Bruxelles, 22.6.2018

COM(2018) 485 final

2018/0259(NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L'obiettivo della presente proposta è allineare le regole finanziarie del Fondo europeo di sviluppo ("FES") con quelle applicabili al bilancio dell'Unione. Il regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio recante il regolamento finanziario per l'11º Fondo europeo di sviluppo ("regolamento finanziario per l'11° FES") è strutturato sotto forma di una serie di riferimenti al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea , con l'esclusione o l'integrazione di alcune disposizioni per tenere conto delle specificità del FES. Poiché il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione ("regolamento finanziario"), è stato recentemente rivisto, è necessario adeguare il regolamento finanziario per l'11º FES. Questo è l'unico modo per estendere al FES il beneficio della semplificazione ottenuto attraverso il regolamento finanziario, per esempio per quanto riguarda:

il riconoscimento reciproco degli audit e delle valutazioni;

l'estensione del ricorso alla valutazione per pilastro;

un unico insieme di regole per gli organismi ammissibili in regime di gestione indiretta;

nuovi motivi di esclusione;

estensione dei principi fondamentali della cooperazione nell'ambito della buona governance in materia fiscale (giurisdizioni non cooperative) a tutti i fondi in regime di gestione indiretta.

Poiché le modifiche apportate al regolamento finanziario sono rilevanti e sono state pertanto proposte sotto forma di un nuovo atto giuridico che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la presente proposta segue la stessa impostazione: a fini di chiarezza del diritto e di leggibilità, e considerate le modifiche rilevanti, viene proposto un nuovo atto giuridico.

Il presente allineamento riguarda solo l'attuale 11º FES, che scadrà nel 2020, e non è collegato alle discussioni relative al quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Il principio generale della presente proposta è allinearla quanto più possibile con il regolamento finanziario, che si applica anche agli altri strumenti di politica esterna. Poiché l'11º FES scadrà nel dicembre 2020, alcune disposizioni del regolamento finanziario che entreranno in vigore solo con il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 non sono state tuttavia rese applicabili al regolamento finanziario per l'11º FES.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Non pertinente.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Il regolamento finanziario per l'11º FES si basa sull'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo interno che disciplina l'11º FES.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

L'adozione delle regole finanziarie applicabili all'11º FES è di competenza esclusiva dell'UE.

Proporzionalità

La presente proposta è incentrata sull'allineamento e sulla semplificazione. Le modifiche si limitano a quanto necessario per consentire alle semplificazioni proposte nel regolamento finanziario di produrre concretamente il loro effetto, mantenendo nel contempo le necessarie specificità dell'11º FES.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

La proposta si fonda sui risultati della consultazione pubblica del 2016, che ha preceduto la proposta della Commissione COM(2016) 605 final, del 14 settembre 2016, relativa al regolamento finanziario.

Assunzione e uso di perizie

Non pertinente.

Valutazione d'impatto

Non è stata svolta alcuna valutazione d'impatto della presente revisione del regolamento finanziario per l'11° FES. Le modifiche proposte seguono le semplificazioni proposte nel regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione. Il regolamento finanziario per l'11º FES in quanto tale ha inoltre un impatto economico, ambientale o sociale limitato, dal momento che stabilisce le regole generali per l'attuazione dell'11º FES.

Efficienza normativa e semplificazione

La proposta non rientra nel programma di controllo dell'adeguatezza della regolamentazione.

Diritti fondamentali

La proposta non incide sui diritti fondamentali.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna. Il FES non rientra nel bilancio dell'UE e la sua dotazione finanziaria è stabilita dall'accordo interno. Sebbene il regolamento finanziario per l'11° FES disciplini l'esecuzione delle risorse, la sua adozione non ha alcuna incidenza finanziaria.

5.ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Come affermato sopra, il principio generale della presente proposta è allinearla quanto più possibile con il regolamento finanziario. Questo risultato può essere conseguito mediante riferimenti diretti a tale regolamento.

Tali riferimenti devono essere letti alla luce delle seguenti considerazioni:

l'articolo 2, paragrafo 2, della proposta esclude l'applicazione delle disposizioni che conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del TFUE;

alcune disposizioni del regolamento finanziario si applicano mutatis mutandis: in tal caso le disposizioni applicabili devono essere lette ed applicate in modo ragionevole nel contesto globale del FES piuttosto che alla lettera.

Qualora le disposizioni applicabili del regolamento finanziario contengano riferimenti interni, le disposizioni cui si fa riferimento si applicano soltanto se il regolamento finanziario per l'11º FES ne stabilisce l'applicabilità. In altri termini, soltanto il regolamento finanziario per l'11º FES stabilisce espressamente le disposizioni del regolamento finanziario applicabili al FES.

La proposta segue quanto più possibile la struttura del regolamento finanziario e si suddivide in tre parti: disposizioni fondamentali, fondo investimenti e disposizioni transitorie e finali.

I considerando della proposta precisano il grado di allineamento con il regolamento finanziario.

La parte prima, "Disposizioni fondamentali", si suddivide in undici titoli: oggetto, ambito di applicazione e disposizioni generali, principi finanziari, risorse FES ed esecuzione, agenti finanziari, operazioni di entrata, operazioni di spesa, disposizioni varie in materia di esecuzione, strumenti di finanziamento, conti annuali e altra rendicontazione finanziaria nonché audit esterno e discarico.

Il testo a sé stante della proposta si divide principalmente in due categorie. Parte del testo è in linea con la sostanza del regolamento finanziario, ma le differenze terminologiche o la necessità di effettuare adeguamenti minori al FES richiedono l'inserimento di ulteriori elementi. Esempi specifici si trovano nel titolo VIII, "Strumenti di finanziamento". Altre parti del testo riguardano specificamente il FES, ad esempio nel titolo VI, "Operazioni di entrata", rimasto in gran parte invariato a seguito dalla presente revisione.

La parte seconda, relativa al Fondo investimenti gestito dalla BEI, è specifica per il FES ed è rimasta sostanzialmente invariata a seguito della presente revisione.

Come affermato sopra, poiché il FES scadrà nel dicembre 2020, alcune disposizioni del regolamento finanziario applicabili al bilancio generale dell'Unione, che entreranno in vigore solo in concomitanza con il quadro finanziario pluriennale 2021-2027, non sono state rese applicabili al regolamento finanziario per l'11º FES. Ad esempio, la proposta non rende applicabili le disposizioni relative al fondo comune di copertura (titolo X del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione).

2018/0259 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, quale modificato da ultimo 1 ("accordo di partenariato ACP-UE"),

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE 2 ("accordo interno"), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Corte dei conti 3 ,

visto il parere della Banca europea per gli investimenti sulle disposizioni che la riguardano 4 ,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio ha stabilito modalità dettagliate per l'esecuzione finanziaria dell'11º Fondo europeo di sviluppo ("11° FES"), riguardanti in particolare i principi applicabili, la costituzione delle risorse dell'11° FES, gli agenti finanziari e le entità incaricate delle funzioni di esecuzione del bilancio, le decisioni di finanziamento, gli impegni e i pagamenti, gli strumenti di finanziamento, compresi appalti, sovvenzioni, strumenti finanziari e fondi fiduciari dell'Unione, la presentazione dei conti e la contabilità, l'audit esterno della Corte dei conti e il discarico da parte del Parlamento europeo, nonché il Fondo investimenti gestito dalla Banca europea per gli investimenti.

(2)A fini di semplificazione e di coerenza, il regolamento (UE) 2015/323 è stato quanto più possibile allineato con il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione Tale allineamento è stato conseguito mediante riferimenti diretti a tali due regolamenti; esso ha consentito, da un lato, un'agevole individuazione delle specificità dell'esecuzione finanziaria dell'11° FES e, dall'altro, ha ridotto l'eterogeneità delle regole dell'Unione in materia di finanziamento dell'azione esterna che comporta un onere inutile per i destinatari, la Commissione e altri soggetti coinvolti.

(3)Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 sono stati fusi e sostituiti da un unico atto giuridico, il regolamento (UE) n. [nuovo regolamento finanziario], che ha introdotto modifiche e miglioramenti rilevanti e ha semplificato le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione. A fini di semplificazione, è opportuno che il regolamento finanziario per l'11º FES sia quanto più possibile allineato con il nuovo regolamento. Per motivi di chiarezza giuridica e tenendo conto del numero rilevante di modifiche necessarie per tale allineamento, il regolamento (UE) 2015/323 dovrebbe essere abrogato e sostituito dal presente regolamento.

