COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 14.6.2018
COM(2018) 462 final
2018/0245(NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che istituisce uno strumento europeo per la sicurezza nucleare volto ad integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale sulla base del trattato Euratom
{SWD(2018) 337}
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi
La presente proposta è presentata nel contesto del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 delineato nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “Un bilancio moderno al servizio di un’Unione che protegge, che dà forza, che difende Quadro finanziario pluriennale 2021-2027”. Il capitolo “Vicinato e resto del mondo” della comunicazione stabilisce le principali priorità e il quadro di bilancio complessivo dei programmi dell’azione esterna dell’UE. Lo strumento europeo per la sicurezza nucleare integra tale quadro con attività da realizzare nell’ambito del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (trattato Euratom).
Il nuovo strumento si propone di promuovere l’istituzione di standard efficaci ed efficienti per la sicurezza nucleare nei paesi terzi, a norma dell’articolo 203 del trattato Euratom, rifacendosi all’esperienza maturata con le attività di sicurezza nucleare all’interno della Comunità Euratom.
Il regime di non proliferazione è stato messo in discussione negli ultimi anni e richiede un sostegno costante per rafforzare il quadro internazionale finalizzato a prevenire la diffusione di armi di distruzione di massa. Questa è la funzione principale dei controlli sui materiali nucleari, che mirano a prevenire e individuare la distrazione di tali materiali. Inoltre, nell’ambito di diversi accordi di partenariato e di associazione (ad esempio con l’Ucraina), l’Unione si è impegnata ad aiutare i paesi interessati a recepire nella propria legislazione nazionale l’acquis communautaire, anche in materia di sicurezza nucleare.
Nel quadro finanziario pluriennale 2014-2020, uno strumento di finanziamento che giunge a scadenza il 31 dicembre 2020 era stato dedicato alla promozione di un livello elevato di sicurezza nucleare (regolamento (Euratom) n. 237/2014 che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare).
In linea con la comunicazione “Un quadro finanziario pluriennale nuovo e moderno per un'Unione europea in grado di realizzare efficientemente le sue priorità post-2020” e come concluso nella valutazione d’impatto che accompagna il presente regolamento, la maggior parte degli strumenti esistenti andrebbero fusi in un unico strumento di ampio respiro. Certe parti delle attività di cooperazione in materia di sicurezza nucleare attualmente coperte dall’apposito strumento potrebbero non rientrare nello strumento unico, poiché devono seguire la procedura specifica di cui all’articolo 203 del trattato Euratom, che è incompatibile con la proceduta dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI), che si fonda sugli articoli 209 e 212 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Recenti riesami e valutazioni degli strumenti esterni esistenti ne hanno evidenziato il valore aggiunto e l’importanza. Tuttavia, hanno anche messo in luce l’opportunità di introdurre miglioramenti, in particolare la necessità di semplificarne le modalità operative per consentire all’UE di rispondere agli imprevisti con maggiore flessibilità. Gli insegnamenti tratti, insieme alle crescenti sfide, hanno indotto la Commissione a modificare per quanto possibile l’architettura degli strumenti di finanziamento esterno.
La presente proposta prevede una data di applicazione con decorrenza dal 1º gennaio 2021 ed è presentata per un’Unione di 27 Stati membri, avendo il Regno Unito notificato al Consiglio europeo, il 29 marzo 2017, l’intenzione di recedere dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica in forza dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea.
•Coerenza con le disposizioni vigenti
La proposta fornisce un quadro per favorire la messa in atto delle politiche di azione esterna e degli obblighi internazionali.
•Coerenza con le altre normative dell’Unione
Nell'attuazione del presente regolamento si garantisce la coerenza con gli altri settori dell'azione esterna e con le altre politiche dell'Unione interessate. Come indicato nell’Agenda 2030, ciò significa tener conto dell'impatto di tutte le politiche sullo sviluppo sostenibile a tutti i livelli: nazionale, dell'UE, di altri paesi e mondiale.
Inoltre, occorre ricercare sinergie con le azioni previste da altri programmi dell’UE, in modo da massimizzare l’impatto di interventi combinati. L’interazione e la complementarità con tali programmi dovrebbe accrescere l’impatto dell’Unione. Le azioni finanziate nell’ambito della presente proposta dovrebbero essere coerenti e complementari con quelle condotte nel contesto dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale per quanto concerne le attività nucleari, dello strumento di assistenza preadesione III, della decisione sui paesi e territori d'oltremare, della politica estera e di sicurezza comune e dello strumento europeo per la pace appena proposto, che non è finanziato dal bilancio dell’UE.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La proposta si basa sull'articolo 203 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
•Sussidiarietà
Per una serie di motivi, l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica (in appresso “la Comunità”) si trovano insieme in una posizione privilegiata per l’erogazione dell’assistenza esterna. Il loro status di entità sovranazionali ne determina l’influenza politica e il conseguente peso. La Comunità è presente in tutto il mondo grazie alle delegazioni dell’Unione. Ne deriva una vasta rete di informazioni sugli sviluppi che interessano i paesi a livello globale. L’UE e la Comunità hanno inoltre aderito alla maggior parte dei processi multilaterali che si propongono di affrontare le sfide mondiali. Ciò consente loro di essere costantemente a conoscenza di nuove esigenze e problemi e, quindi, di riassegnare le risorse di conseguenza. La complementarità tra l’azione condotta a livello della Comunità e dell’Unione e gli interventi degli Stati membri sta aumentando. Ciò rafforza il dialogo e la collaborazione con i paesi partner, grazie anche alla crescente programmazione congiunta con gli Stati membri.
L’Unione e la Comunità sono anche in grado di completare le attività degli Stati membri per affrontare situazioni potenzialmente pericolose, o in caso di interventi particolarmente onerosi. In alcuni settori in cui gli Stati membri non sono attivi, l’Unione e la Comunità restano i principali, se non unici, soggetti ad intervenire.
La sussidiarietà legata alle attività di sicurezza nucleare e ai controlli di sicurezza nucleare è disciplinata dal trattato Euratom, in particolare, ai fini degli obiettivi di cui al titolo II, capi 3 e 7, dello stesso. Ai sensi del capo 10, la Comunità collabora anche strettamente con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) in questo settore specifico.
L’UE e la Comunità possiedono una notevole esperienza in questo campo, che deriva dalla storia stessa dell’Europa, dalle rispettive attività di controllo all’interno dell’Unione e da politiche efficaci. Hanno una reputazione riconosciuta a livello internazionale nel settore della sicurezza nucleare e dei controlli di sicurezza sui materiali nucleari, in particolare grazie al ruolo svolto nella conduzione dei controlli all’interno dell’UE e al sostegno offerto all’Agenzia internazionale per l’energia atomica.
L’UE e la Comunità possono fornire un valore aggiunto grazie al volume delle risorse convogliate attraverso i propri strumenti, alle loro modalità di gestione piuttosto flessibili e alla prevedibilità delle risorse sul periodo del quadro finanziario pluriennale.
•Proporzionalità
Conformemente al principio di proporzionalità, il regolamento proposto si limita a quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi.
•Scelta dell’atto giuridico
Uno degli obiettivi del trattato Euratom è raggiungere un elevato livello di sicurezza nucleare all’interno dell’Unione, un obiettivo che dovrebbe essere conseguito anche al di fuori dell’Unione. Poiché il trattato non ha previsto i poteri d’azione necessari, ai sensi dell’articolo 203 occorre prendere le disposizioni del caso. La proposta prende la forma di un regolamento per garantirne l’applicazione uniforme, la natura vincolante in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI RETROSPETTIVE, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO
•Valutazioni retrospettive/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
La relazione sulla revisione intermedia adottata dalla Commissione su dieci strumenti di finanziamento esterno, le relazioni sulla valutazione ex post dell’assistenza macrofinanziaria e la revisione intermedia del mandato per le operazioni di prestito esterno della Banca europea per gli investimenti hanno tutte constatato la complessiva adeguatezza degli strumenti di finanziamento esterno e rilevato l’emergere di andamenti positivi in relazione al conseguimento degli obiettivi. Le relazioni dimostrano che servono maggiori risorse per gli strumenti di finanziamento esterno perché sono stati utilizzati al massimo della loro capacità finanziaria.
Gli strumenti fissano la portata, gli obiettivi e le procedure per l’attuazione delle politiche. La relazione sulla revisione intermedia ha evidenziato come la loro natura consenta di rispondere alla maggior parte delle esigenze e finalità dell’azione esterna dell’UE e della Comunità. Sarebbe comunque opportuno che riflettessero meglio una serie di sviluppi come: il nuovo quadro strategico che include la copertura universale dell’Agenda 2030 e la proiezione esterna delle politiche interne. Inoltre, occorre prestare maggiore attenzione ai nessi tra sviluppo e sicurezza e al livello di ambizione globale per la pace e la sicurezza nell’ambito dell’azione esterna.
