Bruxelles,1.6.2018

COM(2018) 393 final

2018/0217(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013

{SWD(2018) 301 final}
{SEC(2018) 305 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La proposta della Commissione relativa al quadro finanziario pluriennale (QFP) per il 2021-2027 (proposta di quadro finanziario pluriennale) 1 delinea il quadro di bilancio e i principali orientamenti per la politica agricola comune (PAC). Sulla base di tale proposta la Commissione presenta un pacchetto di regolamenti recanti il quadro legislativo della PAC per il periodo 2021-2027, insieme a una valutazione di impatto degli scenari alternativi per l’evoluzione di tale politica. Le proposte prevedono come data di applicazione il 1º gennaio 2021 e sono riferite a un’Unione di 27 Stati membri, avendo il Regno Unito notificato al Consiglio europeo, il 29 marzo 2017, l’intenzione di recedere dall’Unione europea e dall’Euratom in forza dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea.

L’ultima riforma della PAC è stata decisa nel 2013 e attuata nel 2015. Da allora il contesto in cui tale riforma è stata calata si è modificato in modo significativo. Va notato in particolare quanto segue.

I prezzi agricoli sono scesi sostanzialmente, diminuiti da fattori macroeconomici, tensioni geopolitiche e altre forze.

L’importanza dei negoziati commerciali si è spostata in modo più visibile dagli accordi multilaterali a quelli bilaterali e l’UE si è aperta maggiormente ai mercati mondiali.

L’UE ha sottoscritto nuovi impegni internazionali - ad esempio per quanto riguarda la mitigazione dei cambiamenti climatici (mediante il COP 21) e gli aspetti generali dello sviluppo internazionale (attraverso gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite - OSS), nonché gli sforzi per rispondere meglio agli sviluppi geopolitici, quali la migrazione.

Tali cambiamenti hanno suscitato un dibattito pubblico sulla questione se la riforma del 2013 sia sufficiente a consentire alla PAC di rispondere adeguatamente alle attuali sfide generali relative alla salute economica del settore agricolo, alla cura dell’ambiente, all’azione in materia di cambiamenti climatici e a un tessuto economico e sociale forte nelle aree rurali dell’UE, specialmente in vista delle nuove possibilità di azione nei settori del commercio, della bioeconomia, delle energie rinnovabili, dell’economia circolare e dell’economia digitale.

La PAC deve essere modernizzata per rispondere a tali sfide, deve essere semplificata per farlo con un livello minimo di oneri amministrativi e deve essere resa più compatibile con le altre politiche dell’UE al fine di massimizzare il proprio contributo alle dieci priorità della Commissione e agli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS). Infatti, come ricordato dalla Commissione nella recente comunicazione sul QFP, una politica agricola comune più moderna dovrà sostenere la transizione verso un settore agricolo pienamente sostenibile e lo sviluppo di aree rurali dinamiche, garantendo alimenti sani, sicuri e di alta qualità per oltre 500 milioni di consumatori. L’Europa ha bisogno di un settore agricolo intelligente, resiliente, sostenibile e competitivo al fine di garantire la produzione di alimenti sicuri, di alta qualità, a prezzi accessibili, nutrienti e diversificati per i propri cittadini e un forte tessuto socioeconomico nelle aree rurali. Una politica agricola comune più moderna deve offrire più valore aggiunto europeo; a tal fine deve mostrare maggiore ambizione a livello ambientale e climatico e rispondere alle aspettative dei cittadini per quanto concerne la loro salute, l’ambiente e il clima.

Come previsto nel programma di lavoro per il 2017, la Commissione ha effettuato un’ampia consultazione sulla semplificazione e la modernizzazione della PAC al fine di massimizzare il proprio contributo alle dieci priorità della Commissione e agli OSS. Il processo si è concentrato su specifiche priorità politiche per il futuro, fatte salve le risorse finanziarie assegnate alla PAC nel prossimo QFP. Esso ha previsto un’ampia consultazione nonché un’analisi di tutti gli elementi disponibili sui risultati della PAC, compresi i pareri pertinenti della piattaforma REFIT.

I risultati sono stati presentati nella comunicazione dal titolo “Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura”, adottata il 29 novembre 2017. La comunicazione consente un dialogo strutturato sul futuro della PAC all’interno delle istituzioni dell’UE e con i portatori di interessi. Il documento strategico ha descritto a grandi linee le sfide, gli obiettivi e le possibili strade da percorrere per una PAC “a prova di futuro”, che necessita di essere più semplice, più intelligente e più moderna, e di guidare la transizione verso un’agricoltura più sostenibile.

In particolare la Commissione ha individuato, quali priorità principali della PAC post-2020, maggiori ambizioni in materia di ambiente e di azione per il clima, un sostegno più mirato e un maggiore ricorso al nesso ricerca-innovazione-consulenza. Per migliorare i risultati della PAC, essa ha inoltre proposto un nuovo modello di attuazione (NMA) per spostare l’attenzione delle politiche dalla conformità ai risultati e riequilibrare le responsabilità tra l’UE e gli Stati membri con una maggiore sussidiarietà. Il nuovo modello si prefigge di conseguire meglio gli obiettivi dell’UE ricorrendo a una programmazione strategica, ampi interventi strategici e indicatori comuni di efficacia dell’attuazione, migliorando in questo modo la coerenza delle politiche di tutta la futura PAC e la compatibilità con gli altri obiettivi dell’UE.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L’articolo 39 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) stabilisce gli obiettivi della PAC:

·incrementare la produttività dell’agricoltura sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera;

·assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell’agricoltura;

·stabilizzare i mercati;

·garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;

·assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.

La presente proposta è pienamente coerente con gli obiettivi della PAC stabiliti dal trattato. Essa modernizza e semplifica il modo in cui sono attuate le disposizioni del trattato.

Coerenza con le altre normative dell’Unione

L’agricoltura e la silvicoltura coprono l’84% della superficie dell’UE. Entrambi i settori dipendono dall’ambiente e lo influenzano. Alcune delle proposte di obiettivi specifici per la PAC comporteranno quindi un’azione a livello ambientale e climatico in linea con le rispettive politiche dell’UE.

È noto che i modelli di consumo hanno un impatto sulla salute pubblica. Il nesso con l’alimentazione e, talvolta, con le modalità di produzione degli alimenti lega le politiche agricole alle politiche sanitarie. Le proposte rafforzano il legame con la politica sanitaria, in particolare per quanto riguarda regimi alimentari sani e la riduzione dell’uso degli antimicrobici.

L’UE è tra i principali importatori di prodotti di base e un esportatore di prodotti agricoli e alimentari di pregio e ha quindi un impatto sui sistemi alimentari al di fuori dell’UE. La proposta, in linea con l’articolo 208 del TFUE, tiene conto degli obiettivi di eliminazione della povertà e di sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo nell’ambito della cooperazione allo sviluppo, in particolare assicurando che il sostegno dell’UE agli agricoltori non abbia effetti sugli scambi commerciali o che tali effetti siano trascurabili.

Infine, come altri settori, l’agricoltura e le aree rurali possono fare un uso migliore delle nuove tecnologie e delle nuove conoscenze, in particolare delle tecnologie digitali. Le proposte rafforzano i legami con la politica di ricerca, riservando, nel nuovo modello di attuazione, un posto di rilievo all’organizzazione dello scambio di conoscenze. Analogamente, l’importanza attribuita alla digitalizzazione consente un legame con l’agenda digitale dell’UE.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

BASE GIURIDICA

Articolo 42 e articolo 43, paragrafo 2, del TFUE per quanto riguarda il regolamento sui piani strategici della PAC.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Il TFUE dispone che la competenza per l’agricoltura è concorrente tra l’Unione e gli Stati membri, stabilendo nel contempo una politica agricola comune con obiettivi comuni e un sistema comune di attuazione. L’attuale sistema di attuazione della PAC si basa su disposizioni dettagliate a livello dell’UE, con controlli, sanzioni e meccanismi di audit rigorosi. Le regole sono spesso minuziosamente prescrittive, fino al livello dell’azienda agricola. In un contesto agricolo e climatico fortemente diversificato, però, i risultati auspicati e il valore aggiunto dell’UE non si ottengono con impostazioni dall’alto al basso, né con approcci generici poco attenti alle specificità.

Nel modello di attuazione della presente proposta l’Unione fissa parametri strategici di base (obiettivi della PAC, tipi di interventi, requisiti di base), mentre gli Stati membri dovrebbero assumersi una maggiore responsabilità quanto al modo di raggiungere obiettivi e target finali concordati.

Al tempo stesso, una maggiore sussidiarietà consentirà di tenere conto più specificamente delle condizioni ed esigenze locali. Gli Stati membri saranno responsabili di adattare gli interventi della PAC in modo da sfruttarne al massimo il contributo agli obiettivi dell’UE. Pur mantenendo le attuali strutture di gestione - per continuare ad assicurare un controllo effettivo e l’esecuzione delle disposizioni volte a conseguire tutti gli obiettivi politici - gli Stati membri avranno anche più voce in capitolo nella progettazione del quadro di verifica di conformità applicabile ai beneficiari (controlli e sanzioni compresi).

Proporzionalità

Le sfide economiche, ambientali e sociali cui devono far fronte il settore agricolo e le aree rurali dell’UE richiedono una risposta sostanziale che renda giustizia alla dimensione europea di tali sfide. Il maggiore potere di scelta che avranno gli Stati membri nel selezionare e adattare gli strumenti politici disponibili nell’ambito della PAC al fine di conseguirne gli obiettivi, con un modello più basato sui risultati, dovrebbe ridurre ulteriormente la possibilità che l’azione della PAC superi un livello proporzionato.

Scelta dell’atto giuridico

Poiché gli atti originali sono tutti regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio, le modifiche devono essere introdotte con regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La PAC è profondamente radicata nella costruzione e nello sviluppo dell’UE. Istituita all’inizio degli anni Sessanta intorno a obiettivi sanciti nel trattato, essa è stata oggetto di diverse ondate di riforme volte a migliorare la competitività del settore agricolo, promuovere lo sviluppo rurale, affrontare nuove sfide e rispondere meglio alle domande della società. L’ultima grande riforma è stata adottata nel 2013. La riforma del 2013 semplificava gli obiettivi generali della PAC in tre blocchi:

i.    una produzione alimentare efficiente;

ii.    una gestione sostenibile delle risorse naturali e un’azione per il clima;

iii.    uno sviluppo territoriale equilibrato.

Al fine di valutare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra e individuare le sfide future, un ampio processo di consultazione ha stimolato un dibattito strutturato con tutti i portatori di interessi, compresi gli attori non agricoli. Sono stati inoltre raccolti elementi di prova sui risultati della PAC da numerose fonti di informazioni disponibili (sintetizzate nel successivo riquadro 1), che sono servite da base per valutare i successi e le carenze della PAC nel corso degli anni, ma in particolare per quanto riguarda la sua riforma più recente. Ciò riguarda in particolare:

·elementi di prova raccolti attraverso il quadro comune di monitoraggio e valutazione che serve a misurare i risultati della PAC 2 ;

·una serie di studi di valutazione programmati nel corso dell’attuale quadro finanziario pluriennale (2014-2020) per valutare gli attuali obiettivi della PAC, con i primi risultati disponibili nel 2017/18 3 ;

risultati riguardanti i progressi compiuti verso gli obiettivi e le corrispondenti dotazioni finanziarie disponibili nelle relazioni annuali di attuazione per lo sviluppo rurale;

·ulteriori documenti di riferimento, dati, fatti, cifre pertinenti per la valutazione di impatto sono stati pubblicati sul sito internet della DG AGRI 4 .

Consultazioni dei portatori di interessi

Si è provveduto ad organizzare una consultazione pubblica con oltre 322 000 contributi, un dialogo strutturato con i portatori di interessi, cinque seminari di esperti, pareri della piattaforma REFIT, contributi del Comitato economico e sociale europeo, del Comitato delle regioni e dei parlamenti nazionali. Il processo ha tenuto conto anche delle raccomandazioni della task force per i mercati agricoli 5 e della conferenza di Cork sullo sviluppo rurale (2016) 6 .

Assunzione e uso di perizie

Tra marzo 2017 e febbraio 2018 è stata organizzata una serie di seminari specializzati al fine di raccogliere elementi di prova/conoscenze dagli esperti su temi relativi alla PAC. I seminari hanno consentito lo scambio di opinioni tra esperti e funzionari della Commissione e il progresso della formulazione delle conclusioni/questioni di cui tenere conto nel processo di modernizzazione e di semplificazione.

Le cinque questioni da affrontare nel corso dei seminari sono state selezionate al fine di coprire i settori più importanti in cui erano stati rilevati disaccordi sugli approcci politici o lacune in materia di conoscenze. I seminari erano stati progettati secondo una metodologia analoga che si basava sui seguenti elementi:

(1)raccolta degli elementi di prova più recenti a livello di esperti, esponenti del mondo accademico, professionisti e istituzioni internazionali;

(2)importanza delle esperienze pratiche sul campo;

(3)valutazione del potenziale delle nuove tecnologie/dei nuovi approcci per il miglioramento della progettazione delle politiche future negli specifici settori in questione. 

Le sintesi dei seminari e le presentazioni sono disponibili al seguente indirizzo:

https://ec.europa.eu/agriculture/events/cap-have-your-say/workshops_en

Seminario 1: Le migliori pratiche per rispondere alle esigenze ambientali e climatiche  (23-24 marzo 2017)

Questo seminario di due giorni ha coinvolto un ampio ventaglio di esperti di questioni ambientali e climatiche. Esso ha esaminato:

·gli strumenti disponibili per valutare le esigenze ambientali;

·i metodi per migliorare l’adozione delle misure (con particolare riguardo al ruolo degli approcci comportamentali).

Seminario 2: Gestione del rischio (18-19 maggio 2017)

Questo seminario di due giorni ha tentato di proseguire la raccolta di elementi di prova nel dibattito sugli strumenti per sostenere la comunità agricola e consentirle di affrontare meglio i rischi a livello di produzione, di prezzo e di reddito. Esso ha esaminato:

·le sfide di una rete di sicurezza del mercato a livello dell’UE e i recenti sviluppi del sistema di gestione del rischio in vigore negli Stati Uniti;

·il caso dei mercati dei future dell’UE, il settore dell’assicurazione e della riassicurazione in campo agricolo nell’UE, il caso dei partenariati pubblico-privati e il sistema di assicurazione dei raccolti;

·aspetti comportamentali della gestione del rischio.

Seminario 3: Alimenti e questioni correlate (31 maggio 2017)

Questo seminario ha analizzato la conformità della PAC alla politica sanitaria e la sua capacità di facilitare l’adattamento degli agricoltori ai cambiamenti dei modelli di consumo. Maggiore attenzione va riservata in particolare alla resistenza antimicrobica.

Seminario 4: Questioni socioeconomiche (9 giugno 2017)

Questo seminario si è concentrato sull’analisi delle dinamiche della crescita e dell’occupazione nel settore agroalimentare dell’UE. Esso ha esaminato, sulla base di casi di studio, i legami tra l’agricoltura globale e la catena di valore degli alimenti nell’UE, sia dal punto di vista concettuale che pratico.

Seminario 5: Misurare i risultati ambientali e climatici della PAC (26 febbraio 2018)

Questo seminario ha analizzato quali obiettivi politici di base possono essere fissati a livello dell’UE, come possono essere attuati a livello degli Stati membri e come possono essere monitorati, controllati e valutati.

Valutazione d’impatto

La valutazione d’impatto su cui si basano le proposte legislative e i pareri del comitato per il controllo normativo è disponibile sul seguente sito:

Elenco delle valutazioni d’impatto e dei relativi pareri del comitato per il controllo normativo

Il comitato per il controllo normativo ha inizialmente espresso un parere negativo. Pur apprezzando l’ambizione di modernizzare e semplificare la PAC e l’analisi approfondita di vari scenari che evidenziano in modo proficuo i compromessi tra gli obiettivi strategici, il comitato ha ritenuto che la relazione dovesse illustrare meglio la logica, la fattibilità e il funzionamento del nuovo modello di attuazione. Le integrazioni richieste sono state inserite nella relazione sulla valutazione d’impatto, in particolare in uno speciale allegato sulle proposte per il nuovo modello di attuazione. Su tale base il comitato per il controllo normativo ha emesso un parere positivo con riserve. Pur riconoscendo i miglioramenti introdotti nella relazione, il comitato ha chiesto ulteriori precisazioni sulle concrete garanzie per attenuare i rischi individuati. L’allegato 1 della relazione sulla valutazione d’impatto (documento di lavoro dei servizi della Commissione) illustra nel dettaglio gli adeguamenti apportati per soddisfare le richieste del Comitato. 

La relazione sulla valutazione d’impatto presenta e analizza diverse opzioni politiche. La valutazione d’impatto non presenta un’opzione preferita. Di contro, le diverse opzioni hanno esaminato differenti combinazioni di elementi delle proposte per trovare una combinazione ottimale di sintesi.

In sostanza le opzioni testano approcci contrastanti per raggiungere gli obiettivi individuati:

1.livelli diversi di ambizione in materia di ambiente e clima, concentrandosi sugli effetti potenziali dei sistemi di attuazione obbligatori e volontari;

2.diverse modalità di sostegno al reddito delle aziende agricole e in particolare la distribuzione di tale sostegno tra i diversi agricoltori, concentrandosi sugli effetti potenziali sulle aziende di piccole e medie dimensioni;

3.interventi socioeconomici più ampi, in particolare nel quadro della politica di sviluppo rurale, nonché approcci trasversali per la modernizzazione.

La prima opzione esamina il potenziale di un regime ecologico volontario per accrescere il livello di ambizione in materia di ambiente e clima. Essa analizza anche il ruolo potenziale degli strumenti di gestione del rischio con pagamenti diretti più bassi per sostenere il reddito degli agricoltori. Due subopzioni riflettono le diverse ambizioni in materia di ambiente degli Stati membri e gli approcci ai pagamenti diretti nell’ambito del nuovo modello di attuazione.

Un’altra opzione prevede che i pagamenti diretti siano più mirati e che l’attuazione della condizionalità sia più ambiziosa al fine di migliorare i risultati economici e ambientali comuni della PAC, nonché rispondere alle sfide climatiche. Sono allo studio anche subopzioni per illustrare le possibili differenze di ambizione degli Stati membri per quanto riguarda gli obiettivi ambientali e climatici.

Un’ultima opzione pone un forte accento sulla tutela dell’ambiente e sull’occupazione e sposta l’attenzione sugli agricoltori di piccole e medie dimensioni per conservare i posti di lavoro nelle aree rurali. Gli Stati membri sono tenuti a destinare il 30% dei pagamenti del primo pilastro all’integrazione dei quattro regimi (agricoltura biologica, prato permanente, zone soggette a vincoli naturali ed elementi naturali del paesaggio) che dovrebbero essere volontari per gli agricoltori per incoraggiare ulteriormente l’azione per il clima e la gestione sostenibile delle risorse naturali.

La valutazione d’impatto evidenzia i difficili compromessi che sono parte integrante di una politica che risponde a obiettivi così numerosi e diversi, quando parametri di base sono mutati in misura significativa.

Un parametro di base fondamentale è il livello di sostegno della PAC. Il taglio del 5% proposto dalla Commissione nella comunicazione di maggio 2018 per il QFP 2021-2027 è compreso nell’intervallo considerato nella valutazione d’impatto.

Per quanto riguarda il reddito agricolo, sono importanti sia il livello che la distribuzione del sostegno. La garanzia di un adeguato livello di sostegno, e quindi di reddito agricolo, rimane un elemento fondamentale per il futuro, al fine di garantire la sicurezza alimentare, l’ambizione in materia di ambiente e clima e la dinamicità delle aree rurali. Indirizzare meglio il sostegno verso le aziende agricole di piccole e medie dimensioni e le zone con vincoli naturali può contribuire a conservare più posti di lavoro e una maggiore attività agricola su tutto il territorio, rafforzando il tessuto socioeconomico delle aree rurali. Il livellamento e la convergenza possono migliorare la distribuzione dei pagamenti diretti. È chiaro che qualsiasi opzione che consenta una notevole ridistribuzione dei pagamenti diretti alle aziende e alle regioni con una minore produttività porterà, nel breve periodo, a una riduzione della competitività dell’UE, rafforzando nel contempo la protezione dell’ambiente. Meno chiara è invece la giusta combinazione di misure che potrebbe attenuare gli effetti negativi sul reddito e al tempo stesso rispondere meglio alle sfide proprie anche dell’agricoltura (quali l’ambiente e il clima o le aspettative sociali). Ciò richiede di incentivare gli adeguamenti che migliorano i risultati socioeconomici e ambientali del settore.

I contributi dei portatori di interessi e le analisi dimostrano che ciò è possibile, a condizione che le necessarie misure di accompagnamento per raggiungere un livello più elevato di ambizione in materia di ambiente e clima consentano l’adozione di migliori pratiche (sia nell’agricoltura convenzionale che nelle altre forme di agricoltura) che includano le conoscenze, l’innovazione e le ultime tecnologie pertinenti.

In base alle ipotesi e alle scelte operate nell’analisi, vi sono potenziali compromessi nella realizzazione di obiettivi economici, ambientali e sociali della PAC, come pure per quanto riguarda la modernizzazione e la semplificazione desiderate. In sintesi, la ridistribuzione potrebbe comportare effetti sul reddito gestibili e sostenere l’auspicata maggiore ambizione dell’azione per l’ambiente e il clima nonché altre sinergie con la PAC. A tal fine, il settore e le politiche dovrebbero tuttavia cogliere le opportunità offerte dall’innovazione e dalle tecnologie che già consentono la modernizzazione e la semplificazione.

Altre ipotesi e scelte modificherebbero certamente il dettaglio dei risultati, ma non il messaggio di base principale: l’opzione prescelta per la futura PAC dovrebbe combinare gli elementi più efficaci delle diverse opzioni ma evitare nel contempo le loro debolezze, introducendo le tutele necessarie per assicurare condizioni di parità nell’UE. Ciò implica la necessità di criteri chiari per il livello e la distribuzione del sostegno al reddito (ad esempio livellamento e/o degressività), l’ambizione in materia di clima e ambiente, la condizionalità, gli incentivi per la modernizzazione e il livello adeguato di sussidiarietà e semplificazione.

Efficienza normativa e semplificazione

La complessità dell’attuazione della politica vigente è legata, in larga misura, all’importanza attribuita alla conformità a norme dettagliate, stabilite a livello dell’UE. Il nuovo modello di attuazione proposto intende rimuovere i criteri di ammissibilità al sostegno a livello di UE, consentendo agli Stati membri di definire condizioni di ammissibilità più adatte alle loro circostanze particolari. Ciò dovrebbe produrre una semplificazione sostanziale.

Storicamente la PAC si è sviluppata in diversi strumenti attraverso riforme successive. A volte il coordinamento di tali strumenti si è rivelato difficile. La presente proposta prevede di riunire tutti i diversi elementi di sostegno della PAC in un unico quadro coerente, che ridurrà l’onere amministrativo della sua attuazione.

Diritti fondamentali

La proposta rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta della Commissione relativa al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (COM(2018) 322 final) prevede che una parte consistente del bilancio dell’UE continui a essere destinata all’agricoltura, che rappresenta una politica comune di importanza strategica. A prezzi correnti, quindi, si propone che la PAC si concentri sulle proprie attività principali con un importo pari a 286,2 miliardi di EUR per il FEAGA e un importo pari a 78,7 miliardi di EUR per il FEASR.

Tali Fondi agricoli sono integrati da ulteriori finanziamenti di Orizzonte Europa, in quanto la dotazione proposta per quest’ultimo programma prevede 10 miliardi di EUR per sostenere la ricerca e l’innovazione nel settore dei prodotti alimentari, dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della bioeconomia. Una nuova riserva agricola sarà istituita nell’ambito del FEAGA per finanziare il sostegno supplementare per il settore agricolo. Gli importi della riserva non utilizzati in un anno saranno riportati al successivo.

Per quanto riguarda la distribuzione dei pagamenti diretti tra gli Stati membri, si propone che tutti gli Stati membri i cui i pagamenti diretti siano inferiori al 90% della media dell’UE proseguano il processo avviato nel periodo 2014-2020 e riducano del 50% il divario esistente fino a raggiungere il 90% della media dell’UE. Tutti gli Stati membri contribuiranno al finanziamento di tale convergenza esterna dei livelli dei pagamenti diretti. Le dotazioni degli Stati membri per i pagamenti diretti contenute nel regolamento sui piani strategici della PAC sono calcolate su tale base.

Per quanto riguarda lo sviluppo rurale, si propone di riequilibrare il finanziamento tra l’UE e i bilanci degli Stati membri. In linea con quanto previsto per i Fondi strutturali e di investimento europei, un aumento dei tassi di cofinanziamento nazionale consentirà di mantenere sostanzialmente invariato il sostegno pubblico per le aree rurali. La ripartizione del sostegno del FEASR si basa su criteri oggettivi legati agli obiettivi strategici tenendo conto della ripartizione attuale. Le regioni meno sviluppate, come pure certe misure quali LEADER e i pagamenti per gli impegni di gestione, dovrebbero continuare, come oggi, a beneficiare di tassi di cofinanziamento più elevati.

Gli Stati membri beneficeranno di un certo livello di flessibilità per i trasferimenti tra le dotazioni. Sarà possibile trasferire alla dotazione per il FEASR fino al 15% dei pagamenti diretti rispettivi, e viceversa. Una percentuale più elevata può essere trasferita dai pagamenti diretti alla dotazione per il FEASR per gli interventi con obiettivi ambientali e climatici e per le sovvenzioni per l’insediamento dei giovani agricoltori.

I dettagli sull’incidenza finanziaria della proposta sulla PAC figurano nella scheda finanziaria che accompagna la proposta.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Il passaggio a una politica maggiormente orientata verso l’efficacia dell’attuazione richiede la creazione di un solido quadro di riferimento che, in base a una serie di indicatori comuni, consentirà alla Commissione di valutare e monitorare la politica sotto il profilo di tale efficacia. L’attuale quadro comune di monitoraggio e valutazione e l’attuale sistema di monitoraggio dei pagamenti diretti e dello sviluppo rurale costituirebbero la base per monitorare e valutare l’efficacia dell’attuazione della politica, ma dovrebbero essere semplificati e ulteriormente sviluppati (anche sotto il profilo della coerenza tra i due pilastri). Occorrerebbe pertanto investire nello sviluppo di indicatori appropriati e assicurare flussi di dati sufficienti.

Un nuovo quadro per il monitoraggio e la valutazione dell’efficacia di attuazione riguarderà tutti gli strumenti della futura PAC: i piani strategici della PAC, come pure gli elementi della PAC non inclusi nei piani strategici della PAC (alcune parti dell’organizzazione comune dei mercati, regimi specifici). L’efficacia dell’attuazione sarebbe valutata in relazione agli obiettivi specifici della politica, utilizzando una serie di indicatori comuni.

Il nuovo modello sarà organizzato sulla base dei seguenti principi:

·gli indicatori di contesto restano pertinenti, in quanto rispecchiano aspetti rilevanti delle tendenze generali dell’economia, dell’ambiente e della società e potrebbero influire sull’efficacia dell’attuazione;

·dovrebbe essere effettuata una selezione di una serie limitata ma più mirata di indicatori, soprattutto per scegliere quelli che rispecchiano quanto più possibile se l’intervento finanziato contribuisce al conseguimento degli obiettivi rispetto a uno scenario di base prestabilito e che utilizzano definizioni chiare;

·l’efficacia complessiva dell’attuazione della politica sarà valutata su base pluriennale per mezzo di indicatori d’impatto. Il follow-up annuale dell’efficace attuazione delle politiche si baserà su tutti gli indicatori di risultato contenuti nell’elenco;

·gli indicatori di output collegherebbero ogni anno la spesa all’efficace attuazione della politica. Quest’ultima costituisce un esercizio annuale e si basa su un elenco di indicatori di output (la maggior parte dei quali già disponibili);

·l’affidabilità degli indicatori di efficacia dell’attuazione può essere migliorata da sinergie tra i dati statistici e amministrativi, ma presuppone l’esistenza di un sistema di controlli di qualità.

In sostanza, si propone un passaggio di responsabilità e opportunità all’interno di un quadro comune, chiaramente definito e attuato, per realizzare contemporaneamente più di un obiettivo fondamentale, ossia la semplificazione, l’orientamento ai risultati (anziché alla conformità) e l’efficienza e l’efficacia delle politiche.

È previsto un esame annuale dell’efficacia dell’attuazione come elemento chiave del costante monitoraggio e indirizzamento dell’attuazione delle politiche. Al fine di rendere operativo un esame annuale dell’efficacia dell’attuazione, ogni anno dovrà essere presentata una relazione sull’attuazione del piano strategico della PAC, la cosiddetta relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione, contenente sia gli indicatori di output che di risultato. Gli Stati membri presenteranno relazioni annuali sugli output realizzati e sulle spese nonché sulla distanza dai target finali fissati per l’intero periodo, espressa come valore di indicatori di risultato.

Saranno effettuate valutazioni in linea con i punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 7 in cui le tre istituzioni hanno confermato che le valutazioni della legislazione e delle politiche vigenti dovrebbero servire da base per la valutazione d’impatto delle opzioni per l’azione ulteriore. Le valutazioni accerteranno l’impatto del programma sul terreno sulla base degli indicatori/target finali del programma e di un’analisi dettagliata della misura in cui il programma possa essere ritenuto pertinente, efficace, efficiente, offra sufficiente valore aggiunto dell’UE e sia coerente con le altre politiche dell’UE. Esse includeranno gli insegnamenti tratti per individuare eventuali carenze/problemi o potenzialità di migliorare ulteriormente le azioni o i loro risultati e di contribuire a massimizzare il loro sfruttamento/impatto.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La proposta riguarda tre regolamenti:

·regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito: regolamento sui piani strategici della PAC);

·regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (di seguito regolamento orizzontale della PAC);

·regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (di seguito: il regolamento di modifica).

I tre regolamenti insieme adeguano la PAC, allineandola alle priorità di Juncker e agli obiettivi di sviluppo sostenibile, pur semplificando nel contempo l’attuazione delle politiche. La PAC si adatterà maggiormente alle realtà locali, eliminando le condizioni di ammissibilità per il sostegno a livello dell’UE. Gli Stati membri saranno in grado di definire la maggior parte delle condizioni di ammissibilità a livello nazionale per adattarle alla propria situazione specifica. Al tempo stesso l’onere amministrativo connesso ai controlli sarà ridotto, eliminando il collegamento diretto tra le condizioni di ammissibilità a livello dell’UE e i beneficiari finali.

Al fine di migliorare ulteriormente lo sviluppo sostenibile dell’agricoltura, dell’alimentazione e delle aree rurali, gli obiettivi generali della PAC riguardano la redditività economica, la resilienza e i redditi delle aziende agricole, una migliore prestazione ambientale e climatica e il rafforzamento del tessuto socioeconomico delle aree rurali. La promozione delle conoscenze, dell’innovazione e della digitalizzazione nel settore agricolo e nelle aree rurali è inoltre un obiettivo trasversale.

La nuova PAC mirerà specificatamente a:

(a)sostenere un reddito sufficiente per le aziende e la resilienza in tutto il territorio dell’UE per migliorare la sicurezza alimentare;

(b)migliorare l’orientamento al mercato e aumentare la competitività, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione;

(c)migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore;

(d)contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento a essi, come pure allo sviluppo dell’energia sostenibile;

(e)promuovere lo sviluppo sostenibile e un’efficiente gestione delle risorse naturali come l’acqua, il suolo e l’aria;

(f)contribuire alla tutela della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi;

(g)attirare i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle aree rurali;

(h)promuovere l’occupazione, la crescita, l’inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle aree rurali, comprese la bioeconomia e la silvicoltura sostenibile;

(i)migliorare la risposta dell’agricoltura dell’UE alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti sani, nutrienti e sostenibili, nonché il benessere degli animali.

