Bruxelles,14.6.2018

COM(2018) 465 final

2018/0247(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III)

{SEC(2018) 310 final}
{SWD(2018) 337 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi

La presente proposta va considerata parte integrante del quadro finanziario pluriennale delineato nella comunicazione della Commissione europea “Un bilancio moderno al servizio di un’Unione che protegge, che dà forza, che difende – Quadro finanziario pluriennale 2021-2027” 1 . Il capitolo “Vicinato e resto del mondo” di tale comunicazione stabilisce le principali priorità e il quadro di bilancio complessivo dei programmi dell’azione esterna dell’UE, dei quali fa parte lo strumento di assistenza preadesione (IPA III).

La presente proposta prevede l’applicazione dell’IPA III a decorrere dal 1º gennaio 2021 e viene presentata per un’Unione europea di 27 Stati membri, avendo il Regno Unito notificato la propria intenzione di recedere dall’Unione europea e dall’Euratom in forza dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea. La notifica è stata ricevuta dal Consiglio europeo il 29 marzo 2017.

L’articolo 49 del trattato sull’Unione europea stabilisce che ogni Stato europeo che osservi i valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone che appartengono a minoranze, e che si impegna a promuovere tali valori può domandare di diventare membro dell’Unione. Uno Stato europeo che ha chiesto di aderire all’Unione può diventare membro solo allorché abbia dimostrato di rispettare i criteri di adesione stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen nel giugno 1993 (i “criteri di Copenaghen”) e a condizione che l’Unione disponga della capacità di integrare il nuovo membro.

I criteri di Copenaghen riguardano:

·l’esistenza di istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell’uomo, il rispetto e la tutela delle minoranze;

·l’esistenza di un’economia di mercato funzionante e la capacità di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze del mercato all’interno dell’Unione e

·la capacità non soltanto di godere dei diritti ma anche di assumere gli obblighi previsti dai trattati, inclusa l’adesione agli obiettivi dell’unione politica, economica e monetaria.

Il processo di allargamento si basa su criteri consolidati e su condizioni eque e rigorose. Ogni paese candidato o potenziale candidato viene valutato secondo i propri meriti. La valutazione dei progressi compiuti e l’individuazione delle carenze mirano a fornire incentivi e orientamenti ai candidati o potenziali candidati affinché portino avanti le ambiziose riforme necessarie. Per permettere che la prospettiva di allargamento diventi realtà, rimane essenziale un forte impegno a rispettare l’approccio che prevede di dare la “priorità alle questioni fondamentali” 2 . Il processo di allargamento rafforza la pace, la democrazia e la stabilità in Europa e consente all’Unione di trovarsi in una posizione migliore per far fronte alle sfide mondiali. Il potere di trasformazione del processo di allargamento genera riforme politiche ed economiche di vasta portata nei partner dell’allargamento che giovano anche all’Unione nel suo insieme. I progressi verso l’adesione dipendono dal rispetto dei valori dell’Unione da parte di ciascun richiedente e dalla sua capacità di realizzare le riforme necessarie per allineare il propri sistema politico, istituzionale, giuridico, amministrativo ed economico alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell’Unione.

Nel novembre 2015 la Commissione europea ha delineato una strategia a medio termine per la politica di allargamento dell’Unione 3 , che rimane tuttora valida. L’attuale programma di allargamento riguarda i partner dei Balcani occidentali e la Turchia. Sono stati avviati negoziati di adesione con i seguenti paesi candidati: Turchia (2005), Montenegro (2012) e Serbia (2014). L’ex Repubblica jugoslava di Macedonia è un candidato dal 2005 e l’Albania ha ottenuto lo status di candidato nel 2014. La Bosnia-Erzegovina (che ha presentato domanda di adesione all’UE nel febbraio 2016) e il Kosovo 4* (con il quale un accordo di stabilizzazione e di associazione è entrato in vigore nell’aprile 2016) sono candidati potenziali. Il 17 aprile 2018, la Commissione europea ha raccomandato al Consiglio di avviare i negoziati di adesione con l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia e con l’Albania, alla luce dei progressi conseguiti. Ciò permetterebbe di mantenere e intensificare l’attuale slancio che caratterizza il processo di riforma.

Nella sua recente comunicazione “Una prospettiva di allargamento credibile e un maggior impegno dell’Unione europea per i Balcani occidentali”, la Commissione europea ha ribadito la prospettiva di adesione dei Balcani occidentali all’UE, decisa e fondata sul merito 5 . Si tratta di un forte messaggio di incoraggiamento per tutti i Balcani occidentali e una dimostrazione dell’impegno dell’Unione nei confronti del loro futuro europeo.

La Commissione ha mantenuto un dialogo aperto e costruttivo con la Turchia e si avvale di ogni opportunità per sottolineare che le dichiarazioni della Turchia relative al proprio impegno ad aderire all’UE devono essere accompagnate da corrispondenti misure e riforme. L’Unione è inoltre desiderosa di continuare a confrontarsi con la Turchia in una serie di settori chiave di interesse comune, tra cui le relazioni economiche e commerciali, l’energia, i trasporti, la migrazione e l’asilo, la politica estera, la sicurezza e la lotta al terrorismo.

La presente proposta di regolamento si ispira a tre elementi fondamentali:

·per il periodo 2021-2027, l’IPA III dovrebbe risultare chiaramente inquadrato nella nuova strategia per i Balcani occidentali e dovrebbe tenere conto dell’evoluzione delle relazioni con la Turchia. L’IPA III fa propri gli obiettivi della nuova strategia, al fine di:

·massimizzare l’impatto delle iniziative faro enunciate nella strategia;

·sostenere il processo di trasformazione dei Balcani occidentali nel prossimo periodo;

·attuare programmi incisivi di riforma economica e

·concentrare l’attenzione sulle riforme necessarie per la futura adesione;

·la strategia per i Balcani occidentali prevede una possibile data di adesione per almeno alcuni candidati ma l’adesione rimane rigorosamente subordinata al rispetto di tutte le condizioni previste. Per sostenere i preparativi e gli investimenti indispensabili negli anni che precedono l’adesione, sono necessarie risorse finanziarie adeguate. È necessario garantire che la transizione dalla fase di preadesione allo status di Stato membro sia graduale e fluida e che i partner sviluppino la necessaria capacità di assorbimento dei fondi UE, in particolare per attuare la politica agricola e la politica di coesione;

·l’attuazione dell’IPA II è ancora in corso ed è necessario assicurare la continuità.

In termini di priorità politiche, l’IPA III si articolerà attorno alle priorità fondamentali stabilite nei pertinenti documenti di strategia e politica di allargamento, che riguardano: lo Stato di diritto, i diritti fondamentali e la governance; lo sviluppo socioeconomico; le politiche e l’acquis dell’Unione; i contatti interpersonali e la riconciliazione, le relazioni di buon vicinato e la cooperazione regionale. Oltre a tali priorità, che erano già espressamente enunciate nel quadro dell’IPA II, la nuova proposta fa proprie, sottolineandone l’importanza, le sfide cruciali rappresentate ad esempio da migrazione, sicurezza, protezione dell’ambiente e i cambiamenti climatici

Coerenza con le disposizioni vigenti

La Commissione sta proponendo una significativa razionalizzazione degli strumenti di finanziamento dell’azione esterna. Gli obiettivi dello strumento di preadesione rimangono tuttavia sostanzialmente diversi dagli obiettivi generali dell’azione esterna dell’Unione, essendo lo scopo dell’IPA quello di preparare i partner e sostenere il loro processo di adesione. È pertanto indispensabile mantenere uno strumento specifico a sostegno della politica di allargamento, assicurando nel contempo che esso vada ad integrare gli obiettivi generali dell’azione esterna dell’Unione, in particolare gli obiettivi dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) 6 .

La presente proposta consentirà all’Unione di continuare a concentrarsi sugli obiettivi della preadesione. Come gli attuali strumenti di finanziamento dell’azione esterna, l’IPA III dovrebbe continuare ad essere un regolamento abilitante che fissa gli obiettivi da perseguire per prepararsi all’adesione, agevolando nel contempo l’adeguamento dell’assistenza alle esigenze di ciascun candidato.

Come indicato nella revisione intermedia degli strumenti dell’azione esterna 7 , l’IPA II ha raggiunto i suoi obiettivi ed è stato considerato pertinente. Per questo motivo, le modifiche proposte sono minime. La modifica principale consiste nel fatto che gli obiettivi dovrebbero essere riformulati alla luce dell’obiettivo generale di valutazione dei risultati.

Coerenza con le altre normative dell’Unione

Nell’attuazione del presente regolamento, va garantita la coerenza con le altre politiche e gli altri programmi dell’Unione pertinenti.

La proposta continuerà inoltre a dare alla preadesione il ruolo di componente fondamentale della politica di azione esterna e l’IPA III continuerà ad essere strettamente collegato con gli altri programmi dell’azione esterna.

Il processo di allargamento estende ai partner dell’allargamento le politiche interne dell’UE, contribuendo, tra le altre cose:

·all’espansione del mercato interno, dello spazio europeo di giustizia e libertà e delle reti transeuropee dei trasporti e dell’energia;

·all’aumento delle opportunità occupazionali, allo sviluppo delle competenze, all’istruzione e all’inclusione sociale e alla riduzione della povertà;

·alla tutela dell’ambiente e alla riduzione dell’inquinamento transfrontaliero;

·all’allineamento con la politica agricola comune e con la politica comune della pesca;

·agli sforzi volti a diversificare le fonti energetiche e a garantire la sicurezza energetica, anche grazie allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e alla promozione dell’efficienza energetica, alla transizione verso un’economia circolare, al miglioramento della resilienza alle catastrofi, della prevenzione dei rischi e della gestione delle catastrofi e

·agli sforzi volti a conseguire un’impostazione più integrata e strategica in materia di politiche marittime, eccellenza scientifica e agenda digitale.

Inoltre, dalla convergenza con la normativa e la strategia dell’Unione in materia di clima dovrebbero scaturire vantaggi considerevoli per i partner dell’allargamento grazie allo sviluppo a bassa emissione di carbonio e alla creazione di posti di lavoro “più verdi” in una regione molto esposta all’impatto dei cambiamenti climatici.

Per quanto riguarda l’integrazione della dimensione climatica in tutti i programmi dell’UE, la proposta della Commissione relativa al quadro finanziario pluriennale 2021-2027 ha fissato un obiettivo generale più ambizioso, che prevede che il 25% delle spese dell’UE debba contribuire al conseguimento degli obiettivi in materia di clima. Il contributo dell’IPA III al raggiungimento di tale obiettivo generale sarà monitorato mediante un sistema europeo di indicatori sul clima con un adeguato livello di disaggregazione, compreso l’uso di metodologie più precise, se disponibili. La Commissione continuerà a presentare le informazioni su base annuale in termini di stanziamenti di impegno, nell’ambito del progetto di bilancio annuale.

Per fare in modo che tutte le potenzialità di contributo agli obiettivi climatici inerenti al programma vengano sfruttate, la Commissione cercherà di individuare le azioni pertinenti nelle fasi di preparazione, attuazione, controllo e valutazione del programma.

Il programma cercherà pertanto di stabilire rapporti di complementarità con un’ampia gamma di programmi dell’Unione, fra cui:

·i programmi di politica interna (sinergie con le politiche in materia di sicurezza, migrazione, ricerca e innovazione, ambiente e azione per il clima, connettività ed energia) e

·lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale, individuando un insieme di norme comuni applicabili a tutti gli strumenti di finanziamento dell’azione esterna, mantenendo una componente d’investimento comune e semplificando le modalità di contributo degli strumenti di finanziamento dell’azione esterna a sostegno della dimensione esterna di Erasmus.

I beneficiari elencati nell’allegato I dovrebbero continuare a usufruire dei programmi tematici di sviluppo previsti dallo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale, in particolare in materia di diritti umani.

L’IPA dovrebbe inoltre far parte del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus, di cui al regolamento NDICI, e contribuire al fabbisogno di dotazione della garanzia per le azioni esterne per quanto riguarda le operazioni nei beneficiari elencati nell’allegato I. La garanzia per le azioni esterne, finanziata a titolo del presente regolamento e dello strumento NDICI, finanzierà inoltre l’assistenza macrofinanziaria necessaria per porre rimedio alle crisi delle bilance di pagamento dei beneficiari elencati nell’allegato I e di altri paesi interessati. L’alimentazione della garanzia per le azioni esterne per quanto riguarda l’assistenza macrofinanziaria deve essere commisurata alle sfide politiche e all’instabilità economica di questi paesi, prendendo come punto di riferimento il volume di prestiti annuo concordato in sede di revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Tale sostegno non programmabile dovrebbe essere complementare rispetto alle altre modalità di assistenza previste dal presente regolamento.

Tramite gli accordi di stabilizzazione e di associazione e altri accordi con i paesi candidati e candidati potenziali, l’Unione incoraggia attivamente i partner dell’allargamento a istituire regimi concorrenziali.

Una delle principali priorità dell’agenda dell’Unione è rendere l’Europa un luogo più sicuro. Il miglioramento dell’orientamento strategico dell’assistenza finanziaria di preadesione aiuterà a sostenere i partner dell’allargamento nell’opera di prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione e a potenziare le loro capacità di applicazione della legge e gestione della migrazione, anche in termini di gestione delle frontiere.

L’allargamento conferisce all’Unione maggiore peso e ne rafforza la voce in sede internazionale. Il processo di adesione riguardante i Balcani occidentali e la Turchia accentua ulteriormente l’interesse e l’influenza dell’Unione nelle regioni del Mediterraneo e del Mar Nero, così come nel bacino del Danubio.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La politica di allargamento si basa sull’articolo 21 del trattato sull’Unione europea, il quale sancisce che “l’azione dell’Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l’allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo: democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale”.

La base giuridica per l’assistenza fornita dallo strumento di assistenza preadesione è l’articolo 212, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Sussidiarietà

Lo strumento di assistenza preadesione è l’unico strumento che si prefigge di preparare i paesi candidati e potenziali candidati all’adesione all’Unione, un obiettivo che può essere conseguito adeguatamente soltanto a livello di Unione.

Il valore aggiunto dell’assistenza preadesione dipende anche dal campo di applicazione degli strumenti impiegati. L’uso intensivo dei programmi di gemellaggio (Twinning) e di assistenza tecnica e scambio di informazioni (strumento TAIEX) permette di trasferire ai beneficiari le competenze di singoli Stati membri, che possono aiutarli ad affrontare le loro esigenze specifiche. La costruzione di relazioni a lungo termine con istituzioni simili di uno Stato membro è uno dei risultati concreti che il programma Twinning permette di ottenere.

Lo strumento di assistenza preadesione promuove attivamente la cooperazione territoriale, ad esempio attraverso programmi di cooperazione transfrontalieri, transnazionali e interregionali e strategie macroregionali. Il valore aggiunto è evidente: riconciliazione e rafforzamento della fiducia nei Balcani occidentali, superamento delle barriere geografiche e culturali e sviluppo di relazioni di buon vicinato. Si tratta di aspetti fondamentali del processo di allargamento che vengono trattati esclusivamente dai programmi dell’Unione e non da quelli degli altri donatori.

Proporzionalità

Conformemente al principio di proporzionalità, il regolamento proposto si limita a quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI RETROSPETTIVE, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

Valutazioni retrospettive/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La revisione intermedia dello strumento di assistenza preadesione II (IPA II) è stata effettuata alla fine del 2016. Pur condotta nelle prime fasi dell’attuazione, la valutazione esterna ha concluso che l’IPA II ha raggiunto i suoi obiettivi in termini di priorità dell’Unione e di bisogni dei beneficiari. La relazione di valutazione ha evidenziato che l’IPA II si distingue dal suo predecessore per una maggiore attenzione alle strategie. In termini di priorità, esso si concentra maggiormente su:

-promozione delle riforme fondamentali, vale a dire le tre “questioni fondamentali” della strategia di allargamento (lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, il rafforzamento delle istituzioni democratiche e la riforma della pubblica amministrazione e la governance economica) e

-i risultati delle riforme, attraverso l’introduzione di un quadro di valutazione dei risultati.

Lo strumento ha inoltre dimostrato di saper reagire in modo flessibile alle crisi e alle sfide emergenti (quali le inondazioni, la migrazione e le questioni legate alla sicurezza).

L’IPA II evidenzia una maggiore attenzione alle prestazioni e ai risultati, ma vi sono ancora margini di miglioramento nella qualità degli indicatori, nell’elaborazione dei quadri di monitoraggio e valutazione a livello locale e nella qualità della raccolta dei dati presso i beneficiari.

La relazione ha inoltre sottolineato che l’IPA II evidenzia un buon livello di complementarità con le azioni degli altri strumenti, in particolare con lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) e con lo strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (IcSP), anche se il coordinamento durante le fasi di pianificazione e di programmazione dovrebbe essere migliorato.

Per risolvere i problemi che la revisione intermedia ha individuato, l’IPA III dovrebbe assegnare al criterio dei risultati un ruolo più centrale. Grazie ad una programmazione più strategica, la proposta dovrebbe permettere un maggiore riorientamento complessivo degli stanziamenti dei fondi affinché questi tengano conto degli impegni dei beneficiari e dei progressi compiuti verso le riforme. La nuova impostazione consentirà inoltre una maggiore flessibilità di risposta alle nuove sfide.

Consultazioni dei portatori di interessi

I portatori di interessi sono stati consultati nell’ambito del più generale esercizio di consultazione effettuato nel quadro della revisione intermedia di tutti gli strumenti dell’azione esterna. Con i portatori di interessi sono stati effettuati tre tipi di consultazioni. I valutatori hanno realizzato circa 1 000 interviste strutturate o semi-strutturate con funzionari dell’UE e con rappresentanti delle istituzioni dell’UE, degli Stati membri e dei partner. Sono stati organizzati diversi seminari tecnici di presentazione e discussione dei progetti di valutazione, cui hanno partecipato rappresentanti del Parlamento europeo, dei gruppi di lavoro del Consiglio, di comitati degli Stati membri, delle organizzazioni della società civile e delle autorità locali. All’inizio del 2017 si è poi tenuta una consultazione pubblica il cui scopo era raccogliere le reazioni dei portatori di interessi riguardanti le conclusioni delle valutazioni degli strumenti e gli strumenti dell’azione esterna per il periodo successivo al 2020.

I principali messaggi comunicati dai portatori di interessi consultati sono i seguenti.

·Flessibilità: i portatori di interessi hanno convenuto che i nuovi strumenti di finanziamento dovrebbero essere più flessibili per rispondere adeguatamente a sfide e crisi. In particolare, essi hanno sottolineato la necessità di rendere più agevole il trasferimento di fondi tra le regioni e tra le diverse procedure di concessione degli aiuti. È stato però anche sottolineato che una maggiore flessibilità non dovrebbe andare a scapito della prevedibilità, della titolarità dei partner o dell’attenzione al conseguimento degli obiettivi di sviluppo a lungo termine. Al fine di garantire flessibilità e prevedibilità, alcuni intervistati hanno espresso il desiderio di disporre di sufficienti riserve non assegnate.

·Coerenza: i portatori di interessi ritengono che sia necessario assicurare una maggiore coerenza tra le politiche interne ed esterne dell’UE, così come tra gli stessi strumenti di azione esterna. La maggior parte di essi ha raccomandato che l’Unione europea assuma un ruolo di guida e migliori la complementarità tra le varie parti interessate sia all’interno che all’esterno dell’Unione.

·Semplificazione: l’Unione è stata fortemente incoraggiata a semplificare ulteriormente l’architettura generale degli strumenti. L’Unione dovrebbe inoltre proseguire i propri sforzi volti a semplificare le gravose procedure amministrative e finanziarie.

·Effetto leva: i portatori di interessi concordano in merito al fatto che gli strumenti di finanziamento innovativi possono svolgere un ruolo importante nel mobilitare i finanziamenti pubblici e privati a favore dell’assistenza esterna dell’UE.

La presente proposta di regolamento che istituisce l’IPA III risponde alla maggior parte delle preoccupazioni espresse dai portatori di interessi consultati.

-Essa introduce una maggiore flessibilità nel senso che non prevede che le assegnazioni destinate ai partner siano fissate subito. Il quadro di programmazione dell’IPA dovrebbe basarsi sull’evoluzione delle esigenze e garantire un equilibrio tra prevedibilità e finanziamenti basati sui risultati.

-La nuova architettura degli strumenti dell’azione esterna faciliterà la coerenza e la sinergia tra l’IPA III e lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale. Ciò dovrebbe valere in particolare per le componenti tematiche e di reazione rapida, che andrebbero attivate per le iniziative i cui obiettivi non possono essere conseguiti efficacemente ricorrendo ai programmi geografici.

-L’IPA III dovrebbe inoltre essere in grado di attivare in modo più efficace il potenziale effetto leva delle istituzioni finanziarie internazionali e degli altri partner, anche appartenenti al settore privato. L’intero quadro di valutazione dei risultati sarà rafforzato e semplificato.

Esperti esterni

La relazione sulla revisione intermedia (pubblicata nel dicembre 2017) e i relativi documenti di lavoro dei servizi della Commissione 8 che riguardano gli strumenti dell’azione esterna si basano in gran parte su una serie di valutazioni indipendenti condotte nel 2016-2017 (ciascuno strumento, e quindi anche lo strumento di preadesione, è stato sottoposto a una valutazione).

Nello stesso periodo, la Commissione ha anche commissionato una relazione indipendente sull’insieme degli strumenti dell’azione esterna oggetto della relazione sulla revisione intermedia, allo scopo di individuare e trarre gli insegnamenti e le indicazioni più utili 9 .

Valutazione d’impatto

Nel 2018 la Commissione ha svolto una valutazione d’impatto con cui ha analizzato gli strumenti dell’azione esterna che potrebbero essere fusi in un unico ampio strumento.

La valutazione ha preso in considerazione l’impatto della fusione dei seguenti strumenti attualmente utilizzati: lo strumento di cooperazione allo sviluppo, il Fondo europeo di sviluppo, lo strumento europeo di vicinato, lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani, lo strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace, lo strumento per la sicurezza e la cooperazione nucleare e lo strumento di partenariato, concludendo che lo strumento di assistenza preadesione dovrebbe rimanere uno strumento indipendente.

Il 27 aprile 2018, il comitato per il controllo normativo ha emesso un parere positivo con riserve sulla valutazione d’impatto.

Le principali riserve riguardavano la proposta relativa allo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale e, in particolare, la sua struttura di governance, i motivi della fusione dei vari strumenti in un unico strumento, il finanziamento e le implicazioni politiche dell’integrazione del FES nel bilancio dell’UE, la base di finanziamento, la definizione delle priorità e i possibili accantonamenti di fondi e il quadro di monitoraggio e di valutazione. La valutazione d’impatto è stata modificata di conseguenza per tenere conto delle questioni evocate dal comitato per il controllo normativo. Va osservato che nessuna delle riserve espresse dal comitato per il controllo normativo riguardava la proposta di regolamento che istituisce l’IPA III o la sua interazione con lo strumento più ampio.

Semplificazione

La presente proposta contiene modifiche di entità minima rispetto all’attuale regolamento e contribuisce all’obiettivo generale di semplificazione nel modo seguente:

·garantisce la coerenza con lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale. (L’uso dei programmi tematici sarà complementare rispetto ai programmi geografici e per realizzarli sarà utilizzata la garanzia per le azioni esterne istituita nel quadro dello strumento);

·continuerà ad applicare un unico insieme di norme per le azioni esterne, utilizzando le norme finanziarie previste dallo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (precedentemente incluse in un regolamento distinto sulle norme comuni di attuazione per le azioni esterne). Ogniqualvolta sarà possibile, si baserà sul regolamento finanziario;

·durante l’attuazione, il cambiamento di approccio alla programmazione permetterà di ridurre il numero di programmi specifici per partner adottati dalla Commissione. Ciò si tradurrà inoltre in una semplificazione per i beneficiari – che saranno in grado di rispondere alle priorità definite nei propri documenti strategici – così come in una maggiore titolarità da parte loro.

Diritti fondamentali

Le priorità politiche dell’IPA III si baseranno sulle priorità fondamentali stabilite nei pertinenti documenti di strategia e politica di allargamento, ponendo in particolare l’accento sul rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nella sua comunicazione del 2 maggio 2018 10 la Commissione europea ha proposto di assegnare, per il periodo 2021-2027, al nuovo programma di assistenza preadesione un importo di 14 500 000 000 EUR (prezzi correnti).

Nella scheda finanziaria acclusa alla presente proposta è riportata la stima dettagliata dell’incidenza finanziaria della stessa.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L’attuazione dovrà essere accelerata, in particolare nei primi anni, per evitare che si formino arretrati strutturali a livello di aggiudicazione dei contratti e attuazione e per recuperare gradualmente i ritardi attuali. La Commissione seguirà con particolare attenzione la gestione indiretta con i beneficiari. La valutazione intermedia ha evidenziato che, sebbene l’impatto in termini di una maggiore titolarità sia considerato positivo, i risultati dal punto di vista dell’aggiudicazione dei contratti sono stati insoddisfacenti e che si sono registrati notevoli ritardi nell’attuazione, in particolare in Turchia.

Il monitoraggio sarà effettuato sulla base degli indicatori definiti nella proposta. I pertinenti indicatori di rendimento saranno definiti e inclusi nel quadro di programmazione dell’IPA e ai destinatari dei fondi dell’UE saranno imposti obblighi di rendicontazione proporzionati. Per la valutazione dei risultati dell’assistenza fornita nel quadro dell’IPA III, si farà riferimento alle relazioni sull’allargamento. Il sistema di rendicontazione sui risultati dovrebbe garantire la raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati ai fini del monitoraggio dell’attuazione e dei risultati.

La Commissione procederà periodicamente al monitoraggio delle sue azioni e all’esame dei progressi compiuti verso il conseguimento dei risultati. Conformemente ai punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 11 , in cui le tre istituzioni hanno confermato che le valutazioni della legislazione e delle politiche esistenti dovrebbero servire da base per la valutazione d’impatto delle opzioni per l’azione ulteriore, la Commissione effettuerà una valutazione intermedia e una valutazione finale. Tali valutazioni accerteranno l’impatto dello strumento sul terreno, sulla base di indicatori e obiettivi pertinenti e di un’analisi particolareggiata della misura in cui lo strumento può essere ritenuto pertinente, efficace, efficiente, in grado di fornire sufficiente valore aggiunto UE e coerente con le altre politiche dell’UE. Le valutazioni comprenderanno gli insegnamenti tratti dalle esperienze passate al fine di individuare eventuali lacune o problemi o eventuali possibilità di migliorare ulteriormente le azioni o i loro risultati e di contribuire a ottimizzare il loro sfruttamento e impatto.

Le conclusioni delle valutazioni, accompagnate dalle pertinenti osservazioni, saranno comunicate al Parlamento europeo e al Consiglio.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Per quanto possibile, la presente proposta segue una struttura analoga a quella degli altri programmi dell’Unione, dando inoltre la priorità a un insieme unico di norme per le azioni esterne. Attualmente tale risultato si ottiene applicando le norme comuni di attuazione per le azioni esterne, che sono state integrate nello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale. Per mantenere i vantaggi della semplificazione, la proposta introduce, nei limiti del possibile, riferimenti incrociati con lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale.

Il capo I definisce l’ambito di applicazione dello strumento e riporta le definizioni, gli obiettivi, la dotazione di bilancio e una serie di disposizioni comuni a più programmi. Le definizioni sono allineate con quelle dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale, facendo debitamente attenzione a evitare le duplicazioni con il regolamento finanziario. Gli obiettivi rimangono sostanzialmente analoghi a quelli perseguiti dal precedente strumento IPA II, ma vengono semplicemente strutturati in modo più coerente, per tenere conto dell’obiettivo generale della programmazione di bilancio basata sui risultati, in cui gli stanziamenti di bilancio sono associati ad obiettivi specifici (titoli). La dotazione di bilancio è espressa come importo globale, al fine di garantire la massima flessibilità. Un’eccezione a questa regola è l’indicazione dell’importo massimo della spesa prevista per i programmi transfrontalieri, per mantenere l’attuale volume di spesa. Le disposizioni comuni a più programmi contribuiscono all’obiettivo generale di semplificazione, indicando chiaramente quale insieme unico di norme si applica quando l’IPA III contribuisce ad altri programmi.

Il capo II assicura la coerenza con il quadro strategico generale e sancisce l’impegno a lavorare a stretto contatto con gli Stati membri per garantire la coerenza e il coordinamento generale dei donatori.

Il capo III illustra le varie tappe della fase di attuazione, dall’elaborazione del quadro di programmazione dell’IPA III all’adozione dei piani d’azione e delle misure annuali e pluriennali. Il quadro di programmazione dell’IPA sposta l’attenzione dagli stanziamenti a favore dei partner ai risultati raggiunti nel conseguimento degli obiettivi. L’assistenza continuerà ad essere mirata ed adeguata alla situazione specifica dei beneficiari. Tuttavia, l’accesso ai fondi dovrebbe basarsi, oltre che sul principio della “quota equa”, su criteri quali la maturità del progetto o del programma, l’impatto previsto e i progressi a livello di Stato di diritto, diritti fondamentali e governance. Il meccanismo della ricompensa per i risultati raggiunti viene quindi incorporato nel sistema generale degli stanziamenti.

La proposta mantiene l’insieme unico di norme per l’adozione dei piani annuali e pluriennali di cui allo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale. Rispetto alle norme che precedentemente facevano parte delle norme comuni di attuazione per le azioni esterne non vi sono modifiche sostanziali.

Il capo IV della proposta prevede norme in materia di ammissibilità che facevano precedentemente parte delle norme comuni di attuazione per le azioni esterne.

Il capo V stabilisce che la garanzia di bilancio fornita nell’ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale copre anche i beneficiari dell’IPA III. La governance prevista per gli strumenti finanziari nell’ambito dell’IPA III, in particolare il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali, continuerà a essere responsabile delle operazioni coperte dalla garanzia.

Il capo VI contiene le disposizioni in materia di monitoraggio, valutazione e rendicontazione che dovrebbero continuare ad essere disciplinate dall’insieme di norme comuni previsto dallo [strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale].

Il capo VII contiene le disposizioni finali e transitorie. In particolare, al fine di evitare discontinuità, l’IPA II continuerà ad applicarsi alle operazioni finanziate dal regolamento IPA II.

2018/0247 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 12 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 13 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 231/2014 14 scade il 31 dicembre 2020. Per assicurare l’efficacia dell’azione esterna dell’Unione, è opportuno garantire il mantenimento di un quadro di riferimento per la pianificazione e la prestazione dell’assistenza esterna.

(2)Gli obiettivi di uno strumento di preadesione sono sostanzialmente diversi dagli obiettivi generali dell’azione esterna dell’Unione, essendo lo scopo di tale strumento quello di preparare i beneficiari elencati nell’allegato I alla futura adesione all’Unione e sostenere il loro processo di adesione. Risulta pertanto indispensabile disporre di uno strumento specifico a sostegno dell’allargamento, assicurandone al contempo la complementarità con gli obiettivi generali dell’azione esterna dell’Unione, in particolare con gli obiettivi dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI).

(3)L’articolo 49 del trattato sull’Unione europea (TUE) stabilisce che ogni Stato europeo che osservi i valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone che appartengono a minoranze, e che si impegna a promuovere tali valori può domandare di diventare membro dell’Unione. Uno Stato europeo che ha chiesto di aderire all’Unione può diventare membro solo allorché abbia dimostrato di rispettare i criteri di adesione stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen nel giugno 1993 (i “criteri di Copenaghen”) e a condizione che l’Unione disponga della capacità di integrare il nuovo membro. I criteri di Copenaghen riguardano la stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani nonché il rispetto e la tutela delle minoranze, l’esistenza di un’economia di mercato funzionante, nonché la capacità di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato all’interno dell’Unione e la capacità non soltanto di godere dei diritti bensì anche di assumersi gli obblighi previsti dai trattati, inclusa l’adesione agli obiettivi di un’unione politica, economica e monetaria.

(4)Il processo di allargamento si basa su criteri consolidati e su condizioni eque e rigorose. Ciascun beneficiario è valutato in base ai propri meriti. La valutazione dei progressi compiuti e l’individuazione delle carenze mirano a fornire incentivi e orientamenti ai beneficiari elencati nell’allegato I perché portino avanti le ambiziose riforme necessarie. Affinché la prospettiva di allargamento diventi realtà, rimane essenziale un forte impegno a rispettare il principio della “priorità alle questioni fondamentali” 15 . I progressi verso l’adesione dipendono dal rispetto dei valori dell’Unione da parte di ciascun richiedente e dalla capacità di ciascun richiedente di realizzare le riforme necessarie per allineare i suoi sistemi politico, istituzionale, giuridico, amministrativo ed economico alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell’Unione.

(5)La politica di allargamento dell’Unione è un investimento per la pace, la sicurezza e la stabilità in Europa. Essa fornisce maggiori opportunità economiche e commerciali a reciproco beneficio dell’Unione e dei paesi che desiderano aderirvi. La prospettiva di entrare a far parte dell’Unione ha un profondo effetto di trasformazione ed è foriera di positivi cambiamenti democratici, politici, economici e sociali.

(6)Nella sua comunicazione “Una prospettiva di allargamento credibile e un maggior impegno dell’UE europea per i Balcani occidentali 16 , la Commissione europea ha ribadito la prospettiva di adesione dei Balcani occidentali all’UE, decisa e fondata sul merito. Si tratta di un forte messaggio di incoraggiamento per tutti i Balcani occidentali e una dimostrazione dell’impegno dell’UE nei confronti del loro futuro europeo.

(7)L’assistenza dovrebbe altresì essere fornita nel rispetto degli accordi conclusi dall’Unione con i beneficiari elencati nell’allegato I. È opportuno che l’assistenza si concentri principalmente sull’obiettivo di aiutare i beneficiari elencati nell’allegato I a rafforzare le istituzioni democratiche e lo Stato di diritto, a riformare il sistema giudiziario e la pubblica amministrazione, a rispettare i diritti fondamentali e a promuovere la parità di genere, la tolleranza, l’inclusione sociale e la non discriminazione. L’assistenza dovrebbe inoltre sostenere i principi e i diritti fondamentali definiti nel pilastro europeo dei diritti sociali 17 . L’assistenza dovrebbe continuare a sostenere gli sforzi prodigati dai beneficiari per avanzare nella cooperazione regionale, macro-regionale e transfrontaliera nonché nello sviluppo territoriale, anche mediante l’attuazione delle strategie macro-regionali dell’Unione. Essa dovrebbe inoltre promuovere il loro sviluppo economico e sociale e la governance economica e costituire la base di un programma di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, anche attraverso l’attuazione dello sviluppo regionale, dello sviluppo agricolo e rurale, delle politiche sociali e occupazionali e dello sviluppo dell’economia e della società digitali, conformemente all’iniziativa faro Agenda digitale per i Balcani occidentali.

(8)L’Unione dovrebbe fornire sostegno alla transizione verso l’adesione a vantaggio dei beneficiari elencati nell’allegato I sulla base dell’esperienza dei suoi Stati membri. Tale cooperazione dovrebbe essere imperniata, in particolare, sulla condivisione delle esperienze acquisite dagli Stati membri nel processo di riforma.

(9)Il rafforzamento della cooperazione strategica e operativa tra l’Unione e i beneficiari elencati nell’allegato I in materia di sicurezza è fondamentale per affrontare in modo efficace i problemi della sicurezza e del terrorismo.

(10)È essenziale intensificare ulteriormente la cooperazione in materia di migrazione, anche a livello di gestione delle frontiere, garantendo l’accesso alla protezione internazionale, condividendo le informazioni, rafforzando i benefici della migrazione in termini di sviluppo, facilitando la migrazione legale e per motivi di lavoro, rafforzando i controlli alle frontiere e proseguendo il nostro impegno di lotta contro la migrazione irregolare, la tratta di esseri umani e il traffico di migranti.

(11)Il potenziamento dello Stato di diritto, che comprende la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, e il buon governo, compresa la riforma della pubblica amministrazione, restano sfide chiave nella maggior parte dei beneficiari elencati nell’allegato I e sono essenziali perché i beneficiari si avvicinino all’Unione e successivamente assumano pienamente gli obblighi che comporta l’adesione all’Unione. Considerate la natura a lungo termine delle riforme perseguite in tali campi e la necessità di fare bilanci dei risultati ottenuti, l’assistenza finanziaria nell’ambito del presente regolamento dovrebbe affrontare quanto prima i requisiti posti nei confronti dei beneficiari elencati nell’allegato I.

(12)In conformità del principio della democrazia partecipativa, la Commissione dovrebbe incoraggiare il controllo parlamentare, in ciascuno dei beneficiari elencati nell’allegato I.

(13)I beneficiari elencati nell’allegato I devono essere meglio preparati ad affrontare le sfide globali, quali lo sviluppo sostenibile e i cambiamenti climatici, e allinearsi agli sforzi dell’Unione per affrontare tali problematiche. Riconoscendo l’importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell’Unione ad attuare l’accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs), questo programma dovrebbe contribuire a integrare l’azione per il clima nelle politiche dell’Unione e a conseguire l’obiettivo generale che prevede che il 25% della spesa del bilancio dell’UE venga impiegato a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni nell’ambito del presente programma dovrebbero destinare il 16% della dotazione finanziaria globale del programma agli obiettivi in materia di clima. Durante la preparazione e l’attuazione del programma saranno individuate le azioni pertinenti e il contributo complessivo del presente programma dovrebbe essere oggetto di opportuni processi di revisione e valutazione.

(14)Le azioni intraprese a titolo del presente strumento dovrebbero sostenere l’attuazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in quanto programma universale, alla cui realizzazione l’UE e i suoi Stati membri si sono pienamente impegnati e che tutti i beneficiari elencati nell’allegato I hanno approvato.

(15)Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria, per il periodo di applicazione, che deve costituire l’importo privilegiato di riferimento, ai sensi del [riferimento da aggiornare opportunamente in base al nuovo accordo interistituzionale: punto 17 dell’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria 18 ] per il Parlamento europeo e il Consiglio, nel corso della procedura annuale di bilancio.

(16)La Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare la conformità, la coerenza e la complementarità della loro assistenza, in particolare mediante consultazioni periodiche e frequenti scambi di informazioni durante le varie fasi del ciclo di assistenza. È inoltre opportuno adottare le misure necessarie per migliorare, anche mediante consultazioni periodiche, il coordinamento e la complementarità con gli altri donatori. Il ruolo della società civile dovrebbe essere rafforzato sia nell’ambito dei programmi attuati tramite enti governativi sia nella sua qualità di beneficiaria diretta dell’assistenza dell’Unione.

(17)Le priorità d’azione per conseguire gli obiettivi nei pertinenti settori che riceveranno sostegno in virtù del presente regolamento dovrebbero essere definite in un quadro di programmazione elaborato dalla Commissione per la durata del quadro finanziario pluriennale dell’Unione per il periodo dal 2021 al 2027 in partenariato con i beneficiari elencati nell’allegato I, sulla scorta del programma di allargamento e delle loro esigenze specifiche, in linea con gli obiettivi generali e specifici stabiliti dal presente regolamento e tenendo in debito conto le pertinenti strategie nazionali. Il quadro di programmazione dovrebbe individuare i settori da sostenere attraverso l’assistenza e stabilire una dotazione indicativa per ciascun settore di sostegno, ivi compresa una stima della spesa relativa al clima.

(18)È nell’interesse dell’Unione assistere i beneficiari elencati nell’allegato I nell’impegno di riforma in vista dell’adesione all’Unione. L’assistenza dovrebbe essere gestita ponendo un forte accento sui risultati e offrendo incentivi a chi dimostra il proprio impegno a favore delle riforme attraverso un’efficiente attuazione dell’assistenza preadesione e progressi verso il soddisfacimento dei criteri di adesione.

(19)Il passaggio dalla gestione diretta dei fondi preadesione da parte della Commissione alla gestione indiretta da parte dei beneficiari elencati nell’allegato I dovrebbe essere progressivo e corrispondente alle capacità rispettive di tali beneficiari. L’assistenza dovrebbe continuare ad avvalersi delle strutture e degli strumenti che hanno dimostrato il loro valore nel processo di preadesione.

(20)È opportuno che l’Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace, al fine di ottimizzare l’impatto della sua azione esterna. Ciò dovrebbe essere realizzato attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti dell’Unione per il finanziamento dell’azione esterna e la creazione di sinergie con le altre politiche e gli altri programmi dell’Unione. Ove pertinente, è quindi opportuno garantire la coerenza e la complementarità con l’assistenza macrofinanziaria.

(21)Al fine di ottimizzare l’impatto degli interventi combinati per raggiungere un obiettivo comune, il presente regolamento dovrebbe essere in grado di contribuire alle azioni previste da altri programmi, a condizione che il contributo non copra gli stessi costi.

(22)I finanziamenti a titolo del presente regolamento dovrebbero essere utilizzati per finanziare azioni nell’ambito della dimensione internazionale dei programmi Erasmus, la cui attuazione dovrebbe essere conforme al regolamento Erasmus 19 .

(23)Al presente regolamento si dovrebbero applicare le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all’articolo 322 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Tali regole sono stabilite dal regolamento finanziario e fissano in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti, premi, gestione indiretta, assistenza finanziaria, sostegno al bilancio, fondi fiduciari, strumenti finanziari e garanzie di bilancio e prevedono il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all’articolo 322 del TFUE riguardano anche la protezione del bilancio dell’Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri e nei paesi terzi, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è essenziale per una gestione finanziaria sana e un uso efficace dei fondi dell’Unione europea.

(24)Le tipologie di finanziamento e i metodi di attuazione del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati tenuto conto, tra l’altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. A tal fine. è opportuno valutare l’opportunità di utilizzare somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, così come i finanziamenti non collegati ai costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

(25)L’Unione dovrebbe continuare ad applicare norme comuni per l’attuazione delle azioni esterne. Le norme e le procedure per l’attuazione degli strumenti dell’Unione per il finanziamento dell’azione esterna sono stabilite dal regolamento (UE) [NDICI] del Parlamento europeo e del Consiglio. È opportuno adottare disposizioni dettagliate supplementari per affrontare le situazioni specifiche, in particolare per i settori della cooperazione transfrontaliera, dell’agricoltura e dello sviluppo rurale.

(26)Le azioni esterne sono spesso attuate in un contesto altamente instabile che richiede un continuo e rapido adattamento alle mutevoli esigenze dei partner dell’Unione e alle sfide globali, a livello, ad esempio, di diritti umani, democrazia, buona governance, sicurezza e stabilità, cambiamenti climatici e ambiente, così come di migrazione irregolare e delle sue cause profonde. Per conciliare il principio di prevedibilità con la necessità di reagire rapidamente alle nuove esigenze è pertanto necessario adattare l’esecuzione finanziaria dei programmi. Per migliorare la capacità dell’Unione di reagire alle esigenze impreviste, rispettando al contempo il principio che il bilancio dell’Unione europea viene stabilito annualmente, il presente regolamento dovrebbe mantenere la possibilità di applicare le flessibilità già autorizzate dal regolamento finanziario per altre politiche, in particolare la possibilità di riporto e di nuovo impegno degli stanziamenti impegnati, al fine di garantire un utilizzo efficiente dei fondi dell’UE sia per i cittadini che per i beneficiari elencati nell’allegato I, ottimizzando in tal modo i fondi dell’UE disponibili per i suoi interventi di azione esterna.

(27) Il nuovo Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+) dovrebbe, sulla scorta dei risultati raggiunti dal suo predecessore, costituire un pacchetto finanziario integrato in grado di fornire capacità finanziaria sotto forma di sovvenzioni, garanzie di bilancio ed altri strumenti finanziari a livello mondiale, anche ai beneficiari elencati nell’allegato I. La governance delle operazioni realizzate a titolo del presente regolamento dovrebbe continuare ad essere garantita dal quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali.

(28)La garanzia per le azioni esterne dovrebbe sostenere le operazioni previste dall’EFSD+, mentre l’IPA III dovrebbe contribuire a soddisfare il fabbisogno relativo alle operazioni destinate ai beneficiari elencati nell’allegato I, ivi compresi i finanziamenti e le passività riguardanti i prestiti erogati nel quadro dell’assistenza macrofinanziaria.

(29)È importante garantire che i programmi di cooperazione transfrontaliera siano attuati in modo coerente con il quadro di riferimento costituito dai programmi di azione esterna e dal regolamento sulla cooperazione territoriale. Nel presente regolamento è opportuno stabilire disposizioni specifiche in materia di cofinanziamento.

(30)I piani d’azione e le misure annuali o pluriennali di cui all’articolo 8 costituiscono programmi di lavoro ai sensi del regolamento finanziario. I piani d’azione annuali o pluriennali consistono in una serie di misure raggruppate in un unico documento.

