Bruxelles,30.5.2018

COM(2018) 380 final

2018/0202(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)

{SEC(2018) 273 final}
{SWD(2018) 289 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito dal regolamento (CE) n. 1927/2006 1 , inizialmente per la durata del periodo di programmazione 2007-2013, al fine di fornire all'Unione europea uno strumento in grado di recare un sostegno, in uno spirito di solidarietà, ai lavoratori che hanno perso il lavoro in seguito a importanti trasformazioni della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, laddove tali esuberi abbiano un rilevante impatto negativo sull'economia regionale o locale. Cofinanziando misure attive per il mercato del lavoro, il FEG si propone di agevolare il ritorno al lavoro dei lavoratori in aree, settori, territori o mercati del lavoro sconvolti da un grave deterioramento della situazione economica.

Considerata l'ampiezza e la rapidità che caratterizzarono lo sviluppo della crisi finanziaria ed economica nel 2008, la Commissione si propose, nel suo piano europeo di ripresa economica 2 , di rivedere il regolamento (CE) n. 1927/2006. Oltre ad alcune modifiche permanenti dettate dai primi anni di attuazione del FEG, l'obiettivo principale di tale revisione 3 era quello di prorogarne la durata dal 1º maggio 2009 al 30 dicembre 2011. La Commissione desiderava consentire al FEG di dimostrare la solidarietà dell'Unione e fornire un sostegno ai lavoratori collocati in esubero come diretta conseguenza della crisi finanziaria ed economica ed inoltre elevare il tasso di cofinanziamento dal 50 al 65%, alleggerendo in tal modo l'onere per gli Stati membri.

Nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 , che ha abrogato il regolamento (CE) n. 1927/2006, ha esteso la portata del FEG. L'obiettivo era quello di affrontare non solo i casi di espulsione dal lavoro dovuti al grave deterioramento della situazione economica derivante dal persistere della crisi finanziaria ed economica mondiale oggetto del regolamento (CE) n. 546/2009, ma anche quelli dovuti a ogni nuova crisi finanziaria ed economica mondiale. Il FEG poteva perciò offrire assistenza anche in caso di crisi impreviste che comportano un grave deterioramento della situazione economica locale, regionale o nazionale. Rientrano fra tali crisi impreviste, ad esempio, una grave recessione che colpisce importanti partner commerciali oppure un crollo del sistema finanziario paragonabile a quello del 2008. Affinché il sostegno del FEG fosse disponibile per i lavoratori indipendentemente dal contratto o dal tipo di rapporto di lavoro, il concetto di "lavoratore" è stato ampliato per abbracciare non solo i lavoratori con contratto a durata indeterminata, come già previsto dal regolamento (CE) n. 1927/2006, ma anche i lavoratori con contratto a durata determinata, i lavoratori interinali, i proprietari/dirigenti di microimprese e i lavoratori autonomi. Inoltre è stata data agli Stati membri la possibilità di includere nelle loro domande per il FEG, in determinate circostanze, un numero pari di lavoratori licenziati e di giovani non occupati né inseriti in un percorso di istruzione o formazione (NEET), sia per l'alto tasso di disoccupazione giovanile sia perché per un giovane non occupato né inserito in un percorso di istruzione o formazione è ancora più difficile trovare un lavoro in presenza di gravi perturbazioni del mercato del lavoro, quali quelle provocate da importanti eventi di ristrutturazione.

L'obiettivo primario della presente proposta è far sì che il FEG continui a operare dopo il 31 dicembre 2020 senza limiti di tempo, in quanto si tratta di uno strumento speciale non soggetto ai massimali del quadro finanziario pluriennale.

Affinché il FEG rimanga un valido strumento a livello europeo, può essere presentata una domanda di sostegno del FEG a favore dei lavoratori quando il numero di esuberi raggiunge una soglia minima. L'esperienza tratta dal funzionamento del regolamento (UE) n. 1309/2013 ha dimostrato che è opportuno stabilire una soglia di 250 esuberi nel corso di un determinato periodo di riferimento, in particolare tenuto conto della possibilità di presentare domande per un numero inferiore di esuberi nel caso di mercati del lavoro di dimensioni ridotte o in circostanze eccezionali. La soglia di 250 lavoratori è inferiore a quella fissata per il periodo di programmazione 2014-2020: vi è infatti una tendenza generale alla diminuzione dei casi di collocamento in esubero su vastissima scala e inoltre il licenziamento di 250 lavoratori ha solitamente un impatto rilevante nella maggior parte delle regioni; l'abbassamento della soglia è dovuto anche al fatto che, in molti Stati membri, la maggior parte dei lavoratori è impiegata in piccole e medie imprese (PMI).

Il pilastro europeo dei diritti sociali 5 è stato proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017 in risposta alle sfide sociali che investono l'Europa. Tenendo conto delle trasformazioni in atto nel mondo del lavoro, l'UE deve essere pronta a raccogliere le sfide presenti e future della globalizzazione e della digitalizzazione. A tal fine occorre rendere la crescita più inclusiva e migliorare le politiche occupazionali e sociali. I principi del pilastro europeo dei diritti sociali fungeranno da quadro di orientamento generale per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), il che consentirà all'Unione di mettere in pratica i principi pertinenti di tale pilastro negli importanti eventi di ristrutturazione.

A livello dell'Unione, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche è il quadro per individuare le priorità di riforma nazionali e per sorvegliarne l'attuazione. Gli Stati membri elaborano le proprie strategie nazionali pluriennali di investimento a sostegno di tali priorità di riforma. Dette strategie dovrebbero essere presentate in concomitanza con i programmi nazionali di riforma annuali onde esporre e coordinare i progetti di investimento prioritari da sostenere mediante finanziamenti nazionali e/o unionali. Esse dovrebbero inoltre servire a utilizzare i finanziamenti unionali in modo coerente e a massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario proveniente in particolare dai programmi sostenuti dall'Unione nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo di coesione, del Fondo sociale europeo, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, della funzione europea di stabilizzazione degli investimenti e di InvestEU, ove pertinente.

Il mondo globalizzato di oggi è caratterizzato da una sempre maggiore interconnessione e interdipendenza dei mercati. L'interazione e l'influenza reciproca tra il commercio aperto, i mutamenti tecnologici e altri fattori quali il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio rendono sempre più difficile individuare una causa specifica delle espulsioni dal lavoro. Paradossalmente, a causa di tali recentissime tendenze della globalizzazione, se il FEG restasse immutato probabilmente registrerebbe meno domande e vi sarebbe un minore ricorso a esso. È molto probabile che la notevole riduzione, osservata nell'ultimo decennio, dell'incidenza dei casi di ristrutturazione su vastissima scala (con oltre 500 licenziamenti) diminuisca ulteriormente il ricorso al Fondo. In futuro il FEG sarà pertanto mobilitato solo se un evento di ristrutturazione ha un impatto rilevante, determinato dal raggiungimento della soglia minima di 250 lavoratori espulsi dal lavoro alla quale si è già accennato.

Malgrado i livelli tuttora elevati di disoccupazione giovanile, l'esperienza ha mostrato che altri strumenti, in particolare il Fondo sociale europeo, potrebbero essere più adatti per fornire assistenza ai NEET. Collegare la presentazione di una domanda per il FEG all'assistenza ai giovani potrebbe essere considerato un modo di alimentare le ingiustizie poiché escluderebbe la maggior parte dei giovani bisognosi di assistenza.

Il FEG pone l'accento sulle misure attive per il mercato del lavoro volte a ridare rapidamente un impiego stabile ai lavoratori licenziati. Così come il regolamento (UE) n. 1309/2013, la presente proposta prevede il contributo finanziario del FEG per un pacchetto di misure attive per il mercato del lavoro. Lo scopo essenziale di tali misure è fornire ai beneficiari un sostegno personalizzato per contribuire al loro reinserimento nel mercato del lavoro, ponendo un accento maggiore sull'acquisizione delle competenze digitali e sostenendo la mobilità, se pertinente. Il FEG non può contribuire a finanziare misure passive. Possono essere previste indennità solo se concepite come incentivi volti a facilitare la partecipazione dei lavoratori licenziati a misure attive per il mercato del lavoro. Al fine di garantire un ragionevole equilibrio tra le vere e proprie misure attive per il mercato del lavoro e le indennità "attivate", è stato previsto un tetto massimo per la quota delle indennità all'interno di un pacchetto coordinato di misure attive per il mercato del lavoro.

Il FEG continuerà a essere uno degli strumenti speciali che consentono all'Unione di reagire a circostanze impreviste e viene perciò collocato al di fuori dei massimali di bilancio del quadro finanziario pluriennale. La sua efficacia è stata tuttavia messa a dura prova dalla lunghezza e dai requisiti procedurali del processo decisionale. Tutte le parti coinvolte nel processo del FEG dovrebbero avere come obiettivo comune quello di ridurre per quanto possibile il tempo che intercorre tra il preavviso di licenziamento e il versamento effettivo dell'eventuale assistenza del FEG, semplificando le procedure. Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di presentare il più rapidamente possibile una domanda completa non appena sono soddisfatti tutti i criteri pertinenti; la Commissione dovrebbe valutare e decidere in merito all'ammissibilità poco dopo la presentazione di una domanda completa; l'autorità di bilancio dovrebbe adottare rapidamente la decisione di concedere il finanziamento del FEG.

Poiché le domande si baseranno unicamente sulla rilevanza dell'impatto dell'evento di ristrutturazione, definita da una soglia di 250 lavoratori espulsi dal lavoro, saranno eliminati i gravosi requisiti per la presentazione delle domande previsti per il precedente e per l'attuale periodo di programmazione, che spesso impedivano agli Stati membri di presentare domanda. Verrà così ridotto l'onere amministrativo per lo Stato membro quando presenta la domanda e per la Commissione quando ne verifica l'ammissibilità, il che renderà molto più semplice e veloce giungere a una decisione sulla concessione o meno di un finanziamento.

L'esperienza acquisita nell'applicazione del Fondo ha mostrato che gli Stati membri ricorrono a esso soltanto in reali situazioni di emergenza. Sebbene l'attuale soglia sia di 500 lavoratori espulsi dal lavoro, il numero di lavoratori licenziati nel periodo di riferimento e oggetto delle domande varia moltissimo 6 , da un minimo di 108 a un massimo di 6 120. Per ridurre i rischi di un potenziale aumento delle domande per il FEG, è stato fissato un massimale annuo più elevato 7 e anche il periodo di riferimento sarà accorciato da nove a sei mesi (nell'ambito delle domande settoriali). Sebbene un maggiore ricorso al Fondo sia previsto e anzi ricercato attraverso l'eliminazione degli ostacoli al suo utilizzo, non sembra sussistere il rischio di un uso eccessivo del Fondo da parte degli Stati membri.

Per rispondere ai bisogni che si manifestano all'inizio dell'anno, la Commissione continuerà a proporre, nel quadro della procedura annuale di bilancio, un importo minimo in stanziamenti di pagamento per la relativa linea di bilancio.

L'aiuto apportato dal FEG si aggiungerà all'azione svolta negli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale. Per motivi di sana gestione finanziaria il FEG non può sostituire misure già previste dai fondi e dai programmi dell'Unione che figurano nel quadro finanziario pluriennale. Il contributo finanziario del FEG non può neppure sostituire misure nazionali o misure che, in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi, rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese che licenziano.

La procedura di bilancio proposta deriva direttamente dal punto 9 del progetto di accordo interistituzionale. Nella misura del possibile il processo sarà abbreviato e armonizzato.

Poiché le misure cofinanziate dal FEG sono attuate nel quadro di una gestione concorrente con gli Stati membri, il meccanismo di pagamento del contributo finanziario rimarrà conforme al meccanismo applicato per tale modalità di gestione del bilancio dell'Unione. Allo stesso tempo, gli accordi di finanziamento devono riflettere la portata delle misure che devono essere realizzate dagli Stati membri, così come proposte nelle loro domande.

Per evitare la competizione tra strumenti diversi, il tasso di cofinanziamento del FEG sarà allineato al tasso di cofinanziamento più elevato previsto dal Fondo sociale europeo Plus (FSE+) nello Stato membro in questione.

La presente proposta generale prevede come data di applicazione il 1º gennaio 2021 ed è riferita a un'Unione di 27 Stati membri, avendo il Regno Unito notificato al Consiglio europeo, il 29 marzo 2017, l'intenzione di recedere dall'Unione europea e dall'Euratom in forza dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea.

Coerenza con le disposizioni vigenti

Come indicato nella comunicazione intitolata "Un quadro finanziario pluriennale nuovo e moderno per un'Unione europea in grado di realizzare efficientemente le sue priorità post-2020" 8 , il FSE+ e il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) continueranno a fornire finanziamenti per azioni strutturali per la coesione economica, sociale e territoriale. Sia il FSE+ che il FESR consistono in programmi pluriennali che sostengono obiettivi strategici a lungo termine, quali l'anticipazione e la gestione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni, mentre il FEG è stato creato per dare un sostegno in circostanze eccezionali e al di fuori del quadro della programmazione pluriennale.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Il quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni 9 è lo strumento strategico unionale che delinea il quadro delle migliori prassi per anticipare le ristrutturazioni aziendali e per affrontarle. Esso offre un quadro d'insieme sul modo di affrontare, con gli strumenti programmatici adeguati, le sfide poste dal processo di aggiustamento economico e dalle ristrutturazioni nonché il relativo impatto occupazionale e sociale. Esso invita inoltre gli Stati membri a utilizzare i finanziamenti nazionali e unionali in modo da garantire che l'impatto sociale delle ristrutturazioni (e in special modo gli effetti negativi sull'occupazione) possa essere attenuato più efficacemente. I principali strumenti dell'Unione per assistere i lavoratori in tali circostanze sono il FSE+, concepito per offrire un'assistenza di carattere preventivo, e il FEG, concepito per aiutare i lavoratori a reagire in caso di importanti e inattesi eventi di ristrutturazione.

La proposta della Commissione per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 fissa un obiettivo più ambizioso per l'integrazione delle azioni per il clima in tutti i programmi dell'UE, in linea con un obiettivo totale del 25% della spesa dell'UE a contributo degli obiettivi in materia di clima. Il contributo di questo Fondo al raggiungimento di tale obiettivo complessivo sarà monitorato mediante un sistema di marcatori climatici dell'UE a un appropriato livello di disaggregazione, compreso il ricorso a metodologie più precise se disponibili. La Commissione continuerà a presentare informazioni su base annua in termini di stanziamenti di impegno nel contesto del progetto di bilancio annuale.

Per sfruttare appieno il potenziale del Fondo nel contribuire agli obiettivi climatici, la Commissione cercherà di individuare le azioni pertinenti attraverso tutte le fasi di preparazione, attuazione, riesame e valutazione.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica è il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 175, terzo comma.

L'articolo 175, terzo comma, del TFUE consente al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare azioni specifiche che si rivelassero necessarie al di fuori dei fondi strutturali, fatte salve le misure decise nell'ambito delle altre politiche dell'Unione, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato europeo delle regioni.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

I finanziamenti a carico del bilancio dell'Unione si concentrano su attività i cui obiettivi non possono essere conseguiti in maniera sufficiente dagli Stati membri da soli e in cui l'intervento dell'Unione presenta un valore aggiunto rispetto agli interventi dei singoli Stati membri. La mobilitazione del FEG per cofinanziare misure volte ad aiutare i lavoratori espulsi dal lavoro a trovare una nuova occupazione rispetta il principio di sussidiarietà e crea un valore aggiunto europeo.

È prassi comune per i programmi nazionali per il mercato del lavoro assistere i lavoratori espulsi dal lavoro e il FEG non mira a sostituire tali programmi. Eventi di ristrutturazione inattesi e con un impatto rilevante possono tuttavia mettere a dura prova la capacità di intervento dei normali programmi nazionali. Di conseguenza, dati l'entità e gli effetti delle ristrutturazioni inattese e su vasta scala e poiché il FEG è un'espressione di solidarietà a livello degli Stati membri e tra di loro, l'assistenza può essere erogata con più efficacia a livello dell'Unione. Per mobilitare un contributo finanziario del FEG occorrerà l'accordo delle due branche dell'autorità di bilancio: l'aiuto concesso sarà pertanto l'espressione della solidarietà dell'Unione e degli Stati membri. La proposta contribuirà in tal modo a rendere più tangibile l'obiettivo di testimoniare la solidarietà dell'Unione in circostanze eccezionali, in particolare per i lavoratori colpiti e più in generale per i cittadini dell'Unione. L'intervento dell'Unione sarà pertanto limitato a quanto necessario per conseguire gli obiettivi di mostrare la solidarietà dell'Unione ai lavoratori espulsi dal lavoro.

La mobilitazione del FEG crea un valore aggiunto rispetto agli interventi dei singoli Stati membri. Le misure cofinanziate dal FEG aumentano non solo il numero complessivo dei servizi offerti ai lavoratori licenziati ma anche e soprattutto la loro varietà e il loro livello di intensità. Per di più, la mobilitazione del FEG crea effetti in termini di ruolo, che si estrinsecano nella possibilità di sperimentare idee innovative, individuare migliori prassi e inserirle nel pacchetto di misure. Le misure cofinanziate dal FEG contribuiscono inoltre al generale miglioramento dei processi di erogazione dei servizi.

Proporzionalità

Conformemente al principio di proporzionalità, le disposizioni della presente proposta non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere i suoi obiettivi. Gli obblighi imposti agli Stati membri rispecchiano la necessità di aiutare i lavoratori colpiti ad adattarsi a circostanze mutevoli e a ritrovare rapidamente un lavoro. L'onere amministrativo per l'Unione e per le autorità nazionali è stato limitato a quanto è necessario affinché la Commissione possa esercitare la sua responsabilità in materia di esecuzione del bilancio generale dell'Unione. Dal momento che il contributo finanziario è versato allo Stato membro conformemente al principio della gestione concorrente, lo Stato in questione sarà tenuto a rendere conto del modo in cui il contributo finanziario è stato utilizzato.

Scelta dell'atto giuridico

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero appropriati per il seguente motivo: l'obiettivo consistente nel dimostrare la solidarietà a livello dell'Unione può essere raggiunto solo mediante uno strumento giuridico direttamente applicabile.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI RETROSPETTIVE, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni retrospettive/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Deve essere svolta una valutazione ex post del presente regolamento entro il 31 dicembre 2021. È tuttavia già stata svolta una valutazione intermedia del FEG 2014-2020 10 e i risultati sono stati presi in considerazione.

La valutazione intermedia del FEG 2014-2020 mostra la necessità di rivedere l'assetto del FEG. Diverse sfide dovrebbero essere affrontate in futuro.

In merito all'ambito di applicazione del Fondo, le consultazioni dei portatori di interessi svolte ai fini della valutazione indicano la necessità di rivedere o di definire meglio l'assetto del FEG, ad esempio per aspetti quali l'esatto ambito di applicazione del Fondo e i criteri che ne determinano l'utilizzo. In linea con il principio di sussidiarietà, ogni caso di ristrutturazione deve avere un impatto rilevante sull'economia e sul mercato del lavoro per giustificare la mobilitazione dell'assistenza del FEG. Tuttavia, il concetto di "impatto rilevante" non è chiaramente definito. Ciò vale soprattutto per gli esuberi di dimensioni ridotte, al di sotto dell'attuale soglia di 500 lavoratori licenziati (applicata nel periodo 2014-2020): nelle aree rurali tali casi potrebbero di fatto risultare ammissibili in base alla clausola di deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento FEG, ad esempio, ma gli Stati membri non sono sicuri di riuscire a dimostrare l'impatto rilevante. Molti responsabili dell'attuazione del Fondo suggeriscono pertanto di abbassare la soglia.

Neanche i termini "globalizzazione" e "crisi" sono chiaramente definiti e gli Stati membri sono spesso incerti sul criterio in base al quale presentare una domanda. Individuare che cosa abbia effettivamente determinato un esubero per vedere se possa rappresentare la base di una domanda, e dimostrarlo nella domanda stessa, viene di norma considerato uno dei principali ostacoli alla presentazione delle domande da parte degli Stati membri. Alla luce di queste difficoltà, e in considerazione dell'ulteriore numero di posti di lavoro persi a causa dell'evoluzione tecnologica (in questi casi i lavoratori in esubero devono affrontare le stesse sfide di quelli collocati in esubero a causa della globalizzazione, dato che le loro competenze sono ormai superate o diventate obsolete), una possibile soluzione sarebbe quella di includere nel campo di applicazione del FEG tutti gli esuberi su vasta scala aventi un impatto rilevante. La valutazione induce a ritenere che ciò renderebbe il FEG più incisivo, più adatto ad affrontare le future sfide economiche e anche più equo, in quanto non sarebbe incentrato su un gruppo molto specifico di lavoratori espulsi dal lavoro. Tali modifiche determinerebbero un uso più equilibrato del FEG e ne estenderebbero il potenziale agli Stati membri UE-13 (questi ultimi attualmente non ricorrono spesso al FEG). In tal modo sarebbe eliminato l'onere di dover fornire nelle domande la prova che la perdita dei posti di lavoro è stata causata dalla globalizzazione o da una crisi. Trattandosi inoltre di una delle operazioni che richiedono più tempo nella fase di presentazione delle domande, questa semplificazione accelererebbe di alcune settimane la mobilitazione dell'assistenza del FEG in quanto verrebbe meno la necessità di svolgere estesi controlli delle circostanze. L'estensione del campo di applicazione e l'abbassamento della soglia offrirebbero inoltre agli Stati membri più piccoli maggiori possibilità di richiedere assistenza.

In merito agli obblighi di sorveglianza e rendicontazione la valutazione ha concluso che, per analizzare meglio l'efficacia del FEG, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a raccogliere dati di sorveglianza più dettagliati, soprattutto riguardo alla categoria di lavoratori (esperienza professionale e carriera scolastica), alla loro situazione occupazionale e al tipo di impiego trovato.

È poi emerso che il FEG dovrebbe essere più in sintonia con altre politiche dell'Unione. La valutazione suggerisce di inserire più strettamente l'assistenza del FEG nel quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni e di concepire un approccio più coordinato sia per le misure preventive, per far fronte a importanti eventi di ristrutturazione, sia per le misure reattive una tantum, come quelle attualmente cofinanziate dal FEG. Ciò potrebbe comportare un ampliamento della gamma di attività del FEG o lo sviluppo di un approccio più strettamente coordinato con altri strumenti dell'UE, come il FSE+. Sebbene l'impostazione del FEG mostri una chiara complementarità con il FSE+, gli Stati membri potrebbero inserire più efficacemente l'assistenza del FEG in un pacchetto completo di aiuti alla ristrutturazione. I cambiamenti che interessano il mercato del lavoro richiedono investimenti intensivi nel capitale umano, sotto forma sia di misure preventive proattive sia di misure reattive.

Durante il periodo di programmazione 2014-2020, in determinate circostanze è possibile includere nelle domande per il FEG un numero pari di NEET e di lavoratori licenziati. La disoccupazione giovanile è e continuerà a essere una sfida importante. L'esperienza dimostra inoltre che l'assistenza del FEG, se offerta ai NEET, viene in larga misura accolta. La valutazione suggerisce tuttavia che è opportuno esaminare se il FEG rappresenti la strada giusta per fornire tale assistenza oppure se altri canali offrirebbero migliori opportunità di raggiungere i giovani interessati. Potrebbe essere considerato iniquo offrire aiuto ai NEET solo nelle regioni colpite da ristrutturazioni in massa provocate dalla globalizzazione o dalla crisi finanziaria ma non nelle regioni colpite dall'automazione.

Consultazioni dei portatori di interessi

Sia la già ricordata valutazione intermedia sia la valutazione d'impatto alla quale si accennerà di seguito sono state caratterizzate da ampie consultazioni dei portatori di interessi, ivi comprese consultazioni aperte via internet, consultazioni mirate e riunioni di gruppi di riflessione.

La Commissione ha inoltre organizzato una serie di eventi destinati ai portatori di interessi, nel corso dei quali ha discusso eventuali modifiche da apportare al FEG dopo il 2020. Tali discussioni si sono svolte nell'ottobre 2017 e nel marzo 2018, durante le riunioni periodiche delle persone di contatto del FEG e i seminari di networking, e inoltre nel gennaio 2018, in occasione di una riunione straordinaria delle persone di contatto del FEG interamente dedicata alle discussioni sul dopo 2020.

In generale, le opinioni dei portatori di interessi non erano diverse da quelle della Commissione e sono rispecchiate nella presente proposta.

Esperti esterni

Nel preparare la valutazione intermedia la Commissione ha affidato uno studio di valutazione a un consulente esterno.

Analogamente, nel preparare la valutazione d'impatto la Commissione ha affidato uno studio a un consulente esterno.

Valutazione d'impatto

È stata realizzata una valutazione d'impatto, che accompagna le proposte normative della direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione per il prossimo quadro finanziario pluriennale. Essa riguarda i fondi seguenti:

il Fondo sociale europeo (FSE, uno dei fondi strutturali e di investimento europei - fondi SIE) e l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (YEI);

il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD);

il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);

il programma dell'UE per la salute; e

il programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI).

Per i fondi oggetto della valutazione d'impatto sono state valutate le seguenti opzioni.

Opzione 1: unire FSE, YEI, FEAD, EaSI e programma dell'UE per la salute. 

Questa era l'opzione preferita in base sia ai risultati delle valutazioni che all'esito delle consultazioni dei portatori di interessi. Secondo le autorità di gestione, un'ampia integrazione dei fondi consentirebbe di razionalizzare l'intervento strategico nell'intero campo di applicazione della politica sociale. Ciò offrirebbe maggiore flessibilità nella pianificazione degli interventi agevolando la realizzazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali. I beneficiari hanno confermato che esiste tuttora un potenziale inutilizzato per rafforzare le sinergie tra i programmi e i progetti finanziati.

Opzione 2: unire FSE, YEI, FEAD, EaSI, programma dell'UE per la salute e FEG. 

Questa opzione non farebbe che ridurre in modo artificioso il numero dei fondi. Gli obiettivi molto specifici, l'alta visibilità politica e la flessibilità di bilancio del FEG andrebbero persi se quest'ultimo fosse unito al FSE+. Questa analisi è stata confermata dai portatori di interessi durante il processo di consultazione 11 .

Opzione 3: unire i fondi operanti nell'ambito della gestione concorrente (ossia escludere EaSI e programma dell'UE per la salute ma includere il FEG). 

Ciò significherebbe sacrificare l'elevata visibilità del FEG quale strumento di emergenza a livello dell'Unione in grado di attenuare gli effetti negativi della globalizzazione. Verrebbero meno la potenziale flessibilità e le sinergie ottenibili dall'incorporazione dell'EaSI nel FSE+.

Opzione 4: mantenere il FEAD come fondo a sé stante ma unire i due tipi di programmi che esso finanzia (assistenza materiale e inclusione sociale).

Pur consentendo di accrescere le sinergie tra i tipi di sostegno dell'assistenza materiale di base e le misure di inclusione sociale, mantenendo al contempo le attuali norme di attuazione, ciò non garantirebbe tuttavia una differenziazione adeguata rispetto alle misure di inclusione sociale previste dal FSE.

Opzione 5: unire tutti i fondi SIE.

Questa soluzione metterebbe a repentaglio l'esecuzione delle politiche in quanto sarebbe impossibile adattare le norme di attuazione alle esigenze specifiche delle politiche finanziate; per di più non rafforzerebbe le sinergie e la coerenza con gli altri fondi per il capitale umano.

La valutazione d'impatto è stata esaminata dal comitato per il controllo normativo, che ha emesso un parere positivo con alcune riserve. Il parere del comitato per il controllo normativo è disponibile in Ares(2018)2265999. Le osservazioni del comitato per il controllo normativo sono state prese in considerazione: quelle relative al FEG riguardavano principalmente la spiegazione della logica alla base del FEG medesimo. Il comitato per il controllo normativo ha inoltre suggerito di presentare in modo più preciso le modalità d'uso del FEG e di svolgere un'analisi più dettagliata di quanto le modifiche proposte siano in grado di affrontare i problemi individuati; esso ha altresì raccomandato di spiegare più chiaramente le ragioni del mantenimento del FEG al di fuori del quadro finanziario pluriennale.

La proposta finale non si discosta dalle conclusioni della valutazione d'impatto. La conclusione più importante in relazione al FEG è che, in quanto fondo per l'aiuto di emergenza, esso dovrebbe rimanere al di fuori dei massimali di bilancio del quadro finanziario pluriennale. I fondi di emergenza non dovrebbero assorbire un bilancio specifico. Essere all'interno del quadro finanziario pluriennale significherebbe il contrario, ossia disporre di un bilancio specifico che il Fondo dovrebbe spendere, il che lo trasformerebbe in uno strumento di ordinaria assistenza alla ristrutturazione; viceversa, essere al di fuori del quadro finanziario pluriennale comporta una lunga procedura di mobilitazione, il che è in contrasto con la sua funzione di fondo di aiuto di emergenza: occorre pertanto accelerare e razionalizzare la procedura di mobilitazione. La valutazione d'impatto sottolinea l'importanza di abbassare la soglia per la mobilitazione del FEG e di estendere l'ambito di applicazione del medesimo.

Semplificazione

Non pertinente.

Diritti fondamentali

Non pertinente.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Il FEG è uno degli strumenti speciali che non rientrano nei massimali di bilancio del quadro finanziario pluriennale, con un importo annuo massimo di 200 Mio EUR (a prezzi 2018) dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.

Il suo funzionamento è disciplinato dal punto 9 del progetto di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria.

Le risorse umane e amministrative richieste sono indicate nella scheda finanziaria legislativa.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di sorveglianza, valutazione e informazione

La sorveglianza delle prestazioni del FEG verrà rafforzata introducendo nel regolamento sul FEG diposizioni relative a un sistema comune di sorveglianza con indicatori di output e di risultato. Il successo del FEG sarà misurato essenzialmente in base ai tassi di ricollocamento, ossia alla percentuale di persone che hanno trovato un'occupazione dopo avere usufruito dell'assistenza del FEG.

Gli Stati membri saranno tenuti a includere la presentazione degli indicatori comuni di output e di risultato nei contratti con gli organismi di attuazione. Le prescrizioni attualmente contenute nelle decisioni di finanziamento saranno incorporate nel regolamento sul FEG: di conseguenza, i dati sulla situazione occupazionale dei beneficiari dovranno essere comunicati quando lo Stato membro in questione presenta la relazione finale un anno più tardi. Dovranno essere altresì fornite informazioni relative al tipo e alla qualità di impiego (ad esempio permanente/non permanente) e ai cambiamenti in termini di occupabilità dei beneficiari al termine delle operazioni (ad esempio le qualifiche ottenute). I dati raccolti dovranno basarsi su indagini e dati forniti dalle autorità nazionali. Ciò consentirà di valutare in quale misura l'assistenza ricevuta abbia contribuito a migliorare l'occupabilità dei beneficiari e a mutare la loro situazione occupazionale onde determinare se il FEG stia funzionando in modo efficace.

Date le risultanze delle precedenti valutazioni e relazioni della Corte dei conti, verranno introdotti obiettivi legati al caso specifico. Detti obiettivi dovranno tenere conto delle caratteristiche specifiche di ciascun caso e delle analogie con i casi precedenti. Gli obiettivi dovrebbero fare riferimento ai tassi di reinserimento dei beneficiari, che sono necessari a fini di rendicontazione e di valutazione ma non sono collegati a meccanismi sanzionatori né a pagamenti basati sui risultati. Le situazioni di emergenza possono essere caratterizzate dal fatto di verificarsi in maniera inaspettata e spesso in contesti mutevoli e imprevedibili. Pagamenti basati sui risultati sarebbero legittimi solo se i risultati fossero ascrivibili direttamente all'assistenza concessa e non dipendessero in larga misura anche da fattori esterni. Nelle relazioni finali, tuttavia, gli Stati membri dovranno fornire un'analisi ragionata del grado di conseguimento degli obiettivi. Le valutazioni hanno mostrato che l'orientamento ai risultati non è mai stato messo in discussione di per sé: la maggiore preoccupazione per gli Stati membri è sempre stata quella di ridare un impiego alle persone e/o aumentarne l'occupabilità; tuttavia, la quantificazione dei risultati non è stata sempre possibile a causa della scarsità dei dati disponibili.

La valutazione intermedia del FEG ha mostrato che le valutazioni future dovrebbero essere programmate in modo da garantire sufficiente disponibilità di dati: in linea con gli orientamenti per legiferare meglio, la programmazione delle valutazioni future verrà perciò allineata meglio con il ciclo di attuazione del FEG. Ciò significa che dovrà essere completata una valutazione ogni quattro anni.

Le valutazioni saranno svolte in linea con i paragrafi 22 e 23 dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 12 , in occasione del quale le tre istituzioni hanno confermato che le valutazioni della legislazione e delle politiche vigenti dovrebbero servire da base per valutare l'impatto delle opzioni per ulteriori interventi. Le valutazioni esamineranno gli effetti del programma sul campo sulla base degli indicatori/obiettivi in esso previsti e conterranno un'analisi dettagliata di quanto il programma possa essere considerato pertinente, efficace ed efficiente, valutando se esso produca un sufficiente valore aggiunto unionale e sia coerente con le altre politiche dell'Unione. Esse faranno riferimento agli insegnamenti tratti per individuare eventuali carenze o problemi o il potenziale per migliorare ulteriormente le azioni o i loro risultati e per contribuire a massimizzarne lo sfruttamento o l'impatto.

La Commissione continuerà a presentare relazioni biennali sulle attività del Fondo.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Gli articoli 2 e 3 della proposta di regolamento illustrano la missione e gli obiettivi del FEG. A differenza del vigente regolamento sul FEG, (UE) n. 1309/2013, la missione fa espressamente riferimento al ruolo del FEG nel contribuire ai principi pertinenti del pilastro europeo dei diritti sociali. Viene inoltre chiarito negli obiettivi che il FEG fa fronte a ogni tipo di ristrutturazioni importanti e inattese, il che migliora la capacità del Fondo di adattarsi alle sfide economiche attuali e future.

I criteri di intervento sono stabiliti all'articolo 5. La soglia minima di esuberi proposta è di 250 lavoratori espulsi dal lavoro, mentre il regolamento in vigore prevede una soglia minima di 500 lavoratori: l'abbassamento della soglia è finalizzato a riflettere meglio le realtà di molte regioni, nelle quali il verificarsi di una ristrutturazione che determina l'espulsione dal lavoro di 250 persone ha un impatto rilevante sul mercato del lavoro; esso rispecchia inoltre il fatto che, in generale, l'incidenza dei casi di collocamento in esubero su vastissima scala è in declino. È stata introdotta una nuova disposizione che consente agli Stati membri di chiedere l'assistenza del FEG se gli esuberi si verificano nella stessa regione ma in settori economici diversi. Soprattutto per le regioni meno popolose, un'ondata di licenziamenti che si verifichi contemporaneamente in vari settori può avere un impatto molto rilevante sul mercato del lavoro. È stata aggiunta una nuova disposizione che stabilisce che, essendo orientato agli scambi, il FEG non può essere mobilitato in caso di esuberi nel settore pubblico come diretta conseguenza di tagli nei bilanci pubblici. Ciò rispecchia anche il fatto che il FEG non fornisce assistenza alle imprese che licenziano (in tale circostanza si tratterebbe delle autorità pubbliche dello Stato membro che chiede l'assistenza del FEG).

L'articolo 8 stabilisce le misure ammissibili. A differenza del regolamento in vigore, diventa obbligatorio includere la diffusione delle competenze richieste nell'era digitale: tale requisito è ritenuto necessario alla luce delle esigenze del mercato del lavoro. Le misure offerte devono essere basate sulle personali esigenze e qualifiche del beneficiario.

L'assistenza tecnica della Commissione è finalizzata a sostenere le misure necessarie all'attuazione del regolamento oggetto della proposta; a norma dell'articolo 12 della proposta, potrebbe essere utilizzato a tale scopo un importo massimo pari allo 0,5% dell'importo annuo massimo del FEG. Tale percentuale è più elevata di quella prevista nel periodo di programmazione in corso, in quanto sarà offerta un'assistenza specifica agli Stati membri con minore esperienza nell'attuazione del FEG o nell'assistenza alla ristrutturazione in quanto tale. Sono inoltre comprese ulteriori misure per aumentare il collegamento in rete e lo scambio di buone prassi tra gli Stati membri.

Il periodo standard per l'attuazione delle misure del FEG sarà mantenuto a 24 mesi; tuttavia, l'articolo 15 della proposta di regolamento stabilisce che il calcolo dei 24 mesi debba cominciare dal momento in cui è adottata la decisione di mobilitare il FEG e non dalla data di presentazione della domanda di sostegno del FEG. Ciò rispecchia il fatto che le procedure di bilancio vigenti in molti Stati membri non consentono agli Stati medesimi di assumersi il rischio di prefinanziare tali misure prima di sapere se l'assistenza sarà concessa o meno. Se tuttavia uno Stato membro vuole assumersi tale rischio, le misure sono ammissibili dal momento in cui gli esuberi sono annunciati, come già previsto dal regolamento attualmente in vigore.

L'articolo 16 della proposta di regolamento stabilisce la procedura di bilancio. Poiché le decisioni di mobilitare il FEG devono basarsi sul requisito formale di un numero minimo di 250 lavoratori che abbiano perso il lavoro entro un dato periodo di riferimento, non è più necessaria un'analisi approfondita delle circostanze dei collocamenti in esubero. Le proposte della Commissione di mobilitare il FEG, che erano basate su tali analisi, non sono quindi più necessarie. L'autorità di bilancio deciderà in merito alle richieste di storno. La Commissione allegherà la proposta di decisione di esecuzione e una sintesi della domanda alla richiesta di storno. Tale procedura consentirà di rendere disponibili più rapidamente i contributi finanziari.

La suddivisione delle competenze tra la Commissione e gli Stati membri è contenuta nell'articolo 23 della proposta. Il FEG rimarrà nell'ambito della gestione concorrente e non vengono apportate modifiche rilevanti alle disposizioni relative alla nomina degli organismi di attuazione, alle questioni legate all'audit e alla prevenzione delle frodi.

2018/0202 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 13 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 14 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)I principi orizzontali enunciati all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) e all'articolo 10 del TFUE, tra cui i principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all'articolo 5 del TUE dovrebbero essere rispettati nell'attuazione dei fondi, tenendo conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Gli Stati membri e la Commissione devono mirare a eliminare le disuguaglianze, promuovere la parità tra uomini e donne e integrare la prospettiva di genere nonché a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, una disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Le finalità dei fondi dovrebbero essere perseguite nell'ambito dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, a norma dell'articolo 11 e dell'articolo 191, paragrafo 1, del TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga".

(2)Il pilastro europeo dei diritti sociali 15 è stato proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017 in risposta alle sfide sociali che investono l'Europa. Tenendo conto delle trasformazioni in atto nel mondo del lavoro, l'Unione deve essere messa in condizione di raccogliere le sfide presenti e future della globalizzazione e della digitalizzazione rendendo la crescita più inclusiva e migliorando le politiche occupazionali e sociali. I venti principi fondamentali del pilastro si articolano in tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro; condizioni di lavoro eque; protezione sociale e inclusione. Il pilastro europeo dei diritti sociali fungerà da quadro di orientamento generale per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), consentendo all'Unione di metterne in pratica i principi pertinenti negli importanti eventi di ristrutturazione.

(3)Il 20 giugno 2017 il Consiglio ha approvato la risposta dell'Unione 16 all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile 17 - il futuro sostenibile dell'Europa. Il Consiglio ha sottolineato l'importanza di conseguire lo sviluppo sostenibile in tutte e tre le dimensioni (economica, sociale e ambientale) in modo equilibrato e integrato. È essenziale che lo sviluppo sostenibile sia integrato nel quadro strategico europeo e che l'Unione sia ambiziosa nelle politiche che persegue per affrontare le sfide globali. Il Consiglio ha accolto con favore la comunicazione della Commissione dal titolo "Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe" del 22 novembre 2016 come un primo passo per l'integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e l'applicazione dello sviluppo sostenibile quale principio guida di tutte le politiche dell'Unione, anche attraverso i suoi strumenti finanziari.

(4)Nel febbraio 2018 la Commissione ha adottato una comunicazione intitolata "Un quadro finanziario pluriennale nuovo e moderno per un'Unione europea in grado di realizzare efficientemente le sue priorità post-2020" 18 . Tale comunicazione sottolinea che il bilancio dell'Unione sosterrà l'economia sociale di mercato europea, che è unica nel suo genere. Sarà perciò fondamentale migliorare le opportunità occupazionali e far fronte alle sfide in materia di competenze, in special modo quelle relative alla digitalizzazione. La flessibilità di bilancio sarà un altro dei principi fondamentali del prossimo quadro finanziario pluriennale. Verranno mantenuti i meccanismi di flessibilità per consentire all'Unione di far fronte a circostanze impreviste e far sì che le risorse di bilancio siano utilizzate dove ce n'è urgente bisogno.

(5)Nel suo Libro bianco sul futuro dell'Europa 19 la Commissione ha espresso timori in merito ai movimenti isolazionisti, che seminano dubbi riguardo ai benefici del commercio aperto e all'economia sociale di mercato dell'Unione in generale.

(6)Nel suo documento di riflessione sulla gestione della globalizzazione 20 la Commissione individua nell'effetto combinato della globalizzazione legata al commercio e dell'evoluzione tecnologica i principali motori dell'aumento della domanda di manodopera qualificata e della riduzione dei posti di lavoro che richiedono qualifiche inferiori. Nonostante gli enormi vantaggi complessivi di un commercio più aperto e di un'ulteriore integrazione delle economie mondiali, questi effetti collaterali negativi devono essere affrontati. Poiché gli attuali vantaggi della globalizzazione non sono equamente distribuiti fra le diverse popolazioni e regioni, causando un impatto rilevante su coloro che ne subiscono le ripercussioni, esiste il pericolo che un'evoluzione ancora più rapida dei progressi tecnologici alimenti ulteriormente tali effetti. Di conseguenza, in linea con i principi di solidarietà e di sostenibilità sarà necessario garantire che i vantaggi della globalizzazione siano ripartiti in modo più equo conciliando l'apertura economica e lo sviluppo tecnologico con la protezione sociale.

(7)Nel suo documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE 21 la Commissione sottolinea l'esigenza di ridurre le divergenze economiche e sociali tra gli Stati membri e all'interno dei medesimi. Investire nell'uguaglianza, nell'inclusione sociale, nell'istruzione, nella formazione e nella sanità rappresenta pertanto una priorità essenziale.

(8)È probabile che la globalizzazione e l'evoluzione tecnologica determinino un ulteriore aumento dell'interconnessione e dell'interdipendenza delle economie mondiali. La riallocazione della forza lavoro è, inevitabilmente, parte integrante di tali mutamenti economici. Offrire assistenza ai lavoratori espulsi e a quelli minacciati di espulsione dal lavoro è di vitale importanza affinché i vantaggi dei mutamenti in atto possano essere ripartiti in modo equo. Il quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni 22 è lo strumento strategico unionale che delinea le migliori prassi per anticipare le ristrutturazioni aziendali e per affrontarle. Esso offre un quadro d'insieme sul modo di affrontare con strumenti programmatici adeguati le sfide poste dal processo di aggiustamento economico e dalle ristrutturazioni e il relativo impatto occupazionale e sociale. Esso invita inoltre gli Stati membri a utilizzare i finanziamenti nazionali e dell'Unione in modo da garantire che l'impatto sociale delle ristrutturazioni (e in special modo gli effetti negativi sull'occupazione) possa essere attenuato più efficacemente. I principali strumenti dell'Unione per assistere i lavoratori in tali circostanze sono il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), concepito per offrire un'assistenza di carattere preventivo, e il FEG, concepito per aiutare i lavoratori a reagire in caso di importanti e inattesi eventi di ristrutturazione.

(9)Il FEG è stato istituito dal regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 23 per la durata del quadro finanziario pluriennale che andava dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. È stato creato per permettere all'Unione di testimoniare la propria solidarietà nei confronti dei lavoratori che avevano perso il lavoro a seguito di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione.

(10)L'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1927/2006 è stato ampliato nel 2009 dal regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 24 nel quadro del piano europeo di ripresa economica, al fine di includere i lavoratori che avevano perso il lavoro come conseguenza diretta della crisi finanziaria ed economica mondiale.

(11)Per la durata del quadro finanziario pluriennale che va dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 25 ha esteso la portata del FEG ai casi di espulsione dal lavoro dovuti non solo al grave deterioramento della situazione economica derivante dal persistere della crisi finanziaria ed economica mondiale oggetto del regolamento (CE) n. 546/2009, ma anche a qualsiasi nuova crisi finanziaria ed economica mondiale.

(12)La Commissione ha svolto una valutazione intermedia del FEG per stabilire come e in quale misura esso realizzi i suoi obiettivi. Il FEG si è rivelato efficace, raggiungendo un tasso di reinserimento dei lavoratori più elevato di quello del periodo di programmazione precedente. La valutazione ha inoltre riscontrato che il FEG ha generato valore aggiunto europeo. Ciò è particolarmente vero in termini di effetti di volume, vale a dire che l'assistenza del FEG non solo aumenta il numero e la varietà dei servizi offerti, ma anche il loro livello di intensità. Inoltre, gli interventi del FEG hanno un'elevata visibilità e dimostrano direttamente al grande pubblico il valore aggiunto unionale dell'intervento. Sono state tuttavia individuate varie sfide. Da un lato, la procedura di mobilitazione è stata considerata troppo lunga. Inoltre, molti Stati membri hanno riferito di avere incontrato problemi nell'elaborare l'analisi approfondita delle circostanze in cui si è svolto l'evento che ha provocato gli esuberi. Il motivo principale che impedisce di presentare domanda agli Stati membri che pure avrebbero i requisiti per un potenziale caso di intervento del FEG è dato da problemi di capacità finanziaria e istituzionale. In alcuni casi può trattarsi semplicemente di una mancanza di manodopera: al momento gli Stati membri possono richiedere assistenza tecnica solo se attuano un caso di intervento del FEG. Poiché gli esuberi possono verificarsi in maniera inattesa, sarebbe importante che gli Stati membri fossero pronti a reagire immediatamente e in grado di presentare una domanda senza indugio. Inoltre, in alcuni Stati membri sembrano necessari interventi più approfonditi di rafforzamento delle capacità istituzionali al fine di assicurare un'attuazione efficiente ed efficace dei casi di intervento del FEG. La soglia dei 500 posti di lavoro persi è stata criticata perché ritenuta troppo elevata, soprattutto nelle regioni scarsamente popolate 26 .

(13)La Commissione sottolinea il ruolo del FEG in quanto strumento flessibile per sostenere i lavoratori che perdono il lavoro in eventi di ristrutturazione su vasta scala e per aiutarli a trovare il più rapidamente possibile una nuova occupazione. È opportuno che l'Unione continui a fornire un sostegno specifico una tantum volto ad agevolare il reinserimento professionale dei lavoratori espulsi dal lavoro in aree, settori, territori o mercati del lavoro sconvolti da un grave deterioramento della situazione economica. Considerate l'interazione e l'influenza reciproca tra il commercio aperto, i mutamenti tecnologici e altri fattori quali il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio, il che rende sempre più difficile individuare una causa specifica delle espulsioni dal lavoro, in futuro la mobilitazione del FEG si baserà esclusivamente sulla rilevanza dell'impatto provocato dall'evento di ristrutturazione considerato. Data la sua finalità di offrire un sostegno in situazioni di emergenza e in circostanze impreviste, a integrazione dell'assistenza di carattere più preventivo fornita dal FSE+, il FEG deve rimanere uno strumento speciale e flessibile, al di fuori dei massimali di bilancio del quadro finanziario pluriennale, come sottolineato nella comunicazione della Commissione " Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che difende - Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 " e nel relativo allegato 27 .

(14)Come già ricordato, al fine di preservare la dimensione europea del FEG, una domanda di sostegno dovrebbe essere presentata se un importante evento di ristrutturazione ha un impatto rilevante sull'economia locale o regionale. Tale impatto deve essere definito sulla base di un numero minimo di casi di espulsione dal lavoro in un periodo di riferimento specifico. Tenendo conto delle risultanze della valutazione intermedia, la soglia sarà fissata a 250 posti di lavoro persi nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi (o di sei mesi in determinati settori). Tenuto conto del fatto che ondate di licenziamenti nella stessa regione, anche se in settori diversi, hanno un impatto altrettanto rilevante sul mercato del lavoro locale, saranno possibili anche domande a livello regionale. Nel caso di mercati del lavoro di dimensioni ridotte, come i piccoli Stati membri o le regioni isolate, comprese le regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 del TFUE, oppure in circostanze eccezionali, le domande potrebbero essere presentate anche in presenza di un numero inferiore di casi di espulsione dal lavoro.

(15)Al fine di esprimere la solidarietà dell'Unione nei riguardi dei lavoratori espulsi dal lavoro e dei lavoratori autonomi la cui attività sia cessata, è opportuno che il tasso di cofinanziamento relativo al costo e all'attuazione del pacchetto di servizi personalizzati sia pari a quello del FSE+ nel rispettivo Stato membro interessato.

(16)La parte del bilancio dell'Unione destinata al FEG dovrebbe essere eseguita dalla Commissione in regime di gestione concorrente con gli Stati membri ai sensi del regolamento (UE, Euratom) [numero del nuovo regolamento finanziario] del Parlamento europeo e del Consiglio 28 ("il regolamento finanziario"). Pertanto, nel dare attuazione al FEG in regime di gestione concorrente, la Commissione e gli Stati membri sono tenuti a rispettare i principi enunciati nel regolamento finanziario, quali quelli di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione.

(17)L'Osservatorio europeo del cambiamento, che ha sede presso la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofund) di Dublino, assiste la Commissione e gli Stati membri con analisi qualitative e quantitative ai fini della valutazione delle tendenze in fatto di globalizzazione, ristrutturazioni e utilizzo del FEG.

(18)I lavoratori espulsi dal lavoro e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata dovrebbero avere pari accesso al FEG, indipendentemente dal tipo di contratto o di rapporto di lavoro. È pertanto opportuno considerare i lavoratori espulsi dal lavoro nonché i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata come possibili beneficiari del FEG ai fini del presente regolamento.

(19)I contributi finanziari del FEG dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure attive per il mercato del lavoro volte a reinserire rapidamente i beneficiari in un'attività lavorativa sostenibile, nel loro settore di attività iniziale o in uno diverso. Le misure dovrebbero rispecchiare le esigenze previste del mercato del lavoro locale o regionale. Tuttavia, ove pertinente, dovrebbe essere sostenuta anche la mobilità dei lavoratori espulsi dal lavoro al fine di aiutarli a trovare una nuova occupazione altrove. Verrà riservata un'attenzione particolare alla diffusione delle competenze richieste nell'era digitale. L'inclusione di indennità pecuniarie in un pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe essere limitata. Le imprese potrebbero essere incoraggiate a partecipare al cofinanziamento nazionale per le misure sostenute dal FEG.

(20)Nel definire il pacchetto coordinato di misure attive per il mercato del lavoro, è opportuno che gli Stati membri favoriscano le misure in grado di contribuire in modo rilevante all'occupabilità dei beneficiari. Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di ottenere il reinserimento in un'attività lavorativa sostenibile per il maggior numero possibile di beneficiari coinvolti nelle misure in questione quanto prima, e comunque entro il periodo di sei mesi previsto per la trasmissione della relazione finale sull'attuazione del contributo finanziario.

(21)Nel definire il pacchetto coordinato di misure attive per il mercato del lavoro gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione ai beneficiari svantaggiati, ad esempio i disoccupati giovani e anziani nonché le persone a rischio di povertà, in quanto gruppi che incontrano particolari problemi di reinserimento nel mercato del lavoro. Nondimeno, nell'ambito dell'attuazione del FEG occorre rispettare e promuovere i principi di parità di genere e non discriminazione in quanto valori fondamentali dell'Unione altresì sanciti dal pilastro europeo dei diritti sociali.

(22)Al fine di sostenere in modo efficace e rapido i beneficiari, gli Stati membri dovrebbero impegnarsi al massimo onde presentare domande complete per il contributo finanziario del FEG. Qualora la Commissione avesse bisogno di ulteriori informazioni per valutare una domanda, dovrebbero essere previsti limiti di tempo per la trasmissione di ulteriori informazioni.

(23)Nell'interesse dei beneficiari e degli organismi responsabili dell'attuazione delle misure, lo Stato membro richiedente dovrebbe tenere informati tutti gli attori interessati dalla procedura di domanda in merito ai relativi sviluppi.

(24)Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, i contributi finanziari del FEG non dovrebbero sostituire ma dovrebbero, ove possibile, integrare le misure di sostegno disponibili per i beneficiari nell'ambito dei fondi dell'Unione o di altre politiche o programmi unionali.

(25)È opportuno inserire disposizioni particolari riguardo alle attività di informazione e di comunicazione relative ai casi di intervento del FEG e ai risultati ottenuti.

(26)Per facilitare l'applicazione del presente regolamento è opportuno che le spese siano ammissibili a decorrere dalla data in cui uno Stato membro inizia a fornire i servizi personalizzati o dalla data in cui uno Stato membro sostiene spese amministrative per l'attuazione del FEG.

(27)Per rispondere alle esigenze che si manifestano soprattutto nel corso dei primi mesi di ogni anno, quando le possibilità di storno da altre linee di bilancio sono particolarmente ridotte, occorre rendere disponibile, nell'ambito della procedura di bilancio annuale, un importo adeguato di stanziamenti di pagamento per la linea di bilancio relativa al FEG.

(28)[Il quadro finanziario pluriennale e l'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del [data futura], sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria 29 (l'"accordo interistituzionale") determinano il quadro di bilancio del FEG].

(29)Nell'interesse dei beneficiari, l'assistenza dovrebbe essere messa a disposizione nel modo più rapido ed efficiente possibile. Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione che partecipano ai processi decisionali del FEG dovrebbero impegnarsi al massimo per ridurre i tempi di trattamento e semplificare le procedure onde garantire l'agevole e rapida adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG. Pertanto l'autorità di bilancio deciderà in futuro in merito alle richieste di storno presentate dalla Commissione senza che ci sia più bisogno di una proposta della Commissione per la mobilitazione del FEG.

(30)In caso di chiusura di un'impresa, i lavoratori espulsi dal lavoro possono essere aiutati a rilevarne in tutto o in parte le attività.

(31)Per consentire al Parlamento europeo di esercitare il proprio controllo politico e alla Commissione di effettuare una sorveglianza continua dei risultati ottenuti grazie all'assistenza del FEG, gli Stati membri dovrebbero presentare una relazione finale sull'attuazione del FEG.

(32)Gli Stati membri dovrebbero rimanere responsabili dell'attuazione del contributo finanziario nonché della gestione e del controllo delle azioni sostenute da finanziamenti dell'Unione, conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ("il regolamento finanziario") 30 o a quelle del regolamento che gli subentrerà. È opportuno che gli Stati membri rendano conto dell'uso fatto del contributo finanziario ricevuto dal FEG. Vista la brevità del periodo di attuazione degli interventi del FEG, è opportuno che la particolare natura degli interventi del FEG trovi riscontro negli obblighi in materia di rendicontazione.

(33)Gli Stati membri dovrebbero inoltre prevenire, individuare e correggere ogni irregolarità commessa dai beneficiari, comprese le frodi. Inoltre, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 31 e ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 32 e (Euratom, CE) n. 2185/96 33 , l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 34 la Procura europea può indagare e perseguire le frodi e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale 35 . Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie affinché ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), alla Procura europea (EPPO) e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione le irregolarità riscontrate, comprese le frodi, e il seguito a esse dato, nonché il seguito dato alle indagini dell'OLAF.

(34)In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/95, (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE) 2017/1939 del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio. In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(35)Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e determinano in particolare la procedura di formazione ed esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, attuazione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 del TFUE riguardano anche la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è precondizione essenziale per una gestione finanziaria sana e un uso efficace dei fondi dell'Unione.

(36)A norma dei paragrafi 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, vi è l'esigenza di valutare il presente programma sulla base di informazioni raccolte secondo prescrizioni specifiche in materia di sorveglianza, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del programma sul campo.

(37)Nel riflettere l'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente Fondo contribuirà a integrare l'azione per il clima nelle politiche dell'Unione e a conseguire un obiettivo complessivo del 25% della spesa del bilancio dell'Unione a sostegno di obiettivi in materia di clima. Durante la preparazione e l'attuazione del Fondo saranno individuate azioni pertinenti che saranno riesaminate nel contesto della sua valutazione.

(38)Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(39)Poiché la trasformazione digitale dell'economia richiede un certo livello di competenze digitali della forza lavoro, la diffusione delle competenze richieste nell'era digitale dovrebbe essere un elemento orizzontale obbligatorio di ogni pacchetto coordinato di servizi personalizzati offerto,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG).

Esso stabilisce gli obiettivi del FEG, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti, comprese le domande di contributi finanziari del FEG presentate dagli Stati membri per misure a favore dei beneficiari di cui all'articolo 7.

Articolo 2

Missione

Il FEG contribuisce a una migliore distribuzione dei vantaggi della globalizzazione e del progresso tecnologico aiutando i lavoratori espulsi dal lavoro ad adattarsi ai mutamenti strutturali. Esso contribuisce pertanto ad attuare i principi definiti nell'ambito del pilastro europeo dei diritti sociali e ad accrescere la coesione economica e sociale tra le regioni e gli Stati membri.

Articolo 3

Obiettivi

1.L'obiettivo generale del programma è dimostrare solidarietà e offrire sostegno ai lavoratori espulsi dal lavoro e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata nell'ambito di importanti e inattesi eventi di ristrutturazione di cui all'articolo 5.

2.L'obiettivo specifico del FEG è offrire assistenza in caso di importanti e inattesi eventi di ristrutturazione, in particolare quelli provocati dalle sfide poste dalla globalizzazione, quali trasformazioni dei flussi commerciali mondiali, controversie commerciali, crisi economiche o finanziarie, il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio, oppure quelli dovuti alla digitalizzazione o all'automazione. Viene dato particolare rilievo alle misure atte ad aiutare i gruppi più svantaggiati.

Articolo 4

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)"lavoratore espulso dal lavoro": un lavoratore il cui impiego si conclude prematuramente per collocamento in esubero o il cui contratto di lavoro non è rinnovato per motivi economici;

b)"lavoratore autonomo": una persona che ha impiegato meno di 10 lavoratori;

c)"beneficiario": una persona che partecipa a misure cofinanziate dal FEG;

d)"irregolarità": qualsiasi violazione del diritto applicabile, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione del FEG, che ha o può avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione imputando a quest'ultimo una spesa indebita.

Articolo 5

Criteri di intervento

1.Gli Stati membri possono presentare domanda di contributi finanziari del FEG per misure a favore dei lavoratori espulsi dal lavoro e dei lavoratori autonomi in conformità alle disposizioni del presente articolo.

2.È fornito un contributo finanziario del FEG nell'ambito di importanti eventi di ristrutturazione che determinino:

a)la cessazione dell'attività di oltre 250 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi i casi in cui la cessazione riguardi imprese di fornitori o di produttori a valle dell'impresa in questione;

b)la cessazione dell'attività di oltre 250 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo di riferimento di sei mesi, in particolare in PMI tutte operanti nello stesso settore economico definito a livello delle divisioni della NACE revisione 2 e situate in una regione o in due regioni contigue di livello NUTS 2 oppure in più di due regioni contigue di livello NUTS 2, a condizione che il numero complessivo dei lavoratori interessati, ivi compresi i lavoratori autonomi, sia superiore a 250 in due delle regioni combinate;

c)la cessazione dell'attività di oltre 250 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in particolare in PMI operanti nello stesso settore economico o in settori economici diversi definiti a livello delle divisioni della NACE revisione 2 e situate nella stessa regione di livello NUTS 2.

3.Nei mercati del lavoro di dimensioni ridotte o in circostanze eccezionali debitamente giustificate dallo Stato membro richiedente, in particolare per quanto concerne le domande che coinvolgono le PMI, una domanda di contributo finanziario a titolo del presente articolo può essere considerata ricevibile anche se i criteri fissati al paragrafo 1, lettere a), b) o c), non sono interamente soddisfatti, laddove i licenziamenti abbiano un grave impatto sull'occupazione e sull'economia locale o regionale. Lo Stato membro richiedente precisa quali dei criteri di intervento stabiliti al paragrafo 1, lettere a), b) o c), non sono interamente soddisfatti. L'importo cumulato dei contributi in circostanze eccezionali non può superare il 15% del massimale annuo del FEG.

4.Il FEG non può essere mobilitato se i lavoratori sono licenziati in seguito a tagli di bilancio operati da uno Stato membro che colpiscono settori dipendenti da finanziamenti pubblici.

Articolo 6

Calcolo dei casi di espulsione dal lavoro e di cessazione dell'attività

1.Lo Stato membro richiedente precisa il metodo seguito per calcolare, ai fini dell'articolo 5, il numero di lavoratori e di lavoratori autonomi come definiti all'articolo 4.

2.Lo Stato membro richiedente calcola il numero di cui al paragrafo 1 in riferimento a una delle seguenti date:

a)la data in cui il datore di lavoro, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 98/59/CE del Consiglio 36 , notifica per iscritto all'autorità pubblica competente il piano di collocamento in esubero collettivo;

b)la data in cui il datore di lavoro notifica il preavviso di licenziamento o di risoluzione del contratto di lavoro del lavoratore;

c)la data della risoluzione di fatto del contratto di lavoro o della sua scadenza;

d)la fine dell'incarico presso l'impresa utilizzatrice; oppure

e)per i lavoratori autonomi, la data di cessazione delle attività, determinata conformemente alle disposizioni legislative o amministrative nazionali.

Nei casi di cui alla lettera a), lo Stato membro richiedente fornisce alla Commissione ulteriori informazioni sul numero effettivo di lavoratori collocati in esubero conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento prima del completamento della valutazione da parte della Commissione.

Articolo 7

Beneficiari ammissibili

Lo Stato membro richiedente può offrire un pacchetto coordinato di servizi personalizzati conformemente all'articolo 8, cofinanziati dal FEG, ai beneficiari ammissibili, che possono comprendere:

a)i lavoratori espulsi dal lavoro e i lavoratori autonomi, calcolati conformemente all'articolo 6, la cui attività sia cessata durante i periodi di riferimento previsti all'articolo 5;

b)i lavoratori espulsi dal lavoro e i lavoratori autonomi, calcolati conformemente all'articolo 6, la cui attività sia cessata al di fuori del periodo di riferimento previsto all'articolo 5, vale a dire 6 mesi prima dell'inizio del periodo di riferimento o tra la fine del periodo di riferimento e l'ultimo giorno che precede la data del completamento della valutazione da parte della Commissione.

I lavoratori e i lavoratori autonomi di cui al primo comma, lettera b), sono considerati ammissibili purché possa essere stabilito un chiaro nesso causale con l'evento che ha provocato gli esuberi durante il periodo di riferimento.

Articolo 8

Misure ammissibili

1.Può essere concesso un contributo finanziario del FEG per misure attive per il mercato del lavoro che si iscrivono in un pacchetto coordinato di servizi personalizzati volti a facilitare la reintegrazione nel lavoro dipendente o autonomo dei beneficiari interessati, in particolare i più svantaggiati tra i lavoratori espulsi dal lavoro.

La diffusione delle competenze richieste nell'era industriale digitale è un elemento orizzontale obbligatorio di ogni pacchetto di servizi personalizzati offerto. Il livello di formazione è adattato alle qualifiche e alle esigenze del beneficiario.

Il pacchetto coordinato di servizi personalizzati può comprendere in particolare:

a)la formazione e la riqualificazione su misura, anche per quanto riguarda le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e le altre competenze richieste nell'era digitale, la certificazione dell'esperienza acquisita, l'assistenza nella ricerca di un lavoro, l'orientamento professionale, servizi di consulenza, il tutoraggio, l'assistenza al ricollocamento, la promozione dell'imprenditorialità, l'aiuto al lavoro autonomo, alla creazione di imprese e al loro rilevamento da parte dei dipendenti nonché le attività di cooperazione;

b)misure speciali di durata limitata quali le indennità per la ricerca di un lavoro, gli incentivi all'assunzione destinati ai datori di lavoro, le indennità di mobilità, le indennità di formazione o di soggiorno, comprese le indennità di assistenza.

I costi delle misure di cui alla lettera b) non possono superare il 35% dei costi totali per il pacchetto coordinato di servizi personalizzati elencati nel presente paragrafo.

Gli investimenti per il lavoro autonomo, per la creazione di imprese o per il loro rilevamento da parte dei dipendenti non possono superare i 20 000 EUR per lavoratore espulso dal lavoro.

Il pacchetto coordinato di servizi personalizzati tiene conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste. Il pacchetto coordinato è compatibile con il passaggio a un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e sostenibile, si concentra sulla diffusione delle competenze richieste nell'era industriale digitale e tiene conto della domanda sul mercato del lavoro locale.

2.Le seguenti misure non sono ammissibili a un contributo finanziario del FEG:

a)le misure speciali di durata limitata di cui al paragrafo 1, lettera b), che non sono condizionali alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di ricerca di lavoro o di formazione;

b)le misure che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi.

Le misure sostenute dal FEG non sostituiscono le misure passive di protezione sociale.

3.Il pacchetto coordinato di servizi è elaborato in consultazione con i beneficiari interessati, i loro rappresentanti o le parti sociali.

4.Su iniziativa dello Stato membro richiedente può essere concesso un contributo finanziario del FEG per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione.

Articolo 9

Domande

1.Lo Stato membro richiedente presenta una domanda alla Commissione entro 12 settimane dalla data in cui sono soddisfatti i criteri stabiliti all'articolo 5, paragrafo 2 o paragrafo 3.

2.Entro 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda o, se del caso, dalla data in cui la Commissione dispone della traduzione della stessa, se posteriore, la Commissione comunica allo Stato membro quali eventuali ulteriori informazioni siano richieste per la valutazione della domanda.

3.In caso di richiesta di ulteriori informazioni da parte della Commissione, lo Stato membro risponde entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta. La Commissione proroga detto termine di 10 giorni lavorativi su richiesta debitamente motivata dello Stato membro interessato.

4.Sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro, la Commissione conclude la valutazione della conformità della domanda alle condizioni per la concessione del contributo finanziario entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa o, se del caso, della traduzione della stessa. In via eccezionale, in caso di impossibilità per la Commissione di rispettare detto termine, essa ne fornisce una spiegazione per iscritto indicando le motivazioni del ritardo.

5.La domanda contiene le seguenti informazioni:

a)una valutazione del numero di lavoratori collocati in esubero ai sensi dell'articolo 6, compreso il metodo di calcolo;

b)qualora l'impresa che ha proceduto al licenziamento abbia proseguito le attività anche successivamente a tale provvedimento, la conferma che detta impresa ha adempiuto agli obblighi di legge in materia di esuberi;

c)una breve descrizione delle circostanze che hanno portato ai casi di espulsione dal lavoro;

d)l'identificazione, se del caso, delle imprese, dei fornitori o dei produttori a valle e dei settori in cui si sono verificati i licenziamenti, nonché delle categorie di beneficiari interessati, disaggregati per genere, fascia di età e livello di istruzione;

e)gli effetti previsti degli esuberi sull'economia e sull'occupazione a livello locale, regionale o nazionale;

f)una descrizione dettagliata del pacchetto coordinato di servizi personalizzati e delle relative spese, comprese in particolare le eventuali misure a sostegno di iniziative per l'occupazione dei beneficiari svantaggiati, giovani e meno giovani;

g)una spiegazione della considerazione data alle raccomandazioni formulate nel quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni e in merito alla complementarità del pacchetto coordinato di servizi personalizzati rispetto alle azioni finanziate da altri fondi nazionali o dell'Unione, comprese informazioni sulle misure che, per le imprese interessate che hanno proceduto ai licenziamenti, rivestono un carattere obbligatorio in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi;

h)una stima dei costi per ciascuna delle componenti del pacchetto coordinato di servizi personalizzati a sostegno dei beneficiari interessati e per qualunque attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione;

i)ai fini della valutazione, gli obiettivi indicativi definiti dallo Stato membro per il caso specifico in merito al tasso di ricollocamento dei beneficiari a 6 mesi dal termine del periodo di attuazione;

j)le date di avvio, effettive o previste, dei servizi personalizzati rivolti ai beneficiari interessati e delle attività per l'attuazione del FEG di cui all'articolo 8;

k)le procedure seguite per la consultazione dei beneficiari interessati, dei loro rappresentanti o delle parti sociali nonché delle autorità locali e regionali o eventualmente di altri portatori di interessi;

l)una dichiarazione che attesti la conformità del sostegno del FEG richiesto alle norme procedurali e sostanziali dell'Unione in materia di aiuti di Stato, nonché una dichiarazione che spieghi i motivi per cui il pacchetto coordinato di servizi personalizzati non si sostituisce alle misure che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi;

m)le fonti nazionali di prefinanziamento o cofinanziamento e, se del caso, altri tipi di cofinanziamento.

Articolo 10

Complementarità, conformità e coordinamento

1.Il contributo finanziario del FEG non sostituisce le misure che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi.

2.Il sostegno ai beneficiari interessati integra le misure adottate dagli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale, comprese quelle cofinanziate da fondi dell'Unione, in linea con le raccomandazioni formulate nel quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni.

3.Il contributo finanziario del FEG è limitato al minimo necessario per garantire un sostegno temporaneo una tantum ai beneficiari interessati. Le misure sostenute dal FEG sono conformi al diritto dell'Unione e al diritto nazionale, comprese le norme sugli aiuti di Stato.

4.Conformemente alle loro rispettive responsabilità, la Commissione e lo Stato membro richiedente garantiscono il coordinamento dell'assistenza fornita dai fondi dell'Unione.

5.Lo Stato membro richiedente garantisce che le misure specifiche che ricevono un contributo finanziario del FEG non ricevano assistenza da altri strumenti finanziari dell'Unione.

Articolo 11

Uguaglianza tra uomini e donne e non discriminazione

La Commissione e gli Stati membri garantiscono che tanto l'uguaglianza tra uomini e donne quanto l'integrazione della prospettiva di genere rappresentino un elemento costitutivo delle varie tappe di attuazione del contributo finanziario del FEG, promosso in ognuna di esse.

La Commissione e gli Stati membri adottano tutte le opportune misure per prevenire qualunque discriminazione basata sul genere, l'identità di genere, l'origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, una disabilità, l'età o l'orientamento sessuale nelle varie tappe dell'attuazione del contributo finanziario e nell'accesso al FEG.

Articolo 12

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1.Su iniziativa della Commissione, una percentuale non superiore allo 0,5% del massimale annuo del FEG può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del FEG, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali, le attività di comunicazione e quelle che aumentano la visibilità del FEG nonché le altre misure di assistenza tecnica e amministrativa. Tali misure possono estendersi su periodi di programmazione successivi e precedenti.

2.Entro i limiti del massimale fissato al paragrafo 1, la Commissione presenta una richiesta di storno di stanziamenti per l'assistenza tecnica verso le pertinenti linee di bilancio conformemente all'articolo 31 del regolamento finanziario.

3.La Commissione attua l'assistenza tecnica di propria iniziativa in regime di gestione diretta in conformità all'articolo [62, paragrafo 1, lettera a),] del regolamento finanziario, o di gestione indiretta, in conformità al [paragrafo 1, lettera c)] del medesimo articolo.

4.L'assistenza tecnica della Commissione comprende la trasmissione di informazioni e di orientamenti agli Stati membri per l'utilizzo, la sorveglianza e la valutazione del FEG. La Commissione fornisce inoltre alle parti sociali europee e nazionali informazioni e orientamenti chiari sul ricorso al FEG. Può rientrare tra le misure di orientamento anche la creazione di task force in caso di forte deterioramento della situazione economica in uno Stato membro.

Articolo 13

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.Gli Stati membri rendono nota l'origine unionale dei fondi e ne garantiscono la visibilità diffondendo informazioni coerenti, efficaci e specifiche a pubblici diversi, con informazioni mirate ai beneficiari, alle autorità locali e regionali, alle parti sociali, ai media e al grande pubblico.

Gli Stati membri usano l'emblema dell'Unione in conformità [all'allegato VIII del regolamento sulle disposizioni comuni] insieme a una semplice dichiarazione sui finanziamenti ("finanziato/cofinanziato dall'Unione europea").

2.La Commissione gestisce e aggiorna regolarmente una presenza online, accessibile in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione, per fornire informazioni aggiornate sul FEG, orientamenti per la presentazione delle domande e informazioni sulle domande accettate e respinte nonché sul ruolo del Parlamento europeo e del Consiglio nell'ambito della procedura di bilancio.

3.La Commissione realizza attività di informazione e comunicazione sui casi di intervento del FEG e sui risultati ottenuti in base alla sua esperienza, allo scopo di migliorare l'efficacia del FEG e di assicurare che i cittadini e i lavoratori dell'Unione siano al corrente della sua esistenza.

Gli Stati membri assicurano che tutto il materiale per la comunicazione e la visibilità sia messo a disposizione delle istituzioni, degli organismi o delle agenzie dell'Unione su richiesta e che sia concessa all'Unione una licenza gratuita, non esclusiva e irrevocabile di utilizzare tale materiale e tutti i diritti preesistenti a esso collegati. La licenza conferisce all'Unione i seguenti diritti:

   l'uso interno, ossia il diritto di riprodurre, copiare e mettere il materiale per la comunicazione e la visibilità a disposizione delle istituzioni e agenzie dell'Unione e dei suoi Stati membri, nonché del relativo personale;

   la riproduzione del materiale per la comunicazione e la visibilità con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma, in tutto o in parte;

   la comunicazione al pubblico, con qualsiasi mezzo, del materiale per la comunicazione e la visibilità;

   la distribuzione al pubblico, sotto qualsiasi forma, del materiale per la comunicazione e la visibilità (o copie di esso);

   lo stoccaggio e l'archiviazione del materiale per la comunicazione e la visibilità;

   la concessione in sublicenza a terzi dei diritti sul materiale per la comunicazione e la visibilità.

Possono essere concessi all'Unione ulteriori diritti.

4.Le risorse destinate alle azioni di comunicazione previste dal presente regolamento contribuiscono a coprire anche la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui abbiano un rapporto con gli obiettivi generali di cui all'articolo 3.

Articolo 14

Determinazione del contributo finanziario

1.Sulla base della valutazione svolta a norma dell'articolo 9 e tenuto conto in particolare del numero di beneficiari interessati, delle misure proposte e dei costi previsti, la Commissione stima e propone il più rapidamente possibile l'importo del contributo finanziario del FEG che è eventualmente possibile concedere nei limiti delle risorse disponibili.

2.Il tasso di cofinanziamento del FEG per le misure proposte è allineato al tasso di cofinanziamento più elevato previsto dal FSE+ nello Stato membro in questione.

3.Se, sulla base della valutazione svolta a norma dell'articolo 9, la Commissione giunge alla conclusione che sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario in forza del presente regolamento, essa avvia immediatamente la procedura di cui all'articolo 16.

4.Se, sulla base della valutazione svolta a norma dell'articolo 9, la Commissione giunge alla conclusione che non sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario in forza del presente regolamento, essa ne informa immediatamente lo Stato membro richiedente.

Articolo 15

Periodo di ammissibilità

1.Sono ammissibili a un contributo finanziario del FEG le spese sostenute a decorrere dalle date, riportate nella domanda a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, lettera j), in cui lo Stato membro interessato inizia o dovrebbe iniziare a fornire i servizi personalizzati ai beneficiari interessati o a sostenere le spese amministrative per l'attuazione del FEG, a norma dell'articolo 8, paragrafi 1 e 4.

2.Lo Stato membro realizza le misure ammissibili di cui all'articolo 8 il prima possibile e comunque entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della decisione di concessione del contributo finanziario.

3.Il periodo di attuazione decorre dalle date, riportate nella domanda a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, lettera j), in cui lo Stato membro inizia a fornire i servizi personalizzati ai beneficiari interessati e avvia le attività per l'attuazione del FEG di cui all'articolo 8 e si conclude 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione di concessione del contributo finanziario.

4.Nel caso in cui un beneficiario acceda a un corso di istruzione o formazione di durata uguale o superiore a due anni, le spese sostenute per tale corso sono ammissibili a un cofinanziamento del FEG fino allo scadere del termine per la presentazione della relazione finale di cui all'articolo 20, paragrafo 1, purché dette spese siano state sostenute prima di tale data.

5.Le spese di cui all'articolo 8, paragrafo 4, sono ammissibili fino allo scadere del termine per la presentazione della relazione finale di cui all'articolo 20, paragrafo 1.

Articolo 16

Procedura ed esecuzione del bilancio

1.Se ha concluso che sono soddisfatte le condizioni per concedere un contributo finanziario del FEG, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una richiesta di storno verso le pertinenti linee di bilancio conformemente all'articolo 31 del regolamento finanziario.

2.La richiesta di storno deve essere accompagnata da una sintesi dell'esame di ammissibilità della domanda.

3.La Commissione adotta una decisione di concessione di un contributo finanziario mediante un atto di esecuzione, che entra in vigore alla data alla quale la Commissione riceve notifica dell'approvazione dello storno di bilancio da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 110 del regolamento finanziario.

Articolo 17

Pagamento e utilizzo del contributo finanziario

1.In seguito all'entrata in vigore della decisione di concessione di un contributo finanziario a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, la Commissione versa, in linea di principio entro 15 giorni lavorativi, il contributo finanziario allo Stato membro interessato in un unico pagamento di prefinanziamento pari al 100%. Il prefinanziamento è oggetto di liquidazione contabile quando lo Stato membro presenta lo stato delle spese certificato a norma dell'articolo 20, paragrafo 1. L'importo non speso è rimborsato alla Commissione.

2.Il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è attuato nell'ambito della gestione concorrente, conformemente all'articolo 63 del regolamento finanziario.

3.Le condizioni dettagliate di finanziamento a livello tecnico sono definite dalla Commissione nella decisione di concessione del contributo finanziario di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

4.Al momento dell'esecuzione delle misure comprese nel pacchetto coordinato di servizi personalizzati, lo Stato membro interessato può presentare alla Commissione una proposta di modifica del pacchetto aggiungendo altre misure ammissibili di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), a condizione che tali modifiche siano debitamente giustificate e che il totale non superi il contributo finanziario di cui all'articolo 16, paragrafo 3. La Commissione valuta le modifiche proposte e, in caso di accordo, modifica di conseguenza la decisione di concessione del contributo finanziario.

5.Lo Stato membro interessato ha la flessibilità di riassegnare importi tra le diverse voci di bilancio contenute nella decisione di concessione del contributo finanziario di cui all'articolo 16, paragrafo 3. Se una riassegnazione comporta un aumento di oltre il 20% dell'importo relativo a una o più delle voci in questione, lo Stato membro ne dà comunicazione anticipata alla Commissione.

Articolo 18

Uso dell'euro

Nelle domande, nelle decisioni di concessione di contributi finanziari e nelle relazioni previsti dal presente regolamento, e in qualunque altro documento afferente, tutti gli importi sono espressi in euro.

Articolo 19

Indicatori

1.    Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato.

2.    Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti agli Stati membri obblighi di rendicontazione proporzionati.

3.    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 per modificare gli indicatori dell'allegato se ciò è ritenuto necessario per garantire una valutazione efficace dell'uso del Fondo.

Articolo 20

Relazione finale e chiusura

1.Entro la fine del settimo mese dallo scadere del periodo di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una relazione finale sull'attuazione del contributo finanziario comprendente informazioni:

a)sul tipo di misure e sui principali risultati, con una spiegazione delle sfide, degli insegnamenti tratti, delle sinergie e della complementarità con altri fondi dell'Unione e con l'indicazione, ove possibile, della complementarità delle misure con quelle finanziate da altri programmi nazionali o dell'Unione in linea con il quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni;

b)sui nomi degli organismi responsabili dell'esecuzione del pacchetto di misure nello Stato membro;

c)sugli indicatori di cui all'articolo 19;

d)sui risultati di un'indagine condotta presso i beneficiari sei mesi dopo la fine del periodo di attuazione, che renda conto dell'evoluzione percepita dell'occupabilità dei beneficiari o, per coloro che hanno già trovato un impiego, fornisca maggiori informazioni sulla qualità dell'impiego trovato, quali i cambiamenti dell'orario di lavoro, il livello di responsabilità o il mutamento del livello delle retribuzioni rispetto all'impiego precedente nonché il settore in cui la persona ha trovato lavoro, con una disaggregazione di tali informazioni per genere, fascia di età e livello di istruzione;

e)sul fatto che l'impresa che ha proceduto ai licenziamenti, salvo che si tratti di microimpresa o PMI, abbia beneficiato di aiuti di Stato o di precedenti finanziamenti a valere sul Fondo di coesione o sui fondi strutturali dell'Unione nei cinque anni precedenti;

f)su una dichiarazione giustificativa delle spese.

2.Entro la fine del diciannovesimo mese dallo scadere del periodo di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lo Stato membro interessato presenta l'insieme di dati semplice che contiene informazioni sull'indicatore di risultato a lungo termine previsto al punto 3 dell'allegato.

3.Entro sei mesi dalla ricezione da parte della Commissione di tutte le informazioni richieste conformemente al paragrafo 1, la Commissione procede alla chiusura del contributo finanziario del FEG determinandone l'importo finale ed eventualmente il saldo dovuto dallo Stato membro interessato in conformità all'articolo 24. Tale chiusura è condizionata alla trasmissione dell'indicatore di risultato a lungo termine di cui al paragrafo 2

Articolo 21

Relazione biennale

1.Entro il 1º agosto 2021 e ogni due anni da tale data, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione quantitativa e qualitativa completa sulle attività svolte nell'ambito del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 1309/2013 nel corso dei due anni precedenti. Tale relazione verte principalmente sui risultati ottenuti dal FEG e contiene in particolare informazioni sulle domande presentate, le decisioni adottate, le misure finanziate, compresi i dati statistici sugli indicatori di cui all'allegato, e la complementarità di tali misure con le misure finanziate da altri fondi dell'Unione, in particolare il FSE+, e informazioni sulla chiusura dei contributi finanziari concessi; essa comprende inoltre informazioni sulle domande che sono state respinte o ridotte per mancanza di stanziamenti sufficienti o in quanto non ammissibili.

2.La relazione è trasmessa per informazione alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alle parti sociali.

Articolo 22

Valutazione

1.Ogni quattro anni la Commissione esegue, di propria iniziativa e in stretta collaborazione con gli Stati membri, una valutazione dei contributi finanziari del FEG.

2.I risultati delle valutazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmessi per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alle parti sociali. Le raccomandazioni contenute nelle valutazioni sono prese in considerazione per l'elaborazione di nuovi programmi nel settore dell'occupazione e degli affari sociali o per lo sviluppo dei programmi esistenti.

3.Le valutazioni di cui al paragrafo 1 comprendono i dati statistici pertinenti sui contributi finanziari, disaggregati per Stato membro.

4.Per garantire una valutazione efficace dei progressi compiuti dal FEG nel conseguire i propri obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 per modificare l'allegato allo scopo di rivedere o integrare gli indicatori, se necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione.

Articolo 23

Gestione e controllo finanziario

1.Fatta salva la responsabilità della Commissione in materia di esecuzione del bilancio generale dell'Unione, gli Stati membri sono responsabili della gestione delle misure che beneficiano del sostegno del FEG nonché del controllo finanziario di tali misure. A tal fine essi provvedono tra l'altro a:

a)verificare che i meccanismi di gestione e di controllo siano posti in essere e applicati in modo tale da garantire un utilizzo efficace e corretto dei fondi dell'Unione, conformemente al principio della sana gestione finanziaria;

b)garantire che la trasmissione dei dati di sorveglianza sia un requisito obbligatorio nei contratti con gli organismi responsabili dell'esecuzione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati;

c)verificare la corretta esecuzione delle misure finanziate;

d)garantire che le spese finanziate si basino su documenti giustificativi verificabili e siano legittime e regolari;

e)prevenire, individuare e correggere le irregolarità, comprese le frodi, e recuperare le somme indebitamente versate, eventualmente aumentate degli interessi di mora. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le irregolarità, comprese le frodi.

2.Ai fini dell'articolo [63, paragrafo 3?,] del regolamento finanziario, gli Stati membri individuano gli organismi responsabili della gestione e del controllo delle misure sostenute dal FEG. Al momento della presentazione della relazione finale di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del presente regolamento, tali organismi comunicano alla Commissione le informazioni di cui [all'articolo 63, paragrafi 5, 6 e 7?,] del regolamento finanziario relative all'attuazione del contributo finanziario.

Qualora le autorità designate a norma del regolamento (UE) n. 1309/2013 abbiano fornito sufficienti garanzie in ordine alla legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti, lo Stato membro interessato può notificare alla Commissione che tali autorità sono confermate nell'ambito del presente regolamento. In tal caso lo Stato membro interessato indica le autorità confermate e le relative funzioni.

3.Qualora sia accertata un'irregolarità, gli Stati membri apportano le necessarie rettifiche finanziarie. Tali rettifiche consistono nell'annullare in tutto o in parte il contributo finanziario. Gli Stati membri recuperano le somme indebitamente versate in seguito all'individuazione di un'irregolarità e le rimborsano alla Commissione; se la somma non è rimborsata dallo Stato membro interessato entro il termine stabilito, si applicano interessi di mora.

4.Nell'esercizio della sua responsabilità in materia di esecuzione del bilancio generale dell'Unione, la Commissione adotta ogni misura necessaria per verificare che le azioni finanziate siano realizzate nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria. Spetta allo Stato membro richiedente garantire l'esistenza e il corretto funzionamento dei sistemi di gestione e controllo. La Commissione verifica l'esistenza di tali sistemi.

A tale scopo, fatte salve le competenze della Corte dei conti o i controlli effettuati dallo Stato membro conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, possono essere effettuati da funzionari o agenti della Commissione controlli in loco, anche a campione, sulle misure finanziate dal FEG, con un preavviso minimo di un giorno lavorativo. La Commissione ne informa lo Stato membro richiedente in modo da ottenere tutta l'assistenza necessaria. Possono partecipare a tali controlli anche funzionari o agenti dello Stato membro interessato.

5.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 per integrare il paragrafo 1, lettera e), stabilendo i criteri per la definizione dei casi di irregolarità da segnalare e i dati da fornire.

6.La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il formato da usare per la segnalazione delle irregolarità secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 26, paragrafo 2, al fine di assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del presente articolo.

7.Gli Stati membri garantiscono che tutti i documenti giustificativi riguardanti le spese sostenute siano mantenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti per un periodo di tre anni dalla chiusura del contributo finanziario ricevuto dal FEG.

Articolo 24

Recupero del contributo finanziario

1.Nei casi in cui il costo effettivo del pacchetto coordinato di servizi personalizzati sia inferiore all'importo del contributo finanziario di cui all'articolo 16, la Commissione recupera l'importo corrispondente dopo avere dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

2. Se, dopo avere svolto le necessarie verifiche, la Commissione giunge alla conclusione che lo Stato membro è venuto meno agli obblighi enunciati nella decisione di concessione del contributo finanziario o non si è conformato agli obblighi a esso incombenti in virtù dell'articolo 23, paragrafo 1, essa dà allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni. Laddove non sia stato raggiunto un accordo, la Commissione adotta mediante atto di esecuzione una decisione di procedere alle necessarie rettifiche finanziarie, annullando in tutto o in parte il contributo del FEG alla misura in questione. Tale decisione è adottata entro 12 mesi dalla ricezione delle osservazioni dello Stato membro. Lo Stato membro interessato recupera le somme indebitamente versate in seguito a irregolarità; se la somma non è rimborsata dallo Stato membro richiedente entro il termine stabilito si applicano interessi di mora.

Articolo 25
Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e all'articolo 23, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.La delega di potere di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e all'articolo 23, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, e dell'articolo 23, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 26
Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 27

Disposizione transitoria

Il regolamento (UE) n. 1309/2013 continua ad applicarsi alle domande presentate fino al 31 dicembre 2020. Esso si applica fino alla chiusura dei casi rispettivi.

Articolo 28

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica alle domande presentate a decorrere dal 1º gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati (cluster di programmi)

1.3.Natura della proposta/iniziativa

1.4.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.Durata e incidenza finanziaria

1.6.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di sorveglianza e relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza prevista sulle spese 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG).

1.2.Settore/settori interessati (cluster di programmi)

Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, come previsto dal programma di gestione 2018 della DG EMPL.

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

 una nuova azione 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 37  

 la proroga di un'azione esistente 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

1.4.Motivazione della proposta/iniziativa

1.4.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

Il regolamento (UE) n. 1309/2013 deve essere rivisto entro la fine del 2020. Tale revisione, effettuata attraverso la presente proposta di regolamento, permette al Fondo di ampliare il proprio obiettivo per offrire sostegno ai lavoratori espulsi dal lavoro e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata nell'ambito di importanti e inattesi eventi di ristrutturazione nonché di modificare alcuni dettagli tecnici onde ottenere più coerenza e sinergie, flessibilità, enfasi sulle prestazioni e semplificazione.

1.4.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex-post): l'intervento dell'Unione attraverso il FEG consente di integrare le misure nazionali per il reinserimento dei lavoratori licenziati offrendo a questi ultimi una combinazione unica di misure ad hoc volte a conseguire risultati più sostenibili, ad accrescere l'autostima dei beneficiari (che adottano un approccio più proattivo alla ricerca di lavoro) e a migliorarne l'occupabilità. L'esperienza maturata fino ad oggi con il FEG indica che l'aiuto offerto non sarebbe stato disponibile senza il ricorso al FEG.

1.4.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Si veda nella relazione della proposta di regolamento la descrizione dell'esperienza maturata nel quadro del regolamento (UE) n. 1309/2013.

1.4.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Il FSE+ e il FEG continueranno a essere complementari, in quanto il primo continuerà a svolgere un'azione preventiva e anticipatrice, mentre il secondo resterà un fondo di emergenza di natura reattiva al di fuori del quadro finanziario pluriennale. Ad esempio, il FSE+ integrerà il FEG sostenendo in modo proattivo misure adeguate in settori a rischio per motivi legati a sfide economiche prevedibili. Il sostegno ai beneficiari interessati integra le misure adottate dagli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale, comprese quelle cofinanziate da fondi dell'Unione, in linea con le raccomandazioni formulate nel quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni (QFR).

1.5.Durata e incidenza finanziaria

 Durata limitata

   In vigore a decorrere dall'1.1.2021

   Incidenza finanziaria dal 2021 al 2027 per gli stanziamenti di impegno e dal 2021 al 2031 per gli stanziamenti di pagamento.

 Durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA, seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.6.Modalità di gestione previste 38  

 Gestione diretta a opera della Commissione

a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;

   a opera delle agenzie esecutive.

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

[…]

[…]

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di sorveglianza e relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

L'articolo 21 della proposta di regolamento prevede che la Commissione presenti ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione quantitativa e qualitativa sulle attività svolte nell'ambito del regolamento oggetto della presente proposta e del regolamento (UE) n. 1309/2013 nel corso dei due anni precedenti. Tale relazione verte principalmente sui risultati ottenuti dal FEG e contiene in particolare informazioni sulle domande presentate, le decisioni adottate e le misure finanziate.

Conformemente all'articolo 22 della proposta di regolamento, la Commissione svolgerà entro il 30 giugno 2025 una valutazione intermedia dei finanziamenti mobilitati nell'ambito del FEG. Entro il 31 dicembre 2029 la Commissione è tenuta a svolgere una valutazione ex post dei finanziamenti mobilitati nell'ambito del FEG.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Le disposizioni relative alla gestione e al controllo finanziario sono stabilite all'articolo 23 della proposta di regolamento.

Il FEG è e rimarrà nell'ambito della gestione concorrente. L'esperienza ha mostrato che il pacchetto di servizi personalizzati deve essere definito dall'autorità più vicina ai cittadini. A seconda dello Stato membro e del tipo di evento di ristrutturazione si tratterà in genere di un'autorità locale, regionale o nazionale. I compiti di esecuzione saranno pertanto delegati alle autorità dello Stato membro. L'intervento unionale è reso necessario dall'entità dell'impatto dei collocamenti in esubero, ma in ossequio al principio di sussidiarietà sarà limitato a quanto necessario per conseguire gli obiettivi di mostrare la solidarietà dell'Unione ai lavoratori espulsi dal lavoro.

Considerata la sua finalità di offrire un sostegno in situazioni di urgenza e in circostanze impreviste, il FEG deve rimanere uno strumento speciale e flessibile, al di fuori dei massimali di bilancio del quadro finanziario pluriennale.

Il meccanismo di mobilitazione è stabilito all'articolo 16 della proposta di regolamento. La Commissione versa il contributo finanziario allo Stato membro interessato in un unico pagamento di prefinanziamento pari al 100%.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il o i sistemi di controllo interno per ridurli

I rischi sono quelli collegati alla gestione concorrente di fondi europei.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

Le disposizioni relative alla gestione e al controllo finanziario sono stabilite all'articolo 23 della proposta di regolamento.

In termini di tasso di errore previsto, nella fase delle proposte legislative l'obiettivo è mantenere il tasso di errore al disotto della soglia del 2%. Una soglia di rilevanza diversa potrebbe essere discussa solo caso per caso alla luce del dibattito legislativo, in particolare quando l'autorità legislativa non appoggiasse (per intero) le semplificazioni del programma proposto e/o imponesse un limite ai controlli, il che avrebbe conseguenze per il tasso di errore previsto. Ciò richiederebbe un approccio coordinato.]

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio nel quadro della strategia antifrode.

Le misure consistenti nel prevenire, individuare e correggere le irregolarità sono stabilite all'articolo 23, paragrafo 1, lettera e), e all'articolo 23, paragrafo 2, della proposta di regolamento.

Nel caso dei fondi a gestione concorrente esiste la specifica strategia antifrode congiunta 2015-2020 della DG Politica regionale e urbana, della DG Occupazione, affari sociali e inclusione e della DG Affari marittimi e pesca.

La comunicazione della Commissione sulla strategia antifrode (COM(2011) 376 definitivo del 24.6.2011) accoglie con favore la strategia esistente quale esempio di migliori prassi e prevede azioni a essa complementari, la più importante delle quali è che le proposte della Commissione per i regolamenti 2014-2020 impongano agli Stati membri di predisporre misure di prevenzione delle frodi. L'attuale proposta della Commissione prescrive espressamente di predisporre tali misure. Ciò dovrebbe rafforzare ulteriormente negli Stati membri la consapevolezza in merito alle frodi tra tutti gli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo dei fondi e ridurre in tal modo il rischio di frode.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova/nuove linee di bilancio di spesa proposte

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Strumento al di fuori del quadro finanziario pluriennale 2021-2027

Diss./Non diss. 39

di paesi EFTA 40

di paesi candidati 41

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 2, lettera b)], del regolamento finanziario

n.p.

17 01 01 Spese di sostegno relative al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

Non diss.

NO

NO

NO

NO

n.p.

17.04 Linea operativa per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

Diss.

NO

NO

NO

NO

n.p.

30.03 Riserva per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

Diss.

NO

NO

NO

NO

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

<…>

Strumento speciale al di fuori dei massimali del QFP

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Post 2027

TOTALE

17.04 Linea operativa per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

Impegni

1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Pagamenti

2)

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

30.03 Riserva per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 42

Impegni

1)

212

216

221

225

230

234

239

1 578

Pagamenti

2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione del programma 43  

Impegni = pagamenti

3)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

n.p.

TOTALE degli stanziamenti

Impegni

=1+3

212

216

221

225

230

234

239

1 578

Pagamenti

=2+3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.



Rubrica del quadro finanziario pluriennale

7

"Spese amministrative"



Mio EUR (al terzo decimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Post 2027

TOTALE

Risorse umane

1 435

1 435

1 435

1 435

1 435

1 435

1 435

10 045

Altre spese amministrative

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

1 435

1 435

1 435

1 435

1 435

1 435

1 435

10 045

Mio EUR (al terzo decimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Post 2027

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
per tutte le RUBRICHE
del quadro
finanziario pluriennale 

Impegni

1 435

1 435

1 435

1 435

1 435

1 435

1 435

10 045

Pagamenti

Per le altre spese amministrative, l'intera dotazione globale è indicata nella scheda finanziaria legislativa del FSE+.

3.2.2.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

1 435

1 435

1 435

1 435

1 435

1 435

1 435

10 045

Altre spese amministrative

Totale parziale della RUBRICA 7
 del quadro finanziario pluriennale

1 435

1 435

1 435

1 435

1 435

1 435

1 435

10 045

Esclusa la RUBRICA 7 44
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese
di natura amministrativa

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

1 435

1 435

1 435

1 435

1 435

1 435

1 435

10 045

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.2.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione

9

9

9

9

9

9

9

Nelle delegazioni

Ricerca

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) - AC, AL, END, INT e JPD  45

Rubrica 7

Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale 

- in sede

2

2

2

2

2

2

2

- nelle delegazioni

Finanziato dalla dotazione del programma  46

- in sede

- nelle delegazioni

Ricerca

Altro (specificare)

TOTALE

11

11

11

11

11

11

11

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Analizzare e discutere le domande per il FEG presentate dagli Stati membri; preparare la documentazione per le domande per il FEG presentate alla Commissione e all'autorità di bilancio; consultare i competenti servizi della Commissione e discutere con essi per l'intera durata dell'attività. Sorvegliare l'attuazione dei contributi finanziari. Preparare e/o discutere le modifiche pertinenti delle domande presentate.

Personale esterno

Analizzare e discutere le domande per il FEG presentate dagli Stati membri; preparare la documentazione per le domande per il FEG presentate alla Commissione e all'autorità di bilancio; consultare i competenti servizi della Commissione e discutere con essi per l'intera durata dell'attività. Sorvegliare l'attuazione dei contributi finanziari. Preparare e/o discutere le modifiche pertinenti delle domande presentate.

3.2.3.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da terzi

   prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche    

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Incidenza della proposta/iniziativa 47

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Articolo ….

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[…]

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni).

[…]

(1)    GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.
(2)    COM(2008) 800 definitivo del 26.11.2008.
(3)    Regolamento (CE) n. 546/2009 (GU L 167 del 29.6.2009, pag. 26).
(4)    Regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006.
(5)     https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_it .
(6)    Nel periodo di finanziamento 2007-2013 la soglia era stata inizialmente fissata a 1 000 posti di lavoro persi. L'abbassamento della soglia a 500 posti di lavoro non ha determinato un forte incremento delle domande nel periodo di finanziamento 2014-2020. Tuttavia, in alcune domande è stata invocata la clausola delle circostanze eccezionali, che consentiva di basare una domanda su un numero inferiore di lavoratori licenziati se i licenziamenti avevano un impatto rilevante nella regione interessata.
(7)    Il ricorso a un fondo per l'aiuto di emergenza dipende dal numero delle emergenze, che è difficile da prevedere. Qualora una pesante recessione economica dovesse determinare il pieno assorbimento dei fondi disponibili, occorrerà discuterne le possibili conseguenze al momento della revisione del quadro finanziario pluriennale.
(8)    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0098&qid=1527939703048&from=IT.
(9)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni (COM(2013) 882 final del 13.12.2013).
(10)    Relazione della Commissione sulla valutazione intermedia del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) (COM(2018) 297 final del 16.5.2018), accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla valutazione intermedia del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) (SWD(2018) 192 final del 16.5.2018).
(11)    Si veda in proposito lo studio della DG EMPL (attualmente in corso) a sostegno della valutazione d'impatto degli investimenti nel capitale umano: "L'incorporazione del FEG negli altri fondi della DG EMPL non è stata generalmente ritenuta opportuna dai diversi portatori di interessi coinvolti nella gestione del FEG".
(12)    Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016; GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(13)    GU C […] del […], pag. […].
(14)    GU C […] del […], pag. […].
(15)     https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_it .
(16)     http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/ .
(17)     https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld .
(18)    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0098&qid=1527939703048&from=IT.
(19)     https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_it .
(20)     https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_it .
(21)     https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_it .
(22)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni (COM(2013) 882 final del 13.12.2013).
(23)    Regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ( GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1 ).
(24)    Regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ( GU L 167 del 29.6.2009, pag. 26 ).
(25)    Regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006.
(26)    COM(2018) 297 final, accompagnata da SWD(2018) 192 final.
(27)    SWD(2018) 171 final e relativo allegato COM(2018) 321 final.
(28)    GU L [...] del [...], pag. [...].
(29)    Riferimento da aggiornare.
(30)    Riferimento da aggiornare.
(31)    Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(32)    Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
(33)    Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(34)    Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
(35)    Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
(36)    Riferimento da controllare/aggiornare: Direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi ( GU L 225 del 12.8.1998, pag. 16 ).
(37)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(38)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(39)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(40)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(41)    Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(42)    Le cifre sopra indicate sono gli importi massimi disponibili ogni anno per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.
(43)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(44)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(45)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale; JPD = giovane professionista in delegazione.
(46)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(47)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20% per spese di riscossione.

Bruxelles,30.5.2018

COM(2018) 380 final

ALLEGATO

della

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)


ALLEGATO

Indicatori comuni di output e di risultato per le domande per il FEG

Tutti i dati personali 1 devono essere disaggregati per genere (femminile, maschile, non binario).

1)Indicatori comuni di output per i beneficiari:

disoccupati*;

inattivi*;

lavoratori dipendenti*;

lavoratori autonomi*;

persone di età inferiore a 30 anni*;

persone di età superiore a 54 anni*;

titolari di un diploma di istruzione secondaria inferiore o più basso (ISCED 0-2)*;

titolari di un diploma di istruzione secondaria superiore (ISCED 3) o di istruzione post secondaria (ISCED 4)*;

titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED 5-8)*.

Il numero totale dei beneficiari deve essere calcolato automaticamente sulla base degli indicatori comuni di output relativi alla posizione lavorativa 2 .

Questi dati sui beneficiari che partecipano a misure cofinanziate dal FEG devono essere comunicati nella relazione finale a norma dell'articolo 20, paragrafo 1.

2)Indicatori comuni di risultato per i beneficiari:

percentuale di beneficiari del FEG aventi un lavoro dipendente (disaggregati per tipo di contratto di lavoro: a tempo pieno/a tempo parziale, con contratto a tempo determinato/a tempo indeterminato) e di lavoratori autonomi, sei mesi dopo la fine del periodo di attuazione*;

percentuale di beneficiari del FEG che ottengono una qualifica sei mesi dopo la fine del periodo di attuazione*;

percentuale di beneficiari del FEG in un percorso di istruzione o di formazione sei mesi dopo la fine del periodo di attuazione*.

Questi dati devono essere comunicati nella relazione finale a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, ed essere rilevati mediante dati forniti dalle autorità competenti dello Stato membro e attraverso indagini condotte presso i beneficiari (come disposto all'articolo 20, paragrafo 1, lettera d)). I dati devono interessare il numero totale dei beneficiari calcolato automaticamente e comunicato nell'ambito degli indicatori comuni di output 1). Anche le percentuali si riferiscono pertanto al totale così calcolato.

3)Indicatore comune di risultato a lungo termine per i beneficiari:

percentuale di beneficiari del FEG con un impiego, ivi comprese le attività lavorative autonome, 18 mesi dopo la fine del periodo di attuazione indicato nella decisione di finanziamento*.

Questi dati devono essere messi a disposizione entro la fine del diciannovesimo mese dallo scadere del periodo di attuazione. I dati dovrebbero interessare il numero totale dei beneficiari calcolato automaticamente e comunicato nell'ambito degli indicatori comuni di output 1). Anche le percentuali si riferiscono pertanto al totale così calcolato. In alternativa, per i casi di maggiore entità (con oltre 1 000 beneficiari) i dati possono essere rilevati sulla base di un campione rappresentativo del numero totale dei beneficiari comunicato tra gli indicatori di output 1).

(1)    Le autorità di gestione sono tenute a predisporre un sistema che registra e memorizza in formato elettronico i dati sui singoli partecipanti. Le modalità di trattamento dei dati adottate dagli Stati membri devono essere conformi alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1), in particolare gli articoli 4, 6 e 9. I dati comunicati per gli indicatori contrassegnati dal simbolo "*" sono dati personali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679. Il loro trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679).
(2)    Disoccupato, inattivo, lavoratore dipendente, lavoratore autonomo.