Bruxelles,14.6.2018

COM(2018) 461 final

2018/0244(CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione europea,
comprese le relazioni tra l’Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e
il Regno di Danimarca, dall’altro
(“Decisione sull’associazione d’oltremare”)

{SWD(2018) 337 final}
{SEC(2018) 310 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La presente proposta rientra nell’ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, descritto nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata “Un bilancio moderno al servizio di un’Unione che protegge, che dà forza, che difende” 1 . La comunicazione stabilisce le priorità fondamentali e il quadro di bilancio generale dei programmi di azione esterna dell’UE della rubrica “Vicinato e resto del mondo”. Tra queste priorità figura una decisione del Consiglio relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione europea, comprese le relazioni tra l’Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall’altro.

I paesi e territori d’oltremare (PTOM) sono associati all’Unione europea (UE) dall’entrata in vigore del trattato di Roma. Queste 25 isole situate nelle regioni dell’Atlantico, dell’Antartico, dell’Artico, dei Caraibi, dell’Oceano Indiano e del Pacifico 2 non sono Stati sovrani, ma dipendono da quattro Stati membri dell’UE, ossia la Danimarca, la Francia, il Regno Unito e i Paesi Bassi.

La presente proposta prevede come data di applicazione il 1º gennaio 2021 ed è riferita a un’Unione di 27 Stati membri, avendo il Regno Unito notificato al Consiglio europeo, il 29 marzo 2017, l’intenzione di recedere dall’Unione europea e dall’Euratom in forza dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea. Essa non si applica pertanto ai 12 PTOM legati al Regno Unito. L’associazione degli altri 13 PTOM all’Unione trae origine dalle relazioni costituzionali che legano tali paesi e territori ai tre Stati membri cui sono connessi, cioè Danimarca, Francia e Paesi Bassi.

In generale, i PTOM godono di ampia autonomia in settori quali gli affari economici, il mercato del lavoro, la sanità pubblica, gli affari interni e le dogane, mentre la difesa e gli affari esteri rimangono solitamente di competenza degli Stati membri. Poiché i PTOM non fanno parte né del territorio doganale dell’Unione né del mercato interno, non si applica loro la normativa dell’Unione. In quanto cittadini degli Stati membri dell’Unione europea cui i loro paesi e territori sono costituzionalmente legati, gli abitanti dei PTOM possiedono la cittadinanza dell’UE.

La decisione 2013/755/UE del Consiglio 3 (la decisione sull’associazione d’oltremare) contempla le relazioni tra i PTOM (compresa la Groenlandia), gli Stati membri a cui sono legati e l’Unione europea. Essa descrive la relazione speciale che lega i PTOM e l’UE nell’ambito della stessa “famiglia europea” e il quadro giuridico specifico ad essi applicabile. La principale fonte di finanziamento della decisione sull’associazione d’oltremare in vigore è l’11º Fondo europeo di sviluppo (FES), che copre la programmazione e il finanziamento dei programmi territoriali e regionali a favore dei PTOM, ad eccezione della Groenlandia che è oggetto di una decisione specifica finanziata dal bilancio dell’UE.

Prima del 1982 la Groenlandia, in quanto parte della Danimarca, era considerata territorio dell’UE e quindi le navi dell’Unione potevano pescare nelle sue acque. Successivamente, la Groenlandia ha deciso di uscire dall’UE ma è rimasta associata ad essa in qualità di PTOM in virtù del trattato sulla Groenlandia 4 , nel quale si sottolineava la necessità di mantenere le strette relazioni tra l’UE e la Groenlandia, con particolare riguardo per le sue esigenze di sviluppo e per i diritti di pesca dell’UE.

Il 13 marzo 1984 è stato firmato un accordo nel settore della pesca 5 . A seguito della revisione intermedia del quarto protocollo in materia di pesca, nel 2003 il Consiglio europeo ha concluso che un siffatto accordo avrebbe dovuto tener conto dell’importanza della pesca e dei problemi di sviluppo strutturale in Groenlandia. Nella dichiarazione congiunta del 2006 6 tra l’Unione, la Groenlandia e la Danimarca sono stati definiti gli obiettivi comuni di un nuovo partenariato e sono state poste le basi politiche della decisione 2006/526/CE del Consiglio 7 , che stabiliva il quadro della cooperazione per il periodo 2007-2013. La decisione 2014/137/UE del Consiglio 8 copre attualmente il periodo dal 2014 al 2020 ed è conforme alla dichiarazione congiunta del 2015 tra l’UE, la Groenlandia e la Danimarca, che ribadisce le strette relazioni tra le parti.

La vigente decisione sulla Groenlandia integra la decisione sull’associazione d’oltremare, delineando tuttavia alcuni aspetti specifici delle relazioni con la Groenlandia.

La relazione di revisione intermedia del dicembre 2017 9 riguardante 10 strumenti di finanziamento esterno, compresi la decisione sulla Groenlandia 10 e l’11º FES (che comprende la programmazione per gli altri PTOM), ha concluso che tali strumenti erano “adatti allo scopo”. Tuttavia, sia la relazione che le consultazioni svolte hanno evidenziato la necessità di aumentare la flessibilità di tali strumenti, di semplificarli ulteriormente e di migliorarne la coerenza e le prestazioni. Ne è scaturita una proposta relativa a un futuro strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale, che terrà conto degli insegnamenti tratti per contribuire a razionalizzare l’architettura dell’azione esterna dell’Unione.

La decisione sull’associazione d’oltremare e la decisione sulla Groenlandia non possono essere incluse nel nuovo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale né in qualsiasi altro atto giuridico soggetto alla procedura legislativa ordinaria, giacché entrambe sono soggette a una procedura di adozione specifica, ossia una decisione del Consiglio all’unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo 11 . Tuttavia, al fine di ridurre il numero di programmi si propone che entrambe le decisioni siano fuse in un’unica decisione, che raggruppi tutti i PTOM, compresa la Groenlandia.

Inoltre, l’articolo 203 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) costituisce la base giuridica sia della decisione sull’associazione d’oltremare che della decisione sulla Groenlandia. A seguito della proposta di iscrivere in bilancio il FES, i finanziamenti destinati tanto alla Groenlandia quanto agli altri paesi e territori d’oltremare dovrebbero provenire dalla nuova rubrica di bilancio 6 “Vicinato e resto del mondo”.

Un nuovo atto legislativo per tutti i PTOM, che copra il quadro politico e giuridico e le modalità di attuazione della cooperazione, permetterà:

·l’unità di gestione: una stessa fonte di finanziamento (bilancio dell’UE) per tutti i PTOM creerà sinergie in materia di programmazione e di attuazione;

·il consolidamento degli obiettivi comuni;

·la semplificazione e la coerenza del quadro giuridico;

·una maggiore visibilità dei PTOM in quanto gruppo.

Poiché entrambe le decisioni sono state ritenute “adatte allo scopo”, l’idea di base è quella di salvaguardare ciò che funziona bene, migliorando nel contempo gli elementi che ostacolano la capacità dei partner di realizzare efficacemente le loro politiche e le loro priorità. D’altro canto, gli Stati membri interessati hanno insistito fermamente sul mantenimento della struttura e dell’acquis dell’attuale decisione sull’associazione d’oltremare.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Le norme e le procedure vigenti dell’associazione UE-PTOM sono stabilite nella decisione 2013/755/UE del 25 novembre 2013 relativa all’associazione dei PTOM all’Unione europea 12 , mentre quelle che disciplinano le relazioni con la Groenlandia figurano nella decisione 2014/137/UE del 14 marzo 2014 sulle relazioni fra l’Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall’altro 13 .

Coerenza con le altre normative dell’Unione

Il progetto “Europa 2030” 14 costituisce un parametro di riferimento per garantire la coerenza fra tutti i settori di intervento per quanto riguarda l’efficienza energetica e il suo contributo a favore della sicurezza energetica e del quadro 2030 in materia di clima ed energia. Verrà assicurata altresì la coerenza con l’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.

La politica integrata dell’Unione europea per l’Artico 15 rispecchia l’interesse strategico dell’Unione a svolgere un ruolo di primo piano nella regione artica. Prendendo spunto da iniziative precedenti, essa spiega perché sia necessaria una politica dell’Unione volta a promuovere la cooperazione internazionale in risposta agli effetti dei cambiamenti climatici sul fragile ambiente dell’Artico e a contribuire allo sviluppo sostenibile, specialmente nella parte europea dell’Artico. Quale parte del Regno di Danimarca, la Groenlandia svolge un ruolo importante in tale politica.

È opportuno che le azioni finanziate nel quadro della presente proposta siano coerenti con quelle realizzate nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune e dello strumento europeo per la pace appena proposto. Le azioni umanitarie non dovrebbero essere finanziate nel quadro di questa proposta dato che continueranno ad esserlo tramite lo strumento per gli aiuti umanitari 16 .

La proposta della Commissione riguardante il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 ha fissato un obiettivo più ambizioso per l’integrazione degli aspetti climatici in tutti i programmi dell’UE, che consiste nel portare complessivamente al 25% la quota di spesa dell’UE per il conseguimento degli obiettivi in materia di clima. Le azioni previste dal presente programma dovrebbero contribuire per il 20% della dotazione finanziaria globale del programma a detti obiettivi. Il contributo del programma al raggiungimento di tale obiettivo generale sarà sorvegliato mediante un sistema europeo di indicatori sul clima con un adeguato livello di disaggregazione, compreso l’uso di metodologie più precise, se disponibili. La Commissione continuerà a presentare ogni anno le informazioni in termini di stanziamenti di impegno nell’ambito del progetto di bilancio annuale.

Per sfruttare appieno il potenziale del programma di contribuire al conseguimento degli obiettivi in materia di clima, la Commissione si adopererà per individuare azioni pertinenti durante l’intero processo di preparazione, attuazione, riesame e valutazione del programma.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La decisione sull’associazione d’oltremare si fonda sulla parte quarta del TFUE. Le modalità e le procedure dettagliate dell’associazione sono stabilite in decisioni adottate dal Consiglio ai sensi dell’articolo 203 del TFUE, che prevede che gli atti in questione siano adottati mediante una procedura legislativa speciale.

Gli articoli da 198 a 204 del TFUE si applicano alla Groenlandia, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel protocollo n. 34 concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia, allegato al TFUE.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Le modalità dettagliate previste dalle disposizioni della parte quarta del TFUE devono essere stabilite a livello dell’Unione, poiché la finalità dell’associazione, ossia lo sviluppo economico e sociale e l’instaurazione di strette relazioni economiche tra i PTOM e l’Unione nel suo insieme, non può essere realizzata attraverso un’azione a livello degli Stati membri. Inoltre, gli Stati membri non potrebbero prendere misure riguardo al regime commerciale applicato ai PTOM, giacché l’UE è la sola responsabile della politica commerciale comune (parte quinta, titolo II, del TFUE).

L’impostazione della cooperazione con i PTOM contemplata dalla proposta legislativa della Commissione rispetta i principi di partenariato, complementarità e sussidiarietà. Essa prevede che l’assistenza finanziaria fornita dall’UE ai PTOM si basi sui documenti di programmazione di cui le competenti autorità dei PTOM e la Commissione saranno congiuntamente responsabili e che definiranno le strategie di cooperazione tra l’Unione e i PTOM. Tali strategie di cooperazione si baseranno sugli obiettivi, sulle strategie e sulle priorità di sviluppo adottati dalle autorità competenti dei PTOM. La Commissione, i PTOM e gli Stati membri cui sono connessi lavoreranno in stretta collaborazione per decidere le attività da realizzare, nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascun partner.

Fatte salve le prerogative della Commissione, le autorità dei PTOM assumeranno la responsabilità principale dell’attuazione delle operazioni definite di comune accordo nella strategia di cooperazione. La Commissione sarà incaricata di stabilire le norme e le condizioni generali per tali programmi e progetti.

Il partenariato tra Unione europea, Groenlandia e Danimarca agevolerà le consultazioni e il dialogo politico sugli obiettivi e sugli ambiti di cooperazione stabiliti nella presente decisione. Esso definirà in particolare il quadro che servirà da base per una cooperazione e un dialogo di ampio respiro in settori di reciproco interesse.

Proporzionalità

A norma degli articoli 198 e 199 del TFUE, l’associazione continuerà a fornire un partenariato globale che comprenda un quadro istituzionale e un regime commerciale, interessi numerosi settori di cooperazione e preveda i principi di base che disciplinano l’assistenza finanziaria dell’Unione ai PTOM.

Tenuto conto delle specificità dei PTOM e della loro relazione speciale con l’UE, un nuovo atto legislativo che definisca il quadro politico e giuridico e le modalità di attuazione della cooperazione per tutti i PTOM garantirà l’efficacia, la coerenza e il consolidamento degli obiettivi comuni, nonché una maggiore visibilità dei PTOM come gruppo. La proposta presenta un’impostazione flessibile e adeguata alla situazione specifica di ciascun PTOM.

Per motivi di coerenza e di efficacia, e salvo indicazione contraria, la decisione proposta applicherà le disposizioni di attuazione, valutazione e monitoraggio dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) 17 .

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

Valutazioni retrospettive/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

L’articolo 7 della decisione sulla Groenlandia relativo all’attuazione prevede che entro giugno 2018 sia redatta una relazione di riesame intermedio per contribuire ai futuri lavori sulla decisione e alle sue azioni. L’11º FES, che copre la programmazione per gli altri PTOM, fa riferimento alla necessità di esaminare i risultati entro la fine del 2018. Pertanto, la decisione sulla Groenlandia (2014/137/UE) e l’11º FES sono stati inclusi in una valutazione che riguarda altri otto strumenti di finanziamento esterno; conformemente all’articolo 17 del regolamento di esecuzione comune 18 , tutti questi strumenti dovevano essere oggetto di una relazione di revisione intermedia entro la fine del 2017.

Nella relazione, adottata dalla Commissione nel dicembre 2017 19 , si è valutato se questi dieci strumenti si confermassero adatti allo scopo, al fine di garantire l’efficace attuazione dell’assistenza dell’UE. La relazione comprendeva un esame generale e 10 singoli documenti di lavoro dei servizi della Commissione, nei quali ciascuno strumento finanziario veniva esaminato sulla base di valutazioni effettuate da consulenti esterni nel periodo 2016-2017.

Il documento di lavoro dei servizi della Commissione relativo alla decisione sulla Groenlandia 20 ha concluso che l’obiettivo principale di quest’ultima, ossia mantenere legami stretti e duraturi tra le parti favorendo nel contempo lo sviluppo sostenibile della Groenlandia, è stato e continua a essere conseguito. Il solido partenariato e l’intensa cooperazione con l’Unione europea hanno permesso alla Groenlandia di potenziare lo sviluppo delle capacità, consolidare il sistema di governance e il sistema finanziario e rafforzare il sistema di istruzione e, di conseguenza, la forza lavoro dell’isola.

La decisione sulla Groenlandia è stata concepita in modo tale da coprire e realizzare meglio gli obiettivi politici di più vasta portata del partenariato con l’Unione europea. Essa può quindi continuare a raggiungere i suoi obiettivi in vista del 2020.

Il documento di lavoro dei servizi della Commissione sull’11º FES 21 ha concluso che tale strumento era pertinente e che si è rivelato nel complesso un meccanismo efficiente, con un comprovato valore aggiunto e una coerenza interna soddisfacente. Si è constatato tuttavia che l’efficacia della cooperazione ha risentito di alcune carenze nelle procedure di attuazione riguardanti i PTOM.

Nel complesso, nella relazione di revisione intermedia si è concluso che gli strumenti di finanziamento esterno erano adatti allo scopo e pertinenti, rispondevano in larga misura agli obiettivi dell’UE e alle esigenze dei paesi partner ed erano sufficientemente flessibili per sostenere un quadro politico in costante evoluzione e consentirne l’attuazione. Si è constatato tuttavia che la molteplicità di strumenti e processi comprometteva la coerenza e la visibilità globali dell’azione esterna dell’UE, impedendo di sfruttare appieno le sinergie e le complementarità.

Per far fronte alle sfide politiche e operative illustrate nelle valutazioni, nell’ambito della rubrica “Azioni esterne” del bilancio dell’UE si dovrà rivolgere maggiore attenzione a quattro principali questioni trasversali, ossia flessibilità, semplificazione, coerenza e risultati.

La decisione sulla Groenlandia viene integrata nella decisione sull’associazione d’oltremare, che contempla anche la Groenlandia, e le risorse finanziarie destinate tanto alla Groenlandia quanto agli altri PTOM proverranno ormai dalla stessa rubrica del bilancio dell’UE. La fusione delle due decisioni contribuirà pertanto alla semplificazione, alla flessibilità e alla coerenza, giacché le relazioni politiche con tutti i PTOM e le risorse finanziarie saranno riunite in un unico strumento. Sarà evidenziato e rafforzato in tal modo lo status privilegiato dei PTOM e verrà posto maggiormente l’accento sulle loro specificità rispetto ad altri partner dello sviluppo, sottolineando inoltre che l’obiettivo prioritario della cooperazione con i PTOM è il loro sviluppo sostenibile.

Consultazioni dei portatori di interessi

Le relazioni con i PTOM, compresa la Groenlandia, sono state discusse nel corso di una sessione tematica dedicata al periodo successivo al 2020 durante il 16º forum UE-PTOM svoltosi a Bruxelles il 23 febbraio 2018; esse sono state inoltre esaminate in un documento informativo riguardante il dibattito sul post-2020 e sulle sue implicazioni per i PTOM 22 , commissionato dall’associazione dei PTOM.

Inoltre, durante la valutazione esterna degli strumenti di finanziamento esterno, compresi la decisione sulla Groenlandia e l’11º FES, si è svolta una consultazione pubblica aperta durata 12 settimane e conclusasi il 3 maggio 2017 23 . Tale consultazione ha permesso altresì di raccogliere contributi preliminari riguardo ai futuri strumenti di finanziamento esterno. La consultazione si è svolta sotto forma di i) un’indagine online, che comprendeva alcuni quesiti orientativi per agevolare il feedback, e ii) incontri diretti con le principali parti interessate.

Nel corso della consultazione sono stati evidenziati i seguenti punti.

Dal documento informativo commissionato dall’associazione dei PTOM risulta che, in generale, i PTOM ritengono che l’attuale decisione sull’associazione d’oltremare abbia permesso loro di compiere numerosi progressi e rappresenti un valido strumento giuridico che non necessita di modifiche significative. La futura cooperazione PTOM-UE trarrebbe vantaggio dalla concentrazione sul conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Le relazioni future potrebbero essere disciplinate da uno strumento PTOM autonomo all’interno del bilancio, accompagnato da norme adeguate, che consenta una programmazione semplice, flessibile e fluida. L’integrazione del FES nel bilancio dell’UE sarebbe accolta con favore se si potessero mantenere determinate caratteristiche di flessibilità del fondo. Alcuni PTOM hanno chiesto un maggiore sostegno finanziario come riconoscimento delle loro caratteristiche geografiche specifiche e della loro appartenenza alla famiglia dell’UE.

Questo punto di vista è stato sostenuto dagli Stati membri, i quali ritengono che la decisione sull’associazione d’oltremare abbia fornito la giusta base per la cooperazione tra i PTOM e l’UE, benché siano previsti cambiamenti significativi a livello di attuazione. Il documento di riferimento ha inoltre rilevato che gli Stati membri erano aperti a uno strumento specifico all’interno del bilancio purché le relative disposizioni restassero adeguate e, più specificamente, fossero mantenuti la modalità del sostegno al bilancio e il principio di pluriennalità.

Nel corso della consultazione pubblica riguardante la valutazione della decisione sulla Groenlandia, i partecipanti si sono mostrati fondamentalmente d’accordo nel ritenere che la decisione si sia dimostrata pertinente ed efficace nel perseguire e conseguire i suoi obiettivi generali e specifici e nell’applicare i suoi principi generali per quanto riguarda l’agevolazione del dialogo politico sulle questioni mondiali e artiche. Quanto all’aiuto finanziario per il periodo successivo al 2020, le procedure di programmazione e attuazione dell’assistenza finanziaria a favore della Groenlandia potrebbero essere utilmente confrontate con le procedure FES applicabili ad altri PTOM. La decisione sulla Groenlandia è stata considerata un valido strumento per mantenere e rafforzare i saldi legami tra la Groenlandia e l’Unione. Gli aspetti politici delle relazioni si sono notevolmente evoluti nel corso degli anni.

Esperti esterni

La valutazione esterna della decisione sulla Groenlandia e dell’11º FES è servita come base per la relazione di revisione intermedia e per i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che l’accompagnano. Inoltre, un documento informativo riguardante il dibattito sul post-2020 e sulle sue implicazioni per i PTOM è stato commissionato da questi e realizzato all’esterno.

Valutazione d’impatto

Nel 2018 la Commissione ha effettuato una valutazione d’impatto riguardante tutti gli strumenti contemplati dalla rubrica “Ruolo mondiale dell’Europa” del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020. La valutazione si è concentrata sulle principali modifiche proposte per l’azione esterna nel QFP 2021-2027, che comprendevano il raggruppamento di vari strumenti in un unico strumento generale e l’integrazione del FES nel bilancio dell’UE.

La valutazione ha concluso che i vantaggi dell’integrazione del FES nel bilancio avrebbero prevalso sugli svantaggi a condizione che fossero rispettati alcuni presupposti. Ad esempio, l’importo destinato all’azione esterna non dovrebbe essere inferiore alla somma del FES e degli altri strumenti esterni combinati; le caratteristiche di flessibilità del FES dovrebbero essere trasferite nella misura del possibile e le operazioni militari finanziate nel quadro del Fondo per la pace in Africa del FES dovrebbero proseguire nell’ambito di un altro meccanismo fuori bilancio.

La valutazione d’impatto ha inoltre concluso che la maggior parte degli strumenti, a parte quelli che presentano una base giuridica o obiettivi molto specifici, potrebbe essere oggetto di una fusione. Tra tali strumenti figurano lo strumento di cooperazione allo sviluppo, il Fondo europeo di sviluppo, lo strumento europeo di vicinato, lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani, lo strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace e lo strumento di partenariato. Gli strumenti che invece dovrebbero rimanere distinti comprendono: gli aiuti umanitari; il bilancio della politica estera e di sicurezza comune; parte dello strumento di cooperazione in materia di sicurezza nucleare; i paesi e territori d’oltremare (compresa la Groenlandia); il meccanismo unionale di protezione civile; lo strumento di assistenza preadesione; l’iniziativa Volontari europei per l’aiuto umanitario; il sostegno alla comunità turco-cipriota; la riserva per gli aiuti d’urgenza e lo strumento europeo per la pace.

Come rilevato dalla Commissione 24 e confermato dai contributi dei partner alla consultazione pubblica, l’attuale struttura degli strumenti di finanziamento esterno è troppo complessa. L’integrazione di una serie di strumenti in un unico strumento generale offrirebbe l’opportunità di razionalizzarne i sistemi di gestione e di controllo, riducendo in tal modo l’onere amministrativo che grava sulle istituzioni e sugli Stati membri dell’UE. Un sistema di controllo semplificato consentirebbe alle istituzioni competenti una migliore visione globale della spesa esterna dell’UE.

Il 25 aprile 2018 la valutazione d’impatto è stata esaminata dal comitato per il controllo normativo e ha ricevuto un parere positivo corredato di osservazioni.

Semplificazione

In termini di semplificazione, la razionalizzazione dell’architettura giuridica intende ridurre l’onere amministrativo rispetto a quello rappresentato dagli attuali strumenti. Attualmente, le relazioni con i PTOM e le risorse finanziarie ad esse destinate (comprese le norme in materia di programmazione e attuazione) sono disciplinate da quattro strumenti: i) la decisione sull’associazione d’oltremare, ii) il regolamento dell’11º FES, iii) la decisione sulla Groenlandia e iv) il regolamento di esecuzione comune.

La decisione proposta prevede un unico strumento che copre sia gli aspetti politici che gli elementi specifici delle relazioni tra l’Unione e i PTOM. Essa comprende, se necessario, disposizioni specifiche che disciplinano le relazioni con la Groenlandia e prevede il raggruppamento delle risorse finanziarie in un’unica rubrica del bilancio dell’UE e modalità di attuazione allineate in larga misura su quelle dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale, assicurando così la coerenza e la semplificazione. All’occorrenza, la decisione proposta prevederà norme specifiche e semplificate per i PTOM, ad esempio in materia di programmazione.

Inoltre, il trasferimento (per quanto possibile) di alcune caratteristiche del FES quali il principio di pluriennalità permetterà di ricorrere a procedure ancora più semplici e più flessibili alle quali in precedenza la Groenlandia non aveva accesso. Pertanto, la decisione proposta semplificherà la struttura di gestione e di controllo dei diversi strumenti attuali.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Le risorse finanziarie destinate alla Groenlandia proverranno dalla rubrica 6 del bilancio dell’UE: “Vicinato e resto del mondo”. Tenuto conto dell’intenzione di trasferire al bilancio dell’UE alcune caratteristiche del FES quali il principio di pluriennalità, le attuali procedure di assegnazione dei fondi alla Groenlandia risulteranno semplificate.

Per quanto riguarda gli altri PTOM, le loro dotazioni finanziarie saranno trasferite dal FES alla rubrica “Vicinato e resto del mondo”.

La comunicazione della Commissione intitolata “Un bilancio moderno al servizio di un’Unione che protegge, che dà forza, che difende” 25 prevede uno stanziamento di 500 milioni di EUR per la cooperazione con i PTOM nell’ambito della rubrica “Vicinato e resto del mondo”.

La presente decisione prevede l’assegnazione di un importo complessivo di 500 000 000 EUR (a prezzi correnti) all’associazione con i PTOM. Di tale importo, 225 000 000 EUR sono destinati alla Groenlandia e 225 000 000 EUR agli altri PTOM (159 000 000 EUR per i programmi territoriali e 66 000 000 EUR per i programmi regionali). Una dotazione finanziaria intraregionale di 15 000 000 EUR è inoltre aperta a tutti i PTOM, compresa la Groenlandia. La nuova decisione prevede infine un importo di 22 000 000 EUR per l’assistenza tecnica e un importo non assegnato di 13 000 000 EUR.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Salvo altrimenti specificato nella decisione, le modalità di attuazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione seguiranno le regole stabilite nello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Tenuto conto della fusione della decisione sull’associazione d’oltremare e della decisione sulla Groenlandia, verranno fusi anche tutti i settori simili o che presentano analogie o sinergie. Saranno mantenute la struttura e la maggior parte delle disposizioni dell’attuale decisione sull’associazione d’oltremare e, se del caso, verranno evidenziate le specificità delle relazioni e della cooperazione tra l’Unione e la Groenlandia, come ad esempio: l’obiettivo di preservare i legami stretti e duraturi tra l’Unione, la Groenlandia e la Danimarca; il riconoscimento della posizione geostrategica della Groenlandia; il dialogo politico e la potenziale cooperazione sulle questioni riguardanti la regione artica; la sicurezza alimentare. Saranno quindi mantenuti i risultati positivi della decisione sulla Groenlandia.

La nuova decisione sull’associazione d’oltremare dovrebbe conservare la struttura della decisione attuale e poggiare sui medesimi pilastri riguardanti la politica, il commercio e la cooperazione. Tra le principali modifiche figurano le seguenti:

·la decisione proposta terrà conto delle conseguenze del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e del fatto che il regime speciale di cui alla parte quarta del TFUE non si applicherebbe più ai dodici PTOM britannici; 

·da un punto di vista formale, il testo e i suoi allegati sono oggetto di un aggiornamento generale, in particolare per tener conto delle ultime modifiche apportate alla normativa fiscale e commerciale;

·con l’integrazione del FES nel bilancio dell’UE, saranno abrogati gli allegati IV e V della decisione attualmente in vigore. Inoltre, l’allegato I sui PTOM isolati è stato integrato nella decisione. L’allegato III sulla gestione delle risorse proprie della BEI sarà abrogato;

·sono aggiunte e aggiornate disposizioni che rispecchiano lo stato delle relazioni con la Groenlandia all’articolo 3 (Obiettivi, principi e valori), all’articolo 5 (Interessi reciproci, complementarità e priorità), all’articolo 13 (Principi guida del dialogo), all’articolo 23 (nuovo articolo sulle materie prime), all’articolo 31 (Cooperazione nel settore della ricerca e dell’innovazione) e all’articolo 35 (Sanità pubblica e sicurezza alimentare);

·la parte IV della decisione, relativa al finanziamento della cooperazione, prevede una dotazione finanziaria specifica per i PTOM nell’ambito della rubrica 6 “Vicinato e resto del mondo” del bilancio. Essa comprende altresì:

·una clausola generale che rinvia allo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale per l’attuazione della cooperazione finanziaria nell’ambito della decisione proposta. Quest’ultima continuerà tuttavia a prevedere un esercizio di programmazione specifico e semplificato per i PTOM;

·in linea di principio, i PTOM continueranno a poter partecipare ai programmi dell’Unione nell’ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale. Potranno partecipare ai programmi tematici e alle azioni di risposta rapida dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale;

·una disposizione specifica/uno strumento specifico consente alla Commissione di promuovere attivamente i progetti intraregionali tra i PTOM, gli Stati o i territori ACP e non ACP e le regioni ultraperiferiche dell’Unione.

2018/0244 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione europea,
comprese le relazioni tra l’Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e

il Regno di Danimarca, dall’
altro
(“Decisione sull’associazione d’oltremare”)

Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 203,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo 26 ,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)La presente decisione stabilisce le norme e la procedura che disciplinano l’associazione tra l’UE e i paesi e territori d’oltremare (PTOM), compresa la Groenlandia, e sostituisce la decisione 2013/755/UE del Consiglio 27 (“Decisione sull’associazione d’oltremare”) e la decisione 2014/137/UE del Consiglio 28 (“Decisione sulla Groenlandia”).

(2)A norma dell’articolo 204 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), le disposizioni degli articoli da 198 a 203 del TFUE si applicano alla Groenlandia, fatte salve le disposizioni specifiche che figurano nel protocollo n. 34 del TFUE concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia. Conformemente al trattato sulla Groenlandia 29 , le relazioni tra l’Unione, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall’altro, sono disciplinate dalla decisione 2014/137/UE del Consiglio 30 , che sottolinea gli stretti legami storici, politici, economici e culturali tra l’Unione e la Groenlandia e definisce un partenariato e una cooperazione specifici. La decisione 2014/137/UE scade il 31 dicembre 2020.

(3)A partire dal 1º gennaio 2021 l’assistenza dell’Unione a favore dei PTOM, precedentemente finanziata dal Fondo europeo di sviluppo (FES), dovrebbe essere finanziata dal bilancio generale dell’Unione.

(4)Al fine di razionalizzare il numero e il funzionamento degli strumenti di finanziamento esterno, è opportuno che le relazioni con l’insieme dei PTOM, compresa la Groenlandia, siano disciplinate da un’unica decisione che sostituisca la decisione sull’associazione d’oltremare e la decisione sulla Groenlandia.

(5)Il partenariato previsto dalla presente decisione dovrebbe permettere di mantenere salde relazioni tra l’Unione, da un lato, e tutti i PTOM, dall’altro.

(6)È opportuno che la nuova decisione evidenzi le specificità della cooperazione con la Groenlandia, quali l’obiettivo di preservare i legami stretti e duraturi tra l’Unione, la Groenlandia e la Danimarca, il riconoscimento della posizione geostrategica della Groenlandia, l’importanza del dialogo politico tra la Groenlandia e l’Unione, l’esistenza di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione e la Groenlandia e la potenziale cooperazione sulle questioni riguardanti la regione artica. Essa dovrebbe rispondere, mediante l’elaborazione di un programma proattivo e il perseguimento di interessi comuni, a sfide globali quali, in particolare, il crescente impatto dei cambiamenti climatici sull’attività umana e sull’ambiente, il trasporto marittimo, le risorse naturali (compresi le materie prime e gli stock ittici), nonché la ricerca e l’innovazione.

(7)Il TFUE e il diritto derivato non si applicano automaticamente ai PTOM, fatta eccezione per alcune disposizioni che prevedono espressamente il contrario. Pur non essendo paesi terzi, i PTOM non fanno parte del mercato unico e devono adempiere gli obblighi commerciali stabiliti per i paesi terzi, in particolare per quanto riguarda le norme di origine, le norme sanitarie e fitosanitarie e le misure di salvaguardia.

(8)La relazione speciale tra l’Unione e i PTOM sta abbandonando l’impostazione classica della cooperazione allo sviluppo per orientarsi verso un partenariato reciproco a favore dello sviluppo sostenibile dei PTOM. Inoltre, la solidarietà tra l’Unione e i PTOM dovrebbe fondarsi sulle loro relazioni speciali e sulla loro appartenenza alla stessa “famiglia europea”.

(9)L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (“Agenda 2030”), adottata dalle Nazioni Unite nel settembre 2015, rappresenta la risposta della comunità internazionale alle sfide e alle tendenze mondiali in materia di sviluppo sostenibile. L’Agenda 2030, che si fonda sugli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), sull’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e sul programma d’azione di Addis Abeba, è un quadro trasformativo volto a eliminare la povertà e a conseguire lo sviluppo sostenibile a livello mondiale. Si tratta di un programma di portata universale, che definisce un quadro d’azione comune e globale che vale tanto per l’Unione quanto per i suoi partner. Esso garantisce l’equilibrio tra le dimensioni economica, sociale e ambientale dello sviluppo sostenibile, riconoscendo le interazioni fondamentali tra i suoi traguardi e i suoi obiettivi. L’Agenda 2030 punta a non lasciare indietro nessuno. La sua attuazione avverrà in stretto coordinamento con altri impegni internazionali. Le azioni attuate nel quadro della presente decisione rivolgeranno particolare attenzione alle interconnessioni tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile e alle azioni integrate che possono creare benefici collaterali e soddisfare molteplici obiettivi in modo coerente.

(10)L’associazione tra l’Unione e i PTOM dovrebbe continuare a fondarsi su tre grandi pilastri, ossia il miglioramento della competitività, il rafforzamento della resilienza e la riduzione della vulnerabilità, nonché la promozione della cooperazione e dell’integrazione tra i PTOM e altri partner e regioni vicine.

(11)L’assistenza finanziaria stanziata dall’Unione nel quadro del partenariato dovrebbe conferire una prospettiva europea allo sviluppo dei PTOM e contribuire a consolidare i legami stretti e di lunga data instaurati con essi, rafforzando al contempo la posizione dei PTOM in quanto avamposto dell’Unione, sulla base dei valori e della storia comuni che legano i partner.

(12)Tenuto conto della posizione geografica dei PTOM, e nonostante il diverso status di ciascun soggetto di una determinata zona geografica nei confronti del diritto dell’Unione, la cooperazione tra essi e i paesi vicini dovrebbe essere perseguita nell’interesse di tutte le parti, rivolgendo particolare attenzione alle questioni di interesse comune e alla promozione dei valori e delle norme dell’Unione.

(13)Molti PTOM sono vicini delle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 del TFUE e dei paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), nonché di altri paesi e territori terzi, con i quali condividono svariate esigenze quali l’adeguamento ai cambiamenti climatici e l’attenuazione dei loro effetti, la tutela della biodiversità, le questioni legate agli oceani, la diversificazione economica e la riduzione del rischio di catastrofi.

(14)La comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2017 intitolata “Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell’UE” 31 , le conclusioni del 15° e del 16° forum PTOM-UE e la raccomandazione della Commissione relativa ai negoziati su un accordo di partenariato tra l’Unione europea e i paesi ACP 32 esortano a rafforzare i programmi di cooperazione regionale che interessano i PTOM e i loro vicini.

