591B, 16-595, 16-597, 16-598, 16-599, 16-600, 16-606 e 17-623 istituiscono metodi di analisi. In conformità all’articolo 80, paragrafo 3, lettera a), e all’articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tali risoluzioni produrranno effetti giuridici per il diritto dell’Unione.

(12)I suddetti progetti di risoluzione, che sono stati ampiamente discussi tra gli esperti tecnico-scientifici del settore vitivinicolo, contribuiscono all’armonizzazione internazionale delle norme che disciplinano il settore e istituiranno un quadro in grado di garantire la concorrenza leale negli scambi di prodotti vitivinicoli. È quindi opportuno appoggiarle.

(13)Per consentire la necessaria flessibilità durante i negoziati prima della riunione dell’assemblea generale dell’OIV, è opportuno autorizzare gli Stati membri che aderiscono all’OIV ad approvare modifiche a tali risoluzioni, a condizione che tali modifiche non ne alterino la sostanza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea in sede di assemblea generale dell’OIV del 23 novembre 2018 figura nell’allegato ed è espressa dagli Stati membri aderenti all’OIV, che agiscono congiuntamente nell’interesse dell’Unione.

Articolo 2

1.Qualora sulla posizione di cui all’articolo 1 possano avere ripercussioni nuovi dati tecnici o scientifici presentati prima delle riunioni dell’OIV o durante le stesse, gli Stati membri aderenti all’OIV chiedono che la votazione nell’assemblea generale dell’OIV venga rimandata finché non sia stata definita la posizione dell’Unione sulla base dei nuovi elementi emersi.

2.A seguito del coordinamento, in particolare quello in loco, e senza che intervenga un’ulteriore decisione del Consiglio che stabilisce la posizione dell’Unione, gli Stati membri aderenti all’OIV, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione, possono approvare modifiche ai progetti di risoluzione di cui all’allegato, a condizione che non ne alterino la sostanza.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Repubblica federale di Germania contro Consiglio dell’Unione europea, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punto 64.
(2)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Repubblica federale di Germania contro Consiglio dell’Unione europea, Causa C-399/12, ECLI:EU: C: 2014: 2258, punti 61-64.
(3)    GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(4)    GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1.
(5)    GU L 333 del 29.12.2000, pag. 20.
(6)    GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14.
(7)    Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
(8)    Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1).

Bruxelles, 14.9.2018

COM(2018) 626 final

ALLEGATO

della

proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)


ALLEGATO

Gli Stati membri, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione, appoggiano soltanto i seguenti progetti di risoluzione presentati nella fase 7, riguardanti le pratiche enologiche, i requisiti di purezza e le specifiche identificative delle sostanze impiegate nelle pratiche enologiche e i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo, fatte salve eventuali revisioni future sulla base di nuovi sviluppi.

N.

Rif. della risoluzione

Titolo

1

OENO-TECHNO 14-567B

Distinzione tra additivi e coadiuvanti tecnologici — Parte 2 (glutatione, CO2)

2

OENO-TECHNO 14-567C

Distinzione tra additivi e coadiuvanti tecnologici — Parte 3 (tannini)

3

OENO-SPECIF 15-573

Determinazione di attività emicellulasica nelle preparazioni enzimatiche

4

OENO-SPECIF 16-603

Monografia sui lieviti inattivati con livelli garantiti di glutatione

5

OENO-SPECIF 16-604

Revisione della risoluzione OENO 7/2007 sul carbone per uso enologico

6

OENO-SPECIF 15-579

Monografia sul carbonato di potassio

7

OENO-SCMA 15-591A

Anidride solforosa libera — aggiornamento del metodo OIVMA-AS323-04A

8

OENO-SCMA 15-591B

Anidride solforosa totale — aggiornamento del metodo OIVMA-AS323-04A

9

OENO-SCMA 16-595

Determinazione dell’acetaldeide totale nei vini mediante cromatografia liquida ad alta prestazione

10

OENO-SCMA 16-597

Modifica del metodo di determinazione dell’acidità totale nell’aceto

11

OENO-SCMA 16-598

Determinazione dell’acido L-lattico nei vini e nei mosti

12

OENO-SCMA 16-599

Determinazione dell’acido L-malico nei vini e nei mosti

13

OENO-SCMA 16-600

Determinazione di D-glucosio e D-fruttosio nei vini e nei mosti

14

OENO-SCMA 16-606

Validazione dell’analisi dei composti volatili dei vini mediante gascromatografia (risoluzione OENO-SCMA 14-553)

15

OENO-SCMA 16-623

Determinazione di 2, 4, 6-tricloroanisolo rilasciabile dai tappi di sughero nel vino