COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 5.6.2018
COM(2018) 399 final
2018/0221(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla presentazione, a nome dell’Unione europea, di una proposta di emendamento degli allegati 2 e 3 dell’accordo sulla conservazione degli uccelli migratori dell’Africa-Eurasia
RELAZIONE
1.Contesto della proposta
1.1.Accordo sulla conservazione degli uccelli migratori dell’Africa-Eurasia
L’accordo sulla conservazione degli uccelli migratori dell’Africa-Eurasia (“l’accordo”) è inteso alla conservazione degli uccelli acquatici migratori e dei loro habitat in Africa, Europa, Medio Oriente, Asia centrale, Groenlandia e nell’arcipelago artico canadese.
Sviluppato nel quadro della convenzione sulle specie migratrici (CMS) e gestito dal programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP), l’accordo unisce diversi paesi e la comunità internazionale a salvaguardia della natura nello sforzo per definire meccanismi coordinati di conservazione e gestione degli uccelli migratori lungo tutto il loro percorso di migrazione.
L’accordo è entrato in vigore il 1º novembre 1999. L’Unione europea è parte contraente dell’accordo dal 1º ottobre 2005. Ad oggi, le parti contraenti sono settantasette: quarantuno euroasiatiche (compresa l’UE) e trentasei africane.
La direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici (direttiva Uccelli) recepisce nel diritto dell’Unione gli impegni sanciti dall’accordo. Detta direttiva riguarda la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. La direttiva si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.
1.2.Conferenza delle parti
La conferenza delle parti costituisce il principale organo deliberante dell’accordo. Ha la facoltà di riesaminare gli allegati dell’accordo e si riunisce ogni tre anni.
La settima conferenza delle parti dell’accordo si terrà dal 4 all’8 dicembre 2018 in Sudafrica.
A norma dell’articolo X, paragrafi 2 e 3, dell’accordo, eventuali proposte di emendamento degli allegati devono essere comunicate al segretariato dell’accordo almeno centocinquanta giorni prima dell’apertura della sessione della conferenza delle parti, vale a dire, nel caso in oggetto, entro il 7 luglio 2018.
1.3.Proposte della Croazia e dell’Italia
La Croazia e l’Italia hanno proposto che l’Unione europea presenti una proposta di emendamento dell’allegato 2, che elenca le specie a cui si applica l’accordo, per aggiungervi il marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis).
La Croazia e l’Italia hanno altresì proposto che l’Unione europea presenti una proposta di emendamento dell’allegato 3 dell’accordo per inserire, nella tabella 1, colonna A (categorie 2 e 1c, rispettivamente), la popolazione di Phalacrocorax aristotelis aristotelis presente al di fuori dell’Unione (Mare di Barents) e la popolazione di Phalacrocorax aristotelis desmarestii presente nell’Unione (Mediterraneo orientale – Croazia, Mare Adriatico).
I motivi di tali proposte sono i seguenti.
La famiglia Phalacrocoracidae (Falacrocoracidi) è già inclusa nell’allegato 2 dell’accordo. Sulla base del loro status migratorio, sei delle otto specie che si riproducono all’interno dell’area geografica coperta dall’accordo figurano nell’allegato 2. Le altre due specie sono il marangone dal ciuffo Phalacrocorax aristotelis e il cormorano africano Phalacrocorax africanus.
Il marangone dal ciuffo è presente lungo il litorale atlantico dell’Europa e dell’Africa settentrionale, dal Marocco fino alla Norvegia settentrionale e alla penisola di Kola (inclusa l’Islanda), oltre che lungo il litorale mediterraneo e su parte di quello del Mar Nero (del Hoyo et al. 1992). Le sottospecie riconosciute sono tre: Ph. a. aristotelis lungo il litorale atlantico, Ph. a. desmarestii lungo il litorale mediterraneo e del Mar Nero e Ph. a. riggenbachi dal Marocco. Nel complesso si tratta di una specie sedentaria o dispersiva, ma alcune popolazioni sono propriamente migratorie: si tratta delle popolazioni più settentrionali di Ph. a. aristotelis dalla Norvegia e dalla Russia e della popolazione adriatica di Ph. a desmarestii.
