Bruxelles, 25.5.2018

COM(2018) 329 final

2018/0164(CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l’introduzione di misure tecniche dettagliate per il funzionamento del sistema dell’IVA definitivo per l’imposizione degli scambi tra Stati membri


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

All’avvicinarsi del 1° gennaio 1993, data stabilita per l’avvio del mercato unico, apparve evidente che non sarebbe stato possibile istituire un sistema definitivo per la tassazione delle merci in tempo per consentire la libera circolazione delle merci. Tuttavia, dal 1° gennaio 1993, tutti i controlli fiscali alle frontiere interne della Comunità europea furono aboliti. Gli operatori non erano più tenuti a versare l’imposta sul valore aggiunto quando le loro merci attraversavano i confini tra Stati membri. Per arrivare alla cessazione dei controlli fiscali alle frontiere, era stato necessario giungere a un accordo per introdurre modifiche profonde al sistema di applicazione dell’IVA alle operazioni intracomunitarie. Le proposte iniziali della Commissione, presentate nel Libro Bianco sul mercato interno del 1985, furono oggetto di discussioni infruttuose fino all’ottobre 1989, quando ci si rese conto che il tempo per attuarle entro gennaio 1993 era ormai insufficiente. Al suo posto fu elaborata un’alternativa meno ambiziosa che rendeva possibile la cessazione dei controlli fiscali alle frontiere, conservando però le caratteristiche principali del regime in vigore all’epoca.

Questa alternativa, il regime dell’IVA transitorio, è tuttora in vigore più di 25 anni dopo. Tale regime, per quanto concerne le operazioni fra imprese (B2B - business to business) su beni, divide i movimenti transfrontalieri di beni in due diverse operazioni: una cessione esente nello Stato membro di partenza dei beni e un acquisto intracomunitario tassato nello Stato membro di destinazione. Tali norme erano considerate temporanee e non sono prive di inconvenienti, in quanto consentire l’acquisto di beni in esenzione IVA aumenta il rischio di frode, mentre la complessità intrinseca del sistema non è favorevole agli scambi transfrontalieri.

In seguito a un’ampia consultazione, la Commissione ha adottato il Piano d’azione sull’IVA – Verso uno spazio unico europeo dell’IVA – Il momento delle scelte 1 (piano d’azione sull’IVA). La Commissione ha annunciato fra l’altro la propria intenzione di adottare un sistema dell’IVA definitivo per gli scambi transfrontalieri all’interno dell’Unione, sulla base del principio dell’imposizione nello Stato membro di destinazione, al fine di creare un solido spazio unico europeo dell’IVA. L’attuazione del piano d’azione sull’IVA faceva altresì parte del pacchetto Equità fiscale annunciato dal Presidente Juncker nella lettera di intenti che accompagna il discorso sullo stato dell’Unione 2017 2 .

Successivamente la Commissione ha adottato una comunicazione sul seguito del piano d’azione sull’IVA Verso uno spazio unico europeo dell’IVAIl momento di agire 3 in cui illustrava le tappe successive da percorrere per dare vita a tale spazio unico europeo dell’IVA.

Oltre alle modifiche del sistema dell’IVA definitivo per gli scambi transfrontalieri, questa transizione comprende altre due proposte intese a modificare la direttiva IVA: una riguardante le aliquote IVA 4 e l’altra riguardante il regime speciale delle piccole imprese 5 . Inoltre comprende una proposta di regolamento del Consiglio relativo alla lotta contro la frode IVA 6 .

Per quanto riguarda il passaggio a un sistema dell’IVA definitivo basato sul principio della tassazione nello Stato membro di destinazione, è stata annunciata un’impostazione progressiva in due fasi: una prima fase riguarda le cessioni di beni fra imprese all’interno dell’Unione e una seconda le prestazioni di servizi.

La prima fase è stata suddivisa in due fasi intermedie: la prima fase intermedia, presentata contestualmente alla comunicazione, era una proposta legislativa che presentava i pilastri per costituire un sistema dell’IVA definitivo per gli scambi all’interno dell’Unione più semplice e a prova di frodi 7 .

La presente proposta costituisce la seconda fase intermedia e contiene disposizioni dettagliate per realizzare tali pilastri per le cessioni di beni B2B all’interno dell’Unione.

La presente proposta dovrà essere integrata da una proposta di modifica del regolamento (UE) 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto. Quest’ultima proposta è di natura tecnica, in quanto consisterebbe nell’allineare la cooperazione tra Stati membri con le modifiche proposte del sistema dell’IVA per le cessioni transfrontaliere di beni. Tale proposta sarà presentata in tempo sufficiente per consentirne la sua adozione e attuazione alla data di entrata in vigore della presente proposta.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L’introduzione di un sistema definitivo per le cessioni di beni all’interno dell’Unione è uno degli elementi portanti del piano d’azione sull’IVA. La presente proposta sostituisce il regime transitorio, applicabile dal 1° gennaio 1993, con un sistema dell’IVA definitivo per gli scambi B2B all’interno dell’Unione, in base al quale le operazioni nazionali e transfrontaliere di beni saranno trattate allo stesso modo. Inoltre, tale sistema dell’IVA definitivo creerà uno spazio unico europeo dell’IVA solido, in grado di supportare un mercato unico più equo e approfondito che aiuterà a promuovere l’occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività.

Coerenza con le altre normative dell’Unione

La creazione di un sistema dell’IVA semplice, moderno e a prova di frode è una delle priorità di bilancio fissate dalla Commissione 8 .

La riduzione dell’onere amministrativo, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI), è un altro obiettivo fondamentale sottolineato nella strategia di crescita dell’Unione 9 .

L’iniziativa proposta e i suoi obiettivi sono in linea con la politica per le PMI dell’UE enunciata nello Small Business Act (SBA) 10 , in particolare con il principio VII “Aiutare le PMI a beneficiare delle opportunità offerte dal mercato unico”. Infine, l’iniziativa è compatibile con la strategia per il mercato unico 11 e con gli obiettivi del programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione (REFIT).

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Basi giuridiche

La presente direttiva modifica la direttiva IVA sulla base dell’articolo 113 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Tale articolo prevede che il Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotti le disposizioni che riguardano l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri nel settore dell’imposizione indiretta.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

In virtù del principio di sussidiarietà enunciato all’articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, l’Unione interviene soltanto se gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti delle azioni in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

Le norme sull’IVA per gli scambi transfrontalieri all’interno dell’Unione non possono, per loro natura, essere decise dai singoli Stati membri in quanto inevitabilmente interessano imprese situate in più di uno Stato membro. Inoltre, l’IVA è un’imposta armonizzata a livello di Unione e, pertanto, qualsiasi iniziativa volta a introdurre un sistema dell’IVA definitivo per le cessioni transfrontaliere di beni necessita di una proposta della Commissione di modifica della direttiva IVA 12 .

Proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità in quanto non va al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi dei trattati, in particolare il corretto funzionamento del mercato unico. Come per il criterio di sussidiarietà, non è possibile per gli Stati membri affrontare problemi quali la frode o la complessità senza una proposta di modifica della direttiva IVA.

Scelta dell’atto giuridico

Si propone una direttiva nell’ottica di modificare la direttiva IVA.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Una valutazione retrospettiva degli elementi del sistema dell’IVA dell’Unione è stata condotta da un consulente esterno nel 2011 e i suoi risultati sono stati usati quale base di partenza per esaminare l’attuale sistema dell’IVA 13 .

Consultazioni dei portatori di interessi

Un’ampia consultazione dei portatori di interessi è stata svolta nell’ambito della preparazione della proposta legislativa COM(2017) 569 final, che delinea i principi del regime dell’IVA definitivo. Da quando tale proposta è stata adottata, alcune osservazioni (a favore dell’obiettivo generale di costituire un solido spazio unico europeo dell’IVA) sono state ricevute attraverso il portale “Legiferare meglio” e nell’ambito degli eventi organizzati con le associazioni commerciali e imprenditoriali.

Assunzione e uso di perizie

Ai fini della presente proposta sono state utilizzate le conoscenze raccolte da diversi studi menzionati nel documento COM(2017)569 final del 4 ottobre 2017 per costituire i pilastri del sistema dell’IVA definitivo.

Tra questi, si è rivelato particolarmente utile per la presente proposta lo studio sull’applicazione del principio di destinazione alle cessioni di beni fra imprese all’interno dell’Unione 14 .

Valutazione d’impatto

Sono state svolte una valutazione d’impatto e una valutazione successiva che hanno riguardato sia la creazione dei pilastri del sistema dell’IVA definitivo che le disposizioni dettagliate per la loro attuazione. cfr. SWD(2017) 325 final e SWD(2017) 326 final, del 4 ottobre 2017. L’opzione preferita, scelta nell’ambito di tale valutazione d’impatto, permetterebbe di ridurre le frodi IVA a livello transfrontaliero di un importo fino a 41 miliardi di EUR all’anno e di ridurre i costi di conformità per le imprese di 938 milioni di EUR all’anno.

Il comitato per il controllo normativo ha esaminato la valutazione d’impatto il 14 luglio 2017. Il comitato ha espresso parere positivo sulla valutazione d’impatto formulando alcune raccomandazioni, in particolare sul collegamento della proposta ad altri elementi del piano d’azione sull’IVA, sulla necessità di un approccio graduale e sul concetto di soggetto passivo certificato, che sono state tutte recepite. Il parere del comitato e le raccomandazioni sono riportati nell’allegato 1 del documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2017- 325 final.

Essendo modifiche di fondo, esse riguarderanno tutte le imprese. Le modifiche riguardano i problemi delle frodi e della complessità dell’attuale regime transitorio dell’IVA e i relativi costi di conformità per tutte le imprese. Semplificazioni come il ricorso allo sportello unico sono disponibili per le PMI, ma non sono specificamente mirate a tale categoria di soggetti passivi.

Le difficoltà delle PMI, specialmente nell’ambito degli scambi trasfrontalieri, sono già state affrontate mediante una proposta specifica che è stata presentata il 18 gennaio 2018 15 . Tale proposta, unitamente alla presente, forma parte integrante del piano d’azione sull’IVA.

Efficienza normativa e semplificazione

Come indicato nella valutazione d’impatto, è stato calcolato che i costi di conformità per euro di volume d’affari per le imprese che partecipano agli scambi transfrontalieri all’interno dell’Unione sono maggiori dell’11% rispetto ai corrispondenti costi di conformità IVA per euro di volume d’affari per le imprese che effettuano solo scambi nazionali.

Per valutare l’incidenza sulle piccole imprese, occorre distinguere tra PMI che partecipano essenzialmente a scambi nazionali e PMI che partecipano già a scambi nazionali e intraunionali.

Per questa seconda categoria di PMI le modifiche proposte, e in particolare l’ampliamento dell’ambito di applicazione del meccanismo dello sportello unico, potrebbero dare luogo a una riduzione annuale media dei loro costi di conformità IVA fino al 17% rispetto alla situazione attuale.

Per tutte le imprese, l’incidenza monetaria dell’attuazione dovrebbe fare aumentare le spese operative, come i costi per aggiornare il software di contabilità e fatturazione e per la formazione professionale, di 457 milioni di EUR nell’anno dell’attuazione, tenuto conto del fatto che le imprese dovranno adeguare le loro procedure interne alle nuove norme; tuttavia l’attuazione avrà anche per effetto di ridurre i costi di conformità IVA di ben 938 milioni di EUR all’anno successivamente all’anno di attuazione.

Tuttavia, la valutazione d’impatto che accompagna la proposta specifica sulle PMI 16 , che come già detto completa la presente proposta, prevede una riduzione fino al 18% dei costi di conformità IVA (ovvero 11,9 miliardi di EUR) per le PMI e un aumento delle attività commerciali transfrontaliere delle PMI dell’ordine del 13%.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza negativa sul bilancio dell’Unione. Dal momento che la proposta permetterebbe di ridurre le frodi IVA a livello transfrontaliero di un importo fino a 41 miliardi di EUR all’anno, il gettito IVA totale riscosso da ciascuno Stato membro, che costituisce il punto di partenza per calcolare le risorse proprie basate sull’IVA, dovrebbe aumentare.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Nella comunicazione dell’ottobre 2017 sul seguito da dare al piano d’azione sull’IVA, la Commissione ha indicato che avrebbe proposto l’attuazione della seconda fase (riguardante i servizi transfrontalieri) della transizione graduale verso il sistema dell’IVA definitivo dopo debito monitoraggio dell’attuazione della prima fase (completata dalla proposta attuale), il cui funzionamento in termini di resistenza alle frodi, costi di conformità per le imprese ed efficacia nella gestione del sistema da parte delle autorità fiscali sarebbe valutato dalla Commissione cinque anni dopo la sua entrata in vigore.

A tale scopo la Commissione cercherà di ottenere dagli Stati membri tutte le informazioni pertinenti riguardanti il livello e l’evoluzione dei costi amministrativi e delle frodi. La Commissione cercherà inoltre di raccogliere i contributi di tutte le pertinenti parti interessate del settore imprenditoriale per quanto riguarda il livello e l’evoluzione dei loro costi di conformità.

Documenti esplicativi (per le direttive)

La proposta non richiede documenti esplicativi riguardanti il recepimento.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Le principali modifiche di fondo proposte della direttiva IVA sono spiegate in appresso, suddivise per tema. Tali modifiche sostanziali comportano una serie di modifiche tecniche della direttiva IVA.

Alcune modifiche riguardano disposizioni per le quali sono già state proposte modifiche nella proposta COM(2017)569 final del 4 ottobre 2017. Tale proposta prevede, su richiesta del Consiglio, miglioramenti nel sistema dell’IVA attuale da operare contestualmente ai lavori sulle disposizioni per il sistema dell’IVA definitivo per gli scambi all’interno dell’Unione. Le modifiche proposte per quanto riguarda le “soluzioni rapide” rimangono interamente valide, poiché dovrebbero entrare in vigore ben prima della presente proposta.

Tuttavia, l’introduzione successiva delle disposizioni definitive per le cessioni di beni B2B prevista nella presente proposta richiede effettivamente l’adeguamento al nuovo regime delle disposizioni contenute nella precedente proposta relativa ai concetti di soggetto passivo certificato, call-off stock o operazioni a catena.

Inoltre, essendo lo scopo della presente proposta l’introduzione di disposizioni definitive per le cessioni di beni B2B, il proposto articolo 402 che stabilisce le basi per l’imposizione degli scambi tra Stati membri deve essere adeguato al fatto che tali basi sono rese parzialmente applicabili dalla presente proposta.

La proposta fornisce altresì l’opportunità di sostituire nozioni obsolete come “intracomunitario” o “comunitario” con i concetti di “intraunionale” e “unionale” in una serie di disposizioni della direttiva IVA.

La precedente proposta della Commissione relativa al regime speciale delle piccole imprese (COM(2018)21 final del 18 gennaio 2018) richiede inoltre alcuni aggiornamenti tecnici quali la summenzionata sostituzione alla luce della presente proposta. Per evitare ogni ambiguità, tali modifiche non sono incluse nella presente proposta, ma saranno trattate nel corso dei negoziati in sede di Consiglio.

Oggetto e ambito di applicazione dell’imposta: articoli da 2 a 4

Come spiegato sopra, il sistema dell’IVA attuale suddivide le cessioni di beni B2B transfrontaliere in due diverse operazioni ai fini dell’IVA: una cessione esente nello Stato membro di partenza dei beni e un acquisto intracomunitario tassato nello Stato membro di destinazione.

Si propone che le cessioni di beni B2B transfrontaliere all’interno dell’Unione diano luogo a un’unica operazione ai fini dell’IVA: una cessione intraunionale di beni. Di conseguenza, il concetto di acquisto intracomunitario di beni quale operazione soggetta all’IVA deve essere soppresso dagli articoli da 2 a 4.

Dal momento che un acquisto intracomunitario di beni non esisterebbe più quale operazione soggetta all’IVA, tutte le disposizioni successive nell’ambito della direttiva IVA relative a tale concetto devono essere soppresse e riesaminate alla luce del proposto meccanismo di imposizione degli scambi di beni B2B all’interno dell’Unione.

Il concetto di cessioni di beni intraunionali: Articolo 14

Si propone di aggiungere un punto 3) al paragrafo 4 dell’articolo 14 con una definizione delle cessioni intraunionali di beni. Per “cessione intraunionale di beni” si intende una cessione di beni effettuata da un soggetto passivo per un soggetto passivo o un ente non soggetto passivo in cui i beni sono spediti o trasportati da o per conto del fornitore o dell’acquirente all’interno dell’Unione, da uno Stato membro all’altro.

Talune cessioni elencate all’articolo 14, paragrafo 5, non sono da considerare cessioni intraunionali, anche quando sono soddisfatti i due requisiti, in particolare per quanto riguarda lo status dell’acquirente e il trasporto dei beni. Tale è il caso delle cessioni di beni con montaggio o installazione, con o senza collaudo, delle cessioni di beni esenti a norma dell’articolo 148 o 151 e delle cessioni da parte di un agricoltore forfettario quali definite all’articolo 295.

Norme relative al luogo di cessione dei beni: articolo 35 bis

Le norme relative al luogo di cessione delle operazioni imponibili determinano lo Stato membro in cui è dovuta l’IVA.

Le norme generali per stabilire il luogo di cessione dei beni senza trasporto (il luogo dove sono situati i beni al momento della cessione) e il luogo di cessione dei beni con trasporto (il luogo dove sono situati i beni nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto degli stessi) sono mantenute.

Tuttavia, all’articolo 35 bis viene proposta una nuova eccezione alla norma generale, in base alla quale è considerato luogo di cessione di una cessione intraunionale di beni il luogo in cui i beni si trovano al momento dell’arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente.

La combinazione della definizione di cessioni intraunionali di beni di cui all’articolo 14, paragrafo 4, punto 3, e della nuova norma relativa al luogo di cessione proposta all’articolo 35 bis assicura la tassazione delle cessioni di beni B2B transfrontaliere all’interno dell’Unione nello Stato membro di destinazione.

In base alle norme attuali in materia di IVA, le cessioni transfrontaliere a soggetti passivi che effettuano unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi che non danno diritto a detrazione dell’IVA, a soggetti passivi che beneficiano del regime comune forfettario per i produttori agricoli e a enti che non sono soggetti passivi sono ancora imputate allo Stato membro di cessione (origine) se al di sotto di una determinata soglia e se l’acquirente non ha optato per la tassazione a destinazione.

Tale eccezione aumenta ulteriormente la complessità del regime attuale. Inoltre non è più pertinente, in quanto la soglia non è mai stata riveduta dall’entrata in vigore del regime nel 1993. Questa eccezione non viene pertanto mantenuta anche perché, a differenza della situazione attuale, in base alle norme proposte il fornitore dovrà assumersi gli obblighi di dichiarazione e di pagamento in relazione a tali cessioni.

L’imposizione al luogo di destinazione è quindi assicurata per tutte le cessioni intraunionali di beni B2B. L’unica eccezione è data dalle cessioni effettuate nel quadro del regime del margine di cui agli articoli 311 e successivi (articolo 35 quater). Non si applicherà alcuna tassazione supplementare a destinazione né per le cessioni di beni transfrontaliere che sono esenti a titolo dell’articolo 148 o dell’articolo 151, né per le cessioni di beni transfrontaliere da parte di un agricoltore forfettario definite all’articolo 295 poiché, come già detto, tali cessioni sono escluse dal concetto di cessioni intraunionali di beni.

Esigibilità dell’imposta: Articolo 67

Si propone una modifica dell’articolo 67 che stabilisca una norma unica per l’esigibilità dell’IVA sulle cessioni intraunionali. In base a tale norma, l’IVA diventerà esigibile all’emissione della fattura o alla scadenza del termine indicato all’articolo 222, paragrafo 1, se non è stata emessa alcuna fattura prima di tale data (il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica il fatto generatore dell’imposta).

Viene inoltre specificato che le disposizioni che permettono agli Stati membri di stabilire, in determinati casi, diversi momenti di esigibilità dell’IVA non si applicheranno alle cessioni intraunionali di beni. In mancanza di tale precisazione, il fornitore che effettua cessioni intraunionali in più Stati membri dovrebbe conformarsi alle diverse opzioni scelte dai vari Stati membri di arrivo dei beni, il che renderebbe ancora più complessa la situazione.

Debitori dell’IVA: Articoli 193, 194 bis, 199 bis e 199 ter

Viene mantenuto il principio stabilito all’articolo 193 in base al quale l’IVA è dovuta da qualsiasi soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile, tranne nei casi in cui, in applicazione di altre disposizioni elencate nello stesso articolo 193, viene stabilito che l’IVA è a carico di un’altra persona.

In deroga all’articolo 193, è proposto un nuovo articolo 194 bis che stabilisce che l’IVA è dovuta dal destinatario della cessione di beni a condizione che sia un soggetto passivo certificato definito all’articolo 13 bis se i beni sono ceduti da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato membro in cui è dovuta l’IVA. Il concetto di soggetto passivo certificato era incluso nella proposta della Commissione del 4 ottobre 2017 17 .

Per quanto riguarda le cessioni intraunionali di beni, con la combinazione delle norme degli articoli 193 e 194 bis, un fornitore è tenuto di norma al pagamento dell’IVA nello Stato membro di arrivo dei beni, tranne se il fornitore non è stabilito nello Stato membro di imposizione e l’acquirente è un soggetto passivo certificato a norma dell’articolo 13 bis. In quest’ultimo caso l’acquirente dovrà pagare l’IVA dovuta mediante inversione contabile nello Stato membro di arrivo dei beni.

L’articolo 199 bis consente agli Stati membri di stabilire, fino al 31 dicembre 2018 e per alcune cessioni precisate in tale disposizione, che il debitore dell’IVA è il soggetto passivo destinatario delle cessioni.

Nella relazione adottata di recente sugli effetti degli articoli 199 bis e 199 ter sulla lotta contro la frode 18 , la Commissione ha indicato che presenterà un’opportuna proposta legislativa per prorogare le misure esistenti. Si tratterà di una proposta distinta che riguarderà il periodo dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2022, dato che la prevista data di entrata in vigore della presente proposta è il 1° luglio 2022.

Le modifiche dell’articolo 199 bis proposte in appresso coprono il periodo a decorrere dal 1° luglio 2022 e riguardano la durata e l’ambito di applicazione delle cessioni in causa.

Per quanto riguarda la durata, si propone di prorogare la possibilità di ricorrere a tale disposizione fino al 31 dicembre 2028. Le altre date stabilite in tale disposizione sono adeguate di conseguenza.

Per quanto riguarda le cessioni da includere in tale disposizione, il contenuto proposto deve ovviamente essere valutato nel quadro della modifica globale del sistema di tassazione del movimento transfrontaliero di beni B2B. Le modifiche proposte intendono porre rimedio a una frode transfrontaliera riguardante le operazioni su beni e dovrebbero quindi rendere ridondante il mosaico attuale di misure temporanee di inversione contabile di cui all’articolo 199 bis, in quanto anche tali misure intendono ovviare a questo tipo di frode. Le operazioni che rimangono coperte dalle misure temporanee di cui all’articolo 199 bis sono quindi limitate ai servizi precedentemente coperti da tale disposizione.

Un’impostazione analoga è consigliabile per la modifica dell’articolo 199 ter. Tale disposizione stabilisce le norme relative al meccanismo di reazione rapida (Quick Reaction Mechanism - QRM) che permette agli Stati membri, in circostanze specifiche, di designare il destinatario dei beni e servizi quale debitore dell’imposta. Per gli stessi motivi applicati per l’articolo 199 bis, le cessioni di beni non sarebbero più coperte dal meccanismo di reazione rapida.

Identificazione: Articolo 214

Le cessioni intraunionali definite all’articolo 14, paragrafo 4, punto 3, comprendono, tra l’altro, le cessioni effettuate da un soggetto passivo a un ente non soggetto passivo.

Si propone quindi una modifica dell’articolo 214 che stabilisca che gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l’identificazione di un ente non soggetto passivo destinatario di una cessione intraunionale mediante un numero individuale.

Elenchi riepilogativi: articoli da 262 a 271

In base al sistema proposto, le cessioni intraunionali di beni non dovrebbero più essere incluse negli elenchi riepilogativi. Il principio della fatturazione dell’IVA da parte del fornitore sulla cessione intraunionale ripristina la natura autoregolamentativa dell’IVA. Di conseguenza, garantire il seguito amministrativo del flusso materiale di beni nell’Unione mediante l’elenco riepilogativo non è più giustificato.

Se il destinatario di una cessione intraunionale è un soggetto passivo certificato, i beni continueranno a circolare in esenzione IVA all’interno dell’Unione. Tuttavia, mantenere l’obbligo di presentare elenchi riepilogativi per tali operazioni sarebbe incoerente con il concetto di soggetto passivo certificato, poiché quest’ultimo è considerato un soggetto passivo affidabile.

L’obbligo di presentare elenchi riepilogativi è quindi mantenuto unicamente per i servizi.

Gli Stati membri possono introdurre, a determinate condizioni, misure speciali per semplificare l’obbligo di presentare elenchi riepilogativi. Si propone di semplificare la procedura di ricorso a questa opzione, sostituendo il requisito di una decisione unanime del Consiglio con una consultazione del comitato IVA.

Regimi speciali per i soggetti passivi non stabiliti: articoli da 358 a 369 quinvicies

Il capitolo 6 del titolo XII della direttiva IVA comprende attualmente tre regimi con un ambito di applicazione specifico:

un regime speciale per i servizi prestati da soggetti passivi non stabiliti nell’Unione;

un regime speciale per le vendite a distanza intraunionali di beni e per i servizi prestati da soggetti passivi all’interno dell’Unione ma non nello Stato membro di consumo;

un regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi.

Il primo e l’ultimo regime sono solo marginalmente interessati dalla presente proposta.

Al fine di attuare il principio del sistema di registrazione unico per la dichiarazione, il pagamento e la detrazione dell’imposta, si propongono modifiche sostanziali del secondo regime.

Tenuto conto dell’adozione da parte del Consiglio della direttiva (UE) 2017/2455 del 5 dicembre 2017 19 , a decorrere dal 1° gennaio 2021 questo secondo regime permetterà al soggetto passivo registrato a titolo di tale regime in uno Stato membro (lo Stato membro di identificazione) di presentare ogni trimestre per via elettronica una dichiarazione IVA mediante il mini sportello unico che specifichi le prestazioni di servizi e le vendite a distanza intraunionali a soggetti non passivi in altri Stati membri (gli Stati membri di consumo) insieme all’IVA dovuta. Tali dichiarazioni, insieme all’IVA versata, sono successivamente trasmesse dallo Stato membro di identificazione ai corrispondenti Stati membri di consumo mediante una rete di comunicazione sicura. Tale regime evita che detti soggetti passivi debbano essere registrati ai fini dell’IVA in ciascuno Stato membro di consumo. La proposta attuale prevede un ulteriore ampliamento di tale regime.

Per quanto riguarda le definizioni utilizzate ai fini di tale regime, all’articolo 369 bis è aggiunta una definizione di “Stato membro di imposizione”. Per Stato membro di imposizione s’intende lo Stato membro in cui si considerano ceduti i beni o prestati i servizi.

La portata delle operazioni coperte da tale regime, indicata all’articolo 369 ter, viene modificata. Si propone di estendere la possibilità di avvalersi di tale regime a qualsiasi soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di imposizione per quanto concerne le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in tale Stato membro e per le quali il soggetto passivo è debitore dell’IVA. Tale possibilità non sarebbe quindi più limitata alle operazioni tra imprese e consumatori, ma includerebbe anche le operazioni B2B.

Si propone di aprire questo regime anche ai soggetti passivi non stabiliti nell’Unione, a condizione che designino un intermediario stabilito nell’Unione. Analogamente a quanto è già previsto nel regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, l’intermediario è la persona che diventa debitrice dell’IVA e che è tenuta al rispetto degli obblighi previsti dal regime in nome e per conto del soggetto passivo non stabilito nell’UE che rappresenta.

Tenuto conto dell’ampliamento della portata delle operazioni coperte dal regime, si propone di modificare l’articolo 369 septies aggiungendo che i soggetti passivi che si avvalgono di tale regime devono trasmettere ogni mese una dichiarazione IVA mediante lo sportello unico se il loro volume d’affari annuo nell’UE è superiore a 2 500 000 EUR.

Anche l’articolo 369 octies, che specifica il contenuto della dichiarazione IVA da presentare nell’ambito del regime, deve essere riveduto. Attualmente le informazioni da trasmettere riguardano unicamente il valore e l’IVA dovuta sulle cessioni effettuate dai soggetti passivi.

Il soggetto passivo ha il diritto di detrarre l’IVA a monte nella sua dichiarazione IVA presentata mediante lo sportello unico soltanto se nella dichiarazione fornisce determinate informazioni supplementari, segnatamente:

- l’importo totale dell’IVA diventata esigibile sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi per i quali il soggetto passivo in quanto destinatario è tenuto a pagare l’imposta e sull’importazione di beni se gli Stati membri si avvalgono della possibilità indicata all’articolo 211, secondo comma;

- l’IVA che forma oggetto di una detrazione;

- le modifiche relative a precedenti periodi d’imposta;

- l’importo netto dell’IVA da pagare, da rimborsare o da accreditare.

Poiché la detrazione sarà applicata alle dichiarazioni IVA presentate a titolo del regime, si propone una modifica dell’articolo 369 decies, che stabilisca che il soggetto passivo paga la somma degli importi netti di IVA (IVA dovuta meno IVA detraibile) dovuti in ciascuno Stato membro di imposizione.

Si propone un nuovo articolo 369 decies bis, che specifica le condizioni alle quali un soggetto passivo che si trova in una posizione creditoria in un determinato Stato membro di imposizione può ottenere il rimborso del credito da parte di tale Stato membro. Inoltre si propone un nuovo articolo 369 decies ter, che stabilisce le condizioni alle quali un importo che deve essere rimborsato al soggetto passivo nello Stato membro di identificazione può essere utilizzato per il pagamento dell’IVA dovuta nello Stato membro o negli Stati membri di imposizione.

Si propone una modifica dell’articolo 369 undecies per determinare l’interazione tra il diritto alla detrazione a titolo del regime speciale e le procedure di rimborso stabilite nella direttiva 86/560/CEE 20 per i soggetti passivi non stabiliti nell’Unione e nella direttiva 2008/9/CE 21 per i soggetti passivi stabiliti nell’Unione. Tale disposizione è necessaria per evitare possibili abusi da parte dei soggetti passivi che potrebbero esercitare il diritto di detrarre l’IVA a titolo del regime speciale e presentare una domanda di rimborso per lo stesso importo di IVA a monte.

In linea di principio un soggetto passivo ha il diritto di effettuare la detrazione dell’IVA a monte sulle dichiarazioni IVA presentate a titolo del regime. Tuttavia, se un soggetto passivo che si avvale di tale regime speciale non effettua alcuna cessione di beni né alcuna prestazione di servizi coperte da tale regime speciale per la quale l’IVA è diventata esigibile in uno Stato membro di imposizione per un dato periodo d’imposta, né durante i tre precedenti periodi d’imposta se presenta dichiarazioni trimestrali, né durante gli undici precedenti periodi d’imposta se presenta dichiarazioni mensili, nessuno degli importi di IVA pagata può essere detratto nella dichiarazione IVA in tale Stato membro d’imposizione. Il soggetto passivo può, viceversa, reclamare l’IVA a monte mediante la procedura di rimborso nello Stato membro in cui l’IVA è stata fatturata.

Deroghe: articoli da 370 a 390 quater

Il titolo XIII, capo 1, della direttiva IVA contiene una serie di deroghe che possono essere applicate fino all’adozione del regime definitivo. Per gli Stati che erano membri dell’UE alla data del 1° gennaio 1978, la maggior parte delle deroghe che possono applicarsi sono indicate nell’allegato X della direttiva IVA. Come spiegato sopra, la presente proposta costituisce la prima tappa del processo di attuazione del sistema definitivo di imposizione degli scambi intraunionali nel luogo di destinazione. Nell’ambito di tale tappa si propone di sopprimere le deroghe che, se mantenute, aumenterebbero la complessità delle proposte di modifica delle norme relative al luogo di cessione e della designazione della persona tenuta al pagamento dell’IVA per i soggetti passivi e per le amministrazioni fiscali.

Più specificamente, la possibilità di applicare una deroga per i beni che possono formare oggetto di cessioni intraunionali (beni mobili) verrebbe soppressa. In tale caso, il fornitore dovrebbe, per ciascuno Stato membro in cui avvengono tale cessioni intraunionali, sapere se tale Stato membro si è avvalso o no della deroga e, in tal caso, quali sono le condizioni applicate da tali Stati membri.

2018/0164 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l’introduzione di misure tecniche dettagliate per il funzionamento del sistema dell’IVA definitivo per l’imposizione degli scambi tra Stati membri

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo 22 ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 23 ,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)Nel 1967, quando il Consiglio ha adottato il sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) con le direttive 62/227/CEE 24 e 67/228/CEE 25 , era stato assunto l’impegno a istituire un sistema dell’IVA definitivo per l’imposizione degli scambi tra gli Stati membri che funzionasse con le stesse modalità vigenti all’interno di un singolo Stato membro. Poiché non sussistevano le condizioni politiche e tecniche per un tale sistema, quando le frontiere fiscali tra gli Stati membri sono state soppresse alla fine del 1992 è stato introdotto un regime dell’IVA transitorio. La direttiva 2006/112/CE 26 , attualmente in vigore, prevede che tali norme transitorie debbano essere sostituite da un regime definitivo basato, in linea di principio, sull’imposizione nello Stato membro di origine della cessione di beni o della prestazione di servizi.

(2)Il Consiglio, sostenuto dal Parlamento europeo 27 e dal Comitato economico e sociale 28 , ha confermato che un regime basato sull’origine non era fattibile e ha invitato la Commissione a procedere a studi tecnici approfonditi e a un ampio dialogo con gli Stati membri al fine di esaminare in dettaglio le diverse modalità possibili di applicazione del principio della destinazione 29 .

(3)La Commissione, nel suo piano d’azione sull’IVA 30 , definisce le modifiche del sistema dell’IVA che sarebbero necessarie per istituire un siffatto sistema basato sulla destinazione per gli scambi intraunionali mediante l’imposizione delle cessioni transfrontaliere. Il Consiglio ha successivamente confermato le conclusioni del piano d’azione, affermando tra l’altro che a suo giudizio il principio dell’imposizione all’origine previsto per il regime dell’IVA definitivo dovrebbe essere sostituito dal principio dell’imposizione nello Stato membro di destinazione 31 .

(4)Per conseguire gli obiettivi indicati nel piano d’azione sull’IVA della Commissione, le norme applicabili alle cessioni intraunionali di beni B2B dovrebbero essere modificate, conformemente all’impostazione graduale proposta dalla Commissione nella sua comunicazione del 4 ottobre 2017 sul seguito al piano d’azione sull’IVA 32 .

(5)Per attuare un sistema più efficace di imposizione delle cessioni intraunionali di beni B2B nello Stato membro di destinazione è necessario abolire il sistema attuale in base al quale le cessioni nello Stato membro di partenza dei beni sono esenti e gli acquisti intracomunitari sono tassati nello Stato membro di destinazione. Poiché l’esenzione per tali cessioni e il concetto di acquisto intracomunitario quale operazione soggetta all’IVA saranno aboliti, è opportuno sopprimere o modificare tutti gli articoli associati.

(6)Per garantire la parità di trattamento delle operazioni interne e delle operazioni intraunionali, l’imposizione ai fini dell’IVA degli scambi intraunionali di beni B2B dovrebbe fondarsi su un unico fatto generatore, ossia una cessione intraunionale di beni.

(7)Per garantire l’applicazione più ampia possibile del principio dell’imposizione a destinazione, la definizione di cessione intraunionale di beni dovrebbe includere, senza restrizioni mediante soglia, la cessione a un ente non soggetto passivo, la cessione a un soggetto passivo esente, la cessione a un soggetto passivo a titolo del regime speciale per le piccole imprese e la cessione a un agricoltore a titolo del regime forfettario.