Per realizzare tali obiettivi gli Stati membri dovranno garantire la semplificazione e l’efficacia dell’attuazione del sostegno previsto dalla PAC. Essi concepiranno interventi adeguati alle proprie circostanze in base ai tipi di interventi menzionati nel regolamento. Gli Stati membri dovranno prestare particolare attenzione agli specifici obiettivi ambientali e climatici, al ricambio generazionale e all’attuazione di politiche più moderne, concentrandosi su un migliore utilizzo delle conoscenze e delle consulenze e sulle nuove tecnologie (digitali).

Gli Stati membri presenteranno le proprie proposte di interventi per raggiungere gli obiettivi specifici dell’UE in un piano strategico della PAC. La normativa stabilisce norme sul contenuto di tale piano che la Commissione verifica e approva. I piani strategici della PAC riuniranno la maggior parte degli strumenti di sostegno alla PAC finanziati nell’ambito del FEAGA (compresi i programmi settoriali che finora sono stati istituiti a norma del regolamento OCM) e del FEASR. In questo modo ciascuno Stato membro elaborerà un’unica strategia di intervento coerente. Nei piani strategici della PAC gli Stati membri definiranno i target finali per ciò che intendono conseguire nel periodo di programmazione utilizzando indicatori di risultato definiti in comune.

Una volta che i piani strategici della PAC saranno stabiliti, gli Stati membri presenteranno ogni anno relazioni sui progressi compiuti in merito all’attuazione utilizzando un sistema di indicatori comuni. Gli Stati membri e la Commissione monitoreranno i progressi compiuti e valuteranno l’efficacia degli interventi.

La sezione che segue fornisce informazioni sul contenuto specifico dei tre regolamenti.

Regolamento sui piani strategici della PAC

Il titolo I prevede il campo d’applicazione del regolamento e le definizioni.

Il titolo II presenta gli obiettivi generali e specifici della PAC da perseguire mediante gli interventi concepiti dagli Stati membri nei piani strategici della PAC. Il titolo III introduce una serie di requisiti comuni per i piani strategici della PAC nonché elementi che si applicano a vari interventi. I requisiti comuni riguardano l’osservanza dei principi generali e dei diritti fondamentali, quali la prevenzione della distorsione della concorrenza, il rispetto del mercato interno e la non discriminazione nonché il rispetto delle norme dell’OMC sul sostegno interno. Esse comprendono altresì le norme relative agli elementi specifici da definire nei piani strategici della PAC, come ad esempio le definizioni di superficie agricola, attività agricola, agricoltore vero e proprio e giovane agricoltore. Tale sezione descrive gli obblighi in materia di “condizionalità” (i criteri che qualsiasi beneficiario di pagamenti per superficie è tenuto a rispettare relativamente alle buone pratiche agricole, ma anche gli obblighi risultanti dalla normativa dell’Unione) e la necessità di disporre di servizi di consulenza aziendale ben funzionanti.

Il titolo presenta infine i tipi di interventi che gli Stati membri possono utilizzare per attuare i piani strategici della PAC e che rappresentano le categorie generali che gli Stati membri possono utilizzare nei piani strategici della PAC.

Il titolo IV stabilisce le disposizioni finanziarie. Esso comprende, in particolare, le dotazioni per Stato membro e per Fondo e definisce il livello di flessibilità per il trasferimento di dotazioni tra i Fondi. Esso definisce i tassi di partecipazione del FEASR in relazione alla spesa pubblica degli Stati membri e stabilisce alcune dotazioni finanziarie minime o massime per scopi specifici.

Il titolo V contiene norme sui piani strategici della PAC. Esso menziona gli elementi di cui gli Stati membri devono tenere conto al momento della redazione di un piano strategico della PAC e il relativo contenuto minimo, inclusi i target finali e la pianificazione finanziaria. Il titolo precisa anche quali norme la Commissione applichi per l’approvazione dei piani strategici della PAC e come tali piani possano essere modificati.

Il titolo VI fornisce gli elementi necessari per il coordinamento e la governance. Esso attribuisce alle autorità degli Stati membri responsabilità per compiti specifici relativi ai piani strategici della PAC e istituisce un comitato di monitoraggio per coinvolgere i portatori di interessi. Il titolo istituisce inoltre reti con il compito di facilitare il successo dell’attuazione dei piani strategici della PAC. Tali reti saranno create sia a livello nazionale che dell’UE. Il titolo istituisce infine il partenariato europeo per l’innovazione al fine di stimolare lo scambio di conoscenze e di innovazione.

Il titolo VII introduce il quadro di monitoraggio e di valutazione dell’efficacia dell’attuazione e stabilisce regole su come e quando gli Stati membri devono comunicare i progressi dei rispettivi piani strategici della PAC e su come tali progressi sono monitorati e valutati. Il titolo contiene in particolare le norme sull’assegnazione di un premio per la buona efficacia dell’attuazione a livello ambientale e climatico.

I titoli VIII e IX riguardano infine le norme sulla concorrenza che precisano come debbano essere applicate in particolare le norme sugli aiuti di Stato e le disposizioni finali che indicano quali regolamenti sono abrogati e quando il regolamento sarà applicabile.

Regolamento orizzontale della PAC

Si propone di mantenere l’attuale struttura della PAC a due pilastri con misure obbligatorie annuali di applicazione generale per il primo pilastro, integrate da misure che rispecchiano le specificità nazionali e regionali nell’ambito di una programmazione pluriennale del secondo pilastro. Tuttavia il futuro assetto della PAC per il periodo post-2020 punta verso una maggiore sussidiarietà in modo che gli Stati membri possano adattare meglio le misure di attuazione dei due pilastri alle proprie realtà e alle situazioni concrete degli agricoltori. Una maggiore sussidiarietà significa un riequilibrio delle responsabilità nella gestione della PAC e la ricerca di un nuovo rapporto tra l’Unione europea, gli Stati membri e gli agricoltori.

Su tale base il regolamento orizzontale della PAC è adattato al nuovo modello di attuazione e rispecchia una maggiore flessibilità per gli Stati membri nell’attuazione della politica (in linea con le loro esigenze locali), una riduzione della burocrazia per i beneficiari e un passaggio a una politica basata sui risultati.

Lo spostamento di importanza, a livello dell’UE, dalla conformità ai risultati richiede una chiara individuazione degli obiettivi che la politica deve conseguire: tali obiettivi saranno fissati ancora una volta a livello dell’UE. Al fine di progredire verso un meccanismo di politica maggiormente orientata ai risultati, si assisterà a un passaggio dalla garanzia della legittimità e della regolarità delle operazioni sottostanti alla garanzia dei risultati e del rispetto delle disposizioni di base dell’UE, come il sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) o gli organismi di governance (organismi pagatori, organismi di coordinamento, autorità competenti e organismi di certificazione). Saranno mantenute le strutture di governance solide e affidabili che caratterizzano la PAC.

Oltre alle disposizioni finanziarie, il regolamento orizzontale della PAC continua a prevedere disposizioni sui principi generali per i controlli e le sanzioni, sui controlli della condizionalità e del SIGC. Il regolamento stabilisce di conseguenza norme sui sistemi di finanziamento, gestione e controllo, sulle procedure di liquidazione (liquidazione finanziaria annuale e verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione) e di conformità.

Il regolamento comprende vari fattori di semplificazione. In particolare la nuova verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione rispecchia il passaggio dalla conformità del singolo beneficiario all’efficacia dell’attuazione della politica negli Stati membri.

In linea con il nuovo modello di attuazione, il regolamento prevede inoltre la riduzione del numero degli organismi pagatori e il rafforzamento del ruolo dell’organismo di coordinamento e dell’organismo di certificazione. In questo modo il sistema sarà più trasparente e meno oneroso sia per le amministrazioni nazionali che per la Commissione. Si introduce il nuovo concetto di approccio di audit unico, in linea con il regolamento finanziario, ed è possibile ridurre il numero di audit condotti dalla Commissione.

Regolamento di modifica

La Comunicazione “Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura” conferma che l’orientamento al mercato è un elemento fondamentale della PAC, ma sottolinea anche le sfide relative alla sostenibilità ambientale e ai cambiamenti climatici. Essa pone inoltre il settore agricolo correttamente al centro del dibattito sull’alimentazione e sulle preoccupazioni dei cittadini al riguardo, ricordando che “[i]l ruolo principale della politica è di aiutare gli agricoltori ad anticipare l’evoluzione dei comportamenti alimentari e adeguare la loro produzione in funzione dei segnali di mercato e delle richieste dei consumatori”. Poiché le norme dettagliate che possono impedire gli adeguamenti necessari sono fissate a livello dell’UE, la riforma offre l’opportunità di apportare le necessarie modifiche. La PAC dovrebbe inoltre rispondere all’interesse dei cittadini per una produzione agricola sostenibile.

Si prevede pertanto di mantenere la struttura e le caratteristiche principali del regolamento (UE) n. 1308/2013, modificando però un numero limitato di disposizioni in considerazione di evoluzioni economiche, sociali e ambientali verificatesi dopo la sua entrata in vigore nel 2014.

In primo luogo, si prevede di sopprimere le disposizioni relative agli interventi settoriali stabiliti in precedenza nel regolamento (UE) n. 1308/2013, in quanto tali interventi della futura PAC saranno disciplinati a norma del [regolamento sui piani strategici della PAC] e faranno parte dei piani strategici degli Stati membri, al fine di assicurare una maggiore coerenza degli interventi della PAC.

In secondo luogo, sebbene le successive riforme della politica vitivinicola del 2008 e del 2013 abbiano conseguito nel complesso i propri obiettivi, creando un settore vitivinicolo economicamente dinamico, si sono profilate nuove sfide economiche, ambientali e climatiche. Il regolamento prevede pertanto alcune modifiche alle norme esistenti per far fronte a tali sfide.

In terzo luogo, la comunicazione “Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura” invitava a rendere le indicazioni geografiche più attraenti per gli agricoltori e i consumatori e a semplificare la gestione del sistema. Si propone pertanto di modificare la normativa vigente in materia di indicazioni geografiche, ripartita su quattro atti di base, con l’obiettivo di semplificare il sistema delle indicazioni geografiche, di accelerarne la registrazione e di rendere più efficiente l’approvazione di modifiche del disciplinare di produzione. Tali modifiche sono finalizzate a semplificare il sistema delle indicazioni geografiche, che risulterebbero più comprensibili per i consumatori e più facili da promuovere, e a ridurre i costi amministrativi di gestione del sistema.

Per quanto riguarda le norme sulle indicazioni geografiche relative al vino, la restrizione del controllo dell’UE sulle domande alla verifica degli errori manifesti, separando le norme sulla proprietà intellettuale dagli altri requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione nonché consentendo agli Stati membri di decidere le modifiche che non hanno ripercussioni a livello dell’UE, semplificherebbe le approvazioni, ridurrebbe i tempi e razionalizzerebbe le risorse, in linea con i due principi di sussidiarietà e proporzionalità. Nella stessa ottica, la semplificazione di alcune procedure specifiche, ad esempio la procedura di opposizione, si prefigge di rendere più efficiente il processo di approvazione.

Il chiarimento della definizione di “denominazione di origine protetta” per i vini permetterà ai gruppi di produttori di utilizzare nuovi vitigni, necessari anche in risposta ai cambiamenti climatici, e consentirà di motivare adeguatamente le domande in linea con la realtà viticola e con quella enologica. Si propone inoltre un rafforzamento della protezione dalla contraffazione per le indicazioni geografiche in internet e con riferimento alle merci in transito.

La semplificazione proposta per le indicazioni geografiche relative al vino deve essere applicata anche ai prodotti agricoli e alimentari, per garantire inoltre un livello ragionevole di coerenza tra i regimi e apportare anche i succitati benefici ai produttori di indicazioni geografiche del settore. Il regime delle indicazioni geografiche per i vini aromatizzati, che conta solo 5 indicazioni geografiche su 3350, non può essere operativo e dovrebbe essere incorporato in un altro regime: il regime dei prodotti agricoli e alimentari è adeguato in quanto si applica già ad altre bevande alcoliche.

Il regolamento prevede inoltre disposizioni che si limitano a trasporre in normativa interna gli impegni assunti dall’UE e dai suoi Stati membri nell’ambito delle recenti decisioni ministeriali dell’OMC, in particolare per quanto riguarda le sovvenzioni all’esportazione e più in generale le misure di concorrenza all’esportazione.

Si propone infine di sopprimere alcune disposizioni obsolete, tra le quali il sistema di regolazione della produzione e i requisiti applicabili al settore dello zucchero, giunti a scadenza alla fine della campagna di commercializzazione 2016/2017.

2018/0217 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 8 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 9 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo “Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura”, del 29 novembre 2017, conclude che la PAC dovrebbe continuare a potenziare la risposta alle sfide e alle opportunità future, promuovendo l’occupazione, la crescita e gli investimenti, la lotta e l’adattamento ai cambiamenti climatici e portando la ricerca e l’innovazione fuori dai laboratori, inserendole nei campi e nei mercati. La PAC dovrebbe inoltre rispondere all’interesse dei cittadini per una produzione agricola sostenibile.

(2)[Pertinenti risoluzioni del Consiglio e del PE]

(3)È opportuno adeguare il modello di attuazione della PAC basato sulla conformità per garantire una maggiore attenzione ai risultati e all’efficacia dell’attuazione. Di conseguenza l’Unione dovrebbe stabilire gli obiettivi strategici di base, i tipi di intervento e i requisiti di base dell’UE, mentre gli Stati membri dovrebbero assumersi una maggiore responsabilità quanto al raggiungimento di tali obiettivi. Occorre quindi una maggiore sussidiarietà per tenere conto più specificamente delle condizioni e delle esigenze locali. Di conseguenza, nell’ambito del nuovo modello di attuazione, agli Stati membri spetterebbe il compito di adeguare i propri interventi della PAC ai requisiti di base dell’UE per massimizzarne il contributo agli obiettivi unionali della PAC nonché per elaborare e definire il quadro di verifica e di conformità per i beneficiari.

(4)La PAC include diversi interventi e misure, molti dei quali sono contemplati nei piani strategici della PAC di cui al titolo III del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio 10 , [regolamento sui piani strategici della PAC]. Altri interventi e misure continuano a seguire la tradizionale logica di conformità. È importante garantire il finanziamento di tutti gli interventi e le misure al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi della PAC. Tali interventi e misure hanno alcuni elementi in comune, pertanto il loro finanziamento dovrebbe essere trattato nella stessa serie di disposizioni. Tuttavia, ove necessario, tali disposizioni dovrebbero autorizzare trattamenti differenziati. Il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 11 disciplinava due fondi agricoli europei, ossia il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (di seguito “i Fondi”). Occorre mantenere tali Fondi nel presente regolamento. Vista la portata della riforma, è opportuno sostituire il regolamento (UE) n. 1306/2013.

(5)Le disposizioni del regolamento (UE, Euratom) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [nuovo regolamento finanziario] 12 , in particolare quelle che disciplinano la gestione concorrente con gli Stati membri, il funzionamento degli organismi riconosciuti e i principi di bilancio, dovrebbero applicarsi agli interventi e alle misure stabiliti dal presente regolamento.

(6)Per armonizzare le pratiche tra gli Stati membri nell’applicazione della clausola di forza maggiore, il presente regolamento dovrebbe prevedere, ove opportuno, deroghe alla PAC in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali, nonché un elenco non esaustivo dei possibili casi di forza maggiore e delle circostanze eccezionali che dovranno essere riconosciuti dalle autorità nazionali competenti. Le autorità nazionali competenti dovrebbero adottare decisioni sui casi di forza maggiore o sulle circostanze eccezionali caso per caso, sulla base delle pertinenti prove.

(7)Il bilancio generale dell’Unione europea (di seguito “il bilancio dell’Unione”) dovrebbe finanziare le spese della PAC, comprese le spese per gli interventi del piano strategico della PAC in base al titolo III del regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della PAC], sia direttamente attraverso i Fondi che nell’ambito della gestione concorrente con gli Stati membri. È opportuno precisare i tipi di spesa che possono essere finanziati a titolo dei Fondi.

(8)Al fine di conseguire gli obiettivi della PAC di cui all’articolo 39 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito “il trattato”) e di rispettare il principio della gestione concorrente, secondo quanto previsto all’articolo 59 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, gli Stati membri dovrebbero garantire che siano disposti i necessari sistemi di governance. È pertanto opportuno prevedere una disposizione relativa alla designazione dell’autorità competente, dell’organismo pagatore, dell’organismo di coordinamento e dell’organismo di certificazione.

(9)È necessario adottare misure per il riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento da parte degli Stati membri nonché per la definizione di procedure che permettano di ottenere le dichiarazioni di gestione e le relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione e di ottenere la certificazione dei sistemi di gestione e di controllo, dei sistemi di comunicazione e la certificazione dei conti annuali da parte di organismi indipendenti. Inoltre, per garantire la trasparenza del sistema dei controlli da effettuare a livello nazionale, con particolare riferimento ai procedimenti di autorizzazione, convalida e pagamento e per ridurre gli oneri amministrativi e di audit a carico della Commissione e degli Stati membri nei casi in cui sia richiesto il riconoscimento di ogni singolo organismo pagatore, è opportuno limitare il numero di autorità e organismi cui sono delegate tali competenze, nel rispetto dell’ordinamento costituzionale di ogni Stato membro.

(10)Gli Stati membri che riconoscono più di un organismo pagatore dovrebbero designare un organismo pubblico di coordinamento unico, con il compito di garantire la coerenza nella gestione dei Fondi, di fungere da collegamento tra la Commissione e gli organismi pagatori riconosciuti e di provvedere rapidamente alla comunicazione delle informazioni richieste dalla Commissione sulle attività dei vari organismi pagatori. L’organismo di coordinamento dovrebbe anche adottare e coordinare azioni intese a risolvere eventuali carenze di natura comune a livello nazionale e tenere la Commissione informata del seguito dato a tali azioni.

(11)Coinvolgere gli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri è un requisito fondamentale nell’ambito del nuovo modello di attuazione, al fine di avere la ragionevole garanzia del conseguimento degli obiettivi e dei target finali stabiliti nei pertinenti piani strategici della PAC attraverso gli interventi finanziati dal bilancio dell’Unione. È opportuno quindi prevedere espressamente nel presente regolamento che possano essere rimborsate dal bilancio dell’Unione solo le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti. Inoltre, le spese finanziate dall’Unione per gli interventi di cui al regolamento sui piani strategici della PAC dovrebbero produrre output consoni e dovrebbero rispettare i requisiti di base dell’Unione e i sistemi di governance.

(12)Nel rispetto della disciplina di bilancio è necessario definire il massimale annuo per le spese finanziate dal FEAGA tenendo conto dei massimali fissati per tale Fondo nell’ambito del quadro finanziario pluriennale di cui al regolamento (UE, Euratom) [COM(2018)322 final – Regolamento QFP] del Consiglio 13 .

(13)La disciplina di bilancio impone altresì che il massimale annuo delle spese finanziate dal FEAGA sia rispettato in ogni momento e in ogni fase della procedura di bilancio e dell’esecuzione del bilancio. Di conseguenza è necessario che il massimale nazionale per i pagamenti diretti fissato per ciascuno Stato membro dal regolamento (UE) n. .../... [regolamento sui piani strategici della PAC] sia considerato un massimale finanziario per i pagamenti diretti dello Stato membro interessato e che i rimborsi di tali pagamenti rispettino detto massimale.

(14)Per garantire che gli importi per il finanziamento della PAC rispettino i massimali annui, è opportuno mantenere il meccanismo della disciplina finanziaria che adegua il livello del sostegno diretto. Tuttavia, la soglia di 2 000 EUR dovrebbe essere abolita. È opportuno mantenere una riserva agricola per sostenere il settore agricolo in caso di sviluppi del mercato o di gravi crisi della produzione o della distribuzione di prodotti agricoli. L’articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) [nuovo regolamento finanziario] stabilisce che gli stanziamenti non impegnati possano essere riportati solo all’esercizio successivo. Al fine di semplificare in modo significativo l’attuazione per i beneficiari e per le amministrazioni nazionali, occorre utilizzare un meccanismo di riporto che si applichi agli importi non utilizzati della riserva per le crisi nel settore agricolo istituita nel 2020. A tal fine è necessaria una deroga all’articolo 12, paragrafo 2, lettera d), che consenta di riportare gli stanziamenti non impegnati della riserva agricola senza limiti di tempo per finanziare la riserva agricola negli esercizi successivi. Inoltre, per quanto riguarda l’esercizio finanziario 2020, è necessaria una seconda deroga, dato che l’importo inutilizzato della riserva disponibile alla fine del 2020 dovrebbe essere riportato all’esercizio 2021 nella corrispondente linea della nuova riserva agricola, non nelle linee di bilancio che coprono gli interventi sotto forma di pagamenti diretti nell’ambito del piano strategico della PAC.

(15)Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per le amministrazioni nazionali e per gli agricoltori è opportuno stabilire di non ricorrere al rimborso degli importi riportati dal precedente esercizio finanziario in relazione alla disciplina finanziaria applicata, qualora la disciplina finanziaria sia applicata per un secondo anno successivo (anno N+1) o qualora l’importo complessivo degli stanziamenti non impegnati rappresenti meno dello 0,2% del massimale annuo del FEAGA.

(16)Tenendo conto dei livelli dei pagamenti diretti a favore degli agricoltori della Croazia nell’ambito dell’applicazione del meccanismo di introduzione progressiva a tutti i pagamenti diretti concessi in tale Stato membro, in Croazia lo strumento di disciplina finanziaria si applicherà a decorrere dal 1º gennaio 2022.

(17)Le misure adottate per stabilire la partecipazione finanziaria dei Fondi, relative al calcolo dei massimali finanziari, non hanno alcuna incidenza sulle competenze dell’autorità di bilancio designata dal trattato. Tali misure dovrebbero pertanto essere basate sulle dotazioni finanziarie stabilite a norma dell’accordo interistituzionale del [...] [COM(2018) 322 final - regolamento QFP]. 

(18)La disciplina di bilancio implica inoltre l’esame costante della posizione finanziaria a medio termine. La Commissione dovrebbe proporre, ove necessario, le misure adeguate al legislatore, al fine di garantire che gli Stati membri rispettino i massimali previsti nel regolamento (UE, Euratom) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2018) 322 final - regolamento QFP]. È inoltre opportuno che la Commissione si avvalga pienamente e in qualsiasi momento delle sue competenze di gestione per garantire il rispetto del massimale annuo e proponga, se necessario, al Parlamento europeo e al Consiglio, oppure al Consiglio, misure appropriate per risanare la posizione finanziaria. Se al termine di un esercizio finanziario le domande di rimborso presentate dagli Stati membri non permettono di rispettare il massimale annuo, è opportuno conferire alla Commissione il potere di prendere provvedimenti per garantire, da un lato, la ripartizione provvisoria del bilancio disponibile tra gli Stati membri in proporzione alle domande di rimborso pendenti e, dall’altro, misure per assicurare il rispetto del massimale fissato per tale anno. È opportuno che i pagamenti dell’anno considerato siano imputati all’esercizio finanziario successivo e che sia fissato definitivamente l’importo totale del finanziamento unionale per Stato membro nonché la compensazione tra Stati membri in modo da garantire il rispetto dell’importo fissato.

(19)Al momento dell’esecuzione del bilancio, è opportuno che la Commissione ponga in essere un sistema mensile di allarme e di monitoraggio delle spese agricole, che le consenta di reagire il più rapidamente possibile in caso di rischio di superamento del massimale annuo, di adottare le misure appropriate nel quadro delle competenze di gestione che le incombono e, qualora tali misure risultino insufficienti, di proporre altre misure. È opportuno che la Commissione trasmetta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione periodica che raffronti l’andamento delle spese effettuate fino a tale momento con le stime delle spese e valuti la prevedibile esecuzione per il resto dell’esercizio finanziario.

(20)Per quanto riguarda il FEAGA, è opportuno che la Commissione fornisca agli Stati membri gli stanziamenti necessari a coprire le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti, sotto forma di rimborso in base alla contabilizzazione delle spese effettuate da tali organismi. È inoltre necessario stabilire che, fino al versamento dei rimborsi sotto forma di pagamenti mensili, gli Stati membri mobilitino i fondi necessari in funzione del fabbisogno dei rispettivi organismi pagatori riconosciuti. Il presente regolamento dovrebbe stabilire esplicitamente che gli Stati membri e i beneficiari coinvolti nell’attuazione della PAC sostengano ciascuno le proprie spese amministrative e di personale.

(21)Al fine di fornire alla Commissione, in particolare, gli strumenti per gestire i mercati agricoli, facilitare il monitoraggio della spesa agricola e monitorare le risorse agricole a medio e a lungo termine, è necessario prevedere il ricorso al sistema agrometeorologico nonché l’acquisizione e il perfezionamento dei dati satellitari.

(22)Per quanto riguarda la gestione finanziaria del FEASR, sono necessarie disposizioni in merito agli impegni di bilancio, ai termini di pagamento, al disimpegno e alle interruzioni di pagamento. Gli interventi di sviluppo rurale sono finanziati a titolo del bilancio dell’Unione in base a impegni versati in rate annuali. È opportuno che gli Stati membri possano attingere ai Fondi del bilancio dell’Unione non appena sono approvati i piani strategici della PAC. Occorre quindi predisporre un sistema di prefinanziamento opportunamente limitato per garantire un flusso regolare di fondi che permetta l’esecuzione dei pagamenti ai beneficiari nell’ambito degli interventi nei tempi dovuti.

(23)Oltre al prefinanziamento è necessario operare una distinzione tra i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo da parte della Commissione agli organismi pagatori riconosciuti. È inoltre necessario stabilire le norme dettagliate che disciplinano tali pagamenti. La regola del disimpegno automatico dovrebbe contribuire ad accelerare l’attuazione degli interventi e alla sana gestione finanziaria. Le norme che regolano i quadri nazionali degli Stati membri con interventi regionali di cui al regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio 14 [regolamento sui piani strategici della PAC] forniscono agli Stati membri anche uno strumento per assicurare l’esecuzione e la sana gestione finanziaria.

(24)Gli Stati membri dovrebbero garantire che l’aiuto dell’Unione sia versato per tempo ai beneficiari in modo da permettere loro di utilizzarlo efficacemente. La mancata osservanza, da parte degli Stati membri, dei termini di pagamento previsti dal diritto dell’Unione potrebbe creare gravi problemi ai beneficiari e compromettere il principio dell’annualità del bilancio unionale. Dovrebbero essere quindi escluse dal finanziamento concesso dall’Unione le spese sostenute senza rispettare i termini di pagamento. In base al principio di proporzionalità, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di fissare le disposizioni che permettono di derogare a questa regola generale per quanto riguarda entrambi i Fondi.

(25)In base alla struttura e alle caratteristiche fondamentali del nuovo modello di attuazione della PAC, l’ammissibilità dei pagamenti effettuati dagli Stati membri per il finanziamento unionale non dovrebbe più dipendere dalla legalità e dalla regolarità dei pagamenti ai singoli beneficiari. Per quanto riguarda i tipi di interventi di cui al regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC], i pagamenti degli Stati membri dovrebbero invece essere ammissibili se a essi corrispondono output consoni e conformi ai requisiti di base dell’Unione.

(26)Il regolamento (UE) n. 1306/2013 prevedeva la possibilità di ridurre e di sospendere i pagamenti mensili o intermedi dei Fondi al fine di promuovere il controllo della legalità e della regolarità. Con il nuovo modello di attuazione tali strumenti dovrebbero essere utilizzati per promuovere una realizzazione basata sull’efficacia dell’attuazione. Dovrebbe essere chiarita inoltre la differenza tra riduzioni e sospensioni.

(27)La procedura per ridurre i pagamenti del FEAGA per inosservanza dei massimali finanziari stabiliti dal diritto dell’Unione dovrebbe essere semplificata e allineata a quella utilizzata per i pagamenti del FEASR in questo contesto.

(28)Entro il 15 febbraio dell’anno N+1 gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione i conti annuali e la relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione sulla realizzazione del piano strategico della PAC. Se tali documenti non vengono trasmessi, impedendo così alla Commissione di liquidare i conti degli organismi pagatori in questione o di verificare l’ammissibilità delle spese rispetto agli output comunicati, la Commissione dovrebbe poter sospendere i pagamenti mensili e interrompere il rimborso trimestrale fino al ricevimento dei documenti.

(29)È necessario introdurre una nuova forma di sospensione dei pagamenti per le situazioni in cui gli output sono anormalmente bassi. Se gli output comunicati sono anormalmente bassi rispetto alle spese dichiarate e se gli Stati membri non sono in grado di motivare in modo esauriente e comprensibile tale situazione, la Commissione dovrebbe essere autorizzata, oltre a ridurre le spese per l’esercizio N-1, a sospendere le spese future relative all’intervento i cui output sono stati anormalmente bassi. Tali sospensioni dovrebbero essere soggette a conferma nella decisione sulla verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione.

(30)Per quanto riguarda il monitoraggio pluriennale dell’efficacia dell’attuazione, alla Commissione dovrebbe inoltre essere conferito il potere di sospendere i pagamenti. Di conseguenza, in caso di progressi ritardati o insufficienti verso i target finali stabiliti nel piano strategico della PAC nazionale, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di chiedere allo Stato membro interessato, mediante un atto di esecuzione, di intraprendere le necessarie azioni correttive conformemente ad un piano di azione che dovrà essere istituito di concerto con la Commissione e che dovrà contenere chiari indicatori dei progressi. Se lo Stato membro non presenta o non attua il piano d’azione o se il piano d’azione è chiaramente insufficiente a porre rimedio alla situazione, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a sospendere i pagamenti annuali o intermedi mediante un atto di esecuzione.

(31)Come prevedeva il regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione dovrebbe avere il potere di sospendere i pagamenti quando sussistono gravi carenze nei sistemi di governance, compresa l’inosservanza dei requisiti di base dell’Unione e l’inaffidabilità della comunicazione. È tuttavia necessario rivedere le condizioni per la sospensione dei pagamenti, al fine di rendere più efficiente il meccanismo. Le conseguenze finanziarie di tali sospensioni dovrebbero essere decise nell’ambito di una procedura di verifica della conformità ad hoc.

(32)Le autorità nazionali competenti dovrebbero versare integralmente ai beneficiari i pagamenti della PAC previsti dal diritto dell’Unione.

(33)Per consentirne il riutilizzo ai fini della PAC, alcuni tipi di entrate legate alla PAC dovrebbero essere qualificate come entrate con destinazione specifica. L’elenco degli importi di cui all’articolo 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013 dovrebbe essere modificato ed è opportuno armonizzare tali norme e fonderle con le disposizioni in vigore in materia di entrate con destinazione specifica.

(34) Il regolamento (UE) n. 1306/2013 contiene un elenco di misure informative legate alla PAC e rispettivi obiettivi e stabilisce le norme per il loro finanziamento e per l’attuazione dei corrispondenti progetti. Le disposizioni specifiche relative agli obiettivi e ai tipi di misure informative da finanziare dovrebbero essere riprese nel presente regolamento.

(35)Il finanziamento delle azioni e degli interventi previsti dalla PAC è in gran parte subordinato al principio della gestione concorrente. Per garantire il rispetto della sana gestione finanziaria dei Fondi dell’Unione, la Commissione dovrebbe procedere alla verifica delle modalità di gestione dei Fondi da parte delle autorità degli Stati membri incaricate di eseguire i pagamenti. È quindi opportuno stabilire la natura dei controlli che la Commissione deve effettuare, precisando i termini delle competenze della Commissione nell’esecuzione del bilancio dell’Unione e gli obblighi di cooperazione che incombono agli Stati membri.

(36)Per permettere alla Commissione di assolvere l’obbligo di accertarsi dell’esistenza e del corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo delle spese unionali negli Stati membri, è opportuno prevedere, a prescindere dai controlli eseguiti dagli Stati membri, che persone incaricate dalla Commissione di intervenire per suo conto procedano a controlli con facoltà di richiedere l’assistenza degli Stati membri a tal fine.

