Bruxelles, 16.5.2018

COM(2018) 288 final

2018/0149(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un protocollo all'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus

(Testo rilevante ai fini del SEE)


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus( 1 ) è entrato in vigore il 1° gennaio 2003. Per tenere conto dei progressi tecnologici e legislativi, l'accordo è stato successivamente aggiornato dalla decisione n. 1/2011( 2 ) del comitato misto istituito ai sensi dell'accordo.

L'accordo Interbus attualmente comprende i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus. Il 5 dicembre 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati, per conto dell'Unione Europea in quanto parte contraente dell'accordo Interbus, allo scopo di estendere l'ambito di applicazione dell'accordo ai servizi regolari e ai servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori (soggetti ad autorizzazione). La proposta allegata alla presente decisione del Consiglio è conforme all'autorizzazione a negoziare concessa dal Consiglio.

Le sessioni negoziali con le parti contraenti, in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio, sono state tre e in ciascuna occasione gli Stati membri sono stati invitati a partecipare in qualità di esperti.

In occasione della riunione del 10 novembre 2017, le parti contraenti presenti hanno convenuto che il testo era stabile e definitivo in seguito ad alcune modifiche introdotte nel corso della riunione. Erano presenti tre parti contraenti dell'Europa orientale e sudorientale (Montenegro, Repubblica di Moldova e Ucraina). In precedenza, una parte contraente (Albania) aveva espresso per iscritto la propria opinione favorevole al testo. È stato concordato un periodo per la firma.

I servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus sono settori importanti in quanto forniscono ai cittadini europei la possibilità di spostarsi a prezzi accessibili. Del loro ulteriore sviluppo al di là dei confini dell'UE beneficeranno in egual misura i cittadini dell'Unione, i turisti stranieri, il settore turistico e le regioni europee. Tale sviluppo è limitato dalle differenze negli accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi, che rendono complessi il processo di autorizzazione e il funzionamento delle linee per i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto. Tali problematiche diventano particolarmente evidenti per i servizi internazionali regolari su lunghe tratte che attraversano numerosi paesi.

L'accesso al mercato per i servizi regolari e i servizi regolari specializzati dovrebbe essere concesso, come stabilito nel progetto di protocollo, attraverso una procedura di autorizzazione uniforme soggetta all'implementazione dell'acquis dell'UE in materia di trasporto di viaggiatori su strada, compresi la sicurezza stradale, le disposizioni tecniche, le qualifiche dei conducenti, la normativa sociale, i diritti dei viaggiatori, l'ambiente e l'accesso alla professione di trasportatore.

L'accordo Interbus rimarrà in vigore invariato per i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus.

Il protocollo comprende unicamente le disposizioni necessarie all'estensione dell'accordo Interbus ai servizi internazionali regolari e ai servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (sottoposti ad autorizzazione). Non modifica né ripete le norme comuni, ma si riferisce alle disposizioni alla base dell'accordo Interbus. Tenendo conto di quanto indicato sopra e del fatto che una parte contraente può firmare e ratificare o aderire al protocollo solo dopo aver firmato e ratificato o aderito all'accordo Interbus, l'accettazione e l'applicazione delle norme dell'accordo Interbus da parte delle parti contraenti saranno garantite alla firma e ratifica o all'adesione al protocollo.

Oltre all'Unione europea sono attualmente parti contraenti dell'accordo Interbus e possono firmare e ratificare/aderire al protocollo la Repubblica d'Albania, la Bosnia-Erzegovina, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Repubblica di Moldova, il Montenegro, la Repubblica di Turchia e l'Ucraina.

Si è tenuta in considerazione l'esperienza acquisita dagli accordi sul trasporto stradale esistenti, ad esempio mediante i partenariati tra operatori stabiliti nei territori serviti.

A determinate condizioni, una parte contraente o uno Stato membro dell'Unione europea può decidere, senza discriminazioni, che tutti i servizi regolari e i servizi regolari specializzati di trasporto su strada di viaggiatori con origine o destinazione sul proprio territorio siano soggetti agli accordi di partenariato tra gli operatori dei luoghi di origine e destinazione del servizio regolare o del servizio regolare specializzato.

Gli operatori stabiliti nelle parti contraenti o negli Stati membri dell'Unione europea attraversati durante il tragitto e con imbarco e sbarco di viaggiatori possono decidere di aderire a tali partenariati.

Il progetto di protocollo pone l'accento sulla normativa dell'Unione europea (Regolamento (CE) n. 1071/2009( 3 )) riguardante le sanzioni e le più gravi infrazioni, nonché sull'adempimento delle quattro condizioni per accedere alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada (disporre di una sede effettiva e stabile, onorabilità, idoneità finanziaria e idoneità professionale).

Il progetto di protocollo introduce un comitato misto per facilitare la gestione del protocollo. Le disposizioni del comitato misto istituito dall'accordo Interbus si applicano mutatis mutandis al comitato misto secondo quanto previsto dal protocollo. Di conseguenza il comitato misto, secondo quanto previsto dal protocollo, tratterebbe in particolare i futuri aggiornamenti tecnici e legislativi non sostanziali che sono specifici al protocollo. Il comitato misto adotta anche il proprio regolamento interno. Inoltre, i compiti del comitato misto definiti dal progetto di protocollo stesso includono il ricevimento e la distribuzione di informazioni, la valutazione del funzionamento del protocollo ogni cinque anni e le misure da adottare in caso di adesione all'Unione europea di una parte contraente non appartenente all'Unione.

In base al progetto di protocollo, il periodo di validità di un'autorizzazione per servizi internazionali regolari o servizi internazionali regolari specializzati di trasporto non può superare i cinque anni.

Lo stesso progetto di protocollo si concluderà dopo un periodo di cinque anni, a partire dalla data della sua entrata in vigore. Il protocollo è rinnovato automaticamente per un ulteriore periodo di cinque anni per le parti contraenti che non hanno dichiarato espressamente di non volerlo rinnovare.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta di protocollo è coerente con la politica comune dei trasporti dell'Unione. Essa comprende le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1073/2009 ( 4 ), adeguato ai fini di un accordo internazionale.

Il progetto di protocollo fornisce un'ulteriore armonizzazione del quadro normativo dei servizi internazionali regolari e dei servizi internazionali regolari specializzati di trasporto effettuati con autobus.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta di protocollo è coerente con la politica di vicinato e con le relazioni esterne dell'UE.

Il progetto di protocollo è coerente anche con gli accordi esistenti, come gli accordi di pre-adesione e di unione doganale e gli accordi di associazione, ed è destinato a fornire il contesto normativo nell'ambito del quale l'UE e le altri parti contraenti dell'accordo Interbus possano accedere ai rispettivi mercati dei servizi internazionali regolari e dei servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori secondo regole uniformi.

Disposizioni fiscali

Il ravvicinamento delle disposizioni fiscali e dei sistemi doganali nel progetto di protocollo, alla luce del loro fine e del loro contenuto, ha caratteristiche solo secondarie e indirette rispetto agli obiettivi della politica dei trasporti che il protocollo persegue.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica è costituita dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e in particolare la base giuridica sostanziale, l'articolo 9 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE.

Sussidiarietà

L'adesione dell'Unione a un protocollo che estende l'ambito di applicazione di un accordo internazionale multilaterale esistente, nel quale l'Unione è una parte contraente, può essere adottata unicamente dall'Unione stessa, che pertanto è competente sulla questione in via esclusiva.

Il protocollo sostituisce le corrispondenti disposizioni negli accordi bilaterali per i servizi regolari e i servizi regolari specializzati di trasporto di viaggiatori su strada conclusi tra le parti contraenti come pure tra gli Stati membri dell'Unione e le parti contraenti non appartenenti all'Unione. Il protocollo consente tuttavia il mantenimento delle autorizzazioni esistenti ai sensi di accordi bilaterali, per un periodo di cinque anni, prima di essere sostituite dalle disposizioni di questo protocollo.

Proporzionalità

Le disposizioni del progetto di protocollo sono proporzionate e non discriminatorie e si applicano reciprocamente a tutte le parti contraenti (compresa l'UE). Esse intendono diminuire una possibile concorrenza sleale ed eliminare dalle strade i veicoli in cattive condizioni e gli operatori inadempienti.

La normativa di cui al progetto di protocollo è già stata adottata dall'Unione europea.

Scelta dell'atto giuridico

L'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE prevede quale strumento applicabile una decisione del Consiglio.

3.RICORSO AL PARERE DEGLI ESPERTI E VALUTAZIONE D'IMPATTO / SEMPLIFICAZIONE

Ricorso al parere degli esperti e valutazione d'impatto

La Commissione non ha effettuato una valutazione d'impatto né si è avvalsa di esperti esterni. L'estensione dell'accordo Interbus ai servizi internazionali regolari e ai servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus aiuterebbe ad ampliare l'ambito geografico dell'implementazione dell'acquis dell'Unione europea nel settore dei trasporti di viaggiatori su strada.

Gli impatti economici e sociali andrebbero a vantaggio del settore dei trasporti di viaggiatori e del turismo. L'aumento dei volumi del traffico avrebbe probabilmente un impatto ambientale modesto.

Come in passato, gli operatori possono essere PMI con flotte limitate di autobus o società più grandi con flotte più ampie.

Un comitato speciale designato dal Consiglio è stato costantemente informato riguardo i progressi dei negoziati e gli esperti degli Stati membri hanno partecipato ai negoziati con le parti contraenti non appartenenti all'UE.

Semplificazione

L'armonizzazione delle procedure per l'ottenimento delle autorizzazioni per operare nei servizi internazionali regolari e servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus semplificherebbe la prestazione di tali servizi.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ELEMENTI

Modalità di valutazione e comunicazione

L'articolo 16 del progetto di protocollo prevede che il funzionamento del protocollo sia valutato ogni cinque anni dal comitato misto istituto dall'articolo 18 del protocollo.

Passi successivi

La Commissione ritiene che sia necessario avviare la procedura, in vista della firma e della successiva finalizzazione del protocollo. La Commissione sottopone pertanto al Consiglio la presente proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma di un protocollo riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus all'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus).

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Disposizioni specifiche della proposta di decisione del Consiglio:

·L'articolo 1 del progetto di decisione del Consiglio contempla la firma, a nome dell'Unione, del protocollo all'accordo Interbus riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus.

·L'articolo 2 autorizza il Segretariato generale del Consiglio a definire lo strumento dei pieni poteri per la firma del protocollo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore del protocollo.

·L'articolo 3 fornisce disposizioni relative all'entrata in vigore della decisione del Consiglio.

Disposizioni specifiche dell'allegato della proposta di decisione del Consiglio:

·L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del protocollo riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi regolari specializzati di trasporto di viaggiatori su strada con origine o destinazione nella parte contraente dove ha sede l'operatore e dove sono registrati i veicoli o che viene attraversato dal servizio con imbarco e sbarco di viaggiatori o che viene attraversato dal servizio senza imbarco o sbarco di viaggiatori. Qualsiasi forma di cabotaggio è vietata.

·L'articolo 2 è una clausola di non discriminazione.

·L'articolo 3 contiene le definizioni.

·L'articolo 4 si riferisce all'allegato 1 dell'accordo Interbus relativo alle disposizioni che si applicano agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada.

·L'articolo 5 si riferisce all'allegato 2 dell'accordo Interbus relativo alle condizioni tecniche che si applicano ai veicoli.

·L'articolo 6 contiene le disposizioni relative ai servizi internazionali regolari e ai servizi regolari specializzati di trasporto di viaggiatori soggetti ad autorizzazione. In particolare, esso prevede la possibilità per le parti contraenti e per gli Stati membri dell'Unione europea di decidere sull'effettuazione dei servizi regolari o regolari specializzati tra le parti contraenti soggette ad accordi di partenariato tra gli operatori dei luoghi di origine e di destinazione del servizio. Gli operatori con sede nelle parti contraenti o negli Stati membri attraversati durante il tragitto con imbarco e sbarco di viaggiatori possono decidere di aderire a tali partenariati.

·L'articolo 7 stabilisce l'applicazione al protocollo delle sezioni V e VI dell'accordo Interbus relative alle disposizioni sociali e alle disposizioni in materia doganale e fiscale.

·L'articolo 8 identifica l'autorità competente che rilascia le autorizzazioni, i beneficiari delle autorizzazioni, il periodo di validità di un'autorizzazione, gli elementi che devono essere specificati in un'autorizzazione e l'utilizzo di veicoli aggiuntivi in circostanze eccezionali e temporanee.

·L'articolo 9 definisce la procedura di presentazione della domanda di autorizzazione.

·L'articolo 10 definisce la procedura di autorizzazione, compresi i contatti tra le autorità competenti pertinenti, il rilascio dell'autorizzazione e gli unici motivi ammissibili per un eventuale rigetto di una domanda.

·L'articolo 11 stabilisce le regole per il rinnovo o la modifica di un'autorizzazione.

·L'articolo 12 stabilisce le regole riguardanti la scadenza di un'autorizzazione.

·L'articolo 13 definisce gli obblighi degli operatori di servizi di trasporto.

·L'articolo 14 stabilisce che le parti contraenti devono assicurare che gli operatori di servizi di trasporto rispettino le disposizioni pertinenti.

·L'articolo 15 (in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 9) elenca i documenti che devono trovarsi a bordo del veicolo.

·L'articolo 16 stabilisce la durata del protocollo (5 anni) con una tacito rinnovo per un nuovo periodo di cinque anni e periodiche valutazioni del funzionamento del protocollo.

·L'articolo 17 fa riferimento a un periodo transitorio di 5 anni per i servizi regolari e i servizi regolari specializzati esistenti di trasporto di viaggiatori su strada disciplinati da accordi bilaterali, alla ratifica o all'approvazione del protocollo e del depositario del protocollo, all'entrata in vigore del protocollo, alle denunce e alle lingue.

·L'articolo 18 istituisce un comitato misto per la gestione del protocollo.

·L'articolo 19 fornisce la procedura da seguire nel caso in cui una parte contraente non appartenente all'Unione aderisca all'Unione europea.

·L'articolo 20 dispone che il protocollo è aperto alla firma e che è possibile aderire a o ratificare il protocollo unicamente dopo aver firmato e aderito a o ratificato l'accordo Interbus.

·L'articolo 21 stabilisce che, dopo la sua entrata in vigore, ogni parte contraente dell'accordo Interbus può aderire al protocollo.

·L'articolo 22 stabilisce che gli allegati del protocollo costituiscono parte integrante di esso.

·Gli allegati 1 e 2 del protocollo si riferiscono agli allegati 1 e 2 dell'accordo Interbus. L'allegato 1 in particolare sottolinea e ribadisce le norme dell'Unione europea riguardanti i diritti dei viaggiatori, i controlli e le sanzioni in caso di più gravi infrazioni come pure le condizioni di accesso alla professione.

·Nell'allegato 3 figura un modello di domanda per un servizio internazionale regolare o per un servizio regolare specializzato.

