Bruxelles, 25.5.2018

COM(2018) 334 final

2018/0173(CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 92/83/CEE relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche

{SEC(2018) 254 final}
{SWD(2018) 258 final}
{SWD(2018) 259 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Diversi atti giuridici definiscono il sistema dell’UE relativo alle accise armonizzate. La direttiva 2008/118/CE del Consiglio stabilisce il regime generale relativo alle merci soggette ad accisa, con un’attenzione particolare per la produzione, la detenzione e la circolazione di prodotti soggetti ad accisa fra gli Stati membri. I prodotti energetici e l’energia elettrica sono disciplinati dalla direttiva 2003/96/CE e il tabacco lavorato è disciplinato dalla direttiva 2011/64/UE.

La direttiva 92/83/CEE relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche stabilisce le norme comuni relative alle strutture dell’accisa applicata all’alcole e alle bevande alcoliche. Detta direttiva definisce e classifica i diversi tipi di alcole e di bevande alcoliche secondo le loro caratteristiche e dispone un quadro di riferimento giuridico per le aliquote ridotte, le esenzioni e le deroghe in taluni settori.

Dall’adozione della direttiva nel 1992, la prima e unica valutazione è stata avviata nel 2014. La direttiva è stata pertanto identificata dalla Commissione ai fini di una valutazione nell’ambito del programma della Commissione di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione (REFIT) 1 . L’allegato ii del programma di lavoro della Commissione per il 2017 2 contiene un’iniziativa REFIT relativa a detta direttiva nonché alla direttiva 2008/118/CE. Congiuntamente alla presente proposta sarà presentata al Consiglio anche una proposta di modifica della direttiva 2008/118/CE.

La direttiva non è stata al passo con le sfide e le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e dagli sviluppi del settore dell’alcole. Sono stati identificati alcuni problemi e persistono inefficienze che possono causare distorsioni del mercato interno. L’ampia variazione dei livelli dei dazi fra Stati membri 3 , che offre notevoli incentivi all’evasione fiscale, congiuntamente ad altre lacune nell’elaborazione dell’imposta, richiede il ricorso a procedure amministrative onerose sia per le amministrazioni fiscali, sia per gli operatori economici. Tali costi amministrativi e di conformità sproporzionati per gli operatori economici limitano la partecipazione delle piccole e medie imprese al commercio intra-UE nel settore dell’alcole e delle bevande alcoliche.

Le raccomandazioni e gli esiti della valutazione 4 sono stati tenuti in considerazione nella relazione della Commissione presentata al Consiglio nell’ottobre del 2016 5 . Nel dicembre 2016 gli Stati membri hanno unanimemente sostenuto l’invito a riesaminare la direttiva e il Consiglio ha quindi adottato le conclusioni del Consiglio del 6 dicembre 2016 6 , nelle quali chiede alla Commissione di effettuare gli studi e la consultazione necessari per presentare una proposta di revisione.

Lo studio e la valutazione d’impatto si sono concentrati sui medesimi ambiti menzionati nella relazione della Commissione e nelle conclusioni del Consiglio, ossia:

·disfunzioni nell’applicazione delle esenzioni per l’alcole denaturato. La proposta mira a chiarire i pertinenti articoli della direttiva al fine di incrementare la certezza del diritto;

·disfunzioni nella classificazione di alcune bevande alcoliche. Si propone di suddividere la categoria delle altre bevande fermentate in due sottocategorie. La prima di esse manterrà l’attuale trattamento, mentre la seconda definirà e tratterà distintamente le altre bevande fermentate tradizionali;

·disfunzioni nell’applicazione delle aliquote ridotte per i piccoli produttori e per le bevande alcoliche a bassa gradazione alcolica. Si propone di estendere le aliquote ridotte ai piccoli produttori di sidro e di innalzare la soglia alla quale le aliquote ridotte sono applicabili alla birra. Si propone anche di elaborare un certificato uniforme per le piccole birrerie indipendenti e per i produttori di sidro in tutta l’UE;

·disposizioni non chiare per la misura dei gradi Plato 7 delle birre aromatizzate o dolcificate. La proposta mira a chiarire i pertinenti articoli al fine di incrementare la certezza del diritto.