(37)È necessario ricorrere quanto più possibile all’informatica per elaborare le informazioni da trasmettere alla Commissione. In occasione delle verifiche, la Commissione dovrebbe poter avere pieno e immediato accesso ai dati relativi alle spese, su supporto sia cartaceo sia elettronico. 

(38)Al fine di applicare le disposizioni del [nuovo] regolamento finanziario in relazione al riconoscimento reciproco degli audit e di ridurre il rischio di sovrapposizione tra gli audit delle diverse istituzioni, è necessario stabilire norme relative all’approccio dell’audit unico e prevedere la possibilità per la Commissione di appoggiarsi all’operato di organismi di certificazione affidabili.

(39)Per stabilire i rapporti finanziari tra gli organismi pagatori riconosciuti e il bilancio dell’Unione, è opportuno che la Commissione proceda ogni anno alla liquidazione dei conti di tali organismi, nell’ambito della liquidazione finanziaria annuale. È opportuno che la decisione di liquidazione dei conti riguardi la completezza, l’esattezza e la veridicità dei conti trasmessi, ma non la conformità delle spese al diritto dell’Unione.

(40)In linea con il nuovo modello di attuazione, occorre istituire una verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione per controllare l’ammissibilità della spesa rispetto agli output comunicati. Per affrontare situazioni in cui la spesa dichiarata non corrisponde agli output comunicati e gli Stati membri non sono in grado di motivare tale deviazione, è necessario istituire un meccanismo di riduzione dei pagamenti.

(41)A norma dell’articolo 317 del trattato la Commissione dà esecuzione al bilancio dell’Unione in cooperazione con gli Stati membri. Alla Commissione dovrebbe pertanto essere conferito il potere di decidere, mediante atti di esecuzione, se le spese effettuate dagli Stati membri sono conformi al diritto dell’Unione. È opportuno conferire agli Stati membri il diritto di giustificare le loro decisioni di pagamento e di ricorrere alla conciliazione in caso di disaccordo con la Commissione. Per dare agli Stati membri garanzie di ordine giuridico e finanziario sulle spese effettuate in passato, è opportuno fissare un periodo massimo entro il quale la Commissione decide delle conseguenze finanziarie della mancata osservanza.

(42)Per tutelare gli interessi finanziari del bilancio dell’Unione è opportuno che gli Stati membri adottino sistemi che permettano loro di accertare l’esistenza e la corretta esecuzione degli interventi finanziati dai Fondi, nel rispetto dell’attuale quadro di solida gestione finanziaria. In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 , al regolamento (Euratom, CE) n. 2988/95 del Consiglio 16 , al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio 17 e al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio 18 , gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, che comprendano la prevenzione, l’individuazione, la correzione e l’investigazione delle irregolarità, tra cui le frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, l’imposizione di sanzioni amministrative. Inoltre, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può condurre indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, come previsto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio 19 . In conformità al regolamento finanziario, qualsiasi persona o entità destinataria di Fondi dell’Unione è tenuta a collaborare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, a concedere i diritti e l’accesso necessari alla Commissione, all’OLAF, alla Procura europea e alla Corte dei conti europea e a garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei Fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti. È necessario che gli Stati membri dispongano di sistemi che consentano loro di comunicare alla Commissione, al fine di permettere all’OLAF di esercitare i propri poteri e di consentire un’analisi efficace dei casi di irregolarità, le irregolarità rilevate e altri casi di inosservanza delle condizioni stabilite dagli Stati membri nei piani strategici della PAC, comprese le frodi e il seguito che gli Stati membri ne danno, nonché il seguito dato alle indagini dell’OLAF. Gli Stati membri dovrebbero porre in essere le necessarie disposizioni per garantire l’effettivo esame dei reclami concernenti i Fondi.

(43) Al presente regolamento si applicano le regole adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all’articolo 322 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e determinano in particolare la procedura di formazione ed esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, gestione indiretta e prevedono controlli sulla responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all’articolo 322 del TFUE riguardano anche la protezione del bilancio dell’Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è precondizione essenziale per la sana gestione economica e il finanziamento efficace dell’Unione.

(44)È opportuno assicurare che il rifiuto o il recupero dei pagamenti a seguito di un’inosservanza delle norme sugli appalti pubblici riflettano la gravità dell’inosservanza e rispettino il principio di proporzionalità, espresso, ad esempio, nei pertinenti orientamenti elaborati dalla Commissione per le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall’Unione in regime di gestione concorrente in caso di inosservanza di tali norme. È inoltre opportuno chiarire che tale inosservanza incide sulla legittimità e regolarità delle operazioni soltanto fino al livello della parte dell’aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata.

(45)Diverse disposizioni della legislazione agricola settoriale impongono il deposito di una cauzione a garanzia del pagamento di una somma in caso di mancato adempimento di un obbligo. Al fine di rendere più rigoroso il dispositivo delle cauzioni, è opportuno che a tutte queste disposizioni si applichi un’unica norma orizzontale.

(46)Gli Stati membri dovrebbero istituire e assicurare il funzionamento di un sistema integrato di gestione e di controllo (di seguito “il sistema integrato”) per determinati pagamenti previsti dal regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC] e per le misure di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 20 e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 21 rispettivamente. Per migliorare l’efficienza e il controllo dei pagamenti concessi dall’Unione è opportuno autorizzare gli Stati membri ad avvalersi del sistema integrato per altri interventi unionali.

(47)È opportuno mantenere i principali elementi esistenti del sistema integrato, in particolare le disposizioni relative a un sistema di identificazione delle parcelle agricole, un sistema di domanda geospaziale e un sistema di domanda basato sugli animali, un sistema di identificazione e registrazione dei diritti all’aiuto, un sistema di registrazione dell’identità dei beneficiari e un sistema di controlli e sanzioni. Gli Stati membri dovrebbero continuare a utilizzare i dati o i materiali informativi forniti dal programma Copernicus, oltre alle tecnologie informatiche quali GALILEO ed EGNOS, al fine di garantire che in tutta l’Unione siano disponibili dati globali e comparabili per il monitoraggio della strategia agro-climatico-ambientale e per incrementare l’utilizzo di dati e informazioni esaurienti, gratuiti e liberamente accessibili raccolti dai satelliti e dai servizi Copernicus Sentinels. A tal fine, il sistema integrato dovrebbe comprendere anche un sistema di monitoraggio delle superfici.

(48)Il sistema integrato, nell’ambito dei sistemi di governance che dovrebbero essere istituiti per attuare la PAC, dovrebbe garantire che i dati aggregati forniti nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione siano affidabili e verificabili. Data l’importanza di un buon funzionamento del sistema integrato, è necessario stabilire requisiti di qualità. Gli Stati membri dovrebbero procedere a una valutazione annuale della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, del sistema di domanda geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici. Gli Stati membri dovrebbero affrontare inoltre le carenze e, se richiesto dalla Commissione, definire un piano d’azione.

(49)La comunicazione della Commissione “Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura” ha stabilito che il rafforzamento della tutela dell’ambiente e dell’azione per il clima e il contributo al conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali dell’Unione sono un orientamento strategico della futura PAC. Di conseguenza, la condivisione del sistema di identificazione delle parcelle agricole e di altri dati del sistema integrato di gestione e di controllo dei dati è diventata necessaria a fini ambientali e climatici a livello nazionale e dell’Unione. È quindi opportuno prevedere che i dati rilevanti a fini climatici e ambientali, raccolti attraverso il sistema integrato, siano condivisi tra le autorità pubbliche degli Stati membri e le istituzioni e gli organi dell’Unione. Al fine di migliorare l’efficienza nell’utilizzo dei dati a disposizione delle varie autorità pubbliche per l’elaborazione di statistiche europee, è necessario altresì prevedere che i dati del sistema integrato siano messi a disposizione a fini statistici degli organismi che fanno parte del sistema statistico europeo.

(50)Il controllo dei documenti commerciali delle imprese beneficiarie o debitrici può costituire un efficacissimo mezzo di sorveglianza delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del FEAGA. Tale controllo completa quelli già effettuati dagli Stati membri. Inoltre, le disposizioni nazionali di controllo possono avere una portata più ampia di quelle previste dal diritto dell’Unione.

(51)I documenti su cui dovrebbe basarsi il controllo di cui sopra dovrebbero essere scelti in modo da consentire una verifica completa. È opportuno che la selezione delle aziende da controllare sia effettuata tenendo conto in particolare della natura delle operazioni effettuate sotto la loro responsabilità e della ripartizione per settore delle imprese beneficiarie o debitrici di pagamenti, a seconda della loro importanza nell’ambito del sistema di finanziamento del FEAGA.

(52)È necessario stabilire le competenze degli agenti incaricati del controllo, nonché l’obbligo delle imprese di tenere i documenti commerciali a loro disposizione durante un periodo determinato nonché di fornire loro le informazioni che richiedono. Dovrebbe essere possibile inoltre prevedere il sequestro dei documenti commerciali in determinati casi.

(53)Data la struttura internazionale del commercio dei prodotti agricoli e ai fini del funzionamento corretto del mercato interno, è necessario organizzare la cooperazione fra gli Stati membri. È altresì necessario creare un sistema di documentazione centralizzato a livello dell’Unione per quanto riguarda le imprese beneficiarie o debitrici stabilite nei paesi terzi.

(54)Sebbene l’adozione dei programmi di controllo spetti agli Stati membri, è necessario che tali programmi siano comunicati alla Commissione perché essa possa svolgere la propria funzione di supervisione e di coordinamento, in modo da garantire che i programmi siano adottati sulla base di criteri appropriati e che il controllo si concentri sui settori o sulle imprese ad alto rischio di frode. È indispensabile che ogni Stato membro designi un servizio incaricato di monitorare e di coordinare il controllo dei documenti commerciali. Tali servizi incaricati dovrebbero essere indipendenti dai servizi che effettuano il controllo prima del pagamento. Le informazioni raccolte nell’ambito del controllo dovrebbero essere riservate per tutelare il segreto professionale. 

(55)La condizionalità è un elemento importante della PAC, in particolare per quanto riguarda gli elementi ambientali e climatici ma anche le questioni relative alla salute pubblica e agli animali. Ciò implica effettuare controlli e, ove necessario, applicare sanzioni per garantire l’efficacia del sistema di condizionalità. Per garantire condizioni di parità tra i beneficiari nei vari Stati membri, è necessario introdurre a livello dell’Unione alcune norme generali sui controlli di condizionalità e le sanzioni.

(56)Per garantire l’attuazione armonizzata della condizionalità da parte degli Stati membri, è necessario prevedere una percentuale minima di controlli a livello dell’Unione, mentre l’organizzazione degli organismi di controllo competenti e dei controlli dovrebbe essere a discrezione degli Stati membri.

(57)Sebbene gli Stati membri debbano poter stabilire i dettagli delle sanzioni, queste ultime dovrebbero essere effettive, proporzionate, e dissuasive e non dovrebbero pregiudicare altre sanzioni stabilite dal diritto nazionale o dell’Unione. Per assicurare un approccio coerente ed efficace degli Stati membri, è necessario stabilire una percentuale di sanzione minima a livello di Unione per le prime inosservanze causate da negligenza, mentre la reiterazione dovrebbe comportare una percentuale maggiore e l’intenzionalità dovrebbe comportare l’esclusione totale dal pagamento. Per garantire la proporzionalità delle sanzioni, se l’inosservanza è di scarsa entità e si verifica per la prima volta, gli Stati membri dovrebbero poter introdurre un sistema di allarme. 

(58)Per garantire parità di condizioni tra gli Stati membri nonché l’efficacia e l’effetto dissuasivo del sistema di sanzioni per la condizionalità, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati sull’applicazione e il calcolo di tali sanzioni.

(59)Per garantire una collaborazione armoniosa tra la Commissione e gli Stati membri per quanto concerne il finanziamento delle spese della PAC e, in particolare, per permettere alla Commissione di monitorare la gestione finanziaria da parte degli Stati membri e liquidare i conti degli organismi pagatori riconosciuti, è necessario che gli Stati membri raccolgano determinate informazioni e le comunichino alla Commissione.

(60)Per l’elaborazione delle informazioni da trasmettere alla Commissione e affinché quest’ultima abbia pieno e immediato accesso ai dati relativi alle spese, sia su supporto cartaceo che elettronico, occorre stabilire appropriate disposizioni relative alla presentazione e alla trasmissione dei dati compresi i tempi entro cui devono essere comunicati.

(61)Dato che l’applicazione dei sistemi di controllo nazionali e della verifica di conformità può incidere su dati personali o segreti commerciali, è opportuno che gli Stati membri e la Commissione garantiscano la riservatezza delle informazioni ricevute in tale contesto.

(62)Per garantire una sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione e nel rispetto della parità di trattamento a livello sia degli Stati membri che dei beneficiari, è opportuno precisare le regole relative all’uso dell’euro.

(63)Il tasso di cambio dell’euro in moneta nazionale può subire modifiche nell’arco di tempo in cui si realizza un’operazione. Per questo motivo è opportuno stabilire il tasso applicabile agli importi in questione tenendo conto dell’evento mediante il quale è realizzato lo scopo economico dell’operazione. Il tasso di cambio da utilizzare dovrebbe essere quello del giorno in cui tale evento ha luogo. È necessario precisare tale evento generatore, ovvero derogarvi, rispettando determinati criteri e in particolare quello della rapidità di ripercussione dei movimenti monetari. È opportuno stabilire norme particolari per affrontare situazioni monetarie eccezionali che dovessero prodursi nell’Unione o sul mercato mondiale, tali da esigere una reazione immediata a tutela del corretto funzionamento dei regimi instaurati nell’ambito della PAC.

(64)È opportuno dare agli Stati membri che non hanno adottato l’euro la possibilità di pagare le spese connesse alla normativa della PAC in euro anziché in valuta nazionale. È opportuno adottare norme specifiche per garantire che tale possibilità non generi vantaggi ingiustificati per chi effettua i pagamenti o ne beneficia.

(65)Il diritto dell’Unione relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in particolare i regolamenti (CE) n. 45/2001 22 e (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 23 , si applica alla raccolta dei dati personali da parte degli Stati membri e della Commissione al fine di conformarsi ai rispettivi obblighi di gestione, controllo, audit, monitoraggio e valutazione previsti dal presente regolamento.

(66)La pubblicazione dei nomi dei beneficiari dei Fondi fornisce uno strumento per rafforzare il controllo pubblico dell’uso dei Fondi ed è necessaria a garantire un adeguato livello di protezione degli interessi finanziari dell’Unione. Ciò si ottiene in parte avvalendosi dell’effetto preventivo e deterrente di tale pubblicazione, in parte scoraggiando comportamenti irregolari di singoli beneficiari e in parte rafforzando la responsabilità personale degli agricoltori nell’uso degli stanziamenti pubblici ricevuti. La pubblicazione delle informazioni pertinenti è coerente con la recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e con l’approccio di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

(67)In tale contesto dovrebbe essere adeguatamente riconosciuto il ruolo svolto dalla società civile, compresi i media e le organizzazioni non governative, e il loro contributo al rafforzamento del quadro di controllo delle amministrazioni contro le frodi e ogni altro uso improprio degli stanziamenti pubblici.

(68)Il regolamento (UE) …/…[regolamento RDC 24 ] stabilisce le norme che garantiscono la trasparenza nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei e nella comunicazione dei programmi nell’ambito dei Fondi. Per garantire la coerenza, è opportuno prevedere che tali disposizioni si applichino anche ai beneficiari degli interventi del FEASR e del FEAGA, se del caso.

(69)Per conseguire l’obiettivo del controllo pubblico sull’uso degli stanziamenti dei Fondi, è necessario rendere pubbliche alcune informazioni sui beneficiari. Tali informazioni dovrebbero comprendere i dati sull’identità del beneficiario, l’importo concesso e il fondo da cui esso proviene, nonché la finalità e la natura dell’intervento o della misura considerati. È opportuno che tali informazioni siano pubblicate in modo da avere un’ingerenza minima nel diritto dei beneficiari al rispetto della vita privata e al loro diritto alla protezione dei dati personali, entrambi diritti riconosciuti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(70)La pubblicazione di dettagli relativi alla misura o all’intervento che permette all’agricoltore di beneficiare dell’aiuto nonché alla natura e alla finalità dell’aiuto fornisce al pubblico informazioni concrete sull’attività che beneficia di un finanziamento e sulla finalità per cui l’aiuto o il sostegno sono stati concessi. Fornire al pubblico la possibilità di una tale supervisione avrebbe un effetto preventivo e deterrente e contribuirebbe a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione.

(71)Rendere accessibili al pubblico tali informazioni, unitamente alle informazioni generali previste dal presente regolamento, rafforza la trasparenza in merito all’uso dei finanziamenti unionali della PAC e contribuisce in questo modo alla visibilità e a una migliore comprensione di tale politica. Ciò consente una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e garantisce una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell’amministrazione nei loro confronti. Si portano inoltre all’attenzione dei cittadini esempi concreti della fornitura di “beni pubblici” da parte dell’agricoltura, sostenendo in tal modo la legittimità degli aiuti statali al settore agricolo.

(72)Ne consegue pertanto che la pubblicazione generale delle informazioni pertinenti non va al di là di quanto è necessario, in una società democratica, per proteggere gli interessi finanziari dell’Unione e per conseguire l’obiettivo prioritario del controllo pubblico dell’uso degli stanziamenti dei Fondi.

(73)Al fine di osservare gli obblighi in materia di protezione dei dati è opportuno informare i beneficiari dei Fondi della pubblicazione dei dati che li riguardano prima della pubblicazione. Essi devono essere inoltre informati del fatto che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell’Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell’Unione. È opportuno inoltre informare i beneficiari dei diritti loro conferiti dal regolamento (UE) 2016/679 e delle procedure applicabili per esercitarli. 

(74)È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell’articolo 290 del trattato al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire una partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(75)È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell’articolo 290 del trattato al fine di integrare determinati elementi non essenziali del presente regolamento. La delega di poteri dovrebbe riguardare il riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento, gli obblighi degli organismi pagatori per quanto riguarda l’intervento pubblico, le norme sul contenuto delle competenze di gestione e controllo degli organismi pagatori, le norme per il calcolo della disciplina finanziaria che gli Stati membri devono applicare agli agricoltori, i tipi di misure da finanziare mediante il bilancio dell’Unione nell’ambito dell’intervento pubblico e le condizioni di rimborso, le condizioni di ammissibilità e le modalità di calcolo in base agli elementi effettivamente constatati dagli organismi pagatori o in base a forfait stabiliti dalla Commissione, oppure in base a importi forfettari o non forfettari previsti dalla legislazione agricola settoriale, la valutazione delle operazioni relative all’intervento pubblico e le misure da adottare in caso di perdita o deterioramento dei prodotti nell’ambito dell’intervento pubblico, nonché la determinazione degli importi da finanziare. Tale delega dovrebbe riguardare anche le deroghe alla non ammissibilità dei pagamenti effettuati dagli organismi pagatori ai beneficiari anteriormente alla prima data possibile o successivamente all’ultima data possibile per il pagamento. La delega dovrebbe inoltre riguardare il tasso di sospensione dei pagamenti in relazione alla liquidazione annuale, il tasso e la durata della sospensione dei pagamenti e le condizioni per il rimborso o la riduzione degli importi rispetto al monitoraggio pluriennale dell’efficacia dell’attuazione. La delega dovrebbe riguardare inoltre gli interventi o le misure per cui gli Stati membri possono versare anticipi e le condizioni a cui determinati tipi di spesa e di entrate nell’ambito dei Fondi devono essere compensati. Inoltre, tale delega dovrebbe riguardare i metodi applicabili agli impegni e al pagamento degli importi nei casi in cui all’apertura dell’esercizio il bilancio dell’Unione non sia ancora stato adottato, o se l’importo totale degli impegni previsti supera la soglia di cui all’articolo 170, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

Inoltre la delega dovrebbe riguardare gli obblighi specifici che gli Stati membri dovrebbero rispettare in merito alle verifiche e all’accesso ai documenti e alle informazioni, ai criteri per le motivazioni fornite dagli Stati membri, al metodo e ai criteri per applicare le riduzioni in merito alla verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione, nonché ai criteri e al metodo per applicare le rettifiche finanziarie nell’ambito della procedura di verifica della conformità.

Laddove la corretta gestione del sistema lo richieda, la delega dovrebbe inoltre riguardare le norme sui requisiti supplementari in relazione alle procedure doganali, in particolare quelle stabilite nel regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 25 , le norme sulle cauzioni, sul trattamento non discriminatorio, le norme che specifichino la parte responsabile in caso di mancato rispetto di un obbligo, che stabiliscano le situazioni specifiche in cui l’autorità competente può derogare all’obbligo di costituire una cauzione, le condizioni che si applicano alla cauzione da depositare e al fideiussore, le condizioni per depositare e svincolare la cauzione, le condizioni specifiche relative alla cauzione depositata in relazione ai pagamenti anticipati e le norme sulla definizione delle conseguenze della violazione degli obblighi per cui una cauzione è stata depositata.

Inoltre, per quanto riguarda il sistema integrato, la delega dovrebbe riguardare le norme sulla valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, del sistema di domanda geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici, e le definizioni, le caratteristiche di base e le norme relative al sistema di identificazione delle parcelle agricole, al sistema di identificazione dei beneficiari e al sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all’aiuto.

La delega dovrebbe inoltre vertere sulle norme riguardanti gli interventi esclusi dal controllo delle operazioni, l’evento generatore e il tasso di cambio usato dagli Stati membri che non utilizzano l’euro, il tasso di cambio applicabile quando sono elaborate le dichiarazioni di spesa e quando le operazioni di ammasso pubblico sono registrate nei conti dell’organismo pagatore, le misure per salvaguardare l’applicazione del diritto dell’Unione qualora essa rischi di essere compromessa a causa di pratiche monetarie di carattere eccezionale relative ad una moneta nazionale.

Al fine di modificare taluni elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato, in merito alla soglia al di sotto della quale le imprese dovrebbero essere controllate solo per motivi specifici.

(76)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 26 . Tali competenze dovrebbero riferirsi alle norme in materia di: procedure per il rilascio, la revoca e la revisione del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento e per la supervisione del riconoscimento degli organismi pagatori; attività e controlli oggetto della dichiarazione di gestione degli organismi pagatori; funzionamento dell’organismo di coordinamento e notifica delle informazioni dall’organismo di coordinamento alla Commissione, in materia di compiti degli organismi di certificazione, inclusi i controlli da effettuare e gli organismi soggetti a detti controlli, nonché i certificati, le relazioni e i relativi documenti di accompagnamento che tali organismi devono redigere.

(77)Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare inoltre: i principi di audit su cui si basano i pareri degli organismi di certificazione, inclusa una valutazione dei rischi, i controlli interni e il livello richiesto degli elementi probatori di audit, le metodologie di audit utilizzate dagli organismi di certificazione, tenuto conto di principi internazionali in materia, per formulare i loro pareri.

(78)Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare inoltre: la definizione degli importi per il finanziamento delle misure di intervento pubblico, le norme relative al finanziamento dell’acquisizione, da parte della Commissione, dei dati satellitari richiesti per il sistema di monitoraggio delle superfici e le misure adottate dalla Commissione attraverso le applicazioni di telerilevamento usate per il sistema di monitoraggio, la procedura con cui la Commissione acquisisce tali dati satellitari e il sistema di monitoraggio delle superfici, il quadro che disciplina l’acquisizione, il perfezionamento e l’uso delle immagini satellitari e dei dati meteorologici e i termini applicabili.

(79)Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare inoltre: nel contesto della procedura della disciplina finanziaria, la definizione del tasso di adeguamento degli interventi sotto forma di pagamenti diretti, il relativo adeguamento e le condizioni e le modalità applicabili agli stanziamenti riportati a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom).... [nuovo regolamento finanziario], allo scopo di finanziare gli interventi sotto forma di pagamenti diretti; nel contesto della procedura della disciplina di bilancio, la fissazione provvisoria dell’importo dei pagamenti e la distribuzione provvisoria del bilancio disponibile tra gli Stati membri e la definizione dei pagamenti mensili che la Commissione effettua sulla base di una dichiarazione di spesa.

(80)Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare inoltre: la fissazione del periodo entro il quale gli organismi pagatori riconosciuti devono elaborare e trasmettere alla Commissione le dichiarazioni di spesa intermedie relative agli interventi di sviluppo rurale nonché le norme sulla procedura e altre modalità pratiche di funzionamento del meccanismo dei termini di pagamento; la riduzione e la sospensione dei pagamenti mensili o intermedi agli Stati membri nonché le norme sugli elementi dei piani di azione e sulla procedura per definirli. Esse dovrebbero riguardare anche le norme necessarie e giustificabili per risolvere, in casi di emergenza, problemi specifici concernenti i periodi di pagamento e il pagamento di anticipi, i dettagli relativi alla contabilità separata degli organismi pagatori; le condizioni specifiche applicabili alle informazioni da registrare nella contabilità tenuta dagli organismi pagatori; le norme sul finanziamento e la contabilizzazione delle misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico e altre spese finanziate dai Fondi, le condizioni e modalità che regolano l’attuazione della procedura di disimpegno automatica.

(81)Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare inoltre: le procedure relative agli obblighi di cooperazione che gli Stati membri sono tenuti a rispettare per quanto riguarda le verifiche effettuate dalla Commissione e l’accesso alle informazioni; le condizioni in cui devono essere conservati i documenti giustificativi relativi ai pagamenti effettuati, la liquidazione finanziaria annuale, comprese le misure da adottare in relazione all’adozione e all’attuazione di tali atti di esecuzione, la verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione, comprese le misure da adottare in relazione all’adozione e all’attuazione di tali atti di esecuzione, e lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri, le procedure e i termini da rispettare, la procedura della verifica di conformità, comprese le misure da adottare in relazione all’adozione e all’attuazione di tali atti di esecuzione, lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri, i termini da rispettare e le norme relative alla procedura di conciliazione, l’esclusione dai finanziamenti dell’Unione degli importi posti a carico del bilancio dell’Unione e la forma delle notifiche e delle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione in relazione ai recuperi per i casi di inosservanza.

(82)Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare inoltre: le norme intese a conseguire un’applicazione uniforme degli obblighi degli Stati membri in merito alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione e le disposizioni necessarie a conseguire un’applicazione uniforme dei controlli in tutta l’Unione. 

(83)Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare inoltre: la forma delle cauzioni da depositare e la procedura per il deposito delle cauzioni, per la loro accettazione e per la sostituzione delle cauzioni originarie; le procedure per lo svincolo delle cauzioni e la comunicazione che incombe agli Stati membri o alla Commissione nel contesto delle cauzioni.

(84)Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare inoltre: le norme sulla forma, il contenuto e le modalità per trasmettere o mettere a disposizione della Commissione le relazioni di valutazione sulla qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, del sistema di domanda geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici, e sulle azioni correttive che gli Stati membri devono intraprendere in merito alle carenze emerse in tali sistemi, nonché le caratteristiche di base e le norme sul sistema di domanda geospaziale e sul sistema di monitoraggio delle superfici. 

(85)Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare anche le norme intese a garantire un’applicazione uniforme delle norme sul controllo dei documenti commerciali. Esse dovrebbero riguardare anche le norme sulla comunicazione delle informazioni dagli Stati membri alla Commissione e le misure per salvaguardare l’applicazione del diritto dell’Unione qualora essa rischi di essere compromessa a causa di pratiche monetarie di carattere eccezionale relative ad una moneta nazionale.

(86)Inoltre le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare le norme concernenti la forma e i tempi della pubblicazione dei beneficiari dei Fondi, l’applicazione uniforme dell’obbligo di informazione trasmessa ai beneficiari sul fatto che i loro dati saranno resi pubblici e la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri nel contesto della pubblicazione dei beneficiari dei Fondi.

(87)Per l’adozione di determinati atti di esecuzione è opportuno ricorrere alla procedura consultiva. Per quanto riguarda gli atti di esecuzione che comportano il calcolo di importi da parte della Commissione, la procedura consultiva permette alla Commissione stessa di assumersi pienamente le proprie responsabilità di gestione del bilancio e persegue lo scopo di una maggiore efficienza, prevedibilità e rapidità, nel rispetto delle scadenze e delle procedure di bilancio. Per quanto riguarda gli atti di esecuzione relativi ai pagamenti agli Stati membri e il funzionamento della procedura di liquidazione dei conti e della verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione, la procedura consultiva permette alla Commissione di assumersi pienamente le proprie responsabilità di gestione del bilancio e di verificare i conti annuali degli organismi pagatori nazionali prima di accettarli, oppure, in caso di spese non effettuate in conformità alle norme dell’Unione, di escludere tali spese dai finanziamenti concessi dall’Unione. Per l’adozione di altri atti di esecuzione è opportuno ricorrere alla procedura di esame.

(88)È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011 per quanto riguarda la fissazione del saldo netto disponibile per le spese del FEAGA, la determinazione dell’importo dei pagamenti mensili da versare in base alla dichiarazione delle spese presentata dagli Stati membri e il versamento di pagamenti supplementari o l’applicazione di detrazioni nel contesto della procedura per i pagamenti mensili.

(89)Il regolamento (UE) n. 1306/2013 dovrebbe pertanto essere abrogato.

(90)Per consentire una transizione armoniosa tra le norme fissate dal regolamento (UE) n. 1306/2013 e quelle previste dal presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato per quanto riguarda la facoltà di stabilire disposizioni transitorie.

(91)Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha adottato un parere 27 .

(92)Dato che gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri in considerazione delle sue interconnessioni con gli altri strumenti della PAC e delle limitate risorse finanziarie di cui dispongono gli Stati membri ma, attraverso la garanzia di un finanziamento pluriennale concesso dall’Unione e onde focalizzarsi sulle relative priorità, possono essere conseguiti meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I
Ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1
Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le regole applicabili in particolare:

(a)al finanziamento delle spese connesse alla politica agricola comune (PAC), comprese le spese per lo sviluppo rurale;

(b)ai sistemi di gestione e di controllo che saranno istituiti dagli Stati membri;

(c)alle procedure di liquidazione e di conformità.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(a)“irregolarità”, un’irregolarità ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.

(b) “sistemi di governance”, gli organismi di governance di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento e i requisiti di base dell’Unione stabiliti nel presente regolamento e nel regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC], compreso il sistema di comunicazione istituito ai fini della relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 121 del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC];

(c)“requisiti di base dell’Unione”, i requisiti stabiliti nel regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC] e nel presente regolamento.

Articolo 3
Deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali

Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC, la “forza maggiore” e le “circostanze eccezionali” possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

(a)una calamità naturale grave che colpisce seriamente l’azienda;

(b)la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all’allevamento;

(c)un’epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;

(a)l’esproprio della totalità o di una parte consistente dell’azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Titolo II
Disposizioni generali applicabili ai Fondi agricoli

CAPO I
Fondi agricoli

Articolo 4
Fondi per il finanziamento delle spese agricole

Il finanziamento dei vari interventi e misure che rientrano nella PAC a titolo del bilancio generale dell’Unione (il bilancio dell’Unione) avviene mediante:

(a)il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA);

(b)il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Articolo 5
Spese del FEAGA

1.Il FEAGA è gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l’Unione oppure direttamente, come stabilito ai paragrafi 2 e 3.

2.Nell’ambito della gestione concorrente, il FEAGA finanzia le spese seguenti:

(a)le misure dirette a regolare o sostenere i mercati agricoli, come stabilito nel regolamento (UE) n. 1308/2013 28 ;

(b)gli interventi settoriali di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC];

(c)gli interventi di pagamento diretto destinati agli agricoltori nell’ambito dei piani strategici della PAC di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC];

(d)il contributo finanziario dell’Unione alle misure di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno dell’Unione e nei paesi terzi, che sono realizzate dagli Stati membri e selezionate dalla Commissione;

(e)il contributo finanziario dell’Unione alle misure specifiche per l’agricoltura nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione, di cui al regolamento (UE) n. 228/2013, e alle misure specifiche per l’agricoltura a favore delle isole minori dell’Egeo di cui al regolamento (UE) n. 229/2013.