(4)Occorre tenere presente che il quadro per l'esecuzione finanziaria dell'11º FES è costituito, oltre che dal presente regolamento, dall'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 e rivisto a Lussemburgo il 25 giugno 2005 e a Ouagadougou il 22 giugno 2010 ("accordo di Cotonou"), in particolare dal suo allegato IV, nonché dall'accordo interno, dalla decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("decisione sull'associazione d'oltremare") e dal regolamento (UE) 2015/322 del Consiglio.

(5)È opportuno che l'esecuzione finanziaria dell'11° FES rispetti i principi dell'unità e della verità del bilancio, dell'unità di conto, della specializzazione, della sana gestione finanziaria e della trasparenza. Tenuto conto del suo carattere pluriennale, l'11° FES non dovrebbe essere soggetto al principio di bilancio dell'annualità.

(6)È necessario stabilire modalità d'esecuzione per il versamento dei contributi degli Stati membri all'11° FES, istituito dall'accordo interno, nonché per l'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato.

(7)Le regole riguardanti gli agenti finanziari, vale a dire gli ordinatori e i contabili, la delega delle loro funzioni e le rispettive responsabilità dovrebbero essere allineate con quelle del regolamento n. [nuovo regolamento finanziario] in quanto, nell'esecuzione dell'11º FES a norma del presente regolamento, tali agenti operano nel quadro della Commissione.

(8)Occorre stabilire modalità d'esecuzione in base alle quali l'ordinatore delegato conclude gli accordi necessari per garantire la corretta esecuzione delle operazioni, in stretta collaborazione con l'ordinatore nazionale, regionale, intra-ACP o territoriale.

(9)Le regole riguardanti i metodi di esecuzione, ad esempio in materia di conferimento di compiti di esecuzione del bilancio e di condizioni e limiti di tale conferimento, dovrebbero essere allineate con quelle del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario]. Dovrebbe inoltre essere prevista una disposizione sull'ulteriore conferimento di compiti di esecuzione del bilancio che rispecchi quella contenuta nel regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di garantire un'esecuzione coerente dei finanziamenti per l'azione esterna. È tuttavia opportuno che il presente regolamento contenga disposizioni specifiche relative ai soggetti che sostituiscono temporaneamente l'ordinatore nazionale, al mandato conferito dagli Stati ACP e dai paesi e territori d'oltremare ("PTOM") a un prestatore di servizi, nonché al rafforzamento della tutela degli interessi finanziari dell'UE in caso di gestione indiretta con gli Stati ACP e i PTOM.

(10)Nell'esecuzione dell'11° FES da parte della Commissione a norma del presente regolamento, è opportuno che le disposizioni relative alle decisioni di finanziamento siano allineate con quelle del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario].

(11)Le regole in materia di impegni dovrebbero essere allineate con quelle del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario], eccetto per gli impegni accantonati. Inoltre è opportuno prevedere una proroga dei termini, qualora necessaria, per le azioni attuate in regime di gestione indiretta da parte di Stati ACP o PTOM.

(12)I termini relativi ai pagamenti dovrebbero essere allineati con quelli del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario]. È opportuno stabilire disposizioni speciali per i casi in cui, nell'ambito della gestione indiretta, gli Stati ACP e i PTOM non sono incaricati dell'esecuzione dei pagamenti e di conseguenza la Commissione continua a versarli ai destinatari.

(13)Le varie disposizioni in materia di esecuzione, relative al revisore interno, alla buona amministrazione e ai mezzi di ricorso, al sistema informatico, alla trasmissione elettronica, all'amministrazione elettronica, alle sanzioni amministrative e pecuniarie e all'uso della banca dati centrale sull'esclusione, dovrebbero essere allineate con quelle del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario]. Inoltre, quando l'11º FES è eseguito in regime di gestione indiretta con gli Stati ACP e i PTOM, è opportuno rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell'UE mediante l'irrogazione di sanzioni.

(14)Le regole relative ad appalti, sovvenzioni, premi ed esperti dovrebbero essere allineate con quelle del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario]. Le regole relative agli strumenti finanziari e ai fondi fiduciari dell'UE dovrebbero essere allineate con gli opportuni adeguamenti, tenuto conto della natura dell'11° FES. È opportuno che il sostegno di bilancio ai PTOM tenga conto dei legami istituzionali con lo Stato membro interessato.

(15)Le regole relative alla presentazione dei conti e alla contabilità, all'audit esterno e al discarico dovrebbero rispecchiare quelle del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario].

(16)È necessario stabilire le condizioni alle quali la Corte dei conti è tenuta ad esercitare i propri poteri in relazione all'11° FES.

(17)Occorre stabilire le condizioni alle quali la Banca europea per gli investimenti ("BEI") gestisce le risorse del FES.

(18)Le disposizioni riguardanti il controllo da parte della Corte dei conti delle risorse dell'11° FES gestite dalla BEI dovrebbero essere conformi all'accordo tripartito tra la Corte dei conti, la BEI e la Commissione in base a quanto previsto dall'articolo 248, paragrafo 4, del trattato.

(19)Le disposizioni transitorie dovrebbero stabilire le regole riguardanti il trattamento delle rimanenze e delle entrate derivanti dai precedenti FES nonché l'applicazione del presente regolamento alle operazioni residue da essi previste.

(20)L'interpretazione del presente regolamento dovrebbe mirare a garantire la coerenza con il regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario], a meno che tale interpretazione risulti incompatibile con le specificità dell'11° FES, secondo quanto previsto dall'accordo di partenariato ACP-UE, dall'accordo interno, dalla decisione sull'associazione d'oltremare o dal regolamento (UE) 2015/322 del Consiglio.

(21)Poiché l'applicazione di insiemi diversi di regole finanziarie potrebbe comportare un onere inutile per i destinatari, la Commissione e altri soggetti coinvolti, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il prima possibile e applicarsi retroattivamente a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

TITOLO I
Oggetto, ambito di applicazione e disposizioni generali

Articolo 1
Oggetto

Il presente regolamento stabilisce regole relative all'esecuzione finanziaria delle risorse dell'11° Fondo europeo di sviluppo (FES) e alla presentazione e alla revisione dei conti.

Articolo 2
Relazione con il regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario] applicabile al bilancio generale dell'Unione

1.Ai fini del presente regolamento, i riferimenti alle disposizioni applicabili del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario] o all'allegato I di tale regolamento non comprendono le disposizioni procedurali che non sono pertinenti all'11º FES.

2.I riferimenti interni contenuti nel regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario] o nell'allegato I di detto regolamento non rendono le disposizioni cui rimandano indirettamente applicabili all'11° FES.

3.I riferimenti specifici contenuti nel presente regolamento alle disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario] sono intesi come riferimenti dinamici, comprese le modifiche successivamente apportate a tali disposizioni.

4.All'11° FES si applica mutatis mutandis la decisione n. [XXX/2018] della Commissione 5 , che stabilisce le regole interne di esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea.

Articolo 3
Disposizioni generali

1.Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario].

2.Ai fini del presente regolamento:

a)i riferimenti agli "stanziamenti" o agli "stanziamenti operativi" nel regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario] si intendono fatti alle "risorse dell'11º FES" nel presente regolamento;

b)i riferimenti all'"atto di base" nel regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario] si intendono fatti, in funzione del contesto pertinente, all'accordo interno, alla decisione sull'associazione d'oltremare o al regolamento (UE) 2015/322 del Consiglio;

c)i riferimenti al "bilancio" nel regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario] si intendono fatti all'"11º FES" nel presente regolamento;

d)i riferimenti agli "impegni di bilancio" nel regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario] si intendono fatti agli '"impegni finanziari" nel presente regolamento;

e)i riferimenti alla "linea di bilancio" nel regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario] si intendono fatti alla "dotazione" nel presente regolamento;

f)i riferimenti a "paese terzo" nel regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario] si intendono fatti a qualsiasi paese o territorio partner che rientri nell'ambito di applicazione geografico dell'11º FES nel presente regolamento.

(1)Si applicano gli articoli 4 e 5 del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario].

