Bruxelles, 2.5.2018

COM(2018) 327 final

2018/0132(APP)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La presente proposta è finalizzata a stabilire le misure di esecuzione di cui all'articolo 7 della proposta della Commissione di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea 1 ai sensi dell'articolo 311, quarto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È intesa ad abrogare e sostituire il regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio 2 .

La proposta di nuova decisione sulle risorse proprie manterrà e riformerà le tre risorse proprie vigenti: risorse proprie tradizionali, versione modificata della risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto e risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo.

Inoltre, la proposta di decisione sulle risorse proprie introduce tre nuove risorse proprie, basate sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, sul sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea e sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati.

La presente proposta di regolamento riguarda tutte le modalità pratiche in materia di risorse proprie dell'Unione. Nello stesso spirito del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014, il regolamento proposto definisce una procedura semplificata per rendere flessibile il sistema, entro la cornice e i limiti fissati dalla decisione sulle risorse proprie.

La proposta comprende le disposizioni di carattere generale applicabili a tutte le categorie di risorse proprie e per le quali è particolarmente importante un'adeguata vigilanza parlamentare. Esse riguardano principalmente aspetti del controllo e della supervisione delle entrate, inclusi gli obblighi pertinenti in materia di comunicazione e i poteri correlati degli ispettori della Commissione.

Le presenti misure di esecuzione sono integrate, a norma dell'articolo 322, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, da regolamenti che determinano le modalità e la procedura con cui le entrate provenienti dalle risorse proprie devono essere messe a disposizione o versate alla Commissione, comprese le misure per far fronte eventualmente al fabbisogno di tesoreria.

La presente iniziativa fa parte del più ampio pacchetto legislativo sulle risorse proprie che la Commissione propone insieme al regolamento concernente il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 3 . Il pacchetto comprende la decisione sulle risorse proprie di cui sopra, uno specifico regolamento concernente la messa a disposizione delle nuove risorse proprie 4 e la modifica 5 del regolamento relativo alle risorse proprie basate sull'imposta sul valore aggiunto 6 . L'iniziativa non rientra nel programma di controllo dell'adeguatezza della regolamentazione.

Il vigente regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 9 della decisione 2014/335/UE, Euratom 7 . La proposta di decisione sulle risorse proprie prevede anche nuove risorse proprie e all'articolo 7 richiede l'adozione di misure di esecuzione per quanto riguarda:

(a)le modalità di calcolo e accertamento degli importi delle risorse proprie;

(b)le disposizioni e le modalità necessarie per il controllo e la supervisione delle entrate derivanti dalle risorse proprie;

(c)il reddito nazionale lordo di riferimento, le disposizioni relative al suo adeguamento e le disposizioni per il ricalcolo dei massimali degli stanziamenti di pagamento e di impegno in caso di variazioni significative del reddito nazionale lordo;

(d)la procedura di calcolo e iscrizione in bilancio del saldo annuale di bilancio.

Alla luce di quanto precede, gli elementi proposti dalla Commissione riguardano le misure di esecuzione concernenti:

tutte le risorse proprie istituite dall'articolo 2 della decisione relativa alle risorse proprie, come attualmente previsto dal regolamento di esecuzione (UE, Euratom) n. 608/2014, anche per quanto riguarda:

aliquote di prelievo,

controllo e supervisione,

obblighi in materia di comunicazione,

poteri e obblighi degli ispettori della Commissione nonché preparazione e gestione dei controlli,

procedura di comitato;

il calcolo e l'iscrizione in bilancio dell'eccedenza;

la definizione del reddito nazionale lordo di riferimento e disposizioni per gestire variazioni significative del Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea, riprese dalla vigente decisione sulle risorse proprie 2014/335/UE, Euratom.

La proposta della Commissione è illustrata più in dettaglio nella sezione 5.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La base giuridica della decisione sulle risorse proprie è costituita dall'articolo 311, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'articolo 311, quarto comma, e l'articolo 322, paragrafo 2, del trattato costituiscono la base giuridica degli atti che stabiliranno le misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie e le modalità di messa a disposizione di tali risorse proprie.

Il presente regolamento si fonda sull'articolo 311, quarto comma, del trattato. Il rimando a tale articolo figura anche all'articolo 7 della nuova decisione sulle risorse proprie (articolo 9 della decisione del 2014 sulle risorse proprie). Infine, è collegato ai regolamenti recanti le modalità di messa a disposizione, segnatamente: i) il vigente regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali e le risorse proprie basate sull'imposta sul valore aggiunto e sul reddito nazionale lordo; ii) il regolamento integrativo proposto per la messa a disposizione delle nuove risorse proprie basate sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, sul sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea e sui rifiuti di imballaggi di plastica.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Data la natura delle risorse proprie, la loro gestione dipende dalla corretta applicazione di altre politiche dell'Unione:

le risorse proprie tradizionali (principalmente dazi doganali) sono collegate all'Unione doganale;

le risorse proprie basate sull'imposta sul valore aggiunto e sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società sono collegate al mercato unico e alla politica fiscale;

le risorse proprie basate sul sistema di scambio delle quote di emissioni dell'Unione europea e sui rifiuti di imballaggio di plastica sono collegate alle politiche dell'Unione in materia di ambiente e di azione per il clima.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Il presente regolamento si fonda sull'articolo 311, quarto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il rimando a tale articolo figura anche all'articolo 7 della nuova decisione sulle risorse proprie (articolo 9 della decisione del 2014 sulle risorse proprie).

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Data la natura del bilancio dell'Unione e delle risorse proprie che ne costituiscono le entrate, le misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie devono assumere una prospettiva unionale e non possono essere realizzate dagli Stati membri.

Proporzionalità

La presente proposta di nuovo regolamento riprende la maggior parte delle misure di esecuzione vigenti. L'inclusione delle nuove risorse proprie nella decisione sulle risorse proprie richiede una normativa aggiornata che comprenda le misure di esecuzione relative a queste nuove risorse proprie e aggiorni e migliori le misure vigenti.

Le misure di esecuzione contenute nella presente proposta seguono il sistema vigente e anche la proposta della Commissione del 2011 (COM(2011) 740 def.) con adeguamenti al nuovo panorama che presenta una molteplicità di risorse proprie, tra cui alcune nuove. Poiché è nell'interesse dell'Unione e dei suoi Stati membri garantire che il sistema delle risorse proprie funzioni correttamente, le misure di controllo sono concepite in modo da agevolare la cooperazione tra gli organi dell'Unione e gli Stati membri.

Inoltre, sono state inserite nella proposta disposizioni per le quali è particolarmente importante un'adeguata vigilanza parlamentare.

Scelta dell'atto giuridico

L'articolo 311, quarto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea specifica che "[i]l Consiglio, deliberando mediante regolamenti [...], stabilisce le misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione".

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

La relazione della proposta di nuova decisione sulle risorse proprie dell'Unione europea fornisce maggiori informazioni sulle relazioni e i documenti recenti che analizzano la necessità di riformare il sistema delle risorse proprie.

Di conseguenza, è necessario un nuovo regolamento che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie poiché il vigente regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 si riferisce unicamente alle risorse proprie tradizionali e alle risorse proprie basate sull'imposta sul valore aggiunto e sul reddito nazionale lordo, mentre la proposta di decisione sulle risorse proprie prevede nuove risorse proprie in relazione alle quali è necessario stabilire misure di controllo.

Le misure di esecuzione seguono disposizioni già in vigore, poiché la proposta estende alle nuove risorse proprie il sistema istituito dal regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio. Inoltre, integra e fa riferimento alla pertinente normativa sulle nuove risorse proprie. Le misure di esecuzione proposte si iscrivono quindi in continuità nel sistema vigente, estendendolo alle nuove risorse proprie.

La presente proposta non è correlata al programma di controllo dell'adeguatezza della regolamentazione; è mirata agli Stati membri e non alle microimprese o alle piccole e medie imprese o ad altri portatori di interessi; in linea di principio è neutra rispetto alla competitività settoriale dell'Unione o al commercio internazionale. La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

L'incidenza sul bilancio della presente proposta e del pacchetto legislativo sulle risorse proprie è riportata nella scheda finanziaria legislativa acclusa alla proposta di regolamento concernente le modalità di messa a disposizione delle nuove risorse proprie. Il sistema riformato delle risorse proprie può essere attuato allo stesso livello di stanziamenti amministrativi e di organico del sistema attuale.

5.ALTRI ELEMENTI

L'applicazione della normativa in materia di risorse proprie, compreso il regolamento sulle misure di esecuzione, viene periodicamente discussa in sede di comitato consultivo delle risorse proprie.

La proposta della Commissione può essere sintetizzata come segue:

Capo I "Determinazione delle risorse proprie"

Articolo 1 della proposta "Aliquote di prelievo applicabili": l'articolo stabilisce l'aliquota uniforme di prelievo da applicare alle categorie di risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e) (ossia le risorse proprie basate sull'imposta sul valore aggiunto, sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, sul sistema di scambio delle quote di emissioni dell'Unione europea e sui rifiuti di imballaggio di plastica) della proposta della Commissione relativa alla nuova decisione sulle risorse proprie.

Articolo 2 della proposta "Reddito nazionale lordo di riferimento e relative variazioni significative": vengono riprese e aggiornate le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 7, e dell'articolo 3, paragrafo 4, della decisione 2014/335/UE, Euratom sulle risorse proprie.

Articolo 3 della proposta "Calcolo del saldo e sua iscrizione in bilancio": vengono riprese e aggiornate le disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014.

Capo II "Disposizioni riguardanti il controllo e la supervisione e obblighi pertinenti in materia di comunicazione"

Articolo 4 della proposta "Misure di controllo e di supervisione": le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 vengono riprese e aggiornate in relazione alle nuove risorse proprie istituite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), della proposta di decisione relativa alle risorse proprie. Inoltre, sono state riprese dall'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio specifiche disposizioni in materia di controllo della risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto. In un'ottica di semplificazione, si è cercato di definire per quanto possibile un sistema applicabile a tutte le risorse proprie.

Articolo 5 della proposta "Poteri e obblighi degli agenti delegati della Commissione": vengono riprese e aggiornate le disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014. In un'ottica di semplificazione, si è cercato di definire un sistema applicabile a tutte le risorse proprie.

Articolo 6 della proposta "Preparazione e gestione dei controlli": vengono riprese e aggiornate le disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014. In un'ottica di semplificazione, si è cercato di definire per quanto possibile un sistema applicabile a tutte le risorse proprie.

Articolo 7 della proposta "Segnalazione di frodi e irregolarità a danno dei diritti alle risorse proprie tradizionali": vengono mantenute invariate le disposizioni dell'articolo 5 del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014, poiché si tratta di disposizioni pertinenti solo per le risorse proprie tradizionali.

Articolo 8 della proposta "Relazioni degli Stati membri sui loro controlli delle risorse proprie tradizionali": vengono mantenute invariate le disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014, poiché si tratta di disposizioni pertinenti solo per le risorse proprie tradizionali.

Capo III "Comitato e disposizioni finali"

Articolo 9 della proposta "Procedura di comitato": stabilisce l'attribuzione alla Commissione di competenze di esecuzione a norma del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 10 della proposta "Disposizioni finali": abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014.

Articolo 11 della proposta "Entrata in vigore": stabilisce che il regolamento dovrebbe entrare in vigore contemporaneamente alla decisione sulle risorse proprie. Il presente regolamento si applicherà con effetto retroattivo a decorrere dal 1º gennaio 2021 per le risorse proprie basate sul sistema di scambio delle quote di emissioni dell'Unione europea e sui rifiuti di imballaggio di plastica. Per quanto riguarda la risorsa propria basata sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, tali disposizioni si applicheranno a decorrere dal secondo anno successivo alla fine del periodo di recepimento della direttiva sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società.

2018/0132 (APP)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 311, quarto comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la decisione 20xx/xxxx/UE, Euratom del Consiglio, del [DATA], relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea 8 , in particolare l'articolo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto l'accordo del Parlamento europeo 9 ,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)Un'adeguata vigilanza parlamentare, come stabilito nei trattati, è necessaria per le disposizioni di carattere generale che si applicano a tutte le categorie di risorse proprie, inclusa la fissazione delle aliquote di prelievo applicabili delle risorse proprie entro i limiti massimi stabiliti all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da b) a e), della decisione 20xx/xxxx/UE, Euratom.

(2)Per motivi di coerenza, si dovrebbero includere nel presente regolamento alcune disposizioni della decisione (UE, Euratom) 2014/335 del Consiglio 10 quali il reddito nazionale lordo di riferimento e le relative variazioni significative e l'aliquota uniforme di prelievo della risorsa di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 20xx/xxxx.