3.Il FEAGA finanzia le spese seguenti mediante gestione diretta:

(a)la promozione dei prodotti agricoli, realizzata direttamente dalla Commissione o attraverso organismi internazionali;

(b)le misure adottate in conformità al diritto dell’Unione, destinate a garantire la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l’uso delle risorse genetiche in agricoltura;

(c)la creazione e il mantenimento dei sistemi d’informazione contabile agricola;

(d)i sistemi di indagini agricole, comprese le indagini sulla struttura delle aziende agricole.

Articolo 6
Spese del FEASR

Il FEASR è gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l’Unione e finanzia il contributo finanziario dell’Unione agli interventi di sviluppo rurale dei piani strategici della PAC di cui al titolo III, capo IV, del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC].

Articolo 7
Altre spese compresa l’assistenza tecnica

Su iniziativa o per conto della Commissione i Fondi possono finanziare ciascuno direttamente le attività di preparazione, monitoraggio, assistenza amministrativa e tecnica nonché la valutazione, l’audit e l’ispezione necessarie ad attuare la PAC. In particolare:

(a)le misure necessarie per l’analisi, la gestione, il monitoraggio, lo scambio di informazioni e l’attuazione della PAC, come pure le misure relative all’attuazione dei sistemi di controllo e all’assistenza tecnica e amministrativa;

(b)l’acquisizione da parte della Commissione dei dati satellitari necessari per il sistema di monitoraggio delle superfici di cui all’articolo 22;

(c)le azioni intraprese dalla Commissione mediante applicazioni di telerilevamento usate per il monitoraggio delle risorse agricole in conformità all’articolo 23;

(d)le misure necessarie per mantenere e sviluppare metodi e mezzi tecnici di informazione, interconnessione, monitoraggio e controllo della gestione finanziaria dei Fondi utilizzati per il finanziamento della PAC;

(e)la trasmissione di informazioni sulla PAC in conformità all’articolo 44;

(f)gli studi sulla PAC e le valutazioni delle misure finanziate dai Fondi, compresi il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi applicate nell’ambito della PAC nonché gli studi effettuati con la Banca europea per gli investimenti (BEI);

(g)ove rilevante, il contributo alle agenzie esecutive istituite a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio 29 , che operano nell’ambito della PAC;

(h)il contributo alle misure riguardanti la divulgazione di informazioni, la sensibilizzazione, la promozione della cooperazione e gli scambi di esperienze a livello dell’Unione, adottate nel contesto degli interventi di sviluppo rurale, compreso il collegamento in rete delle parti interessate;

(i)le reti informatiche incentrate sul trattamento e lo scambio di informazioni, compresi i sistemi informatici aziendali necessari nel quadro della gestione della PAC;

(j)le misure necessarie per l’elaborazione, la registrazione e la protezione dei loghi nell’ambito delle politiche unionali della qualità di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 30 e per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale ad essi connessi, nonché i necessari sviluppi informatici.

CAPO II
Organismi di governance

Articolo 8
Organismi pagatori e organismi di coordinamento

1.Gli organismi pagatori sono servizi od organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e controllare le spese di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e all’articolo 6.

Fatta eccezione per l’esecuzione dei pagamenti, tali compiti possono essere delegati.

2.Gli Stati membri riconoscono come organismi pagatori i servizi o gli organismi che dispongono di un’organizzazione amministrativa e di un sistema di controllo interno che offrano garanzie sufficienti in ordine alla legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti. A tal fine, gli organismi pagatori soddisfano le condizioni minime di riconoscimento per quanto riguarda l’ambiente interno, le attività di controllo, l’informazione e la comunicazione nonché il monitoraggio stabilite dalla Commissione a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a).

Ogni Stato membro limita il numero degli organismi pagatori riconosciuti:

(a)a un organismo unico a livello nazionale o, eventualmente, a uno per regione; e

(b)a un organismo unico per la gestione delle spese del FEAGA e del FEASR.

Tuttavia, se gli organismi pagatori sono costituiti a livello regionale, gli Stati membri sono tenuti anche a costituire un organismo pagatore a livello nazionale per i regimi di aiuti che, per loro natura, devono essere gestiti a livello nazionale o ad affidare la gestione di tali regimi ai loro organismi pagatori regionali.

Il riconoscimento è revocato agli organismi pagatori che non gestiscono spese del FEAGA o del FEASR per almeno tre anni.

Gli Stati membri non nominano nuovi organismi pagatori supplementari dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.Ai fini dell’articolo 63, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE, Euratom) 2018/… [il nuovo regolamento finanziario] (di seguito “il regolamento finanziario”), entro il 15 febbraio dell’anno successivo all’esercizio finanziario in questione il responsabile dell’organismo pagatore riconosciuto elabora e fornisce alla Commissione quanto segue:

(a)i conti annuali delle spese sostenute nello svolgimento dei compiti affidati all’organismo pagatore riconosciuto, come stabilito all’articolo 63, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione in conformità all’articolo 51;

(b)la relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 52, paragrafo 1, che indica che le spese sono state effettuate conformemente all’articolo 35;

(c)una dichiarazione di gestione, come stabilito all’articolo 63, paragrafo 6, del regolamento finanziario, in merito a:

i)il fatto che le informazioni sono presentate in modo adeguato, completo e accurato, come previsto all’articolo 63, paragrafo 6, lettera a), del regolamento finanziario;

ii)il buon funzionamento dei sistemi di governance istituiti, che forniscono le garanzie necessarie in merito agli output indicati nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione, come stabilito all’articolo 63, paragrafo 6, lettere b) e c), del regolamento finanziario;

iii)un’analisi della natura e della portata degli errori e delle debolezze individuati nei sistemi dagli audit e dai controlli, nonché le azioni correttive intraprese o pianificate, come previsto all’articolo 63, paragrafo 5, lettera b), del regolamento finanziario.

Il termine del 15 febbraio indicato nel primo comma può essere eccezionalmente prorogato dalla Commissione al 1° marzo, su richiesta dello Stato membro interessato, come stabilito all’articolo 63, paragrafo 7, secondo comma del regolamento finanziario.

4.Qualora siano riconosciuti più organismi pagatori, lo Stati membro nomina un organismo pubblico di coordinamento, cui assegna i seguenti compiti:

(a)raccogliere le informazioni da fornire alla Commissione e trasmetterle alla Commissione;

(b)fornire la relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 52, paragrafo 1;

(c)adottare o coordinare azioni intese a ovviare alle lacune di natura comune e tenere informata la Commissione sull’eventuale seguito;

(d)promuovere e garantire l’applicazione uniforme delle norme dell’Unione.

Per quanto riguarda l’elaborazione delle informazioni finanziarie di cui al primo comma, lettera a), l’organismo di coordinamento è soggetto a specifico riconoscimento degli Stati membri.

La relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione fornita dall’organismo di coordinamento rientra nel parere di cui all’articolo 11, paragrafo 1, ed è trasmessa corredata di una dichiarazione di gestione che copre l’intera relazione.

5.Qualora un organismo pagatore riconosciuto non soddisfi o cessi di soddisfare uno o più criteri di riconoscimento di cui al paragrafo 2, lo Stato membro, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, revoca tale riconoscimento, a meno che l’organismo pagatore non proceda ai necessari adeguamenti entro un termine che sarà stabilito dall’autorità competente in funzione della gravità del problema.

6.Gli organismi pagatori gestiscono e garantiscono il controllo delle operazioni connesse all’intervento pubblico di cui sono responsabili e ne assumono la responsabilità generale in tale ambito.

Se il sostegno è erogato attraverso uno strumento finanziario attuato dalla BEI o altra istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione, l’organismo pagatore si basa sulla relazione di controllo a sostegno delle domande di pagamento presentata dalla BEI o altra istituzione internazionale.

Articolo 9
Autorità competente

1.Gli Stati membri designano un’autorità a livello ministeriale competente per:

(a)il rilascio, la revisione e la revoca del riconoscimento degli organismi pagatori di cui all’articolo 8, paragrafo 2;

(b)il riconoscimento dell’organismo di coordinamento di cui all’articolo 8, paragrafo 4;

(c)la nomina dell’organismo di certificazione di cui all’articolo 11;

(d)l’esecuzione dei compiti affidati all’autorità competente in virtù del presente capo.

2.Con atto formale l’autorità competente decide in merito al rilascio o, in seguito a revisione, alla revoca del riconoscimento dell’organismo pagatore e dell’organismo di coordinamento sulla base di un esame dei criteri di accreditamento che devono essere adottati dalla Commissione in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a). L’autorità competente informa immediatamente la Commissione dei riconoscimenti e delle revoche.

Articolo 10
Poteri della Commissione

1.Conformemente all’articolo 100 alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che integrano il presente regolamento fissando:

(a)le condizioni minime per il riconoscimento degli organismi pagatori di cui all’articolo 8, paragrafo 2, e degli organismi di coordinamento di cui all’articolo 8, paragrafo 4;

(b)gli obblighi degli organismi pagatori per quanto riguarda l’intervento pubblico e le norme relative alla natura delle loro responsabilità in materia di gestione e di controllo.

2.La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono:

(a)le procedure per il rilascio, la revoca e la revisione del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento, nonché le procedure per la supervisione del riconoscimento degli organismi pagatori;

(b)le attività e i controlli oggetto della dichiarazione di gestione degli organismi pagatori di cui all’articolo 8, paragrafo 3, lettera c);

(c)il funzionamento dell’organismo di coordinamento e la notifica alla Commissione delle informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 4.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 101, paragrafo 3.

Articolo 11
Organismi di certificazione

1.L’organismo di certificazione è un organismo di audit pubblico o privato designato dallo Stato membro per un periodo minimo di tre anni, fatte salve le disposizioni di legge nazionali. Qualora si tratti di un organismo di audit privato, e ove previsto dalla normativa unionale o nazionale applicabile, è selezionato dallo Stato membro mediante procedura di appalto pubblico.

Ai fini dell’articolo 63, paragrafo 7, primo comma, del regolamento finanziario, l’organismo di certificazione formula un parere, elaborato in base ai princìpi di audit riconosciuti a livello internazionale, che stabilisce se:

(a)i conti forniscono un quadro fedele e veritiero;

(b)i sistemi di governance istituiti dagli Stati membri funzionano in modo adeguato;

(c)la comunicazione dell’efficacia dell’attuazione in merito agli indicatori di output, ai fini della verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 52, e la comunicazione dell’efficacia dell’attuazione in merito agli indicatori di risultato per il monitoraggio pluriennale dell’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 115 del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC], che dimostrano il rispetto dell’articolo 35 del presente regolamento, sono corrette;

(d)le spese relative alle misure di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 per cui è stato chiesto il rimborso alla Commissione sono legittime e regolari.

Tale parere indica inoltre se l’esame mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione di cui all’articolo 8, paragrafo 3, lettera c).

Se il sostegno è erogato attraverso uno strumento finanziario attuato dalla BEI o da altra istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione, l’organismo di certificazione si basa sulla relazione annuale di audit elaborata dai revisori esterni di tali istituzioni.

2.L’organismo di certificazione possiede la competenza tecnica necessaria ed è operativamente indipendente dall’organismo pagatore e dall’organismo di coordinamento interessati, nonché dall’autorità che ha riconosciuto tale organismo e dagli organismi responsabili dell’attuazione e del monitoraggio della PAC.

3.La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti i compiti degli organismi di certificazione, inclusi i controlli da effettuare e gli organismi soggetti a tali controlli, nonché i certificati, le relazioni e i relativi documenti di accompagnamento che tali organismi devono redigere.

Gli atti di esecuzione stabiliscono inoltre:

(a)i principi di audit su cui si basano i pareri dell’organismo di certificazione, inclusa una valutazione dei rischi, i controlli interni e il livello richiesto degli elementi probatori di audit;

(b)i metodi di audit che gli organismi di certificazione devono utilizzare per formulare i propri pareri, tenuto conto degli standard internazionali in materia di audit.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 101, paragrafo 3.

TITOLO III
Gestione finanziaria dei Fondi

CAPO I
FEAGA

Sezione 1
Disciplina di bilancio

Articolo 12
Massimale di bilancio

1.Il massimale annuo delle spese del FEAGA è costituito dagli importi massimi fissati per tale Fondo dal regolamento (UE, Euratom) [COM(2018) 322 final].

2.Qualora il diritto dell’Unione preveda che sugli importi di cui al paragrafo 1 siano operate detrazioni o aumenti, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all’articolo 101, il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA in base ai dati indicati nel diritto dell’Unione.

Articolo 13
Rispetto del massimale

3.Qualora il diritto dell’Unione preveda un massimale finanziario in euro per le spese agricole per un dato Stato membro, tali spese sono rimborsate nel limite di tale massimale fissato in euro e, in caso di applicazione degli articoli 37 e 40, con gli eventuali adattamenti necessari.

1.Le dotazioni degli Stati membri per gli interventi di pagamento diretto di cui all’articolo 81 del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC], corretti alla luce degli adattamenti di cui all’articolo 15 del presente regolamento, sono considerati massimali finanziari in euro.

Articolo 14
Riserva agricola

2.All’inizio di ciascun esercizio è opportuno istituire nell’ambito del FEAGA una riserva intesa a fornire un sostegno supplementare al settore agricolo per la gestione o la stabilizzazione dei mercati o in caso di crisi della produzione o della distribuzione agricola (di seguito “la riserva agricola”).

Gli stanziamenti per la riserva agricola sono iscritti direttamente nel bilancio dell’Unione.

I fondi della riserva agricola sono messi a disposizione per le misure previste dagli articoli da 8 a 21 e 219, 220 e 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per l’esercizio o gli esercizi per cui è richiesto il sostegno supplementare.

3.L’importo della riserva è pari ad almeno 400 milioni di EUR a prezzi correnti all’inizio di ciascun esercizio del periodo 2021-2027. Se del caso, la Commissione può adeguare l’importo della riserva agricola nel corso dell’esercizio, in considerazione delle evoluzioni o delle prospettive del mercato nell’esercizio in corso o in quello successivo e tenendo conto degli stanziamenti disponibili a titolo del FEAGA.

In deroga all’articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario, gli stanziamenti non impegnati della riserva agricola sono riportati senza limiti di tempo per finanziare la riserva agricola negli esercizi successivi.

Inoltre, in deroga all’articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario, l’importo totale non utilizzato della riserva per le crisi disponibile alla fine dell’esercizio 2020 è riportato all’esercizio 2021 senza essere riversato nelle linee di bilancio che coprono le azioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), e messo a disposizione per finanziare la riserva agricola.

Articolo 15
Disciplina finanziaria

1.La Commissione determina un tasso di adeguamento per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento e il contributo finanziario dell’Unione alle misure specifiche di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento e concesso a titolo del capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 e del capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013, (di seguito “il tasso di adeguamento”) se le previsioni di finanziamento degli interventi e delle misure che rientrano in tale sottomassimale per un determinato esercizio finanziario indicano che vi sarà un superamento dei massimali annui applicabili.

Entro il 30 giugno dell’anno civile per cui si applica il tasso di adeguamento, la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano tale tasso. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 101, paragrafo 2.

2.Fino al 1° dicembre dell’anno civile per cui si applica il tasso di adeguamento, la Commissione può, in base a nuovi elementi in suo possesso, adottare atti di esecuzione volti ad adeguare il tasso di adeguamento fissato conformemente al paragrafo 1. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 101, paragrafo 2.

3.Nel caso in cui sia stata applicata la disciplina finanziaria, gli stanziamenti riportati a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario vengono utilizzati per finanziare le spese di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento nella misura necessaria per evitare di applicare nuovamente la disciplina finanziaria.

Se gli stanziamenti da riportare di cui al primo comma restano a disposizione, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono, per ciascuno Stato membro, gli importi degli stanziamenti non impegnati da rimborsare ai beneficiari finali, salvo se l’importo complessivo degli stanziamenti non impegnati disponibili per il rimborso è inferiore allo 0,2% del massimale annuo per la spesa del FEAGA.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 101, paragrafo 2.

4.Gli importi stabiliti dalla Commissione ai sensi del paragrafo 3, secondo comma, sono rimborsati dagli Stati membri ai beneficiari finali secondo criteri oggettivi e non discriminatori. Gli Stati membri possono applicare una soglia minima degli importi del rimborso per beneficiario finale.

Il rimborso di cui al primo comma si applica soltanto ai beneficiari finali negli Stati membri in cui si applica la disciplina finanziaria nell’esercizio precedente.

5.In seguito all’introduzione graduale degli interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui all’articolo 140, paragrafo 2, del regolamento .../... [introduzione progressiva nel piano strategico della PAC], alla Croazia la disciplina finanziaria si applica dal 1° gennaio 2022.

6.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 100 intesi a integrare il presente regolamento con norme sul calcolo della disciplina finanziaria che gli Stati membri devono applicare agli agricoltori.

Articolo 16
Procedura della disciplina di bilancio

1.Se in fase di elaborazione del progetto di bilancio per l’esercizio N risulta che l’importo di cui all’articolo 12 rischia di essere superato per tale esercizio, la Commissione propone al Parlamento europeo e al Consiglio, oppure al Consiglio, le misure necessarie per garantire il rispetto di tale importo.

2.La Commissione, nel momento in cui ritiene che esista un rischio di superamento dell’importo di cui all’articolo 12 senza che le sia possibile adottare misure adeguate per risanare la situazione, propone altre misure per garantire il rispetto di tale importo. Se la base giuridica della misura pertinente è l’articolo 43, paragrafo 3, del trattato, le misure sono adottate dal Consiglio. Se la base giuridica della misura pertinente è l’articolo 43, paragrafo 2, del trattato, la misura è adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

3.Se al termine dell’esercizio finanziario N le domande di rimborso degli Stati membri superano o rischiano di superare l’importo di cui all’articolo 12, la Commissione:

(a)prende in considerazione le domande presentate dagli Stati membri in proporzione al bilancio disponibile e adotta atti di esecuzione che fissano in maniera provvisoria l’importo dei pagamenti per il mese considerato;

(b)entro il 28 febbraio dell’esercizio N + 1 stabilisce la situazione per tutti gli Stati membri per quanto riguarda il finanziamento dell’Unione relativo all’esercizio N;

(c)adotta atti di esecuzione che stabiliscono l’importo totale del finanziamento unionale, ripartito per Stato membro, in base a un tasso unico di finanziamento unionale, secondo il bilancio che era disponibile per i pagamenti mensili;

(d)procede, al più tardi al momento dei pagamenti mensili del mese di marzo dell’anno N + 1, all’eventuale pagamento delle compensazioni tra Stati membri.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma, lettere a) e c), sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 101, paragrafo 2.

Articolo 17
Sistema di allarme e di monitoraggio

Al fine di garantire che il massimale di bilancio di cui all’articolo 12 non sia superato, la Commissione adotta un sistema di allarme e di monitoraggio mensile delle spese del FEAGA.

A tal fine, all’inizio di ciascun esercizio finanziario, la Commissione determina le previsioni delle spese mensili basandosi, all’occorrenza, sulla media delle spese mensili dei tre anni precedenti.

La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che esamina l’andamento delle spese effettuate rispetto alle previsioni e che contiene una valutazione dell’esecuzione prevedibile per l’esercizio in corso.

Sezione 2
Finanziamento delle spese

Articolo 18
Pagamenti mensili

1.La Commissione mette a disposizione degli Stati membri gli stanziamenti necessari al finanziamento delle spese di cui all’articolo 5, paragrafo 2, sotto forma di pagamenti mensili, calcolati in base alle spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti nel corso di un periodo di riferimento.

2.Fino al versamento dei pagamenti mensili da parte della Commissione, gli Stati membri mobilitano le risorse necessarie per procedere alle spese in funzione dei bisogni dei loro organismi pagatori riconosciuti.

Articolo 19
Procedura per i pagamenti mensili

1.Fatti salvi gli articoli 51, 52 e 53, la Commissione procede ai pagamenti mensili delle spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti nel corso del mese di riferimento.

2.I pagamenti mensili sono versati ad ogni Stato membro entro il terzo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di esecuzione delle spese, tenendo conto delle riduzioni o delle sospensioni applicate a norma degli articoli da 37 a 40 o di eventuali altre correzioni. Le spese effettuate dagli Stati membri dal 1° al 15 ottobre si considerano effettuate nel mese di ottobre. Le spese effettuate dal 16 al 31 ottobre si considerano effettuate nel mese di novembre.

3.La Commissione adotta atti di esecuzione che determinano i pagamenti mensili che effettua in base a una dichiarazione di spesa presentata dagli Stati membri e alle informazioni fornite a norma dell’articolo 88, paragrafo 1.

4.La Commissione comunica immediatamente allo Stato membro qualsiasi superamento dei massimali finanziari da parte di quest’ultimo.

5.La Commissione adotta atti di esecuzione che determinano i pagamenti mensili di cui al paragrafo 3 senza applicare la procedura di cui all’articolo 101.

6.La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono pagamenti supplementari o deduzioni che adeguano i pagamenti effettuati ai sensi del paragrafo 3 senza applicare la procedura di cui all’articolo 101.

Articolo 20
Spese amministrative e di personale

Le spese connesse ai costi amministrativi e di personale effettuate dagli Stati membri e dai beneficiari del contributo del FEAGA non sono finanziate dal FEAGA.

Articolo 21
Spese connesse all’intervento pubblico

1.Se nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati non è fissato alcun importo unitario per un intervento pubblico, il FEAGA finanzia la misura interessata in base a importi forfettari uniformi, in particolare per quanto riguarda i fondi provenienti dagli Stati membri utilizzati per l’acquisto di prodotti all’intervento, per le operazioni materiali connesse all’ammasso e, se del caso, per la trasformazione dei prodotti ammissibili all’intervento di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 100 che integrano il presente regolamento con norme concernenti:

(a)il tipo di misure ammesse a beneficiare del finanziamento dell’Unione e le condizioni per il loro rimborso;

(b)le condizioni di ammissibilità e le modalità di calcolo in base agli elementi effettivamente constatati dagli organismi pagatori o in base a forfait stabiliti dalla Commissione, oppure in base a importi forfettari o non forfettari previsti dalla legislazione agricola settoriale.

3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all’articolo 100 che integrano il presente regolamento con norme riguardanti il valore da attribuire alle operazioni riguardanti l’intervento pubblico e le misure da adottare in caso di perdita o deterioramento dei prodotti in regime d’intervento pubblico, nonché la determinazione degli importi da finanziare.

4.La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono gli importi di cui al paragrafo 1. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 101, paragrafo 2.

Articolo 22
Acquisizione di dati satellitari

L’elenco dei dati satellitari necessari per il sistema di monitoraggio delle superfici di cui all’articolo 64, paragrafo 1, lettera c), è approvato dalla Commissione e dagli Stati membri in conformità alle specifiche elaborate da ogni Stato membro.

A norma dell’articolo 7, lettera b), la Commissione fornisce gratuitamente tali dati satellitari alle autorità competenti del sistema di monitoraggio delle superfici o ai fornitori di servizi autorizzati da tali organismi a rappresentarli.

La Commissione resta la proprietaria dei dati satellitari e li recupera al termine dei lavori.

La Commissione può autorizzare enti specializzati a svolgere compiti relativi alle tecniche o ai metodi di lavoro connessi al sistema di monitoraggio delle superfici di cui all’articolo 64, paragrafo 1, lettera c).

Articolo 23
Monitoraggio delle risorse agricole

Le azioni finanziate a norma dell’articolo 7, lettera c), hanno lo scopo di dotare la Commissione dei mezzi per:

(a)gestire i mercati agricoli dell’Unione in un contesto globale;

(b)garantire il monitoraggio agroeconomico e agro-climatico-ambientale dell’uso dei terreni agricoli e del cambiamento d’uso dei terreni agricoli, compresa l’agroforestazione, e il monitoraggio delle condizioni delle colture in modo da permettere l’esecuzione di stime, in particolare per quanto riguarda le rese e la produzione agricola nonché le ripercussioni sull’agricoltura associate a circostanze eccezionali;

(c)condividere l’accesso a tali stime in un contesto internazionale, come nell’ambito delle iniziative coordinate da organizzazioni delle Nazioni Unite, compresa la costituzione di inventari dei gas a effetto serra nell’ambito della convenzione UNFCCC, o da altre agenzie internazionali;

(d)contribuire alla trasparenza dei mercati mondiali;

(e)garantire il seguito tecnologico dato al sistema agrometeorologico.

A norma dell’articolo 7, lettera c), la Commissione finanzia le azioni che riguardano la raccolta o l’acquisto dei dati necessari per l’attuazione e il monitoraggio della PAC, segnatamente i dati satellitari, i dati geospaziali e i dati meteorologici, la creazione di un’infrastruttura di dati spaziali e di un sito internet, la realizzazione di studi specifici sulle condizioni climatiche, il ricorso al telerilevamento per fornire assistenza nel monitoraggio del cambiamento d’uso dei terreni agricoli e della salute del suolo e l’aggiornamento dei modelli agrometeorologici ed econometrici. Se necessario, tali azioni vengono effettuate in collaborazione con il SEE, il JRC, i laboratori o gli organismi nazionali oppure coinvolgendo il settore privato.

Articolo 24
Competenze di esecuzione

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono:

(a)le norme relative ai finanziamenti previsti all’articolo 7, lettere b) e c);

(b)la procedura con cui le misure di cui agli articoli 22 e 23 sono attuate per raggiungere gli obiettivi assegnati;

(c)il quadro che disciplina l’acquisizione, il perfezionamento e l’uso dei dati satellitari e dei dati meteorologici e i termini applicabili.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 101, paragrafo 3.

Capo II
FEASR

Sezione 1
Disposizioni generali relative al FEASR

Articolo 25
Disposizioni comuni per tutti i pagamenti

1.I pagamenti della partecipazione del FEASR di cui all’articolo 6 effettuati dalla Commissione non superano gli impegni di bilancio.

Fatto salvo l’articolo 32, paragrafo 1, tali pagamenti sono imputati all’impegno di bilancio aperto da più lunga data.

2.Si applica l’articolo 110 del regolamento finanziario.

Sezione 2
Finanziamento del FEASR nell’ambito del piano strategico della PAC

Articolo 26
Partecipazione finanziaria del FEASR

La partecipazione finanziaria del FEASR alle spese nell’ambito dei piani strategici della PAC è stabilita per ciascun piano strategico della PAC nei limiti dei massimali fissati dal diritto dell’Unione a sostegno degli interventi del piano strategico della PAC da parte del FEASR.

Articolo 27
Impegni di bilancio

1.La decisione della Commissione che adotta un piano strategico della PAC costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 110, paragrafo 1, del regolamento finanziario e, una volta notificata allo Stato membro interessato, un impegno giuridico ai sensi di tale regolamento. La decisione precisa la partecipazione annua.

2.Gli impegni di bilancio dell’Unione nei confronti di ciascun piano strategico della PAC sono eseguiti in rate annuali nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.

Per ciascun piano strategico della PAC, gli impegni di bilancio relativi alla prima rata seguono l’adozione del piano strategico della PAC da parte della Commissione.

Gli impegni di bilancio relativi alle rate successive sono eseguiti dalla Commissione entro il 1° maggio di ogni anno, sulla base della decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, salvo nel caso in cui si applichi l’articolo 16 del regolamento finanziario.

Sezione 3
Partecipazione finanziaria ag
li interventi di sviluppo rurale

Articolo 28
Disposizioni applicabili ai pagamenti per gli interventi di sviluppo rurale

1.Gli stanziamenti necessari a finanziare le spese di cui all’articolo 6 sono messi a disposizione degli Stati membri sotto forma di prefinanziamento, pagamenti intermedi e pagamento di un saldo, come illustrato nella presente sezione.

2.Il totale combinato del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi non supera il 95% della partecipazione del FEASR a ciascun piano strategico della PAC.

Al raggiungimento del massimale del 95% gli Stati membri continuano a trasmettere le domande di pagamento alla Commissione.

Articolo 29
Modalità del prefinanziamento

1.Una volta adottata la decisione con cui approva il piano strategico della PAC, la Commissione versa allo Stato membro un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l’intera durata del piano strategico della PAC. L’importo del prefinanziamento iniziale è corrisposto in rate come segue:

(a)nel 2021: l’1% dell’importo di sostegno del FEASR per l’intera durata del piano strategico della PAC;

(b)nel 2022: l’1% dell’importo di sostegno del FEASR per l’intera durata del piano strategico della PAC;

(c)nel 2023: l’1% dell’importo di sostegno del FEASR per l’intera durata del piano strategico della PAC.

Se un piano strategico della PAC viene adottato nel 2022 o successivamente, le rate precedenti sono versate immediatamente dopo tale adozione.

2.Alla Commissione è rimborsato l’intero importo del prefinanziamento qualora nei 24 mesi successivi alla data del versamento della prima parte del prefinanziamento non sia stata effettuata alcuna spesa né sia stata presentata alcuna dichiarazione di spesa per il piano strategico della PAC. Il prefinanziamento è calcolato in base alle prime spese dichiarate per il piano strategico della PAC.

3.Se in conformità all’articolo 90 del regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della PAC] è stato effettuato un trasferimento da o verso il FEASR non è versato né recuperato alcun prefinanziamento supplementare.

4.Gli interessi generati dal prefinanziamento sono utilizzati per il relativo piano strategico della PAC e dedotti dall’importo delle spese pubbliche indicato nella dichiarazione finale di spesa.

5.L’importo totale del prefinanziamento è liquidato secondo la procedura di cui all’articolo 51 prima della chiusura del piano strategico della PAC.

Articolo 30
Pagamenti intermedi

1.Per ciascun piano strategico della PAC sono effettuati pagamenti intermedi. Sono calcolati applicando il tasso di partecipazione per ciascun tipo di intervento alle spese pubbliche effettuate per tale intervento conformemente all’articolo 85 del regolamento (UE) n. …/... [regolamento sui piani strategici della PAC].

2.Nei limiti delle disponibilità di bilancio e tenendo conto delle riduzioni e delle sospensioni applicate ai sensi degli articoli da 37 a 40, la Commissione effettua pagamenti intermedi per rimborsare le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti nell’esecuzione dei piani strategici della PAC.

3.Se gli strumenti finanziari sono attuati in conformità all’articolo 52 del regolamento (UE)…/… [RDC], la dichiarazione di spesa comprende gli importi totali versati o, nel caso di garanzie, gli importi accantonati secondo quanto concordato nei contratti di garanzia, dall’autorità di gestione ai destinatari finali di cui all’[articolo 74, paragrafo 5, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) …/… piani strategici della PAC – regole di ammissibilità in materia di strumenti finanziari].

4.Se gli strumenti finanziari sono attuati in conformità all’articolo 52 del regolamento (UE)…/… [RDC], le dichiarazioni di spesa che comprendono spese per gli strumenti finanziari sono presentate alle condizioni seguenti:

(a)    l’importo incluso nella prima dichiarazione di spesa deve essere stato precedentemente erogato allo strumento finanziario e può ammontare fino al [25%] dell’importo totale del contributo del piano strategico della PAC impegnato negli strumenti finanziari nell’ambito del pertinente accordo di finanziamento;

(b)    l’importo incluso nelle successive dichiarazioni di spesa presentate durante il periodo di ammissibilità di cui all’articolo 80, paragrafo 3, del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC] comprende le spese ammissibili di cui all’[articolo 74, paragrafo 5, piani strategici della PAC – regole di ammissibilità in materia di strumenti finanziari].

5.L’importo incluso nella prima dichiarazione di spesa di cui al paragrafo 4, lettera a), è liquidato dai conti della Commissione al più tardi nei conti annuali dell’ultimo esercizio di attuazione del pertinente piano strategico della PAC.

6.La Commissione procede a ciascun pagamento intermedio purché siano rispettate le seguenti condizioni:

(a)le sia stata trasmessa una dichiarazione di spesa firmata dall’organismo pagatore riconosciuto, a norma dell’articolo 88, paragrafo 1, lettera c);

(b)sia rispettato l’importo globale della partecipazione del FEASR assegnato a ciascun tipo di intervento per l’intero periodo coperto dal piano strategico della PAC in questione;

(c)le siano stati trasmessi i documenti da presentare di cui all’articolo 8, paragrafo 3, e all’articolo 11, paragrafo 1;

(d)siano stati trasmessi i conti annuali.

7.Nel caso in cui non sia rispettata una delle condizioni di cui al paragrafo 6, la Commissione ne informa immediatamente l’organismo pagatore riconosciuto o l’organismo di coordinamento, se quest’ultimo è stato designato. In caso di mancata osservanza di una delle condizioni di cui al paragrafo 6, lettere a), c) o d), la dichiarazione di spesa non è ammissibile.

8.Fatti salvi gli articoli 51, 52 e 53, la Commissione effettua i pagamenti intermedi entro 45 giorni dalla registrazione di una dichiarazione di spesa rispondente alle condizioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo.

9.Gli organismi pagatori riconosciuti elaborano le dichiarazioni di spesa intermedie relative ai piani strategici della PAC e le trasmettono alla Commissione, direttamente o tramite l’organismo di coordinamento, se quest’ultimo è stato designato, entro i termini fissati dalla Commissione.

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i periodi nei quali gli organismi pagatori riconosciuti elaborano e inoltrano tali dichiarazioni di spesa intermedie. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 101, paragrafo 3.

Le dichiarazioni di spesa riguardano le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti nel corso di ciascun periodo interessato. Tuttavia, nei casi in cui le spese di cui all’articolo 107, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. .../... [regolamento sui piani strategici della PAC] non possano essere dichiarate alla Commissione in tale periodo poiché la modifica del piano strategico della PAC non è ancora stata approvata dalla Commissione, tali spese possono essere dichiarate nel corso dei periodi successivi.

Le dichiarazioni di spesa intermedie relative alle spese effettuate a partire dal 16 ottobre sono imputate al bilancio dell’anno successivo.

10.Se l’ordinatore sottodelegato richiede ulteriori verifiche a causa di informazioni incomplete o non chiare, o di disaccordi, divergenze di interpretazione o altre incongruenze in relazione a una dichiarazione di spesa per un dato periodo di riferimento, risultanti in particolare dalla mancata comunicazione delle informazioni richieste a norma del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC] e degli atti della Commissione adottati in base a tale regolamento, lo Stato membro interessato, su richiesta dell’ordinatore sottodelegato, fornisce informazioni supplementari entro un termine fissato nella suddetta richiesta in funzione della gravità del problema.

Il termine per i pagamenti intermedi di cui al paragrafo 8 può essere interrotto, per tutto o parte dell’importo per il quale è richiesto il pagamento, per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data in cui è inviata la richiesta di informazioni e fino al ricevimento delle informazioni richieste e ritenute soddisfacenti. Lo Stato membro può decidere un’estensione del periodo di interruzione di ulteriori tre mesi.

Se lo Stato membro non risponde alla richiesta di informazioni supplementari entro il termine ivi fissato, oppure se la risposta è ritenuta insoddisfacente o se da essa risulta che le norme applicabili non sono state rispettate o che si è fatto un uso improprio dei Fondi dell’Unione, la Commissione può ridurre o sospendere i pagamenti a norma degli articoli da 37 a 40 del presente regolamento.

Articolo 31
Versamento del saldo e chiusura degli interventi di sviluppo rurale nel piano strategico della PAC

1.Una volta ricevuta l’ultima relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione del piano strategico della PAC, la Commissione procede al pagamento del saldo nei limiti delle disponibilità di bilancio, in base al piano di finanziamento in vigore al livello dei tipi di interventi del FEASR, in base ai conti annuali dell’ultimo esercizio di esecuzione del piano strategico della PAC in questione e alle corrispondenti decisioni di liquidazione. I conti sono presentati alla Commissione entro i sei mesi successivi al termine ultimo di ammissibilità delle spese di cui all’articolo 80, paragrafo 3, del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC] e coprono le spese effettuate dall’organismo pagatore fino al termine ultimo di ammissibilità delle spese.

2.Il saldo è pagato entro sei mesi dalla data in cui la Commissione ha ritenuto ammissibili le informazioni e i documenti indicati al paragrafo 1 e in cui sono stati liquidati gli ultimi conti annuali. Fatto salvo l’articolo 32, paragrafo 5, dopo il pagamento del saldo la Commissione disimpegna entro sei mesi gli importi che rimangono impegnati.

3.Se entro il termine fissato al paragrafo 1 la Commissione non ha ricevuto l’ultima relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione né i documenti necessari per la liquidazione dei conti dell’ultimo anno di attuazione del piano, il saldo è automaticamente disimpegnato a norma dell’articolo 32.

Articolo 32
Disimpegno automatico dei piani strategici della PAC

1.La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio relativa agli interventi di sviluppo rurale di un piano strategico della PAC che non sia stata usata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non le siano state presentate dichiarazioni di spesa conformi alle condizioni di cui all’articolo 30, paragrafo 3, a titolo di spese effettuate entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all’anno dell’impegno di bilancio.

2.La parte degli impegni di bilancio ancora aperta allo scadere del termine ultimo di ammissibilità per le spese di cui all’articolo 80, paragrafo 3, del regolamento (UE) .../...[regolamento sui piani strategici della PAC], per la quale non sia stata presentata alcuna dichiarazione di spesa entro sei mesi da tale termine, è disimpegnata automaticamente.

3.In caso di procedimento giudiziario o di ricorso amministrativo aventi effetto sospensivo, il termine di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2, allo scadere del quale interviene il disimpegno automatico, è interrotto per l’importo corrispondente alle operazioni interessate e per la durata di tale procedimento o ricorso amministrativo, a condizione che la Commissione riceva dallo Stato membro un’informazione motivata entro il 31 gennaio dell’anno N + 3.

4.Nel calcolo del disimpegno automatico non sono prese in considerazione:

(a)la parte degli impegni di bilancio per la quale è stata presentata una dichiarazione di spesa, ma il cui rimborso è ridotto o sospeso dalla Commissione al 31 dicembre dell’anno N + 2;

(b)la parte degli impegni di bilancio che un organismo pagatore non ha potuto pagare per causa di forza maggiore, con serie ripercussioni sull’attuazione del piano strategico della PAC. Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore ne dimostrano le conseguenze dirette sull’attuazione di tutto o di parte del piano strategico della PAC.

Lo Stato membro trasmette alla Commissione le informazioni sulle eccezioni di cui al primo comma entro il 31 gennaio per quanto riguarda gli importi dichiarati entro la fine dell’anno precedente.

5.La Commissione informa in tempo utile lo Stato membro interessato se esiste il rischio di applicazione del disimpegno automatico. La Commissione comunica allo Stato membro l’importo del disimpegno automatico risultante dalle informazioni in suo possesso. Lo Stato membro dispone di un termine di due mesi a decorrere dal ricevimento di tale informazione per dare il proprio accordo sull’importo del disimpegno o per presentare osservazioni. La Commissione procede al disimpegno automatico entro i nove mesi successivi al termine ultimo risultante dall’applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3.

6.In caso di disimpegno automatico, la partecipazione del FEASR al corrispondente piano strategico della PAC è ridotta, per l’anno considerato, dell’importo oggetto del disimpegno automatico. Lo Stato membro presenta per approvazione alla Commissione un piano di finanziamento riveduto allo scopo di ripartire l’importo della riduzione del contributo tra i tipi d’interventi. In assenza di tale piano, la Commissione riduce proporzionalmente gli importi assegnati ad ogni tipo d’invervento.

CAPO III
Disposizioni comuni

Articolo 33
Esercizio finanziario agricolo

Fatte salve le disposizioni speciali sulle dichiarazioni delle spese e delle entrate relative all’intervento pubblico, stabilite dalla Commissione a norma dell’articolo 45, paragrafo 3, primo comma, lettera a), l’esercizio finanziario agricolo comprende le spese pagate e le entrate ricevute e contabilizzate nel bilancio dei Fondi dagli organismi pagatori per l’esercizio finanziario N che inizia il 16 ottobre dell’anno N-1 e termina il 15 ottobre dell’anno N.

Articolo 34
Divieto di doppio finanziamento

Gli Stati membri provvedono a che le spese finanziate a titolo del FEAGA o del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell’Unione.

A titolo del FEASR un’operazione può ottenere diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC e da altri fondi strutturali e d’investimento europei (SIE) oppure da strumenti dell’Unione solo se l’importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l’intensità massima di aiuto o l’importo dell’aiuto applicabile al tipo d’invervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC]. In tali casi gli Stati membri non dichiarano le spese alla Commissione per:

a) il sostegno da un altro strumento dell’Unione o dai fondi SIE; o

b) il sostegno dal medesimo piano strategico della PAC.

L’importo della spesa da indicare nella dichiarazione di spesa può essere calcolato su base proporzionale secondo il documento che specifica le condizioni del sostegno.

Articolo 35
Ammissibilità delle spese sostenute dagli organismi pagatori

Le spese di cui all’articolo 5, paragrafo 2 e all’articolo 6 possono essere finanziate dall’Unione solo se:

(a)sono state effettuate da organismi pagatori riconosciuti,

(b)sono state effettuate secondo le norme applicabili dell’Unione, o

(c)in merito ai tipi di interventi di cui al regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della PAC]:

i)corrispondono agli output comunicati e

ii)sono state effettuate secondo i sistemi applicabili di governance, senza estendersi alle condizioni di ammissibilità per singoli beneficiari di cui ai piani strategici della PAC nazionali.

La lettera c), punto i), del primo comma non si applica agli anticipi versati ai beneficiari per i tipi d’intervento di cui al regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della PAC].

Articolo 36
Rispetto delle scadenze di pagamento

Se il diritto dell’Unione scadenze di pagamento, i pagamenti versati dagli organismi pagatori ai beneficiari anteriormente alla prima data possibile e dopo l’ultima data possibile di esecuzione non sono ammissibili al finanziamento dell’Unione.

È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all’articolo 100 intesi a integrare il presente regolamento con norme sulle circostanze e condizioni in cui i pagamenti di cui al primo comma del presente articolo possono essere ritenuti ammissibili in base al principio di proporzionalità.

Articolo 37
Riduzione dei pagamenti mensili e intermedi

1.La Commissione, se constata in base alle dichiarazioni di spesa o alle informazioni di cui all’articolo 88 che i massimali finanziari fissati dal diritto dell’Unione sono stati superati, riduce i pagamenti mensili o intermedi allo Stato membro in questione nell’ambito degli atti di esecuzione riguardanti i pagamenti mensili di cui all’articolo 19, paragrafo 3, oppure nell’ambito dei pagamenti intermedi di cui all’articolo 30.

2.Se in base alle dichiarazioni di spesa o alle informazioni di cui all’articolo 88 la Commissione constata che le scadenze di pagamento di cui all’articolo 36 non sono rispettate, allo Stato membro è offerta la possibilità di trasmettere osservazioni entro un termine non inferiore a 30 giorni. Se lo Stato membro non trasmette osservazioni nel termine prestabilito, oppure se la risposta è ritenuta insoddisfacente dalla Commissione, questa può ridurre i pagamenti mensili o intermedi allo Stato membro in parola nell’ambito degli atti di esecuzione riguardanti i pagamenti mensili di cui all’articolo 19, paragrafo 3, oppure nell’ambito dei pagamenti intermedi di cui all’articolo 30.

3.Le riduzioni di cui al presente articolo fanno salvo l’articolo 51.

4.La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono ulteriori norme procedurali e altre modalità pratiche di funzionamento del meccanismo di cui al paragrafo 36. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 101, paragrafo 3.

Articolo 38
Sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale

1.Se gli Stati membri non trasmettono i documenti di cui all’articolo 8, paragrafo 3, e all’articolo 11, paragrafo 1, entro le scadenze di cui all’articolo 8, paragrafo 3, la Commissione può adottare atti di esecuzione che sospendono l’importo totale dei pagamenti mensili di cui all’articolo 19, paragrafo 3. La Commissione rimborsa gli importi sospesi quando riceve dallo Stato membro interessato i documenti mancanti, a condizione che la data di ricevimento cada nei sei mesi successivi alla scadenza.

Per quanto riguarda i pagamenti intermedi di cui all’articolo 30, le dichiarazioni di spesa sono considerate inammissibili conformemente al paragrafo 6 del suddetto articolo.

2.La Commissione, se durante la verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 52 constata che la differenza tra la spesa dichiarata e l’importo corrispondente all’output dichiarato è superiore al 50% e che lo Stato membro non è in grado di addurre motivi debitamente giustificati, può adottare atti di esecuzione intesi a sospendere i pagamenti mensili di cui all’articolo 19, paragrafo 3, o i pagamenti intermedi di cui all’articolo 30.

La sospensione è applicata alle spese relative agli interventi oggetto della riduzione di cui all’articolo 52, paragrafo 2, e l’importo da sospendere non supera la percentuale corrispondente alla riduzione applicata a norma dell’articolo 52, paragrafo 2. La Commissione rimborsa agli Stati membri gli importi sospesi o li riduce in modo permanente con l’atto di esecuzione di cui all’articolo 52.

È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 100 intesi a integrare il presente regolamento con norme sul tasso di sospensione dei pagamenti.

3.Gli atti di esecuzione di cui al presente articolo sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 101 paragrafo 2.

Prima di adottare gli atti di esecuzione la Commissione informa lo Stato membro interessato delle proprie intenzioni e gli dà la possibilità di presentare osservazioni entro un termine non inferiore a 30 giorni.

Gli atti di esecuzione che determinano i pagamenti mensili di cui all’articolo 19, paragrafo 3, oppure i pagamenti intermedi di cui all’articolo 30, tengono conto degli atti di esecuzione adottati in virtù del presente paragrafo.

Articolo 39
Sospensione dei pagamenti in relazione al monitoraggio del rendimento pluriennale

1.In caso di progressi insufficienti o a rilento verso la realizzazione dei target finali stabiliti nel piano strategico nazionale della PAC e monitorati conformemente agli articoli 115 e 116 del regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della PAC], la Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di porre in essere le misure correttive necessarie secondo un piano d’azione contenente chiari indicatori di progresso, da stabilire di concerto con la Commissione.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono ulteriori norme sugli elementi dei piani d’azione e la procedura d’istituzione di tali piani. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 101, paragrafo 3.

2.Se gli Stati membri non presentano né pongono in essere il piano d’azione di cui al paragrafo 1 o se manifestamente il piano d’azione non basta a risolvere la situazione, la Commissione può adottare atti di esecuzione per sospendere i pagamenti mensili di cui all’articolo 19, paragrafo 3, o i pagamenti intermedi di cui all’articolo 30.

La sospensione è applicata secondo il principio di proporzionalità alle spese relative agli interventi che dovevano essere l’oggetto del piano d’azione suddetto. La Commissione rimborsa gli importi sospesi se, in base alla revisione dell’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 121 del regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della PAC] si sono compiuti progressi soddisfacenti verso gli obiettivi. Se non si pone rimedio alla situazione entro il termine di chiusura del piano nazionale strategico della PAC, la Commissione può adottare un atto di esecuzione per ridurre definitivamente l’importo sospeso destinato allo Stato membro interessato.

È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 100 intesi a integrare il presente regolamento con norme sul tasso e la durata della sospensione dei pagamenti e sulle condizioni di rimborso o di riduzione degli importi sulla base del monitoraggio pluriennale dell’efficacia dell’attuazione.

3.Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 101, paragrafo 2.

Prima di adottare gli atti di esecuzione, la Commissione informa lo Stato membro interessato delle proprie intenzioni e lo invita a rispondere entro un termine non inferiore a 30 giorni.

Articolo 40
Sospensione dei pagamenti in relazione a carenze nei sistemi di governance

1.In caso di gravi carenze nel funzionamento dei sistemi di governance, la Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di attuare le misure correttive necessarie secondo un piano d’azione contenente chiari indicatori di progresso, da stabilire di concerto con la Commissione.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono ulteriori norme sugli elementi dei piani d’azione nonché la procedura d’istituzione di tali piani. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 101, paragrafo 3.

2.Se lo Stato membro non presenta né attua il piano d’azione di cui al paragrafo 1 o se manifestamente il piano d’azione non basta a risolvere la situazione, la Commissione può adottare atti di esecuzione per sospendere i pagamenti mensili di cui all’articolo 19, paragrafo 3, o i pagamenti intermedi di cui all’articolo 30.

La sospensione è applicata secondo il principio di proporzionalità alle spese effettuate dallo Stato membro nelle quali sono state riscontrate le carenze, per un periodo, non superiore a 12 mesi, che sarà fissato negli atti di esecuzione di cui al primo comma. Se le condizioni della sospensione persistono la Commissione può adottare atti di esecuzione che ne proroghino la durata per ulteriori periodi, fino a un massimo di 12 mesi complessivi. Nell’adottare gli atti di esecuzione di cui all’articolo 53 si tiene conto degli importi sospesi.

3.Gli atti di esecuzione di cui al presente articolo sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 101, paragrafo 2.

Prima di adottare gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2, la Commissione comunica le proprie intenzioni allo Stato membro interessato e lo invita a reagire entro un termine non inferiore a 30 giorni.

Gli atti di esecuzione che determinano i pagamenti mensili di cui all’articolo 19, paragrafo 3, oppure i pagamenti intermedi di cui all’articolo 30, tengono conto degli atti di esecuzione adottati in virtù primo comma.

Articolo 41
Contabilità separata

Ogni organismo pagatore tiene una contabilità separata degli stanziamenti iscritti nel bilancio dell’Unione per i Fondi.

Articolo 42
Pagamento ai beneficiari

1.Salvo esplicita disposizione contraria prevista dal diritto dell’Unione, gli Stati membri provvedono a che i pagamenti relativi ai finanziamenti previsti dal presente regolamento siano versati integralmente ai beneficiari.

2.Gli Stati membri provvedono a che i pagamenti nell’ambito degli interventi e delle misure di cui all’articolo 63, paragrafo 2, siano eseguiti nel periodo dal 1º dicembre al 30 giugno dell’anno civile successivo.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono:

(a)anteriormente al 1° dicembre e non prima del 16 ottobre, versare anticipi fino al 50% per gli interventi di pagamento diretto;

(b)anteriormente al 1° dicembre, versare anticipi fino al 75% per il sostegno concesso nell’ambito degli interventi di sviluppo rurale di cui all’articolo 63, paragrafo 2.

3.Gli Stati membri possono decidere di versare anticipi fino al 50% nell’ambito degli interventi di cui agli articoli 68 e 71 del regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della PAC].

4.È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 100 intesi a integrare il presente regolamento con norme sugli interventi o le misure per cui gli Stati membri possono versare anticipi.

5.In casi di emergenza, la Commissione può adottare atti di esecuzione per risolvere problemi specifici in relazione all’applicazione del presente articolo. Tali atti di esecuzione possono derogare ad alcune disposizioni del paragrafo 2, ma solo nella misura strettamente necessaria e per il periodo strettamente necessario.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 101 , paragrafo 3.

Articolo 43
Entrate a destinazione specifica

1.Sono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21 del regolamento finanziario:

(a)per le spese del FEAGA e del FEASR, gli importi di cui agli articoli 36, 52 e 53 del presente regolamento e all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1306/2013 applicabili conformemente all’articolo 102 del presente regolamento; per le spese del FEAGA, gli importi di cui agli articoli 54 e 51 del presente regolamento che devono essere pagati al bilancio dell’Unione, interessi compresi;

(b)per le spese del FEAGA, gli importi corrispondenti a sanzioni applicate in conformità alle regole di condizionalità di cui all’articolo 11 regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della PAC];

(c)gli importi corrispondenti a cauzioni, fideiussioni o garanzie costituite a norma del diritto dell’Unione adottato nel quadro della PAC, esclusi gli interventi di sviluppo rurale, e in seguito incamerate. Tuttavia le cauzioni incamerate, costituite per il rilascio di titoli di importazione o di esportazione, oppure nell’ambito di una procedura di gara al solo scopo di garantire la serietà delle offerte presentate, sono trattenute dagli Stati membri;

(d)gli importi definitivamente ridotti conformemente all’articolo 39, paragrafo 2. 

2.Gli importi di cui al paragrafo 1 sono versati nel bilancio dell’Unione e, in caso di riutilizzo, sono usati esclusivamente per finanziare spese del FEAGA o del FEASR.

3.Il presente regolamento si applica mutatis mutandis alle entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 1.

4.Per il FEAGA, alla contabilizzazione delle entrate con destinazione specifica di cui al presente regolamento si applica mutatis mutandis l’articolo 113 del regolamento finanziario.

Articolo 44
Misure di informazione

1.La comunicazione di informazioni finanziata a norma dell’articolo 7, lettera e), ha in particolare lo scopo di contribuire a spiegare, attuare e sviluppare la PAC e a sensibilizzare il pubblico ai suoi contenuti e ai suoi obiettivi, ripristinare la fiducia dei consumatori a seguito di crisi attraverso campagne informative, informare gli agricoltori e gli altri soggetti attivi nelle zone rurali, promuovere il modello agricolo europeo e aiutare i cittadini a comprenderlo.

Sono fornite informazioni coerenti, obiettive ed esaurienti, tanto all’interno quanto all’esterno dell’Unione.

2.Le misure di cui al paragrafo 1 possono configurarsi come:

(a)programmi di attività annuali o altre misure specifiche, presentati da parti terze;

(b)attività intraprese su iniziativa della Commissione.

Sono escluse le misure derivanti da un obbligo legale e le misure che beneficiano di un finanziamento nell’ambito di un’altra azione dell’Unione.

Per l’esecuzione delle attività di cui alla lettera b) del primo comma, la Commissione può essere assistita da esperti esterni.

Le misure di cui al primo comma contribuiscono alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.

3.La Commissione pubblica ogni anno un invito a presentare proposte nel rispetto delle condizioni del regolamento finanziario.

4.Le misure previste e attuate a norma del presente articolo sono comunicate al comitato di cui all’articolo 101, paragrafo 1.

5.La Commissione presenta ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente articolo.

Articolo 45
Poteri della Commissione

1.È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 100 intesi a integrare il presente regolamento con le condizioni di compensazione di determinate spese ed entrate nell’ambito dei Fondi.

Se all’apertura dell’esercizio il bilancio dell’Unione non è ancora stato adottato, o se l’importo globale degli impegni previsti supera la soglia di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento finanziario, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all’articolo 100 per integrare il presente regolamento con disposizioni sul metodo applicabile agli stanziamenti di impegno e al pagamento degli importi.

2.La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono ulteriori norme circa l’obbligo definito all’articolo 41 e le condizioni specifiche applicabili alle informazioni da registrare nella contabilità tenuta dagli organismi pagatori. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 101, paragrafo 3.

3.La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti:

(a)il finanziamento e la contabilizzazione delle misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico ed altre spese finanziate dai Fondi;

(b)le modalità di esecuzione delle procedure di disimpegno automatico.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 101, paragrafo 3.

Capo IV
Liquidazione contab
ile

Sezione 1
Disposizioni generali

Articolo 46
Approccio di audit unico

Ai fini dell’articolo 127 del regolamento finanziario, la Commissione ottiene garanzie dal lavoro degli organismi di certificazione di cui all’articolo 11 del presente regolamento, salvo se ha informato lo Stato membro che non può fare affidamento sul lavoro di un dato organismo di certificazione per un determinato esercizio finanziario e, nella valutazione del rischio, tiene conto della necessità di procedere a audit della Commissione nello Stato membro interessato.

Articolo 47
Controlli della Commissione

1.Fatti salvi i controlli eseguiti dagli Stati membri a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali o delle disposizioni dell’articolo 287 del trattato, nonché qualsiasi controllo eseguito a norma dell’articolo 322 del trattato o in base al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, la Commissione può organizzare controlli negli Stati membri allo scopo di verificare, in particolare:

(a)la conformità delle prassi amministrative alle norme dell’Unione;

(b)se le spese rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, e dell’articolo 6 e corrispondenti agli interventi di cui al regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC] trovano corrispondenza nei risultati dichiarati nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione;

(c)se i lavori dell’organismo di certificazione sono svolti conformemente all’articolo 11 e ai fini della sezione 2 del presente capo;

(d)il rispetto dei criteri di riconoscimento di cui all’articolo 8, paragrafo 2 da parte dell’organismo pagatore e la corretta applicazione delle disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 5, da parte dello Stato membro.

Le persone autorizzate dalla Commissione dell’esecuzione per suo conto dei controlli o gli agenti della Commissione che agiscono nell’ambito delle competenze loro conferite hanno accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento, compresi i documenti e relativi metadati elaborati o ricevuti e conservati su supporto elettronico, inerenti alle spese finanziate dal FEAGA o dal FEASR.

I poteri di effettuare controlli non pregiudicano l’applicazione delle disposizioni nazionali che riservano taluni atti ad agenti specificamente designati dal diritto nazionale. Fatte salve le disposizioni specifiche del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e (Euratom, CE) n. 2185/96, le persone autorizzate dalla Commissione ad intervenire per suo conto non prendono parte, in particolare, alle perquisizioni e all’interrogatorio formale delle persone, ai sensi del diritto dello Stato membro interessato. Hanno tuttavia accesso alle informazioni raccolte.

2.La Commissione preavvisa in tempo utile del controllo lo Stato membro interessato o lo Stato membro sul cui territorio esso avrà luogo, tenendo conto dell’onere dell’organizzazione dei controlli sugli organismi pagatori sotto il profilo amministrativo. A tali controlli possono partecipare agenti dello Stato membro interessato.

Su richiesta della Commissione e con l’accordo dello Stato membro, le autorità competenti di detto Stato membro procedono a controlli complementari o ad indagini relative alle operazioni di cui al presente regolamento, A tali controlli possono partecipare agenti della Commissione o persone autorizzate dalla Commissione ad agire per suo conto.

Per migliorare i controlli la Commissione può, con l’accordo degli Stati membri interessati, richiedere l’assistenza delle autorità di detti Stati membri per determinati controlli o indagini.

 

Articolo 48
Accesso alle informazioni

1.Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie per il buon funzionamento dei Fondi e adottano tutte le misure atte ad agevolare i controlli che la Commissione ritenga utile avviare nell’ambito della gestione del finanziamento dell’Unione.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a sua richiesta, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate per l’applicazione degli atti giuridici dell’Unione inerenti alla PAC, nella misura in cui questi atti abbiano un’incidenza finanziaria per il FEAGA o il FEASR.

3.Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le informazioni sulle irregolarità ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 2988/95 e su altri casi di inosservanza delle condizioni fissate dagli Stati membri nel piano strategico della PAC, sui sospetti casi di frode nonché informazioni relative alle azioni avviate per il recupero delle somme indebitamente versate in relazione a tali irregolarità e frodi ai sensi della sezione 3 del presente capo.

Articolo 49
Accesso ai documenti

Gli organismi pagatori riconosciuti conservano i documenti giustificativi dei pagamenti effettuati e i documenti relativi all’esecuzione dei controlli previsti dal diritto dell’Unione e mettono tali documenti ed informazioni a disposizione della Commissione.

I documenti giustificativi possono essere conservati elettronicamente alle condizioni stabilite dalla Commissione in base all’articolo 50, paragrafo 2.

Se i documenti sono conservati presso un’autorità, che agisce su delega di un organismo pagatore, incaricata dell’autorizzazione delle spese, quest’ultima trasmette all’organismo pagatore riconosciuto relazioni sul numero di controlli eseguiti, sul loro contenuto e sulle misure adottate sulla scorta dei risultati.

Il presente articolo si applica mutatis mutandis agli organismi di certificazione.

Articolo 50
Poteri della Commissione

1.È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all’articolo 100 intesi a integrare il presente regolamento con obblighi specifici cui gli Stati Membri sono tenuti in forza del presente capo e con norme in particolare sui criteri per accertare i casi di irregolarità ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 2988/95 e altri casi di inosservanza delle condizioni fissate dagli Stati membri nel piano strategico della PAC, nonché sulle modalità di comunicazione e trasmissione dei dati in materia.

2.La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti:

(a)le procedure relative agli obblighi di cooperazione che gli Stati membri sono tenuti a rispettare per l’attuazione degli articoli 47 e 48;

(b)le condizioni applicabili alla conservazione dei documenti giustificativi di cui all’articolo 49, compresa la forma e la durata dell’archiviazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 101, paragrafo 3.

Sezione 2
Liquidazione

Articolo 51
Liquidazione finanziaria annuale

1.Anteriormente al 31 maggio dell’anno successivo all’esercizio considerato e in base alle informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 3, lettere a) e c), la Commissione adotta atti di esecuzione contenenti la sua decisione sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori riconosciuti per le spese di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e all’articolo 6.

Gli atti di esecuzione riguardano la completezza, l’esattezza e la veridicità dei conti annuali trasmessi e non pregiudicano il contenuto degli atti di esecuzione adottati in seguito a norma degli articoli 52 e 53.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 101, paragrafo 2.

2.La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme sulla liquidazione dei conti di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda le misure da adottare in relazione all’adozione degli atti di cui al paragrafo 1, secondo comma e alla relativa attuazione, compreso lo scambio d’informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e le scadenze da rispettare.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 101, paragrafo 3.

Articolo 52
Verifica di annuale dei risultati

1.Se alle spese di cui all’articolo 5, paragrafo 2 e all’articolo 6 e corrispondenti agli interventi di cui al titolo III del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC] non corrisponde un output dichiarato nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione, la Commissione adotta atti di esecuzione anteriormente al 15 ottobre dell’anno successivo all’esercizio finanziario in questione, intesi a stabilire gli importi che devono essere ridotti dal finanziamento dell’Unione. Gli atti di esecuzione non pregiudicano il contenuto degli atti di esecuzione adottati in seguito a norma dell’articolo 53 del presente regolamento.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 101, paragrafo 2.

2.La Commissione valuta gli importi che devono essere ridotti in base alla differenza tra la spesa annuale dichiarata per un intervento e l’importo corrispondente all’output dichiarato conformemente al piano strategico nazionale della PAC e tenendo conto delle giustificazioni fornite dallo Stato membro.

3.Prima di adottare l’atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione dà modo allo Stato membro di presentare osservazioni e giustificare le eventuali differenze.

4.È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 100 intesi a integrare il presente regolamento con norme sui criteri per la giustificazione degli Stati membri interessati e sulla metodologia e i criteri di applicazione delle riduzioni.

5.La Commissione adotta atti di esecuzione intesi a stabilire norme sulle misure da adottare in relazione all’adozione dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, e alla relativa attuazione, compreso lo scambio d’informazioni tra la Commissione e gli Stati membri, la procedura e le scadenze da rispettare.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 101, paragrafo 3.

Articolo 53
Procedura di conformità

1.La Commissione, se constata che le spese di cui all’articolo 5, paragrafo 2 e all’articolo 6 non sono state effettuate in conformità al diritto dell’Unione, adotta atti di esecuzione intesi a determinare gli importi da escludere dal finanziamento dell’Unione.

Tuttavia, per i tipi d’intervento di cui al regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della PAC] le esclusioni dal finanziamento dell’Unione di cui al primo comma si applicano solo in caso di gravi carenze nel funzionamento dei sistemi di governance degli Stati membri.

Il primo comma non si applica ai casi di inosservanza delle condizioni di ammissibilità dei singoli beneficiari figuranti nei piani strategici nazionali della PAC e nelle disposizioni nazionali.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 101, paragrafo 2.

2.La Commissione valuta gli importi da escludere tenendo conto della gravità delle carenze rilevate.

3.Prima dell’adozione dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, le risultanze della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato costituiscono oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali entrambe le parti cercano di raggiungere un accordo sui provvedimenti da adottare. In seguito, agli Stati membri è data la possibilità di dimostrare che la portata reale dell’inosservanza è inferiore alla valutazione della Commissione.

In assenza di accordo lo Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare, entro un termine di quattro mesi, le posizioni delle parti. L’esito di tale procedura forma oggetto di una relazione presentata alla Commissione. La Commissione tiene conto delle raccomandazioni in essa contenute prima di adottare una decisione di rifiuto del finanziamento e giustifica l’eventuale decisione di non seguire tali raccomandazioni.

4.Il rifiuto del finanziamento non riguarda:

(a)le spese di cui all’articolo 5, paragrafo 2, eseguite più di 24 mesi prima che la Commissione abbia notificato per iscritto le proprie risultanze allo Stato membro interessato;

(b)le spese per interventi pluriennali che rientrano nell’ambito dell’articolo 5, paragrafo 2, o nell’ambito degli interventi di sviluppo rurale di cui all’articolo 6, per le quali l’ultimo obbligo imposto al beneficiario risale a oltre 24 mesi prima che la Commissione abbia comunicato per iscritto allo Stato membro le risultanze rilevate;

(c)le spese relative agli interventi di sviluppo rurale di cui all’articolo 6, diverse da quelle previste alla lettera b) del presente paragrafo, per le quali il pagamento o, se del caso, il pagamento del saldo da parte dell’organismo pagatore è stato effettuato oltre 24 mesi prima che la Commissione abbia comunicato per iscritto allo Stato membro le risultanze rilevate.

5.Il paragrafo 4 non si applica in caso di:

(a)aiuti concessi da uno Stato membro per il quale la Commissione ha avviato la procedura prevista all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato o infrazioni per le quali la Commissione ha inviato allo Stato membro interessato un parere motivato ai sensi dell’articolo 258 del trattato;

(b)mancato rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi loro incombenti in virtù del titolo IV, capo III, del presente regolamento, purché la Commissione abbia comunicato per iscritto allo Stato membro le proprie risultanze entro 12 mesi dal ricevimento della relazione del medesimo Stato membro sui risultati dei controlli da esso effettuati sulla spesa considerata.

6.È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 100 intesi a integrare il presente regolamento con norme su criteri e metodologia di applicazione delle rettifiche finanziarie.

7.La Commissione adotta atti di esecuzione intesi a stabilire le misure da adottare in relazione all’adozione e attuazione dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, compreso lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri, le scadenze da rispettare, nonché la procedura di conciliazione prevista al paragrafo 3, comprese la costituzione, le funzioni, la composizione e le modalità di lavoro dell’organo di conciliazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 101, paragrafo 3.

Sezione 3
Recuperi per inosservanza

Articolo 54
Disposizioni specifiche per il FEAGA

Gli importi e i relativi interessi recuperati dagli Stati membri in seguito a irregolarità e altri casi di inosservanza, da parte dei beneficiari, delle condizioni degli interventi di cui al piano strategico della PAC, sono versati agli organismi pagatori che li contabilizzano tra le entrate del FEAGA nel mese in cui le somme sono effettivamente riscosse.

All’atto dell’accredito al bilancio dell’Unione degli importi recuperati di cui al primo comma, lo Stato membro può trattenerne il 20% a titolo di rimborso forfettario delle spese di recupero, salvo casi di inosservanza imputabili alle amministrazioni o altri organismi ufficiali.

Articolo 55
Disposizioni specifiche per il FEASR

1.Se sono rilevate irregolarità o altri casi di inosservanza, da parte dei beneficiari, delle condizioni degli interventi di sviluppo rurale di cui al piano strategico della PAC, gli Stati membri applicano rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il finanziamento dell’Unione. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità dell’inosservanza rilevata e dell’entità della perdita finanziaria per il FEASR.

Gli importi esclusi dal finanziamento unionale nell’ambito del FEASR e gli importi recuperati, con i relativi interessi, sono riassegnati ad altri interventi di sviluppo rurale del piano strategico della PAC. Tuttavia, lo Stato membro può riutilizzare i fondi dell’Unione esclusi o recuperati solo per un’operazione di sviluppo rurale nell’ambito del piano strategico nazionale della PAC e purché i fondi non siano riassegnati a operazioni di sviluppo rurale che sono state oggetto di una rettifica finanziaria.

2.Per gli interventi di sviluppo rurale che ottengono aiuti da strumenti finanziari di cui al regolamento (UE) …/…[RDC articolo 52], il contributo soppresso conformemente al paragrafo 1 in seguito a un’inosservanza singola può essere riutilizzato nell’ambito dello stesso strumento finanziario come segue:

(a)se l’inosservanza che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello del destinatario finale di cui al [RDC articolo 2, paragrafo 17] del regolamento (UE) …/…, il contributo soppresso può essere riutilizzato solo per altri destinatari finali nell’ambito dello stesso strumento finanziario;

(b)se l’inosservanza che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello del Fondo specifico di cui al [RDC articolo 2, paragrafo 21] del regolamento (UE) …/…, nell’ambito dei fondi di partecipazione di cui al [RDC articolo 2, paragrafo 20] del regolamento (UE) …/…, il contributo soppresso può essere riutilizzato solo per altri fondi specifici.

Articolo 56
Competenze di esecuzione 

La Commissione adotta atti di esecuzione intesi a stabilire le forme delle notifiche e comunicazioni alla Commissione che incombono agli Stati membri in merito agli obblighi di cui alla presente sezione.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 101, paragrafo 3.

TITOLO IV
SISTEMI DI CONTROLLO E SANZIONI

Capo I
Norme generali

Articolo 57
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

1.Gli Stati membri adottano, nell’ambito della PAC, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l’efficace tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Le disposizioni e misure sono intese in particolare a:

(a)accertare la legalità e la correttezza delle operazioni finanziate dai Fondi;

(b)garantire una prevenzione efficace delle frodi, con particolare riferimento ai settori dove il rischio è più elevato, che fungerà da deterrente in considerazione dei costi e dei benefici e della proporzionalità delle misure;

(c)prevenire, rilevare e perseguire le irregolarità e le frodi;

(d)imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in conformità al diritto dell’Unione o, in subordine, alla normativa nazionale e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario;

(e)recuperare i pagamenti indebiti, maggiorati di interessi, e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario.

2.Gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace per garantire il rispetto della legislazione dell’Unione che disciplina gli interventi unionali.

3.Gli Stati membri prendono precauzioni adeguate per assicurare che le sanzioni applicate di cui al paragrafo 1, lettera d), siano proporzionate e modulate in funzione della gravità, portata, durata e ripetizione dell’inosservanza constatata.

Le disposizioni stabilite dagli Stati membri assicurano in particolare che non siano applicate sanzioni:

(a)se l’inosservanza è dovuta a cause di forza maggiore;

(b)se l’inosservanza è dovuta a un errore dell’autorità competente o di altra autorità e se l’errore non poteva ragionevolmente essere rilevato dalla persona interessata dalla sanzione amministrativa;

(c)se l’interessato può dimostrare in modo soddisfacente all’autorità competente di non essere responsabile dell’inosservanza degli obblighi di cui al paragrafo 1 o se l’autorità competente accerta altrimenti che l’interessato non è responsabile.

Se l’inosservanza delle condizioni di concessione dell’aiuto è dovuta a cause di forza maggiore, il beneficiario conserva il diritto all’aiuto.

4.Gli Stati membri introducono disposizioni volte a garantire l’effettivo esame dei reclami concernenti i Fondi e, su richiesta della Commissione, esaminano i reclami presentati alla Commissione che ricadono nell’ambito del loro piano strategico della PAC. Gli Stati membri informano la Commissione dei risultati di tali esami.

5.Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni e delle misure adottate in applicazione dei paragrafi 1 e 2.

Le condizioni eventualmente adottate dagli Stati membri a complemento delle condizioni stabilite dalle norme dell’Unione che danno diritto al sostegno finanziato dal FEAGA o dal FEASR sono verificabili.

6.La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le disposizioni necessarie a garantire un’applicazione uniforme del presente articolo con riguardo a quanto segue:

(a)le procedure, le scadenze e lo scambio di informazioni in merito agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2;

(b)le notifiche e le comunicazioni alla Commissione che incombono agli Stati membri in merito agli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 101, , paragrafo 3.

Articolo 58
Norme sullo svolgimento dei controlli

1.Il sistema istituito dagli Stati membri in applicazione dell’articolo 57, paragrafo 2, comprende l’esecuzione di controlli sistematici destinati anche ai settori in cui il rischio di errori è più alto.

Gli Stati membri assicurano il livello di controllo necessario ad una gestione efficiente dei rischi.

2.I controlli delle operazioni che ottengono aiuti da strumenti finanziari di cui all’[articolo 52 RDC], del regolamento (UE).../... sono svolti solo al livello degli organismi che attuano gli strumenti finanziari

I controlli non sono svolti a livello della BEI o di altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione.

3.È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 100 intesi a integrare il presente regolamento, laddove lo richieda la corretta gestione del sistema, con disposizioni su requisiti supplementari rispetto alle procedure doganali e in particolare a quelle definite dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

4.Per quanto riguarda le misure di cui alla legislazione settoriale agricola diversa dal regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC], la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscano le disposizioni necessarie a garantire un’applicazione uniforme del presente articolo, in particolare:

(a)per la canapa di cui all’articolo 4, lettera c), del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC]], disposizioni sulle misure di controllo specifiche e sui metodi di determinazione del tenore di tetraidrocannabinolo;

(b)per il cotone di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 2 del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC], un sistema di controllo delle organizzazioni interprofessionali riconosciute;

(c)nel settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, norme relative alla misurazione delle superfici e ai controlli e norme che disciplinano le procedure finanziarie specifiche destinate al miglioramento dei controlli;

(d)le prove e i metodi da applicare per accertare l’ammissibilità dei prodotti all’intervento pubblico e all’ammasso privato e il ricorso alla procedura di gara, sia per l’intervento pubblico che per l’ammasso privato;

(e)altre disposizioni sui controlli che gli Stati membri sono tenuti a svolgere per quanto riguarda le misure di cui, rispettivamente, al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 101, paragrafo 3.

Articolo 59
Inosservanza delle norme sugli appalti pubblici

Qualora l’inosservanza riguardi norme nazionali o dell’Unione sugli appalti pubblici, gli Stati membri provvedono a che la parte dell’aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata sia determinata in funzione della gravità dell’inosservanza e secondo il principio di proporzionalità.

Gli Stati membri provvedono a che la legalità e la regolarità dell’operazione siano interessate solo fino al livello della parte dell’aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata.

Articolo 60
Clausola di elusione 

Fatte salve disposizioni specifiche, gli Stati membri adottano misure effettive e proporzionate per evitare l’elusione delle disposizioni del diritto dell’Unione e provvedono, in particolare, a che i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non siano concessi a persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l’ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione.

Articolo 61
Compatibilità degli interventi ai fini dei controlli nel settore vitivinicolo

Ai fini dell’applicazione degli interventi nel settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC], gli Stati membri assicurano che le procedure di gestione e di controllo applicate a tali interventi siano compatibili con il sistema integrato di cui al capo II del presente titolo per quanto riguarda i seguenti elementi:

(a)il sistema di identificazione delle parcelle agricole;

(b)i controlli.

Articolo 62
Cauzioni

1.Qualora lo preveda la legislazione settoriale agricola, gli Stati membri richiedono il deposito di una cauzione a garanzia che, in caso di mancato rispetto di un particolare obbligo previsto da tale legislazione settoriale agricola, una determinata somma sarà versata ad un organismo competente o da questo incamerata.

2.Salvo cause di forza maggiore, la cauzione è incamerata, in tutto o in parte, in caso di mancata esecuzione o di esecuzione solo parziale di un determinato obbligo.

3.A norma dell’articolo 100 è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati intesi a integrare il presente regolamento con norme che:

(a)assicurino un trattamento non discriminatorio, la parità di condizioni e il rispetto della proporzionalità al momento del deposito di una cauzione;

(b)specifichino il soggetto responsabile in caso di mancato rispetto di un determinato obbligo;

(c)individuino le situazioni specifiche in cui l’autorità competente può derogare all’obbligo di costituire una cauzione;

(d)stabiliscano le condizioni applicabili alla cauzione da costituire e al fideiussore e le condizioni di deposito e di svincolo della cauzione;

(e)stabiliscano le condizioni specifiche relative alla costituzione di una cauzione in relazione al pagamento di anticipi;

(f)stabiliscano le conseguenze della violazione degli obblighi per i quali una cauzione è stata costituita, ai sensi del paragrafo 1, compreso l’incameramento delle cauzioni, il tasso di riduzione da applicare all’atto dello svincolo delle cauzioni relative a restituzioni, titoli, offerte, gare o domande specifiche e nel caso in cui non sia stato rispettato, in tutto o in parte, uno degli obblighi garantiti da tali cauzioni, tenuto conto della natura degli obblighi, del quantitativo per il quale l’obbligo è stato violato, dell’entità del superamento del termine entro il quale l’obbligo avrebbe dovuto essere rispettato e del momento in cui è stata fornita la prova che l’obbligo è stato rispettato.

4.La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti:

(a)la forma della cauzione da depositare e la procedura per il deposito della cauzione, per la sua accettazione e per la sostituzione della cauzione originaria;

(b)le procedure per lo svincolo della cauzione;

(c)le comunicazioni che incombono agli Stati membri e alla Commissione.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 101, , paragrafo 3.

Capo II
Sist
ema integrato di gestione e di controllo

Articolo 63
Ambito di applicazione e definizioni

1.In ogni Stato membro è istituito ed è operativo un sistema integrato di gestione e di controllo (“sistema integrato”).

2.Il sistema integrato si applica agli interventi basati sulle superfici e sugli animali elencati nel titolo III, capi II e IV del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC], e alle misure di cui rispettivamente al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 31 e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013 32 .

3.Nella misura necessaria, si ricorre al sistema integrato anche per la gestione e il controllo della condizionalità e delle misure nel settore vitivinicolo di cui al titolo III del regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della PAC],

4.Ai fini del presente capo, s’intende per:

(a)«domanda geospaziale», un modulo di domanda elettronico che include un’applicazione informatica basata su un sistema d’informazione geografica (GIS) che consente ai beneficiari di dichiarare secondo il metodo geospaziale le parcelle agricole dell’azienda e le superfici non agricole per le quali si chiede il pagamento;

(b)«sistema di monitoraggio delle superfici», una procedura periodica e sistematica di osservazione, sorveglianza e valutazione delle attività e pratiche agricole sulle superfici agricole tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente;

(c)“sistema di identificazione e di registrazione degli animali», il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito con regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio 33 , o il sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina istituito con regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio 34 ;

(d)«parcella agricola», un’unità fondiaria che rappresenta una superficie agricola definita all’articolo 4 del regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della PAC];

(e)«sistema d’informazione geografica»; un sistema in grado di acquisire, conservare, analizzare e visualizzare informazioni georeferenziate;

(f)«sistema senza onere di domanda», un sistema di domanda per interventi basati sulla superficie o sugli animali nel quale i dati necessari richiesti dall’amministrazione riguardanti almeno singoli settori o animali oggetto di domanda di aiuto sono disponibili nelle banche dati informatizzate ufficiali gestite dagli Stati membri.

Articolo 64
Elementi del sistema integrato

1.Il sistema integrato comprende i seguenti elementi:

(a)un sistema di identificazione delle parcelle agricole;

(b)un sistema di domanda geospaziale e un sistema basato sugli animali;

(c)un sistema di monitoraggio delle superfici;

(d)un sistema di identificazione dei beneficiari degli interventi e misure di cui all’articolo 63, paragrafo 2;

(e)un sistema di controllo e di sanzioni;

(f)se pertinente, un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all’aiuto;

(g)se pertinente, un sistema di identificazione e di registrazione degli animali.

2.Il sistema integrato riposa sulle banche dati elettroniche e sui sistemi d’informazione geografica e consente lo scambio e l’integrazione di dati tra banche dati elettroniche e sistemi d’informazione geografica.

3.Fatte salve le competenze degli Stati membri in ordine all’attuazione e all’applicazione del sistema integrato, la Commissione può avvalersi dei servizi di specialisti o di organismi specializzati per istituire, monitorare e usare più facilmente il sistema integrato, in particolare allo scopo di fornire una consulenza tecnica alle autorità competenti degli Stati membri.

4.Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie alla corretta istituzione e al buon funzionamento del sistema integrato e si prestano mutua assistenza ai fini del presente capo.

Articolo 65
Conservazione e condivisione dei dati

1.Gli Stati membri registrano e conservano i dati e la documentazione relativa agli output comunicati nel quadro della verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione, di cui all’articolo 52, e ai progressi compiuti in direzione dei target finali fissati nel piano strategico della PAC e monitorati in conformità all’articolo 115 del regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della PAC].

I dati e la documentazione di cui al primo comma, relativi all’anno civile o alla campagna di commercializzazione in corso e ai precedenti dieci anni civili o dieci campagne di commercializzazione, sono accessibili alla consultazione tramite le banche dati digitali dell’autorità competente dello Stato membro.

In deroga al secondo comma gli Stati membri che hanno aderito all’Unione nel 2013 o successivamente sono tenuti ad assicurare solo che i dati siano accessibili alla consultazione a decorrere dall’anno di adesione.

In deroga al secondo comma gli Stati membri sono tenuti ad assicurare solo che i dati e la documentazione relativi al sistema di monitoraggio delle superfici di cui all’articolo 64, paragrafo 1, lettera c), siano accessibili alla consultazione a decorrere dalla data di attuazione del sistema di monitoraggio delle superfici.

2.Gli Stati membri possono applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 a livello regionale a condizione che i suddetti requisiti e le procedure amministrative per la registrazione e la consultazione dei dati siano uniformi nell’insieme del territorio dello Stato membro e consentano l’aggregazione dei dati a livello nazionale.

3.Gli Stati membri assicurano che le serie di dati raccolti attraverso il sistema integrato, che sono pertinenti ai fini della direttiva n. 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 35 o per il monitoraggio delle politiche dell’Unione, siano condivisi gratuitamente tra le autorità pubbliche e messi a disposizione del pubblico a livello nazionale. Gli Stati membri forniscono altresì alle istituzioni e agli organismi dell’Unione l’accesso a tali serie di dati.

4.Gli Stati membri assicurano che le serie di dati raccolti attraverso il sistema integrato, che sono pertinenti ai fini dell’elaborazione delle statistiche europee di cui al regolamento (CE) n. 223/2009 36 , siano condivisi gratuitamente tra le autorità statistiche della Comunità, gli istituti nazionali di statistica e, se necessario, altre autorità nazionali responsabili della produzione di statistiche europee.

5.Gli Stati membri limitano, a norma del regolamento (UE) 2016/679, l’accesso del pubblico alle serie di dati di cui ai paragrafi 3 e 4, laddove la riservatezza dei dati personali risulti compromessa.

Articolo 66
Sistema di identificazione delle parcelle agricole

1.Il sistema di identificazione delle parcelle agricole è un sistema di informazione geografica costituito e periodicamente aggiornato dagli Stati membri in base a ortoimmagini aeree o spaziali, con norme omogenee che garantiscono un grado di precisione equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:5 000.

2.Gli Stati membri assicurano che il sistema di identificazione delle parcelle agricole:

(a)identifichi in modo univoco ogni parcella agricola e le unità fondiarie con superfici non agricole ritenute dagli Stati membri ammissibili all’aiuto per gli interventi di cui al titolo III del regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della PAC];

(b)contenga i valori aggiornati sulle superfici ritenute dagli Stati membri ammissibili all’aiuto per gli interventi di cui all’articolo 63, paragrafo 2;

(c)consenta la corretta localizzazione delle parcelle agricole e delle superfici non agricole oggetto di domanda di pagamento;

(d)contenga le informazioni pertinenti ai fini dell’informativa sugli indicatori di cui all’articolo 7 del regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della PAC].

3.Gli Stati membri valutano annualmente la qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole in conformità alla metodologia stabilita a livello dell’Unione.

Se la valutazione evidenzia carenze nel sistema, gli Stati membri adottano misure correttive adeguate o sono invitati a elaborare un piano d’azione conformemente all’articolo 40.

La relazione di valutazione, accompagnata, se opportuno, dall’indicazione delle azioni correttive e dal relativo calendario di attuazione, è inviata alla Commissione entro il 15 febbraio successivo all’anno civile di cui trattasi.

Articolo 67
Sistema di domanda geospaziale e sistema basato sugli animali

1.Per quanto riguarda l’aiuto per gli interventi basati sulle superfici di cui all’articolo 63, paragrafo 2, e gli interventi attuati nell’ambito dei piani strategici nazionali della PAC, gli Stati membri impongono che la domanda sia presentata con il metodo geospaziale fornito dall’autorità competente.

2.Per quanto riguarda l’aiuto per gli interventi basati sugli animali di cui all’articolo 63, paragrafo 2, e attuati nell’ambito dei piani strategici nazionali della PAC, gli Stati membri impongono la presentazione della domanda.

3.Gli Stati membri precompilano le domande di cui ai paragrafi 1 e 2 con informazioni ottenute dai sistemi di cui all’articolo 64, paragrafo 1, lettera g), e agli articoli 66, 68, 69 e 71 o da qualsiasi altra banca dati ufficiale pertinente.

4.Gli Stati membri possono decidere che una o più domande di cui ai paragrafi 1 e 2 siano trattate con un sistema senza onere di domanda.

5.Gli Stati membri valutano annualmente la qualità del sistema di domanda geospaziale secondo la metodologia stabilita a livello dell’Unione.

Se la valutazione evidenzia carenze nel sistema, gli Stati membri adottano misure correttive adeguate o sono invitati dalla Commissione a elaborare un piano d’azione conformemente all’articolo 40.

La relazione di valutazione, accompagnata se opportuno dall’indicazione delle azioni correttive e dal relativo calendario di attuazione, è inviata alla Commissione entro il 15 febbraio successivo all’anno civile di cui trattasi.

Articolo 68
Sistema di monitoraggio delle superfici

1.Gli Stati membri istituiscono e gestiscono un sistema di monitoraggio delle superfici.

2.Gli Stati membri valutano annualmente la qualità del sistema di monitoraggio delle superfici secondo la metodologia stabilita a livello dell’Unione.

Se la valutazione evidenzia carenze nel sistema, gli Stati membri adottano misure correttive adeguate o sono invitati a elaborare un piano d’azione conformemente all’articolo 40.

La relazione di valutazione, accompagnata, se opportuno, dall’indicazione delle azioni correttive e dal relativo calendario di attuazione, è inviata alla Commissione entro il 15 febbraio successivo all’anno civile di cui trattasi.

Articolo 69
Sistema di identificazione dei beneficiari

Il sistema di registrazione dell’identità di ciascun beneficiario degli interventi e delle misure di cui all’articolo 63, paragrafo 2, assicura l’identificazione di tutte le domande presentate dallo stesso beneficiario.

Articolo 70
Sistema di controllo e di sanzioni

Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo e di sanzioni per l’aiuto di cui all’articolo 63.

I paragrafi 1 e 5 dell’articolo 57 si applicano mutatis mutandis.

Articolo 71
Sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all’aiuto

Il sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all’aiuto permette la verifica dei diritti con le domande di aiuto e con il sistema di identificazione delle parcelle agricole.

Articolo 72
Poteri delegati

A norma dell’articolo 100 è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati intesi a integrare il presente regolamento per quanto riguarda:

(a)ulteriori norme sulla valutazione della qualità di cui agli articoli 66, 67 e 68;

(b)ulteriori definizioni, caratteristiche di base e norme riguardanti il sistema di identificazione delle parcelle agricole, il sistema di identificazione dei beneficiari e il sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all’aiuto di cui agli articoli 66, 69 e 71.

Articolo 73
Competenze di esecuzione

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti:

(a)forma, contenuto e modalità con cui gli elementi seguenti sono trasmessi alla Commissione o messi a sua disposizione:

i)le relazioni di valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, del sistema di domanda geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici;

ii)le misure correttive che dovranno essere attuate dagli Stati membri, di cui agli articoli 66, 67 e 68;

(b)caratteristiche di base e norme del sistema di domanda geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici di cui agli articoli 67 e 68.    

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 101, paragrafo 3.

Capo III
Controllo delle operazioni

Articolo 74
Ambito di applicazione e definizioni

1.Il presente capo stabilisce norme specifiche sul controllo dell’effettiva realizzazione e della corretta esecuzione delle operazioni che fanno parte direttamente o indirettamente del sistema di finanziamento del FEAGA sulla base dei documenti commerciali dei beneficiari o debitori, o dei loro rappresentanti (“imprese”).

2.Il presente capo non si applica agli interventi che rientrano nel sistema integrato di cui al capo II del presente titolo e nel titolo III, capo III, del regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della PAC]. A norma dell’articolo 100 è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati intesi a integrare il presente regolamento con un elenco degli interventi che, per progettazione ed esigenze di controllo, non sono adatti a verifiche ex post supplementari mediante controllo dei documenti commerciali e, pertanto, non devono essere soggetti a tali controlli a norma del presente capo.

3.Ai fini del presente capo si intende per:

(a)“documento commerciale”, l’insieme dei libri, registri, note e documenti giustificativi, la contabilità, le informazioni relative alla produzione e alla qualità, la corrispondenza in ordine all’attività professionale dell’impresa, e i dati commerciali in qualsiasi forma, compresi i dati memorizzati elettronicamente, sempreché questi documenti o dati siano in relazione diretta o indiretta con le operazioni di cui al paragrafo 1;

(b)“terzi”, ogni persona fisica o giuridica che abbia un legame diretto o indiretto con le operazioni effettuate nel quadro del sistema di finanziamento del FEAGA.

Articolo 75
Controlli ad opera degli Stati membri

1.Gli Stati membri procedono sistematicamente a controlli dei documenti commerciali delle imprese, tenendo conto della natura delle operazioni da sottoporre a controllo. Gli Stati membri provvedono affinché la selezione delle imprese da controllare consenta la massima efficacia delle misure di prevenzione e di accertamento di irregolarità. Tale selezione tiene conto, tra l’altro, dell’importanza finanziaria delle imprese contemplate da tale sistema e di altri fattori di rischio.

2.Laddove opportuno, i controlli previsti al paragrafo 1 sono estesi alle persone fisiche o giuridiche a cui sono associate le imprese, nonché ad ogni altra persona fisica o giuridica suscettibile di presentare un interesse nel perseguimento degli obiettivi enunciati all’articolo 76.

3.I controlli effettuati in applicazione del presente capo non pregiudicano i controlli effettuati conformemente agli articoli 47 e 48.

Articolo 76
Controlli incrociati 

1.L’esattezza dei dati primari oggetto dell’esame è verificata tramite una serie di controlli incrociati, compresi, se necessario, i documenti commerciali di terzi, in numero appropriato in funzione del grado di rischio, inclusi:

(a)raffronti con i documenti commerciali dei fornitori, clienti, vettori e altri terzi;

(b)nel caso, controlli fisici sulla quantità e sulla natura delle scorte;

(c)raffronto con la contabilità dei flussi finanziari che determinano o derivano dalle operazioni effettuate nell’ambito del sistema di finanziamento del FEAGA;

(d)controlli a livello della contabilità o registri dei movimenti di capitali che dimostrino, al momento del controllo, che i documenti detenuti dall’organismo pagatore a prova del pagamento dell’aiuto al beneficiario sono esatti.

2.Se le imprese hanno l’obbligo di tenere una contabilità specifica di magazzino in conformità a disposizioni unionali o nazionali, il controllo di tale contabilità comprende, laddove opportuno, il raffronto con i documenti commerciali e, nel caso, con le quantità detenute in magazzino.

3.Nella selezione delle operazioni da controllare si tiene pienamente conto del grado di rischio.

Articolo 77
Accesso ai documenti commerciali

1.I responsabili delle imprese, o i terzi, si assicurano che tutti i documenti commerciali e le informazioni complementari siano forniti agli agenti incaricati del controllo o alle persone autorizzate a effettuarlo per conto di questi ultimi. I dati memorizzati elettronicamente sono forniti su adeguato supporto.

2.Gli agenti incaricati del controllo o le persone autorizzate a effettuarlo per conto di questi ultimi possono farsi rilasciare estratti o copie dei documenti di cui al paragrafo 1.

3.Se, nel corso di un controllo effettuato ai sensi del presente capo, i documenti commerciali conservati dall’impresa sono giudicati inidonei ai fini del controllo, è richiesto all’impresa di tenere in futuro i documenti secondo le istruzioni dello Stato membro responsabile del controllo, fatti salvi gli obblighi stabiliti in altri regolamenti relativi al settore interessato.

Gli Stati membri decidono la data a partire dalla quale tali documenti devono essere predisposti.

Se tutti i documenti commerciali, o parte di essi, da verificare ai sensi del presente capo si trovano presso un’impresa appartenente allo stesso gruppo commerciale, alla stessa società o alla stessa associazione di imprese gestite su base unificata come l’impresa oggetto del controllo, sia all’interno che al di fuori del territorio dell’Unione, l’impresa oggetto della verifica mette tali documenti a disposizione degli agenti responsabili del controllo in un luogo e a una data definiti dagli Stati membri responsabili dell’esecuzione del controllo.

4.Gli Stati membri si assicurano che gli agenti incaricati degli esami abbiano il diritto di sequestrare o di far sequestrare i documenti commerciali. Questo diritto è esercitato nel rispetto delle disposizioni nazionali in materia e non pregiudica l’applicazione delle disposizioni di procedura penale in materia di sequestro dei documenti.

Articolo 78
Assistenza reciproca

1.Gli Stati membri si prestano reciprocamente l’assistenza necessaria per procedere ai controlli di cui al presente capo nei seguenti casi:

(a)se un’impresa o i terzi sono stabiliti in uno Stato membro diverso da quello in cui il pagamento dell’importo considerato è stato o avrebbe dovuto essere effettuato o percepito;

(b)se un’impresa o i terzi sono stabiliti in uno Stato membro diverso da quello in cui si trovano i documenti e le informazioni necessari per il controllo.

La Commissione può coordinare azioni comuni di mutua assistenza tra due o più Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco delle imprese stabilite in un paese terzo per le quali il pagamento dell’importo in questione è stato o avrebbe dovuto essere effettuato o percepito in detto Stato membro.

3.Nella misura in cui il controllo di un’impresa effettuato a norma dell’articolo 75 richieda informazioni supplementari, in particolare i controlli incrociati di cui all’articolo 76, in un altro Stato membro, possono essere presentate richieste specifiche di esame debitamente motivate.

Si dà seguito a una richiesta di controllo entro sei mesi dal ricevimento della stessa; i risultati del controllo sono comunicati non appena possibile allo Stato membro richiedente.

Articolo 79
Programmazione

1.Gli Stati membri elaborano il programma dei controlli che intendono effettuare conformemente all’articolo 75 nel periodo di controllo successivo.

2.Ogni anno, anteriormente al 15 aprile, gli Stati membri comunicano alla Commissione il programma di cui al paragrafo 1 e precisano:

(a)il numero di imprese che saranno sottoposte a controllo e la loro ripartizione per settore, tenuto conto degli importi ad esse imputabili;

(b)i criteri seguiti nell’elaborazione del programma.

3.I programmi istituiti dagli Stati membri e comunicati alla Commissione sono messi in opera dagli Stati membri se la Commissione non ha presentato osservazioni entro un termine di otto settimane.

4.Il paragrafo 3 si applica mutatis mutandis alle modifiche del programma apportate dagli Stati membri.

5.La Commissione può, in qualsiasi fase, richiedere l’inserimento di una particolare categoria di imprese nel programma di uno Stato membro.

6.Le imprese per le quali la somma delle entrate o dei pagamenti sia stata inferiore a 40 000 EUR sono sottoposte a controllo in applicazione del presente capo unicamente in funzione di criteri specifici che devono essere indicati dagli Stati membri nel loro programma annuale previsto al paragrafo 1, o dalla Commissione in ogni emendamento richiesto di detto programma.

A norma dell’articolo 101 è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati intesi a modificare le soglie di cui al primo comma.

Articolo 80
Servizi speciali

1.In ciascuno Stato membro un servizio speciale è incaricato di seguire l’applicazione del presente capo. Tale servizio è competente in particolare:

(a)dell’esecuzione dei controlli previsti nel presente capo a cura di agenti alle dirette dipendenze di tale servizio o

(b)del coordinamento dei controlli effettuati da agenti che dipendono da altri servizi.