(31)In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 20 , al regolamento (Euratom, CE) n. 2988/95 del Consiglio 21 , al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio 22 e al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio 23 , è opportuno che gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati attraverso misure effettive e proporzionate, tra cui la prevenzione, l’individuazione, la rettifica e l’indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio 24 . In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, conceda i diritti necessari e l’accesso alla Commissione, all’OLAF, se opportuno all’EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti. I beneficiari elencati nell’allegato I sono inoltre tenuti a comunicare senza indugio alla Commissione le irregolarità e le frodi che hanno formato oggetto di un primo accertamento amministrativo o giudiziario e a tenerla al corrente dell’andamento delle procedure amministrative e giudiziarie. Per garantire l’allineamento con le buone prassi invalse negli Stati membri, tali comunicazioni dovrebbero essere effettuate per via elettronica, tramite il sistema di gestione delle irregolarità istituito dalla Commissione.

(32)Al fine di tener conto delle modifiche del quadro della politica di allargamento o di sviluppi significativi nei beneficiari elencati nell’allegato I, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea con riguardo all’adattamento e all’aggiornamento delle priorità tematiche di assistenza indicate negli allegati II e III. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(33)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le condizioni e le strutture specifiche di gestione indiretta con i beneficiari elencati nell’allegato I e l’attuazione dell’assistenza allo sviluppo rurale. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al [regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 25 ]. All’atto di stabilire condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, è opportuno tener conto degli insegnamenti tratti dalla gestione e dall’attuazione dell’assistenza preadesione passata. Tali condizioni uniformi dovrebbero essere modificate se gli sviluppi lo rendono necessario.

(34)È opportuno che il comitato istituito a norma del presente regolamento sia competente per gli atti giuridici e gli impegni ai sensi del regolamento (CE) n. 1085/2006 26 , ai sensi del regolamento (UE) n. 231/2014 nonché per l’attuazione dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 389/2006 del Consiglio 27 .

(35)Al fine di consentire l’immediata applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il [numero inferiore al ventesimo] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il programma “strumento di assistenza preadesione” (“IPA III”).

Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme dell’assistenza dell’Unione e le regole di erogazione di tale assistenza.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applica la seguente definizione:

“cooperazione transfrontaliera”: la cooperazione tra gli Stati membri dell’UE e i beneficiari elencati nell’allegato I, tra due o più beneficiari elencati nell’allegato I o tra i beneficiari elencati nell’allegato I e i paesi e territori elencati nell’allegato I del [regolamento NDICI] di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del [regolamento CTE] 28 .

 

Articolo 3

Obiettivi dell’IPA III

1.L’obiettivo generale dell’IPA III è aiutare i beneficiari elencati nell’allegato I ad adottare ed attuare le riforme politiche, istituzionali, giuridiche, amministrative, sociali ed economiche necessarie affinché tali beneficiari rispettino i valori dell’Unione e si allineino progressivamente alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell’Unione in vista dell’adesione all’Unione, contribuendo in tal modo alla loro stabilità, sicurezza e prosperità.

2.Gli obiettivi specifici dell’IPA III sono i seguenti:

(a)rafforzare lo Stato di diritto, la democrazia, il rispetto dei diritti umani, dei diritti fondamentali e del diritto internazionale, la società civile e la sicurezza e migliorare la gestione della migrazione, ivi compresa la gestione delle frontiere;

(b)consolidare l’efficienza della pubblica amministrazione e sostenere le riforme strutturali e la buona governance a tutti i livelli;

(c)definire le norme, gli standard, le politiche e le prassi dei beneficiari elencati nell’allegato I in linea con quelli dell’Unione e rafforzare la riconciliazione e i rapporti di buon vicinato, nonché i contatti interpersonali e la comunicazione;

(d)rafforzare lo sviluppo economico e sociale, anche aumentando la connettività e lo sviluppo regionale, lo sviluppo agricolo e rurale e le politiche sociali e occupazionali, rafforzare la tutela dell’ambiente, aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici, accelerare la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio e sviluppare l’economia e la società digitali;

(e)sostenere la cooperazione territoriale e transfrontaliera.

3.Conformemente agli obiettivi specifici, le priorità tematiche per fornire assistenza secondo le esigenze e le capacità dei beneficiari elencati nell’allegato I figurano all’allegato II. Le priorità tematiche per la cooperazione transfrontaliera tra i beneficiari elencati nell’allegato I figurano all’allegato III. Ciascuna di tali priorità tematiche può contribuire alla realizzazione di uno o più obiettivi specifici.

Articolo 4

Bilancio

1.La dotazione finanziaria per l’attuazione dell’IPA III nel periodo 2021-2027 è di 14 500 000 000 EUR a prezzi correnti.

2.L’importo di cui al paragrafo 1 può essere utilizzato per finanziare l’assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l’attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali, così come ogni attività relativa alla preparazione del programma successore relativo all’assistenza preadesione, conformemente all’articolo 20 del [regolamento NDICI].

Articolo 5

Disposizioni comuni a più programmi

1.Nell’attuazione del presente regolamento, saranno garantite la coerenza, le sinergie e la complementarità con altri settori dell’azione esterna dell’Unione, con altre politiche e altri programmi pertinenti dell’Unione, nonché la coerenza politica nell’ambito dello sviluppo.

2.Il [regolamento NDICI] si applica alle attività attuate a titolo del presente regolamento, laddove vi si faccia riferimento nel presente regolamento.

3.L’IPA III contribuisce alle azioni previste dal regolamento [(Erasmus 29 ]. Il [regolamento (UE) Erasmus] si applica all’utilizzo di tali fondi. A tal fine, il contributo dell’IPA III è inserito nel documento unico di programmazione indicativa di cui al paragrafo 7 dell’articolo 11 del [regolamento NDICI ] e adottato secondo le procedure stabilite in tale regolamento.

4.L’assistenza nel quadro dell’IPA III può essere fornita per il tipo di azioni previste nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo di coesione 30 , del Fondo sociale europeo Plus 31 e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 32 .

5.Il [FESR] 33 contribuisce ai programmi o alle misure stabiliti ai fini della cooperazione transfrontaliera tra i beneficiari elencati nell’allegato I e gli Stati membri. Tali programmi e misure sono adottati dalla Commissione conformemente all’articolo 16. L’importo del contributo a titolo dell’IPA-CBC è determinato a norma dell’articolo10, paragrafo 3, del [regolamento CTE]. I programmi IPA-CBC sono gestiti in conformità del [regolamento CTE].

6.L’IPA III può contribuire ai programmi o alle misure di cooperazione transnazionale e interregionale stabiliti e attuati a norma del [regolamento CTE] a cui partecipano i beneficiari elencati nell’allegato I del presente regolamento.

7.Se opportuno, altri programmi dell’Unione possono contribuire alle azioni istituite nell’ambito del presente regolamento, a norma dell’articolo 8, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi. Il presente regolamento può inoltre contribuire alle misure istituite nell’ambito di altri programmi dell’Unione, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi. In questi casi, il programma di lavoro relativo a tali azioni deve indicare quali norme saranno applicabili.

8.In situazioni debitamente giustificate e al fine di assicurare la coerenza e l’efficacia dei finanziamenti dell’Unione, oppure per promuovere la cooperazione regionale, la Commissione può decidere di estendere l’ammissibilità dei programmi d’azione e delle misure di cui all’articolo 8, paragrafo 1, a paesi, territori e regioni diversi da quelli elencati nell’allegato I, qualora il programma o la misura da attuare abbia carattere mondiale, regionale o transfrontaliero.

CAPO II

PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Articolo 6

Quadro politico e principi generali

1.Il quadro della politica di allargamento definito dal Consiglio europeo e dal Consiglio, gli accordi che istituiscono relazioni giuridicamente vincolanti con i beneficiari elencati nell’allegato I, così come le risoluzioni del Parlamento europeo, le comunicazioni della Commissione e le comunicazioni congiunte della Commissione europea e dell’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza pertinenti costituiscono il quadro politico generale per l’attuazione del presente regolamento. La Commissione garantisce la coerenza tra l’assistenza e il quadro della politica di allargamento.

2.I programmi e le azioni di cui al presente regolamento integrano le considerazioni relative ai cambiamenti climatici, alla tutela dell’ambiente e alla parità di genere e, se del caso, tengono conto delle interconnessioni tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile 34 , per promuovere azioni integrate che possano generare benefici collaterali e soddisfare molteplici obiettivi in modo coerente.

3.La Commissione e gli Stati membri cooperano nel garantire la coerenza e si impegnano per evitare la duplicazione tra l’assistenza fornita nell’ambito dell’IPA III e le altre forme di assistenza fornite dall’Unione, dagli Stati membri e dalla Banca europea per gli investimenti, in linea con i principi definiti per rafforzare il coordinamento operativo in materia di assistenza esterna, e per armonizzare le politiche e le procedure, in particolare i principi internazionali di efficacia dello sviluppo 35 . Il coordinamento comprende consultazioni periodiche, scambi frequenti di informazioni nelle diverse fasi del ciclo di assistenza e riunioni inclusive mirate al coordinamento dell’assistenza e costituisce una tappa essenziale nei processi di programmazione dell’Unione e degli Stati membri.

4.La Commissione, d’intesa con gli Stati membri, adotta inoltre le iniziative necessarie per garantire il coordinamento e la complementarità con le organizzazioni e gli organismi multilaterali e regionali, quali le organizzazioni, le istituzioni finanziarie e le agenzie internazionali e i donatori non UE.

CAPO III

ESECUZIONE

Articolo 7

Quadro di programmazione dell’IPA

1.Per il conseguimento degli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, l’assistenza nell’ambito dell’IPA III si basa su un quadro di programmazione dell’IPA definito dalla Commissione per la durata del quadro finanziario pluriennale dell’Unione.

2.Il quadro di programmazione dell’IPA tiene debitamente conto delle pertinenti strategie nazionali e politiche settoriali.

L’assistenza è mirata e adeguata alla specifica situazione dei beneficiari elencati nell’allegato I, tenuto conto degli sforzi ancora necessari per rispettare i criteri di adesione, nonché delle capacità di tali beneficiari. La portata e l’intensità dell’assistenza differiscono a seconda delle esigenze, dell’impegno nei confronti delle riforme e dei progressi nell’attuazione delle riforme stesse.

3.Fatto salvo il paragrafo 4, la Commissione adotta il quadro di programmazione dell’IPA mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato in conformità alla procedura d’esame del comitato di cui all’articolo 16.

4.Il quadro di programmazione relativo alla cooperazione transfrontaliera con gli Stati membri è adottato dalla Commissione conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del [regolamento CTE].

5.Il quadro di programmazione dell’IPA comprende gli indicatori per la valutazione dei progressi per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi ivi riportati.

Articolo 8

Misure e metodi di attuazione

1.L’assistenza a titolo dell’IPA III è attuata in regime di gestione diretta o di gestione indiretta in conformità al regolamento finanziario attraverso i piani d’azione e le misure annuali o pluriennali di cui al titolo II, capo III del [regolamento NDICI]. Il titolo II, capo III del [regolamento NDICI] si applica al presente regolamento ad eccezione dell’articolo 24, paragrafo 1 [persone ed entità ammissibili].

2.Ai sensi del presente regolamento, i piani d’azione possono essere adottati per periodi di durata non superiore a sette anni.

Articolo 9

Cooperazione transfrontaliera

1.Un importo non superiore al 3% della dotazione finanziaria viene indicativamente assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera tra i beneficiari elencati nell’allegato I e gli Stati membri, in linea con le loro esigenze e priorità.

2.Il tasso di cofinanziamento dell’Unione a livello di ciascuna priorità non è superiore all’85% della spesa ammissibile di un programma di cooperazione transfrontaliera. Per l’assistenza tecnica, il tasso di cofinanziamento dell’Unione è pari al 100%.

3.Il livello di prefinanziamento per la cooperazione transfrontaliera con gli Stati membri è stabilito nel programma di lavoro, in base alle necessità dei beneficiari elencati nell’allegato I, e può superare la percentuale di cui all’articolo 49 del regolamento CTE.

4.Qualora i programmi di cooperazione transfrontaliera vengano annullati in conformità dell’articolo 12 del [regolamento CTE], il sostegno a titolo del presente regolamento destinato al programma annullato ancora disponibile può essere utilizzato per finanziare altre azioni ammissibili a norma del presente regolamento.

CAPO IV

AMMISSIBILITÀ E ALTRE DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Articolo 10

Ammissibilità al finanziamento a titolo dell’IPA III

1.Sono ammissibili al finanziamento nell’ambito dell’IPA III gli offerenti, i richiedenti e i candidati dei seguenti paesi:

(a)gli Stati membri, i beneficiari elencati nell’allegato I del presente regolamento, le parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo e i paesi contemplati dall’allegato I del [regolamento NDICI] e

(b)i paesi per i quali la Commissione stabilisce l’accesso reciproco all’assistenza esterna. L’accesso reciproco può essere concesso, per un periodo limitato di almeno un anno, ogniqualvolta un paese concede l’ammissibilità a parità di condizioni a entità dell’Unione e dei paesi ammissibili a norma del presente regolamento. La Commissione decide in merito all’accesso reciproco previa consultazione del paese o dei paesi destinatari in questione.

CAPITOLO V

EFSD+ E GARANZIE DI BILANCIO

Articolo 11

Strumenti finanziari e garanzia per le azioni esterne

1.I beneficiari elencati nell’allegato I sono ammissibili al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+) e alla garanzia per le azioni esterne di cui al titolo II, capo IV del [regolamento NDICI]. A tal fine l’IPA III contribuisce alla dotazione della garanzia per le azioni esterne di cui all’articolo 26 del [regolamento NDICI] in misura proporzionale agli investimenti effettuati a vantaggio dei beneficiari elencati nell’allegato I.

CAPO VI

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Articolo 12

Monitoraggio, revisione contabile, valutazione e protezione degli interessi finanziari dell’Unione

1.Al presente regolamento si applica il titolo II, capo V del [regolamento NDICI] per quanto riguarda il monitoraggio, la rendicontazione e la valutazione.

2.Gli indicatori utilizzati per monitorare l’attuazione dell’IPA III e i progressi realizzati nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3 figurano nell’allegato IV del presente regolamento.

3.Per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera con gli Stati membri, gli indicatori sono quelli di cui all’articolo 33 del [regolamento CTE].

4.Oltre agli indicatori di cui all’allegato IV, il quadro di valutazione dei risultati dell’assistenza a titolo dell’IPA III tiene conto anche delle relazioni sull’allargamento.

5.Oltre ad applicare l’articolo 129 del regolamento finanziario relativo alla protezione degli interessi finanziari dell’Unione, nel quadro della gestione indiretta, i beneficiari elencati nell’allegato I sono inoltre tenuti a comunicare senza indugio alla Commissione le irregolarità e le frodi che hanno formato oggetto di un primo accertamento amministrativo o giudiziario e a tenerla al corrente dell’andamento delle procedure amministrative e giudiziarie. La comunicazione va effettuata per via elettronica, tramite il sistema di gestione delle irregolarità istituito dalla Commissione.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 14 al fine di modificare gli allegati II, III e IV del presente regolamento.

Articolo 14

Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.È conferito alla Commissione il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 13.