(3)Al fine di mantenere invariato l'ammontare delle risorse finanziarie messe a disposizione dell'Unione, è opportuno adattare i massimali delle risorse proprie dell'Unione per gli stanziamenti di pagamento e di impegno, quali stabiliti rispettivamente all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 20xx/xxxx/UE, Euratom, espressi in percentuale del reddito nazionale lordo in caso di modifiche del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 11 che comportino una variazione significativa del livello del reddito nazionale lordo.

(4)Per motivi di coerenza, si dovrebbero mantenere nel presente regolamento talune disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio 12 . Si tratta delle disposizioni riguardanti il calcolo del saldo e la sua iscrizione in bilancio, il controllo e la supervisione delle risorse proprie, i pertinenti obblighi in materia di comunicazione e il comitato consultivo delle risorse proprie.

(5)Per motivi di coerenza, si dovrebbero includere nel presente regolamento le disposizioni in materia di controlli del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio.

(6)Ai fini del pareggio del bilancio, ogni eccedenza delle entrate dell'Unione rispetto al totale delle spese effettive in un esercizio finanziario dovrebbe essere riportata all'esercizio successivo. Si dovrebbe quindi determinare il saldo da riportare.

(7)Gli Stati membri dovrebbero procedere a verifiche e indagini concernenti il calcolo, l'accertamento e la messa a disposizione delle risorse proprie dell'Unione. Per agevolare l'applicazione delle regole finanziarie relative alle risorse proprie, è necessario assicurare la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri.

(8)Ai fini della trasparenza del sistema delle risorse proprie dell'Unione, è opportuno che siano fornite all'autorità di bilancio informazioni adeguate. Gli Stati membri dovrebbero quindi tenere a disposizione della Commissione e, se del caso, trasmetterle i documenti e le informazioni necessari per consentirle di esercitare le competenze attribuitele in materia di risorse proprie dell'Unione.

(9)Ai fini della coerenza e della chiarezza, si dovrebbero stabilire disposizioni relative ai poteri e agli obblighi dei funzionari, degli altri agenti e degli esperti nazionali distaccati che partecipano ai controlli in materia di risorse proprie dell'Unione. In particolare, dovrebbero essere stabilite le regole che tutti i funzionari e altri agenti dell'Unione e gli esperti nazionali distaccati devono osservare per quanto riguarda il segreto d'ufficio e la protezione dei dati personali. È necessario definire lo status degli esperti nazionali distaccati e la possibilità, per lo Stato membro interessato, di opporsi alla presenza, a un controllo, di funzionari di altri Stati membri.

(10)Le modalità mediante le quali gli Stati membri responsabili della riscossione delle risorse proprie riferiscono alla Commissione dovrebbero porla in grado di monitorare il loro operato nel recupero delle risorse proprie, in particolare nei casi di frodi e irregolarità.

(11)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione delle modalità di segnalazione di frodi e irregolarità a danno dei diritti alle risorse proprie tradizionali e le relazioni annuali degli Stati membri. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 .

(12)È opportuno servirsi della procedura consultiva per adottare atti di esecuzione volti a stabilire in tutti i particolari le modalità di segnalazione di frodi e irregolarità ai danni dei diritti alle risorse proprie tradizionali e le relazioni annuali degli Stati membri sui loro controlli, dato il carattere tecnico degli atti richiesti ai fini della segnalazione.

(13)Per motivi di coerenza e tenuto conto dell'articolo 9 della decisione 20xx/xxxx/UE, Euratom, occorre che il presente regolamento entri in vigore lo stesso giorno della summenzionata decisione e si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2021. Le disposizioni riguardanti la risorsa propria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 20xx/xxxx/UE, Euratom dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data fissata conformemente all'articolo 9 della summenzionata decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Determinazione delle risorse proprie

Articolo 1

Aliquote di prelievo applicabili

1.    L'aliquota uniforme di prelievo applicata a una quota del gettito dell'imposta sul valore aggiunto riscossa sulle operazioni imponibili all'aliquota normale divisa per l'aliquota normale nazionale dell'imposta sul valore aggiunto indicata come risorsa propria all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 20xx/xxxx/UE/Euratom è fissata all'1%.

2.    L'aliquota uniforme di prelievo applicata alla quota degli utili imponibili attribuita a ciascuno Stato membro ai sensi della normativa dell'Unione sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società indicata come risorsa propria all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 20xx/xxxx/UE, Euratom è fissata al 3%.