È stato stimato che la popolazione globale contasse circa 100 000 coppie negli anni ‘90 e 75 000-81 000 coppie nel 2004 (BirdLife International 2004). La specie è classificata dalla UICN come di “minor preoccupazione” (BirdLife International 2015). La tendenza generale della popolazione è in calo, nonostante alcune popolazioni siano stabili (Wetlands International 2006). Sono state registrate ampie fluttuazioni in termini di dimensione della popolazione: ad esempio, nel Regno Unito si è registrato un aumento del 21% tra il 1969 e il 1987 (da 31 600 coppie nel 1969-1970 a 47 300 coppie nel 1985-1987), seguito da un calo del 27% tra il 1998 e il 2002 e da un ulteriore calo del 26% fino al 2011 (Balmer et al. 2013). Anche in Norvegia si osservano fluttuazioni significative: la popolazione più settentrionale del Mare di Barents, che è migratoria, è passata da 10 000 coppie nel 1980 a circa 1 000 nel 1994, per poi salire a 5 000 coppie nel 2013 (Fauchald et al. 2015).
Secondo alcune stime, la sottospecie Ph. a. desmarestii comprende 8 700-11 126 coppie riproduttrici (Bazin e Imbert 2012). Nel 2006 la popolazione era invece stimata in circa 10 000 individui (Culioli 2006). In Corsica si è registrato un calo di oltre il 50%, per cui la popolazione che nel periodo compreso tra il 1975 e il 1983 era rimasta stabile (attestandosi a 1 000 coppie), nel 1994 si era ridotta a circa 375 coppie, per riprendersi successivamente (Dubois et al. 2008).
La sottospecie Ph. a. desmarestii è protetta nella parte europea dell’area di ripartizione ed è inserita nelle liste rosse di diversi paesi, tra cui la Bulgaria (dove è classificata come “vulnerabile”) e l’Albania (“in pericolo”). Anche la sottospecie Ph. a. aristotelis è protetta in parte dell’area di ripartizione (Regno Unito). È stata recentemente spostata dalla lista arancione a quella rossa nel Regno Unito (Eaton et al. 2015) e rientra nella lista rossa in Russia a causa del numero ridotto di individui. In Norvegia, una riduzione della popolazione del 15-30% nell’arco di 10 anni ha fatto sì che la specie venisse classificata come “quasi minacciata” (Korneev et al. 2015).
Velando e Freire (2002) sottolineano che una conservazione efficace del P. a. desmarestii dovrebbe prevedere la protezione dei siti di riproduzione e delle zone di riposo e alimentazione, nonché la regolamentazione della pesca demersale in queste ultime. Sempre secondo Velando e Freire (2002), le azioni di conservazione proposte da BirdLife International nel 2015 sono le seguenti: 1) individuazione dei siti marini importanti per questa specie; 2) conseguente designazione degli stessi come zone marine protette; 3) gestione dei principali siti di riproduzione e riposo invernale, inclusa l’eradicazione dei predatori invasivi; 4) sviluppo di programmi di monitoraggio a bordo dei pescherecci per individuare le zone ad alto rischio di catture accessorie con reti da imbrocco; 5) ove pertinente, attuazione di misure di mitigazione e protezione.
1.4.Proposte del Lussemburgo
Il Lussemburgo ha proposto di spostare tutte le popolazioni delle tre specie seguenti nell’allegato 3, tabella 1, colonna A, dell’accordo: piovanello (Calidris ferruginea), pulcinella di mare (Fratercula arctica) e gazza marina (Alca torda). Sebbene il Lussemburgo non abbia indicato alcuna categoria specifica per le suddette specie, in base ai criteri di cui all’allegato 3, tabella 1, dell’accordo, il piovanello (Calidris ferruginea) e la gazza marina (Alca torda) possono essere classificati nella categoria 4, mentre la pulcinella di mare (Fratercula arctica) può essere classificata nella categoria 1b.
La proposta avanzata dal Lussemburgo fa riferimento alla risoluzione 6.1 della sesta conferenza delle parti dell’accordo, che ha riconosciuto le recenti aggiunte alla lista rossa dell’edredone (Somateria mollissima), del moriglione (Aythya ferina), dello svasso cornuto (Podiceps auritus), della beccaccia di mare (Haematopus ostralegus), della pavoncella (Vanellus vanellus), della pittima minore (Limosa lapponica), del piovanello maggiore (Calidris canutus), del piovanello (Calidris ferruginea), del gabbiano di Armenia (Larus armenicus), della pulcinella di mare (Fratercula arctica) e della gazza marina (Alca torda). La conferenza delle parti ha altresì ricordato l’importanza di considerare le implicazioni di tali modifiche della lista per la settima conferenza delle parti.