Serve coerenza tra le componenti di uno strumento, tra gli strumenti stessi e con i donatori. Nel complesso, la relazione indica risultati contrastanti sulla coerenza. Per quanto concerne la coerenza all’interno degli strumenti, i risultati sono soddisfacenti. Si osserva un certo livello di coerenza tra gli strumenti, ma la molteplicità dei programmi ha talvolta condotto a sovrapposizioni di azioni, in particolare una cooperazione complessa con i paesi in via di sviluppo più avanzati. Inoltre, l’interazione tra approcci geografici e tematici ha talvolta dato luogo a risposte incoerenti a livello di paese.
•Consultazioni dei portatori di interessi
I documenti di valutazione che sono confluiti nella relazione sulla revisione intermedia si sono avvalsi di tre tipi di consultazioni con le parti interessate. I valutatori hanno realizzato circa mille interviste strutturate o semi-strutturate con funzionari dell’UE e con rappresentanti delle istituzioni europee, degli Stati membri e dei paesi partner. Sono stati organizzati diversi seminari tecnici per presentare e discutere i progetti di valutazione con rappresentanti del Parlamento europeo, dei gruppi di lavoro del Consiglio, dei comitati degli Stati membri, delle organizzazioni della società civile e degli enti locali. Nel 2017 si è poi tenuta una consultazione pubblica il cui scopo era raccogliere le reazioni dei portatori d’interessi sulle conclusioni emerse dalle valutazioni degli strumenti e sui futuri strumenti di finanziamento esterno per il periodo successivo al 2020.
Le principali reazioni dei portatori d’interessi consultati sono in sintesi le seguenti.
Flessibilità: i portatori d’interessi hanno convenuto che i nuovi strumenti di finanziamento dovrebbero essere più flessibili nel rispondere a sfide e crisi imprevedibili. In particolare, hanno sottolineato la necessità di rendere più agevole il trasferimento di fondi tra le regioni e tra le modalità d’aiuto. È stato però anche sottolineato che una maggiore flessibilità non dovrebbe andare a scapito della prevedibilità, della titolarità del paese o dell'attenzione al conseguimento degli obiettivi di sviluppo a lungo termine. Al fine di garantire flessibilità e prevedibilità, alcuni intervistati si sono espressi a favore di una sufficiente disponibilità di riserve.
Coerenza: i portatori d’interessi ritengono che sia necessario assicurare una maggiore coerenza tra le politiche interne ed esterne dell’UE, come pure tra gli stessi strumenti esterni. Alcuni hanno sottolineato l’esigenza di rafforzare la complementarità e le sinergie tra gli strumenti geografici e tematici. Altri hanno affermato che gli obiettivi di sviluppo sostenibile rappresentano la base più appropriata per aumentare la coerenza tra le politiche interne ed esterne. La maggior parte di essi ha raccomandato che l’UE assuma un ruolo di guida e migliori la complementarità tra le varie parti interessate sia all’interno che all’esterno dell’Unione.
Alcuni rispondenti hanno evidenziato il rischio di sovrapposizioni, vale a dire il finanziamento degli stessi obiettivi politici da parte di più strumenti. I rispondenti hanno inoltre chiesto una chiara definizione degli strumenti, sottolineando la necessità di garantire che i programmi geografici e tematici sfruttino le sinergie e i collegamenti intersettoriali esistenti tra di loro.
Complementarità: quanto alla struttura dei futuri strumenti, i portatori d’interessi hanno osservato come la combinazione di programmi geografici e tematici produca risultati positivi. Hanno sottolineato che il valore di strumenti strutturati dal punto di vista geografico risiede nella loro capacità di affrontare le esigenze specifiche dei paesi partner con un approccio su misura, un aspetto fondamentale data la diversità delle sfide e delle necessità dei vari paesi. I portatori d’interessi hanno inoltre espresso soddisfazione per gli interventi globali e mirati offerti da strumenti quali lo strumento di partenariato e lo strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace.
Semplificazione: l’Unione europea è stata fortemente incoraggiata a semplificare ulteriormente l’architettura generale degli strumenti. L’UE dovrebbe inoltre proseguire gli sforzi volti a semplificare le farraginose procedure amministrative e finanziarie. La società civile e le amministrazioni locali hanno sottolineato che le procedure e le norme attualmente in vigore hanno importanti implicazioni sulla loro capacità di intervenire più attivamente nella cooperazione allo sviluppo.
Effetto leva: i portatori d’interessi concordano sul fatto che strumenti di finanziamento innovativi possono svolgere un ruolo importante nel mobilitare i finanziamenti pubblici e privati per l’assistenza esterna dell’UE. Le conclusioni positive sull’effetto leva e l’addizionalità finanziaria di tali strumenti nella recente valutazione sulle operazioni di finanziamento misto sono considerate incoraggianti. Tuttavia, i rispondenti della società civile hanno espresso preoccupazione per il fatto che nei paesi partner le priorità del settore privato possano prevalere sugli obiettivi di riduzione della povertà.
Poiché la sicurezza nucleare, compresi i controlli di sicurezza, rientra nel quadro del trattato Euratom, la presente proposta non può rispondere alle preoccupazioni espresse dalle parti interessate. Tuttavia, saranno garantite la coerenza e la complementarità con lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale, che risponde alle principali preoccupazioni sollevate dalle parti interessate, in particolare conducendo attività nel settore nucleare che sono complementari agli obiettivi più ampi dello strumento, principalmente sugli usi pacifici dell’energia nucleare, in linea con la politica di cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale per progetti in campo sanitario, agricolo, industriale e sociale intesi ad affrontare le conseguenze di eventuali incidenti nucleari.
•Consulenze esterne
La relazione sulla revisione intermedia e i relativi documenti di lavoro dei servizi della Commissione si basano in gran parte su una serie di valutazioni indipendenti condotte tra il 2016 e il 2017 (una per ciascuno strumento). Nello stesso periodo è stata anche approntata una relazione indipendente sull’insieme degli strumenti di azione esterna oggetto della relazione sulla revisione intermedia, allo scopo di individuare le informazioni e i segnali più significativi ed utili.
Al di là di queste ultime relazioni, nel 2012 la valutazione inter pares del comitato di aiuto allo sviluppo dell’OCSE sulla cooperazione allo sviluppo dell’UE aveva presentato una serie di raccomandazioni per quanto riguarda l’architettura, le norme e le procedure degli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione. Ad esempio, l’OCSE aveva invitato l’UE a semplificare e modernizzare ulteriormente la cooperazione riducendo il numero delle voci di bilancio, allineando le norme dello strumento di cooperazione allo sviluppo e del Fondo europeo di sviluppo, semplificando le procedure di approvazione e accrescendo la coerenza tra programmi regionali e tematici. L’UE era stata invitata a diventare più efficace, tempestiva e flessibile, sia a livello dei singoli programmi sia per quanto riguarda la serie complessiva degli strumenti, in particolare nelle situazioni di fragilità e di crisi, in cui, secondo l’OCSE, esiste un notevole margine di miglioramento.
•Valutazione d'impatto
Nel 2018 la Commissione ha effettuato una valutazione d’impatto sulla rubrica “Ruolo mondiale dell’Europa” dell'attuale quadro finanziario pluriennale 2014-2020 concentrandosi sulle principali modifiche proposte per l’azione esterna, in particolare la fusione di diversi strumenti in un unico strumento di ampio respiro e l’inserimento delle attività attualmente finanziate dal Fondo europeo di sviluppo nel bilancio dell’UE.
La valutazione d’impatto ha inoltre concluso che la maggior parte degli strumenti, salvo quelli molto specifici come gli aiuti umanitari che si ispirano al principio di neutralità, potrebbero essere fusi in un unico strumento, vale a dire: il regolamento di esecuzione comune, lo strumento di cooperazione allo sviluppo, il Fondo europeo di sviluppo, il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile, il mandato per i prestiti esterni, lo strumento europeo di vicinato, lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani, il fondo di garanzia, lo strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace, lo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare e lo strumento di partenariato. Gli strumenti che non dovrebbero essere inclusi sono: lo strumento di assistenza preadesione, gli aiuti umanitari, il bilancio per la politica estera e di sicurezza comune, i paesi e territori d’oltremare (compresa la Groenlandia), il meccanismo di protezione civile dell'Unione, l'iniziativa “Volontari dell’UE per gli aiuti umanitari”, il sostegno alla comunità turco-cipriota, la riserva per gli aiuti di emergenza e il nuovo strumento europeo per la pace.
Come osservato dalla Commissione e corroborato dai riscontri dei partner nel corso della consultazione pubblica, l’attuale architettura degli strumenti di finanziamento esterno è troppo complessa. La fusione di una serie di strumenti in un unico strumento di ampio respiro offrirebbe la possibilità di razionalizzarne i sistemi di gestione e di controllo, in modo da ridurre l’onere amministrativo per tutte le parti interessate. Un sistema di controllo semplificato permetterebbe alle istituzioni competenti di avere una visione migliore e più globale della spesa esterna dell’UE.
Uno strumento ampio offrirebbe un approccio più completo sul piano geografico e tematico, agevolando l’attuazione delle diverse politiche dal punto di vista transregionale, multisettoriale e globale. L’UE faciliterebbe risposte coerenti e sinergie, abbattendo divisioni tematiche e geografiche.
Il 25 aprile 2018 la valutazione d’impatto è stata esaminata dal comitato per il controllo normativo, che ha espresso un parere positivo con riserve e l’intesa che venga adeguata per inserirvi le raccomandazioni formulate su alcuni aspetti. Pertanto, la valutazione è stata rivista al fine di:
–fornire maggiori informazioni sulla struttura di governance di questo nuovo strumento, specie sulle procedure decisionali;
–spiegare ulteriormente vari aspetti finanziari, tra cui la base di finanziamento, gli accantonamenti per le regioni e i settori tematici e il criterio di contribuzione degli Stati membri al Fondo europeo di sviluppo;
–indicare il funzionamento dei futuri sistemi di monitoraggio e valutazione.
Il parere del comitato e le relative modifiche apportate alla valutazione d’impatto sono ulteriormente descritti nell’allegato 1 della valutazione d’impatto.
•Semplificazione
Una priorità della Commissione in tutto il quadro finanziario pluriennale è semplificare il contesto normativo.
La fusione di una serie di strumenti in un unico strumento di ampio respiro offrirà la possibilità di razionalizzarne i sistemi di gestione e di controllo, in modo da ridurre l’onere amministrativo per le istituzioni dell’UE e gli Stati membri. Invece di concentrarsi su molteplici processi di programmazione, le discussioni verteranno maggiormente sugli obiettivi politici e l’impegno con i partner esterni. Inoltre, le azioni che ricevono un finanziamento cumulativo da diversi programmi dell’Unione verranno sottoposte ad un unico audit per tutti i programmi interessati e le rispettive norme applicabili. Le attività nucleari faranno quindi parte del nuovo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) e soltanto quelle che richiedono una specifica base giuridica Euratom saranno attuate nell’ambito del presente strumento, in piena coerenza con il NDICI.
Per quanto riguarda l’allineamento delle norme, l’inserimento delle disposizioni del regolamento di esecuzione comune darà al nuovo strumento un insieme coerente di principi per tutte le sue componenti e lo renderà più comprensibile per i partner e gli agenti esecutivi. Tali disposizioni sono riprese o adeguate al presente regolamento, che mantiene riferimenti al NDICI per un approccio coerente e semplificato.
•Diritti fondamentali
L’UE si fonda su un forte impegno a promuovere e tutelare i diritti fondamentali, i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto. Essa sostiene attivamente tali diritti e principi all’interno dei propri confini, ma anche nelle relazioni con i paesi terzi.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Nella comunicazione del 2 maggio 2018 la Commissione europea ha proposto di assegnare allo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale un importo di 89 500 000 000 EUR (a prezzi correnti) per il periodo 2021-2027; di questi 300 000 000 EUR (a prezzi correnti) saranno assegnati al presente strumento al fine di integrare le attività nucleari che rientrano nell’ambito del trattato Euratom.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e rendicontazione
La Commissione procederà periodicamente al monitoraggio delle sue azioni e all'esame dei progressi compiuti verso il conseguimento dei risultati. Conformemente ai punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016, nel quale le tre istituzioni hanno confermato che le valutazioni della normativa e delle politiche vigenti dovrebbero costituire la base per valutare l’impatto delle possibilità di un ulteriore intervento, la Commissione effettuerà una valutazione intermedia e una valutazione finale. Tali valutazioni accerteranno l’impatto dello strumento sul campo in base ai relativi indicatori e a un’analisi della misura in cui lo strumento può essere ritenuto pertinente, efficace, efficiente, in grado di fornire sufficiente valore aggiunto UE e coerente con le altre politiche dell’UE. Le valutazioni comprenderanno gli insegnamenti tratti dalle esperienze passate per individuare eventuali problemi o possibilità di migliorare ulteriormente le azioni o i loro risultati e di contribuire a massimizzare il loro impatto.
Le conclusioni delle valutazioni, accompagnate dalle pertinenti osservazioni, saranno comunicate al Consiglio e al Parlamento europeo.
I progressi saranno misurati sulla base di indicatori allineati agli obiettivi della proposta. A partire dal 2022 la Commissione trasmetterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sul conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.
Le valutazioni si svolgeranno con tempestività per alimentare il processo decisionale.
•Portata geografica e partecipazione di paesi terzi
La proposta di regolamento ha una portata geografica mondiale.
Per quanto riguarda la scelta dei partner al di fuori dell’Unione, la Commissione potrebbe decidere di collaborare con le organizzazioni internazionali, i paesi partner o le entità di altri paesi terzi in regime di gestione indiretta per l’attuazione di un’azione specifica, ove ciò sia nell’interesse dell’Unione europea e degli obiettivi di tale azione, e fatte salve le norme e le condizioni stabilite dal regolamento finanziario. Tale scelta richiederebbe una decisione della Commissione.
•Disposizioni della proposta
TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO II: ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO
TITOLO III: DISPOSIZIONI FINALI
2018/0245 (NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che istituisce uno strumento europeo per la sicurezza nucleare volto ad integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale sulla base del trattato Euratom
Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 203,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1)L’Unione dovrebbe affermare e promuovere i valori e gli interessi dell’Unione in tutto il mondo al fine di perseguire gli obiettivi e i principi dell’azione esterna dell’Unione, a norma dell’articolo 3, paragrafo 5, dell’articolo 8 e dell’articolo 21 del trattato sull'Unione europea.
(2)Al fine di attuare il nuovo quadro internazionale stabilito dall’Agenda 2030, dalla strategia globale e dal consenso, il regolamento .../...(NDICI) mira a rafforzare la coerenza e a garantire l’efficacia dell’azione esterna dell’Unione, concentrando gli sforzi attraverso uno strumento semplificato per migliorare l’attuazione delle diverse politiche di azione esterna.
(3)L’obiettivo del presente programma “Strumento europeo per la sicurezza nucleare volto ad integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale sulla base del trattato Euratom” dovrebbe essere quello di promuovere l’istituzione di un sistema efficace ed efficiente per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, nonché l’esecuzione di controlli di sicurezza efficaci ed efficienti dei materiali nucleari nei paesi terzi, rifacendosi alle proprie attività all’interno dell’Unione.
(4)Il presente regolamento rientra nel quadro elaborato per la programmazione della cooperazione e dovrebbe integrare le misure di cooperazione in ambito nucleare finanziate ai sensi del [regolamento NDICI].
(5)Gli Stati membri sono parti firmatarie del trattato di non proliferazione e del protocollo addizionale.
(6)Ai sensi del capo 10 del trattato Euratom, la Comunità dovrebbe proseguire la stretta collaborazione con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) per quanto riguarda la sicurezza nucleare e i controlli di sicurezza nucleare, ai fini degli obiettivi di cui al titolo II, capi 3 e 7.
(7)Il presente strumento dovrebbe prevedere azioni a sostegno di tali obiettivi e rifarsi alle azioni precedentemente finanziate a norma del regolamento (Euratom) n. 237/2014 per la sicurezza nucleare e i controlli di sicurezza nucleare nei paesi terzi, in particolare i paesi in via di adesione, i paesi candidati e i candidati potenziali.
(8)L’attuazione del presente regolamento dovrebbe prevedere l’eventuale consultazione delle autorità competenti degli Stati membri e un dialogo con i paesi partner.
(9)Ove possibile ed opportuno, i risultati dell’azione esterna della Comunità dovrebbero essere controllati e valutati sulla base di indicatori predefiniti, trasparenti, specifici per ciascun paese e misurabili, adattati alle specificità e agli obiettivi dello strumento e, di preferenza, secondo il quadro dei risultati del paese partner.
(10)È opportuno che l'Unione e la Comunità si adoperino per utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile, al fine di ottimizzare l'impatto della loro azione esterna. Ciò dovrebbe essere realizzato attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna e la creazione di sinergie con le altre politiche e gli altri programmi dell'Unione. Al fine di massimizzare l’impatto di un insieme di interventi per raggiungere un obiettivo comune, il presente regolamento dovrebbe consentire la combinazione dei finanziamenti con altri programmi dell’Unione, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi.
(11)Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il presente strumento, che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l’importo di riferimento nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria.
(12)Ai fini dell'attuazione del presente regolamento si dovrebbero applicare, se del caso, le norme e le procedure definite nel regolamento (UE) .../... (NDICI), e le modalità di attuazione del presente regolamento dovrebbero riflettere quelle di cui al regolamento (UE) …/… (NDICI).
(13)Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 106 bis del trattato Euratom e all’articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole, che sono stabilite nel regolamento finanziario, precisano in particolare le modalità relative all’elaborazione e all’esecuzione del bilancio, mediante sovvenzioni, appalti, premi e gestione indiretta, assistenza finanziaria, sostegno di bilancio, fondi fiduciari, strumenti finanziari e garanzie di bilancio, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all’articolo 106 bis del trattato Euratom e all'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell’UE riguardano anche la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate in merito allo Stato di diritto negli Stati membri e nei paesi terzi, essendo il rispetto dello Stato di diritto essenziale per una sana gestione finanziaria e un uso efficace dei fondi dell'Unione.
(14)Le tipologie di finanziamento e le modalità di attuazione previste dal presente regolamento andrebbero scelte in funzione delle rispettive capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. A tal fine, si dovrebbe valutare l'opportunità di utilizzare somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché finanziamenti non collegati ai costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.
(15)I piani d’azione e le misure annuali o pluriennali dovrebbero costituire programmi di lavoro ai sensi del regolamento finanziario. I piani d’azione annuali o pluriennali consistono in una serie di misure raggruppate in un unico documento.
(16)Conformemente al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95, (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE) 2017/1939 del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati attraverso misure effettive e proporzionate, tra cui la prevenzione, l’individuazione, la rettifica e l’indagine delle irregolarità (comprese le frodi), il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio. In conformità del regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione collabori pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, conceda i diritti necessari e l’accesso alla Commissione, all’OLAF, all’EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti; per questo motivo, gli accordi con paesi terzi e territori e con organizzazioni internazionali, e qualsiasi contratto o accordo risultante dall’attuazione del presente regolamento, dovrebbero contenere disposizioni che autorizzino espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l’OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche sul posto secondo le loro rispettive competenze e garantiscano che eventuali terzi coinvolti nell’esecuzione dei finanziamenti dell’Unione concedano diritti equivalenti.
(17)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(18)I riferimenti agli atti dell’Unione di cui all’articolo 9 della decisione n. 2010/427/UE del Consiglio dovrebbero essere letti come riferimenti al presente regolamento e ai regolamenti ivi citati. La Commissione dovrebbe assicurare che il presente regolamento sia attuato nel pieno rispetto del ruolo del SEAE, come previsto dalla decisione.
(19)Le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero attenersi rigorosamente alle condizioni e procedure stabilite dalle misure restrittive dell’Unione,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento istituisce il programma “Strumento europeo per la sicurezza nucleare volto ad integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale sulla base del trattato Euratom”.
Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.
Articolo 2
Obiettivi
1.L’obiettivo del presente regolamento è integrare le attività di cooperazione in ambito nucleare che sono finanziate ai sensi del [regolamento NDICI], in particolare al fine di sostenere la promozione di un elevato livello di sicurezza nucleare e di radioprotezione e l’esecuzione di controlli di sicurezza efficaci ed efficienti dei materiali nucleari nei paesi terzi, rifacendosi alle attività all’interno della Comunità e in linea con le disposizioni del presente regolamento.
2.In conformità del paragrafo 1, il presente regolamento si prefigge in particolare:
(a)la promozione di un'autentica cultura della sicurezza nucleare, l'attuazione degli standard più elevati di sicurezza nucleare e radioprotezione e il miglioramento costante della sicurezza nucleare;
(b)la gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, nonché lo smantellamento e la bonifica degli ex siti e impianti nucleari;
(c)l’istituzione di sistemi di controllo efficaci ed efficienti.
Articolo 3
Coerenza e complementarità
1.Nell’attuazione del presente regolamento vengono garantite la coerenza, le sinergie e la complementarità con il regolamento (UE) XXX/XXX (NDICI), altri programmi dell’azione esterna dell’Unione, nonché altre politiche e programmi pertinenti dell’Unione, e la coerenza delle politiche per lo sviluppo.
2.Se del caso, altri programmi dell’Unione possono contribuire alle azioni stabilite a norma del presente regolamento, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi. Il presente regolamento può contribuire anche alle misure stabilite nell’ambito di altri programmi dell’Unione, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi. In questi casi, il programma di lavoro relativo a tali azioni stabilisce quali norme siano applicabili.
Articolo 4
Bilancio
La dotazione finanziaria per l’attuazione del presente regolamento nel periodo 2021-2027 è di 300 milioni di EUR a prezzi correnti.
Articolo 5
Quadro strategico
Gli accordi di associazione, gli accordi di partenariato e di cooperazione, gli accordi multilaterali e gli altri accordi che instaurano una relazione giuridicamente vincolante con i paesi partner, come pure le conclusioni del Consiglio europeo e le conclusioni del Consiglio, le dichiarazioni dei vertici o le conclusioni delle riunioni ad alto livello con i paesi partner, le comunicazioni della Commissione o le comunicazioni congiunte della Commissione e dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, costituiscono il quadro strategico generale per l’attuazione del presente regolamento.
TITOLO II
ATTUAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO
Articolo 6
Programmi indicativi pluriennali
1.La cooperazione della Comunità nell’ambito del presente regolamento è attuata sulla base di programmi indicativi pluriennali.
2.I programmi indicativi pluriennali garantiscono un quadro coerente per la cooperazione tra la Comunità e i paesi terzi o le regioni interessate, che sia in linea con la finalità generale e l'ambito di applicazione, gli obiettivi, i principi e la politica della Comunità e fondata sul quadro strategico di cui all’articolo 5.
3.I programmi indicativi pluriennali costituiscono la base generale della cooperazione e definiscono gli obiettivi della Comunità per la cooperazione nell'ambito del presente regolamento, tenendo in considerazione le esigenze dei paesi interessati, le priorità della Comunità, la situazione internazionale e le attività dei paesi terzi interessati. I programmi indicativi pluriennali indicano altresì il valore aggiunto della cooperazione e come evitare duplicazioni con altri programmi e iniziative, specialmente quelle di organizzazioni internazionali che perseguono obiettivi simili e dei principali donatori.
4.I programmi indicativi pluriennali precisano i settori individuati come prioritari per il finanziamento, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, gli indicatori di rendimento e l'assegnazione finanziaria indicativa, complessiva e per obiettivo.
5.I programmi indicativi pluriennali sono elaborati sulla base di un dialogo con i paesi o le regioni partner.
6.La Commissione adotta i programmi indicativi pluriennali secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13, paragrafo 2. Secondo la stessa procedura, la Commissione riesamina e, ove necessario, aggiorna tali programmi indicativi.
Articolo 7
Piani d’azione e misure
1.Sulla base del programma indicativo pluriennale la Commissione adotta piani d’azione annuali o pluriennali e misure individuali. La Commissione può anche adottare misure speciali e misure di sostegno.
I piani d'azione e le misure individuali precisano per ciascuna azione gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, le principali attività, le modalità di attuazione, il bilancio e le eventuali spese di sostegno connesse.
Se necessario, un'azione può essere adottata come misura individuale prima o dopo l'adozione del programma indicativo pluriennale.
In caso di esigenze, situazioni o impegni imprevisti e debitamente giustificati, la Commissione può adottare misure speciali.
2.I piani d’adozione e le misure sono adottati tramite atti di esecuzione conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 13, paragrafo 2.
3.La procedura di cui al paragrafo 2 non è richiesta per:
(a)i piani d’azione, le misure individuali e le misure di sostegno per i quali il finanziamento dell’Unione non è superiore a 10 milioni di EUR;
(b)le misure speciali per le quali l'assistenza finanziaria dell'Unione non è superiore a 10 milioni di EUR;
(c)le modifiche tecniche, purché tali modifiche non incidano sostanzialmente sugli obiettivi del piano d’azione o della misura in questione, ad esempio:
i) il cambiamento del metodo di attuazione;
ii) le riassegnazioni di fondi tra le azioni contemplate da un piano d’azione;
iii) gli aumenti o le riduzioni del bilancio dei piani d'azione e delle misure che non superino il 20% del bilancio iniziale e non eccedano 10 milioni di EUR.
In caso di piani d’azione e misure pluriennali, le soglie di cui al paragrafo 3), lettere a), b) e c), punto iii), si applicano su base annuale.
I piani d'azione, le misure e le modifiche tecniche adottati ai sensi del presente paragrafo sono comunicati al comitato competente di cui all'articolo 12 entro un mese dalla loro adozione.
4.
Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati, connessi all'esigenza di una risposta rapida da parte della Comunità, la Commissione adotta o modifica i piani di azione o le misure mediante atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3.