TITOLO II
Principi finanziari

Articolo 4
Principi finanziari

L'esecuzione delle risorse dell'11° FES rispetta i seguenti principi:

a)unità e verità del bilancio;

b)unità di conto;

c)universalità;

d)specializzazione;

e)sana gestione finanziaria e performance;

f)trasparenza.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre.

Articolo 5
Principi dell'unità e della verità del bilancio

La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese sono effettuati solo mediante imputazione al FES.

Si applica l'articolo 8, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario].

Articolo 6
Principio dell'unità di conto

Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 19 del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario].

Articolo 7
Principio dell'universalità

Si applica l'articolo 20 del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario]. Fatto salvo l'articolo 8 del presente regolamento, l'insieme delle entrate copre l'insieme dei pagamenti stimati.

Le entrate di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento sono automaticamente detratte dai pagamenti effettuati a titolo dell'impegno che le ha generate.

L'Unione non può accendere prestiti entro il quadro dell'11° FES.

Articolo 8
Entrate con destinazione specifica

1.Le entrate con destinazione specifica sono destinate a finanziare spese determinate.

2.Costituiscono entrate con destinazione specifica:

a)i contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, incluse in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, e i contributi finanziari di organizzazioni internazionali a taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione o dalla BEI a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/322 del Consiglio;

b)le entrate aventi una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sussidi, donazioni e legati;

c)le entrate provenienti dalla restituzione, in seguito a recupero, di somme indebitamente pagate;

d)i rimborsi e le entrate generati da strumenti finanziari e garanzie di bilancio a norma dell'articolo 209, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario];

e)le entrate provenienti da successivi rimborsi di oneri fiscali a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. [nuovo regolamento finanziario].

3.Le entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), finanziano spese che sono stabilite dal donatore, previa accettazione della Commissione.

Le entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 2, lettere d) ed e), finanziano spese analoghe a quelle che le hanno generate.

4.Si applicano gli articoli da 25 a 27 del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario] riguardanti gli atti di liberalità. L'accettazione di una liberalità è soggetta all'autorizzazione del Consiglio.

5.Le risorse dell'11° FES corrispondenti a entrate con destinazione specifica sono rese automaticamente disponibili quando l'entrata è stata riscossa dalla Commissione. Tuttavia, le risorse dell'11° FES corrispondenti alle entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 2, lettera a), sono rese disponibili al momento della previsione di crediti, qualora l'accordo con lo Stato membro sia espresso in euro; i pagamenti a titolo di tali entrate possono essere effettuati solo a partire dalla riscossione.

Articolo 9
Principio della specializzazione

Le risorse dell'11° FES sono stanziate per scopi specifici, per Stato ACP o PTOM e in base ai principali strumenti di cooperazione.

Per quanto riguarda gli Stati ACP, tali strumenti sono fissati dal protocollo finanziario di cui all'allegato Ic dell'accordo di partenariato ACP-UE. L'assegnazione delle risorse (dotazioni indicative) si basa inoltre sulle disposizioni dell'accordo interno e del regolamento (UE) 2015/322 del Consiglio e tiene conto delle risorse riservate alle spese di supporto associate alla programmazione e all'esecuzione a norma dell'articolo 6 dell'accordo interno.

Per quanto riguarda i PTOM, tali strumenti figurano nella parte quarta e nell'allegato II della decisione sull'associazione d'oltremare. L'assegnazione di tali risorse tiene anche conto della riserva non assegnata prevista dall'articolo 3, paragrafo 3, di detto allegato e delle risorse per gli studi e le misure di assistenza tecnica di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), dello stesso.

Articolo 10
Principio della sana gestione finanziaria e performance e controllo interno

Si applicano l'articolo 33, paragrafo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), e paragrafo 3, nonché gli articoli 34 e 36 del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario].

Articolo 11
Principio della trasparenza

1.Si applicano l'articolo 37, paragrafo 1, e l'articolo 38 del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario].

2.Lo stato annuale degli impegni, i pagamenti e gli importi annuali delle richieste di contributi a norma dell'articolo 7 dell'accordo interno sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3.Ai fini dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario], per "ubicazione" si intende, se del caso, l'equivalente alla regione a livello NUTS 2 se il destinatario è una persona fisica.

TITOLO III
Risorse ed esecuzione dell'11° FES

Articolo 12
Fonti delle risorse dell'11° FES

Le risorse dell'11° FES sono costituite dai massimali di cui all'articolo 1, paragrafi 2, 4 e 6, dell'accordo interno, dai fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 9, dello stesso accordo e da altre entrate con destinazione specifica di cui all'articolo 8 del presente regolamento.

Articolo 13
Struttura dell'11° FES

Le entrate e le spese dell'11° FES sono classificate secondo la loro natura o la loro destinazione.

Articolo 14
Esecuzione dell'11° FES in conformità del principio della sana gestione finanziaria e performance

1.Si applicano l'articolo 57, l'articolo 59, paragrafi 2 e 3, nonché gli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario].

2.La Commissione assume le responsabilità dell'Unione definite all'articolo 57 dell'accordo di partenariato ACP-UE e quelle definite dalla decisione sull'associazione d'oltremare. A tal fine dà esecuzione alle entrate e alle spese dell'11° FES conformemente alla parte prima e alla parte terza del presente regolamento, sotto la propria responsabilità ed entro i limiti delle risorse dell'11° FES.

3.Gli Stati membri cooperano con la Commissione affinché le risorse dell'11° FES siano utilizzate secondo il principio della sana gestione finanziaria e performance.

Articolo 15
Metodi di esecuzione

Si applica l'articolo 62, paragrafo 1, lettere a) e c), paragrafo 2, primo e terzo comma, e paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario].

TITOLO IV
Agenti finanziari

Articolo 16
Disposizioni generali sugli agenti finanziari e la loro responsabilità

1.Si applicano gli articoli 72, 73, 74, 75 e 76 del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario].

2.Si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 90, 91, 92, 93, 94 e 95 del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario] riguardanti la responsabilità degli agenti finanziari.

Articolo 17
L'ordinatore

1.Alle relazioni annuali di attività di cui all'articolo 74, paragrafo 9, regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario] sono accluse tabelle indicanti per dotazione, paese, territorio, regione o subregione l'importo globale degli impegni, dei fondi assegnati e dei pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio e i relativi importi cumulati dall'apertura del rispettivo FES.

2.L'ordinatore competente della Commissione che venga a conoscenza di problemi nello svolgimento delle procedure relative alla gestione delle risorse dell'11° FES prende, insieme all'ordinatore designato nazionale, regionale, intra-ACP o territoriale, tutti i contatti necessari per rimediare alla situazione ed adotta tutte le misure opportune. Qualora non svolga o non sia in grado di svolgere i compiti affidatigli dall'accordo di partenariato ACP-UE o dalla decisione sull'associazione d'oltremare, l'ordinatore nazionale, regionale, intra-ACP o territoriale può essere sostituito temporaneamente dall'ordinatore competente della Commissione che agirà in nome e per conto del primo in regime di gestione indiretta. In tal caso, la Commissione può ottenere una compensazione finanziaria, a carico delle risorse assegnate allo Stato ACP o al PTOM in questione, per l'onere amministrativo supplementare subito.

Articolo 18
Il contabile

1.Il contabile dell'11° FES è il contabile della Commissione.

2.Si applicano l'articolo 77, paragrafo 1, lettera a) e lettere da c) a f), l'articolo 78, paragrafi 3 e 4, l'articolo 79, l'articolo 80, paragrafi da 1 a 3, l'articolo 81, l'articolo 82, paragrafi da 2 a 10, nonché gli articoli 84, 85 e 86 del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario].

3.Le norme contabili di cui all'articolo 80, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario] si applicano alle risorse dell'11º FES gestite dalla Commissione. Nell'applicazione di tali norme si tiene conto della natura specifica delle attività del Fondo.

4.Il contabile prepara e, previa consultazione dell'ordinatore competente, adotta il piano contabile per le operazioni dell'11° FES.

TITOLO V
Operazioni di entrata

Articolo 19
Contributo annuo e frazioni annue

1.In conformità dell'articolo 7 dell'accordo interno, il massimale dell'importo annuo del contributo per l'anno n + 2 e l'importo annuo del contributo per l'anno n + 1, nonché il suo versamento in tre frazioni, sono fissati secondo la procedura riportata nei paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.