1.5.Analisi della proposta
Gli emendamenti degli allegati 2 e 3 proposti da Croazia, Italia e Lussemburgo subordinerebbero tutte le popolazioni di marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), piovanello (Calidris ferruginea), pulcinella di mare (Fratercula arctica) e gazza marina (Alca torda) ai requisiti di cui all’allegato 3, paragrafo 2.1.1, dell’accordo, che definisce le misure giuridiche di conservazione applicabili alle popolazioni delle specie elencate nella tabella 1, colonna A, dell’allegato 3. Nello specifico, le parti assicurano la protezione delle popolazioni che figurano nella colonna A della tabella 1 in virtù dell’articolo III, paragrafo 2, lettera a), dell’accordo. In particolare, e fatte salve le disposizioni del paragrafo 2.1.3, dette parti:
a) vietano il prelievo di uccelli e uova di tali popolazioni che si trovano sul loro territorio;
b) vietano le perturbazioni intenzionali, nella misura in cui tali perturbazioni sono rilevanti per la conservazione della popolazione interessata;
c) vietano la detenzione, l’utilizzazione e il commercio degli uccelli di tali popolazioni e delle loro uova quando sono stati prelevati in contravvenzione ai divieti stabiliti in applicazione del sottoparagrafo a), nonché la detenzione, l’utilizzazione e il commercio di qualsiasi parte o prodotto facilmente identificabile di tali uccelli e delle loro uova.
In deroga a tali norme ed esclusivamente per le popolazioni appartenenti alle categorie 2 e 3 della colonna A e contrassegnate con un asterisco, nonché per le popolazioni appartenenti alla categoria 4 della colonna A, la caccia può continuare sulla base di un’utilizzazione sostenibile. Detta utilizzazione sostenibile si pratica nell’ambito di un piano d’azione stabilito per specie a livello internazionale, mediante il quale le parti si adoperano per attuare i principi di una gestione dei prelievi improntata all’adattamento. L’utilizzazione deve essere quantomeno soggetta alle stesse misure giuridiche applicate al prelievo di uccelli delle popolazioni elencate nella colonna B della tabella 1, come previsto al paragrafo 2.1.2.
Le proposte italo-croate, così come quella lussemburghese, sono ben fondate. Sono altresì compatibili con e complementari al diritto dell’Unione, in particolare la direttiva Uccelli.
In seguito alla consultazione scritta del gruppo di esperti in materia di direttive sulla tutela della natura (NADEG), la Commissione propone che l’Unione sostenga le proposte di cui sopra, in quanto esse hanno un fondamento scientifico e sono in linea con l’impegno dell’Unione a favore della cooperazione internazionale volta alla protezione della biodiversità. Le proposte di emendamento non richiederanno una modifica della vigente normativa dell’Unione.
Ogni proposta di emendamento degli allegati deve essere comunicata al segretariato dell’accordo almeno centocinquanta giorni prima dell’apertura della sessione (articolo X, paragrafi 2 e 3, dell’accordo), vale a dire, nel caso in oggetto, entro il 7 luglio 2018.
È pertanto necessario che il Consiglio prenda con urgenza una decisione relativa alla presentazione, a nome dell’Unione europea, di dette proposte al segretariato dell’accordo. Il presente atto costituisce una posizione da adottare a nome dell’Unione ai fini dell’articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.
2018/0221 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla presentazione, a nome dell’Unione europea, di una proposta di emendamento degli allegati 2 e 3 dell’accordo sulla conservazione degli uccelli migratori dell’Africa-Eurasia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L’accordo sulla conservazione degli uccelli migratori dell’Africa-Eurasia (“l’accordo”) è stato concluso dall’Unione a norma della decisione 2006/871/CE del Consiglio ed è entrato in vigore il 1º ottobre 2005. L’accordo è inteso alla conservazione degli uccelli acquatici migratori e dei loro habitat in Africa, Europa, Medio Oriente, Asia centrale, Groenlandia e nell’arcipelago artico canadese.
(2)In qualità di parte dell’accordo, l’Unione può formulare proposte di emendamento degli allegati dell’accordo. L’allegato 2 elenca le specie acquatiche a cui si applica l’accordo. L’allegato 3 illustra il piano d’azione, il quale precisa i provvedimenti che le parti devono adottare in favore delle specie prioritarie, quali conservazione delle specie e degli habitat, gestione delle attività umane, ricerca e monitoraggio, educazione e informazione e misure di attuazione, conformemente alle misure generali di conservazione previste all’articolo III dell’accordo.
(3)La Croazia e l’Italia hanno proposto che l’Unione europea presenti una proposta di emendamento dell’allegato 2 per aggiungervi il marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis).
