COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 28.6.2018
COM(2018) 495 final
2010/0186(NLE)
Proposta modificata di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, l'accordo sullo spazio aereo comune (in appresso "l'accordo") con la Georgia, in conformità alla decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati.
Ciò rientra nella politica di vicinato dell'UE volta a sostituire la rete di accordi bilaterali con l'istituzione di uno spazio aereo comune tra l'UE e i suoi vicini. L'accordo mira a una progressiva apertura del mercato, su base reciproca, per quanto concerne l'accesso alle rotte e la capacità, la non discriminazione e la parità di condizioni per gli operatori economici, in base ai principi dei trattati UE, nonché l'allineamento della legislazione in materia di aviazione della Georgia a quella dell'UE in questioni come la sicurezza e la gestione del traffico aereo.
L'accordo è stato firmato il 2 dicembre 2010. Per quanto riguarda l'UE, sia l'Unione che i suoi Stati membri sono parti dell'accordo. Il processo di ratifica è stato completato il 9 febbraio 2017 da tutti gli Stati membri, ad eccezione della Repubblica di Croazia.
La Repubblica di Croazia aderisce all'accordo in conformità alla procedura prevista nell'atto di adesione allegato al trattato di adesione del 5 dicembre 2011 e il relativo protocollo di adesione della Repubblica di Croazia a tali accordi è stato firmato nel novembre 2014.
La presente proposta modifica la proposta iniziale della Commissione [COM(2010)339 def.], adottata il 28 giugno 2010 e successivamente trasmessa al Consiglio, in particolare in considerazione dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona e in seguito alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 28 aprile 2015 nella causa C-28/12. Al fine di facilitare l'esame da parte del Consiglio, tutto il testo in questione è presentato come proposta modificata.
2.BASE GIURIDICA
Articolo 100, paragrafo 2, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), del TFUE.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
Non pertinente
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
2010/0186 (NLE)
Proposta modificata di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1)La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, l'accordo sullo spazio aereo comune con la Georgia (in appresso "l'accordo") in conformità alla decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati.
(2)L'accordo è stato firmato il 2 dicembre 2010, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, in conformità alla decisione 2012/708/UE del Consiglio e dei rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio.
(3)L'accordo è stato ratificato da tutti gli Stati membri, ad eccezione della Repubblica di Croazia. La Repubblica di Croazia aderisce all'accordo in conformità alla procedura prevista nell'atto di adesione allegato al trattato di adesione del 5 dicembre 2011 e il relativo protocollo di adesione della Repubblica di Croazia a tali accordi è stato firmato nel novembre 2014.
(4)È ora opportuno che l'accordo sia approvato a nome dell'Unione.
(5)Gli articoli 3 e 4 della decisione 2012/708/UE contengono disposizioni sul processo decisionale e sulla rappresentanza in merito a varie questioni contenute nell'accordo. Alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 28 aprile 2015 nella causa C-28/12, è opportuno sospendere l'applicazione di dette disposizioni. Visti i trattati, non sono necessarie nuove disposizioni in materia né disposizioni sugli obblighi d'informazione degli Stati membri. Gli articoli 3, 4 e 5 della decisione 2012/708/UE dovrebbero pertanto cessare di applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro (in appresso "l'accordo") è approvato a nome dell'Unione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione europea, lo strumento di approvazione, di cui all'articolo 29 dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata dall'accordo.
Articolo 3
La posizione che deve essere adottata dall'Unione in merito alle decisioni del comitato misto di cui all'articolo 22 dell'accordo che riguardano semplicemente l'inclusione della legislazione dell'Unione nell'allegato III (Norme applicabili all'aviazione civile) dell'accordo, con riserva degli adeguamenti tecnici eventualmente necessari, è stabilita dalla Commissione, previa consultazione di un comitato speciale nominato dal Consiglio.
Articolo 4
Gli articoli 3, 4 e 5 della decisione 2012/708/UE cessano di applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente