Bruxelles, 8.5.2018

COM(2018) 259 final

2018/0123(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

In seguito all'entrata in vigore delle nuove disposizioni di merito del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione 1 (CDU) nel maggio del 2016, il processo di consultazione periodica con gli Stati membri e le imprese ha permesso di identificare errori e anomalie tecniche che devono essere rettificati al fine di garantire la certezza del diritto e la coerenza. La Commissione europea ha pertanto elaborato la presente proposta intesa a modificare il CDU al fine di rettificare tali errori tecnici e omissioni, compreso l'allineamento del CDU con un accordo internazionale non in vigore al momento dell'adozione del codice, ossia l'accordo economico e commerciale globale tra l'UE e il Canada (CETA). La proposta mira altresì a rispondere a una richiesta dell'Italia di includere il comune di Campione d'Italia e le acque nazionali del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta è volta ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) n. 952/2013, che è pienamente coerente con le politiche e gli obiettivi esistenti per quanto concerne gli scambi di merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione o ne escono.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta mira a garantire che il CDU sia allineato con gli accordi commerciali internazionali firmati dall'UE. L'elemento della proposta che riguarda l'inclusione del comune di Campione d'Italia e delle acque nazionali del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione è collegato alle modifiche parallele della direttiva 2008/118/CE (la "direttiva sulle accise") e della direttiva 2006/112/CE (la "direttiva IVA"). Dette modifiche dovrebbero tutte applicarsi dalla medesima data del 1° gennaio 2019.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica è costituita dagli articoli 33, 114 e 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta è di competenza esclusiva dell'UE a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) ed e), del TFUE. Gli Stati membri non possono agire individualmente in questo settore.

Proporzionalità

La proposta non comporta un'evoluzione sul piano delle politiche rispetto all'atto legislativo che intende modificare. Essa modifica alcune disposizioni di detto atto legislativo al fine di garantire la corretta applicazione di altre disposizioni del medesimo regolamento, di allineare il regolamento con un accordo internazionale entrato in vigore successivamente all'adozione del regolamento e di dare seguito a una specifica richiesta di uno Stato membro avente un effetto circoscritto.

Scelta dell'atto giuridico

Poiché il codice è un atto giuridico dell'Unione, può essere modificato soltanto da un atto giuridico equivalente.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

Poiché la presente modifica non altera nella sostanza il regolamento (UE) n. 952/2013, la consultazione dei portatori di interessi svoltasi prima dell'adozione di tale regolamento è ancora valida.

Inoltre, le pertinenti modifiche sono state discusse con gli Stati membri e con i rappresentanti del settore commerciale in diverse riunioni congiunte del gruppo di esperti doganali e del gruppo di contatto per gli operatori, in cui è stato raggiunto un consenso sul contenuto del presente testo. La Commissione ha consultato l'opinione pubblica in merito alla proposta attraverso un calendario pubblicato sul portale "Legiferare meglio" "Have Your Say" e ha preso atto del riscontro ottenuto.

Valutazione d'impatto

La presente iniziativa non richiede una valutazione d'impatto poiché non comporta una scelta strategica. Essa contempla esclusivamente le correzioni da apportare al CDU, al fine di i) modificare alcune questioni tecniche e anomalie insorte durante i primi due anni di applicazione e ii) dare seguito alla richiesta di uno Stato membro, ossia che due porzioni del suo territorio finora escluse siano inserite nell'ambito di applicazione del territorio doganale dell'Unione. Essa garantisce inoltre la coerenza con altre disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013, che in sé è una rifusione del regolamento (CE) n. 450/2008 per il quale la Commissione ha effettuato una valutazione d'impatto.

Efficienza normativa e semplificazione

La proposta contribuisce al conseguimento degli obiettivi del CDU. Essa apporta alcune modifiche tecniche al codice, al fine di garantire che quest'ultimo centri gli obiettivi di migliorare la competitività delle imprese europee, allo stesso tempo tutelando meglio gli interessi economici e finanziari dell'Unione e degli Stati membri nonché la sicurezza e la protezione dei consumatori dell'UE.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Le modifiche proposte non incidono direttamente sul bilancio, tuttavia agevoleranno la realizzazione degli obiettivi doganali dell'Unione, comprese la riscossione delle risorse proprie e l'agevolazione del commercio.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Nel 2021 la Commissione effettuerà una valutazione intermedia del quadro giuridico del CDU e dei sistemi elettronici attivati entro tale data. Essa avvierà un più ampio controllo dell'adeguatezza dopo il 2025, quando tutti i sistemi elettronici previsti dal CDU saranno operativi, in modo da determinare se nel codice vi siano lacune o errori ai quali ovviare con una proposta di modifica più ampia. Tenuto conto dell'attuale fase transitoria del CDU e di tali piani di valutazione futura, non si ritiene necessaria una valutazione rispetto alla presente proposta specifica.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La proposta include modifiche delle seguenti disposizioni del CDU.

·L'articolo 4, che definisce il territorio doganale dell'Unione, dovrebbe essere modificato in seguito a una richiesta dell'Italia, volta a inserire nel suo ambito d'applicazione il comune italiano di Campione d'Italia e le acque nazionali del Lago di Lugano. L'ubicazione geografica dei due territori, exclave italiane in territorio elvetico, ne ha giustificato sotto il profilo storico l'esclusione dal territorio doganale dell'Unione, l'Italia considera tuttavia che tale esclusione non sia più necessaria, in particolare per il motivo che la Svizzera desidera ora includerle nel proprio territorio doganale. Si propone che detta modifica sia applicabile dal 1° gennaio 2019.

·L'articolo 34, paragrafo 9, che a talune condizioni consente l'uso esteso delle decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti (ITV) che cessano di essere valide o che sono revocate, dovrebbe essere modificato affinché la possibilità dell'uso esteso sia concessa anche nelle situazioni supplementari di cui all'articolo 34, paragrafo 5, del CDU, ossia in situazioni in cui la decisione ITV sia stata revocata in quanto non conforme alla legislazione doganale o in quanto le condizioni stabilite per il rilascio della decisione ITV non erano o non sono più soddisfatte (per es. in conseguenza di negoziati bilaterali fra due Stati membri o di indicazioni di classificazione adottate a livello dell'Unione).

·L'articolo 124, lettera h), punto i), dovrebbe essere modificato al fine di aggiungere la custodia temporanea all'elenco dei casi in cui un'obbligazione doganale (sorta per non aver soddisfatto le formalità doganali) può essere estinta se non vi è stato alcun effetto negativo significativo, nessun tentativo di frode e se la situazione è stata successivamente regolarizzata. L'attuale esclusione della custodia temporanea costituisce una mera omissione dovuta al fatto che la custodia temporanea non è considerata un regime doganale. È opportuno modificare anche la corrispondente delega di potere alla Commissione volta a integrare la disposizione al fine di includervi la custodia temporanea.

·L'articolo 129, paragrafo 2, lettera b), dovrebbe essere modificato al fine di chiarire che, nei casi in cui le autorità doganali devono invalidare una dichiarazione sommaria di entrata in quanto le merci non unionali oggetto della dichiarazione non sono introdotte nel territorio doganale, l'invalidamento deve avvenire una volta trascorsi 200 giorni dalla presentazione della dichiarazione anziché "entro" il periodo di 200 giorni. Il periodo di 200 giorni indica il periodo di cui i dichiaranti dispongono per presentare in dogana le merci in seguito alla presentazione della dichiarazione.

·L'articolo 139, paragrafo 5, dovrebbe essere modificato al fine di chiarire che, in tutti i casi in cui gli operatori economici o i trasportatori di merci non hanno presentato le informazioni pre-arrivo relative alle merci non unionali (in forma di "dichiarazioni sommarie di entrata") prima dell'effettivo arrivo delle merci e della loro presentazione in dogana, una dichiarazione in dogana o una dichiarazione di custodia temporanea deve contenere le indicazioni che sarebbero state inserite nelle dichiarazioni sommarie di entrata.

·L'articolo 146, paragrafo 2, lettera b), dovrebbe essere modificato al fine di chiarire che, nei casi in cui le autorità doganali devono invalidare una dichiarazione di custodia temporanea a causa della mancata presentazione delle merci in questione, l'invalidamento deve avvenire una volta trascorsi 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione anziché "entro" il periodo di 30 giorni. Il periodo di 30 giorni indica il periodo di cui i dichiaranti dispongono per presentare in dogana le merci in seguito alla presentazione della dichiarazione.

·Si dovrebbe proporre un nuovo articolo 260 bis al fine di disporre l'esenzione totale dai dazi all'importazione per le merci che non sono ammesse a beneficiare dell'esenzione totale di cui all'articolo 260 ma che sono state riparate o modificate nell'ambito del regime di perfezionamento passivo in un paese con il quale l'Unione ha concluso un accordo preferenziale (come il CETA con il Canada) che contempla tale esenzione.

·L'articolo 272, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 272, paragrafo 2, lettera b), dovrebbero essere modificati al fine di chiarire che, nei casi in cui le autorità doganali devono invalidare una dichiarazione sommaria di uscita o una notifica di riesportazione a causa della mancata esportazione delle merci in questione, l'invalidamento deve avvenire una volta trascorsi 150 giorni dalla presentazione della dichiarazione o della notifica anziché "entro" il periodo di 150 giorni. Il periodo di 150 giorni indica il periodo di cui i dichiaranti dispongono per far uscire le merci dal territorio doganale dell'Unione prima che la dichiarazione o la notifica sia invalidata.