Le frazioni dovute dai singoli Stati membri sono fissate in proporzione al rispettivo contributo all'11° FES secondo quanto stabilito dall'articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo interno.

2.Entro il 15 ottobre dell'anno n la Commissione presenta una proposta che fissa:

a)il massimale dell'importo annuo del contributo per l'anno n + 2;

b)l'importo annuo del contributo per l'anno n + 1;

c)l'importo della prima frazione del contributo per l'anno n + 1;

d)una previsione indicativa non vincolante, basata su un approccio statistico, degli importi annui dei contributi previsti per gli anni n + 3 e n + 4.

Il Consiglio decide su tale proposta entro il 15 novembre dell'anno n.

Gli Stati membri versano la prima frazione del contributo per l'anno n + 1 entro il 21 gennaio dell'anno n + 1.

3.Entro il 15 giugno dell'anno n + 1 la Commissione presenta una proposta che fissa:

a)l'importo della seconda frazione del contributo per l'anno n + 1;

b)l'importo annuo del contributo per l'anno n + 1 riveduto sulla base delle esigenze effettive qualora, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'accordo interno, l'importo annuo dovesse deviarne.

Il Consiglio decide sulla proposta entro 21 giorni di calendario dalla presentazione della proposta da parte della Commissione.

Gli Stati membri versano la seconda frazione entro 21 giorni di calendario dall'adozione della decisione del Consiglio.

4.Entro il 15 giugno dell'anno n + 1, la Commissione stabilisce e comunica al Consiglio lo stato degli impegni, i pagamenti e gli importi annui delle richieste di contributi presentate nell'anno n e previste per gli anni n + 1 e n + 2, tenendo conto delle previsioni della BEI per quanto riguarda la gestione e il funzionamento del Fondo investimenti, ivi compresi gli abbuoni di interesse effettuati dalla BEI. La Commissione fornisce gli importi annui dei contributi per Stato membro, nonché l'importo che il FES deve ancora pagare, distinguendo tra parte della BEI e parte della Commissione. Gli importi per gli anni n + 1 e n + 2 si basano sulla capacità concreta di erogare il livello di risorse proposto, adoperandosi nel contempo al fine di evitare variazioni significative tra i vari anni, nonché saldi di fine esercizio significativi.

5.Entro il 10 ottobre dell'anno n + 1 la Commissione presenta una proposta che fissa:

a)l'importo della terza frazione del contributo per l'anno n + 1;

b)l'importo annuo del contributo per l'anno n + 1 riveduto sulla base delle esigenze effettive qualora, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'accordo interno, l'importo annuo dovesse deviarne.

Il Consiglio decide sulla proposta entro 21 giorni di calendario dalla presentazione della proposta da parte della Commissione.

Gli Stati membri versano la terza frazione entro 21 giorni di calendario dall'adozione della decisione del Consiglio.

6.La somma delle frazioni relative a un determinato anno non supera l'importo annuo del contributo stabilito per tale anno. L'importo annuo del contributo non supera il massimale stabilito per tale anno. Il massimale è aumentato solo alle condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 4, dell'accordo interno. Un eventuale aumento del massimale è inserito nelle proposte di cui ai paragrafi 2, 3 e 5 del presente articolo.

7.Il massimale dell'importo annuo del contributo che ciascuno Stato membro è tenuto a versare per l'anno n + 2, l'importo annuo del contributo per l'anno n + 1 e le quote dei contributi precisano:

a)l'importo gestito dalla Commissione; e

b)l'importo gestito dalla BEI, ivi compresi gli abbuoni di interesse gestiti dalla stessa.

Articolo 20
Versamento delle frazioni

1.Le richieste di contributi utilizzano innanzitutto, uno dopo l'altro, gli importi stabiliti per i precedenti Fondi europei di sviluppo.

2.I contributi degli Stati membri sono espressi in euro e sono versati in euro.

3.Il contributo di cui all'articolo 19, paragrafo 7, lettera a), è accreditato da ogni Stato membro su un conto speciale intitolato "Commissione europea - Fondo europeo di sviluppo", aperto presso la banca centrale del pertinente Stato membro o presso l'istituto finanziario da esso designato. Gli importi di tali contributi sono conservati su detti conti speciali fino a quando è necessario effettuare i versamenti. La Commissione si adopera al fine di ripartire i prelievi da operare sui conti speciali in modo da mantenere la ripartizione degli attivi su questi conti in conformità del criterio di contribuzione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo interno.

Il contributo di cui all'articolo 19, paragrafo 7, lettera b), del presente regolamento è accreditato da ogni Stato membro, in conformità dell'articolo 47, paragrafo 1.

Articolo 21
Interessi sui contributi non versati

1.Alla scadenza dei termini stabiliti all'articolo 19, paragrafi 2, 3 e 5, lo Stato membro interessato è tenuto al pagamento di interessi, alle seguenti condizioni:

a)il tasso d'interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza del termine, maggiorato di 2 punti percentuali. Questo tasso è aumentato dello 0,25 % per ogni mese di ritardo;

b)gli interessi sono pagati per il periodo decorrente dal giorno di calendario successivo alla scadenza del termine di pagamento fino alla data in cui il pagamento è effettuato.

2.Per quanto riguarda il contributo di cui all'articolo 19, paragrafo 7, lettera a), gli importi degli interessi sono accreditati su uno dei conti di cui all'articolo 1, paragrafo 6, dell'accordo interno.

Per quanto riguarda il contributo di cui all'articolo 19, paragrafo 7, lettera b), del presente regolamento gli importi degli interessi sono accreditati al Fondo investimenti, in conformità dell'articolo 47, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 22
Richiesta dei contributi non versati

Allo scadere del protocollo finanziario che figura all'allegato Ic dell'accordo di partenariato ACP-UE, la parte di contributi che gli Stati membri devono ancora versare a norma dell'articolo 19 del presente regolamento è chiesta dalla Commissione e dalla BEI, in funzione delle necessità, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Articolo 23
Altre operazioni di entrata

1.Si applicano gli articoli da 97 a 99, l'articolo 100, paragrafo 1 e paragrafo 2, primo comma, l'articolo 101, paragrafi da 1 a 6, gli articoli da 102 a 107 nonché l'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario]. Si può procedere al recupero mediante una decisione della Commissione che costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 299 del TFUE.

2.Per quanto riguarda l'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario], il riferimento alle risorse proprie si intende fatto ai contributi degli Stati membri di cui all'articolo 19 del presente regolamento.

3.Ai recuperi in euro si applica l'articolo 99, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario]. Per i recuperi in valuta locale si applica utilizzando il tasso della banca centrale dello Stato che emette la valuta vigente il primo giorno di calendario del mese di emissione dell'ordine di riscossione.

TITOLO VI
Operazioni di spesa

Articolo 24
Disposizioni relative agli impegni e alle decisioni di finanziamento

1.L'impegno della spesa è preceduto da una decisione di finanziamento adottata dalla Commissione.

2.Si applicano l'articolo 110, paragrafi da 2 a 5, l'articolo 111, l'articolo 112, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafi da 2 a 5, nonché gli articoli da 114 a 116 del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario].

3.Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 114, paragrafo 2, terzo e quarto comma, del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario], il termine per la conclusione degli impegni giuridici che attuano l'azione può essere prorogato oltre i tre anni a decorrere dalla data di conclusione dell'accordo di finanziamento con gli Stati ACP e i PTOM.

4.Se le risorse dell'11° FES sono eseguite in regime di gestione indiretta con gli Stati ACP o i PTOM, l'ordinatore competente può, se accetta la relativa giustificazione, prorogare il termine di due anni di cui all'articolo 114, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario] e il termine di tre anni di cui all'articolo 114, paragrafo 2, terzo comma.

5.Alla scadenza dei termini prorogati di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, i saldi non eseguiti sono, ove del caso, disimpegnati.

6.Per le misure adottate a norma degli articoli 96 e 97 dell'accordo di partenariato ACP-UE, i termini di cui al presente articolo possono essere sospesi.

7.Ai fini dell'applicazione dell'articolo 111, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario], la regolarità e la conformità sono verificate rispetto alle pertinenti disposizioni, in particolare i trattati, l'accordo di partenariato ACP-UE, la decisione sull'associazione d'oltremare, l'accordo interno, il presente regolamento e tutti gli atti adottati in applicazione di tali disposizioni.