3.    L'aliquota uniforme di prelievo applicata all'importo che rappresenta le entrate generate dalle quote da mettere all'asta di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2003/87/CE e il valore di mercato delle quote a titolo gratuito per un periodo transitorio ai fini dell'ammodernamento del settore energetico come determinato all'articolo 10 quater, paragrafo 3, di detta direttiva indicata come risorsa propria all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 20xx/xxxx/UE, Euratom è fissata al 20%.

4.    L'aliquota uniforme di prelievo applicata al peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati indicata come risorsa propria all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della decisione 20xx/xxxx/UE, Euratom è fissata a 0,80 EUR/chilogrammo.

Ai fini del primo comma, per "plastica" si intende un polimero ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze; i termini "rifiuti di imballaggio" e "riciclaggio" sono intesi secondo la definizione di cui all'articolo 3 della direttiva 94/62/CE.

Il peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati è la differenza tra il peso dei rifiuti di imballaggio di plastica prodotti in uno Stato membro in un determinato anno e il peso dei rifiuti di imballaggio di plastica riciclati nello stesso anno, stabilito a norma della direttiva 94/62/CE.

Articolo 2

Reddito nazionale lordo di riferimento e relative variazioni significative

1.    Per reddito nazionale lordo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 20xx/xxxx/UE, Euratom si intende il reddito nazionale lordo annuale ai prezzi di mercato, come determinato dalla Commissione in applicazione del regolamento (UE) n. 549/2013.

2.    Ove modifiche del regolamento (UE) n. 549/2013 determinino variazioni significative del reddito nazionale lordo, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dei risultati degli adeguamenti tecnici del quadro finanziario pluriennale, come stabilito all'articolo 5 del regolamento (UE, Euratom) 20xx/xxxx del Consiglio 14 , alle date di applicazione di tali variazioni ai fini della decisione 20xx/xxxx/UE, Euratom.

3.    Ove modifiche del regolamento (UE) n. 549/2013 determinino variazioni significative del livello del reddito nazionale lordo, i massimali degli stanziamenti di pagamento e di impegno, quali stabiliti all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione 20xx/xxxx/UE, Euratom sono ricalcolati dalla Commissione sulla base della seguente formula:

RNLt-2 + RNLt-1 + RNLt SEC corrente

1,29% (1,35%) *    ________________________________

RNLt-2 + RNLt-1 + RNLt SEC modificato

In questa formula, "RNL" è il reddito nazionale lordo, "t" è l'ultimo esercizio completo per il quale sono disponibili i dati definiti dal regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio 15 ; "SEC" è il Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea.

Articolo 3

Calcolo del saldo e sua iscrizione in bilancio

1.    Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 della decisione 20xx/xxxx/UE, Euratom, il saldo di un dato esercizio finanziario consiste nella differenza tra il totale delle entrate percepite per quell'esercizio finanziario e l'importo dei pagamenti effettuati in base agli stanziamenti di quell'esercizio finanziario, più l'importo degli stanziamenti per il medesimo esercizio finanziario riportati ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 16 (in appresso, il "regolamento finanziario").

La suddetta differenza è aumentata o diminuita dell'importo netto degli stanziamenti annullati in esercizi finanziari precedenti e riportati all'esercizio finanziario in corso. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento finanziario, tale differenza è aumentata o diminuita anche dei seguenti importi:

a)gli importi versati in eccesso, a causa di variazioni dei tassi dell'euro, di pagamenti corrispondenti a stanziamenti non dissociati riportati dal precedente esercizio finanziario a norma dell'articolo 13, paragrafi 1 e 4, del regolamento finanziario;

b)il saldo derivante da guadagni e perdite dovuti ai tassi di cambio, verificatisi nel corso dell'esercizio finanziario.

2.    Entro la fine di ottobre di ciascun esercizio finanziario, la Commissione procede alla stima delle risorse proprie riscosse per l'intero esercizio, in base ai dati a sua disposizione in quel momento. Ogni differenza di rilievo rispetto alla stima iniziale può formare oggetto di una lettera rettificativa del progetto di bilancio per l'esercizio finanziario successivo o di un bilancio rettificativo per l'esercizio finanziario in corso.

Capo II

Disposizioni riguardanti il controllo e la supervisione e obblighi pertinenti in materia di comunicazione

Articolo 4

Misure di controllo e di supervisione

1.    Le risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 20xx/xxxx/UE, Euratom sono controllate alle condizioni previste dal presente regolamento, fatti salvi la direttiva del Consiglio sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, il regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione 17 e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio 18 .

2.    Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché siano messe a disposizione della Commissione le risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 20xx/xxxx/UE, Euratom. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione determinati documenti su sua richiesta.

3.    Gli Stati membri effettuano le verifiche e le indagini riguardanti il calcolo, l'accertamento e la messa a disposizione delle risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione20xx/xxxx/UE, Euratom.

4.    Gli Stati membri procedono a misure supplementari di controllo a richiesta della Commissione. Nella richiesta la Commissione indica i motivi del controllo supplementare.

5.    Gli Stati membri associano la Commissione, se questa lo chiede, ai controlli che essi effettuano. Ove la Commissione sia associata a un controllo, essa ha accesso, nella misura necessaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento, ai documenti giustificativi riguardanti il calcolo, l'accertamento e la messa a disposizione delle risorse proprie e ad ogni altro documento correlato ai documenti suddetti.

6.    La Commissione può effettuare essa stessa controlli in loco. Gli agenti delegati dalla Commissione a effettuare tali controlli hanno accesso ai documenti come stabilito per i controlli di cui al paragrafo 5. Gli Stati membri agevolano tali controlli.

7.    Ove le misure di controllo e di supervisione riguardino la risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 20xx/xxxx/UE, Euratom, i controlli della Commissione sono effettuati insieme alle autorità competenti degli Stati membri. Nel corso di tali controlli la Commissione si accerta in particolare che siano state eseguite correttamente le operazioni di centralizzazione della base imponibile e del totale netto dell'imposta sul valore aggiunto riscossa. Accerta altresì che i dati utilizzati ove opportuno e i calcoli effettuati per determinare l'ammontare della risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto all'aliquota normale risultante dalle operazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 siano conformi a tale regolamento.

8.    Ove i controlli riguardino la risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della decisione 20xx/xxxx/UE, Euratom, la Commissione ha accesso anche ai documenti riguardanti le procedure e i dati di cui alla direttiva 94/62/CE.

9.    Ove le misure di controllo e di supervisione riguardino la risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 20xx/xxxx/UE, Euratom:

(a)la Commissione verifica ogni anno, insieme con lo Stato membro interessato, che non vi siano errori nella compilazione degli aggregati fornitile, specialmente nei casi segnalati dal comitato del reddito nazionale lordo istituito dal regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003; in tale contesto, in singoli casi e se non è possibile giungere in altro modo a una valutazione adeguata, la Commissione può esaminare anche i calcoli e le basi statistiche, eccettuate le informazioni relative a singole imprese o persone;

(b)la Commissione ha inoltre accesso ai documenti riguardanti le procedure statistiche e le statistiche di base di cui all'articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003.

10.    Le verifiche e le indagini di cui al presente articolo non ostano:

(a)ai controlli effettuati dagli Stati membri in applicazione delle loro leggi, regolamenti o disposizioni amministrative nazionali;

(b)alle misure previste agli articoli 287 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

(c)ai controlli organizzati a norma dell'articolo 322, paragrafo 1, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

11.    Ai fini delle misure di controllo e di supervisione di cui al presente articolo, la Commissione può chiedere agli Stati membri di trasmetterle documenti o relazioni pertinenti o di metterli a disposizione della Commissione.

Articolo 5

Poteri e obblighi degli agenti delegati della Commissione

1.    La Commissione incarica specificamente di effettuare i controlli di cui all'articolo 4 alcuni dei suoi funzionari o altri agenti ("agenti delegati").

Per ciascun controllo la Commissione fornisce per iscritto agli agenti delegati un mandato, nel quale sono indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale.

Possono partecipare ai controlli persone che gli Stati membri pongono a disposizione della Commissione come esperti nazionali distaccati.

Previo accordo esplicito dello Stato membro in oggetto, la Commissione può chiedere l'assistenza di funzionari degli altri Stati membri, in qualità di osservatori. La Commissione si accerta che questi funzionari soddisfino il disposto del paragrafo 3 del presente articolo.

2.    Nel corso dei controlli delle risorse proprie di cui all'articolo 4, gli agenti delegati agiscono nel rispetto delle norme prescritte ai funzionari dello Stato membro interessato. Essi sono tenuti ad osservare il segreto d'ufficio, alle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

La Commissione rispetta il principio del segreto statistico, come definito dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 19 .