(15)I PTOM ospitano una vasta biodiversità terrestre e marina. I cambiamenti climatici stanno avendo ripercussioni sul loro ambiente naturale e rappresentano una minaccia per il loro sviluppo sostenibile. L’adozione di misure a favore della conservazione della biodiversità e dei servizi ecosistemici, della riduzione dei rischi di catastrofi, della gestione sostenibile delle risorse naturali e della promozione dell’energia sostenibile contribuisce all’adeguamento ai cambiamenti climatici e all’attenuazione dei loro effetti nei PTOM. L’associazione dovrebbe puntare a garantire la conservazione, il ripristino e l’uso sostenibile della biodiversità e dei servizi ecosistemici quale elemento fondamentale per conseguire uno sviluppo sostenibile.

(16)A riprova dell’importanza di contrastare i cambiamenti climatici conformemente agli impegni dell’Unione ad attuare l’accordo di Parigi e a realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente programma contribuirà a integrare l’azione per il clima nelle politiche dell’Unione e a conseguire un obiettivo totale del 25% della spesa del bilancio dell’Unione a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni previste dal presente programma dovrebbero contribuire per il 20% della dotazione finanziaria globale del programma a detti obiettivi. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso dell’attuazione del programma e riesaminate nell’ambito dei processi di revisione e valutazione intermedia di quest’ultimo.

(17)Nelle relazioni tra l’Unione e i PTOM dovrebbe essere riconosciuto il ruolo importante che i PTOM potrebbero svolgere nel contribuire al rispetto degli impegni assunti dall’UE nel quadro degli accordi multilaterali in tema di ambiente.

(18)L’Unione e i PTOM riconoscono la particolare importanza dell’istruzione e della formazione professionale per lo sviluppo sostenibile dei PTOM.

(19)L’associazione tra l’Unione e i PTOM dovrebbe tenere conto della diversità e dell’identità culturale dei PTOM e contribuire alla loro salvaguardia.

(20)La cooperazione in tema di commercio e questioni connesse tra l’Unione e i PTOM dovrebbe contribuire all’obiettivo di uno sviluppo economico sostenibile, dello sviluppo sociale e della tutela dell’ambiente.

(21)La presente decisione dovrebbe prevedere norme di origine più flessibili, comprese nuove possibilità di cumulo dell’origine. È opportuno consentire il cumulo non soltanto con i PTOM e con i paesi firmatari di accordi di partenariato economico (APE), ma anche, a determinate condizioni, per i prodotti originari di paesi con i quali l’Unione applica un accordo di libero scambio come pure per i prodotti introdotti nell’Unione in esenzione da dazi e contingenti nell’ambito del sistema delle preferenze generalizzate dell’Unione, sempre a determinate condizioni. Tali condizioni sono necessarie per impedire l’elusione delle norme commerciali e garantire il buon funzionamento delle disposizioni in materia di cumulo.

(22)Occorre aggiornare le procedure per la certificazione dell’origine PTOM, nell’interesse degli operatori e delle amministrazioni interessate nei PTOM. Anche le disposizioni relative alla cooperazione amministrativa tra l’Unione e i PTOM dovrebbero essere aggiornate di conseguenza.

(23)È inoltre opportuno stabilire disposizioni di salvaguardia e di vigilanza sufficientemente dettagliate. In tale modo le autorità competenti dei PTOM e dell’Unione, come anche gli operatori economici, potrebbero fare affidamento su norme e procedure chiare e trasparenti. Infine, è nell’interesse di tutte le parti garantire la corretta applicazione delle procedure e delle modalità che consentono ai PTOM di esportare merci verso l’Unione in esenzione da dazi e contingenti.

(24)Tenuto conto degli obiettivi dell’integrazione e dell’evoluzione del commercio mondiale nel settore dei servizi e del diritto di stabilimento, occorre sostenere lo sviluppo dei mercati dei servizi e le opportunità d’investimento migliorando l’accesso dei servizi e degli investimenti dei PTOM al mercato dell’Unione. A tale riguardo, l’Unione dovrebbe offrire ai PTOM il miglior trattamento possibile concesso ad altri partner commerciali attraverso clausole globali della nazione più favorita e garantire loro al tempo stesso una maggiore flessibilità nelle loro relazioni commerciali, limitando il trattamento concesso all’Unione dai PTOM a quello di cui beneficiano le altri grandi economie commerciali.

(25)La cooperazione tra l’Unione e i PTOM nel settore dei servizi finanziari dovrebbe contribuire a creare un sistema finanziario più sicuro, solido e trasparente, elemento essenziale per migliorare la stabilità finanziaria mondiale e favorire la crescita sostenibile. Gli sforzi in tale ambito dovrebbero concentrarsi sulla convergenza con le norme concordate a livello internazionale e sul ravvicinamento della legislazione dei PTOM all’acquis dell’Unione nel settore dei servizi finanziari. Dovrebbe essere rivolta particolare attenzione al rafforzamento delle capacità amministrative delle autorità dei PTOM, anche in materia di vigilanza.

(26)È opportuno che l’assistenza finanziaria dell’UE si concentri nei settori in cui la sua incidenza è maggiore, date le capacità dell’Unione di agire su scala mondiale e di rispondere a sfide globali quali l’eliminazione della povertà, lo sviluppo sostenibile e inclusivo o la promozione della democrazia, della buona governance, dei diritti umani e dello Stato di diritto nel mondo, e tenuto conto del suo impegno affidabile e a lungo termine nel fornire assistenza allo sviluppo e del suo ruolo di coordinamento con gli Stati membri.

(27)A fini di efficienza, semplificazione e riconoscimento delle capacità di gestione delle autorità dei PTOM, le risorse finanziarie concesse ai PTOM dovrebbero essere gestite sulla base di un partenariato reciproco. Inoltre, le autorità dei PTOM dovrebbero assumere la responsabilità dell’elaborazione e dell’attuazione delle politiche convenute tra le parti quali strategie di cooperazione. Nel processo di programmazione e attuazione si dovrebbe tenere conto delle risorse amministrative e umane limitate dei PTOM.

(28)La presente decisione stabilisce una dotazione finanziaria per l’associazione dei PTOM all’Unione, la “decisione sull’associazione d’oltremare”, che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 16 dell’accordo interistituzionale del [...] tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria.

(29)Alla presente decisione si applicano le disposizioni finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio a norma dell’articolo 322 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Tali regole, che sono stabilite nel regolamento finanziario, precisano in particolare le modalità relative all’elaborazione e all’esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti, premi e gestione indiretta, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell’articolo 322 del TFUE riguardano altresì la tutela del bilancio dell’Unione in caso di carenze generalizzate relative allo Stato di diritto negli Stati membri, giacché il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto fondamentale di una sana gestione finanziaria e di un efficace finanziamento dell’Unione.

(30)Le tipologie di finanziamento e le modalità di esecuzione previste dalla presente decisione andrebbero scelte in funzione delle rispettive capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto in particolare dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Si dovrebbe prendere in considerazione il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché a finanziamenti non collegati ai costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

(31)È opportuno che l’Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace, al fine di ottimizzare l’impatto della sua azione esterna. Tale obiettivo dovrebbe essere realizzato attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione, nonché la creazione di sinergie con altri programmi e politiche dell’Unione. Onde ottimizzare l’impatto degli interventi combinati ai fini del conseguimento di un obiettivo comune, la presente decisione dovrebbe permettere di combinare i finanziamenti con quelli di altri programmi dell’Unione, purché i contributi non coprano gli stessi costi.

(32)È opportuno che la presente decisione faccia riferimento, ove necessario, al [regolamento NDICI] (strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale) ai fini dell’attuazione della cooperazione, garantendo in tal modo la gestione coerente di tutti gli strumenti.

(33)Per tener conto degli sviluppi e delle modifiche della normativa doganale e commerciale è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per quanto riguarda il contenuto degli allegati II, III e IV, onde consentirle di integrare tali modifiche nella decisione. A norma dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 33 , occorre valutare il presente programma sulla base delle informazioni raccolte in forza delle prescrizioni specifiche di monitoraggio, evitando al contempo l’eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili che fungano da base per valutare le conseguenze del programma sul terreno. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 34 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(34)I riferimenti agli strumenti di assistenza esterna di cui all’articolo 9 della decisione 2010/427/UE del Consiglio 35 dovrebbero essere considerati riferimenti anche alla presente decisione. La Commissione dovrebbe assicurare che la presente decisione sia attuata nel rispetto del ruolo del SEAE quale previsto in tale decisione.

(35)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dell’articolo 10, paragrafo 6, e dell’articolo 16, paragrafo 8, dell’allegato II, dell’articolo 2 dell’allegato III, e degli articoli 5 e 6 dell’allegato IV della presente decisione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(36)In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 36 e ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 37 , (Euratom, CE) n. 2185/96 38 e (UE) 2017/1939 39 del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati attraverso misure efficaci e proporzionate, tra cui la prevenzione, l’individuazione, la rettifica e l’indagine delle irregolarità (comprese le frodi), il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio 40 . In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, conceda i diritti e l’accesso necessari alla Commissione, all’OLAF, all’EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti. Per questo motivo, è opportuno che gli accordi con paesi e territori terzi e con organizzazioni internazionali, e qualsiasi contratto o accordo risultante dall’applicazione della presente decisione, contengano disposizioni che autorizzino espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l’OLAF a svolgere audit, nonché controlli e verifiche sul posto, secondo le rispettive competenze, e che garantiscano che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti.

(37)In virtù della presente decisione, il Consiglio dovrebbe poter dare una risposta innovativa su tutte le summenzionate questioni, che sia coerente e consona alle diverse situazioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI DELL’ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D’OLTREMARE ALL’UNIONE

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto

1.La presente decisione istituisce un’associazione dei paesi e territori d’oltremare (PTOM) all’Unione europea (“associazione”) che costituisce un partenariato, basato sull’articolo 198 del TFUE, volto a favorire lo sviluppo sostenibile dei PTOM e a promuovere i valori e le norme dell’Unione nel mondo.

2.Le parti dell’associazione sono l’Unione, i PTOM e gli Stati membri cui sono connessi.

3.La presente decisione stabilisce, all’articolo 73, il programma di finanziamento per l’associazione con tutti i PTOM per il periodo 2021-2027 (“programma”). Essa stabilisce gli obiettivi del programma, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti, di cui all’allegato I della presente decisione.

Articolo 2
Ambito di applicazione territoriale

L’associazione si applica ai PTOM elencati nell’allegato II del TFUE.

Articolo 3
Obiettivi, principi e valori

1.L’associazione tra l’Unione e i PTOM è improntata agli obiettivi, principi e valori comuni ai PTOM, agli Stati membri cui sono connessi e all’Unione.

2.Le parti riconoscono reciprocamente il diritto di definire le loro politiche e le loro priorità in materia di sviluppo sostenibile, di fissare i propri livelli di tutela nazionale dell’ambiente e del lavoro, nonché di adottare o modificare di conseguenza le pertinenti disposizioni legislative e politiche, coerentemente con gli impegni assunti nei confronti delle norme e degli accordi riconosciuti a livello internazionale. Nel far ciò, si adoperano per garantire livelli elevati di tutela dell’ambiente e del lavoro.

3.Le parti attuano la presente decisione secondo principi di trasparenza, sussidiarietà e ricerca dell’efficacia e tengono ugualmente conto dei tre pilastri dello sviluppo sostenibile dei PTOM, ossia sviluppo economico, sviluppo sociale e tutela dell’ambiente.

4.L’obiettivo generale della presente decisione consiste nel promuovere lo sviluppo economico e sociale dei PTOM e nell’instaurare strette relazioni economiche tra essi e l’Unione nel suo insieme. L’associazione persegue tale obiettivo generale migliorando la competitività dei PTOM, rafforzandone la resilienza, riducendone la vulnerabilità economica e ambientale e promuovendo la cooperazione tra essi e altri partner.

5.A norma dell’articolo 3, paragrafo 5, e dell’articolo 21 del TUE, la presente decisione persegue i seguenti obiettivi specifici:

(a)promuovere e sostenere la cooperazione con i PTOM;

(b)sostenere la Groenlandia e cooperare con essa per aiutarla a far fronte alle sue principali difficoltà, quali la necessità di migliorare il livello di istruzione, e contribuire alla capacità dell’amministrazione groenlandese di formulare e attuare politiche nazionali.

6.Nel perseguire tali obiettivi, l’associazione rispetta i principi fondamentali della libertà, della democrazia, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, dello Stato di diritto, della buona governance e dello sviluppo sostenibile, che sono comuni a tutti i PTOM e agli Stati membri cui sono connessi.

Articolo 4
Gestione dell’associazione

Alla gestione dell’associazione provvedono la Commissione e le autorità dei PTOM e, se del caso, lo Stato membro cui è connesso il PTOM, nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie.

Articolo 5
Interessi reciproci, complementarità e priorità

1.L’associazione costituisce il quadro del dialogo politico e della cooperazione sulle questioni di interesse reciproco.

2.Sarà privilegiata la cooperazione nei settori di interesse reciproco, ossia:

(a)la diversificazione delle economie dei PTOM, compresa la loro ulteriore integrazione nell’economia mondiale e regionale; nel caso specifico della Groenlandia, la necessità di migliorare le competenze della forza lavoro;

(b)la promozione dell’economia verde e blu;

(c)la gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa la conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità e dei servizi ecosistemici;

(d)l’attenuazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ai loro effetti;

(e)la promozione delle iniziative per ridurre i rischi di catastrofi;

(f)la promozione delle attività di ricerca, innovazione e cooperazione scientifica;

(g)la promozione degli scambi sociali, culturali ed economici tra i PTOM, i paesi vicini e altri partner;

(h)le questioni riguardanti la regione artica.

3.La cooperazione nei settori di interesse comune mira a favorire l’autonomia dei PTOM e lo sviluppo delle loro capacità di elaborare, attuare e sorvegliare le strategie e le politiche di cui al paragrafo 2.

Articolo 6
Promozione dell’associazione

1.Allo scopo di rafforzare le relazioni reciproche, l’Unione e i PTOM s’impegnano a far conoscere l’associazione presso i loro cittadini, promuovendo in particolare lo sviluppo delle relazioni e la cooperazione tra le autorità, il mondo accademico, la società civile e le imprese dei PTOM, da un lato, e i loro interlocutori nell’Unione, dall’altro.

2.I PTOM si adoperano per consolidare e promuovere le loro relazioni con l’Unione nel suo insieme. Gli Stati membri sostengono gli sforzi compiuti a tal fine.

Articolo 7
Cooperazione regionale, integrazione regionale e cooperazione con altri partner

1.Fatte salve le disposizioni dell’articolo 3 della presente decisione, l’associazione sostiene gli sforzi compiuti dai PTOM per partecipare alle iniziative pertinenti di cooperazione internazionale, regionale e/o subregionale, nonché ai processi d’integrazione regionale o subregionale, conformemente alle loro aspirazioni e agli obiettivi e alle priorità definiti dalle loro autorità competenti.

2.A tal fine, l’Unione e i PTOM possono scambiare informazioni e migliori pratiche o stabilire qualsiasi altra forma di cooperazione e di coordinamento stretti con altri partner nell’ambito della partecipazione dei PTOM a organizzazioni regionali e internazionali, se del caso mediante accordi internazionali.

3.L’associazione mira a sostenere la cooperazione tra i PTOM e altri partner nei settori di cooperazione indicati nelle parti II e III della presente decisione. Al riguardo, l’obiettivo dell’associazione è promuovere la cooperazione tra i PTOM e le regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 del TFUE, e con gli Stati e territori vicini, ACP e non ACP. Per conseguire tale obiettivo, l’Unione migliora il coordinamento e le sinergie tra i propri programmi pertinenti. L’Unione si adopera altresì, se del caso, per associare i PTOM nei propri organi di dialogo con i loro paesi vicini, siano essi Stati o territori ACP o non ACP, e con le regioni ultraperiferiche.

4.Il sostegno alla partecipazione dei PTOM alle pertinenti organizzazioni di integrazione regionale si concentra in particolare su quanto segue:

(a)sviluppo delle capacità delle pertinenti organizzazioni e istituzioni regionali di cui fanno parte i PTOM;

(b)iniziative regionali o subregionali quali l’attuazione delle politiche di riforma settoriale negli ambiti di cooperazione indicati nelle parti II e III della presente decisione;

(c)sensibilizzazione e consapevolezza dei PTOM in merito agli effetti dei processi di integrazione regionale nei diversi settori;

(d)partecipazione dei PTOM allo sviluppo dei mercati regionali nel contesto di organizzazioni d’integrazione regionale;

(e)investimenti transfrontalieri tra i PTOM e i loro vicini.

Articolo 8
Partecipazione ai gruppi europei di cooperazione territoriale

Per l’applicazione dell’articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, della presente decisione, le iniziative di cooperazione o altre forme di cooperazione implicano altresì che le autorità pubbliche, le organizzazioni regionali e subregionali, le autorità locali e, se del caso, altri organi o istituzioni pubblici e privati (compresi i prestatori di servizi pubblici) di un PTOM possano partecipare a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), fatti salvi le norme e gli obiettivi delle attività di cooperazione previste dalla presente decisione e dal regolamento (UE) n. 1302/2013 41 , nonché conformemente alle disposizioni applicabili allo Stato membro a cui il PTOM è connesso.

Articolo 9
Trattamento specifico

1.L’associazione tiene conto della diversità dei PTOM in termini di sviluppo economico e capacità di beneficiare appieno della cooperazione e dell’integrazione regionali di cui all’articolo 7.

2.Un trattamento specifico è riservato ai PTOM isolati.

3.Per consentire ai PTOM isolati di superare gli ostacoli, strutturali o di altra natura, al loro sviluppo, tale trattamento specifico deve tener conto delle loro particolari difficoltà, anche nel determinare il volume del sostegno finanziario e le relative condizioni.

4.Il PTOM considerato come isolato è Saint Pierre e Miquelon.

CAPO 2

COOPERAZIONE

Articolo 10
Approccio generale

1.L’associazione si fonda su un ampio dialogo e su consultazioni su temi di interesse reciproco tra i PTOM, gli Stati membri cui sono connessi e la Commissione nonché, se del caso, la Banca europea per gli investimenti (BEI).

2.I PTOM organizzano, se del caso, dialoghi e consultazioni con autorità e organismi quali:

(a)le autorità locali competenti e le altre autorità pubbliche;

(b)le parti economiche e sociali;

(c)ogni altro organismo appropriato in rappresentanza della società civile, quali i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi che promuovono la parità tra uomini e donne.

Articolo 11
Soggetti della cooperazione

1.I soggetti della cooperazione nei PTOM comprendono:

(a)le autorità pubbliche dei PTOM;

(b)le autorità locali dei PTOM;

(c)i prestatori di servizi pubblici e le organizzazioni della società civile, come le associazioni sociali, professionali, dei datori di lavoro e sindacali, e le organizzazioni non governative locali, nazionali o internazionali;

(d)le organizzazioni regionali e subregionali.

2.Gli Stati membri cui sono connessi i PTOM comunicano alla Commissione quali sono le autorità pubbliche e locali di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

Articolo 12
Compiti dei soggetti non governativi

1.I soggetti non governativi possono intervenire nello scambio di informazioni e nelle consultazioni riguardanti la cooperazione, in particolare nell’elaborazione e nell’attuazione dell’assistenza, dei progetti o dei programmi in materia di cooperazione. Possono essere loro delegati poteri di gestione finanziaria per l’attuazione di tali progetti o programmi onde favorire le iniziative locali di sviluppo.

2.I soggetti non governativi ammissibili alla gestione decentrata dei progetti o programmi sono individuati di comune accordo tra le autorità dei PTOM, la Commissione e lo Stato membro cui è connesso il PTOM, tenendo conto delle questioni trattate, delle loro competenze e dei loro settori di attività. Il processo di individuazione viene svolto in ciascun PTOM, nell’ambito del dialogo di ampio respiro e delle consultazioni di cui all’articolo 10.

3.L’associazione mira a contribuire agli sforzi compiuti dai PTOM per potenziare le organizzazioni della società civile, in particolare per quanto riguarda la loro creazione e il loro sviluppo, nonché la messa a punto delle disposizioni necessarie ad avviare la loro partecipazione alla progettazione, all’attuazione e alla valutazione delle strategie e dei programmi di sviluppo.

CAPO 3

QUADRO ISTITUZIONALE DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 13
Principi guida del dialogo

1.L’Unione, i PTOM e gli Stati membri cui sono connessi procedono regolarmente a un dialogo politico globale.

2.Il dialogo si svolge in piena conformità delle rispettive competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie dell’Unione, dei PTOM e degli Stati membri cui sono connessi. Il dialogo è condotto in modo flessibile: può essere formale o informale e si svolge, al livello o nella configurazione adeguati, nel quadro di cui all’articolo 14.

3.Il dialogo consente ai PTOM di partecipare pienamente all’attuazione dell’associazione.

4.Il dialogo si concentra, tra l’altro, su precise questioni politiche d’interesse reciproco o d’importanza generale per il conseguimento degli obiettivi dell’associazione.

5.Il dialogo con la Groenlandia, in particolare, pone le basi per una cooperazione e un dialogo di ampio respiro in ambiti riguardanti tra l’altro l’energia, i cambiamenti climatici e l’ambiente, le risorse naturali, comprese le materie prime e gli stock ittici, il trasporto marittimo, la ricerca e l’innovazione, nonché la dimensione artica di tali questioni.

Articolo 14
Organi dell’associazione

1.L’associazione istituisce i seguenti organi di dialogo:

(a)un forum di dialogo PTOM-UE (“forum PTOM-UE”) riunisce una volta all’anno le autorità dei PTOM, i rappresentanti degli Stati membri e la Commissione. Membri del Parlamento europeo, rappresentanti della BEI e rappresentanti delle regioni ultraperiferiche sono associati, se del caso, al forum PTOM-UE;

(b)a intervalli periodici, la Commissione, i PTOM e gli Stati membri cui sono connessi procedono a consultazioni trilaterali. Tali consultazioni sono organizzate almeno tre volte all’anno su iniziativa della Commissione o su richiesta dei PTOM e degli Stati membri cui sono connessi;

(c)di comune intesa tra i PTOM, gli Stati membri cui sono connessi e la Commissione, sono istituiti gruppi di lavoro di natura consultiva, per seguire l’attuazione dell’associazione, in forma adeguata alle questioni da affrontare. Tali gruppi di lavoro possono essere convocati su richiesta della Commissione, di uno Stato membro o di un PTOM. Essi svolgono discussioni tecniche su questioni di particolare interesse per i PTOM e gli Stati membri cui sono connessi e completano il lavoro svolto nell’ambito del forum PTOM-UE e/o delle consultazioni trilaterali.

2.La Commissione assume la presidenza del forum PTOM-UE, delle consultazioni trilaterali e dei gruppi di lavoro e ne assicura il segretariato.

PARTE II

SETTORI DI COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE NEL QUADRO DELL’ASSOCIAZIONE

CAPO 1

QUESTIONI AMBIENTALI, CAMBIAMENTI CLIMATICI, OCEANI E RIDUZIONE DELLE CATASTROFI

Articolo 15
Principi generali

Nel quadro dell’associazione, la cooperazione nel settore dell’ambiente, dei cambiamenti climatici e della riduzione del rischio di catastrofi può riguardare:

(a)il sostegno agli sforzi compiuti dai PTOM per definire e attuare politiche, strategie, piani d’azione e misure;

(b)il sostegno agli sforzi compiuti dai PTOM per integrarsi nelle reti e iniziative regionali;

(c)la promozione dell’uso sostenibile e dell’efficienza delle risorse e la promozione della dissociazione della crescita economica dal degrado ambientale;

(d)il sostegno agli sforzi compiuti dai PTOM per fungere da piattaforme e centri di eccellenza regionali.

Articolo 16
Gestione sostenibile e conservazione della biodiversità e dei servizi ecosistemici

Nel quadro dell’associazione, la cooperazione nel campo della gestione sostenibile e della conservazione della biodiversità e dei servizi ecosistemici può riguardare:

(a)la promozione della creazione e della gestione efficace di zone marine e terrestri protette e il miglioramento della gestione delle zone protette esistenti;

(b)la promozione della gestione sostenibile delle risorse marine e terrestri, che contribuisce a proteggere specie, habitat e funzioni ecosistemiche al di fuori delle zone protette, in particolare specie minacciate di estinzione, vulnerabili e rare;

(c)il rafforzamento della conservazione e dell’uso sostenibile della biodiversità marina e terrestre e degli ecosistemi:

i)affrontando la problematica più ampia a livello ecosistemico dei cambiamenti climatici, mantenendo ecosistemi sani e resilienti e promuovendo le infrastrutture verdi e blu e gli approcci ecosistemici nei confronti dell’adeguamento ai cambiamenti climatici e dell’attenuazione dei loro effetti, spesso con molteplici benefici;

ii)rafforzando le capacità a livello locale, regionale e/o internazionale, promuovendo lo scambio di informazioni, conoscenze e migliori pratiche fra tutti i soggetti interessati, comprese le autorità pubbliche, i proprietari terrieri, il settore privato, i ricercatori e la società civile;

iii)rafforzando i programmi esistenti di conservazione della natura e le iniziative collegate sia all’interno che all’esterno delle zone di conservazione;

iv)ampliando la base delle conoscenze e colmando le lacune, anche quantificando il valore delle funzioni e dei servizi ecosistemici;

(d)la promozione e l’agevolazione della cooperazione regionale per affrontare questioni come le specie invasive esotiche o gli effetti dei cambiamenti climatici;

(e)la messa a punto di meccanismi per mobilitare risorse, compresi i pagamenti per i servizi ecosistemici.

Articolo 17
Gestione sostenibile delle foreste

Nel quadro dell’associazione, la cooperazione nel campo della gestione sostenibile delle foreste può riguardare la promozione della conservazione e della gestione sostenibile delle foreste, compreso il loro ruolo nella preservazione dell’ambiente dall’erosione e nel controllo della desertificazione, nel rimboschimento e nella gestione delle esportazioni di legname.

Articolo 18
Gestione integrata delle zone costiere

Nel quadro dell’associazione, la cooperazione nel campo della gestione integrata delle zone costiere può riguardare:

(a)il sostegno agli sforzi compiuti dai PTOM ai fini di una gestione sostenibile ed efficace delle zone marine e costiere, definendo una strategia integrata in termini di pianificazione e gestione di tali zone;

(b)la conciliazione tra le attività economiche e sociali, come la pesca e l’acquacoltura, il turismo, i trasporti marittimi e l’agricoltura, e il potenziale delle zone marine e costiere in termini di energia rinnovabile e materie prime, tenendo conto anche dell’impatto dei cambiamenti climatici e delle attività umane.

Articolo 19
Oceani

1.Nel quadro dell’associazione, la cooperazione nel settore della governance internazionale degli oceani può riguardare:

(a)l’intensificazione del dialogo su temi di interesse comune in tale settore;

(b)la promozione della conoscenza dell’ambiente marino e delle biotecnologie marine, dell’energia oceanica, della sorveglianza marittima, della gestione delle zone costiere e della gestione basata sugli ecosistemi;

(c)la promozione di strategie integrate a livello internazionale;

(d)la promozione attiva della buona governance, delle migliori pratiche e della gestione responsabile della pesca nell’ambito della conservazione e della gestione sostenibile degli stock ittici, compresi quelli di interesse comune e quelli gestiti dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca;

(e)il dialogo e la cooperazione in materia di conservazione degli stock ittici, comprese le misure di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e la cooperazione efficace con le organizzazioni regionali di gestione della pesca e al loro interno. Il dialogo e la cooperazione comprendono i regimi di ispezione e controllo, gli incentivi e gli obblighi ai fini di una gestione più efficace della pesca e degli ambienti costieri a lungo termine.

2.Nel quadro dell’associazione, e assicurando nel contempo la coerenza e la complementarità con i vigenti accordi di partenariato nel settore della pesca, la cooperazione di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), si basa sui seguenti principi:

(a)l’impegno ad attuare una gestione responsabile della pesca e pratiche responsabili di pesca;

(b)l’astensione da misure o attività incompatibili con i principi dello sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche;

(c)tenendo conto degli accordi di partenariato bilaterali, vigenti o futuri, nel settore della pesca tra l’Unione e i PTOM, le due parti si adoperano per consultarsi regolarmente sulla conservazione e sulla gestione delle risorse biologiche marine e per scambiarsi informazioni sullo stato delle risorse nel quadro dei pertinenti organi dell’associazione di cui all’articolo 14.

Articolo 20
Gestione sostenibile delle risorse idriche

1.Nel quadro dell’associazione, l’Unione e i PTOM possono cooperare nel settore della gestione sostenibile delle risorse idriche attraverso una politica specifica in materia e mediante il rafforzamento istituzionale, la salvaguardia delle risorse idriche, l’approvvigionamento idrico nelle zone rurali e urbane per scopi domestici, industriali e agricoli, lo stoccaggio, la distribuzione e la gestione delle risorse idriche e la gestione delle acque reflue.

2.Nel settore dell’approvvigionamento idrico e delle strutture igienico-sanitarie, viene prestata particolare attenzione all’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari nelle zone insufficientemente servite e in quelle particolarmente esposte alle calamità naturali, il che contribuisce direttamente allo sviluppo delle risorse umane migliorando le condizioni di salute e la produttività.

3.La cooperazione in questi settori si fonda sul principio che l’incessante necessità di estendere i servizi idrici e igienico-sanitari di base alle popolazioni urbane e rurali deve essere affrontata con metodi sostenibili sotto il profilo ambientale.

Articolo 21
Gestione dei rifiuti

Nel quadro dell’associazione, la cooperazione nel campo della gestione dei rifiuti può riguardare la promozione dell’uso delle migliori pratiche ambientali in tutte le operazioni connesse alla gestione dei rifiuti, compresi la riduzione dei rifiuti, il riciclaggio o altri processi di recupero, ad esempio il recupero energetico e lo smaltimento dei rifiuti.

Articolo 22
Energia

Nel quadro dell’associazione, la cooperazione in materia di energia sostenibile può riguardare:

(a)la produzione e la distribuzione di energia sostenibile e l’accesso a quest’ultima, in particolare lo sviluppo, la promozione, l’utilizzo e lo stoccaggio di energia sostenibile a basse emissioni di carbonio proveniente da fonti rinnovabili;

(b)le politiche e le normative in tema di energia, in particolare l’elaborazione di politiche e l’adozione di una normativa in grado di garantire tariffe energetiche accessibili e sostenibili;

(c)l’efficienza energetica, in particolare lo sviluppo e l’introduzione di norme di efficienza energetica e l’attuazione di misure di efficienza energetica in diversi settori (industriale, commerciale, pubblico e domestico), nonché attività di accompagnamento didattiche e di sensibilizzazione;

(d)i trasporti, in particolare lo sviluppo, la promozione e l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici e privati più ecologici come i veicoli ibridi, elettrici o a idrogeno e i sistemi di spostamento mediante car-pooling o in bicicletta;

(e)l’urbanistica e l’edilizia, in particolare la promozione e l’introduzione di norme elevate di qualità ambientale e di alto rendimento energetico in fase di pianificazione urbana e costruzione;

(f)il turismo, in particolare la promozione di infrastrutture per il turismo ecologiche e/o autosufficienti sotto il profilo energetico (basate sulle energie rinnovabili).

Articolo 23
Materie prime

Nel quadro dell’associazione, la cooperazione nell’ambito delle materie prime, comprese le terre rare, può riguardare la promozione di un settore delle materie prime sostenibile riguardo a tutte le attività collegate al settore minerario, con i seguenti obiettivi:

(a)un impiego efficiente delle risorse;

(b)la promozione del riciclaggio;

(c)lo sviluppo e il rafforzamento della tutela ambientale;

(d)un trattamento e uno sfruttamento rispettosi dell’ambiente;

(e)il rafforzamento delle capacità, della formazione, dell’innovazione, della ricerca e delle misure per le imprese ai fini dello sfruttamento e dell’estrazione delle materie prime a livello locale, regionale e nazionale.

Articolo 24
Cambiamenti climatici

Nel quadro dell’associazione, la cooperazione nell’ambito dei cambiamenti climatici mira a sostenere le iniziative dei PTOM in materia di attenuazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai loro effetti negativi, e può comprendere:

(a)la raccolta di elementi concreti; l’identificazione dei principali rischi e di piani, azioni o misure territoriali, regionali e/o internazionali finalizzati all’adattamento ai cambiamenti climatici e all’attenuazione dei loro effetti negativi;

(b)il contributo agli sforzi compiuti dai paesi partner per onorare gli impegni assunti in materia di cambiamenti climatici, conformemente all’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici;

(c)l’integrazione dell’adattamento ai cambiamenti climatici e dell’attenuazione dei loro effetti nelle politiche e nelle strategie pubbliche;

(d)l’elaborazione e l’identificazione di dati e indicatori statistici, strumenti essenziali per l’elaborazione e l’attuazione delle politiche;

(e)la promozione della partecipazione dei PTOM al dialogo regionale e internazionale al fine di stimolare la cooperazione, compreso lo scambio di conoscenze ed esperienze.

Articolo 25
Riduzione del rischio di catastrofi

Nel quadro dell’associazione, la cooperazione nel settore della riduzione del rischio di catastrofi può riguardare:

(a)lo sviluppo o il perfezionamento di meccanismi, comprese le infrastrutture, per la prevenzione delle catastrofi e la preparazione alle stesse, tra cui sistemi di previsione e di allarme rapido, allo scopo di alleviare le conseguenze delle catastrofi;

(b)lo sviluppo di conoscenze approfondite sulla vulnerabilità alle catastrofi e sulle capacità di risposta esistenti nei PTOM e nelle regioni in cui sono situati;

(c)il rafforzamento delle misure esistenti di prevenzione delle catastrofi e di preparazione a livello locale, nazionale e regionale;

(d)il miglioramento della capacità di reazione dei soggetti interessati affinché la loro azione sia più coordinata, efficace ed efficiente;

(e)il miglioramento delle azioni di sensibilizzazione e informazione della popolazione per quanto riguarda l’esposizione ai rischi, la prevenzione, la preparazione e la reazione in caso di catastrofe, prestando la dovuta attenzione alle esigenze specifiche delle persone con disabilità;

(f)il rafforzamento della collaborazione tra le principali parti in causa nel settore della protezione civile;

(g)la promozione della partecipazione dei PTOM agli organi a livello regionale, europeo e/o internazionale per consentire un più regolare scambio di informazioni e una più stretta collaborazione fra le parti in caso di catastrofe.

CAPO 2

ACCESSIBILITÀ

Articolo 26
Obiettivi generali

1.Nel quadro dell’associazione, la cooperazione nel campo dell’accessibilità è mirata a:

(a)garantire ai PTOM maggiore accesso alle reti di trasporto mondiali;

(b)garantire ai PTOM maggiore accesso alle tecnologie e ai servizi di informazione e di comunicazione.

2.La cooperazione nel contesto di cui al paragrafo 1 può comprendere:

(a)l’elaborazione di politiche e il potenziamento delle istituzioni;

(b)il trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e lungo le vie navigabili interne;

(c)gli impianti di magazzinaggio nei porti marittimi e negli aeroporti.

Articolo 27
Trasporti marittimi

1.Nel quadro dell’associazione, la cooperazione nel campo dei trasporti marittimi mira a sviluppare e promuovere servizi di trasporto marittimo efficienti e redditizi nei PTOM e può riguardare:

(a)la promozione di un trasporto efficiente dei carichi a tariffe sostenibili sotto il profilo economico e commerciale;

(b)la promozione di una maggiore partecipazione dei PTOM ai servizi internazionali di trasporto marittimo;

(c)la promozione di programmi regionali;

(d)il sostegno alla partecipazione del settore privato locale alle attività di trasporto marittimo;

(e)lo sviluppo delle infrastrutture.