Articolo 25
Termini relativi al pagamento

1.Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ai pagamenti effettuati dalla Commissione si applica l'articolo 116 del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario].

2.Se le risorse dell'11° FES sono applicate in regime di gestione indiretta con gli Stati ACP o i PTOM e la Commissione esegue i pagamenti per loro conto, il termine di cui all'articolo 116, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario]si applica a tutti i pagamenti non contemplati alla lettera a) della medesima disposizione. La convenzione di finanziamento contiene le disposizioni necessarie per garantire la tempestiva collaborazione dell'amministrazione aggiudicatrice.

3.Per quanto riguarda l'articolo 116, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario], i pagamenti di cui la Commissione è responsabile sono imputati alla stessa dotazione del contratto corrispondente. Se i fondi rimanenti non sono sufficienti, i pagamenti saranno imputati al conto o ai conti di cui all'articolo 1, paragrafo 6, dell'accordo interno.

TITOLO VII
IL REVISORE INTERNO

Articolo 26
Il revisore interno

Il revisore interno dell'11º FES è il revisore interno della Commissione e il comitato di controllo dell'audit interno di cui all'articolo 123 del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario] svolge il proprio ruolo anche in relazione alle risorse del FES gestite dalla Commissione. Si applicano gli articoli da 118 a 122 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI ESECUZIONE

Articolo 27
Regole comuni

Si applicano, mutatis mutandis, gli articoli da 124 a 146, l'articolo 147, paragrafo 1, l'articolo 148, l'articolo 149, paragrafo 1 e paragrafi da 3 a 7, nonché gli articoli da 150 a 153 del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario].

Articolo 28
Accordi amministrativi con il SEAE

I servizi della Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna possono concordare modalità volte a facilitare l'esecuzione, da parte delle delegazioni dell'Unione, delle risorse previste per le spese di supporto associate all'11° FES a norma dell'articolo 6 dell'accordo interno.

TITOLO IX
STRUMENTI DI FINANZIAMENTO

Articolo 29
Disposizioni generali sugli strumenti di finanziamento

1.Ai fini dell'assistenza finanziaria prevista dal presente titolo, la cooperazione tra l'Unione, gli Stati ACP e i PTOM può assumere, tra l'altro, una delle seguenti forme:

a)accordi triangolari con cui l'Unione coordina con paesi terzi la sua assistenza a uno Stato ACP, un PTOM o una regione;

b)misure di cooperazione amministrativa quali i gemellaggi tra istituzioni pubbliche, autorità locali, enti pubblici nazionali o soggetti di diritto privato cui sono affidati funzioni di servizio pubblico di uno Stato membro o di una regione ultraperiferica e quelli di uno Stato ACP o di un PTOM o di una rispettiva regione, nonché misure di cooperazione che coinvolgono esperti del settore pubblico distaccati dagli Stati membri e dalle rispettive autorità regionali e locali;

c)meccanismi di esperti per un potenziamento mirato delle capacità nello Stato ACP, nel PTOM o in una rispettiva regione e assistenza tecnica e consulenza a breve termine agli stessi, nonché supporto ai centri di conoscenza e di eccellenza sostenibili in materia di governance e riforma nel settore pubblico;

d)contributi alle spese necessarie per istituire e gestire un partenariato pubblico-privato;

e)programmi di sostegno alle politiche settoriali, tramite i quali l'Unione fornisce sostegno al programma settoriale di uno Stato ACP o di un PTOM; o

f)abbuoni di interesse.

2.Oltre ai tipi di finanziamento di cui agli articoli da 30 a 37, l'assistenza finanziaria può essere anche fornita attraverso:

a)alleviamento del debito, nell'ambito di programmi in materia concordati a livello internazionale;

b)in casi eccezionali, programmi settoriali e generali di sostegno alle importazioni sotto forma di:

i)    programmi settoriali di sostegno alle importazioni in natura;

ii)    programmi settoriali di sostegno alle importazioni sotto forma di contributi in valuta volti a finanziare le importazioni settoriali; o

iii)    programmi generali di sostegno alle importazioni sotto forma di contributi in valuta volti a finanziare le importazioni generali riguardanti una vasta gamma di prodotti.

3.L'assistenza finanziaria può essere erogata anche tramite contributi a fondi nazionali, regionali o internazionali, quali quelli istituiti o gestiti dalla BEI, da Stati membri o da Stati ACP o PTOM, da regioni o da organizzazioni internazionali, per mobilitare finanziamenti congiunti di una serie di donatori, ovvero a fondi creati da uno o più donatori ai fini dell'attuazione congiunta di progetti.

Se del caso, è promosso l'accesso reciproco da parte delle istituzioni finanziarie dell'Unione agli strumenti finanziari istituiti da altre organizzazioni.

4.Le azioni finanziate a titolo dell'11° FES possono essere attuate in regime di cofinanziamento parallelo o di cofinanziamento congiunto.

Nel caso del cofinanziamento parallelo, un'azione deve essere scissa in una serie di componenti chiaramente individuabili, ognuna delle quali è finanziata dai diversi partner cofinanziatori in modo che sia sempre possibile individuare la destinazione finale del finanziamento.

Nel caso del cofinanziamento congiunto, il costo totale di un'azione dev'essere ripartito tra i partner cofinanziatori e le risorse devono essere messe in comune in modo che non sia più possibile individuare la fonte di finanziamento di una determinata attività svolta nell'ambito dell'azione.

5.Nell'attuare il sostegno alla transizione e alla riforma in Stati ACP e PTOM, l'Unione si avvale delle esperienze degli Stati membri e degli insegnamenti tratti e li condivide.

CAPO 1
GESTIONE INDIRETTA

Articolo 30
Gestione indiretta

1.Fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, si applicano gli articoli da 154 a 159 del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario]. Ai fini dell'articolo 158 del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario], la gestione indiretta con paesi terzi può anche assumere la forma di un accordo di finanziamento concluso con l'organizzazione o l'organismo competente a livello regionale o intra-ACP.

2.Le entità che eseguono i fondi del FES garantiscono la coerenza con la politica esterna dell'Unione e possono affidare compiti di esecuzione del bilancio ad altre entità a condizioni equivalenti a quelle applicabili alla Commissione. Esse adempiono agli obblighi di cui all'articolo 155, paragrafo 1, regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario] su base annua. Il parere di audit è presentato entro un mese dalla relazione e dalla dichiarazione di gestione, per poter essere preso in considerazione nella garanzia di affidabilità della Commissione.

Le organizzazioni internazionali di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario] e gli organismi degli Stati membri di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punti v) e vi), del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario] incaricate dalla Commissione possono anche affidare compiti di esecuzione del bilancio ad organizzazioni senza fini di lucro in possesso dell'opportuna capacità operativa e finanziaria a condizioni equivalenti a quelle applicabili alla Commissione.

Gli Stati ACP e i PTOM possono altresì eseguire i fondi dell'11° FSE attraverso i loro servizi e organismi di diritto privato in base a un contratto di servizi. Tali organismi sono selezionati mediante procedure aperte, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie, tali da evitare conflitti di interessi. La convenzione di finanziamento stabilisce le condizioni del contratto di servizi.

3.Se l'11º FES è applicato in regime di gestione indiretta con gli Stati ACP o i PTOM o le loro organizzazioni regionali, fatte salve le responsabilità delle amministrazioni aggiudicatrici, la Commissione:

a)procede, se necessario, al recupero degli importi dovuti dai destinatari delle amministrazioni aggiudicatrici a norma degli articoli da 101 a 104 del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario], anche mediante una decisione che costituisce titolo esecutivo alle stesse condizioni di cui all'articolo 299 del TFUE;

b)può, qualora le circostanze lo richiedano, irrogare sanzioni amministrative o pecuniarie, o entrambe, nei confronti dei partecipanti o dei destinatari delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché nei confronti di altre entità o persone che si trovano, rispetto all'amministrazione aggiudicatrice, in una delle situazioni di cui all'articolo 135, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario], alle stesse condizioni previste agli articoli da 135 a 143 di tale regolamento.

La convenzione di finanziamento contiene disposizioni a tal fine.

CAPO 2
APPALTI

Articolo 31
Appalti

Si applicano gli articoli da 160 a 172, l'articolo 173, paragrafo 1, paragrafo 2, primo e secondo comma, e paragrafi 3 e 4, nonché gli articoli da 174 a 179 del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario].