·Nell'allegato 4 figura un modello di autorizzazione per un servizio internazionale regolare o per un servizio regolare specializzato di trasporto di viaggiatori.

2018/0149 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un protocollo all'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea( 5 ),

considerando quanto segue:

(1)Conformemente alla decisione 2002/917/CE( 6 ) del Consiglio, l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) è stato concluso, a nome dell'Unione, il 3 ottobre 2002 ed è entrato in vigore il 1º gennaio 2003( 7 ).

(2)Il 5 dicembre 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire i negoziati per un protocollo all'accordo Interbus riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus con la Repubblica d'Albania, la Bosnia-Erzegovina, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Repubblica di Moldova, il Montenegro, la Repubblica di Turchia e l'Ucraina.

(3)Il 10 novembre 2017 i negoziati sono stati conclusi con successo nel corso della riunione delle parti contraenti dell'accordo Interbus.

(4)Il protocollo dovrebbe facilitare la fornitura di servizi regolari e servizi regolari specializzati tra le parti contraenti dell'accordo Interbus e perciò dare origine a migliori collegamenti di trasporto di viaggiatori fra le parti contraenti stesse.

(5)Per quanto riguarda le regole generali, in particolare per il funzionamento del comitato misto, e al fine di agevolarne l'applicazione, il progetto di protocollo riflette in gran parte le regole stabilite dall'accordo Interbus.

(6)Al fine di evitare che i vantaggi del protocollo subiscano eccessivi ritardi e analogamente a quanto stabilito dall'accordo Interbus, il protocollo prevede la sua entrata in vigore, per le parti contraenti che lo avranno approvato o ratificato, quando esso sarà stato approvato o ratificato da quattro parti contraenti, inclusa l'Unione.

(7)È pertanto opportuno firmare a nome dell'Unione il protocollo all'accordo Interbus riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, con riserva della sua conclusione in data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma del protocollo all'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi specializzati regolari di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, è approvata a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione.

Il testo del protocollo da firmare è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma del protocollo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore del protocollo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 321 del 26.11.2002, pag. 13.
(2)    Decisione n. 1/2011 del comitato misto istituito dall'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, dell'11 novembre 2011, che adotta il proprio regolamento interno e adatta l'allegato 1 dell'accordo relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto viaggiatori su strada, l'allegato 2 dell'accordo relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus e le prescrizioni concernenti le disposizioni in materia sociale di cui all'articolo 8 dell'accordo (2012/25/UE) (GU L 8 del 12.1.2012, pag. 38).
(3)    Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51).
(4)    Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).
(5)    COM(2018)288
(6)    Decisione 2002/917/CE del Consiglio, del 3 ottobre 2002, relativa alla conclusione dell'accordo Interbus concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 321 del 26.11.2002, pag. 11).
(7)    GU L 321 del 26.11.2002, pag. 44.

Bruxelles,16.5.2018

COM(2018) 288 final

ALLEGATO

della

proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un protocollo all'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus


PROTOCOLLO

all'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus

LE PARTI CONTRAENTI,

vista la volontà di sviluppare e promuovere ulteriormente il trasporto internazionale di viaggiatori in Europa e di agevolarne l'organizzazione e il funzionamento,

vista la crescente importanza del turismo e il desiderio di promuovere ulteriormente gli scambi culturali tra le parti contraenti del presente protocollo,

visto l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus ( "accordo Interbus ")( 1 ), come modificato da ultimo, entrato in vigore il 1° gennaio 2003( 2 ),

visto il desiderio di ampliare l'ambito dei servizi di trasporto contenuti nell'accordo Interbus per comprendere anche i servizi regolari e i servizi regolari specializzati soggetti a determinate condizioni,

considerando quanto segue:

(1)È opportuno ampliare l'ambito di applicazione dell'accordo Interbus mediante l'applicazione di disposizioni che stabiliscono le procedure per i servizi regolari e i servizi regolari specializzati soggetti ad autorizzazione.

(2)Il presente protocollo, che contiene tali disposizioni, dovrebbe essere aperto all'adesione delle parti contraenti dell'accordo Interbus.

(3)Fatta eccezione per gli accordi di partenariato, per il momento è opportuno applicare la liberalizzazione dei servizi regolari e dei servizi regolari specializzati soggetti ad autorizzazione solo ai servizi con origine o destinazione nel territorio della parte contraente in cui è stabilito il trasportatore su strada e sono immatricolati i veicoli dell'operatore.

(4)Sebbene sia opportuno escludere la possibilità di effettuare servizi regolari e servizi regolari specializzati con origine e destinazione nella stessa parte contraente da parte di trasportatori stabiliti in un'altra parte contraente, a tali trasportatori dovrebbe essere permesso di imbarcare o sbarcare viaggiatori a determinate fermate come parte di un servizio, purché essi non trasportino viaggiatori tra due fermate all'interno di una parte contraente che non è la parte contraente in cui sono stabiliti i trasportatori.

(5)È opportuno applicare il principio della non discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento del trasportatore, sull'origine o sulla destinazione dell'autobus e del servizio fornito come fondamento della fornitura di servizi internazionali di trasporto di viaggiatori su strada.

(6)Al fine di agevolare e semplificare le procedure, è opportuno provvedere all'uniformazione dei modelli dei moduli di domanda e delle autorizzazioni per i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati. Per evitare interpretazioni divergenti, conformemente al presente protocollo dovrebbero essere specificati anche tutti i documenti da conservare a bordo ai fini del controllo dei requisiti e da esibire su richiesta di qualsiasi agente preposto al controllo.

(7)L'autorizzazione dei servizi internazionali regolari e dei servizi internazionali regolari specializzati di trasporto, approvata conformemente alla "procedura di autorizzazione " dalle autorità competenti di tutte le parti contraenti o degli Stati membri dell'Unione europea di origine e destinazione del servizio e di quelli attraversati e concessa dall'autorità competente di origine o destinazione del servizio, dovrebbe consentire all'operatore richiedente stabilito nella parte contraente di origine o di destinazione del servizio, all'operatore stabilito nella parte contraente di origine o di destinazione del servizio incaricato dagli altri operatori per tali fini oppure nel caso di partenariati o gruppi di effettuare il servizio tra l'origine e la destinazione dell'itinerario. Tale autorizzazione dovrebbe rappresentare l'unica autorizzazione necessaria per effettuare il servizio. Non dovrebbero essere necessarie autorizzazioni distinte per attraversare le parti contraenti o gli Stati membri dell'Unione o le loro frontiere nell'ambito del servizio, indipendentemente dalla parte contraente o dallo Stato membro di imbarco o sbarco dei viaggiatori.

(8)A determinate condizioni, è opportuno consentire a una parte contraente o a uno Stato membro dell'Unione europea di decidere che i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati con origine o destinazione sul proprio territorio siano soggetti ad accordi di partenariato tra gli operatori del luogo di origine e destinazione di tale servizio. Possono aderire a tali partenariati gli operatori stabiliti nelle parti contraenti o negli Stati membri dell'Unione europea attraversati dal servizio con imbarco e sbarco di viaggiatori.

(9)È opportuno istituire un comitato misto per gestire il presente protocollo al fine di assicurarne una corretta e uniforme applicazione e di adattare gli allegati ai progressi tecnici e legislativi.

(10)È necessario che le parti contraenti applichino misure sociali uniformi per quanto riguarda il lavoro degli equipaggi di autobus adibiti al trasporto internazionale su strada, soggetto alle norme sancite dall'accordo Interbus, a cui si riferisce il presente protocollo.