3.La delega di potere di cui all’articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 15

Adozione di ulteriori modalità di applicazione

1.Le disposizioni specifiche che stabiliscono le condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le strutture da istituire in preparazione all’adesione e l’assistenza allo sviluppo rurale, sono adottate secondo la procedura di esame di cui all’articolo 16.

2.    Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 16

Comitato

1.La Commissione è assistita da un comitato (il “comitato dello strumento di assistenza preadesione”). Si tratta di un comitato ai sensi del [regolamento (UE) n. 182/2011].

2.Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto mediante procedura scritta, la procedura si intende conclusa senza esito quando, entro il termine per la consegna del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o una maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

3.Un osservatore della BEI partecipa ai lavori del comitato in relazione alle questioni riguardanti la BEI.

4.Il comitato IPA III assiste la Commissione ed è altresì competente per gli atti e impegni giuridici a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006 e del regolamento 231/2014 e per l’attuazione dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 389/2006.

5.Il comitato IPA III non è competente per il contributo a Erasmus+ di cui all’articolo 5, paragrafo 3.

Articolo 17

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.Si applicano gli articoli 36 e 37 del [regolamento NDICI].

Articolo 18

Disposizioni transitorie

1.Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate ai sensi del regolamento n. 231/2014 [IPA II] e del regolamento (CE) n. 1085/2006 [IPA], che continuano pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura. A tali azioni si applica il titolo II, capo III, del [regolamento NDICI], in precedenza regolamento n. 236/2014, ad eccezione dell’articolo 24, paragrafo 1.

2.La dotazione finanziaria dell’IPA III può coprire anche le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra l’IPA III e le misure adottate nell’ambito del suo predecessore, l’IPA II.

3.Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all’articolo 4, paragrafo 2, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il […] [ventesimo] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati (gruppo di programmi)

1.3.Natura della proposta/iniziativa

1.4.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.Durata e incidenza finanziaria

1.6.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza prevista sulle spese 

3.2.1Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

3.2.2Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Strumento di assistenza preadesione (IPA III)

1.2.Settore/settori interessati (gruppo di programmi)

Gruppo assistenza preadesione

1.3.La proposta/iniziativa si riferisce a:

 una nuova azione 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria 36  

 la proroga di un’azione esistente 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un’altra/una nuova azione 

1.4.Motivazione della proposta/iniziativa

1.4.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell’iniziativa

Lo strumento di assistenza preadesione (IPA III) dà un valido contributo al conseguimento agli obiettivi europei generali di stabilità, sicurezza e prosperità nell’immediato vicinato dell’Unione. Inoltre, la prossimità tra Stati membri e beneficiari e la conseguente esigenza di coordinamento fanno sì che il sostegno concesso ai beneficiari aiuti l’UE a raggiungere i propri obiettivi in relazione a ripresa economica sostenibile, migrazione, sicurezza, approvvigionamento energetico, trasporti, ambiente e cambiamenti climatici.

Il processo di allargamento si basa su criteri consolidati e su condizioni eque e rigorose. Ogni candidato o potenziale candidato viene valutato secondo i propri meriti. La valutazione dei progressi compiuti e l’individuazione delle carenze mirano a fornire incentivi e orientamenti ai candidati o potenziali candidati affinché portino avanti le ambiziose riforme necessarie. Affinché la prospettiva di allargamento diventi realtà, rimane essenziale un forte impegno a rispettare il principio della “priorità alle questioni fondamentali”. Il processo di allargamento consolida la pace, la democrazia e la stabilità in Europa e consente all’Unione di trovarsi in una posizione migliore per far fronte alle sfide mondiali. Il potere di trasformazione del processo di allargamento genera riforme politiche ed economiche di vasta portata nei partner dell’allargamento che giovano anche all’Unione nel suo insieme. I progressi verso l’adesione dipendono dal rispetto dei valori dell’Unione da parte di ciascun richiedente e dalla capacità di ciascun richiedente di realizzare le riforme necessarie per allineare i suoi sistemi politico, istituzionale, giuridico, amministrativo ed economico alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell’Unione.

Nel novembre 2015 la Commissione europea ha delineato una strategia a medio termine per la politica di allargamento dell’UE, che rimane valida. L’attuale programma di allargamento riguarda i partner dei Balcani occidentali e la Turchia. Sono stati avviati negoziati di adesione con i seguenti paesi candidati: Turchia (2005), Montenegro (2012) e Serbia (2014). L’ex Repubblica jugoslava di Macedonia è un candidato dal 2005 e l’Albania ha ottenuto lo status di candidato nel 2014. La Bosnia-Erzegovina (domanda di adesione all’UE presentata nel febbraio 2016) e il Kosovo (accordo di stabilizzazione e di associazione entrato in vigore nell’aprile 2016) sono candidati potenziali. Il 17 aprile 2018, la Commissione ha raccomandato al Consiglio di avviare i negoziati di adesione con l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia e con l’Albania, alla luce dei progressi conseguiti, mantenendo e intensificando l’attuale slancio che caratterizza il processo di riforma.

Nella sua recente comunicazione “Una prospettiva di allargamento credibile e un maggior impegno dell’UE europea per i Balcani occidentali”, la Commissione europea ha ribadito la prospettiva di adesione dei Balcani occidentali all’UE, decisa e fondata sul merito. Si tratta di un forte messaggio di incoraggiamento per tutti i Balcani occidentali e una dimostrazione dell’impegno dell’UE nei confronti del loro futuro europeo.

La Commissione ha mantenuto un dialogo aperto e costruttivo con la Turchia e si avvale di ogni opportunità per sottolineare che le dichiarazioni della Turchia relative al proprio impegno ad aderire all’UE devono essere accompagnate da corrispondenti misure e riforme. L’Unione è inoltre desiderosa di continuare a confrontarsi con la Turchia in una serie di settori chiave di interesse comune, tra cui le relazioni economiche e commerciali, l’energia, i trasporti, la migrazione e l’asilo, la politica estera, la sicurezza e la lotta al terrorismo.

L’IPA III si dovrebbe inquadrare chiaramente nel contesto della nuova strategia per i Balcani occidentali e dovrebbe tenere conto dell’evoluzione delle relazioni con la Turchia. L’IPA III fa propri gli obiettivi della nuova strategia per i Balcani occidentali, al fine di: massimizzare l’impatto delle iniziative faro enunciate nella strategia, aiutare il processo di trasformazione dei Balcani occidentali nel prossimo periodo, attuare programmi incisivi di riforma economica e le rispettive raccomandazioni specifiche per partner e concentrare l’attenzione sulle riforme necessarie per la futura adesione.

La strategia per i Balcani occidentali indica una possibile data di adesione (2025) per almeno alcuni candidati, se risultano rispettate tutte le condizioni previste. Sono necessarie risorse finanziarie adeguate per sostenere i preparativi e gli investimenti indispensabili negli anni che precedono l’adesione, per garantire che la transizione dalla fase di preadesione allo status di Stato membro sia graduale e fluida e per permettere lo sviluppo della necessaria capacità di assorbimento, in particolare per quanto riguarda la politica agricola e di coesione.

1.4.2.Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione (che può derivare da diversi fattori, tra cui ad esempio un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un’efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per “valore aggiunto dell’intervento dell’Unione” si intende il valore risultante dall’intervento dell’Unione che va ad aggiungersi al valore che sarebbe stato altrimenti creato dagli Stati membri se avessero agito da soli.

Il sostegno all’allargamento dell’Unione è per definizione un compito che può essere svolto al meglio a livello dell’UE. La concessione dell’assistenza preadesione nell’ambito di un unico strumento e in base ad un unico insieme di criteri risulta più efficace dell’assistenza proveniente da più fonti – compresi i bilanci nazionali degli Stati membri – con procedure e priorità diverse. Rispetto ai singoli Stati membri, inoltre, l’UE riesce ad ottenere l’impegno delle autorità nazionali con maggiore autorevolezza e certezza del diritto, grazie all’influenza politica di cui gode. Lo strumento integra la politica di allargamento dell’Unione sostenendo le riforme politiche ed economiche nei paesi candidati e potenziali candidati e viene utilizzato in modo proattivo per far progredire i negoziati con i governi beneficiari verso il rispetto dei criteri di Copenaghen e della condizionalità del processo di stabilizzazione e di associazione.

1.4.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

La relazione sulla revisione intermedia (dicembre 2017) 37 di dieci degli strumenti di finanziamento dell’azione esterna 38 – tra i quali lo strumento di assistenza preadesione II (IPA II) – ha concluso che gli strumenti dell’azione esterna si sono nel complesso rivelati adeguati allo scopo e che in relazione al conseguimento degli obiettivi emergevano tendenze positive.

Solo alcune modifiche minime sarebbero necessarie per inquadrare chiaramente l’IPA III nel contesto della nuova strategia per i Balcani occidentali e per tenere conto dell’evoluzione delle relazioni con la Turchia. Allo stesso tempo, è opportuno dispiegare un maggiore impegno per garantire la coerenza e le sinergie con lo strumento di più ampio respiro, in particolare per quanto riguarda la componente tematica e non programmabile. In precedenza, la complementarità dello strumento con gli altri strumenti finanziari esterni, in particolare con l’EIDHR e con l’IcSP è stata buona, ma il coordinamento durante le fasi di pianificazione e di programmazione non è stato sufficiente. Un allineamento più preciso tra i cicli di programmazione dell’IPA e delle parti programmabili dello strumento di ampio respiro faciliterebbe la complementarità.

In termini di priorità politiche, l’IPA III si articolerebbe attorno alle seguenti priorità politiche fondamentali: Stato di diritto, diritti fondamentali e governance; sviluppo socioeconomico; politiche e acquis dell’Unione; riconciliazione, relazioni di buon vicinato e cooperazione regionale. Oltre a tali priorità, già espressamente enunciate nel quadro dell’IPA II, si dovrà tenere conto delle nuove sfide rappresentate da migrazione, sicurezza e cambiamenti climatici.

Per rispondere alle nuove priorità e integrare gli insegnamenti tratti dalle esperienze precedenti, l’IPA III deve essere ulteriormente allineato con i recenti sviluppi della politica di allargamento. A tal fine è necessario garantire uno stretto collegamento con gli obiettivi della nuova strategia per i Balcani occidentali, per ottimizzare l’impatto delle iniziative faro enunciate nella strategia al fine di sostenere il processo di trasformazione dei Balcani occidentali nel prossimo periodo, attuare programmi incisivi di riforma economica o riconcentrare l’attenzione sulle riforme necessarie per la futura adesione. Sarà necessario garantire una maggiore flessibilità nell’assegnazione dei finanziamenti per far fronte a priorità impreviste o emergenti e tenere conto del livello di progresso raggiunto dai rispettivi paesi nell’adozione delle riforme connesse all’UE. L’attuazione dovrà essere accelerata, in particolare nei primi anni, per evitare che si formino arretrati strutturali a livello di aggiudicazione dei contratti e di attuazione e per recuperare gradualmente i ritardi attuali. In un contesto di ristrettezze di bilancio, l’IPA III dovrà essere in grado di attivare il potenziale effetto leva delle istituzioni finanziarie internazionali e di altri partner, anche appartenenti al settore privato, in particolare per sostenere la competitività e la crescita inclusiva o gli investimenti nelle grandi infrastrutture. L’intero quadro di valutazione dei risultati dovrà essere rafforzato e semplificato.

1.4.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Il programma cercherà di stabilire complementarità con un’ampia gamma di programmi dell’Unione, tra cui i programmi di politica interna e lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale. In particolare, continuano a sussistere le sinergie con il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione e la politica agricola comune per preparare i partner beneficiari ad assorbire e gestire i futuri finanziamenti dell’Unione.

È necessario mantenere la coerenza tra il Fondo InvestEU, il nuovo strumento d’investimento unico per le politiche interne dell’UE, e lo strumento di assistenza preadesione (IPA III), in modo da mantenere – e possibilmente migliorare, nel quadro del prossimo QFP – la possibilità di accesso al nuovo fondo da parte dei candidati e dei potenziali candidati all’adesione all’UE.

1.5.Durata e incidenza finanziaria

 durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento a partire dal 2021.

1.6.Modalità di gestione previste 39  

 Gestione diretta ad opera della Commissione

ad opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell’Unione;

   ad opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all’attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”.

Osservazioni

L’assistenza a titolo dell’IPA III è attuata in regime di gestione diretta o di gestione indiretta in conformità al regolamento finanziario attraverso piani d’azione e misure annuali o pluriennali. I paesi partner devono ancora adeguarsi ai cambiamenti introdotti con l’IPA II e l’attuazione dell’IPA II è ancora in una fase iniziale; è pertanto opportuno garantire un livello massimo di continuità. È opportuno mantenere un forte accento sui risultati; tale aspetto va però semplificato per renderne più agevole il monitoraggio e la rendicontazione e per fornire un reale incentivo ai beneficiari.

L’IPA III continuerà ad avvalersi di una serie di partner come le autorità nazionali, le organizzazioni internazionali, le agenzie e le associazioni degli Stati membri, le organizzazioni della società civile, le istituzioni finanziarie internazionali e le istituzioni che operano nel settore dello sviluppo, nelle situazioni in cui esse possono apportare un chiaro valore aggiunto, sulla scorta dell’esperienza acquisita e degli insegnamenti tratti.

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Il sistema di monitoraggio della Commissione europea è un elemento importante del quadro complessivo della valutazione dei risultati che si basa su obiettivi specifici e relativi indicatori appropriati e sarà sempre più incentrato sui risultati.

Tale sistema coinvolge personale interno ed esperti esterni. I responsabili operativi presso le delegazioni e la sede centrale dell’UE assicurano un monitoraggio costante dell’attuazione di progetti e programmi, anche con visite in loco, ove possibile. Il monitoraggio fornisce informazioni preziose sui progressi compiuti e aiuta i responsabili a individuare le difficoltà effettive e potenziali e ad adottare le opportune misure correttive.

Ci si avvale inoltre della collaborazione di esperti esterni indipendenti per valutare i risultati delle azioni esterne dell’UE mediante vari sistemi complementari. Tali valutazioni contribuiscono ad accrescere i livelli di responsabilità e a migliorare gli interventi in corso; inoltre, traendo insegnamenti da esperienze passate, esse ispirano politiche ed azioni per il futuro. Gli strumenti utilizzati sono conformi ai criteri di valutazione OCSE-DAC, internazionalmente riconosciuti, e all’approccio “Legiferare meglio” della Commissione europea.

La Commissione aiuta inoltre i beneficiari a sviluppare le proprie capacità di monitoraggio. Nei casi in cui la Commissione gestisce l’assistenza a nome del beneficiario, essa conserverà la responsabilità primaria del monitoraggio. Nei casi in cui i beneficiari gestiscono l’assistenza sotto la propria responsabilità (gestione indiretta), invece, la Commissione svolgerà un ruolo che è principalmente di supervisione, mentre la responsabilità primaria spetterà al beneficiario.

