COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles,17.7.2018
COM(2018) 541 final
Raccomandazione di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell’Unione europea per la conclusione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo con la Repubblica della Gambia
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
La Commissione propone di negoziare un accordo di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) con la Repubblica della Gambia che risponda alle esigenze della flotta dell’Unione e sia in linea con il regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca e alle conclusioni del Consiglio, del 19 marzo 2012, in merito alla comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Tra l’Unione europea e la Repubblica della Gambia vige un accordo che risale al 1987, anno in cui le due parti hanno concluso un accordo in materia di pesca approvato mediante il regolamento (CEE) n. 1580/87 del Consiglio, del 2 giugno 1987, relativo alla conclusione dell’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Gambia sulla pesca al largo della Gambia. Questo accordo è stato attuato da tre protocolli successivi che consentivano alle navi dell’Unione di accedere alla zona di pesca della Gambia fino al giugno 1996, anno che segna la data di scadenza dell’ultimo protocollo di attuazione. Da tale data l’accordo è ritenuto in sospeso.
L’Unione europea dispone già di una rete ben sviluppata di APPS bilaterali nell’Africa centrale e occidentale, in particolare con il Marocco, la Mauritania, il Senegal, Capo Verde, la Liberia, la Costa d’Avorio e São Tomé e Principe.
Gli APPS contribuiscono a promuovere l’obiettivo della politica comune della pesca a livello internazionale, garantendo che le attività di pesca dell’Unione al di fuori delle acque unionali si basino sugli stessi principi e le stesse norme di quelli applicabili a norma del diritto dell’Unione. Gli APPS favoriscono inoltre la collaborazione scientifica tra l’UE e i suoi partner, promuovono la trasparenza e la sostenibilità per una migliore gestione delle risorse ittiche e incoraggiano la governance, sostenendo il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle attività delle flotte nazionali e straniere, garantendo al contempo il finanziamento della lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) per contribuire allo sviluppo sostenibile dell’industria ittica locale.
Gli APPS rafforzano la posizione dell’Unione europea quale membro della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT), l’organismo istituito a norma del diritto internazionale per la conservazione e la gestione delle specie altamente migratorie nella regione.
•Coerenza con le altre normative dell’Unione
I negoziati per la conclusione di un APPS e del relativo protocollo con la Repubblica della Gambia sono in linea con l’azione esterna dell’UE nei confronti dei paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico).
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica della decisione è fornita dall’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), parte V “azione esterna dell’Unione”, titolo V “accordi internazionali”, che definisce la procedura per i negoziati e per la conclusione di accordi tra l’Unione e i paesi terzi.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Non pertinente, competenza esclusiva.
•Proporzionalità
La decisione è proporzionale all’obiettivo perseguito.
•Scelta dell’atto giuridico
Lo strumento è previsto dall’articolo 218, paragrafi 3 e 4, del TFUE.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Nel 2017 la Commissione ha svolto una valutazione ex-ante su un eventuale APPS con la Repubblica della Gambia. La relazione di valutazione ha concluso che i settori della pesca dell’UE sono fermamente interessati a pescare nella Gambia nell’ambito della rispettiva strategia regionale e che un APPS con la Gambia contribuirebbe a rafforzare il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza nonché a migliorare la governance delle attività di pesca nella regione. La Gambia ha manifestato il proprio interesse ad avviare negoziati con l’UE su un eventuale APPS.
•Consultazioni dei portatori di interessi
Le consultazioni si svolgeranno nell’ambito del Consiglio consultivo per la flotta oceanica. Sono previsti inoltre incontri ad hoc con gli Stati membri, i rappresentanti del settore ed eventualmente le ONG.
•Assunzione e uso di perizie
Non pertinente.
•Valutazione d’impatto
Non pertinente.
•Efficienza normativa e semplificazione
Non pertinente.
•Diritti fondamentali
Le direttive di negoziato proposte in allegato alla decisione raccomandano di autorizzare l’avvio dei negoziati e di includere una clausola che, in caso di violazione dei diritti umani e dei principi democratici, consenta la sospensione dell’accordo e del relativo protocollo.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
L’incidenza sul bilancio connessa al nuovo APPS e al relativo protocollo necessiterà del pagamento di un contributo finanziario alla Repubblica della Gambia compatibile con il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, in particolare con le dotazioni della linea di bilancio relativa agli accordi di partenariato per una pesca sostenibile. Gli importi annuali degli impegni e dei pagamenti sono fissati nel quadro della procedura annuale di bilancio, compresa la linea di riserva per i protocolli non entrati in vigore all’inizio dell’anno.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
L’avvio dei negoziati è previsto per il terzo o il quarto trimestre del 2018.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
La Commissione raccomanda che:
- il Consiglio autorizzi la Commissione ad avviare e condurre i negoziati per la conclusione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo con la Repubblica della Gambia;
- la Commissione sia nominata negoziatrice in materia per conto dell’UE;
- la Commissione conduca i negoziati in consultazione con un comitato speciale come previsto dalle disposizioni del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
- il Consiglio approvi le direttive di negoziato allegate alla presente raccomandazione.
Raccomandazione di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell’Unione europea per la conclusione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo con la Repubblica della Gambia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 218, paragrafi 3 e 4,
vista la raccomandazione della Commissione,
considerando che dovrebbero essere avviati negoziati in vista della conclusione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo con la Repubblica della Gambia,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati, a nome dell’Unione europea, per la conclusione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo un protocollo con la Repubblica della Gambia.
Articolo 2
I negoziati sono condotti in consultazione con il comitato speciale indicato dal Consiglio e sulla base delle direttive di negoziato figuranti in allegato.
Articolo 3
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles,17.7.2018
COM(2018) 541 final
ALLEGATO
della
Raccomandazione
di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell’Unione europea per la conclusione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo con la Repubblica della Gambia
ALLEGATO
Direttive di negoziato
–Obiettivo dei negoziati è la conclusione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo tra l’Unione europea e la Repubblica della Gambia, in linea con il regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca e con le conclusioni del Consiglio, del 19 marzo 2012, in merito alla comunicazione della Commissione del 13 luglio 2011 sulla dimensione esterna della politica comune della pesca.
–L’accordo di partenariato per una pesca sostenibile dovrebbe pertanto definire il quadro, i principi e gli obiettivi generali che costituiranno la base del partenariato con la Gambia. L’accordo dovrebbe contenere una clausola che abroga l’attuale accordo tra il Governo della Repubblica della Gambia e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della Gambia.
–Per promuovere la pesca sostenibile e responsabile con benefici reciproci per l’UE e la Gambia mediante il nuovo accordo e il relativo protocollo, la Commissione baserà i propri obiettivi di negoziato sui seguenti elementi:
·garantire l’accesso alla zona economica esclusiva (ZEE) della Repubblica della Gambia e le necessarie autorizzazioni affinché le navi della flotta dell’UE possano pescare nella ZEE, sviluppando in questo modo la rete degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile di cui dispongono gli operatori dell’UE;
·tenere conto dei migliori pareri scientifici disponibili e dei pertinenti piani di gestione adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) per garantire la sostenibilità ambientale delle attività di pesca e promuovere la governance degli oceani su scala internazionale. Le attività di pesca dovrebbero concentrarsi esclusivamente sulle risorse disponibili, tenendo conto della capacità di pesca della flotta locale e prestando particolare attenzione alla natura altamente migratoria degli stock coinvolti;
·cercare di ottenere una quota appropriata delle risorse di pesca, commisurata agli interessi delle flotte dell’UE, qualora le risorse in questione interessino anche altre flotte straniere;
·garantire che l’accesso alle attività di pesca sia basato sulle operazioni della flotta dell’UE nella regione, alla luce delle migliori e più aggiornate valutazioni scientifiche disponibili;
·stabilire un dialogo volto a rafforzare la politica settoriale al fine di incoraggiare l’attuazione di una politica della pesca responsabile che tenga conto degli obiettivi di sviluppo del paese, segnatamente in materia di governance della pesca, lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, controllo, monitoraggio e sorveglianza delle attività di pesca e consulenza scientifica, e promuovere attività economiche per contribuire, tra l’altro, ad affrontare le cause della migrazione dalla Gambia;
·includere una clausola relativa alle conseguenze in caso di violazione dei diritti umani e dei principi democratici.
–Il protocollo dovrebbe definire in particolare:
·le possibilità di pesca, per categoria, che saranno assegnate alle navi dell’Unione europea,
·la contropartita finanziaria e le relative modalità di pagamento, e
·i meccanismi di attuazione del sostegno settoriale.