(4)La Croazia e l’Italia hanno altresì proposto che l’Unione europea presenti una proposta di emendamento dell’allegato 3 dell’accordo per inserire, nella tabella 1, colonna A (categorie 2 e 1c, rispettivamente), la popolazione di Phalacrocorax aristotelis aristotelis presente al di fuori dell’Unione (Mare di Barents) e la popolazione di Phalacrocorax aristotelis desmarestii presente nell’Unione (Mediterraneo orientale – Croazia, Mare Adriatico).
(5)Il Lussemburgo ha proposto di spostare tutte le popolazioni delle tre specie seguenti nell’allegato 3, tabella 1, colonna A, dell’accordo: piovanello (Calidris ferruginea), pulcinella di mare (Fratercula arctica) e gazza marina (Alca torda). Sebbene il Lussemburgo non abbia indicato alcuna categoria specifica per le suddette specie, in base ai criteri di cui all’allegato 3, tabella 1, dell’accordo, il piovanello (Calidris ferruginea) e la gazza marina (Alca torda) possono essere classificati nella categoria 4, mentre la pulcinella di mare (Fratercula arctica) può essere classificata nella categoria 1b.
(6)Gli emendamenti degli allegati 2 e 3 proposti da Croazia, Italia e Lussemburgo subordinerebbero tutte le popolazioni di marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), piovanello (Calidris ferruginea), pulcinella di mare (Fratercula arctica) e gazza marina (Alca torda) ai requisiti di cui all’allegato 3, paragrafo 2.1.1, dell’accordo, che definisce le misure giuridiche di conservazione applicabili alle popolazioni delle specie elencate nella tabella 1, colonna A, dell’allegato 3. In particolare, per le popolazioni che figurano nella colonna A della tabella 1, le parti dell’accordo vietano il prelievo di uccelli e uova di tali popolazioni che si trovano sul loro territorio, nonché le perturbazioni intenzionali, nella misura in cui tali perturbazioni sono rilevanti per la conservazione della popolazione interessata In deroga a tali norme ed esclusivamente per le popolazioni appartenenti alle categorie 2 e 3 della colonna A e contrassegnate con un asterisco, nonché per le popolazioni appartenenti alla categoria 4 della colonna A, la caccia può continuare sulla base di un’utilizzazione sostenibile. Detta utilizzazione sostenibile si pratica nell’ambito di un piano d’azione stabilito per specie a livello internazionale, mediante il quale le parti si adoperano per attuare i principi di una gestione dei prelievi improntata all’adattamento.
(7)Le proposte italo-croate, così come quella lussemburghese, sono ben fondate. Sono altresì compatibili con e complementari al diritto dell’Unione, in particolare la direttiva 2009/147/CE.
(8)Le proposte hanno un fondamento scientifico e sono in linea con l’impegno dell’Unione a favore della cooperazione internazionale volta alla protezione della biodiversità.
(9)Le specie sono già contemplate nella direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e il marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis) figura nell’allegato I di tale direttiva. Le proposte di emendamento non richiedono quindi alcuna modifica del diritto dell’Unione.
(10)Pertanto, l’Unione dovrebbe presentare le suddette proposte al segretariato dell’accordo in vista della settima conferenza delle parti, che si terrà dal 4 all’8 dicembre 2018 in Sudafrica,
(11)
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1.L’Unione presenta le seguenti proposte di emendamento degli allegati 2 e 3 dell’accordo sulla conservazione degli uccelli migratori dell’Africa-Eurasia:
(a)aggiunta del marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis) all’allegato 2 dell’accordo;
(b)inserimento nella tabella 1, colonna A, dell’allegato 3 (categorie 2 e 1c, rispettivamente) della popolazione di Phalacrocorax aristotelis aristotelis presente al di fuori dell’Unione (Mare di Barents) e della popolazione di Phalacrocorax aristotelis desmarestii presente nell’Unione (Mediterraneo orientale – Croazia, Mare Adriatico);
(c)spostamento nell’allegato 3, tabella 1, colonna A, dell’accordo (categorie 4, 1b e 4, rispettivamente) di tutte le popolazioni di piovanello (Calidris ferruginea), pulcinella di mare (Fratercula arctica) e gazza marina (Alca torda) .
2.La Commissione, a nome dell’Unione, comunica le proposte al segretariato dell’accordo sulla conservazione degli uccelli migratori dell’Africa-Eurasia.
Articolo 2
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente