Bruxelles, 31.5.2018

COM(2018) 369 final

2018/0194(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 (programma “Pericle IV”)

{SWD(2018) 281 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta prevede come data di applicazione il 1° gennaio 2021 ed è presentata per una Unione a 27 Stati membri, tenuto conto della notifica da parte del Regno Unito della sua intenzione di recedere dall’Unione europea e dall’Euratom a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea, ricevuta dal Consiglio europeo il 29 marzo 2017.

·Motivazioni e obiettivi

L’euro, in quanto moneta unica dell’Unione, è un interesse europeo fondamentale, la cui integrità deve essere tutelata in tutte le sue dimensioni. La contraffazione dell’euro rappresenta un problema reale per l’Unione e le sue istituzioni. Le minacce sotto questo profilo sono ancora considerevoli, come dimostrato dalla crescente disponibilità su internet/darknet di euro e di caratteristiche di sicurezza contraffatti di alta qualità e l’esistenza di hotspot di contraffazione, ad esempio in Colombia, Perù e Cina. La falsificazione danneggia i cittadini e le imprese, che non sono rimborsati per le monete falsificate anche se ricevute in buona fede. Più in generale, essa incide sullo status di corso legale e sulla fiducia di cittadini e imprese in banconote e monete in euro autentiche.

·Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L’esigenza di proteggere l’euro contro la contraffazione monetaria a livello di UE e di disporre di un programma specifico dedicato a questo scopo esiste dall’introduzione dell’euro come moneta unica. L’attuale programma “Pericle 2020” è dedicato specificamente alla protezione delle banconote e delle monete in euro contro la falsificazione 1 ed è stato istituito dal regolamento (UE) n. 331/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2014 2 .

Il chiaro approccio transnazionale e pluridisciplinare e l’accento posto sul rafforzamento delle capacità di protezione dell’euro 3 rendono Pericle 2020 unico fra i programmi a livello dell’UE. Altre politiche dell’Unione, quali lo Strumento di polizia del Fondo sicurezza interna (strumento di polizia SIF) e lo Strumento di assistenza tecnica e scambio di informazioni (TAIEX), possono essere considerate complementari, come confermato da diverse autorità nazionali 4 .

La presente proposta legislativa riguarda l’iniziativa volta a proseguire il programma Pericle 2020 oltre il 2020.

·Coerenza con le altre normative dell’Unione

Una solida protezione dell’euro contro la contraffazione costituisce una componente essenziale della sicurezza ed uno dei punti focali dell’azione dell’UE, come indicato nel documento di riflessione sul futuro delle finanze dell’UE. La prevenzione e la lotta contro la contraffazione monetaria e le relative frodi preservano l’integrità del sistema dell’euro, migliorando così la competitività dell’economia dell’Unione e assicurando la sostenibilità delle finanze pubbliche. Sono pertanto direttamente connesse con l’obiettivo dell’Unione di migliorare il funzionamento dell’Unione economica e monetaria.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

·Base giuridica

La legislazione dell’Unione relativa alla protezione dell’euro contro la contraffazione rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 133 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Tale disposizione prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, previa consultazione della Banca centrale europea, stabiliscano le misure necessarie per l’utilizzo dell’euro come moneta unica. L’applicazione del programma Pericle sarà estesa agli Stati membri che non hanno adottato l’euro quale moneta unica attraverso una proposta di regolamento parallelo basata sull’articolo 352 del TFUE.

·Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La presente proposta è conforme al principio di sussidiarietà. La protezione della moneta unica europea in quanto bene pubblico ha una chiara dimensione transnazionale e pertanto la protezione dell’euro va oltre l’interesse e la responsabilità dei singoli Stati membri dell’UE. Considerando la circolazione transfrontaliera dell’euro e il profondo coinvolgimento della criminalità organizzata internazionale nella contraffazione dell’euro (produzione e distribuzione), i quadri nazionali di protezione devono essere integrati con un’iniziativa dell’UE al fine di garantire l’omogeneità nella cooperazione nazionale e internazionale, e far fronte a eventuali rischi transnazionali emergenti.

In base alla valutazione a medio termine del programma, il suo valore aggiunto risiede essenzialmente nella sua capacità, grazie alla sua specifica dimensione transnazionale, di sostenere forme di cooperazione internazionale che sono al di fuori della portata delle autorità nazionali 5 . Il programma ha chiaramente promosso la cooperazione transnazionale e transfrontaliera all’interno dell’Unione europea e a livello internazionale, garantendo una protezione mondiale dell’euro contro la falsificazione, e ha assunto in particolare la responsabilità di contrastare specifiche minacce emergenti (ad esempio il deep/dark web) e la relazione (problematica) con alcuni paesi (per esempio la Cina), minacce che i singoli Stati membri difficilmente potrebbero affrontare efficacemente per proprio conto. Iniziative come l’istituzione di un dialogo con le autorità cinesi contro la contraffazione 6 e il sostegno alle attività di protezione dell’euro in America latina 7 non sarebbero state realizzabili senza il programma. Anche la ricerca sulle caratteristiche di sicurezza innovative delle monete in euro di seconda generazione rientra in questa categoria di temi transnazionali.

·Proporzionalità

Il regolamento proposto è necessario, adeguato e appropriato per conseguire l’obiettivo auspicato. Esso propone di rafforzare efficacemente la cooperazione fra gli Stati membri e fra la Commissione e gli Stati membri, senza limitare la capacità degli Stati membri di proteggere l’euro contro la contraffazione monetaria. L’azione a livello dell’Unione è motivata, in quanto fornisce un chiaro sostegno agli Stati membri nella protezione collettiva dell’euro e incentiva l’utilizzo di strutture comuni europee per migliorare la cooperazione e lo scambio di informazioni fra le autorità competenti 8 .

·Scelta dello strumento

Lo strumento proposto è un regolamento, in continuità con il regolamento (UE) n. 331/2014 che istituisce il programma “Pericle 2020”. Il regolamento ha dimostrato di poter fornire la certezza giuridica necessaria per garantire una protezione efficace dell’euro contro la falsificazione che non avrebbe potuto essere conseguita per mezzo di altri strumenti giuridici.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

·Valutazioni retrospettive/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Una valutazione a medio termine del programma è stata condotta da un contraente indipendente sulla base dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 331/2014. Il 6 dicembre 2017 la Commissione ha adottato la comunicazione COM(2017) 741 al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati della valutazione intermedia del programma, in cui conclude che il programma dovrebbe proseguire fino alla sua scadenza naturale nel 2020, sostiene la continuazione del programma oltre il 2020, dati il suo valore aggiunto UE, il suo impatto a lungo termine e la sua sostenibilità, e concorda con la valutazione relativa al proseguimento del programma come programma a sé stante oltre il 2020 9 . La valutazione indipendente conclude che tutte le risultanze convergono verso una valutazione complessiva chiaramente positiva per quanto riguarda il valore aggiunto UE, la coerenza, la pertinenza, l’efficacia, la sostenibilità e l’efficienza. Per migliorare ulteriormente l’efficienza del programma, la valutazione ha suggerito:

di incoraggiare una maggiore partecipazione delle autorità nazionali competenti 10 : si dovrebbe considerare l’opportunità di allacciare contatti con i responsabili politici nazionali per garantire che le opportunità offerte dal programma siano comprese adeguatamente;

di semplificare la procedura di presentazione della domanda: dovrebbe essere esplorata la possibilità di presentare le domande ed altri documenti pertinenti online;

di rafforzare il processo di sorveglianza: si raccomanda un’eventuale modifica degli indicatori chiave di performance del programma per includervi indicatori qualitativi.

·Consultazioni dei portatori di interessi

Il tema della protezione dell’euro contro la falsificazione e la proposta QFP relativa alla prosecuzione del programma Pericle 2020 sono stati inclusi nella consultazione pubblica sui fondi dell’UE nel settore della sicurezza svoltasi tra il 10 gennaio 2018 e il 9 marzo 2018. In tutto sono stati ricevuti 153 contributi da soggetti pubblici e privati interessati, di cui 20 (13,07%) hanno fatto espresso riferimento al programma Pericle 2020 11 . Tali rispondenti hanno sottolineato la grande importanza del programma Pericle 2020 e il 50% di essi hanno evidenziato in particolare il valore aggiunto UE del programma nel garantire la cooperazione internazionale. Per quanto riguarda la necessità di modificare gli obiettivi dei programmi/fondi in questo settore o di aggiungerne di nuovi, sono stati espressi pareri contrastanti, con quattro rispondenti che hanno proposto di mantenere il livello di finanziamento attuale e tre favorevoli ad un aumento dei fondi.

·Valutazione d’impatto

In linea con i requisiti stabiliti dal regolamento finanziario dell’UE [inserire il riferimento], i programmi che assicurano la continuità sotto il profilo dei contenuti e della struttura o hanno un bilancio relativamente modesto non richiedono una valutazione d’impatto, ma piuttosto una valutazione ex ante sotto forma di un documento di lavoro dei servizi della Commissione (SWD). La valutazione ex ante SWD (SWD(2018) 281) che accompagna la presente proposta soddisfa i requisiti di una migliore regolamentazione.

·Semplificazione

La valutazione intermedia del programma Pericle 2020 suggerisce come misura di semplificazione per la continuazione del programma di mettere a disposizione la possibilità di presentare le domande e altri documenti pertinenti online. Inoltre, per semplificare l’esecuzione finanziaria delle sovvenzioni del programma Pericle 2020, è stato previsto nel 2017 un costo unitario di soggiorno 12 .

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma per il periodo compreso fra il 2021 e il 2027 è fissata a 7 700 000 EUR a prezzi correnti. Tale importo è coerente con la proposta della Commissione per il prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 13 . La scheda finanziaria legislativa allegata alla presente proposta di regolamento stabilisce le implicazioni di bilancio e le risorse umane e amministrative necessarie.

5.ALTRI ELEMENTI

·Modalità di sorveglianza, valutazione e presentazione di relazioni

Nell’accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea “Legiferare meglio”, le tre istituzioni hanno convenuto di stabilire nella legislazione obblighi di presentazione di relazioni, sorveglianza e valutazione, evitando al contempo l’inflazione normativa e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri.

In linea con l’accordo interistituzionale e gli articoli 12 e 13 del regolamento proposto:

al Parlamento europeo e al Consiglio sono trasmesse informazioni annuali sui risultati, comprese la coerenza e la complementarità con altri programmi dell’UE, tenendo conto degli indicatori di cui all’allegato della presente proposta;

la valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall’inizio della sua attuazione; e

al termine dell’attuazione del programma e comunque non oltre due anni dalla fine del periodo di cui all’articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.

2018/0194 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 (programma “Pericle IV”)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea 14 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria 15 ,

considerando quanto segue:

(1)L’Unione e gli Stati membri si prefiggono l’obiettivo di stabilire le misure necessarie per l’utilizzo dell’euro come moneta unica. Tali misure comprendono la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria e le relative frodi, in modo da migliorare l’efficienza dell’economia dell’Unione e assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche.

(2)Il regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio 16 prevede scambi d’informazione, cooperazione e reciproca assistenza, definendo un quadro armonizzato per la protezione dell’euro. Gli effetti di tale regolamento sono stati estesi dal regolamento (CE) n. 1339/2001 del Consiglio 17 agli Stati membri che non hanno adottato l’euro come moneta unica, in modo da fornire un livello di protezione equivalente per l’euro in tutta l’Unione.

(3)Le azioni finalizzate a promuovere lo scambio di informazioni e di personale, l’assistenza tecnica e scientifica e la formazione specializzata contribuiscono sensibilmente a migliorare la protezione della moneta unica dell’Unione contro la contraffazione monetaria e le relative frodi e quindi a conseguire un livello elevato e uniforme di tutela in tutta l’Unione, dimostrando nel contempo la capacità dell’Unione di combattere le forme gravi di criminalità organizzata.

(4)Un programma per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria contribuisce alla sensibilizzazione dei cittadini dell’Unione, migliorando la protezione dell’euro, in particolare mediante una costante diffusione dei risultati delle azioni sostenute da tale programma.

(5)In passato il sostegno a tali azioni mediante le decisioni 2001/923/CE 18 e 2001/924/CE 19 del Consiglio, che sono state successivamente modificate ed estese dalle decisioni del Consiglio 2006/75/CE 20 , 2006/76/CE 21 , 2006/849/CE 22 , 2006/850/CE 23 e dal regolamento (UE) n. 331/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 24 , ha permesso di rafforzare le azioni dell’Unione e degli Stati membri nel campo della protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria. Gli obiettivi del programma per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma “Pericle”) per i periodi 2002-2006, 2007-2013 e 2014-2017 25 sono stati conseguiti con successo.

(6)Nella comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione intermedia del programma Pericle 2020, la Commissione è giunta alla conclusione che sia opportuno sostenere la prosecuzione del programma Pericle 2020 oltre il 2020, dato il suo valore aggiunto UE, il suo impatto a lungo termine e la sostenibilità delle sue azioni.

(7)La valutazione intermedia consiglia di proseguire le azioni finanziate nell’ambito del programma Pericle 2020, tenendo conto delle possibilità di semplificare la presentazione delle domande, incoraggiare la differenziazione dei beneficiari, continuare a concentrarsi sulle minacce di contraffazione emergenti e ricorrenti e razionalizzare gli indicatori chiave di prestazione.

(8)Dovrebbe essere pertanto adottato un nuovo programma per il periodo 2021-2027 (programma “Pericle IV”). È opportuno garantire che il programma Pericle IV sia coerente e complementare rispetto ad altri programmi e azioni pertinenti. Ai fini della valutazione delle esigenze in materia di protezione dell’euro, la Commissione dovrebbe quindi svolgere le consultazioni necessarie presso le principali parti interessate (in particolare le autorità nazionali competenti designate dagli Stati membri, la Banca centrale europea ed Europol) all’interno del comitato di cui al regolamento (CE) n. 1338/2001, in particolare per quanto riguarda gli scambi, l’assistenza e la formazione, ai fini dell’applicazione del programma Pericle IV.

(9)Le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell’articolo 322 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea si applicano al presente regolamento. Tali regole sono stabilite dal regolamento finanziario e stabiliscono in particolare la procedura riguardante la formazione e l’esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti e premi e l’esecuzione indiretta, e prevedono controlli in merito alla responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell’articolo 322 del TFUE riguardano altresì la protezione del bilancio dell’Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, dato che il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana ed efficace dei fondi UE.

(10)Il presente regolamento è conforme ai principi del valore aggiunto e della proporzionalità. Il programma Pericle IV dovrebbe favorire la cooperazione tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione per proteggere l’euro contro la contraffazione monetaria, senza tuttavia interferire con le responsabilità degli Stati membri e utilizzando le risorse in modo più efficiente di quanto essi avrebbero fatto a livello nazionale. L’azione a livello dell’Unione è necessaria e motivata, in quanto fornisce un chiaro sostegno agli Stati membri nella protezione collettiva dell’euro e incentiva l’utilizzo di strutture comuni europee per migliorare la cooperazione e lo scambio di informazioni fra le autorità competenti.

(11)Il programma Pericle IV dovrebbe essere attuato conformemente al quadro finanziario pluriennale di cui al [riferimento al regolamento post MFF regolamento (UE, Euratom) n. ..../2018 del Consiglio]. 

(12)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del programma Pericle IV dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. La Commissione dovrebbe adottare programmi di lavoro annuali che definiscano le priorità, la ripartizione della dotazione di bilancio e i criteri di valutazione per le sovvenzioni alle azioni. I programmi di lavoro annuale dovrebbero indicare i casi eccezionali e debitamente motivati nei quali un aumento del cofinanziamento è necessario per dotare gli Stati membri di una maggiore flessibilità economica, affinché possano realizzare e completare in modo soddisfacente i progetti di protezione e salvaguardia dell’euro.

(13)Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma Pericle IV che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio ai sensi del [riferimento da aggiornare in base al nuovo accordo interistituzionale: punto 17 dell’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria].

(14)In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 26 , al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio 27 e (UE) 2017/1939 28 del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l’individuazione, la rettifica e l’indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio la Procura europea può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio. In conformità del regolamento finanziario, qualsiasi persona o entità destinataria di fondi dell’Unione dovrebbe collaborare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, concedere i diritti necessari e consentire l’accesso alla Commissione, all’OLAF, all’EPPO e alla Corte dei conti europea (CCE).

(15)La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia di valutazione sull’attuazione del programma Pericle IV e una relazione finale di valutazione sul conseguimento dei suoi obiettivi.

(16)È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 331/2014.

(17)È opportuno garantire una transizione agevole, senza interruzione, tra il programma Pericle 2020 e il programma Pericle IV ed è opportuno allineare la durata del programma Pericle IV al [riferimento al regolamento post MFF regolamento (UE, Euratom) n. .../2018 del Consiglio 29 ].Il programma Pericle IV dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto

Il presente regolamento istituisce il programma Pericle IV, un programma d’azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (nel seguito “il programma”).

Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di attribuzione dei finanziamenti.

Articolo 2
Obiettivi del programma

1.L’obiettivo generale del programma è il seguente:

prevenire e combattere la contraffazione monetaria e le relative frodi, migliorando così la competitività dell’economia dell’Unione e assicurando la sostenibilità delle finanze pubbliche.

2.L’obiettivo specifico del programma è il seguente:

proteggere le banconote e le monete in euro contro la contraffazione monetaria e le relative frodi, sostenendo e integrando le iniziative avviate dagli Stati membri e assistendo le competenti autorità nazionali e dell’Unione nei loro sforzi per sviluppare, tra di loro e con la Commissione, una stretta e regolare cooperazione e uno scambio delle migliori prassi, coinvolgendo anche, se del caso, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

Articolo 3
Bilancio

1.La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 è di 7 700 000 EUR (a prezzi correnti).

2.Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.

3.L’importo di cui al paragrafo 1 può essere usato per l’assistenza tecnica e amministrativa finalizzata all’attuazione del programma, ad esempio per attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, anche riguardanti i sistemi informatici istituzionali.

Articolo 4
Attuazione e forme di finanziamento dell’UE

1.Il programma è attuato in regime di gestione diretta conformemente al [ultima versione del regolamento finanziario, regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.]

2.Il programma è attuato dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri, mediante regolari consultazioni nelle varie fasi di attuazione del programma, tenendo conto delle pertinenti misure intraprese da altri organi competenti, in particolare la Banca centrale europea ed Europol.

3.Il sostegno finanziario a titolo del programma per le azioni ammissibili di cui all’articolo 6 è erogato sotto forma di:

sovvenzioni; o

appalti pubblici.

