Bruxelles, 5.7.2018

COM(2018) 500 final

2018/0264(NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) 2017/1970 che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Con il regolamento (UE) 2017/1970 il Consiglio ha fissato le possibilità di pesca dell’aringa del Golfo di Botnia (sottodivisioni 30-31) per il 2018 sulla base e in conformità del piano di gestione pluriennale per il Mar Baltico (regolamento (UE) 2016/1139). Il contingente assegnato all’UE è stato fissato a 84 599 tonnellate, corrispondenti alla mortalità per pesca compatibile con il valore MSY, ovvero 0,15 per la rispettiva parte dello stock per la quale il CIEM ha formulato una valutazione analitica completa.

Nel 2018 è entrata in vigore la modifica del regolamento (UE) 2106/1139 per quanto riguarda i valori MSY per gli stock di aringa del Golfo di Botnia in linea con il più recente parere fornito dal Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM). La modifica incrementa i valori numerici dei tassi di mortalità per pesca corrispondenti all’MSY da 0,110,15 a 0,15-0,21 e fornisce una base giuridica per la modifica delle rispettive possibilità di pesca fissate nel regolamento (UE) 2017/1970 del Consiglio.

Tale proposta fissa il contingente UE per l’aringa del Golfo di Botnia a un livello di 95 566 tonnellate, corrispondenti alla mortalità per pesca compatibile con il valore MSY, ovvero 0,21.

2.RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

La questione è stata sollevata e discussa dagli Stati membri interessati in occasione del Consiglio “Agricoltura e pesca” tenutosi il 9-10 ottobre 2017. La Commissione si è dichiarata disposta a considerare la possibilità di presentare con urgenza una proposta appropriata volta ad adeguare gli intervalli di valori per l’aringa del Golfo di Botnia nel piano di gestione pluriennale per il Mar Baltico, in vista della conseguente modifica delle possibilità di pesca per il 2018 nel Mar Baltico.

Nella posizione trasmessa alla Commissione il 15 gennaio 2018 il Consiglio consultivo per il Mar Baltico si è espresso a favore di una rapida modifica delle possibilità di pesca nel Mar Baltico, che tenga conto dei più recenti pareri scientifici formulati in seguito all’adozione del piano di gestione pluriennale per il Mar Baltico modificato. Ha inoltre dichiarato che il fatto di modificare rapidamente le possibilità di pesca nel Mar Baltico per lo stock di aringa del Golfo di Botnia consentirebbe alle amministrazioni nazionali di assegnare i contingenti ai pescatori, evitando possibili perdite o interruzioni prima della campagna di pesca con reti a trappola che ha inizio a maggio.

3.ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La proposta mira a modificare il regolamento (UE) 2017/1970 del Consiglio come descritto nel prosieguo.

Le cifre della tabella relativa all’aringa nelle sottodivisioni 30-31 (HER/30/31.) stabilite nell’allegato del regolamento (UE) 2107/1970 dovranno essere aumentate per tenere conto dei cambiamenti nella mortalità per pesca di cui al regolamento (UE) 2016/1139 modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2018/YYYY.

2018/0264 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) 2017/1970 che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2017/1970 del Consiglio 1 stabilisce, tra l’altro, le possibilità di pesca per l’aringa nelle sottodivisioni CIEM 30-31 (“lo stock di aringa del Golfo di Botnia”) in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio 2 .

(2)Il regolamento (UE) 2016/1139 è stato modificato dal regolamento (UE) YYYY/XXXX, del..., per quanto riguarda lo stock di aringa del Golfo di Botnia, tenendo conto dei più recenti dati scientifici forniti dal CIEM 3 .

(3)A seguito della modifica del regolamento (UE) 2016/1139, è opportuno aumentare le possibilità di pesca per lo stock di aringa del Golfo di Botnia.

(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/1970.

(5)La principale campagna di pesca dell’aringa con reti a trappola ha inizio a maggio. Affinché gli Stati membri possano assegnare le possibilità di pesca a livello nazionale in tempo utile prima dell’inizio della stagione, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato del regolamento (UE) 2017/1970, la voce relativa all’aringa nelle sottodivisioni CIEM 30-31 è sostituita dalla seguente:

“Specie:

Aringa

Zona:

Sottodivisioni 30-31

Clupea harengus

(HER/30/31)

Finlandia

78 351

Svezia

17 215

Unione

95 566

TAC

95 566

TAC analitico”

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Regolamento (UE) 2017/1970 del Consiglio, del 27 ottobre 2017, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 281 del 31.10.2017, pag. 1).
(2)    Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).
(3)    Regolamento (UE) 2018/xxxx del Parlamento europeo e del Consiglio, del xx xxx 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1139 per quanto riguarda i tassi di mortalità per pesca e i livelli di salvaguardia per taluni stock di aringa nel Mar Baltico (GU…).