(11)Le condizioni in base alle quali sono effettuati i servizi regolari e i servizi regolari specializzati dovrebbero essere soggette alle norme sancite nell'accordo Interbus, a cui si dovrebbe riferire il presente protocollo, soggetto a norme specifiche, conformemente all'allegato 1 del presente protocollo.

(12)L'armonizzazione delle condizioni tecniche che si applicano agli autobus che effettuano i servizi internazionali tra le parti contraenti dovrebbe essere soggetta alle norme sancite nell'accordo Interbus, a cui si dovrebbe riferire il presente protocollo, conformemente all'allegato 2 del presente protocollo,

HANNO DECISO di istituire norme uniformi per i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, e

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

SEZIONE I

Ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.    Il presente protocollo si applica:

a) al trasporto internazionale di passeggeri, di qualsiasi nazionalità, su strada per mezzo di servizi regolari e i servizi regolari specializzati effettuati con autobus:

tra i territori di due parti contraenti e, all'occorrenza attraverso il territorio di un'altra parte contraente o di uno Stato non contraente,

effettuati da operatori per conto di terzi stabiliti nella parte contraente di origine e/o destinazione del servizio e, in caso di partenariato, nelle parti contraenti o negli Stati membri dell'Unione attraversati dal servizio con eventuale imbarco e sbarco di passeggeri conformemente alla legislazione applicabile, e titolari di una licenza per il trasporto di viaggiatori mediante servizi internazionali regolari e servizi internazionali regolari specializzati effettuati con autobus,

utilizzando autobus immatricolati nella parte contraente di stabilimento del trasportatore;

b) a spostamenti a vuoto degli autobus connessi a tali servizi.

2.    Nessuna delle disposizioni del presente protocollo può essere interpretata nel senso di dare la possibilità di effettuare servizi regolari e servizi regolari specializzati con origine e destinazione nel territorio della stessa parte contraente da parte di operatori stabiliti in un'altra parte contraente (cabotaggio).

3.    Ai sensi del paragrafo 1 e fatto salvo il paragrafo 2, se il trasporto è parte di un servizio verso o dal territorio di stabilimento del trasportatore, i viaggiatori possono essere imbarcati o sbarcati nel territorio di qualsiasi parte contraente attraversata che autorizzi le fermate nel proprio territorio.

4.    Questo protocollo non si applica a:

l'impiego di autobus destinati al trasporto di viaggiatori nel trasporto di merci a fini commerciali;

l'attività di trasporto in conto proprio.

Articolo 2

Non discriminazione

Le parti contraenti assicurano che al presente protocollo sia applicato il principio di non discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento del trasportatore e sull'origine o sulla destinazione dell'autobus e del servizio effettuato.

Articolo 3

Definizioni

1.    Ai fini del presente protocollo si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 dell'accordo Interbus.

2.    Fatto salvo il paragrafo 1, ai fini del presente protocollo si applicano le seguenti definizioni aggiuntive:

(a)per "accordo Interbus " si intende l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus( 3 ) entrato in vigore il 1° gennaio 2003( 4 ), come modificato da ultimo;

(b)per "partenariato " si intende qualsiasi accordo o altra forma contrattuale di qualunque tipo secondo il quale le parti, i cosiddetti partner, si impegnano a collaborare in relazione alla fornitura del servizio;

(c)per "impresa associata " si intende un'impresa in cui una o più imprese (l'impresa madre o le imprese) detengono una partecipazione e sulle cui politiche gestionali e finanziarie l'altra impresa o le altre imprese esercitano una significativa influenza;

(d)per "gruppo " si intende una qualsiasi delle seguenti forme associative:

una o più imprese associate e le relative imprese madre;

una o più imprese associate aventi le stesse imprese madre.

SEZIONE II

CONDIZIONI APPLICABILI AGLI OPERATORI DI SERVIZI DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI SU STRADA

Articolo 4

Le parti contraenti applicano le disposizioni di cui all'allegato 1.

SEZIONE III

CONDIZIONI TECNICHE APPLICABILI AI VEICOLI

Articolo 5

Gli autobus impiegati per effettuare i servizi internazionali regolari e regolari specializzati compresi nel presente protocollo sono conformi alle norme tecniche di cui all'allegato 2.

SEZIONE IV

ACCESSO AL MERCATO

Articolo 6

Servizi internazionali regolari e servizi internazionali regolari specializzati soggetti ad autorizzazione

1.    I servizi regolari sono accessibili a tutti, fatto salvo l'obbligo di prenotazione.

2.    I servizi regolari e i servizi regolari specializzati sono soggetti ad autorizzazione conformemente alla sezione VI.

3.    Il carattere regolare del servizio non è compromesso da un adeguamento delle condizioni di esercizio del servizio stesso.

4.    L'organizzazione di servizi paralleli o temporanei, che servono la medesima clientela dei servizi regolari esistenti, la mancata effettuazione di talune fermate o l'effettuazione di fermate supplementari da parte di servizi regolari esistenti sono sottoposte alle medesime norme che disciplinano questi ultimi.

5.    Nel rispetto della normativa applicabile sulla concorrenza, una parte contraente o uno Stato membro dell'Unione europea può decidere, caso per caso, senza discriminazioni, che i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasposto di viaggiatori su strada, con origine o destinazione sul proprio territorio, siano soggetti ad accordi di partenariato tra gli operatori stabiliti nel territorio della parte contraente o dello Stato membro dell'Unione di origine e destinazione di tale servizio.

Gli operatori stabiliti nel territorio delle parti contraenti o degli Stati membri dell'Unione attraversati durante il tragitto e in cui avviene l'imbarco e lo sbarco di viaggiatori possono decidere di aderire a tali partenariati.

Le parti contraenti e gli Stati membri dell'Unione interessati informano il comitato misto istituito dall'articolo 18 deli presente protocollo delle decisioni così adottate e delle relative motivazioni.

6.    Nel rispetto della normativa applicabile sulla concorrenza, gli operatori possono, su base volontaria, formare partenariati ai fini della prestazione di servizi regolari o servizi regolari specializzati. A questi partenariati possono partecipare:

gli operatori stabiliti nei territori delle parti contraenti e dello Stato membro dell'Unione di origine o destinazione del servizio;

gli operatori stabiliti nel territorio delle parti contraenti o degli Stati membri dell'Unione attraversati durante il percorso del servizio e in cui avviene l'imbarco e lo sbarco di viaggiatori.

SEZIONE V

DISPOSIZIONI IN MATERIA SOCIALE, DOGANALE E FISCALE

Articolo 7

Al presente protocollo si applicano la sezione V (disposizioni in materia sociale) e la sezione VI (disposizioni in materia doganale e fiscale) dell'accordo Interbus.

SEZIONE VI

AUTORIZZAZIONE DI SERVIZI INTERNAZIONALI REGOLARI E DI SERVIZI INTERNAZIONALI REGOLARI SPECIALIZZATI

Articolo 8

Natura dell'autorizzazione

1.    Le autorizzazioni per i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori sono rilasciate dall'autorità competente della parte contraente nel cui territorio il trasportatore è stabilito (in prosieguo "l'autorità competente per l'autorizzazione").

2.    Nel caso di un operatore stabilito nell'Unione europea, l'autorità competente per l'autorizzazione è l'autorità competente dello Stato membro di origine o destinazione.

3.    Nel caso di un gruppo di operatori che intendono effettuare servizi internazionali regolari e servizi internazionali regolari specializzati e nel caso di un partenariato tra imprese (operatori) appartenenti ad almeno due parti contraenti nel cui territorio i viaggiatori sono imbarcati e sbarcati, l'autorità competente per l'autorizzazione è l'autorità competente alla quale è presentata la domanda conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma.