CAPO 3
SOVVENZIONI

Articolo 32
Sovvenzioni

Si applicano gli articoli da 180 a 205 del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario].

CAPO 4
PREMI

Articolo 33
Premi

Si applicano gli articoli 206 e 207 del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario].

CAPO 5
STRUMENTI FINANZIARI, GARANZIE DI BILANCIO E ASSISTENZA FINANZIARIA

Articolo 34
Strumenti finanziari

1. Si applicano l'articolo 208, paragrafi 4 e 5, l'articolo 290, paragrafi 1, 2 e 4, l'articolo 210, paragrafo 1, e l'articolo 214 del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario].

Nell'ambito dell'11º FES possono essere costituiti strumenti finanziari ai quali possono contribuire anche gli Stati membri o altre parti.

Il FES è autorizzato a contribuire agli strumenti finanziari o alla copertura delle garanzie di bilancio istituiti dal bilancio dell'Unione.

2. Si applicano l'articolo 215, paragrafi da 2 a 7, e l'articolo 216 del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario].

3. Gli strumenti finanziari possono essere costituiti nelle decisioni di finanziamento di cui all'articolo 24. Essi fanno capo, per quanto possibile, alla BEI, a un'istituzione finanziaria multilaterale europea, quale la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, o a un istituto finanziario europeo bilaterale, ad esempio le banche di sviluppo bilaterali, eventualmente associati ad altre sovvenzioni provenienti da altre fonti.

CAPO 6
ALTRI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO

Articolo 35
Fondi fiduciari dell'Unione

Si applicano gli articoli 234, 235 e 252 del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario].

Riguardo all'articolo 234, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario], i riferimenti al comitato competente si intendono fatti al comitato di cui all'articolo 8 dell'accordo interno.

Articolo 36
Sostegno di bilancio

Si applica l'articolo 236 del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario].

Il sostegno di bilancio generale o settoriale dell'Unione si basa sulla responsabilità reciproca e su un impegno comune a favore dei valori universali e mira a rafforzare i partenariati contrattuali tra l'Unione e gli Stati ACP o i PTOM al fine di promuovere la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto, di sostenere una crescita economica sostenibile e inclusiva e di eliminare la povertà.

Le decisioni di concedere un sostegno di bilancio si basano su politiche di sostegno di bilancio approvate dall'Unione, una chiara serie di criteri di ammissibilità e un'attenta valutazione dei rischi e dei benefici.

Uno dei fattori determinanti per tale decisione è una valutazione dell'impegno, dei risultati e dei progressi degli Stati ACP e dei PTOM con riguardo alla democrazia, ai diritti umani e allo Stato di diritto. Il sostegno di bilancio può essere differenziato per adeguarsi meglio al contesto politico, economico e sociale degli Stati ACP e dei PTOM, tenendo conto di situazioni di fragilità.

Quando fornisce il sostegno di bilancio, la Commissione ne fissa e controlla chiaramente la condizionalità e sostiene altresì lo sviluppo delle capacità di controllo parlamentare e di audit, come anche il rafforzamento della trasparenza e dell'accesso del pubblico alle informazioni.

Il versamento del sostegno di bilancio è subordinato a progressi soddisfacenti compiuti nel conseguimento degli obiettivi concordati con gli Stati ACP e i PTOM.

Nel fornire sostegno di bilancio ai PTOM, si tiene conto dei loro legami istituzionali con lo Stato membro interessato.

Articolo 37
Esperti

Si applicano l'articolo 237, paragrafi da 1 a 4, e gli articoli 238 e 239 del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario].

TITOLO X
CONTI ANNUALI E ALTRA RENDICONTAZIONE FINANZIARIA

Articolo 38
Conti dell'11° FES

1.I conti annuali dell'11° FES sono preparati per ciascun esercizio, che ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre. Tali conti comprendono quanto segue:

a)gli stati finanziari;

b)la relazione sull'esecuzione finanziaria.

Gli stati finanziari sono accompagnati dalle informazioni fornite dalla BEI a norma dell'articolo 51.

2.Si applica l'articolo 243 del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario].

3.Entro il 31 marzo dell'esercizio successivo il contabile comunica i conti provvisori alla Corte dei conti per via elettronica.

4.La Corte dei conti formula, entro il 15 giugno dell'esercizio successivo, le sue osservazioni su tali conti provvisori, relativamente alla parte delle risorse dell'11° FES della cui gestione finanziaria è responsabile la Commissione, per permettere a quest'ultima di apportare le correzioni giudicate necessarie per redigere i conti definitivi.

5.La Commissione approva i conti definitivi e li trasmette, entro il 31 luglio dell'esercizio successivo, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

Entro la stessa data il contabile trasmette alla Corte dei conti una dichiarazione relativa ai conti definitivi.

6.Si applica l'articolo 246, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario].

7.Entro il 15 novembre dell'esercizio successivo i conti definitivi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, corredati della dichiarazione di affidabilità fornita dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 43 del presente regolamento.

Articolo 39
Stati finanziari e relazione sull'esecuzione finanziaria

1.La relazione sull'esecuzione finanziaria è preparata dall'ordinatore competente e trasmessa al contabile entro il 15 marzo per essere inserita nei conti dell'11° FES. Essa fornisce un'immagine fedele delle operazioni dell'11° FES in entrate e in spese. La relazione è presentata in milioni di euro e comprende:

a)il conto del risultato dell'esecuzione finanziaria, che riassume la totalità delle operazioni finanziarie dell'esercizio in entrate e in spese;

b)l'allegato del conto del risultato dell'esecuzione finanziaria, che ne integra e commenta le informazioni.

2.Il conto del risultato dell'esecuzione finanziaria contiene inoltre:

a)una tabella che descrive l'evoluzione delle dotazioni nel corso dell'esercizio precedente;

b)una tabella che indica per dotazione l'importo globale degli impegni, dei fondi assegnati e dei pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio e i relativi importi cumulati dall'apertura dell'11° FES.

Articolo 40
Monitoraggio e relazioni da parte della Commissione e della BEI

1.La Commissione e la BEI monitorano, ciascuna nell'ambito delle sue competenze, l'uso dell'assistenza dell'11° FES da parte degli Stati ACP, dei PTOM e di qualsiasi altro beneficiario, nonché l'attuazione dei progetti finanziati con l'assistenza dell'11° FES, tenendo conto in modo particolare degli obiettivi di cui agli articoli 55 e 56 dell'accordo di partenariato ACP-UE e alle corrispondenti disposizioni della decisione sull'associazione d'oltremare.

2.La BEI informa periodicamente la Commissione circa l'attuazione dei progetti finanziati con le risorse dell'11° FES che amministra, secondo le procedure definite negli orientamenti operativi del Fondo investimenti.

3.La Commissione e la BEI forniscono agli Stati membri le informazioni sull'esecuzione operativa delle risorse dell'11° FES come previsto dall'articolo 18 del regolamento (UE) 2015/322 del Consiglio. La Commissione comunica tali informazioni alla Corte dei conti conformemente all'articolo 11, paragrafo 6, dell'accordo interno.

Articolo 41
Contabilità di bilancio

1.La contabilità di bilancio permette di seguire in modo dettagliato l'esecuzione finanziaria delle risorse dell'11° FES.

2.La contabilità di bilancio illustra tutti i seguenti aspetti:

a)le dotazioni e le risorse corrispondenti dell'11° FES;

b)gli impegni finanziari;

c)i pagamenti e

d)i crediti accertati e i recuperi intervenuti durante l'esercizio per l'importo integrale e senza adeguamenti reciproci.

3.Se necessario, quando impegni, pagamenti e crediti sono indicati in moneta nazionale, il sistema contabile ne consente la registrazione in tale moneta oltre che in euro.

4.Gli impegni finanziari globali sono contabilizzati in euro per il valore delle decisioni di finanziamento adottate dalla Commissione. Gli impegni finanziari specifici sono contabilizzati in euro per il controvalore degli impegni giuridici. Tale controvalore tiene eventualmente conto di quanto segue:

a)un accantonamento per il pagamento delle spese rimborsabili su presentazione dei documenti giustificativi;

b)un accantonamento per la revisione dei prezzi, per l'incremento delle quantità e per imprevisti quali definiti nei contratti finanziati dall'11° FES;

c)un accantonamento finanziario per la fluttuazione dei tassi di cambio.