Articolo 8
Misure di sostegno
1.Il finanziamento dell'Unione può coprire le spese di sostegno per l’attuazione dello strumento e la realizzazione dei suoi obiettivi, comprese le spese di sostegno amministrativo connesso alle attività di preparazione, follow-up, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie ai fini di tale attuazione, nonché le spese sostenute dalla sede centrale per il sostegno amministrativo richiesto dal programma e per gestire le operazioni finanziate nell'ambito del presente regolamento, comprese le azioni di informazione e comunicazione e i sistemi informatici istituzionali.
2.Se le spese di sostegno non sono incluse nei piani d’azione o nelle misure di cui all’articolo 6, la Commissione adotta eventualmente misure di sostegno. Il finanziamento dell’Unione per le misure di sostegno può coprire:
(a)studi, riunioni, attività di informazione, sensibilizzazione, formazione, preparazione e scambio di insegnamenti e migliori prassi, pubblicazione e qualsivoglia altra spesa amministrativa o di assistenza tecnica necessaria per la programmazione e la gestione delle azioni, inclusi gli esperti esterni retribuiti e le missioni conoscitive;
(b)spese connesse alle attività di informazione e comunicazione, comprese l’elaborazione di strategie di comunicazione, la comunicazione istituzionale e la visibilità delle priorità politiche dell’Unione.
Articolo 9
Modalità di cooperazione
I finanziamenti previsti dal presente strumento sono effettuati dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario, direttamente dalla Commissione stessa, oppure indirettamente tramite una delle entità elencate all’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.
Articolo 10
Forme di finanziamento dell'UE e modalità di attuazione
1.I fondi dell'Unione possono essere erogati tramite le tipologie di finanziamento previste dal regolamento finanziario, in particolare:
(a)sovvenzioni;
(b)appalti pubblici di servizi o forniture;
(c)esperti esterni retribuiti;
(d)finanziamenti misti (blending).
2.Il sostegno ai sensi del presente regolamento può essere fornito anche secondo le norme applicabili alla garanzia per le azioni esterne, istituita dal regolamento (UE) XXX/XXX NDICI, e contribuire alla dotazione del Fondo di garanzia per le azioni esterne. La garanzia per le azioni esterne, istituita dal regolamento (UE) XXX/XXX NDICI, sostiene anche le operazioni ai sensi della decisione n. 77/270/Euratom del Consiglio.
Il tasso di copertura per le operazioni della garanzia per le azioni esterne cui il presente regolamento contribuisce è pari al 9%.
3.I tassi di copertura sono riesaminati ogni tre anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.
Articolo 11
Persone ed entità ammissibili
1.La partecipazione alle gare d’appalto e alle procedure di concessione di sovvenzioni e premi per le azioni finanziate a norma del presente regolamento è aperta alle organizzazioni internazionali, nonché a tutti i soggetti giuridici che hanno la cittadinanza e, nel caso delle persone giuridiche, che hanno effettivamente sede nei seguenti paesi o territori:
(a)gli Stati membri, i beneficiari del regolamento (UE) IPA III e le parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo;
(b)i paesi partner nell’area del vicinato del regolamento (UE) NDICI;
(c)i paesi e territori in via di sviluppo, quali inseriti nell'elenco dei beneficiari dell’aiuto pubblico allo sviluppo pubblicato dal comitato di aiuto allo sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, che non sono membri del gruppo G-20, nonché i paesi e territori d'oltremare definiti dalla decisione …/… (UE) del Consiglio;
(d)i paesi in via di sviluppo, quali inseriti nell'elenco dei beneficiari dell’aiuto pubblico allo sviluppo, che sono membri del gruppo G-20, nonché altri paesi e territori, quando la pertinente procedura si svolge nel contesto di un’azione finanziata dall'Unione a norma del presente regolamento a cui partecipano;
(e)i paesi per i quali la Commissione stabilisce l’accesso reciproco al finanziamento esterno; l'accesso reciproco può essere concesso, per un periodo limitato di almeno un anno, ogniqualvolta un paese concede l'ammissibilità a parità di condizioni a entità dell’Unione e di paesi ammissibili a norma del presente regolamento; la Commissione decide in merito all'accesso reciproco e alla sua durata previa consultazione del paese o dei paesi destinatari in questione;
(f)i paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, in caso di contratti attuati in un paese meno sviluppato o in un paese povero fortemente indebitato inserito nell'elenco dei beneficiari dell’aiuto pubblico allo sviluppo;
(g)altri paesi terzi in cui si svolgono le attività previste dai specifici programmi indicativi pluriennali, piani d’azione o misure.
2.Tutte le forniture e i materiali finanziati ai sensi del presente regolamento possono avere origine nei paesi e alle rispettive condizioni specificate al paragrafo 1.
3.Le norme del presente articolo non si applicano alle persone fisiche che hanno un rapporto di lavoro dipendente, oppure un altro rapporto contrattuale con un appaltatore, o eventualmente un subappaltatore, ammissibile, né creano limitazioni basate sulla cittadinanza.
4.Per le azioni cofinanziate congiuntamente da un’entità, o attuate in gestione diretta o indiretta con le entità di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punti da ii) a viii), del regolamento finanziario, si applicano altresì le norme di ammissibilità di tali entità.
5.Se i donatori erogano finanziamenti a un fondo fiduciario istituito dalla Commissione o attraverso entrate con destinazione specifica esterna, si applicano le norme di ammissibilità dell’atto costitutivo del fondo fiduciario, oppure dell’accordo con il donatore, nel caso delle entrate con destinazione specifica esterne.
6.Per le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento e di un altro programma dell’Unione, sono considerate ammissibili le entità ammissibili nell’ambito di uno qualsiasi di questi programmi.
7.L’ammissibilità di cui al presente articolo può essere limitata rispetto alla cittadinanza, all’ubicazione geografica o alla natura dei richiedenti, oppure all’origine delle forniture e dei materiali, ove tali limitazioni siano richieste dal carattere e dagli obiettivi specifici dell’azione e nella misura necessaria per la sua efficace attuazione.
8.Gli offerenti, i richiedenti e i candidati di paesi non ammissibili possono essere considerati ammissibili in caso di urgenza o indisponibilità di servizi sui mercati dei paesi o territori interessati, o in altri casi debitamente giustificati, qualora l'applicazione di norme in materia di ammissibilità renda la realizzazione di un'azione impossibile o estremamente difficoltosa.
9.Per promuovere le capacità, i mercati e gli acquisti locali, è data la precedenza agli appaltatori locali e regionali laddove il regolamento finanziario preveda l’aggiudicazione in base a una sola offerta. In tutti gli altri casi è promossa la partecipazione di appaltatori locali e regionali ai sensi delle pertinenti disposizioni di tale regolamento.
Articolo 12
Monitoraggio, rendicontazione e valutazione
1.Il monitoraggio, la rendicontazione e la valutazione sono effettuati ai sensi dell’articolo 31, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e degli articoli 32 e 36 del regolamento (UE) XXX/XXX NDICI.
2.Il conseguimento dell’obiettivo del presente regolamento è misurato in base ai seguenti indicatori:
(a)numero di atti giuridici e normativi elaborati, presentati e/o riveduti;
(b)numero di studi di progettazione, validità concettuale o fattibilità per la realizzazione di infrastrutture in linea con i più elevati standard di sicurezza nucleare.
Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 13
Comitato
1.La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza nucleare. Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.
Articolo 14
Informazione, comunicazione, pubblicità e deroga ai requisiti di visibilità
Le attività di informazione, comunicazione e pubblicità connesse agli obiettivi di cui all’articolo 3, e la deroghe ai requisiti di visibilità si effettuano in conformità degli articoli 36 e 37 del regolamento (UE) n. XXX/XXX NDICI.
Articolo 15
Clausola EEAS
Il presente regolamento si applica conformemente alla decisione 2010/427/UE.
Articolo 16
Disposizioni transitorie
1.La dotazione finanziaria del presente regolamento può coprire anche le spese di assistenza tecnica ed amministrativa necessarie per garantire la transizione tra questo regolamento e le azioni adottate prima della sua entrata in vigore, in particolare quelle di cui al regolamento (Euratom) n. 237/2014 del Consiglio.
2.La dotazione finanziaria del presente regolamento può coprire anche le spese relative alla preparazione dei suoi eventuali successori.
3.Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all’articolo 6, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.
