Bruxelles, 16.5.2018

COM(2018) 289 final

2018/0142(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 167/2013 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali

(Testo rilevante ai fini del SEE)


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L'espressione "veicoli agricoli e forestali" fa riferimento a un'ampia gamma di tipi diversi di veicoli dotati di almeno due assi, ad esempio trattori a carreggiata stretta, trattori extra larghi, trattori a cingoli, rimorchi e attrezzature intercambiabili trainate quali compressori, motozappe e macchine seminatrici.

Le prescrizioni di omologazione applicabili ai veicoli agricoli e forestali sono stabilite dalla direttiva 2003/37/CE 1 e relative direttive di esecuzione, abrogate con effetto dal 1º gennaio 2016 e sostituite dal regolamento (UE) n. 167/2013 2 con i suoi quattro atti delegati e un atto di esecuzione.

Il regolamento (UE) n. 167/2013 stabilisce le disposizioni generali fondamentali in materia di sicurezza funzionale, di sicurezza sul lavoro e di compatibilità ambientale. Esso conferisce alla Commissione il potere di definire le prescrizioni tecniche dettagliate, i metodi di prova e i valori limite corrispondenti, se del caso, in quattro atti delegati riguardanti: i) la sicurezza sul lavoro (prescrizioni in materia di costruzione dei veicoli), ii) la sicurezza funzionale, iii) la frenatura e iv) la compatibilità ambientale e le prestazioni di propulsione. Questi quattro atti delegati sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea tra il dicembre 2014 e il febbraio 2015.

Il regolamento (UE) n. 167/2013 ha limitato il potere della Commissione di adottare atti delegati ad un periodo di cinque anni, che scadrà il 21 marzo 2018. Vista la costante necessità di adeguare al progresso tecnico alcuni elementi di tali atti delegati o di introdurre altre modifiche in linea con i poteri della Commissione, il progetto di proposta modifica anche l'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 167/2013 in modo da conferire il potere di adottare atti delegati per un ulteriore periodo di cinque anni, con la possibilità di tacita proroga.

Occorre altresì correggere alcuni termini ed errori di natura redazionale presenti nel regolamento (UE) n. 167/2013, come pure un numero limitato di punti che hanno subito un adeguamento al progresso tecnico dopo il primo periodo di attuazione di tali atti.

Poiché le prescrizioni di omologazione di cui al regolamento (UE) n. 167/2013 sono già applicabili in via obbligatoria dal 1º gennaio 2016, il presente atto è proposto per l'adozione nel più breve tempo possibile e, contrariamente alla maggior parte degli atti relativi all'omologazione, non prevede una data di applicazione separata.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

•Base giuridica

La base giuridica del presente atto è la stessa di quella dell'atto da modificare, ovvero l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

•Sussidiarietà

Il regolamento (UE) n. 167/2013 stabilisce prescrizioni di omologazione al fine di conseguire l'armonizzazione totale delle disposizioni al livello dell'UE. Eventuali correzioni e modifiche del regolamento (UE) n. 167/2013 possono quindi essere effettuate soltanto dall'Unione. Così facendo, non soltanto si impedisce la frammentazione del mercato interno ma si garantiscono altresì norme ambientali e di sicurezza di uguale livello in tutta l'Unione. Ne derivano anche vantaggi in termini di economie di scala: i prodotti possono essere fabbricati per l'intero mercato dell'Unione anziché venire adattati allo scopo di ottenere l'omologazione nazionale per ogni singolo Stato membro.

La presente proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

•Proporzionalità

Il regolamento (UE) n. 167/2013 contenente le prescrizioni di omologazione UE si basa sul principio dell'armonizzazione totale. Le correzioni e le modifiche da apportare alle prescrizioni del regolamento (UE) n. 167/2013 in base alle conclusioni raggiunte durante il primo periodo di attuazione sono pertanto ritenute le più idonee per conseguire l'obiettivo di cui al considerando 11 del regolamento (UE) n. 167/2013, segnatamente stabilire le prescrizioni tecniche per il raggiungimento di elevati livelli di sicurezza e di prestazioni ambientali dei veicoli.

•Scelta dell'atto giuridico

Si ritiene opportuna la scelta di un regolamento in quanto esso modifica il regolamento esistente.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La Commissione intende adeguare il regolamento (UE) n. 167/2013 al progresso tecnico mediante l'aggiornamento di talune prescrizioni e la correzione di alcuni errori di natura redazionale a seguito dei riscontri ricevuti dai portatori di interessi e dagli Stati membri durante il primo periodo di attuazione. Più precisamente, il presente atto introduce chiarimenti in relazione a due definizioni di categorie di trattori e corregge sia alcuni termini importanti ai fini dell'applicazione uniforme del regolamento, che non dia adito a possibili interpretazioni, sia i riferimenti ad un atto legislativo abrogato.

Il presente atto estende altresì il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati per un ulteriore periodo di cinque anni e ne stabilisce il tacito rinnovo, a meno che il Consiglio o il Parlamento europeo non vi si oppongano espressamente. La Commissione ha già ricevuto richieste dai portatori di interessi e dagli Stati membri di estendere tale potere.