5.Tutti i documenti contabili relativi all'esecuzione di un impegno sono conservati per un periodo di cinque anni dalla data della decisione di discarico sull'esecuzione finanziaria delle risorse dell'11° FES, di cui all'articolo 44, relativa all'esercizio nel corso del quale l'impegno è stato chiuso a livello contabile.

TITOLO XI
AUDIT ESTERNO E DISCARICO

Articolo 42
Audit esterno e discarico relativamente alla Commissione

1.Per quanto riguarda le operazioni finanziate a valere sulle risorse dell'11° FES gestite dalla Commissione a norma dell'articolo 14, la Corte dei conti esercita i suoi poteri conformemente al presente articolo e all'articolo 43.

2.Si applicano gli articoli da 255 a 257, l'articolo 258, paragrafi 1 e 2, paragrafo 3, seconda frase, e paragrafo 4, nonché l'articolo 259 del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario].

3.Ai fini del presente titolo, la Corte dei conti tiene conto dei trattati, dell'accordo di partenariato ACP-UE, della decisione sull'associazione d'oltremare, dell'accordo interno, del presente regolamento e di tutti gli atti adottati a norma degli stessi.

4.La Corte dei conti è informata della regolamentazione interna di cui all'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario], compresa la nomina degli ordinatori, nonché dell'atto di delega di cui all'articolo 79 del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario].

5.Le autorità nazionali di audit degli Stati ACP e dei PTOM sono incoraggiate a cooperare con la Corte dei conti su invito di quest'ultima.

6.La Corte dei conti può emettere pareri su questioni riguardanti l'11° FES su richiesta di una delle altre istituzioni dell'Unione.

Articolo 43
Dichiarazione di affidabilità

Contestualmente alla relazione annuale di cui all'articolo 258 del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario], la Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 44
Discarico

1.Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, si applicano gli articoli da 260 a 263 del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario].

2.La decisione di discarico riguarda i conti di cui all'articolo 38, ad eccezione della parte a cura della BEI conformemente all'articolo 51. Il discarico di cui all'articolo 260, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario] è concesso per quanto concerne le risorse dell'11° FES gestite dalla Commissione a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento per l'anno n.

3.La decisione di discarico è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

PARTE SECONDA
FONDO INVESTIMENTI

Articolo 45
Ruolo della Banca europea per gli investimenti

La BEI gestisce il Fondo investimenti ed effettua operazioni a titolo di tale fondo, compresi gli abbuoni di interesse e l'assistenza tecnica, per conto dell'Unione in conformità della parte seconda del presente regolamento.

Inoltre, la BEI provvede all'esecuzione finanziaria delle altre operazioni effettuate mediante finanziamenti a valere sulle proprie risorse a norma dell'articolo 4 dell'accordo interno, eventualmente associate ad abbuoni di interesse con risorse dell'11° FES.

L'attuazione della parte seconda del presente regolamento non origina obblighi o responsabilità a carico della Commissione.

Articolo 46
Previsioni di impegni e di pagamenti del Fondo investimenti

Ogni anno la BEI comunica alla Commissione, anteriormente al 1° settembre, le sue previsioni di impegni e di pagamenti, necessarie ai fini della comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo interno, relativamente alle operazioni del Fondo investimenti, compresi gli abbuoni di interesse cui dà esecuzione, conformemente a detto accordo. La BEI trasmette alla Commissione previsioni aggiornate di impegni e di pagamenti quando ciò viene ritenuto opportuno. Le relative modalità vengono stabilite nella convenzione di gestione di cui all'articolo 49, paragrafo 4, del presente regolamento.

Articolo 47
Gestione dei contributi a favore del Fondo investimenti

1.I contributi di cui all'articolo 19, paragrafo 7, lettera b), e stabiliti dal Consiglio sono versati, senza costi per il beneficiario, dagli Stati membri alla BEI su un conto speciale aperto da quest'ultima a nome del Fondo investimenti secondo le modalità d'esecuzione fissate dalla convenzione di gestione di cui all'articolo 49, paragrafo 4.

2.La data di cui all'articolo 1, paragrafo 5, dell'accordo interno è il 31 dicembre 2030.

3.Salvo decisione contraria del Consiglio per quanto riguarda la remunerazione della BEI, a norma dell'articolo 5 dell'accordo interno, i proventi percepiti dalla BEI sul saldo creditore dei conti speciali di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono integrati nel Fondo investimenti, sono presi in considerazione per le richieste di contributi di cui all'articolo 19 del presente regolamento e sono utilizzati per soddisfare gli obblighi finanziari dopo il 31 dicembre 2030.

4.La BEI gestisce la tesoreria degli importi di cui al paragrafo 1 secondo le modalità d'esecuzione fissate dalla convenzione di gestione di cui all'articolo 49, paragrafo 4.

5.Il Fondo investimenti è gestito conformemente alle condizioni previste dall'accordo di partenariato ACP-UE, dalla decisione sull'associazione d'oltremare, dall'accordo interno e dalla parte seconda del presente regolamento.

Articolo 48
Remunerazione della BEI

La BEI è remunerata a copertura totale delle spese sostenute per la gestione delle operazioni effettuate a titolo del Fondo investimenti. Il Consiglio decide le risorse ed i meccanismi di remunerazione della BEI conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo interno. Le misure di attuazione della decisione del Consiglio sono integrate nella convenzione di gestione di cui all'articolo 49, paragrafo 4.

Articolo 49
Esecuzione del Fondo investimenti

1.Per gli strumenti finanziati con le risorse dell'11° FES alla cui gestione provvede la BEI si applicano le regole della BEI.

2.Per i programmi o progetti cofinanziati dagli Stati membri o da loro organismi incaricati dell'esecuzione, secondo le priorità che sono enunciate nelle strategie di cooperazione e nei documenti di programmazione per ciascun paese di cui al regolamento (UE) 2015/322 del Consiglio e stabiliti dall'articolo 10, paragrafo 1, secondo e terzo comma, dell'accordo interno e dall'articolo 74 della decisione sull'associazione d'oltremare, la BEI può affidare compiti relativi all'esecuzione del Fondo investimenti agli Stati membri o ai loro organismi incaricati dell'esecuzione.

3.I nomi dei destinatari del sostegno finanziario a titolo del Fondo investimenti sono pubblicati dalla BEI, a meno che la loro diffusione rischi di ledere gli interessi commerciali dei destinatari, nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e sicurezza, in particolare la tutela dei dati personali. I criteri di pubblicazione e il grado di specificità tengono conto delle peculiarità del settore e della natura del Fondo investimenti.

4.Le modalità d'esecuzione della presente parte sono oggetto di una convenzione di gestione tra la Commissione, che agisce in nome dell'Unione, e la BEI.

Articolo 50
Relazioni sul Fondo investimenti

La BEI tiene la Commissione regolarmente informata delle operazioni effettuate nell'ambito del Fondo investimenti, compresi gli abbuoni di interesse, dell'uso fatto di tutti i contributi versati alla BEI ed in particolare dei totali trimestrali degli impegni, dei contratti e dei pagamenti, secondo le modalità d'esecuzione fissate dalla convenzione di gestione di cui all'articolo 49, paragrafo 4.

Articolo 51
Contabilità e stati finanziari del Fondo investimenti

1.La BEI tiene la contabilità del Fondo investimenti, compresi gli abbuoni di interesse cui dà esecuzione e finanziati dal FES, per consentire di seguire il ciclo completo dal ricevimento dei fondi al versamento, fino alle entrate generate ed agli eventuali recuperi successivi. La BEI elabora le norme e i metodi contabili pertinenti ispirati alle norme contabili internazionali e ne informa la Commissione e gli Stati membri.

2.La BEI invia ogni anno al Consiglio ed alla Commissione una relazione sull'esecuzione delle operazioni finanziate a valere sulle risorse dell'11° FES da essa gestite, compresi gli stati finanziari stabiliti secondo le norme e i metodi di cui al paragrafo 1 e le informazioni di cui all'articolo 39, paragrafo 2.

3.Questi documenti sono presentati sotto forma di progetto entro il 28 febbraio e nella versione definitiva entro il 30 giugno dell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, affinché possano essere utilizzati dalla Commissione per preparare i conti di cui all'articolo 43 del presente regolamento, a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, dell'accordo interno. La BEI presenta alla Commissione, entro il 31 marzo, la relazione sulla gestione finanziaria delle risorse da essa gestite.