Articolo 5
Azioni comuni

1.Le azioni previste dal programma possono essere organizzate congiuntamente dalla Commissione e da altri partner aventi le competenze richieste, quali:

(a)le banche centrali nazionali e la Banca centrale europea (BCE);

(b)i Centri di analisi nazionali (NAC) e i Centri nazionali di analisi delle monete (CNAC);

(c)il Centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) e le zecche;

(d)Europol, Eurojust e Interpol;

(e)gli uffici centrali nazionali per la lotta contro la contraffazione monetaria di cui all’articolo 12 della Convenzione internazionale per la repressione del falso nummario firmata a Ginevra il 20 aprile 1929 30 , nonché gli altri servizi specializzati nella prevenzione, individuazione e contrasto della contraffazione monetaria;

(f)le strutture specializzate in materia di tecnica di reprografia e di autentificazione, gli stampatori e incisori;

(g)organismi diversi da quelli di cui alle lettere da a) a f) in possesso di conoscenze tecniche particolari, inclusi, se del caso, organismi di paesi terzi e, in particolare, di paesi aderenti e di paesi candidati all’adesione; e

(h)gli enti privati che abbiano sviluppato e dimostrato conoscenze tecniche e le squadre specializzate nell’individuazione di banconote e monete contraffatte.

2.Quando le azioni ammissibili sono organizzate congiuntamente dalla Commissione e da BCE, Eurojust, Europol o Interpol, le spese relative all’organizzazione sono ripartite tra loro. Ciascuno di essi, in ogni caso, si fa carico delle spese di viaggio e di soggiorno dei propri partecipanti.

CAPO II
AMMISSIBILITÀ

Articolo 6
Azioni ammissibili

1.Nel rispetto delle condizioni stabilite dai programmi di lavoro annuali di cui all’articolo 10, il programma fornisce sostegno finanziario alle seguenti azioni:

(a)lo scambio e la diffusione di informazioni, in particolare attraverso l’organizzazione di workshop, riunioni e seminari, tra cui la formazione, tirocini mirati e scambi di personale delle autorità nazionali competenti e altre azioni analoghe. Lo scambio di informazioni verte, tra l’altro, su quanto segue:

le metodologie di controllo e di analisi dell’impatto economico e finanziario della contraffazione monetaria;

il funzionamento delle banche dati e dei sistemi di allarme rapido;

l’utilizzo di strumenti di individuazione attraverso, in particolare, applicazioni informatiche;

i metodi d’inchiesta e di indagine;

l’assistenza scientifica, incluso il monitoraggio dei nuovi sviluppi;

la protezione dell’euro all’esterno dell’Unione;

azioni di ricerca;

la messa a disposizione di competenze operative specialistiche;

(b)l’assistenza tecnica, scientifica e operativa che risulti necessaria nell’ambito del programma, in particolare:

qualsiasi misura adeguata che consenta di costituire a livello di Unione strumenti pedagogici, quali manuali della legislazione unionale, bollettini d’informazione, manuali pratici, glossari e lessici, basi di dati, in particolare in materia di assistenza scientifica o sorveglianza tecnologica, o applicazioni informatiche di supporto quali i software;

la realizzazione di studi pertinenti aventi un interesse pluridisciplinare e transnazionale, compresa la ricerca su caratteristiche di sicurezza innovative;

sviluppo di strumenti e metodi di sostegno tecnico alle azioni di individuazione a livello di Unione;

assistenza per la cooperazione nelle operazioni che coinvolgono almeno due Stati quando essa non sia fornita da altri programmi delle istituzioni e degli organismi europei;

(c)l’acquisto delle attrezzature che saranno utilizzate dalle autorità specializzate nella lotta alla contraffazione monetaria di paesi terzi per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria, a norma dell’articolo 10, paragrafo 3.

2.Il programma tiene conto degli aspetti transnazionali e pluridisciplinari della lotta contro la contraffazione monetaria ed è rivolto ai seguenti gruppi di partecipanti:

(a)il personale delle agenzie competenti nell’individuazione e nella lotta contro la contraffazione monetaria (in particolare le forze di polizia, le autorità doganali e le amministrazioni finanziarie in funzione delle varie competenze sul piano nazionale);

(b)il personale dei servizi di informazione;

(c)i rappresentanti delle banche centrali nazionali, delle zecche, delle banche commerciali e degli altri intermediari finanziari, in particolare per quanto riguarda gli obblighi degli istituti finanziari;

(d)i magistrati, gli avvocati e i membri dell’ordine giudiziario specializzati in questo settore;

(e)qualsiasi altro gruppo di specialisti interessato, quali le camere di commercio e dell’industria o qualsiasi struttura in grado di raggiungere piccole e medie imprese, commercianti e corrieri.

3.I gruppi di cui al paragrafo 2 possono includere partecipanti di paesi terzi, se ciò è importante ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2.

CAPO III
SOVVENZIONI

Articolo 7
Sovvenzioni

Le sovvenzioni a titolo del programma sono attribuite e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

Per le azioni attuate tramite sovvenzioni, l’acquisto di attrezzature non costituisce l’unica componente della convenzione di sovvenzione.

Articolo 8
Tassi di cofinanziamento

Il tasso di cofinanziamento per le sovvenzioni concesse a titolo del programma non supera il 75% dei costi ammissibili. In casi eccezionali e debitamente giustificati, definiti nei programmi di lavoro annuali di cui all’articolo 10, il tasso di cofinanziamento non supera il 90% dei costi ammissibili.

Articolo 9
Soggetti idonei

I soggetti ammessi al finanziamento a titolo del programma sono le autorità nazionali competenti ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1338/2001.

CAPO IV
PROGRAMMAZIONE, SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE E CONTROLLO

Articolo 10
Programmi di lavoro

1.Il programma è attuato mediante programmi di lavoro di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario.

2.Per le sovvenzioni, in aggiunta agli obblighi di cui all’articolo 108 del regolamento finanziario, il programma di lavoro specifica i criteri principali di selezione e attribuzione e il tasso massimo possibile di cofinanziamento.

Articolo 11
Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.La delega di potere di cui all’articolo 12, paragrafo 2, è conferita alla Commissione a decorrere dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2027.

3.La delega di potere di cui all’articolo 12, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 12
Sorveglianza

1.Gli indicatori per riferire sui progressi del programma nel conseguire l’obiettivo specifico di cui all’articolo 2 figurano nell’allegato del presente regolamento.

2.          Al fine di garantire un’effettiva valutazione dei progressi del programma verso il raggiungimento dei suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità all’articolo 11, per elaborare le disposizioni per un quadro di sorveglianza e di valutazione, anche attraverso modifiche dell’allegato volte a rivedere e completare gli indicatori se necessario ai fini della valutazione.

3.La Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati del programma, tenendo conto degli indicatori quantitativi e qualitativi di cui all’allegato del presente regolamento.

4.I paesi partecipanti e gli altri beneficiari trasmettono alla Commissione tutti i dati e le informazioni necessari per consentire la sorveglianza e la valutazione del programma.

Articolo 13
Valutazione

1.La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall’inizio della sua attuazione.

2.Al termine dell’attuazione del programma e comunque non oltre due anni dalla fine del periodo di cui all’articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.

3.La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14
Informazione, comunicazione e pubblicità

1.I destinatari dei finanziamenti dell’Unione riconoscono l’origine dei fondi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

2.La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all’articolo 2.

Articolo 15
Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 331/2014 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2021.

Articolo 16
Disposizioni transitorie

Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle azioni interessate ai sensi del regolamento (UE) n.  331/2014, che continua pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.

Articolo 17
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo            Per il Consiglio

Il presidente            Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

1.3.Natura della proposta/iniziativa

1.4.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.Durata e incidenza finanziaria

1.6.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di sorveglianza e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza prevista sulle spese 

3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il programma Pericle IV per la promozione di azioni nel settore della protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria

1.2.Settore/settori interessati 

Sicurezza; approfondimento dell’UEM: protezione dell’euro contro la contraffazione

1.3.Natura della proposta/iniziativa

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione. 

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria 31  

X La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente 

La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione 

1.4.Motivazione della proposta/iniziativa

1.4.1.Necessità nel breve e lungo termine

Il trattato prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscano le misure necessarie per l’utilizzo dell’euro come moneta unica (articolo 133 del TFUE). Tali misure includono, fra l’altro, la protezione dell’euro contro la contraffazione. In base a tale articolo, la protezione dell’euro come moneta unica è responsabilità dell’UE. Parallelamente, le autorità nazionali emettono le banconote e le monete in euro, conformemente all’articolo 128 del TFUE. Gli Stati membri hanno adottato disposizioni nazionali e stabilito regole interne per la sua protezione.

1.4.2.Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione (che può derivare da diversi fattori, ad esempio un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un’efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per “valore aggiunto dell’intervento dell’Unione” si intende il valore derivante dall’intervento dell’Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell’azione a livello europeo (ex ante)

La protezione della moneta unica europea in quanto bene pubblico ha una chiara dimensione transnazionale e pertanto la protezione dell’euro va oltre l’interesse e la responsabilità dei singoli Stati membri dell’UE. Considerando la circolazione transfrontaliera dell’euro, il profondo coinvolgimento della criminalità organizzata internazionale nella contraffazione dell’euro (produzione e distribuzione), i quadri nazionali di protezione devono essere integrati al fine di garantire l’omogeneità nella cooperazione nazionale e internazionale, e far fronte a eventuali rischi transnazionali emergenti.

Valore aggiunto UE previsto (ex post)

Il programma promuoverà la cooperazione transnazionale e transfrontaliera all’interno dell’Unione europea e a livello internazionale per garantire una protezione mondiale dell’euro contro la falsificazione, nonché, in particolare, assumere la responsabilità di contrastare specifiche minacce emergenti (ad esempio il deep/dark web) e le relazioni (problematiche) con alcuni paesi (per esempio la Cina), in quanto è difficile per i singoli Stati membri affrontare efficacemente tali minacce in proprio. Iniziative come l’istituzione di un dialogo con le autorità cinesi contro la contraffazione e il sostegno alle attività di protezione dell’euro in America latina non saranno realizzabili senza il programma. Anche la ricerca sulle caratteristiche di sicurezza innovative delle monete in euro di seconda generazione rientra in questa categoria di temi transnazionali.

1.4.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Il programma Pericle è stato valutato in tre occasioni, nel 2004, nel 2011 e nel 2017. Le valutazioni hanno rilevato che il programma ha conseguito i suoi obiettivi e tutti i beneficiari si sono espressi a favore del suo proseguimento. In particolare, la valutazione intermedia del programma Pericle 2020 nel 2017 ha concluso che tutte le risultanze convergevano verso una valutazione complessiva chiaramente positiva per quanto riguarda il valore aggiunto UE, la coerenza, la pertinenza, l’efficacia, la sostenibilità e l’efficienza.

Gli insegnamenti tratti dal precedente programma sono i seguenti:

- la necessità di incoraggiare una maggiore partecipazione delle autorità nazionali competenti: è necessario prendere in considerazione l’istituzione di contatti con i responsabili politici nazionali per garantire che le opportunità offerte dal programma siano comprese adeguatamente;

- dovrebbero essere esplorate le possibilità di presentare le domande ed altri documenti pertinenti online;

- grazie ad un documento di strategia annuale di Pericle che identifichi le minacce emergenti e ricorrenti e le priorità, il programma dovrà essere in grado di continuare a rispondere a tali minacce e alle priorità in maniera flessibile ed efficace.

1.4.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Il chiaro approccio transnazionale e pluridisciplinare e l’accento posto sul rafforzamento delle capacità di protezione dell’euro 32 rendono Pericle 2020 unico fra i programmi a livello dell’UE. Due programmi della Commissione possono essere considerati complementari. Lo Strumento di polizia del Fondo sicurezza interna (strumento di polizia SIF) della DG HOME riguarda la prevenzione e la lotta contro la criminalità in generale, ma include sforzi (indiretti) volti a prevenire o combattere la contraffazione dell’euro (o di una valuta) solo se collegata ad altri tipi di reati secondo un ordine di priorità stabilito dallo strumento (ossia il terrorismo, la criminalità organizzata, la criminalità informatica, la criminalità ambientale). Inoltre, lo Strumento di assistenza tecnica e scambio di informazioni (TAIEX) della DG NEAR sostiene attività di contrasto alla falsificazione dell’euro, ma tali attività sono di diversa entità, durata e natura rispetto alle azioni di Pericle 2020 e sono spesso a sostegno dei negoziati di adesione. Varie autorità nazionali e di paesi terzi hanno confermato tale efficace complementarità 33 .

1,5.Durata e incidenza finanziaria

X Proposta/iniziativa di durata limitata

X    Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dall’1.1.2021 fino al 31.12.2027

X    Incidenza finanziaria dal 2021 al 2030

1,6.Modalità di gestione previste 34  

X Gestione diretta a opera della Commissione

X ad opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell’Unione;

a opera delle agenzie esecutive.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”.

Osservazioni

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di sorveglianza e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Cfr. articoli 12 e 13 della proposta in base ai quali:

vengono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni annuali sui risultati, comprese informazioni sulla coerenza e la complementarità con altri programmi dell’UE;

è prevista una valutazione dell’attuazione degli obiettivi del programma (entro il 31 dicembre 2024);

inoltre, entro la fine del 2027 viene presentata all’autorità di bilancio una relazione finale sugli obiettivi conseguiti dal programma.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Modalità di gestione

Il programma è attuato dalla Commissione mediante gestione diretta. Ciò garantisce che la DG ECFIN sia responsabile sia della gestione diretta del programma che dell’elaborazione e attuazione delle politiche e della normativa dell’UE per la protezione dell’euro, che riguardano la prevenzione, l’applicazione e la cooperazione, consentendo un livello ottimale di sinergie. Ciò garantisce l’effettivo conseguimento degli obiettivi del programma, poiché collega la legislazione e la politica con l’attuazione del programma. La partecipazione della Commissione in quasi ogni azione sostiene la preparazione e la presentazione degli aspetti legislativi e politici dell’UE.

Meccanismo di attuazione del finanziamento

Il sostegno finanziario a titolo del programma per le azioni ammissibili è erogato sotto forma di:

a) sovvenzioni (“azioni attuate dalle CNA”); o

b) appalti pubblici (“azioni dirette”).

La Commissione/DG ECFIN utilizza “azioni dirette” con l’obiettivo di integrare le misure di sovvenzione e soddisfare così il maggior numero di minacce e priorità emergenti.

Il tasso di cofinanziamento per le sovvenzioni concesse a titolo del programma non può superare il 75% dei costi ammissibili. In casi eccezionali e debitamente giustificati, definiti nei programmi di lavoro annuali, il tasso di cofinanziamento non può superare il 90% dei costi ammissibili. Questi casi giustificati sono specificati nel programma di lavoro annuale e sono aggiornati su base annua.

Le tipologie di finanziamento e i metodi di attuazione a norma del presente regolamento sono scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati tenuto conto, tra l’altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di non conformità. Nel caso delle sovvenzioni, è preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e tabelle di costi unitari.

Il programma di lavoro annuale indicherà la dotazione di bilancio destinata a sovvenzioni e appalti pubblici su base annuale, e comprenderà una flessibilità del 20% in funzione della domanda per le sovvenzioni e le necessità di appaltare le azioni della Commissione. Modifiche cumulative della dotazione alle azioni specifiche di cui al programma di lavoro annuale che non superino il 20% del bilancio annuale totale non sono considerate una modifica sostanziale ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, a condizione che non vi siano ripercussioni significative sulla natura e sugli obiettivi del programma di lavoro.

Modalità di pagamento

La Commissione corrisponde al beneficiario i seguenti pagamenti:

- un pagamento di prefinanziamento;

- un pagamento del saldo, sulla base della richiesta di pagamento del saldo.

Il prefinanziamento è destinato a fornire un fondo di tesoreria al beneficiario e resta di proprietà dell’Unione fino al momento in cui viene liquidato mediante deduzione dal pagamento del saldo.

Il pagamento del saldo rimborsa o copre la quota rimanente dei costi ammissibili sostenuti dal beneficiario per l’attuazione dell’azione.

Politica in materia di controlli

Le procedure di controllo per entrambe le sezioni del programma (sovvenzioni e appalti) sono conformi al regolamento finanziario.

Verifiche ex ante (impegni e pagamenti)

La scelta di circuito finanziario della Commissione è quella di un modello parzialmente decentrato, con l’avvio e la verifica finanziari assegnati all’unità di finanze centrale e l’avvio operativo, la verifica e l’autorizzazione finale assegnati alle unità operative. Tutti i fascicoli vengono verificati da almeno quattro agenti (l’agente iniziatore finanziario e l’agente verificatore finanziario dell’unità Bilancio e l’agente iniziatore operativo e l’agente verificatore operativo dell’unità responsabile della spesa) prima di essere accettati dall’ordinatore sottodelegato.

Ogni capo unità riceve una sottodelega del direttore generale e di conseguenza ogni capo unità è responsabile dell’attuazione della propria parte del programma.

- I controlli ex ante saranno effettuati dall’agente verificatore finanziario e dall’agente verificatore operativo su ogni operazione che richiede l’approvazione dell’ordinatore sottodelegato.

- I controlli vengono fatti sulle variabili sensibili a seguito dei risultati della valutazione

del rischio effettuata nel quadro della relazione sulla qualità contabile (ad esempio: LE

e BA, conti G/L, linee di bilancio, importi e calcoli, ecc. .).

Per tutti i fascicoli di appalto Pericle, il giorno dell’azione è presente un rappresentante della DG ECFIN al fine di vigilare sulla corretta esecuzione dei fondi (ad esempio, conferenze e formazione).

Sovvenzioni

- La convenzione di sovvenzione sottoscritta dai beneficiari definisce le condizioni applicate al finanziamento e alle attività che rientrano nella sovvenzione, compreso un capitolo sui metodi di controllo.

Nella maggior parte delle sovvenzioni di Pericle, il giorno dell’azione è presente un rappresentante della DG ECFIN per contribuire all’evento (ad esempio, conferenzieri, formatori).

Appalti

- Viene stilato un capitolato dettagliato, che costituisce la base del contratto specifico. Sono previste misure antifrode in tutti i contratti conclusi fra la DG ECFIN e i soggetti esterni.

-La DG ECFIN effettua controlli su tutti i prodotti e controlla tutte le operazioni e i servizi svolti dall’aggiudicatario del contratto quadro.

Inoltre, in linea con il considerando 14 del regolamento proposto, sono previste misure a livello dei beneficiari (sono messi a disposizione della Commissione dei documenti giustificativi). Possono essere effettuate revisioni contabili nel periodo di durata del contratto o della convenzione e per un periodo di cinque anni successivi all’ultimo pagamento che possono comportare, se del caso, decisioni di recupero da parte della Commissione. Vengono stabiliti i diritti di accesso del personale della Commissione e del personale esterno autorizzato; la Corte dei conti e l’OLAF godono degli stessi diritti.

I controlli previsti consentono alla DG ECFIN di avere sufficienti garanzie sulla qualità e sulla regolarità della spesa e riducono il rischio di non conformità.

I controlli di cui sopra riducono i rischi potenziali praticamente a zero e interessano tutti i beneficiari.

La strategia di controllo del programma è ritenuta efficace per limitare il rischio di non conformità ed è proporzionata al rischio corso dato il modesto

bilancio.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il o i sistemi di controllo interno per ridurli

Il livello di rischio è ritenuto basso per le convenzioni di sovvenzione, poiché nel 90% dei casi i beneficiari sono pubbliche amministrazioni o autorità preposte all’applicazione della legge negli Stati membri. Per gli appalti aggiudicati in seguito a gara, il rischio è ancora minore, poiché una parte importante della spesa è giuridicamente e finanziariamente coperta da un contratto quadro concluso per un anno, prorogabile tre volte.

Secondo quanto stabilito dalla Commissione, ogni anno viene effettuata una valutazione dei rischi.

Un rischio notevole identificato nei fascicoli delle sovvenzioni è che i beneficiari interpretino in modo eccessivamente flessibile le condizioni di sovvenzione concernenti l’ammissibilità dei costi sostenuti in fase di attuazione dell’azione. Al fine di ridurre tale rischio gli Orientamenti finanziari per i richiedenti sono allegati agli inviti a presentare proposte.

Spese dichiarate dal beneficiario che non rientrano nel campo di applicazione della convenzione di sovvenzione.

Costi del personale non sufficientemente giustificati.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (ratio “costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti”) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

I costi relativi all’attuazione della strategia di controllo rappresentano l’1,15% del bilancio. La stima si basa sulle misure di controllo già in essere per il programma Pericle 2020.

L’efficacia complessiva in termini di costi dei controlli sulle spese del programma Pericle sarà misurata in base alla proporzione dei costi complessivi dei controlli rispetto ai pagamenti. Si deve considerare che, anche se tale rapporto sarà superiore alla media, l’attuazione sarà sufficientemente efficace ed efficiente sotto il profilo dei costi. L’elevato rapporto costi di controllo/pagamenti può essere spiegato dai seguenti fattori:

l’unità responsabile è anche un’unità operativa le cui attività sono strettamente correlate con l’attuazione delle azioni del programma Pericle realizzate dagli Stati membri e dalle autorità nazionali competenti. Tali attività consistono nella promozione della discussione e il coordinamento del gruppo di esperti degli Stati membri, nonché la partecipazione a tutti gli eventi/seminari/corsi di formazione organizzati dai beneficiari. Discussioni preliminari garantiscono l’elevata qualità dei risultati da utilizzare per i lavori dell’unità. La partecipazione del personale della DG ECFIN a tutti gli eventi riguarda le sue attività come unità operativa (presidenza, presentazioni, guida di workshop, co-redazione di conclusioni ed uso conseguente dei risultati) e fornisce allo stesso tempo l’opportunità di sorvegliare e valutare sul posto la qualità di tutte le azioni attuate (al massimo il 15% del tempo trascorso in loco). Nello stesso contesto, la DG ECFIN spesso accoglie nei suoi locali i partecipanti a scambi di personale nel quadro di Pericle. Tali compiti, la maggior parte dei quali sono connessi alle politiche, occupano l’unità per un quantitativo di tempo significativo.

Il programma Pericle ha un bilancio relativamente modesto, la cui attuazione e i cui controlli non sono proporzionati alle sovvenzioni relativamente basse concesse; analogamente, a causa del bilancio limitato, il programma non può beneficiare di economie di scala.

Il programma è realizzato mediante un invito a presentare proposte, con due scadenze; pertanto ogni anno sono gestite due procedure di aggiudicazione.

Il tasso di errore residuo target è inferiore al 2% dei pagamenti.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

Si veda il considerando 14 del regolamento proposto. In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 35 , al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio 36 e (UE) 2017/1939 37 del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l’individuazione, la rettifica e l’indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio la Procura europea può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio. In conformità del regolamento finanziario, qualsiasi persona o entità destinataria di fondi dell’Unione dovrebbe collaborare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, concedere i diritti necessari e consentire l’accesso alla Commissione, all’OLAF e alla Corte dei conti europea (CCE).

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa proposte

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero 06 02
Rubrica 2 Coesione e valori

Diss./Non diss. 38

di paesi EFTA 39

di paesi candidati 40

di paesi terzi

ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

[XX.YY.YY.YY]

Diss.

NO

NO

NO

NO

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

2

Numero 06.02

Rubrica 2 - Coesione e valori

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028-2030

TOTALE

Stanziamenti operativi

Impegni

(1)

1,037

1,057

1,078

0,950

1,122

1,144

1,012

0

7,400

Pagamenti

(2)

0,256

0,767

0,951

0,843

1,015

1,032

0,895

1,641

7,400

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione del programma 41  

Impegni = Pagamenti

(3)

0,150

0,150

0,300



TOTALE degli stanziamenti per la dotazione del programma

Impegni

= 1+3

1,037

1,057

1,078

1,100

1,122

1,144

1,162

0

7,700

Pagamenti

= 2+3

0,256

0,767

0,951

0,993

1,015

1,032

1,045

1,641

7,700





Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

7

“Spese amministrative”

Mio EUR (al terzo decimale)

2021 42

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Risorse umane

0,272

0,272

0,272

0,272

0,272

0,272

0,272

 1,904

Altre spese amministrative

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,105

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,287

0,287

0,287

0,287

0,287

0,287

0,287

2,009

Mio EUR (al terzo decimale)

2021 43

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028-2030

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
per tutte le RUBRICHE
del quadro finanziario pluriennale
 

Impegni

1,324

1,344

1,365

1,387

1,409

1,431

1,449

9,709

Pagamenti

0,543

1,054

1,238

1,280

1,302

1,319

1,332

1,641

9,709

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.2.1.Sintesi

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.

X    La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)



2021 44



2022



2023



2024



2025



2026



2027

TOTALE

RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

0,272

0,272

0,272

0,272

0,272

0,272

0,272

1,904

Altre spese amministrative

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,405

Totale parziale della RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

0,287

0,287

0,287

0,287

0,287

0,287

0,287

2,009

Esclusa la RUBRICA 7 45
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese
di natura amministrativa

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

0,287

0,287

0,287

0,287

0,287

0,287

0,287

2,009

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell’azione e/o riassegnati all’interno della stessa DG, integrati dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.2.2.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di risorse umane.

X La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno



2021 46



2022



2023



2024



2025



2026



2027

•Posti della tabella dell’organico (funzionari e agenti temporanei)

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

XX 01 01 02 (nelle delegazioni)

XX 01 05 01 (ricerca indiretta)

10 01 05 01 (ricerca diretta)

 Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 47

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)

XX 01 04 yy 48

- in sede

- nelle delegazioni

XX 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

1,9 (0,95 AD, 0,95 AST)

Personale esterno

3.2.3.Partecipazione di terzi al finanziamento

X La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l’organismo di cofinanziamento 

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

X    La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

sulle risorse proprie

sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 49

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate varie con “destinazione specifica”, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell’incidenza sulle entrate.

(1)    Esso sostituisce il programma Pericle che fu creato nel 2001 e attuato nel periodo 2002-2013, la cui applicazione fu estesa agli Stati membri non partecipanti dal regolamento (UE) 2015/768 del Consiglio dell’11 maggio 2015.
(2)    Regolamento (UE) n. 331/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma “Pericle 2020”) (GU L 103 del 5.4.2014, pag. 1). Il regolamento ha abrogato le decisioni 2001/923/CE, 2006/75/CE e 2006/849/CE del Consiglio.
(3)    Possono partecipare alle azioni del programma Pericle 2020 polizia, autorità giudiziarie, banche centrali nazionali, laboratori tecnici di analisi e istituzioni scientifiche.
(4)    Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2017) 443 def. che accompagna il documento Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione intermedia del programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma “Pericle 2020”), 6 dicembre 2017. 
(5)    Economisti Associati, Mid-Term Evaluation of the Pericles 2020 Programme – Final Report, 27 June 2017, pagg. 64-70.
(6)    Per affrontare la minaccia di caratteristiche di sicurezza contraffatte (ad esempio gli ologrammi delle banconote in euro).
(7)    Per contrastare gli hotspot della contraffazione in Colombia e in Perù.
(8)    Come affermato nel considerando 13 del regolamento (UE) n. 331/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma “Pericle 2020”) (GU L 103 del 5.4.2014, pag. 1).
(9)    Comunicazione COM(2017) 741 def. - Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione intermedia del programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma “Pericle 2020”), 6 dicembre 2017.
(10)    Le autorità nazionali competenti sono le autorità designate dagli Stati membri per la lotta alla contraffazione e comprendono polizia, autorità giudiziarie, banche centrali nazionali e zecche nazionali. L’elenco completo figura nella Gazzetta ufficiale (2015/C 264/02).
(11)    Domanda 6 del questionario: “Indicare se si ha esperienza di uno o più tra i seguenti fondi e programmi”.
(12)    Il costo unitario per l’indennità giornaliera di soggiorno è destinato a coprire le spese di soggiorno per un determinato paese (pranzo e cena, trasporti locali e altre spese personali).
(13)    Riferimento da inserire non appena sarà noto.
(14)     GU C 137 del 12.5.2012, pag. 7 .
(15)    Posizione del Parlamento europeo dell’11 dicembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’11 marzo 2014.
(16)    Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce le misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione ( GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6 ).
(17)    Regolamento (CE) n. 1339/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che estende agli Stati membri che non hanno adottato l’euro quale moneta unica gli effetti del regolamento (CE) n. 1338/2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione ( GU L 181 del 4.7.2001, pag. 11 ).
(18)    Decisione 2001/923/CE del Consiglio, del 17 dicembre 2001, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma “Pericle”) ( GU L 339 del 21.12.2001, pag. 50 ).
(19)    Decisione 2001/924/CE del Consiglio, del 17 dicembre 2001, che estende gli effetti della decisione che istituisce un programma d’azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma “Pericle”) agli Stati membri che non hanno adottato l’euro come moneta unica ( GU L 339 del 21.12.2001, pag. 55 ).
(20)    Decisione 2006/75/CE del Consiglio, del 30 gennaio 2006, che modifica e proroga la decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma “Pericle”) ( GU L 36 del 8.2.2006, pag. 40 ).
(21)    Decisione 2006/76/CE del Consiglio, del 30 gennaio 2006, che estende agli Stati membri non partecipanti l’applicazione della decisione 2006/75/CE che modifica ed estende la decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma “Pericle”) ( GU L 36 del 8.2.2006, pag. 42 ).
(22)    Decisione 2006/849/CE del Consiglio, del lunedì 20 novembre 2006, che modifica e proroga la decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma “Pericle”) ( GU L 330 del 28.11.2006, pag. 28 ).
(23)    Decisione 2006/850/CE del Consiglio, del lunedì 20 novembre 2006, che estende agli Stati membri non partecipanti l’applicazione della decisione 2006/849/CE che modifica ed estende la decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma “Pericle”) ( GU L 330 del 28.11.2006, pag. 30 ).
(24)    Regolamento (UE) n. 331/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma “Pericle 2020”) e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE e 2006/850/CE ( GU L 103 del 5.4.2014, pag. 1 ). 
(25)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione intermedia del programma “Pericle 2020” del 6.12.2017 ( COM (2017) 741 final ).
(26)     GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1.
(27)     GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.  
(28)     GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1.  
(29)    Cfr la Gazzetta ufficiale. 
(30)    Società delle Nazioni, raccolta dei trattati N. 2623 (1931), pag. 372.
(31)    A norma dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(32)    Polizia, autorità giudiziarie, banche centrali nazionali, laboratori tecnici di analisi e istituzioni scientifiche possono essere tutti inclusi nelle azioni del programma Pericle 2020.
(33)    Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2017) 443 def. che accompagna il documento Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione intermedia del programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma “Pericle 2020”), 6 dicembre 2017.
(34)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(35)     GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1.
(36)     GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.  
(37)     GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1.  
(38)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(39)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(40)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(41)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(42)    L’anno N è l’anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
(43)    L’anno N è l’anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
(44)    L’anno N è l’anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
(45)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(46)    L’anno N è l’anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
(47)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale; JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).
(48)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee “BA”).
(49)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.

Bruxelles,31.5.2018

COM(2018) 369 final

ALLEGATO

della

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 (programma "Pericle IV')

{SWD(2018) 281 final}


ALLEGATO

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma sarà sottoposto a un attento monitoraggio sulla base di un insieme di indicatori destinati a valutare la misura in cui l’obiettivo generale e gli obiettivi specifici del programma sono stati conseguiti e al fine di ridurre al minimo gli oneri e i costi amministrativi. A tale scopo, sono raccolti dati in riferimento ai seguenti indicatori fondamentali:

(a)Numero di euro falsificati scoperti;

(b)Numero di laboratori illegali smantellati; e

(c)Feedback ricevuto dai partecipanti alle azioni finanziate dal programma.

Le informazioni e i dati per gli indicatori chiave di prestazione devono essere raccolti annualmente dai seguenti attori:

·la Commissione raccoglie i dati relativi al numero di banconote e monete in euro contraffatte;

·la Commissione raccoglie i dati relativi al numero di laboratori illegali smantellati;

·la Commissione e i beneficiari del programma raccolgono i dati relativi al feedback ricevuto dai partecipanti alle azioni finanziate dal programma