Il monitoraggio a livello di progetto verifica i progressi rispetto ai piani, in particolare per quanto riguarda: i) l’aggiudicazione di appalti/la concessione di sovvenzioni e ii) le realizzazioni. I responsabili operativi si avvalgono inoltre del sistema di monitoraggio orientato ai risultati (ROM), che fornisce un’istantanea della qualità di un campione di interventi. Avvalendosi di una metodologia altamente strutturata e standardizzata, gli esperti indipendenti del ROM procedono ad una valutazione dei punti forti e delle debolezze del progetto e formulano raccomandazioni su come migliorarne l’efficacia.

A livello di settore e di programma, i comitati di monitoraggio copresieduti dai rappresentanti dei beneficiari e dalla Commissione costituiscono la sede di valutazione dei progressi compiuti rispetto ai piani. Tali comitati si avvalgono delle risultanze delle relazioni di monitoraggio e delle valutazioni. Essi svolgono un ruolo essenziale nell’assicurare che l’attuazione dell’assistenza finanziaria si inserisca correttamente nel dialogo politico e che alle loro conclusioni e raccomandazioni sia dato seguito sistematico.

2.2.Sistemi di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione della/delle modalità di gestione, del/dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

L’assistenza a titolo dell’IPA III è attuata in regime di gestione diretta o di gestione indiretta in conformità al regolamento finanziario attraverso piani d’azione e misure annuali o pluriennali. Le modalità di gestione sono selezionate in base al tipo di programma e al partner. La cooperazione territoriale con gli Stati membri è gestita in gestione concorrente, conformemente al regolamento CTE. La gestione concorrente non è pertanto prevista nell’ambito del presente regolamento. Non vi sono modifiche sostanziali rispetto allo strumento di assistenza preadesione II, in quanto l’attuazione dell’IPA II è ancora in una fase iniziale. È pertanto opportuno garantire un livello massimo di continuità.

L’UE continuerà ad avvalersi di una serie di partner come le autorità nazionali, le organizzazioni internazionali, le agenzie e le associazioni degli Stati membri, le organizzazioni della società civile, le istituzioni finanziarie internazionali e le istituzioni che operano nel settore dello sviluppo, nel caso in cui esse possano apportare un chiaro valore aggiunto, sulla scorta dell’esperienza acquisita e degli insegnamenti tratti.

La gestione indiretta con i paesi partner continuerà ad essere incoraggiata per i programmi che preparano i beneficiari alla gestione dei fondi strutturali, segnatamente nel settore dello sviluppo rurale e agricolo. Il passaggio dalla gestione diretta dei fondi preadesione da parte della Commissione alla gestione indiretta da parte dei beneficiari sarà progressivo e corrisponderà alle capacità rispettive di tali beneficiari. L’assistenza continuerà ad avvalersi delle strutture e degli strumenti che hanno dimostrato il loro valore nel processo di preadesione.

In termini di strumenti e modalità di erogazione, l’IPA III si avvarrà di tutte le tipologie di finanziamento previste dal regolamento finanziario (sovvenzioni, appalti, premi, contributi ai fondi fiduciari dell’UE, sostegno ai bilanci settoriali, strumenti finanziari e garanzie di bilancio).

Conformemente all’articolo 125 del [nuovo regolamento finanziario] l’IPA III prevede, nella misura del possibile, l’uso di forme semplificate di contributi basate su somme forfettarie, costi unitari e tassi fissi per il rimborso dei costi ammissibili e, per quanto riguarda i contributi, se opportuno, di finanziamenti non collegati ai costi.

La DG NEAR ha istituito procedure di controllo interno volte a garantire un’adeguata gestione dei rischi connessi alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, tenendo conto del carattere pluriennale dei propri programmi, nonché della natura dei pagamenti in questione.

   Descrizione del contesto generale di controllo istituito dalla DG NEAR.

L’ambiente operativo della DG NEAR è un ambiente complesso ed esposto a vari rischi, caratterizzato da:

in linea generale, un elevato (anche se diversificato) livello di rischio associato ai paesi partner, a causa della situazione politica, istituzionale, amministrativa e sociale. L’analisi dei rischi varia quindi tra i diversi partner.

-La dispersione geografica delle attività, che interessano circa 25 paesi, con gestione dei fondi della DG NEAR da parte delle delegazioni.

-Un elevato numero di operazioni e di relative transazioni finanziarie.

-Due principali strumenti finanziari – con relativi predecessori – da gestire, ciascuno con una base giuridica diversa e norme di attuazione diverse, nonché altri strumenti finanziari (linee tematiche), subdelegati in modo incrociato da altre DG.

-Una grande varietà di partner che partecipa all’attuazione delle attività (partner beneficiari, imprese private, entità delegate, ONG).

-Una grande varietà di forme e modalità di esecuzione finanziaria (approccio progettuale, sostegno al bilancio, approccio settoriale, gestione indiretta con i partner beneficiari dell’IPA o con un’entità delegata, finanziamenti misti, fondi fiduciari, gestione concorrente nell’ambito della cooperazione transfrontaliera, ecc.).

Per maggiori informazioni sulla strategia di controllo, cfr. la sezione 2.2.2.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema/i sistemi di controllo interno istituito/istituiti per ridurli

L’affidabilità della DG NEAR si basa su un sistema di controlli a piramide che permette un sufficiente rilevamento di errori a livelli diversi e garantisce che l’errore residuo rimanga al di sotto della soglia auspicata del 2%.

(1)Il primo livello di controlli ex ante (precedente all’approvazione dell’ordinatore sottodelegato) è costituito dalle rigorose attività di supervisione e controllo condotte – utilizzando una serie di checklist esaustive e dettagliate – su tutte le transazioni operative e finanziarie registrate sui circuiti finanziari della DG. Si tratta di una preziosa fonte di prevenzione, individuazione e correzione degli errori.

(2)Verifiche obbligatorie delle spese che accompagnano le domande di pagamento: realizzazione da parte del beneficiario delle verifiche esplicitamente previste dai documenti contrattuali: la DG NEAR segue il regolamento finanziario, che stabilisce i casi in cui le richieste di pagamento vanno accompagnate da una relazione sulla verifica delle spese, redatta da un revisore dei conti esterno.

(3)Audit basati sui rischi: all’inizio di ogni anno, la DG NEAR effettua una valutazione approfondita dei rischi a livello di progetto, che costituisce la base del piano di audit. L’obiettivo è avere un livello supplementare di controlli che l’ordinatore sottodelegato attiva qualora individui rischi specifici. Si tratta di audit finanziari, di audit di sistema e di audit misti finanziari e di sistema (audit completi con pareri di audit) o di verifiche di organizzazioni internazionali (procedure concordate, in cui i controlli sono rigorosamente descritti negli accordi (ad esempio, gli accordi FAFA)) e in cui i revisori dei conti non rilasciano “pareri”, ma “relazioni su conclusioni fattuali”.

(4)Il sistema di monitoraggio orientato ai risultati (ROM) è uno strumento utilizzato per riferire in merito all’andamento e ai risultati dei progetti e dei programmi finanziati dall’UE che si basa sui quattro criteri della pertinenza, dell’efficienza, dell’efficacia e della sostenibilità. L’utilizzo di tale strumento permette di fornire le informazioni di base che possono essere sfruttate per orientare le future attività di monitoraggio, valutazione e audit e le decisioni a livello di gestione dei progetti e dei programmi.

(5)Le valutazioni si basano sull’analisi sistematica e oggettiva di politiche, programmi e progetti in corso o completati e sulla loro struttura, attuazione ed efficacia. Esse vengono in genere svolte da esperti esterni indipendenti che analizzano un intervento alla luce di criteri prestabiliti, quali la pertinenza, l’efficienza, l’efficacia, la sostenibilità, la coerenza e il valore aggiunto dell’UE (conformemente ai criteri di valutazione elaborati dall’OCSE/DAC e all’approccio “Legiferare meglio” della Commissione europea).

(6)Controlli in loco: tali controlli integrano il monitoraggio in quanto garantiscono che i risultati dei contratti e dei progetti e gli aspetti connessi alla legalità e regolarità vengano adeguatamente verificati in loco, per giustificare il rilascio del visto operativo (“certified correct”) o fornire, nel quadro della gestione indiretta con il paese beneficiario (IMBC), una garanzia complementare sull’affidabilità delle attività di monitoraggio e controllo delle autorità nazionali e/o delle entità delegate, a sostegno delle autorizzazioni al pagamento (‘passed for payment’ visas). I controlli in loco possono comprendere anche una dimensione contrattuale/finanziaria sulla base di una valutazione dei rischi, che in tal caso coinvolge personale operativo, contrattuale e finanziario.

(7)Valutazione per pilastro della gestione indiretta con entità delegate (IMEE): la DG NEAR può affidare attività ad entità che sono state valutate per pilastro dalla DG NEAR o da altri servizi della Commissione. Tali entità devono soddisfare i requisiti relativi a determinati ambiti individuati nel regolamento finanziario.

(8)Audit di sistemi IMBC (“gestione indiretta con il paese beneficiario”): realizzati dal personale della Commissione o da contraenti esterni.

(9)La Commissione ottiene la prova dell’ottemperanza ai requisiti di cui all’accordo quadro, in particolare attraverso il potenziamento dell’assistenza alle autorità di audit, e riceve pareri sulla concezione e l’affidabilità dei sistemi e sottosistemi nazionali. Nel 2017, la DG NEAR ha svolto alcuni audit IMBC (e/o relative attività di follow up) per tutti cinque i paesi beneficiari che beneficiano della procedura IMBC. La società di audit esterna che ha vinto l’appalto nel 2016 ha realizzato un audit limitato al settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) in tutti cinque i paesi, cui ha fatto seguito l’elaborazione di piani d’azione nel settore TIC.

(10)Missioni di controllo nelle delegazioni: rappresentano uno strumento di gestione a livello di direttori, forniscono garanzie all’ordinatore sottodelegato e permettono di capire se le delegazioni dispongono della capacità di gestire l’assistenza esterna dell’UE e di raggiungere i propri obiettivi. Ciascuna delegazione viene visitata ogni 2-4 anni.

(11)IAS e Corte dei conti: i controlli vengono inoltre effettuati da organismi di audit esterni – IAS e Corte dei conti – e i loro risultati contribuiscono a rafforzare il sistema di controllo della DG. Gli audit eseguiti dallo IAS e dalla Corte dei conti – controlli di gestione e dichiarazioni di affidabilità (DAS) – sono anche strumenti utili a sostegno dell’affidabilità. Nel quadro delle DAS, la Corte comunica ogni anno il tasso di errore più probabile (TEP), il quale fornisce una chiara indicazione sul funzionamento dei sistemi di controllo.

(12)Convalida locale del sistema: la DG BUDG esamina, per conto del contabile della Commissione, gli aspetti informatici e procedurali funzionali dei sistemi locali di tutte le DG operative, compresa la DG NEAR, per garantire che le informazioni trasmesse dagli ordinatori delegati siano affidabili. Tali controlli sono effettuati a norma dell’articolo 68 del regolamento finanziario e dell’articolo 56 delle modalità di applicazione. Sebbene i test vengano effettuati principalmente per fornire garanzie al contabile, una relazione di convalida positiva fornisce anche ai dirigenti della DG NEAR un certo grado di garanzia del fatto che i sistemi soggetti a tale controllo sono adeguati in termini di struttura e che funzionano come previsto. Nel 2017 la DG BUDG ha analizzato i sistemi locali della DG NEAR dal punto di vista della stima e della determinazione dei crediti e rientri di capitale dagli strumenti finanziari.

(13)Controllo della qualità della contabilità: ogni anno la DG NEAR procede al controllo della qualità della contabilità per garantire che la sua relazione finanziaria annuale e il suo contributo ai conti consolidati della Commissione europea presentino un quadro fedele delle relative attività finanziarie.

(14)Manuali, orientamento e formazione del personale: la DG NEAR organizza regolarmente corsi di formazione per il proprio personale presso la sede centrale e le delegazioni, in particolare in occasione dei Cooperation Days e delle riunioni dei responsabili dei settori finanziari ed operativi o nel quadro di seminari regionali. All’inizio del 2017 è stato ultimato e distribuito al personale un nuovo manuale di procedura.

(15)Tasso di errore residuo: gli errori residui sono quelli sfuggiti a tutti i controlli di prevenzione, rilevazione e correzione previsti dall’attuale quadro di controllo. L’obiettivo delle attività svolte per misurare il tasso di errore residuo è quello di individuare gli errori che non sono stati individuati attraverso il sistema di controllo interno e di trarre una conclusione sull’efficienza di quest’ultimo.

2.2.3.Stima e giustificazione dell’efficacia dei controlli in termini di costi (rapporto “costi di controllo ÷ valore dei relativi fondi gestiti”) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al momento del pagamento e alla chiusura)

I.    Rapporto costo/benefici dei controlli della DG NEAR

Il dispositivo di controllo proposto per il nuovo strumento IPA non presenta differenze significative rispetto allo strumento attualmente vigente. La struttura dei costi sarà pertanto analoga.

I costi dei controlli nel 2017, a prezzi 2017, dovrebbero essere mantenuti:

il costo dei controlli della DG NEAR è stato stimato a 89 milioni di EUR per il 2017. La stima è stata effettuata valutando le spese relative alle risorse umane collegate ai controlli interni, alle valutazioni e agli audit.

I costi delle risorse umane, che comprendono i costi diretti, indiretti e generali, sono stati stimati a 74 milioni di EUR. Il calcolo è basato sul numero di funzionari e di agenti contrattuali presso la sede centrale e sul numero di funzionari, di agenti contrattuali e di agenti locali presso le delegazioni, moltiplicato per i costi medi forniti dai servizi centrali (DG BUDG), utilizzando criteri di ripartizione dei costi per ciascuna unità. Il criterio è determinato dal tempo dedicato da ciascuna unità alle attività di controllo, in base alla definizione di cui all’articolo 2 del regolamento finanziario, in cui il controllo è definito come qualsiasi misura adottata al fine di garantire con ragionevole sicurezza l’efficacia, l’efficienza e l’economia delle operazioni, nonché l’affidabilità delle relazioni, la salvaguardia degli attivi e l’informazione, la prevenzione, l’individuazione e la rettifica di frodi e irregolarità e il seguito dato a tali frodi e irregolarità e l’adeguata gestione dei rischi connessi alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti, tenendo conto del carattere pluriennale dei programmi, nonché della natura dei pagamenti in questione. I controlli possono comportare varie verifiche, nonché l’attuazione delle politiche e delle procedure per raggiungere gli obiettivi illustrati nella prima frase. Il costo dei calcoli relativi al controllo tiene conto soltanto dei costi sostenuti dalla Commissione.

Il costo dei controlli espresso come percentuale del valore dei fondi gestiti nel 2017 è stato pari al 2,9%.

Inoltre, l’importo assoluto dei costi dei controlli deve essere interpretato alla luce dei benefici dei controlli (sana gestione finanziaria, confermata dal tasso di errore residuo inferiore al 2%) e dei benefici finanziari quantitativi dei controlli, che sono stati pari a 189 milioni di EUR.

Non sono inclusi i costi sostenuti dai sistemi nazionali dei paesi che attuano l’IPA in regime di gestione indiretta. Occorre tener presente che una quota significativa dei costi di investimento e formazione sostenuti per organizzare tali sistemi è finanziata dalla spesa operativa IPA.