2018/0123 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 33, 114 e 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 2 istituisce il codice doganale dell'Unione ("il codice") e stabilisce le norme e le procedure di carattere generale applicabili alle merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione o ne escono.

(2)Il comune italiano di Campione d'Italia, un'exclave italiana in territorio elvetico, e le acque nazionali del Lago di Lugano dovrebbero essere inclusi nel territorio doganale dell'Unione in quanto le motivazioni storiche che ne giustificano l'esclusione, quali l'isolamento e gli svantaggi economici, non sono più pertinenti. Per gli stessi motivi tali territori dovrebbero essere inclusi nel regime generale delle accise pur continuando a essere esclusi dal sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. Al fine di garantire l'applicazione coerente e contemporanea di tutte queste modifiche, l'inclusione di detti territori nel territorio doganale dell'Unione dovrebbe applicarsi dal 1° gennaio 2019.

(3)Il codice dovrebbe essere modificato al fine di chiarire che il titolare di una decisione relativa a un'informazione tariffaria vincolante (ITV) può fruire di tale decisione per un massimo di sei mesi dalla revoca della stessa, se la revoca deriva dal fatto che la decisione non è conforme alla legislazione doganale o che le condizioni stabilite per il rilascio della decisione non erano o non sono più soddisfatte.

(4)La custodia temporanea dovrebbe essere aggiunta all'elenco delle formalità doganali disciplinate dalla disposizione che estingue un'obbligazione dovuta a non conformità se non vi è stato alcun effetto negativo significativo, nessun tentativo di frode e se la situazione è stata successivamente regolarizzata. Ai fini dell'estinzione dell'obbligazione in tali casi, la custodia temporanea non dovrebbe essere trattata diversamente da un regime doganale. È opportuno modificare anche la corrispondente delega di potere alla Commissione volta a integrare la disposizione al fine di includervi la custodia temporanea.

(5)Laddove le autorità doganali devono invalidare una dichiarazione sommaria di entrata per il fatto che le merci oggetto della dichiarazione non sono state introdotte nel territorio doganale dell'Unione, la dichiarazione sommaria di entrata dovrebbe essere invalidata senza indugio 200 giorni dopo la presentazione della dichiarazione anziché entro 200 giorni, in quanto si tratta del periodo entro il quale le merci devono essere introdotte nel territorio doganale dell'Unione.

(6)Al fine di consentire alle autorità doganali di effettuare una corretta analisi del rischio e gli opportuni controlli basati sul rischio, è necessario garantire che gli operatori economici forniscano loro i dati pre-arrivo relativi alle merci non unionali in forma di dichiarazione sommaria di entrata. Laddove non è stata presentata una dichiarazione sommaria di entrata prima dell'arrivo delle merci e non vi è stato l'esonero dall'obbligo di presentarla, gli operatori economici dovrebbero presentare i dati di norma inclusi nelle dichiarazioni sommarie di entrata nelle loro dichiarazioni in dogana o nelle dichiarazioni di custodia temporanea. A tali fini, la possibilità di presentare una dichiarazione in dogana o una dichiarazione di custodia temporanea anziché una dichiarazione di sommaria di entrata dovrebbe essere disponibile solo nel caso in cui questo sia consentito dalle autorità doganali cui sono presentate le merci. Laddove le autorità doganali devono invalidare una dichiarazione di custodia temporanea per il fatto che le merci oggetto della dichiarazione non sono state presentate in dogana, la dichiarazione dovrebbe essere invalidata senza indugio 30 giorni dopo la presentazione della dichiarazione anziché entro 30 giorni, in quanto si tratta del periodo entro il quale le merci devono essere presentate in dogana.

(7)Dovrebbe essere contemplata l'esenzione totale dai dazi all'importazione per le merci riparate o modificate nell'ambito del regime di perfezionamento passivo in un paese o in un territorio con il quale l'Unione ha concluso un accordo preferenziale che contempla tale esenzione, al fine di garantire che l'Unione rispetti gli impegni internazionali in questo senso. Gli accordi preferenziali che contemplano l'esenzione non prevedono che detta esenzione si applichi all'importazione di prodotti riparati o modificati ottenuti da merci equivalenti o di prodotti sostitutivi nell'ambito del sistema degli scambi standard. L'esenzione dai dazi non dovrebbe pertanto applicarsi a tali merci e prodotti.

(8)Laddove le autorità doganali devono invalidare una dichiarazione sommaria di uscita o una notifica di riesportazione per il fatto che le merci in questione non sono state fatte uscire dal territorio doganale dell'Unione, la dichiarazione o la notifica dovrebbe essere invalidata senza indugio 150 giorni dopo la presentazione della dichiarazione o della notifica anziché entro 150 giorni, in quanto si tratta del periodo entro il quale le merci devono essere fatte uscire nel territorio doganale dell'Unione.

(9)A norma del principio di proporzionalità, è necessario e opportuno, per conseguire gli obiettivi di base di consentire all'unione doganale di funzionare efficacemente e di attuare la politica commerciale comune, porre rimedio a numerose questioni tecniche individuate nell'attuazione del Codice, inserire due territori di uno Stato membro nell'ambito di applicazione del territorio doganale dell'Unione e allineare il codice con un accordo internazionale non in vigore al momento della sua adozione. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.

(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 952/2013,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 952/2013 è così modificato:

(1)all'articolo 4, paragrafo 1, il dodicesimo trattino è sostituito dal seguente:

" il territorio della Repubblica italiana, a eccezione del comune di Livigno,";

(2)all'articolo 34, paragrafo 9, il primo comma è sostituito dal seguente:

"9. Laddove una decisione ITV o IVO cessa di essere valida a norma del paragrafo 1, lettera b), o del paragrafo 2, oppure è revocata a norma dei paragrafi 5, 7 oppure 8, la decisione ITV o IVO può ancora essere utilizzata con riguardo a contratti vincolanti che erano basati sulla decisione ed erano conclusi prima della sua revoca o della scadenza della sua validità. Tale uso esteso non si applica laddove una decisione IVO sia adottata per merci da esportare.";

(3)all'articolo 124, paragrafo 1, lettera h), il punto i) è sostituito dal seguente:

"i) l'inadempienza che ha dato luogo all'obbligazione doganale non ha avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale in questione e non costituiva un tentativo di frode;";

(4)l'articolo 126 è sostituito dal seguente:

"Articolo 126

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 284, al fine di stabilire l'elenco delle inadempienze che non hanno avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale in questione, e di integrare l'articolo 124, paragrafo 1, lettera h), punto i).";

(5)all'articolo 129, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Se le merci per le quali è stata presentata una dichiarazione sommaria di entrata non sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione, le autorità doganali invalidano immediatamente tale dichiarazione in uno dei casi seguenti:

a) su richiesta del dichiarante;

b) se sono trascorsi 200 giorni dalla presentazione della dichiarazione.";

(6)all'articolo 139, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Quando le merci non unionali presentate in dogana non sono coperte da una dichiarazione sommaria di entrata, una delle persone di cui all'articolo 127, paragrafo 4, presenta immediatamente, fatto salvo l'articolo 127, paragrafo 6, tale dichiarazione oppure, se consentito dalle autorità doganali, presenta una dichiarazione in dogana o una dichiarazione di custodia temporanea che la sostituisca, tranne qualora l'obbligo di presentazione di tale dichiarazione sia oggetto di esonero. Qualora in tali circostanze sia presentata una dichiarazione in dogana o una dichiarazione di custodia temporanea, questa contiene almeno le indicazioni necessarie alla dichiarazione sommaria di entrata.";

(7)all'articolo 146, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Se le merci per le quali è stata presentata una dichiarazione di custodia temporanea non sono presentate in dogana, le autorità doganali invalidano immediatamente tale dichiarazione in uno dei casi seguenti:

a) su richiesta del dichiarante;

b) se sono trascorsi 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione.";

(8)è inserito il seguente articolo:

"Articolo 260 bis

Merci riparate o alterate nell'ambito di accordi fra l'Unione e paesi terzi

1.    L'esenzione totale dai dazi all'importazione è concessa ai prodotti trasformati risultanti dalle merci vincolate al regime di perfezionamento passivo, quando è comprovato, con soddisfazione delle autorità doganali, che:

a) le merci sono state riparate o modificate in un paese o in un territorio non facente parte del territorio doganale dell'Unione con il quale l'Unione ha concluso un accordo che contempla tale esenzione, e

b) le condizioni per l'esenzione stabilite nell'accordo di cui alla lettera a) sono soddisfatte.

2.    Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti trasformati risultanti dalle merci equivalenti di cui all'articolo 223 e ai prodotti di sostituzione di cui agli articoli 261 e 262.";

(9)all'articolo 272, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Se le merci per le quali è stata presentata una dichiarazione sommaria di uscita non escono dal territorio doganale dell'Unione, le autorità doganali invalidano immediatamente tale dichiarazione in uno dei seguenti casi:

a) su richiesta del dichiarante;

b) se sono trascorsi 150 giorni dalla presentazione della dichiarazione.";

(10)all'articolo 275, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Se le merci per le quali è stata presentata una notifica di riesportazione non escono dal territorio doganale dell'Unione, le autorità doganali invalidano immediatamente tale notifica in uno dei seguenti casi:

a) su richiesta del dichiarante;

b) se sono trascorsi 150 giorni dalla presentazione della notifica.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1)    GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2)    Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).