Bruxelles, 18.4.2018

COM(2018) 199 final

2018/0097(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 110/2008 per quanto riguarda le quantità nominali per l’immissione sul mercato dell’Unione di FMT:Italicshochu/FMT prodotto mediante distillazione singola in alambicco e imbottigliato in Giappone


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il 29 novembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per un accordo di libero scambio (ALS) con il Giappone.

Sulla base delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio nel 2012 1 la Commissione ha negoziato con il Giappone un accordo di partenariato economico (APE) globale e ambizioso al fine di creare nuove opportunità e instaurare un clima di certezza giuridica che favorisca lo sviluppo del commercio e degli investimenti tra i due partner. I testi concordati al termine dei negoziati sono stati pubblicati e sono consultabili al seguente indirizzo:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1684

La presente proposta è presentata contestualmente alle seguenti proposte:

-Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e il Giappone

-Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e il Giappone

-Proposta di regolamento di salvaguardia inteso a disciplinare le misure di salvaguardia previste dall’accordo di partenariato economico UE-Giappone.

La presente proposta della Commissione mira ad attuare le disposizioni dell’APE UEGiappone per quanto riguarda le esportazioni dal Giappone verso l’Unione di shochu, una bevanda spiritosa prodotta mediante distillazione singola in alambicco e imbottigliata in Giappone, destinata ad essere esportata nell’Unione in bottiglie tradizionali di quattro go(合)o di uno sho(升) 2 .

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L’APE UE-Giappone è pienamente conforme alle politiche dell’Unione e non comporta la necessità di modificare disposizioni, regolamenti o norme dell’UE nei settori regolamentati (ad es. norme tecniche e di prodotto, norme sanitarie o fitosanitarie, regolamenti sulla sicurezza degli alimenti, norme sanitarie e di sicurezza, norme in materia di OGM, protezione dell’ambiente, protezione dei consumatori, ecc.), ma solo di introdurre una deroga intesa ad agevolare le esportazioni giapponesi di shochu, una bevanda spiritosa prodotta mediante distillazione singola in alambicco e imbottigliata in Giappone, ed esportata da tale paese in bottiglie tradizionali di quattro go(合)o di uno sho(升).

La presente proposta della Commissione mira a introdurre una deroga alle norme dell’Unione concernenti la capacità delle bottiglie per lo shochu, una bevanda spiritosa prodotta mediante distillazione singola in alambicco e imbottigliata in Giappone, tradizionalmente commercializzata in bottiglie della capacità di quattro go(合)o di uno sho(升), pari rispettivamente a quantità nominali di 720 ml (un go corrisponde a 180 ml) e 1 800 ml, capacità che non figurano tra le quantità nominali attualmente autorizzate nell’Unione a norma della direttiva 2007/45/CE che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati.

Coerenza con le altre normative dell’Unione

L’APE UE-Giappone è pienamente conforme alle politiche dell’Unione e non comporta la necessità di modificare disposizioni, regolamenti o norme dell’UE nei settori regolamentati (ad es. norme tecniche e di prodotto, norme sanitarie o fitosanitarie, regolamenti sulla sicurezza degli alimenti, norme sanitarie e di sicurezza, norme in materia di OGM, protezione dell’ambiente, protezione dei consumatori, ecc.).

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Articolo 114, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto la presente proposta consiste nella modifica del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

In conformità dell’articolo 3 del TFUE, la politica commerciale comune, nel cui ambito sarà concluso l’APE UE-Giappone, è definita come competenza esclusiva dell’Unione.

La presente proposta attua una disposizione dell’APE UE-Giappone intesa a derogare, per lo shochu ottenuto mediante distillazione singola, alle norme vigenti dell’Unione sulle quantità nominali delle bevande spiritose che possono essere commercializzate (direttiva 2007/45/CE). Tale deroga può essere introdotta unicamente mediante un atto legislativo dell’Unione.

Proporzionalità

L’APE UE-Giappone è conforme alla visione della strategia Europa 2020 e contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell’Unione in materia di commercio e sviluppo. La presente proposta mira ad attuare una disposizione dell’APE UE-Giappone nell’ordinamento giuridico dell’Unione.

Scelta dell’atto giuridico

La deroga proposta, intesa ad attuare l’APE UE-Giappone, può essere introdotta unicamente mediante un regolamento, in quanto deve applicarsi contemporaneamente in tutti gli Stati membri all’entrata in vigore dell’APE UE-Giappone.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

Assunzione e uso di perizie

Valutazione d’impatto

Nell’ambito del processo che ha condotto alla conclusione dell’APE UE-Giappone sono state svolte consultazioni dei portatori di interesse e valutazioni. Informazioni particolareggiate riguardo a tali consultazioni e valutazioni figurano nella proposta, presentata dalla Commissione, di una decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e il Giappone.

Una valutazione d’impatto sulla sostenibilità commerciale dell’APE tra l’UE e il Giappone è stata effettuata dalla “London School of Economics Enterprises” in qualità di contraente esterno. Informazioni particolareggiate al riguardo figurano nella proposta, presentata dalla Commissione, di una decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e il Giappone.

L’APE UE-Giappone non è soggetto a procedure REFIT. Analogamente, la presente proposta non è soggetta a procedure REFIT.

Diritti fondamentali

La proposta non incide sulla protezione dei diritti fondamentali nell’Unione.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta non avrà alcuna incidenza sul bilancio dell’Unione.

L’APE UE-Giappone inciderà sul bilancio dell’UE sul fronte delle entrate. In base alle stime, una volta completata l’attuazione dell’accordo i dazi non riscossi potrebbero ammontare a 1,6 miliardi di EUR.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e segnalazione

Per la presente proposta non sono previsti specifici piani di attuazione o modalità di segnalazione.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La proposta introduce una deroga specifica alle quantità nominali per le bevande spiritose di cui all’articolo 3 e al punto 1 dell’allegato della direttiva 2007/45/CE per lo shochu, una bevanda spiritosa prodotta mediante distillazione singola in alambicco e imbottigliata in Giappone, per consentirne l’immissione sul mercato dell’Unione in bottiglie tradizionali della capacità di quattro go(合) e di uno sho(升), pari rispettivamente a quantità nominali di 720 ml e 1 800 ml, a condizione che siano rispettati gli altri requisiti dell’Unione applicabili a tali bevande spiritose.

2018/0097 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 110/2008 per quanto riguarda le quantità nominali per l’immissione sul mercato dell’Unione di shochu prodotto mediante distillazione singola in alambicco e imbottigliato in Giappone

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 3 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Con decisione adottata il 29 novembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per un accordo di libero scambio con il Giappone.

(2)I negoziati per un accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e il Giappone (di seguito “l’accordo”) si sono conclusi con esito positivo.

(3)L’allegato 2-D dell’accordo dispone che lo shochu quale definito all’articolo 3, comma 10, della legge giapponese sulla tassazione delle bevande alcoliche (legge n. 6 del 1953), prodotto mediante distillazione singola in alambicco e imbottigliato in Giappone, possa essere immesso sul mercato dell’Unione europea in bottiglie tradizionali della capacità di quattro go(合)e di uno sho(升), pari rispettivamente a quantità nominali di 720 ml e 1 800 ml, a condizione che siano rispettati gli altri requisiti giuridici applicabili dell’Unione europea.

(4)L’articolo 3 della direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dispone che le bevande spiritose presentate in imballaggi preconfezionati possono essere immesse sul mercato dell’Unione solo se preconfezionate in imballaggi nelle quantità nominali elencate all’allegato, punto 1, della direttiva stessa. Per le bevande spiritose, l’allegato della direttiva 2007/45/CE fa riferimento, al punto 1, a nove quantità nominali nell’intervallo tra 100 ml e 2 000 ml. Tra queste non figurano le quantità nominali di 720 ml e 1 800 ml, nelle quali lo shochu prodotto mediante distillazione singola in alambicco è imbottigliato e commercializzato in Giappone.

(5)È quindi necessaria una deroga alle quantità nominali fissate nell’allegato della direttiva 2007/45/CE per le bevande spiritose, al fine di garantire che lo shochu prodotto mediante distillazione singola in alambicco e imbottigliato in Giappone possa essere immesso sul mercato dell’Unione, secondo quanto stabilito nell’accordo, in bottiglie tradizionali aventi una capacità corrispondente a quantità nominali di 720 ml e 1 800 ml, vale a dire in bottiglie giapponesi aventi una capacità di quattro go(合)e di uno sho(升) rispettivamente.

(6)Tale deroga deve essere introdotta mediante una modifica del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 5 per garantire che lo shochu prodotto mediante distillazione singola in alambicco e imbottigliato in Giappone possa essere immesso sul mercato contemporaneamente in tutti gli Stati membri all’entrata in vigore dell’accordo.

(7)È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 110/2008.

(8)Al fine di garantire l’attuazione dell’accordo per quanto riguarda l’immissione sul mercato dell’Unione di shochu prodotto mediante distillazione singola in alambicco e imbottigliato in Giappone, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 110/2008 è così modificato:

al capo IV è inserito l’articolo 24 bis seguente:

“Articolo 24 bis

Deroga alla direttiva 2007/45/CE

In deroga all’articolo 3 della direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio* e al punto 1, sesta riga, dell’allegato della stessa direttiva, lo shochu** prodotto mediante distillazione singola in alambicco e imbottigliato in Giappone può essere immesso sul mercato dell’Unione in quantità nominali di 720 ml e 1 800 ml.

----------------------------

*    Direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17).

**    Secondo quanto stabilito nell’allegato 2-D dell’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e il Giappone.”

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e il Giappone.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1)    Le direttive di negoziato per un accordo di libero scambio con il Giappone sono consultabili al seguente indirizzo: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/september/tradoc_156051.en12.pdf  
(2)    1 sho(升) corrisponde a 1 800 ml e 1 go(合) a 180 ml.
(3)    GU C del , pag. .
(4)    Direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive del Consiglio 75/106/CEE e 80/232/CEE e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17).
(5)    Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008,relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche dellebevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).