II.    Tasso di errore della DG NEAR

In termini di tasso di errore previsto, nella fase delle proposte legislative, l’obiettivo è mantenere il tasso di errore al di sotto della soglia del 2%.

Stima del tasso di errore residuo (TER) per la DG NEAR.

La DG NEAR ha messo a punto uno studio che consente di valutare l’efficacia complessiva del quadro di controllo e che costituisce una parte importante delle informazioni di cui si avvale il direttore generale per firmare la dichiarazione di affidabilità.

Tale indicatore è utilizzato per valutare il principale obiettivo di controllo della DG e per misurare gli errori residui non individuati dal sistema di controllo generale. Esso deve rimanere inferiore al 2% dell’importo totale delle operazioni oggetto dei controlli.

Lo studio sul TER si basa su un campione (determinato con il metodo del campionamento per unità monetaria) di almeno 720 intervalli nell’insieme dei contratti chiusi nel periodo tra settembre 2016 e agosto 2017. Tale metodologia tiene conto del carattere pluriennale dei programmi della DG NEAR, nel senso che i contratti chiusi durante il suddetto periodo e presi in considerazione per il campionamento per unità monetaria erano autorizzati per periodi di diversi anni.

Il tasso di errore residuo registrato dalla DG per il 2017 – pari allo 0,67% – è molto soddisfacente e rappresenta un’indicazione chiara che la piramide dei controlli relativi a tutti i livelli della DG funziona.

Nel 2017, il tasso di errore residuo è stato il seguente:

errori ENI:                0,65%

errori IPA (IMBC esclusa):    0,90%

errori IPA - IMBC:            0,36%

DG NEAR                0,67%

Limiti di errore superiori e inferiori

Il limite superiore del tasso di errore ponderato è stato pari al 2,33% e il limite inferiore è stato pari allo 0,06%. Ciò significa che si può affermare con un’affidabilità del 95% che il tasso di errore è compreso tra questi due limiti. La ripartizione del limite superiore del tasso di errore è il seguente:

           Limite superiore del tasso di errore        ponderato

ENI            2,25%                        1,55%

IPA            2,62%                        0,55%

IMBC        2,31%                        0,23%

Totale                                2,33%

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio nel quadro della strategia antifrode.

Visto il contesto di rischio presente nei paesi beneficiari dell’IPA in cui opera la DG NEAR, i sistemi devono prevedere l’occorrenza di potenziali errori di conformità nelle operazioni e garantire che i controlli relativi alla prevenzione, alla rilevazione e alla rettifica vengano svolti quanto prima. Questo significa, in pratica, che i controlli di conformità della DG NEAR si baseranno prevalentemente sulle verifiche ex ante approfondite eseguite dal personale della Commissione sulle transazioni nonché sugli audit sistematici dei sistemi di pagamento previsti nel quadro della gestione indiretta (ferma restando l’esecuzione di audit e verifiche ex post), il che va ben oltre le salvaguardie finanziarie richieste dal regolamento finanziario. Il quadro di conformità della DG NEAR comprende, tra l’altro, le componenti significative elencate di seguito:

Misure preventive

-formazione di base sulle questioni attinenti alle frodi per il personale addetto alla gestione degli aiuti

-fornitura di orientamenti sulla base del manuale di procedura della DG NEAR

-procedura IMBC annuale di cui fa parte la verifica dei sistemi di gestione e controllo utilizzati, ivi compresa una valutazione per garantire che le autorità di gestione dei fondi abbiano predisposto opportune misure antifrode, volte a prevenire e individuare le frodi nella gestione dei fondi dell’UE

-analisi ex ante dei meccanismi antifrode attuati dal partner beneficiario nell’ambito della valutazione del criterio di ammissibilità della gestione delle finanze pubbliche cui è subordinata la concessione del sostegno al bilancio (esistenza di un deciso impegno a combattere la frode e la corruzione, di autorità ispettive adeguate, di una capacità giudiziaria sufficiente e di meccanismi efficaci di reazione e sanzione)

-controlli ex ante di tutti gli appalti aggiudicati a livello nazionale. È prevista la rinuncia a questo requisito se i sistemi nazionali rispettano rigorosi parametri di riferimento in materia di gestione e controllo.

Misure di rilevazione e rettifica

-verifiche ex ante eseguite dal personale della Commissione

-audit e verifiche interne ed esterne, anche da parte della Corte dei conti europea

-controlli a posteriori e recuperi.

Inoltre, ove si sospetti che l’irregolarità sia intenzionale (casi di frode), la DG NEAR può disporre altri provvedimenti, tra cui:

-sospensione della scadenza per i pagamenti e comunicazione all’entità interessata

-audit specifici (ad hoc/forensi)

-EDES (Early Detection Exclusion System)

-sospensione/risoluzione del contratto

-procedura di esclusione

-sospensione del trattamento delle richieste di fondi da parte di fondi nazionali.

   

La DG NEAR ha sviluppato e attuato la propria strategia antifrode, sulla base di una metodologia fornita dall’OLAF. Essa è stata aggiornata nel 2016 e approvata per il periodo 2016-2017.

Gli obiettivi generali di tale strategia antifrode sono:

§rete della lotta antifrode, raccolta dati e orientamento: creare una rete di Focal Points OLAF all’interno della DG NEAR ed elaborare dati e statistiche sui casi OLAF che riguardano la DG

§relazioni sulla gestione e relazioni con i portatori di interessi UE: introdurre cicli regolari di rendicontazione in materia di lotta contro le frodi a livello di alta dirigenza e a livello di Commissario, mettere a punto gli strumenti che consentano tale rendicontazione e coordinare le relazioni tra DG NEAR e OLAF

§sensibilizzazione, procedure e gestione dei documenti: al fine di aumentare il livello di sensibilizzazione alle frodi del personale della DG NEAR, migliorando al contempo le conoscenze e le capacità di realizzare controlli di prevenzione e individuazione e mettere a punto procedure e orientamenti in materia di segnalazione delle frodi e indicatori chiave di risultato per il piano di gestione.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Contributo

Numero
Rubrica 6

Diss./Non diss. 40

di paesi EFTA 41

di paesi candidati 42

di paesi terzi

ai sensi dell’articolo [21, paragrafo 2, lettera b)], del regolamento finanziario

Rubrica 6

16 01
Strumento di assistenza preadesione - Spese di gestione amministrativa

Non diss.

NO

NO

NO

NO

Rubrica 6

16 02
Assistenza preadesione - crediti operativi

Diss.

Rubrica 6

16 02.01
Sostegno al rafforzamento dello Stato di diritto, della democrazia, della società civile, dei diritti fondamentali e dei diritti umani, della migrazione, ivi compresa la gestione delle frontiere, e della sicurezza.

Diss.

Rubrica 6

16 02.02
Sostegno al rafforzamento dell’efficacia della pubblica amministrazione, delle riforme strutturali e della buona governance

Diss.

Rubrica 6

16 02.03
Sostegno all’elaborazione di norme, standard, politiche e prassi allineate a quelle dell’Unione

Diss.

Rubrica 6

16 02.04
Sostegno al rafforzamento dello sviluppo socioeconomico

Diss.

Rubrica 6

16 02.05
Sostegno alla cooperazione territoriale e transfrontaliera.

Diss.

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese 43  

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

6

Vicinato e resto del mondo

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Dopo il 2027

TOTALE

Stanziamenti operativi

Impegni

1)

1 899,300

1 938,665

1 978,014

2 018,145

2 058,259

2 100,355

2 143,433

14 136,171

Pagamenti

2)

94,239

337,482

591,552

995,238

1 460,304

1 589,081

1 678,593

7 389,681

14 136,171

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione del programma 44  

Impegni = pagamenti

3)

49,700

50,335

50,986

51,855

52,741

53,645

54,567

363,829

TOTALE degli stanziamenti per la dotazione del programma

Impegni

= 1+3

1 949,000

1 989,000

2 029,000

2 070,000

2 111,000

2 154,000

2 198,000

14 500,000

Pagamenti

= 2+3

143 939

387 817

642 538

1 047,093

1 513,045

1 642,726

1 733,160

7 389,681

14 500,000



Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

7

“Spese amministrative”

Mio EUR (al terzo decimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Dopo il 2027

TOTALE

Risorse umane

41,128

41,950

42,789

43,645

44,518

45,408

46,316

305,755

Altre spese amministrative

3,532

3,602

3,674

3,748

3,823

3,899

3,977

26,255

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

44,659

45,552

46,464

47,393

48,341

49,307

50,294

332,010

Mio EUR (al terzo decimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Dopo il 2027

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti 
per tutte le RUBRICHE
del quadro finanziario pluriennale
 

Impegni

1 993,659

2 034,552

2 075,464

2 117,393

2 159,341

2 203,307

2 248,294

14 832,010

Pagamenti

188,598

433,369

689,002

1 094,486

1 561,386

1 692,033

1 783,454

7 389,682

14 832,010

3.2.2.Sintesi dell’incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.

   La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

41 128

41,950

42,789

43,645

44,518

45,408

46,316

305,755

Altre spese amministrative

3,532

3,602

3,674

3,748

3,823

3,899

3,977

26,255

Totale parziale della RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

44,659

45,552

46,464

47,393

48,341

49,307

50,294

332,010

Esclusa la RUBRICA 7 45
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

41,750

42,585

43,436

44,305

45,191

46,095

47 017

310,379

Altre spese
di natura amministrativa

7,950

7,750

7,550

7,550

7,550

7,550

7,550

53,450

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

49,700

50,335

50,986

51,855

52,741

53 645

54,567

363,829

TOTALE

94,359

95,887

97,450

99,248

101,082

102,953

104,861

695,839



3.2.2.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di risorse umane.

La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

• Posti della tabella dell’organico (funzionari e agenti temporanei)

in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione

199

199

199

199

199

199

199

Delegazioni

50

50

50

50

50

50

50

Ricerca indiretta

Ricerca diretta

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) - AC, AL, END, INT e JPD  46

Rubrica 7

Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale 

- in sede

25

25

25

25

25

25

25

- nelle delegazioni

8

8

8

8

8

8

8

Finanziato dalla dotazione del programma  47

- in sede

97

97

97

97

97

97

97

- nelle delegazioni

482

482

482

482

482

482

482

Ricerca indiretta

Ricerca diretta

Altro (specificare)

TOTALE

861

861

861

861

861

861

861

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Pianificazione, programmazione, gestione e monitoraggio dell’assistenza finanziaria

Personale esterno

Pianificazione, programmazione, gestione e monitoraggio dell’assistenza finanziaria

3.2.3.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

   non prevede il cofinanziamento da parte di terzi

   prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Specificare l’organismo di cofinanziamento 

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

sulle risorse proprie

sulle altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche    

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Incidenza della proposta/iniziativa 48

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Articolo ….

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l’incidenza sulle entrate o altre informazioni).

(1)    COM(2018) 321 final, disponibile all’indirizzo: https://ec.europa.eu/commission/priorities/democratic-change/future-europe/eu-budget-future_en
(2)    L’approccio che prevede di dare la “priorità alle questioni fondamentali” stabilisce un collegamento tra lo Stato di diritto e i diritti fondamentali e le altre due dimensioni fondamentali del processo di adesione: la governance economica – che consiste in una maggiore attenzione allo sviluppo economico e al miglioramento della competitività – e il rafforzamento delle istituzioni democratiche e della riforma della pubblica amministrazione. Ciascuna delle tre questioni fondamentali è di cruciale importanza per i processi di riforma dei paesi candidati e candidati potenziali e affronta le principali preoccupazioni dei cittadini.
(3)    COM(2015) 611 final, disponibile all’indirizzo: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20151110_strategy_paper_en.pdf
(4) *    Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
(5)    COM(2018) 65 final, disponibile all’indirizzo:  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018DC0065
(6)    C(2018) 460 final Proposta di regolamento che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale.
(7)    Revisione intermedia degli strumenti di finanziamento dell’azione esterna – https://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-instrument-pre-accession-assistance-ipa-ii-draft-report_en
(8)    La relazione sulla revisione intermedia e i relativi documenti di lavoro dei servizi della Commissione sono disponibili all’indirizzo: https://ec.europa.eu/europeaid/mid-term-review-report-external-financing-instruments_en
(9)    La relazione sulla coerenza è consultabile all’indirizzo: https://ec.europa.eu/europeaid/coherence-report-insights-external-evaluation-external-financing-instruments_en  
(10)    COM(2018) 321 final del 2.5.2018.
(11)    Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea “Legiferare meglio”, del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
(12)    GU C del , pag. .
(13)    GU C del , pag. .
(14)    Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11).
(15)    L’approccio che prevede di dare la “priorità alle questioni fondamentali” stabilisce un collegamento tra lo Stato di diritto e i diritti fondamentali con le altre due dimensioni fondamentali del processo di adesione: la governance economica – che consiste in una maggiore attenzione allo sviluppo economico e al miglioramento della competitività – e il rafforzamento delle istituzioni democratiche e della riforma della pubblica amministrazione. Ciascuna delle tre questioni fondamentali è di cruciale importanza per i processi di riforma dei paesi candidati e candidati potenziali e affronta le principali preoccupazioni dei cittadini.
(16)    COM(2018) 65 final, disponibile all’indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0321&from=EN.
(17)    Il pilastro europeo dei diritti sociali, solennemente proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione al vertice sociale di Göteborg per l’occupazione equa e la crescita il 17 novembre 2017.
(18)    Riferimento da aggiornare. GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1. L’accordo è disponibile all’indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2013:373:TOC .
(19)    Nuovo regolamento Erasmus.
(20)    Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(21)    Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
(22)    Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(23)    Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea (“EPPO”) (GU L 283, del 31.10.2017, pag. 1).
(24)    Direttiva (EU) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
(25)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55, del 28.2.2011, pag. 13).
(26)    Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).
(27)    Regolamento (CE) n. 389/2006 del Consiglio, del 27 febbraio 2006, che istituisce uno strumento di sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota e che modifica il regolamento (CE) n. 2667/2000 relativo all’agenzia europea per la ricostruzione (GU L 65 del 7.3.2006, pag. 5).
(28)    COM(2018) 374 final – Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per l’obiettivo “Cooperazione territoriale europea” (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno.
(29)    COM(2018) 367 final Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce “Erasmus”, il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport” e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013.
(30)    COM(2018) 372 final Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione.
(31)    COM(2018) 382 final Proposta del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al Fondo sociale europeo Plus (FSE+).
(32)    COM(2018) 392 final Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici redatti dagli Stati membri nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(33)    COM(2018) 372 final Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione.
(34)    https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en
(35)    https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-approach-aid-effectiveness_en
(36)    A norma dell’articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.*    Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
(37)    La relazione COM(2017) 720 final sulla revisione si è basata su dieci documenti di lavoro dei servizi della Commissione, uno per strumento (cfr. elenco in calce), basati a loro volta su dieci valutazioni indipendenti. La relazione intermedia, i documenti di lavoro dei servizi della Commissione e le valutazione indipendenti sono disponibili all’indirizzo:  https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union_en
(38)    I dieci strumenti oggetto della revisione sono stati: lo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI), il Fondo europeo di sviluppo (FES), lo strumento europeo di vicinato (ENI) lo strumento di preadesione (IPA) lo strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (IcSP): lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR); lo strumento di partenariato (PI): lo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (INSC), la decisione sulla Groenlandia e il regolamento di esecuzione comune (CIR).
(39)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(40)    Diss. = stanziamenti dissociati/Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(41)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(42)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(43)    È possibile che i totali non coincidano esattamente con la somma delle voci a causa degli arrotondamenti.
(44)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(45)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(46)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale; JPD = giovane professionista in delegazione.
(47)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee “BA”).
(48)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20% per spese di riscossione.