Lo studio del 2017 ha affrontato estensivamente gli eventuali problemi, identificati a partire da diverse fonti, di funzionamento della direttiva 92/83/CEE. L’analisi di follow-up di entrambi gli studi è sfociata nella conclusione che non tutti gli aspetti degli ambiti problematici richiedevano un’azione dell’UE. Pertanto i seguenti ambiti identificati nelle conclusioni del Consiglio non sono oggetto della presente proposta:

·l’estensione dell’esenzione dall’accisa per la produzione privata di bevande fermentate (per es. birra, vino e altre bevande fermentate) destinate al consumo domestico ad altre bevande (per es. alcole etilico). Ciò non è stato discusso oltre a causa dei rischi associati per la salute e di frode nonché per l’assenza di sostegno da parte degli Stati membri.

·L’estensione delle aliquote ridotte ai piccoli produttori vinicoli e ai vini arricchiti d’alcole. Si è deciso di non trattare tale questione, in quanto la sua introduzione non apporterebbe alcun beneficio a detti piccoli produttori.

·La riduzione delle aliquote d’accisa per i vini a bassa gradazione alcolica, l’alcole etilico e i prodotti intermedi. Si è deciso di non procedere in quest’ambito, in quanto la conformità con le definizioni dell’UE di tali prodotti non apporterebbe alcun beneficio.

L’obiettivo della presente iniziativa è modificare la direttiva 92/83/CEE del Consiglio al fine di migliorare il quadro di riferimento giuridico e apportare benefici alle imprese, agli Stati membri e ai cittadini.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta mantiene gli obiettivi della direttiva 92/83/CEE, che erano pienamente in linea con le politiche esistenti e gli obiettivi pertinenti alle strutture dell’accisa applicata all’alcole e alle bevande alcoliche.

Coerenza con le altre normative dell’Unione

La proposta è coerente con la strategia per il mercato unico del 2015 8 , con la quale la Commissione intende sopprimere le differenze a livello nazionale per garantire e migliorare il funzionamento del mercato unico.

La misura proposta sull’alcole denaturato è coerente con quanto disposto all’articolo 168 del TFUE, ove la Commissione garantisce la protezione della salute umana. Tale misura mira a ridurre la frode fiscale e gli impatti negativi sulla salute dell’alcole denaturato che può essere impiegato per produrre alcole illegale.

Gli impatti sulla salute delle aliquote ridotte per i piccoli produttori di sidro e di birra a bassa gradazione non possono al momento essere determinati in modo concludente, ma si prevede che siano trascurabili.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica è costituita dall’articolo 113 del TFUE. Tale disposizione prevede che il Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotti le disposizioni che riguardano l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri nel settore dell’imposizione indiretta.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

A norma dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all’articolo 5 del trattato sull’Unione europea 9 , gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione. La proposta si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.

L’origine delle attuali difficoltà concernenti l’esenzione dall’accisa per l’alcole denaturato, la classificazione di talune bevande alcoliche, lo stato delle piccole birrerie indipendenti e la misurazione dei gradi Plato risiede precisamente nell’assenza di norme chiare a livello dell’UE. Le decisioni adottate autonomamente dagli Stati membri creano un’ulteriore complessità e incertezza del diritto. L’estensione delle aliquote di accisa ridotte ai piccoli produttori indipendenti di sidro non è possibile, la direttiva in effetti impedisce agli Stati membri di correggere tale squilibrio, in quanto gli Stati membri possono applicare aliquote d’accisa ridotte ai piccoli produttori indipendenti di birra e di alcole etilico ma non ai piccoli produttori indipendenti di sidro. La situazione è analoga per quanto attiene alla soglia per le bevande a bassa gradazione alcolica.

La maggioranza delle amministrazioni degli Stati membri ha sottolineato l’esigenza di migliorare le definizioni e le norme comuni per l’alcole e le bevande alcoliche ai fini dell’accisa a livello dell’UE. Ciò si riflette nelle conclusioni del Consiglio adottate il 6 dicembre 2016, ove il Consiglio ha chiesto alla Commissione di intraprendere tutti gli studi del caso e a presentare un’eventuale proposta legislativa finalizzata alla revisione della direttiva 92/83/CEE.