Articolo 52
Audit esterno e discarico relativamente alle operazioni della BEI

Le operazioni finanziate a valere sulle risorse dell'11° FES gestite dalla BEI a norma della presente parte sono soggette alle procedure di audit e discarico che la BEI applica per i conti da essa amministrati in forza di un mandato di gestione affidato da terzi. Le modalità d'esecuzione della revisione da parte della Corte dei conti figurano nell'accordo tripartito tra la BEI, la Commissione e la Corte dei conti.

PARTE TERZA
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I
Disposizioni transitorie

Articolo 53
Trasferimento delle rimanenze dei Fondi europei di sviluppo precedenti

I trasferimenti all'11° FES delle rimanenze delle risorse costituite dagli accordi interni relativi rispettivamente all'ottavo, al nono e al decimo Fondo europeo di sviluppo ("FES precedenti") sono effettuati in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, dell'accordo interno.

Articolo 54
Entrate provenienti dagli interessi sulle risorse dei FES precedenti

Le rimanenze di entrate provenienti dagli interessi sulle risorse dei FES precedenti sono trasferite all'11° FES e sono assegnate agli stessi obiettivi previsti per le entrate di cui all'articolo 1, paragrafo 6, dell'accordo interno. Lo stesso vale per altre entrate, costituite ad esempio da interessi di mora percepiti in caso di versamenti tardivi dei contributi degli Stati membri ai FES precedenti. Gli interessi maturati sulle risorse del FES gestite dalla BEI sono devoluti al Fondo investimenti.

Articolo 55
Riduzione dei contributi mediante le rimanenze

Gli importi stanziati per progetti del 10° FES o di FES precedenti che risultano non impegnati a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, dell'accordo interno, o disimpegnati a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del medesimo accordo, salvo decisione unanime contraria del Consiglio, riducono la parte dei contributi degli Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), di detto accordo.

L'impatto sul contributo dei singoli Stati membri è calcolato in proporzione al rispettivo contributo al 9° e al 10° FES. Tale impatto è calcolato ogni anno.

Articolo 56
Applicazione del presente regolamento a operazioni a titolo di FES precedenti

Le disposizioni del presente regolamento si applicano ad operazioni finanziate a valere su FES precedenti, nel rispetto degli impegni giuridici esistenti. Tali disposizioni non si applicano al Fondo investimenti.

Articolo 57
Inizio della procedura relativa ai contributi

La procedura relativa ai contributi degli Stati membri di cui agli articoli da 19 a 22 del presente regolamento si applica per la prima volta per quanto riguarda i contributi dell'anno n + 2, a condizione che l'accordo interno entri in vigore tra il 1° ottobre dell'anno n e il 30 settembre dell'anno n + 1.

TITOLO II
Disposizioni finali

Articolo 58

Abrogazione

Il regolamento (UE) 2015/323 è abrogato a decorrere dal [20/23] luglio 2018.

I riferimenti fatti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.

Articolo 59
Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatti salvi gli impegni giuridici contratti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, esso si applica a decorrere dal [20/23] luglio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(2)    GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.
(3)    GU C del , pag. .
(4)    Decisione n. [XXX/2018] della Commissione relativa alle regole interne di esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea (sezione Commissione europea) a uso dei servizi della Commissione.

Bruxelles,22.6.2018

COM(2018) 485 final

ALLEGATO

della proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo


ALLEGATO

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, paragrafo 1

-

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafi 1 e 2

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 3

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 4

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 5

Articolo 4

Articolo 6

Articolo 5

Articolo 7

Articolo 6

Articolo 8

Articolo 7

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 8, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 9, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 8, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 9, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 8, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 9, paragrafo 2, lettera d)

-

Articolo 9, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 8, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 9, paragrafo 2, lettera f)

Articolo 8, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 4

-

Articolo 9, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 6

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 10

Articolo 9

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 10

Articolo 11, paragrafo 2

-

Articolo 11, paragrafo 3

-

Articolo 11, paragrafo 4

-

Articolo 12

-

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 29, paragrafo 4

Articolo 13, paragrafo 5

Articolo 30

Articolo 14

Articolo 12

Articolo 15

Articolo 13

Articolo 16

Articolo 14

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 30, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 4

Articolo 30, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 5

Articolo 29, paragrafo 3

Articolo 18, paragrafo 1

-

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 3

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 1, primo comma

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 21

Articolo 19

Articolo 22

Articolo 20

Articolo 23

Articolo 21

Articolo 24

Articolo 22

Articolo 25, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 25, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 25, paragrafo 3

Articolo 23, paragrafo 3

Articolo 25, paragrafo 4

-

Articolo 25, paragrafo 5

-

Articolo 26

Articolo 24, paragrafi 1 e 2

Articolo 27, paragrafo 1

Articolo 24, paragrafo 2

Articolo 27, paragrafo 2

Articolo 24, paragrafo 3

Articolo 27, paragrafo 3

Articolo 24, paragrafo 4

Articolo 27, paragrafo 4

Articolo 24, paragrafo 5

Articolo 27, paragrafo 5

Articolo 24, paragrafo 6

Articolo 27, paragrafo 6

Articolo 24, paragrafo 7

Articolo 27, paragrafo 7

Articoli 27, 42

Articolo 28

Articolo 26

Articolo 29

Articolo 25

Articolo 30

Articolo 26

Articolo 31

Articolo 27

Articolo 32

Articolo 27

Articolo 33

Articolo 27

Articolo 34

Articolo 28

Articolo 35, paragrafo 1

Articolo 29, paragrafo 1

Articolo 35, paragrafo 2

Articolo 29, paragrafo 2

Articolo 35, paragrafo 3

Articolo 29, paragrafo 3

Articolo 35, paragrafo 4

Articolo 29, paragrafo 5

-

Articolo 30, paragrafo 1

Articolo 36

Articolo 31

Articolo 37

Articolo 32

Articolo 38

Articolo 33

Articolo 39

Articolo 36

Articolo 40

Articolo 34

Articolo 41

Articolo 37

Articolo 42

Articolo 35

Articolo 43, paragrafo 1

Articolo 38, paragrafo 1

Articolo 43, paragrafo 2

Articolo 38, paragrafo 3

Articolo 43, paragrafo 3

Articolo 38, paragrafo 4

Articolo 43, paragrafo 4

Articolo 38, paragrafo 5

Articolo 43, paragrafo 5

Articolo 38, paragrafo 6

Articolo 43, paragrafo 6

Articolo 38, paragrafo 7

Articolo 43, paragrafo 7

Articolo 38, paragrafi 3 e 5

Articolo 44, paragrafo 1

Articolo 38, paragrafo 2

Articolo 44, paragrafo 2

Articolo 39, paragrafo 1

Articolo 44, paragrafo 3

Articolo 39, paragrafo 2

Articolo 45

Articolo 40

Articolo 46

Articolo 18, paragrafi 3 e 4

Articolo 47

Articolo 41

Articolo 48, paragrafo 1

Articolo 42, paragrafo 1

Articolo 48, paragrafo 2

Articolo 42, paragrafo 2

Articolo 48, paragrafo 3

Articolo 42, paragrafo 3

Articolo 48, paragrafo 4

Articolo 42, paragrafo 2

Articolo 48, paragrafo 5

Articolo 42, paragrafo 4

Articolo 48, paragrafo 6

Articolo 42, paragrafo 5

Articolo 48, paragrafo 7

Articolo 42, paragrafo 6

Articolo 49

Articolo 43

Articolo 50, paragrafo 1

Articolo 44, paragrafo 2

Articolo 50, paragrafo 2

Articolo 44, paragrafo 3

Articolo 50, paragrafo 3

Articolo 44, paragrafo 1

Articolo 51

Articolo 45

Articolo 52

Articolo 46

Articolo 53

Articolo 47

Articolo 54

Articolo 48

Articolo 55

Articolo 49

Articolo 56

Articolo 50

Articolo 57, paragrafo 1

Articolo 51, paragrafo 1

Articolo 57, paragrafo 2

Articolo 51, paragrafi 2 e 3

Articolo 58

Articolo 52

Articolo 59

Articolo 53

Articolo 60

Articolo 54

Articolo 61

Articolo 55

Articolo 62

Articolo 56

Articolo 63

Articolo 57

-

Articolo 58

Articolo 64

Articolo 59