Bruxelles,14.6.2018

COM(2018) 465 final

ALLEGATI

della

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III)


ALLEGATO I

Albania

Bosnia-Erzegovina

Islanda

Kosovo 1* 

Montenegro

Serbia

Turchia

Ex Repubblica jugoslava di Macedonia

ALLEGATO II

Priorità tematiche per l'assistenza

L'assistenza può, se del caso, riguardare le seguenti priorità tematiche:

(a)garantire e promuovere da subito il corretto funzionamento delle istituzioni necessario per assicurare lo Stato di diritto. Gli interventi in tale settore mirano a: istituire sistemi giudiziari indipendenti, responsabili ed efficienti che prevedano sistemi di assunzione, valutazione e promozione trasparenti e basati sul merito, promuovere la cooperazione giudiziaria e procedure disciplinari efficaci in caso di infrazioni; assicurare la creazione di solidi sistemi di protezione delle frontiere, gestire i flussi di migrazione e fornire asilo ai bisognosi; sviluppare strumenti efficaci per prevenire e combattere la criminalità organizzata, la tratta degli esseri umani, il traffico di migranti, il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la corruzione; promuovere e tutelare i diritti umani, i diritti delle persone appartenenti a minoranze, compresi i rom e le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali, e le libertà fondamentali, compresa la libertà dei mezzi di comunicazione e la protezione dei dati;

(b)procedere alla riforma delle pubbliche amministrazioni in linea con i principi della pubblica amministrazione. Gli interventi mirano a: consolidare i quadri di riferimento della riforma della pubblica amministrazione; migliorare la pianificazione strategica e l'elaborazione di politiche e normative inclusive e basate su elementi concreti; aumentare la professionalizzazione e la depoliticizzazione del servizio pubblico, introducendo e adottando principi meritocratici; promuovere la trasparenza e la responsabilità; migliorare la qualità e l'erogazione dei servizi, anche attraverso l'uso di adeguate procedure amministrative e di servizi amministrativi online (eGovernment) basati sui bisogni dei cittadini; rafforzare la gestione delle finanze pubbliche e l'elaborazione di statistiche affidabili;

(c)rafforzare la governance economica. Gli interventi mirano a: sostenere la partecipazione alla realizzazione del programma di riforme economiche (ERP) e la cooperazione sistematica con le istituzioni finanziarie internazionali per quanto riguarda gli aspetti fondamentali della politica economica; incrementare la capacità di rafforzare la stabilità macroeconomica e di sostenere i progressi verso la creazione di un’economia di mercato funzionante in grado di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato all’interno dell’Unione;

(d)rafforzare la capacità dell’Unione e dei suoi partner di prevenire i conflitti, consolidare la pace e affrontare le situazioni che precedono o seguono le crisi, anche attraverso l'attivazione di sistemi di allarme rapido e l'uso di analisi dei rischi di conflitto; promuovere le relazioni interpersonali, la riconciliazione e l'adozione di misure idonee a consolidare la pace e la fiducia e potenziare le capacità a sostegno della sicurezza e dello sviluppo (CBSD);

(e)potenziare le capacità delle organizzazioni della società civile e delle parti sociali, comprese le associazioni professionali, dei beneficiari elencati nell'allegato I e promuovere il collegamento in rete a tutti i livelli tra le organizzazioni stabilite nell'Unione e quelle dei beneficiari elencati nell'allegato I, consentendo loro di avviare un dialogo efficace con gli operatori pubblici e privati;

(f)promuovere l’allineamento di norme - ivi comprese le norme in materia di aiuti di Stato - standard, politiche e prassi dei paesi partner a quelli dell’Unione;

(g)rafforzare l’accesso all’istruzione, alla formazione e all’apprendimento permanente e la loro qualità a tutti i livelli e sostenere i settori culturali e creativi. Gli interventi in tale settore mirano a: promuovere la parità di accesso ai servizi di istruzione e assistenza della prima infanzia e all’istruzione primaria e secondaria, migliorando l’insegnamento delle competenze di base; innalzare i livelli d’istruzione, ridurre l’abbandono scolastico precoce e consolidare la formazione degli insegnanti; sviluppare i sistemi dell’istruzione e formazione professionale (IFP) e promuovere i sistemi di apprendimento basati sul lavoro, per agevolare la transizione verso il mercato del lavoro; migliorare la qualità e la pertinenza dell'istruzione superiore, incoraggiando le attività che prevedono il coinvolgimento degli ex studenti; migliorare l'accesso all'apprendimento permanente e sostenere gli investimenti nelle infrastrutture dell'istruzione e della formazione, in particolare al fine di ridurre le disparità territoriali e promuovere un'istruzione non segregativa, anche ricorrendo alle tecnologie digitali;

(h)promuovere l’occupazione di qualità e l’accesso al mercato del lavoro. Gli interventi in tale settore mirano a: contrastare gli elevati tassi di disoccupazione e inattività, sostenendo l’integrazione sostenibile nel mercato del lavoro, soprattutto per quanto riguarda i giovani (in particolare quelli che non lavorano e non frequentano corsi di istruzione o di formazione (NEET)), le donne, i disoccupati di lungo periodo e tutti i gruppi sottorappresentati. Saranno adottate misure in grado di incentivare la creazione di posti di lavoro di qualità e sostenere l’applicazione efficace delle norme e delle disposizioni in materia di diritto del lavoro su tutto il territorio nazionale. Altri settori chiave di intervento sono il sostegno all'uguaglianza di genere, la promozione dell'occupabilità e della produttività, l'adeguamento dei lavoratori e delle imprese al cambiamento, l'instaurazione di un dialogo sociale sostenibile e la modernizzazione e il potenziamento delle istituzioni del mercato del lavoro, quali i servizi pubblici per l'impiego e gli ispettorati del lavoro;

(i)promuovere la protezione e l'inclusione sociale e la lotta contro la povertà. Gli interventi in tale settore mirano a modernizzare i regimi di previdenza sociale per fornire una protezione efficace, efficiente e adeguata in tutte le fasi della vita della persona, stimolare l’inclusione sociale, promuovere le pari opportunità e affrontare il problema delle disuguaglianze e della povertà. Gli interventi in tale settore mirano inoltre a integrare le comunità emarginate quali i rom; combattere le discriminazioni fondate sul sesso, sulla razza o sull'origine etnica, sulla religione o sul credo, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale; migliorare l’accesso a servizi economicamente abbordabili, sostenibili e di alta qualità, ad esempio per quanto riguarda l'istruzione e l'assistenza della prima infanzia, gli alloggi, l’assistenza sanitaria, i servizi sociali essenziali e l'assistenza a lungo termine, anche mediante la modernizzazione dei sistemi di previdenza sociale;

(j)promuovere sistemi di trasporto intelligenti, sostenibili, inclusivi e sicuri ed eliminare le strozzature delle principali infrastrutture di rete, investendo in progetti che apportano un elevato valore aggiunto UE. Gli investimenti dovrebbero essere classificati in ordine di priorità in base alla loro rilevanza per i collegamenti TEN-T con l’UE e al contributo che possono dare alla mobilità sostenibile, alla riduzione delle emissioni e dell'impatto sull'ambiente e alla sicurezza dei trasporti, in sinergia con le riforme promosse dal trattato che istituisce una Comunità dei trasporti;

(k)migliorare il contesto del settore privato e la competitività delle imprese, compresa la specializzazione intelligente, in quanto principali motori di crescita, creazione di posti di lavoro e coesione. Sarà data priorità a progetti che migliorano il contesto imprenditoriale;

(l)migliorare l’accesso alle tecnologie e ai servizi digitali e rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione attraverso investimenti nella connettività digitale, nella fiducia e nella sicurezza digitali, nelle competenze digitali e negli aspetti digitali dell'imprenditorialità, nonché nelle infrastrutture di ricerca, creando un contesto favorevole alla digitalizzazione, e promuovere il lavoro in rete e la collaborazione;

(m)contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento alimentare e alla conservazione di sistemi agricoli diversificati ed efficienti in comunità rurali dinamiche e nello spazio rurale;

(n)tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente, affrontare il degrado ambientale e arrestare la perdita di biodiversità, promuovere la conservazione e la gestione sostenibile degli ecosistemi terrestri e marini e delle risorse naturali rinnovabili, promuovere l’efficienza delle risorse, il consumo e la produzione sostenibili e sostenere la transizione verso economie verdi e circolari, contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, consolidare la resilienza ai cambiamenti climatici e promuovere la governance e la comunicazione in materia di azione per il clima e l’efficienza energetica. Lo strumento IPA III promuove politiche intese a favorire il passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio efficiente nell’impiego delle risorse, sicura e sostenibile e a rafforzare la resilienza alle catastrofi così come la prevenzione delle catastrofi e le capacità di far fronte e di reagire ad esse. Lo strumento IPA III promuove inoltre un livello elevato di sicurezza nucleare e di radioprotezione, così come l’applicazione di salvaguardie efficienti ed efficaci concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi e l’elaborazione di quadri e metodologie per l’applicazione di salvaguardie efficienti ed efficaci concernenti il materiale nucleare;

(o)promuovere i più elevati standard di sicurezza nucleare, la cultura della sicurezza nucleare, la preparazione alle emergenze, la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, lo smantellamento e la bonifica degli ex siti e impianti nucleari; la protezione contro le radiazioni e la contabilità e il controllo dei materiali nucleari;

(p)incrementare la capacità del settore agroalimentare e della pesca di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato nonché di allinearsi gradualmente alle norme e agli standard dell'Unione, perseguendo al contempo obiettivi economici, sociali e ambientali nel quadro di un equilibrato processo di sviluppo territoriale delle zone rurali e delle zone costiere.

ALLEGATO III

Priorità tematiche per l'assistenza destinata alla cooperazione transfrontaliera

L'assistenza destinata alla cooperazione transfrontaliera può, se del caso, trattare le seguenti priorità tematiche:

(a)promuovere l'occupazione, la mobilità professionale e l'inclusione sociale e culturale transfrontaliera mediante, tra l'altro: l'integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri, inclusa la mobilità transfrontaliera; iniziative locali congiunte per l'occupazione; servizi di informazione e consulenza e attività di formazione congiunta; la parità di genere, le pari opportunità; l'integrazione delle comunità di immigranti e di gruppi vulnerabili; investimenti nei servizi pubblici per l'impiego; investimenti a sostegno dei servizi sanitari e sociali pubblici;

(b)proteggere l'ambiente e promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici e l'attenuazione dei loro effetti, la prevenzione e la gestione dei rischi mediante, tra l'altro, azioni congiunte per la tutela ambientale; la promozione dell'uso sostenibile delle risorse naturali, del coordinamento della pianificazione dello spazio marittimo, dell'uso efficiente delle risorse e dell'economia circolare, delle fonti di energia rinnovabili e della transizione verso un'economia verde, a basse emissioni di carbonio, sicura e sostenibile; la promozione di investimenti per far fronte a rischi specifici, garantendo la resilienza alle catastrofi così come la prevenzione delle catastrofi e le capacità di far fronte e di reagire ad esse;

(c)promuovere trasporti sostenibili e migliorare le infrastrutture pubbliche, anche mediante la riduzione dell'isolamento tramite un migliore accesso ai trasporti, alle reti e ai servizi digitali, e investire in sistemi e servizi transfrontalieri di approvvigionamento idrico ed energetico e di smaltimento dei rifiuti;

(d)promuovere l’economia e la società digitali, anche diffondendo la connettività digitale, lo sviluppo dei servizi amministrativi online (eGovernment), la fiducia e la sicurezza digitali, così come le competenze digitali e gli aspetti digitali dell'imprenditorialità;

(e)incoraggiare il turismo e valorizzare il patrimonio culturale e naturale;

(f)investire nella gioventù, nell'istruzione e nelle competenze mediante, tra l'altro, lo sviluppo e l'attuazione di iniziative comuni nei settori dell'istruzione e della formazione professionale, di sistemi ed infrastrutture di formazione a sostegno di attività comuni a favore dei giovani;

(g)promuovere la governance locale e regionale e rafforzare le capacità di programmazione e amministrative delle autorità locali e regionali;

(h)rafforzare la competitività, il contesto imprenditoriale e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, il commercio e gli investimenti mediante, tra l'altro, la promozione ed il sostegno dell'imprenditorialità, in particolare delle piccole e medie imprese, lo sviluppo di mercati locali transfrontalieri e l'internazionalizzazione;

(i)rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico, l'innovazione e le tecnologie digitali mediante, tra l'altro, la promozione della condivisione delle risorse umane e delle strutture per la ricerca e lo sviluppo tecnologico.

ALLEGATO IV

Elenco degli indicatori chiave di rendimento

Il seguente elenco di indicatori chiave di rendimento viene utilizzato per aiutare a misurare il contributo dell’Unione al conseguimento dei propri obiettivi specifici:

1.Indicatore composito 2 sul grado di preparazione dei paesi dell’allargamento in settori fondamentali dei criteri di adesione (tra cui, democrazia, Stato di diritto (organi giudiziari, lotta contro la corruzione e lotta contro la criminalità organizzata) e diritti umani) (fonte: Commissione europea).

2.Grado di preparazione dei paesi dell’allargamento per quanto riguarda la riforma della pubblica amministrazione (fonte: Commissione europea).

3.Indicatore composito sul grado di preparazione dei paesi candidati e potenziali candidati per quanto riguarda l’acquis dell’UE (fonte: Commissione europea).

4.Indicatore composito sul grado di preparazione dei paesi candidati e potenziali candidati per quanto riguarda i settori fondamentali dei criteri economici (economia di mercato funzionante e concorrenza) (fonte: Commissione europea).

5.Spese pubblica per la previdenza sociale (in percentuale del PIL) (fonte: OIL) o tasso di occupazione (fonte: statistiche nazionali)

6.Divario digitale tra i beneficiari e la media dell’UE (fonte: Commissione europea, indice DESI)

7.Punteggio relativo alla distanza dalla frontiera (Doing Business) (fonte: BM)

8.Intensità di energia misurata in termini di energia primaria e PIL (fonte: EUROSTAT)

9.Riduzione o eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra (Kt di equivalente CO2) grazie al sostegno dell’UE

10.Numero di programmi di cooperazione transfrontaliera conclusi tra i beneficiari dell’IPA e tra i beneficiari dell’IPA e gli Stati membri dell’UE (fonte: Commissione europea)

Se opportuno, gli indicatori sono disaggregati in base al sesso.

(1) *    Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
(2)    I tre indicatori compositi sono elaborati dalla Commissione europea sulla base delle relazioni sull’allargamento, che a loro volta attingono informazioni da molteplici fonti indipendenti.