Articolo 17
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
1.2.Settore/settori interessati (cluster di programmi)
1.3.Natura della proposta/iniziativa
1.4.Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.Durata e incidenza finanziaria
1.6.Modalità di gestione previste
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
2.2.Sistema di gestione e di controllo
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
3.2.Incidenza prevista sulle spese
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa
3.2.3.Partecipazione di terzi al finanziamento
3.3.Incidenza prevista sulle entrate
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
Strumento europeo per la sicurezza nucleare volto ad integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale sulla base del trattato Euratom
1.2.Settore/settori interessati (cluster di programmi)
Azione esterna
1.3.La proposta/iniziativa riguarda:
◻ una nuova azione
◻ una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria
◻ la proroga di un’azione esistente
☑ la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un’altra/una nuova azione
1.4.Motivazione della proposta/iniziativa
1.4.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa
Lo scopo del presente regolamento è integrare le attività di cooperazione in ambito nucleare che sono finanziate ai sensi del [regolamento NDICI], in particolare al fine di sostenere la promozione di un elevato livello di sicurezza nucleare e di radioprotezione, l’esecuzione di controlli di sicurezza efficaci ed efficienti dei materiali nucleari nei paesi terzi, rifacendosi alle attività all’interno della Comunità e in linea con le disposizioni del presente regolamento.
1.4.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, tra cui ad esempio un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per “valore aggiunto dell'intervento dell'Unione” si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.
L’UE e la Comunità possiedono una notevole esperienza in questo campo, che deriva dalla storia stessa dell’Europa, dalle rispettive attività di controllo all’interno dell’Unione e da politiche efficaci. Hanno una reputazione riconosciuta a livello internazionale nel settore della sicurezza nucleare e dei controlli di sicurezza sui materiali nucleari, in particolare grazie al ruolo svolto nella conduzione dei controlli all’interno dell’UE e al sostegno offerto all’Agenzia internazionale per l’energia atomica.
L’UE e la Comunità possono fornire un valore aggiunto grazie al volume delle risorse convogliate attraverso i propri strumenti, alle loro modalità di gestione piuttosto flessibili e alla prevedibilità delle risorse sul periodo del quadro finanziario pluriennale.
1.4.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
La relazione sulla revisione intermedia adottata dalla Commissione su dieci strumenti di finanziamento esterno, le relazioni sulla valutazione ex post dell’assistenza macrofinanziaria e la revisione intermedia del mandato per le operazioni di prestito esterno della Banca europea per gli investimenti hanno tutte constatato la complessiva adeguatezza degli strumenti di finanziamento esterno e rilevato l’emergere di andamenti positivi in relazione al conseguimento degli obiettivi. Le relazioni dimostrano che servono maggiori risorse per gli strumenti di finanziamento esterno perché sono stati utilizzati al massimo della loro capacità finanziaria.
Gli strumenti fissano la portata, gli obiettivi e le procedure per consentire l’attuazione delle politiche. La relazione sulla revisione intermedia ha evidenziato come la loro natura consenta di rispondere alla maggior parte delle esigenze e obiettivi dell’azione esterna dell’UE. Sarebbe comunque opportuno che riflettessero meglio una serie di sviluppi come: il nuovo quadro strategico che include la copertura universale dell’Agenda 2030, la crisi migratoria e la proiezione esterna delle politiche interne.
La relazione sulla revisione intermedia segnala l’emergere di tendenze positive per quanto riguarda il raggiungimento dei risultati. Tuttavia, riscontra difficoltà nel misurare i risultati conseguiti. Spesso le informazioni sui sistemi di monitoraggio degli strumenti risultano limitate. Mancano dati (anche di riferimento) per valutare se gli strumenti sono sulla buona strada per conseguire alcuni dei loro obiettivi (in particolare quelli di alto livello), anche in considerazione del fatto che molti fattori esterni (ad esempio le politiche dei paesi partner e altri donatori) influenzano il raggiungimento degli obiettivi.
Se nel complesso l’organizzazione è risultata efficiente, alcuni operatori hanno osservato che l’attuazione di alcuni strumenti è onerosa dal punto di vista amministrativo. A volte la Commissione sembrava più focalizzata sul processo piuttosto che sugli obiettivi strategici e i risultati.
1.4.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti
Nell'attuazione del presente regolamento si garantisce la coerenza con gli altri settori dell'azione esterna e con le altre politiche dell'Unione interessate, nonché la coerenza delle politiche di sviluppo. Come indicato nell’Agenda 2030, ciò significa tener conto dell'impatto di tutte le politiche sullo sviluppo sostenibile a tutti i livelli: nazionale, dell'UE, di altri paesi e mondiale.
Inoltre, occorre ricercare sinergie con le azioni previste da altri programmi dell’UE, in modo da massimizzare l’impatto di interventi combinati.
Le azioni finanziate nell’ambito della presente proposta dovrebbero essere coerenti e complementari con quelle condotte nel contesto dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale, dello strumento di assistenza preadesione III, della decisione sui paesi e territori d'oltremare, della politica estera e di sicurezza comune e dello strumento europeo per la pace appena proposto, che non è finanziato dal bilancio dell’UE.
1.5.Durata e incidenza finanziaria
◻ Durata limitata
–◻
in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
–◻
incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.
☑ Durata illimitata
–attuazione con un periodo di avviamento a partire dal 2021.
1.6.Modalità di gestione previste
☑ Gestione diretta a opera della Commissione
–☑ a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;
–☑
a opera delle agenzie esecutive.
◻ Gestione concorrente con gli Stati membri
☑ Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:
–☑ a paesi terzi o organismi da questi designati;
–☑ a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);
–☑ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
–☑ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
–☑ a organismi di diritto pubblico;
–☑ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
–☑ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
–☑ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.
–Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”.
Osservazioni
La spesa esterna richiede la capacità di usare nel modo più opportuno tutte le previste modalità di gestione decise durante la fase operativa.
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e rendicontazione
Precisare frequenza e condizioni.
I sistemi di monitoraggio e valutazione della Commissione europea sono sempre più orientati ai risultati, Tali sistemi coinvolgono personale interno, nonché partner esecutivi ed esperti esterni.
I funzionari responsabili presso le delegazioni e la sede centrale assicurano un monitoraggio costante dell’attuazione di progetti e programmi, utilizzando le informazioni fornite dai partner esecutivi nell’ambito della loro attività di rendicontazione periodica e conducendo, se possibile, anche visite in loco. L'attività di monitoraggio interno fornisce preziose informazioni sui progressi compiuti e permette ai responsabili di individuare difficoltà effettive o potenziali e di adottare misure correttive.
Ci si avvale inoltre della collaborazione di esperti esterni indipendenti per valutare il rendimento delle azioni esterne dell'UE mediante tre diversi sistemi. Tali valutazioni contribuiscono ad accrescere i livelli di responsabilità e a migliorare gli interventi in corso; inoltre, traendo insegnamenti da esperienze passate, ispirano politiche ed azioni per il futuro. Tali sistemi utilizzano generalmente i criteri di valutazione, anche dell’impatto (potenziale), del comitato di aiuto allo sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, riconosciuti a livello internazionale. Ad esempio, per la cooperazione allo sviluppo, a livello di progetto, il monitoraggio orientato ai risultati (ROM), gestito dalla sede centrale, fornisce una panoramica concisa e mirata della qualità di un campione di interventi. Utilizzando una metodologia standardizzata molto strutturata, gli esperti indipendenti ROM valutano l’andamento del progetto secondo i criteri di valutazione del comitato di aiuto allo sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e formulano raccomandazioni su come perfezionarne la messa in atto futura.
Le valutazioni a livello del progetto, che sono gestite in prevalenza dalla delegazione dell’UE responsabile del progetto, forniscono un'analisi più dettagliata e approfondita e aiutano i responsabili del progetto a migliorare gli interventi in corso e a preparare quelli futuri. Esperti esterni indipendenti, dotati di competenze tematiche e geografiche, sono incaricati di svolgere l'analisi e di raccogliere riscontri e testimonianze presso tutte le parti interessate, specie i beneficiari finali. La Commissione realizza anche valutazioni strategiche delle sue politiche, dalla fase di programmazione ed elaborazione della strategia all'attuazione degli interventi in un settore specifico (salute, istruzione ecc.) in un paese o regione, oppure di un determinato strumento. Tali valutazioni rappresentano un importante contributo alla formulazione delle politiche e alla definizione di strumenti e progetti. Tutte le valutazioni sono pubblicate sul sito web della Commissione e una sintesi delle risultanze è inclusa nella relazione annuale al Consiglio e al Parlamento europeo.
2.2.Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.Giustificazione della/delle modalità di gestione, del/dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti
Modalità di gestione
Per quanto riguarda la modalità di gestione, non vi sono cambiamenti fondamentali previsti, e l’esperienza acquisita dai servizi della Commissione e dagli operatori coinvolti nell’attuazione dei programmi precedenti contribuirà a migliorare i risultati in futuro. I paesi partner devono ancora adeguarsi all’attuale quadro legislativo e l’attuazione dei programmi INSC è ancora in una fase iniziale; occorre quindi garantire la massima continuità.
Le azioni finanziate nell'ambito del presente regolamento saranno attuate in regime di gestione diretta da parte della Commissione, in sede e/o tramite le delegazioni dell'Unione, e in regime di gestione indiretta da parte delle entità elencate all’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario, al fine di raggiungere meglio gli obiettivi del regolamento.
Per quanto riguarda la gestione indiretta, secondo quanto stabilito dall’articolo 154 del nuovo regolamento finanziario, tali entità devono garantire un livello di tutela degli interessi finanziari dell’Unione equivalente a quello della gestione diretta. Verrà effettuata una valutazione ex ante per pilastro dei sistemi e delle procedure delle entità, conformemente al principio di proporzionalità e tenendo in debita considerazione la natura dell’azione e i rischi finanziari connessi. Se necessario durante la fase esecutiva o se venissero espresse riserve nelle relazioni annuali di attività, saranno predisposti ed attuati piani d’azione con specifiche misure di mitigazione. Inoltre, la fase esecutiva potrebbe essere accompagnata da opportune misure di vigilanza imposte dalla Commissione.
Lo strumento prevede la possibilità di affidare la gestione indiretta anche ai paesi partner o agli organi da essi designati. La gestione indiretta ad opera dei paesi partner può comportare vari gradi di delega: delega parziale, secondo cui la Commissione mantiene un controllo ex ante delle decisioni del paese partner ed esegue i pagamenti per conto del paese partner, e la quale, a norma dell’articolo 154, paragrafo 6, lettera b), del nuovo regolamento finanziario, non richiede una valutazione ex ante per pilastro; oppure delega totale, secondo cui, dopo una valutazione ex ante per pilastro, il paese partner può attuare l’azione utilizzando i sistemi e le procedure che ha valutato, senza controllo ex ante da parte della Commissione sull’attuazione dell’azione.
Struttura di controllo interno
Il processo interno di controllo/gestione è destinato a fornire ragionevoli garanzie quanto al conseguimento degli obiettivi di efficacia e efficienza delle sue operazioni, affidabilità dei suoi rendiconti finanziari e conformità con il quadro legislativo e procedurale pertinente.
Efficacia ed efficienza
Per garantire l'efficacia e l'efficienza delle operazioni (e abbassare l'elevato livello di rischio nell'ambito degli aiuti esterni), oltre a tutti gli elementi della politica strategica e del processo di pianificazione della Commissione, alla struttura di audit interno e agli altri requisiti del quadro di controllo interno della Commissione, i servizi esecutivi manterranno per tutti i loro strumenti un quadro ad hoc per la gestione degli aiuti comprendente:
–
una gestione decentrata della maggior parte dell’assistenza esterna affidata alle delegazioni dell’UE in loco;
–
linee di responsabilità finanziaria chiare e ufficiali, dall'ordinatore delegato (direttore generale), mediante sottodelega dell'ordinatore sottodelegato (direttore) presso la sede centrale, al capo delegazione;
–
relazioni periodiche delle delegazioni dell’UE alla sede centrale (relazioni sulla gestione dell'assistenza esterna), compresa una dichiarazione annuale di affidabilità del capo delegazione;
–
l'organizzazione di un consistente programma di formazione per il personale della sede centrale e delle delegazioni;
–
un sostegno e un'assistenza consistenti da parte della sede centrale alle delegazioni (anche via Internet);
–
visite di controllo regolari, ogni 3-6 anni, alle delegazioni;
–
una metodologia di gestione del ciclo dei progetti e dei programmi comprendente: strumenti a sostegno della qualità per l'ideazione degli interventi, le relative modalità di attuazione, il meccanismo di finanziamento, il sistema di gestione, la valutazione e la selezione di tutti i partner esecutivi ecc.; strumenti di gestione, monitoraggio e rendicontazione dei programmi e dei progetti per un’attuazione efficace, compreso un monitoraggio esterno periodico dei progetti sul campo; rilevanti componenti di valutazione e di audit. Si cercherà di snellire le procedure estendendo l’uso delle opzioni semplificate in materia di costi e il riconoscimento reciproco delle attività di audit delle organizzazioni partner. Verrà mantenuto un approccio ai controlli differenziato in base ai rischi tenendo conto dei rischi sottostanti.
Rendicontazione finanziaria e norme contabili
I servizi esecutivi continueranno a cercare di rispettare i massimi standard di contabilità e rendicontazione finanziaria utilizzando il sistema di contabilità per competenza (ABAC) della Commissione e gli strumenti specifici per l'assistenza esterna quali il sistema integrato di gestione dell'informazione (CRIS) e il sistema che vi ha fatto seguito (OPSYS).
I metodi per il controllo della conformità con il quadro legislativo e procedurale pertinente sono illustrati nella sezione 2.3 (Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità).
2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il o i sistemi di controllo interno per ridurli
Il contesto operativo della cooperazione fornita tramite il presente strumento è caratterizzato dai seguenti fattori di rischio, che potrebbero portare alla mancata realizzazione degli obiettivi dello strumento, ad una gestione finanziaria non ottimale e/o all'inosservanza delle norme vigenti (errori riguardanti la legalità e la regolarità):
–
l'instabilità economica/politica e/o le catastrofi naturali, che possono causare difficoltà e ritardi nell'ideazione e nell'attuazione degli interventi, soprattutto negli Stati fragili;
–
una scarsa capacità istituzionale e amministrativa nei paesi partner, che può causare difficoltà e ritardi nell'ideazione e nell'attuazione degli interventi;
–
la dispersione geografica dei progetti e dei programmi (che coprono un gran numero di Stati/territori/regioni), che può porre problemi logistici o di risorse in sede di monitoraggio, specialmente per il follow-up delle attività in loco;
–
la diversità delle strutture e delle capacità di controllo interno dei vari partner/beneficiari potenziali, che può frammentare e, di conseguenza, ridurre l'efficacia e l'efficienza delle risorse di cui dispone la Commissione per sostenere e monitorare l'attuazione;
–
la carenza qualitativa e quantitativa dei dati disponibili sui risultati e sull'incidenza dell'attuazione dell’assistenza esterna nei paesi partner, che può compromettere la capacità della Commissione di riferire sui/rendere conto dei risultati.
2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (ratio “costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti”) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)
Il costo del controllo interno/gestione rappresenta circa il 4% della media annua stimata di 12,78 miliardi di EUR prevista per gli impegni complessivi (operativi e amministrativi) nel portafoglio di spesa finanziato dal bilancio generale dell'UE e dal Fondo europeo di sviluppo per il periodo 2021-2027. Il calcolo dei costi associati al controllo tiene conto soltanto dei costi sostenuti dalla Commissione e non di quelli degli Stati membri o delle entità delegate. Le entità delegate possono trattenere per la gestione dei fondi fino al 7%, che potrebbe essere in parte utilizzato a fini di controllo.
In questi costi di gestione rientrano tutto il personale in sede e nelle delegazioni, le infrastrutture, i viaggi, la formazione, il monitoraggio, la valutazione e i contratti di audit (compresi quelli lanciati dai beneficiari).
Il rapporto attività di gestione/attività operative potrebbe essere progressivamente ridotto nell’ambito della struttura perfezionata e semplificata dei nuovi strumenti, in funzione delle modifiche che saranno introdotte dal nuovo regolamento finanziario. I principali benefici in termini di costi di gestione riguardano il conseguimento degli obiettivi strategici, l'uso efficiente ed efficace delle risorse e l'attuazione di misure preventive e di altre verifiche solide ed efficaci in termini di costi per garantire un uso legittimo e regolare dei fondi.
La natura e la portata delle attività di gestione e dei controlli di conformità continueranno ad essere migliorate anche in futuro; questi costi sono tuttavia nel loro insieme necessari per una realizzazione efficace ed efficiente degli obiettivi degli strumenti con un rischio minimo di non conformità (meno del 2% di errore residuo). Questi costi sono nettamente inferiori ai rischi che potrebbe comportare l'abolizione o la riduzione dei controlli interni in questo settore ad alto rischio.
Livello previsto di rischio di non conformità alle norme applicabili
L'obiettivo dello strumento in termini di conformità è mantenere il tradizionale livello di rischio di non conformità (tasso di errore), vale a dire un livello “netto” residuo di errore (calcolato su base pluriennale una volta eseguiti tutti i controlli e le rettifiche previsti sui contratti chiusi) inferiore al 2%. Questo tradizionalmente ha determinato un margine di errore stimato al 2-5% in termini di campione annuale randomizzato di operazioni eseguite dalla Corte dei conti europea ai fini della dichiarazione annuale di affidabilità (DAS). La Commissione ritiene che questo sia il rischio più basso di non conformità a cui si possa arrivare considerati il contesto ad alto rischio, gli oneri amministrativi e la necessaria efficacia in termini di costi dei controlli di conformità. Se dovessero essere rilevate carenze, verranno attuate misure correttive per ridurre al minimo i tassi di errore.