2.L’Unione e i PTOM promuovono la sicurezza dei servizi di trasporto marittimo, la sicurezza degli equipaggi e la prevenzione dell’inquinamento.

3.L’Unione e i PTOM promuovono la sicurezza e la protezione in mare, la tutela dell’ambiente marino, nonché condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi conformi alle pertinenti convenzioni internazionali e al quadro legislativo dell’UE.

Articolo 28
Trasporti aerei

Nel quadro dell’associazione, la cooperazione in materia di trasporti aerei può riguardare:

(a)la riforma e l’ammodernamento del settore del trasporti aerei dei PTOM;

(b)la promozione della redditività commerciale e della competitività del settore del trasporti aerei dei PTOM;

(c)l’agevolazione degli investimenti e della partecipazione del settore privato;

(d)la promozione dello scambio di conoscenze e buone pratiche commerciali.

Articolo 29
Sicurezza e security dei trasporti aerei

Nel quadro dell’associazione, la cooperazione nel settore della sicurezza e della security dei trasporti aerei mira a sostenere i PTOM nei loro sforzi tesi a rispettare le norme dell’UE e internazionali pertinenti e può comprendere, tra l’altro:

(a)l’attuazione del sistema di sicurezza aerea dell’UE e delle norme internazionali, se del caso;

(b)la garanzia della sicurezza negli aeroporti e il miglioramento della capacità delle autorità dell’aviazione civile di gestire tutti gli aspetti della sicurezza operativa di loro competenza;

(c)lo sviluppo delle infrastrutture e delle risorse umane.

Articolo 30
Servizi connessi alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione

Nel quadro dell’associazione, l’obiettivo della cooperazione nel settore dei servizi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) è stimolare nei PTOM l’innovazione, la crescita economica e il miglioramento della vita quotidiana dei cittadini e delle imprese, compresa la promozione dell’accessibilità per le persone con disabilità. La cooperazione è diretta in particolare a potenziare la capacità di regolamentazione dei PTOM e può sostenere l’espansione delle reti e dei servizi TIC attraverso le seguenti misure:

(a)creazione di un contesto normativo prevedibile che resti al passo con gli sviluppi tecnologici, stimoli la crescita e l’innovazione e favorisca la concorrenza e la protezione dei consumatori;

(b)dialogo sui diversi aspetti strategici della promozione e del monitoraggio della società dell’informazione;

(c)scambio di informazioni sulle norme e sulle questioni riguardanti l’interoperabilità;

(d)promozione della cooperazione nel campo della ricerca sulle TIC e delle infrastrutture di ricerca basate sulle TIC;

(e)messa a punto di servizi e applicazioni in ambiti ad alto impatto sociale.

CAPO 3

RICERCA E INNOVAZIONE

Articolo 31
Cooperazione nel settore della ricerca e dell’innovazione

Nel quadro dell’associazione, la cooperazione nel campo della ricerca e dell’innovazione può riguardare la scienza, l’energia, i cambiamenti climatici, la resilienza alle catastrofi, le risorse naturali, incluse le materie prime, e l’uso sostenibile delle risorse biologiche.

Essa può riguardare altresì la tecnologia, comprese le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile dei PTOM e di promuovere il loro ruolo come piattaforme e centri di eccellenza regionali, nonché la loro competitività industriale. La cooperazione può riguardare in particolare:

(a)il dialogo, il coordinamento e la creazione di sinergie tra le politiche e le iniziative dei PTOM e dell’Unione in ambito scientifico, tecnologico e innovativo;

(b)l’elaborazione di politiche e lo sviluppo istituzionale nei PTOM e azioni concertate a livello locale, nazionale o regionale, al fine di sviluppare e realizzare attività in ambito scientifico, tecnologico e innovativo;

(c)la cooperazione tra soggetti giuridici dei PTOM, dell’Unione, degli Stati membri e dei paesi terzi;

(d)la partecipazione di singoli ricercatori, organismi di ricerca e soggetti giuridici dei PTOM ai programmi quadro europei per la ricerca e l’innovazione e al programma per la competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese (COSME), anche instaurando collegamenti con attività che già beneficiano di tali programmi onde garantirne la complementarità;

(e)la formazione e la mobilità internazionale dei ricercatori dei PTOM e gli scambi.

CAPO 4

GIOVENTÙ, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, SANITÀ, OCCUPAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE, SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELL’APPROVVIGIONAMENTO ALIMENTARE

Articolo 32
Gioventù

1.L’Unione si adopera affinché le persone fisiche dei PTOM, secondo la definizione di cui all’articolo 50, possano partecipare a iniziative dell’Unione riguardanti la gioventù, al pari dei cittadini degli Stati membri.

2.L’obiettivo dell’associazione consiste nel rafforzare i legami tra i giovani che vivono nei PTOM e nell’Unione, promuovendo tra l’altro la mobilità a scopo di apprendimento dei giovani dei PTOM e la comprensione reciproca tra i giovani.

Articolo 33
Istruzione e formazione

1.Nel quadro dell’associazione, la cooperazione nel campo dell’istruzione e della formazione può riguardare:

(a)l’offerta di un’istruzione inclusiva e di alto livello nel ciclo primario, secondario e superiore, nonché nel settore dell’istruzione e della formazione professionali;

(b)il sostegno ai PTOM nella definizione e nell’attuazione delle politiche in materia di istruzione e formazione professionale.

2.L’Unione si adopera affinché le persone fisiche dei PTOM, secondo la definizione di cui all’articolo 50, possano partecipare a iniziative dell’Unione in materia di istruzione e formazione professionale al pari dei cittadini degli Stati membri.

3.L’Unione si adopera affinché gli istituti di istruzione dei PTOM possano prendere parte a iniziative di cooperazione dell’Unione in materia di istruzione al pari degli istituti di istruzione e formazione professionale degli Stati membri.

Articolo 34
Occupazione e politica sociale

1.L’Unione e i PTOM mantengono un dialogo nel settore dell’occupazione e della politica sociale per contribuire allo sviluppo socioeconomico dei PTOM e alla promozione del lavoro dignitoso nei PTOM e nelle regioni in cui sono situati. Tale dialogo mira inoltre a sostenere gli sforzi compiuti dalle autorità dei PTOM per elaborare politiche e una normativa in questo ambito.

2.Il dialogo consiste principalmente nello scambio di informazioni e di buone pratiche relative alle politiche e alla normativa nel settore dell’occupazione e della politica sociale, di interesse reciproco per l’Unione e per i PTOM. A tale riguardo, vengono presi in considerazione settori quali lo sviluppo delle competenze, la protezione sociale, il dialogo sociale, le pari opportunità, la non discriminazione e l’accessibilità per le persone con disabilità, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e altre norme sul lavoro.

Articolo 35
Sanità pubblica e sicurezza degli alimenti e dell’approvvigionamento alimentare

Nel quadro dell’associazione, la cooperazione nel campo della sanità pubblica e della sicurezza alimentare mira, tra l’altro, a ridurre l’incidenza delle malattie trasmissibili e non trasmissibili e soprattutto a sviluppare, rafforzare e mantenere la capacità dei PTOM in termini di sorveglianza epidemiologica, monitoraggio, allarme rapido, valutazione del rischio e reazione alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero attraverso misure che comprendono:

(a)azioni volte a rafforzare la pianificazione della preparazione e della risposta a emergenze sanitarie quali epidemie di malattie trasmissibili, anche attraverso l’attuazione dei regolamenti sanitari internazionali, e a garantire l’interoperabilità tra il settore sanitario e altri settori e la fornitura continua di servizi e prodotti essenziali;

(b)lo sviluppo delle capacità tramite il rafforzamento delle reti di sanità pubblica a livello regionale, l’agevolazione dello scambio di informazioni tra esperti e la promozione di una formazione adeguata, anche nel campo della sicurezza alimentare;

(c)la messa a punto di strumenti e piattaforme di comunicazione, compresi sistemi di allarme rapido, nonché di programmi di e-learning adeguati alle particolari esigenze dei PTOM;

(d)azioni volte a prevenire e ridurre le epidemie di origine alimentare e ad affrontare le questioni riguardanti la sicurezza degli alimenti e l’approvvigionamento alimentare;

(e)azioni intese a ridurre l’incidenza delle malattie non trasmissibili nel quadro del conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

CAPO 5

CULTURA E TURISMO

Articolo 36
Dialogo e scambi culturali

1.Nel quadro dell’associazione, la cooperazione nel settore del dialogo e degli scambi culturali può riguardare:

(a)lo sviluppo autonomo dei PTOM, che è un processo incentrato sui popoli stessi e radicato nella cultura di ciascun popolo;

(b)il sostegno alle politiche e alle misure adottate dalle autorità competenti dei PTOM per valorizzare le loro risorse umane, aumentare le loro capacità creative e promuovere le loro identità culturali;

(c)la partecipazione delle popolazioni al processo di sviluppo;

(d)la promozione di una comprensione reciproca e di un maggiore scambio di informazioni sulle questioni culturali e audiovisive attraverso il dialogo.

2.Attraverso la loro cooperazione, l’Unione e i PTOM si adoperano per incentivare gli scambi culturali tra di loro grazie alle seguenti azioni:

(a)cooperazione tra i settori culturali e creativi di tutti i partner;

(b)promozione della circolazione tra loro di opere culturali e creative e degli operatori;

(c)cooperazione strategica per favorire l’elaborazione di politiche, l’innovazione e nuovi modelli commerciali nonché raggiungere un pubblico più vasto.

Articolo 37
Cooperazione nel settore audiovisivo

1.Nel quadro dell’associazione, l’obiettivo della cooperazione tra le parti nel settore audiovisivo consiste nel promuovere le rispettive produzioni audiovisive e può riguardare le seguenti azioni:

(a)cooperazione e scambi tra le rispettive emittenti radiotelevisive;

(b)promozione degli scambi di opere audiovisive;

(c)scambi di informazioni e di pareri tra le autorità competenti sulle politiche e sul quadro normativo in materia di audiovisivi e radiodiffusione;

(d)promozione delle visite e della partecipazione a eventi internazionali organizzati nei rispettivi territori nonché nei paesi terzi.

2.Le opere audiovisive coprodotte sono autorizzate a beneficiare di qualsiasi regime di promozione dei contenuti culturali locali o regionali istituito nell’Unione, nei PTOM e negli Stati membri cui sono connessi.

Articolo 38
Arti dello spettacolo

Nel quadro dell’associazione, la cooperazione in materia di arti dello spettacolo può riguardare:

(a)l’agevolazione di maggiori contatti tra gli operatori dello spettacolo in settori quali gli scambi professionali e la formazione, compresi la partecipazione ad audizioni, lo sviluppo di reti e la promozione dei collegamenti in rete;

(b)la promozione delle coproduzioni tra produttori di uno o più Stati membri dell’Unione e uno o più PTOM;

(c)la promozione dell’elaborazione di norme internazionali relative alle tecnologie teatrali e l’uso di una segnaletica relativa agli elementi scenici, anche attraverso appropriati organismi di normazione.

Articolo 39
Tutela del patrimonio culturale e dei monumenti storici

Nel quadro dell’associazione, la cooperazione nel campo del patrimonio culturale, tangibile e intangibile, e dei monumenti storici mira a promuovere gli scambi di esperienze e di buone pratiche mediante:

(a)l’agevolazione degli scambi di esperti;

(b)la collaborazione in materia di formazione professionale;

(c)la sensibilizzazione del pubblico locale;

(d)la consulenza sulla protezione dei monumenti storici e sugli spazi protetti, sulla legislazione e sull’attuazione delle misure legate al patrimonio, in particolare la sua integrazione nella vita locale.

Articolo 40
Turismo

Nel quadro dell’associazione, la cooperazione nel settore del turismo può comprendere:

(a)misure volte a definire, adattare ed elaborare politiche in materia di turismo sostenibile;

(b)misure e azioni intese a sviluppare e favorire il turismo sostenibile;

(c)misure volte a integrare il turismo sostenibile nella vita sociale, culturale ed economica dei cittadini dei PTOM.

CAPO 6

LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Articolo 41
Lotta contro la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani, gli abusi sessuali sui minori e il loro sfruttamento sessuale, il terrorismo e la corruzione

1.Nel quadro dell’associazione, la cooperazione in materia di lotta contro la criminalità organizzata può comprendere:

(a)la messa a punto di strumenti di cooperazione giudiziaria e di polizia innovativi ed efficaci, compresa la cooperazione con altre parti interessate quali la società civile, nella prevenzione e nella lotta contro la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani, gli abusi sessuali sui minori e il loro sfruttamento sessuale, il terrorismo e la corruzione;

(b)un sostegno volto ad aumentare l’efficacia delle politiche dei PTOM in materia di prevenzione e di lotta contro la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani, gli abusi sessuali sui minori e il loro sfruttamento sessuale, il terrorismo e la corruzione, nonché la produzione, la distribuzione e il traffico di ogni tipo di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenendo e riducendo il consumo di droga e gli effetti nocivi della droga, tenendo conto del lavoro svolto in questo ambito dagli organismi internazionali, promuovendo in particolare:

i)la formazione e lo sviluppo delle capacità in materia di prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata, compresi la tratta di esseri umani, gli abusi sessuali sui minori e il loro sfruttamento sessuale, il terrorismo e la corruzione;

ii)la prevenzione, compresi la formazione, l’istruzione e la promozione della salute, il trattamento e il reinserimento dei tossicomani, anche attraverso progetti volti a reintegrare i tossicodipendenti nel contesto occupazionale e sociale;

iii)    l’elaborazione di misure repressive efficaci;

iv)    l’assistenza tecnica, finanziaria e amministrativa per l’elaborazione di politiche e di una normativa efficaci in materia di tratta di esseri umani, in particolare campagne di sensibilizzazione, meccanismi di riferimento e sistemi di protezione delle vittime, con la partecipazione di tutte le parti interessate e della società civile;

v)    l’assistenza tecnica, finanziaria e amministrativa per la prevenzione, il trattamento e la riduzione dei danni connessi al consumo di droga;

vi)l’assistenza tecnica a sostegno della formulazione della legislazione e delle politiche contro gli abusi sessuali sui minori e il loro sfruttamento sessuale;

vii)l’assistenza tecnica e attività di formazione per sostenere lo sviluppo di capacità e promuovere la conformità con le norme internazionali in materia di lotta contro la corruzione, in particolare quelle stabilite nella convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

2.Nel quadro dell’associazione, i PTOM cooperano con l’Unione per quanto riguarda la lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo conformemente all’articolo 70.

PARTE III

COMMERCIO E COOPERAZIONE COMMERCIALE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 42
Obiettivi specifici

Gli obiettivi generali della cooperazione sul commercio e sulle questioni connesse tra l’Unione e i PTOM sono:

(a)promuovere lo sviluppo economico e sociale dei PTOM instaurando strette relazioni economiche tra essi e l’Unione nel suo insieme;

(b)favorire l’effettiva integrazione dei PTOM nell’economia regionale e mondiale e lo sviluppo degli scambi di beni e servizi;

(c)aiutare i PTOM a creare condizioni favorevoli agli investimenti al fine di sostenere il loro sviluppo socioeconomico;

(d)promuovere la stabilità, l’integrità e la trasparenza del sistema finanziario mondiale e la buona governance nel settore fiscale;

(e)sostenere il processo di diversificazione delle economie dei PTOM;

(f)migliorare la capacità dei PTOM di definire e attuare le politiche necessarie per sviluppare i loro scambi di beni e servizi;

(g)promuovere le capacità di esportazione e di commercio dei PTOM;

(h)aiutare i PTOM ad allineare o far convergere, se del caso, la propria legislazione locale con quella dell’Unione;

(i)offrire possibilità di instaurare una cooperazione e un dialogo mirati con l’Unione sul commercio e sulle questioni connesse.

TITOLO II
REGIME APPLICABILE AGLI SCAMBI DI BENI E SERVIZI E ALLO STABILIMENTO

CAPO 1

REGIME DEGLI SCAMBI DI BENI

Articolo 43
Libero accesso per le merci originarie

1.I prodotti originari dei PTOM sono importati nell’Unione in esenzione dai dazi all’importazione.

2.La definizione di prodotti originari e i relativi metodi di cooperazione amministrativa figurano nell’allegato II.

Articolo 44
Restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente

1.L’Unione non applica restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente all’importazione di prodotti originari dei PTOM.

2.Il paragrafo 1 non preclude divieti o restrizioni all’importazione, all’esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di tutela della vita e della salute delle persone, degli animali e delle piante, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, di tutela delle risorse naturali esauribili o di tutela della proprietà industriale e commerciale.

3.I divieti o le restrizioni di cui al primo paragrafo non costituiscono in nessun caso un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata o una restrizione dissimulata al commercio in generale.

Articolo 45
Misure adottate dai PTOM

1.Le autorità dei PTOM possono mantenere o istituire, per quanto riguarda l’importazione di prodotti originari dell’Unione, i dazi doganali o le restrizioni quantitative che ritengono necessari in considerazione del rispettivo fabbisogno di sviluppo.

2.Per i settori contemplati dal presente capo, i PTOM accordano all’Unione un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole applicabile a qualsiasi grande economia commerciale definita al paragrafo 4.

3.Il paragrafo 2 non osta a che un PTOM conceda ad altri PTOM o ad altri paesi in via di sviluppo un trattamento più favorevole di quello concesso all’Unione.

4.Ai fini del presente titolo, per “grande economia commerciale” si intende un paese sviluppato oppure un paese che rappresenta una quota delle esportazioni mondiali di merci superiore all’1% o, fatto salvo il paragrafo 3, un gruppo di paesi, operanti singolarmente, collettivamente o nell’ambito di un accordo di integrazione economica, che nel suo insieme rappresenta una quota delle esportazioni mondiali di merci superiore all’1,5%. Ai fini di questo calcolo si fa ricorso agli ultimi dati ufficiali disponibili dell’OMC sui principali esportatori nel commercio internazionale di merci (escludendo gli scambi intra-Unione).

5.Le autorità dei PTOM comunicano alla Commissione le tariffe doganali e gli elenchi delle restrizioni quantitative applicate a norma della presente decisione. Le autorità dei PTOM comunicano altresì alla Commissione le successive modifiche a mano a mano che vengono adottate.

Articolo 46
Non discriminazione

1.L’Unione non fa discriminazioni tra i PTOM e i PTOM non fanno discriminazioni tra gli Stati membri.

2.A norma dell’articolo 64, l’attuazione delle disposizioni specifiche previste dalla presente decisione e, in particolare, dall’articolo 44, paragrafo 2, dagli articoli 45, 48, 49 e 51 e dall’articolo 58, paragrafo 3, non è considerata una discriminazione.

Articolo 47
Condizioni relative ai movimenti di rifiuti

1.I movimenti di rifiuti tra gli Stati membri e i PTOM sono controllati conformemente al diritto internazionale, in particolare alla convenzione di Basilea 42 , e al diritto dell’Unione. L’Unione sostiene l’instaurazione e lo sviluppo di un’efficace cooperazione internazionale in questo settore al fine di proteggere l’ambiente e la salute pubblica.

2.Per quanto riguarda i PTOM che, a motivo del loro status costituzionale, non sono parti della convenzione di Basilea, le rispettive autorità competenti accelerano l’adozione della legislazione interna e dei regolamenti amministrativi necessari per attuare le disposizioni della convenzione di Basilea in tali PTOM.

3.Gli Stati membri cui sono connessi i PTOM promuovono l’adozione, da parte di questi ultimi, della legislazione interna e dei regolamenti amministrativi necessari per attuare la pertinente normativa dell’Unione in materia di rifiuti e spedizioni di rifiuti.

4.Un PTOM e lo Stato membro cui è connesso possono applicare le proprie procedure alle esportazioni di rifiuti dal PTOM verso tale Stato membro. In questi casi, lo Stato membro cui è connesso il PTOM notifica alla Commissione la legislazione applicabile, nonché qualsiasi successiva modifica di tale legislazione.

Articolo 48
Revoca temporanea delle preferenze

Se ritiene che ci siano motivi sufficienti per dubitare della corretta attuazione della presente decisione, la Commissione può avviare consultazioni con il PTOM e lo Stato membro con cui il PTOM ha relazioni speciali, al fine di garantire tale corretta attuazione. Qualora le consultazioni non conducano a una forma di attuazione della presente decisione che sia reciprocamente accettabile, l’Unione può revocare temporaneamente le preferenze concesse al PTOM in questione conformemente all’allegato III.

Articolo 49
Misure di salvaguardia e vigilanza

Per garantire la corretta attuazione della presente decisione, l’Unione può adottare le misure di salvaguardia e di vigilanza di cui all’allegato IV.

CAPO 2

REGIME APPLICABILE AGLI SCAMBI DI BENI E SERVIZI E ALLO STABILIMENTO

Articolo 50
Definizioni

Ai fini del presente capo:

(a)per “persona fisica di un PTOM” si intende una persona fisica abitualmente residente in un PTOM che ha la cittadinanza di uno Stato membro o che gode di uno status giuridico specifico di un PTOM. Questa definizione non pregiudica i diritti conferiti dalla cittadinanza dell’Unione ai sensi del TFUE;

(b)per “persona giuridica di un PTOM” si intende una persona giuridica di un PTOM istituita in conformità della legislazione applicabile nel PTOM in questione, che abbia la sede legale, l’amministrazione centrale o il principale centro degli affari nel territorio di tale PTOM. Se la persona giuridica ha soltanto la sede sociale o l’amministrazione centrale nel PTOM, essa non può essere considerata una persona giuridica del PTOM in questione, a meno che non eserciti un’attività che abbia un nesso reale e continuo con l’economia di detto paese o territorio;

(c)le rispettive definizioni stabilite negli accordi di integrazione economica di cui all’articolo 51, paragrafo 1, si applicano al trattamento concesso tra l’Unione e i PTOM.

Articolo 51
Trattamento più favorevole

1.Per quanto concerne le misure che incidono sugli scambi di servizi e sullo stabilimento nell’ambito delle attività economiche:

(a)l’Unione concede alle persone fisiche e giuridiche dei PTOM un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole concesso ad analoghe persone fisiche e giuridiche di qualsiasi paese terzo con il quale l’Unione concluda o abbia concluso un accordo di integrazione economica;

(b)un PTOM concede alle persone fisiche e giuridiche dell’Unione un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole concesso ad analoghe persone fisiche e giuridiche di qualsiasi grande economia commerciale con la quale abbia concluso un accordo di integrazione economica dopo il 1° gennaio 2014.

2.Gli obblighi di cui al paragrafo 1 non si applicano al trattamento concesso:

(a)nel quadro di un mercato interno o di un accordo di integrazione economica che richiede alle parti un ravvicinamento significativo delle legislazioni in vista dell’eliminazione degli ostacoli non discriminatori allo stabilimento e agli scambi di servizi;

(b)in base a misure che prevedono il riconoscimento di qualifiche e licenze. Questa disposizione lascia impregiudicate le specifiche misure a livello dei PTOM a norma del presente articolo;

(c)nel quadro di un accordo o di un’intesa internazionale riguardante integralmente o in parte l’imposizione fiscale;

(d)in base a misure che rientrano nella clausola di esonero dal trattamento della nazione più favorita (NPF), elencate conformemente all’articolo II, paragrafo 2, del GATS.

3.Nessuna disposizione della presente decisione impedisce all’Unione o ai PTOM di adottare o mantenere in vigore misure per motivi prudenziali, anche al fine di:

(a)tutelare gli investitori, i titolari di depositi, i titolari di polizze o i soggetti nei confronti dei quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario, o

(b)garantire l’integrità e la stabilità del sistema finanziario di una parte.

4.Le autorità di un PTOM possono, per promuovere o sostenere l’occupazione locale, adottare regolamentazioni a favore delle loro persone fisiche e delle attività locali. In questo caso, le autorità del PTOM comunicano le regolamentazioni adottate alla Commissione, affinché possa informarne gli Stati membri.

TITOLO III
SETTORI CONNESSI AL COMMERCIO

CAPO 1

COMMERCIO E SVILUPPO SOSTENIBILE

Articolo 52
Approccio generale

Nel quadro dell’associazione, l’obiettivo della cooperazione in materia di commercio e questioni connesse è contribuire allo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale. In questo contesto, la legislazione e la regolamentazione interne dei PTOM sul lavoro o sull’ambiente non possono essere rese meno rigorose per favorire gli scambi o gli investimenti.

Articolo 53
Norme relative all’ambiente e ai cambiamenti climatici negli scambi

1.Nel quadro dell’associazione, l’obiettivo della cooperazione in materia di commercio e questioni connesse è rafforzare le sinergie esistenti tra le politiche e gli obblighi commerciali e ambientali. A tal fine, la cooperazione commerciale nel quadro dell’associazione tiene conto dei principi di governance internazionale in materia di ambiente e degli accordi ambientali multilaterali.

2.La cooperazione commerciale mira a sostenere gli obiettivi finali della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e l’attuazione dell’accordo di Parigi. Essa può estendersi altresì alla cooperazione su altri accordi ambientali multilaterali connessi al commercio, come la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione.

Articolo 54
Norme del lavoro negli scambi

1.L’obiettivo dell’associazione è promuovere il commercio in condizioni favorevoli alla piena e produttiva occupazione e a un lavoro dignitoso per tutti.

2.Sono rispettate e attuate nel diritto e nella pratica le norme fondamentali del lavoro internazionalmente riconosciute, secondo la definizione delle pertinenti convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro. Tali norme comprendono, in particolare, il rispetto della libertà di associazione, il diritto di contrattazione collettiva, l’abolizione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio, l’eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile, l’età minima di ammissione al lavoro e la non discriminazione nel lavoro. I PTOM garantiscono un sistema efficace di ispezione del lavoro, misure efficaci in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, conformemente alle pertinenti convenzioni dell’OIL, nonché condizioni di lavoro dignitose per tutti, anche per quanto riguarda retribuzione o salario, orario di lavoro e altre condizioni di lavoro.

Articolo 55
Commercio sostenibile dei prodotti della pesca

L’associazione può comprendere la cooperazione volta a promuovere la gestione sostenibile degli stock ittici e a combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e il relativo commercio. La cooperazione in questo campo intende:

(a)agevolare la cooperazione tra i PTOM e le organizzazioni regionali di gestione della pesca, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo e l’attuazione efficace dei sistemi di controllo e di ispezione, gli incentivi e le misure per l’efficace gestione a lungo termine delle attività di pesca e degli ecosistemi marini;

(b)promuovere l’attuazione delle misure volte a combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e il relativo commercio nei PTOM.

Articolo 56
Commercio sostenibile di legname

Nel quadro dell’associazione, l’obiettivo della cooperazione nel campo del commercio del legname è promuovere il commercio di legname raccolto legalmente. Tale cooperazione può comprendere il dialogo sulle misure normative e lo scambio di informazioni sulle misure volontarie o basate sul mercato, quali la certificazione forestale o la politica di appalti verdi.

Articolo 57
Commercio e sviluppo sostenibile

1.Nel quadro dell’associazione, la cooperazione in materia di commercio e sviluppo sostenibile può essere perseguita:

(a)agevolando e promuovendo gli scambi commerciali e gli investimenti in beni e in servizi ambientali, anche mediante l’elaborazione e l’attuazione di norme locali, nonché nei beni che contribuiscono al miglioramento delle condizioni sociali nei PTOM;

(b)agevolando l’eliminazione degli ostacoli agli scambi e agli investimenti in relazione a beni e servizi particolarmente rilevanti ai fini dell’attenuazione degli effetti dei cambiamenti climatici, quali l’energia rinnovabile sostenibile e i prodotti e servizi efficienti sul piano energetico, anche attraverso l’adozione di quadri strategici favorevoli all’utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili e la promozione di norme che rispondano alle esigenze ambientali ed economiche e riducano al minimo gli ostacoli tecnici agli scambi;

(c)promuovendo lo scambio di beni che contribuiscono a migliorare le condizioni sociali e favoriscono pratiche rispettose dell’ambiente, comprese le merci soggette a sistemi volontari di garanzia della sostenibilità, come il commercio equo ed etico, i marchi di qualità ecologica e i sistemi di certificazione dei prodotti ottenuti da risorse naturali;

(d)promuovendo i principi e gli orientamenti riconosciuti a livello internazionale in materia di condotta responsabile e responsabilità sociale delle imprese, incoraggiando le imprese che operano nel territorio dei PTOM ad attuare tali principi e orientamenti e a scambiare informazioni e buone pratiche.

2.Nell’elaborazione e nell’attuazione di misure di tutela dell’ambiente o di condizioni di lavoro che possono incidere sugli scambi o sugli investimenti, l’Unione e i PTOM devono tener conto dei dati scientifici e tecnici disponibili e delle pertinenti norme, direttive o raccomandazioni internazionali, compreso il principio di precauzione.

3.L’Unione e i PTOM elaborano, introducono e attuano in maniera trasparente misure volte a proteggere l’ambiente e le condizioni di lavoro per promuovere gli scambi o gli investimenti.

CAPO 2

ALTRI SETTORI CONNESSI AL COMMERCIO

Articolo 58
Pagamenti correnti e movimenti di capitali

1.Non sono imposte restrizioni ai pagamenti in valuta liberamente convertibile riguardanti la bilancia delle partite correnti tra persone che risiedono nell’Unione e nei PTOM.

2.Per quanto riguarda le operazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, gli Stati membri e le autorità dei PTOM garantiscono la libera circolazione dei capitali per quanto riguarda gli investimenti diretti in società costituite conformemente alla legislazione dello Stato membro, del paese o del territorio di accoglienza e assicurano che gli attivi costituiti da siffatti investimenti e tutti gli utili che ne derivano possano essere liquidati e rimpatriati.

3.L’Unione e i PTOM hanno la facoltà di adottare, mutatis mutandis, le misure di cui agli articoli 64, 65, 66, 75, 143, 144 e 215 del TFUE secondo le condizioni ivi previste.

4.Le autorità del PTOM, lo Stato membro interessato o l’Unione si informano senza indugio di tali misure e si trasmettono reciprocamente con la massima rapidità un calendario per la loro eliminazione.

Articolo 59
Politiche di concorrenza

I PTOM adottano o mantengono in vigore il proprio diritto della concorrenza, che si applica a tutte le imprese in tutti i settori dell’economia e contrasta in modo efficace le seguenti pratiche:

1.gli accordi orizzontali e verticali tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza;

2.l’abuso di posizione dominante da parte di una o più imprese;

3.le concentrazioni tra imprese che ostacolano in misura significativa la concorrenza effettiva, in particolare per effetto della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante;

4.gli aiuti concessi da un PTOM mediante risorse statali, che falsano o minacciano di falsare la concorrenza favorendo alcune imprese, nella misura in cui hanno un notevole effetto negativo sugli scambi o sugli investimenti.

Articolo 60
Tutela dei diritti di proprietà intellettuale

1.Al fine di ridurre le distorsioni e gli ostacoli agli scambi bilaterali è garantito un adeguato ed efficace livello di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, ivi compresi i mezzi necessari a far rispettare tali diritti, se del caso conformemente ai massimi standard internazionali.

2.Nel quadro dell’associazione, la cooperazione in questo settore può comprendere l’elaborazione di leggi e regolamentazioni volte a tutelare e a far rispettare i diritti di proprietà intellettuale, ad impedire gli abusi da parte dei titolari di questi diritti e le violazioni di tali diritti a opera dei concorrenti, nonché a sostenere le organizzazioni regionali che promuovono l’applicazione e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, compresa la formazione del personale.

Articolo 61
Ostacoli tecnici agli scambi

L’associazione può comprendere la cooperazione in materia di regolamentazioni tecniche per i beni, standardizzazione, valutazione della conformità, accreditamento, vigilanza del mercato e controllo della qualità, onde eliminare gli inutili ostacoli tecnici agli scambi tra l’Unione e i PTOM e ridurre le differenze esistenti in questi settori.

Articolo 62
Politica dei consumatori, tutela della salute dei consumatori e commercio

Nel quadro dell’associazione, la cooperazione nel campo della politica dei consumatori, della tutela della loro salute e del commercio può comprendere l’elaborazione di leggi e regolamentazioni nel settore della politica dei consumatori e della tutela della loro salute, al fine di evitare inutili ostacoli al commercio.

Articolo 63
Misure sanitarie e fitosanitarie

Nel quadro dell’associazione, la cooperazione in materia di misure sanitarie e fitosanitarie mira a:

(a)agevolare gli scambi tra l’Unione e i PTOM nel loro insieme nonché tra PTOM e paesi terzi, tutelando nel contempo la salute e la vita di persone, animali e piante conformemente all’accordo dell’OMC sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (“accordo MSF dell’OMC “);

(b)affrontare le questioni inerenti agli scambi derivanti dalle misure sanitarie e fitosanitarie;

(c)garantire la trasparenza per quanto riguarda le misure sanitarie e fitosanitarie applicabili agli scambi tra l’Unione e i PTOM;

(d)favorire l’armonizzazione delle misure con le norme internazionali, conformemente all’accordo MSF dell’OMC;

(e)sostenere l’effettiva partecipazione dei PTOM alle organizzazioni che stabiliscono le norme sanitarie e fitosanitarie internazionali;

(f)promuovere le consultazioni e gli scambi tra i PTOM e gli istituti e laboratori europei;

(g)creare e rafforzare le capacità tecniche dei PTOM di attuare e controllare le misure sanitarie e fitosanitarie;

(h)promuovere il trasferimento di tecnologie e il rapido scambio di informazioni nel settore delle misure sanitarie e fitosanitarie.

Articolo 64
Divieto relativo a misure protezionistiche

Le disposizioni del capo 1 e del presente capo non sono utilizzate come mezzo di discriminazione arbitraria o come restrizione dissimulata agli scambi.

CAPO 3

QUESTIONI MONETARIE E FISCALI

Articolo 65
Esclusione fiscale

1.Fatto salvo il disposto dell’articolo 66, il trattamento della nazione più favorita concesso a norma della presente decisione non si applica alle agevolazioni fiscali che le autorità degli Stati membri o dei PTOM concedono o possono concedere in futuro in applicazione di accordi volti a evitare la doppia imposizione, di altre intese fiscali o del diritto tributario interno in vigore.

2.Nessuna disposizione della presente decisione può essere interpretata come un impedimento all’adozione o all’applicazione di misure destinate a prevenire la frode, l’evasione o l’elusione fiscale ai sensi delle disposizioni fiscali di accordi volti a evitare la doppia imposizione, di altre intese fiscali o del diritto tributario interno in vigore.

3.Nessuna disposizione della presente decisione è interpretata come un impedimento per le rispettive autorità competenti a fare una distinzione, quando applicano le disposizioni pertinenti della loro legislazione fiscale, tra contribuenti che non sono nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza o il luogo in cui sono investiti i loro capitali.

Articolo 66
Regime fiscale e doganale degli appalti finanziati dall’Unione

1.I PTOM applicano agli appalti finanziati dall’Unione un regime fiscale e doganale non meno favorevole di quello applicato allo Stato membro cui il PTOM è connesso, agli Stati ai quali è concesso il trattamento della nazione più favorita o alle organizzazioni internazionali per lo sviluppo con le quali intrattengono relazioni, optando per il metodo più favorevole.

2.Fatto salvo il paragrafo 1, agli appalti finanziati dall’Unione si applica il seguente regime:

(a)gli appalti non sono soggetti nel PTOM beneficiario né all’imposta di bollo né agli altri diritti, né ai prelievi fiscali di effetto equivalente, già esistenti o da istituire; detti appalti, tuttavia, sono registrati conformemente alle leggi in vigore nei PTOM, eventualmente dietro pagamento di una tassa corrispondente alla prestazione del servizio;

(b)i profitti e/o gli introiti derivanti dall’esecuzione degli appalti sono imponibili in conformità del regime fiscale interno del PTOM beneficiario, sempreché le persone fisiche o giuridiche che realizzano detti profitti e/o introiti abbiano un centro di attività permanente nel PTOM in questione o la durata di esecuzione del contratto sia superiore a sei mesi;

(c)le imprese che, per l’esecuzione degli appalti di opere, devono importare attrezzature beneficiano, dietro loro richiesta, del regime di ammissione temporanea quale definito dalla legislazione del PTOM beneficiario per quanto riguarda dette attrezzature;

(d)le attrezzature professionali necessarie per svolgere i compiti definiti in un contratto di servizi sono temporaneamente ammesse nel PTOM beneficiario in esenzione dai dazi fiscali, dai dazi all’importazione e dai dazi doganali nonché dagli altri oneri di effetto equivalente, sempreché detti dazi ed oneri non costituiscano la retribuzione di una prestazione di servizi;

(e)le importazioni nel quadro dell’esecuzione di un appalto di forniture sono ammesse nel PTOM beneficiario in esenzione dai dazi doganali, dai dazi all’importazione, dalle tasse e dagli oneri fiscali di effetto equivalente. Il contratto per forniture originarie del PTOM in questione è stipulato sulla base del prezzo franco fabbrica, eventualmente maggiorato degli oneri fiscali applicabili nel PTOM a queste forniture;

(f)gli acquisti di combustibili, lubrificanti e leganti idrocarbonati nonché di tutti i materiali utilizzati nell’esecuzione di appalti di opere si considerano eseguiti sul mercato locale e assoggettati al regime fiscale applicabile ai sensi della legislazione in vigore nel PTOM beneficiario;

(g)l’importazione di effetti per uso personale e domestico da parte di persone fisiche diverse da quelle assunte localmente, incaricate dell’esecuzione dei compiti definiti in un contratto di servizi, e dai loro familiari è effettuata, entro i limiti della legislazione in vigore nel PTOM beneficiario, in esenzione dai dazi doganali o dai dazi all’importazione, dalle tasse e dagli altri oneri fiscali di effetto equivalente.

3.Per tutte le questioni contrattuali non contemplate dai paragrafi 1 e 2 si applica la legislazione del PTOM interessato.

CAPO 4

SVILUPPO DELLA CAPACITÀ COMMERCIALE

Articolo 67
Approccio generale

Al fine di assicurare che i PTOM traggano il massimo vantaggio dalle disposizioni della presente decisione e che possano accedere, alle condizioni più favorevoli, al mercato interno dell’Unione nonché ai mercati regionali, subregionali e internazionali, l’associazione mira a contribuire allo sviluppo delle capacità commerciali dei PTOM:

(a)aumentando la competitività, l’autonomia e la resilienza economica dei PTOM, diversificando la gamma e aumentando il valore e il volume degli scambi di beni e di servizi dei PTOM e rafforzando la loro capacità di attrarre investimenti privati in vari settori dell’attività economica;

(b)migliorando la cooperazione per quanto riguarda gli scambi di beni e di servizi e il diritto di stabilimento tra i PTOM e i paesi vicini.

Articolo 68
Dialogo, cooperazione e sviluppo delle capacità in campo commerciale

Nel quadro dell’associazione, il dialogo, la cooperazione e le iniziative di sviluppo delle capacità in campo commerciale possono comprendere:

(a)il miglioramento della capacità dei PTOM di definire e attuare le politiche necessarie per lo sviluppo degli scambi di beni e servizi;

(b)il sostegno agli sforzi dei PTOM tesi a porre in essere un adeguato quadro giuridico, normativo e istituzionale, nonché le necessarie procedure amministrative;

(c)la promozione dello sviluppo del settore privato, in particolare delle PMI;

(d)l’agevolazione dello sviluppo del mercato e dei prodotti, compreso il miglioramento della qualità dei prodotti;

(e)il contributo allo sviluppo delle risorse umane e delle competenze professionali riguardanti gli scambi di beni e servizi;

(f)il miglioramento della capacità degli intermediari commerciali di fornire alle imprese dei PTOM servizi pertinenti alle loro attività di esportazione, come gli studi di mercato;

(g)il contributo alla creazione di un clima commerciale favorevole agli investimenti.

CAPO 5

COOPERAZIONE NEL SETTORE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLA FISCALITÀ

Articolo 69
Cooperazione in materia di servizi finanziari internazionali

Al fine di promuovere la stabilità, l’integrità e la trasparenza del sistema finanziario mondiale, l’associazione può comprendere la cooperazione in materia di servizi finanziari internazionali. Tale cooperazione può riguardare:

(a)un’effettiva e adeguata tutela degli investitori e degli altri utenti dei servizi finanziari;

(b)la prevenzione e la lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo;

(c)la promozione della cooperazione tra i diversi soggetti del sistema finanziario, compresi i regolatori e le autorità di vigilanza;

(d)l’istituzione di meccanismi indipendenti ed efficaci per la vigilanza dei servizi finanziari.

Articolo 70
Norme internazionali in materia di servizi finanziari

L’Unione e i PTOM fanno quanto in loro potere affinché nel proprio territorio siano attuate e applicate le norme concordate a livello internazionale in materia di regolamentazione e vigilanza del settore dei servizi finanziari e di lotta all’evasione e all’elusione fiscale. Tali norme concordate a livello internazionale comprendono tra l’altro i principi fondamentali per un’efficace vigilanza bancaria del Comitato di Basilea, i principi fondamentali per la vigilanza nel settore assicurativo dell’Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo, gli obiettivi e principi della regolamentazione dei valori mobiliari dell’Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, l’accordo dell’OCSE sullo scambio di informazioni fiscali, la dichiarazione del G20 sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali e l’elenco delle principali caratteristiche dei regimi efficaci di risoluzione per gli enti finanziari (Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions) del Consiglio per la stabilità finanziaria.

I PTOM adottano o mantengono in vigore un quadro giuridico per prevenire l’uso dei loro sistemi finanziari a scopo di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, tenendo conto in particolare degli strumenti di organi internazionali che operano nel settore, quali gli standard internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione del gruppo d’azione finanziaria internazionale (raccomandazioni del GAFI).

Se la Commissione europea adotta decisioni che autorizzano uno Stato membro a concludere un accordo con un PTOM per il trasferimento di fondi tra tale PTOM e lo Stato membro cui è connesso, detto trasferimento è considerato un trasferimento di fondi all’interno dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2015/847 riguardante i trasferimenti di fondi e il PTOM in questione è tenuto a rispettare le condizioni del suddetto regolamento.

Il presente articolo si applica fatto salvo l’articolo 155 del regolamento finanziario.

Articolo 71
Cooperazione in materia di fiscalità

L’Unione e i PTOM riconoscono e s’impegnano ad attuare efficacemente i principi della buona governance in campo fiscale, comprese le norme internazionali in materia di trasparenza, scambio di informazioni ed equa imposizione e le norme minime contro l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. Essi promuovono la buona governance in materia fiscale, migliorano la cooperazione internazionale nel settore fiscale e agevolano la riscossione del gettito fiscale.

PARTE IV

COOPERAZIONE FINANZIARIA

CAPO 1

PRINCIPI

Articolo 72
Risorse finanziarie

L’Unione contribuisce al conseguimento degli obiettivi generali dell’associazione fornendo:

(a)sufficienti risorse finanziarie e un’adeguata assistenza tecnica per rafforzare la capacità dei PTOM di formulare e attuare quadri strategici e normativi;

(b)finanziamenti a lungo termine per promuovere la crescita del settore privato;

(c)se del caso, altri programmi dell’Unione possono contribuire alle azioni stabilite a norma della presente decisione, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi. La presente decisione può altresì contribuire alle misure stabilite nell’ambito di altri programmi dell’Unione, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi. In questi casi, il programma di lavoro relativo a tali azioni stabilisce quale serie di norme sia applicabile.

Articolo 73
Bilancio

1.La dotazione finanziaria del programma per il periodo 2021-2027 è di 500 000 000 EUR a prezzi correnti.

2.La ripartizione indicativa dell’importo di cui al paragrafo 1 figura all’allegato I.

3.L’importo di cui al paragrafo 1 non pregiudica l’applicazione delle disposizioni sulla flessibilità di cui al regolamento [nuovo regolamento che istituisce il quadro finanziario pluriennale], al [regolamento (UE) ...] e al regolamento finanziario.

Articolo 74
Definizioni

Ai fini della presente parte si applicano le seguenti definizioni:

(a)“aiuto programmabile”: un aiuto non rimborsabile assegnato ai PTOM per finanziare le strategie e le priorità territoriali, regionali e intraregionali stabilite nei documenti di programmazione;

(b)“programmazione”: il processo di organizzazione, decisione e assegnazione di risorse finanziarie indicative per attuare, su base pluriennale, in uno dei settori di cui alla parte II della presente decisione, l’azione volta a conseguire gli obiettivi dell’associazione per lo sviluppo sostenibile dei PTOM;

(c)“documento di programmazione”: il documento che presenta la strategia, le priorità e le disposizioni dei PTOM e traduce in maniera efficace ed efficiente gli obiettivi e le finalità fissati dai PTOM in materia di sviluppo sostenibile al fine di perseguire gli obiettivi dell’associazione;

(d)“piani di sviluppo”: un insieme coerente di azioni definite e finanziate esclusivamente dai PTOM nel quadro delle proprie politiche e strategie di sviluppo, nonché quelle convenute tra un PTOM e lo Stato membro cui è connesso;

(e)“assegnazione territoriale”: l’importo assegnato ai singoli PTOM per l’aiuto programmabile ai fini del finanziamento delle strategie e delle priorità territoriali stabilite nei documenti di programmazione;

(f)“assegnazione regionale”: l’importo stanziato per l’aiuto programmabile per finanziare le strategie o le priorità in materia di cooperazione regionale comuni a più PTOM e definite nei documenti di programmazione;

(g)“assegnazione intraregionale”: un importo nell’ambito dell’assegnazione regionale stanziato per l’aiuto programmabile al fine di finanziare le strategie e le priorità in materia di cooperazione intraregionale riguardanti almeno un PTOM e una o più regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 del TFUE e/o uno o più Stati ACP e/o uno o più Stati o territori non ACP.

Articolo 75
Principi della cooperazione finanziaria

1.L’assistenza finanziaria dell’Unione si basa sui principi di partenariato, titolarità, allineamento con i sistemi territoriali, complementarità e sussidiarietà.

2.Le operazioni finanziate nel quadro della presente decisione possono assumere la forma di aiuti programmabili o non programmabili.

3.L’assistenza finanziaria dell’Unione:

(a)è attuata tenendo debitamente conto delle caratteristiche geografiche, sociali e culturali dei singoli PTOM, come pure delle loro specifiche potenzialità;

(b)garantisce un apporto di risorse su base prevedibile e regolare;

(c)è flessibile e adeguata alla situazione di ciascun PTOM;

(d)si svolge nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ogni partner.

4.L’attuazione degli interventi è affidata alle autorità del PTOM interessato, fatte salve le competenze della Commissione volte a garantire una sana gestione finanziaria nell’uso dei fondi dell’Unione.

CAPO 2

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA COOPERAZIONE FINANZIARIA

Articolo 76
Oggetto e campo di applicazione

Nel quadro della strategia e delle priorità stabilite dal PTOM interessato a livello locale o regionale, si possono sostenere finanziariamente le azioni seguenti:

(a)politiche e riforme settoriali, nonché progetti coerenti con le stesse;

(b)sviluppo delle istituzioni, rafforzamento delle capacità e integrazione degli aspetti ambientali;

(c)assistenza tecnica.

Articolo 77
Sviluppo delle capacità

1.L’assistenza finanziaria può contribuire, tra l’altro, ad aiutare i PTOM a sviluppare le capacità necessarie per definire, attuare e controllare strategie e azioni territoriali e/o regionali al fine di conseguire gli obiettivi generali stabiliti per i settori di cooperazione indicati nelle parti II e III.

2.L’Unione sostiene gli sforzi dei PTOM tesi a elaborare dati statistici attendibili nei settori in questione.

3.L’Unione può sostenere i PTOM nei loro sforzi volti a migliorare la comparabilità dei propri indicatori macroeconomici.

Articolo 78
Assistenza tecnica

1.Su iniziativa della Commissione, il finanziamento dell’Unione può coprire le spese di sostegno per l’attuazione della presente decisione e per il conseguimento dei suoi obiettivi, comprese le spese di sostegno amministrativo connesso alle attività di preparazione, followup, monitoraggio, audit e valutazione necessarie ai fini di tale attuazione, nonché le spese sostenute in sede e nelle delegazioni dell’Unione per il sostegno amministrativo necessario per il programma e la gestione delle operazioni finanziate nel quadro della presente decisione, compresi le azioni di informazione e di comunicazione e i sistemi informatici istituzionali.

2.Su iniziativa dei PTOM, possono essere finanziati studi o misure di assistenza tecnica in relazione all’attuazione delle attività previste nei documenti di programmazione. La Commissione può decidere di finanziare tali azioni utilizzando l’aiuto programmabile o la dotazione destinata alle misure di cooperazione tecnica.

CAPO 3

ATTUAZIONE DELLA COOPERAZIONE FINANZIARIA

Articolo 79
Principio generale

Salvo altrimenti specificato nella presente decisione, l’assistenza finanziaria dell’Unione è attuata conformemente agli obiettivi e ai principi della decisione stessa, al regolamento finanziario e al [regolamento NDICI], in particolare al titolo II, capo I, ad eccezione dell’articolo 13, dell’articolo 14, paragrafi 1 e 4, e dell’articolo 15, al capo III, ad eccezione dell’articolo 21, paragrafo 1, dell’articolo 21, paragrafo 2, lettere a) e b), e dell’articolo 21, paragrafo 3, e al capo V, ad eccezione dell’articolo 31, paragrafi 1, 4, 6 e 9, e dell’articolo 32, paragrafo 3. La procedura di cui all’articolo 80 della presente decisione non si applica ai casi di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del [regolamento NDICI].

Articolo 80
Adozione di programmi indicativi pluriennali, piani d’azione e misure

La Commissione adotta a norma della presente decisione, sotto forma di “documenti di programmazione unici”, i programmi indicativi pluriennali di cui all’articolo 12 del [regolamento NDICI], nonché i piani d’azione e le misure corrispondenti di cui all’articolo 19 del [regolamento NDICI], conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 88, paragrafo 5, della presente decisione. Tale procedura si applica anche alle revisioni di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del [regolamento NDICI] che modificano in misura significativa il contenuto del programma indicativo pluriennale.

Nel caso della Groenlandia, i piani d’azione e le misure di cui all’articolo 19 del [regolamento NDICI] possono essere adottati separatamente dai programmi indicativi pluriennali. 

Articolo 81
Ammissibilità al finanziamento territoriale

1.Le autorità pubbliche dei PTOM possono beneficiare del sostegno finanziario previsto dalla presente decisione.

2.Fatta salva l’approvazione da parte delle autorità dei PTOM interessati, possono beneficiare del sostegno finanziario previsto dalla presente decisione i soggetti o gli organismi seguenti:

(a)gli organismi pubblici o parastatali locali, nazionali e/o regionali, gli enti o le autorità locali dei PTOM, in particolare i loro istituti finanziari e le loro banche di sviluppo;

(b)le società e le imprese dei PTOM e dei gruppi regionali;

(c)le società e le imprese di uno Stato membro, in aggiunta al loro contributo specifico, affinché possano intraprendere progetti produttivi sul territorio di un PTOM;

(d)gli intermediari finanziari dei PTOM o dell’Unione che promuovono e finanziano investimenti privati nei PTOM;

(e)i soggetti della cooperazione decentrata e gli altri soggetti non governativi dei PTOM e dell’Unione, affinché possano intraprendere progetti e programmi economici, culturali, sociali e didattici nei PTOM nell’ambito della cooperazione decentrata, come previsto all’articolo 12 della presente decisione.

Articolo 82
Ammissibilità al finanziamento regionale

1.Può essere utilizzata un’assegnazione regionale per le operazioni a vantaggio e con la partecipazione di:

(a)due o più PTOM, a prescindere dalla loro ubicazione;

(b)i PTOM e l’Unione nel suo insieme;

(c)due o più PTOM, a prescindere dalla loro ubicazione, e almeno uno dei soggetti seguenti:

i)una o più regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 del TFUE;

ii)uno o più Stati ACP e/o uno o più Stati o territori non ACP;

iii)uno o più organismi regionali di cui fanno parte i PTOM;

v)uno o più soggetti, autorità o altri organismi di almeno un PTOM, che siano membri di un GECT conformemente all’articolo 8 della presente decisione, una o più regioni ultraperiferiche e uno o più Stati o territori limitrofi ACP e/o non ACP.

2.Nell’ambito dell’assegnazione regionale di cui all’articolo 74, può essere utilizzata un’assegnazione intraregionale per le operazioni a vantaggio e con la partecipazione di:

(a)uno o più PTOM e una o più regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 del TFUE;

(b)uno o più PTOM e uno o più Stati o territori limitrofi, ACP e/o non ACP;

(c)uno o più PTOM, una o più regioni ultraperiferiche e uno o più Stati o territori ACP e/o non ACP;

(d)due o più organismi regionali di cui fanno parte i PTOM;

(e)uno o più soggetti, autorità o altri organismi di almeno un PTOM, che siano membri di un GECT conformemente all’articolo 8 della presente decisione, una o più regioni ultraperiferiche e uno o più Stati o territori limitrofi ACP e/o non ACP.

3.Il finanziamento necessario per consentire la partecipazione degli Stati ACP, delle regioni ultraperiferiche e di altri paesi e territori ai programmi di cooperazione regionale dei PTOM si aggiunge ai fondi assegnati ai PTOM a norma della presente decisione.

4.La partecipazione degli Stati ACP, delle regioni ultraperiferiche e di altri paesi ai programmi stabiliti conformemente alla presente decisione è prevista soltanto nella misura in cui:

(a)esistono disposizioni equivalenti nei programmi pertinenti dell’Unione o nei programmi pertinenti di finanziamento dei territori e paesi terzi non contemplati da programmi dell’Unione;

(b)il principio di proporzionalità è rispettato.

Articolo 83
Ammissibilità ad altri programmi dell’Unione

1.Le persone fisiche provenienti da un PTOM, secondo la definizione di cui all’articolo 50 e, ove applicabile, gli enti e le istituzioni pubblici e/o privati competenti di un PTOM sono ammessi a partecipare ai programmi dell’Unione e a fruire dei finanziamenti ivi previsti, fatte salve le regole e le finalità dei programmi stessi e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il PTOM è connesso.

2.I PTOM possono altresì beneficiare di un sostegno nell’ambito dei programmi e degli strumenti dell’Unione per la cooperazione con altri paesi, quali [il regolamento NDICI], fatte salve le regole, le finalità e le modalità di tali programmi.

3.A partire dal 2022 i PTOM riferiscono ogni anno alla Commissione in merito a tale partecipazione ai programmi dell’Unione.

Articolo 84
Rendicontazione

La Commissione vaglia i progressi compiuti nell’attuazione dell’assistenza finanziaria fornita ai PTOM a norma della presente decisione e ogni anno, a partire dal 2022, presenta al Consiglio una relazione sull’attuazione e sui risultati della cooperazione finanziaria. La relazione è trasmessa al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. 

Articolo 85
Controlli finanziari

1.    Il PTOM interessato è il principale responsabile del controllo finanziario dei fondi dell’Unione, che esercita, se del caso, in coordinamento con lo Stato membro cui è connesso, ai sensi delle disposizioni nazionali applicabili.

2.    La Commissione provvede:

a)    a garantire l’esistenza e il buon funzionamento, nei PTOM interessati, dei sistemi di gestione e di controllo per assicurare che i fondi dell’Unione siano utilizzati correttamente ed efficacemente;

b)    in caso di irregolarità, a inviare raccomandazioni o richieste di misure correttive per rettificare le irregolarità e ovviare alle carenze di gestione riscontrate.

3.    La Commissione, i PTOM ed, eventualmente, lo Stato membro cui sono connessi, cooperano sulla base di accordi amministrativi in occasione di riunioni annuali o semestrali per coordinare i programmi, la metodologia e l’attuazione dei controlli.

4.    Per quanto riguarda le rettifiche finanziarie:

a)    spetta in primo luogo ai PTOM interessati individuare e rettificare le irregolarità finanziarie;

b)    tuttavia, in caso di carenze da parte del PTOM interessato, se quest’ultimo non rimedia alla situazione e se i tentativi di conciliazione falliscono, la Commissione interviene per ridurre o ritirare la rimanenza dell’assegnazione globale corrispondente alla decisione di finanziamento del documento di programmazione.

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 86
Delega di potere alla Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 87 al fine di modificare gli allegati II, III e IV, per tener conto degli sviluppi tecnologici e delle modifiche della legislazione doganale e commerciale.

Onde garantire un’efficace valutazione dei progressi compiuti dalla presente decisione verso il conseguimento dei suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 87, per modificare l’articolo 3 dell’allegato I al fine di rivedere o completare gli indicatori, se ritenuto necessario, e di integrare la presente decisione con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione.

Articolo 87
Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 86 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2021. La Commissione redige una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Consiglio non si opponga a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.La delega di potere di cui all’articolo 86 può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Consiglio.

5.L’atto delegato adottato a norma dell’articolo 86 entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui l’atto gli è stato notificato o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.

Articolo 88
Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita da un comitato (“comitato PTOM”), che è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 43 .

2.Ai fini dell’articolo 10, paragrafo 6, e dell’articolo 16, paragrafo 8, dell’allegato II, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall’articolo 285, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 44 , che è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.Ai fini dell’articolo 2 dell’allegato III e degli articoli 5 e 6 dell’allegato IV, la Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio 45 , che è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

5.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

6.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l’articolo 4.

7.Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto mediante procedura scritta, questa si intende conclusa senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o una maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

Articolo 89
Informazione, comunicazione e pubblicità

1.I destinatari dei finanziamenti dell’Unione a norma della presente decisione rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

2.La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all’articolo 3.

Articolo 90
Clausola relativa al Servizio europeo per l’azione esterna

La presente decisione si applica conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio 46 .

Articolo 91
Abrogazione e disposizioni transitorie

1.La decisione 2013/755/UE del Consiglio è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2021.

2.La presente decisione non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate ai sensi della decisione 2013/755/UE del Consiglio, che continua pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.

3.La dotazione finanziaria del programma può inoltre coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell’ambito del suo predecessore, la decisione 2013/755/UE del Consiglio.

4.Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all’articolo 78, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

Articolo 92
Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati (cluster di programmi)

1.3.Natura della proposta/iniziativa

1.4.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.Durata e incidenza finanziaria

1.6.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Decisione relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione europea, comprese le relazioni tra l’Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall’altro (“Decisione sull’associazione d’oltremare”)

1.2.Settore/settori interessati (cluster di programmi)

La decisione è il risultato della fusione della decisione sull’associazione d’oltremare (2013/755/UE) e della decisione sulla Groenlandia (2014/137/UE) attualmente in vigore.

Il settore interessato è il seguente:

15. Azione esterna

15.05. Paesi e territori d’oltremare (compresa la Groenlandia).

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

 una nuova azione 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria 47  

 la proroga di un’azione esistente 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un’altra/una nuova azione

1.4.Motivazione della proposta/iniziativa

1.4.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell’iniziativa

L’obiettivo a lungo termine dello strumento consiste nel promuovere lo sviluppo economico e sociale dei PTOM e nell’instaurare strette relazioni economiche tra essi e l’Unione nel suo insieme. L’associazione perseguirà tale obiettivo nel breve periodo migliorando la competitività dei PTOM, rafforzandone la resilienza, riducendone la vulnerabilità economica e ambientale e promuovendo la cooperazione tra essi e altri partner.

1.4.2.Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un’efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per “valore aggiunto dell’intervento dell’Unione” si intende il valore derivante dall’intervento dell’Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell’azione a livello europeo (ex ante)

I paesi e territori d’oltremare (PTOM) sono associati all’Unione europea dall’entrata in vigore del trattato di Roma nel 1958. L’associazione dei PTOM all’Unione trae origine dalle relazioni costituzionali che legano tali paesi e territori a tre Stati membri. I PTOM non fanno parte né del territorio doganale dell’Unione né del mercato interno. Inoltre, la maggior parte dei PTOM incontra particolari difficoltà a causa delle proprie dimensioni, dell’ubicazione, della lontananza e di una base economica limitata. In tale contesto, nel corso degli ultimi decenni l’UE ha finanziato programmi territoriali e regionali del FES nei PTOM; il sostegno finanziario più recente è stato erogato attraverso l’11º FES e dovrebbe continuare ad esserlo nei prossimi anni.

A seguito di un referendum, la Groenlandia è uscita dall’UE nel 1985 per diventare un PTOM. Nell’ambito dell’accordo di recesso con la Danimarca e la Groenlandia (trattato sulla Groenlandia), quest’ultima ha ricevuto una compensazione per la perdita di finanziamenti dell’UE sotto forma di un accordo di pesca. Nel 2006 il Consiglio ha deciso di istituire, oltre all’accordo di pesca, uno strumento specifico volto a sostenere lo sviluppo della Groenlandia, dopo che la compensazione finanziaria a suo favore era stata ridotta.

L’impostazione adottata dall’UE riguardo alle future tappe delle relazioni fra le parti è incentrata su una cooperazione reciprocamente vantaggiosa con i PTOM e la Groenlandia e dà particolare rilievo alle priorità che li riguardano, quali il miglioramento della competitività, il rafforzamento della resilienza e la riduzione della vulnerabilità, nonché la promozione della cooperazione tra i PTOM e i loro partner regionali, europei e internazionali.

L’UE può fornire un valore aggiunto sulla base del volume di risorse erogate attraverso i suoi strumenti, delle modalità gestione relativamente flessibili e della prevedibilità delle risorse da assegnare nel periodo del QFP.

L’UE vanta competenze significative nei principali settori in cui i PTOM hanno necessità e interessi (ad esempio la coesione regionale, l’integrazione economica e i cambiamenti climatici) e ha tratto una valida esperienza dalle proprie politiche di successo (come le competenze acquisite in materia di sicurezza alimentare attraverso la politica agricola comune). In alcuni settori in cui gli Stati membri hanno deciso di non intervenire o non possono agire, l’UE resta il principale, e talvolta l’unico, soggetto a intervenire.

L’UE assicura una presenza a livello mondiale attraverso le proprie delegazioni, garantendo una vasta rete d’informazione sull’andamento di paesi e regioni del mondo. Questo le permette di essere costantemente a conoscenza dei nuovi bisogni e problemi e quindi di riassegnare le risorse di conseguenza. Le attuali complementarità tra l’azione dell’UE e le azioni svolte dagli Stati membri sono in aumento. Ne risultano rafforzati il dialogo politico e la cooperazione, che viene attuata sempre più nell’ambito di una programmazione congiunta con gli Stati membri.

L’UE può integrare altresì le attività degli Stati membri volte a fronteggiare situazioni potenzialmente pericolose o nel caso di interventi particolarmente costosi, ad esempio le crisi dovute ai cambiamenti climatici a cui i PTOM sono frequentemente esposti.

Valore aggiunto dell’Unione previsto (ex-post)

Il previsto valore aggiunto generato dalla nuova decisione sull’associazione d’oltremare dovrebbe derivare dalle conclusioni della revisione intermedia degli strumenti di finanziamento esterno, la quale ha concluso che, nel caso dei PTOM e della Groenlandia, entrambi gli strumenti si sono dimostrati adatti allo scopo e che l’associazione con i PTOM e il partenariato con la Groenlandia hanno ottenuto risultati positivi rispetto ai diversi parametri valutati (efficienza, ecc.). Lo strumento proposto dovrebbe continuare a favorire questa tendenza positiva.

Più in particolare, e tenuto conto delle specificità dei PTOM e della loro relazione speciale con l’UE, un nuovo strumento finanziario per tutti i PTOM garantirà:

l’unità di gestione: una stessa fonte di finanziamento (il bilancio) per tutti i PTOM creerà sinergie nell’ambito della programmazione e dell’attuazione;

il consolidamento degli obiettivi comuni;

la semplificazione e la coerenza del quadro giuridico;

una maggiore visibilità dei PTOM in quanto gruppo.

Lo strumento proposto tiene conto del recesso del Regno Unito dall’Unione europea il 29 marzo 2019, che sarà effettivo allo scadere del periodo transitorio il 1º gennaio 2021, e pertanto non si applica ai PTOM britannici.

1.4.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Revisione intermedia dell’11º FES e della decisione sulla Groenlandia

11º FES-PTOM. Nel periodo 2014-2020 e conformemente alla decisione sull’associazione d’oltremare, i PTOM hanno accesso a tre fonti di finanziamento: l’11º FES, il bilancio dell’UE (principio di ammissibilità a tutti i programmi e strumenti dell’UE, compresa la componente tematica dello strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI)) e la BEI. Nell’ambito dell’11º FES, i PTOM beneficiano di 364,5 milioni di EUR.

Il sostegno finanziario ai PTOM non si limita all’obiettivo generale del FES di eliminare la povertà, giacché l’obiettivo dell’associazione tra i PTOM e l’UE consiste nel promuovere lo sviluppo economico e sociale dei PTOM e nell’instaurare strette relazioni economiche tra essi e l’Unione nel suo insieme. I settori che beneficiano di un sostegno nei PTOM nell’ambito dell’11º FES abbracciano un ampio spettro di politiche imperniate in particolare su ambiente, biodiversità, adattamento ai cambiamenti climatici e attenuazione dei loro effetti, energie rinnovabili, istruzione, telecomunicazioni, connettività digitale e turismo. Benché l’11º FES sia risultato uno strumento utile ed efficace per sostenere gli obiettivi dell’associazione tra l’UE e i PTOM, alcuni PTOM invocano regolarmente una semplificazione delle procedure di programmazione e di attuazione, a motivo delle proprie capacità amministrative limitate. Finora, inoltre, le attuali disposizioni che favoriscono la cooperazione regionale tra le diverse categorie di soggetti regionali (PTOM, paesi ACP e regioni ultraperiferiche vicine e paesi in via di sviluppo non ACP) non sono state sufficientemente sfruttate.

Decisione sulla Groenlandia. La decisione 2014-2020, che assegna 217,8 milioni di EUR al programma di sostegno al bilancio sottostante, pari a 31 milioni di EUR all’anno, è il principale strumento di finanziamento e quadro normativo dell’UE all’interno del suo bilancio e costituisce il fondamento delle relazioni tra l’UE e la Groenlandia. Essa è complementare alla decisione sull’associazione d’oltremare ed anche all’accordo di partenariato nel settore della pesca e alla dichiarazione congiunta del 2014 sulle relazioni tra l’UE e la Groenlandia. La decisione sulla Groenlandia mira a preservare i legami stretti e duraturi tra i partner, promuovendo al contempo lo sviluppo sostenibile della Groenlandia. I due obiettivi principali consistono nell’aiutare la Groenlandia a far fronte alle sue principali difficoltà (in particolare la diversificazione dell’economia) e nel contribuire alla capacità dell’amministrazione groenlandese di formulare e attuare politiche nazionali. Il documento di programmazione di base a favore dello sviluppo sostenibile della Groenlandia 2014-2020 appoggia gli obiettivi della decisione sulla Groenlandia favorendo una crescita intelligente mediante investimenti nell’istruzione e nella ricerca, nonché una crescita inclusiva attraverso l’offerta di un’istruzione qualificante a una fascia più ampia della popolazione al fine di garantire posti di lavoro, ridurre la povertà e creare una base sostenibile per la crescita economica.

Il programma di sostegno al bilancio a favore dell’istruzione indica un andamento positivo: la maggior parte degli obiettivi (74,12%) è stata conseguita o superata nel 2016. Misurare l’incidenza degli obiettivi economici della decisione sulla Groenlandia si è rivelato però più difficile, dato che si tratta di obiettivi a lungo termine i cui risultati non sono immediatamente visibili. Tuttavia, si registrano tendenze positive in termini di sviluppo di nuovi settori (ad esempio l’apertura di miniere), aumento dei tassi di completamento degli studi e maggiore capacità del governo di formulare politiche a lungo termine. Inoltre, il dialogo politico portato avanti a livello formale e informale ha favorito una comprensione reciproca tra i partner e una salda cooperazione in settori importanti quali l’Artico, nel cui ambito la Groenlandia partecipa alla politica artica dell’UE del 2016 e sostiene la richiesta dell’UE di partecipare al Consiglio artico in veste di osservatore. Tali tendenze dovrebbero confermarsi e addirittura rafforzarsi dopo il 2020.

La decisione sulla Groenlandia fornisce uno strumento adatto allo scopo che consente all’UE e alla Groenlandia di continuare ad approfondire le relazioni e la cooperazione dopo il 2020.

Gli obiettivi dell’associazione con i PTOM, compresa la Groenlandia, enunciati agli articoli 198 e 199 del TFUE, esigono un partenariato globale, che comprenda un quadro istituzionale e un regime di scambi e che abbracci numerosi ambiti di cooperazione, nonché i principi di base che disciplinano l’assistenza finanziaria dell’Unione ai PTOM. A tal fine è necessario uno strumento giuridico di vasta portata.

Tenuto conto delle specificità dei PTOM e della loro relazione speciale con l’UE, un nuovo strumento finanziario per tutti i PTOM che riguardi tanto il quadro politico e giuridico quanto l’attuazione della cooperazione garantirà l’efficacia, la coerenza e il consolidamento degli obiettivi comuni, nonché una maggiore visibilità dei PTOM come gruppo. La proposta presenta un’impostazione flessibile e adeguata alla situazione specifica di ciascun PTOM.

1.4.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

L’aggiornamento della decisione sull’associazione d’oltremare (DAO) intende garantire la piena complementarità con gli atti legislativi più importanti post-2020, in particolare con quanto segue.

Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI): al fine di garantire la coerenza e l’efficacia, la decisione applicherà, salvo altrimenti specificato, le disposizioni dell’NDICI in materia di attuazione, valutazione e monitoraggio. Il progetto di regolamento prevede che i PTOM siano ammissibili ai programmi tematici conformemente al regolamento stesso e al pilastro 3 delle azioni di risposta rapida. Il regolamento che istituisce l’NDICI e la decisione sull’associazione d’oltremare aggiornata comprendono inoltre una disposizione che prevede la possibilità di avviare iniziative intraregionali tra i PTOM, i paesi partner e le regioni ultraperiferiche dell’UE.

Disposizioni normative in materia di politica regionale: la decisione sull’associazione d’oltremare aggiornata e la normativa proposta in materia di politica regionale sono state elaborate al fine di rafforzare le disposizioni che favoriscono l’avvio di iniziative intraregionali che coinvolgono i PTOM, i paesi partner e le regioni ultraperiferiche dell’UE.

Altre politiche e altri programmi dell’UE: i PTOM continueranno ad essere ammissibili a tutte le politiche e a tutti i programmi dell’UE, salvo indicazione contraria nella normativa pertinente. Essi potranno pertanto partecipare ai programmi ERASMUS +, Orizzonte 2020, COSME, ecc.

1.5.Durata e incidenza finanziaria

 durata limitata

◻ in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

◻ Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal 2021 in poi

1.6.Modalità di gestione previste 48  

 Gestione diretta a opera della Commissione

a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell’Unione;

◻ a opera delle agenzie esecutive.

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

☒ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all’attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”.

Osservazioni

Le spese esterne richiedono la capacità di sfruttare tutte le modalità di gestione previste, in funzione delle necessità e di quanto deciso nel corso dell’attuazione.

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

I sistemi di monitoraggio e valutazione della Commissione, sempre più orientati ai risultati, vedono coinvolti personale interno così come partner esecutivi ed esperti esterni.

