Bruxelles, 18.4.2018

COM(2018) 194 final

2018/0095(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Le economie del sud-est asiatico, caratterizzate da una crescita dinamica, con oltre 600 milioni di consumatori e una classe media in rapida espansione, rappresentano mercati chiave per gli esportatori e gli investitori dell'Unione europea. A fronte di 208 miliardi di EUR in scambi di merci e 77 miliardi di EUR in scambi di servizi (2016), l'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN) nel suo complesso costituisce il terzo maggior partner commerciale dell'UE al di fuori dell'Europa, dopo Stati Uniti e Cina. Nel contempo, con un volume complessivo di investimenti esteri diretti pari a 263 miliardi di EUR (2016) nell'ASEAN, l'Unione europea è il primo investitore estero diretto in questa regione, mentre l'ASEAN complessivamente intesa è a sua volta il secondo maggiore investitore estero diretto di provenienza asiatica nell'UE, con un volume complessivo di investimenti esteri diretti pari a 116 miliardi di EUR (2016).

All'interno dell'ASEAN, Singapore è di gran lunga il partner principale dell'Unione, in quanto rappresenta poco meno di un terzo degli scambi di merci e servizi tra UE e ASEAN e circa due terzi degli investimenti tra le due regioni. Oltre 10 000 imprese dell'UE si sono stabilite a Singapore e utilizzano questo presidio per servire l'intera area del Pacifico.

Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per un accordo di libero scambio (ALS) interregionale con gli Stati membri dell'ASEAN. Fermo restando che l'obiettivo era negoziare un ALS interregionale, l'autorizzazione prevedeva tuttavia la possibilità di avviare negoziati bilaterali laddove non si fosse raggiunto un accordo per negoziare collettivamente con un gruppo di Stati membri dell'ASEAN. In considerazione delle difficoltà riscontrate nell'ambito dei negoziati interregionali, entrambe le parti hanno riconosciuto di trovarsi in una situazione di impasse e hanno concordato una sospensione.

Il 22 dicembre 2009 il Consiglio ha convenuto sul principio di avviare negoziati bilaterali con singoli Stati membri dell'ASEAN, in base all'autorizzazione e alle direttive di negoziato del 2007, preservando tuttavia l'obiettivo strategico di un accordo interregionale. Il Consiglio ha inoltre autorizzato la Commissione ad avviare negoziati bilaterali per un accordo di libero scambio con Singapore, quale primo passo verso l'obiettivo di aprire tempestivamente analoghi negoziati con altri Stati membri dell'ASEAN interessati. I negoziati bilaterali con Singapore sono cominciati nel marzo 2010 e l'Unione ha successivamente avviato negoziati bilaterali per accordi di libero scambio con altri Stati membri dell'ASEAN: Malaysia (2010), Vietnam (2012), Thailandia (2013), Filippine (2015) e Indonesia (2016).

Il 12 settembre 2011 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad estendere i negoziati in corso con Singapore anche al tema della protezione degli investimenti, sulla base di una nuova competenza riconosciuta all'Unione nel trattato di Lisbona.

La Commissione ha negoziato con la Repubblica di Singapore, in base alle direttive adottate dal Consiglio nel 2007 e integrate nel 2011 al fine di includere la protezione degli investimenti, un accordo di libero scambio ambizioso e di ampia portata nonché un accordo sulla protezione degli investimenti (API), aventi l'obiettivo di creare nuove opportunità oltreché garantire la certezza del diritto per quanto riguarda gli scambi commerciali e gli investimenti da svilupparsi tra i due partner. I testi degli accordi, rivisti sotto il profilo giuridico, sono stati resi pubblici e possono essere consultati al seguente link:

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/singapore/

La Commissione avanza le seguenti proposte di decisioni del Consiglio:

proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore;

proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore;

proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra;

proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra.

Contestualmente alle suddette proposte, la Commissione avanzerà una proposta di regolamento orizzontale di salvaguardia che coprirà anche l'ALS tra UE e Singapore insieme ad altri accordi.

La proposta allegata di decisione del Consiglio costituisce lo strumento giuridico per la conclusione dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Il negoziato sull'ALS e sull'API è stato accompagnato da trattative parallele, condotte dal servizio europeo per l'azione esterna, su un accordo di partenariato e cooperazione (APC) tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, che sono state avviate nell'ottobre 2013. Una volta in vigore, l'APC costituirà il quadro giuridico entro il quale sviluppare ulteriormente il solido rapporto instaurato da tempo tra l'Unione europea e Singapore in una vasta gamma di ambiti, tra cui dialogo politico, scambi commerciali, energia, trasporti, diritti umani, istruzione, scienza e tecnologia, giustizia, asilo e migrazione.

Il rapporto commerciale ed economico instaurato da tempo tra UE e Singapore si è finora sviluppato in assenza di un quadro giuridico specifico. L'ALS e l'API che sono stati negoziati rappresenteranno gli accordi specifici che danno effetto alle disposizioni in materia di scambi commerciali e investimenti dell'APC e formeranno parte integrante delle relazioni bilaterali complessive tra l'Unione europea e Singapore.

Dalla data della sua entrata in vigore, l'API tra l'Unione europea e Singapore annullerà e sostituirà i trattati bilaterali sugli investimenti tra la Repubblica di Singapore e gli Stati membri dell'UE enumerati nell'allegato 5 (Accordi richiamati nell'articolo 4.12) dell'API.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

L'ALS e l'API tra l'UE e Singapore sono pienamente conformi alle politiche dell'Unione e non comporteranno la necessità di modificare disposizioni, regolamenti o norme dell'UE nei settori regolamentati (ad esempio norme tecniche e di prodotto, norme sanitarie o fitosanitarie, regolamenti sulla sicurezza degli alimenti, norme sanitarie e di sicurezza, norme in materia di OGM, protezione dell'ambiente, protezione dei consumatori ecc.).

Inoltre, come in tutti gli altri accordi in materia di scambi commerciali e investimenti negoziati dalla Commissione, l'ALS e l'API tra l'UE e Singapore tutelano pienamente i pubblici servizi e garantiscono che il diritto dei governi a legiferare nel pubblico interesse venga interamente preservato nell'ambito degli accordi e ne costituisca un principio fondante.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Nel luglio 2015 la Commissione, a norma dell'articolo 218, paragrafo 11, del TFUE, si è rivolta alla Corte di giustizia dell'UE per un parere, chiedendo se l'Unione disponesse della necessaria competenza per firmare e concludere da sola l'accordo negoziato con Singapore o se fosse richiesta, o quantomeno possibile, la partecipazione dei singoli Stati membri dell'UE in relazione a determinati argomenti.

Nel suo parere 2/15 del 16 maggio 2017, la Corte ha confermato la competenza esclusiva dell'Unione in relazione a tutte le materie oggetto dell'accordo negoziato con Singapore, fatta eccezione per gli investimenti non diretti e la risoluzione delle controversie investitore-Stato in cui gli Stati membri figurano in qualità di convenuti, che a giudizio della Corte costituiscono l'oggetto di una competenza concorrente dell'UE e degli Stati membri. Nell'API si è proceduto in seguito a sostituire il testo relativo alla risoluzione delle controversie investitore-Stato con il sistema giurisdizionale per gli investimenti. La Corte ha desunto la competenza esclusiva dell'UE sulla base dell'ambito di applicazione della politica commerciale comune di cui all'articolo 207, paragrafo 1, del TFUE e sulla base dell'articolo 3, paragrafo 2, del TFUE (stante l'incidenza su norme comuni esistenti contenute nel diritto derivato).

In considerazione del parere della Corte, nonché dell'ampio dibattito sull'architettura sviluppatosi con il Consiglio e il Parlamento europeo a seguito del parere, il testo originariamente negoziato è stato rivisto al fine di creare due accordi separati: un ALS e un API.

Conformemente al parere 2/15, tutte le materie disciplinate dall'ALS tra l'UE e Singapore rientrano nella competenza dell'Unione europea e, segnatamente, nell'ambito di applicazione dell'articolo 91, dell'articolo 100, paragrafo 2, e dell'articolo 207 del TFUE. Tutte le norme sostanziali relative alla protezione degli investimenti previste nell'API, nella misura in cui queste si applicano agli investimenti esteri diretti, rientrano nell'articolo 207 del TFUE.

L'ALS tra l'UE e Singapore deve essere sottoscritto dall'Unione in forza di una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE e concluso dalla stessa Unione in forza di una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE, previa approvazione del Parlamento europeo.

L'API tra l'UE e Singapore deve essere sottoscritto dall'Unione in forza di una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE e concluso dalla stessa Unione in forza di una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE, previa approvazione del Parlamento europeo e ratifica degli Stati membri in conformità con le rispettive procedure interne.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Come confermato nel parere 2/15, l'ALS tra l'UE e Singapore presentato al Consiglio non disciplina questioni che esulano dalla competenza esclusiva dell'Unione europea.

Per quanto concerne l'API, la Corte ha confermato che, a norma dell'articolo 207 del TFUE, l'Unione europea ha competenza esclusiva per tutte le norme sostanziali relative alla protezione degli investimenti, nella misura in cui queste si applicano agli investimenti esteri diretti. La Corte ha inoltre confermato la competenza esclusiva dell'UE per quanto riguarda il meccanismo di risoluzione delle controversie tra Stati in materia di protezione degli investimenti. Infine, la Corte ha concluso che l'Unione dispone di una competenza concorrente per quanto riguarda gli investimenti non diretti e la risoluzione delle controversie investitore-Stato (successivamente sostituita nell'API dal sistema giurisdizionale per gli investimenti) in cui gli Stati membri figurano in qualità di convenuti 1 . Questi elementi non possono essere coerentemente separati dalle disposizioni sostanziali o dalla risoluzione delle controversie tra Stati e, pertanto, devono essere inclusi negli accordi a livello di Unione europea.

Proporzionalità

La presente proposta è in linea con la visione della strategia Europa 2020 e contribuisce agli obiettivi dell'Unione in materia di commercio e sviluppo.

Scelta dell'atto giuridico

La presente proposta è conforme all'articolo 218 del TFUE, che prevede l'adozione da parte del Consiglio delle decisioni relative agli accordi internazionali. Non esiste nessun altro strumento giuridico che potrebbe essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Dopo che i negoziati con Singapore si erano per la maggior parte conclusi, una équipe interna guidata dal capo economista della DG Commercio ha condotto uno studio sui benefici economici da attendersi in seguito all'accordo. Secondo l'analisi le esportazioni dell'Unione verso Singapore potrebbero aumentare di circa 1,4 miliardi di EUR in un periodo di 10 anni, mentre le esportazioni di Singapore verso l'Unione potrebbero crescere di 3,5 miliardi di EUR, un dato che include le spedizioni verso l'Unione da parte delle numerose società controllate dell'UE a Singapore.

Data la notevole differenza tra le due economie dal punto di vista delle dimensioni, nonché la relativa apertura dell'economia di Singapore, è inevitabile che i vantaggi dell'accordo siano diversi per i partner in causa. Secondo le previsioni dell'analisi, il PIL reale dell'Unione potrebbe aumentare di circa 550 milioni di EUR in un periodo di 10 anni, mentre l'economia di Singapore potrebbe registrare una crescita pari a 2,7 miliardi di EUR nello stesso arco di tempo.

Tali stime sul possibile impatto economico sono ritenute conservative, data la difficoltà di quantificare con precisione gli effetti della rimozione di ostacoli non tariffari, che rappresenta un elemento chiave dell'accordo.

In considerazione del ruolo di snodo centrale che Singapore riveste per gli scambi di merci e servizi tra Europa e sud-est asiatico, è altresì probabile che i vantaggi dell'accordo aumenteranno ulteriormente se e quando l'Unione concluderà accordi con altri Stati membri dell'ASEAN.

Inoltre, le stime basate sui modelli economici non possono tenere conto del valore strategico che l'ALS e l'API tra l'UE e Singapore rivestono per l'Unione in quanto accordi cruciali per il più ampio programma dell'UE nella regione ASEAN e in Asia in generale. Dopo l'ALS tra l'UE e la Corea, quello tra l'UE e Singapore costituisce il secondo accordo commerciale di alto livello stipulato con un importante partner asiatico, mentre l'API tra l'UE e Singapore rappresenterà a sua volta il primo accordo sulla protezione degli investimenti concluso dall'Unione con un partner asiatico.

Consultazioni dei portatori di interessi

Prima dell'avvio dei negoziati bilaterali con Singapore, un contraente esterno ha effettuato una valutazione di impatto sulla sostenibilità commerciale (Trade Sustainability Impact Assessment, TSIA) dell'accordo di libero scambio tra l'UE e l'lASEAN 2 allo scopo di studiare il potenziale impatto economico, sociale e ambientale di un partenariato economico rafforzato tra le due regioni.

Nell'ambito della preparazione della TSIA, il contraente ha consultato esperti interni ed esterni, ha organizzato consultazioni pubbliche a Bruxelles e Bangkok e ha tenuto incontri bilaterali e colloqui con la società civile nell'UE e nell'ASEAN. Le consultazioni nell'ambito della TSIA hanno costituito una piattaforma per il coinvolgimento dei principali portatori di interessi e della società civile in un dialogo sulla politica commerciale in relazione al sud-est asiatico.

La relazione TSIA e le consultazioni tenute nell'ambito della sua preparazione hanno parimenti fornito alla Commissione informazioni che sono risultate di grande valore in tutti i negoziati bilaterali in materia di scambi commerciali e di investimenti avviati successivamente con singoli Stati membri dell'ASEAN.

Inoltre, prima dell'avvio dei negoziati bilaterali con Singapore la Commissione ha tenuto una consultazione pubblica sul futuro accordo comprendente un questionario predisposto per ottenere informazioni dai portatori di interessi che hanno in seguito aiutato la Commissione a stabilire priorità e a prendere decisioni nel corso del processo negoziale. Una sintesi dei risultati della consultazione è stata resa pubblica 3 .

Prima e durante i negoziati, gli Stati membri dell'UE sono inoltre stati regolarmente informati e consultati oralmente e per iscritto sui diversi aspetti della trattativa mediante il comitato per la politica commerciale del Consiglio. Anche il Parlamento europeo è stato regolarmente informato e consultato tramite la sua commissione per il commercio internazionale (INTA) e, in particolare, il suo gruppo di monitoraggio per l'ALS tra l'UE e Singapore. I testi progressivamente risultanti dai negoziati sono stati via via trasmessi alle due istituzioni.

Assunzione e uso di perizie

Il contraente esterno "Ecorys" ha effettuato una valutazione di impatto sulla sostenibilità commerciale dell'ALS tra l'UE e l'ASEAN.

Valutazione d'impatto

La TSIA, condotta da un contraente esterno e terminata nel 2009, ha concluso che un ambizioso accordo di libero scambio tra l'UE e l'ASEAN avrebbe determinato importanti impatti positivi (in termini di PIL, reddito, scambi commerciali e occupazione) sia per l'UE che per Singapore. Gli effetti a livello di reddito nazionale sono stati stimati in 13 miliardi di EUR per l'UE e in 7,5 miliardi di EUR per Singapore. Questi dati potrebbero sottostimare l'impatto reale poiché si basano su modelli commerciali del 2007, mentre gli scambi sono cresciuti sensibilmente da allora (+32 %).

Efficienza normativa e semplificazione

L'ALS e l'API tra l'UE e Singapore non sono soggetti a procedure REFIT; essi contengono tuttavia alcune disposizioni che semplificheranno le procedure commerciali e di investimento, ridurranno i costi correlati a esportazioni e investimenti e consentiranno pertanto a un maggior numero di piccole imprese di operare in entrambi i mercati. Tra i benefici attesi si annoverano norme tecniche, requisiti di conformità, procedure doganali e regole di origine meno gravosi, la protezione dei diritti di proprietà intellettuale o la riduzione dei costi dei contenziosi nell'ambito del sistema giurisdizionale per gli investimenti a carico di ricorrenti che siano PMI.

Diritti fondamentali

La proposta non incide sulla protezione dei diritti fondamentali nell'Unione.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

L'ALS tra l'UE e Singapore determinerà un'incidenza finanziaria sul bilancio UE dal lato delle entrate. Si stima che, una volta completata l'attuazione dell'accordo, i dazi non riscossi ammonteranno a 248,8 milioni di EUR. Tale stima si basa sulla proiezione delle importazioni medie per il 2025 in assenza di accordo e rappresenta la perdita annuale di entrate dovuta all'eliminazione dei dazi UE sulle importazioni da Singapore.

Si prevede che l'API tra l'UE e Singapore determinerà un'incidenza finanziaria sul bilancio UE dal lato delle spese. Questo accordo sarà il secondo stipulato dall'UE (dopo l'accordo economico e commerciale globale UE-Canada) che incorpora il sistema giurisdizionale per gli investimenti (ICS) ai fini della risoluzione delle controversie investitore-Stato. Un importo pari a 200 000 EUR di spese annuali supplementari è previsto a decorrere dal 2018 (con riserva dell'entrata in vigore dell'accordo) per finanziare la struttura permanente che comprende un tribunale di primo grado e un tribunale d'appello. Nel contempo, l'accordo comporta l'utilizzo di risorse amministrative a titolo della linea di bilancio XX 01 01 01 (spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei in servizio presso l'istituzione), in quanto si stima che un amministratore sarà destinato in qualità di equivalente a tempo pieno ad espletare le mansioni inerenti a tale accordo. Quanto sopra è indicato nella scheda finanziaria legislativa ed è soggetto alle condizioni ivi citate.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L'ALS e l'API tra l'UE e Singapore comprendono disposizioni istituzionali che delineano una struttura di organi esecutivi al fine di monitorare su base continuativa l'attuazione, il funzionamento e l'impatto degli accordi. Essendo tali accordi parte integrante delle relazioni bilaterali complessive tra l'UE e Singapore disciplinate dall'APC, le strutture menzionate rientreranno in un quadro istituzionale comune con l'APC stesso.

Il capitolo istituzionale dell'ALS istituisce un comitato per il commercio che ha principalmente il compito di supervisionare nonché di facilitare l'attuazione e l'applicazione dell'accordo. Il comitato per il commercio è composto da rappresentanti dell'UE e di Singapore che si riuniranno ogni due anni o su richiesta di una delle parti. Il comitato per il commercio avrà il compito di sovrintendere ai lavori di tutti i comitati specializzati istituiti in applicazione dell'accordo (comitato per lo scambio di merci; comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie; comitato doganale; comitato per lo scambio di servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici).

Il comitato per il commercio ha inoltre il compito di comunicare con tutte le parti interessate, compresi il settore privato e la società civile, in relazione al funzionamento e all'attuazione dell'accordo. Nell'ambito dell'accordo, entrambe le parti riconoscono l'importanza della trasparenza e dell'apertura e si impegnano a prendere in considerazione il parere del pubblico al fine di basarsi su un'ampia pluralità di prospettive nell'attuazione dell'accordo.

Il capitolo istituzionale dell'API istituisce un comitato che ha principalmente il compito di supervisionare nonché di facilitare l'attuazione e l'applicazione dell'accordo. Tra gli altri suoi compiti, previo adempimento di tutte le procedure e requisiti legali rispettivamente in capo a ciascuna parte, il comitato ha facoltà di deliberare la nomina dei membri dei tribunali ICS, stabilire il loro onorario mensile e adottare interpretazioni vincolanti dell'accordo.

Come evidenziato nella comunicazione "Commercio per tutti", la Commissione sta incrementando le risorse destinate a un'efficace attuazione e applicazione degli accordi in materia di scambi commerciali e investimenti. Nel 2017 la Commissione ha pubblicato la prima relazione annuale sull'attuazione degli ALS, che ha come scopo principale quello di fornire un quadro obiettivo dello stato di attuazione degli ALS stipulati dall'UE, evidenziando i progressi compiuti e le carenze che devono essere affrontate. L'obiettivo è che la relazione costituisca il punto di partenza per avviare un dibattito aperto e promuovere l'impegno con gli Stati membri, il Parlamento europeo e la società civile in generale per quanto riguarda il funzionamento degli ALS e la loro attuazione. Con la sua cadenza annuale, la pubblicazione della relazione consentirà un monitoraggio regolare degli sviluppi, fornendo altresì un resoconto delle modalità con cui sono stati affrontati gli aspetti prioritari identificati. La relazione interesserà l'ALS tra l'UE e Singapore dal momento della sua entrata in vigore.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'ALS tra l'UE e Singapore stabilisce le condizioni a cui gli operatori economici dell'UE possono trarre pienamente vantaggio dalle opportunità generate a Singapore in quanto snodo centrale per le attività commerciali e i trasporti nel sud-est asiatico.

Nell'ambito dei negoziati per l'accordo, la Commissione ha perseguito due obiettivi principali: in primo luogo, assicurare i migliori termini possibili di accesso per gli operatori dell'UE sul mercato di Singapore; e, in secondo luogo, stabilire un punto di riferimento prezioso per altri negoziati dell'UE nella regione.

Entrambi gli obiettivi sono stati pienamente conseguiti: l'accordo va oltre gli impegni esistenti a livello di OMC in numerosi ambiti, tra cui i servizi, gli appalti, gli ostacoli non tariffari e la protezione della proprietà intellettuale, ivi comprese le indicazioni geografiche (IG). In tutti questi ambiti, Singapore ha convenuto l'assunzione di nuovi impegni che superano in misura significativa quelli che il paese è stato sinora disposto ad accettare, anche nel suo ALS con gli Stati Uniti.

L'accordo è conforme ai criteri dell'articolo XXIV del GATT (eliminazione dei dazi e delle altre regolamentazioni restrittive del commercio per la quasi totalità degli scambi tra le parti) e dell'articolo V del GATS, che prevede un testo simile in relazione ai servizi.

In linea con gli obiettivi stabiliti nelle direttive di negoziato, la Commissione ha ottenuto quanto segue:

1)una liberalizzazione generale dei servizi e dei mercati degli investimenti, ivi comprese regole trasversali per la concessione di licenze e il riconoscimento reciproco dei diplomi, nonché norme settoriali specifiche concepite per garantire parità di condizioni alle imprese dell'UE;

2)nuove opportunità di partecipazione alle gare di appalto per gli offerenti dell'UE, in particolare nel mercato dei servizi di pubblica utilità dove operano numerosi fornitori principali dell'UE;

3)la rimozione di ostacoli di natura tecnica e normativa agli scambi di merci, tra cui la duplicazione di prove, in particolare promuovendo l'adozione di norme tecniche e principi normativi di uso comune nell'UE in settori quali veicoli a motore, prodotti elettronici, prodotti farmaceutici e dispositivi medici nonché tecnologie verdi;

4)un regime più favorevole agli scambi commerciali, basato su norme internazionali, per l'approvazione delle esportazioni di carne dall'Europa verso Singapore;

5)l'impegno di Singapore a non innalzare i dazi sulle importazioni di provenienza UE (che attualmente, su base volontaria, non vengono perlopiù applicati) nonché un accesso più conveniente per le imprese e i consumatori europei ai prodotti realizzati a Singapore;

6)un livello elevato di protezione dei diritti di proprietà intellettuale, anche per quanto riguarda l'applicazione di tali diritti, compreso alla frontiera;

7)un livello di protezione TRIPS-plus delle indicazioni geografiche dell'UE dopo la loro registrazione a Singapore, una volta che questi abbia istituito un registro delle IG (impegno che Singapore ha assunto dopo l'approvazione dell'ALS da parte del Parlamento europeo);

8)un capitolo esauriente sul commercio e sullo sviluppo sostenibile, il quale mira a garantire che gli scambi commerciali sostengano la protezione dell'ambiente e lo sviluppo sociale oltre a promuovere la gestione sostenibile delle foreste e della pesca. Tale capitolo stabilisce altresì le modalità di coinvolgimento delle parti sociali e della società civile nelle attività relative di attuazione e monitoraggio;

9)meccanismi rapidi per la risoluzione delle controversie mediante un collegio arbitrale o con l'assistenza di un mediatore; nonché

10)un nuovo ed esauriente capitolo che promuove opportunità inedite nel "settore della crescita verde", in linea con la strategia Europa 2020.

L'API tra l'UE e Singapore garantirà un livello elevato di protezione degli investimenti, salvaguardando nel contempo i diritti dell'Unione e di Singapore a legiferare e perseguire legittimi obiettivi di politica pubblica tra cui la protezione della salute pubblica, della sicurezza e dell'ambiente.

L'accordo contiene tutte le innovazioni del nuovo approccio definito dall'UE per la protezione degli investimenti nonché i suoi meccanismi di attuazione, che non sono invece presenti nei 12 trattati bilaterali sugli investimenti in essere tra Singapore e Stati membri dell'UE. Si tratta di un aspetto molto importante dell'API, dal momento che tale accordo sostituisce e pertanto migliora i 12 trattati bilaterali sugli investimenti attualmente in essere.

In linea con gli obiettivi individuati nelle direttive di negoziato, la Commissione ha ottenuto che gli investitori dell'UE e i loro investimenti a Singapore ricevano un trattamento giusto ed equo e non vengano discriminati rispetto ad investimenti di Singapore in condizioni analoghe. Nel contempo, l'API protegge gli investitori dell'UE e i loro investimenti a Singapore da forme di espropriazione, a meno che ciò non sia nel pubblico interesse, nel rispetto del principio del giusto procedimento, su base non discriminatoria e dietro pagamento di un'indennità tempestiva, congrua ed effettiva in base all'equo valore di mercato dell'investimento espropriato.

In conformità con le direttive di negoziato, l'API concluso dalla Commissione offre inoltre agli investitori la possibilità di optare per un meccanismo moderno e riformato di risoluzione delle controversie in materia di investimenti. Tale sistema garantisce il rispetto delle norme sulla protezione degli investimenti e si prefigge di instaurare un equilibrio fra l'intento di tutelare gli investitori in modo trasparente e quello di salvaguardare il diritto di uno Stato a legiferare per conseguire obiettivi di politica pubblica. L'accordo istituisce un sistema internazionale permanente e pienamente indipendente per la risoluzione delle controversie, che prevede tribunali di primo grado e tribunali d'appello, i quali condurranno i procedimenti di risoluzione delle controversie in modo trasparente e imparziale.

La Commissione è consapevole della necessità di trovare un equilibrio tra l'intento di promuovere la politica riformata dell'UE sugli investimenti e le sensibilità degli Stati membri quanto al possibile esercizio di competenze concorrenti su tali questioni. Pertanto, la Commissione non ha avanzato proposte per applicare provvisoriamente l'accordo sulla protezione degli investimenti. Nondimeno, qualora gli Stati membri intendessero visionare una proposta di attuazione provvisoria dell'accordo sulla protezione degli investimenti, la Commissione è pronta a muoversi in questo senso.

2018/0095 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)Conformemente alla decisione n. [XX] del Consiglio, l'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra (di seguito "l'accordo") è stato firmato il [XX XXX 2018].

(2)È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione europea.

(3)Conformemente all'articolo 4.11 (Mancanza di efficacia diretta) dell'accordo, esso non dovrebbe conferire alle persone diritti o imporre loro obblighi diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le parti in virtù del diritto internazionale pubblico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È concluso l'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a inviare, a nome dell'Unione europea, la notifica di cui all'articolo 4.15, paragrafo 2, dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione europea a essere vincolata dall'accordo 4 .

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

1.3.Natura della proposta/iniziativa

1.4.Obiettivi

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.6.Durata e incidenza finanziaria

1.7.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza prevista sulle spese 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'UE e Singapore

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB 5  

20.02 – Politica commerciale

1.3.Natura della proposta/iniziativa

☑ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 6  

◻ La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente

◻ La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

La proposta può essere inquadrata nella prima delle dieci priorità di Juncker – Occupazione, crescita e investimenti.

1.4.2.Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico [indicare il numero]

1

Attività ABM/ABB interessate

20.02 – Politica commerciale

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

L'accordo sulla protezione degli investimenti (API) tra l'UE e Singapore ha per obiettivo il miglioramento del clima degli investimenti tra l'Unione europea e Singapore. L'accordo apporterà benefici agli investitori europei garantendo un livello elevato di protezione dei loro investimenti a Singapore, salvaguardando nel contempo i diritti dell'Unione a legiferare e perseguire legittimi obiettivi di politica pubblica tra cui la protezione della salute pubblica, della sicurezza e dell'ambiente.

L'accordo istituisce un sistema giurisdizionale per gli investimenti (ICS) concepito per rispondere alle elevate aspettative dei cittadini e dell'industria in merito a un sistema più equo, più trasparente e istituzionalizzato per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti. Le disposizioni contenute nell'API tra l'UE e Singapore aventi un'incidenza di bilancio riguardano specificamente i costi di istituzione e funzionamento dell'ICS.

1.4.4.Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

L'API garantisce certezza del diritto e prevedibilità che, secondo le previsioni, aiuteranno l'UE e Singapore ad attirare e mantenere investimenti a beneficio delle rispettive economie.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine

Mantenere o migliorare il livello dei flussi di investimento tra l'UE e Singapore.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Nel 2016 gli investimenti esteri diretti dell'UE a Singapore ammontavano a 168 miliardi di EUR, equivalenti a oltre un quinto del volume complessivo di investimenti esteri diretti a Singapore, facendo dell'Unione il principale investitore estero nel paese. Per contro, Singapore è il terzo investitore asiatico e il settimo investitore estero per dimensioni nell'UE, con un volume di investimenti pari a circa 88 miliardi di EUR nel 2016.

Avendo stretti legami nel campo degli investimenti, l'UE e Singapore trarranno beneficio dal miglioramento del clima degli investimenti che l'API comporterà. L'accordo contiene inoltre tutte le innovazioni del nuovo approccio definito dall'UE per la protezione degli investimenti nonché i suoi meccanismi di attuazione, che non sono invece presenti nei 12 trattati bilaterali sugli investimenti in essere tra Singapore e Stati membri dell'UE, i quali verranno sostituiti dall'API.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

N.a.

1.5.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

N.a.

1.6.Durata e incidenza finanziaria

◻ Proposta/iniziativa di durata limitata

   Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

☑ Proposta/iniziativa di durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal 2018 (con riserva di ratifica in seno al Consiglio e al Parlamento europeo).

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 7  

◻ Gestione diretta ad opera della Commissione

ad opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;

   ad opera delle agenzie esecutive

◻ Gestione concorrente con gli Stati membri

☑ Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

Per quanto concerne la gestione finanziaria dell'ICS nell'ambito dell'API tra l'UE e Singapore, sarà fornito un contributo a una "struttura esistente" (vale a dire l'ICSID) affinché distribuisca gli onorari che devono essere pagati ai giudici che compongono l'ICS. Solo in caso di insorgenza di una controversia potrebbero essere richiesti onorari per la gestione dei procedimenti, essendo i servizi di segretariato dell'ICSID altrimenti gratuiti.

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

In base alle disposizioni dell'accordo quadro concluso con l'organizzazione in questione.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Rischi individuati

In base alle disposizioni dell'accordo quadro concluso con l'organizzazione in questione.

2.2.2.Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

In base alle disposizioni dell'accordo quadro concluso con l'organizzazione in questione. In particolare, le norme di controllo applicabili.

2.2.3.Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

Data l'incidenza finanziaria stimata, non è possibile individuare costi o benefici significativi quantificabili. Il contributo farà parte integrante del sistema di controllo generale della DG Commercio.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

In base alle disposizioni dell'accordo quadro concluso con l'organizzazione in questione. Si applica inoltre la strategia antifrode della DG Commercio, che contiene un capitolo specifico sulla gestione finanziaria.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero
4

Diss./Non diss. 8

di paesi EFTA 9

di paesi candidati 10

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

20.0201

Diss.

NO

NO

NO

NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero
N.a.

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

N.a.

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

Numero

4

DG: COMMERCIO

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

• Stanziamenti operativi

Numero della linea di bilancio 20.0201

Impegni

(1)

0,200

0,200

0,200

0,200

0,800

Pagamenti

(2)

0,200

0,200

0,200

0,200

0,800

Numero della linea di bilancio

Impegni

(1a)

-

-

-

-

Pagamenti

(2a)

-

-

-

-

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici 11  

0

0

0

0

Numero della linea di bilancio

(3)

TOTALE degli stanziamenti
per la DG COMMERCIO

Impegni

=1+1a +3

0,200

0,200

0,200

0,200

0,800

Pagamenti

=2+2a

+3

0,200

0,200

0,200

0,200

0,800






TOTALE degli stanziamenti operativi

Impegni

(4)

0,200

0,200

0,200

0,200

0,800

Pagamenti

(5)

0,200

0,200

0,200

0,200

0,800

• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

0

0

0

0

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 4

del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+ 6

0,200

0,200

0,200

0,200

0,800

Pagamenti

=5+ 6

0,200

0,200

0,200

0,200

0,800

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

• TOTALE degli stanziamenti operativi

Impegni

(4)

Pagamenti

(5)

• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 4

del quadro finanziario pluriennale

(importo di riferimento)

Impegni

=4+ 6

Pagamenti

=5+ 6




Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

5

"Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

DG: COMMERCIO

• Risorse umane

0,134

0,134

0,134

0,134

0,536

• Altre spese amministrative

0

0

0

0

TOTALE DG COMMERCIO

Stanziamenti

0,134

0,134

0,134

0,134

0,536

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 5

del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,134

0,134

0,134

0,134

0,536

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 5

del quadro finanziario pluriennale

Impegni

0,334

0,334

0,334

0,334

1,336

Pagamenti

0,334

0,334

0,334

0,334

1,336

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 12

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 13 ...

Funzionamento dell'ICS

- Risultato

Segretariato

1

0,200

0,200

0,200

0,200

0,800

- Risultato

Causa (cause)

-

p.m.

p.m.

p.m.

- Risultato

Totale parziale dell'obiettivo specifico 1

0,200

0,200

0,200

0,200

0,800

OBIETTIVO SPECIFICO 2...

- Risultato

Totale parziale dell'obiettivo specifico 2

Costo totale

0,200

0,200

0,200

0,200

0,800

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1.Sintesi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

0,134

0,134

0,134

0,134

0,536

Altre spese amministrative

0

0

0

0

Totale parziale della RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

Esclusa la RUBRICA 5 14
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese
di natura amministrativa

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 5

del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

0,134

0,134

0,134

0,134

0,536

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anno
2018

Anno
2019

Anno 2020

Anno 2021

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)

1

1

1

1

XX 01 01 02 (nelle delegazioni)

XX 01 05 01 (ricerca indiretta)

10 01 05 01 (ricerca diretta)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 15

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)

XX 01 04 aa 16

- in sede

- nelle delegazioni

XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta)

10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

1

1

1

1

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Monitoraggio del funzionamento dell'ICS/Gestione dei procedimenti

Personale esterno

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

   La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

   La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

   La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

Specificare l'organismo di cofinanziamento: Governo della Repubblica di Singapore

0,200

0,200

0,200

0,200

0,800

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati

0,200

0,200

0,200

0,200

0,800



3.3.Incidenza prevista sulle entrate

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso (B2016)

Incidenza della proposta/iniziativa 17

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ………….

……………

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[…]

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

[…]

(1)    Cfr. il chiarimento contenuto nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 5 dicembre 2017, Germania/Consiglio, C-600/14, punto 69.
(2)     http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/145989.htm .
(3)     http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/153666.htm .
(4)    La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
(5)    ABM: activity-based management (gestione per attività); ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).
(6)    A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(7)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html .
(8)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(9)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(10)    Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(11)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(12)    I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(13)    Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate".
(14)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(15)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).
(16)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(17)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25 % per spese di riscossione.

Bruxelles, 18.4.2018

COM(2018) 194 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra


ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

TRA L'UNIONE EUROPEA

E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,

E LA REPUBBLICA DI SINGAPORE, DALL'ALTRA

L'UNIONE EUROPEA, di seguito "l'Unione",

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,



LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,



IL REGNO DI SVEZIA, e

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

   da una parte, e

LA REPUBBLICA DI SINGAPORE, di seguito denominata "Singapore",

   dall'altra,

in appresso denominate congiuntamente "Parti",

CONSAPEVOLI di avere instaurato da tempo solidi rapporti fondati sui principi e sui valori comuni che trovano espressione nell'accordo di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall’altra (di seguito denominato "APC/UE-S"), nonché dell'importanza del vincolo economico, commerciale e d'investimento che le unisce, il quale trova riscontro anche nell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore (di seguito "ALS/UE-S");

DESIDEROSE di rafforzare ulteriormente il loro rapporto nel quadro delle loro relazioni generali e in coerenza con esse, e convinte che questo accordo creerà un nuovo clima favorevole a un ulteriore sviluppo degli investimenti tra le Parti;

RICONOSCENDO che il presente accordo intende completare e promuovere iniziative d'integrazione economica regionale;



DETERMINATE a rafforzare il loro vincolo economico, commerciale e d'investimento conformemente all'obiettivo di uno sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economiche, sociali ed ambientali, ed a promuovere gli investimenti nel rispetto di elevati livelli di tutela dell'ambiente e del lavoro, nonché delle pertinenti norme internazionalmente riconosciute e degli accordi di cui sono firmatarie;

RIAFFERMANDO il loro impegno a rispettare i principi dello sviluppo sostenibile e della trasparenza che trovano espressione nell'ALS/UE-S;

RIAFFERMANDO il diritto di ciascuna Parte di adottare ed applicare le misure necessarie a perseguire legittimi obiettivi politici, ad esempio in materia sociale ed ambientale, di sicurezza e salute pubblica, di promozione e protezione della diversità culturale;

RIAFFERMANDO la loro adesione alla Carta delle Nazioni Unite firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 e considerando i principi sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

RICONOSCENDO l'importanza della trasparenza nel commercio e negli investimenti internazionali a beneficio di tutti i portatori di interessi;

BASANDOSI sui rispettivi diritti ed obblighi derivanti dall'accordo OMC e da altri accordi ed intese multilaterali, regionali e bilaterali di cui sono parti, in particolare l'ALS/UE-S,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:



CAPO 1

OBIETTIVI E DEFINIZIONI GNERALI

ARTICOLO 1.1

Obiettivo

Il presente accordo ha per obiettivo il miglioramento del clima degli investimenti tra le Parti, conformemente alle disposizioni del presente accordo.

ARTICOLO 1.2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

1.    "investimento disciplinato", un investimento di proprietà diretta o indiretta o controllato direttamente o indirettamente da un investitore contemplato di una delle Parti nel territorio dell'altra Parte 1 .



Per "investimento" si intende qualunque tipo di attività che presenti le caratteristiche di un investimento, compresi l'impegno di capitale o di altre risorse, l'aspettativa di guadagno o di utili, l'assunzione di un rischio o una certa durata. Gli investimenti possono assumere diverse forme, tra cui:

a)    beni materiali e immateriali, beni mobili e immobili, nonché qualsiasi altro diritto patrimoniale, per esempio a titolo di locazione finanziaria, mutuo ipotecario, diritto di ritenzione e pegno;

b)    un'impresa, comprese succursali, quote, azioni e altre forme di partecipazione al capitale di un'impresa, inclusi i diritti che ne derivano;

c)    obbligazioni, prestiti e altri strumenti di debito, compresi i diritti che ne derivano;

d)    altre attività finanziarie, compresi contratti derivati, contratti a termine e opzioni;

e)    contratti chiavi in mano, di costruzione, gestione, produzione, concessione, condivisione dei proventi e altri contratti simili;

f)    crediti monetari o diritti su altre attività o all'adempimento di una prestazione contrattuale a carattere patrimoniale;



g)    diritti di proprietà intellettuale 2 e avviamento e

h)    licenze, autorizzazioni, permessi e diritti simili conferiti a norma del diritto interno, comprese le concessioni per l'esplorazione, la coltivazione, l'estrazione o lo sfruttamento di risorse naturali 3 .

I rendimenti che vengono investiti sono trattati come investimenti; i mutamenti della forma in cui sono investite o reinvestite le attività non ne alterano la qualifica di investimenti;

2.    "investitore contemplato", una persona fisica 4 o giuridica di una Parte che ha effettuato un investimento nel territorio dell'altra Parte;



3.    "persona fisica di una Parte", un cittadino di Singapore o di uno degli Stati membri dell'Unione, secondo i rispettivi ordinamenti;

4.    "persona giuridica", qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma del diritto applicabile, con o senza scopo di lucro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;

5.    "persona giuridica dell'Unione" o "persona giuridica di Singapore", una persona giuridica costituita rispettivamente secondo la legislazione dell'Unione, di uno Stato membro dell'Unione o di Singapore, che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale 5 o il principale centro di attività rispettivamente nel territorio dell'Unione o nel territorio di Singapore. Se la persona giuridica ha soltanto la sede sociale o l'amministrazione centrale nel territorio rispettivamente dell'Unione o di Singapore, essa non è considerata una persona giuridica dell'Unione o di Singapore, a meno che non eserciti un'attività commerciale sostanziale 6 rispettivamente nel territorio dell'Unione o di Singapore.



6.    "misura", qualsiasi legge, regolamento, procedura, prescrizione o pratica;

7.    "trattamento" o "misura" 7 adottati o mantenuti in vigore da una Parte, comprendenti quelli di:

a)    amministrazioni e autorità centrali, regionali o locali; e

b)    organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali;

8.    "rendimenti", tutti gli importi derivati o prodotti da un investimento o reinvestimento, compresi utili, dividendi, plusvalenze, canoni, interessi, pagamenti connessi a diritti di proprietà intellettuale, pagamenti in natura e qualsiasi altro tipo di reddito legittimo;

9.    "valuta liberamente convertibile", una valuta ampiamente trattata nei mercati valutari internazionali e ampiamente utilizzata per operazioni internazionali.

10.    "stabilimento":

a)    la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica, oppure

b)    la creazione o il mantenimento di una succursale o di un ufficio di rappresentanza,

per stabilire o mantenere legami economici durevoli nel territorio di una Parte al fine di svolgere un'attività economica;



11.    "attività economica", ogni attività di natura economica, escluse quelle svolte nell'esercizio dei pubblici poteri, ossia non a titolo commerciale né in concorrenza con uno o più operatori economici;

12.    "Parte UE", l'Unione o i suoi Stati membri oppure l'Unione e i suoi Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze definite dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

CAPO 2

PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

ARTICOLO 2.1

Campo di applicazione

1.    Il presente capo si applica agli investitori contemplati e agli investimenti disciplinati effettuati in conformità del diritto applicabile, indipendentemente dal fatto che tali investimenti siano stati effettuati prima o dopo l'entrata in vigore del presente accordo 8 .

2.    In deroga a qualsiasi altra disposizione del presente accordo, l'articolo 2.3 (Trattamento nazionale) non si applica alle sovvenzioni concesse da una Parte, compresi i prestiti, le garanzie e le assicurazioni statali.



3.    L'articolo 2.3 (Trattamento nazionale) non si applica:

a)    agli appalti pubblici di beni e servizi acquistati da pubbliche amministrazioni per scopi governativi e non ai fini di una rivendita, di un utilizzo in una fornitura di beni o in una prestazione di servizi a titolo commerciale; oppure

b)    ai servizi audiovisivi;

c)    alle attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri nei rispettivi territori di ciascuna delle Parti. Ai fini del presente accordo, per attività svolta nell'esercizio dei pubblici poteri si intende qualsiasi attività, eccetto un'attività svolta a titolo commerciale o in concorrenza con uno o più fornitori.

ARTICOLO 2.2

Investimenti e misure di regolamentazione

1.    Le Parti riaffermano il loro diritto di legiferare nei rispettivi territori al fine di conseguire legittimi obiettivi politici, ad esempio la tutela della salute pubblica, i servizi sociali, l'istruzione pubblica, la sicurezza, l'ambiente o la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati nonché la promozione e la tutela della diversità culturale.



2.    Si precisa che il semplice fatto che una Parte legiferi, anche modificando la propria legislazione, in modo tale da incidere negativamente su un investimento o da interferire nelle aspettative di un investitore, comprese le aspettative di profitto, non costituisce una violazione di un obbligo a norma del presente capo.

3.    Si precisa che la decisione di una Parte di non concedere, rinnovare o mantenere una sovvenzione:

a)    in assenza di un impegno specifico, a norma del diritto interno o di un contratto, a concedere, rinnovare o mantenere tale sovvenzione; oppure

b)    qualora la decisione venga presa in conformità delle eventuali condizioni che disciplinano la concessione, il rinnovo o il mantenimento della sovvenzione,

non costituisce una violazione delle disposizioni del presente capo.

4.    Si precisa che nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata nel senso di impedire a una Parte di interrompere la concessione di una sovvenzione 9 o di richiederne il rimborso se tali provvedimenti sono stati ordinati dal tribunale ordinario o amministrativo competente o da un'altra autorità competente 10 , oppure nel senso di imporre a tale Parte di compensare l'investitore per l'applicazione di tali provvedimenti.



ARTICOLO 2.3

Trattamento nazionale

1.    Ciascuna Parte, nel proprio territorio, riserva agli investitori contemplati dell'altra Parte e ai loro investimenti disciplinati un trattamento non meno favorevole di quello che concede, in situazioni analoghe, ai propri investitori e ai loro investimenti per quanto concerne l'esecuzione, la gestione, la conduzione, il mantenimento, l'uso, lo sfruttamento e la vendita o altri atti di disposizione dei loro investimenti.

2.    Fermo restando il paragrafo 1, ciascuna Parte può adottare o mantenere in vigore misure relative all'esecuzione, alla gestione, alla conduzione, al mantenimento, all'uso, allo sfruttamento e alla vendita o ad altri atti di disposizione di uno stabilimento, che non siano incompatibili con gli impegni inseriti nei propri elenchi di impegni specifici di cui rispettivamente agli allegati 8-A e 8-B del capo 8 (Servizi, stabilimento e commercio elettronico) dell'ALC/UE-S 11 , qualora si tratti di:

a)    misure adottate al momento dell'entrata in vigore del presente accordo o anteriormente a tale data;



b)    misure di cui alla lettera a), che vengono prorogate, sostituite o modificate dopo l'entrata in vigore del presente accordo, sempre che tali misure, una volta prorogate, sostituite o modificate, non si rivelino meno compatibili con il dettato del paragrafo 1 rispetto alle stesse misure esistenti prima della proroga, sostituzione o modifica; oppure

c)    misure non rientranti nelle lettere a) e b), a condizione che non siano applicate a investimenti disciplinati effettuati nel territorio della Parte prima dell'entrata in vigore di tali misure o in modo tale da danneggiare o provocare perdite a tali investimenti 12 .

3.    In deroga ai paragrafi 1 e 2, una Parte può adottare o applicare misure atte a riservare agli investitori contemplati e agli investimenti disciplinati dell'altra Parte un trattamento meno favorevole di quello accordato ai propri investitori ed investimenti in situazioni simili, a condizione che tali misure non siano applicate in modo da costituire una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti degli investitori contemplati o degli investimenti disciplinati dell'altra Parte nel territorio della Parte che adotta le misure, o che non rappresentino una restrizione dissimulata degli investimenti disciplinati, se tali misure:



a)    sono necessarie a tutelare la sicurezza pubblica, la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico 13 ;

b)    sono necessarie a tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante;

c)    mirano alla conservazione delle risorse naturali esauribili, sempre che tali misure siano applicate congiuntamente a restrizioni nei confronti di investitori o investimenti interni;

d)    sono necessarie per la tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico;

e)    sono necessari per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari non incompatibili con le disposizioni del presente capo, ivi comprese quelle relative:

i)    alla prevenzione di pratiche ingannevoli o fraudolente o che servono a far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale;

ii)    alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali e alla tutela della riservatezza di registri e documenti contabili delle persone fisiche;

iii)    alla sicurezza;



f)    mirano a garantire l'imposizione o la riscossione efficace o equa 14 di imposte dirette nei confronti degli investitori o degli investimenti dell'altra Parte.



ARTICOLO 2.4

Livello di trattamento

1.    Ciascuna Parte, nel proprio territorio, riserva agli investimenti disciplinati dell'altra Parte un trattamento giusto ed equo 15 garantendone la piena protezione e sicurezza in conformità dei paragrafi da 2 a 6.

2.    Una Parte viola l'obbligo di trattamento giusto ed equo di cui al paragrafo 1 nei casi in cui una misura, o una serie di misure, da essa adottata costituisca:

a)    un diniego di giustizia 16 nei procedimenti penali, civili e amministrativi;

b)    una violazione fondamentale del principio del giusto processo;

c)    un comportamento manifestamente arbitrario;

d)    condotte vessatorie o coercitive, abuso di potere o simili comportamenti lesivi della buona fede.



3.    Per decidere se l'obbligo di trattamento giusto ed equo di cui al paragrafo 2 sia stato violato, ove opportuno il tribunale può considerare se una Parte abbia o meno effettuato dichiarazioni specifiche o inequivocabili 17 a un investitore per indurlo ad effettuare l'investimento, dichiarazioni tali da creare legittime aspettative, sulle quali l'investitore contemplato abbia ragionevolmente fatto affidamento 18 ma alle quali la Parte si sia successivamente sottratta.

4.    Su richiesta di una Parte o previa raccomandazione del comitato, le Parti riesaminano il contenuto dell'obbligo di riservare un trattamento giusto ed equo in base alla procedura di modifica di cui all’articolo 4.3 (Modifiche), stabilendo in particolare, se un trattamento diverso da quelli di cui al paragrafo 2 possa anche costituire una violazione del trattamento giusto ed equo.

5.    Si precisa che la locuzione "piena protezione e sicurezza" si riferisce unicamente all'obbligo di una Parte in relazione alla sicurezza fisica degli investitori contemplati e degli investimenti disciplinati.



6.    Laddove una Parte, direttamente o tramite un organismo di cui all'articolo 1.2 (Definizioni), paragrafo 7, abbia assunto un impegno specifico ed esplicito, per mezzo di un obbligo contrattuale scritto 19 , nei confronti di un investitore contemplato dell'altra Parte in relazione ad un investimento disciplinato di tale investitore, oppure nei confronti di tale investimento disciplinato, tale Parte non può sottrarsi a tale impegno o comprometterne l'assolvimento mediante l'esercizio del suo potere pubblico 20 :

a)    in modo deliberato; oppure

b)    in modo da alterare sostanzialmente l'equilibrio di diritti e obblighi stabiliti nell'obbligo contrattuale scritto, a meno che tale Parte non offra all'investitore contemplato o all'investimento disciplinato un equo risarcimento atto a ristabilire la situazione che si sarebbe configurata qualora tale Parte non si fosse sottratta al proprio impegno o non ne avesse compromesso l'assolvimento.

7.    La violazione di un'altra disposizione del presente accordo o di un altro accordo internazionale non implica necessariamente una violazione del presente articolo.



ARTICOLO 2.5

Indennizzo delle perdite

1.    Gli investitori contemplati di una Parte, i cui investimenti disciplinati abbiano subito perdite a causa di guerre o altri conflitti armati, rivoluzioni, situazioni di emergenza nazionale, rivolte, insurrezioni o sommosse nel territorio dell'altra Parte, ottengono da quest'ultima, in materia di restituzione, indennizzo, risarcimento o altre forme di liquidazione, un trattamento non meno favorevole di quello riservato da tale Parte ai propri investitori o agli investitori di qualsiasi paese terzo, e comunque quello dei due più favorevole all'investitore contemplato interessato.

2.    Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, gli investitori contemplati di una Parte che, in una delle situazioni previste dal paragrafo 1, subiscano perdite nel territorio dell'altra Parte derivanti:

a)    dalla requisizione del loro investimento disciplinato, o di una parte di esso, ad opera delle forze armate o delle autorità dell'altra Parte; oppure

b)    dalla distruzione del loro investimento disciplinato, o di una parte di esso, ad opera delle forze armate o delle autorità dell'altra Parte, senza che la situazione lo richiedesse;

ottengono dall'altra Parte la restituzione dei beni o l'indennizzo delle perdite subite.



ARTICOLO 2.6

Espropriazione 21

1.    Nessuna delle Parti può, direttamente o indirettamente, nazionalizzare o espropriare gli investimenti disciplinati di investitori contemplati dell'altra Parte, né sottoporli a misure di effetto equivalente alla nazionalizzazione o all'espropriazione (di seguito denominate "espropriazione"), tranne nel caso in cui l'espropriazione sia effettuata:

a)    per un fine pubblico;

b)    nel rispetto del principio del giusto procedimento;

c)    su base non discriminatoria; e

d)    dietro pagamento di un'indennità tempestiva, congrua ed effettiva, in conformità di quanto previsto al paragrafo 2.

2.    L'ammontare dell'indennità corrisponde al valore equo di mercato che aveva l'investimento disciplinato immediatamente prima che l'espropriazione o l'imminente espropriazione divenisse di pubblico dominio, maggiorato degli interessi calcolati in base ad un tasso ragionevole dal punto di vista commerciale, determinato in base a criteri di mercato tenendo conto del tempo intercorso tra l'espropriazione e il pagamento. Tale indennità deve essere effettivamente riscuotibile, liberamente trasferibile in conformità dell'articolo 2.7 (Trasferimenti) e corrisposta senza indugio.



I criteri di valutazione applicati per determinare il valore equo di mercato comprendono il valore di avviamento, il valore degli attivi, compreso il valore dei beni materiali dichiarato a fini fiscali e, all'occorrenza, altri criteri.

3.    Il presente articolo non si applica al rilascio di licenze obbligatorie concesse in relazione a diritti di proprietà intellettuale, nella misura in cui il rilascio di tali licenze sia compatibile con le disposizioni dell'accordo TRIPS.

4.    Su richiesta degli investitori contemplati interessati, le misure di espropriazione o di stima sono riesaminate da un'autorità giudiziaria o da altra autorità indipendente della Parte che adotta tali misure.

ARTICOLO 2.7

Trasferimenti

1.    Ciascuna Parte consente che tutti i trasferimenti relativi ad un investimento disciplinato siano effettuati senza restrizioni o ritardi in una valuta liberamente convertibile. Tali trasferimenti comprendono:

a)    conferimenti di capitale, come il capitale iniziale e i conferimenti successivi necessari per mantenere, sviluppare o aumentare l'investimento disciplinato;

b)    utili, dividendi, plusvalenze e altri rendimenti, proventi della vendita totale o parziale o della liquidazione totale o parziale dell'investimento disciplinato;

c)    interessi, pagamenti di canoni, commissioni di gestione, di assistenza tecnica e altre competenze;



d)    versamenti effettuati in forza di un contratto concluso da un investitore contemplato o dal suo investimento disciplinato, compresi i versamenti effettuati in forza di un contratto di mutuo;

e)    redditi e altre remunerazioni del personale assunto all'estero in relazione ad un investimento disciplinato;

f)    i versamenti a norma degli articoli 2.5 (Indennizzo delle perdite) e 2.6 (Espropriazione);

g)    i pagamenti a norma dell'articolo 3.18 (Sentenza).

2.    Nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata nel senso di impedire a una Parte di applicare in modo equo e non discriminatorio la propria legislazione in materia di:

a)    fallimento, insolvenza o tutela dei diritti dei creditori;

b)    emissione e commercio di titoli, contratti a termine, opzioni o contratti derivati:

c)    informativa finanziaria o registrazione di trasferimenti, se necessario per assistere le autorità preposte all'applicazione della legge o alla regolamentazione finanziaria;

d)    illeciti penali;

e)    esecuzione di ordinanze e sentenze nel quadro di procedimenti giudiziari o amministrativi;



f)    sicurezza sociale, regimi pensionistici pubblici o di risparmio obbligatorio; oppure

g)    fiscalità.

3.    In circostanze eccezionali che causano o che rischiano di causare gravi difficoltà al funzionamento della politica economica e monetaria o di cambio di una delle Parti, la Parte interessata può adottare misure di salvaguardia temporanee relative ai trasferimenti, a condizione che tali misure siano strettamente necessarie, che la loro durata non superi in nessun caso i sei mesi 22 e che non costituiscano una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra una Parte e terzi in situazioni analoghe.

La Parte che adotta le misure di salvaguardia ne informa immediatamente l'altra Parte e presenta appena possibile un calendario per la loro soppressione.

4.    Se una Parte incontra o rischia di incontrare gravi difficoltà finanziarie relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna, può adottare o mantenere in vigore misure restrittive per quanto riguarda i trasferimenti connessi agli investimenti.



5.    Le Parti si adoperano per evitare l'applicazione delle misure restrittive di cui al paragrafo 4. Le misure restrittive adottate o mantenute in vigore a norma del paragrafo 4 sono non discriminatorie, di durata limitata e non vanno oltre quanto necessario per porre rimedio alle difficoltà relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna. Tali misure sono conformi alle condizioni stabilite nell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, concluso a Marrakech il 15 aprile 1994 (di seguito denominato "accordo OMC") e compatibili con l'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale, a seconda dei casi.

6.    La Parte che mantiene in vigore o che ha adottato o modificato misure restrittive a norma del paragrafo 4 ne dà notifica all'altra Parte senza indugio.

7.    Qualora siano adottate o mantenute in vigore misure restrittive a norma del paragrafo 4, si tengono senza indugio consultazioni in seno al comitato. Tali consultazioni servono a valutare la situazione della bilancia dei pagamenti della Parte interessata e le misure restrittive adottate o mantenute in vigore a norma del paragrafo 4, tenendo conto, tra l'altro, di fattori quali:

a)    la natura e la portata delle difficoltà finanziarie relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna;

b)    la situazione economica e commerciale esterna; oppure

c)    le misure correttive alternative che potrebbero essere adottate.



Nel corso delle consultazioni si esamina la conformità delle misure restrittive ai paragrafi 4 e 5. Sono accettati tutti i dati statistici e di altra natura presentati dal Fondo monetario internazionale (di seguito denominato "FMI") relativi a cambi, riserve monetarie e bilancia dei pagamenti; le conclusioni si basano sulla valutazione dell'FMI in merito alla situazione della bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna della Parte interessata.

ARTICOLO 2.8

Surrogazione

Qualora una Parte, o un organismo che opera per conto di tale Parte, effettui un pagamento a favore di uno dei propri investitori in base a una garanzia, un contratto di assicurazione o una qualsiasi altra forma indennitaria da essi sottoscritti o concessi in relazione a un investimento, l'altra Parte riconosce la surrogazione, il trasferimento di qualsiasi diritto o titolo o la cessione di qualsiasi pretesa in relazione a tale investimento. La Parte o l'organismo che opera per conto della Parte può far valere il diritto o la pretesa surrogati o ceduti allo stesso titolo con cui l'investitore avrebbe potuto far valere il diritto o la pretesa originari. Tali diritti surrogati possono essere esercitati dalla Parte o dall'organismo che opera per conto della Parte, oppure dall'investitore previa autorizzazione della Parte o dell'organismo che opera per conto della Parte.



CAPO 3

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

SEZIONE A

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA GLI INVESTITORI E LE PARTI

ARTICOLO 3.1

Campo di applicazione e definizioni

1.    La presente sezione si applica alle controversie tra un ricorrente di una Parte e l'altra Parte, relative a un trattamento 23 che si presume abbia violato le disposizioni di cui al capo 2 (Protezione degli investimenti), qualora si ritenga che tale violazione abbia causato danni o perdite al ricorrente o alla sua impresa stabilita in loco.

2.    Ai fini della presente sezione, salvo disposizione contraria, si intende per:

a)    "parti della controversia", il ricorrente e il convenuto;



b)    "ricorrente", un investitore di una delle Parti che intende presentare o ha presentato una domanda in applicazione della presente sezione, agendo:

i)    per proprio conto; oppure

ii)    per conto di un'impresa stabilita in loco, quale definita alla lettera c), di proprietà o sotto il controllo del ricorrente 24 ;

c)    "impresa stabilita in loco", una persona giuridica di proprietà o sotto il controllo 25 di un investitore di una delle Parti, stabilita nel territorio dell'altra Parte;

d)    "Parte non coinvolta nella controversia", Singapore, qualora il convenuto sia l'Unione o uno Stato membro dell'Unione; oppure l'Unione, qualora il convenuto sia Singapore;

e)    "convenuto", Singapore oppure, nel caso della Parte UE, l'Unione o lo Stato membro dell'Unione, a seconda della notifica effettuata a norma dell'articolo 3.5 (Avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento) e



f)    "finanziamento da parte di terzi", qualsiasi finanziamento erogato da una persona fisica o giuridica che non sia coinvolta nella controversia, ma che concluda un accordo con una parte della controversia per finanziare in tutto o in parte le spese del procedimento sotto forma di una donazione o di una sovvenzione, oppure in cambio di una quota o di altra pretesa in relazione ai proventi sui quali la parte della controversia possa acquisire un diritto in esito al procedimento.

ARTICOLO 3.2

Risoluzione amichevole

Qualsiasi controversia deve per quanto possibile essere risolta amichevolmente mediante negoziati e, ove possibile, prima della presentazione di una richiesta di consultazioni a norma dell'articolo 3.3 (Consultazioni). La risoluzione amichevole di una controversia può avvenire in qualsiasi momento, anche dopo l'avvio del procedimento di risoluzione delle controversie a norma della presente sezione.

ARTICOLO 3.3

Consultazioni

1.    Se non è possibile risolvere una controversia come previsto all'articolo 3.2 (Risoluzione amichevole), il ricorrente di una Parte che adduca una violazione delle disposizioni del capo 2 (Protezione degli investimenti) può presentare all'altra Parte una richiesta di consultazioni.



2.    La richiesta di consultazioni contiene le seguenti informazioni:

a)    il nome e l'indirizzo del ricorrente e, qualora tale richiesta sia presentata per conto di un'impresa stabilita in loco, il nome, l'indirizzo e il luogo di costituzione dell'impresa stabilita in loco;

b)    le disposizioni del capo 2 (Protezione degli investimenti) che si presume siano state violate;

c)    la base giuridica e fattuale della controversia, compreso il trattamento che si presume abbia violato le disposizioni del capo 2 (Protezione degli investimenti); e

d)    la misura correttiva richiesta e la stima della perdita o del danno che tale violazione avrebbe causato al ricorrente o alla sua impresa stabilita in loco.

3.    La richiesta di consultazioni è presentata:

a)    entro 30 mesi dalla data in cui il ricorrente o, se del caso, l'impresa stabilita in loco, sia venuto a conoscenza, o avrebbe dovuto venire a conoscenza, del trattamento che si presume abbia violato le disposizioni del capo 2 (Protezione degli investimenti) oppure



b)    qualora il termine di cui alla lettera a) scada mentre sono esperiti i mezzi di ricorso nazionali, entro un anno dalla data in cui il ricorrente o, se del caso, l'impresa stabilita in loco, abbia rinunciato a esperire i mezzi di ricorso nazionali e, in ogni caso, entro 10 anni dalla data in cui il ricorrente o, se del caso, l'impresa stabilita in loco, sia venuto a conoscenza, o avrebbe dovuto venire a conoscenza, del trattamento che si presume abbia violato le disposizioni del capo 2 (Protezione degli investimenti).

4.    Qualora il ricorrente non abbia presentato una domanda a norma dell'articolo 3.6 (Presentazione della domanda al tribunale) entro 18 mesi dalla presentazione della richiesta di consultazioni, si ritiene che il ricorrente abbia ritirato la propria richiesta di consultazioni e qualsiasi avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento, e che abbia rinunciato al proprio diritto di presentare tale domanda. Tale periodo può essere esteso di comune accordo tra le parti coinvolte nelle consultazioni.

5.    I termini di cui ai paragrafi 3 e 4 non rendono una domanda irricevibile se il ricorrente può dimostrare che la mancata richiesta di consultazioni o la mancata presentazione della domanda, a seconda del caso, è attribuibile all'impossibilità del ricorrente di agire in conseguenza di azioni deliberatamente intraprese dall'altra Parte, a condizione che il ricorrente agisca non appena sia ragionevolmente nella possibilità di farlo.

6.    La richiesta di consultazioni è inviata all'Unione qualora riguardi una presunta violazione del presente accordo da parte dell'Unione o di uno Stato membro dell'Unione.

7.    Le parti della controversia possono tenere le consultazioni mediante videoconferenza o altri mezzi, ove opportuno, ad esempio quando l'investitore sia una piccola o media impresa.



ARTICOLO 3.4

Mediazione e risoluzione alternativa delle controversie

1.    In qualsiasi momento, anche anteriormente alla notifica dell'avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento, le parti della controversia possono concordare di fare ricorso alla mediazione.

2.    Il ricorso alla mediazione è volontario e lascia impregiudicata la posizione giuridica di entrambe le parti della controversia.

3.    Il ricorso alla mediazione può essere disciplinato dalle regole di cui all'allegato 6 (Meccanismo di mediazione per le controversie tra gli investitori e le Parti) o da altre norme simili convenute dalle parti della controversia. I termini di cui all'allegato 6 (Meccanismo di mediazione per le controversie tra gli investitori e le Parti) possono essere modificati previo accordo tra le parti della controversia.

4.    Il mediatore è nominato di comune accordo tra le parti della controversia o in conformità dell'allegato 6 (Meccanismo di mediazione per le controversie tra gli investitori e le Parti), articolo 3 (Scelta del mediatore) I mediatori si conformano alle disposizioni dell'allegato 7 (Codice di condotta dei membri del tribunale, del tribunale d'appello e dei mediatori)

5.    Le parti della controversia si adoperano per pervenire a una soluzione concordata entro 60 giorni dalla nomina del mediatore.



6.    Una volta che le parti della controversia abbiano deciso di fare ricorso alla mediazione, l'articolo 3.3 (Consultazioni), paragrafi 3 e 4, non si applica nel periodo compreso tra la data in cui si è convenuto di fare ricorso alla mediazione e i 30 giorni successivi alla data in cui una delle parti della controversia abbia deciso di porre fine alla mediazione con lettera indirizzata al mediatore e all'altra parte della controversia.

7.    Nessuna disposizione del presente articolo osta a che le parti della controversia facciano ricorso ad altri metodi di risoluzione alternativa delle controversie.

ARTICOLO 3.5

Avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento

1.    Qualora la controversia non possa essere risolta entro tre mesi dalla presentazione della richiesta di consultazioni, il ricorrente può notificare un avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento, che specifica per iscritto l'intenzione del ricorrente di avviare il procedimento per la risoluzione della controversia e contiene le seguenti informazioni:

a)    il nome e l'indirizzo del ricorrente e, qualora tale richiesta sia presentata per conto di un'impresa stabilita in loco, il nome, l'indirizzo e il luogo di costituzione dell'impresa stabilita in loco;

b)    le disposizioni del capo 2 (Protezione degli investimenti) che si presume siano state violate;

c)    la base giuridica e fattuale della controversia, compreso il trattamento che si presume abbia violato le disposizioni del capo 2 (Protezione degli investimenti); e



d)    la misura correttiva richiesta e la stima della perdita o del danno che tale violazione avrebbe causato al ricorrente o alla sua impresa stabilita in loco.

L'avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento viene inviato all'Unione o a Singapore, a seconda dei casi.

2.    Qualora l'avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento sia stato inviato all'Unione, quest'ultima procede alla determinazione del convenuto entro due mesi dalla data di ricevimento dell'avviso. L'Unione informa il ricorrente senza indugio di tale determinazione, sulla quale il ricorrente può basarsi per presentare una domanda a norma dell'articolo 3.6 (Presentazione della domanda al tribunale).

3.    Qualora il convenuto non sia stato determinato a norma del paragrafo 2, si applicano le disposizioni seguenti:

a)    qualora l'avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento identifichi esclusivamente un trattamento di uno Stato membro dell'Unione, tale Stato membro agisce in qualità di convenuto;

b)    qualora l'avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento identifichi un trattamento di un'istituzione, di un organo o di un organismo dell'Unione, l'Unione agisce in qualità di convenuto.

4.    Qualora l'Unione o uno Stato membro agisca in qualità di convenuto, né l'Unione né lo Stato membro interessato possono invocare l'inammissibilità di una domanda, né altrimenti invocare l'infondatezza o l'invalidità di una domanda o di una sentenza argomentando che il convenuto dovrebbe essere o avrebbe dovuto essere l'Unione e non lo Stato membro, o viceversa.



5.    Si precisa che nessuna disposizione del presente accordo né del meccanismo di risoluzione delle controversie applicabile impedisce all'Unione e allo Stato membro interessato di scambiarsi tutte le informazioni relative ad una controversia.

ARTICOLO 3.6

Presentazione della domanda al tribunale

1.    Non prima di tre mesi dalla data della notifica dell'avviso a norma dell'articolo 3.5 (Avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento), il ricorrente può presentare la domanda al tribunale in applicazione di uno dei seguenti meccanismi di risoluzione delle controversie 26 :

a)    la convenzione sulla risoluzione delle controversie in materia di investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati del 18 marzo 1965 (di seguito "ICSID"), a condizione che sia il ricorrente sia lo Stato del convenuto vi abbiano aderito;



b)    la convenzione ICSID in conformità del regolamento del meccanismo supplementare per l'amministrazione dei procedimenti da parte del Segretariato del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti (di seguito, "regolamento del meccanismo supplementare ICSID"), a condizione che il ricorrente o lo Stato del convenuto vi abbiano aderito 27 ;

c)    il regolamento arbitrale della commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL); oppure

d)    qualsiasi altro quadro normativo con l'accordo delle parti della controversia.

2.    Il paragrafo 1 del presente articolo costituisce il consenso del convenuto alla presentazione della domanda a norma della presente sezione. Il consenso a norma del paragrafo 1 e la presentazione della domanda a norma della presente sezione sono ritenuti conformi:

a)    alle disposizioni del capo II della convenzione ICSID e del regolamento del meccanismo supplementare ICSID, per il consenso scritto delle parti della controversia e

b)    alle disposizioni di cui all'articolo II della convenzione delle Nazioni Unite sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, conclusa a New York il 10 giugno 1958, (di seguito "convenzione di New York") per una "convenzione scritta".



ARTICOLO 3.7

Condizioni per la presentazione della domanda

1.    È possibile presentare una domanda a norma della presente sezione soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)    la presentazione della domanda è corredata del consenso scritto del ricorrente alla risoluzione della controversia in conformità delle procedure di cui alla presente sezione e della scelta di uno dei meccanismi di cui all'articolo 3.6 (Presentazione della domanda al tribunale), paragrafo 1, come meccanismo applicabile alla risoluzione della controversia;

b)    sono trascorsi come minimo sei mesi dalla presentazione della richiesta di consultazioni a norma dell'articolo 3.3 (Consultazioni) e almeno tre mesi dalla presentazione dell'avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento a norma dell'articolo 3.5 (Avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento);

c)    la richiesta di consultazioni e l'avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento presentati dal ricorrente erano conformi alle disposizioni di cui rispettivamente all'articolo 3.3 (Consultazioni), paragrafo 2, e all'articolo 3.5 (Avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento), paragrafo 1;

d)    le basi giuridiche e fattuali della controversia sono state oggetto di consultazioni preventive a norma dell'articolo 3.3 (Consultazioni);

e)    tutte le richieste specificate nella domanda presentata a norma dell'articolo 3.6 (Presentazione della domanda al tribunale) trovano giustificazione nel trattamento descritto nell'avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento presentato a norma dell'articolo 3.5 (Avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento);



f)    il ricorrente:

i)    ritira ogni eventuale altra domanda pendente, in relazione allo stesso trattamento che si presume abbia violato le disposizioni di cui al capo 2 (Protezione degli investimenti), presentata al tribunale o depositata davanti a qualunque altro organo giurisdizionale interno o internazionale a norma dell'ordinamento interno o internazionale;

ii)    dichiara che non intende presentare una simile domanda in futuro; e

iii)    dichiara che non darà esecuzione a qualunque sentenza emessa a norma della presente sezione prima che tale sentenza diventi definitiva e che si asterrà dall'impugnare in appello una sentenza emessa a norma della presente sezione, dal chiederne il riesame, l'annullamento o la revisione e dall'avviare qualunque altro procedimento analogo dinanzi a organi giurisdizionali interni o internazionali in relazione a detta sentenza.

2.    Ai fini del paragrafo 1, lettera f), per "ricorrente" s'intende l'investitore e, se del caso, l'impresa stabilita in loco. In aggiunta, ai fini del paragrafo 1, lettera f), punto i), per "ricorrente" si intendono anche tutte le persone che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale dell'investitore o, se del caso, dell'impresa stabilita in loco, oppure tutte le persone direttamente o indirettamente controllate dall'investitore o, se del caso, dall'impresa stabilita in loco.

3.    Su richiesta del convenuto, il tribunale dichiara la propria incompetenza qualora il ricorrente non soddisfi le condizioni o non abbia effettuato le dichiarazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.



4.    Nessuna disposizione del paragrafo 1, lettera f), impedisce al ricorrente di richiedere misure di protezione provvisorie davanti ai tribunali ordinari o amministrativi del convenuto prima dell'avvio o nel corso di un procedimento dinanzi a una delle sedi di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 3.6 (Presentazione della domanda al tribunale). Ai fini del presente articolo, le misure di protezione provvisorie mirano unicamente a tutelare i diritti e gli interessi del ricorrente e non comportano il risarcimento di danni o una decisione sul merito della questione oggetto della controversia.

5.    Si precisa che il tribunale dichiara la propria incompetenza qualora una controversia sia effettivamente o molto probabilmente insorta nel momento in cui il ricorrente abbia acquisito la proprietà o il controllo dell'investimento oggetto della controversia e il tribunale determini su basi fattuali che il ricorrente ha acquisito la proprietà o il controllo dell'investimento con l'obiettivo principale di presentare la domanda a norma della presente sezione. Rimangono comunque salve eventuali altre eccezioni relative alla competenza che potrebbero essere sollevate dal tribunale.

ARTICOLO 3.8

Finanziamento da parte di terzi

1.    La parte della controversia che si avvalga di un finanziamento di terzi notifica all'altra parte della controversia e al tribunale il nome e l'indirizzo del terzo finanziatore.

2.    La notifica è effettuata al momento della presentazione della domanda oppure senza indugio non appena l'accordo di finanziamento da parte di terzi è concluso o la donazione o sovvenzione è effettuata.



ARTICOLO 3.9

Tribunale di primo grado

1.    È istituito un tribunale di primo grado (di seguito "il tribunale") competente a esaminare le domande presentate a norma dell'articolo 3.6 (Presentazione della domanda al tribunale).

2.    Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo il comitato nomina sei membri del tribunale. Ai fini di tale nomina:

a)    La Parte UE designa due membri;

b)    Singapore designa due membri e

c)    la Parte UE e Singapore designano congiuntamente due membri che non siano cittadini né di uno Stato membro dell'Unione né di Singapore.

3.    Il comitato può decidere di aumentare o diminuire il numero di membri mediante in base a multipli di tre. Le nomine supplementari sono effettuate in base alle stesse regole previste al paragrafo 2.

4.    I membri del tribunale possiedono le qualifiche richieste nei loro rispettivi paesi per la nomina all'esercizio della funzione giurisdizionale o sono giuristi di riconosciuta competenza. Possiedono conoscenze o esperienze specifiche in materia di diritto internazionale pubblico. È auspicabile che abbiano competenze specifiche in materia di diritto internazionale degli investimenti, di diritto commerciale internazionale o di risoluzione delle controversie derivanti da investimenti internazionali o da accordi commerciali internazionali.



5.    I membri del tribunale sono nominati per un mandato di otto anni; tuttavia il primo mandato di tre delle sei persone nominate immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente accordo, da designare mediante sorteggio, è prorogato a dodici anni. Il mandato di un membro è rinnovabile alla scadenza con decisione del comitato. Non appena si crea un posto vacante, esso è occupato. Una persona designata a sostituirne un'altra il cui mandato non sia scaduto resta in carica per il resto del mandato del suo predecessore. Una persona in funzione presso una divisione del tribunale al momento della scadenza del suo mandato può, con l'autorizzazione del presidente del tribunale, continuare a esercitare le proprie funzioni presso tale divisione fino al termine dei procedimenti in corso in quella divisione e, solo a tal fine, continua ad essere membro del tribunale.

6.    Il tribunale ha un presidente e un vicepresidente incaricati delle questioni organizzative. Sono nominati per un mandato di quattro anni e sono scelti per sorteggio tra i membri designati a norma del paragrafo 2, lettera c). Essi svolgono le loro funzioni secondo un sistema di rotazione a sorteggio effettuato dal presidente del comitato. Il vicepresidente sostituisce il presidente quando quest'ultimo non è disponibile.

7.    Il tribunale esamina le cause in divisioni composte da tre membri, nominati rispettivamente a norma del paragrafo 2, lettera a), del paragrafo 2, lettera b), e del paragrafo 2, lettera c). La divisione è presieduta dal membro nominato a norma del paragrafo 2, lettera c).

8.    Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda a norma dell'articolo 3.6 (Presentazione della domanda al tribunale), il presidente del tribunale nomina i membri che compongono la divisione del tribunale incaricata di esaminare la causa secondo un sistema di rotazione, in modo da garantire che la composizione di ogni divisione sia aleatoria e imprevedibile e da dare a tutti i membri le stesse opportunità di svolgere le proprie funzioni.



9.    In deroga al paragrafo 7, le parti di una controversia possono convenire che la causa sia esaminata da un solo membro. Tale membro è scelto dal presidente del tribunale tra i membri che sono stati nominati a norma del paragrafo 2, lettera c). Il convenuto considera la richiesta del ricorrente con la debita attenzione, in particolare quando il ricorrente è una piccola o media impresa o quando si tratta di una richiesta di indennizzo o di risarcimento danni per un importo relativamente ridotto. Tale richiesta deve essere contestuale al deposito della domanda a norma dell'articolo 3.6 (Presentazione della domanda al tribunale).

10.    Il tribunale stabilisce le proprie procedure di lavoro.

11.    I membri del tribunale garantiscono la loro disponibilità e la loro capacità di svolgere le funzioni di cui alla presente sezione.

12.    Affinché la loro disponibilità sia garantita, i membri ricevono il pagamento di un onorario mensile stabilito mediante decisione del comitato. Il presidente del tribunale e, se del caso, il vicepresidente, ricevono un compenso equivalente all'onorario determinato conformemente all'articolo 3.10(Tribunale d'appello), paragrafo 11, per ogni giorno di lavoro svolto nell'adempimento delle funzioni di presidente del tribunale in applicazione della presente sezione.

13.    L'onorario mensile e l'onorario giornaliero percepiti dal presidente o dal vicepresidente per lo svolgimento delle funzioni di presidente del tribunale in applicazione della presente sezione sono corrisposti in misura uguale da entrambe le Parti e versati su un conto gestito dal segretariato dell'ICSID. Qualora una Parte ometta di versare l'onorario mensile o giornaliero, l’altra Parte può scegliere di pagarlo. Tali eventuali arretrati rimangono esigibili, maggiorati degli interessi adeguati.



14.    A meno che il comitato non adotti una decisione a norma del paragrafo 15, l'importo di altri onorari e spese dei membri di una divisione del tribunale è determinato a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento amministrativo e finanziario della convenzione ICSID in vigore alla data della presentazione della domanda ed è suddiviso dal tribunale tra le parti della controversia in conformità dell'articolo 3.21 (Spese).

15.    Su decisione del comitato, gli onorari mensili e gli altri onorari e spese possono essere trasformati definitivamente in retribuzione regolare. In tal caso, i membri svolgono le loro funzioni a tempo pieno e il comitato stabilisce la loro retribuzione e le questioni organizzative correlate. In tal caso i membri non sono autorizzati ad esercitare un'altra attività professionale, retribuita o no, a meno che il presidente del tribunale non conceda eccezionalmente una deroga.

16.    Il segretariato dell'ICSID funge da segretariato del tribunale, fornendo a quest'ultimo il sostegno appropriato. Le spese di tale sostegno sono suddivise dal tribunale tra le parti della controversia in conformità dell’articolo 3.21 (Spese).

ARTICOLO 3.10

Tribunale d'appello

1.    È istituito un tribunale d'appello permanente, competente a esaminare gli appelli contro le sentenze provvisorie del tribunale.



2.    Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo il comitato nomina sei membri del tribunale d'appello. Ai fini di tale nomina:

a)    La Parte UE designa due membri;

b)    Singapore designa due membri e

c)    la Parte UE e Singapore designano congiuntamente due membri che non siano cittadini né di uno Stato membro dell'Unione né di Singapore.

3.    Il comitato può decidere di aumentare o diminuire il numero dei membri del tribunale in base a multipli di tre. Le nomine supplementari sono effettuate in base alle stesse regole previste al paragrafo 2.

4.    I membri del tribunale d'appello possiedono le qualifiche richieste nei loro rispettivi paesi per la nomina all'esercizio delle più alte funzioni giurisdizionali o sono giuristi di riconosciuta competenza. Possiedono conoscenze o competenze specifiche in materia di diritto internazionale pubblico. È auspicabile che abbiano competenze specifiche in materia di diritto internazionale degli investimenti, di diritto commerciale internazionale o di risoluzione delle controversie derivanti da investimenti internazionali o da accordi commerciali internazionali.



5.    I membri del tribunale d'appello sono nominati per un mandato di otto anni; tuttavia, il primo mandato di tre delle sei persone nominate immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente accordo, da designare mediante sorteggio, è prorogato a dodici anni. Il mandato di un membro è rinnovabile alla scadenza con decisione del comitato. Non appena si crea un posto vacante, esso è occupato. Una persona designata a sostituirne un'altra il cui mandato non sia scaduto resta in carica per il resto del mandato del suo predecessore. Una persona in funzione presso una divisione del tribunale d'appello al momento della scadenza del suo mandato può, con l'autorizzazione del presidente del tribunale d'appello, continuare ad esercitare le proprie funzioni presso tale divisione fino al termine dei procedimenti in corso in tale divisione e, solo a tal fine, continua ad essere membro del tribunale d'appello.

6.    Il tribunale d'appello ha un presidente e un vicepresidente incaricati delle questioni organizzative. Sono nominati per un mandato di quattro anni e sono scelti per sorteggio tra i membri del tribunale d'appello designati a norma del paragrafo 2, lettera c). Essi svolgono le loro funzioni secondo un sistema di rotazione a sorteggio effettuato dal presidente del comitato. Il vicepresidente sostituisce il presidente quando quest'ultimo non è disponibile.

7.    Il tribunale d'appello esamina le cause in divisioni composte da tre membri, nominati rispettivamente a norma del paragrafo 2, lettera a), del paragrafo 2, lettera b), e del paragrafo 2, lettera c). La divisione è presieduta dal membro nominato a norma del paragrafo 2, lettera c).

8.    Il presidente del tribunale d'appello nomina i membri che compongono la divisione del tribunale d'appello incaricata di esaminare la causa secondo un sistema di rotazione, in modo da garantire che la composizione di ogni divisione sia aleatoria e imprevedibile e da dare a tutti i membri le stesse opportunità di svolgere le proprie funzioni.

9.    Il tribunale d'appello stabilisce le proprie procedure di lavoro.



10.    I membri del tribunale d'appello garantiscono la loro disponibilità e la loro capacità di svolgere le funzioni di cui alla presente sezione.

11.    Affinché la loro disponibilità sia garantita, i membri percepiscono un onorario mensile e ricevono un compenso, stabilito con decisione del comitato, per ogni giorno di lavoro svolto nell'adempimento delle funzioni di membro. Il presidente del tribunale d'appello e, se del caso, il vicepresidente, ricevono un compenso per ogni giorno di lavoro svolto nell'adempimento delle funzioni di presidente del tribunale d'appello in applicazione della presente sezione.

12.    L'onorario mensile e l'onorario giornaliero percepiti dal presidente o dal vicepresidente per lo svolgimento delle funzioni di presidente del tribunale d'appello in applicazione della presente sezione sono corrisposti in misura uguale da entrambe le Parti e versati su un conto gestito dal segretariato dell'ICSID. Qualora una Parte ometta di versare l'onorario mensile o l'onorario giornaliero, l'altra Parte può scegliere di pagarlo. Tali eventuali arretrati rimangono esigibili, maggiorati degli interessi adeguati.

13.    Su decisione del comitato, gli onorari mensili e giornalieri possono essere trasformati definitivamente in retribuzione regolare. In tal caso, i membri del tribunale d'appello svolgono le loro funzioni a tempo pieno e il comitato stabiliscile retribuzioni e le questioni organizzative correlate. In tal caso i membri del tribunale d'appello non sono autorizzati ad esercitare un'altra attività professionale, retribuita o no, a meno che il presidente del tribunale d'appello non conceda eccezionalmente una deroga.

14.    Il segretariato dell'ICSID funge da segretariato del tribunale d'appello, fornendo a quest'ultimo il sostegno appropriato. Le spese di tale sostegno sono suddivise dal tribunale tra le parti della controversia in conformità dell’articolo 3.21 (Spese).



ARTICOLO 3.11

Norme etiche

1.    I membri del tribunale e del tribunale d'appello sono scelti tra persone che offrono tutte le garanzie d'indipendenza. Non sono collegati ad alcun governo 28 e, in particolare, non ricevono istruzioni da organizzazioni o governi riguardo a questioni attinenti alla controversia. Non partecipano all'esame di controversie che possano generare conflitti di interessi diretti o indiretti e a tal fine si conformano alle disposizioni dell'allegato 7 (Codice di condotta dei membri del tribunale, del tribunale d'appello e dei mediatori). Dopo la nomina, inoltre, si astengono dall'agire in qualità di consulenti esperti o testimoni di parte in qualsiasi controversia in materia di protezione degli investimenti, sia essa nuova o in corso, insorta nel quadro del presente accordo, di qualsiasi altro accordo o del diritto interno.

2.    Qualora una parte della controversia ritenga che un membro abbia un conflitto di interessi, tale parte invia al presidente del tribunale o al presidente del tribunale d'appello un avviso di ricusazione della nomina di tale membro. L'avviso di ricusazione è inviato entro 15 giorni dalla data in cui la composizione della divisione del tribunale o del tribunale d'appello è stata comunicata alla parte della controversia, o entro 15 giorni dalla data in cui tale parte è venuta a conoscenza dei fatti in questione, qualora questi ultimi non potessero ragionevolmente essere noti al momento della composizione della divisione del tribunale. L'avviso di ricusazione contiene i motivi della ricusazione.



3.    Qualora, entro 15 giorni dalla data dell'avviso di ricusazione, il membro ricusato abbia scelto di non dimettersi dalla divisione, il presidente del tribunale o il presidente del tribunale d'appello, udite le parti della controversia e dopo aver accordato al membro l'opportunità di presentare osservazioni, prende una decisione entro 45 giorni dal ricevimento dell'avviso di ricusazione e senza indugio ne dà notifica alle parti della controversia e agli altri membri della divisione.

4.    Se la ricusazione riguarda la nomina del presidente del tribunale a una divisione, la decisione è presa dal presidente del tribunale d'appello e viceversa.

5.    Su raccomandazione motivata del presidente del tribunale d'appello le parti,, mediante decisione del comitato, possono decidere di destituire un membro del tribunale o del tribunale d'appello la cui condotta sia incompatibile con gli obblighi di cui al paragrafo 1 e con la sua permanenza in qualità di membro del tribunale o del tribunale d'appello. Se ad essere messa in questione è la condotta del presidente del tribunale d'appello, la raccomandazione motivata è presentata dal presidente del tribunale di primo grado. Gli articoli 3.9 (Tribunale di primo grado), paragrafo 5, e 3.10 (Tribunale d'appello), paragrafo 4, si applicano, mutatis mutandis, per la copertura di posti vacanti che possono crearsi a norma del presente paragrafo.



ARTICOLO 3.12

Meccanismo multilaterale di risoluzione delle controversie

Le Parti si adoperano, tra di esse e insieme ad altri partner commerciali interessati, per costituire un tribunale multilaterale per gli investimenti e un meccanismo d'appello per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti internazionali. Al momento della costituzione di tale meccanismo multilaterale il comitato valuta l'adozione di una decisione volta a stabilire che le controversie in materia di investimenti insorte nel quadro della presente sezione siano risolte mediante tale meccanismo multilaterale e adotta le misure transitorie appropriate.

ARTICOLO 3.13

Diritto applicabile e regole di interpretazione

1.    Il tribunale decide se il trattamento oggetto della domanda rappresenta una violazione di un obbligo a norma del capo 2 (Protezione degli investimenti).



2.    Fatto salvo il paragrafo 3, il tribunale applica il presente accordo interpretandolo in conformità della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati e di altre norme e principi di diritto internazionale applicabili tra le Parti 29 .

3.    Qualora insorgano gravi preoccupazioni riguardo a problemi di interpretazione che possano incidere su questioni relative al presente accordo, il comitato, a norma dell'articolo 4.1 (Comitato), paragrafo 4, lettera f), può adottare interpretazioni delle disposizioni del presente accordo. Le interpretazioni adottate dal comitato sono vincolanti per il tribunale e per il tribunale d'appello e ogni sentenza deve conformarsi a tale interpretazione. Il comitato può decidere che un'interpretazione produca effetti vincolanti a partire da una determinata data.

ARTICOLO 3.14

Domande manifestamente infondate

1.    Entro 30 giorni dalla costituzione di una divisione del tribunale a norma dell'articolo 3.9 (Tribunale di primo grado), e in ogni caso anteriormente alla prima udienza della divisione del tribunale, il convenuto può sollevare un'eccezione volta a dimostrare che la domanda è manifestamente infondata.



2.    Il convenuto specifica con la massima precisione possibile i motivi di tale eccezione.

3.    Il tribunale, dopo aver dato alle parti della controversia la possibilità di presentare le loro osservazioni sull'eccezione, nel corso della prima udienza della divisione del tribunale o subito dopo, emette una decisione o pronuncia una sentenza provvisoria in merito all'eccezione.

4.    Tale procedura e qualsiasi decisione del tribunale lasciano impregiudicato il diritto del convenuto di contestare, a norma dell'articolo 3.15 (Domande giuridicamente infondate) o durante il procedimento, la fondatezza di una domanda, nonché il potere del tribunale di esaminare altre eccezioni come questioni pregiudiziali.

ARTICOLO 3.15

Domande giuridicamente infondate

1.    Fatto salvo il potere del tribunale di esaminare altre eccezioni come questioni pregiudiziali o il diritto del convenuto di sollevare tali eccezioni in qualunque momento opportuno, il tribunale esamina e decide in via pregiudiziale in merito a qualsiasi eccezione sollevata dal convenuto secondo la quale, in punto di diritto, la domanda, o una parte della medesima, presentata a norma della presente sezione, non può formare oggetto di una sentenza favorevole al ricorrente a norma dell'articolo 3.6 (Presentazione della domanda al tribunale) anche qualora i fatti addotti fossero ritenuti veri. Il tribunale può anche prendere in considerazione qualsiasi altro fatto pertinente estraneo alla controversia.



2.    L'eccezione di cui al paragrafo 1 viene presentata al tribunale appena possibile in seguito alla costituzione della divisione, e in ogni caso entro la data fissata dal tribunale per la presentazione della comparsa di risposta da parte del convenuto o, qualora si tratti di una modifica della domanda, entro la data fissata dal tribunale per permettere al convenuto di presentare la propria risposta a tale modifica. Non è possibile presentare un'eccezione a norma del paragrafo 1 nelle more del procedimento a norma dell'articolo 3.14 (Domande manifestamente infondate), a meno che il tribunale, dopo aver debitamente considerato le circostanze del caso, non conceda l'autorizzazione a presentare un'eccezione a norma del presente articolo.

3.    Una volta ricevuta un'eccezione a norma del paragrafo 1, a meno che non la consideri manifestamente infondata, il tribunale sospende qualsiasi giudizio di merito, fissa un calendario per esaminare l'eccezione conformemente ai termini stabiliti per la trattazione di qualsiasi altra questione pregiudiziale e adotta una decisione o pronuncia una sentenza provvisoria motivandole debitamente.

ARTICOLO 3.16

Trasparenza del procedimento

Alle controversie disciplinate dalla presente sezione si applica l'allegato 8 (Regole sull'accesso del pubblico ai documenti, sulle udienze e sulla possibilità per i terzi di presentare osservazioni).



ARTICOLO 3.17

Parte dell'accordo non coinvolta nella controversia

1.    Il tribunale accoglie le osservazioni orali o scritte fornite in merito a questioni di interpretazione del trattato dalla Parte dell'accordo non coinvolta nella controversia, oppure può invitare quest'ultima a fornire tali osservazioni, previa consultazione con le parti della controversia.

2.    Il tribunale non può trarre conclusioni dalla mancanza di osservazioni o di risposte all'invito di cui al paragrafo 1.

3.    Il tribunale provvede affinché la presentazione di eventuali osservazioni non perturbi o complichi indebitamente il procedimento o non arrechi un ingiusto pregiudizio alle parti della controversia.

4.    Il tribunale provvede altresì affinché le parti della controversia abbiano una ragionevole possibilità di presentare le loro osservazioni su qualsiasi comunicazione effettuata dalla Parte dell'accordo non coinvolta nella controversia.

ARTICOLO 3.18

Sentenza

1.    Il Tribunale, se decide che il trattamento oggetto della controversia rappresenta una violazione di un obbligo a norma del capo 2 (Protezione degli investimenti), può ordinare, separatamente o congiuntamente, soltanto quanto segue 30 :



a)    il risarcimento pecuniario, compresi eventuali interessi applicabili; e

b)    la restituzione dei beni, a condizione che il convenuto abbia la possibilità di pagare il risarcimento pecuniario e gli eventuali interessi applicabili, quali determinati dal tribunale in conformità del capo 2 (Protezione degli investimenti), in luogo della restituzione.

2.    Il risarcimento pecuniario non può eccedere il valore della perdita subita dal ricorrente o, se del caso, dalla sua impresa stabilita in loco, a seguito della violazione delle disposizioni pertinenti del capo 2 (Protezione degli investimenti), dedotti gli eventuali risarcimenti o indennizzi già corrisposti dalla Parte interessata. Il tribunale non riconosce risarcimenti di carattere punitivo.

3.    Qualora una domanda sia presentata per conto di un'impresa stabilita in loco, la sentenza è resa nei confronti dell'impresa stabilita in loco.

4.    Di norma il tribunale pronuncia una sentenza provvisoria entro 18 mesi dalla data di presentazione della domanda. Qualora il tribunale ritenga di non essere in grado di pronunciare la sentenza provvisoria entro 18 mesi, ne informa per iscritto le parti della controversia precisando i motivi del ritardo e indicando contestualmente il termine entro il quale prevede di statuire. Una sentenza provvisoria diventa definitiva se, trascorsi 90 giorni dalla sua pronuncia, nessuna parte della controversia l'ha impugnata dinanzi al tribunale d'appello.



ARTICOLO 3.19

Procedura d'appello

1.    Entrambe le parti della controversia possono impugnare una sentenza provvisoria dinanzi al tribunale d'appello entro 90 giorni dalla sua pronuncia. I motivi dell'appello sono i seguenti:

a)    errore del tribunale nell'interpretare o nell'applicare il diritto applicabile;

b)    errore manifesto del tribunale nella valutazione dei fatti, compresa la valutazione del pertinente diritto interno oppure,

c)    i motivi di cui all'articolo 52 della convenzione ICSID, nella misura in cui non siano contemplati dalle lettere a) e b).

2.    Se il tribunale d'appello respinge l'appello, la sentenza provvisoria diventa definitiva. Il tribunale d'appello può anche respingere la domanda d'appello con procedura accelerata qualora sia manifestamente infondata, nel qual caso la sentenza provvisoria diventa definitiva.

3.    Se l'appello è fondato, il tribunale d'appello modifica o annulla, in tutto o in parte, le risultanze e conclusioni giuridiche della sentenza provvisoria quindi rinvia la causa al tribunale, indicando con precisione come ha modificato o annullato le pertinenti risultanze e conclusioni del tribunale. Le risultanze e le conclusioni del tribunale d'appello sono vincolanti per il tribunale il quale, una volta sentite le parti della controversia se del caso, rivede la propria sentenza provvisoria di conseguenza . Il tribunale si adopera per pubblicare la sentenza modificata entro 90 giorni dal rinvio della causa dinanzi ad esso.



4.    Di norma la durata del procedimento d'appello non supera i 180 giorni tra la data in cui una parte della controversia notifica formalmente la decisione di proporre appello e la data in cui il tribunale d'appello emette la propria decisione. Qualora il tribunale d'appello ritenga di non essere in grado di emettere la propria decisione entro 180 giorni, ne informa per iscritto le parti della controversia precisando i motivi del ritardo e indicando contestualmente il termine entro il quale prevede di decidere. In nessun caso il procedimento supera i 270 giorni.

5.    La parte della controversia che impugna la sentenza provvisoria costituisce una garanzia a copertura delle spese processuali e ogni altra garanzia ordinata dal tribunale d'appello.

6.    Le disposizioni dell'articolo 3.8 (Finanziamento da parte di terzi), dell'allegato 8 (Regole sull'accesso del pubblico ai documenti, sulle udienze e sulla possibilità per i terzi di presentare osservazioni), dell'articolo 3.17 (Parte dell'accordo non coinvolta nella controversia) e dell’articolo 3.21 (Spese) si applicano, mutatis mutandis, al procedimento d'appello.

ARTICOLO 3.20

Indennizzo o altre forme di riparazione

Il convenuto non può eccepire, né il tribunale può accettare come difesa, domanda riconvenzionale, eccezione di compensazione o a qualsiasi altro titolo, che il ricorrente abbia ricevuto o riceverà, in base a un contratto di assicurazione o di garanzia, un indennizzo o un'altra forma di riparazione corrispondente in tutto o in parte al risarcimento richiesto in una controversia promossa a norma della presente sezione.



ARTICOLO 3.21

Spese

1.    Il tribunale condanna la parte soccombente della controversia al pagamento delle spese del processuali. In casi eccezionali il tribunale può ripartire le spese tra le parti della controversia qualora tale ripartizione appaia giustificata dalle circostanze del caso.

2.    Altre spese ragionevoli, comprese le spese di rappresentanza e di assistenza legale, sono sostenute dalla parte soccombente, a meno che il tribunale non determini che una simile ripartizione delle spese non è giustificata dalle circostanze del caso.

3.    Qualora siano accolte soltanto alcune parti della domanda, la decisione relativa alle spese prevede una ripartizione proporzionale al numero e alla portata delle parti della domanda che sono state accolte.

4.    Qualora una domanda, o parte della medesima, sia rigettata in applicazione dell'articolo 3.14 (Domande manifestamente infondate) o dell'articolo 3.15 (Domande giuridicamente infondate), il tribunale ordina che tutte le spese relative a tale domanda, o a parti della medesima, comprese le spese processuali e altre spese ragionevoli, tra cui le spese di rappresentanza ed assistenza legale, siano sostenute dalla parte soccombente della controversia.



5.    Il comitato adotta regole tariffarie supplementari per determinare l'ammontare massimo delle spese di rappresentanza e di assistenza legale che possono essere sostenute da specifiche categorie di parti soccombenti della controversia. In tali regole supplementari si tiene conto delle risorse finanziarie del ricorrente che sia una persona fisica o un'impresa di piccole o medie dimensioni. Il comitato si adopera per adottare tali regole supplementari entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 3.22

Esecuzione della sentenza

1.    Una sentenza pronunciata a norma della presente sezione non ha forza esecutiva fino a che non sia divenuta definitiva in applicazione dell'articolo 3.18 (Sentenza), paragrafo 4 o dell'articolo 3.19 (Procedura d'appello), paragrafi 2 o 3. Una sentenza definitiva pronunciata dal tribunale in applicazione della presente sezione vincola le parti della controversia e non può essere oggetto di ricorso in appello, riesame o annullamento né di qualsiasi altro mezzo di ricorso 31 .

2.    Ciascuna Parte riconosce che una sentenza pronunciata a norma del presente accordo è vincolante e fa rispettare le obbligazioni pecuniarie che ne derivano sul proprio territorio come se si trattasse di una sentenza definitiva di un organo giurisdizionale di tale Parte.



3.    L'esecuzione della sentenza è disciplinata dalla normativa in materia di esecuzione delle sentenze vigente nel luogo in cui si richiede l'esecuzione.

4.    Si precisa che l'articolo 4.11 (Mancanza di efficacia diretta) del capo 4 (Disposizioni istituzionali, generali e finali) non osta al riconoscimento, all’esecuzione e all’applicazione delle sentenze pronunciate a norma della presente sezione.

5.    Ai fini dell'articolo I della Convenzione di New York, le sentenze definitive promulgate in applicazione della presente sezione sono sentenze arbitrali relative a domande considerate derivanti da rapporti o da operazioni commerciali.

6.    Si precisa che, fatto salvo il paragrafo 1, qualora una domanda di risoluzione della controversia sia stata presentata a norma dell’articolo 3.6, (Presentazione della domanda al tribunale), paragrafo 1, lettera a), la sentenza definitiva pronunciata in applicazione della presente sezione equivale a una sentenza a norma del capo IV, sezione 6, della convenzione ICSID.

ARTICOLO 3.23

Ruolo delle Parti dell'accordo

1.    Nessuna delle Parti offre protezione diplomatica né avvia un ricorso internazionale in relazione ad una controversia che uno dei suoi investitori e l'altra Parte abbiano sottoposto o deciso di sottoporre a risoluzione delle controversie a norma della presente sezione, tranne qualora l'altra Parte non si sia conformata agli obblighi derivanti dalla sentenza pronunciata nell'ambito di tale controversia. Ai fini del presente paragrafo la protezione diplomatica non comprende gli scambi diplomatici informali finalizzati unicamente ad agevolare una risoluzione della controversia.



2.    Si precisa che il paragrafo 1 lascia impregiudicato l'articolo 3.17 (Parte dell'accordo non coinvolta nella controversia) e non esclude la possibilità che una Parte ricorra alle procedure di risoluzione delle controversie a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le Parti) in relazione ad una misura di applicazione generale, anche qualora si ritenga che tale misura abbia violato l'accordo per quanto concerne un investimento specifico per il quale è stata presentata una domanda a norma dell'articolo 3.6 (Presentazione della domanda al tribunale).

ARTICOLO 3.24

Riunione dei procedimenti

1.    Qualora due o più domande, presentate separatamente a norma dell'articolo3.6 (Presentazione della domanda al tribunale), abbiano in comune una questione di fatto o di diritto e derivino dai medesimi eventi o dalle stesse circostanze, una parte della controversia può sollecitare la costituzione di una divisione distinta del tribunale e richiedere a quest'ultima di emettere un'ordinanza di riunione in conformità:

a)    dell'accordo di tutte le parti della controversia nei confronti delle quali si richiede l'ordinanza; in tal caso le parti della controversia presentano una richiesta congiunta conformemente al paragrafo 3; oppure

b)    dei paragrafi da 2 a 12, a condizione che l'ordinanza di riunione sia richiesta nei confronti di un solo convenuto.



2.    La parte della controversia che richieda un'ordinanza di riunione invia in primo luogo un avviso alle altre parti della controversia nei confronti delle quali si richiede l'ordinanza. Tale avviso contiene:

a)    il nome e l'indirizzo di tutte le parti della controversia nei confronti delle quali si richiede l'ordinanza;

b)    le domande, o le relative parti, in relazione alle quali si richiede l'ordinanza; e

c)    i motivi alla base dell'ordinanza richiesta.

Le parti della controversia si adoperano per raggiungere un accordo in merito all'ordinanza di riunione e al quadro normativo di risoluzione delle controversie applicabile.

3.    Qualora le parti della controversia di cui al paragrafo 2 non abbiano raggiunto un accordo in merito alla riunione entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso, una delle parti della controversia può richiedere l'ordinanza di riunione a norma dei paragrafi da 3 a 7. La richiesta è notificata per iscritto al presidente del tribunale e a tutte le parti della controversia nei confronti delle quali si richiede l'ordinanza. Tale richiesta contiene:

a)    il nome e l'indirizzo di tutte le parti della controversia nei confronti delle quali si richiede l'ordinanza;

b)    le domande, o le relative parti, in relazione alle quali si richiede l'ordinanza; e

c)    i motivi alla base dell'ordinanza richiesta.



Se le parti della controversia hanno raggiunto un accordo in merito alla riunione delle domande, esse presentano una richiesta congiunta al presidente del tribunale in conformità del presente paragrafo.

4.    A meno che il presidente del tribunale, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta a norma del paragrafo 3, non rilevi la manifesta infondatezza di tale richiesta, la divisione del tribunale incaricata di riunire le domande viene costituita in conformità dell'articolo 3.9 (Tribunale di primo grado), paragrafo 8.

5.    La divisione incaricata di riunire le domande istruisce il procedimento nel modo seguente:

a)    salvo diverso accordo di tutte le parti della controversia, se tutte le domande per le quali è richiesta un'ordinanza di riunione sono state presentate sulla base del medesimo quadro normativo di risoluzione delle controversie, la divisione incaricata di riunire le domande procede nel quadro del medesimo regolamento;

b)    se le domande per le quali è richiesta un'ordinanza di riunione non sono state presentate sulla base del medesimo quadro normativo di risoluzione delle controversie:

i)    le parti della controversia possono convenire quale dei regolamenti di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 3.6 (Presentazione delle domande di al tribunale) sia da applicarsi al procedimento riunito; oppure

ii)    se le parti della controversia non riescono a trovare un accordo sul medesimo quadro normativo di risoluzione delle controversie entro 30 giorni dalla richiesta effettuata a norma del paragrafo 3, ai procedimenti riuniti si applica il regolamento arbitrale UNCITRAL.



6.    La divisione incaricata di riunire le domande, se ritiene che due o più domande presentate a norma dell'articolo 3.6 (Presentazione della domanda al tribunale) abbiano in comune una questione di fatto o di diritto e derivino dai medesimi eventi o dalle stesse circostanze, per garantire l'equa ed efficiente trattazione delle domande e la coerenza delle sentenze, dopo aver sentito le parti della controversia, può tramite ordinanza decidere di:

a)    dichiarare la propria competenza a decidere sulla totalità o su parte delle domande, istruendole e giudicandole in modo congiunto; oppure

b)    dichiarare la propria competenza a decidere su una o più domande, istruirle e giudicarle se ritiene che la trattazione di tali domande possa risultare utile alla soluzione delle altre.

7.    Qualora sia stata costituita una divisione incaricata di riunire le domande, il ricorrente che abbia presentato una domanda a norma dell'articolo 3.6 (Presentazione della domanda al tribunale), e che non sia stato incluso in una richiesta effettuata a norma del paragrafo 3, può richiedere per iscritto alla divisione incaricata di riunire le domande che la propria domanda sia inclusa nell'eventuale ordinanza emessa a norma del paragrafo 6. Tale richiesta deve essere conforme alle prescrizioni di cui al paragrafo 3.

8.    Su richiesta di una delle parti della controversia la divisione incaricata di riunire le domande, nelle more della decisione di cui al paragrafo 6, può ordinare che il procedimento istruito da una divisione costituita a norma del paragrafo 3.9 (Tribunale di primo grado) sia sospeso, a meno che quest'ultima divisione non abbia già rinviato il proprio procedimento.

9.    Una divisione del tribunale costituita a norma dell'articolo 3.9 (Tribunale di primo grado) cessa di essere competente a conoscere di una domanda o di parti di una domanda in relazione alla quale una divisione incaricata di riunire le domande abbia dichiarato la propria competenza a decidere; in tal caso, il procedimento istruito dalla divisione costituita a norma dell'articolo 3.9 (Tribunale di primo grado) è sospeso o aggiornato di conseguenza.



10.    La sentenza che la divisione incaricata di riunire le domande emette in relazione alle domande o a parti delle medesime che si è dichiarata competente a conoscere è vincolante per le divisioni costituite a norma dell'articolo 3.9 (Tribunale di primo grado) , a partire dalla data in cui la sentenza diventa definitiva a norma dell'articolo 3.18 (Sentenza), paragrafo 4, o a norma dell'articolo 3.19 (Procedura d'appello), paragrafi 2 o 3.

11.    Un ricorrente può ritirare la propria domanda di risoluzione della controversia, o parte della medesima, interessata dalla riunione a norma del presente articolo, a condizione di non ripresentarla in seguito, integralmente o parzialmente, a norma dell'articolo 3.6 (Presentazione della domanda al tribunale).

12.    Su richiesta di una delle parti della controversia, la divisione incaricata di riunire le domande può prendere le misure che ritenga opportune per tutelare la riservatezza di informazioni protette relative a tale parte della controversia nei confronti delle altre parti della controversia. Tali misure possono comprendere anche l'autorizzazione alla presentazione alle altre parti della controversia di versioni espunte di documenti contenenti informazioni protette, o disposizioni per lo svolgimento di parti dell'udienza a porte chiuse.

SEZIONE B

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA LE PARTI

ARTICOLO 3.25

Campo di applicazione

La presente sezione si applica a qualsiasi divergenza di interpretazione e di applicazione delle disposizioni del presente accordo, salvo espressa disposizione contraria.



ARTICOLO 3.26

Consultazioni

1.    Le Parti si adoperano per risolvere qualsiasi divergenza di interpretazione e di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Campo di applicazione) avviando consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione concordata.

2.    Una Parte può chiedere l'avvio di consultazioni, inviando una richiesta scritta all'altra Parte, con copia al comitato, ed illustrando i motivi della richiesta, ivi compresi l'individuazione delle misure in questione, le disposizioni applicabili di cui all'articolo 3.25 (Campo di applicazione) e i motivi per l'applicabilità di tali disposizioni.

3.    Le consultazioni si svolgono entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e hanno luogo nel territorio della Parte convenuta, a meno che le Parti non decidano diversamente. Le consultazioni si ritengono concluse entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta a meno che le Parti non decidano diversamente. Le consultazioni sono riservate e lasciano impregiudicati i diritti delle Parti in eventuali procedimenti ulteriori.

4.    Le consultazioni su questioni urgenti si tengono entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e si considerano concluse entro 30 giorni dalla medesima data, a meno che le Parti non decidano diversamente.



5.    Se la Parte cui viene presentata la richiesta di consultazione non risponde a tale richiesta entro 10 giorni dalla data di ricevimento della medesima, o se le consultazioni non si svolgono entro i termini fissati rispettivamente al paragrafo 3 o al paragrafo 4, o se le consultazioni si sono concluse senza che sia stata raggiunta una soluzione concordata, la Parte attrice può richiedere la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 3.28 (Avvio del procedimento arbitrale).

ARTICOLO 3.27

Mediazione

Ciascuna Parte può chiedere all'altra Parte di avviare una procedura di mediazione in relazione a qualsiasi misura che incida negativamente sugli investimenti tra le Parti a norma dell'allegato 10 (Procedimento di mediazione per le controversie tra le Parti).

ARTICOLO 3.28

Avvio del procedimento arbitrale

1.    Qualora una controversia non trovi soluzione nell'ambito delle consultazioni di cui all'articolo 3.26 (Consultazioni), la parte attrice può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale conformemente al disposto del presente articolo.



2.    La richiesta di costituzione di un collegio arbitrale è comunicata per iscritto alla Parte convenuta e al comitato. La parte attrice indica nella richiesta le specifiche misure contestate e spiega, in modo abbastanza articolato da chiarire la base giuridica della contestazione, i motivi per i quali tali misure costituirebbero una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Campo di applicazione).

ARTICOLO 3.29

Costituzione del collegio arbitrale

1.    Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri.

2.    Entro cinque giorni dalla data in cui la Parte convenuta riceve la richiesta di cui all'articolo 3.28 (Avvio del procedimento arbitrale), paragrafo 1, le Parti avviano consultazioni al fine di concordare la composizione del collegio.

3.    Qualora, entro 10 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2, le Parti non siano in grado di raggiungere un accordo per la nomina del presidente del collegio arbitrale, il presidente del comitato o il suo delegato, entro 20 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2, seleziona un arbitro che fungerà da presidente, sorteggiandolo tra quelli dell'elenco di cui all'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 1.

4.    Qualora le Parti non siano in grado di raggiungere un accordo sulla composizione del collegio entro 10 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2:



a)    ciascuna delle Parti può designare un arbitro, che non può svolgere le funzioni di presidente, tra le persone che figurano nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, entro 15 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2; e

b)    qualora una delle Parti non scelga un arbitro a norma del paragrafo 4, lettera a), il presidente del comitato o il suo delegato estrae a sorte gli arbitri che restano da designare tra le persone proposte dalla Parte in applicazione dell'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, entro 20 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2.

5.    Qualora l'elenco di cui all'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, non sia ancora stato stabilito entro i termini fissati dal paragrafo 4:

a)    qualora entrambe le Parti abbiano proposto un elenco di persone a norma dell'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, ciascuna delle Parti può scegliere un arbitro, che non può esercitare le funzioni di presidente, tra le persone proposte, entro 15 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2. Qualora una delle Parti ometta di scegliere un arbitro, il presidente del comitato o il suo delegato sceglie tale arbitro estraendolo a sorte tra le persone proposte dalla Parte che ha omesso di scegliere il proprio arbitro; oppure

b)    qualora soltanto una delle Parti abbia proposto un elenco di persone a norma dell'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, ciascuna delle Parti può scegliere un arbitro, che non può esercitare le funzioni di presidente, tra le persone proposte, entro 15 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2. Qualora una delle Parti ometta di scegliere un arbitro, il presidente del comitato o il suo delegato sceglie tale arbitro estraendolo a sorte tra le persone proposte.



6.    Qualora l'elenco di cui all'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 1, non sia stato istituito entro il termine stabilito dal paragrafo 3, il presidente viene scelto per sorteggio tra ex membri dell'organo di appello dell'OMC che non siano soggetti né dell'una né dell'altra Parte.

7.    La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui viene nominato l'ultimo dei tre arbitri.

8.    La sostituzione degli arbitri può avvenire solo per le ragioni e secondo le procedure di cui alle regole da 19 a 25 dell'allegato 9 (Regole del procedimento arbitrale).

ARTICOLO 3.30

Pronuncia pregiudiziale sull'urgenza

Su richiesta di una delle Parti, entro 10 giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale può pronunciarsi in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso.



ARTICOLO 3.31

Relazione interinale del collegio arbitrale

1.    Il collegio arbitrale presenta alle Parti una relazione interinale che espone le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle pertinenti disposizioni e le motivazioni alla base delle conclusioni e delle raccomandazioni entro 90 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di tale scadenza, deve informarne per iscritto le Parti e il comitato, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio arbitrale prevede di presentare la relazione interinale. La relazione interinale deve comunque essere presentata entro 120 giorni dalla costituzione del collegio arbitrale.

2.    Ciascuna Parte può presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame su aspetti precisi della relazione interinale entro 30 giorni dalla data della sua notifica.

3.    Nei casi urgenti il collegio arbitrale fa il possibile per presentare la relazione interinale e le Parti possono presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame di aspetti particolari della relazione interinale rispettivamente entro la metà dei termini di cui ai paragrafi 1 e 2.

4.    Dopo aver esaminato le osservazioni scritte delle parti sulla relazione interinale, il collegio arbitrale può modificare la sua relazione e procedere a ogni ulteriore esame che ritenga opportuno. Le conclusioni del lodo definitivo del collegio arbitrale comprendono un'analisi adeguata delle argomentazioni presentate in fase di riesame intermedio e rispondono con chiarezza alle osservazioni di entrambe le Parti.



ARTICOLO 3.32

Lodo del collegio arbitrale

1.    Il collegio arbitrale notifica il lodo alle parti e al comitato entro 150 giorni dalla data della sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di tale scadenza, ne dà notifica per iscritto alle parti e al comitato, indicando i motivi del ritardo e la data entro la quale il collegio prevede di emettere il proprio lodo. Il lodo arbitrale deve comunque essere emesso entro 180 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.

2.    Nei casi urgenti il collegio arbitrale fa il possibile per emettere il proprio lodo entro 75 giorni dalla data della sua costituzione. Il lodo arbitrale deve comunque essere emesso entro 90 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.

ARTICOLO 3.33

Esecuzione del lodo del collegio arbitrale

Le Parti adottano le misure necessarie per dare esecuzione in buona fede al lodo del collegio arbitrale e si adoperano per concordare il termine entro cui darvi esecuzione.



ARTICOLO 3.34

Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione

1.    Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica del lodo del collegio arbitrale, la Parte convenuta notifica alla Parte attrice e al comitato il periodo di tempo che ritiene necessario (di seguito "periodo di tempo ragionevole") per l'esecuzione, qualora non sia possibile un'esecuzione immediata.

2.    In caso di disaccordo tra le Parti sul periodo di tempo ragionevole richiesto per l'esecuzione del lodo del collegio arbitrale, la Parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario, entro 20 giorni dalla data in cui ha ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1 effettuata dalla Parte convenuta, di stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. Tale richiesta è notificata contemporaneamente all'altra Parte e al comitato. Il collegio arbitrale originario notifica la propria decisione alle Parti e al comitato entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta.

3.    Qualora un membro del collegio arbitrale originario non sia più disponibile, si applicano le procedure di cui all'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale). Il termine per l'emissione del lodo arbitrale è di 35 giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2.

4.    La Parte convenuta informa per iscritto la Parte attrice dei progressi compiuti nell'esecuzione del lodo del collegio arbitrale almeno un mese prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole.



5.    Il periodo di tempo ragionevole può essere prorogato di comune accordo tra le Parti.

ARTICOLO 3.35

Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale

1.    Prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole, la Parte convenuta notifica alla Parte attrice e al comitato le misure che ha adottato per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale.

2.    In caso di disaccordo tra le Parti circa l'esistenza di qualsiasi misura notificata a norma del paragrafo 1 o la compatibilità di tali misure con le disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Campo di applicazione), la Parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta indica la specifica misura contestata e le disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Campo di applicazione) con le quali la misura sia ritenuta incompatibile, in modo tale da chiarire la base giuridica del reclamo; spiega inoltre i motivi dell'incompatibilità di tale misura con le disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Campo di applicazione). Il collegio arbitrale notifica la propria decisione entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

3.    Qualora un membro del collegio arbitrale originario non sia più disponibile, si applicano le procedure di cui all'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale). Il termine per l'emissione del lodo arbitrale è di 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2.



ARTICOLO 3.36

Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione

1.    Qualora la Parte convenuta non notifichi alcuna misura presa per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole, o qualora il collegio arbitrale stabilisca che non è stata adottata alcuna misura o che la misura notificata a norma dell'articolo 3.35 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale), paragrafo 1, non è compatibile con gli obblighi di tale Parte previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Campo di applicazione), la Parte convenuta avvia negoziati con la Parte attrice al fine di raggiungere un accordo sulla compensazione accettabile per entrambe le Parti.

2.    Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla compensazione entro 30 giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole o dall'emissione del lodo arbitrale a norma dell'articolo 3.35 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale) con il quale il collegio arbitrale ha stabilito che non è stata presa alcuna misura per dare esecuzione al lodo o che la misura adottata per darvi esecuzione non è compatibile con le disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Campo di applicazione), la Parte attrice, previa notifica all'altra Parte e al comitato, ha il diritto di adottare misure adeguate, equivalenti all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione. La notifica deve specificare tali misure. La Parte attrice può adottare tali misure in qualsiasi momento una volta scaduto il termine di 10 giorni dalla data in cui la Parte convenuta ha ricevuto la notifica, a meno che la Parte convenuta non abbia chiesto l'arbitrato a norma del paragrafo 3.



3.    Se ritiene che le misure adottate dalla Parte attrice non siano equivalenti all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione, la Parte convenuta può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta è notificata alla Parte attrice e al comitato prima della scadenza del termine di 10 giorni di cui al paragrafo 2. Il collegio arbitrale originario, dopo aver eventualmente acquisito il parere di esperti, notifica il proprio lodo sul livello di sospensione degli obblighi alle Parti e al comitato entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Le misure non possono essere adottate prima della notifica del lodo da parte del collegio arbitrale originario e devono essere compatibili con il lodo del collegio arbitrale.

4.    Qualora un membro del collegio arbitrale originario non sia più disponibile, si applicano le procedure di cui all'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale). Il termine per l'emissione del lodo arbitrale è di 45 giorni dalla data della presentazione della richiesta di cui al paragrafo 3.

5.    Le misure di cui al presente articolo sono temporanee e non si applicano:

a)    una volta che le Parti abbiano raggiunto una soluzione concordata in applicazione dell'articolo 3.39 (Soluzione concordata); oppure

b)    una volta che le Parti abbiano raggiunto un accordo sul fatto che la misura notificata a norma dell'articolo 3.37 (Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo successivamente all'adozione delle misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione), paragrafo 1, permetta alla Parte convenuta di conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Campo di applicazione); oppure



c)    una volta che la misura di cui si sia rilevata l'incompatibilità con le disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Campo di applicazione) sia stata revocata o modificata al fine di renderla compatibile con tali disposizioni, secondo quanto disposto dall'articolo 3.37 (Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo successivamente all'adozione delle misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione), paragrafo 2.

ARTICOLO 3.37

Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo successivamente all'adozione delle misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione

1.    La Parte convenuta notifica alla Parte attrice e al comitato qualsiasi misura da essa adottata per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale, come anche la richiesta di revoca delle misure adottate dalla Parte attrice.

2.    Se entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica le Parti non raggiungono un accordo sul fatto che la misura notificata permetta alla Parte convenuta di conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Campo di applicazione), la Parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta è notificata contemporaneamente all'altra Parte e al comitato. La decisione del collegio arbitrale è notificata alle Parti e al comitato entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta. Se il collegio arbitrale stabilisce che una misura adottata per dare esecuzione al lodo è conforme alle disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Campo di applicazione), la misura di cui all'articolo 3.36 (Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione) è revocata.



ARTICOLO 3.38

Sospensione e conclusione del procedimento arbitrale

1.    Su richiesta per iscritto di entrambe le parti, il collegio arbitrale sospende i lavori in qualsiasi momento per un periodo concordato tra le Parti non superiore a 12 mesi e li riprende alla fine del periodo concordato su richiesta per iscritto della Parte attrice, o prima della fine del periodo concordato su richiesta per iscritto di entrambe le Parti. Qualora la Parte attrice non richieda la ripresa dei lavori del collegio arbitrale prima della scadenza del periodo di sospensione concordato, il procedimento per la risoluzione delle controversie avviato a norma della presente sezione si ritiene concluso. Fatto salvo l'articolo 3.45 (Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC), la sospensione e la conclusione dei lavori del collegio arbitrale non pregiudicano i diritti delle Parti in altri procedimenti.

2.    Le Parti possono convenire in qualsiasi momento e per iscritto di porre fine ai procedimenti per la risoluzione delle controversie avviati a norma della presente sezione.

ARTICOLO 3.39

Soluzione concordata

Le Parti possono in qualsiasi momento concordare la composizione di una controversia ai sensi della presente sezione. Esse notificano tale soluzione al comitato ed eventualmente al collegio arbitrale. Qualora la soluzione debba essere approvata in base alle pertinenti procedure interne delle Parti, la notifica fa riferimento a tale obbligo e il procedimento di risoluzione delle controversie avviato a norma della presente sezione è sospeso. Qualora tale approvazione non sia richiesta, o all'atto della notifica della conclusione di tali procedure interne, il procedimento è concluso.



ARTICOLO 3.40

Regole di procedura

1.    I procedimenti di risoluzione delle controversie di cui alla presente sezione sono disciplinati dall'allegato 9 (Regole del procedimento arbitrale).

2.    Le riunioni del collegio arbitrale sono pubbliche, in conformità dell'allegato 9 (Regole del procedimento arbitrale).

ARTICOLO 3.41

Comunicazione di informazioni

1.    Su richiesta di una Parte o di propria iniziativa, il collegio arbitrale può acquisire informazioni da qualunque fonte che ritenga opportuno consultare ai fini del procedimento arbitrale, ivi comprese le Parti coinvolte nella controversia.. Se lo ritiene opportuno, il collegio arbitrale ha anche la facoltà di acquisire il parere di esperti. Prima di scegliere detti esperti il collegio arbitrale consulta le Parti. Le informazioni così ottenute devono essere comunicate alle Parti affinché queste ultime possano formulare osservazioni.

2.    Le persone fisiche o giuridiche interessate delle Parti sono autorizzate a presentare memorie a titolo di amicus curiae al collegio arbitrale, in conformità dell'allegato 9 (Regole del procedimento arbitrale).



ARTICOLO 3.42

Norme di interpretazione

Il collegio arbitrale interpreta le disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Campo di applicazione) secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Qualora un obbligo derivante dal presente accordo sia identico a un obbligo derivante dall'accordo OMC, il collegio arbitrale prende in considerazione qualsiasi interpretazione rilevante stabilita nelle decisioni dell'organo di conciliazione dell'OMC (di seguito "organo di conciliazione"). I lodi del collegio arbitrale non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi che discendono dalle disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Campo di applicazione).

ARTICOLO 3.43

Decisioni e lodi del collegio arbitrale

1.    Il collegio arbitrale fa il possibile per adottare le decisioni all'unanimità. Qualora risulti tuttavia impossibile adottare una decisione all'unanimità, si procede a maggioranza.

2.    I lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le Parti e non creano alcun diritto né alcun obbligo per le persone fisiche o giuridiche. Il lodo indica le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti di cui all'articolo 3.25 (Campo di applicazione) e le motivazioni alla base di tutte le risultanze e conclusioni in esso contenute. Il comitato rende pubblico il lodo del collegio arbitrale in ogni sua parte, a meno che non decida altrimenti per salvaguardare la riservatezza di qualsiasi informazione indicata da una delle Parti come riservata.



ARTICOLO 3.44

Elenchi degli arbitri

1.    Le Parti stabiliscono, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, un elenco di cinque persone disposte ed atte a fungere da presidente di un collegio arbitrale secondo quanto previsto all'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale).

2.    Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, il comitato compila un elenco di almeno 10 persone disposte e atte a esercitare la funzione di arbitro. Ciascuna delle Parti propone al momento dell'entrata in vigore del presente accordo un elenco di almeno cinque persone atte ad esercitare la funzione di arbitro.

3.    Il comitato provvede a garantire l'aggiornamento degli elenchi di persone designate per l'esercizio delle funzioni di presidente o arbitro, istituiti rispettivamente in applicazione dei paragrafi 1 e 2.

4.    Gli arbitri possiedono conoscenze o esperienze specifiche in materia di diritto e di commercio internazionale o di investimenti o nella risoluzione delle controversie derivanti da accordi commerciali internazionali. Essi sono indipendenti ed esercitano le proprie funzioni a titolo personale, non sono collegati al governo di nessuna delle Parti e sono tenuti al rispetto di quanto disposto dall'allegato 11 (Codice di condotta degli arbitri e dei mediatori).



ARTICOLO 3.45

Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC

1.    Il ricorso alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie della presente sezione non pregiudica eventuali azioni in seno all'OMC, compresi i procedimenti per la risoluzione delle controversie.

2.    Fatto salvo il paragrafo 1, qualora una Parte abbia avviato un procedimento di risoluzione di una controversia relativa a una misura specifica in base alle disposizioni della presente sezione oppure in base all'accordo OMC, tale Parte non può avviare nell'altra sede un procedimento di risoluzione delle controversie relativo alla stessa misura fino a quando non si sia concluso il primo procedimento. Inoltre, una Parte non avvia un procedimento di risoluzione delle controversie a norma della presente sezione e a norma dell'accordo OMC, a meno che la controversia non verta su obblighi, sostanzialmente differenti tra di loro, dei due accordi oppure qualora la sede prescelta non sia in grado, per motivi procedurali o di giurisdizione, di formulare conclusioni in merito alla domanda relativa alla violazione di tale obbligo, a condizione che ciò non sia il risultato di un comportamento negligente di una delle Parti della controversia.

3.    Ai fini del paragrafo 2:

a)    i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si considerano avviati quando una Parte abbia chiesto la costituzione di un collegio a norma dell'articolo 6 dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie contenuta nell'allegato 2 dell'accordo OMC (di seguito "DSU"); si considerano conclusi quando l'organo di conciliazione dell'OMC adotta la relazione del collegio e quella dell'organo di appello, a seconda dei casi, in conformità dell'articolo 16 e dell'articolo 17, paragrafo 14, del DSU; e



b)    i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma della presente sezione si considerano avviati quando una Parte chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 3.28 (Avvio del procedimento arbitrale), paragrafo 1, e si considerano conclusi quando il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al comitato a norma dell'articolo 3.32 (Lodo del collegio arbitrale), paragrafo 2, o quando le parti hanno raggiunto una soluzione concordata a norma dell'articolo 3.39 (Soluzione concordata).

4.    Nessuna disposizione della presente sezione osta a che una Parte proceda alla sospensione degli obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione. Né l'accordo OMC né l'ALS/UE-S possono essere invocati per impedire a una Parte di prendere le misure del caso a norma dell’articolo 3.36 (Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione) della presente sezione.

ARTICOLO 3.46

Termini

1.    Tutti i termini fissati nella presente sezione, compresi quelli per la notifica dei lodi da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono, salvo disposizioni contrarie.

2.    I termini di cui alla presente sezione possono essere modificati previo accordo tra le parti.



CAPO 4

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

ARTICOLO 4.1

Comitato

1.    Le Parti istituiscono un comitato comprendente rappresentanti della Parte UE e di Singapore.

2.    Il comitato di regola si riunisce ogni due anni alternativamente nell'Unione o a Singapore, oppure senza indebiti ritardi su richiesta di una delle Parti. Il comitato è copresieduto dal ministro del Commercio e dell'industria di Singapore e dal membro della Commissione europea responsabile per il Commercio o dai rispettivi delegati. Il comitato concorda il calendario delle riunioni e stabilisce l'ordine del giorno, e può adottare il proprio regolamento interno.

3.    Il comitato:

a)    provvede al corretto funzionamento del presente accordo;

b)    sorveglia e facilita l'attuazione e l'applicazione del presente accordo e ne promuove gli obiettivi generali;



c)    esamina i modi per rafforzare ulteriormente le relazioni di investimento tra le Parti;

d)    esamina le difficoltà che possano insorgere nell'attuazione del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti) e valuta eventuali miglioramenti, in particolare alla luce delle esperienze e degli sviluppi in altre sedi internazionali;

e)    riesamina in generale il funzionamento del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti), anche tenendo conto di eventuali problemi derivanti dagli sforzi diretti all'istituzione del meccanismo multilaterale di risoluzione delle controversie previsto dall’articolo 3.12 (Meccanismo multilaterale di risoluzione delle controversie);

f)    fatto salvo il capo 3 (Risoluzione delle controversie), si adopera per risolvere i problemi che possono presentarsi in materie disciplinate dal presente accordo, o per risolvere le controversie che possono insorgere per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo; e

g)    esamina ogni altra questione d'interesse concernente una materia oggetto del presente accordo.

4.    Il comitato può, previo accordo tra le parti e previo espletamento dei loro rispettivi obblighi e adempimenti giuridici, decidere di:

a)    nominare i membri del tribunale e i membri del tribunale d’appello a norma dell'articolo 3.9 (Tribunale di primo grado), paragrafo 2 e dell'articolo 3.10 (Tribunale d'appello), paragrafo 2, aumentare o diminuire il numero dei membri a norma dell'articolo 3.9, paragrafo 3, e dell'articolo 3.10, paragrafo 3, nonché destituire un membro del tribunale o del tribunale d'appello a norma dell’articolo 3.11 (Norme etiche), paragrafo 5;



b)    fissare l'onorario mensile dei membri del tribunale a norma dell'articolo 3.9, paragrafo 12, e del tribunale d’appello a norma dell'articolo 3.10, paragrafo 11, e fissare il compenso giornaliero dei membri in funzione presso una divisione del tribunale d'appello e dei presidenti del tribunale e del tribunale d'appello a norma dell'articolo 3.9, paragrafo 13 e dell'articolo 3.10, paragrafo 12;

c)    trasformare in retribuzione regolare gli onorari mensili e altri onorari e spese dei membri del tribunale a norma dell'articolo 3.9, paragrafo 15, e del tribunale d'appello a norma dell'articolo 3.10, paragrafo 13;

d)    specificare le misure transitorie necessarie a norma dell’articolo 3.12 (Meccanismo multilaterale di risoluzione delle controversie);

e)    adottare regole tariffarie supplementari a norma dell'articolo 3.21 (Spese), paragrafo 5;

f)    adottare interpretazioni delle disposizioni del presente accordo vincolanti per le Parti e per tutti gli organismi istituiti a norma del presente accordo, compresi il tribunale e il tribunale d’appello di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti), e per i collegi arbitrali di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le Parti); e

g)    adottare norme che integrano il regolamento di risoluzione delle controversie applicabile o le regole incluse negli allegati. Tali norme sono vincolanti per il tribunale e il tribunale d’appello di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti), e per i collegi arbitrali di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le Parti).



ARTICOLO 4.2

Processo decisionale

1.    Le Parti possono adottare decisioni in seno al comitato, ove previsto dal presente accordo. Le decisioni adottate sono vincolanti per le Parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione.

2.    Il comitato può formulare raccomandazioni appropriate, ove previsto dal presente accordo.

3.    Il comitato adotta le sue decisioni e le sue raccomandazioni mediante accordo tra le Parti.

ARTICOLO 4.3

Modifiche

1.    Le Parti possono convenire di modificare il presente accordo. Una modifica entra in vigore dopo che le Parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti di legge, come previsto dallo strumento di modifica.

2.    Nonostante quanto previsto al paragrafo 1 le Parti possono adottare in seno al comitato una decisione di modifica del presente accordo, ove previsto dal medesimo.



ARTICOLO 4.4

Misure prudenziali

1.    Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di impedire a una delle Parti di adottare o mantenere in vigore opportune misure per motivi prudenziali quali:

a)    la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o dei soggetti nei confronti dei quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario;

b)    la salvaguardia della sicurezza, della solidità, dell'integrità o della responsabilità finanziaria dei prestatori di servizi finanziari; oppure

c)    la salvaguardia dell'integrità e della stabilità del proprio sistema finanziario.

2.    Queste misure non comportano oneri maggiori di quelli necessari al raggiungimento del loro scopo e non rappresentano un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti dei prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte rispetto ai propri prestatori di servizi finanziari simili, né una restrizione dissimulata degli scambi di servizi.

3.    Nessuna disposizione del presente accordo è interpretabile nel senso di imporre alle Parti l'obbligo di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.



ARTICOLO 4.5

Eccezioni relative alla sicurezza

Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come tale da:

a)    imporre alle Parti di fornire informazioni la cui divulgazione esse considerino contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza;

b)    impedire alle Parti di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:

i)    connessi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico e relativi al traffico di altri prodotti e materiali e ad attività economiche direttamente o indirettamente finalizzate all'approvvigionamento di un'installazione militare;

ii)    in relazione alla prestazione di servizi destinati, direttamente o indirettamente, all'approvvigionamento di un'installazione militare;

iii)    in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da essi derivati; oppure

iv)    qualora tali provvedimenti siano adottati in tempo di guerra o in altre situazioni di emergenza nelle relazioni internazionali, oppure per proteggere infrastrutture critiche pubbliche (ossia le infrastrutture per le comunicazioni o la fornitura di energia o di acqua, che forniscono beni o servizi essenziali alla collettività) da tentativi deliberati di disattivarle o destabilizzarle;



c)    impedire alle Parti di intraprendere ogni azione diretta al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

ARTICOLO 4.6

Fiscalità

1.    Il presente accordo si applica alle misure fiscali solo nei limiti di quanto necessario per dare effetto alle disposizioni del presente accordo 32 .

2.    Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi di Singapore o dell'Unione o di uno dei suoi Stati membri derivanti da convenzioni fiscali tra Singapore e uno degli Stati membri dell'Unione. In caso di conflitto tra il presente accordo e una di tali convenzioni fiscali, prevale quest'ultima limitatamente alle disposizioni incompatibili. Nel caso di una convenzione fiscale tra Singapore e l'Unione o uno dei suoi Stati membri, spetta unicamente alle autorità competenti nell'ambito di tale convenzione determinare se esista un conflitto tra il presente accordo e tale convenzione fiscale.



3.    Nessuna delle disposizioni del presente accordo osta a che le Parti adottino o mantengano in vigore misure fiscali atte a stabilire una distinzione tra contribuenti sulla base di criteri razionali, ad esempio tra contribuenti che non si trovano nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza o il luogo in cui il loro capitale è investito 33 .

4.    Nessuna delle disposizioni del presente accordo osta a che siano adottate o mantenute in vigore misure dirette a impedire l'elusione o l'evasione fiscale conformemente alle disposizioni di accordi destinati a evitare la doppia imposizione o di altri accordi in materia fiscale o del diritto tributario interno.

5.    Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a Singapore di adottare o mantenere in vigore le misure fiscali necessarie a proteggere i superiori interessi di ordine pubblico connessi alle specifiche limitazioni di spazio che interessano Singapore.

ARTICOLO 4.7

Eccezione specifica

Nessuna disposizione del presente accordo si applica alle attività svolte da una banca centrale o da un'autorità monetaria o da qualsiasi altro soggetto pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio.



ARTICOLO 4.8

Fondi sovrani di investimento

Ciascuna Parte incoraggia i propri fondi sovrani di investimento a rispettare i principi e le pratiche generalmente accettati (i cosiddetti principi di Santiago).

ARTICOLO 4.9

Divulgazione delle informazioni

1.    Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di imporre alle Parti di rivelare informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private.

2.    Qualora una Parte comunichi al comitato informazioni considerate riservate a norma delle proprie leggi e dei propri regolamenti, l'altra Parte tratta tali informazioni come riservate, a meno che la Parte che le ha comunicate non convenga altrimenti.



ARTICOLO 4.10

Adempimento degli obblighi

Le Parti adottano le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nel presente accordo.

ARTICOLO 4.11

Mancanza di efficacia diretta

Resta inteso che nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come tale da conferire alle persone diritti o imporre loro obblighi diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le Parti in virtù del diritto internazionale pubblico.

ARTICOLO 4.12

Relazioni con altri accordi

1.    Il presente accordo forma parte integrante delle relazioni bilaterali complessive disciplinate dall'"APC/UE-S" rientra in un quadro istituzionale comune. Esso rappresenta un accordo specifico che dà effetto alle disposizioni commerciali dall'"APC/UE-S".

2.    Resta inteso le Parti convengono che nessuna delle disposizioni del presente accordo impone loro di agire in modo incompatibile con gli obblighi loro incombenti in forza dell'accordo OMC.



3.    a)    Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, gli accordi tra gli Stati membri dell'Unione e Singapore elencati all'allegato 5 (Accordi richiamati all'articolo 4.12), compresi i diritti e gli obblighi da essi derivanti, cessano di produrre effetti e sono sostituiti dal presente accordo.

b)    In caso di applicazione provvisoria del presente accordo in conformità dell'articolo 4.15 (Entrata in vigore), paragrafo 4, l'applicazione delle disposizioni degli accordi elencati all'allegato 5 (Accordi richiamati all'articolo 4.12), nonché dei diritti e degli obblighi da essi derivanti, è sospesa a partire dalla data di applicazione provvisoria del presente accordo. In caso di cessazione dell'applicazione provvisoria del presente accordo senza che quest'ultimo entri in vigore, la sospensione cessa e gli accordi elencati all'allegato 5 (Accordi richiamati all'articolo 4.12) riprendono a produrre effetti.

c)    In deroga al paragrafo 3, lettere a) e b), può essere presentata una domanda a norma delle disposizioni di uno degli accordi elencati all'allegato 5 (Accordi richiamati all'articolo 4.12), relativa a un trattamento accordato durante il periodo di vigenza di tale accordo, in forza delle norme e delle procedure stabilite in tale accordo, e a condizione che non siano trascorsi più di tre anni dalla data di sospensione dell'accordo a norma del paragrafo 3, lettera b) oppure, qualora l'accordo non sia stato sospeso a norma del paragrafo 3, lettera b), dalla data di entrata in vigore del presente accordo.



d)    In deroga al paragrafo 3, lettere a) e b), qualora cessi l'applicazione provvisoria del presente accordo e quest'ultimo non entri in vigore, può essere presentata una domanda a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti) in relazione a un trattamento accordato durante il periodo di applicazione provvisoria del presente accordo, a condizione che non siano trascorsi più di tre anni dalla data di cessazione dell'applicazione provvisoria.

Ai fini del presente paragrafo, non si applica la definizione di "entrata in vigore del presente accordo" di cui all'articolo 4.15 (Entrata in vigore), paragrafo 4, lettera d).

ARTICOLO 4.13

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica:

a)    per quanto riguarda la Parte UE, ai territori in cui si applicano il trattato sull'Unione europea ed il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in tali trattati; e

b)    per quanto riguarda Singapore, al suo territorio.

Ogni riferimento a "territorio" nel presente accordo è da intendersi in questo senso, salvo diversa esplicita disposizione.



ARTICOLO 4.14

Allegati, appendici, dichiarazioni comuni, protocolli e intese

Gli allegati, le appendici, le dichiarazioni comuni, i protocolli e le intese del presente accordo formano parte integrante dello stesso.

ARTICOLO 4.15

Entrata in vigore

1.    Il presente accordo è approvato dalle Parti in conformità alle rispettive procedure.

2.    Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti di legge per l'entrata in vigore del presente accordo. Le Parti possono fissare un'altra data di comune accordo.

3.    Le notifiche sono inviate al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al direttore della divisione per l'America del Nord e l'Europa del ministero del Commercio e dell'industria di Singapore o ai rispettivi successori.



4.    a)    Il presente accordo è provvisoriamente applicato a partire dal primo giorno del mese seguente la data in cui l'Unione e Singapore si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure pertinenti. Le Parti possono fissare un'altra data di comune accordo.

b)    Qualora una Parte non sia in grado di applicare provvisoriamente determinate disposizioni del presente accordo, ne dà notifica all'altra Parte precisando di quali disposizioni si tratta.

Nonostante quanto previsto al paragrafo 4, lettera a), a condizione che l'altra Parte abbia espletato le procedure necessarie e non sollevi obiezioni all'applicazione provvisoria entro 10 giorni dalla notifica dell'impossibilità di applicare provvisoriamente determinate disposizioni, le disposizioni del presente accordo che non sono state oggetto della notifica sono provvisoriamente applicate il primo giorno del mese successivo alla notifica.

c)    L'Unione o Singapore possono porre termine all'applicazione provvisoria dandone comunicazione scritta all'altra Parte con effetto il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.

d)    Se il presente accordo o talune sue disposizioni sono applicati provvisoriamente, per "entrata in vigore del presente accordo" si intende la data dell'applicazione provvisoria. Nel periodo di applicazione provvisoria del presente accordo il comitato può esercitare le proprie funzioni. Le decisioni adottate nell'esercizio di tali funzioni cessano di produrre effetti solo nel caso in cui venga posto termine all'applicazione provvisoria del presente accordo e quest'ultimo non entri in vigore.



ARTICOLO 4.16

Durata

1.    Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

2.    La Parte UE o Singapore possono notificare per iscritto all'altra Parte l'intenzione di denunciare il presente accordo.

3.    Il presente accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la notifica di cui al paragrafo 2, fatto salvo l'articolo 4.17 (Denuncia).

4.    Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, ciascuna Parte può chiedere consultazioni per stabilire se la denuncia di qualsiasi disposizione del presente accordo debba avere effetto posteriormente alla data di cui al paragrafo 2. Tali consultazioni sono avviate entro 30 giorni dalla data in cui una delle Parti ha presentato tale richiesta.



ARTICOLO 4.17

Denuncia

In caso di denuncia del presente accordo a norma dell'articolo 4.16 (Durata), esso continua a produrre effetti per un ulteriore periodo di 20 anni dalla data della denuncia per quanto concerne gli investimenti disciplinati effettuati anteriormente alla data della denuncia del presente accordo. Il presente accordo non si applica in caso di cessazione dell'applicazione provvisoria del presente accordo e di mancata entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 4.18

Adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea

1.    L'Unione notifica senza indugio a Singapore qualsiasi richiesta di adesione all'Unione presentata da un paese terzo.

2.    Nel corso dei negoziati fra l'Unione e il paese candidato all'adesione l'Unione si adopera per:

a)    fornire, su richiesta di Singapore e nella misura del possibile, tutte le informazioni su qualsiasi questione disciplinata dal presente accordo; e

b)    tenere conto di tutte le preoccupazioni espresse da Singapore.



3.    Appena possibile l'Unione informa Singapore in merito al risultato dei negoziati di adesione con un paese candidato all'adesione all'Unione, e notifica a Singapore l'entrata in vigore delle adesioni all'Unione.

4.    Il comitato esamina tutti gli effetti di tale adesione sul presente accordo con sufficiente anticipo rispetto alla data di adesione e decide in merito alle misure transitorie o agli adeguamenti eventualmente necessari.

5.    Ogni nuovo Stato membro dell'Unione aderisce al presente accordo depositando un atto di adesione al presente accordo presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e il direttore della divisione per l'America del Nord e l'Europa del ministero del Commercio e dell'industria di Singapore o i rispettivi successori.

ARTICOLO 4.19

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in due originali nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

(1)    Si precisa che tra gli investimenti effettuati "nel territorio dell'altra Parte" sono compresi quelli realizzati in una zona economica esclusiva o su una piattaforma continentale, secondo quando disposto dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982.
(2)    per diritti di proprietà intellettuale s'intende:a)    tutte le categorie di proprietà intellettuale di cui alla parte II, sezioni da 1 a 7, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio di cui all'allegato 1C dell'accordo OMC (di seguito denominato "accordo TRIPS") vale a dire:i)    il diritto d'autore ed i diritti connessi;ii)    i brevetti (compresi, nel caso dell'Unione, i diritti derivanti da certificati protettivi complementari);iii)    i marchi;iv)    i disegni;v)    le topografie di circuiti integrati;vi)    le indicazioni geografiche;vii)    la protezione di informazioni segrete; eb)    la privativa per ritrovati vegetali
(3)    Si precisa che un'ordinanza o una sentenza emessa nel corso di un procedimento giudiziario o amministrativo non costituisce di per sé un investimento.
(4)    Il termine "persona fisica" comprende le persone fisiche residenti permanentemente in Lettonia senza essere cittadini lettoni o di qualunque altro Stato ma che hanno il diritto, riconosciuto dalle disposizioni legislative e regolamentari lettoni, di ottenere un passaporto per non cittadini (passaporto per stranieri).
(5)    Per "amministrazione centrale" s'intende la sede principale in cui sono prese le decisioni finali.
(6)    La Parte UE riconosce che il concetto di "collegamento effettivo e permanente" con l'economia di uno degli Stati membri dell'Unione, sancito dall'articolo 54 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, equivale al concetto di "attività commerciale sostanziale". Di conseguenza, la Parte UE estende i benefici del presente accordo alle persone giuridiche costituite in conformità della legislazione di Singapore e aventi solo la sede sociale o l'amministrazione centrale nel territorio di Singapore unicamente se tali persone giuridiche hanno un collegamento effettivo e permanente con l'economia di Singapore.
(7)    Si precisa che le Parti riconoscono che i termini "trattamento" o "misura" comprendono le omissioni.
(8)    Si precisa che il presente capo non si applica al trattamento riservato da una Parte agli investitori contemplati e agli investimenti disciplinati prima dell'entrata in vigore del presente accordo.
(9)    Nel caso della Parte UE, per "sovvenzione" s'intendono anche gli "aiuti di Stato" come definiti nell'ordinamento dell'UE.
(10)    Nel caso della Parte UE, le autorità competenti a ordinare le misure di cui all'articolo 2.2, paragrafo 4, sono la Commissione europea o un organo giurisdizionale di uno Stato membro che applichi le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato.
(11)    Resta inteso che tra le misure che non siano incompatibili con gli impegni inseriti negli elenchi di impegni specifici delle Parti di cui rispettivamente agli allegati 8-A e 8-B del capo 8 (Servizi, stabilimento e commercio elettronico) dell'ALC/UE-S sono ricomprese le misure riguardanti qualunque settore non inserito nei rispettivi elenchi, come pure le misure che non siano incompatibili con qualunque condizione, limitazione o riserva inserita nei rispettivi elenchi in relazione a qualsiasi settore, indipendentemente dal fatto che tali misure incidano sullo "stabilimento" quale definito all'articolo 8.8 (Definizioni), lettera d) dell'ALC/UE-S.
(12)    Ai fini del paragrafo 2, lettera c), resta inteso che, per determinare se una misura danneggi o provochi perdite agli investimenti disciplinati effettuati prima dell'entrata in vigore di tale misura, occorre tener conto di diversi fattori, come il fatto che una Parte abbia previsto un congruo periodo di introduzione progressiva ai fini dell'attuazione della misura, oppure abbia cercato in qualsiasi altro modo di affrontare gli effetti di tale misura sugli investimenti disciplinati effettuati prima dell'entrata in vigore della misura stessa.
(13)    L'eccezione per ragioni di ordine pubblico può essere invocata solo nei casi in cui esista una minaccia reale e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della società.
(14)    Le misure finalizzate a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace delle imposte dirette comprendono le misure adottate da una Parte secondo il proprio sistema fiscale, le quali:a)    si applicano agli investimenti e agli investitori non residenti in considerazione del fatto che l'imposta dovuta dai soggetti non residenti viene determinata con riferimento a elementi imponibili aventi la loro fonte o situati nel territorio della Parte;b)    si applicano ai soggetti non residenti al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte nel territorio di una Parte;c)    si applicano ai soggetti residenti e non, al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, ivi comprese le misure per garantire l'osservanza degli obblighi;d)    si applicano agli investimenti situati nel territorio dell'altra Parte o provenienti da tale territorio, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte che gravano su tali utilizzatori in relazione a fonti ubicate nel territorio della Parte;e)    operano una distinzione tra investitori o investimenti soggetti a imposizione su elementi imponibili a livello mondiale e altri investitori o investimenti, in considerazione della differenza nella natura della loro base imponibile; oppuref)    determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, detrazioni o crediti di soggetti o succursali residenti o tra soggetti o succursali collegati dello stesso soggetto, al fine di salvaguardare la base imponibile di una Parte.I termini o i concetti fiscali di cui alla lettera f) ed alla presente nota vanno intesi in base alle definizioni e ai concetti fiscali, anche equivalenti o analoghi, del diritto interno della Parte che adotta la misura.
(15)    Ai fini del presente articolo, per trattamento si intende anche il trattamento di investitori contemplati in grado di interferire, direttamente o indirettamente, con l'esecuzione, la gestione, la conduzione, il mantenimento, l'uso, lo sfruttamento e la vendita o altri atti di disposizione degli investimenti disciplinati di investitori contemplati.
(16)    Si precisa che il semplice fatto che la domanda di un investitore contemplato sia stata rigettata o sia risultata infruttuosa non rappresenta di per sé un diniego di giustizia.
(17)    Si precisa che le dichiarazioni fatte per indurre un investitore ad effettuare un investimento comprendono anche le dichiarazioni volte a convincere un investitore a mantenere un investimento, a non liquidarlo o a realizzare investimenti successivi.
(18)    Si precisa che il mancato rispetto del legittimo affidamento quale descritto nel presente paragrafo non può, di per sé, costituire una violazione del paragrafo 2 e deve derivare dagli stessi eventi o dalle stesse circostanze che danno luogo alla violazione del paragrafo 2.
(19)    Ai fini del presente paragrafo, per "obbligo contrattuale scritto" s'intende un accordo scritto concluso da una Parte, direttamente o tramite uno degli organismi di cui all'articolo 1.2 (Definizioni), paragrafo 7, con un investitore contemplato o con un investimento disciplinato, per mezzo di uno o più atti che creano diritti e obblighi reciproci e vincolanti per entrambe le Parti.
(20)    Ai fini del presente articolo, una Parte si sottrae ad un impegno o ne compromette l'assolvimento mediante l'esercizio del suo potere pubblico quando si sottrae a tale impegno o ne compromette l'assolvimento adottando, mantenendo od omettendo di adottare misure vincolanti o esecutive a norma del diritto interno.
(21)    Si precisa che il presente articolo deve essere interpretato in conformità degli allegati da 1 a 3.
(22)    In caso di circostanze eccezionali che si protraggono nel tempo, l'applicazione delle misure di salvaguardia può essere prorogata mediante un loro formale ripristino, previa notifica all'altra Parte in merito all'attuazione della proposta di formale ripristino.
(23)    Le Parti convengono che il termine "trattamento" può comprendere anche le omissioni.
(24)    Si precisa che il paragrafo 2, lettera b), rappresenta l'accordo delle Parti a trattare un'impresa stabilita in loco come un cittadino di un altro Stato contraente ai fini dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera b), della convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, del 18 marzo 1965.
(25)    Una persona giuridica è:a)    a) di proprietà di persone fisiche o giuridiche dell'altra Parte, se più del 50% del capitale sociale è di effettiva proprietà di persone fisiche o giuridiche dell'altra Parte;b)    controllata da persone fisiche o giuridiche dell'altra Parte, se tali persone fisiche o giuridiche hanno il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente la sua attività.
(26)    Si precisa che:a)    le norme dei pertinenti meccanismi di risoluzione delle controversie si applicano fatte salve le disposizioni specifiche di cui alla presente sezione, integrate dalle decisioni adottate a norma dell'articolo 4.1 (Comitato), paragrafo 4, lettera g); eb)    sono irricevibili le domande presentate dal rappresentante di un gruppo formato da un numero indeterminato di ricorrenti non identificati che intenda esperire il procedimento difendendo gli interessi di tali ricorrenti e prendendo tutte le decisioni relative all'esercizio della domanda presentata per loro conto.
(27)    Ai fini delle lettere a) e b) il termine "Stato" include l'Unione, se l'Unione aderisce alla Convenzione ICSID.
(28)    Si precisa che il fatto che una persona percepisca un reddito da un governo o sia stata anteriormente un dipendente statale o abbia legami familiari con una persona che percepisce un reddito da un governo non costituisce di per sé motivo di incompatibilità.
(29)    Si precisa che il diritto interno delle Parti non rientra nel diritto applicabile. Qualora debba accertare il significato di una disposizione del diritto interno di una delle Parti come una questione di fatto, il tribunale segue l'interpretazione prevalente di tale disposizione condivisa dagli organi giurisdizionali e dalle autorità di tale Parte; qualsiasi senso attribuito al diritto interno pertinente dal tribunale non è vincolante per gli organi giurisdizionali o le autorità delle Parti. Il tribunale non è competente a statuire sulla legittimità di una misura che costituisca una presunta violazione del presente accordai sensi del diritto interno della Parte della controversia.
(30)    Si precisa che una sentenza è pronunciata sulla base di una domanda del ricorrente dopo una valutazione delle osservazioni delle parti della controversia.
(31)    Si precisa che questo non impedisce a una parte della controversia di chiedere al tribunale di rivedere, correggere o interpretare una sentenza, come previsto ad esempio dagli articoli 50 e 51 della convenzione ICSID o dagli articoli 37 e 38 del regolamento arbitrale UNCITRAL o da disposizioni analoghe di altri regolamenti che siano applicabili al procedimento in questione.
(32)    Con l'espressione "disposizioni del presente accordo", si intendono le disposizioni che accordano: a) un trattamento non discriminatorio agli investitori secondo le modalità e nella misura di cui all'articolo 2.3 (Trattamento nazionale); e b) una tutela agli investitori e a loro investimenti dall'esproprio secondo le modalità e nella misura di cui all'articolo 2.6 (Espropriazione).
(33)    Si precisa che le Parti concordano sul fatto che nessuna disposizione del presente accordo vieta misure fiscali intese a sostenere obiettivi di benessere sociale, di sanità pubblica od altri obiettivi sociali collettivi, o la stabilità macroeconomica, o agevolazioni fiscali collegate al luogo di costituzione dell'impresa e non alla cittadinanza dei suoi proprietari. Le misure fiscali a sostegno della stabilità macroeconomica sono misure in risposta a movimenti e tendenze nell'economia nazionale finalizzate a risolvere o prevenire squilibri sistemici che minacciano gravemente la stabilità dell'economia nazionale.

Bruxelles, 18.4.2018

COM(2018) 194 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore dall'altra


ALLEGATO 1

ESPROPRIAZIONE

Le Parti confermano la loro interpretazione comune secondo cui:

1.    L'articolo 2.6 (Espropriazione) regola due fattispecie. La prima è l'espropriazione diretta, in cui un investimento disciplinato viene nazionalizzato o comunque direttamente espropriato mediante il trasferimento formale del titolo di proprietà o una vera e propria confisca. La seconda è l'espropriazione indiretta, in cui una Parte adotta una misura o una serie di misure con effetto equivalente all'espropriazione diretta, in quanto l'investitore contemplato si vede sostanzialmente privato delle facoltà essenziali connesse al diritto di proprietà in relazione all'investimento disciplinato, compreso il diritto di usare, godere e disporre del proprio investimento, senza che abbia luogo una vera e propria confisca o il trasferimento formale della proprietà.

2.    Per stabilire se una misura o una serie di misure adottate da una Parte in una determinata situazione configuri un'espropriazione indiretta occorre un'indagine fattuale, caso per caso, che tenga conto, fra l'altro, di fattori quali:

a)    l'impatto economico della misura o della serie di misure e la sua durata, anche se la constatazione che una misura o una serie di misure adottate da una Parte incide negativamente sul valore economico di un investimento non basta di per sé a dimostrare che si è verificata un'espropriazione indiretta;



b)    il grado in cui la misura o la serie di misure interferisce con la facoltà di usare, godere o disporre dell'investimento; e

c)    le caratteristiche della misura o della serie di misure, in particolare l'oggetto, il contesto e la causa.

Si precisa che, ad eccezione dei rari casi in cui l'impatto di una misura o di una serie di misure sia talmente grave da farla apparire manifestamente sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito, una misura o una serie di misure non discriminatorie, concepite ed applicate per tutelare obiettivi legittimi di politica pubblica come la salute pubblica, la sicurezza e l'ambiente, non costituisce un'espropriazione indiretta.

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ALLEGATO 2

ESPROPRIAZIONE DI TERRENI

1.    Fatto salvo l'articolo 2.6 (Espropriazione), qualora Singapore sia la Parte che espropria, qualsiasi misura di espropriazione di terreni, secondo le definizioni di cui al capo 152 del Land Acquisition Act (legge sull'acquisizione dei terreni) 1 è accompagnata dal pagamento di un indennizzo pari al prezzo di mercato in conformità alla normativa sopra citata.

2.    Ai fini del presente accordo, qualunque misura di espropriazione a norma del Land Acquisition Act (Capo 152) deve perseguire un interesse pubblico o essere connessa ad un obiettivo di interesse pubblico.

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ALLEGATO 3

ESPROPRIAZIONE E DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Si precisa che una misura che revochi, limiti o crei diritti di proprietà intellettuale non costituisce un'espropriazione se e in quanto compatibile con l'accordo TRIPS e con il capo 10 (Proprietà intellettuale) dell'ALS/UE-S. Inoltre, anche qualora si determini che la misura non è compatibile con l'accordo TRIPS e con il capo 10 (Proprietà intellettuale) dell'ALS/UE-S, ciò non è sufficiente a dimostrare che si è verificata un'espropriazione.

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ALLEGATO 4

DEBITO PUBBLICO

1.    Non può essere presentata alcuna domanda volta a stabilire che la ristrutturazione del debito di una Parte viola uno degli obblighi di cui al capo 2 (Protezione degli investimenti) né, qualora tale domanda sia già stata presentata, quest'ultima può avere seguito a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti) se tale ristrutturazione, al momento della presentazione della domanda, è già una ristrutturazione negoziata o se lo diventa successivamente a tale presentazione, salvo il caso in cui la domanda sia tesa a stabilire che la ristrutturazione viola l'articolo 2.3 (Trattamento nazionale) 2 .

2.    In deroga alle disposizioni di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti), articolo 3.6 (Presentazione della domanda al tribunale), e fatto salvo il paragrafo 1 del presente allegato, un investitore non può presentare una domanda a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti) volta a determinare che la ristrutturazione del debito di una Parte viola un obbligo di cui al capo 2 (Protezione degli investimenti), escluso l'articolo 2.3 (Trattamento nazionale), a meno che non siano trascorsi 270 giorni dalla data in cui il ricorrente ha presentato la richiesta scritta di consultazioni a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti), articolo 3.3 (Consultazioni).



3.    Ai fini del presente allegato si intende per:

"ristrutturazione negoziata", la ristrutturazione o il consolidamento del debito di una Parte effettuati mediante i) una modifica degli strumenti di debito, come previsto dalle loro condizioni, compresa la legge applicabile, o ii) una conversione del debito o altro processo analogo cui abbiano acconsentito i detentori di una quota non inferiore al 75% del valore totale del debito residuo soggetto a ristrutturazione;

"legge applicabile" di uno strumento di debito, il quadro giuridico e regolamentare applicabile a tale strumento di debito nell'ambito di una giurisdizione.

4.    Si precisa che il "debito di una Parte" comprende, nel caso dell'Unione europea, il debito del governo di uno Stato membro o il debito di un'amministrazione pubblica di uno Stato membro a livello centrale, regionale o locale.

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ALLEGATO 5

ACCORDI RICHIAMATI ALL'ARTICOLO 4.12

Gli accordi tra gli Stati membri dell'Unione europea e Singapore sono i seguenti:

1.    Accordo tra il governo della Repubblica di Singapore e il governo della Repubblica di Bulgaria sulla promozione e protezione reciproca degli investimenti, concluso a Singapore il 15 settembre 2003;

2.    Accordo tra il governo della Repubblica di Singapore e l'Unione economica belgolussemburghese sulla promozione e protezione degli investimenti, concluso a Bruxelles il 17 novembre 1978;

3.    Accordo tra il governo della Repubblica di Singapore e il governo della Repubblica ceca sulla promozione e protezione degli investimenti, concluso a Singapore l'8 aprile 1995;

4.    Trattato tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Singapore relativo alla promozione e alla reciproca protezione degli investimenti, concluso a Singapore il 3 ottobre 1973;



5.    Accordo tra il governo della Repubblica di Singapore e il governo della Repubblica francese sulla promozione e protezione degli investimenti, concluso a Parigi l'8 settembre 1975;

6.    Accordo tra il governo della Repubblica di Singapore e il governo della Repubblica di Lettonia sulla promozione e protezione degli investimenti, concluso a Singapore il 7 luglio 1998;

7.    Accordo tra la Repubblica di Singapore e la Repubblica di Ungheria sulla promozione e protezione degli investimenti, concluso a Singapore il 17 aprile 1997;

8.    Accordo di cooperazione economica tra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo della Repubblica di Singapore, concluso a Singapore il 16 maggio 1972;

9.    Accordo tra il governo della Repubblica di Singapore e il governo della Repubblica di Polonia sulla promozione e protezione degli investimenti, concluso a Varsavia il 3 giugno 1993;

10.    Accordo tra il governo della Repubblica di Singapore e il governo della Repubblica di Slovenia sulla promozione e protezione reciproca degli investimenti, concluso a Singapore il 25 gennaio 1999;



11.    Accordo tra la Repubblica di Singapore e la Repubblica slovacca sulla promozione e protezione reciproca degli investimenti, concluso a Singapore il 13 ottobre 2006; e

12.    Accordo tra il governo della Repubblica di Singapore e il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulla promozione e protezione degli investimenti, concluso a Singapore il 22 luglio 1975.

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ALLEGATO 6

MECCANISMO DI MEDIAZIONE
PER LE CONTROVERSIE TRA GLI INVESTITORI E LE PARTI

ARTICOLO 1

Obiettivo

Il meccanismo di mediazione ha l'obiettivo di agevolare la ricerca di una soluzione concordata mediante una procedura esauriente e rapida con l'assistenza di un mediatore.

SEZIONE A

PROCEDIMENTO DEL MECCANISMO DI MEDIAZIONE

ARTICOLO 2

Avvio del procedimento

1.    Una parte della controversia può chiedere in qualunque momento l'avvio di un procedimento di mediazione. Tale richiesta è presentata per iscritto all'altra parte.



2.    La parte cui è indirizzata tale richiesta la considera con la debita attenzione e risponde accogliendola o respingendola per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento.

3.    Qualora la richiesta abbia ad oggetto un trattamento posto in essere da un'istituzione, un organismo o un'agenzia dell'Unione o da uno Stato membro dell'Unione e non sia stato determinato il convenuto a norma dell'articolo 3.5 (Avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento), paragrafo 2, la richiesta è indirizzata all'Unione. Se l'Unione accoglie la richiesta, la risposta specifica se sarà l'Unione oppure lo Stato membro interessato a intervenire in qualità di parte del procedimento di mediazione 3 .

ARTICOLO 3

Scelta del mediatore

1.    Le parti della controversia si adoperano per trovare un accordo sulla scelta di un mediatore entro 15 giorni dalla data di ricevimento della risposta alla richiesta di cui all'articolo 2 (Avvio del procedimento), paragrafo 2, del presente allegato. Tale accordo può includere la nomina di un mediatore scelto tra i membri del tribunale istituito in conformità all'articolo 3.9 (Tribunale di primo grado).



2.    Qualora le parti della controversia non raggiungano un accordo sulla scelta del mediatore a norma del paragrafo 1, ciascuna di esse può chiedere al presidente del tribunale di sorteggiare il mediatore tra i nominativi dei membri del tribunale istituito a norma dell'articolo 3.9 (Tribunale di primo grado). Il presidente del tribunale sceglie il mediatore entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di una delle parti della controversia.

3.    Un mediatore non può essere cittadino né dell'una né dell'altra Parte, salvo diversa decisione delle parti della controversia.

4.    Il mediatore assiste le parti della controversia con imparzialità e trasparenza nel fare chiarezza sulla misura e sui suoi eventuali effetti negativi sugli investimenti, nonché nella ricerca di una soluzione concordata.

ARTICOLO 4

Regole del procedimento di mediazione

1.    Entro 10 giorni dalla nomina del mediatore, la parte della controversia che ha chiesto l'avvio del procedimento di mediazione presenta per iscritto al mediatore e all'altra parte della controversia una descrizione dettagliata del problema, in particolare del funzionamento della misura contestata e dei suoi effetti negativi sugli investimenti. Entro 20 giorni dalla data di presentazione di tale descrizione, l'altra parte della controversia può trasmettere per iscritto le proprie osservazioni in merito al problema descritto. Ciascuna delle parti della controversia può inserire nella propria descrizione o tra le proprie osservazioni le informazioni che ritenga pertinenti.



2.    Il mediatore può decidere il modo più adatto per fare chiarezza sulla misura in questione e sui suoi eventuali effetti negativi sugli investimenti. Il mediatore può, in particolare, organizzare riunioni tra le parti della controversia, consultare queste ultime congiuntamente o separatamente, chiedere l'assistenza o la consulenza degli esperti e delle parti interessate pertinenti e fornire ogni ulteriore sostegno di cui le parti della controversia facciano richiesta. Prima di chiedere l'assistenza o la consulenza degli esperti e delle parti interessate pertinenti, il mediatore consulta tuttavia le parti della controversia.

3.    Il mediatore può offrire consulenza e sottoporre una soluzione all'esame delle parti della controversia; queste ultime possono accettare o respingere la soluzione proposta o concordare una diversa soluzione. La consulenza o le osservazioni del mediatore non riguardano tuttavia la compatibilità della misura contestata con il capo 2 (Protezione degli investimenti).

4.    Il procedimento si svolge nel territorio della parte della controversia cui è indirizzata la richiesta oppure, di comune accordo, in qualsiasi altro luogo o con qualsiasi altra modalità.

5.    Le parti della controversia si adoperano per pervenire a una soluzione concordata entro 60 giorni dalla nomina del mediatore. In attesa di un accordo definitivo le parti della controversia possono prendere in considerazione soluzioni provvisorie.

6.    Le soluzioni concordate sono rese pubbliche. La versione pubblica non può tuttavia contenere informazioni indicate come riservate da una parte della controversia.



7.    Il procedimento si conclude:

a)    con l'adozione ad opera delle parti della controversia di una soluzione concordata, nel giorno di tale adozione;

b)    con un accordo delle parti della controversia in qualsiasi fase del procedimento, nel giorno di tale accordo;

c)    con una dichiarazione scritta con la quale il mediatore, dopo aver consultato le parti della controversia, comunica che ulteriori sforzi di mediazione sarebbero vani, nel giorno di tale dichiarazione;

d)    con una dichiarazione scritta di una delle parti della controversia al termine della ricerca di soluzioni concordate nel quadro del procedimento di mediazione e previo esame dei pareri e delle soluzioni proposte dal mediatore, nel giorno di tale dichiarazione.

SEZIONE B

ATTUAZIONE

ARTICOLO 5

Attuazione di una soluzione concordata

1.    Quando le parti della controversia sono giunte ad una soluzione concordata, ciascuna di esse adotta le misure necessarie per attuarla secondo il calendario concordato.



2.    Le misure o le iniziative prese per dare attuazione alla soluzione concordata sono comunicate per iscritto dalla parte della controversia che le adotta all'altra parte della controversia.

3.    Su richiesta delle parti della controversia, il mediatore trasmette loro un progetto di relazione scritta dei fatti, che fornisce una sintesi:

a)    della misura contestata oggetto del procedimento;

b)    delle procedure seguite; e

c)    dell'eventuale soluzione concordata cui si è giunti al termine di tali procedure, comprese eventuali soluzioni provvisorie.

Il mediatore dà alle parti della controversia 15 giorni lavorativi per formulare osservazioni sul progetto di relazione. Una volta esaminate le osservazioni formulate entro il suddetto termine dalle parti della controversia, entro 15 giorni lavorativi il mediatore presenta per iscritto alle parti della controversia una relazione finale dei fatti. Detta relazione non contiene alcuna interpretazione del presente accordo.



SEZIONE C

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 6

Rapporto con i procedimenti di risoluzione delle controversie

1.    Il procedimento di mediazione non è destinato a servire da base per i procedimenti di risoluzione delle controversie nell'ambito del presente accordo o di altri accordi. In tali procedimenti di risoluzione delle controversie, le parti della controversia non adducono o presentano come prove, né un organo, tribunale o collegio decisorio prende in considerazione:

a)    le posizioni assunte dall'altra parte della controversia nel corso del procedimento di mediazione;

b)    la volontà manifestata dall'altra parte della controversia di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione; oppure

c)    le proposte o i pareri formulati dal mediatore.

2.    Il meccanismo di mediazione lascia impregiudicate le posizioni giuridiche delle Parti e delle parti della controversia a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti) o sezione B (Risoluzione delle controversie tra le Parti).



3.    Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4 (Regole del procedimento di mediazione), paragrafo 6, del presente allegato, e a meno che le parti della controversia non convengano altrimenti, tutte le fasi del procedimento, inclusi i pareri o la soluzione proposta, sono riservate. Le parti della controversia possono comunque rendere pubblico il fatto che è in corso una mediazione.

ARTICOLO 7

Termini

I termini di cui al presente allegato possono essere modificati previo accordo tra le parti della controversia.

ARTICOLO 8

Spese

1.    Ciascuna parte della controversia sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione al procedimento di mediazione.



2.    Le parti della controversia partecipano in egual misura alle spese organizzative, compresi il compenso e le spese del mediatore. Gli onorari e le spese dei mediatori sono conformi a quelli determinati a norma della regola 14, paragrafo 1, dei regolamenti amministrativi e finanziari della convenzione ICSID e in vigore alla data di avvio del procedimento di mediazione.

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ALLEGATO 7

CODICE DI CONDOTTA DEI MEMBRI DEL TRIBUNALE
E DEL TRIBUNALE D'APPELLO E DEI MEDIATORI

Definizioni

1.    Nel presente codice di condotta si intende per:

"membro", un membro del tribunale o del tribunale d'appello costituito a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti);

"mediatore", una persona che svolge l'attività di mediazione in conformità al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti);

"candidato", una persona proposta per la nomina al ruolo di membro;

"assistente", una persona che, su mandato di un membro, svolge ricerche per quest’ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;

"personale", in relazione a un membro, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, ad eccezione degli assistenti.



Responsabilità nel procedimento

2.    I candidati e i membri evitano qualsiasi irregolarità e parvenza di irregolarità, sono indipendenti e imparziali, evitano i conflitti d'interesse diretti e indiretti e osservano norme di condotta rigorose, in modo da garantire l'integrità e l'imparzialità del meccanismo di risoluzione delle controversie. I membri non ricevono istruzioni da organizzazioni o governi in relazione a questioni sottoposte al vaglio del tribunale o del tribunale d'appello. Gli ex membri devono ottemperare agli obblighi di cui ai paragrafi da 15 a 21 del presente codice di condotta.

Obblighi di dichiarazione

3.    Prima di essere nominato al ruolo di membro, ogni candidato dichiara alle Parti l'esistenza di interessi, relazioni o fatti, passati o presenti, tali da poter influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o dare ragionevolmente adito a una parvenza di irregolarità o di parzialità. A tale scopo, il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti.

4.    Ciascun membro comunica alle parti della controversia e alla Parte non coinvolta nella controversia le questioni relative a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta.



5.    I membri continuano in qualsiasi momento a compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al paragrafo 3 del presente codice di condotta e li dichiarano. L'obbligo di dichiarazione è permanente e impone a ogni membro di dichiarare, non appena ne viene a conoscenza, interessi, relazioni e fatti di tale natura che intervengano in qualsiasi fase del procedimento. Ciascun membro dichiara tali interessi, relazioni o fatti dandone comunicazione per iscritto alle parti della controversia e alla Parte non coinvolta nella controversia affinché siano da esse esaminati.

Doveri dei membri

6.    Ciascun membro svolge interamente e sollecitamente le proprie funzioni nel corso dell'intero procedimento, con equità e diligenza.

7.    I membri esaminano soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire ad una decisione e non delegano ad altri tale dovere.

8.    Ciascun membro prende tutti i provvedimenti opportuni per garantire che i suoi assistenti e il suo personale siano a conoscenza delle disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3, 4, 5, 19, 20 e 21 del presente codice di condotta e le rispettino.

9.    I membri non hanno contatti unilaterali relativi al procedimento.



Indipendenza e imparzialità dei membri

10.    I membri devono essere indipendenti e imparziali e astenersi da ogni atto che possa dare adito a una parvenza di parzialità o irregolarità, e non sono influenzati da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dal timore di critiche o dalla lealtà verso una parte della controversia o una Parte non coinvolta nella controversia.

11.    I membri non possono, né direttamente né indirettamente, contrarre obblighi o accettare vantaggi che possano in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo al corretto adempimento delle loro funzioni.

12.    I membri non possono sfruttare la loro posizione nel tribunale per interessi personali o privati e si astengono da qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in una posizione tale da poterli influenzare.

13.    I membri non consentono che la loro condotta o il loro giudizio siano influenzati da relazioni o responsabilità di ordine finanziario, commerciale, professionale, familiare o sociale.

14.    I membri devono evitare di allacciare relazioni o di acquisire interessi finanziari tali da influire sulla loro imparzialità o da dare ragionevolmente adito a una parvenza di irregolarità o di parzialità.



Obblighi degli ex membri

15.    Tutti gli ex membri devono astenersi da qualsiasi atto che possa dare l'impressione che abbiano esercitato le loro funzioni con parzialità o che abbiano tratto vantaggio dalle decisioni o dalle sentenze del tribunale o del tribunale d'appello.

16.    Fatto salvo l'articolo 3.9 (Tribunale di primo grado), paragrafo 5, e l'articolo 3.10 (Tribunale d'appello), paragrafo 4, i membri si impegnano a non intervenire in alcun modo, dopo la fine del loro mandato:

a)    in controversie in materia di investimenti che erano pendenti dinanzi al tribunale o al tribunale d'appello prima della fine del loro mandato;

b)    in controversie in materia di investimenti collegate in modo chiaro e diretto ad altre controversie, anche già risolte, di cui si sono occupati in qualità di membri del tribunale o del tribunale d'appello.

17.    I membri si impegnano a non intervenire, per un periodo di tre anni dopo la fine del loro mandato, in controversie in materia di investimenti dinanzi al tribunale o al tribunale d'appello in qualità di rappresentanti di una delle parti della controversia.

18.    Il presidente del tribunale o del tribunale d'appello, qualora sia informato o venga comunque a conoscenza della presunta violazione degli obblighi di cui ai paragrafi 15, 16 e 17 da parte di un ex membro del tribunale o del tribunale d'appello, esamina la questione e dà all'ex membro la possibilità di essere sentito. Il presidente del tribunale o del tribunale d'appello, qualora dall'esame della questione risulti confermata la presunta violazione degli obblighi, ne informa:



a)    l'ordine professionale o altra istituzione simile cui l'ex membro è iscritto;

b)    le Parti; e

c)    il presidente di qualunque altro tribunale o tribunale d'appello pertinente in materia di investimenti.

Il presidente del tribunale o del tribunale d'appello rende pubbliche le risultanze dell'esame effettuato a norma del presente paragrafo.

Riservatezza

19.    Nessun membro o ex membro divulga o si avvale, in alcun momento, di informazioni non pubbliche relative a un procedimento o acquisite nel corso di un procedimento, eccetto ai fini del procedimento stesso; in particolare, i membri o gli ex membri si astengono dal divulgare o dall'avvalersi di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.

20.    I membri si astengono dal divulgare, in tutto o in parte, una decisione o una sentenza prima della sua pubblicazione conformemente all'allegato 8.

21.    I membri e gli ex membri si astengono in qualsiasi momento dal divulgare le deliberazioni del tribunale o del tribunale d'appello o il parere di qualunque membro riguardo a tali deliberazioni.



Spese

22.    Ciascun membro registra il tempo dedicato al procedimento e le spese sostenute e presenta un resoconto finale al riguardo.

Mediatori

23.    Le disposizioni di cui al presente codice di condotta, applicabili ai membri o agli ex membri, si applicano, mutatis mutandis, ai mediatori.

Comitato consultivo

24.    Per garantire la corretta applicazione dell'articolo 3.11 (Norme etiche), del presente codice di condotta e, laddove ciò sia previsto, per il corretto svolgimento di qualunque altro compito, il presidente del tribunale e il presidente del tribunale d'appello sono assistiti ciascuno da un comitato consultivo composto dal vicepresidente e dal membro con maggiore anzianità rispettivamente del tribunale e del tribunale d'appello.

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ALLEGATO 8

REGOLE SULL'ACCESSO DEL PUBBLICO AI DOCUMENTI,
SULLE UDIENZE E SULLA POSSIBILITÀ

PER I TERZI DI PRESENTARE OSSERVAZIONI

ARTICOLO 1

1.    Fatti salvi gli articoli 2 e 4 del presente allegato il convenuto, una volta ricevuti i seguenti documenti, li trasmette senza indugio alla Parte non coinvolta nella controversia e al depositario di cui all'articolo 5 del presente allegato, che provvede a renderli disponibili al pubblico:

a)    la richiesta di consultazioni di cui all'articolo 3.3 (Consultazioni), paragrafo 1;

b)    l'avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento, di cui all'articolo 3.5 (Avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento), paragrafo 1;

c)    la determinazione del convenuto di cui all'articolo 3.5 (Avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento), paragrafo 2;

d)    la presentazione della domanda di cui all'articolo 3.6 (Presentazione della domanda al tribunale);



e)    le memorie, le relazioni e gli atti processuali presentati al tribunale da una parte della controversia, le relazioni di esperti e qualsiasi comunicazione scritta presentata a norma dell'articolo 3.17 (Parte dell'accordo non coinvolta nella controversia), e dell'articolo 3 del presente allegato;

f)    i verbali o i resoconti delle udienze del tribunale, qualora siano disponibili; e

g)    le ordinanze, le sentenze e le decisioni del tribunale o, se del caso, del presidente o del vicepresidente del tribunale.

2.    Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 4 del presente allegato, il tribunale può decidere, di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi persona e previa consultazione con le parti della controversia, se e in che modo rendere disponibile qualsiasi altro documento, presentato al tribunale o emesso da quest'ultimo, non rientrante fra i documenti di cui al paragrafo 1. Ciò può comprendere, ad esempio, la messa a disposizione di tali documenti in un apposito sito o tramite il depositario di cui all'articolo 5 del presente allegato.

ARTICOLO 2

Le udienze del tribunale sono pubbliche; il tribunale stabilisce, dopo aver sentito le parti della controversia, le disposizioni logistiche appropriate. Tuttavia la parte della controversia che intenda utilizzare in un'udienza informazioni indicate come protette ne informa il tribunale di conseguenza. Il tribunale adotta i provvedimenti necessari per impedire la divulgazione di tali informazioni.



ARTICOLO 3

1.    Il tribunale, previa consultazione con le parti della controversia, può permettere a un soggetto diverso sia dalle parti della controversia, sia dalla Parte dell'accordo non coinvolta nella controversia (di seguito denominato "terzo"), di presentare al tribunale osservazioni scritte su materie rientranti nell'ambito della controversia.

2.    Il terzo che desideri presentare osservazioni ne fa richiesta al tribunale e fornisce per iscritto le seguenti informazioni in una delle lingue procedurali, in modo conciso e nel rispetto del limite di pagine eventualmente fissato dal tribunale:

a)    descrizione del terzo, compresa, ove necessario, una descrizione dei suoi membri e del suo statuto giuridico (ad esempio associazione professionale oppure organizzazione non governativa), dei suoi obiettivi generali, della natura delle sue attività, e di eventuali organizzazioni madre, compresa qualsiasi organizzazione che controlli il terzo direttamente o indirettamente;

b)    informazioni su eventuali legami, diretti o indiretti, tra il terzo e le parti della controversia;

c)    informazioni relative ad amministrazioni pubbliche, organizzazioni o persone che abbiano fornito assistenza, finanziaria o di altra natura, nella preparazione della comunicazione, oppure che abbiano prestato al terzo assistenza considerevole durante i due anni precedenti la presentazione della domanda da parte del terzo a norma del presente articolo (ad esempio il finanziamento delle sue attività complessive per circa il 20% del loro valore annuale);



d)    descrizione della natura dell'interesse vantato dal terzo nel procedimento; e

e)    descrizione delle specifiche questioni di fatto o di diritto oggetto del procedimento che il terzo intende trattare mediante la propria comunicazione scritta.

3.    Nel decidere se ammettere o no tale comunicazione, il tribunale valuta, tra l'altro:

a)    se il terzo vanta un interesse rilevante nel procedimento; e

b)    in quale misura la comunicazione possa aiutare il tribunale a determinare le questioni di diritto o di fatto attinenti al procedimento offrendo prospettive, conoscenze specifiche o elementi di comprensione diversi da quelli delle parti della controversia.

4.    La comunicazione presentata dal terzo:

a)    reca la data e la firma della persona che presenta la comunicazione per conto del terzo;

b)    è concisa e si mantiene in ogni caso entro i limiti fissati dal tribunale;

c)    contiene una descrizione precisa della posizione del terzo riguardo alle questioni dibattute; e

d)    tratta unicamente questioni rientranti nell'ambito della controversia.



5.    Il tribunale provvede affinché la presentazione di tali comunicazioni non perturbi o complichi indebitamente il procedimento né arrechi un ingiusto pregiudizio alle parti della controversia. Il tribunale può adottare le procedure appropriate che risultino necessarie per gestire molteplici comunicazioni.

6.    Il tribunale provvede a garantire alle parti della controversia una ragionevole possibilità di presentare le loro osservazioni su qualsiasi comunicazione effettuata da terzi.

ARTICOLO 4

1.    Le informazioni riservate o protette, quali definite al paragrafo 2 e identificate a norma dei paragrafi da 3 a 9, non sono rese disponibili al pubblico.

2.    Le informazioni riservate o protette sono costituite da:

a)    informazioni commerciali riservate;

b)    informazioni protette contro la messa a disposizione del pubblico a norma del presente accordo;

c)    qualora si tratti di informazioni del convenuto, le informazioni che la legislazione del convenuto protegge contro la messa a disposizione del pubblico; qualora si tratti di altre informazioni, le informazioni protette da qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare che il tribunale ritenga applicabile alla divulgazione di tali informazioni.



3.    Qualora un documento diverso da un'ordinanza o da una decisione del tribunale debba essere reso disponibile al pubblico a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del presente allegato, al momento della presentazione di tale documento la parte della controversia, la Parte non coinvolta nella controversia o il terzo che presenta il documento provvede a:

a)    indicare se ritiene che il documento contenga informazioni che devono essere protette dalla pubblicazione;

b)    identificare chiaramente tali informazioni al momento della loro presentazione al tribunale; e

c)    presentare senza indugio, o entro il termine fissato dal tribunale, una versione espunta del documento in cui tali informazioni vengono omesse.

4.    Qualora un documento diverso da un'ordinanza o da una decisione del tribunale debba essere messo a disposizione del pubblico in virtù di una decisione del tribunale a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente allegato, la parte della controversia, la Parte non coinvolta nella controversia o il terzo che ha presentato il documento, entro 30 giorni dalla data della decisione con cui il tribunale ha statuito che il documento deve essere messo a disposizione del pubblico, indica se ritiene che il documento contenga informazioni che devono essere protette dalla divulgazione e presenta una versione espunta del documento in cui tali informazioni vengono omesse.

5.    Qualora venga proposta un'espunzione del documento a norma del paragrafo 4, le parti della controversia diverse dalla persona che ha presentato il documento in questione possono opporsi all'espunzione proposta e/o proporre che il documento sia espunto diversamente. Tali obiezioni e controproposte sono presentate entro 30 giorni dal ricevimento della proposta del documento espunto.



6.    Qualora un'ordinanza, una decisione o una sentenza del tribunale debba essere messa a disposizione del pubblico a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del presente allegato, il tribunale fornisce a tutte le parti della controversia la possibilità di presentare osservazioni sulla presenza nel documento di informazioni che devono essere protette dalla pubblicazione e di proporre un'espunzione del documento con l'obiettivo di prevenire la divulgazione di tali informazioni.

7.    Il tribunale decide su tutte le questioni relative alla proposta di espunzione dei documenti a norma dei paragrafi da 3 a 6 e determina, nell'esercizio della sua discrezionalità, in quale misura debbano essere espunte informazioni contenute nei documenti che devono essere messi a disposizione del pubblico.

8.    Qualora il tribunale decida che non deve essere espunta alcuna informazione da un documento a norma dei paragrafi da 3 a 6 o che non deve essere impedita la divulgazione al pubblico di un documento, entro 30 giorni dalla decisione del tribunale ciascuna parte della controversia, la Parte non coinvolta nella controversia o un terzo che abbia volontariamente presentato il documento agli atti può:

a)    ritirare, in tutto o in parte, dagli atti del procedimento il documento contenente tali informazioni; oppure

b)    ripresentare il documento in una forma che rispetti la decisione del tribunale.

9.    Le parti della controversia che in un'udienza intendano utilizzare informazioni che considerano riservate o protette ne informano il tribunale di conseguenza. Il tribunale, previa consultazione con le parti della controversia, decide se tali informazioni debbano essere protette e adotta le misure necessarie per impedire la divulgazione al pubblico delle informazioni protette in conformità all'articolo 2 del presente allegato.



10.    Non sono messe a disposizione del pubblico le informazioni la cui divulgazione al pubblico metterebbe in pericolo l'integrità del procedimento di risoluzione delle controversie quale definita al paragrafo 11.

11.    Il tribunale, di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti della controversia, previa consultazione con le parti della controversia ove possibile, adotta le misure appropriate per impedire o ritardare la pubblicazione di informazioni nei casi in cui tale pubblicazione comprometta l'integrità del procedimento di risoluzione delle controversie:

a)    perché potrebbe ostacolare la raccolta o la produzione di elementi di prova; oppure

b)    perché potrebbe portare all'intimidazione dei testimoni, degli avvocati che rappresentano le parti della controversia o dei membri del tribunale; oppure

c)    in circostanze eccezionali comparabili.

ARTICOLO 5

Il Segretario generale delle Nazioni Unite, tramite il Segretariato UNCITRAL, funge da depositario e mette a disposizione del pubblico le informazioni a norma del presente allegato.



ARTICOLO 6

In tutti i casi in cui il presente allegato prevede la discrezionalità del tribunale, quest'ultimo la esercita prendendo in considerazione:

a)    il pubblico interesse alla trasparenza della risoluzione delle controversie in materia di investimenti basata sui trattati e del procedimento specifico; e

b)    l'interesse delle parti della controversia ad una risoluzione equa ed efficiente della controversia.

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ALLEGATO 9

REGOLE DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Disposizioni generali

1.    Nel capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le Parti) e nel presente allegato si intende per:

"esperto", una persona incaricata da una Parte di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento del collegio arbitrale;

"arbitro", un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale);

"assistente", una persona che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;

"Parte attrice": la Parte che chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 3.28 (Avvio del procedimento arbitrale);

"Parte convenuta", la Parte accusata di una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Campo di applicazione);



"collegio arbitrale", un collegio costituito a norma dell'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale);

"rappresentante di una Parte", un funzionario o qualsiasi altra persona designata da un dicastero, da un organismo governativo o da qualunque altro soggetto pubblico di una Parte, che rappresenta la Parte ai fini di una controversia nel quadro del presente accordo.

2.    Il presente allegato si applica ai procedimenti di risoluzione delle controversie di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le Parti), salvo diverso accordo tra le Parti.

3.    Salvo altrimenti concordato, la Parte convenuta provvede all'organizzazione logistica dei procedimenti di risoluzione delle controversie, in particolare delle udienze. Le spese organizzative, comprese le spese degli arbitri, sono equamente ripartite tra le Parti.

Notifiche

4.    Le Parti e il collegio arbitrale trasmettono qualunque richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento per posta elettronica, con copia trasmessa lo stesso giorno mediante fax, raccomandata o corriere, a mano con rilascio di ricevuta o tramite qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l'invio. Salvo prova contraria, un messaggio di posta elettronica si considera ricevuto nello stesso giorno in cui è stato inviato.



5.    Ciascuna Parte fornisce una copia elettronica di tutte le proprie comunicazioni scritte e contestazioni, così come una copia cartacea dei documenti, a ciascuno degli arbitri e contemporaneamente all'altra Parte.

6.    Tutte le notifiche sono indirizzate rispettivamente al direttore della divisione per l'America del Nord e l'Europa del ministero del Commercio e dell'industria di Singapore e alla direzione generale del Commercio della Commissione europea dell'Unione.

7.    Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi al procedimento del collegio arbitrale possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche, salvo obiezione dell'altra Parte.

8.    Qualora il termine ultimo per la presentazione di un documento coincida con una festa nazionale ufficiale di Singapore o dell'Unione, il documento è trasmesso il giorno lavorativo successivo.

Avvio del procedimento arbitrale

10.    a)    Se, a norma dell'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale) o delle regole 22, 24 o 51 del presente allegato, gli arbitri sono designati mediante estrazione a sorte, i rappresentanti di entrambe le Parti hanno il diritto di assistere al sorteggio.

b)    Salvo diverso accordo tra le Parti, queste ultime si riuniscono con il collegio arbitrale entro sette giorni dalla sua costituzione al fine di individuare le questioni che le Parti o il collegio arbitrale ritengono opportuno affrontare, compresi l'onorario e il rimborso delle spese degli arbitri. Gli arbitri e i rappresentanti delle Parti possono partecipare a tale riunione per telefono o in videoconferenza.



11.    a)    Salvo diverso accordo tra le Parti, entro sette giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale quest'ultimo è investito del mandato seguente:

"esaminare, in funzione delle pertinenti disposizioni dell'accordo, la questione oggetto della richiesta di costituzione del collegio arbitrale presentata a norma dell'articolo 3.28; pronunciarsi sulla compatibilità della misura in questione con le disposizioni di cui all'articolo 3.25 mediante constatazioni giuridiche e/o di fatto debitamente motivate; ed emettere il proprio lodo in conformità agli articoli 3.31 e 3.32.".

b)    Una volta raggiunto un accordo in merito al mandato del collegio arbitrale, le Parti comunicano immediatamente tale accordo al collegio arbitrale.

Comunicazioni iniziali

12.    La Parte attrice presenta le proprie comunicazioni scritte iniziali entro 20 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La Parte convenuta presenta la propria replica scritta entro 20 giorni dalla data di presentazione della comunicazione scritta iniziale.

Funzionamento dei collegi arbitrali

13.    Il presidente del collegio arbitrale presiede tutte le riunioni del medesimo. Il collegio arbitrale può delegare al presidente le decisioni di carattere amministrativo e procedurale.



14.    Salvo altrimenti disposto al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le Parti), il collegio arbitrale può svolgere la propria attività mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, compresi telefono, fax o collegamenti informatici.

15.    Soltanto gli arbitri possono partecipare alle discussioni del collegio arbitrale, ma quest'ultimo può autorizzare i suoi assistenti ad assistere alle discussioni.

16.    La stesura dei lodi è di esclusiva competenza del collegio arbitrale e non è delegata.

17.    Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni del capo 3 (Risoluzione delle controversie), Sezione B (Risoluzione delle controversie tra le Parti) e dei relativi allegati, il collegio arbitrale può, previa consultazione delle Parti, adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni.

18.    Il collegio arbitrale, qualora ritenga necessario modificare un termine applicabile ai procedimenti o introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, comunica per iscritto alle Parti i motivi della modifica o dell'adeguamento, indicando il termine o l'adeguamento necessario.

Sostituzione

19.    In caso di impedimento, rinuncia o necessità di sostituzione di un arbitro, è designato un sostituto in conformità all'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale).



20.    Se una Parte ritiene che un arbitro non si conformi alle prescrizioni del codice di condotta di cui all'allegato 11 (di seguito "codice di condotta") e che per questa ragione vada sostituito, detta Parte informa l'altra Parte entro 15 giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza delle circostanze relative alla violazione del codice di condotta da parte dell'arbitro.

21.    Se una Parte ritiene che un arbitro diverso dal presidente non si conformi alle prescrizioni del codice di condotta, le Parti si consultano e, in caso di comune accordo, sostituiscono l'arbitro designando un sostituto conformemente alla procedura di cui all'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale).

22.    Qualora le Parti non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro, ciascuna Parte può chiedere che la questione venga sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.

Se, in seguito a tale richiesta, il presidente constata che un arbitro non si conforma alle prescrizioni del codice di condotta, è designato un nuovo arbitro.

La Parte che aveva designato l'arbitro da sostituire sceglie un arbitro tra le persone rimanenti che figurano nell'elenco istituito a norma dell'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2. Qualora una Parte ometta di scegliere un arbitro entro cinque giorni dalla data della constatazione del presidente del collegio arbitrale, il presidente del comitato o il suo delegato designa un arbitro sorteggiandolo tra le persone rimanenti che figurano nell'elenco istituito a norma dell'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, entro 10 giorni dalla data della constatazione del presidente del collegio arbitrale.



Qualora l'elenco di cui all'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, non sia stato istituito entro il termine previsto dall'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale), paragrafo 4, entro cinque giorni dalla data della constatazione del presidente del collegio arbitrale la Parte che aveva designato l'arbitro da sostituire o, in mancanza di scelta ad opera di detta Parte, il presidente del comitato o il suo delegato designa un arbitro:

a)    se la Parte non aveva proposto alcun arbitro, tra le persone rimanenti proposte dall'altra Parte a norma dell'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2;

b)    se le Parti non avevano raggiunto un accordo su un elenco di nominativi a norma dell'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, tra le persone proposte dalla Parte a norma dell'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2.

23.    Se una Parte ritiene che il presidente del collegio arbitrale non si conformi alle prescrizioni del codice di condotta, le Parti si consultano e, di comune accordo, sostituiscono il presidente designando un sostituto conformemente alla procedura di cui all'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale).

24.    Qualora le Parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna Parte può chiedere che la questione venga sottoposta a un terzo neutrale. Se le Parti non raggiungono un accordo sul terzo neutrale, la questione viene sottoposta a uno dei membri rimanenti che figurano nell'elenco di cui all'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 1. Il nominativo di tale persona è estratto a sorte dal presidente del comitato o dal suo delegato. La decisione di tale persona relativa alla necessità di sostituire il presidente è definitiva.



Se tale persona decide che il presidente in questione non si conforma alle prescrizioni del codice di condotta, le Parti si accordano in merito alla sostituzione. Se le Parti non raggiungono un accordo sul nuovo presidente, il presidente del comitato o il suo delegato seleziona un nominativo, estraendolo a sorte tra i membri rimanenti che figurano nell'elenco di cui all'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 1, ad esclusione, se del caso, della persona che ha deciso che il presidente non si conforma alle prescrizioni del codice di condotta. Il nuovo presidente è designato entro cinque giorni dalla data in cui è stata constatata la necessità di sostituire il presidente.

25.    I procedimenti del collegio arbitrale sono sospesi per il periodo necessario ad esperire le procedure di cui alle regole 19, 20, 21, 22, 23 e 24 del presente allegato.

Udienze

26.    Consultate le Parti e gli altri arbitri, il presidente fissa la data e l'ora dell'udienza e ne dà notifica per iscritto alle Parti. Quando l'udienza è pubblica, tali informazioni vengono rese accessibili al pubblico dalla Parte incaricata della gestione logistica del procedimento. Salvo disaccordo di una Parte, il collegio arbitrale può decidere di non convocare un'udienza.

27.    Salvo diverso accordo tra le Parti, l'udienza ha luogo a Bruxelles se la Parte attrice è Singapore e a Singapore se la Parte attrice è l'Unione.

28.    Il collegio arbitrale può organizzare altre udienze con l'accordo delle Parti.



29.    Tutti gli arbitri sono presenti per l'intera durata delle udienze.

30.    Indipendentemente dal carattere pubblico del procedimento, le seguenti persone possono assistere all'udienza:

a)    i rappresentanti delle Parti;

b)    i consulenti delle Parti;

c)    il personale amministrativo, gli interpreti, i traduttori e gli stenografi; e

d)    gli assistenti degli arbitri.

Solo i rappresentanti e i consulenti delle Parti possono rivolgersi al collegio arbitrale.

31.    Entro i cinque giorni precedenti la data dell'udienza ciascuna Parte trasmette al collegio arbitrale, e contemporaneamente all'altra Parte, l'elenco dei nominativi delle persone che nel corso dell'udienza interverranno oralmente per conto di tale Parte e degli altri rappresentanti o consulenti che assisteranno all'udienza.

32.    Le udienze dei collegi arbitrali sono aperte al pubblico, a meno che le Parti non decidano che le udienze hanno luogo parzialmente o totalmente a porte chiuse. Salvo diverso accordo tra le Parti, se le udienze sono aperte al pubblico:



a)    la trasmissione pubblica avviene per telediffusione simultanea a circuito chiuso in una sala di trasmissione separata presso la sede dell'arbitrato;

b)    è necessario iscriversi per assistere alla trasmissione pubblica dell'udienza;

c)    non è consentito effettuare registrazioni audio o video né scattare fotografie nella sala di trasmissione;

d)    il collegio arbitrale può chiedere lo svolgimento a porte chiuse di qualunque udienza al fine di affrontare questioni relative ad informazioni riservate.

Il collegio arbitrale si riunisce a porte chiuse qualora le comunicazioni e le argomentazioni di una Parte contengano informazioni riservate. In via eccezionale, il collegio arbitrale può condurre l'udienza a porte chiuse in qualsiasi momento, di propria iniziativa o su richiesta di una delle Parti.

33.    Il collegio arbitrale conduce l'udienza nel modo seguente, concedendo un tempo equivalente alla Parte attrice e alla Parte convenuta:

Comunicazioni

a)    comunicazione della Parte attrice;

b)    replica della Parte convenuta.



Contestazioni

a)    contestazione della Parte attrice;

b)    controreplica della Parte convenuta.

34.    Il collegio arbitrale può rivolgere domande alle Parti in qualsiasi momento dell'udienza.

35.    Il collegio arbitrale predispone la stesura del verbale di ciascuna udienza, che è redatto e trasmesso quanto prima alle Parti.

36.    Entro 10 giorni dalla data dell'udienza ciascuna Parte può trasmettere al collegio arbitrale, e contemporaneamente all'altra Parte, osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'udienza.

Domande scritte

37.    Il collegio arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le Parti in qualsiasi momento del procedimento. Ciascuna Parte riceve una copia delle domande rivolte dal collegio arbitrale.

38.    Ciascuna Parte trasmette inoltre al collegio arbitrale, e contemporaneamente all'altra Parte, una copia della propria risposta scritta alle domande del collegio arbitrale. A ciascuna delle Parti viene data la possibilità di presentare osservazioni scritte in merito alle risposte fornite dall'altra Parte entro cinque giorni dalla data del loro ricevimento.



Riservatezza

39.    Le Parti e i loro consulenti rispettano la riservatezza delle udienze del collegio arbitrale svoltesi a porte chiuse conformemente alla regola 32 del presente allegato, nonché delle deliberazioni, della relazione interinale del collegio arbitrale e di tutte le osservazioni scritte trasmesse al collegio e delle comunicazioni con lo stesso. Ciascuna Parte e i rispettivi consulenti considerano riservate le informazioni comunicate in via riservata al collegio arbitrale dall'altra Parte. Se le osservazioni che una Parte trasmette al collegio arbitrale contengono informazioni riservate, tale Parte fornisce anche, su richiesta dell'altra Parte, entro 15 giorni, una versione non riservata delle osservazioni che può essere divulgata al pubblico. Nessuna disposizione del presente allegato preclude a una Parte la possibilità di rendere pubblica la propria posizione, purché nel fare riferimento alle informazioni comunicate dall'altra Parte essa non divulghi informazioni indicate come riservate da quest'ultima.

Contatti unilaterali

40.    Il collegio arbitrale non si incontra, non sente né entra in alcun modo in contatto con una Parte in assenza dell'altra Parte.

41.    Nessun arbitro può discutere alcun aspetto della questione oggetto del procedimento con una o con entrambe le Parti in assenza degli altri arbitri.



Comunicazioni amicus curiae

42.    Salvo diverso accordo tra le Parti entro tre giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale, quest'ultimo può ricevere comunicazioni scritte non richieste da persone fisiche o giuridiche interessate delle Parti, purché tali comunicazioni vengano presentate entro 10 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale, siano concise e comunque di lunghezza non superiore a 15 cartelle dattiloscritte, compresi eventuali allegati, e riguardino direttamente la questione di fatto esaminata dal collegio arbitrale.

43.    La comunicazione contiene una descrizione della persona fisica o giuridica che la presenta, comprese la sua cittadinanza o luogo di stabilimento, la natura delle sue attività e le sue fonti di finanziamento, e precisa l'interesse della persona nel quadro del procedimento arbitrale. La comunicazione è redatta nelle lingue scelte dalle Parti in conformità alla regola 46 del presente allegato.

44.    Nel lodo del collegio arbitrale sono elencate tutte le comunicazioni da esso ricevute che risultano conformi alle regole 42 e 43 del presente allegato. Il collegio arbitrale non è tenuto ad esaminare nel proprio lodo le argomentazioni contenute in dette comunicazioni. Le comunicazioni ricevute dal collegio arbitrale conformemente al presente allegato vengono sottoposte alle Parti perché possano formulare le loro osservazioni.

Casi urgenti

45.    Nei casi urgenti di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le Parti) il collegio arbitrale, previa consultazione delle Parti, adegua ove opportuno i termini di cui al presente allegato e notifica tali adeguamenti alle Parti.



Traduzione e interpretazione

46.    Durante le consultazioni di cui all'articolo 3.26 (Consultazioni) ed entro la data della riunione di cui alla regola 10, lettera b), del presente allegato, le Parti si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune per il procedimento dinanzi al collegio arbitrale.

47.    Le Parti possono formulare osservazioni su qualsiasi versione tradotta di un documento redatto conformemente al presente allegato.

48.    In caso di divergenze sull'interpretazione del presente accordo il collegio arbitrale tiene conto del fatto che l'accordo è stato negoziato in inglese.

Computo dei termini

49.    Qualora, in applicazione della regola 8 del presente allegato, una Parte riceva un documento in una data diversa da quella in cui lo stesso documento è pervenuto all'altra Parte, i termini calcolati con decorrenza dalla data di ricevimento del documento sono calcolati a decorrere dall'ultima data di ricevimento di tale documento.



Altre procedure

50.    Il presente allegato si applica inoltre alle procedure previste all'articolo 3.34 (Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione), paragrafo 2, all'articolo 3.35 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale), paragrafo 2, all'articolo 3.36 (Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione), paragrafo 3, e all'articolo 3.37 (Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo successivamente all'adozione delle misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione), paragrafo 2. I termini stabiliti nel presente allegato sono adeguati ai termini specifici previsti per l'adozione di un lodo da parte del collegio arbitrale nel quadro di tali altre procedure.

51.    Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio originale ai fini delle procedure di cui all'articolo 3.34 (Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione), paragrafo 2, all'articolo 3.35 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale), paragrafo 2, all'articolo 3.36 (Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione), paragrafo 3, e all'articolo 3.37 (Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo successivamente all'adozione delle misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione), paragrafo 2, si applicano le procedure di cui all'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale). Il termine per la notifica del lodo è prorogato di 15 giorni.

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ALLEGATO 10

PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE PER LE CONTROVERSIE TRA LE PARTI

ARTICOLO 1

Obiettivo e campo di applicazione

1.    Il presente allegato ha l'obiettivo di agevolare la ricerca di una soluzione concordata mediante una procedura esauriente e rapida con l'assistenza di un mediatore.

2.    Il presente allegato si applica a qualsiasi misura rientrante nel campo di applicazione del presente accordo, che incida negativamente sugli investimenti o sugli scambi tra le Parti, salvo disposizioni contrarie.

ARTICOLO 2

Richiesta di informazioni

1.    Prima dell'avvio del procedimento di mediazione, una Parte può in qualsiasi momento chiedere per iscritto informazioni riguardanti una misura che incida negativamente sugli scambi commerciali o sugli investimenti tra le Parti. La Parte cui tale richiesta è formulata fornisce una risposta scritta entro 20 giorni.



2.    La Parte chiamata a rispondere, qualora ritenga impossibile dare una risposta entro 20 giorni, informa la Parte richiedente in merito ai motivi del ritardo, fornendo nel contempo una previsione del termine minimo entro il quale sarà in grado di rispondere.

ARTICOLO 3

Avvio del procedimento

1.    Una Parte può chiedere in qualunque momento l'avvio di un procedimento di mediazione tra le Parti. La richiesta è presentata all'altra Parte per iscritto, ed è sufficientemente particolareggiata da consentire alla Parte richiedente di esporre chiaramente i suoi argomenti; tale richiesta:

a)    indica la specifica misura contestata;

b)    indica i presunti effetti negativi che, secondo la Parte richiedente, la misura ha o avrà sugli scambi commerciali o sugli investimenti tra le Parti; e

c)    spiega la relazione esistente, secondo la Parte richiedente, tra tali effetti e la misura.

2.    La Parte cui è indirizzata tale richiesta la considera con la debita attenzione e risponde accogliendola o respingendola per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento della medesima.



ARTICOLO 4

Scelta del mediatore

1.    Le Parti si adoperano per raggiungere un accordo sulla scelta di un mediatore entro 15 giorni dalla data di ricevimento della risposta alla richiesta di cui all'articolo 3 (Avvio del procedimento), paragrafo 2, del presente allegato.

2.    Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla scelta del mediatore entro il termine stabilito, ciascuna di esse può chiedere al presidente del comitato o al suo delegato di sorteggiare il mediatore tra i nominativi dell'elenco istituito a norma dell'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2. I rappresentanti di entrambe le Parti hanno il diritto di essere presenti al sorteggio.

3.    Il presidente del comitato o il suo delegato sceglie il mediatore entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta di cui al paragrafo 2.

4.    Un mediatore non può essere cittadino né dell'una né dell'altra Parte, salvo diversa decisione delle Parti.

5.    Il mediatore assiste le Parti con imparzialità e trasparenza nel fare chiarezza sulla misura e sui suoi eventuali effetti negativi sugli scambi commerciali e sugli investimenti, nonché nella ricerca di una soluzione concordata. L'allegato 11 si applica ai mediatori, mutatis mutandis. Ai mediatori si applicano, mutatis mutandis, anche le regole da 4 a 9 e da 46 a 49 dell'allegato 9.



ARTICOLO 5

Regole del procedimento di mediazione

1.    Entro 10 giorni dalla nomina del mediatore, la Parte che ha avviato il procedimento di mediazione presenta per iscritto al mediatore e all'altra Parte una descrizione dettagliata del problema, in particolare del funzionamento della misura contestata e dei suoi effetti negativi sugli investimenti. Entro 20 giorni dalla presentazione di tale descrizione, l'altra Parte può trasmettere per iscritto le proprie osservazioni in merito al problema descritto. Ciascuna delle Parti può inserire nella propria descrizione o tra le proprie osservazioni tutte le informazioni ritenute pertinenti.

2.    Il mediatore può decidere il modo più adatto per fare chiarezza sulla misura in questione e sui suoi eventuali effetti negativi sugli investimenti. Il mediatore può, in particolare, organizzare riunioni tra le Parti, consultare le Parti congiuntamente o separatamente, chiedere l'assistenza o la consulenza degli esperti e delle parti interessate pertinenti e fornire ogni ulteriore sostegno di cui le Parti facciano richiesta. Prima di chiedere l'assistenza o la consulenza degli esperti e delle parti interessate pertinenti, il mediatore consulta tuttavia le Parti.

3.    Il mediatore può offrire consulenza e sottoporre una soluzione all'esame delle Parti, le quali possono accettare o respingere la soluzione proposta o concordare una diversa soluzione. La consulenza o le osservazioni del mediatore non riguardano tuttavia la compatibilità della misura contestata con il presente accordo.

4.    Il procedimento si svolge nel territorio della Parte cui è indirizzata la richiesta oppure, previo accordo tra le Parti, in qualsiasi altro luogo o con qualsiasi altra modalità.



5.    Le Parti si adoperano per giungere a una soluzione concordata entro 60 giorni dalla nomina del mediatore. In attesa dell'accordo definitivo, le Parti possono prendere in considerazione soluzioni provvisorie.

6.    La soluzione può essere adottata mediante una decisione del comitato. Le Parti possono subordinare tale soluzione alla conclusione di eventuali procedimenti interni. Le soluzioni concordate sono rese pubbliche. La versione pubblica non può tuttavia contenere informazioni indicate come riservate da una Parte.

7.    Il procedimento si conclude:

a)    con l'adozione ad opera delle Parti di una soluzione concordata, nel giorno di tale adozione;

b)    con un accordo delle Parti in qualsiasi fase del procedimento, nel giorno di tale accordo;

c)    con una dichiarazione scritta con la quale il mediatore, dopo aver consultato le Parti, comunica che ulteriori sforzi di mediazione sarebbero vani, nel giorno di tale dichiarazione; oppure

d)    con una dichiarazione scritta di una delle Parti al termine della ricerca di soluzioni concordate tramite il procedimento di mediazione e previo esame dei pareri e delle soluzioni proposte dal mediatore, nel giorno di tale dichiarazione.



ARTICOLO 6

Attuazione di una soluzione concordata

1.    Quando le Parti sono giunte ad una soluzione concordata, ciascuna di esse adotta le misure necessarie per attuarla secondo il calendario concordato.

2.    La Parte che attua la soluzione informa per iscritto l'altra Parte di ogni iniziativa o misura adottata per attuare la soluzione concordata.

3.    Su richiesta delle Parti, il mediatore trasmette alle Parti un progetto di relazione scritta dei fatti, che fornisce una sintesi: i) della misura contestata in tali procedimenti; ii) delle procedure seguite; e iii) dell'eventuale soluzione concordata cui si è giunti al termine di tali procedure, comprese eventuali soluzioni provvisorie. Il mediatore dà alle Parti 15 giorni per formulare osservazioni sul progetto di relazione. Una volta esaminate le osservazioni formulate entro il suddetto termine dalle Parti, entro 15 giorni il mediatore presenta per iscritto alle Parti una relazione finale dei fatti. Detta relazione non contiene alcuna interpretazione del presente accordo.

ARTICOLO 7

Rapporto con i procedimenti di risoluzione delle controversie

1.    La procedura di mediazione fa salvi i diritti e gli obblighi delle Parti di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le Parti).



2.    La procedura di mediazione non è destinata a servire da base per i procedimenti di risoluzione delle controversie previsti dal presente accordo o da altri accordi. In tali procedimenti di risoluzione delle controversie, le Parti non adducono o presentano come prove, né un collegio arbitrale prende in considerazione:

a)    le posizioni assunte dall'altra Parte nel corso del procedimento di mediazione;

b)    la volontà manifestata dall'altra Parte di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione; oppure

c)    le proposte o i pareri formulati dal mediatore.

3.    Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5 (Regole del procedimento di mediazione), paragrafo 6, e salvo diversa decisione delle Parti, tutte le fasi del procedimento, inclusi i pareri o la soluzione proposta, sono riservate. Le Parti possono comunque rivelare al pubblico che è in corso una mediazione.

ARTICOLO 8

Termini

I termini di cui al presente allegato possono essere modificati previo accordo tra le Parti.



ARTICOLO 9

Spese

1.    Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione al procedimento di mediazione.

2.    Le spese organizzative, compresi il compenso e le spese del mediatore, sono ripartite equamente tra le Parti. Il compenso del mediatore è conforme a quanto previsto alla regola 10, lettera b), dell'allegato 9.

ARTICOLO 10

Riesame

Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo le Parti si consultano sulla necessità di modificare il procedimento di mediazione alla luce dell'esperienza maturata e dello sviluppo di un dispositivo corrispondente in sede OMC.

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ALLEGATO 11

CODICE DI CONDOTTA DEGLI ARBITRI E DEI MEDIATORI

Definizioni

1.    Nel presente codice di condotta si intende per:

"arbitro", un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale);

"candidato", una persona il cui nome figura nell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri) proposta per la nomina al ruolo di arbitro a norma dell'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale);

"assistente", una persona che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;

"procedimento", salvo altrimenti disposto, un procedimento del collegio arbitrale a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le Parti);

"personale", in relazione a un arbitro, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccetto gli assistenti.



Responsabilità nel procedimento

2.    Nel corso dell'intero procedimento tutti i candidati e gli arbitri evitano qualsiasi irregolarità e parvenza di irregolarità, sono indipendenti e imparziali, evitano i conflitti d'interesse diretti e indiretti ed osservano norme di condotta rigorose, in modo da garantire l'integrità e l'imparzialità del meccanismo di risoluzione delle controversie. Gli arbitri non ricevono istruzioni da organizzazioni o governi in relazione a questioni sottoposte al collegio arbitrale. Gli ex arbitri devono ottemperare agli obblighi previsti ai paragrafi 15, 16, 17 e 18 del presente codice di condotta.

Obblighi di dichiarazione

3.    Prima di essere confermato quale arbitro a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le Parti), ciascun candidato dichiara l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto tale da influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o da dare ragionevolmente adito a una parvenza di irregolarità o di parzialità nel procedimento. A tale scopo, il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti.

4.    I candidati o gli arbitri comunicano al comitato unicamente le questioni attinenti a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta affinché siano esaminate dalle Parti.



5.    Dopo essere stato nominato, ciascun arbitro continua a compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al paragrafo 3 del presente codice di condotta e li dichiara. L'obbligo di dichiarazione è permanente e impone a ogni arbitro di dichiarare, non appena ne viene a conoscenza, interessi, relazioni e fatti di simile natura, in qualsiasi fase del procedimento essi intervengano. L'arbitro dichiara tali interessi, relazioni e fatti comunicandoli per iscritto al comitato affinché siano esaminati dalle Parti.

Doveri degli arbitri

6.    In seguito alla nomina, ciascun arbitro esercita interamente e sollecitamente le proprie funzioni nel corso di tutto il procedimento, con equità e diligenza.

7.    Ciascun arbitro esamina soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a un lodo e non delega ad altri tale dovere.

8.    Ciascun arbitro prende tutti i provvedimenti opportuni per garantire che i suoi assistenti e il suo personale siano a conoscenza delle disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3, 4, 5, 16, 17 e 18 del presente codice di condotta e le rispettino.

9.    Gli arbitri non hanno contatti unilaterali relativi al procedimento.

Indipendenza e imparzialità degli arbitri

10.    Gli arbitri devono essere indipendenti e imparziali ed evitare di dare adito a una parvenza di irregolarità o di parzialità; non sono influenzati da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una Parte o dal timore di critiche.



11.    Gli arbitri non possono, né direttamente né indirettamente, contrarre obblighi o accettare vantaggi che possano in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo al corretto esercizio delle loro funzioni.

12.    Gli arbitri non possono sfruttare la loro posizione in seno al collegio arbitrale per interessi personali o privati e si astengono da qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterli influenzare.

13.    Gli arbitri non consentono che la loro condotta o il loro giudizio siano influenzati da relazioni o responsabilità di ordine finanziario, commerciale, professionale, familiare o sociale.

14.    Gli arbitri evitano di allacciare relazioni o di acquisire interessi finanziari tali da influire sulla loro indipendenza o da dare ragionevolmente adito a una parvenza di irregolarità o di parzialità.

Obblighi degli ex arbitri

15.    Gli ex arbitri devono evitare qualsiasi atto che possa dare l'impressione che siano stati parziali nell'esercizio delle loro funzioni o abbiano tratto vantaggio dalla decisione o dal lodo del collegio arbitrale.



Riservatezza

16.    Nessun arbitro o ex arbitro divulga o si avvale, in alcun momento, di informazioni non pubbliche relative a un procedimento o acquisite nel corso di un procedimento, eccetto ai fini del procedimento stesso; gli arbitri ed ex arbitri si astengono in particolare dal divulgare o dall'avvalersi di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.

17.    Gli arbitri si astengono dal divulgare, in tutto o in parte, il lodo del collegio arbitrale prima della sua pubblicazione conformemente al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le Parti).

18.    Gli arbitri e gli ex arbitri si astengono in qualsiasi momento dal divulgare le deliberazioni di un collegio arbitrale o il parere di un arbitro riguardo a tali deliberazioni.

Spese

19.    Ciascun arbitro registra il tempo dedicato al procedimento e le spese sostenute, così come il tempo e le spese sostenute dai suoi assistenti e presenta un resoconto finale al riguardo.

Mediatori

20.    Le disposizioni di cui al presente codice di condotta, applicabili agli arbitri o agli ex arbitri, si applicano, mutatis mutandis, ai mediatori.

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INTESA 1

IN RELAZIONE ALLE LIMITAZIONI SPECIFICHE DI SINGAPORE
PER QUANTO RIGUARDO LO SPAZIO O L'ACCESSO ALLE RISORSE NATURALI

1.    L'articolo 2.3 (Trattamento nazionale) non si applica alle misure riguardanti:

a)    la fornitura di acqua potabile a Singapore;

b)    la proprietà, l'acquisto, lo sviluppo, la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, la vendita o altra cessione di immobili residenziali 4 o i programmi relativi all'edilizia sociale a Singapore.

2.    Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo e successivamente ogni due anni, qualora sia ancora in vigore l'imposta di bollo Additional Buyer’s Stamp Duty (ABSD), il comitato valuterà se il mantenimento dell'ABSD sia necessario per garantire la stabilità del mercato degli immobili residenziali. Nel corso di tali consultazioni, Singapore fornirà statistiche e informazioni pertinenti in merito alla situazione di tale mercato.

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INTESA 2

IN RELAZIONE ALLA RETRIBUZIONE DEGLI ARBITRI

Per quanto riguarda la regola 10 di cui all'allegato 9, le Parti confermano la seguente intesa:

1.    La retribuzione e il rimborso delle spese degli arbitri sono basati sulle norme di meccanismi comparabili di risoluzione delle controversie internazionali nel quadro di accordi bilaterali o multilaterali.

2.    L'importo esatto della retribuzione e delle spese è definito dalle Parti prima della riunione delle stesse con il collegio arbitrale conformemente alla regola 10 di cui all'allegato 9.

3.    Le Parti applicano la presente intesa in buona fede al fine di agevolare il funzionamento del collegio arbitrale.

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(1)    Land Acquisition Act (legge sull'acquisizione di terreni) (Capo 152), alla data di entrata in vigore del presente accordo.
(2)    Ai fini del presente allegato, il semplice fatto che il trattamento pertinente introduca differenze tra investitori o investimenti basate su legittimi obiettivi di politica pubblica nel quadro di una crisi del debito o di una minaccia di crisi del debito non costituisce una violazione dell'articolo 2.3 (Trattamento nazionale).
(3)    Si precisa che, nel caso in cui la richiesta abbia ad oggetto un trattamento posto in essere dall'Unione europea, l'Unione europea interviene in qualità di parte del procedimento di mediazione e lo Stato membro interessato è associato a pieno titolo al procedimento di mediazione. Qualora la richiesta riguardi esclusivamente un trattamento posto in essere da uno Stato membro, lo Stato membro interessato interviene in qualità di parte del procedimento di mediazione, a meno che non chieda all'Unione europea di intervenire in qualità di parte.
(4)    Per "immobili residenziali" si intendono i beni immobili quali definiti nel capo 274 del Residential Property Act alla data di entrata in vigore del presente accordo.