4.    L'autorizzazione è rilasciata a nome dell'operatore e non è trasferibile. Un operatore che ha ricevuto un'autorizzazione può tuttavia, con il consenso dell'autorità competente per l'autorizzazione, effettuare il servizio tramite un subappaltatore, se tale possibilità è conforme alla normativa della parte contraente. In tal caso il nome del subappaltatore e la sua funzione sono indicati nell'autorizzazione. Il subappaltatore soddisfa le condizioni di cui agli articoli 1, 4, 5 e, rispetto alle disposizioni in materia sociale, all'articolo 7, come pure agli allegati 1 e 2.

Nel caso di un gruppo di operatori che intende effettuare servizi internazionali regolari e regolari specializzati, l'autorizzazione è rilasciata a nome di tutte le imprese del gruppo e indica i nomi di tutti gli operatori che partecipano all'esercizio del servizio. L'autorizzazione è rilasciata all'impresa incaricata dagli altri operatori per tali fini e che l'ha richiesta, e alle altre imprese sono rilasciate copie certificate conformi.

In caso di un partenariato, gli originali dell'autorizzazione sono rilasciati a ogni impresa partner, e indicano i nomi di tutte le imprese del partenariato.

Nei casi in cui i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati sono effettuati da un gruppo o da un partenariato, ai sensi del secondo e terzo comma, la decisione relativa all'effettiva suddivisione delle prestazioni di trasporto tra gli operatori partecipanti è lasciata alla discrezione degli operatori stessi.

5.    La validità massima dell'autorizzazione è di cinque anni. Essa può essere disposta per un periodo inferiore su richiesta del richiedente o di comune accordo delle autorità competenti delle parti contraenti sui cui territori hanno luogo l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri.

6.    L'autorizzazione definisce quanto segue:

(a)il tipo di servizio;

(b)l'itinerario su cui si effettua il servizio, in particolare il punto di partenza e il punto di arrivo;

(c)il periodo di validità dell'autorizzazione;

(d)le fermate e gli orari.

7.    L'autorizzazione deve essere conforme al modello di cui all'allegato 4.

8.    Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, l'autorizzazione abilita il suo titolare o i suoi titolari ad effettuare servizi internazionali regolari e/o servizi internazionali regolari specializzati nei territori di tutte le parti contraenti su cui si svolge l'itinerario del servizio.

9.    L'impresa che gestisce un servizio regolare o un servizio regolare specializzato può utilizzare veicoli di rinforzo per far fronte a situazioni temporanee ed eccezionali. Tali veicoli di rinforzo possono essere utilizzati unicamente alle stesse condizioni stabilite nell'autorizzazione di cui al paragrafo 6.

In questo caso, oltre ai documenti di cui all'articolo 15, l'operatore assicura che una copia del contratto stipulato fra l'operatore del servizio internazionale regolare o del servizio regolare specializzato e l'impresa fornitrice dei veicoli di rinforzo, o un documento equivalente, si trovi a bordo del veicolo e sia esibito su richiesta di qualsiasi agente preposto al controllo.

Articolo 9

Presentazione della domanda di autorizzazione di servizi internazionali regolari e di servizi internazionali regolari specializzati

1.    Le domande di autorizzazione di servizi internazionali regolari e di servizi internazionali regolari specializzati sono presentate dall'operatore alla propria autorità competente per l'autorizzazione.

Per ogni servizio, è presentata una sola domanda. Nei casi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, è presentata dall'operatore incaricato dagli altri operatori per tali fini.

La domanda è presentata all'autorità competente per l'autorizzazione della parte contraente nel cui territorio è stabilito l'operatore che presenta la domanda.

2.    Le domande di autorizzazione sono presentate sulla base del modello di cui all'allegato 3.

3.    I soggetti richiedenti l'autorizzazione forniscono ogni ulteriore informazione che considerano rilevante o che è richiesta dall'autorità competente per l'autorizzazione, in particolare i documenti elencati nell'allegato 3.

Articolo 10

Procedura di autorizzazione

1.    L'autorizzazione è rilasciata con l'accordo delle autorità competenti di tutte le parti contraenti nel cui territorio vengono presi a bordo o fatti scendere i viaggiatori. L'autorità competente per l'autorizzazione inoltra a queste ultime, nonché alle autorità competenti delle parti contraenti il cui territorio è attraversato senza che vi sia imbarco o sbarco di passeggeri, una copia della domanda e di ogni altra documentazione utile, insieme con la propria valutazione.

Per quanto riguarda l'Unione europea, le autorità competenti di cui al primo comma sono quelle degli Stati membri nei cui territori sono imbarcati e sbarcati viaggiatori e i cui territori sono attraversati senza imbarco o sbarco di passeggeri.

2.    Le autorità competenti delle parti contraenti cui è stato chiesto l'accordo notificano all'autorità competente per l'autorizzazione la loro decisione sulla domanda entro quattro mesi. Tale termine decorre dalla data di ricezione della richiesta di accordo che figura nell'avviso di ricevimento. La decisione notificata dalle autorità competenti della parte contraente cui è stato chiesto l'accordo, se negativa, è opportunamente motivata. Qualora l'autorità competente per l'autorizzazione non riceva risposta entro quattro mesi, si considera che le autorità consultate abbiano dato il loro accordo e l'autorità competente per l'autorizzazione può rilasciare l'autorizzazione.

Le autorità delle parti contraenti il cui territorio è attraversato senza che vi sia imbarco o sbarco di viaggiatori possono far conoscere all'autorità competente per l'autorizzazione le loro osservazioni entro il termine indicato dal primo comma.

3.    L'autorità competente per l'autorizzazione prende una decisione entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda da parte del vettore.

4.    L'autorizzazione è rilasciata, a meno che:

(a)il richiedente non sia in grado di effettuare il servizio oggetto della domanda con il materiale di cui dispone direttamente;

(b)il richiedente non ha rispettato le normative nazionali o internazionali in materia di trasporti su strada, in particolare le condizioni e i requisiti relativi alle autorizzazioni per i servizi di trasporto internazionale di passeggeri, o ha commesso infrazioni gravi della normativa della parte contraente in materia di trasporti su strada, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli nonché ai tempi di guida e ai periodi di riposo dei conducenti;

(c)in caso di domanda di rinnovo dell'autorizzazione, le condizioni di quest'ultima non sono state rispettate;

(d)una parte contraente decida, in base ad analisi dettagliata, che il servizio interessato comprometterebbe gravemente, sulle tratte dirette interessate, l'esistenza di un servizio comparabile coperto da uno o più contratti di servizio pubblico conformi al diritto della parte contraente. In questo caso, la parte contraente definisce criteri non discriminatori che permettano di determinare se il servizio oggetto della domanda comprometterebbe gravemente l'esistenza del servizio comparabile summenzionato e li comunica alle altre parti contraenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1;

(e)una parte contraente decida, in base ad un'analisi dettagliata, che lo scopo principale del servizio non è trasportare viaggiatori tra fermate ubicate in territori di parti contraenti diverse.

Qualora un servizio internazionale di autobus esistente comprometta gravemente, sulle tratte dirette interessate, l'esistenza di un servizio comparabile coperto da uno o più contratti di servizio pubblico conformi al diritto della parte contraente in seguito a circostanze eccezionali impossibili da prevedere al momento del rilascio dell'autorizzazione, l'autorità competente di una parte contraente può, con l'accordo delle altre parti contraenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, sospendere o ritirare l'autorizzazione ad esercitare un servizio internazionale di autobus dopo aver dato un preavviso di sei mesi al vettore.

Il fatto che un vettore offra prezzi inferiori a quelli offerti da altri vettori stradali oppure che il collegamento in questione sia già effettuato da altri vettori stradali non costituisce di per sé una giustificazione per respingere la domanda.

5.    L'autorità competente per l'autorizzazione e le autorità competenti di tutte le parti contraenti che intervengono nella procedura per il conseguimento dell'accordo previsto al paragrafo 1 non possono respingere le domande se non per i motivi previsti dal presente protocollo.

6.    Dopo aver espletato la procedura prevista nei paragrafi da 1 a 5, l'autorità competente per l'autorizzazione rilascia l'autorizzazione o ne respinge in modo formale la domanda.

La decisione di rigetto di una domanda è motivata. Le parti contraenti garantiscono ai vettori la possibilità di far valere i loro interessi in caso di rigetto della loro domanda.

L'autorità competente per l'autorizzazione informa tutte le autorità di cui al paragrafo 1 della sua decisione, inviando loro una copia dell'autorizzazione.

Articolo 11

Rinnovo e modifica dell'autorizzazione

1.    L'articolo 10 si applica mutatis mutandis alle domande di rinnovo di un'autorizzazione o di modifica delle condizioni secondo le quali devono essere effettuati i servizi soggetti ad autorizzazione.

2.    In caso di una modifica di minore importanza delle condizioni di esercizio, segnatamente di un adattamento delle frequenze, delle tariffe e degli orari, è sufficiente che l'autorità competente per l'autorizzazione informi della modifica le altre parti contraenti interessate. La variazione di orari o frequenze effettuata in modo tale da incidere sui tempi dei controlli alle frontiere tra le parti contraenti o a quelle dei paesi terzi non sono considerate una modifica di minore importanza.

3.    Le parti contraenti interessate possono convenire che spetti esclusivamente all'autorità competente per l'autorizzazione decidere in merito alle modifiche da apportare alle condizioni di esercizio di un servizio.

Articolo 12

Decadenza di un'autorizzazione

1.    L'autorizzazione di un servizio internazionale regolare e di servizio internazionale regolare specializzato scade al termine del proprio periodo di validità o 3 mesi dopo che l'autorità competente per l'autorizzazione ha ricevuto comunicazione, da parte del titolare della stessa, dell'intenzione di quest'ultimo di porre fine all'esercizio del servizio. Tale comunicazione è opportunamente motivata.

2.    Qualora venga completamente meno la domanda di un servizio di trasporto, il termine per la comunicazione di cui al paragrafo 1 è di un mese.

3.    L'autorità competente per l'autorizzazione informa le autorità competenti delle parti contraenti interessate della decadenza dell'autorizzazione.

4.    Il titolare dell'autorizzazione deve informare gli utenti, con una pubblicità adeguata e un mese di anticipo, della cessazione del servizio.

Articolo 13

Obblighi dei trasportatori

1.    Salvo in caso di forza maggiore, l'impresa che gestisce un servizio internazionale regolare o regolare specializzato è tenuta ad iniziare immediatamente il servizio e a adottare, sino alla scadenza dell'autorizzazione, tutte le misure necessarie per garantire un servizio di trasporto che risponda alle norme di continuità, regolarità e capacità, nonché alle condizioni fissate dall'articolo 8, paragrafo 6.

2.    L'operatore pubblica l'itinerario su cui si effettua il servizio, le fermate, gli orari, le tariffe e le altre condizioni di esercizio, in modo da garantire un facile accesso di tutti gli utenti a tali informazioni.

3.    Le parti contraenti interessate hanno la facoltà di apportare, di comune accordo e d'intesa con il titolare dell'autorizzazione, modifiche alle condizioni di esercizio a cui è soggetto un servizio internazionale regolare o regolare specializzato.

SEZIONE VII

DISPOSIZIONI INTESE A GARANTIRE L'OSSERVANZA DI QUESTO PROTOCOLLO

Articolo 14

Le autorità competenti delle parti contraenti garantiscono che gli operatori osservino le disposizioni di presente protocollo.

Articolo 15

1.    Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 9, l'autorizzazione o una copia certificata conforme della stessa, per effettuare servizi internazionali regolari o servizi internazionali regolari specializzati, e la licenza dell'operatore o una copia certificata conforme della stessa per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada effettuato in conformità alla normativa nazionale o dell'Unione europea è tenuta a bordo dell'autobus ed è esibita su richiesta di qualsiasi agente preposto al controllo.

2.    Fatto salvo il paragrafo 1 e l'articolo 8, paragrafo 9, nel caso di un servizio regolare specializzato, servono come documenti di controllo e sono tenuti a bordo del veicolo ed esibiti su richiesta di qualsiasi agente preposto al controllo anche il contratto stipulato tra l'organizzatore e il trasportatore o una copia dello stesso, nonché un documento che dimostri che i viaggiatori costituiscono una determinata categoria, ad esclusione di altri passeggeri, ai fini di un servizio regolare specializzato.

SEZIONE VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 16

Durata del protocollo - Valutazione del funzionamento del protocollo

1.    Il presente protocollo ha una durata di cinque anni, a partire dalla data della sua entrata in vigore.

2.    La durata del i presente protocollo è prorogata automaticamente per un nuovo periodo di cinque anni, fra quelle parti contraenti che non abbiano dichiarato espressamente di non volerlo prorogare. In quest'ultimo caso, la parte contraente interessata notifica al depositario la propria intenzione conformemente all'articolo 31 dell'accordo Interbus.

3.    Prima della fine di ogni periodo di cinque anni, il comitato misto di cui all'articolo 18 del presente protocollo valuta il funzionamento dello stesso protocollo, preferibilmente insieme alla valutazione dell'accordo Interbus stesso.

Articolo 17

Accordi bilaterali, ratifica o approvazione e depositario del protocollo, entrata in vigore del protocollo, denuncia e lingue

1.    Al presente protocollo si applicano mutatis mutandis gli articoli 25, 27, 28, 31 e 34 dell'accordo Interbus.

2.    Le disposizioni del presente protocollo sostituiscono le pertinenti disposizioni degli accordi perfezionati tra le parti contraenti e tra le parti contraenti e gli Stati membri dell'Unione.

In deroga all'articolo 25 dell'accordo Interbus, per le parti contraenti interessate le disposizioni relative degli accordi esistenti tra le parti contraenti e tra le parti contraenti e gli Stati membri dell'Unione possono tuttavia essere mantenute per un periodo di cinque anni conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, a partire dalla data di entrata in vigore del presente protocollo.

Articolo 18

Comitato misto

1.    Al fine di agevolare la gestione del presente protocollo, è istituito un comitato misto. Questo comitato è costituito da rappresentanti delle parti contraenti.

2.    Sono applicabili mutatis mutandis gli articoli 23 e 24 dell'accordo Interbus.

Articolo 19

Adesione all'Unione europea di una parte contraente non appartenente all'Unione

1.    Il comitato misto di cui all'articolo 18 è informato di ogni domanda di adesione all'Unione europea presentata da una parte contraente o da qualsiasi paese terzo.

2.    Ogni adesione all'Unione europea da parte di una parte contraente viene notificata dall'Unione europea alle parti contraenti.

3.    Una parte contraente del presente protocollo che ha aderito all'Unione europea è trattata, a partire dalla data di tale adesione, come uno Stato membro dell'Unione europea e non come una parte contraente distinta del presente protocollo.

4.    Le parti contraenti esaminano nell'ambito del comitato misto l'effetto sul presente protocollo di tale adesione. In quest'ambito il comitato misto decide in merito ad eventuali adeguamenti o misure transitorie necessari.

Articolo 20

Firma

1.    Il presente protocollo è aperto alla firma a Bruxelles dal [ADD DATES: THE DATE OF THE ADOPTION OF THE COUNCIL DECISION TO A DATE 9 MONTHS THEREAFTER], presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che funge da depositario del protocollo.

2.    Un firmatario non può firmare, aderire a o ratificare il presente protocollo senza aver precedentemente firmato, aderito a o ratificato l'accordo Interbus. Gli strumenti di firma, adesione o ratifica saranno depositati presso il depositario che ne informa le altre parti contraenti.

Articolo 21

Adesione

Successivamente all'entrata in vigore del presente protocollo, qualsiasi parte contraente all'accordo Interbus può aderire anche al presente protocollo.

Al presente protocollo si applicano mutatis mutandis le disposizioni degli articoli 30, paragrafi 3 e 4 dell'accordo Interbus.

Articolo 22

Allegati

Gli allegati al presente protocollo ne costituiscono parte integrante.

Fatto a Bruxelles, il

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Open for signature in Brussels between [ADD DATES: THE DATE OF THE ADOPTION OF THE COUNCIL DECISION AND A DATE 9 MONTHS THEREAFTER]

Ouvert à la signature à Bruxelles entre le [ADD DATES: THE DATE OF THE ADOPTION OF THE COUNCIL DECISION ET A DATE 9 MONTHS THEREAFTER]

Liegt zwischen dem [ADD DATES: THE DATE OF THE ADOPTION OF THE COUNCIL DECISION UND A DATE 9 MONTHS THEREAFTER] in Brüssel zur Unterzeichnung auf

Per l'Unione europea

Per la Repubblica d'Albania

Per la Bosnia-Erzegovina

Per la ex Repubblica jugoslava di Macedonia

Per la Repubblica di Moldova

Per il Montenegro

Per la Repubblica di Turchia

Per l'Ucraina

ALLEGATO 1

Condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada

L'allegato 1 all'accordo Interbus si applica al presente protocollo soggetto alle seguenti normative:

Il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1) si applica al presente protocollo ad esclusione dell'articolo 16, paragrafi 5, 6 e 7, nonché degli articoli 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27 e 28. I diritti e gli obblighi degli Stati membri dell'Unione europea ai applicano mutatis mutandis alle parti contraenti.

Il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1) si applica al presente protocollo ad esclusione dell'articolo 3, lettere a) e b), delle ultime due frasi dell'articolo 12, dell'articolo 18, dell'articolo 28, paragrafo 2, degli articoli 29 e 30, dell'ultima frase dell'articolo 31 e dell'articolo 32. I diritti e gli obblighi degli Stati membri dell'Unione europea ai applicano mutatis mutandis alle parti contraenti.

ALLEGATO 2

Norme tecniche applicabili agli autobus

L'allegato 2 all'accordo Interbus si applica al presente protocollo.

ALLEGATO 3

Modello di domanda di autorizzazione di servizio internazionale regolare e di servizio internazionale regolare specializzato

(Carta bianca - DIN A4)

(Da redigere nella lingua, nelle lingue o in una delle lingue ufficiali della parte contraente dove viene effettuata la domanda)

MODULO DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE O DI RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE DI UN SERVIZIO INTERNAZIONALE REGOLARE O DI UN SERVIZIO INTERNAZIONALE REGOLARE SPECIALIZZATO( 5 )

Servizio regolare            

Servizio regolare specializzato            

Rinnovo dell'autorizzazione di un servizio            

Modifica delle condizioni di autorizzazione di un servizio        

effettuato con autobus tra le parti contraenti conformemente al protocollo all'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus .

………………………………………………………………………………………………………........

(Autorità competente per l'autorizzazione)

1.Nome e cognome o nome dell'impresa dell'operatore richiedente; in caso di domanda effettuata da un gruppo di operatori o da un partenariato, il nome dell'operatore incaricato dagli altri operatori ai fini della presentazione della domanda:

………………………………………………………………………………………………………........

………………………………………………………………………………………………………........

2.Servizi effettuati(1)

da un operatore □ da un gruppo di operatori □ da un partenariato □ da un subappaltatore □

3.Nomi e indirizzi dell'operatore o, in caso di un gruppo di operatori o di un partenariato, i nomi di tutti gli operatori del gruppo e del partenariato; indicare inoltre tutti i nomi dei subappaltatori( 6 )

3.1.…………………………………………………..………. tel. ………………….…….…

3.2.……………………………………………………..….… tel. ………………….……….

3.3.………………………………………………………....... tel. ………………….....….…

3.4.…………………………………………………………... tel. ……………………......…



(Seconda pagina della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione)

4.In caso di un servizio regolare specializzato:

4.1.Categoria di passeggeri:( 7 ) lavoratori □ scolari/studenti □ altro □

5.Durata dell'autorizzazione richiesta o data in cui termina il servizio:

………………………………………………………………………………………………….........

6.Principale itinerario del servizio (sottolineare i punti di imbarco e sbarco di passeggeri, completi di indirizzo): 8 )

……………………………………………………………………………………………...………......

…..………………………………………………………………………………………………...........

…………………………………………………………………………………………………….........

7.Periodo di attività: …………………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………………………………………..……...

…………………………………………………………………………………………………..……...

8.Frequenza (giornaliera, settimanale ecc.): ………………………………………………………...……..

9.Tariffe ……………………………………… Allegato accluso.

10.Allegare un piano di guida che permetta di verificare il rispetto della normativa internazionale in materia di periodo di guida e periodo di riposo.

11.Numero delle autorizzazioni o delle copie certificate conformi delle autorizzazioni richieste: ( 9 )

…………………………………………………………………………………………………….........

12.Eventuali indicazioni complementari:

………………………………………………………………………………………………........…….

(Luogo e data)            (Firma del richiedente)

………………………………………………………………………………………………………….

Si richiama l'attenzione del richiedente sul fatto che, siccome l'autorizzazione o la relativa copia certificata conforme deve trovarsi a bordo del veicolo, il numero delle autorizzazioni o delle copie certificate conformi in possesso al richiedente, rilasciate dall'autorità competente per l'autorizzazione, deve corrispondere al numero dei veicoli necessari per effettuare il servizio richiesto nello stesso momento.

Avvertenza importante

Alla domanda occorre allegare in particolare quanto segue:

a) gli orari, compresi i tempi previsti per i controlli all'attraversamento delle frontiere pertinenti;

b) una copia certificata conforme della licenza o delle licenze dell'operatore o degli operatori per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada effettuato in conformità alla legislazione nazionale o dell'Unione;

c) una carta, in scala adeguata, nella quale siano indicati l'itinerario e le fermate effettuate per l'imbarco o lo sbarco di viaggiatori;

d) un piano di guida che permetta di controllare l'osservanza della normativa internazionale relativa ai tempi di guida e ai periodi di riposo;

e) qualsiasi opportuna informazione riguardante i terminal degli autobus.

ALLEGATO 4

Modello di autorizzazione di un servizio internazionale regolare e di un servizio internazionale regolare specializzato

(Prima pagina dell'autorizzazione)

(Carta arancio - DIN A4)

(Da redigere nella lingua, nelle lingue o in una delle lingue ufficiali della parte contraente dove viene effettuata la domanda)

Autorizzazione

In conformità al protocollo, riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus tra le parti contraenti, all'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus).