Se necessario, un agente delegato può prendere contatto con i soggetti passivi, ma unicamente nel contesto dei controlli delle risorse proprie tradizionali e soltanto tramite le autorità competenti le cui procedure di riscossione delle risorse proprie formano oggetto del controllo.

3.    Le informazioni comunicate od ottenute, in qualsiasi forma, ai sensi del presente regolamento sono coperte dal segreto d'ufficio e sono protette secondo le medesime modalità previste per informazioni analoghe dall'ordinamento nazionale dello Stato membro nel quale esse sono state raccolte e secondo le corrispondenti disposizioni previste per le istituzioni dell'Unione.

Le informazioni di cui al primo comma non sono comunicate a persone, facenti parte delle istituzioni dell'Unione o degli Stati membri, diverse da quelle che sono tenute a conoscere tali informazioni, né sono utilizzate per fini diversi da quelli stabiliti nel presente regolamento senza l'accordo preliminare dello Stato membro nel quale esse sono state raccolte.

Il primo e il secondo comma si applicano ai funzionari e altri agenti dell'Unione e agli esperti nazionali distaccati.

4.    La Commissione si accerta che gli agenti delegati e le altre persone che agiscono sotto la sua autorità soddisfino le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 20 e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio 21 nonché le altre norme nazionali e dell'Unione riguardanti la protezione dei dati personali.

Articolo 6

Preparazione e gestione dei controlli

1.    In una comunicazione debitamente motivata, la Commissione avverte tempestivamente del controllo lo Stato membro nel quale deve effettuarsi il controllo. Possono partecipare al controllo agenti dello Stato membro interessato.

2.    I controlli delle risorse proprie sono effettuati dagli agenti delegati. Per organizzare i lavori, detti agenti prendono i contatti necessari con le competenti amministrazioni degli Stati membri.

3.    Per i controlli delle risorse proprie ai quali la Commissione è associata, l'organizzazione dei lavori e delle relazioni con i servizi coinvolti nel controllo è affidata al servizio scelto dallo Stato membro interessato.

4.    I controlli in loco delle risorse proprie sono effettuati dagli agenti delegati. Per organizzare i lavori e le relazioni con i servizi ed eventualmente con i soggetti passivi formanti oggetto del controllo, prima di procedere ai controlli in loco gli agenti delegati prendono i contatti necessari con i funzionari designati dallo Stato membro interessato. Per questo tipo di controllo, al mandato è allegato un documento nel quale sono indicati l'oggetto e lo scopo del controllo stesso.

5.    Gli Stati membri assicurano che i servizi o le agenzie responsabili del calcolo, dell'accertamento, della riscossione e della messa a disposizione delle risorse proprie e le autorità da essi incaricate di procedere ai controlli presso tali servizi e agenzie prestino agli agenti delegati l'assistenza necessaria per l'esercizio del loro mandato.

Ai fini dei controlli in loco delle risorse proprie, gli Stati membri interessati comunicano tempestivamente alla Commissione l'identità e la qualifica delle persone da essi scelte per partecipare ai controlli e per prestare agli agenti delegati tutta l'assistenza necessaria per l'esercizio del loro mandato.

6.    I risultati dei controlli ai sensi dell'articolo 4, ad eccezione di quelli effettuati dagli Stati membri, sono comunicati entro tre mesi allo Stato membro interessato, mediante opportune modalità. Lo Stato membro presenta osservazioni entro tre mesi dalla data alla quale ha ricevuto la comunicazione. Tuttavia, per motivi debitamente giustificati, la Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di presentare osservazioni su punti specifici entro un mese dalla data alla quale ha ricevuto la comunicazione. Lo Stato membro interessato può non rispondere alla richiesta della Commissione e indica in una comunicazione i motivi che glielo impediscono.

Successivamente, i risultati e le osservazioni di cui al primo comma, insieme con la relazione di sintesi elaborata in collegamento con i controlli concernenti le risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della decisione 20xx/xxxx/UE, Euratom, sono presentati a tutti gli Stati membri.

Nel caso in cui i controlli in loco o i controlli associati delle risorse proprie tradizionali mostrino la necessità di modificare o rettificare dati figuranti nei rendiconti o dichiarazioni trasmessi alla Commissione riguardo alle risorse proprie e le conseguenti rettifiche debbano essere apportate mediante un rendiconto o dichiarazione sul periodo in corso, le modifiche in questione sono indicate, nel nuovo rendiconto o dichiarazione, mediante opportune note.

Articolo 7

Segnalazione di frodi e irregolarità a danno dei diritti alle risorse proprie tradizionali

1.    Nei due mesi successivi alla fine di ciascun trimestre gli Stati membri inviano alla Commissione la descrizione dei casi di frodi e irregolarità constatati, a danno di diritti d'importo superiore a 10 000 EUR, riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 20xx/xxxx/UE, Euratom.

Entro il periodo di cui al primo comma, ciascuno Stato membro fornisce particolari sulla situazione dei casi di frodi e irregolarità già segnalati alla Commissione, riguardo ai quali esso non abbia già comunicato il recupero, l'annullamento o il non avvenuto recupero.

2.    La Commissione adotta atti di esecuzione per definire i particolari delle descrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

3.    La Commissione include il compendio delle segnalazioni menzionate al paragrafo 1 del presente articolo nella relazione di cui all'articolo 325, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 8

Relazioni degli Stati membri sui loro controlli delle risorse proprie tradizionali

1.    Gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni annuali particolareggiate sui loro controlli riguardanti le risorse proprie tradizionali e sui risultati di tali controlli, sui dati complessivi e su ogni questione di principio attinente ai maggiori problemi derivanti dall'applicazione dei pertinenti regolamenti di attuazione della decisione 20xx/xxxx//UE, Euratom e, in particolare, sulle questioni controverse. Le relazioni sono trasmesse alla Commissione entro il 1° marzo dell'anno successivo all'esercizio in oggetto. In base a tali relazioni la Commissione prepara una relazione di sintesi, che presenta a tutti gli Stati membri.

2.    La Commissione adotta atti di esecuzione per definire il modello delle relazioni annuali degli Stati membri di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

3.    Ogni tre anni la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio riguardo al funzionamento delle disposizioni per i controlli delle risorse proprie tradizionali.

Capo III

Comitato e disposizioni finali

Articolo 9

Procedura di comitato

1.    La Commissione è coadiuvata da un comitato consultivo. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.    In caso di riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 10

Disposizioni finali

Il regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato e al disposto del regolamento (CE, Euratom) n. 1026/1999 e del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 sono intesi come riferimenti al presente regolamento.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore della decisione 20xx/xxxx/UE, Euratom.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alla risorsa propria basata sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società a decorrere dal 1º gennaio del secondo anno successivo alla data di applicazione delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

(1)    COM(2018) 325 final del 2.5.2018.
(2)    Regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 29).
(3)    COM(2018) 322 final del 2.5.2018.
(4)    COM(2018) 326 final del 2.5.2018, che accompagna e integra il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39).
(5)    COM(2018) 328 final del 2.5.2018.
(6)    Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).
(7)    Decisione del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (2014/335/UE, Euratom) (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105).
(8)    Decisione del Consiglio del [DATA] relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (20xx/xxxx/UE, Euratom) (GU L […] del […], pag. […]).
(9)    GU C […] del […], pag. […].
(10)    Decisione del Consiglio del 26 maggio 2014 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (2014/335/UE, Euratom) (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105).
(11)    Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).
(12)    Regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 29).
(13)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(14)    GU L […] del […], pag. […]. [Regolamento sul quadro finanziario pluriennale]
(15)    Regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato ("Regolamento RNL") ( GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1).
(16)    Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
(17)    Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1).
(18)    Regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato ("Regolamento RNL") ( GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1).
(19)    Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, p. 164).
(20)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(21)    Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

Bruxelles,2.5.2018

COM(2018) 327 final

ALLEGATO

della

Proposta di regolamento del Consiglio

che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea


ALLEGATO - TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014

Decisione 2014/335/UE, Euratom

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 3

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2, prima frase

Articolo 2, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 3, lettera b), prima e seconda frase

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 3, lettera b), terza frase

Articolo 4, paragrafo 2, seconda frase

Articolo 2, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 3, lettera d)

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo 2, paragrafo 3, lettera e)

Articolo 4, paragrafo 10

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 7

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 9

Articolo 2, paragrafo 6

Articolo 4, paragrafo 11

Articolo 3

Articolo 5

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo 6, paragrafo 6

Articolo 5

Articolo 7

Articolo 6

Articolo 8

Articolo 7

Articolo 9

Articolo 8

Articolo 10

Articolo 9

Articolo 11

Articolo 2, paragrafo7, primo comma

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo7, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 1

Articolo 4, paragrafo 8