Proporzionalità

La presente proposta rispetta il principio di proporzionalità enunciato all’articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea. Le modifiche proposte non vanno al di là di quanto è necessario per affrontare le questioni in essere e, in tal modo, realizzare gli obiettivi del trattato di garantire il corretto ed efficace funzionamento del mercato interno. In particolare, l’estensione proposta delle aliquote ridotte ai piccoli produttori indipendenti di sidro rafforzerebbe la competitività di tali produttori con effetti negativi limitati in termini di perdita di reddito e di oneri amministrativi, ponendoli su un livello di parità con i piccoli produttori di birra e di alcole etilico.

Scelta dell’atto giuridico

Si propone una direttiva al fine di modificare la direttiva 92/83/CEE. Nessuna alternativa nazionale, bilaterale o internazionale fornirebbe lo stesso livello di efficacia in termini di funzionamento del mercato interno e di monitoraggio e controllo dei prodotti alcolici sottoposti ad accisa, oltre a creare un valore aggiunto significativo grazie all’adozione di definizioni e norme comuni per l’alcole e le bevande alcoliche ai fini dell’accisa a livello dell’UE.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Nell’elaborazione della presente proposta sono state esaminate le norme vigenti relative alla struttura dell’accisa applicata all’alcole e alle bevande alcoliche. Nel periodo 2014-2016 un consulente ha effettuato uno studio di valutazione esterno 10 . Le raccomandazioni e gli esiti di tale studio sono stati tenuti in considerazione nella relazione di valutazione della Commissione (SWD) presentata al Consiglio nell’ottobre del 2016 11 . Nel dicembre 2016 gli Stati membri hanno unanimemente sostenuto l’invito a riesaminare la direttiva e il Consiglio ha quindi adottato le conclusioni del Consiglio del 6 dicembre 2016 12 , nelle quali chiede alla Commissione di effettuare gli studi e la consultazione necessari per presentare una proposta di revisione. Uno studio esterno sulle strutture dell’accisa sull’alcole e le bevande alcoliche è stato intrapreso da un altro consulente 13 nel 2017.

Consultazioni dei portatori di interessi

La strategia di consultazione mirava a raccogliere i pareri delle parti interessate in merito all’applicazione delle attuali norme sulla struttura dell’accisa applicata all’alcole e alle bevande alcoliche nonché le osservazioni sulle eventuali modifiche di dette disposizioni.

La strategia consisteva in: i) una consultazione approfondita di 161 parti interessate in diversi Stati membri e a livello dell’UE, e ii) in una consultazione pubblica aperta su internet tenutasi per 12 settimane, dal 18 aprile all’11 luglio 2017, in occasione della quale sono pervenuti 166 contributi. La relazione di sintesi della consultazione delle parti interessate è inserita nell’allegato 2 della valutazione d’impatto che accompagna la presente proposta.

Un consulente esterno ha assistito la Commissione nello svolgimento della consultazione pubblica aperta al fine di raccogliere le osservazioni e i pareri delle parti interessate nonché le possibili opzioni per una revisione della direttiva.

Assunzione e uso di perizie

La presente proposta si basa sull’analisi dello studio di valutazione condotto nel periodo 2014-2016, sulla relazione della Commissione presentata al Consiglio nell’ottobre del 2016 e sullo studio del 2017. Quest’ultimo ha raccolto e analizzato le prove dei costi e dei benefici esistenti della direttiva al fine di determinare l’entità dei problemi identificati nello studio di valutazione. Tale studio ha elaborato opzioni intese a modificare le norme vigenti e ha valutato gli impatti economici e sociali di tali opzioni.

Valutazione d’impatto

La valutazione d’impatto della proposta è stata esaminata dal comitato per il controllo normativo il 24 gennaio 2018. Il comitato ha espresso un parere positivo con riserve sulla proposta, unitamente ad alcune raccomandazioni che sono state prese in considerazione. Le riserve espresse vertevano in particolare sulla valutazione degli effetti complessivi delle misure di REFIT proposte in termini di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi. Il parere del comitato, le raccomandazioni e una spiegazione delle modalità con cui se ne è tenuto conto figurano nell’allegato 1 del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente proposta.

Efficienza normativa e semplificazione

La revisione della direttiva fa parte del programma REFIT della Commissione. Le prove raccolte in occasione della valutazione e i riscontri ottenuti dall’applicazione corrente delle disposizioni della direttiva hanno permesso di concludere che esiste una lacuna nella certezza del diritto, percettibile pur se difficilmente quantificabile, per quanto riguarda il trattamento di prodotti specifici, che si traduce in potenziali costi aggiuntivi per gli operatori economici. La maggior parte dei problemi identificati riguardava mercati o prodotti specifici. In termini di obiettivi REFIT, questi vertono in particolare su quei settori in cui gli operatori economici osservano costi e oneri regolamentari eccessivi. Piuttosto che su tali costi e oneri, la proposta si concentra sui costi e sugli oneri regolamentari inutili, che potrebbero essere evitati se la direttiva funzionasse meglio. In particolare, la proposta si concentra sui costi dovuti alle complicazioni generate dall’assenza di certezza del diritto relativamente al trattamento di specifici prodotti. Il chiarimento dell’esenzione per gli usi indiretti dell’alcole parzialmente denaturato garantirà un trattamento più equo in tutta l’UE e ridurrà i costi per gli utilizzatori in quella minoranza di Stati membri che attualmente non ritengono che l’alcole parzialmente denaturato possa beneficiare dell’esenzione per tali usi indiretti.

L’onere amministrativo annuo conseguente all’estensione proposta del regime di aliquota ridotta ai piccoli produttori di sidro è stimato in 178 EUR per produttore di sidro o un aggregato totale pari a 200 000 EUR/anno. Tali oneri sono analoghi a quelli sostenuti dalle piccole birrerie che si avvalgono di tale regime. Per maggiori informazioni, vedasi la sezione 8 della valutazione d’impatto che accompagna la presente proposta in relazione ai costi e agli oneri della presente direttiva.

Diritti fondamentali

La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell’Unione.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Il comitato delle accise, un comitato consultivo sulle accise al quale partecipano i rappresentanti di tutti gli Stati membri, presieduto dalla Commissione, monitorerà l’attuazione delle modifiche proposte della direttiva, discutendo e chiarendo le eventuali questioni interpretative fra Stati membri riguardo a tale nuova legislazione.

Il comitato delle accise riferirà in merito a eventuali problemi di attuazione e all’evoluzione dei problemi di funzionamento della direttiva, discutendo e chiarendo le eventuali questioni interpretative fra Stati membri riguardo a tale nuova legislazione. Gli Stati membri e la Commissione valuteranno il funzionamento dell’evoluzione disposta dalla nuova legislazione almeno cinque anni successivamente alla sua entrata in vigore, consentendo l’adeguamento dei mercati e la concretizzazione dei risultati e degli impatti.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non sono necessari documenti esplicativi in quanto la proposta mira a semplificare e chiarire il regime esistente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L’articolo 1, punto 1, modifica l’articolo 3, al fine di chiarire le disposizioni relative alla misurazione dei gradi Plato della birra.

L’articolo 1, punto 2, modifica l’articolo 4, al fine di elaborare un certificato uniforme per le piccole birrerie indipendenti in tutta l’UE. Ciò migliorerà la funzionalità transfrontaliera dell’esenzione vigente per le piccole birrerie.

L’articolo 1, punto 3, modifica l’articolo 5, al fine di innalzare la soglia alla quale è possibile applicare le aliquote ridotte alla birra a bassa gradazione alcolica.

L’articolo 1, punto 4, modifica l’articolo 12, al fine di introdurre la definizione di “sidro”. Ciò agevolerà anche l’applicazione delle aliquote ridotte ai piccoli produttori indipendenti di sidro, che sarà introdotta al punto 6.

L’articolo 1, punto 5, modifica l’articolo 13, al fine di tenere in considerazione le aliquote ridotte facoltative per i piccoli produttori indipendenti di sidro introdotte al punto 6.

L’articolo 1, punto 6, inserisce l’articolo 13 bis, al fine di introdurre aliquote ridotte facoltative per i piccoli produttori indipendenti di sidro.

L’articolo 1, punto 7, modifica l’articolo 27, al fine di chiarire le disposizioni relative alle esenzioni per l’alcole denaturato e aumentare la certezza del diritto per gli operatori economici e le autorità degli Stati membri.

L’articolo 1, punto 8, sopprime l’articolo 28, che attualmente consente al Regno Unito di concedere esenzioni per taluni prodotti che non sono più esenti nel Regno Unito.

L’articolo 1, punto 9, inserisce l’articolo 28 bis, che disciplina le competenze di esecuzione della Commissione.

2018/0173 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 92/83/CEE relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo 14 ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 15 ,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)Alcune disposizioni della direttiva 92/83/CEE del Consiglio 16 sono obsolete e poco chiare, il che si traduce in procedure amministrative inutilmente onerose sia per le amministrazioni tributarie, sia per gli operatori economici. Per gli operatori i costi di conformità a tali procedure hanno per effetto di limitare la partecipazione delle piccole e medie imprese al commercio del settore dell’alcole e delle bevande alcoliche nel mercato interno.

(2)Al fine di garantire l’applicazione uniforme delle condizioni per fissare l’accisa sulla birra, in particolare per quanto riguarda la misurazione dei gradi Plato delle birre aromatizzate o dolcificate, è necessario stabilire le condizioni di tale misurazione.

(3)La gradazione alcolica della birra cui possono essere applicate le aliquote ridotte per le birre a bassa gradazione alcolica è di norma troppo bassa per costituire un incentivo tangibile che incoraggi le birrerie a innovare e a creare nuovi prodotti a bassa gradazione alcolica. Al fine di promuovere lo sviluppo di birre a bassa gradazione alcolica, la relativa soglia di gradazione alcolica dovrebbe essere innalzata.

(4)Al fine di garantire l’applicazione uniforme delle condizioni per classificare talune bevande come “altre bevande fermentate” e affrontare l’incertezza del diritto a causa della quale tali bevande sono trattate in modo diverso sul mercato interno, è necessario stabilire la definizione del termine “sidro”.

(5)Gli Stati membri hanno la facoltà di applicare aliquote ridotte alle birre e all’alcole etilico prodotti in volumi modesti da piccoli produttori indipendenti. Al fine di evitare che il sidro riceva un trattamento diverso dalle birre e dall’alcole etilico, gli Stati membri dovrebbero altresì avere la facoltà di applicare le aliquote ridotte al sidro prodotto in volumi modesti da piccoli produttori indipendenti.

(6)Al fine di agevolare il riconoscimento del loro stato di piccoli produttori indipendenti in tutti gli Stati membri e per poter applicare le aliquote di accisa ridotte alle birre e al sidro, si dovrebbero conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l’elaborazione di un formulario di certificato unico che confermi la produzione annuale del piccolo produttore e la sua conformità con i criteri stabiliti nella direttiva 92/83/CEE. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 17 .

(7)Al fine di ridurre l’onere di conformità per gli operatori economici e aumentare la certezza del diritto, dovrebbero essere riviste le condizioni per l’applicazione di esenzioni a tutti i tipi di alcole denaturato.

(8)Al fine di garantire l’applicazione uniforme dell’esenzione per l’alcole completamente denaturato, è necessario chiarire ulteriormente le condizioni di riconoscimento reciproco dell’alcole completamente denaturato. Al fine di incrementare la certezza del diritto è altresì necessario chiarire le procedure inerenti alle modifiche della notifica dei requisiti per la completa denaturazione dell’alcole.

(9)Al fine di stabilire le procedure per valutare i requisiti degli Stati membri in materia di completa denaturazione dell’alcole, si dovrebbero conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l’accettazione o il rifiuto dei requisiti per la completa denaturazione dell’alcole notificati dagli Stati membri. Tali competenze di esecuzione dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

(10)Al fine di garantire l’applicazione uniforme dell’esenzione per l’alcole parzialmente denaturato, è necessario chiarire le condizioni di riconoscimento reciproco dell’alcole parzialmente denaturato e stabilire che la manutenzione e la pulizia delle attrezzature produttive fa parte del processo di produzione e che l’alcole parzialmente denaturato utilizzato a tale fine è quindi coperto dall’esenzione. Al fine di ridurre l’uso fraudolento di tale esenzione, è necessario stabilire ulteriori condizioni per la sua applicazione.

(11)Le esenzioni per il Regno Unito stabilite per due specifiche bevande alcoliche riflettevano esenzioni contemplate nella legislazione nazionale del Regno Unito. Poiché sono state abrogate nella legislazione nazionale del Regno Unito, tali esenzioni dall’accisa armonizzata non sono più pertinenti e dovrebbero essere abolite a livello dell’Unione.

(12)Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire ridurre l’onere di conformità per gli operatori economici e l’onere amministrativo per le amministrazioni fiscali, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo degli effetti dell’azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(13)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 92/83/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 92/83/CEE è così modificata:

1) all’articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

“Tutti gli ingredienti della birra, compresi quelli aggiunti successivamente alla fermentazione, sono presi in considerazione ai fini della misurazione dei gradi Plato.”;

2) all’articolo 4 sono aggiunti i seguenti paragrafi 4 e 5:

“4. Gli Stati membri, su richiesta, forniscono un certificato alle piccole birrerie indipendenti stabilite sul loro territorio, nel quale si conferma la loro produzione annuale totale di birra e il loro rispetto dei criteri di cui al paragrafo 2.

5. La Commissione adotta gli atti di esecuzione che stabiliscono il formato del certificato di cui al paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 28 bis, paragrafo 2.”;

3) all’articolo 5, il numero “2,8%” è sostituito dal numero “3,5%”;

4) all’articolo 12 è aggiunto il seguente punto 3:

“3. Il termine “sidro” indica una bevanda avente un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2% vol, ma non superiore all’8,5% vol, ottenuta esclusivamente dalla fermentazione di succo di mela o di pera o entrambi e senza l’aggiunta di altro alcole o di altra bevanda alcolica.”;

5) all’articolo 13, paragrafo 2, la dicitura “Fatto salvo il paragrafo 3” è sostituita dalla dicitura “Fatti salvi il paragrafo 3 e l’articolo 13 bis”;

6) è inserito l’articolo seguente:

Articolo 13 bis

1. Gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte di accisa, le quali possono essere differenziate in funzione della produzione annuale dei produttori di sidro interessati, al sidro prodotto da piccoli produttori indipendenti, entro i limiti seguenti:

- le aliquote ridotte non sono applicabili alle imprese che producono più di 15 000 ettolitri di sidro l’anno;

- le aliquote ridotte, che possono essere inferiori all’aliquota minima, non possono essere inferiori di oltre il 50 % all’aliquota di accisa nazionale normale per il sidro.

2. Ai fini del presente articolo, si intende per “piccolo produttore indipendente di sidro” un produttore di sidro che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro produttore di sidro, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro produttore di sidro e che non operi sotto licenza. Tuttavia, se due o più piccoli produttori di sidro cooperano e la somma della loro produzione annuale non supera i 15 000 ettolitri, essi possono essere considerati come una unica piccola impresa indipendente.

3. Gli Stati membri provvedono a che le aliquote ridotte da essi eventualmente stabilite siano applicabili anche al sidro fornito sul loro territorio da piccoli produttori indipendenti di sidro situati in altri Stati membri. In particolare, garantiscono che a nessuna singola fornitura proveniente da un altro Stato membro venga imposta un’accisa superiore a quella del suo esatto equivalente sul piano nazionale.

4. Gli Stati membri, su richiesta, forniscono un certificato ai piccoli produttori indipendenti di sidro stabiliti sul loro territorio, nel quale si conferma la loro produzione annuale totale di sidro e il loro rispetto dei criteri di cui al paragrafo 2.

5. La Commissione adotta gli atti di esecuzione che stabiliscono il formato del certificato di cui al paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 28 bis, paragrafo 2.”;

7) l’articolo 27 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

“Gli Stati membri esentano dall’accisa i prodotti previsti dalla presente direttiva alle condizioni da essi stabilite per assicurare l’applicazione agevole e corretta di tali esenzioni e per prevenire qualsiasi evasione, frode o abuso:”;

ii) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) distribuiti sotto forma di alcole completamente denaturato in qualsiasi Stato membro in conformità dei requisiti previsti da detto Stato membro o di alcole denaturato importato in uno Stato membro e denaturato in conformità dei requisiti di detto Stato membro, sempreché tali requisiti siano stati debitamente notificati e autorizzati conformemente ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo;”;

iii) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) impiegati per la fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano, ivi comprese la manutenzione e la pulizia delle attrezzature produttive, a condizione che l’alcole sia stato denaturato in conformità dei requisiti dello Stato membro nel quale avviene il processo produttivo:”;

b) è inserito il paragrafo seguente:

“1 bis. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri applicano le disposizioni del [capo 4 della direttiva 2008/118/CE] alla circolazione di qualsiasi prodotto contenente alcole non destinati al consumo umano:

- se il processo di produzione non è stato completato e il prodotto in questione non si presenta nella sua forma finita, oppure

- se il prodotto in questione contiene alcole avente un titolo alcolometrico del 90% vol o superiore.”;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Uno Stato membro che desideri introdurre una modifica ai requisiti per la completa denaturazione dell’alcole di cui al paragrafo 1, lettera a), notifica per iscritto tali nuovi requisiti alla Commissione, congiuntamente a tutte le informazioni pertinenti relative ai denaturanti che intende utilizzare.

Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutte le informazioni necessarie, essa contatta lo Stato membro interessato entro un mese dal ricevimento e precisa quali sono le informazioni richieste. Non appena dispone di tutti i dati che ritiene necessari, la Commissione trasmette la notifica agli altri Stati membri entro un mese.”;

d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4. La Commissione adotta gli atti di esecuzione che autorizzano o respingono i requisiti notificati a norma del paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 28 bis, paragrafo 2.”;

8) l’articolo 28 è soppresso;

9) nella sezione VIII è inserito l’articolo seguente:

Articolo 28 bis

1. La Commissione è assistita dal comitato delle accise. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.”.

Articolo 2

1.Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1 gennaio 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 gennaio 2020.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly/refit-platform_it.
(2)    COM(2016) 710 final.
(3)    La direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 29), stabilisce le aliquote minime di accisa. Una proposta di modifica della direttiva 92/83/CEE può ridurre l’incentivo all’evasione fiscale e incidere positivamente sulla salute pubblica, tuttavia la presente valutazione d’impatto non è incentrata su questa materia a causa del limitato sostegno delle parti interessate e dell’esperienza precedente della Commissione nel proporre una modifica della presente direttiva.
(4)    Ramboll Management Consulting, Coffey, Europe Economics, “Evaluation of Council Directive 92/83/EEC on the harmonisation of the structures of excise duties on alcohol and alcoholic beverages”, 2016
(5)    Relazione della Commissione al Consiglio sulla valutazione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche”, Bruxelles, 28.10.2016, COM(2016) 676 final.
(6)    http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15009-2016-INIT/it/pdf
(7)    Il metodo Plato è inteso a stimare la concentrazione di estratto in un fluido, espresso come percentuale in peso. L’aggiunta di zucchero o aromi nella birra dopo la fermentazione può incidere artificialmente sui gradi Plato.
(8)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – “Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese” (COM(2015) 550 final, pag. 4).
(9)    Versione consolidata del trattato sull’Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 13).
(10)    Ramboll Management Consulting, Coffey, Europe Economics, “Evaluation of Council Directive 92/83/EEC on the harmonisation of the structures of excise duties on alcohol and alcoholic beverages”, 2016
(11)    Relazione della Commissione al Consiglio sulla valutazione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche”, Bruxelles, 28.10.2016, COM(2016) 676 final.
(12)    http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15009-2016-INIT/it/pdf
(13)    Un consorzio condotto da Economisti Associati s.r.l., al quale hanno partecipato il Centre for European Policy Studies (CEPS), CASE - Center for Social and Economic Research, wedoIT-solutions GmbH, ed ECOPA, ha svolto l’incarico denominato “Study on Council Directive 92/83/EEC on the structures of excise duty on alcohol and alcoholic beverages”
(14)    GU C del , pag. .
(15)    GU C del , pag. .
(16)    Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21).
(17)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).