•Consultazioni dei portatori di interessi

Il 13 giugno 2017 la Commissione ha informato i membri del gruppo di lavoro sui trattori agricoli (WGAT) della sua intenzione di presentare la presente proposta e ne ha brevemente illustrato il contenuto e il contesto. Benché non vi fosse alcuna possibilità di ricevere riscontri a causa della procedura di convalida politica in corso al momento del WGAT, non vi è stata alcuna reazione dei portatori di interessi del settore, delle autorità di omologazione, dei servizi tecnici o delle parti sociali. Le disposizioni del presente atto si basano tuttavia sulle corrispondenti richieste formulate dagli Stati membri e dai portatori di interessi. Si prevede pertanto che essi sosterranno il presente progetto di documento nel corso delle previste discussioni al riguardo durante il primo e il secondo trimestre del 2018, in concomitanza con la consultazione interservizi.

2018/0142 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 167/2013 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)È opportuno chiarire le descrizioni dei veicoli delle categorie T1 e T2 in merito alla posizione dell'asse più vicino al conducente per i trattori con posto di guida reversibile e al metodo di calcolo dell'altezza del centro di gravità. Al fine di stabilire in modo preciso e uniforme l'altezza del centro di gravità per i veicoli della categoria T2, è opportuno fare riferimento alle norme internazionali applicabili che determinano il centro di gravità del trattore.

(2)Il regolamento (UE) n. 167/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per un periodo di cinque anni, che scadrà il 21 marzo 2018. Vista la costante necessità di aggiornare vari elementi della procedura di omologazione stabilita dal regolamento (UE) n. 167/2013 e dagli atti adottati a norma dello stesso, in particolare per adeguare al progresso tecnico o per correggere detta procedura, il periodo per l'esercizio della delega di potere fissato in tale regolamento dovrebbe essere esteso, con la possibilità di ulteriori proroghe tacite.

(3)Il considerando 28 e l'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 fanno erroneamente riferimento all'abrogazione della direttiva 74/347/CEE del Consiglio 4 anziché all'abrogazione della direttiva 2008/2/CE 5 , che ha codificato la precedente direttiva. È pertanto necessario correggere tali riferimenti nel regolamento (UE) n. 167/2013.

(4)All'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 167/2013 i termini "macchine intercambiabili" dovrebbero essere sostituiti dai termini "attrezzature intercambiabili trainate" al fine di garantire un uso corretto e coerente della terminologia in tutto il regolamento.

(5) All'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 167/2013 gli importatori sono erroneamente tenuti a conservare una copia del certificato di conformità anziché del certificato di omologazione per i prodotti che non sono conformi a detto regolamento o che comportano un rischio grave. L'articolo 12, paragrafo 3, dovrebbe quindi essere corretto in modo da fare riferimento al documento appropriato.

(6)L'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 167/2013 stabilisce erroneamente che un certificato di omologazione UE deve contenere, in allegato, i risultati delle prove anziché la scheda dei risultati di prova. L'articolo 25, paragrafo 1, dovrebbe quindi essere corretto in modo da fare riferimento all'allegato appropriato.

(7)Poiché il presente regolamento modifica il regolamento (UE) n. 167/2013 senza estenderne il contenuto normativo e poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dello stesso, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(8)Il regolamento (UE) n. 167/2013 dovrebbe pertanto essere modificato e rettificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 167/2013

Il regolamento (UE) n. 167/2013 è così modificato:

(1) l'articolo 4 è così modificato:

a) al paragrafo 2) è aggiunta la seguente frase:

"per i trattori con posto di guida reversibile (sedile e volante reversibili), l'asse più vicino al conducente è quello munito degli pneumatici di diametro maggiore;";

b) al paragrafo 3), i termini "misurata rispetto al terreno" sono sostituiti dai termini "determinata conformemente alla norma ISO 789-6:1982 e misurata rispetto al terreno";

(2)all'articolo 71, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17, paragrafo 5, all'articolo 18, paragrafo 4, all'articolo 19, paragrafo 6, all'articolo 20, paragrafo 8, all'articolo 27, paragrafo 6, all'articolo 28, paragrafo 6, all'articolo 45, paragrafo 4, all'articolo 49, paragrafo 3, all'articolo 53, paragrafo 12, all'articolo 61 e all'articolo 70 è conferito alla Commissione per un periodo di dieci anni a decorrere dal 22 marzo 2013. La delega di potere è tacitamente prorogata per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere entro il 22 giugno 2022 e nove mesi prima della scadenza di ogni successivo periodo di cinque anni.”.

Articolo 2

Rettifiche del regolamento (UE) n. 167/2013

Il regolamento (UE) n. 167/2013 è così rettificato:

1)    il considerando 28 è così rettificato:

a) il secondo trattino è soppresso;

b) dopo il trattino relativo alla direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, è inserito il seguente trattino:

" — direttiva 2008/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente il campo di visibilità e i tergicristalli dei trattori agricoli o forestali a ruote (*),

___________________________________________________________________

(*) GU L 24 del 29.1.2008, pag. 30.";

2)    all'articolo 2, paragrafo 2, i termini "macchine intercambiabili" sono sostituiti dai termini "attrezzature intercambiabili trainate";

3)    all'articolo 12, paragrafo 3, i termini "certificato di conformità" sono sostituiti dai termini "certificato di omologazione";

4)    all'articolo 25, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) scheda dei risultati di prova;";

5)    all'articolo 76, il paragrafo 1 è così modificato:

a) i termini "74/347/CEE" sono soppressi;

b) dopo i termini "2000/25/CE," sono inseriti i termini "2008/2/CE,".

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1)    Direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE (GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1).
(2)    Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1).
(3)    Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1).
(4)    Direttiva 74/347/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al campo di visibilità e ai tergicristallo dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU L 191 del 15.7.1974, pag. 5).
(5)    Direttiva 2008/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente il campo di visibilità e i tergicristalli dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (GU L 24 del 29.1.2008, pag. 30).