Gli Stati membri possono altresì prevedere che i controlli da effettuare in applicazione del presente capo siano ripartiti fra il servizio speciale e altri servizi nazionali, sempreché il primo ne assicuri il coordinamento.

2.Il servizio o i servizi incaricati dell’applicazione del presente capo sono organizzati in modo da essere indipendenti dai servizi, o da loro sezioni, responsabili dei pagamenti e dei controlli che li precedono.

3.Il servizio speciale di cui al paragrafo 1 prende tutte le iniziative e le disposizioni necessarie e dispone dei poteri necessari all’espletamento dei compiti di cui al presente capo, che gli vengono attribuiti dallo Stato membro interessato.

4.Gli Stati membri prendono le misure appropriate per sanzionare le persone fisiche o giuridiche che non rispettano gli obblighi previsti dal presente capo.

Articolo 81
Relazioni 

1.Anteriormente al 1° gennaio successivo al periodo di controllo, gli Stati membri comunicano alla Commissione una relazione particolareggiata sull’applicazione del presente capo.

La relazione di cui al primo comma contiene inoltre una panoramica delle richieste specifiche di controllo di cui all’articolo 78, paragrafo 3, e i risultati del controllo a seguito di tali richieste.

2.Gli Stati membri e la Commissione intrattengono un regolare scambio di opinioni in merito all’applicazione del presente capo.

Articolo 82
Accesso all’informazione e controlli della Commissione

1.Conformemente alle disposizioni legislative nazionali applicabili in materia, gli agenti della Commissione hanno accesso all’insieme dei documenti elaborati per o a seguito dei controlli organizzati nel quadro del presente capo, nonché ai dati raccolti, inclusi quelli memorizzati dai sistemi informatici. Tali dati sono forniti, a richiesta, su supporto adeguato.

2.I controlli di cui all’articolo 75 sono effettuati da agenti dello Stato membro. Gli agenti della Commissione possono partecipare a tali controlli. Essi non possono esercitare le funzioni di controllo attribuite agli agenti nazionali. Tuttavia essi hanno accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso gli agenti dello Stato membro.

3.Qualora i controlli si svolgano secondo le modalità di cui all’articolo 78, gli agenti dello Stato membro richiedente possono presenziare, con il consenso dello Stato membro richiesto, ai controlli effettuati nello Stato membro richiesto e accedere agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso gli agenti di tale Stato membro.

Gli agenti dello Stato membro richiedente che presenziano ai controlli nello Stato membro richiesto sono, in qualsiasi momento, in grado di comprovare la propria qualifica ufficiale. I controlli sono, in qualsiasi momento, svolti da agenti dello Stato membro richiesto.

4.Fatte salve le disposizioni dei regolamenti (UE, Euratom) n. 883/2013, (Euratom, CE) n. 2988/95, (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE) 2017/1939, gli agenti della Commissione, nonché gli agenti dello Stato di cui al paragrafo 3 si astengono dal partecipare agli atti che le disposizioni nazionali di procedura penale riservano ad agenti specificamente individuati dalla legge nazionale. In ogni caso essi non partecipano, in particolare, alle perquisizioni né all’interrogatorio formale nel quadro del diritto penale dello Stato membro interessato. Hanno tuttavia accesso alle informazioni così ottenute.

Articolo 83
Competenze di esecuzione 

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme necessarie per l’applicazione uniforme nell’Unione del presente capo, in particolare con riferimento a quanto segue:

(a)l’esecuzione del controllo di cui all’articolo 75 per quanto riguarda la selezione delle imprese, la percentuale e il calendario dei controlli;

(b)la conservazione dei documenti commerciali e i tipi di documenti da tenere o i dati da registrare;

(c)l’esecuzione e il coordinamento delle azioni congiunte di cui all’articolo 78, paragrafo 1;

(d)dettagli e specifiche concernenti il contenuto, la forma e i mezzi di presentazione delle domande, il contenuto, la forma e i mezzi di comunicazione, presentazione e scambio delle informazioni nell’ambito del presente capo;

(e)le condizioni e i mezzi di pubblicazione o specifiche regole e condizioni per la divulgazione o la messa a disposizione, da parte della Commissione alle autorità competenti degli Stati membri, delle informazioni necessarie nell’ambito del presente regolamento;

(f)le responsabilità del servizio speciale di cui all’articolo 80;

(g)il contenuto delle relazioni di cui all’articolo 81 e di ogni altra notifica necessaria nell’ambito del presente capo.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 101, , paragrafo 3.

Capo IV
Sistema di controllo e sanzioni relative alla condizionalità

Articolo 84
Sistema di controllo della condizionalità

1.Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo per assicurare che i beneficiari dell’aiuto di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC], al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013 osservino gli obblighi di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC].

Gli Stati membri si avvalgono dei sistemi di controllo e gestione in vigore nel loro territorio per garantire il rispetto delle norme di condizionalità.

I sistemi suddetti sono compatibili con il sistema di controllo di cui al primo comma.

Gli Stati membri procedono ad un riesame annuale del sistema di controllo di cui al primo comma alla luce dei risultati ottenuti.

2.Ai fini del presente capo s’intende per:

(a)“requisito”, ogni singolo requisito di gestione obbligatorio previsto dal diritto dell’Unione di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC] all’interno di un dato atto, sostanzialmente distinto da qualunque altro requisito prescritto dallo stesso atto.

(b)“atto”, ogni singola direttiva o singolo regolamento di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC].

3.Nel sistema di controllo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri:

(a)includono controlli in loco intesi a verificare se i beneficiari adempiono agli obblighi di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC];

(b)possono decidere, secondo requisiti, norme, atti e campi di condizionalità in questione, di avvalersi dei controlli svolti nell’ambito dei sistemi di controllo applicabili al pertinente requisito, norma, atto o settore di condizionalità, purché l’efficienza dei suddetti controlli sia almeno pari a quella dei controlli in loco di cui alla lettera a);

(c)laddove opportuno, possono impiegare tecniche di telerilevamento o il sistema di monitoraggio delle superfici per eseguire i controlli in loco di cui alla lettera a);

(d)stabiliscono i campioni per i controlli di cui alla lettera a) da eseguire ogni anno in base all’analisi dei rischi e includono una componente casuale provvedendo a che il campione copra almeno l’1% dei beneficiari dell’aiuto di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC].

Articolo 85
Sistema di sanzioni amministrative per la condizionalità

1.Gli Stati membri istituiscono un sistema che prevede l’applicazione di sanzioni amministrative ai beneficiari di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC] che nell’anno civile in questione non abbiano rispettato le norme sulla condizionalità di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento suddetto (“sistema di sanzioni”).

In base a tale sistema, le sanzioni amministrative di cui al primo comma si applicano esclusivamente qualora l’inosservanza sia imputabile a atti o omissioni direttamente attribuibili al beneficiario; e qualora una o entrambe le condizioni seguenti siano soddisfatte:

(a)l’inosservanza sia connessa all’attività agricola del beneficiario;

(b)sia interessata la superficie dell’azienda del beneficiario.

Per quanto riguarda le superfici forestali, tuttavia, la sanzione amministrativa di cui al primo comma non si applica se non è richiesto alcun sostegno per la zona interessata conformemente agli articoli 65 e 66 del regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della PAC].

2.Nei sistemi di sanzione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri:

(a)includono norme sull’applicazione di sanzioni amministrative in caso di cessione di superficie agricola durante l’anno civile considerato o durante gli anni in questione. Le norme si basano su una giusta ed equa ripartizione delle responsabilità per inadempienze tra cedenti e cessionari.

Ai fini della presente lettera, per “cessione” si intende qualsiasi tipo di operazione in virtù della quale la superficie agricola cessa di essere a disposizione del cedente;

(b)in deroga al paragrafo 1, possono decidere di non applicare sanzioni per beneficiario e per anno civile se l’importo della sanzione è pari o inferiore a 100 EUR. Le risultanze accertate e l’obbligo di adottare misure correttive sono notificati al beneficiario;

(c)provvedono a che non sia irrogata alcuna sanzione amministrativa se l’inosservanza è dovuta a cause di forza maggiore.

3.L’applicazione di una sanzione amministrativa non incide sulla legalità e sulla correttezza delle spese alle quali si applica.

Articolo 86
Calcolo della sanzione

1.Le sanzioni amministrative di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC] si applicano mediante riduzione o esclusione dell’importo totale dei pagamenti elencati nella suddetta sanzione del regolamento suddetto, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto che ha presentato o presenterà nel corso dell’anno civile in cui è accertata l’inosservanza.

Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, si tiene conto della gravità, portata, durata, ripetizione o intenzionalità dell’inosservanza constatata. Le sanzioni sono proporzionate e dissuasive, conformi ai criteri di cui ai paragrafi 2 e 3.

2.Se l’inosservanza è dovuta a negligenza, la percentuale di riduzione è di solito pari al 3% dell’importo totale dei pagamenti di cui al paragrafo 1.

Gli Stati membri possono istituire un sistema di allarme applicabile a singoli casi di inosservanza verificatasi per la prima volta e che, data la limitata rilevanza della gravità, portata e durata, non danno luogo a riduzione o esclusione. Qualora in un successivo controllo nel giro di tre anni civili consecutivi si stabilisca che l’inosservanza non è stata sanata, si applica con effetto retroattivo la riduzione di cui al primo comma.

Tuttavia, i casi di inosservanza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali determinano sempre una riduzione o un’esclusione.

Gli Stati membri possono prevedere una formazione obbligatoria nell’ambito del sistema di consulenza aziendale di cui al titolo III, capo I, sezione 3, del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC] ai beneficiari che hanno ricevuto un allarme.

3.In caso di ripetizione dell’inosservanza, la percentuale di riduzione è più alta di quella da applicare in caso di inosservanza per negligenza sanzionata per la prima volta.

4.In caso di inosservanza intenzionale, la percentuale di riduzione è più alta di quella applicata in caso di ripetizione di cui al paragrafo 3 e può arrivare fino all’esclusione totale dei pagamenti ed essere applicata per uno o più anni civili.

5.Per garantire parità di condizioni tra gli Stati membri nonché l’efficacia e l’effetto dissuasivo del sistema di sanzioni, a norma dell’articolo 100 è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati intesi a integrare il presente regolamento con ulteriori norme sull’applicazione e il calcolo delle sanzioni.

Articolo 87
Importi risultanti dalle sanzioni amministrative sulla condizionalità

Gli Stati membri possono trattenere il 20% degli importi risultanti dall’applicazione delle riduzioni ed esclusioni di cui all’articolo 86.

Titolo V
Disposizioni comuni

CAPO I
Trasmissione
delle informazioni

Articolo 88
Comunicazione di informazioni

1.Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC], gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni, le dichiarazioni e i documenti seguenti:

(a)per gli organismi pagatori riconosciuti e gli organismi di coordinamento riconosciuti:

i) l’atto di riconoscimento;

ii) la funzione (organismo pagatore riconosciuto od organismo di coordinamento riconosciuto);

iii) ove rilevante, la revoca del riconoscimento;

(b)per gli organismi di certificazione:

i) la denominazione;

ii) l’indirizzo;

(c)per le misure relative ad operazioni finanziate dai Fondi:

i) le dichiarazioni di spesa, che valgono anche come domanda di pagamento, firmate dall’organismo pagatore riconosciuto o dall’organismo di coordinamento riconosciuto, corredate delle informazioni richieste;

ii) la stima del fabbisogno finanziario per quanto riguarda il FEAGA, e, per quanto riguarda il FEASR, l’aggiornamento delle stime delle dichiarazioni di spesa che saranno presentate nel corso dell’anno e le stime delle dichiarazioni di spesa relative all’esercizio finanziario successivo;

iii) la dichiarazione di gestione e i conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti;

I conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti sono comunicati, per la parte riguardante le spese del FEASR, per ogni singolo piano strategico della PAC.

2.Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione in merito all’applicazione del sistema integrato di cui al titolo IV, capo II. La Commissione organizza scambi di opinioni in materia con gli Stati membri.

Articolo 89
Riservatezza

1.Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni comunicate od ottenute nell’ambito delle ispezioni e della liquidazione dei conti effettuate in applicazione del presente regolamento.

A tali informazioni si applicano le norme di cui all’articolo 8 del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96.

2.Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di procedimenti giudiziari, le informazioni raccolte nell’ambito dei controlli previsti nel titolo IV, capo III, sono coperte dal segreto professionale. Esse possono essere comunicate soltanto alle persone che, per le funzioni che svolgono negli Stati membri o nelle istituzioni dell’Unione, sono autorizzate a conoscerle per l’espletamento di dette funzioni.

Articolo 90
Competenze di esecuzione

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti:

(a)la forma, il contenuto, la periodicità, le scadenze e le modalità con cui gli elementi seguenti sono trasmessi alla Commissione o messi a sua disposizione:

i) le dichiarazioni di spesa e gli stati di previsione delle spese, nonché il relativo aggiornamento, comprese le entrate con destinazione specifica;

ii) la dichiarazione di gestione e i conti annuali degli organismi pagatori;

iii) le relazioni di certificazione dei conti;

iv) i nomi e i dati relativi all’identificazione degli organismi pagatori riconosciuti, degli organismi di coordinamento riconosciuti e degli organismi di certificazione;

v) le modalità di imputazione e di pagamento delle spese finanziate dai Fondi;

vi) le notifiche delle rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri nel quadro degli interventi di sviluppo rurale;

vii) le informazioni relative alle misure adottate in applicazione dell’articolo 57;

(b)le modalità degli scambi di informazioni e di documenti tra la Commissione e gli Stati membri e l’attuazione di sistemi di informazione, compresi il tipo, la forma e il contenuto dei dati che tali sistemi di informazione devono elaborare e le norme relative alla loro conservazione;

(c)la comunicazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, di informazioni, documenti, statistiche e relazioni, nonché le scadenze e metodi di comunicazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 101, paragrafo 3.

Capo II
Uso dell’euro

Articolo 91
Principi generali

1.Gli importi indicati nelle decisioni della Commissione che adottano i piani strategici della PAC, gli importi degli impegni e dei pagamenti della Commissione, nonché gli importi delle spese attestate o certificate e delle dichiarazioni di spesa degli Stati membri sono espressi e versati in euro.

2.I prezzi e gli importi fissati nella legislazione settoriale agricola sono espressi in euro.

Essi sono concessi e riscossi in euro negli Stati membri che hanno adottato l’euro e in moneta nazionale negli altri Stati membri.

Articolo 92
Tasso di cambio e fatto generatore

1.Gli Stati membri che non hanno adottato l’euro convertono in moneta nazionale i prezzi e gli importi di cui all’articolo 91, paragrafo 2, attraverso un tasso di cambio.

2.Il fatto generatore del tasso di cambio è:

(a)l’espletamento delle formalità doganali d’importazione o d’esportazione, per gli importi riscossi o versati negli scambi con i paesi terzi;

(b)il fatto mediante il quale è realizzato lo scopo economico dell’operazione, in tutti gli altri casi.

3.Qualora ad un beneficiario sia effettuato un pagamento diretto previsto dal regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC] in una moneta diversa dall’euro, gli Stati membri convertono in moneta nazionale l’importo dell’aiuto espresso in euro in base all’ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al 1° ottobre dell’anno per il quale è concesso l’aiuto.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono decidere, in casi debitamente giustificati, di effettuare la conversione in base al tasso di cambio medio stabilito dalla Banca centrale europea nel corso del mese precedente al 1o ottobre dell’anno per il quale è concesso l’aiuto. Gli Stati membri che scelgono tale opzione stabiliscono e pubblicano detto tasso medio prima del 1° dicembre dello stesso anno.

4.Per quanto riguarda il FEAGA, al momento di redigere le dichiarazioni di spesa gli Stati membri che non hanno adottato l’euro applicano lo stesso tasso di cambio che hanno utilizzato per effettuare i pagamenti ai beneficiari o per incassare entrate, in conformità delle disposizioni del presente capo.

5.È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 100 intesi a integrare il presente regolamento con norme sui fatti generatori e sul tasso di cambio da usare. Il fatto generatore specifico è determinato tenendo conto dei seguenti criteri:

(a)effettiva applicabilità, a brevissimo termine, delle variazioni del tasso di cambio;

(b)analogia tra fatti generatori relativi ad operazioni simili realizzate nell’ambito dell’organizzazione di mercato;

(c)concordanza tra i fatti generatori dei vari prezzi ed importi riguardanti l’organizzazione di mercato;

(d)realizzabilità ed efficacia dei controlli relativi all’applicazione dei pertinenti tassi di cambio.

6.A norma dell’articolo 100 è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati intesi a integrare il presente regolamento con norme sul tasso di cambio da utilizzare nelle dichiarazioni di spesa e nella registrazione delle operazioni di ammasso pubblico nei conti dell’organismo pagatore.

Articolo 93
Misure di salvaguardia e deroghe

1.La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono misure per salvaguardare l’applicazione del diritto dell’Unione qualora essa rischi di essere compromessa a causa di pratiche monetarie di carattere eccezionale relative ad una moneta nazionale. Tali atti di esecuzione possono, se necessario, derogare alle norme in vigore unicamente per il periodo strettamente necessario.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 101, paragrafo 3.

Le misure di cui al primo comma sono notificate immediatamente al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri.

2.Qualora pratiche monetarie eccezionali relative ad una moneta nazionale rischino di compromettere l’applicazione del diritto dell’Unione, a norma dell’articolo 100 è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati per integrare il presente regolamento con deroghe al presente capo, in particolare nei casi in cui un paese:

(a)ricorra a tecniche di cambio anomale, quali tassi di cambio multipli, o applichi accordi di permuta;

(b)abbia una moneta che non è quotata sui mercati ufficiali dei cambi o la cui evoluzione rischi di provocare distorsioni negli scambi.

Articolo 94
Uso dell’euro da parte degli Stati membri che non hanno adottato l’euro

1.Uno Stato membro che non abbia ha adottato l’euro, qualora decida di pagare le spese determinate dalla legislazione agricola settoriale in euro anziché nella moneta nazionale, adotta le misure necessarie affinché l’uso dell’euro non offra un vantaggio sistematico rispetto all’uso della moneta nazionale.

2.Lo Stato membro notifica alla Commissione le misure che intende adottare prima che le stesse entrino in vigore. Esso non può applicarle senza l’accordo previo della Commissione.

Capo III
Relazioni

Articolo 95
Relazione finanziaria annuale

Entro la fine di settembre di ogni anno successivo a quello di ogni esercizio finanziario, la Commissione redige una relazione finanziaria sull’amministrazione dei Fondi con riferimento all’esercizio precedente e la trasmette al Parlamento europeo ed al Consiglio.

Capo IV
Trasparenza

Articolo 96
Pubblicazione di informazioni relative ai beneficiari

1.A norma dell’[articolo 44, paragrafi da 3 a 5, del regolamento (UE) ..../... [regolamento RDC], e dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, gli Stati membri provvedono alla pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti dei Fondi.

2.Se pertinente, [l’articolo 44, paragrafi da 3 a 5, del regolamento (UE) ..../... regolamento RDC] si applica nei confronti dei beneficiari del FEAGA e del FEASR; tuttavia, gli importi corrispondenti al contributo nazionale e al tasso di cofinanziamento di cui all’articolo 44, paragrafo 3, lettere h) e i), del suddetto regolamento non si applicano al FEAGA.

3.Ai fini del presente articolo s’intende per:

«operazione», misura o intervento;

“ubicazione”, il comune di residenza o di registrazione del beneficiario e, se disponibile, il codice postale o la parte del medesimo che identifica il comune.

4.Le informazioni di cui all’articolo 44, paragrafi da 3 a 5 del suddetto regolamento sono pubblicate su un sito internet unico per Stato membro. Esse restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale.

Gli Stati membri non pubblicano le informazioni di cui all’articolo 44, paragrafo 3, lettere a) e b) del regolamento (UE) ..../... [regolamento RDC], se l’importo di aiuti ricevuti in un anno da un beneficiario è pari o inferiore a 1 250 EUR.

Articolo 97
Comunicazione ai beneficiari della pubblicazione di dati che li riguardano

Gli Stati membri informano i beneficiari del fatto che i dati che li riguardano saranno pubblicati in conformità dell’articolo 96 e che tali dati possono essere trattati dagli organi di audit e investigativi dell’Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell’Unione.

In conformità alle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/679, in ordine ai dati personali gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dal suddetto regolamento e delle procedure applicabili per esercitarli.

Articolo 98
Competenze di esecuzione

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono:

(a)norme relative alla forma, compreso il modo di presentazione per misura o intervento, e al calendario della pubblicazione prevista dagli articoli 96 e 97;

(b)norme per l’applicazione uniforme dell’articolo 97;

(c)norme relative alla collaborazione fra la Commissione e gli Stati membri.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 101, paragrafo 3.

Capo V
Protezione dei dati personali

Articolo 99
Trattamento e protezione dei dati personali

1.Fatti salvi gli articoli da 96 a 98, gli Stati membri e la Commissione raccolgono e trattano i dati personali al fine di adempiere ai loro rispettivi obblighi di gestione, controllo audit, nonché monitoraggio e valutazione ai sensi del presente regolamento e, in particolare, agli obblighi di cui al titolo II, capo II, al titolo III, capi III e IV, al titolo IV, al titolo V, capo III, nonché a fini statistici, e non sottopongono tali dati ad un trattamento incompatibile con tale finalità.

2.I dati personali, laddove sono trattati a fini di monitoraggio e valutazione ai sensi del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC], nonché a fini statistici, devono essere resi anonimi e trattati unicamente in forma aggregata.

3.I dati personali sono trattati a norma dei regolamenti (CE) n. 45/2001 e (UE) 2016/679. In particolare, tali dati non sono conservati in modo da consentire l’identificazione degli interessati per un arco di tempo superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, tenendo conto dei periodi minimi di conservazione stabiliti dalla normativa dell’Unione e nazionale applicabile.

4.Gli Stati membri informano gli interessati della possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o dell’Unione conformemente al paragrafo 1 e che a tale riguardo essi godono dei diritti di protezione dei dati sanciti dai regolamenti (CE) n. 45/2001 e (UE) 2016/679.

Titolo VI
Atti delegati e atti di esecuzione

Articolo 100
Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 10, 15, 21, 36, 38, 39, 42, 45, 50, 52, 53, 58, 62, 72, 74, 79, 86, 92, 93 e 103 è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.La delega dei poteri di cui agli articoli 10, 15, 21, 36, 38, 39, 42, 45, 50, 52, 53, 58, 62, 72, 74, 79, 86, 92, 93 e 103 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell’adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.L’atto delegato adottato ai sensi degli articoli 10, 15, 21, 36, 38, 39, 42, 45, 50, 52, 53, 58, 62, 72, 74, 79, 86, 92, 93 e 103 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 101
Procedura di comitato 

1.La Commissione è assistita dal “comitato dei Fondi agricoli”. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Ai fini degli articoli 10, 11, 15, 16, 19, 21, 24, 30, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 62, 73, 83, 90, 93 e 98, per quanto riguarda le questioni concernenti i gli interventi di pagamenti diretti, gli interventi di sviluppo rurale e l’organizzazione comune dei mercati, la Commissione è assistita dal comitato dei Fondi agricoli, dal comitato della politica agricola comune istituito dal regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC] e dal comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dal regolamento (UE) n. 1308/2013 rispettivamente.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Titolo VII
Disposizioni finali

Articolo 102
Abrogazione

1.Il regolamento (UE) n. 1306/2013 è abrogato.

Tuttavia:

(a)L’articolo 5, l’articolo 7, paragrafo 3, gli articoli 9 e 34, l’articolo 35, paragrafo 4, gli articoli 36, 37, 38, 43, 51, 52, 54, 110 e 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e le pertinenti norme di esecuzione e di delega continuano ad applicarsi in relazione alle spese incorse e ai pagamenti effettuati per l’esercizio finanziario agricolo 2020 e prima per il FEAGA, e per il FEASR in relazione alle spese incorse e ai pagamenti effettuati per i programmi di sviluppo rurale approvati dalla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013;

(b)l’articolo 69 del regolamento (UE) n. 1306/2013 continua ad applicarsi in relazione alle spese incorse e ai pagamenti effettuati per le operazioni eseguite a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 e ai programmi di sviluppo rurale approvati dalla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e ad altre misure di cui al titolo II, capo I del regolamento (UE) n. 1306/2013 attuate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC] e del regolamento (UE) n. 1308/2013 modificato dal regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio 37 .

2.I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo le tavole di concordanza di cui all’allegato.

Articolo 103
Disposizioni transitorie

È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 101 intesi a integrare il presente regolamento con deroghe e supplementi alle disposizioni di cui al presente regolamento, laddove necessario. 

Articolo 104
Entrata in vigore e applicazione

1.Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Si applica dal 1° gennaio 2021.

2.Tuttavia, gli articoli 7, 10, 18, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 51, 52, 53 e 54 si applicano alle spese effettuate dal 16 ottobre 2020 per quanto riguarda il FEAGA, e per quanto riguarda il FEASR alle spese effettuate a norma del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

1.3.Natura della proposta/iniziativa

1.4.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.Durata e incidenza finanziaria

1.6.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

a) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

b) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

c) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo.

1.2.Settore/settori interessati (cluster di programmi)

Cluster di programmi 8 - Agricoltura e politica marittima sotto la rubrica 3 del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 – Risorse naturali e ambiente

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria 38  

 la proroga di un’azione esistente 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un’altra/una nuova azione 

1.4.Motivazione della proposta/iniziativa

1.4.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell’iniziativa

Gli obiettivi della politica agricola comune (PAC) di cui all’articolo 39 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea sono:

a) aumento della produttività agricola (anche grazie al progresso tecnico e all’uso ottimale dei fattori di produzione);

b) tenore di vita equo alla popolazione agricola (anche migliorando il reddito);

c) stabilizzazione dei mercati;

d) sicurezza degli approvvigionamenti; e

e) offerta di prodotti ai consumatori a prezzi ragionevoli.

Gli obiettivi sono adeguati e modulati sulle sfide di cui alla sezione 1.4.2 per mettere in evidenza le dieci priorità della Commissione per il periodo 2015-2019 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite oltre che per perseguire le proposte di cui sopra volte a istituire il quadro normativo della politica agricola comune per il periodo 2021-2027: una PAC più semplice, più intelligente, moderna e più sostenibile.

1.4.2.Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un’efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per “valore aggiunto dell’intervento dell’Unione” si intende il valore derivante dall’intervento dell’Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

La natura globale e transfrontaliera delle principali sfide che l’agricoltura e le aree rurali dell’UE si trovano ad affrontare richiede una politica comune a livello dell’UE. La PAC affronta tali sfide come segue:

● assicurando un mercato unico e condizioni di parità grazie ad un sistema comune di reti di sicurezza del reddito che garantisce la sicurezza alimentare ed evita potenziali distorsioni della concorrenza;

● rafforzando la resilienza del settore agricolo europeo necessaria a gestire la globalizzazione;

● portando risposte a problemi di vasta portata sotto il profilo della sostenibilità quali i cambiamenti climatici, l’uso dell’acqua, la qualità dell’aria e la biodiversità grazie all’architettura ambientale della PAC.

In altri settori, una forte dimensione europea va combinata con una maggiore sussidiarietà. Tali settori comprendono la sicurezza alimentare (ossia l’armonizzazione delle norme) le sfide delle aree rurali (con forti divari tra Stati membri in termini di disoccupazione agricola), infrastrutture e servizi agricoli scarsi, carenze nella ricerca e innovazione, problemi relativi alla qualità degli alimenti, alla salute pubblica e all’alimentazione. Una risposta appropriata dell’Unione a queste sfide consente interventi più efficaci ed efficienti, se combinata con maggiore flessibilità a livello di Stati membri.

1.4.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Sulla scorta dell’esame dell’attuale quadro strategico, di un’ampia consultazione dei portatori di interessi e di un’analisi delle sfide e necessità future è stata eseguita un’approfondita valutazione di impatto. Per maggiori dettagli si rinvia alla valutazione d’impatto e alla relazione che accompagna le proposte legislative.

1.4.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Soprattutto per quanto riguarda la PAC, si perseguiranno notevoli sinergie e semplificazioni raccogliendo nell’unico quadro del piano strategico della PAC l’attuazione degli interventi finanziati dal FEAGA e dal FEASR. Saranno sostenute le strutture già predisposte negli Stati membri, semplificando le norme di gestione e il controllo attagliandole agli interventi specifici eseguiti dagli Stati membri.

La PAC mantiene forti sinergie con le politiche in materia di clima e ambiente, sicurezza alimentare e sanità, agenda digitale nelle zone rurali e bioeconomia, conoscenza e innovazione, allargamento e politiche di vicinato, politiche di scambio e di sviluppo, Erasmus +.

La PAC lavorerà in sinergia e complementarietà con altre politiche e fondi dell’UE tra cui le azioni intraprese a titolo dei fondi strutturali e di investimento europei, del fondo InvestEU, del nono programma quadro di ricerca e con le politiche in materia di ambiente e di clima. Laddove opportuno, si disporranno norme comuni per massimizzare coerenza e complementarietà tra i fondi, nel rispetto delle specificità delle suddette politiche.

Le sinergie con il programma quadro di ricerca (PQ) saranno assicurate e sviluppate ulteriormente nel cluster PQ9 “Alimenti e risorse naturali” il cui obiettivo è di rendere l’agricoltura e i sistemi alimentari completamente sicuri, sostenibili, resilienti, circolari, differenziati e innovativi. La PAC creerà legami ancor più forti con la politica dell’Unione in materia di ricerca e innovazione introducendo la bioeconomia tra le proprie priorità. Nell’ambito del cluster “Alimenti e risorse naturali” si sottolineano i benefici ottenuti con la rivoluzione digitale: le attività di ricerca e innovazione contribuiranno così alla trasformazione digitale dell’agricoltura e delle aree rurali.

Le proposte legislative interessate dalla scheda finanziaria dovrebbero essere collocate nel più ampio contesto della proposta di regolamento sulle disposizioni comuni che istituisce un quadro unico di norme comuni per fondi come il FEASR, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. Il regolamento quadro darà un contributo considerevole in termini di riduzione delle formalità amministrative, di efficacia con cui si spendono le risorse dell’Unione e di attuazione pratica della semplificazione.

1.5.Durata e incidenza finanziaria

durata limitata

   in vigore a decorrere dall’1/1/2021 fino al 31/12/2027

   Incidenza finanziaria dal 2021 al 2027 per gli stanziamenti di impegno e dal 2021 a oltre il 2027 per gli stanziamenti di pagamento

 durata illimitata per la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo

Attuazione dal 2021 (esercizio di bilancio).

1.6.Modalità di gestione previste 39  

 Gestione diretta a opera della Commissione

a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell’Unione;

   a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all’attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”.

Osservazioni

Non vi sono modifiche di rilievo rispetto alla situazione attuale, in altre parole la parte più consistente delle spese oggetto delle proposte legislative sulla PAC sarà gestita in regime di gestione concorrente con gli Stati membri. Tuttavia una parte del tutto minore continuerà a rientrare nell’ambito della gestione diretta da parte della Commissione.

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

È istituito un quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione, monitoraggio e valutazione per:

a)    valutare l’impatto, l’efficacia, l’efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto UE della PAC;

b)    stabilire obiettivi intermedi e finali per gli obiettivi specifici dei piani strategici della PAC;

c)    monitorare i progressi realizzati nel conseguire gli obiettivi dei piani strategici della PAC;

d)    valutare l’impatto, l’efficacia, l’efficienza, la pertinenza e la coerenza degli interventi dei piani strategici della PAC;

e)    favorire un processo di apprendimento comune connesso all’attività di monitoraggio e di valutazione.

L’autorità di gestione e il comitato di monitoraggio verificano l’attuazione del piano strategico della PAC e i progressi compiuti verso il perseguimento dei suoi obiettivi.

Relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione

Entro il 15 febbraio 2023 ed entro il 15 febbraio di ogni anno successivo fino al 2030 compreso, gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione del piano strategico della PAC nel corso del precedente esercizio finanziario. Le relazioni espongono le principali informazioni qualitative e quantitative relative all’attuazione del piano strategico della PAC con riferimento ai dati finanziari, agli indicatori di output e di risultato. Esse recano altresì informazioni sugli output conseguiti, sulla spesa effettuata, sui risultati realizzati e sulla distanza dai rispettivi target finali.

I dati trasmessi si riferiscono ai valori raggiunti per gli indicatori relativi a interventi attuati in toto e in parte. Essi indicano altresì una sintesi dello stato di attuazione del piano strategico della PAC realizzato nel corso del precedente anno finanziario, eventuali problematiche che incidono sull’efficacia dell’attuazione del piano strategico della PAC, in particolare per quanto riguarda le deviazioni dagli obiettivi intermedi, illustrando le ragioni e, se del caso, le misure adottate.

La Commissione elabora un riesame annuale dell’efficacia dell’attuazione e una verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione in base alle informazioni trasmesse nelle relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione.

Valutazione dei piani strategici della PAC

Gli Stati membri procedono a valutazioni ex ante, con analisi dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e dei rischi inerenti al piano strategico della PAC in questione per identificare le esigenze che il suddetto piano dovrà soddisfare.

Le valutazioni dei piani strategici della PAC sono svolte dagli Stati membri per migliorare la qualità della progettazione e dell’attuazione dei piani, per valutarne l’efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza, valore aggiunto UE e incidenza in relazione al contributo che apportano agli obiettivi generali e specifici della PAC.

Valutazione dell’efficacia dell’attuazione ad opera della Commissione

La Commissione predispone un piano pluriennale di valutazione della PAC che sarà elaborato sotto la propria responsabilità.

La Commissione procede a una valutazione intermedia per esaminare efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza, valore aggiunto UE dei Fondi, tenendo conto degli indicatori di cui all’allegato VII. La Commissione può usare tutte le informazioni pertinenti già disponibili conformemente all’articolo 128 del regolamento finanziario.

La Commissione procede a una valutazione retrospettiva per esaminare l’efficacia, l’efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto UE dei Fondi.

In base ai dati forniti nelle valutazioni della PAC, in particolare nelle valutazioni dei piani strategici della PAC, nonché ad altre fonti di informazione pertinenti, entro il 31 dicembre 2025 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una prima relazione sull’attuazione del presente articolo in cui sono riportati i primi risultati sull’efficacia dell’attuazione della PAC. Una seconda relazione contenente una valutazione dell’efficacia dell’attuazione della PAC è presentata entro il 31 dicembre 2031.

Relazioni basate su un insieme di indicatori chiave

Le informazioni fornite dagli Stati membri costituiscono la base su cui la Commissione riferisce in merito ai progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi specifici nel corso dell’intero periodo di programmazione utilizzando a tal fine una serie di indicatori di base.

Conformemente all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 38, paragrafo 3, lettera e), punto i), del regolamento finanziario, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le informazioni sull’efficacia dell’attuazione di cui al suddetto articolo calcolata in base a una serie di indicatori di base.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

La PAC è soprattutto attuata in regime di gestione concorrente con gli Stati membri. Gli organismi di governance attualmente in essere istituiti dagli Stati membri, in particolare gli organismi pagatori e gli organismi di certificazione, hanno dato prova di efficacia nel tutelare il bilancio dell’UE e provvedere a una sana gestione finanziaria. I tassi di errore stabilmente bassi della PAC negli ultimi anni indicano che i sistemi di gestione e di controllo istituiti dagli Stati membri funzionano correttamente e offrono ragionevoli garanzie di affidabilità.

Il nuovo modello di attuazione della PAC riconosce la situazione conferendo agli Stati membri maggiore sussidiarietà nel decidere e gestire i sistemi di controllo in essere nell’ambito di un insieme più generico di norme a livello dell’Unione. Inoltre, secondo la strategia del bilancio incentrato sui risultati e dei pagamenti orientati all’efficacia dell’attuazione, la PAC collegherà l’ammissibilità dei pagamenti ai risultati effettivi sul terreno. L’efficacia dell’attuazione è quindi al centro del modello di gestione e di affidabilità finanziaria nelle proposte legislative della PAC post 2020.

La strategia di controllo del nuovo periodo sarà pienamente allineata all’approccio di audit unico, con il quale gli organismi pagatori e di certificazione riconosciuti assicurano il livello di affidabilità necessario. La Commissione dedicherà particolare attenzione al buon funzionamento dei sistemi di governance in vigore e all’affidabilità della comunicazione sull’efficacia dell’attuazione. Come nella prassi attuale, si redige una strategia di revisione all’inizio del periodo e un programma di lavoro pluriennale.

In sintesi, la Commissione garantirà che la gestione dei sistemi istituiti negli Stati membri funzionino efficacemente, a rimborsare i pagamenti sostenuti dagli organismi pagatori riconosciuti e procederà a valutare la performance annuale dei risultati conseguiti segnalati dagli Stati membri.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il o i sistemi di controllo interno per ridurli

I beneficiari della PAC sono oltre 7 milioni di persone che ricevono sostegno nell’ambito di svariati regimi di aiuto distinti. La tendenza al ribasso nella riduzione del tasso di errore è indice di sistemi di gestione e di controllo solidi ed affidabili presso gli organismi pagatori.

La PAC è stata attuata finora grazie a norma dettagliate di ammissibilità a livello di beneficiario con conseguenti maggiori complessità, oneri amministrativi e rischi di errore. I costi dei sistemi di gestione e di controllo volti a mitigare questo rischio sono stati considerati a volte sproporzionati.

Il pacchetto legislativo della PAC post 2020 riduce sensibilmente l’elemento di conformità aumentando la pressione sull’efficacia dell’attuazione. Gli obblighi derivanti dalle norme UE devono essere osservati dagli Stati membri che dovranno predisporre il sistema di gestione e controllo del caso. Gli Stati membri avranno più flessibilità nel pianificare regimi e misure che si attagliano meglio alle rispettive realtà concrete. I finanziamenti della PAC saranno pertanto condizionati ai risultati strategici della politica nel perseguimento degli obiettivi definiti a livello dell’UE. Il piano della PAC sarà l’accordo tra Stati membri e Commissione nel quale figurerà una strategia settennale di obiettivi, interventi e previsioni di spesa approvati.

La proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune adatta il sistema attuale al nuovo modello di attuazione, mantenendo gli organismi di governance che funzionano bene (organismi pagatori e organismi di certificazione). Come nella prassi attuale, ogni anno il responsabile di ogni organismo pagatore è tenuto a fornire una dichiarazione di affidabilità di gestione che riguarda la completezza, l’esattezza e la veridicità dei conti annuali, il corretto funzionamento delle strutture di governance nel rispetto delle disposizioni di base dell’UE e dell’affidabilità delle comunicazioni sull’efficacia dell’attuazione. Un organismo di revisione indipendente (organismo di certificazione) è tenuto a formulare un parere su tutti questi elementi.

La spesa sarà ridotta se lo Stato membro non avrà conseguito i risultati come da disposizioni convenute. Si procederà ancora a controlli di conformità per valutare il funzionamento delle strutture di governance. La Commissione continuerà a sottoporre a revisione le spese agricole, in base ad un’impostazione basata sul rischio per garantire che le ispezioni si concentrino in particolare sui settori dove il rischio è maggiore, secondo il principio di audit unico. Vi sono inoltre precisi meccanismi di sospensione dei pagamenti per gravi carenze nelle strutture di governance o per tendenze gravemente insufficienti nei risultati.

Il rischio principale del nuovo periodo è che l’allentamento delle norme concrete e precise sulle modalità d’istituzione del sistema di gestione e di controllo nello Stato membro a livello degli organismi pagatori possa avere un’incidenza negativa sulla reputazione della Commissione nei casi in cui le norme di ammissibilità definite dallo Stato membro vengano disattese. Va rilevato che la Commissione assicurerà la messa in atto dei sistemi di governance e il conseguimento di risultati concreti. In uno spirito di bilancio incentrato sui risultati la Commissione metterà l’accento sui risultati della politica.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (ratio “costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti”) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

Il nuovo modello di attuazione della PAC dovrebbe permettere di abbassare notevolmente i costi dei controlli, sia per gli Stati membri che per i beneficiari.

I requisiti a livello dell’UE sono stati sensibilmente ridotti e fissati al livello degli Stati membri, i quali dovrebbero cogliere l’opportunità di adeguare gli obblighi incombenti ai beneficiari alle specificità concrete nazionali o regionali.

Gli Stati membri definiranno un sistema di gestione e di controllo all’interno del quadro semplificato descritto nelle proposte legislative. È mantenuto il sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC), che gestisce circa l’88% dei pagamenti della PAC, ma alcuni elementi specifici, finora definiti a livello dell’UE, saranno lasciati agli Stati membri. L’intensità e portata dei controlli che, sono la causa principale dei costi, non sono quindi più definiti a livello dell’UE.

L’accento posto sull’efficacia dell’attuazione richiede un sistema di comunicazione solido e affidabile che, come indicato in sezioni precedenti, sarà oggetto di revisione indipendente. Non si prevede però un’incidenza significativa sull’onere amministrativo degli Stati membri, poiché la maggior parte degli indicatori di output sono già disponibili presso gli organismi pagatori riconosciuti.

Gli Stati membri possono potenzialmente semplificare e ridurre l’onere amministrativo legato alla gestione e al controllo della PAC, in quanto saranno in grado di adattare le norme di ammissibilità a livello di beneficiario e di decidere la migliore modalità di controllo (abolizione della modalità unica per tutti). Come indicato nella dichiarazione d’impatto a corredo delle proposte legislative della PAC, nella sezione sulla semplificazione, i costi di attuazione della nuova PAC non saranno più alti (attualmente si attestano al 3,6%) anche tenendo conto dell’accento più forte posto sulla comunicazione dell’efficacia dell’attuazione.

Per quanto riguarda le previsioni sui livelli di errore, secondo il nuovo modello di attuazione, l’ammissibilità delle spese è valutata in termini di risultati ottenuti. Pertanto, gli errori non saranno calcolati rispetto alla legalità e regolarità delle singole operazioni, bensì a livello di risultati ottenuti rispetto alle spese rimborsate. Le spese cui non corrisponde alcun risultato concreto saranno ridotte nell’ambito della verifica dell’efficacia dell’attuazione in modo da tutelare il bilancio dell’Unione.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio nel quadro della strategia antifrode.

Il pacchetto legislativo prevede che gli Stati membri assicurino una lotta efficace contro la frode, specialmente nei settori ad alto livello di rischio, nel prevenire, prevenire, rilevare e perseguire le irregolarità e le frodi. Gli Stati membri sono tenuti a imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive secondo quanto previsto dalla legislazione dell’Unione e nazionale e a recuperare eventuali pagamenti irregolari, maggiorati di interessi.

Questi requisiti di base fanno parte delle strutture di governance che saranno sottoposte a verifica degli organismi di certificazione e anche, secondo il principio di audit unico e tramite un approccio basato sul rischio, dalla Commissione.

I particolari saranno trattati, nel caso, in una strategia AGRI antifrode riveduta. Per il futuro non si prevedono tuttavia cambiamenti di sostanza della tipologia della frode e di altre gravi irregolarità rispetto allo status quo.

L’approccio attuale di una formazione mirata agli Stati membri sulla prevenzione, individuazione e rettifica di frodi e altre gravi irregolarità sarà probabilmente esteso alla futura PAC, come anche le note orientative tematiche indirizzate agli Stati membri su specifici settori ad alto rischio.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA

Gli importi indicati nella presente scheda finanziaria sono espressi in prezzi correnti.

Oltre alle modifiche risultanti dalle proposte legislative, quali elencate nelle tabelle di accompagnamento che seguono, le stesse proposte legislative implicano altre modifiche che non hanno alcuna incidenza finanziaria.

Va sottolineato che gli importi presi in considerazione per le spese relative al mercato si basano sull’ipotesi di assenza di acquisti all’intervento pubblico e di assenza di altre misure connesse a situazioni di crisi in qualsiasi settore.

Nell’ambito del FEAGA si costituirà una nuova riserva agricola che offrirà un sostegno supplementare al settore per misure di sicurezza nel contesto della gestione o stabilizzazione dei mercati e/o in caso di crisi della produzione o distribuzione agricola. L’importo della riserva sarà di almeno 400 milioni di EUR all’inizio di ogni esercizio finanziario. Gli importi inutilizzati della riserva agricola di crisi nell’esercizio 2020 saranno riportati all’esercizio 2021 per costituire la riserva: nel periodo 2021-2027 si applicherà il riporto annuale degli importi inutilizzati. Se vi si attinge, la riserva sarà ricostituita grazie alle disponibilità correnti in bilancio o con nuovi stanziamenti. Se si supera il sottomassimale del FEAGA specifico fissato nel periodo 2021-2027, la disciplina finanziaria si applica a copertura di tutte le necessità al di sopra del sottomassimale compresa la ricostituzione della riserva. Non si prevede pertanto l’applicazione ripetuta della disciplina finanziaria ai fini della costituzione della riserva nel periodo 2021-2027. Il meccanismo della disciplina finanziaria resta ai fini del rispetto del sottomassimale del FEAGA.

Per quanto concerne i tipi d’intervento per pagamenti diretti, i massimali netti dell’esercizio finanziario 2021 (anno civile 2020) fissati con regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono più alti degli importi assegnati ai tipi d’intervento per pagamenti diretti indicati nelle tabelle a corredo, e dovranno quindi essere adeguati in linea con l’accordo definitivo sulla dotazione finanziaria della PAC nei termini necessari per l’attuazione in tempi utili negli Stati membri.

La proposta continua il processo di convergenza esterna dei pagamenti diretti: gli Stati membri con un livello medio di sostegno inferiore al 90% della media dell’UE ridurranno il divario del 50% fino a raggiungere il 90% della media dell’UE in sei fasi graduali a decorrere dal 2022. Tutti gli Stati membri contribuiranno al finanziamento di tale convergenza, che si riflette negli stanziamenti degli Stati membri per i pagamenti diretti di cui all’allegato IV del regolamento sui piani strategici della PAC.

L’impatto della riduzione dei pagamenti a sostegno diretto degli agricoltori non incide sul bilancio per quanto riguarda l’assegnazione dei pagamenti diretti, in quanto il prodotto della riduzione dei pagamenti sarà usato per finanziare il pagamento ridistributivo nell’ambito del medesimo Stato membro. Il prodotto della riduzione dei pagamenti, se non può essere impiegato nel finanziamento dei tipi d’interventi dei pagamenti diretti, sarà trasferito alla dotazione FEASR dello Stato membro interessato. Gli importi dell’eventuale trasferimento non possono essere quantificati in questa fase.

Per quanto riguarda le entrate destinate al FEAGA, la stima riflette l’effetto di dilazioni e rate di pagamento approvate sulle decisioni di liquidazione precedenti che saranno incassate a partire dal 2020, e la stima delle entrate con destinazione specifica risultanti da liquidazioni e irregolarità da riscuotere. Si prevede che tali entrate diminuiscano rispetto ai livelli attuali, in seguito all’introduzione del nuovo modello di attuazione.

Per quanto riguarda il FEASR, la proposta prevede una diminuzione dei tassi di cofinanziamento UE analogamente agli altri fondi strutturali e di investimento europei. Insieme ai tipi d’intervento di cui alla dotazione FEASR, ciò consentirà di mantenere in gran parte invariato il sostegno pubblico alle zone rurali. La ripartizione tra gli Stati membri è basata su criteri oggettivi e sui risultati precedenti.

Le proposte di riforma contengono disposizioni che danno agli Stati membri un certo grado di flessibilità in relazione alla dotazione per i tipi di interventi di pagamenti diretti e per i tipi di interventi di sviluppo rurale, come anche per l’assegnazione tra tipi di interventi di pagamenti diretti e determinati tipi di interventi settoriali. Ove gli Stati membri decidano di fare ricorso a tale flessibilità vi saranno conseguenze finanziarie all’interno degli importi finanziari stabiliti, che in questa fase non possono essere quantificate.

3.1.Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova o nuove linee di bilancio di spesa proposte 40  

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Rubrica 3:

Risorse naturali e ambiente

Diss./Non diss. 41

di paesi EFTA 42

di paesi candidati 43

di paesi terzi

ai sensi dell’articolo [21, paragrafo 2, lettera b)], del regolamento finanziario

3

[08.01.YY] Assistenza tecnica non operativa FEAGA

SND

NO

NO

NO

NO

3

[08.01.YY] Assistenza tecnica non operativa FEAGA

SND

NO

NO

NO

NO

3

[08.01.YY] Agenzie esecutive

SND

NO

NO

NO

NO

3

[08.02.YY] Riserva agricola

SND

NO

NO

NO

NO

3

[08.02.YY] tipi d’interventi settoriali del piano PAC

SND

NO

NO

NO

NO

3

[08.02.YY] Spese connesse al mercato al di fuori del piano della PAC

Diss./Non diss.

NO

NO

NO

NO

3

[08.02.YY] tipi d’interventi di pagamenti diretti del piano PAC

SND

NO

NO

NO

NO

3

[08.02.YY] Pagamenti diretti al di fuori del piano della PAC

SND

NO

NO

NO

NO

3

[08.02.YY] Assistenza tecnica operativa FEAGA

Diss./Non diss.

NO

NO

NO

NO

3

[08.03.YY] tipi d’interventi di sviluppo rurale 2021-2027 del piano PAC

Diss.

NO

NO

NO

NO

3

[08.03.YY] Assistenza tecnica operativa FEASR

Diss.

NO

NO

NO

NO

7

[08.01.YY] Spese relative ai funzionari e agenti temporanei del settore “Agricoltura e sviluppo rurale”

SND

NO

NO

NO

NO

7

[08.01.YY] Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione a sostegno del settore “Agricoltura e sviluppo rurale”

SND

NO

NO

NO

NO

7

[08.01.YY] Spese connesse ad attrezzature e servizi TIC (tecnologie dell’informazione e della comunicazione) del settore “Agricoltura e sviluppo rurale”

SND

NO

NO

NO

NO

L’elenco delle voci di bilancio della tabella precedente è provvisorio e non pregiudica la nomenclatura di bilancio concreta che la Commissione proporrà nell’ambito della procedura annuale di bilancio.    

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

3

Risorse naturali e ambiente

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Post 2027

TOTALE

08 02 YY – Riserva agricola

Impegni = Pagamenti

1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

08 02 YY – Interventi settoriali nell’ambito del piano della PAC 44

Impegni = Pagamenti

2)

2 044,116

2 066,584

2 091,060

2 115,010

2 139,737

2 165,443

2 192,347

14 814,294

08 02 YY - Spese connesse al mercato al di fuori del piano PAC

Impegni

3)

638,309

638,309

638,309

638,309

638,309

638,309

638,309

4 468,163

Pagamenti

4)

605,136

611,601

623,808

627,643

629,770

630,334

630,314

109,558

4 468,164

08 02 YY – Tipi di interventi per pagamenti diretti

Impegni = Pagamenti

5)

37 392,689

37 547,129

37 686,679

37 802,859

37 919,038

38 035,217

38 151,396

 

264 535,007

08 02 YY – Pagamenti diretti al di fuori del piano della PAC

Impegni = Pagamenti

6)

421,321

421,321

421,321

421,321

421,321

421,321

421,321

 

2 949,249

08 02 YY – Assistenza tecnica operativa FEAGA 45

Impegni = Pagamenti 46

7)

71,000

71,000

71,000

71,000

71,000

71,000

71,000

497,000

08 01 YY - Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dal FEAGA 47

Impegni = Pagamenti

8)

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

91,000

67 01 & 67 02 – Entrate del FEAGA

Impegni = Pagamenti

9)

280,000

230,000

130,000

130,000

130,000

130,000

130,000

1 160,000

TOTALE PARZIALE – FEAGA

Impegni

(10)=(1+2+3+5+6+7+8-9)

40 300,435

40 527,343

40 791,369

40 931,499

41 072,405

41 214,290

41 357,373

 

286 194,715

Pagamenti

11)=(1+2+4+5+6+7+8-9)

40 267,262

40 500,635

40 776,868

40 920,833

41 063,866

41 206,315

41 349,378

109,558

286 194,715

08 03 YY – Tipi di interventi di sviluppo rurale

Impegni

12)

11 230,561

11 230,561

11 230,561

11 230,561

11 230,561

11 230,561

11 230,561

 

78 613,927

Pagamenti

13)

786,139

3 703,699

6 314,312

7 860,977

9 356,414

10 331,700

11 025,236

29 235,450

78 613,927

08 03 YY – Assistenza tecnica operativa UE FEASR

Impegni = Pagamenti 48

14)

22,147

22,147

22,147

22,147

22,147

22,147

22,147

 

155,029

08 01 YY - Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dal FEASR

Impegni = Pagamenti

15)

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

 

42,000

TOTAL PARZIALE – FEASR

Impegni

(16)=(12+14+15)

11 258,708

11 258,708

11 258,708

11 258,708

11 258,708

11 258,708

11 258,708

 

78 810,955

Pagamenti

(17)=(13+14+15)

814,286

3 731,846

6 342,459

7 889,124

9 384,561

10 359,847

11 053,383

29 235,450

78 810,955

TOTALE degli stanziamenti per la PAC

Impegni

=10+16

51 559,143

51 786,051

52 050,077

52 190,207

52 331,113

52 472,998

52 616,081

 

365 005,670

Pagamenti

=11+17

41 081,548

44 232,481

47 119,327

48 809,957

50 448,427

51 566,162

52 402,761

29 345,008

365 005,670

I totali non coincidono esattamente con la somma delle voci a causa degli arrotondamenti.



Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

7

“Spese amministrative”

Mio EUR (al terzo decimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Post 2027

TOTALE

Risorse umane

125,678

125,678

125,678

125,678

125,678

125,678

125,678

879,746

Altre spese amministrative

6,008

6,008

6,008

6,008

6,008

6,008

6,008

42,056

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

Impegni = Pagamenti

131,686

131,686

131,686

131,686

131,686

131,686

131,686

921,802

Mio EUR (al terzo decimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Post 2027

TOTALE

TOTALE stanziamenti
per tutte le RUBRICHE
del quadro
finanziario pluriennale 

Impegni

51 690,829

51 917,737

52 181,763

52 321,893

52 462,799

52 604,684

52 747,767

 

365 927,472

Pagamenti

41 213,234

44 364,167

47 251,013

48 941,643

50 580,113

51 697,848

52 534,447

29 345,008

365 927,472

I totali non coincidono esattamente con la somma delle voci a causa degli arrotondamenti.

3.2.2.Sintesi dell’incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa

   La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

125,678

125,678

125,678

125,678

125,678

125,678

125,678

879,746

Altre spese amministrative

6,008

6,008

6,008

6,008

6,008

6,008

6,008

42,056

Totale parziale della RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

131,686

131,686

131,686

131,686

131,686

131,686

131,686

921,802

Esclusa la RUBRICA 7 49
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

1,850

1,850

1,850

1,850

1,850

1,850

1,850

12,950

Altre spese
di natura amministrativa

17,150

17,150

17,150

17,150

17,150

17,150

17,150

120,050

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

19,000

19,000

19,000

19,000

19,000

19,000

19,000

133,000

I totali non coincidono esattamente con la somma delle voci a causa degli arrotondamenti.

TOTALE

150,686

150,686

150,686

150,686

150,686

150,686

150,686

1 054,802

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell’azione e/o riassegnati all’interno della stessa DG, integrati dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.2.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

• Posti della tabella dell’organico (funzionari e agenti temporanei)

In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione

845

845

845

845

845

845

845

Nelle delegazioni

3

3

3

3

3

3

3

Ricerca

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) - AC, AL, END, INT e JED 50

Rubrica 7

finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale 

- in sede

57,75

57,75

57,75

57,75

57,75

57,75

57,75

- nelle delegazioni

1

1

1

1

1

1

1

Finanziato dalla dotazione del programma 51

- in sede

29

29

29

29

29

29

29

- nelle delegazioni

Ricerca

Altro (specificare)

TOTALE

935,75

935,75

935,75

935,75

935,75

935,75

935,75

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da terzi.

   prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Specificare l’organismo di cofinanziamento 

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

sulle risorse proprie

sulle altre entrate

indicare se le entrate sono assegnate a linee di spesa specifiche    

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Incidenza della proposta

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

67 01 e 67 02

280

230

130

130

130

130

130

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

08 02 YY – Tipi di interventi settoriali

08 02 YY – Tipi di interventi per pagamenti diretti

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l’incidenza sulle entrate o altre informazioni)

Cfr. osservazioni al punto 3

(1)    [COM(2018) 322 final - regolamento QFP].  
(2)    Previsto dall’articolo 110 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione, del 22 luglio 2014, che stabilisce norme per l’applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune .
(3)    Commissione europea (2017), Piano di valutazione e di studio 2017-2021 , direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale.
(4)    Cfr.: https://ec.europa.eu/agriculture/statistics/facts-and-figures_en https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/eco_background_final_en.pdf https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/env_background_final_en.pdf https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/soc_background_final_en.pdf
(5)    Relazione della task force per i mercati agricoli (2016) “ Migliorare i risultati del mercato: rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera ”.
(6)    Commissione europea (2016), Cork 2.0 : conferenza europea sullo sviluppo rurale , sito internet.
(7)    Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016; GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(8)    GU C del , pag. .
(9)    GU C del , pag. .
(10)    Regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio del... (GU L ... del ..., pag. ...).
(11)    Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).
(12)    Regolamento (UE, Euratom) ... [nuovo regolamento finanziario].
(13)    Regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento QFP].
(14)    Regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio del […] […] (GU L […], […], pag. […]).
(15)    Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(16)    Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
(17)    Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(18)    Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
(19)    Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
(20)    Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).
(21)    Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).
(22)    Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(23)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(24)    Regolamento (UE) n. .../...
(25)    Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1)
(26)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(27)    GU C del , pag.[…].. .
(28)    Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
(29)    Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).
(30)    Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).
(31)    Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).
(32)    Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).
(33)    Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).
(34)    Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).
(35)    Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).
(36)    Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, p. 164).
(37)    Regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio del […][…] (GU L ... del ..., pag. ...).
(38)    A norma dell’articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(39)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(40)    Deve essere mantenuto un certo numero di linee di bilancio in essere e la numerazione deve essere adattata alla nuova nomenclatura di bilancio (ad esempio gli attuali capitoli 05 07 e 05 08). La nomenclatura potrebbe essere adeguata dopo l’elaborazione della proposta sulla PAC.
(41)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(42)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(43)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(44)    Un aumento dei tipi di interventi settoriali nell’ambito della PAC si spiega con la dotazione proposta per il sostegno al settore dell’apicoltura per un importo pari a 60 milioni di EUR, nonché l’andamento delle spese nel settore degli ortofrutticoli, che non è limitato da una dotazione a livello dell’UE, stando al livello di esecuzione osservato in passato.
(45)    Comprende gli importi finanziati attualmente sotto i capitoli 05 07 (Audit delle spese agricole) e 05 08 (Strategia politica e coordinamento per il settore Agricoltura e sviluppo rurale).
(46)    Per semplificare, gli stanziamenti per l’assistenza tecnica del FEAGA qui sono considerati non dissociati. L’importo dei RAL tende a essere trascurabile rispetto al totale degli importi oggetto della presente scheda finanziaria.
(47)    Compresi gli importi finanziati attualmente a titolo dei capitoli 05 01 04 01 - Spese di sostegno per il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) - Assistenza tecnica non operativa e 05 01 06 01 - Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e i prodotti alimentari – Contributo dal programma di promozione agricola
(48)    Per semplificare, gli stanziamenti per l’assistenza tecnica del FEAGA qui sono considerati non dissociati. L’importo dei RAL tende a essere trascurabile rispetto al totale degli importi oggetto della presente scheda finanziaria.
(49)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(50)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale; JPD = giovane professionista in delegazione.
(51)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee “BA”).

Bruxelles,1.6.2018

COM(2018) 393 final

ALLEGATO

della

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013

{SWD(2018) 301 final}


ALLEGATO

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (UE) n. 1306/2013

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2 e articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 10

Articolo 9

Articolo 11

Articolo 10

Articolo 35, lettera a)

Articolo 11

Articolo 42, paragrafo 1

Articolo 16

Articolo 12

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 21

Articolo 22

Articolo 22

Articolo 23

Articolo 23

Articolo 24

Articolo 24

Articolo 13

Articolo 25

Articolo 14

Articolo 26

Articolo 15

Articolo 27

Articolo 16

Articolo 28

Articolo 17

Articolo 29

-

Articolo 30

Articolo 34

Articolo 31

Articolo 25

Articolo 32

Articolo 26

Articolo 33

Articolo 27

Articolo 34

Articolo 28

Articolo 35

Articolo 29

Articolo 36

Articolo 30

Articolo 37

Articolo 31

Articolo 38

Articolo 32

Articolo 39

Articolo 33

Articolo 40

Articolo 36

Articolo 41

Articolo 37

Articolo 42

-

Articolo 43

Articolo 43

Articolo 44

Articolo 41

Articolo 45

Articolo 44

Articolo 46

Articolo 45

Articolo 47

Articolo 47

Articolo 48

Articolo 48

Articolo 49

Articolo 49

Articolo 50

Articolo 50

Articolo 51

Articolo 51

Articolo 52

Articolo 53

Articolo 53

-

Articolo 54

-

Articolo 55

Articolo 54

Articolo 56

Articolo 55

Articolo 57

Articolo 56

Articolo 58

Articolo 57

Articolo 59

-

Articolo 60

Articolo 60

Articolo 61

Articolo 61

Articolo 62

Articolo 58

Articolo 63, paragrafo 1, primo comma e paragrafi da 2 a 5

-

Articolo 63, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 59

Articolo 64

-

Articolo 65

-

Articolo 66

Articolo 62

Articolo 67

Articolo 63

Articolo 68

Articolo 64

Articolo 69

-

Articolo 70

Articolo 66

Articolo 71

Articolo 71

Articolo 72

Articolo 67

Articolo 73

Articolo 69

Articolo 74

Articolo 70

Articolo 75

Articolo 42, paragrafi 2, 3 e 5

Articolo 76

Articolo 72

Articolo 77

-

Articolo 78

Articolo 73

Articolo 79

Articolo 74

Articolo 80

Articolo 75

Articolo 81

Articolo 76

Articolo 82

Articolo 77

Articolo 83

Articolo 78

Articolo 84

Articolo 79

Articolo 85

Articolo 80

Articolo 86

Articolo 81

Articolo 87

Articolo 82

Articolo 88

Articolo 83

Articolo 96

Articolo 84

Articolo 97

Articolo 85

Articolo 98

-

Articolo 99

Articolo 86

Articolo 100

Articolo 87

Articolo 101

Articolo 86, paragrafo 5

Articolo 102

Articolo 88

Articolo 103

Articolo 89

Articolo 104

Articolo 90

Articolo 105

Articolo 91

Articolo 106

Articolo 92

Articolo 107

Articolo 93

Articolo 108

Articolo 94

Articolo 109

Articolo 95

Articolo 111

Articolo 96, paragrafi da 1 a 3

Articolo 112

Articolo 96, paragrafo 4

Articolo 113

Articolo 97

Articolo 114

Articolo 98

Articolo 115

Articolo 100

Articolo 116

Articolo 101

Articolo 117

Articolo 99

Articolo 118

-

Articolo 119

Articolo 102

Articolo 120

Articolo 103

Articolo 121

Articolo 104

Regolamento (UE) n. 1306/2013

Regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC]

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 13

-

Articolo 14

-

Articolo 15

-

Articolo 91

Articolo 11

Articolo 92

Articolo 11

Articolo 93

Articolo 11

Articolo 94

Articolo 12

Articolo 95

-

Articolo 110

Articolo 115

Regolamento (UE) n. 1306/2013

Regolamento (UE) …/…[regolamento di modifica]

Articolo 89

Articolo 116 bis

Articolo 90

Articolo 90 bis