I funzionari responsabili presso le delegazioni e la sede centrale assicurano un monitoraggio costante dell’attuazione di progetti e programmi, utilizzando le informazioni fornite dai partner esecutivi nel quadro delle loro relazioni periodiche nonché, ogniqualvolta sia possibile, attraverso visite in loco. L’attività di monitoraggio interno fornisce preziose informazioni sui progressi compiuti e permette ai responsabili di individuare difficoltà effettive o potenziali e di adottare misure correttive.

Ci si avvale inoltre della collaborazione di esperti esterni indipendenti per valutare il rendimento delle azioni esterne dell’UE mediante tre diversi sistemi. Tali valutazioni contribuiscono ad accrescere i livelli di rendicontazione e a migliorare gli interventi in corso; inoltre, traendo insegnamenti da esperienze passate, ispirano politiche ed azioni per il futuro.

Le disposizioni in materia di monitoraggio e rendicontazione proposte nel regolamento NDICI saranno utilizzate nell’ambito dello strumento relativo ai PTOM (articolo 84 della nuova decisione sull’associazione d’oltremare).

La Commissione esaminerà i progressi compiuti nell’attuazione delle misure di finanziamento esterno dell’Unione e, a partire dal 2021, presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull’attuazione delle azioni finanziate; tale relazione sarà presentata anche al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Inoltre, tutti gli strumenti interni di monitoraggio (ad esempio monitoraggio orientato ai risultati - ROM), valutazione e rendicontazione della Commissione saranno applicabili alla decisione sull’associazione d’oltremare aggiornata dopo il 2020.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Metodi di esecuzione

Per quanto riguarda le modalità di gestione, non sono previsti cambiamenti sostanziali e l’esperienza acquisita dai servizi della Commissione e dai responsabili dell’attuazione nel quadro dei precedenti programmi aiuterà a ottenere migliori risultati in futuro.

Le azioni finanziate nell’ambito della presente decisione saranno attuate in regime di gestione diretta dalla Commissione, in sede e/o tramite le delegazioni dell’Unione, e in regime di gestione indiretta da qualsiasi altra entità elencata all’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del nuovo regolamento finanziario, per poter conseguire più efficacemente gli obiettivi della decisione.

Per quanto riguarda la gestione indiretta, conformemente all’articolo 154 del nuovo regolamento finanziario, tali entità devono garantire un livello di tutela degli interessi finanziari dell’UE equivalente a quello assicurato nell’ambito della gestione diretta. Sarà effettuata una valutazione ex ante per pilastro dei sistemi e delle procedure delle entità, conformemente al principio di proporzionalità e tenendo debitamente conto della natura dell’azione e dei rischi finanziari connessi. Qualora l’attuazione lo richieda o siano state espresse riserve nelle relazioni di attività, saranno definiti e realizzati piani d’azione con specifiche misure di attenuazione. Inoltre, l’attuazione potrebbe essere accompagnata da adeguate misure di vigilanza imposte dalla Commissione.

Struttura di controllo interno

Il processo di controllo interno/gestione è concepito in modo tale da fornire ragionevoli garanzie in merito al conseguimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza delle sue operazioni, affidabilità dei suoi rendiconti finanziari e conformità con il quadro legislativo e procedurale pertinente.

Efficacia ed efficienza

Per garantire l’efficacia e l’efficienza delle sue operazioni (e abbassare l’elevato livello di rischio nell’ambito dell’assistenza esterna), oltre a tutti gli elementi della politica strategica e del processo di pianificazione della Commissione, alla struttura di audit interno e agli altri requisiti del quadro di controllo interno della Commissione, i servizi responsabili dell’attuazione manterranno per tutti i propri strumenti un quadro ad hoc per la gestione degli aiuti che comprenda:

·una gestione decentrata della maggior parte dell’assistenza esterna affidata alle delegazioni dell’Unione in loco;

·linee di responsabilità finanziaria chiare e ufficiali, dall’ordinatore delegato (direttore generale), mediante sottodelega dell’ordinatore sottodelegato (direttore) presso la sede centrale, al capo delegazione;

·relazioni regolari delle delegazioni dell’Unione alla sede centrale (relazioni sulla gestione dell’assistenza esterna), compresa una dichiarazione annuale di affidabilità del capo delegazione;

·organizzazione di un consistente programma di formazione per il personale nelle sedi centrali e nelle delegazioni;

·un sostegno e un’assistenza solidi da parte della sede centrale alle delegazioni (anche via internet);

·visite d’ispezione regolari, ogni 3-6 anni, presso le delegazioni;

·una metodologia di gestione del ciclo dei progetti e dei programmi che comprenda: strumenti a sostegno della qualità per la concezione degli interventi, i relativi metodi di attuazione, il meccanismo di finanziamento, il sistema di gestione, la valutazione e la selezione di tutti i partner nell’attuazione ecc.; strumenti di gestione, monitoraggio e rendicontazione dei programmi e dei progetti per un’attuazione efficace, compreso un monitoraggio esterno periodico dei progetti in loco; rilevanti componenti di valutazione e di audit;

·la semplificazione, che si cercherà di garantire tramite un maggiore ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi e il riconoscimento reciproco delle attività di audit delle organizzazioni partner. Sarà confermata l’impostazione che prevede controlli differenziati in funzione del rischio sulla base dei rischi sottostanti.

Rendicontazione finanziaria e norme contabili

I servizi responsabili dell’attuazione continueranno a cercare di rispettare i massimi standard di contabilità e rendicontazione finanziaria utilizzando il sistema di contabilità per competenza (ABAC) della Commissione e gli strumenti specifici per l’assistenza esterna quali il sistema integrato di gestione dell’informazione (CRIS) e il suo successore (OPSYS).

I metodi per il controllo della conformità con il quadro legislativo e procedurale pertinente sono illustrati nella sezione 2.3 (Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità).

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il o i sistemi di controllo interno per ridurli

Ambiente di rischio

Il contesto operativo degli aiuti forniti tramite il presente strumento è caratterizzato dai seguenti fattori di rischio, che potrebbero portare alla mancata realizzazione degli obiettivi dello strumento, a una gestione finanziaria non ottimale e/o all’inosservanza delle norme vigenti (errori riguardanti la legalità e la regolarità):

·l’instabilità economica/politica e/o le catastrofi naturali, che possono causare difficoltà e ritardi nella concezione e nell’attuazione degli interventi, soprattutto negli Stati fragili;

·una scarsa capacità istituzionale e amministrativa nei paesi partner, che può causare difficoltà e ritardi nella concezione e nell’attuazione degli interventi;

·la dispersione geografica dei progetti e dei programmi (che coprono un gran numero di Stati/territori/regioni), che può porre problemi logistici o di risorse in sede di monitoraggio, specialmente per il follow-up delle attività in loco;

·la diversità delle strutture e delle capacità di controllo interno dei vari partner/beneficiari potenziali, che può frammentare e, di conseguenza, ridurre l’efficacia e l’efficienza delle risorse di cui dispone la Commissione per sostenere e monitorare l’attuazione;

·la carenza qualitativa e quantitativa dei dati disponibili sui risultati e sull’incidenza dell’attuazione degli aiuti esterni/dei piani di sviluppo nazionali nei paesi partner, che può compromettere la capacità della Commissione di riferire sui/rendere conto dei risultati.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (ratio “costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti”) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

Il costo del controllo interno/di gestione rappresenta all’incirca il 4% della media annuale stimata di 12,78 miliardi di EUR prevista per gli impegni complessivi (operativi e amministrativi) nel portafoglio di spesa finanziato dal bilancio generale dell’UE per il periodo 2021-2027. Il calcolo del costo del controllo si riferisce unicamente ai costi della Commissione, esclusi quelli sostenuti dagli Stati membri o dalle entità incaricate dell’esecuzione. Queste ultime possono trattenere fino al 7% per la gestione dei fondi, che potrebbe essere utilizzato in parte a fini di controllo.

In questi costi di gestione rientrano tutto il personale in sede e nelle delegazioni, le infrastrutture, i viaggi, la formazione, il monitoraggio, la valutazione e i contratti di audit (compresi quelli lanciati dai beneficiari).

Il rapporto attività di gestione/attività operative potrebbe essere ridotto nel tempo nell’ambito della struttura perfezionata e semplificata del nuovo strumento, sulla base delle modifiche che saranno introdotte dal nuovo regolamento finanziario. I principali vantaggi di questi costi di gestione riguardano il conseguimento degli obiettivi strategici, l’uso efficiente ed efficace delle risorse e l’attuazione di misure preventive e di altre verifiche rigorose ed efficaci in termini di costi per garantire un uso legittimo e regolare dei fondi.

La natura e la portata delle attività di gestione e dei controlli di conformità continueranno ad essere migliorate anche in futuro; questi costi sono tuttavia nel loro insieme necessari per una realizzazione efficace ed efficiente degli obiettivi degli strumenti con un rischio minimo di non conformità (meno del 2% di errore residuo). Questi costi sono nettamente inferiori ai rischi che potrebbe comportare l’abolizione o la riduzione dei controlli interni in questo settore ad alto rischio.

Livello previsto di rischio di non conformità delle norme applicabili

L’obiettivo dello strumento in termini di conformità è mantenere il tradizionale livello di rischio di non conformità (tasso di errore), che è un livello “netto” residuo di errore (calcolato su base pluriennale una volta eseguiti tutti i controlli e le rettifiche previsti sui contratti chiusi) al disotto del 2%. Questo tradizionalmente ha determinato un margine di errore stimato al 2-5% in termini di campione annuale randomizzato di operazioni eseguite dalla Corte dei conti europea ai fini della dichiarazione annuale di affidabilità (DAS). La Commissione ritiene che questo sia il rischio più basso di non conformità cui si può arrivare considerati il contesto ad alto rischio, gli oneri amministrativi e la necessaria efficacia in termini di costi dei controlli di conformità. Qualora venissero individuate lacune, saranno attuate misure correttive mirate al fine di garantire tassi di errore minimi.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

Visto il contesto ad alto rischio, i sistemi devono preventivare un gran numero di potenziali errori di conformità (irregolarità) nelle operazioni e garantire un alto livello di prevenzione, individuazione e controlli di rettifica sin dalle prime fasi del processo di pagamento. Questo significa, in pratica, che i controlli di conformità si baseranno prevalentemente sulle verifiche ex ante approfondite eseguite su base pluriennale dai revisori esterni e dal personale della Commissione in loco prima dei pagamenti finali dei progetti (ferma restando l’esecuzione di alcune revisioni contabili ex post), il che va ben oltre le salvaguardie finanziarie richieste dal regolamento finanziario. Il quadro di conformità comprende, tra l’altro, le componenti significative elencate di seguito.

Misure preventive:

·formazione di base obbligatoria sulle questioni attinenti alle frodi per il personale addetto alla gestione degli aiuti e i revisori contabili;

·messa a disposizione (anche via internet) di linee guida, tra cui la Guida pratica alle procedure contrattuali, il manuale DEVCO e le istruzioni pratiche (“toolkit”) per la gestione finanziaria (per i partner responsabili dell’attuazione);

·valutazione ex ante per garantire che siano state predisposte opportune misure antifrode, volte a prevenire e individuare le frodi nella gestione dei fondi UE, presso le autorità incaricate di amministrare i fondi corrispondenti in gestione congiunta e decentrata;

·analisi ex ante dei meccanismi antifrode esistenti nel paese partner nell’ambito della valutazione del criterio di ammissibilità della gestione delle finanze pubbliche cui è subordinata la concessione del sostegno al bilancio (esistenza di un deciso impegno a combattere la frode e la corruzione, di autorità ispettive adeguate, di una capacità giudiziaria sufficiente e di meccanismi efficaci di reazione e sanzione).

·Misure di individuazione e rettifica:

·audit e verifiche esterni (obbligatori o basati sull’analisi del rischio), anche ad opera della Corte dei conti;

·controlli a posteriori (basati sull’analisi del rischio) e recuperi;

·sospensione dei finanziamenti UE in caso di grave frode, compresa la corruzione su vasta scala, fino a che le autorità non abbiano adottato opportuni provvedimenti per rettificare la frode ed evitare che si ripeta in futuro;

·sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES);

·sospensione/risoluzione del contratto;

·procedura di esclusione.

Le strategie antifrode dei servizi interessati, che sono regolarmente rivedute, saranno adattate, ove necessario, non appena verrà pubblicata la nuova versione della strategia antifrode (CAFS) della Commissione, per garantire, tra l’altro, che:

i controlli antifrode interni siano pienamente allineati con la CAFS;

l’approccio alla gestione del rischio di frodi sia diretto all’individuazione degli ambiti a rischio di frode e delle risposte adeguate;

i sistemi utilizzati per spendere i fondi UE nei paesi terzi consentano di recuperare i dati pertinenti da utilizzare ai fini della gestione del rischio di frode (ad esempio, doppi finanziamenti).

Se necessario, potranno essere creati gruppi in rete e strumenti informatici adeguati per analizzare i casi di frode collegati al settore degli aiuti esterni.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova o nuove linee di bilancio di spesa proposte

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero 15 Azione esterna

[VI][Rubrica VI]

Diss./Non diss. 49 .

di paesi EFTA 50

di paesi candidati 51

di paesi terzi

ai sensi dell’articolo [21, paragrafo 2, lettera b)], del regolamento finanziario

VI

15 01 05 Spese di sostegno per i paesi e territori d’oltremare (compresa la Groenlandia)

Non diss.

NO

NO

NO

NO

VI

15 05 01 Paesi e territori d’oltremare

Diss.

NO

NO

NO

NO

VI

15 05 02 Groenlandia

Diss.

NO

NO

NO

NO

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

<6>

[Rubrica VI. Vicinato e resto del mondo]

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Post 2027

TOTALE

Stanziamenti operativi (suddivisi in base alle linee di bilancio di cui al punto 3.1)

Impegni

(1)

65,927

67,252

68,604

69,984

71,391

72,827

74,292

490,275

Pagamenti

(2)

14,811

28,930

38,801

48,039

55,861

60,659

63,888

179,286

490,275

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione del programma 52  

Impegni = Pagamenti

(3)

1,329

1,349

1,369

1,389

1,409

1,429

1,449

9,725

TOTALE degli stanziamenti per la dotazione del programma

Impegni

=1+3

67,256

68,601

69,973

71,373

72,800

74,256

75,741

500,000

Pagamenti

=2+3

16,140

30,279

40,170

49,429

57,270

62,089

65,338

179,286

500,000

Mio EUR (al terzo decimale)



Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

7

“Spese amministrative”

Sezione da compilare utilizzando i “dati di bilancio di natura amministrativa” che saranno introdotti nell’ allegato della scheda finanziaria legislativa , caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.



Mio EUR (al terzo decimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Post 2027

TOTALE

Risorse umane

1,712

1,712

1,712

1,712

1,712

1,712

1,712

11,986

Altre spese amministrative

0,116

0,116

0,116

0,116

0,116

0,116

0,116

0,811

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

1,828

1,828

1,828

1,828

1,828

1,828

1,828

12,797

Mio EUR (al terzo decimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Post 2027

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
per tutte le RUBRICHE
del quadro finanziario pluriennale
 

Impegni

69,084

70,429

71,801

73,201

74,628

76,084

77,569

512,797

Pagamenti

17,968

32,107

41,998

51,257

59,098

63,917

67,166

179,286

512,797

3.2.2.Sintesi dell’incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.

   La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

1,712

1,712

1,712

1,712

1,712

1,712

1,712

11,986

Altre spese amministrative

0,116

0,116

0,116

0,116

0,116

0,116

0,116

0,811

Totale parziale della RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

1,828

1,828

1,828

1,828

1,828

1,828

1,828

12,797

Esclusa la RUBRICA 7 53
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

0,829

0,829

0,829

0,829

0,829

0,829

0,829

5,805

Altre spese
di natura amministrativa

0,500

0,520

0,540

0,560

0,580

0,600

0,620

3,920

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

1,329

1,349

1,369

1,389

1,409

1,429

1,449

9,725

TOTALE

3,158

3,178

3,198

3,218

3,238

3,258

3,278

22,523

3.2.2.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

• Posti della tabella dell’organico (funzionari e agenti temporanei)

In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione

11

11

11

11

11

11

11

Nelle delegazioni

1

1

1

1

1

1

1

Ricerca

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) (AC, AL, END, INT e JPD  54

Rubrica 7

Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale 

- in sede

6

6

6

6

6

6

6

- nelle delegazioni

6

6

6

6

6

6

Finanziato dalla dotazione del programma  55

- in sede

- nelle delegazioni

Ricerca

Altro (specificare)

TOTALE

24

24

24

24

24

24

24

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Le mansioni saranno identiche a quelle attuali (strategia, programmazione, finanze e contratti, altre mansioni orizzontali)

Personale esterno

Le mansioni saranno identiche a quelle attuali (strategia, programmazione, finanze e contratti, altre mansioni orizzontali)

3.2.3.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da terzi

   prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Specificare l’organismo di cofinanziamento 

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

-    sulle risorse proprie

-    su altre entrate

   indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche    

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Incidenza della proposta/iniziativa 56

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Articolo ………….

(1)    COM (2018) 98 final del 14.2.2018; COM(2018) 321 final del 2.5.2018.
(2)    Allegato II del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(3)    Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione europea (“Decisione sull’associazione d’oltremare”) (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).
(4)    Trattato che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee per quanto riguarda la Groenlandia (GU L 29 dell’1.2.1985, pag. 1).
(5)    Accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall’altro (GU L 29 dell’1.2.1985, pag. 9).
(6)    Dichiarazione comune della Comunità europea, da una parte, e del governo autonomo della Groenlandia e del Governo della Danimarca, dall’altra, sul partenariato tra la Comunità europea e la Groenlandia (GU L 208 del 29.7.2006, pag. 32).
(7)    Decisione 2006/526/CE del Consiglio, del 17 luglio 2006, sulle relazioni fra la Comunità europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall’altro (GU L 208 del 29.7.2006, pag. 28).
(8)    Decisione 2014/137/UE del Consiglio, del 14 marzo 2014, sulle relazioni fra l’Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall’altro (“Decisione sulla Groenlandia”) (GU L 76 del 15.3.2014, pag. 1).
(9)    La relazione di revisione intermedia si basa su 10 documenti di lavoro dei servizi della Commissione, uno per ciascuno strumento (l’elenco può essere consultato cliccando sul seguente link), che a loro volta poggiavano su 10 valutazioni indipendenti. Tutti i documenti sono disponibili all’indirizzo: https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union_en .
(10)    GU L 76 del 15.3.2014, pag. 1.
(11)    Articolo 203 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 1).
(12)    GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1.
(13)    GU L 76 del 15.3.2014, pag. 1.
(14)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: “L’efficienza energetica e il suo contributo a favore della sicurezza energetica e del quadro 2030 in materia di clima ed energia” (COM (2014) 520 final).
(15)    JOIN (2016) 21.
(16)    Da aggiornare
(17)    [Regolamento NDICI]
(18)    Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 95).
(19)    La relazione di revisione intermedia si basa su 10 documenti di lavoro dei servizi della Commissione, uno per ciascuno strumento (l’elenco può essere consultato cliccando sul seguente link), che a loro volta poggiavano su 10 valutazioni indipendenti. Tutti i documenti sono disponibili all’indirizzo: https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union_en .
(20)     https://ec.europa.eu/europeaid/mid-term-review-report-external-financing-instruments_en  
(21)     https://ec.europa.eu/europeaid/mid-term-review-report-external-financing-instruments_en  
(22)    La relazione non è ancora stata resa pubblica ma è stata approvata dalla Commissione.
(23)     https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union_en
(24)    In particolare, il documento di riflessione sul futuro delle finanze dell’UE (giugno 2017) e la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM (2018) 98 final del 14.2.2018).
(25)    COM (2018) 98 final del 14.2.2018; COM(2018) 321 final del 2.5.2018.
(26)    Parere del xx/xx/xxxx (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(27)    Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione europea (“Decisione sull’associazione d’oltremare”) (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).
(28)    Decisione 2014/137/UE del Consiglio, del 14 marzo 2014, sulle relazioni fra l’Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall’altro (“Decisione sulla Groenlandia”) (GU L 76 del 15.3.2014, pag. 1).
(29)    Trattato che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee per quanto riguarda la Groenlandia (GU L 29 dell’1.2.1985, pag. 1).
(30)    GU L 76 del 15.3.2014, pag. 1.
(31)    COM(2017) 623 final del 24.10.2017.
(32)    COM(2017) 763 final del 12.12.2017.
(33)    Accordo interistituzionale “Legiferare meglio” tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
(34)    Ibidem.
(35)    Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).
(36)    Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(37)    Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
(38)    Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(39)    Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea (“EPPO”) (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
(40)    Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
(41)    Regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di costituzione e di funzionamento di tali gruppi (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 303).
(42)    Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (convenzione di Basilea), firmata il 22 marzo 1989.
(43)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(44)    Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(45)    Regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1) .
(46)    Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).
(47)    A norma dell’articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(48)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(49)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(50)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(51)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(52)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(53)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(54)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale; JPD = giovane professionista in delegazione.
(55)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee “BA”).
(56)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20% per spese di riscossione.

Bruxelles,14.6.2018

COM(2018) 461 final

ALLEGATI

della

Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione europea,
comprese le relazioni tra l’Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e
il Regno di Danimarca, dall’altro
(“Decisione sull’associazione d’oltremare”)

{SWD(2018) 337 final}
{SEC(2018) 310 final}


INDICE

SOMMARIO

ALLEGATO I: ASSISTENZA FINANZIARIA DELL’UNIONE    2

ALLEGATO II: Relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa    4

Titolo I: Disposizioni generali    4

Titolo II: Definizione della nozione di prodotti originari    6

Titolo III: Requisiti territoriali    15

Titolo IV: Prove dell’origine    17

Titolo V: Misure di cooperazione amministrativa    26

Titolo VI: Ceuta e Melilla    31

Appendici da I a VI    32

ALLEGATO III: REVOCA TEMPORANEA DELLE PREFERENZE    75

ALLEGATO IV: DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA E SORVEGLIANZA    77

ALLEGATO I

ASSISTENZA FINANZIARIA DELL’UNIONE

Articolo 1
Ripartizione fra i PTOM

1.Ai fini della presente decisione, per i sette anni che vanno dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027, l’importo complessivo di 500 000 000 EUR a prezzi correnti dei contributi finanziari dell’Unione è ripartito come segue:

(a)159 000 000 EUR sotto forma di sovvenzioni per il sostegno programmabile bilaterale allo sviluppo a lungo termine dei PTOM, ad eccezione della Groenlandia, per finanziare in particolare le iniziative contemplate dal documento di programmazione. Tale importo è assegnato in funzione delle necessità e dei risultati dei PTOM, in base ai criteri che seguono: ove opportuno, il documento di programmazione rivolge un’attenzione particolare alle azioni volte a potenziare la governance e le capacità istituzionali dei PTOM beneficiari e, se del caso, al probabile calendario delle azioni previste. L’importo è ripartito in base al numero di abitanti, al prodotto interno lordo (PIL), all’entità delle precedenti assegnazioni e ai condizionamenti dovuti all’isolamento geografico dei PTOM, di cui all’articolo 9 della presente decisione;

(b)225 000 000 EUR sotto forma di sovvenzione per il sostegno programmabile bilaterale allo sviluppo a lungo termine della Groenlandia, per finanziare in particolare l’iniziativa contemplata dal documento di programmazione;

(c)81 000 000 EUR destinati a sostenere i programmi PTOM regionali, di cui 15 000 000 EUR potrebbero finanziare operazioni intraregionali, dato che la Groenlandia è ammissibile solo a tali operazioni. Tale cooperazione è attuata in coordinamento con l’articolo 7 della presente decisione, con particolare riguardo per gli ambiti di interesse reciproco di cui all’articolo 5 della presente decisione e attraverso consultazioni presso gli organi del partenariato UE-PTOM di cui all’articolo 14 della presente decisione. L’obiettivo è il coordinamento con altri programmi e strumenti finanziari pertinenti dell’Unione e in particolare con le regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 del TFUE;

(d)22 000 000 EUR per studi e misure di assistenza tecnica per tutti i PTOM, compresa la Groenlandia, conformemente all’articolo 78 della presente decisione 1 ;

(e)13 000 000 EUR a un fondo non assegnato per tutti i PTOM, compresa la Groenlandia, anche al fine di:

i) assicurare una risposta adeguata dell’Unione in caso di circostanze impreviste;

ii)far fronte a nuove necessità o a sfide emergenti, quali la pressione migratoria alle frontiere dell’UE o dei paesi limitrofi;

iii)promuovere nuove iniziative o priorità internazionali.

2.A seguito di una revisione, la Commissione può decidere circa l’assegnazione dei fondi non assegnati di cui al presente articolo.

3.I fondi non sono impegnati dopo il 31 dicembre 2027, salvo decisione contraria unanime del Consiglio, su proposta della Commissione.

Articolo 2
Gestione delle risorse

Tutte le risorse finanziarie previste dalla presente decisione sono gestite dalla Commissione.

Articolo 3
Indicatori

Il conseguimento degli obiettivi enunciati all’articolo 3, paragrafo 5, della decisione, è misurato in base agli indicatori seguenti:

1.per i PTOM, ad eccezione della Groenlandia, le esportazioni di beni e servizi in percentuale del PIL e il totale delle entrate pubbliche in percentuale del PIL;

2.per la Groenlandia, le esportazioni di beni e servizi in percentuale del PIL e la quota del settore della pesca nelle esportazioni totali.

ALLEGATO II

relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi
di cooperazione amministrativa

Titolo I

Disposizioni g
enerali

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

(a)“paesi APE”: regioni o Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) che hanno concluso accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (APE) al momento dell’applicazione provvisoria dell’APE o, se precedente, della sua entrata in vigore;

(b)“fabbricazione”: qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio;

(c)“materiale”: qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

(d)“prodotto”: il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato a essere successivamente impiegato in un’altra operazione di fabbricazione;

(e)“merci”: sia i materiali che i prodotti;

(f)“materiali fungibili”: materiali dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro una volta incorporati nel prodotto finito;

(g)“valore in dogana”: il valore determinato conformemente all’accordo del 1994 relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana);

(h)“valore dei materiali” nell’elenco dell’appendice I: il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel PTOM. Tale definizione si applica, mutatis mutandis, anche per determinare il valore dei materiali originari utilizzati;

(i)“prezzo franco fabbrica”: il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l’ultima lavorazione o trasformazione, purché comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi correlati alla fabbricazione del prodotto stesso, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell’esportazione del prodotto ottenuto.

Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto che sono realmente sostenuti nel PTOM, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti questi costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell’esportazione del prodotto ottenuto.

Ai fini della presente definizione, se l’ultima lavorazione o trasformazione è stata appaltata a un fabbricante, il termine “fabbricante” di cui al primo comma può riferirsi all’impresa appaltante;

(j)“contenuto massimo di materiali non originari”: il contenuto massimo di materiali non originari ammesso affinché la fabbricazione possa essere considerata come lavorazione o trasformazione sufficiente a conferire al prodotto il carattere originario. Tale valore può essere espresso in percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto o in percentuale del peso netto dei materiali utilizzati rientranti in un determinato gruppo di capitoli, in un capitolo, in una voce o in una sottovoce;

(k)“peso netto”: il peso delle merci senza materiale d’imballaggio e contenitori di imballaggio di qualsiasi tipo;

(l)“capitoli”, “voci” e “sottovoci”: i capitoli, le voci e le sottovoci (a quattro o a sei cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato, con le modifiche indicate nella raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 26 giugno 2004;

(m)“classificato”: categorizzato mediante classificazione in una determinata voce o sottovoce del sistema armonizzato;

(n)“spedizione”: i prodotti:

spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario, oppure

trasportati sulla scorta di un documento di trasporto unico che accompagni il loro invio dall’esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, sulla scorta di una fattura unica;

(o)“esportatore”: qualsiasi soggetto che esporti merci verso l’Unione o verso un PTOM e sia in grado di provare l’origine delle merci, anche se non ne è il fabbricante o non espleta personalmente le formalità di esportazione;

(p)“esportatore registrato”: qualsiasi esportatore registrato presso le autorità competenti del PTOM interessato ai fini del rilascio delle attestazioni di origine richieste per l’esportazione nell’ambito della presente decisione;

(q)“attestazione di origine”: l’attestazione redatta dall’esportatore nella quale si constata che i prodotti in essa contemplati sono conformi alle norme di origine del presente allegato, allo scopo di consentire alla persona che dichiari le merci per l’immissione in libera pratica nell’Unione di ottenere il beneficio del trattamento tariffario preferenziale o all’operatore economico stabilito in un PTOM che importa materiali per l’ulteriore trasformazione nell’ambito delle norme sul cumulo di provare il carattere originario di tali merci;

(r)“paese beneficiario dell’SPG”: un paese o territorio quale definito all’articolo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 978/2012 2 ;

(s)“sistema REX”: il sistema per registrare gli esportatori autorizzati a certificare l’origine delle merci, di cui all’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2447 3 .

Titolo II

Definizione della nozione di prodotti originari

Articolo 2

Requisiti generali

1.I seguenti prodotti sono considerati originari di un PTOM:

(a)i prodotti interamente ottenuti in un PTOM ai sensi dell’articolo 3;

(b)i prodotti ottenuti in un PTOM in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 4.

2.I prodotti originari composti di materiali interamente ottenuti o sufficientemente lavorati o trasformati in due o più PTOM si considerano prodotti originari del PTOM nel quale è avvenuta l’ultima lavorazione o trasformazione.

Articolo 3

Prodotti interamente ottenuti

1.Si considerano “interamente ottenuti” in un PTOM:

(a)i prodotti minerari estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;

(b)i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti;

(c)gli animali vivi, ivi nati e allevati;

(d)i prodotti ottenuti da animali vivi ivi allevati;

(e)i prodotti provenienti da animali macellati ivi nati e allevati;

(f)i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

(g)i prodotti dell’acquacoltura ove i pesci, i crostacei e i molluschi siano ivi nati e allevati;

(h)i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, con le sue navi, al di fuori delle acque territoriali;

(i)i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h);

(j)gli articoli usati ivi raccolti, a condizione che possano servire soltanto al recupero delle materie prime;

(k)gli scarti e i residui provenienti da operazioni di fabbricazione ivi effettuate;

(l)i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle acque territoriali, purché esso abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

(m)le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a l).

2.Le espressioni “le sue navi” e “le sue navi officina” di cui al paragrafo 1, lettere h) e i), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:

(a)registrate in un PTOM o in uno Stato membro;

(b)battenti bandiera di un PTOM o di uno Stato membro;

(c)    che soddisfano una delle seguenti condizioni:

sono per almeno il 50% di proprietà di cittadini di un PTOM o di uno Stato membro o

sono di proprietà di società

i) la cui sede sociale e il cui luogo principale di attività sono situati nei PTOM o negli Stati membri e

ii) che sono detenute per almeno il 50% da PTOM, da enti pubblici o cittadini di tale PTOM o da cittadini di Stati membri.

3.Ciascuna delle condizioni di cui al paragrafo 2 può essere soddisfatta negli Stati membri o in diversi PTOM. In tal caso i prodotti sono considerati originari del PTOM in cui è registrata la nave o la nave officina conformemente al paragrafo 2, lettera a).

Articolo 4

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1.Fatti salvi gli articoli 5 e 6, i prodotti non interamente ottenuti in un PTOM ai sensi dell’articolo 3 sono considerati originari di tale PTOM purché siano soddisfatte le condizioni che figurano nell’elenco dell’appendice I per le merci interessate.

2.Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario in un PTOM a norma del paragrafo 1 è sottoposto a un’ulteriore trasformazione in tale PTOM e utilizzato come materiale nella fabbricazione di un altro prodotto, non si tiene conto dei materiali non originari eventualmente utilizzati nella sua fabbricazione.

3.La conformità alle condizioni di cui al paragrafo 1 deve essere determinata per ciascun prodotto.

Tuttavia, ove la norma applicabile si fondi sulla conformità a un determinato contenuto massimo di materiali non originari, il valore dei materiali non originari può essere calcolato come valore medio secondo quanto indicato nel paragrafo 4, affinché sia tenuto conto delle fluttuazioni dei costi e dei tassi di cambio.

4.Nel caso di cui al paragrafo 3, secondo comma, il prezzo franco fabbrica medio del prodotto e il valore medio dei materiali non originari utilizzati sono calcolati, rispettivamente, in base alla somma dei prezzi franco fabbrica applicati in tutte le vendite del prodotto effettuate nel corso dell’anno fiscale precedente e in base alla somma del valore di tutti i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti nel corso dell’anno fiscale precedente quale definito nel paese di esportazione o, qualora non siano disponibili dati relativi a un intero anno fiscale, nel corso di un periodo più breve di durata non inferiore a tre mesi.

5.Gli esportatori che hanno optato per la determinazione del valore medio applicano sistematicamente tale metodo per tutto l’anno successivo all’anno fiscale di riferimento o, se del caso, per tutto l’anno successivo al periodo di riferimento più breve. Possono cessare di applicare tale metodo se, durante un determinato anno fiscale o periodo rappresentativo più breve ma non inferiore a tre mesi, constatano la cessazione delle fluttuazioni dei costi o dei tassi di cambio che ne avevano giustificato l’applicazione.

6.I valori medi di cui al paragrafo 4 sono utilizzati, rispettivamente, in sostituzione del prezzo franco fabbrica e del valore dei materiali non originari ai fini dell’accertamento della conformità al contenuto massimo di materiali non originari.

Articolo 5

Lavorazioni o tras
formazioni insufficienti

1.Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, si considerano lavorazioni o trasformazioni insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti fissati all’articolo 4, le seguenti operazioni:

(a)operazioni di conservazione volte ad assicurare che i prodotti si conservino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

(b)suddivisione e riunione di imballaggi;

(c)lavaggio, pulitura; rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

(d)stiratura o pressatura di prodotti e articoli tessili;

(e)semplici operazioni di pittura e lucidatura;

(f)sgusciatura e molitura parziale o totale del riso; lucidatura e brillatura dei cereali e del riso;

(g)operazioni destinate a colorare o aromatizzare lo zucchero o a formare zollette di zucchero; molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato;

(h)sbucciatura, snocciolatura e sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

(i)affilatura, semplice rettifica o semplice taglio;

(j)vagliatura, cernita, selezione, classificazione, calibrazione, assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);

(k)semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o legno, e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

(l)apposizione o stampa di marchi, etichette, loghi o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;

(m)la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi sostanza;

(n)la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, disidratazione o denaturazione dei prodotti;

(o)il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

(p)il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a o);

(q)la macellazione di animali.

2.Ai fini del paragrafo 1, le operazioni sono considerate semplici quando per la loro esecuzione non sono richieste né abilità speciali, né macchine, apparecchiature o attrezzature appositamente fabbricate o installate.

3.Nel determinare se la lavorazione o la trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1 si tiene conto di tutte le operazioni eseguite in un PTOM su quel prodotto.

Articolo 6

Tolleranze

1.In deroga all’articolo 4 e fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, i materiali non originari di cui, secondo le condizioni stabilite nell’elenco dell’appendice I, non è ammesso l’utilizzo nella fabbricazione di un determinato prodotto, possono nondimeno essere utilizzati qualora il loro valore totale o peso netto accertato non superi:

(a)il 15% del peso del prodotto per i prodotti compresi nel capitolo 2 e nei capitoli da 4 a 24, esclusi i prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16;

(b)il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto per gli altri prodotti, ad eccezione di quelli compresi nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato per i quali si applicano le tolleranze indicate nelle note 6 e 7 dell’appendice I.

2.Il paragrafo 1 non consente alcun superamento delle percentuali relative al contenuto massimo dei materiali non originari specificate nelle norme stabilite nell’elenco contenuto nell’appendice I.