(8)I concetti di vendite a distanza intraunionali di beni e di vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da paesi terzi dovrebbero essere modificati per evitare che alcune di queste cessioni rientrino nella nuova definizione di cessione intraunionale.

(9)Per garantire il corretto funzionamento del sistema dell’IVA nel mercato interno, determinate cessioni di beni devono essere escluse dalla definizione di cessione intraunionale, in particolare le cessioni di beni con montaggio o installazione; le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento di determinate navi e aeromobili; le cessioni di beni effettuate nell’ambito delle relazioni diplomatiche e consolari e per determinate organizzazioni internazionali e le cessioni di beni effettuate da soggetti passivi che beneficiano del regime comune forfettario per i produttori agricoli.

(10)Per garantire l’imposizione a destinazione delle cessioni intraunionali di beni B2B, il luogo della cessione di una cessione intraunionale di beni dovrebbe situarsi nello Stato membro di arrivo dei beni al momento dell’arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente. Tale norma non dovrebbe applicarsi alle cessioni di beni d’occasione, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione assoggettate al regime del margine, né alle cessioni di beni a bordo di una nave, di un aereo o di un treno e alle cessioni di gas effettuate mediante un sistema del gas naturale e alle cessioni dell’energia elettrica o di calore o del freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento, che dovrebbero continuare a essere coperte da norme specifiche relative al luogo della cessione.

(11)Tenuto conto della soppressione dell’acquisto intracomunitario quale fatto generatore dell’IVA, è opportuno rivedere le norme specifiche esistenti riguardanti la cessione di mezzi di trasporto nuovi e di prodotti soggetti ad accisa.

(12)Per armonizzare l’applicazione di questo sistema definitivo in tutta l’Unione, è necessario stabilire una norma unica per l’esigibilità dell’IVA sulle cessioni intraunionali di beni.

(13)La norma generale applicabile alle cessioni di beni, comprese le cessioni intraunionali di beni, e alle prestazioni di servizi dovrebbe stabilire che il fornitore è il debitore dell’IVA.

(14)Ai fini di una transizione graduale al sistema definitivo per gli scambi intraunionali dovrebbe essere stabilita un’eccezione alla norma che stabilisce che il fornitore è il debitore dell’IVA per le cessioni di beni, a condizione che l’acquirente dei beni sia un soggetto passivo certificato e il fornitore non sia stabilito nello Stato membro di imposizione. In tal caso, l’acquirente dovrebbe essere il debitore dell’IVA e dovrebbe contabilizzare l’IVA mediante il meccanismo di inversione contabile. Tale eccezione dovrebbe permettere di ridurre il volume delle operazioni per le quali il debitore dell’IVA non è stabilito nello Stato membro di imposizione.

(15)È opportuno rivedere le norme sull’applicazione temporanea del meccanismo di inversione contabile per i beni mobili al fine di garantirne la coerenza con l’introduzione delle nuove norme applicabili al debitore dell’IVA sulle cessioni intraunionali di beni.

(16)Per garantire la facilità di applicazione delle norme sull’imposizione delle cessioni intraunionali di beni da parte delle imprese, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per far sì che ogni soggetto passivo e ogni ente non soggetto passivo destinatari di cessioni intraunionali di beni siano identificati da un numero individuale.

(17)Al fine di garantire un controllo adeguato del pagamento e della detrazione dell’IVA relativamente alle cessioni intraunionali di beni, l’emissione di una fattura dovrebbe essere obbligatoria per le cessioni intraunionali di beni e gli Stati membri non dovrebbero autorizzare l’emissione di fatture semplificate. La fattura dovrebbe essere emessa conformemente alle norme applicabili nello Stato membro in cui il fornitore ha stabilito la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione a partire dalla quale la cessione viene effettuata o, in mancanza di tale sede o di tale stabile organizzazione, nello Stato membro del suo indirizzo permanente o della sua residenza abituale.

(18)Al fine di ridurre l’onere amministrativo che grava sugli scambi all’interno dell’Unione e poiché l’IVA sulle cessioni intraunionali di beni sarebbe di fatto fatturata dal fornitore o contabilizzata da un acquirente che è un soggetto passivo certificato, è opportuno abolire l’obbligo di presentare un elenco riepilogativo per tali cessioni.

(19)Occorre adattare il regime speciale forfettario per gli agricoltori in vista della modifica del sistema di imposizione delle cessioni intraunionali di beni in modo da conseguire comunque l’obiettivo generale di tale regime. Escludendo le cessioni effettuate dagli agricoltori a titolo del regime forfettario dalla definizione di cessioni intraunionali, il luogo della cessione delle loro cessioni transfrontaliere di beni B2B dovrebbe rimanere il luogo di partenza dei beni e a tali cessioni dovrebbe applicarsi la compensazione forfettaria fissata dallo Stato membro di partenza.

(20)Per ridurre l’onere amministrativo a carico delle imprese, è opportuno ampliare la portata del regime speciale attuale applicabile ai soggetti passivi stabiliti nell’Unione che effettuano prestazioni di servizi o determinate cessioni di beni a consumatori (cessioni B2C) estendendolo a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali il debitore dell’IVA non è stabilito nello Stato membro in cui avviene la cessione o la prestazione. Tale regime dovrebbe applicarsi alle cessioni destinate sia a consumatori che ad imprese.

(21)È inoltre opportuno ridurre l’onere amministrativo per i soggetti passivi non stabiliti nell’Unione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi per i quali sono debitori dell’IVA in uno o più Stati membri, consentendo loro di avvalersi di tale regime speciale quando designano un intermediario. Per garantire la corretta riscossione dell’imposta, tale intermediario dovrebbe essere stabilito nell’Unione e dovrebbe essere il debitore dell’IVA nonché tenuto al rispetto degli obblighi stabiliti dal regime per conto del soggetto passivo non stabilito nell’Unione.

(22)Affinché i soggetti passivi possano beneficiare pienamente del mercato interno, tale regime speciale dovrebbe non soltanto consentire la dichiarazione delle operazioni su cui è dovuta l’IVA negli Stati membri diversi da quelli in cui è stabilito il fornitore, ma anche la detrazione dell’IVA fatturata a detto fornitore in tali Stati membri.

(23)Per assicurare la coerenza degli obblighi di comunicazione dell’IVA per le grandi imprese è opportuno rivedere la frequenza della presentazione delle dichiarazioni IVA a titolo di tale regime speciale, aggiungendo che i soggetti passivi che si avvalgono del regime devono presentare dichiarazioni IVA mensili a titolo del regime quando il loro volume d’affari annuo nell’Unione è superiore a 2 500 000 EUR.

(24)Per raccogliere le informazioni necessarie dai soggetti passivi al fine di garantire un monitoraggio adeguato del regime speciale da parte dell’amministrazione fiscale, il contenuto della dichiarazione IVA da presentare a titolo di tale regime speciale dovrebbe essere riveduto per tenere conto dell’estensione del regime e permettere l’esercizio del diritto a detrazione corrispondente.

(25)Per garantire il corretto funzionamento di tale regime speciale ed evitare che i soggetti passivi che beneficiano delle opportunità del mercato interno incontrino ostacoli, è opportuno stabilire norme comuni per le situazioni in cui il soggetto passivo si trova in posizione creditoria nello Stato membro di identificazione e/o nello Stato membro o negli Stati membri di imposizione.

(26)A fini di chiarezza e per ridurre le possibilità di abuso o di frode, è opportuno stabilire il periodo in cui un soggetto passivo può ancora detrarre l’IVA a monte in un dato Stato membro su una dichiarazione presentata a titolo di tale regime speciale se non dichiara più operazioni per le quali è tenuto a pagare l’IVA in quello stesso Stato membro. Allo scadere del periodo in questione tale soggetto passivo dovrebbe utilizzare le adeguate procedure di rimborso per ottenere la restituzione dell’IVA.

(27)Le deroghe stabilite nel titolo XIII, capo 1, che possono avere effetti transfrontalieri dovrebbero essere soppresse per evitare inutili complessità per i soggetti passivi e per le amministrazioni fiscali.

(28)A seguito dell’introduzione del concetto di cessione intraunionale di beni è opportuno sostituire il termine “Comunità” con “Unione” per garantire un uso aggiornato e coerente del termine.

(29)Poiché gli obiettivi della presente direttiva, compresa l’attuazione del sistema dell’IVA definitivo al fine di migliorare il funzionamento del regime dell’IVA per gli scambi transfrontalieri di beni B2B, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(30)Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi 33 , gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(31)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/112/CE è così modificata:

(1)l’articolo 2 è così modificato:

(a)al paragrafo 1, la lettera b) è soppressa;

(b)i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;

(2)gli articoli 3 e 4 sono soppressi;

(3)all’articolo 5, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1)“Unione” e “territorio dell’Unione”, l’insieme dei territori degli Stati membri quali definiti al punto 2):

2)“Stato membro” e “territorio di uno Stato membro”, il territorio di ciascuno Stato membro dell’Unione cui si applica il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, conformemente agli articoli 349 e 355 dello stesso, esclusi il territorio o i territori menzionati all’articolo 6 della presente direttiva;”;

(4)l’articolo 6 è così modificato:

(a)al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

“1.    La presente direttiva non si applica ai seguenti territori, che fanno parte del territorio doganale dell’Unione:”;

(b)al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

“2.    La presente direttiva non si applica ai seguenti territori, che non fanno parte del territorio doganale dell’Unione:”;

(5)l’articolo 9 è così modificato:

(a)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2.    Oltre alle persone di cui al paragrafo 1, si considera soggetto passivo ogni persona che effettui a titolo occasionale la cessione di un mezzo di trasporto nuovo spedito o trasportato a destinazione dell’acquirente dal venditore, dall’acquirente o per loro conto, fuori dal territorio di uno Stato membro ma nel territorio dell’Unione.”;

(b)è aggiunto il seguente paragrafo 3:

“3.    Ai fini del paragrafo 2, sono considerati “mezzi di trasporto” i mezzi di trasporto seguenti, destinati al trasporto di persone o di merci:

a)i veicoli terrestri con motore di cilindrata superiore a 48 cc o potenza superiore a 7,2 kW;

b)le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, escluse le navi adibite alla navigazione d’alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate per l’esercizio di attività commerciali, industriali o della pesca, nonché le navi adibite alle operazioni di salvataggio, all’assistenza in mare ed alla pesca costiera;

c)gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1 550 kg, esclusi gli aeromobili utilizzati da compagnie di navigazione aerea che praticano essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento.

Tali mezzi di trasporto sono considerati “nuovi” nei casi seguenti:

a)per i veicoli terrestri a motore, quando la cessione è effettuata nei sei mesi successivi alla data della prima immissione in servizio o quando il veicolo ha percorso al massimo 6 000 km;

b)per le imbarcazioni, quando la cessione è effettuata nei tre mesi successivi alla data della prima immissione in servizio o l’imbarcazione ha navigato al massimo per 100 ore;

c)per gli aeromobili, quando la cessione è effettuata nei tre mesi successivi alla data della prima immissione in servizio o l’aeromobile ha volato al massimo per 40 ore.

Gli Stati membri fissano le condizioni alle quali possono essere provati i dati menzionati al secondo comma.”;

(6)all’articolo 12, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

“1.    Gli Stati membri possono considerare soggetto passivo chiunque effettui, a titolo occasionale, una delle seguenti operazioni:”;

(7)è inserito il seguente articolo 13 bis:

“Articolo 13 bis

1.    Il soggetto passivo che dispone di una sede dell’attività economica o di una stabile organizzazione nell’Unione o, in assenza di una sede dell’attività economica e di una stabile organizzazione, ha l’indirizzo permanente o la residenza abituale nell’Unione e che, nell’esercizio della sua attività economica, svolge o intende svolgere, in qualità di fornitore o di acquirente/destinatario, una delle operazioni di cui all’articolo 14, paragrafo 4, punto 3, e agli articoli 17 bis, 38 o 39, può presentare domanda all’amministrazione fiscale per ottenere lo status di soggetto passivo certificato.

L’amministrazione fiscale concede tale status a un richiedente se sono soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 2, a meno che il richiedente sia escluso da tale certificazione in virtù delle disposizioni del paragrafo 3.

Se il richiedente è un soggetto passivo che ha ottenuto lo status di operatore economico autorizzato a fini doganali, i criteri di cui al paragrafo 2 si considerano soddisfatti.

2.    Ai fini della concessione dello status di soggetto passivo certificato tutti i criteri seguenti devono essere soddisfatti:

(a)assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l’assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all’attività economica del richiedente;

(b)dimostrazione, da parte del richiedente, di un alto livello di controllo delle proprie operazioni e del flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli fiscali, o mediante una pista di controllo interno affidabile o certificata;

(c)solvibilità finanziaria del richiedente, che si considera comprovata se il richiedente si trova in una situazione finanziaria sana, che gli consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata, o se produce garanzie fornite da una compagnia di assicurazione o da altre istituzioni finanziarie o da altri terzi affidabili dal punto di vista economico.

3.    I soggetti passivi seguenti non possono beneficiare della concessione dello status di soggetto passivo certificato:

(a)i soggetti passivi che beneficiano del regime comune forfettario per i produttori agricoli;

(b)i soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui al titolo XII, capo 1, sezione 2;

(c)i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi che non danno diritto a detrazione dell’IVA;

(d)i soggetti passivi che effettuano a titolo occasionale la cessione di un mezzo di trasporto nuovo ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, o svolgono un’attività a titolo occasionale ai sensi dell’articolo 12.

Ai soggetti passivi di cui alle lettere da a) a d) può tuttavia essere concesso lo status di soggetto passivo certificato in relazione alle altre attività economiche da essi svolte.

4.    Un soggetto passivo che presenta domanda per ottenere lo status di soggetto passivo certificato fornisce tutte le informazioni richieste dall’amministrazione fiscale al fine di consentire loro di prendere una decisione.

Ai fini della concessione di tale status fiscale, per amministrazione fiscale si intende:

(e)quella dello Stato membro in cui il richiedente ha stabilito la sede della sua attività economica;

(f)quella dello Stato membro in cui si trova la stabile organizzazione del richiedente in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale a fini fiscali all’interno dell’Unione, qualora il richiedente abbia stabilito la sede della sua attività economica al di fuori dell’Unione ma disponga di una o più stabili organizzazioni all’interno dell’Unione;

(g)quella dello Stato membro in cui il richiedente ha l’indirizzo permanente o la residenza abituale, qualora non disponga né di una sede di attività economica né di una stabile organizzazione.

5.    Se la domanda è respinta, i motivi del rifiuto sono comunicati dall’amministrazione fiscale al richiedente insieme alla decisione. Gli Stati membri garantiscono che al richiedente sia concesso un diritto di ricorso contro una decisione di rifiuto di una domanda.

6.    Il soggetto passivo che ha ottenuto lo status di soggetto passivo certificato informa senza indugio l’amministrazione fiscale in merito a eventuali fattori, emersi dopo l’adozione della decisione, che possono pregiudicare o influenzare il mantenimento di tale status. Lo status fiscale è revocato dalle autorità fiscali qualora i criteri di cui al paragrafo 2 non siano più soddisfatti.

7.    Lo status di soggetto passivo certificato in uno Stato membro è riconosciuto dalle amministrazioni fiscali di tutti gli Stati membri.”;

(8)l’articolo 14 è così modificato:

(a)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4.    Ai fini dell’applicazione della presente direttiva si intende per:

(1)“vendite a distanza intraunionali di beni”, le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(a)la cessione di beni è effettuata nei confronti di un soggetto non passivo diverso da un ente non soggetto passivo;

(b)i beni ceduti sono diversi da mezzi di trasporto nuovi e da beni ceduti previo montaggio o installazione, con o senza collaudo, da parte del fornitore o per suo conto;

(2)“vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi”, le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, da un territorio terzo o paese terzo, a un acquirente in uno Stato membro, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(a)la cessione di beni è effettuata nei confronti di un soggetto non passivo diverso da un ente non soggetto passivo;

(b)i beni ceduti sono diversi da mezzi di trasporto nuovi e da beni ceduti previo montaggio o installazione, con o senza collaudo, da parte del fornitore o per suo conto;

(3)“cessione intraunionale di beni”, una cessione di beni quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(a)la cessione di beni è effettuata da un soggetto passivo nei confronti di un soggetto passivo o di un ente non soggetto passivo;

(b)i beni sono spediti o trasportati, da o per conto del fornitore o dell’acquirente nell’Unione, da uno Stato membro all’altro.”;

(b)è aggiunto il seguente paragrafo 5:

“5.    Non sono da considerare cessioni intraunionali di beni:

(a)le cessioni di beni con montaggio o installazione, con o senza collaudo, a norma dell’articolo 36;

(b)le cessioni di beni che sono esenti a norma degli articoli 148 o 151;

(c)le cessioni di beni effettuate da soggetti passivi che beneficiano del regime comune forfettario per i produttori agricoli.”;

(9)all’articolo 14 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2.    Se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le cessioni di beni effettuate nell’Unione da un soggetto passivo non stabilito nell’Unione a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni.”;

(10)l’articolo 17 è così modificato:

(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1.    È assimilato ad una cessione intraunionale di beni effettuata a titolo oneroso il trasferimento da parte di un soggetto passivo di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro.

Costituisce “trasferimento a destinazione di un altro Stato membro” qualsiasi spedizione o trasporto di un bene mobile materiale effettuato dal soggetto passivo o per suo conto, fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trova il bene, ma nell’Unione, per le esigenze della sua impresa.”;

(b)al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a)la cessione del bene effettuata dal soggetto passivo nel territorio dello Stato membro d’arrivo della spedizione o del trasporto alle condizioni stabilite agli articoli 33, 35 bis o 35 ter;”;

(c)al paragrafo 2, il testo delle lettere d) ed e) è sostituito dal seguente:

“d)la cessione di gas mediante un sistema del gas naturale situato nel territorio dell’Unione o una rete connessa a un siffatto sistema, la cessione dell’energia elettrica o la cessione del calore o del freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento, alle condizioni previste agli articoli 38 e 39;

e)la cessione del bene effettuata dal soggetto passivo nel territorio dello Stato membro alle condizioni previste agli articoli 146, 147, 148, 151 e 152;”;

(11)è inserito il seguente articolo 17 bis:

“Articolo 17 bis:

1.    Non è assimilato ad una cessione intraunionale di beni effettuata a titolo oneroso il trasferimento, da parte di un soggetto passivo, di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro in una situazione di call-off stock.

2.    Ai fini del presente articolo si ritiene che esista una situazione di call-off stock qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

(a)un soggetto passivo certificato spedisce o trasporta i beni verso un altro Stato membro al fine di cederli, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo certificato la cui identità e numero di identificazione IVA sono già noti al momento in cui inizia il trasporto;

(b)il soggetto passivo certificato che spedisce o trasporta i beni non è stabilito nello Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati;

(c)il soggetto passivo certificato che acquista i beni in una fase successiva e dopo il loro arrivo è identificato ai fini dell’IVA nello Stato membro verso cui i beni sono trasferiti;

(d)il soggetto passivo certificato che spedisce o trasporta i beni ha menzionato tale spedizione o trasporto nel registro di cui all’articolo 243, paragrafo 3.

3.    Se le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte, al momento del trasferimento del potere di disporre dei beni al soggetto passivo certificato di cui alla lettera c) dello stesso paragrafo, una cessione intraunionale di beni si considera effettuata nello Stato membro verso cui i beni sono stati spediti o trasportati.”;

(12)è inserito il seguente articolo 18 bis:

“Articolo 18 bis

È assimilata a una cessione di beni effettuata a titolo oneroso la destinazione, da parte delle forze armate di uno Stato che sia parte contraente del trattato dell’Atlantico del Nord, all’uso di tali forze o del personale civile che le accompagna, di beni che esse non abbiano acquistato alle condizioni generali d’imposizione del mercato interno di uno Stato membro, qualora l’importazione di tali beni non possa fruire dell’esenzione prevista all’articolo 143, paragrafo 1, lettera h).”;

(13)l’articolo 19 è sostituito dal seguente:

“Articolo 19

In caso di trasferimento, a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento a una società, di una universalità totale o parziale di beni, gli Stati membri considerano che non è avvenuta alcuna cessione di beni e che il beneficiario succede al cedente.

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie ad evitare distorsioni della concorrenza, qualora il beneficiario non sia un soggetto passivo totale. Adottano inoltre le misure utili a prevenire l’elusione o l’evasione fiscale mediante l’applicazione di questo articolo.”;

(14)nel titolo IV, il capo 2 è soppresso;

(15)l’articolo 30 è sostituito dal seguente:

“Articolo 30

Si considera “importazione di beni” l’ingresso nell’Unione di un bene che non è in libera pratica ai sensi dell’articolo 29 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Oltre all’operazione di cui al primo comma, si considera importazione di beni l’ingresso nell’Unione di un bene in libera pratica proveniente da un territorio terzo che fa parte del territorio doganale dell’Unione.”;

(16)al titolo V, capo 1, sezione 2, il seguente titolo della sottosezione 1 è inserito prima dell’articolo 32:

“Sottosezione 1
Disposizione generale”;

(17)al titolo V, capo 1, sezione 2, il seguente titolo della sottosezione 2 è inserito prima dell’articolo 33:

“Sottosezione 2
Disposizioni speciali”;

(18)l’articolo 33 è sostituito dal seguente:

“Articolo 33

1.    È considerato luogo di cessione delle vendite a distanza intraunionali di beni il luogo in cui i beni si trovano al momento dell’arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente.

2.    È considerato luogo di cessione delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi in uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente il luogo in cui i beni si trovano al momento dell’arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente.

3.    È considerato luogo di cessione delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente il luogo situato in tale Stato membro, purché l’IVA su tali beni sia dichiarata nell’ambito del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4.”;

(19)l’articolo 35 è soppresso;

(20)sono inseriti i seguenti articoli 35 bis, 35 ter, 35 quater e 35 quinquies:

“Articolo 35 bis

È considerato luogo di cessione di una cessione intraunionale di beni il luogo in cui i beni si trovano al momento dell’arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente.

Articolo 35 ter

Il luogo della cessione di un mezzo di trasporto nuovo effettuata nei confronti di una persona non soggetto passivo diversa da un ente non soggetto passivo, quando i beni sono spediti o trasportati da uno Stato membro a un altro, è considerato il luogo in cui i beni si trovano al momento dell’arrivo della spedizione o del trasporto.

Articolo 35 quater

In via derogatoria, gli articoli 33 e 35 bis non si applicano alle cessioni di beni d’occasione, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione, quali definiti all’articolo 311, paragrafo 1, punti da 1) a 4), assoggettate all’IVA in conformità al regime speciale.

Articolo 35 quinquies

Ai fini degli articoli 35 bis e 35 ter, se la spedizione o il trasporto dei beni inizia in un territorio terzo o in un paese terzo e la cessione effettuata dall’importatore designato o riconosciuto in conformità all’articolo 201 come debitore dell’imposta o una cessione successiva comporta il trasporto o la spedizione dei beni che termina in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di importazione, i beni sono considerati trasportati o spediti a partire dallo Stato membro di importazione.”;

(21)al titolo V, capo 1, sezione 2, è inserito il seguente articolo 36 bis:

“Articolo 36 bis

1.    Se i beni sono ceduti nell’ambito di un’operazione a catena, il trasporto o la spedizione da uno Stato membro all’altro di cui all’articolo 14, paragrafo 4, punto 3), lettera b), è imputato alla cessione effettuata dal fornitore all’operatore intermedio, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

(a)l’operatore intermedio comunica al fornitore il nome dello Stato membro di arrivo dei beni;

(b)l’operatore intermedio è identificato ai fini dell’IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio.

2.    Quando una delle condizioni di cui al paragrafo 1 non è soddisfatta, nell’ambito di un’operazione a catena il trasporto o la spedizione da uno Stato membro all’altro di cui all’articolo 14, paragrafo 4, punto 3), lettera b), è imputato alla cessione effettuata dall’operatore intermedio all’acquirente.

3.    Ai fini del presente articolo si applicano le seguenti definizioni:

(a)“operazione a catena”, una situazione in cui le cessioni successive degli stessi beni da parte di soggetti passivi danno luogo a un unico trasporto o a un’unica spedizione di tali beni da uno Stato membro a un altro e in cui sia l’operatore intermedio sia il fornitore sono soggetti passivi certificati;

(b)“operatore intermedio”, un fornitore nella catena diverso dal primo fornitore, che spedisce o trasporta i beni esso stesso o tramite un terzo che agisce per suo conto;

(c)“fornitore”, il soggetto passivo nella catena che cede i beni all’operatore intermedio;

(d)“acquirente”, il soggetto passivo cui l’operatore intermedio cede i beni nella catena.”;

(22)l’articolo 37 è sostituito dal seguente:

“Articolo 37

1.    Qualora la cessione di beni sia effettuata a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata nell’Unione, il luogo di tale cessione si considera situato nel luogo di partenza del trasporto di passeggeri.

2.    Ai fini del paragrafo 1 si considera “parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno dell’Unione” la parte di trasporto effettuata senza scalo fuori dell’Unione tra il luogo di partenza e il luogo di arrivo del trasporto di passeggeri.

“Luogo di partenza di un trasporto di passeggeri” è il primo punto di imbarco di passeggeri previsto nell’Unione, eventualmente dopo uno scalo fuori dell’Unione.

“Luogo di arrivo di un trasporto di passeggeri” è l’ultimo punto di sbarco previsto nell’Unione, per passeggeri imbarcati nell’Unione, eventualmente prima di uno scalo fuori dell’Unione.

Per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno è considerato come un trasporto distinto.

3.    Gli Stati membri possono esentare, o continuare ad esentare, con diritto a detrazione dell’IVA pagata nella fase precedente, le cessioni di beni destinati ad essere consumati a bordo, il cui luogo di tassazione è determinato conformemente al paragrafo 1.”;

(23)all’articolo 38, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1.    Nei casi di cessione di gas ad un soggetto passivo – rivenditore attraverso un sistema del gas naturale situato nel territorio dell’Unione o qualsiasi rete connessa a un siffatto sistema, di cessione dell’energia elettrica o di cessione del calore o del freddo mediante le reti di riscaldamento o raffreddamento, il luogo della cessione si considera situato nel luogo in cui il soggetto passivo – rivenditore ha fissato la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione per la quale i beni vengono erogati, ovvero, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, nel luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.”;

(24)all’articolo 39, il primo comma è sostituito dal seguente:

“Nei casi di cessione di gas effettuata mediante un sistema del gas naturale situato nel territorio dell’Unione o qualsiasi rete connessa a un siffatto sistema, di cessione dell’energia elettrica o di cessione del calore o del freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento, non previsti dall’articolo 38, il luogo della cessione si considera situato nel luogo in cui l’acquirente usa e consuma effettivamente tali beni.”;

(25)al titolo V, il capo 2 è soppresso;

(26)gli articoli 49 e 50 sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 49

Il luogo delle prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intraunionale di beni rese a persone che non sono soggetti passivi è quello dove si effettua il trasporto in funzione delle distanze percorse.

Articolo 50

Il luogo delle prestazioni di trasporto intraunionale di beni rese a persone che non sono soggetti passivi è il luogo di partenza del trasporto.”;

(27)all’articolo 51, il primo comma è sostituito dal seguente:

È considerato “trasporto intraunionale di beni” il trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati nei territori di due Stati membri diversi.”;

(28)l’articolo 52 è sostituito dal seguente:

“Articolo 52

Gli Stati membri possono non assoggettare all’IVA la parte dei servizi di trasporto intraunionale di beni resi a persone che non sono soggetti passivi corrispondente ai tragitti effettuati in o al di sopra di acque non facenti parte del territorio dell’Unione.”;

(29)l’articolo 55 è sostituito dal seguente:

“Articolo 55

Il luogo delle prestazioni di servizi di ristorazione e di catering diversi da quelli materialmente effettuati a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata nell’Unione è il luogo in cui le prestazioni sono materialmente eseguite.”;

(30)l’articolo 57 è sostituito dal seguente:

“Articolo 57

1.    Il luogo delle prestazioni di servizi di ristorazione e di catering che sono materialmente prestati a bordo di una nave, un aereo o un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno dell’Unione è il luogo di partenza del trasporto di passeggeri.

2.    Ai fini del paragrafo 1 si considera “parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno dell’Unione” la parte di trasporto effettuata senza scalo fuori dell’Unione tra il luogo di partenza e il luogo di arrivo del trasporto di passeggeri.

“Luogo di partenza di un trasporto di passeggeri” è il primo punto di imbarco di passeggeri previsto nell’Unione, eventualmente dopo uno scalo fuori dell’Unione.

“Luogo di arrivo di un trasporto di passeggeri” è l’ultimo punto di sbarco previsto nell’Unione, per passeggeri imbarcati nell’Unione, eventualmente prima di uno scalo fuori dell’Unione.

Per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno è considerato come un trasporto distinto.”;

(31)al titolo V, capo 3, sezione 3, il titolo della sottosezione 9 è sostituito dal seguente:

“Sottosezione 9
Prestazioni di servizi a persone che non sono soggetti passivi fuori dell’Unione”;

(32)all’articolo 59, il primo comma è modificato come segue:

(a)la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

“Il luogo delle prestazioni dei seguenti servizi a una persona che non è soggetto passivo stabilita, avente l’indirizzo permanente o abitualmente residente al di fuori dell’Unione è il luogo in cui detta persona è stabilita, ha l’indirizzo permanente o è abitualmente residente:”;

(b)la lettera h) è sostituita dalla seguente:

“h) la fornitura di accesso a un sistema del gas naturale situato nel territorio dell’Unione o a una rete connessa a un siffatto sistema, al sistema dell’energia elettrica o alle reti di riscaldamento o di raffreddamento, o la trasmissione o distribuzione mediante tali sistemi o reti e la prestazione di altri servizi direttamente collegati.”;

(33)all’articolo 59 bis, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

“a)il luogo delle prestazioni di un tale servizio o di tutti tali servizi situato all’interno del loro territorio come se fosse situato al di fuori dell’Unione qualora l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione dei servizi abbiano luogo al di fuori dell’Unione;

b)il luogo delle prestazioni di un tale servizio o di tutti tali servizi situato al di fuori dell’Unione come se fosse situato all’interno del loro territorio qualora l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione dei servizi abbiano luogo all’interno del loro territorio.”;

(34)nel titolo V, il titolo del capo 3 bis è sostituito dal seguente:

“SOGLIA PER I SOGGETTI PASSIVI CHE EFFETTUANO LE CESSIONI DI BENI DI CUI ALL’ARTICOLO 33, PARAGRAFO 1, E LE PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL’ARTICOLO 58”;

(35)l’articolo 59 quater è così modificato:

(a)al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

“1.    L’articolo 33, paragrafo 1, e l’articolo 58 non si applicano se sono soddisfatte le seguenti condizioni:”;

(b)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3.    Lo Stato membro nel cui territorio si trovano i beni al momento della partenza della spedizione o del trasporto o in cui sono stabiliti i soggetti passivi che prestano i servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione e i servizi forniti per via elettronica concede ai soggetti passivi che effettuano cessioni o prestazioni che possono beneficiare delle disposizioni del paragrafo 1 il diritto di optare affinché il luogo delle cessioni o delle prestazioni sia determinato conformemente all’articolo 33, paragrafo 1, e all’articolo 58, opzione che, comunque, ha la durata di due anni civili.”;

(36)gli articoli 60 e 61 sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 60

L’importazione di beni è effettuata nello Stato membro nel cui territorio si trova il bene nel momento in cui entra nell’Unione.

Articolo 61

In deroga all’articolo 60, se un bene che non è in libera pratica è vincolato, al momento della sua entrata nell’Unione, ad uno dei regimi o ad una delle situazioni di cui all’articolo 156 o ad un regime di ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all’importazione o ad un regime di transito esterno, l’importazione del bene è effettuata nello Stato membro nel cui territorio il bene è svincolato da tali regimi o situazioni.

Analogamente, se un bene che è in libera pratica è vincolato, al momento della sua entrata nell’Unione, ad uno dei regimi o ad una delle situazioni di cui agli articoli 276 e 277, l’importazione del bene è effettuata nello Stato membro nel cui territorio il bene è svincolato da tali regimi o situazioni.”;

(37)all’articolo 64, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2.    Le cessioni intraunionali continuative di beni su un periodo superiore ad un mese di calendario si considerano effettuate alla scadenza di ogni mese di calendario fintanto che non si ponga fine alla cessione.”;

(38)all’articolo 66, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“La deroga di cui al primo comma non si applica, tuttavia, alle prestazioni di servizi per i quali l’imposta è dovuta dal destinatario dei servizi in conformità all’articolo 196 né alle cessioni intraunionali di beni o alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 35 ter.”;

(39)l’articolo 67 è sostituito dal seguente:

“Articolo 67

Per le cessioni intraunionali di beni e le cessioni di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 35 ter, l’imposta diventa esigibile al momento dell’emissione della fattura o alla scadenza del termine di cui all’articolo 222, primo comma, se nessuna fattura è stata emessa entro tale termine.

Tuttavia, l’articolo 64, paragrafo 1, l’articolo 64, paragrafo 2, terzo comma, e l’articolo 65 non si applicano alle cessioni intraunionali di beni e alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 35 ter.”;

(40)al titolo VI, il capo 3 è soppresso;

(41)all’articolo 71, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

“1.    Quando i beni sono vincolati, al momento della loro entrata nell’Unione, ad uno dei regimi o ad una delle situazioni di cui agli articoli 156, 276 e 277, o ad un regime di ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all’importazione o di transito esterno, il fatto generatore dell’imposta si verifica e l’imposta diventa esigibile soltanto nel momento in cui i beni sono svincolati da tali regimi o situazioni.”;

(42)l’articolo 76 è sostituito dal seguente:

“Articolo 76

Per le cessioni intraunionali di beni consistenti in trasferimenti a destinazione di un altro Stato membro, la base imponibile è costituita dal prezzo di acquisto dei beni o di beni simili, o, in mancanza del prezzo di acquisto, dal prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.”;

(43)l’articolo 78 è sostituito dal seguente:

“Articolo 78

1.    Nella base imponibile devono essere compresi gli elementi seguenti:

(a)le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad eccezione della stessa IVA;

(b)le spese accessorie, quali le spese di commissione, di imballaggio, di trasporto e di assicurazione addebitate dal fornitore all’acquirente o al destinatario della prestazione.

Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i dazi comprendono l’accisa dovuta nello Stato membro in cui la cessione intraunionale di beni soggetti ad accisa ha luogo in conformità all’articolo 35 bis.

Ai fini del paragrafo 1, lettera b), le spese soggette ad una convenzione separata possono essere considerate dagli Stati membri come spese accessorie.

2.    Se, dopo che la cessione intraunionale di beni è stata effettuata, il fornitore ottiene il rimborso dell’accisa assolta nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni, la base imponibile è ridotta in misura corrispondente nello Stato membro in cui la cessione intraunionale di beni soggetti ad accisa ha luogo in conformità all’articolo 35 bis.

3.    Ai fini della presente direttiva, per “prodotti soggetti ad accisa” si intendono i prodotti energetici, l’alcole e le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio (*), ma non il gas fornito mediante un sistema del gas naturale situato nel territorio dell’Unione o una rete connessa a un siffatto sistema.”;

_________________________________________________________________

(*)    Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

(44)al titolo VII, il capo 3 è soppresso;

(45)l’articolo 85 è sostituito dal seguente:

“Articolo 85

Per le importazioni di beni, la base imponibile è costituita dal valore definito come valore in dogana dalle disposizioni unionali in vigore.”;

(46)all’articolo 86, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b)le spese accessorie quali le spese di commissione, di imballaggio, di trasporto e di assicurazione, che sopravvengono fino al primo luogo di destinazione dei beni nel territorio dello Stato membro d’importazione, nonché quelle risultanti dal trasporto verso un altro luogo di destinazione situato nell’Unione, qualora quest’ultimo sia noto nel momento in cui si verifica il fatto generatore dell’imposta.”;

(47)l’articolo 88 è sostituito dal seguente:

“Articolo 88

Per i beni che sono stati esportati temporaneamente all’esterno dell’Unione e che sono reimportati dopo aver formato oggetto, all’esterno dell’Unione, di riparazione, trasformazione, adattamento, esecuzione ed altre prestazioni di lavorazione od opera, gli Stati membri prendono provvedimenti per garantire che il trattamento fiscale riservato ai beni ottenuti, per quanto concerne l’IVA, sia lo stesso che sarebbe stato riservato ai beni in questione se dette operazioni fossero state eseguite nel loro territorio.”;

(48)l’articolo 91 è così modificato:

(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1.    Qualora elementi da prendere in considerazione ai fini della determinazione della base imponibile all’importazione siano espressi in moneta diversa da quella dello Stato membro in cui è fatta la stima, il tasso di cambio è determinato secondo le disposizioni unionali in vigore per il calcolo del valore in dogana.”;

(b)al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

“Tuttavia, per alcune operazioni di cui al primo comma o per talune categorie di soggetti passivi, gli Stati membri possono applicare il tasso di cambio determinato secondo le disposizioni unionali in vigore per il calcolo del valore in dogana.”;

(49)all’articolo 93, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b)i casi di cessioni intraunionali di beni;”;

(50)l’articolo 94 è soppresso;

(51)l’articolo 131 è sostituito dal seguente:

“Articolo 131

Le esenzioni previste ai capi da 2 a 9 si applicano, salvo le altre disposizioni unionali e alle condizioni che gli Stati membri stabiliscono per assicurare la corretta e semplice applicazione delle medesime esenzioni e per prevenire ogni possibile evasione, elusione e abuso.”;

(52)nel titolo IX, il titolo del capo 4 è sostituito dal seguente:

“ESENZIONI PER TALUNI
TRASPORTI
INTRAUNIONALI DI BENI”;

(53)al titolo IX, capo 4, le sezioni 1 e 2 sono soppresse;

(54)al titolo IX, capo 4, il titolo della sezione 3 è soppresso;

(55)l’articolo 142 è sostituito dal seguente:

“Articolo 142

Gli Stati membri esentano le prestazioni di trasporto intraunionale di beni effettuate a destinazione delle o in provenienza dalle isole che formano le regioni autonome delle Azzorre e di Madeira, nonché le prestazioni di trasporto di beni effettuate tra dette isole.”;

(56)l’articolo 143 è così modificato:

(a)al paragrafo 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

“b)le importazioni definitive di beni disciplinate dalle direttive 2007/74/CE (*), 2009/132/CE (**) e 2006/79/CE (***) del Consiglio;

c)le importazioni definitive di beni in libera pratica in provenienza da un territorio terzo facente parte del territorio doganale dell’Unione, che potrebbero fruire dell’esenzione di cui alla lettera b), se fossero importati ai sensi dell’articolo 30, primo comma;”;

(b)al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d)le importazioni di beni spediti o trasportati a partire da un territorio terzo o da un paese terzo in uno Stato membro diverso da quello d’arrivo della spedizione o del trasporto, se la cessione dei beni, effettuata dall’importatore designato o riconosciuto come debitore dell’imposta in virtù dell’articolo 201, è una cessione intraunionale di beni;”;

(c)al paragrafo 1, la lettera f bis) è sostituita dalla seguente:

“f bis)l’importazione di beni, da parte delle istituzioni dell’Unione, della Comunità europea dell’energia atomica, della Banca europea per gli investimenti o da parte di organismi istituiti dall’Unione europea cui si applica il protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione, alle condizioni e nei limiti fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua attuazione o dagli accordi di sede e, in particolare, se ciò non comporta distorsioni della concorrenza;”;

(d)al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

“2.    L’esenzione prevista al paragrafo 1, lettera d), si applica nei casi in cui le importazioni di beni siano seguite da cessioni intraunionali di beni solo se al momento dell’importazione l’importatore ha fornito alle autorità competenti dello Stato membro di importazione almeno le seguenti informazioni:”;

(e)al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b)il numero di identificazione IVA dell’acquirente cui i beni sono ceduti, attribuitogli in un altro Stato membro, o il proprio numero di identificazione IVA in caso di un trasferimento di cui all’articolo 17, paragrafo 1;”;

_________________________________________________________________

(*)    Direttiva 2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, sull’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi (GU L 346 del 29.12.2007, pag. 6).

(**)    Direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l’ambito d’applicazione dell’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (versione codificata) (GU L 292 del 10.11.2009, pag. 5).

(***)    Direttiva 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, relativa alle franchigie fiscali applicabili all’importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi (versione codificata) (GU L 286 del 17.10.2006, pag. 15).

(57)all’articolo 145, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Gli Stati membri possono modificare le loro disposizioni nazionali per ridurre le distorsioni della concorrenza ed in particolare per evitare casi di non imposizione o di doppia imposizione nell’Unione.”;

(58)all’articolo 146, paragrafo 1, le lettere da a) ad e) sono sostituite dalle seguenti:

“a)le cessioni di beni spediti o trasportati, dal venditore o per suo conto, fuori dell’Unione;

b)le cessioni di beni spediti o trasportati da un acquirente non stabilito nel loro rispettivo territorio, o per conto del medesimo, fuori dell’Unione, ad eccezione dei beni trasportati dall’acquirente stesso e destinati all’attrezzatura o al rifornimento e al vettovagliamento di navi da diporto, aerei da turismo o qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato;

c)le cessioni di beni ad organismi riconosciuti che li esportano fuori dall’Unione nell’ambito delle loro attività umanitarie, caritative o educative fuori dell’Unione;

d)le prestazioni di servizi consistenti in lavori inerenti a beni mobili acquistati o importati per subire tali lavori nell’Unione e spediti o trasportati fuori dell’Unione dal prestatore di servizi, dal destinatario non stabilito nel loro rispettivo territorio, o per loro conto;”;

(59)l’articolo 147 è così modificato:

(a)al paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

“a)il viaggiatore non è stabilito nell’Unione;

b)i beni sono trasportati fuori dell’Unione entro il terzo mese successivo a quello in cui è effettuata la cessione;”;

(b)al paragrafo 2, il primo e secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

“2.    Ai fini del paragrafo 1, per “viaggiatore non stabilito nell’Unione” si intende il viaggiatore il cui indirizzo permanente o residenza abituale non si trova nell’Unione. In tal caso per “indirizzo permanente o residenza abituale” si intende il luogo indicato come tale sul passaporto, sulla carta d’identità o su altro documento riconosciuto come valido documento di identità dallo Stato membro nel cui territorio è effettuata la cessione.

La prova dell’esportazione è fornita per mezzo della fattura, o di un documento equivalente, su cui sia apposto il visto dell’ufficio doganale di uscita dall’Unione.”;

(60)all’articolo 151, paragrafo 1, la lettera a bis) è sostituita dalla seguente:

“a bis)le cessioni di beni o le prestazioni di servizi alle istituzioni dell’Unione, alla Comunità europea dell’energia atomica, alla Banca europea per gli investimenti o ad organismi istituiti dall’Unione europea cui si applica il protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, alle condizioni e nei limiti fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua attuazione o dagli accordi di sede e, in particolare, se ciò non comporta distorsioni della concorrenza;”;

(61)all’articolo 153, il primo comma è sostituito dal seguente:

“Gli Stati membri esentano le prestazioni di servizi effettuate dagli intermediari che agiscono in nome e per conto di terzi, quando intervengono nelle operazioni di cui ai capi 6, 7 e 8 o in operazioni effettuate fuori dell’Unione.;”

(62)gli articoli 154 e 155 sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 154

Ai fini della presente sezione, per i prodotti soggetti ad accisa, si considerano “depositi diversi da quelli doganali” i luoghi definiti come depositi fiscali dall’articolo 4, punto 11, della direttiva 2008/118/CEE e, per i beni non soggetti ad accisa, si considerano depositi diversi da quelli doganali i luoghi definiti tali dagli Stati membri.

Articolo 155

Fatte salve le altre disposizioni fiscali unionali, gli Stati membri, con riserva della consultazione del comitato IVA, possono prendere misure particolari per esentare le operazioni di cui alla presente sezione o alcune di esse, a condizione che non mirino ad una utilizzazione o ad un consumo finali e che l’importo dell’IVA dovuta al momento dello svincolo dai regimi o dell’uscita dalle situazioni di cui alla presente sezione corrisponda all’importo dell’imposta che sarebbe stata dovuta se ognuna di tali operazioni fosse stata soggetta ad imposta nel loro territorio.”;

(63)all’articolo 156, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2.    I luoghi di cui al paragrafo 1 sono quelli definiti tali dalle disposizioni doganali unionali in vigore.”;

(64)all’articolo 158, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b)per i beni destinati a soggetti passivi ai fini delle cessioni da questi effettuate a viaggiatori a bordo di un aereo o di una nave, durante un volo o una traversata marittima il cui luogo di destinazione è situato fuori dell’Unione;”;

(65)all’articolo 161, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b)le cessioni di beni di cui all’articolo 30, secondo comma, con mantenimento del regime di transito unionale interno di cui all’articolo 276.”;

(66)l’articolo 162 è soppresso;

(67)l’articolo 164 è così modificato:

(a)al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a)le importazioni e le cessioni di beni destinati al soggetto passivo che intende esportarli fuori dall’Unione, senza modifiche o dopo trasformazione;”;

(b)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2.    L’esenzione non si applica alle cessioni intraunionali di beni quando il fornitore, che è il debitore dell’imposta, si avvale del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3, per la dichiarazione e il pagamento dell’imposta su tali cessioni.”;

(68)l’articolo 165 è soppresso;

(69)l’articolo 168 è così modificato:

(a)la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b)l’IVA dovuta per le operazioni assimilate alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, all’articolo 18, lettera a), e all’articolo 27;”;

(b)le lettere c) e d) sono soppresse;

(70)all’articolo 169, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

“b)sue operazioni esenti conformemente agli articoli 142 o 144, agli articoli da 146 a 149, agli articoli 151,152, 153 o 156, all’articolo 157, paragrafo 1, lettera b), agli articoli da 158 a 161 o all’articolo 164;

c)sue operazioni esenti conformemente all’articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a f), quando il destinatario è stabilito fuori dell’Unione o quando tali operazioni sono direttamente connesse a beni destinati a essere esportati fuori dell’Unione.”;

(71)all’articolo 170, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b)le operazioni per le quali l’imposta è dovuta unicamente dall’acquirente o dal destinatario a norma degli articoli 194, 196 o 199.”;

(72)l’articolo 171 è così modificato:

(a)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2.    Il rimborso dell’IVA a favore dei soggetti passivi che non sono stabiliti nel territorio dell’Unione è effettuato secondo le modalità d’applicazione stabilite dalla direttiva 86/560/CEE.

I soggetti passivi di cui all’articolo 1 della direttiva 86/560/CEE che hanno effettuato nello Stato membro in cui effettuano acquisti di beni e servizi o importazioni di beni gravati da imposta unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali il destinatario di tali operazioni è stato designato come debitore dell’imposta a norma degli articoli 194, 196 o 199, sono anch’essi considerati, ai fini dell’applicazione di detta direttiva, soggetti passivi non stabiliti nell’Unione.”;

(b)al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b)agli importi dell’IVA fatturati per le cessioni di beni che siano, o possano essere, esenti ai sensi dell’articolo 146, paragrafo 1, lettera b).”;

(73)il primo comma dell’articolo 171 bis è sostituito dal seguente:

“Invece di concedere un rimborso IVA conformemente alle direttive 86/560/CEE o 2008/9/CE per le cessioni di beni o prestazioni di servizi a un soggetto passivo per le quali il soggetto passivo è debitore dell’imposta ai sensi degli articoli 194, 196 o 199, gli Stati membri possono autorizzare la detrazione di detta imposta secondo la procedura di cui all’articolo 168. Le limitazioni esistenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 86/560/CEE possono essere mantenute.”;

(74)all’articolo 172, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

“1.    Ogni persona considerata come un soggetto passivo, in quanto effettua a titolo occasionale una cessione di un mezzo di trasporto nuovo in conformità all’articolo 9, paragrafo 2, ha il diritto di detrarre, nello Stato membro in cui ha inizio la spedizione o il trasporto del mezzo di trasporto nuovo a destinazione dell’acquirente, l’IVA dovuta o assolta a titolo dell’acquisto o dell’importazione del mezzo di trasporto nuovo, entro il limite o a concorrenza dell’importo dell’imposta di cui sarebbe debitrice qualora la cessione fosse stata assoggettata all’IVA nello Stato membro in cui ha inizio la spedizione o il trasporto del mezzo di trasporto nuovo a destinazione dell’acquirente.”;

(75)all’articolo 175, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Tuttavia, gli Stati membri possono mantenere le proprie disposizioni vigenti al 1° gennaio 1979 o, per gli Stati membri che hanno aderito all’Unione dopo tale data, alla data della loro adesione.”;

(76)all’articolo 176, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Fino all’entrata in vigore delle disposizioni di cui al primo comma, gli Stati membri possono mantenere tutte le esclusioni previste dalla loro legislazione nazionale al 1° gennaio 1979 o, per gli Stati membri che hanno aderito all’Unione dopo tale data, alla data della loro adesione.”;

(77)all’articolo 177, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Per mantenere condizioni di concorrenza identiche, gli Stati membri possono, anziché rifiutare la detrazione, assoggettare all’imposta i beni fabbricati dallo stesso soggetto passivo o acquistati dal medesimo nell’Unione, oppure importati, in modo che questa imposizione non superi l’ammontare dell’IVA che graverebbe sull’acquisto di beni analoghi.”;

(78)l’articolo 178 è così modificato:

(a)le lettere c) e d) sono soppresse;

(b)la lettera f) è sostituita dalla seguente:

“f)quando è tenuto ad assolvere l’imposta quale destinatario o acquirente in caso di applicazione degli articoli 194, 196 o 199, adempiere alle formalità fissate da ogni Stato membro.”;

(79)l’articolo 181 è soppresso;

(80)l’articolo 182 è sostituito dal seguente:

“Articolo 182

Gli Stati membri determinano le condizioni e le modalità di applicazione dell’articolo 180.”;

(81)l’articolo 193 è sostituito dal seguente:

“Articolo 193

L’IVA è dovuta dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile, eccetto nei casi in cui l’imposta è dovuta da una persona diversa in virtù degli articoli da 194 a 200 e dell’articolo 202.”;

(82)all’articolo 194, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1.    Se la prestazione di servizi imponibile è effettuata da un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l’IVA, gli Stati membri possono prevedere che il debitore dell’imposta sia il destinatario della prestazione di servizi.”;

(83)è inserito il seguente articolo 194 bis:

“Articolo 194 bis

L’IVA è dovuta dal destinatario della cessione di beni nella misura in cui gode dello status di soggetto passivo certificato a norma dell’articolo 13 bis se i beni sono ceduti da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato membro in cui è dovuta l’IVA.”;

(84)l’articolo 195 è soppresso;

(85)l’articolo 197 è soppresso;

(86)l’articolo 199 bis è così modificato:

(a)al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

“1.    Fino al 31 dicembre 2028 gli Stati membri possono stabilire che il debitore dell’IVA sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le seguenti operazioni:”;

(b)al paragrafo 1, le lettere c), d), e), h), i) e j) sono soppresse;

(c)il paragrafo 1 ter è sostituito dal seguente:

“1 ter.    L’applicazione del meccanismo previsto al paragrafo 1 alle prestazioni di servizi elencati alle lettere f) e g) di tale paragrafo è soggetta all’introduzione di obblighi adeguati ed efficaci in materia di comunicazione applicabili ai soggetti passivi che effettuano le prestazioni di servizi cui si applica il meccanismo previsto al paragrafo 1.”;

(d)i paragrafi da 3 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

“3.    Gli Stati membri che applicano il meccanismo previsto al paragrafo 1 presentano alla Commissione una relazione, basata sui criteri di valutazione di cui al paragrafo 2, lettera c), entro il 30 giugno 2027. La relazione menziona chiaramente le informazioni da considerare riservate e quelle che possono essere pubblicate.

La relazione fornisce una valutazione dettagliata dell’efficacia e dell’efficienza globali della misura, in particolare con riguardo ai seguenti aspetti:

a)l’impatto sulle attività fraudolente inerenti alle prestazioni di servizi contemplate nella misura;

b)il possibile trasferimento delle attività fraudolente ad altri servizi;

c)i costi di adeguamento alla misura per i soggetti passivi.

4.    Ogni Stato membro che ha individuato un trasferimento di attività fraudolente nel proprio territorio in relazione ai servizi elencati al paragrafo 1, dalla data di entrata in vigore del presente articolo con riguardo a tali servizi, presenta alla Commissione una relazione al riguardo entro il 30 giugno 2027.

5.    Anteriormente al 1° gennaio 2028 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione generale sugli effetti del meccanismo previsto al paragrafo 1 sulla lotta alle frodi.”;

(87)all’articolo 199 ter, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1.    Uno Stato membro, in casi di imperativa urgenza e conformemente ai paragrafi 2 e 3, può designare il destinatario quale debitore dell’IVA su determinate prestazioni di servizi in deroga all’articolo 193, come misura speciale del meccanismo di reazione rapida (Quick Reaction Mechanism - QRM) per combattere la frode improvvisa e massiccia che potrebbe condurre a perdite finanziarie gravi e irreparabili.

La misura speciale del QRM è subordinata ad adeguate misure di controllo da parte dello Stato membro per quanto riguarda i soggetti passivi che effettuano le prestazioni di servizi cui si applica tale misura, e ha una durata non superiore a nove mesi.”;

(88)l’articolo 200 è sostituito dal seguente:

“Articolo 200

L’IVA è dovuta dal destinatario di una cessione di un mezzo di trasporto nuovo a norma degli articoli 35 bis o 35 ter, qualora il fornitore sia un soggetto passivo a norma dell’articolo 9, paragrafo 2.

Ai fini della presente disposizione, un soggetto passivo che beneficia del regime comune forfettario per i produttori agricoli ai fini della sua attività agricola, silvicola o ittica e un soggetto passivo che effettua solo cessioni di beni e prestazioni di servizi per i quali l’IVA non è detraibile è considerato un soggetto passivo a norma dell’articolo 9, paragrafo 2.”;

(89)all’articolo 204, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1.    Se, in applicazione degli articoli da 193 a 196 e degli articoli 199 e 200, il debitore dell’imposta è un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l’IVA, gli Stati membri possono consentirgli di designare un rappresentante fiscale come debitore dell’imposta.

Inoltre, se l’operazione imponibile è effettuata da un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l’IVA e non esiste, con il paese della sede o in cui tale soggetto passivo è stabilito, alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza analogamente a quanto previsto dalla direttiva 2010/24/UE (*) e dal regolamento (CE) n. 904/2010, gli Stati membri possono adottare disposizioni che stabiliscano che il debitore dell’imposta sia un rappresentante fiscale designato dal soggetto passivo non stabilito.

Tuttavia gli Stati membri non possono applicare l’opzione di cui al secondo comma al soggetto passivo non stabilito nell’Unione che ha optato per il regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 2.”;

_________________________________________________________________

(*)    Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1).

(90)l’articolo 205 è sostituito dal seguente:

“Articolo 205

Nelle situazioni di cui agli articoli da 193 a 199 ter e agli articoli 202, 203 e 204, gli Stati membri possono stabilire che una persona diversa dal debitore dell’imposta sia responsabile in solido per l’assolvimento dell’IVA.”;

(91)all’articolo 207, il primo comma è sostituito dal seguente:

“Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone che, a norma degli articoli 194, 196, 199 e 204, sono considerate debitori dell’imposta in luogo del soggetto passivo non stabilito nel loro rispettivo territorio assolvano gli obblighi di pagamento di cui alla presente sezione.”;

(92)gli articoli 209 e 210 sono soppressi;

(93)all’articolo 213, il paragrafo 2 è soppresso;

(94)all’articolo 214, il paragrafo 1 è così modificato:

(a)le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

“a)ogni soggetto passivo, fatta eccezione per quelli di cui all’articolo 9, paragrafo 2, che effettua nel rispettivo territorio cessioni di beni o prestazioni di servizi che gli diano diritto a detrazione, diverse dalle cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali l’IVA è dovuta unicamente dal destinatario a norma degli articoli da 194 a 196 e dell’articolo 199;

b)ogni soggetto passivo, o ente non soggetto passivo, che è il destinatario di una cessione intraunionale di beni.”;

(b)la lettera c) è soppressa;

(c)è aggiunta la seguente lettera f):

“f)ogni soggetto passivo, fatta eccezione per quelli di cui all’articolo 9, paragrafo 2, stabilito nel rispettivo territorio, che effettua solo cessioni intraunionali di beni.”;

(95)l’articolo 216 è sostituito dal seguente:

“Articolo 216

Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché il loro sistema di identificazione permetta di distinguere i soggetti passivi contemplati all’articolo 214.”;

(96)all’articolo 219 bis, paragrafo 2, la lettera a) è così modificata:

(a)il punto ii) è sostituito dal seguente:

“ii)la cessione di beni o la prestazione di servizi non si considera effettuata nell’Unione conformemente alle disposizioni del titolo V;”;

(b)è aggiunto il seguente punto iii):

“iii)il fornitore/prestatore non è stabilito nello Stato membro in cui effettua una cessione intraunionale di beni per la quale è tenuto al pagamento dell’IVA e non si avvale del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3.”;

(97)all’articolo 220, paragrafo 1, i punti 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

“3)per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi conformemente all’articolo 35 ter;

4)per gli acconti che gli sono corrisposti prima dell’esecuzione di una delle cessioni di beni di cui ai punti 1 e 2, fatta eccezione per le cessioni intraunionali di beni;”;

(98)all’articolo 220 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2.    Gli Stati membri non consentono ai soggetti passivi di emettere una fattura semplificata nei casi seguenti:

a)per le cessioni intraunionali di beni;

b)quando la fattura deve essere emessa a norma dell’articolo 220, paragrafo 1, punto 2);

c)quando la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile è effettuata da un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui l’IVA è dovuta o la cui sede in tale Stato membro non interviene nella fornitura/prestazione ai sensi dell’articolo 192 bis e il debitore dell’imposta è il destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi.”;

(99)all’articolo 221, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3.Gli Stati membri possono dispensare i soggetti passivi dall’obbligo previsto all’articolo 220, paragrafo 1, o all’articolo 220 bis di emettere una fattura per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi che essi effettuano nel loro territorio e che beneficiano di un’esenzione, con o senza diritto a detrazione dell’IVA pagata nella fase precedente, in forza dell’articolo 132, dell’articolo 135, paragrafo 1, lettere da h) a l), degli articoli 136, 371, 375, 376 e 377, dell’articolo 378, paragrafo 2, dell’articolo 379, paragrafo 2, e degli articoli da 380 a 390 quater.”;

(100)all’articolo 222, il primo comma è sostituito dal seguente:

“Per le cessioni intraunionali di beni, per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi in conformità all’articolo 35 ter o per le prestazioni di servizi per le quali l’imposta è dovuta dal destinatario dei beni o dei servizi a norma dell’articolo 196, la fattura è emessa entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto generatore dell’imposta.”;

(101)l’articolo 225 è sostituito dal seguente:

“Articolo 225

Gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi condizioni specifiche nel caso in cui il terzo, o l’acquirente/destinatario, che emette le fatture sia stabilito in un paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza analogamente a quanto previsto dalla direttiva 2010/24/UE e dal regolamento (CE) n. 904/2010.”;

(102)l’articolo 226 è così modificato:

(a)il punto 4) è sostituito dal seguente:

“4)il numero di identificazione IVA dell’acquirente o del destinatario, di cui all’articolo 214, con il quale ha ricevuto una cessione intraunionale di beni o una cessione di beni o una prestazione di servizi per la quale è debitore dell’imposta;”;

(b)il punto 12) è sostituito dal seguente:

“12)nel caso di una cessione intraunionale di un mezzo di trasporto nuovo o di una cessione di un mezzo di trasporto nuovo di cui all’articolo 35 ter, i dati elencati all’articolo 9, paragrafo 3;”;

(103)l’articolo 230 è sostituito dal seguente:

“Articolo 230

Gli importi figuranti sulla fattura possono essere espressi in qualsiasi moneta, purché l’importo dell’IVA da pagare o da regolarizzare sia espresso nella moneta nazionale dello Stato membro in cui detto importo deve essere pagato o regolarizzato utilizzando il meccanismo del tasso di conversione di cui all’articolo 91.”;

(104)l’articolo 235 è sostituito dal seguente:

“Articolo 235

Gli Stati membri possono stabilire condizioni specifiche per l’emissione per via elettronica di fatture relative a cessioni di beni o a prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio, a partire da un paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza analogamente a quanto previsto dalla direttiva 2010/24/UE e dal regolamento (CE) n. 904/2010.”;

(105)all’articolo 238, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3.    La semplificazione prevista al paragrafo 1 non si applica quando le fatture devono essere emesse nei casi seguenti:

a)per le cessioni intraunionali di beni;

b)a norma dell’articolo 220, paragrafo 1, punto 2);

c)quando la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile è effettuata da un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui l’IVA è dovuta o la cui sede in tale Stato membro non interviene nella fornitura/prestazione ai sensi dell’articolo 192 bis e il debitore dell’imposta è l’acquirente dei beni o il destinatario dei servizi.”;

(106)l’articolo 239 è sostituito dal seguente:

“Articolo 239

Qualora gli Stati membri si avvalgano della facoltà prevista all’articolo 272, paragrafo 1, primo comma, lettera b), di non attribuire un numero di identificazione IVA ai soggetti passivi che non effettuano alcuna delle operazioni indicate all’articolo 14, paragrafo 4, all’articolo 17, paragrafo 1, e all’articolo 36, occorre sostituire sulla fattura, se non è stato attribuito, il numero di identificazione del fornitore e dell’acquirente o destinatario con un altro numero, detto numero di registrazione fiscale, quale definito dagli Stati membri interessati.”;

(107)all’articolo 240, il punto 1 è sostituito dal seguente:

“1)per le prestazioni di servizi di cui agli articoli 44, 47, 50, 53, 54 e 55, il numero di identificazione IVA e il numero di registrazione fiscale del fornitore;”;

(108)all’articolo 242 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1.    Se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la cessione di beni o la prestazione di servizi a persone che non sono soggetti passivi nell’Unione conformemente alle disposizioni del titolo V, il soggetto passivo che facilita la cessione o la prestazione è tenuto a conservare la documentazione relativa a tale cessione o prestazione. Tale documentazione è sufficientemente dettagliata da consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri in cui tali prestazioni o cessioni sono imponibili di verificare che l’IVA sia stata contabilizzata in modo corretto.”;

(109)all’articolo 243, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1.    Ogni soggetto passivo tiene un registro dei beni spediti o trasportati da lui stesso o per suo conto fuori dal territorio dello Stato membro di partenza, ma nell’Unione, ai fini delle operazioni consistenti in perizie o lavori riguardanti tali beni o nella loro utilizzazione temporanea, di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettere f), g) e h).”;

(110)all’articolo 247, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3.    Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 può imporre condizioni specifiche che vietano o limitano l’archiviazione delle fatture in un paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza analogamente a quanto previsto dalla direttiva 2010/24/UE e dal regolamento (CE) n. 904/2010, nonché il diritto di accesso per via elettronica, di scarico e di utilizzazione di cui all’articolo 249.”;

(111)l’articolo 251 è soppresso;

(112)l’articolo 254 è sostituito dal seguente:

“Articolo 254

Se sono effettuate cessioni di mezzi di trasporto nuovi in conformità all’articolo 35 bis o 35 ter e l’acquirente è debitore dell’IVA in conformità dell’articolo 200, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il venditore comunichi tutte le informazioni necessarie per consentire l’applicazione dell’IVA e il suo controllo da parte delle autorità fiscali.”;

(113)l’articolo 257 è soppresso;

(114)gli articoli 258 e 259 sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 258

1.    Gli Stati membri stabiliscono le modalità per la dichiarazione da parte del debitore d’imposta a norma dell’articolo 200 con riguardo alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi effettuate in conformità all’articolo 35 bis o 35 ter.

2.    Il paragrafo 1 non si applica ai soggetti passivi che presentano dichiarazioni IVA conformemente all’articolo 250.

Articolo 259

Gli Stati membri possono chiedere agli acquirenti di mezzi di trasporto nuovi la comunicazione, al momento della presentazione della dichiarazione IVA di cui all’articolo 258, paragrafo 1, di tutte le informazioni necessarie per consentire l’applicazione dell’IVA e il suo controllo da parte dell’amministrazione fiscale.”;

(115)all’articolo 261, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1.    Gli Stati membri possono chiedere al soggetto passivo una dichiarazione relativa a tutte le operazioni effettuate nell’anno precedente, che contenga tutti i dati di cui all’articolo 250. Questa dichiarazione deve contenere tutti gli elementi necessari per eventuali rettifiche.”;

(116)l’articolo 262 è sostituito dal seguente:

“Articolo 262

Il soggetto passivo identificato ai fini dell’IVA deposita un elenco riepilogativo dei soggetti passivi e degli enti non soggetti passivi identificati ai fini dell’IVA cui ha prestato servizi, diversi dai servizi esenti da IVA nello Stato membro in cui la prestazione è imponibile, per i quali il destinatario dei servizi è debitore dell’imposta conformemente all’articolo 196.”;

(117)l’articolo 263 è così modificato:

(a)al paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

“Gli Stati membri possono autorizzare i soggetti passivi, alle condizioni e nei limiti che essi possono stabilire, a presentare l’elenco riepilogativo per ogni trimestre civile entro un termine non superiore a un mese a decorrere dalla fine del trimestre.”;

(b)i paragrafi 1 bis, 1 ter e 1 quater sono soppressi;

(118)l’articolo 264 è così modificato:

(a)al paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

“a)il numero di identificazione IVA del soggetto passivo nello Stato membro in cui deve essere presentato l’elenco riepilogativo e con il quale ha effettuato le prestazioni di servizi imponibili alle condizioni previste all’articolo 44;

b)il numero di identificazione IVA del destinatario dei servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui deve essere presentato l’elenco riepilogativo e con il quale gli sono stati prestati i servizi;”;

(b)al paragrafo 1, la lettera c) è soppressa;

(c)al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“ d)per ogni destinatario di servizi, l’importo totale delle prestazioni di servizi effettuate dal soggetto passivo;”;

(d)al paragrafo 1, la lettera e) è soppressa;

(e)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2.    L’importo di cui al paragrafo 1, lettera d), è dichiarato per il periodo di presentazione stabilito conformemente all’articolo 263, paragrafo 1, durante il quale l’imposta è diventata esigibile.

L’importo di cui al paragrafo 1, lettera f), è dichiarato per il periodo di presentazione stabilito conformemente all’articolo 263, paragrafo 1, durante il quale la rettifica viene notificata all’acquirente.”;

(119)gli articoli 265, 268, 269 e 270 sono soppressi;

(120)l’articolo 271 è sostituito dal seguente:

“Articolo 271

Previa consultazione del comitato IVA, gli Stati membri che fissano ad oltre tre mesi la durata del periodo d’imposta per il quale i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IVA di cui all’articolo 250 possono autorizzare tali soggetti passivi a presentare l’elenco riepilogativo per questo stesso periodo qualora l’importo totale annuo, al netto dell’IVA, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di tali soggetti passivi sia al massimo pari alla somma di 200 000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale.”;

(121)l’articolo 272 è così modificato:

(a)al paragrafo 1, la lettera a) è soppressa;

(b)al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b)i soggetti passivi che non effettuano alcuna delle operazioni di cui all’articolo 14, paragrafo 4, all’articolo 17, paragrafo 1, e all’articolo 36;”;

(c)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2.    Qualora si avvalgano della facoltà di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera e), gli Stati membri prendono le misure necessarie per la corretta applicazione del regime di imposizione delle operazioni intraunionali.”;

(122)gli articoli da 274 a 280 sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 274

Gli articoli 275, 276 e 277 si applicano alle operazioni di importazione relative ai beni in libera pratica che sono introdotti nell’Unione in provenienza da un territorio terzo facente parte del territorio doganale dell’Unione.

Articolo 275

Le formalità relative all’importazione di beni di cui all’articolo 274 sono identiche a quelle previste dalle vigenti disposizioni doganali unionali relative all’importazione di beni nel territorio doganale dell’Unione.

Articolo 276

Se il luogo d’arrivo della spedizione o del trasporto dei beni di cui all’articolo 274 si trova fuori dello Stato membro di introduzione nell’Unione, essi circolano nell’Unione nel quadro del regime di transito unionale interno previsto dalle vigenti disposizioni doganali unionali, a condizione che siano stati oggetto di una dichiarazione di vincolo a tale regime al momento della loro introduzione nell’Unione.

Articolo 277

Se al momento dell’introduzione nell’Unione i beni di cui all’articolo 274 si trovano in una situazione che consentirebbe loro, se fossero importati a norma dell’articolo 30, primo comma, di beneficiare di uno dei regimi o delle situazioni di cui all’articolo 156, oppure di un regime di ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all’importazione, gli Stati membri prendono le misure che consentono di garantire che tali beni possano soggiornare nell’Unione alle stesse condizioni previste per l’applicazione di questi regimi o situazioni.

Articolo 278

Gli articoli 279 e 280 si applicano alle operazioni di esportazione dei beni in libera pratica spediti o trasportati a partire da uno Stato membro e a destinazione di un territorio terzo facente parte del territorio doganale dell’Unione.

Articolo 279

Le formalità relative all’esportazione dei beni di cui all’articolo 278 dal territorio unionale sono identiche a quelle previste dalle vigenti disposizioni doganali unionali per quanto riguarda l’esportazione di beni dal territorio doganale dell’Unione.

Articolo 280

Per quanto riguarda i beni temporaneamente esportati fuori dall’Unione nella prospettiva di essere reimportati, gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che al momento della loro reimportazione nell’Unione i beni in questione possano beneficiare delle medesime disposizioni di cui avrebbero beneficiato se fossero stati temporaneamente esportati fuori dal territorio doganale dell’Unione.”;

(123)all’articolo 283, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b)le cessioni di mezzi di trasporto nuovi effettuate conformemente all’articolo 35 bis o 35 ter;”;

(124)all’articolo 300 il punto 2 è soppresso;

(125)l’articolo 303 è così modificato:

(a)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2.    Gli Stati membri concedono all’acquirente o al destinatario il rimborso dell’importo della compensazione forfettaria che ha versato a titolo di una delle operazioni seguenti:

a)le cessioni di prodotti agricoli spediti o trasportati fuori del territorio dello Stato membro di cessione a un acquirente soggetto passivo stabilito all’interno dell’Unione, ma in un altro Stato membro, qualora detti prodotti agricoli siano utilizzati dall’acquirente stesso ai fini delle operazioni di cui all’articolo 169, lettere a) e b);

b)le cessioni di prodotti agricoli effettuate alle condizioni di cui agli articoli 146, 147, 148 e 156, all’articolo 157, paragrafo 1, lettera b), e agli articoli 158, 160 e 161 nei confronti di un acquirente soggetto passivo stabilito fuori dell’Unione, qualora detti prodotti agricoli siano utilizzati dall’acquirente stesso ai fini delle operazioni di cui all’articolo 169, lettere a) e b), o di prestazioni di servizi che si considerano aver luogo nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito il destinatario e per le quali l’imposta è dovuta unicamente dal destinatario in conformità dell’articolo 196;

c)le prestazioni di servizi agricoli fornite a un destinatario soggetto passivo stabilito nell’Unione ma in un altro Stato membro, o a un destinatario soggetto passivo stabilito fuori dell’Unione, qualora detti servizi siano utilizzati dal destinatario stesso ai fini di operazioni di cui all’articolo 169, lettere a) e b), o di prestazioni di servizi che si considerano aver luogo nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito il destinatario e per le quali l’imposta è dovuta unicamente dal destinatario in conformità dell’articolo 196.”;

(b)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3.    Gli Stati membri stabiliscono le modalità secondo le quali si effettuano i rimborsi di cui al paragrafo 2. Essi possono segnatamente applicare le disposizioni delle direttive 2008/9/CEE e 86/560/CEE.”;

(126)l’articolo 305 è sostituito dal seguente:

“Articolo 305

Quando applicano il presente regime forfettario, gli Stati membri adottano tutte le opportune disposizioni affinché le cessioni di prodotti agricoli tra Stati membri effettuate in conformità all’articolo 33, paragrafo 1, siano assoggettate all’imposta in modo identico, indipendentemente dal fatto che la cessione sia effettuata da un agricoltore forfettario o da un altro soggetto passivo.”;

(127)l’articolo 309 è sostituito dal seguente:

“Articolo 309

Se le operazioni per le quali l’agenzia di viaggio ha fatto ricorso ad altri soggetti passivi sono effettuate da questi ultimi fuori dell’Unione, la prestazione di servizi dell’agenzia è assimilata ad un’attività di intermediario, esente in forza dell’articolo 153.