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.
Visto il contesto ad alto rischio, i sistemi devono preventivare un gran numero di potenziali errori di conformità (irregolarità) nelle operazioni e garantire un alto livello di prevenzione, individuazione e controlli di rettifica sin dalle prime fasi del processo di pagamento. Questo significa, in pratica, che i controlli di conformità si baseranno prevalentemente sulle verifiche ex ante approfondite eseguite su base pluriennale dai revisori esterni e dal personale della Commissione in loco prima dei pagamenti finali dei progetti (ferma restando l'esecuzione di alcune revisioni contabili e verifiche ex post), il che va ben oltre le salvaguardie finanziarie richieste dal regolamento finanziario. Il quadro di conformità comprende, tra l'altro, le componenti significative elencate di seguito.
Misure preventive
- formazione di base obbligatoria sulle questioni attinenti alle frodi per il personale addetto alla gestione degli aiuti e i revisori contabili;
- messa a disposizione (anche via Internet) di linee guida, tra cui i manuali esistenti sulle procedure come, ad esempio, il manuale DEVCO e le istruzioni pratiche (“toolkit”) per la gestione finanziaria (per i partner esecutivi);
- valutazione ex ante per garantire l'esistenza e l'attivazione di opportune misure antifrode, volte a prevenire e individuare le frodi nella gestione dei fondi dell’Unione, presso le autorità incaricate di amministrare i fondi corrispondenti in gestione concorrente e decentrata;
- analisi ex ante dei meccanismi antifrode esistenti nel paese partner nell'ambito della valutazione del criterio di ammissibilità della gestione delle finanze pubbliche cui è subordinata la concessione del sostegno al bilancio (esistenza di un deciso impegno a combattere la frode e la corruzione, di autorità ispettive adeguate, di una capacità giudiziaria sufficiente e di meccanismi efficaci di reazione e sanzione).
Misure di individuazione e rettifica
- verifiche ex ante eseguite da personale della Commissione;
- audit e verifiche esterni (obbligatori o basati sull’analisi del rischio), anche ad opera della Corte dei conti;
- controlli a posteriori (basati sull’analisi del rischio) e recuperi;
- sospensione dei finanziamenti dell’UE in caso di grave frode, compresa la corruzione su vasta scala, fino a che le autorità non abbiano adottato opportuni provvedimenti per rettificare la frode e prevenire che si ripeta in futuro;
- EDES (Early Detection Exclusion System);
- sospensione/risoluzione del contratto;
- procedura di esclusione.
Le strategie antifrode dei servizi in questione, che sono regolarmente rivedute, saranno opportunamente adattate una volta pubblicata la nuova versione della strategia antifrode della Commissione (CAFS), per garantire tra l’altro che:
i sistemi utilizzati per spendere i fondi dell’UE nei paesi terzi consentano di recuperare i dati pertinenti da utilizzare ai fini della gestione del rischio di frode (ad esempio, doppi finanziamenti);
- siano costituiti, ove necessario, gruppi in rete e strumenti informatici per analizzare i casi di frode collegati al settore degli aiuti esterni.
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova o nuove linee di bilancio di spesa proposte
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Linea di bilancio
|
Natura della
spesa
|
Partecipazione
|
|
|
Rubrica VI. Vicinato e resto del mondo
|
Diss./Non diss.
|
di paesi EFTA
|
di paesi candidati
|
di paesi terzi
|
ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 2, lettera b)], del regolamento finanziario
|
|
VI
|
15 01 05 Spesa a sostegno dello strumento europeo per la sicurezza nucleare
|
Non diss.
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
|
VI
|
15 06 Strumento europeo per la sicurezza nucleare volto ad integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale sulla base del trattato Euratom
|
Diss.
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
3.2.Incidenza prevista sulla spesa
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulla spesa
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Rubrica del quadro finanziario
pluriennale
|
<VI>
|
Rubrica VI. Vicinato e resto del mondo
|
|
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
Post 2027
|
TOTALE
|
|
Stanziamenti operativi (suddivisi in base alle linee di bilancio di cui al punto 3.1)
|
Impegni
|
(1)
|
36,061
|
36,990
|
38,308
|
40,105
|
42,412
|
45,438
|
49,094
|
|
288,408
|
|
|
Pagamenti
|
(2)
|
4,861
|
11,460
|
17,728
|
24,025
|
29,872
|
34,158
|
37,874
|
128,430
|
288,408
|
|
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione del programma
|
Impegni = Pagamenti
|
(3)
|
1,559
|
1,590
|
1,622
|
1,655
|
1,688
|
1,722
|
1,756
|
|
11,592
|
|
TOTALE degli stanziamenti per la dotazione del programma
|
Impegni
|
= 1+3
|
37,620
|
38,580
|
39,930
|
41,760
|
44,100
|
47,160
|
50,850
|
|
300,000
|
|
|
Pagamenti
|
= 2+3
|
6,420
|
13,050
|
19,350
|
25,680
|
31,560
|
35,880
|
39,630
|
128,430
|
300,000
|
Rubrica del quadro finanziario
pluriennale
|
VII
|
“Spese amministrative”
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
Post 2027
|
TOTALE
|
|
Risorse umane
|
1,001
|
1,001
|
1,001
|
1,001
|
1,001
|
1,001
|
1,001
|
|
7,007
|
|
Altre spese amministrative
|
0,086
|
0,086
|
0,086
|
0,086
|
0,086
|
0,086
|
0,086
|
|
0,603
|
|
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale
|
(Totale impegni = Totale pagamenti)
|
1,087
|
1,087
|
1,087
|
1,087
|
1,087
|
1,087
|
1,087
|
|
7,610
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
|
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
Post 2027
|
TOTALE
|
|
TOTALE degli stanziamenti
per tutte le RUBRICHE
del quadro finanziario pluriennale
|
Impegni
|
38,707
|
39,667
|
41,017
|
42,847
|
45,187
|
48,247
|
51,937
|
|
307,610
|
|
|
Pagamenti
|
7,507
|
14,137
|
20,437
|
26,767
|
32,647
|
36,967
|
40,717
|
128,430
|
307,610
|
3.2.2.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa
–◻
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa
–☑
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Anni
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTALE
|
|
RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Risorse umane
|
1,001
|
1,001
|
1,001
|
1,001
|
1,001
|
1,001
|
1,001
|
7,007
|
|
Altre spese amministrative
|
0,086
|
0,086
|
0,086
|
0,086
|
0,086
|
0,086
|
0,086
|
0,603
|
|
Totale parziale della RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
1,087
|
1,087
|
1,087
|
1,087
|
1,087
|
1,087
|
1,087
|
7,610
|
|
Esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Risorse umane
|
1,232
|
1,232
|
1,232
|
1,232
|
1,232
|
1,232
|
1,232
|
8,623
|
|
Altre spese
di natura amministrativa
|
0,327
|
0,359
|
0,390
|
0,423
|
0,456
|
0,490
|
0,524
|
2,969
|
|
Totale parziale
esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
1,559
|
1,590
|
1,622
|
1,655
|
1,688
|
1,722
|
1,756
|
11,592
|
|
TOTALE
|
2,646
|
2,678
|
2,709
|
2,742
|
2,775
|
2,809
|
2,843
|
19,203
|
Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
3.2.2.1.Fabbisogno previsto di risorse umane
–◻
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane
–☑
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:
Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno
|
Anni
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)
|
|
In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
|
Nelle delegazioni
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ricerca
|
|
|
|
|
|
|
|
|
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) - AC, AL, END, INT e JPD
Rubrica 7
|
|
Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale
|
- in sede
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- nelle delegazioni
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finanziato dalla dotazione del programma
|
- in sede
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
|
|
- nelle delegazioni
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ricerca
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Altro (specificare)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE
|
23
|
23
|
23
|
23
|
23
|
23
|
23
|
Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
Descrizione dei compiti da svolgere:
|
Funzionari e agenti temporanei
|
Le funzioni saranno identiche a quelle attuali (politica, programmazione, finanziamento e appalti, altre funzioni trasversali)
|
|
Personale esterno
|
Le funzioni saranno identiche a quelle attuali (politica, programmazione, finanziamento e appalti, altre funzioni trasversali)
|
3.2.3.Partecipazione di terzi al finanziamento
La proposta/iniziativa:
–☑
non prevede cofinanziamenti da terzi
–◻
prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:
Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)
|
Anni
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTALE
|
|
Specificare l'organismo di cofinanziamento
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.Incidenza prevista sulle entrate
–☑
La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
–◻
La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
–
◻
sulle risorse proprie
–
◻
su altre entrate
indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche ◻
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Linea di bilancio delle entrate:
|
Incidenza della proposta/iniziativa
|
|
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
Articolo ………….
|
|
|
|
|
|
|
|