3.I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai prodotti interamente ottenuti in un PTOM ai sensi dell’articolo 3. Tuttavia, fatti salvi l’articolo 5 e l’articolo 11, paragrafo 2, la tolleranza prevista da tali paragrafi si applica alla somma di tutti i materiali utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto che, secondo la norma stabilita nell’elenco dell’appendice I relativamente al prodotto stesso, devono essere interamente ottenuti.

Articolo 7

Cumulo bilaterale

1.Fatto salvo l’articolo 2, i materiali originari dell’Unione incorporati in un prodotto ottenuto in un PTOM si considerano materiali originari di tale PTOM, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle previste dall’articolo 5, paragrafo 1.

2.Fatto salvo l’articolo 2, le lavorazioni o le trasformazioni effettuate nell’Unione si considerano effettuate in un PTOM se i materiali sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione in tale PTOM.

3.Ai fini del cumulo di cui al presente articolo, l’origine dei materiali è stabilita conformemente al presente allegato.

Articolo 8

Cumulo con i paesi APE

1.Fatto salvo l’articolo 2, i materiali originari dei paesi APE incorporati in un prodotto ottenuto in un PTOM si considerano materiali originari di tale PTOM, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle previste dall’articolo 5, paragrafo 1.

2.Fatto salvo l’articolo 2, le lavorazioni o le trasformazioni effettuate nei paesi APE si considerano effettuate in un PTOM se i materiali sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione in tale PTOM.

3.Ai fini del paragrafo 1, l’origine dei materiali originari di un paese APE è determinata conformemente alle norme d’origine applicabili all’APE interessato e alle relative disposizioni sulle prove dell’origine e sulla cooperazione amministrativa.

Il cumulo previsto al presente articolo non si applica ai materiali originari della Repubblica del Sud Africa che non possono essere importati direttamente nell’Unione in esenzione da dazi e contingenti nel quadro dell’APE tra l’Unione e la Comunità per lo sviluppo dell’Africa australe (SADC).

4.Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:

(a)il paese APE che fornisce i materiali e il PTOM che fabbrica il prodotto finale si siano impegnati:

a osservare o far osservare il presente allegato e

a fornire la cooperazione amministrativa necessaria per assicurare la corretta attuazione del presente allegato sia nei confronti dell’Unione sia nelle loro relazioni reciproche;

(b)gli impegni di cui alla lettera a) siano stati comunicati alla Commissione dal PTOM interessato.

5.Laddove i paesi si siano conformati con quanto previsto al paragrafo 4 già prima dell’entrata in vigore della presente decisione, non è richiesto un nuovo impegno.

Articolo 9

Cumulo con altri paesi che beneficiano di un accesso al mercato dell’Unione in esenzione da dazi e contingenti nel quadro dell’SPG

1.Fatto salvo l’articolo 2, i materiali originari dei paesi e territori di cui al paragrafo 2 del presente articolo incorporati in un prodotto ottenuto in un PTOM si considerano materiali originari di tale PTOM, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle previste dall’articolo 5, paragrafo 1.

2.Ai fini del paragrafo 1, i materiali devono essere originari di un paese o territorio:

(a)che benefici del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati previsto dal sistema delle preferenze generalizzate, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 978/2012, o

(b)che benefici di un accesso al mercato dell’Unione in esenzione da dazi e contingenti a livello di 6 cifre del SA nel quadro del regime generale del sistema delle preferenze generalizzate, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012.

3.L’origine dei materiali dei paesi o territori interessati è determinata conformemente alle norme d’origine fissate, ai sensi dell’articolo 33 del regolamento (UE) n. 978/2012, nel regolamento (UE) 2015/2446 4 .

4.Il cumulo previsto al presente paragrafo non si applica:

(a)ai materiali che, originari di un paese soggetto a dazi antidumping o compensativi, all’importazione nell’Unione sono soggetti a tali dazi antidumping o compensativi;

(b)ai prodotti a base di tonno classificati nei capitoli 3 e 16 del sistema armonizzato cui si applica l’articolo 7 del regolamento (UE) n. 978/2012 e successivi atti di modifica e atti corrispondenti;

(c)ai materiali disciplinati dall’articolo 8 e dagli articoli da 22 a 30 del regolamento (UE) n. 978/2012 e successivi atti di modifica e atti corrispondenti.

Annualmente le autorità competenti dei PTOM comunicano alla Commissione a quali materiali è stato eventualmente applicato il cumulo di cui al paragrafo 1.

5.Il cumulo di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:

(a)i paesi o territori partecipanti al cumulo si siano impegnati a osservare o far osservare il disposto del presente allegato e a fornire la cooperazione amministrativa necessaria ad assicurare la corretta applicazione del presente allegato, tanto nei confronti dell’Unione quanto nelle loro relazioni reciproche;

(b)l’impegno di cui alla lettera a) sia stato comunicato alla Commissione dal PTOM interessato.

6.La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C) la data a decorrere dalla quale il cumulo previsto dal presente articolo può essere applicato con i paesi o territori menzionati nel presente articolo che hanno osservato le prescrizioni necessarie.

Articolo 10

Cumulo ampl
iato

1.Su richiesta di un PTOM, la Commissione può concedere il cumulo dell’origine tra un PTOM e un paese vincolato all’Unione europea da un accordo di libero scambio ai sensi dell’articolo XXIV dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) in vigore, a condizione che:

(a)i paesi o territori partecipanti al cumulo si siano impegnati a osservare o far osservare il disposto del presente allegato e a fornire la cooperazione amministrativa necessaria ad assicurare la corretta applicazione del presente allegato, tanto nei confronti dell’Unione quanto nelle loro relazioni reciproche; mediante tale impegno, detti paesi o territori convengono di fornire ai PTOM il proprio sostegno in materia di cooperazione amministrativa nello stesso modo in cui lo fornirebbero alle autorità doganali degli Stati membri conformemente alle disposizioni pertinenti del suddetto accordo di libero scambio;

(b)l’impegno di cui alla lettera a) sia stato comunicato alla Commissione dal PTOM interessato;

(c)tenuto conto del rischio di elusione delle norme commerciali e della sensibilità specifica dei materiali da utilizzare nel cumulo, la Commissione può fissare condizioni aggiuntive per concedere il cumulo richiesto.

2.La richiesta di cui al paragrafo 1 è rivolta alla Commissione per iscritto e indica il paese terzo o i paesi terzi interessati, contiene un elenco dei materiali oggetto del cumulo ed è corredata della documentazione comprovante che sono soddisfatte le condizioni stabilite al paragrafo 1, lettere a) e b).

3.L’origine dei materiali utilizzati e la prova documentaria dell’origine sono determinate conformemente alle norme fissate nel pertinente accordo di libero scambio. L’origine dei prodotti destinati a essere esportati verso l’Unione è determinata conformemente alle norme di origine stabilite nel presente allegato.

4.Affinché il prodotto ottenuto possa acquisire il carattere originario non è necessario che i materiali originari del paese terzo e utilizzati nel PTOM nella fabbricazione del prodotto destinato ad essere esportato verso l’Unione siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che le lavorazioni o trasformazioni effettuate nel PTOM interessato trascendano le operazioni elencate all’articolo 5, paragrafo 1.

5.La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C) la data a decorrere dalla quale ha effetto il cumulo ampliato, i paesi vincolati all’Unione da un accordo di libero scambio che partecipano a detto cumulo, le condizioni applicabili e l’elenco dei materiali cui il cumulo si applica.

6.La Commissione adotta un provvedimento che concede il cumulo di cui al paragrafo 1 mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 88, paragrafo 5, della presente decisione.

Articolo 11

Unità da prendere in considerazione

1.L’unità da prendere in considerazione per l’applicazione delle disposizioni del presente allegato è lo specifico prodotto adottato come unità di base ai fini della classificazione effettuata secondo il sistema armonizzato.

2.Quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, le disposizioni del presente allegato si applicano a ogni prodotto considerato singolarmente.

3.Ogniqualvolta, in base alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l’imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell’origine.

Articolo 12

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati con un’attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono compresi nel suo prezzo franco fabbrica, si considerano un tutto unico con l’attrezzatura, la macchina, l’apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 13

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale di interpretazione 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari.

Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme qualora il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell’assortimento.

Articolo 14

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l’origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

(a)energia e combustibili;

(a)impianti e attrezzature;

(b)macchine e utensili;

(c)merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale del prodotto.

Articolo 15

Separazione contabile

1.Se materiali fungibili originari e non originari sono utilizzati nella lavorazione o trasformazione di un prodotto, le autorità doganali degli Stati membri possono autorizzare, su richiesta scritta degli operatori economici, la gestione dei materiali nell’Unione secondo il metodo della separazione contabile ai fini della successiva esportazione verso un PTOM nell’ambito del cumulo bilaterale, senza che detti materiali debbano essere tenuti in scorte separate.

2.Le autorità doganali degli Stati membri possono subordinare la concessione dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1 alle condizioni che giudicano opportune.

L’autorizzazione è concessa solo se l’applicazione del metodo di cui al paragrafo 3 può garantire in qualsiasi momento che il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati “originari dell’Unione” è identico a quello risultante dall’applicazione di un metodo di separazione fisica delle scorte.

Se autorizzato, il metodo è applicato e l’applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nell’Unione.

3.Il beneficiario del metodo di cui al paragrafo 2 rilascia la documentazione comprovante l’origine per le quantità di prodotti che possono essere considerate originarie dell’Unione o ne chiede, fino all’entrata in funzione del sistema degli esportatori registrati, il rilascio. Su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.

4.Le autorità doganali degli Stati membri controllano il modo in cui è utilizzata l’autorizzazione di cui al paragrafo 1.

Esse possono ritirare l’autorizzazione nei casi seguenti:

(a)il beneficiario fa un uso comunque scorretto dell’autorizzazione o

(b)il beneficiario non soddisfa una qualsiasi delle altre condizioni stabilite nel presente allegato.

Articolo 16

Deroghe

1.Su iniziativa della Commissione o in risposta a una richiesta di uno Stato membro o di un PTOM, ad un PTOM può essere concessa una deroga temporanea alle disposizioni del presente allegato in uno dei seguenti casi:

(a)se fattori interni o esterni privano temporaneamente tale PTOM della capacità, di cui disponeva in precedenza, di conformarsi alle norme sull’acquisizione dell’origine di cui all’articolo 2;

(b)se il PTOM necessita di un certo tempo per potersi conformare alle norme sull’acquisizione dell’origine di cui all’articolo 2;

(c)se lo sviluppo di industrie esistenti o la creazione di nuove industrie lo giustificano.

2.La richiesta di cui al paragrafo 1 è indirizzata per iscritto alla Commissione mediante il modulo contenuto nell’appendice II, indica i motivi che giustificano la richiesta ed è corredata di un’idonea documentazione giustificativa.

3.Nell’esame delle richieste si tiene conto in particolare:

(a)del livello di sviluppo o della situazione geografica del PTOM in questione, con particolare riguardo per l’incidenza economica e sociale, specialmente in materia di occupazione, della decisione da prendere;

(b)dei casi nei quali l’applicazione delle norme di origine vigenti comprometterebbe sensibilmente la capacità di un’industria esistente nel PTOM interessato di continuare le proprie attività di esportazione verso l’Unione, e particolarmente dei casi in cui l’applicazione delle norme suddette possa provocare la cessazione di tali attività;

(c)dei casi specifici in cui può essere chiaramente dimostrato che le norme di origine potrebbero scoraggiare importanti investimenti in un dato settore industriale e nei quali una deroga che favorisca l’attuazione di un programma di investimenti consentirebbe di conformarsi gradualmente a dette norme.

4.La Commissione accoglie tutte le richieste che sono debitamente giustificate ai sensi del presente articolo e che non possono arrecare grave pregiudizio a un’industria dell’Unione già stabilita.

5.La Commissione prende le misure necessarie per fare in modo che si giunga a una decisione il più presto possibile e si adopera per adottare una posizione entro 75 giorni lavorativi dalla data in cui la richiesta le è pervenuta.

6.La deroga temporanea è limitata alla durata dell’effetto dei fattori interni o esterni che la giustificano o al periodo di tempo necessario al PTOM per conformarsi alle norme o per raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla deroga, tenendo conto della specifica situazione del PTOM interessato e delle sue difficoltà.

7.Ogni deroga concessa è subordinata al rispetto di tutti i requisiti stabiliti in materia di informazioni da trasmettere alla Commissione riguardo all’uso della deroga stessa e alla gestione dei quantitativi per cui essa è stata accordata.

8.La Commissione adotta un provvedimento che concede una deroga temporanea di cui al paragrafo 1 mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 88, paragrafo 5, della presente decisione.

Titolo III

Requisiti territoriali

Articolo 17

Principio di territorialità

1.Le condizioni relative all’acquisizione del carattere di prodotto originario di cui al presente allegato devono essere rispettate senza interruzione nel PTOM, fatto salvo il disposto degli articoli da 7 a 10.

2.I prodotti originari reintrodotti nel PTOM dopo essere stati esportati in un altro paese sono considerati non originari, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

(a)che i prodotti reintrodotti sono gli stessi prodotti che erano stati esportati e

(b)che essi non hanno subito operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell’esportazione.

Articolo 18

Clausola di non manipolazione

1.I prodotti dichiarati per l’immissione in libera pratica nell’Unione devono essere gli stessi prodotti esportati dal PTOM di cui sono considerati originari. Essi non devono aver subito alcun tipo di modificazione o trasformazione né operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato, prima di essere dichiarati ai fini dell’immissione in libera pratica. Il magazzinaggio dei prodotti o delle spedizioni e il frazionamento delle spedizioni sono ammessi solo se effettuati sotto la responsabilità dell’esportatore o di un detentore successivo delle merci e se i prodotti restano sotto controllo doganale nel paese o nei paesi di transito.

2.Le disposizioni del paragrafo 1 si presumono rispettate salvo che le autorità doganali abbiano motivo di ritenere il contrario; in tal caso dette autorità possono chiedere al dichiarante di fornire le prove del rispetto di tali disposizioni, che possono essere presentate in qualsiasi forma, compresi documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico o prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli o qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.

3.I paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis in caso di cumulo ai sensi degli articoli da 7 a 10.

Articolo 19

Esposizioni

1.I prodotti originari inviati per un’esposizione da un PTOM in un paese diverso da un PTOM, un paese APE o uno Stato membro e venduti, dopo l’esposizione, per essere importati nell’Unione beneficiano, all’importazione, delle disposizioni della presente decisione, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

(a)un esportatore ha spedito detti prodotti da un PTOM nel paese dell’esposizione e ve li ha esposti;

(b)detto esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a un destinatario nell’Unione;

(c)i prodotti sono stati spediti nel corso dell’esposizione o subito dopo nello stato in cui erano stati inviati per l’esposizione;

(d)dal momento in cui sono stati spediti per l’esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all’esposizione stessa.

2.Alle autorità doganali del paese di importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell’origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo IV, con l’indicazione della denominazione e dell’indirizzo dell’esposizione. All’occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3.Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

Titolo IV

Prove d
ell’origine


Sezione 1
Requisiti generali

Articolo 20

Importi espressi in euro

1.Ai fini dell’applicazione degli articoli 29 e 30, nei casi in cui i prodotti vengono fatturati in una moneta diversa dall’euro, gli importi nelle monete nazionali degli Stati membri dell’Unione equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati ogni anno da ciascuno dei paesi interessati.

2.Una spedizione beneficia delle disposizioni degli articoli 29 e 30, in base alla moneta utilizzata nella fattura.

3.Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in detta moneta degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Questi importi vengono comunicati alla Commissione entro il 15 ottobre e si applicano dal 1° gennaio dell’anno successivo. La Commissione comunica gli importi pertinenti a tutti i paesi interessati.

4.Uno Stato membro dell’Unione può arrotondare per eccesso o per difetto l’importo risultante dalla conversione di un importo espresso in euro nella moneta nazionale. L’importo arrotondato non può differire di più del 5% dal risultato della conversione. Uno Stato membro dell’Unione può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all’atto dell’adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell’importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15% del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione comporta una diminuzione del controvalore stesso.

5.Gli importi espressi in euro e il loro controvalore nelle monete nazionali di alcuni Stati membri sono riveduti dalla Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro o di un PTOM. Nel procedere a detta revisione, la Commissione valuta l’opportunità di preservare gli effetti in termini reali dei valori limite in questione. A tal fine può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

Sezione 2

Procedure per l’esportazione nel PTOM

Articolo 21

Requis
iti di carattere generale

I benefici derivanti dalla presente decisione si applicano:

(a)alle merci esportate da un esportatore registrato ai sensi dell’articolo 22 che soddisfano i requisiti del presente allegato;

(b)a qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari, esportata da qualsiasi esportatore, purché il valore totale dei prodotti originari spediti non superi 10 000 EUR.

Articolo 22

Richiesta di registrazione

1.Ai fini della registrazione gli esportatori presentano domanda alle autorità competenti del PTOM indicate all’articolo 39, paragrafo 1, utilizzando un modulo redatto sul modello contenuto nell’appendice V.

2.Le domande incomplete non sono prese in considerazione dalle autorità competenti.

3.La registrazione è valida a decorrere dalla data in cui le autorità competenti del PTOM ricevono una domanda di registrazione completa in conformità dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 23

Registrazione

1.Al ricevimento del modulo di domanda compilato di cui all’appendice III, le autorità competenti dei PTOM attribuiscono senza indugio il numero di esportatore registrato all’esportatore e inseriscono nel sistema REX il numero di esportatore registrato, i dati di registrazione e la data da cui decorre la validità della registrazione a norma dell’articolo 22, paragrafo 3.

Le autorità competenti dei PTOM comunicano all’esportatore il numero di esportatore registrato attribuitogli e la data di decorrenza della validità della registrazione.

Le autorità competenti dei PTOM tengono aggiornati i dati da esse registrati. Esse modificano tali dati immediatamente dopo aver ricevuto dall’esportatore registrato le informazioni di cui all’articolo 24, paragrafo 1.

2.La registrazione contiene le seguenti informazioni:

(a)il nome dell’esportatore registrato specificato nella casella n. 1 del modulo di cui all’appendice III;

(b)l’indirizzo del luogo in cui è stabilito l’esportatore registrato specificato nella casella n. 1 del modulo di cui all’appendice III, incluso il codice di identificazione del paese o del territorio (codice paese ISO alpha 2);

(c)i recapiti specificati nelle caselle nn. 1 e 2 del modulo di cui all’appendice III;

(d)la descrizione indicativa delle merci ammissibili al trattamento preferenziale, compreso un elenco indicativo delle voci o dei capitoli del sistema armonizzato, secondo quanto specificato nella casella n. 4 del modulo di cui all’appendice III;

(e)il numero di identificazione operatore (TIN) dell’esportatore registrato specificato nella casella n. 1 del modulo di cui all’appendice III;

(f)se l’esportatore è un operatore o un produttore specificato nella casella n. 3 del modulo di cui all’appendice III;

(g)la data di registrazione dell’esportatore registrato;

(h)la data da cui decorre la validità della registrazione;

(i)se del caso, la data della revoca della registrazione.

Articolo 24

Revoca della registrazione

1.Gli esportatori registrati che non soddisfano più le condizioni richieste per l’esportazione di merci con il beneficio della presente decisione o che non intendono più esportare tali merci ne informano le autorità competenti del PTOM, che provvedono a radiarli immediatamente dall’elenco degli esportatori registrati tenuto in quel PTOM.

2.Fatto salvo il sistema di pene e sanzioni nei PTOM, le autorità competenti del PTOM interessato cancellano dall’elenco degli esportatori registrati di detto PTOM qualsiasi esportatore registrato che, per dolo o colpa, compili o faccia compilare un’attestazione di origine o un documento giustificativo contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere, in modo irregolare o fraudolento, il beneficio di un trattamento tariffario preferenziale.

3.Fatte salve le eventuali ripercussioni delle irregolarità riscontrate sulle verifiche pendenti, la cancellazione dall’elenco degli esportatori registrati ha effetto per il futuro, ossia si applica alle attestazioni rilasciate dopo la data della revoca.

4.Un esportatore cancellato dall’elenco degli esportatori registrati dalle autorità competenti a norma del paragrafo 2 può essere reiscritto nell’elenco solo dopo che abbia dimostrato alle autorità competenti del PTOM di aver rimediato alla situazione che ha condotto alla revoca.

Articolo 25

Documenti giustificativi

1.Gli esportatori, registrati o non registrati, adempiono i seguenti obblighi:

(a)tenere una contabilità adeguata della produzione e fornitura delle merci ammissibili al trattamento preferenziale;

(b)tenere a disposizione tutta la documentazione giustificativa relativa ai materiali utilizzati nella fabbricazione;

(c)conservare tutta la documentazione doganale relativa ai materiali utilizzati nella fabbricazione;

(d)conservare per almeno tre anni dalla fine dell’anno in cui l’attestazione di origine è stata compilata, o per più tempo se prescritto dalla legge nazionale, i registri:

delle attestazioni di origine rilasciate e

della contabilità relativa ai materiali originari e non originari, alla produzione e alle scorte.

2.I registri di cui al paragrafo 1, lettera d), che possono essere elettronici, devono consentire di rintracciare i materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti esportati e di confermarne il carattere originario.

3.Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano anche ai fornitori che trasmettano agli esportatori la dichiarazione di cui all’articolo 27.

Articolo 26

Attestazione di origine e infor
mazioni ai fini del cumulo

1.L’attestazione di origine è rilasciata dall’esportatore quando i prodotti cui si riferisce sono esportati, sempre che le merci in questione possano essere considerate originarie del PTOM.

2.In deroga al paragrafo 1, un’attestazione di origine può eccezionalmente essere rilasciata dopo l’esportazione (attestazione retroattiva) a condizione che sia presentata nello Stato membro della dichiarazione di immissione in libera pratica entro due anni dall’esportazione.

3.L’attestazione di origine è fornita dall’esportatore al suo cliente stabilito nell’Unione e contiene i dati specificati nell’appendice IV. L’attestazione di origine è redatta in inglese o in francese.

Essa può essere redatta su qualsiasi documento commerciale che consenta di identificare l’esportatore interessato e le merci in questione.

4.Ai fini dell’articolo 2, paragrafo 2, o del cumulo bilaterale a norma dell’articolo 7:

(a)la prova del carattere originario dei materiali provenienti da un altro PTOM o dall’Unione consiste in una attestazione di origine compilata conformemente al presente allegato e fornita all’esportatore dal fornitore nel PTOM o nel paese dell’Unione da cui i materiali provengono;

(b)la prova della lavorazione o della trasformazione effettuate in un altro PTOM o nell’Unione consiste in una dichiarazione del fornitore, redatta conformemente all’articolo 27 e fornita all’esportatore dal fornitore nel PTOM o nel paese dell’Unione da cui i materiali provengono.

In tal caso l’attestazione di origine rilasciata dall’esportatore riporta, a seconda del caso, la dicitura “EU cumulation”, “OCT cumulation” o “Cumul UE”, “cumul PTOM”.

5.Ai fini del cumulo con un paese APE a norma dell’articolo 8:

(a)la prova del carattere originario dei materiali provenienti da un paese APE consiste in una prova dell’origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni dell’APE tra l’Unione e il paese APE interessato, e fornita all’esportatore dal fornitore nel paese APE da cui i materiali provengono;

(b)la prova della lavorazione o della trasformazione effettuate nel paese APE consiste in una dichiarazione del fornitore, redatta conformemente all’articolo 27 e fornita all’esportatore dal fornitore nel paese EPA da cui i materiali provengono.

In tal caso l’attestazione di origine rilasciata dall’esportatore riporta la dicitura “cumulation with EPA country [name of the country]” o “cumul avec le pays APE [nom du pays]”.

6.Ai fini del cumulo con altri paesi che beneficiano di un accesso al mercato dell’Unione in esenzione da dazi e contingenti nel quadro del sistema di preferenze generalizzate a norma dell’articolo 9, la prova del carattere originario è data dalle prove dell’origine previste dal regolamento (UE) 2015/2447, fornite all’esportatore dal fornitore nel paese beneficiario dell’SPG da cui i materiali provengono.

In tal caso l’attestazione di origine rilasciata dall’esportatore riporta la dicitura “cumulation with GSP country [name of the country]” o “cumul avec le pays SPG [nom du pays]”.

7.Ai fini del cumulo ampliato di cui all’articolo 10, la prova del carattere originario dei materiali provenienti da un paese con il quale l’Unione ha concluso un accordo di libero scambio è fornita da una prova dell’origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni di tale accordo di libero scambio, fornita all’esportatore dal fornitore nel paese da cui i materiali provengono.

In tal caso l’attestazione di origine rilasciata dall’esportatore riporta la dicitura “extended cumulation with country [name of the country]” o “cumul étendu avec le pays [nom du pays]”.

Articolo 27

Dichiarazione del fornitore

1.Ai fini dell’articolo 26, paragrafo 4, lettera b), e dell’articolo 26, paragrafo 5, lettera b), per ciascuna spedizione di materiali il fornitore redige una dichiarazione sulla fattura commerciale relativa a tale spedizione o su un suo allegato oppure sulla bolla di consegna o su ogni altro documento commerciale relativo alla spedizione in cui figuri una descrizione dei materiali in questione sufficientemente particolareggiata da consentirne l’identificazione. Un modello della dichiarazione del fornitore figura all’appendice V.

2.Il fornitore che invia regolarmente a un determinato cliente merci il cui carattere, sotto il profilo delle norme sull’origine preferenziale, resterà presumibilmente costante per lunghi periodi, può presentare un’unica dichiarazione riguardante invii successivi di dette merci (“dichiarazione a lungo termine del fornitore”) purché i fatti o le circostanze in base ai quali essa viene concessa restino immutati.

La dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere rilasciata per un periodo non superiore a un anno dal rilascio. La dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere rilasciata con effetto retroattivo. In tali casi essa non può riferirsi a un periodo superiore a un anno dalla data di decorrenza della sua efficacia. Il periodo di validità è indicato nella dichiarazione a lungo termine del fornitore.

L’autorità doganale può revocare una dichiarazione a lungo termine del fornitore qualora le circostanze cambino o siano state fornite informazioni inesatte o false.

Qualora la dichiarazione a lungo termine del fornitore non sia più valida in relazione alle merci fornite, il fornitore ne informa immediatamente il cliente.

3.La dichiarazione del fornitore può essere redatta su un modulo prestampato.

4.Le firme sulle dichiarazioni dei fornitori devono essere manoscritte. Tuttavia, se la fattura e la dichiarazione del fornitore sono compilate utilizzando metodi di elaborazione elettronica dei dati, non occorre che la firma sulla dichiarazione del fornitore sia manoscritta, purché il responsabile della ditta fornitrice sia identificato in modo considerato soddisfacente dalle autorità doganali del paese o territorio in cui le dichiarazioni dei fornitori sono redatte. Dette autorità doganali possono stabilire le condizioni per l’attuazione del presente paragrafo.

Articolo 28

Presentazione della prova dell’origine

1.Per ogni spedizione deve essere compilata un’attestazione di origine distinta.

2.L’attestazione di origine è valida per dodici mesi dalla data in cui è stata rilasciata dall’esportatore.

3.La medesima attestazione di origine può riguardare più spedizioni se le merci soddisfano le condizioni seguenti:

(a)si tratta di prodotti smontati o non montati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato;

(b)sono comprese nelle sezioni XVI o XVII o nelle voci 7308 o 9406 del sistema armonizzato e

(c)sono destinate a essere importate con spedizioni scaglionate.

Sezione 3

Procedure per l’immissione in libera pratica nell’Unione

Articolo 29

Presentazione della prova dell’origine

1.La dichiarazione doganale per l’immissione in libera pratica fa riferimento all’attestazione di origine. L’attestazione di origine è tenuta a disposizione delle autorità doganali, che possono chiederne la presentazione a fini di verifica. Dette autorità possono anche chiederne la traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato.

2.Se il dichiarante chiede l’applicazione dei benefici derivanti dalla presente decisione senza essere in possesso dell’attestazione di origine al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, la dichiarazione è considerata semplificata ai sensi dell’articolo 166 del regolamento (UE) n. 952/2013 e trattata di conseguenza.

3.Prima di dichiarare le merci per l’immissione in libera pratica, il dichiarante si accerta che le merci siano conformi alle norme enunciate nel presente allegato, in particolare verificando:

(a)sul sito web pubblico di cui all’articolo 40, paragrafi 3 e 4, che l’esportatore sia registrato per il rilascio di attestazioni di origine, salvo che il valore totale dei prodotti originari spediti non superi 10 000 EUR, e

(b)che l’attestazione di origine sia redatta conformemente all’appendice IV.

Articolo 30

Esonero dalla prova dell’origine

1.I prodotti seguenti sono esenti dall’obbligo del rilascio e della presentazione di un’attestazione di origine:

(a)i prodotti oggetto di piccole spedizioni inviate da privati a privati, il cui valore totale non sia superiore a 500 EUR;

(b)i prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, il cui valore totale non sia superiore a 1 200 EUR.

2.I prodotti di cui al paragrafo 1 devono soddisfare le seguenti condizioni:

(a)si tratta di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale;

(b)sono stati dichiarati conformi alle condizioni prescritte perché possano beneficiare della presente decisione;

(c)non sussistono dubbi sulla veridicità della dichiarazione di cui alla lettera b).

3.Ai fini del paragrafo 2, lettera a), le importazioni sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale se tutte le condizioni seguenti sono soddisfatte:

(a)le importazioni presentano carattere occasionale;

(b)le importazioni riguardano esclusivamente prodotti riservati all’uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari;

(c)risulta in modo evidente dalla natura e quantità dei prodotti che non sussiste alcun fine commerciale.

Articolo 31

Discordanze ed errori formali

1.La constatazione di lievi discordanze tra i dati che figurano nell’attestazione di origine e quelli menzionati nei documenti presentati alle autorità doganali per l’espletamento delle formalità d’importazione dei prodotti non comporta di per sé l’invalidità dell’attestazione di origine se viene regolarmente accertato che il documento corrisponde ai prodotti in questione.

2.L’attestazione di origine contenente errori formali evidenti, come errori di battitura, non viene respinta se gli errori stessi non sono tali da suscitare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in essa riportate.

Articolo 32
Validità delle attestazioni di origine

Le attestazioni di origine presentate alle autorità doganali del paese di importazione dopo la scadenza del periodo di validità di cui all’articolo 28, paragrafo 2, possono essere ammesse ai fini dell’applicazione delle preferenze tariffarie quando l’inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese di importazione possono ammettere le attestazioni di origine se i prodotti sono stati loro presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 33

Procedura per le importazioni con spedizioni scaglionate

1.La procedura di cui all’articolo 28, paragrafo 3, si applica per un periodo determinato dalle autorità doganali degli Stati membri.

2.Le autorità doganali degli Stati membri di importazione preposte al controllo delle consecutive immissioni in libera pratica verificano che le spedizioni consecutive facciano parte dei prodotti smontati o non assemblati per i quali è stata compilata l’attestazione di origine.

Articolo 34

Verifica delle attestazioni di origine

1.In caso di dubbi sul carattere originario dei prodotti, le autorità doganali possono chiedere al dichiarante di presentare, entro un congruo termine da esse specificato, qualsiasi elemento probatorio che consenta di verificare l’esattezza dell’indicazione dell’origine contenuta nell’attestazione o il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 18.

2.Le autorità doganali possono sospendere l’applicazione della misura relativa alla tariffa preferenziale per la durata della procedura di verifica di cui all’articolo 43 se:

(a)le informazioni fornite dal dichiarante non sono sufficienti a confermare il carattere originario dei prodotti o il rispetto delle condizioni stabilite all’articolo 17, paragrafo 2, o all’articolo 18;

(b)il dichiarante non risponde entro il termine stabilito per la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1.

3.In attesa delle informazioni chieste al dichiarante, di cui al paragrafo 1, o dei risultati della procedura di verifica, di cui al paragrafo 2, le autorità doganali offrono all’importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

Articolo 35

Mancata concessione delle preferenze

1.Le autorità doganali dello Stato membro di importazione negano la concessione dei benefici derivanti dalla presente decisione, senza essere tenute a chiedere prove supplementari o inviare una richiesta di verifica al PTOM, se:

(a)le merci non corrispondono a quelle indicate nell’attestazione di origine;

(b)il dichiarante non presenta l’attestazione di origine per i prodotti in questione, quando questa è richiesta;

(c)fatto salvo l’articolo 21, lettera b), e l’articolo 30, paragrafo 1, l’attestazione di origine in possesso del dichiarante non è stata rilasciata da un esportatore registrato nel PTOM;

(d)l’attestazione di origine non è rilasciata in conformità all’appendice IV;

(e)le condizioni di cui all’articolo 18 non sono soddisfatte.

2.Le autorità doganali dello Stato membro di importazione negano la concessione dei benefici derivanti dalla presente decisione se, a seguito di una richiesta di verifica ai sensi dell’articolo 43 rivolta alle autorità competenti dei PTOM, le autorità doganali dello Stato membro di importazione:

(a)hanno ricevuto una risposta da cui risulti che l’esportatore non aveva la facoltà di redigere l’attestazione di origine;

(b)hanno ricevuto una risposta da cui risulti che i prodotti in questione non sono originari del PTOM interessato o che le condizioni dell’articolo 17, paragrafo 2, non sono soddisfatte;

(c)nutrivano seri dubbi sulla validità dell’attestazione di origine o sull’esattezza delle informazioni fornite dal dichiarante con riguardo all’effettiva origine dei prodotti in questione quando hanno presentato la richiesta di verifica e

non hanno ricevuto alcuna risposta entro il termine stabilito ai sensi dell’articolo 43,

oppure

hanno ricevuto una risposta che non forniva adeguati chiarimenti in merito ai quesiti formulati nella richiesta.

Titolo V

Misure di cooperazione amministrativa

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 36

Principi generali

1.Al fine di garantire la corretta applicazione delle preferenze, i PTOM assumono l’impegno di:

(a)porre e mantenere in essere le strutture e i sistemi amministrativi necessari per l’attuazione e la gestione, nel loro paese, delle norme e delle procedure stabilite nel presente allegato, comprese, all’occorrenza, le disposizioni necessarie per l’applicazione del cumulo;

(b)cooperare, mediante le loro autorità competenti, con la Commissione e con le autorità doganali degli Stati membri.

2.La cooperazione di cui al paragrafo 1, lettera b), consiste: 

(a)nel fornire tutto il sostegno necessario qualora la Commissione chieda di controllare la corretta attuazione del presente allegato nel paese interessato, anche mediante visite di verifica sul posto da parte della Commissione stessa o delle autorità doganali degli Stati membri;

(b)fatti salvi gli articoli 34 e 35, nel verificare il carattere originario dei prodotti e il rispetto delle altre condizioni stabilite nel presente allegato, anche mediante visite di verifica sul posto, ove richiesto dalla Commissione o dalle autorità doganali degli Stati membri nell’ambito di indagini sull’origine;

(c)qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle disposizioni del presente allegato, il PTOM effettua, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione o delle autorità doganali degli Stati membri, le indagini necessarie o dispone affinché tali indagini siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. La Commissione e le autorità doganali degli Stati membri possono partecipare alle indagini.

3.I PTOM presentano alla Commissione, entro il 1° gennaio 2015, l’impegno formale di conformarsi alle disposizioni del paragrafo 1.

Articolo 37

Obblighi in
materia di pubblicazione e conformità

1.La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C) l’elenco dei PTOM e la data da cui sono considerati adempienti alle condizioni di cui all’articolo 39. La Commissione aggiorna tale elenco ogniqualvolta tali condizioni siano adempiute da un nuovo PTOM.