Se le operazioni di cui al primo comma sono effettuate all’interno e all’esterno dell’Unione, deve essere considerata esente solo la parte della prestazione di servizi dell’agenzia di viaggio che concerne le operazioni effettuate fuori dell’Unione.”;

(128)all’articolo 311, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

“1.    Ai fini del presente capo e fatte salve le altre disposizioni unionali, sono considerati:”;

(129)all’articolo 313, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2.    Il regime di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi, effettuate in conformità degli articoli 35 bis e 35 ter.”;

(130)all’articolo 314, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

“Il regime del margine si applica alle cessioni di beni d’occasione, di oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato effettuate da un soggetto passivo-rivenditore, quando tali beni gli siano stati ceduti nell’Unione da una delle persone seguenti:”;

(131)al titolo XII, capo 4, sezione 2, la sottosezione 2 è soppressa;

(132)all’articolo 333, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2.    Il regime previsto al paragrafo 1 non si applica alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi, effettuate alle condizioni previste all’articolo 35 bis o 35 ter.”;

(133)l’articolo 341 è soppresso;

(134)all’articolo 344, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

“1.    Ai fini della presente direttiva, e fatte salve altre disposizioni unionali, sono considerati “oro da investimento”:”;

(135)l’articolo 346 è sostituito dal seguente:

“Articolo 346

Gli Stati membri esentano dall’IVA la cessione e l’importazione di oro da investimento, compreso l’oro da investimento rappresentato da certificati in oro, allocato o inallocato, oppure scambiato su conti metallo e inclusi, in particolare, i prestiti e gli “swap” sull’oro che comportano un diritto di proprietà o un credito in riferimento ad oro da investimento, nonché le operazioni aventi ad oggetto l’oro da investimento consistenti in contratti “future” e contratti “forward” che comportano il trasferimento di un diritto di proprietà o di un credito in riferimento ad oro da investimento.”;

(136)l’articolo 352 è sostituito dal seguente:

“Articolo 352

Ciascuno Stato membro può, previa consultazione del comitato IVA, assoggettare all’IVA le operazioni specifiche concernenti l’oro da investimento effettuate in tale Stato membro tra soggetti passivi operanti su un mercato dell’oro regolamentato dallo Stato membro in questione o tra un tale soggetto passivo e un altro soggetto passivo non operante su tale mercato. Tuttavia lo Stato membro non può assoggettare all’imposta le esportazioni riguardanti l’oro da investimento.”;

(137)all’articolo 354, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b)l’IVA dovuta o assolta per la cessione nei suoi confronti, o l’importazione da parte sua, di oro diverso dall’oro da investimento successivamente trasformato, a sua cura o per suo conto, in oro da investimento;”;

(138)l’articolo 355 è sostituito dal seguente:

“Articolo 355

I soggetti passivi che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento hanno il diritto di detrarre l’IVA da essi dovuta o assolta per la cessione o l’importazione di beni o di servizi collegati alla produzione o alla trasformazione di detto oro, come se la cessione successiva da parte loro dell’oro esente a norma dell’articolo 346 fosse soggetta a imposta.”;

(139)all’articolo 356, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2.    Gli Stati membri possono accettare, ai fini dell’adempimento delle prescrizioni del paragrafo 1, obblighi equivalenti nell’ambito di misure adottate a norma di altri atti dell’Unione, quali la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).”;

_________________________________________________________________

(*)    Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

(140)nel titolo XII, il titolo del capo 6 è sostituito dal seguente:

“Regimi speciali per i soggetti passivi non stabiliti”;

(141)all’articolo 358, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

“Ai fini del presente capo e fatte salve le altre disposizioni unionali, si intende per:”;

(142)al titolo XII, capo 6, il titolo della sezione 2 è sostituito dal seguente:

“Regime speciale per i servizi prestati da soggetti passivi non stabiliti nell’Unione”;

(143)gli articoli da 358 bis a 362 sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 358 bis

Ai fini della presente sezione e fatte salve le altre disposizioni unionali, si intende per:

1)“soggetto passivo non stabilito nell’Unione” un soggetto passivo che non ha fissato la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nel territorio dell’Unione;

2)“Stato membro di identificazione” lo Stato membro che il soggetto passivo non stabilito nell’Unione sceglie di contattare per notificare quando ha inizio la sua attività come soggetto passivo all’interno del territorio dell’Unione ai sensi delle disposizioni della presente sezione;

3)“Stato membro di consumo” lo Stato membro in cui si considerano prestati i servizi conformemente al titolo V, capo 3.

Articolo 359

Gli Stati membri autorizzano un soggetto passivo non stabilito nell’Unione che presta servizi a una persona che non sia soggetto passivo e sia stabilita o abbia l’indirizzo permanente o la residenza abituale in uno Stato membro ad avvalersi del presente regime speciale. La presente disposizione si applica a tutti i suddetti servizi prestati nell’Unione.

Articolo 360

Il soggetto passivo non stabilito nell’Unione dichiara allo Stato membro di identificazione l’inizio o la cessazione della sua attività in qualità di soggetto passivo, nonché eventuali cambiamenti a seguito dei quali non soddisfi più le condizioni per l’applicazione del presente regime speciale. Tale dichiarazione è effettuata elettronicamente.

Articolo 361

1.    Le informazioni che il soggetto passivo non stabilito nell’Unione deve fornire allo Stato membro di identificazione quando inizia un’attività soggetta ad imposizione contengono i seguenti elementi di identificazione:

a)nome/denominazione;

b)indirizzo postale;

c)indirizzi elettronici, inclusi i siti web;

d)numero di codice fiscale nazionale, se esiste;

e)una dichiarazione indicante che il soggetto non ha fissato la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nel territorio dell’Unione.

2.    Il soggetto passivo non stabilito nell’Unione notifica allo Stato membro di identificazione tutte le modifiche concernenti le informazioni presentate.

Articolo 362

Lo Stato membro di identificazione attribuisce al soggetto passivo non stabilito nell’Unione un numero individuale di identificazione IVA per l’applicazione del presente regime speciale e comunica per via elettronica all’interessato il numero di identificazione attribuitogli. Sulla base delle informazioni utilizzate per tale identificazione, gli Stati membri di consumo possono usare i propri sistemi di identificazione.”;

(144)all’articolo 363, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

“Lo Stato membro di identificazione esclude il soggetto passivo non stabilito nell’Unione dal registro di identificazione nei casi seguenti:”;

(145)l’articolo 364 è sostituito dal seguente:

“Articolo 364

Il soggetto passivo non stabilito nell’Unione che si avvale del presente regime speciale presenta per via elettronica allo Stato membro di identificazione una dichiarazione IVA per ogni trimestre civile, indipendentemente dal fatto che siano stati forniti i servizi che rientrano nel presente regime speciale. La dichiarazione IVA è presentata entro la fine del mese successivo alla scadenza del periodo d’imposta cui essa si riferisce.”;

(146)all’articolo 366, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Gli Stati membri che non hanno adottato l’euro possono esigere che la dichiarazione IVA sia effettuata nelle loro valute nazionali. Se per la prestazione di servizi sono state utilizzate altre valute, il soggetto passivo non stabilito nell’Unione applica, per redigere la dichiarazione IVA, il tasso di cambio dell’ultimo giorno del periodo d’imposta.”;

(147)all’articolo 367, il primo comma è sostituito dal seguente:

“Il soggetto passivo non stabilito nell’Unione paga l’IVA, facendo riferimento alla relativa dichiarazione, al momento della presentazione della dichiarazione e comunque, al più tardi, allo scadere del termine previsto per la presentazione della dichiarazione.”;

(148)all’articolo 368, il primo comma è sostituito dal seguente:

“Il soggetto passivo non stabilito nell’Unione che si avvale del presente regime speciale non può effettuare detrazioni ai sensi dell’articolo 168 della presente direttiva. Fatto salvo l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 86/560/CEE, a tale soggetto passivo viene concesso un rimborso ai sensi di detta direttiva. Ai rimborsi riguardanti i servizi contemplati dal presente regime speciale non si applicano l’articolo 2, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4, paragrafo 2, della suddetta direttiva.”;

(149)all’articolo 369, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1.    Il soggetto passivo non stabilito nell’Unione tiene una documentazione delle operazioni effettuate nell’ambito del presente regime speciale. Tale documentazione deve essere sufficientemente dettagliata da consentire all’amministrazione fiscale dello Stato membro di consumo di verificare la correttezza della dichiarazione IVA.”;

(150)al titolo XII, capo 6, il titolo della sezione 3 è sostituito dal seguente:

“Regime speciale per i beni ceduti e i servizi prestati da soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di imposizione”;

(151)gli articoli 369 bis, 369 ter e 369 quater sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 369 bis

Ai fini della presente sezione e fatte salve le altre disposizioni unionali, si intende per:

1)“soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di imposizione” un soggetto passivo che ha fissato la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione nel territorio dell’Unione ma non ha fissato la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato membro di imposizione;

2)“Stato membro di imposizione” lo Stato membro in cui si considerano ceduti i beni o prestati i servizi conformemente al titolo V, capi 1 e 3;

3)“soggetto passivo non stabilito nell’Unione” un soggetto passivo che non ha fissato la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nel territorio dell’Unione;

4)“intermediario” una persona stabilita nell’Unione, designata dal soggetto passivo non stabilito nell’Unione come debitore dell’IVA e tenuta ad adempiere agli obblighi stabiliti dal presente regime speciale in nome e per conto di tale soggetto passivo;

5)“Stato membro di identificazione”

(a)lo Stato membro nel cui territorio il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica o, se non ha fissato la sede della propria attività economica nell’Unione, in cui dispone di una stabile organizzazione;

(b)se un soggetto passivo non ha fissato la sede della propria attività economica nell’Unione, ma dispone ivi di più di una stabile organizzazione, lo Stato membro con la stabile organizzazione in cui il soggetto passivo notifica che intende avvalersi del presente regime speciale;

(c)se un soggetto passivo non è stabilito all’interno dell’Unione, ma ha designato un intermediario, lo Stato membro in cui l’intermediario ha stabilito la sede della propria attività economica o, se non ha fissato la sede della propria attività economica nell’Unione, in cui dispone di una stabile organizzazione;

(d)se un soggetto passivo non è stabilito nell’Unione, ma ha designato un intermediario che ha fissato la sede della propria attività economica al di fuori dell’Unione, ma dispone ivi di una o più stabili organizzazioni, lo Stato membro con la stabile organizzazione in cui l’intermediario notifica che intende avvalersi del presente regime speciale.

Ai fini delle lettere b) e d), il soggetto passivo o l’intermediario, a seconda del caso, che disponga di più di una stabile organizzazione nell’Unione è vincolato alla decisione relativa all’indicazione dello Stato membro di stabilimento per l’anno civile interessato e i due anni civili successivi.

Articolo 369 ter

1.    Gli Stati membri autorizzano ad avvalersi del presente regime speciale per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali il debitore dell’imposta sul valore aggiunto è:

a)un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di imposizione;

b)un soggetto passivo non stabilito nell’Unione che ha designato un intermediario e gli ha conferito un mandato.

Il presente regime speciale si applica a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dell’Unione, fatta eccezione per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi cui si applica il regime speciale di cui alla sezione 4 del presente capo.

2.    Sono esclusi dal beneficio del presente regime i soggetti passivi non stabiliti nell’Unione che prestano servizi unicamente a persone che non sono soggetti passivi che sono stabilite o hanno l’indirizzo permanente o la residenza abituale in uno Stato membro e, pertanto, possono avvalersi del regime speciale di cui alla sezione 2 del presente capo.

3.    Un soggetto passivo non stabilito nell’Unione non può applicare contemporaneamente il presente regime speciale e il regime speciale di cui alla sezione 2 del presente capo.

4.    Ai fini del paragrafo 1, lettera b), un soggetto passivo non stabilito nell’Unione non può designare più di un intermediario alla volta.

Articolo 369 quater

Un soggetto passivo, o un intermediario che agisce per suo conto, dichiara allo Stato membro di identificazione l’inizio e la cessazione delle sue attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale, nonché eventuali cambiamenti a seguito dei quali non soddisfi più le condizioni per avvalersi del presente regime speciale. Tale dichiarazione è effettuata elettronicamente.”;

(152)è inserito il seguente articolo 369 quater bis:

“Articolo 369 quater bis

1.    Le informazioni che l’intermediario deve fornire allo Stato membro di identificazione prima di iniziare ad avvalersi del presente regime speciale per conto di un soggetto passivo contengono i seguenti elementi di identificazione:

a)nome/denominazione;

b)indirizzo postale;

c)indirizzo elettronico;

d)numero di identificazione IVA.

2.    Le informazioni che l’intermediario deve fornire allo Stato membro di identificazione in relazione a ogni soggetto passivo che rappresenta prima che il soggetto passivo in questione inizi ad avvalersi del presente regime speciale contengono i seguenti elementi di identificazione:

a)nome/denominazione;

b)indirizzo postale;

c)indirizzo elettronico e siti web;

d)numero di identificazione IVA o codice fiscale nazionale;

e)numero individuale di identificazione attribuitogli in conformità dell’articolo 369 quinquies, paragrafo 3.

3.    Un soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale o, se del caso, il suo intermediario notifica allo Stato membro di identificazione tutte le modifiche concernenti le informazioni presentate.”;

(153)gli articoli da 369 quinquies a 369 octies sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 369 quinquies

1.    Il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di imposizione che si avvale del presente regime speciale è identificato ai fini dell’IVA, per le operazioni imponibili effettuate nell’ambito di tale regime, unicamente nello Stato membro di identificazione. Al riguardo lo Stato membro utilizza il numero individuale di identificazione IVA già attribuito al soggetto passivo in relazione agli obblighi che gli derivano dal sistema interno.

2.    Sulla base delle informazioni utilizzate per tale identificazione, gli Stati membri di imposizione possono ricorrere ai propri sistemi di identificazione.

3.    Lo Stato membro di identificazione attribuisce a un intermediario un numero individuale di identificazione e notifica per via elettronica all’interessato il numero di identificazione attribuitogli.

4.    Lo Stato membro di identificazione attribuisce all’intermediario un numero individuale di identificazione IVA per l’applicazione del presente regime speciale in relazione a ogni soggetto passivo per il quale è designato.

Articolo 369 sexies

Lo Stato membro di identificazione esclude un soggetto passivo dal presente regime speciale nei casi seguenti:

a)se il soggetto passivo notifica che non effettua più cessioni di beni o prestazioni di servizi che rientrano nel presente regime speciale, o se l’intermediario notifica che il soggetto passivo per conto del quale agisce non effettua più cessioni di beni o prestazioni di servizi che rientrano nel presente regime speciale;

b)se si può altrimenti presupporre che le attività soggette a imposizione del soggetto passivo che rientrano nel presente regime speciale siano cessate;

c)se il soggetto passivo o il suo intermediario non soddisfa più i requisiti necessari per avvalersi del presente regime speciale;

d)se il soggetto passivo o il suo intermediario persiste a non osservare le norme relative al presente regime speciale;

e)se l’intermediario notifica allo Stato membro di identificazione che non rappresenta più il soggetto passivo in questione.

Articolo 369 septies

1.    Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale, o il suo intermediario, presenta per via elettronica allo Stato membro di identificazione una dichiarazione IVA per ogni trimestre civile, indipendentemente dal fatto che siano state effettuate cessioni di beni o prestazioni di servizi che rientrano nel presente regime speciale. La dichiarazione IVA è presentata entro la fine del mese successivo alla scadenza del periodo d’imposta cui essa si riferisce.

2.    Se il volume d’affari annuo nell’Unione di un soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale è superiore a 2 500 000 EUR, detto soggetto passivo, o il suo intermediario, presenta per via elettronica allo Stato membro di identificazione una dichiarazione IVA per ogni mese, indipendentemente dal fatto che siano state effettuate cessioni di beni o prestazioni di servizi che rientrano nel presente regime speciale. La dichiarazione IVA è presentata entro la fine del mese successivo alla scadenza del periodo d’imposta cui essa si riferisce.

3.    Ai fini del paragrafo 2, per “volume d’affari annuo nell’Unione” si intende il valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell’IVA, effettuate da un soggetto passivo all’interno del territorio dell’Unione.

4.    Se nel corso di un anno civile è raggiunta la soglia di cui al paragrafo 2, gli obblighi di cui allo stesso paragrafo si applicano a decorrere dal trimestre civile successivo.

Articolo 369 octies

1.    La dichiarazione IVA reca il numero di identificazione di cui all’articolo 369 quinquies e, per ogni Stato membro di imposizione in cui è dovuta l’IVA, le seguenti informazioni:

(a)il valore totale dei beni ceduti e dei servizi prestati, al netto dell’IVA;

(b)il pertinente periodo d’imposta;

(c)le aliquote IVA applicabili;

(d)l’importo totale per aliquota IVA esigibile;

(e)l’importo totale dell’IVA esigibile sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi;

(f)l’importo complessivo dell’IVA esigibile sulle cessione di beni e prestazioni di servizi per le quali il soggetto passivo in quanto destinatario è debitore dell’imposta o sull’importazione di beni qualora lo Stato membro si avvalga della facoltà di cui all’articolo 211, secondo comma;

(g)l’IVA che forma oggetto di una detrazione;

(h)eventuali modifiche relative ai periodi di imposta precedenti, come previsto al paragrafo 4 del presente articolo;

(i)l’importo netto dell’IVA da versare o `da accreditare, a seconda dei casi.

2.    Se, nel caso delle cessioni di beni che rientrano nel presente regime speciale, i beni sono spediti o trasportati a partire da uno Stato membro diverso dallo Stato membro di identificazione, la dichiarazione IVA indica anche il valore totale di tali cessioni per ciascuno Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati, unitamente al numero individuale di identificazione IVA o al numero di registrazione fiscale assegnato da ciascuno degli Stati membri interessati. La dichiarazione IVA riporta tali informazioni per ciascuno Stato membro diverso dallo Stato membro di identificazione, suddivise per Stato membro di imposizione.

3.    Qualora il soggetto passivo prestatore dei servizi che rientrano nel presente regime speciale disponga di una o più stabili organizzazioni, diverse da quella situata nello Stato membro di identificazione, a partire dalle quali i servizi sono prestati, la dichiarazione IVA indica anche l’importo totale di tali prestazioni, in relazione a ciascuno Stato membro in cui disponga di un’organizzazione, unitamente al numero individuale di identificazione IVA o al numero di registrazione fiscale della stessa, suddiviso per Stato membro di imposizione.

4.    Se dopo la presentazione di una dichiarazione IVA si rendono necessarie modifiche di tale dichiarazione, le modifiche sono incluse in una dichiarazione successiva al più tardi entro tre anni dalla data in cui la dichiarazione iniziale doveva essere presentata ai sensi dell’articolo 369 septies. Tale dichiarazione IVA successiva precisa lo Stato membro di imposizione pertinente, il periodo di imposta e l’importo dell’IVA in relazione al quale sono richieste le modifiche.”;

(154)è inserito il seguente articolo 369 octies bis:

“Articolo 369 octies bis

Se un soggetto passivo che effettua sia operazioni che danno diritto a detrazione a norma degli articoli 168, 169 e 170, sia operazioni che non danno diritto a detrazione, il prorata di detrazione dell’IVA è determinato dallo Stato membro di identificazione, in conformità degli articoli 174 e 175, per il complesso delle operazioni effettuate dal soggetto passivo.

Se un soggetto passivo dispone di diverse stabili organizzazioni nell’Unione a partire dalle quali effettua sia operazioni che danno diritto a detrazione a norma degli articoli 168, 169 e 170, sia operazioni che non danno diritto a detrazione, il prorata di detrazione dell’IVA è determinato dallo Stato membro di stabilimento, in conformità degli articoli 174 e 175, per il complesso delle operazioni effettuate dal soggetto passivo a partire da tale organizzazione.”;

(155)l’articolo 369 decies è sostituito dal seguente:

“Articolo 369 decies

Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale, o il suo intermediario, versa la somma degli importi netti dell’IVA dovuta in ciascuno Stato membro di imposizione, facendo riferimento alla relativa dichiarazione, al più tardi alla scadenza del termine entro il quale deve essere presentata la dichiarazione.

Il pagamento è effettuato su un conto bancario espresso in euro, indicato dallo Stato membro di identificazione. Gli Stati membri che non hanno adottato l’euro possono esigere che il pagamento sia effettuato su un conto bancario espresso nella propria valuta.”;

(156)sono inseriti i seguenti articoli 369 decies bis e 369 decies ter:

“Articolo 369 decies bis

1.    Se, per un determinato periodo d’imposta, l’importo delle detrazioni supera quello dell’IVA dovuta in uno Stato membro di imposizione, l’eccedenza viene riportata al periodo successivo.

2.    Il soggetto passivo, o il suo intermediario, può chiedere il rimborso dell’eccedenza di IVA nella dichiarazione IVA da presentare nello Stato membro di imposizione qualora:

(a)si trovi in una posizione creditoria nello Stato membro di imposizione nel corso di due periodi di imposta consecutivi di un trimestre civile per il quale è stata presentata una dichiarazione IVA;

(b)si trovi in una posizione creditoria nello Stato membro di imposizione nel corso di tre periodi di imposta consecutivi di un mese per il quale è stata presentata una dichiarazione IVA.

Articolo 369 decies ter

Se un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di imposizione si trova in una posizione creditoria nella dichiarazione IVA presentata a norma dell’articolo 250 nello Stato membro di identificazione, lo Stato membro in questione considera l’importo dell’IVA da rimborsare in conformità dell’articolo 183 come un pagamento effettuato in conformità dell’articolo 369 decies sulla base di una richiesta del soggetto passivo.”;

(157)gli articoli 369 undecies e 369 duodecies sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 369 undecies

Se un soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale non effettua le forniture di beni e le prestazioni di servizi che rientrano nel presente regime speciale per le quali l’IVA è diventata esigibile nello Stato membro di imposizione in un determinato periodo d’imposta, né nei tre precedenti periodi d’imposta al momento di presentare le dichiarazioni IVA trimestrali a norma dell’articolo 369 septies, paragrafo 1, né negli undici periodi d’imposta precedenti al momento di presentare le dichiarazioni mensili a norma dell’articolo 369 septies, paragrafo 2, non può detrarre l’IVA assolta in tale Stato membro di imposizione nella dichiarazione IVA presentata per detto periodo. In deroga all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 86/560/CEE e all’articolo 2, paragrafo 1, e all’articolo 3 della direttiva 2008/9/CE, l’IVA è rimborsata al soggetto passivo in questione in conformità di tali direttive.

Articolo 369 duodecies

1.    Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale, o il suo intermediario, conserva una documentazione delle operazioni effettuate nel quadro del presente regime speciale. Essa deve essere sufficientemente dettagliata da consentire all’amministrazione fiscale dello Stato membro di imposizione di verificare la correttezza della dichiarazione IVA.

2.    La documentazione di cui al paragrafo 1 deve essere fornita elettronicamente, su richiesta, allo Stato membro di imposizione e allo Stato membro di identificazione.

Detta documentazione deve essere conservata per un periodo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell’anno in cui l’operazione è stata effettuata.”;

(158)all’articolo 369 terdecies, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Ai fini della presente sezione e fatte salve le altre disposizioni unionali, si intende per:

1)“soggetto passivo non stabilito nell’Unione” un soggetto passivo che non ha fissato la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nel territorio dell’Unione;

2)“intermediario”, una persona stabilita nell’Unione, designata dal soggetto passivo che effettua vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi come debitore dell’IVA e tenuta ad adempiere agli obblighi stabiliti dal presente regime speciale in nome e per conto del soggetto passivo;

3)“Stato membro di identificazione”:

a)se il soggetto passivo non è stabilito nell’Unione, lo Stato membro in cui sceglie di registrarsi;

b)se il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica al di fuori dell’Unione, ma dispone ivi di una o più stabili organizzazioni, lo Stato membro con la stabile organizzazione in cui il soggetto passivo notifica che intende avvalersi del presente regime speciale;

c)se il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica in uno Stato membro, tale Stato membro;

d)se l’intermediario ha stabilito la sede della propria attività economica in uno Stato membro, tale Stato membro;

e)se l’intermediario ha fissato la sede della propria attività economica al di fuori dell’Unione, ma dispone ivi di una o più stabili organizzazioni, lo Stato membro con la stabile organizzazione in cui l’intermediario notifica che intende avvalersi del presente regime speciale.

Ai fini delle lettere b) ed e), il soggetto passivo o l’intermediario che disponga di più di una stabile organizzazione nell’Unione è vincolato alla decisione relativa all’indicazione dello Stato membro di stabilimento per l’anno civile interessato e i due anni civili successivi;

4)“Stato membro di consumo”, lo Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente.”;

(159)all’articolo 369 quaterdecies, paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

“a)i soggetti passivi stabiliti nell’Unione che effettuano vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi;

b)i soggetti passivi, stabiliti o no nell’Unione, che effettuano vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi e che sono rappresentati da un intermediario stabilito nell’Unione;”;

(160)gli articoli 369 sexvicies, 369 septvicies e 369 septvicies bis sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 369 sexvicies

Se per l’importazione di beni, a eccezione dei prodotti soggetti ad accisa, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR il regime speciale di cui al capo 6, sezione 4, non è utilizzato, lo Stato membro di importazione consente alla persona che presenta i beni in dogana per conto della persona alla quale i beni sono destinati nel territorio dell’Unione di avvalersi del regime speciale di dichiarazione e pagamento dell’IVA all’importazione per i beni la cui spedizione o il cui trasporto si concludono in tale Stato membro.

Articolo 369 septvicies

1.    Ai fini del presente regime speciale si applica quanto segue:

a)la persona alla quale i beni sono destinati è tenuta al pagamento dell’IVA;

b)la persona che presenta i beni in dogana nel territorio dell’Unione riscuote l’IVA dalla persona alla quale sono destinati i beni ed effettua il pagamento di detta IVA.

2.    Gli Stati membri provvedono affinché la persona che presenta i beni in dogana nel territorio dell’Unione adotti misure appropriate per garantire il pagamento dell’imposta dovuta da parte della persona a cui sono destinati i beni.

Articolo 369 septvicies bis

Gli Stati membri possono disporre che l’aliquota IVA normale applicabile nello Stato membro di importazione si applichi quando si utilizza il presente regime speciale.”;

(161)nel titolo XIII, il titolo del capo 1 è sostituito dal seguente:

“Deroghe applicabili fino all’introduzione del regime definitivo per quanto riguarda le prestazioni di servizi”;

(162)l’articolo 372 è soppresso;

(163)l’articolo 373 è sostituito dal seguente:

“Articolo 373

Gli Stati membri che al 1º gennaio 1978 applicavano disposizioni che derogano all’articolo 28 possono continuare ad applicarle.”;

(164)l’articolo 375 è sostituito dal seguente:

“Articolo 375

La Grecia può continuare ad esentare le operazioni elencate nell’allegato X, parte B, punti 2), 9), 11) e 12), alle condizioni esistenti in tale Stato membro al 1° gennaio 1987.”;

(165)all’articolo 387, la lettera a) è soppressa;

(166)l’articolo 393 è soppresso;

(167)all’articolo 398, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4.    Oltre alle questioni oggetto della consultazione in virtù della presente direttiva, il comitato IVA prende in esame i problemi sollevati dal presidente, sia su iniziativa di quest’ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, concernenti l’applicazione delle disposizioni unionali in materia di IVA.”;

(168)l’articolo 401 è sostituito dal seguente:

“Articolo 401

Ferme restando le altre disposizioni unionali, le disposizioni della presente direttiva non vietano ad uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte sui contratti di assicurazione, imposte sui giochi e sulle scommesse, accise, imposte di registro e qualsiasi imposta, diritto o tassa che non abbia il carattere di imposta sul volume d’affari, sempreché tale imposta, diritto o tassa non dia luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera.”;

(169)l’articolo 402 è sostituito dal seguente:

“Articolo 402

Il regime di imposizione dei servizi tra gli Stati membri previsto dalla presente direttiva è transitorio e sarà sostituito da un regime definitivo fondato sul principio dell’imposizione dei servizi nello Stato membro di destinazione della prestazione, dell’assoggettamento all’IVA del prestatore e di un sistema di registrazione unico per la dichiarazione, il pagamento e la detrazione dell’imposta.”;

(170)l’articolo 405 è sostituito dal seguente:

“Articolo 405

Ai fini del presente capo, si intendono per:

1)“Unione”: il territorio dell’Unione quale è definito all’articolo 5, punto 1), prima dell’adesione di nuovi Stati membri;

2)“nuovi Stati membri”: il territorio degli Stati membri che hanno aderito all’Unione dopo il 1° gennaio 1995, quale è definito per ciascuno di detti Stati membri all’articolo 5, punto 2);

3)“Unione allargata”: il territorio dell’Unione quale è definito all’articolo 5, punto 1), dopo l’adesione di nuovi Stati membri.”;

(171)all’articolo 406, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

“a)il bene è stato introdotto prima della data di adesione nell’Unione o in uno dei nuovi Stati membri;

b)il bene è stato vincolato a tale regime o a tale situazione dopo la sua introduzione nell’Unione o in uno dei nuovi Stati membri.”;

(172)l’articolo 408 è così modificato:

(a)al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

“1.    Sono assimilati all’importazione di un bene per il quale è dimostrato che si trovava in libera pratica in uno dei nuovi Stati membri o nell’Unione i seguenti casi:”;

(b)al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

“2.    Oltre ai casi di cui al paragrafo 1, è assimilata all’importazione di un bene la destinazione dopo la data di adesione, nel territorio di uno Stato membro, da parte di un soggetto passivo o da parte di un soggetto non passivo, di beni che siano stati ceduti, anteriormente alla data di adesione, nel territorio dell’Unione o di uno dei nuovi Stati membri, quando sussistono le seguenti condizioni:”;

(c)al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b)i beni non sono stati importati né all’interno di uno dei nuovi Stati membri né nell’Unione prima della data di adesione.”;

(173)all’articolo 410, il paragrafo 1 è così modificato:

(a)la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a)il bene importato è spedito o trasportato fuori dell’Unione allargata;”;

(b)la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c)il bene importato ai sensi dell’articolo 408, paragrafo 1, lettera a), è un mezzo di trasporto che era stato acquistato o importato, prima della data di adesione, alle condizioni generali di imposizione del mercato interno di uno dei nuovi Stati membri o di uno degli Stati membri dell’Unione, o non aveva beneficiato, a titolo della sua esportazione, di un’esenzione o di un rimborso dell’IVA.”;

(174)l’allegato X è così modificato:

(a)nella parte A, i punti 1 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:

“1)le prestazioni di servizi effettuate dagli odontotecnici;

4)le prestazioni di servizi delle agenzie di viaggio di cui all’articolo 306 e quelle delle agenzie di viaggio che agiscono in nome e per conto del viaggiatore per viaggi effettuati fuori dell’Unione.”;

(b)nella parte B, i punti 5 e 6 sono sostituiti dal testo seguente:

“5)le prestazioni di servizi effettuate da non vedenti o da laboratori per non vedenti purché la loro esenzione non dia origine a distorsioni di concorrenza rilevanti;

6)le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di organismi che si occupano della costruzione, della sistemazione e della manutenzione dei cimiteri, delle tombe e dei monumenti commemorativi delle vittime di guerra;”;

(c)nella parte B, il punto 8 è soppresso;

(d)nella parte B, i punti 11 e 12 sono sostituiti dal testo seguente:

“11)le prestazioni di servizi consistenti in trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni di aeromobili utilizzati da istituzioni dello Stato, nonché degli oggetti in essi incorporati o destinati al loro servizio;

12)le prestazioni di servizi consistenti in trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni di navi da guerra;”.

Articolo 2

1.Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2022.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    COM(2016) 148 final.
(2)

   Stato dell’Unione 2017. Lettera di intenti al Presidente Antonio Tajani e al Primo Ministro Jüri Ratas, 13 settembre 2017, consultabile all’indirizzo https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/state-union-2017-brochure_en.pdf . Cfr. anche l’allegato I del programma di lavoro della Commissione per il 2017, COM(2016) 710 final, Strasburgo, 25.10.2016, pag. 3, consultabile all’indirizzo https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cwp_2017_annex_i_en.pdf .

(3)    COM(2017) 566 final.
(4)    COM(2018) 20 final.
(5)    COM(2018) 21 final.
(6)    Proposta modificata di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto (COM(2017) 706 final).
(7)    COM(2017) 569 final.
(8)    Analisi annuale della crescita 2017; (vedi: https://ec.europa.eu/info/publications/2017-european-semester-annual-growth-survey_en
(9)    Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; (vedi:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:IT:PDF
(10)    Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – “Pensare anzitutto in piccolo” – Uno “Small Business Act” per l’Europa (COM(2008) 394 final).
(11)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – “Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese” (COM(2015) 550 final).
(12)    Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).
(13)    Institute for Fiscal Studies (project leader), 2011, A retrospective evaluation of elements of the EU VAT system (Una valutazione retrospettiva degli elementi del sistema dell’IVA): http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/common/publications/studies/report_evaluation_vat.pdf
(14)    EY, 2015; (vedi: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/ey_study_destination_principle.pdf
(15)    COM(2018) 21 definitivo.
(16)    SWD(2018)9 final e SWD(2018)11 final.
(17)    COM(2017) 569 final del 4.10.2017.
(18)    Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente gli effetti degli articoli 199 bis e 199 ter della direttiva 2006/112/CE del Consiglio sulla lotta contro la frode (COM(2018) 118 final dell’8.3.2018).
(19)    Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (GU L 348 del 29.12.2017, pag. 7).
(20)    Tredicesima direttiva 86/560/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Modalità di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità (GU L 326 del 21.11.1986, pag. 40).
(21)    Direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (GU L 44 del 20.2.2008, pag. 23).
(22)    GU C […] del […], pag. […].
(23)    GU C […] del […], pag. […].
(24)    Prima direttiva 67/227/CEE del Consiglio, dell’11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d’affari (GU L 71 del 14.4.1967, pag. 1301).
(25)    Seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio, dell’11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari – Struttura e modalità d’applicazione del sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 71 del 14.4.1967, pag. 1303).
(26)    Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).
(27)    Risoluzione del Parlamento europeo del 13 ottobre 2011 sul futuro dell’IVA (P7_TA(2011)0436) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-0436
(28)    Parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 luglio 2011 sul “Libro verde sul futuro dell’IVA - Verso un sistema dell’IVA più semplice, solido ed efficiente” http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52011AE1168
(29)    Conclusioni del Consiglio sul futuro dell’IVA - 3167a sessione del Consiglio “Economia e finanza”, Bruxelles, 15 maggio 2012 (si veda in particolare il punto B 4) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf
(30)    Piano d’azione sull’IVA – Verso uno spazio unico europeo dell’IVA – Il momento delle scelte (COM(2016) 148 final del 7 aprile 2016).
(31)    Cfr.: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/
(32)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo relativa al seguito del piano d’azione sull’IVA “Verso uno spazio unico europeo dell’IVA – Il momento di agire” (COM(2017)566 final del 4.10.2017).
(33)    GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.