STATO DI EMISSIONE: ……………………………………………………………………………….…..

Autorità competente per l'autorizzazione: ……………………………………………………………………………….

Sigle distintive delle parti contraenti: …………….( 10 )

AUTORIZZAZIONE N.: ……………………………...

per un servizio regolare □( 11 )

per un servizio regolare specializzato □(2)

effettuato con autobus tra le parti contraenti del protocollo riguardante servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (protocollo all'accordo Interbus).

A: …………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………..

Cognome, nome o denominazione commerciale dell'operatore o dell'operatore responsabile della gestione in caso di un gruppo di imprese o in caso di un partenariato:

Indirizzo: ……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Telefono e fax o e-mail: .……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..



(Seconda pagina dell'autorizzazione)

Nome, indirizzo, telefono e fax o e-mail dell'operatore o, in caso di un gruppo di operatori o di un partenariato, i nomi di tutti gli operatori del gruppo e del partenariato; indicare inoltre tutti i nomi dei subappaltatori, identificati come tali:

(1) ……………………………………………………………………………………………………………

(2) ……………………………………………………………………………………………………………

(3) ……………………………………………………………………………………………………………

(4) ……………………………………………………………………………………………………………

(5) ……………………………………………………………………………………………………………

Allegare eventuale elenco

Validità dell'autorizzazione: Dal: ………………………………. Al: ……………………………..……..

Luogo e data di rilascio: ……………………………………………………………………………………….

Firma e timbro dell'autorità o agenzia di rilascio: …………………………………………………….

1. Itinerario: ……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..:………………………..

(a)Luogo di partenza del servizio: …………………………………...…………………………………

……………………………………………………………………..............…………………………………....

(b)Luogo di destinazione del servizio: …………….………………………………………………………

…………………………………………………………..……………………………………………………...

Itinerario principale del servizio con indicazione dei punti di imbarco e sbarco di viaggiatori: ………………..……..……..

…………………………………………………………………………………………………………………

2. Orari: ………………………………………………………………………………………………..…

(Allegato alla presente autorizzazione)

3. Servizio regolare specializzato:

(a) Categoria dei passeggeri: ………………….………………….…

……………………………..................

4. Altre condizioni o elementi speciali...............................

.........................................................................................

.........................................................................................

Timbro dell'autorità di rilascio dell'autorizzazione

Avvertenza importante

(1)La presente autorizzazione è valida per tutto il percorso.

(2)L'autorizzazione o una copia certificata conforme rilasciata dall'autorità competente per l'autorizzazione deve trovarsi sul veicolo per la durata del percorso ed esibita su richiesta degli agenti addetti ai controlli.

(3)La partenza o la destinazione avviene nel territorio della parte contraente dove l'operatore è stabilito e gli autobus sono immatricolati.

(Terza pagina dell'autorizzazione)

CONSIDERAZIONI GENERALI

(1)Il trasportatore inizia il servizio di trasporto entro il periodo indicato nella decisione dell'autorità competente che concede l'autorizzazione.

(2)Salvo in caso di forza maggiore, l'operatore di un servizio internazionale regolare o di un servizio internazionale regolare specializzato prende tutte le misure per garantire un servizio di trasporto conforme alle condizioni previste nell'autorizzazione.

(3)L'operatore rende disponibili al pubblico le informazioni relative all'itinerario, alle fermate, agli orari, alle tariffe e alle condizioni di trasporto.

(4)Le autorità competenti delle parti contraenti interessate hanno la facoltà di apportare, di comune accordo e d'intesa con il titolare dell'autorizzazione, modifiche alle condizioni di esercizio a cui è soggetto un servizio internazionale regolare e un servizio internazionale regolare specializzato.

(5)Fatti salvi i documenti relativi al veicolo e all'autista (come la carta di circolazione del veicolo e la patente di guida), i seguenti documenti servono come documenti di controllo ai sensi del presente protocollo e devono trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibiti su richiesta di qualsiasi agente preposto al controllo:

·l'autorizzazione, o una copia certificata conforme della stessa, ad effettuare servizi internazionali regolari e servizi internazionali regolari specializzati;

·la licenza dell'operatore, o una copia certificata conforme della stessa, per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada effettuato in conformità alla normativa nazionale o dell'Unione europea;

·nel caso di un servizio internazionale regolare specializzato, il contratto stipulato tra l'organizzatore e il trasportatore, o una copia dello stesso, nonché un documento che evidenzi che i viaggiatori costituiscono una determinata categoria, ad esclusione di altri passeggeri, per i fini di un servizio regolare specializzato;

·se l'operatore che gestisce un servizio regolare o un servizio regolare specializzato utilizza veicoli di rinforzo per far fronte a situazioni temporanee ed eccezionali, oltre ai documenti menzionati in precedenza, anche una copia del contratto stipulato fra l'operatore del servizio internazionale regolare o del servizio internazionale regolare specializzato e l'impresa fornitrice dei veicoli di rinforzo o un documento equivalente.

(Quarta pagina dell'autorizzazione)

CONSIDERAZIONI GENERALI (segue)

(6)Gli operatori che gestiscono un servizio internazionale regolare, a esclusione dei servizi regolari specializzati, emettono documenti di trasporto, sia individuali che collettivi, che confermano i diritti del viaggiatore da trasportare e che servono come documento di controllo che evidenzia la conclusione del contratto di trasporto tra il viaggiatore e l'operatore. I documenti di trasporto possono essere anche in formato elettronico ed indicano:

(a)il nome dell'operatore;

(b)i punti di partenza e di destinazione nonché, se del caso, il percorso di ritorno;

(c)il periodo di validità del documento e, se del caso, la data e l'orario di partenza;

(d)la tariffa del trasporto.

Il documento di trasporto deve essere esibito dal viaggiatore ogniqualvolta gli agenti preposti al controllo ne facciano richiesta.

(7)Gli operatori che effettuano servizi internazionali regolari e servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori autorizzano controlli volti a garantire che i trasporti siano effettuati correttamente, in particolare per quanto riguarda i tempi di guida, i periodi di riposo, la sicurezza stradale e le emissioni del veicolo.

(1)    GU L 321 del 26.11.2002, pag. 13.
(2)    GU L 321 del 26.11.2002, pag. 44.
(3)    GU L 321 del 26.11.2002, pag. 11.
(4)    GU L 321 del 26.11.2002, pag. 44.
(5)    Indicare la menzione pertinente.
(6)    Se necessario, allegare l'elenco.
(7)    Indicare la menzione pertinente.
(8)    L'autorità competente per l'autorizzazione può richiedere un elenco completo dei punti di imbarco e sbarco di viaggiatori, completo di indirizzo, da allegare separatamente al presente modulo di domanda.
(9)    Compilare a seconda dei casi.
(10)    Albania (AL), Austria (A), Belgio (B), Bosnia-Erzegovina (BA), Bulgaria (BG), Cipro (CY) Croazia (HR), Repubblica Ceca (CZ), Danimarca (DK), Estonia (EST), Finlandia (FIN), Francia (F), Germania (D), Grecia (GR), Ungheria (H), Irlanda (IRL), Italia (I), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (L), ex Repubblica jugoslava di Macedonia (MK), Malta (MT), Repubblica di Moldova (MD), Montenegro (ME), Paesi Bassi (NL), Polonia (PL), Portogallo (P), Romania (RO), Repubblica Slovacca (SK), Slovenia (SLO), Spagna (E), Svezia (S), Turchia (TR), Ucraina (UA), Regno Unito (UK), da completare.
(11)    Indicare la menzione pertinente.