2.I prodotti originari, ai sensi del presente allegato, di un PTOM fruiscono delle preferenze tariffarie all’atto dell’immissione in libera pratica nell’Unione solo se sono stati esportati alla data specificata nell’elenco di cui al paragrafo 1 o successivamente a tale data.

3.Un PTOM è considerato adempiente alle condizioni di cui agli articoli 36 e 39 dalla data in cui:

(a)ha effettuato la comunicazione di cui all’articolo 39, paragrafo 1, e

(b)ha presentato l’impegno di cui all’articolo 36, paragrafo 3.

Articolo 38

Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente informazioni inesatte allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

SEZIONE 2

METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA APPLICABILI AL SISTEMA DEGLI ESPORTATORI REGISTRATI

Articolo 39

Comunicazione di nomi e indirizzi delle autorità competenti

1.I PTOM comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità situate nel loro territorio che:

(a)fanno parte delle loro autorità pubbliche e hanno facoltà di coadiuvare la Commissione e le autorità doganali degli Stati membri mediante la cooperazione amministrativa prevista nel presente titolo;

(b)fanno parte delle loro autorità pubbliche o agiscono sotto l’autorità del governo e sono competenti per registrare gli esportatori e radiarli dall’elenco degli esportatori registrati.

2.I PTOM informano immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle informazioni comunicate ai sensi dei paragrafi 1 e 2.

3.La Commissione trasmette queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri.

Articolo 40

Banca dati degli esportatori registrati: diritti di accesso e pubblicazione dei dati

1.La Commissione ha accesso alla consultazione di tutti i dati.

2.Le autorità competenti dei PTOM hanno accesso alla consultazione dei dati relativi agli esportatori da esse registrati.

La Commissione fornisce un accesso sicuro al sistema REX alle autorità competenti dei PTOM.

3.La Commissione mette i seguenti dati a disposizione del pubblico con il consenso che l’esportatore ha espresso firmando la casella n. 6 del modulo di cui all’appendice III:

(a)il nome dell’esportatore registrato specificato nella casella n. 1 del modulo di cui all’appendice III;

(b)l’indirizzo del luogo in cui è stabilito l’esportatore registrato specificato nella casella n. 1 del modulo di cui all’appendice III;

(c)i recapiti specificati nelle caselle nn. 1 e 2 del modulo di cui all’appendice III;

(d)la descrizione indicativa delle merci ammissibili al trattamento preferenziale, compreso un elenco indicativo delle voci o dei capitoli del sistema armonizzato, secondo quanto specificato nella casella n. 4 del modulo di cui all’appendice III;

(e)il numero di identificazione operatore (TIN) dell’esportatore registrato specificato nella casella n. 1 del modulo di cui all’appendice III;

(f)se l’esportatore registrato è un operatore o un produttore specificato nella casella n. 3 del modulo di cui all’appendice III;

Il rifiuto di apporre la firma nella casella n. 6 non costituisce un motivo per rifiutare di registrare l’esportatore.

4.La Commissione mette sempre a disposizione del pubblico i seguenti dati:

(a)il numero dell’esportatore registrato;

(b)la data di registrazione dell’esportatore registrato;

(c)la data da cui decorre la validità della registrazione;

(d)se del caso, la data della revoca della registrazione.

Articolo 41

Banca dati degli esportatori registrati: protezione dei dati

1. I dati registrati dalle autorità competenti dei PTOM nel sistema REX sono trattati esclusivamente ai fini dell’applicazione della presente decisione.

2. Agli esportatori registrati sono fornite le informazioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (CE) n. 45/2001 5 o agli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 6 . Essi ricevono inoltre le informazioni seguenti:

a) informazioni sulla base giuridica delle operazioni di trattamento cui sono destinati i dati;

b) periodo di conservazione dei dati.

Tali informazioni sono comunicate agli esportatori registrati tramite un avviso allegato alla domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato di cui all’appendice III.

3.    Ciascuna autorità competente di un PTOM che ha introdotto i dati nel sistema REX è considerata responsabile del trattamento di tali dati.

La Commissione è considerata corresponsabile con riguardo al trattamento di tutti i dati per garantire che l’esportatore registrato possa far valere i propri diritti.

4.    I diritti degli esportatori registrati con riguardo al trattamento dei dati elencati nell’appendice III, che sono memorizzati nel sistema REX e trattati nei sistemi nazionali, sono esercitati conformemente al regolamento (UE) 2016/679.

5.    Gli Stati membri che nei propri sistemi nazionali replicano i dati del sistema REX cui hanno accesso tengono aggiornati tali dati.

6.    I diritti degli esportatori registrati con riguardo al trattamento dei loro dati di registrazione da parte della Commissione sono esercitati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001.

7.    Qualsiasi richiesta presentata da un esportatore registrato di esercitare il diritto di accesso, rettifica, cancellazione o blocco dei dati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 è presentata al responsabile del trattamento dei dati e trattata da quest’ultimo.

Qualora un esportatore registrato abbia presentato una domanda in tal senso alla Commissione, senza aver cercato di far valere i propri diritti presso il responsabile del trattamento dei dati, la Commissione trasmette tale richiesta al responsabile del trattamento dei dati dell’esportatore registrato.

Se non può far valere i propri diritti presso il responsabile del trattamento dei dati, l’esportatore registrato presenta tale richiesta alla Commissione, che agisce in qualità di responsabile del trattamento. La Commissione ha il diritto di rettificare, cancellare o bloccare i dati.

8.    Le autorità nazionali di controllo della protezione dei dati e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno agendo nell’ambito delle rispettive competenze, collaborano e assicurano il controllo coordinato dei dati di registrazione.

Ciascuno agendo nell’ambito delle rispettive competenze e in funzione delle necessità, essi si scambiano le informazioni pertinenti, si aiutano reciprocamente nello svolgimento di audit e ispezioni, esaminano difficoltà di interpretazione o applicazione del regolamento, studiano i problemi che possono presentarsi in relazione all’esercizio di un controllo indipendente o all’esercizio dei diritti degli interessati, redigono proposte armonizzate di soluzioni comuni a eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione sui diritti in materia di protezione dei dati.

Articolo 42

Controllo dell’origine

1.Al fine di garantire il rispetto delle norme riguardanti il carattere originario dei prodotti, le autorità competenti del PTOM svolgono:

(a)verifiche del carattere originario dei prodotti su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri;

(b)controlli periodici degli esportatori di propria iniziativa.

2.I controlli di cui al paragrafo 1, lettera b), devono garantire il costante adempimento degli obblighi che incombono agli esportatori. Essi sono effettuati a intervalli determinati sulla base di adeguati criteri di analisi del rischio. A tale scopo le autorità competenti dei PTOM chiedono agli esportatori di fornire copie o un elenco delle attestazioni di origine da essi rilasciate.

3.Le autorità competenti dei PTOM hanno facoltà di chiedere elementi di prova e di eseguire ispezioni della contabilità dell’esportatore e, se del caso, di quella dei produttori che lo riforniscono, anche presso le loro sedi, o qualsiasi altro controllo ritenuto appropriato.

Articolo 43

Richiesta di verifica dell’attestazione di origine

1.Il controllo a posteriori delle attestazioni di origine è effettuato per sondaggio od ogniqualvolta le autorità doganali degli Stati membri abbiano seri motivi di dubitare della loro autenticità, del carattere originario dei prodotti in questione o dell’osservanza degli altri requisiti di cui al presente allegato.

Le autorità doganali di uno Stato membro, qualora richiedano la cooperazione delle autorità competenti di un PTOM per la verifica della validità delle attestazioni di origine o del carattere originario dei prodotti, o di entrambi, indicano nella loro richiesta, all’occorrenza, i motivi per cui nutrono seri dubbi sulla validità dell’attestazione di origine o sul carattere originario dei prodotti.

A corredo della richiesta di verifica possono essere trasmessi una copia dell’attestazione di origine e informazioni o documenti supplementari che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni fornite nell’attestazione.

Lo Stato membro richiedente fissa un termine iniziale di sei mesi, a partire dalla data della richiesta, per la comunicazione dei risultati della verifica.

2.Se, in caso di seri dubbi, non è pervenuta alcuna risposta allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, o la risposta non contiene informazioni sufficienti per determinare l’effettiva origine dei prodotti, alle autorità competenti è inviata una seconda comunicazione. Tale comunicazione stabilisce un ulteriore termine non superiore a 6 mesi.

Articolo 44

Controllo delle dichiarazioni dei fornitori

1.Il controllo delle dichiarazioni dei fornitori di cui all’articolo 27 può essere effettuato per sondaggio od ogniqualvolta le autorità doganali del paese d’importazione nutrano fondati dubbi sull’autenticità del documento o sull’esattezza e completezza delle informazioni riguardanti la reale origine dei materiali in questione.

2.Le autorità doganali alle quali è presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere alle autorità doganali del paese in cui la dichiarazione è stata compilata di rilasciare una scheda di informazione il cui modello figura nell’appendice VI. In alternativa, le autorità doganali alle quali è stata presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere all’esportatore di presentare una scheda di informazione rilasciata dalle autorità doganali del paese in cui la dichiarazione è stata compilata.

Il servizio che ha rilasciato la scheda di informazione ne conserva una copia per almeno tre anni.

3.I risultati del controllo sono trasmessi quanto prima alle autorità doganali che ne hanno fatto richiesta. Dai risultati si deve poter evincere con assoluta certezza se la dichiarazione relativa al carattere dei materiali sia o meno esatta.

4.Ai fini del controllo, i fornitori conservano per un periodo non inferiore a tre anni una copia del documento contenente la dichiarazione, unitamente a ogni altro documento atto a comprovare il reale carattere dei materiali.

5.Le autorità doganali del paese in cui la dichiarazione del fornitore è stata compilata hanno facoltà di chiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo ritengano utile per accertare l’esattezza di tale dichiarazione.

6.Le attestazioni di origine compilate sulla base di una dichiarazione del fornitore inesatta sono considerate non valide.

Articolo 45

Altre disposizioni

1.La sezione 2 del titolo IV e la sezione 2 del titolo V si applicano mutatis mutandis:

(a)alle esportazioni dall’Unione a un PTOM ai fini del cumulo bilaterale di cui all’articolo 7. In questo caso, gli esportatori sono registrati nell’Unione conformemente all’articolo 68 del regolamento (UE) 2015/2447;

(b)alle esportazioni da un PTOM a un altro ai fini del cumulo PTOM di cui all’articolo 2, paragrafo 2.

Titolo VI

Ceuta e Melilla

Articolo 46

1.Le disposizioni del presente allegato relative al rilascio, all’uso e al controllo a posteriori delle prove dell’origine si applicano, mutatis mutandis, ai prodotti esportati da un PTOM a Ceuta e Melilla e ai prodotti esportati da Ceuta e Melilla a un PTOM ai fini del cumulo bilaterale.

2.Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

3.Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell’applicazione del presente allegato a Ceuta e Melilla.

Appendice I

Note introduttive ed elenco delle operazioni di lavorazione o trasformazione che conferiscono il carattere originario

NOTE INTRODUTTIVE

Nota 1 – Introduzione generale

La presente appendice stabilisce le condizioni alle quali, a norma dell’articolo 4, i prodotti sono considerati originari del PTOM interessato. Esistono quattro diversi tipi di norme, che variano in funzione del prodotto:

(a)attraverso la lavorazione o la trasformazione non deve essere superato un contenuto massimo di materiali non originari;

(b)a seguito della lavorazione o della trasformazione i prodotti fabbricati devono rientrare in una voce a quattro cifre o in una sottovoce a sei cifre del sistema armonizzato diversa, rispettivamente, dalla voce o dalla sottovoce dei materiali utilizzati;

(c)deve essere effettuata un’operazione specifica di lavorazione o trasformazione;

(d)la lavorazione o la trasformazione devono essere effettuate su alcuni prodotti interamente ottenuti.

Nota 2 – Struttura dell’elenco

2.1.Le colonne 1 e 2 descrivono il prodotto ottenuto. La colonna 1 indica, a seconda dei casi, il numero del capitolo, il numero della voce (a quattro cifre) o il numero della sottovoce (a sei cifre) utilizzato nel sistema armonizzato. La colonna 2 riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle colonne 1 e 2, fatta salva la nota 2.4, corrispondono una o più norme (“operazioni che conferiscono il carattere originario”) nella colonna 3. Dette operazioni riguardano soltanto i materiali non originari. In alcuni casi la voce che figura nella colonna 1 è preceduta da “ex”; ciò significa che la norma della colonna 3 si applica soltanto alla parte di tale voce descritta nella colonna 2.

2.2.Quando nella colonna 1 compaiono più voci o sottovoci del sistema armonizzato raggruppate insieme, o è indicato il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, la corrispondente norma della colonna 3 si applica a tutti i prodotti che, nel sistema armonizzato, sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci o sottovoci raggruppate nella colonna 1.

2.3.Quando nell’elenco compaiono più norme, ciascuna applicabile a differenti prodotti tutti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applica la corrispondente norma della colonna 3.

2.4.Se la colonna 3 riporta due norme alternative, separate dalla congiunzione “o”, l’esportatore può scegliere quale applicare.

Nota 3 – Esempi di applicazione delle norme

3.1.Le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 2, relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti, si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento del PTOM o dell’Unione.

3.2.In conformità all’articolo 5, la lavorazione o la trasformazione effettuate devono essere più complete delle operazioni elencate in detto articolo. In caso contrario, le merci non sono ammesse a beneficiare del trattamento tariffario preferenziale, anche se le condizioni stabilite nell’elenco sono soddisfatte.

Fatta salva la disposizione di cui al primo comma, la norma dell’elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una norma autorizza l’impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l’impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l’impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

3.3.Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una norma utilizza l’espressione “Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce”, tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa designazione e della stessa voce del prodotto) possono essere utilizzati, fatte comunque salve le specifiche limitazioni eventualmente indicate nella norma stessa.

Tuttavia, quando una norma utilizza l’espressione “Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce …” oppure “Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto”, significa che si possono utilizzare materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli corrispondenti alla stessa designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell’elenco.

3.4.Quando una norma dell’elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l’uso di uno o più materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali.

3.5.Se una norma dell’elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale norma non vieta l’impiego anche di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa condizione.

Nota 4 – Disposizioni generali relative ad alcuni prodotti agricoli

4.1.I prodotti agricoli di cui ai capitoli 6, 7, 8, 9, 10, 12 e alla voce 2401 che sono coltivati o raccolti nel territorio di un PTOM sono considerati originari del territorio di quel PTOM, anche se ottenuti da sementi, bulbi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate da un altro paese.

4.2.Ove la quantità di zucchero non originario contenuta in un determinato prodotto sia soggetta a limitazioni, per calcolare tali limitazioni si tiene conto del peso degli zuccheri di cui alle voci 1701 (saccarosio) e 1702 (ad es., fruttosio, glucosio, lattosio, maltosio, isoglucosio o zucchero invertito) utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale e nella fabbricazione dei prodotti non originari incorporati nel prodotto finale.



Nota 5 – Terminologia utilizzata per alcuni prodotti tessili

5.1.Nell’elenco, con l’espressione “fibre naturali” si intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l’espressione “fibre naturali” comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

5.2.Il termine “fibre naturali” comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

5.3.Nell’elenco, le espressioni “pasta tessile”, “sostanze chimiche” e “materiali per la fabbricazione della carta” designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

5.4.Nell’elenco, per “fibre in fiocco sintetiche o artificiali” si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 6 - Tolleranze applicabili ai prodotti costituiti da materie tessili miste

6.1.Se per un dato prodotto dell’elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10% del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 6.3 e 6.4).

6.2.Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 6.1 può essere applicata esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

seta;

lana;

peli grossolani di animali;

peli fini di animali;

crini;

cotone;

carta e materiali per la fabbricazione della carta;

lino;

canapa;

iuta e altre fibre tessili liberiane;

sisal e altre fibre tessili del genere Agave;

cocco, abaca, ramiè e altre fibre tessili vegetali;

filamenti sintetici;

filamenti artificiali;

filamenti conduttori elettrici;

fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;

fibre sintetiche in fiocco di poliestere;

fibre sintetiche in fiocco di poliammide;

fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;

fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;

fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;

fibre sintetiche in fiocco di poli(solfuro di fenilene);

fibre sintetiche in fiocco di poli(cloruro di vinile);

altre fibre sintetiche in fiocco;

fibre artificiali in fiocco di viscosa;

altre fibre artificiali in fiocco;

filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;

filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;

prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un’anima di lamina di alluminio, oppure di un’anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;

altri prodotti della voce 5605;

fibre di vetro;

fibre di metallo.

Esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine corrisponde pertanto al 10%, in peso, del filato.

Esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112, ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509, è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine o filati di lana che non soddisfano le norme di origine, o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10% del peso del tessuto.

Esempio:

Una superficie tessile “tufted” della voce 5802, ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210, è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile “tufted” fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile “tufted” sarebbe un prodotto misto, poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

6.3.Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano “filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti”, la tolleranza per tali filati è del 20%.

6.4.Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del “nastro consistente di un’anima di lamina di alluminio, oppure di un’anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica”, la tolleranza per tale nastro è del 30%.

Nota 7 - Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili

7.1.Quando, nell’elenco, viene fatto riferimento alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili che non soddisfano la norma indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, a condizione che siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e che il loro valore non superi l’8% del prezzo franco fabbrica del prodotto.

7.2.Fatto salvo quanto disposto alla nota 7.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Esempio:

Se una norma dell’elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l’utilizzazione di filati, ciò non vieta l’uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63. Per lo stesso motivo ciò non vieta neppure l’uso di chiusure lampo, anche se queste normalmente contengono materiali tessili.

7.3.Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63.

Nota 8 - Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni semplici effettuati nel caso di alcuni prodotti del capitolo 27

8.1.I “trattamenti specifici” relativi alle voci ex 2707 e 2713 consistono nelle seguenti operazioni:

(a)distillazione sotto vuoto;

(b)ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto 7 ;

(c)cracking;

(d)reforming;

(e)estrazione mediante solventi selettivi;

(f)trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all’acido solforico concentrato o all’oleum o all’anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

(g)polimerizzazione;

(h)alchilazione;

(i)isomerizzazione.

8.2.I “trattamenti specifici” relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

(a)distillazione sotto vuoto;

(b)ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto 8 ;

(c)cracking;

(d)reforming;

(e)estrazione mediante solventi selettivi;

(f)trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all’acido solforico concentrato o all’oleum o all’anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

(g)polimerizzazione;

(h)alchilazione;

(i)    isomerizzazione;

(j)solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell’85% il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

(k)solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

(l)solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all’idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l’idrogeno partecipa attivamente a una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e a una temperatura superiore a 250°C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all’idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710 aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l’hydrofinishing o la decolorazione);

(m)solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30% a 300°C secondo il metodo ASTM D 86;

(n)solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;

(o)solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall’ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75% di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

8.3.Ai sensi delle voci ex 2707 e 2713, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la dissalazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l’ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l’origine.

ELENCO DEI PRODOTTI E DELLE OPERAZIONI DI LAVORAZIONE O TRASFORMAZIONE CHE CONFERISCONO IL CARATTERE ORIGINARIO

Voce del sistema armonizzato

Designazione del prodotto

Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere di prodotto originario)

(1)

(2)

(3)

Capitolo 1

Animali vivi

Tutti gli animali del capitolo 1 sono interamente ottenuti

Capitolo 2

Carni e frattaglie commestibili

Fabbricazione in cui tutte le carni e le frattaglie commestibili contenute nei prodotti del presente capitolo sono interamente ottenute

ex Capitolo 3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, esclusi:

Tutti i pesci e i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici sono interamente ottenuti

0304

Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

0305

Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l’affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

ex 0306

Crostacei, anche sgusciati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all’alimentazione umana

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

ex 0307

Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all’alimentazione umana

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

Capitolo 4

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti e

il peso dello zucchero 9 utilizzato non supera il 40% del peso del prodotto finale 

ex Capitolo 5

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex 0511 91

Uova e lattimi di pesce, non commestibili

Tutte le uova e i lattimi sono interamente ottenuti

Capitolo 6

Alberi vivi e altre piante; bulbi, radici e simili; fiori recisi e fogliame ornamentale

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti

Capitolo 7

Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi commestibili

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti

Capitolo 8

Frutta e frutta a guscio commestibili; scorze di agrumi o di meloni

Fabbricazione in cui:

tutti i tipi di frutta e le scorze di agrumi o di meloni del capitolo 8 sono interamente ottenuti e

il peso dello zucchero 10 utilizzato non supera il 40% del peso del prodotto finale

Capitolo 9

Caffè, tè, mate e spezie

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

Capitolo 10

Cereali

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti

ex Capitolo 11

Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 10 e 11, delle voci 0701 e 2303 e della sottovoce 0710 10 utilizzati sono interamente ottenuti

ex 1106

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati

Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708

Capitolo 12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Capitolo 13

Gomma lacca, gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, in cui il peso dello zucchero 11 utilizzato non supera il 40% del peso del prodotto finale

Capitolo 14

Materie vegetali da intreccio; prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex Capitolo 15

Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto

da 1501 a 1504

Grassi di maiale, di volatili, di animali delle specie bovina, ovina o caprina, di pesci, ecc.

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

1505, 1506 e 1520

Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina. Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente. Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

1509 e 1510

Olio d’oliva e sue frazioni

Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti

1516 e 1517

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Capitolo 16

Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le carni e le frattaglie commestibili del capitolo 2 e i loro derivati del capitolo 16, e

in cui tutti i materiali del capitolo 3 e i materiali del capitolo 16 ottenuti da pesci, crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

ex Capitolo 17

Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio e il glucosio chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci da 1101 a 1108, 1701 e 1703 utilizzati non supera il 30% del peso del prodotto finale

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

il peso individuale dello zucchero 12 e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40% del peso del prodotto finale e

il peso totale combinato dello zucchero 13 e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 60% del peso del prodotto finale

Capitolo 18

Cacao e sue preparazioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

il peso individuale dello zucchero 14 e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40% del peso del prodotto finale e

il peso totale combinato dello zucchero 15 e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 60% del peso del prodotto finale

Capitolo 19

Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

il peso dei materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati non supera il 20% del peso del prodotto finale

il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non supera il 20% del peso del prodotto finale

il peso individuale dello zucchero 16 e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40% del peso del prodotto finale e

il peso totale combinato dello zucchero 17 e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 60% del peso del prodotto finale

ex Capitolo 20

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta, di frutta a guscio o di altre parti di piante, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero 18 utilizzato non supera il 40% del peso del prodotto finale

2002 e 2003

Pomodori, funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti

Capitolo 21

Preparazioni alimentari diverse, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

il peso individuale dello zucchero 19 e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40% del peso del prodotto finale e

il peso totale combinato dello zucchero 20 e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 60% del peso del prodotto finale

Capitolo 22

Bevande, liquidi alcolici e aceti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e delle voci 2207 e 2208, in cui:

tutti i materiali delle sottovoci 0806 10, 2009 61, 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti

il peso individuale dello zucchero 21 e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40% del peso del prodotto finale e

il peso totale combinato dello zucchero 22 e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 60% del peso del prodotto finale

ex Capitolo 23

Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex 2302

ex 2303

Residui della fabbricazione degli amidi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali del capitolo 10 utilizzati non supera il 20% del peso del prodotto finale

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti

il peso dei materiali dei capitoli 10 e 11 e delle voci 2302 e 2303 utilizzati non supera il 20% del peso del prodotto finale

il peso individuale dello zucchero 23 e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40% del peso del prodotto finale e

il peso totale combinato dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 60% del peso del prodotto finale

ex Capitolo 24

Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce in cui il peso dei materiali del capitolo 24 utilizzati non supera il 30% del peso totale dei materiali del capitolo 24 utilizzati

2401

2402

Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

Tutti i tabacchi greggi o non lavorati e i cascami di tabacco del capitolo 24 sono interamente ottenuti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e della voce 2403, in cui il peso dei materiali della voce 2401 utilizzati non supera il 50% del peso totale dei materiali della voce 2401 utilizzati

ex Capitolo 25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2519

Carbonato di magnesio naturale (magnesite), frantumato, riposto in recipienti ermetici, e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato

Capitolo 26

Minerali, scorie e ceneri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex Capitolo 27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2707

Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura, distillanti più del 65% del loro volume fino a 250°C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati a essere impiegati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici 24

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, il 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici  25

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 

2711

Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici 26

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, “slack wax”, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici 27

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici 28

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 29

Prodotti chimici organici, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2905

Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce si possono utilizzare a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

2905 43;    
2905 44;    
2905 45

Mannitolo; D-glucitolo (sorbitolo); Glicerolo (glicerina)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa sottovoce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 30

Prodotti farmaceutici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

Capitolo 31

Concimi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

3302?

ex Capitolo 34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; “cere per l’odontoiatria” e composizioni per l’odontoiatria a base di gesso, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3404

Cere artificiali e cere preparate:

– a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di “slack wax” o di residui paraffinici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

Capitolo 35

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 36

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

3824 60

Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto e quelli della sottovoce 2905 44. Tuttavia, materiali della stessa sottovoce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 39

Materie plastiche e lavori di tali materie, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3907

Copolimeri ottenuti da policarbonati e copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 29

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

– Poliestere

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 40

Gomma e lavori di gomma, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

4012

Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori (“flaps”), di gomma:

– pneumatici rigenerati, di gomma; gomme piene e semipiene

Rigenerazione di pneumatici usati

– altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 41

Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 4101 a 4103

Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati; pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) del capitolo 41; altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) o 1 c) del capitolo 41

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

da 4104 a 4106

Cuoi e pelli depilati e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati

Riconciatura di cuoio e pelli conciati o preconciati delle sottovoci 4104 11, 4104 19, 4105 10, 4106 21, 4106 31 o 4106 91

o

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

4107, 4112, 4113

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia possono essere utilizzati materiali delle sottovoci 4104 41, 4104 49, 4105 30, 4106 22, 4106 32 e 4106 92 solo se ha luogo una riconciatura dei cuoi o delle pelli conciati o in crosta allo stato secco

Capitolo 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 43

Pelli da pellicceria e pellicce artificiali; relativi lavori, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

4301

Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex 4302

Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite:

– tavole, croci e manufatti simili

Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite

– altre

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite

4303

Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite, della voce 4302

ex Capitolo 44

Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 4407

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

ex 4408

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa

Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

da ex 4410 a ex 4413

Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili

Fabbricazione di liste e modanature

ex 4415

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno

Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato

ex 4418

– Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, di legno

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare pannelli cellulari o tavole di copertura (“shingles” e “shakes”) di legno

– Liste e modanature

Fabbricazione di liste e modanature

ex 4421

Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature

Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409

Capitolo 45

Sughero e lavori di sughero

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 46

Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 47

Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 48

Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 49

Prodotti dell’editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 50

Seta, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex 5003

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati

Cardatura o pettinatura dei cascami di seta

da 5004 a ex 5006

Filati di seta e filati di cascami di seta

Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura o torsione ( 30 )

5007

Tessuti di seta o di cascami di seta

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali o torsione, accompagnata in ciascun caso da tessitura

o

Tessitura accompagnata da tintura

o

Tintura di filati accompagnata da tessitura

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto( 31 )

ex Capitolo 51

Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5106 a 5110

Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine

Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura( 32 ).

da 5111 a 5113

Tessuti di lana, di peli fini o di peli grossolani o di crine

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura

o

Tessitura accompagnata da tintura

o

Tintura di filati accompagnata da tessitura

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto( 33 )

ex Capitolo 52

Cotone, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5204 a 5207

Filati di cotone

Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura( 34 ).

da 5208 a 5212

Tessuti di cotone

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura

o

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

o

Tintura di filati accompagnata da tessitura

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto( 35 )

ex Capitolo 53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5306 a 5308

Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta

Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura( 36 ).

da 5309 a 5311

Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura

o

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

o

Tintura di filati accompagnata da tessitura

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto( 37 )

da 5401 a 5406

Filati, monofilamenti e filati di filamenti sintetici o artificiali

Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura O filatura di fibre naturali( 38 )

5407 e 5408

Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura

o

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

o

Torsione o testurizzazione accompagnate da tessitura a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto( 39 )

da 5501 a 5507

Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali

da 5508 a 5511

Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco

Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura( 40 )

da 5512 a 5516

Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura

o

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

o

Tintura di filati accompagnata da tessitura

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto( 41 )

ex Capitolo 56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi:

Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali

o

Floccaggio accompagnato da tintura o stampa( 42 )

5602

Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:

-    feltri all’ago

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto

Tuttavia:

i filati di polipropilene della voce 5402,

le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506 o

i fasci di filamenti di polipropilene della voce 5501,

nei quali la denominazione di un singolo filato o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex,

possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Unicamente fabbricazione di tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali( 43 )

-    altri

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto

o

Unicamente fabbricazione di tessuto nel caso di altro feltro ottenuto da fibre naturali( 44 )

5603

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o utilizzo di fibre naturali, accompagnati da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l’agugliatura meccanica

5604

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

-    fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili

Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili

-    altri

Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali( 45

5605

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco( 46 )

5606

Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti “a catenella”

Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco

o

Filatura accompagnata da floccaggio

o

Floccaggio accompagnato da tintura( 47 )

Capitolo 57

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura

o

Fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta

o

Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa

o

Fabbricazione di tessuti “tufted” accompagnata da tintura o da stampa

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l’agugliatura meccanica 48

Tuttavia:

i filati di polipropilene della voce 5402,

le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506 o

i fasci di filamenti di polipropilene della voce 5501,

nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

ex Capitolo 58

Tessuti speciali; superfici tessili “tufted”; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi:

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura

o

Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura

o

Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa

o

Tintura di filati accompagnata da tessitura

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto( 49 )

5805

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all’ago (per esempio: a piccolo punto, a punto croce), anche confezionati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

5810

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

5901

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura

o

Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa

5902

Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:

-    contenenti, in peso, non più del 90% di materie tessili

Tessitura

-    altri

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura

5903

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto

5904

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura( 50 )

5905

Rivestimenti murali di materie tessili:

-    impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

-    altri

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura

o

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto( 51 )

5906

Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:

-    tessuti a maglia

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia

o

Lavorazione a maglia accompagnata da tintura o da spalmatura

o

Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia( 52 )

-    altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90% di materie tessili

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura

-    altri

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

o

Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da tessitura

5907

Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti: tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura

o

Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto

5908

Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:

-    reticelle ad incandescenza impregnate

Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia

-    altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5909 a 5911

Manufatti tessili per usi industriali:

-    dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911

Tessitura

-    tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, accompagnata in ciascun caso da tessitura

o

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

Possono essere utilizzate soltanto le fibre sotto elencate:

– – filati di cocco

– – filati di politetrafluoroetilene 53 ,

– – filati multipli di poliammide, spalmati, impregnati o ricoperti di resina fenolica,

– – filati di fibre tessili sintetiche di poliammidi aromatici, ottenuti per policondensazione di m-fenilendiammina e acido isoftalico,

– – monofilati di politetrafluoroetilene 54 ,

– – filati di fibre tessili sintetiche in poli(p-fenilentereftalammide),

– – filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati acrilici

55 ,

– – monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4 cicloesandictanolo e di acido isoftalico

-    altri

Estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali O filatura di fibre naturali o sintetiche o artificiali in fiocco, accompagnata da tessitura( 56 )

o

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

Capitolo 60

Tessuti a maglia

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia

o

Lavorazione a maglia accompagnata da tintura, da floccaggio o da spalmatura

o

Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa

o

Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia

o

Torsione o testurizzazione accompagnate da lavorazione a maglia a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 61

Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:

-    ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di tessuto a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

Lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio)( 57 ) ( 58 )

-    altri

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta)

o

Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta)( 59 )

ex Capitolo 62

Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi:

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio)

o

Confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto( 60 ) ( 61 )

ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 ed ex 6211

Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bebè) ed accessori di abbigliamento confezionati per bambini piccoli, ricamati

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto( 62 )

ex 6210 ed ex 6216

Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio)

o

Spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)( 63 )

ex 6212

Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, a maglia

- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di tessuto a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

Lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio)( 64 ) ( 65 )

- altri

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta)

o

Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta)( 66 )

6213 e 6214

Fazzoletti da naso e da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:

-    ricamati

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto( 67 )

o

Confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto( 68 ) ( 69 )

-    altri

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio)

o

Confezione seguita da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto( 70 ) ( 71 )

6217

Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212:

-    ricamati

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto( 72 )

-    equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio)

o

Spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)( 73

-    tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

-    altri

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio)( 74 )

ex Capitolo 63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 6301 a 6304

Coperte; biancheria da letto, ecc.; tendine, tende, tendaggi ecc.; altri manufatti per l’arredamento:

-    in feltro, non tessuti

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o utilizzo di fibre naturali, accompagnati in ciascun caso da un processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l’agugliatura meccanica, e da confezione (compreso il taglio)( 75 )

-    altri:

--    ricamati

Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata da confezione (compreso il taglio) (aggiungere un riferimento alla tolleranza) 76

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto( 77 )

--    altri

Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata da confezione (compreso il taglio).

6305

Sacchi e sacchetti da imballaggio

Estrusione di fibre artificiali o sintetiche o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco accompagnata da tessitura o lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio)( 78 )

6306

Copertoni e tende per l’esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:

-    non tessuti

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o di fibre naturali, in ciascun caso accompagnata da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l’agugliatura meccanica

-    altri

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio)( 79 )( 80 )

o

Spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)

6307

Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

6308

Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

Ogni articolo dell’assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell’assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell’assortimento

ex Capitolo 64

Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

6406

Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Capitolo 65

Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Capitolo 66

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni da passeggio, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 67

Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex Capitolo 68

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 6803

Lavori di ardesia naturale o agglomerata

Fabbricazione a partire dall’ardesia lavorata

ex 6812

Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex 6814

Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su supporto di carta, di cartone o di altre materie

Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)

Capitolo 69

Prodotti ceramici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 70

Vetro e lavori di vetro; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

7006

Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato

– Lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII 81

Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) non ricoperte della voce 7006

– altri

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l’imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

7013

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l’ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Decorazione a mano (a esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro soffiato a mano utilizzato non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di bigiotteria; monete, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

7106, 7108 e 7110

Metalli preziosi:

- greggi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106, 7108 e 7110

o

Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110

o

Fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni

- semilavorati o in polvere

Fabbricazione a partire da metalli preziosi greggi

ex 7107, ex 7109 ed ex 7111

Metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, semilavorati

Fabbricazione a partire da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, greggi

7115

Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7117

Minuterie di bigiotteria

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 72

Ghisa, ferro e acciaio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7207

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 o 7206

da 7208 a 7216

Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o semiprodotti della voce 7206 o 7207

7217

Fili di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207

7218 91 e 7218 99

Semiprodotti

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 o della sottovoce 7218 10

da 7219 a 7222

Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre e profilati di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o semiprodotti della voce 7218

7223

Fili di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218

7224 90

Semiprodotti

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 o della sottovoce 7224 10

da 7225 a 7228

Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o semiprodotti delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224.

7229

Fili di altri acciai legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224

ex Capitolo 73

Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex 7301

Palancole

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7207

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

7304, 7305 e 7306

Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7218, 7219, 7220 o 7224

ex 7307

Accessori per tubi di acciai inossidabili

Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore totale non superi il 35% del prezzo franco fabbrica del prodotto

7308

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Non possono tuttavia essere utilizzati i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301

ex 7315

Catene antisdrucciolevoli

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 74

Rame e lavori di rame, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7403

Rame raffinato e leghe di rame, greggio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

Capitolo 75

Nichel e lavori di nichel

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex Capitolo 76

Alluminio e lavori di alluminio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7601

Alluminio greggio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

7607

Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 7606

Capitolo 77

Riservato a un eventuale uso futuro nell’ambito del sistema armonizzato

ex Capitolo 78

Piombo e lavori di piombo; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7801

Piombo greggio:

- piombo raffinato

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

- altro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, non possono essere utilizzati i cascami e gli avanzi della voce 7802

Capitolo 79

Zinco e lavori di zinco

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Capitolo 80

Stagno e lavori di stagno

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Capitolo 81

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex Capitolo 82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8206

Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell’assortimento

8211

Coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello e i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

8214

Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

8215

Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

ex Capitolo 83

Lavori diversi di metalli comuni, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8302

Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili, per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8306

Statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8401

Reattori nucleari, elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8427

Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8482

Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 85

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8501, 8502

Motori e generatori elettrici; gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8503

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8513

Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8519

Apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8521

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8523

Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8526

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8527

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8528

Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8535 a 8537

Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche; quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti per il comando o la distribuzione elettrica

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8538

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8540 11 e 8540 12

Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8542 31 a 8542 33 e 8542 39

Circuiti integrati monolitici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su un substrato semiconduttore attraverso l’introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non parte

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8545

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8546

Isolatori per l’elettricità, di qualsiasi materia

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8547

Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8548

Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 87

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori esclusi:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8711

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali (“sidecar”)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 88

Apparecchi per la navigazione aerea o spaziale e loro parti, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8804

Rrotochutes

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 8804

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 89

Navigazione marittima o fluviale

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 90

Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; loro parti ed accessori, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

9002

Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

9033

Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 91

Orologeria

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 92

Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 93

Armi, munizioni e loro parti ed accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 94

Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l’illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 95

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 9506

Mazze da golf e loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf

ex Capitolo 96

Lavori diversi; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

9601 e 9602

Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura)

Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 3503 e lavori di gelatina non indurita

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

9603

Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l’impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

9605

Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti

Ogni articolo dell’assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell’assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell’assortimento

9606

Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

9608

Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini della stessa voce del prodotto

9612

Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

9613 20

Accendini tascabili, a gas, ricaricabili

Fabbricazione in cui il valore complessivo di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

9614

Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

Capitolo 97

Oggetti d’arte, da collezione o di antichità

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

APPENDICE II

Richiesta di deroga

1.Designazione commerciale del prodotto finito

1.1 Classificazione doganale (codice SA)

2.Designazione commerciale dei materiali non originari

2.1 Classificazione doganale (codice SA)

3.Volume annuo previsto delle esportazioni nell’Unione (in peso, numero di articoli, metri o altra unità)

4.Valore dei prodotti finiti

5.Valore dei materiali non originari

6.Origine dei materiali non originari

7.Motivi per cui la norma d’origine relativa al prodotto finito non può essere rispettata

8.Durata della deroga richiesta

Dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa

9.Soluzioni previste per evitare in futuro la necessità di una deroga

10.Informazioni sulla società

Struttura del capitale sociale dell’impresa interessata/Entità degli investimenti realizzati o previsti/Personale impiegato o previsto

APPENDICE III

DOMANDA PER OTTENERE LA QUALIFICA DI ESPORTATORE REGISTRATO
ai fini della registrazione degli esportatori dei PTOM nell’ambito dell’associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione europea

1. Nome e cognome, indirizzo completo e paese dell’esportatore, recapito, numero di identificazione dell’operatore

2. Recapiti aggiuntivi, compresi numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica, se disponibile (facoltativo)

3. Specificare se l’attività principale consiste nella produzione o nel commercio

4. Descrizione indicativa delle merci ammissibili al trattamento preferenziale, compreso un elenco indicativo delle voci del sistema armonizzato (o dei capitoli se le merci oggetto degli scambi sono comprese in più di venti voci del sistema armonizzato)

5. Impegno dell’esportatore

Il sottoscritto/La sottoscritta:

dichiara che i dati di cui sopra sono esatti;

certifica che la registrazione non è mai stata revocata in precedenza; in caso contrario, certifica di aver rimediato alla situazione che ha condotto alla revoca;

si impegna a redigere attestazioni di origine solo per le merci ammesse a beneficiare del trattamento preferenziale e conformi alle norme di origine specificate per tali merci nel presente allegato;

si impegna a tenere una contabilità commerciale adeguata della produzione/fornitura delle merci ammissibili al trattamento preferenziale e a conservare tale contabilità per almeno tre anni dalla fine dell’anno civile in cui è stata compilata l’attestazione di origine;

si impegna a comunicare immediatamente all’autorità competente eventuali modifiche intervenute nei propri dati di registrazione dopo l’assegnazione del numero di esportatore registrato;

si impegna a collaborare con l’autorità competente;

si impegna ad accettare qualsiasi controllo in merito all’esattezza delle proprie attestazioni di origine, comprese verifiche contabili e visite dei propri locali effettuate dalla Commissione europea o dalle autorità degli Stati membri;

si impegna a chiedere la revoca della propria registrazione nel sistema qualora non soddisfi più le condizioni per l’esportazione delle merci nell’ambito della presente decisione;

si impegna a chiedere la revoca della propria registrazione nel sistema qualora non intenda più esportare tali merci nell’ambito della presente decisione.

____________________________________________________

Luogo, data e firma del firmatario autorizzato, nome e funzione (1)

6. Preventivo consenso specifico e informato dell’esportatore alla pubblicazione dei propri dati personali sul sito web pubblico

Il sottoscritto/La sottoscritta è a conoscenza del fatto che le informazioni fornite nella presente domanda possono essere divulgate tramite il sito web pubblico. Il sottoscritto/La sottoscritta accetta che tali informazioni siano pubblicate sul sito web pubblico. Il sottoscritto/La sottoscritta può ritirare il proprio consenso alla pubblicazione di tali informazioni sul sito web pubblico inviando una richiesta alle autorità competenti responsabili della registrazione.

____________________________________________________

Luogo, data e firma del firmatario autorizzato, nome e funzione (1)

7. Spazio riservato all’amministrazione

Il richiedente è registrato con il seguente numero:

Numero di registrazione: ______________________________

Data di registrazione ____________________________

Data di decorrenza della validità della registrazione ______________________________

Firma e timbro (1)_____________________________________

Informazioni

concernenti la protezione e il trattamento dei dati personali inseriti nel sistema

1.Quando i dati personali contenuti nella presente domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato sono trattati dalla Commissione europea, si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell’Unione, nonché la libera circolazione di tali dati. Quando le autorità competenti di un PTOM attuano il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), le disposizioni di tale regolamento si applicano con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati trattati contenuti nella presente domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato.

2.I dati personali contenuti nella domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato sono trattati ai fini della decisione sull’associazione d’oltremare. La suddetta normativa costituisce la base giuridica per il trattamento dei dati personali con riguardo alla domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato.

3.L’autorità competente di un PTOM in cui la domanda è stata presentata è il responsabile del trattamento dei dati nel sistema REX.

L’elenco delle autorità competenti è pubblicato sul sito web della Commissione.

4.L’accesso a tutti i dati contenuti nella presente domanda è concesso tramite un nome utente e una password a tutti gli utenti nell’ambito della Commissione, delle autorità competenti dei PTOM e delle autorità doganali degli Stati membri.

5.I dati di una registrazione revocata sono conservati nel sistema REX dalle autorità competenti di un PTOM per dieci anni civili. Tale periodo decorre dalla fine dell’anno in cui la registrazione è stata revocata.

6.La persona interessata ha il diritto di accesso ai dati che la riguardano e che saranno trattati nel sistema REX e, se del caso, il diritto di rettifica, cancellazione o blocco dei dati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 o al regolamento (UE) 2016/679. Le richieste di accesso, rettifica, cancellazione o blocco sono presentate, a seconda del caso, alle autorità competenti del PTOM responsabile della registrazione e da esse trattate. Se l’esportatore registrato ha presentato domanda per esercitare tale diritto alla Commissione, questa inoltra la domanda alle autorità competenti del PTOM interessato. Se non ha potuto far valere i propri diritti presso il responsabile del trattamento dei dati, l’esportatore registrato presenta tale richiesta alla Commissione, che agisce in qualità di responsabile del trattamento. La Commissione ha il diritto di rettificare, cancellare o bloccare i dati.

7.Le denunce possono essere indirizzate alle pertinenti autorità nazionali per la protezione dei dati.    
Le denunce riguardanti il trattamento dei dati da parte della Commissione europea devono essere inviate al Garante europeo della protezione dei dati (European Data Protection Supervisor – EDPS) ( http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/ ).

(1)Se le domande per ottenere la qualifica di esportatore registrato o altri scambi di informazioni tra gli esportatori registrati e le autorità competenti dei paesi beneficiari o le autorità doganali degli Stati membri si effettuano mediante procedimenti informatici, la firma e il timbro di cui alle caselle nn. 5, 6 e 7 sono sostituiti da un’autenticazione elettronica.

APPENDICE IV

ATTESTAZIONE DI ORIGINE

La presente attestazione deve essere redatta su qualsiasi documento commerciale recante il nome e l’indirizzo completo dell’esportatore e del destinatario nonché una descrizione delle merci e la data del rilascio (1).

Versione francese

L’exportateur (Numéro d’exportateur enregistré – excepté lorsque la valeur des produits originaires contenus dans l’envoi est inférieure à EUR 10.000 (2)) des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle . . . (3) au sens des règles d’origine de la Décision d’association des pays et territoires d’outre-mer et que le critère d’origine satisfait est … …(4)

Versione inglese

The exporter (Number of Registered Exporter – unless the value of the consigned originating products does not exceed EUR 10,000 (2)) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of . . . preferential origin (3) according to rules of origin of the Decision on the association of the overseas countries and territories and that the origin criterion met is … …(4)

__________________________________

(1)Occorre indicare se l’attestazione di origine sostituisce un’altra attestazione, in conformità all’articolo 51, e menzionare la data di rilascio dell’attestazione iniziale.

(2)Se l’attestazione di origine sostituisce un’altra attestazione, il successivo detentore delle merci che redige l’attestazione riporta il proprio nome e indirizzo completo, seguiti dalla dicitura “acting on the basis of the statement on origin made out by [nome e indirizzo completo dell’esportatore del PTOM], registered under the following number [Numero di esportatore registrato dell’esportatore del PTOM]”.

(3)Indicazione del paese di origine dei prodotti. Se l’attestazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell’articolo 46, l’esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento su cui è redatta l’attestazione mediante la sigla “CM”.

(4)Prodotti interamente ottenuti: inserire la lettera “P”; prodotti sufficientemente lavorati o trasformati: inserire la lettera “W” seguita dalla voce a quattro cifre del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (sistema armonizzato) del prodotto esportato (ad esempio “W” 9618); se del caso, la menzione di cui sopra è sostituita da una delle indicazioni seguenti:

a)in caso di cumulo a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, o di cumulo bilaterale a norma dell’articolo 7: “EU cumulation” o “cumul UE”; “OCT cumulation” o “cumul PTOM”;

b)in caso di cumulo con un paese APE a norma dell’articolo 8: “cumulation with EPA country [name of the country]” o “cumul avec le pays APE [nom du pays]”;

c)in caso di cumulo con un paese beneficiario dell’SPG a norma dell’articolo 9: “cumulation with GSP country [name of the country]” o “cumul avec le pays SPG [nom du pays]”;

d)in caso di cumulo con un paese vincolato all’Unione europea da un accordo di libero scambio a norma dell’articolo 10: “extended cumulation with country [name of the country]” o “cumul étendu avec le pays [nom du pays]”.

APPENDICE V

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE RELATIVA AI PRODOTTI NON AVENTI CARATTERE ORIGINARIO PREFERENZIALE

Il sottoscritto/La sottoscritta dichiara che le merci elencate in questa fattura ….................................………... (1)

sono state prodotte in …………………………………………………………………………………..……… (2)

e contengono i seguenti elementi o materiali che non hanno carattere originario di un paese EPA, di un PTOM o dell’Unione europea ai fini degli scambi preferenziali:

…………………………….. (3) ……………………..….….. (4) ……………………..……….. (5)

……………………………………….…… ……………………………………………

………………………………….………… ……………………………………………

………………………………………………..…………………………………………………… (6)

Si impegna a presentare, su richiesta delle autorità doganali, tutta la relativa documentazione giustificativa.

……………………………………….… (7) …………………………………..……… (8)

…………………………………….……. (9)

Nota

Il testo di cui sopra, opportunamente completato secondo le indicazioni delle note seguenti, costituisce una dichiarazione del fornitore. Le note, tuttavia, non vanno riprodotte.

(1)    - Se soltanto alcune delle merci elencate nella fattura sono interessate, queste devono essere chiaramente indicate o contrassegnate e tale precisazione deve essere inserita nella dichiarazione nel modo seguente: “.............. elencate nella presente fattura e contrassegnate ….................... sono state prodotte ...............................”

   - Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o da un allegato alla fattura (cfr. l’articolo 27, paragrafo 1), il tipo di documento in questione va indicato, sostituendolo al termine “fattura”.

(2)    Unione europea, Stato membro, paese EPA o PTOM.

(3)    La descrizione deve essere fornita in tutti i casi e deve essere adeguata e sufficientemente precisa da permettere di determinare la classificazione tariffaria delle merci interessate.

(4)    Il valore in dogana deve essere indicato solo se richiesto.

(5)    Il paese d’origine deve essere indicato solo se richiesto. L’origine da indicare deve essere un’origine preferenziale, mentre in tutti gli altri casi l’origine è indicata come “paese terzo”.

(6)    Aggiungere: “e sono state sottoposte alle seguenti operazioni [nell’Unione europea] [nello Stato membro] [nel paese APE] [nel PTOM] []: …” con una descrizione delle operazioni effettuate, se tale informazione è richiesta.

(7)    Luogo e data. Nel caso di una dichiarazione a lungo termine del fornitore di cui all’articolo 27, paragrafo 2, è aggiunta la frase seguente: “La presente dichiarazione vale per tutti gli invii di dette merci dal … al …”

(8)    Nome e funzione nella società.

(9)    Firma



APPENDICE VI

Scheda di informazione

1.    Deve essere utilizzato il modello di scheda di informazione che figura nel presente allegato. La scheda deve essere stampata in una o più delle lingue ufficiali in cui è redatta la presente decisione e in conformità del diritto interno del paese o territorio di esportazione. Le schede di informazione devono essere compilate in una di tali lingue; se compilate a mano, devono essere scritte con inchiostro e in stampatello. Sulle schede deve figurare un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerle.

2.    La scheda di informazione ha un formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 8 mm in più o di 5 mm in meno nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 25g/m2.

3.    Le amministrazioni nazionali possono riservarsi la stampa delle schede o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest’ultimo caso, su ciascuna scheda deve essere indicata tale autorizzazione. Su ogni scheda devono figurare il nome e l’indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l’identificazione.



1.

Fornitore (1)

SCHEDA DI INFORMAZIONE
da utilizzare per gli scambi preferenziali tra

2.

Destinatario (1)

UNIONE EUROPEA

e

PTOM

3.

Trasformatore (1)

4. Stato in cui sono state effettuate le lavorazioni o trasformazioni

6.

Ufficio doganale di importazione (1)

5. Riservato all’amministrazione

7.

Documento di importazione (2)

Modulo …..

N. ........................

Serie ….

Data

MERCI

8.

Marchi, numeri, quantità e tipo di imballaggio

9. Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci; numero della voce/sottovoce (codice SA)

10. Quantità (1)

11. Valore (4)

MATERIALI IMPORTATI UTILIZZATI

12.

Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci; numero della voce/sottovoce (codice SA)

13. Paese d’origine

14. Quantità (3)

15. Valore (2)(5)

16.

Natura delle lavorazioni o trasformazioni effettuate

17.

Osservazioni

18. VISTO DELLA DOGANA

19. DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

Dichiarazione certificata conforme:

Il sottoscritto/La sottoscritta dichiara che le informazioni

riportate in questa scheda sono esatte.

Documento …………………….......................................

Modulo ……………..

N. .............................

Ufficio doganale …...................

Data

…………………………..

(Luogo)

(Data)

Timbro ufficiale

……………………………

(Firma)

………………………………………………………….

(Firma)

(1)(2)(3)(4)(5) Consultare le note a tergo.


RICHIESTA DI CONTROLLO

RISULTATO DEL CONTROLLO

Il sottoscritto funzionario/La sottoscritta funzionaria doganale chiede il controllo dell’autenticità e dell’esattezza di questa scheda di informazione.

Il controllo effettuato ha permesso di constatare che la presente scheda di informazione

a) è stata rilasciata dall’ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti (*)

b) non risponde ai requisiti di autenticità e di esattezza prescritti (si vedano le osservazioni allegate) (*)

…………………………………………………………..

……………………………………………………………

(Luogo e data)

(Luogo e data)

Timbro ufficiale

Timbro ufficiale

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

(Firma del funzionario)

(Firma del funzionario)

(*) Cancellare la dicitura inutile.

NOTE

(1)    Nome o ragione sociale e indirizzo completo.

(2)    Informazione facoltativa.

(3)    Kg, hl, m3 o altra unità di misura.

(4)    Gli imballaggi sono considerati un tutto unico con i prodotti in essi contenuti. Questa disposizione non si applica tuttavia agli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore di utilizzo a carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione di imballaggio.

(5)    Il valore deve essere indicato conformemente alle disposizioni relative alle norme di origine.

ALLEGATO III

REVOCA TEMPORANEA DELLE PREFERENZE

Articolo 1

Principi relativi alla revoca delle preferenze

1.I regimi preferenziali di cui all’articolo 43 della presente decisione possono essere temporaneamente revocati, nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un PTOM, in caso di:

(a)frode;

(b)irregolarità o sistematica inosservanza delle norme di origine dei prodotti e delle relative procedure o in mancanza di controlli sistematici sull’osservanza delle stesse, oppure

(c)in caso di indisponibilità a fornire la cooperazione amministrativa di cui al paragrafo 2 del presente articolo e al titolo V dell’allegato II richiesta per l’attuazione e il controllo del rispetto dei regimi di cui agli articoli da 43 a 49 della presente decisione.

2.La cooperazione amministrativa di cui al paragrafo 1 implica, tra l’altro, che un PTOM:

(a)comunichi alla Commissione, e tenga aggiornate, le informazioni necessarie per l’attuazione delle norme di origine e per il controllo del rispetto di tali norme;

(b)assista l’Unione effettuando, su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri, controlli a posteriori dell’origine delle merci e comunicandone tempestivamente i risultati;

(c)svolga o faccia svolgere adeguate inchieste volte a individuare e a prevenire le violazioni delle norme di origine;

(d)assista l’Unione consentendo alla Commissione, in stretta collaborazione e coordinamento con le competenti autorità degli Stati membri, di svolgere sul suo territorio inchieste dell’Unione volte a verificare l’autenticità di documenti o l’esattezza di informazioni utili per l’inclusione nei regimi preferenziali di cui all’articolo 43 della presente decisione;

(e)rispetti o garantisca il rispetto delle norme di origine relativamente al cumulo, ai sensi degli articoli da 7 a 10 dell’allegato II;

(f)assista l’Unione nella verifica di comportamenti che costituiscono presumibilmente una frode connessa all’origine. Si può presumere che esista la frode qualora le importazioni di prodotti che beneficiano di regimi preferenziali previsti ai sensi della presente decisione superino in maniera considerevole i normali livelli di esportazione del PTOM beneficiario.

Articolo 2

Revoca dei regimi preferenziali

1.La Commissione può revocare temporaneamente i regimi preferenziali previsti dalla presente decisione nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario qualora ritenga che esistano elementi di prova sufficienti a giustificare una revoca temporanea per i motivi di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, del presente allegato, purché abbia in precedenza:

(a)consultato il comitato di cui all’articolo 88 della decisione, conformemente alla procedura di cui al suo paragrafo 4;

(b)chiesto agli Stati membri di adottare le misure cautelari necessarie per salvaguardare gli interessi finanziari dell’Unione e/o garantire da parte del paese beneficiario il rispetto dei propri obblighi e

(c)pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per indicare che esistono dubbi fondati in merito all’applicazione dei regimi preferenziali e/o all’osservanza da parte del paese beneficiario dei propri obblighi, tali da rimettere in discussione il suo diritto di continuare a godere dei benefici derivanti dalla presente decisione.

La Commissione informa il PTOM interessato di qualsiasi decisione adottata ai sensi del presente paragrafo prima che questa diventi effettiva. La Commissione informa anche il comitato di cui all’articolo 88 della decisione.

2.Il periodo di revoca temporanea non supera i sei mesi. Al termine di tale periodo, la Commissione decide se mettere fine alla revoca temporanea, dopo aver informato il comitato di cui all’articolo 88 della decisione, o prorogare il periodo di revoca temporanea secondo la procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le pertinenti informazioni che possono giustificare la revoca delle preferenze, la loro proroga o la loro cessazione.

ALLEGATO IV

DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA E SORVEGLIANZA

Articolo 1

Definizioni relative alla
sorveglianza e alla salvaguardia

Ai fini degli articoli da 2 a 10 del presente allegato relativo alle misure di sorveglianza e di salvaguardia,

(a)per “prodotto simile” si intende un prodotto identico, vale a dire simile sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato oppure, in mancanza di un tale prodotto, un altro prodotto che, pur non essendo simile sotto tutti gli aspetti, abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto considerato;

(b)per “parti interessate” si intendono le parti coinvolte nella produzione, distribuzione e/o vendita delle importazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente allegato, e dei prodotti simili o direttamente concorrenti;

(c)esistono “gravi difficoltà” qualora i produttori dell’Unione subiscano un deterioramento della propria situazione economica e/o finanziaria.

Articolo 2

Principi delle misure di salvaguardia

1.Qualora un prodotto originario di un PTOM di cui all’articolo 43 della presente decisione sia importato in volumi e/o a prezzi tali da causare o da minacciare di causare gravi difficoltà ai produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, le necessarie misure di salvaguardia possono essere adottate conformemente alle disposizioni seguenti.

2.Per l’applicazione del paragrafo 1 si privilegiano le misure che perturbano meno il funzionamento dell’associazione. La portata di dette misure non va al di là di quanto è strettamente necessario per ovviare alle difficoltà insorte né eccede la revoca del trattamento preferenziale concesso dalla presente decisione.

3.In caso di adozione o di modifica delle misure di salvaguardia si tiene particolarmente conto degli interessi del PTOM interessato.

Articolo 3

Apertura del procedimento

1.Se esistono elementi di prova a prima vista sufficienti del fatto che le condizioni di cui all’articolo 2 del presente allegato sono soddisfatte, la Commissione conduce un’inchiesta sull’opportunità di adottare misure di salvaguardia.

2.Un’inchiesta è aperta su domanda di uno Stato membro, di una persona giuridica o di un’associazione priva di personalità giuridica che agisce a nome dei produttori dell’Unione, o su iniziativa della Commissione se esistono, per la Commissione, elementi di prova a prima vista sufficienti, sulla base dei fattori definiti all’articolo 2 del presente allegato, a giustificare l’apertura di un’inchiesta. La domanda di apertura di un’inchiesta deve contenere elementi di prova indicanti che le condizioni per applicare la misura di salvaguardia, di cui all’articolo 2 del presente allegato, sono soddisfatte. La richiesta è presentata alla Commissione, la quale esamina, per quanto possibile, l’esattezza e l’adeguatezza degli elementi di prova contenuti nella domanda per determinare se siano a prima vista sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta.

3.Se risultano elementi di prova a prima vista sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’apertura avviene entro un mese dalla richiesta ricevuta ai sensi del paragrafo 2. Qualora si apra un’inchiesta, l’avviso fornisce tutti i dettagli necessari sulla procedura e sulle scadenze, anche per quanto concerne la possibilità di ricorso al consigliere-auditore della direzione generale del Commercio della Commissione europea.

4.Le norme e procedure relative allo svolgimento dell’inchiesta sono riportate nell’articolo 4 del presente allegato.

5.Se lo richiedono le autorità del PTOM e fatti salvi i termini di cui al presente articolo, è organizzata una consultazione trilaterale di cui all’articolo 14 della presente decisione. I risultati della consultazione trilaterale sono trasmessi al comitato consultivo.

Articolo 4

Inchiesta

1.In seguito all’apertura del procedimento, la Commissione avvia l’inchiesta. Il periodo fissato al paragrafo 3 decorre a partire dalla data in cui la decisione di aprire l’inchiesta è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.Se la Commissione chiede agli Stati membri di fornirle informazioni, gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie a dar seguito a tale richiesta. Se le informazioni presentano un interesse generale e non sono riservate ai sensi dell’articolo 9 del presente allegato, è opportuno che siano aggiunte ai fascicoli non riservati a norma del paragrafo 8.

3.L’inchiesta è conclusa entro i dodici mesi successivi alla sua apertura.

4.La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie per determinare se sussistono le condizioni di cui all’articolo 2 del presente allegato e, se lo ritiene opportuno, procede alla verifica di tali informazioni.

5.Nel corso dell’inchiesta la Commissione valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione dell’industria dell’Unione, esaminando in particolare la quota di mercato, le variazioni intervenute nei livelli delle vendite, della produzione, della produttività, dell’utilizzo della capacità, dei conti perdite e profitti e dell’occupazione. L’elenco non è esaustivo e la Commissione può prendere in considerazione anche altri fattori pertinenti.

6.Le parti interessate che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell’avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e i rappresentanti del PTOM interessato possono esaminare, previa domanda scritta, tutte le informazioni messe a disposizione della Commissione nel quadro dell’inchiesta, eccetto i documenti interni preparati dalle autorità dell’Unione o dei suoi Stati membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la presentazione della loro causa, non siano riservate ai sensi dell’articolo 9 del presente allegato e siano usate dalla Commissione nell’ambito dell’inchiesta. Le parti interessate che si sono manifestate possono comunicare alla Commissione le proprie osservazioni in merito alle suddette informazioni; tali osservazioni devono essere prese in considerazione se suffragate da sufficienti elementi di prova a prima vista sufficienti.

7.La Commissione assicura che tutte le statistiche e tutti i dati utilizzati ai fini dell’inchiesta siano disponibili, comprensibili, trasparenti e verificabili.

8.La Commissione sente le parti interessate, in particolare quelle che ne hanno fatto richiesta scritta entro il termine fissato nell’avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e hanno dimostrato che i risultati dell’inchiesta possono avere un’incidenza effettiva su di esse e che esistono motivi particolari per un’audizione. Se esistono motivi particolari per più audizioni, la Commissione sentirà tali parti più volte in occasioni successive.

9.Se le informazioni non sono fornite nei termini stabiliti dalla Commissione o se lo svolgimento dell’inchiesta viene gravemente ostacolato, le conclusioni potranno basarsi sui fatti disponibili. Se la Commissione scopre che una parte interessata o un terzo le hanno fornito informazioni false o ingannevoli, non tiene conto di tali informazioni e può avvalersi dei fatti disponibili.

10.La Commissione comunica per iscritto al PTOM interessato l’apertura dell’inchiesta.

Articolo 5

Misure di sorveglianza preventiva

1.I prodotti originari dei PTOM di cui all’articolo 43 della presente decisione possono essere oggetto di una sorveglianza particolare.

2.Le misure di sorveglianza preventiva sono adottate dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 88, paragrafo 4, della decisione.

3.Le misure di vigilanza preventiva hanno una durata limitata. Salvo disposizioni contrarie, la loro validità cessa alla fine del secondo semestre successivo a quello nel quale sono state introdotte.

4.La Commissione e le autorità competenti dei PTOM si accertano dell’efficacia delle misure di sorveglianza instaurando i metodi di cooperazione amministrativa di cui agli allegati II e III.

Articolo 6

Istituzione di misure di salvaguardia provvisorie

1.Per ragioni d’urgenza debitamente motivate legate a un deterioramento della situazione economica e/o finanziaria dei produttori dell’Unione al quale sarebbe difficile porre rimedio, possono essere imposte misure provvisorie. Le misure provvisorie non si applicano per più di 200 giorni. Le misure provvisorie sono adottate dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 88, paragrafo 4, della decisione. In caso di motivi imperativi di urgenza, la Commissione adotta misure di salvaguardia provvisorie immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all’articolo 88, paragrafo 6, della decisione.

2.Se le misure di salvaguardia provvisorie sono abrogate perché risulta dall’inchiesta che non sussistono le condizioni di cui all’articolo 2, i dazi doganali riscossi in applicazione di dette misure sono rimborsati d’ufficio.

Articolo 7

Istituzione di misure definitive

1.Qualora risulti dalla constatazione definitiva dei fatti che le condizioni di cui all’articolo 2 non sono soddisfatte, la Commissione adotta una decisione al fine di chiudere l’inchiesta e il procedimento, secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 4. La Commissione, tenendo nel debito conto la protezione delle informazioni a carattere riservato ai sensi dell’articolo 9, pubblica una relazione che illustri i risultati dell’inchiesta e le conclusioni motivate su tutte le questioni rilevanti di fatto e di diritto.

2.Quando risulta dall’accertamento definitivo dei fatti che sussistono le condizioni di cui all’articolo 2, la Commissione adotta una decisione che impone misure di salvaguardia definitive secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 4 del presente allegato. La Commissione, tenendo nel debito conto la protezione delle informazioni a carattere riservato ai sensi dell’articolo 9, pubblica una relazione contenente una sintesi dei dati oggettivi e delle considerazioni pertinenti alla decisione e comunica immediatamente alle autorità del PTOM la decisione di adottare le misure di salvaguardia necessarie.

Articolo 8

D
urata e riesame delle misure di salvaguardia

1.Una misura di salvaguardia resta in vigore solo per il tempo necessario a impedire o a porre rimedio al grave pregiudizio e per facilitare l’adeguamento. Tale periodo non è superiore a tre anni, salvo proroghe ai sensi del paragrafo 2.

2.La durata iniziale di una misura di salvaguardia può essere eccezionalmente prolungata di due anni al massimo, purché sia stato stabilito che la misura di salvaguardia continua a essere necessaria per prevenire o porre rimedio a gravi difficoltà.

3.Ogni proroga ai sensi del paragrafo 2 va preceduta da un’inchiesta, avviata su domanda di uno Stato membro, di una persona giuridica o di una associazione priva di personalità giuridica che rappresenti l’industria dell’Unione o su iniziativa della Commissione se esistono sufficienti elementi di prova a prima vista del fatto che la misura di salvaguardia continua a essere necessaria.

4.L’apertura di un’inchiesta è pubblicata ai sensi dell’articolo 4 e la misura di salvaguardia resta in vigore in attesa del risultato dell’inchiesta. L’inchiesta e tutte le decisioni relative a una proroga ai sensi del paragrafo 2 sono conformi agli articoli 6 e 7.

Articolo 9

Riservatezza

1.Le informazioni ricevute in applicazione della presente decisione sono utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste. Le informazioni di carattere riservato o fornite in via riservata, ottenute ai sensi della presente decisione non possono essere divulgate senza lo specifico consenso della parte che le ha fornite.

2.Ogni richiesta di trattamento riservato deve indicare i motivi per i quali le informazioni sono riservate. Si può tuttavia non tener conto di una determinata informazione se chi l’ha fornita, pur risultando ingiustificata la richiesta di trattamento riservato, non vuole renderla pubblica né autorizzarne la divulgazione in termini generali o in forma di riassunto.

3.Un’informazione è comunque considerata riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze fortemente negative per chi l’ha fornita o ne è la fonte.

4.I paragrafi da 1 a 4 non impediscono alle autorità dell’Unione di riferirsi a informazioni generali e, in particolare, ai motivi su cui si basano le decisioni adottate in forza della presente decisione. Tali autorità tengono conto tuttavia del legittimo interesse delle persone fisiche e giuridiche interessate a che i loro segreti aziendali non siano divulgati.

(1)    Di questo importo, 9 725 000 EUR sono riservati alla Commissione per finanziare l’assistenza tecnica e/o amministrativa e le spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE, la ricerca indiretta e la ricerca diretta.
(2)    Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).
(3)    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
(4)    Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).
(5)    Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(6)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(7)    Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.
(8)    Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.
(9)    Si veda la nota introduttiva 4.2.
(10)    Si veda la nota introduttiva 4.2.
(11)    Si veda la nota introduttiva 4.2.
(12)    Si veda la nota introduttiva 4.2.
(13)    Si veda la nota introduttiva 4.2.
(14)    Si veda la nota introduttiva 4.2.
(15)    Si veda la nota introduttiva 4.2.
(16)    Si veda la nota introduttiva 4.2.
(17)    Si veda la nota introduttiva 4.2.
(18)    Si veda la nota introduttiva 4.2.
(19)    Si veda la nota introduttiva 4.2.
(20)    Si veda la nota introduttiva 4.2.
(21)    Si veda la nota introduttiva 4.2.
(22)    Si veda la nota introduttiva 4.2.
(23)    Si veda la nota introduttiva 4.2.
(24)    Per le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici”, si vedano le note introduttive 8.1 e 8.3.
(25)    Per le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici”, si veda la nota introduttiva 8.2.
(26)    Per le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici”, si veda la nota introduttiva 8.2.
(27)    Per le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici”, si veda la nota introduttiva 8.2.
(28)    Per le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici”, si vedano le note introduttive 8.1 e 8.3.
(29)    Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall’altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.
(30)    Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, si veda la nota introduttiva 6.
(31)    Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, si veda la nota introduttiva 6.
(32)    Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, si veda la nota introduttiva 6.
(33)    Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, si veda la nota introduttiva 6.
(34)    Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, si veda la nota introduttiva 6.
(35)    Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, si veda la nota introduttiva 6.
(36)    Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, si veda la nota introduttiva 6.
(37)    Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, si veda la nota introduttiva 6.
(38)    Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, si veda la nota introduttiva 6.
(39)    Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, si veda la nota introduttiva 6.
(40)    Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, si veda la nota introduttiva 6.
(41)    Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, si veda la nota introduttiva 6.
(42)    Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, si veda la nota introduttiva 6.
(43)    Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, si veda la nota introduttiva 6.
(44)    Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, si veda la nota introduttiva 6.
(45)    Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, si veda la nota introduttiva 6.
(46)    Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, si veda la nota introduttiva 6.
(47)    Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, si veda la nota introduttiva 6.
(48)    Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, si veda la nota introduttiva 6.
(49)    Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, si veda la nota introduttiva 6.
(50)    Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, si veda la nota introduttiva 6.
(51)    Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, si veda la nota introduttiva 6.
(52)    Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, si veda la nota introduttiva 6.
(53)    L’impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.
(54)    L’impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.
(55)    L’impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.
(56)    Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, si veda la nota introduttiva 6.
(57)    Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, si veda la nota introduttiva 6.
(58)    Si veda la nota introduttiva 7.
(59)    Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, si veda la nota introduttiva 6.
(60)    Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, si veda la nota introduttiva 6.
(61)    Si veda la nota introduttiva 7.
(62)    Si veda la nota introduttiva 7.
(63)    Si veda la nota introduttiva 7.
(64)    Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, si veda la nota introduttiva 6.
(65)    Si veda la nota introduttiva 7.
(66)    Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, si veda la nota introduttiva 6.
(67)    Si veda la nota introduttiva 7.
(68)    Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, si veda la nota introduttiva 6.
(69)    Si veda la nota introduttiva 7.
(70)    Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, si veda la nota introduttiva 6.
(71)    Si veda la nota introduttiva 7.
(72)    Si veda la nota introduttiva 7.
(73)    Si veda la nota introduttiva 7.
(74)    Si veda la nota introduttiva 7.
(75)    Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, si veda la nota introduttiva 6.
(76)    Si veda la nota introduttiva 7.
(77)    Si veda la nota introduttiva 7.
(78)    Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, si veda la nota introduttiva 6.
(79)    Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, si veda la nota introduttiva 6.
(80)    Si veda la nota introduttiva 7.
(81)    SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated