Bruxelles, 11.4.2018

COM(2018) 174 final

2018/0083(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile che modifica l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il regolamento (UE) n. 610/2013, del 26 giugno 2013 1 (di seguito, il “regolamento di modifica del codice frontiere Schengen”), ha modificato la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen 2 , il regolamento (CE) n. 562/2006 3  (codice frontiere Schengen) e il regolamento (CE) n. 810/2009 4 (codice dei visti) e, tra le altre cose, ha ridefinito la nozione di “soggiorno di breve durata” per i cittadini di paesi terzi nello spazio Schengen. A decorrere dal 18 ottobre 2013, per i cittadini di paesi terzi – siano essi soggetti o meno all’obbligo del visto – che intendono recarsi nello spazio Schengen per un soggiorno breve, la durata massima di soggiorno autorizzato è fissata a “90 giorni su un periodo di 180 giorni”. Rispetto alla nozione vigente fino al 18 ottobre 2013 (“tre mesi su un periodo di sei mesi dalla data di primo ingresso”), la nuova nozione, fissando la durata in giorni anziché in mesi, è più precisa. Essa inoltre non contiene più l’espressione “dalla data di primo ingresso”, che aveva sollevato molte incertezze e interrogativi.

Il regolamento di modifica del codice frontiere Schengen ha apportato tutte le modifiche necessarie all’acquis dell’UE in materia di visti e frontiere (convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, codice frontiere Schengen, codice dei visti e regolamento (CE) n. 539/2001 5 ). Tuttavia, la nozione di soggiorno di breve durata figura anche in accordi internazionali conclusi dall’Unione europea. Nel definire la durata del soggiorno in esenzione dal visto, gli accordi di esenzione dal visto conclusi con Antigua e Barbuda 6 , le Bahamas 7 , le Barbados 8 , il Brasile 9 , Maurizio 10 , Saint Kitts e Nevis 11 e le Seychelles 12 fanno ancora riferimento alla vecchia nozione (“tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso” 13 ).

Il 16 luglio 2014 la Commissione ha presentato una raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizzava l’avvio di negoziati volti a modificare gli accordi di esenzione dal visto per i soggiorni di breve durata conclusi tra l’Unione europea e i paesi di cui sopra 14 , che il Consiglio ha adottato il 9 ottobre 2014 15 . Lo scopo era applicare nei confronti di questi sette paesi la nuova nozione di soggiorno di breve durata prevista dal regolamento di modifica del codice frontiere Schengen. Inoltre, il “soggiorno di breve durata” definito negli accordi di esenzione dal visto in termini di giorni anziché di mesi è meno complesso da verificare e calcolare con i mezzi elettronici/informatici e quindi più adatto ai sistemi di gestione delle frontiere centralizzati, come il sistema di ingressi/uscite (EES) proposto 16 .

In seguito all’autorizzazione del Consiglio, la Commissione ha avviato i negoziati per modificare gli accordi di esenzione dal visto con i sette paesi (Antigua e Barbuda, le Bahamas, le Barbados, il Brasile, Maurizio, Saint Kitts e Nevis e le Seychelles).

I negoziati con il Brasile si sono conclusi positivamente il 31 ottobre 2017 con la sigla degli accordi che modificano i due accordi tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari e per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali. Entrambe le parti hanno concordato, oltre a vari aspetti tecnici (cfr. di seguito), di adottare la nuova definizione di “soggiorno di breve durata”, ma tutti gli emendamenti sono trascurabili dal punto di vista del viaggiatore.

La situazione specifica del Regno Unito e dell’Irlanda figura nel preambolo degli accordi.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile che modifica l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari (di seguito, l’“accordo”) richiede l’approvazione di entrambe le parti contraenti, secondo le rispettive procedure. Per quanto riguarda l’Unione, sono necessarie decisioni del Consiglio relative alla firma e alla conclusione dell’accordo.

La presente proposta è presentata al Consiglio al fine di autorizzare la firma dell’accordo.

L’accordo garantisce la coerenza giuridica e l’armonizzazione tra gli Stati membri, aderendo alla nuova nozione di “soggiorno di breve durata” prevista dal regolamento di modifica del codice frontiere Schengen, che ne dà un’interpretazione chiara.

La base giuridica della presente proposta è l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l’articolo 218 del medesimo.

L’Unione non è competente a modificare accordi di esenzione dal visto che vincolerebbero i quattro paesi associati all’attuazione dell’acquis di Schengen, il quale comprende la politica comune in materia di visti. Al fine di garantire un approccio e un’attuazione armonizzati delle disposizioni sulla durata del soggiorno autorizzato nello spazio Schengen, l’accordo include una dichiarazione comune in cui si esprime l’auspicio che il Brasile, da un lato, e l’Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera, dall’altro, modifichino di conseguenza i rispettivi accordi bilaterali vigenti in materia di esenzione dal visto.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del TFUE, i negoziati relativi ad accordi in materia di esenzione dal visto rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione.

Inoltre, se una delle parti contraenti di un accordo internazionale è l’Unione europea, qualsiasi modifica dell’accordo non può essere attuata giuridicamente dagli Stati membri singolarmente. Di conseguenza, è necessaria un’azione a livello dell’Unione.

Proporzionalità

La presente proposta si limita a quanto è necessario per conseguire l’obiettivo perseguito, vale a dire la modifica dell’accordo vigente tra la Repubblica federativa del Brasile e l’Unione europea in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari.

3.INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta non comporta costi supplementari per il bilancio dell’Unione.

4. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

Il 9 ottobre 2014 il Consiglio ha adottato direttive di negoziato che hanno autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con il Brasile al fine di modificare l’accordo tra le due parti in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari. Gli Stati membri sono stati informati dello stato di avanzamento dei negoziati durante le riunioni del gruppo “Visti”.

5.ALTRI ELEMENTI

Esito dei negoziati

La Commissione ritiene che siano stati raggiunti gli obiettivi stabiliti dal Consiglio nelle direttive di negoziato e che il progetto di accordo sia accettabile per l’Unione.

Il contenuto finale dell’accordo può riassumersi come segue.

a. Durata del soggiorno

L’accordo stabilisce l’esenzione dal visto per i cittadini dell’Unione europea e per i cittadini brasiliani che si recano nel territorio dell’altra parte contraente per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni (invece di un periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso). La nuova definizione si applica all’intero accordo.

b. Disposizioni finali – Sospensione dell’accordo (articolo 9, paragrafo 4)

L’accordo modifica l’articolo 9, paragrafo 4, ultima frase, come segue: “Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l’accordo ne informa immediatamente l’altra parte contraente e revoca la sospensione”. Aggiungendo al testo vigente l’espressione “e revoca la sospensione”, l’accordo modificato chiarisce che la sospensione dell’esenzione dal visto deve essere revocata se cessano i motivi che l’hanno giustificata. Su tale punto, la modifica allinea il testo dell’accordo in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari concluso con la Repubblica federativa del Brasile a quello di tutti gli altri accordi di esenzione dal visto conclusi dall’Unione nel 2015 e nel 2016. Il 14 giugno 2016 il gruppo “Visti” è stato consultato su questa modifica e nessuno Stato membro ha sollevato obiezioni.

c. Dichiarazioni comuni

L’accordo reca in allegato due dichiarazioni comuni:

- una sull’interpretazione del periodo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni e

- una relativa all’Islanda, alla Norvegia, alla Svizzera e al Liechtenstein.

d. Entrata in vigore

L’accordo entra in vigore il primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui l’ultima parte contraente notifica all’altra parte l’avvenuto espletamento delle procedure di ratifica. Al fine di garantire la certezza del diritto e consentire ai viaggiatori di conoscere la normativa e conformarvisi, è necessario prevedere un periodo transitorio sufficientemente lungo. Una volta conclusosi l’iter di ratifica dell’accordo, il termine di sei mesi consentirà ai viaggiatori di finire i soggiorni di breve durata che sono ancora calcolati interamente secondo la vecchia nozione, prima dell’entrata in vigore della nuova nozione di “soggiorno di breve durata” e del relativo periodo di riferimento retroattivo di 180 giorni.

L’accordo non incide su nessuna delle altre disposizioni dell’accordo vigente tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari, compreso l’ambito di applicazione territoriale.

6.CONCLUSIONE

In considerazione di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio decida che l’accordo sia firmato a nome dell’Unione e autorizzi il presidente del Consiglio a nominare la persona o le persone debitamente abilitate a firmarlo a nome dell’Unione.

2018/0083 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile che modifica l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 17 ha apportato modifiche orizzontali all’acquis dell’Unione in materia di frontiere e visti e ha fissato il soggiorno di breve durata a un massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

(2)È necessario inserire questa nuova nozione nell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari, al fine di armonizzare il regime dell’Unione in materia di soggiorno di breve durata.

(3)Il 9 ottobre 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati su un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile che modifica l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari (di seguito, l’“accordo”). I negoziati con il Brasile si sono conclusi positivamente con la sigla dell’accordo il 31 ottobre 2017.

(4)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio 18 ; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

(5)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio 19 ; l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(6)È opportuno firmare l’accordo di modifica e approvare le dichiarazioni accluse all’accordo di modifica, a nome dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile che modifica l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari (di seguito, l’“accordo”) è approvata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell’accordo da firmare è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Le dichiarazioni accluse alla presente decisione sono approvate a nome dell’Unione.

Articolo 3

Il Segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell’accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore dell’accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il Presidente

(1)    GU L 182 del 29.6.2013, pag. 1.
(2)    GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.
(3)    GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.
(4)    GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.
(5)    GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.
(6)    GU L 169 del 30.6.2009, pag. 1.
(7)    GU L 169 del 30.6.2009, pag. 23.
(8)    GU L 169 del 30.6.2009, pag. 9.
(9)    Con il Brasile l’UE ha concluso due accordi: uno per i titolari di passaporti ordinari (GU L 255 del 21.9.2012, pag. 4) e uno per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali (GU L 66 del 12.3.2011, pag. 2).
(10)    GU L 169 del 30.6.2009, pag. 16.
(11)    GU L 169 del 30.6.2009, pag. 37.
(12)    GU L 169 del 30.6.2009, pag. 30.
(13)    Cfr. gli articoli degli accordi rubricati “Obiettivo” e “Durata del soggiorno”.
(14)    COM(2014) 468 final.
(15)    Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati volti a modificare gli accordi di esenzione dal visto per i soggiorni di breve durata conclusi tra l’Unione/Comunità europea e Antigua e Barbuda, il Commonwealth delle Bahamas, le Barbados, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica di Maurizio, la Federazione di Saint Kitts e Nevis e la Repubblica delle Seychelles, adottata dal Consiglio il 9.10.2014.
(16)    COM(2016) 194 final.
(17)    Regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, i regolamenti (CE) n. 1683/95 e (CE) n. 539/2001 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 1).
(18)    Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43).
(19)    Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

Bruxelles,11.4.2018

COM(2018) 174 final

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari


ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari



ACCORDO

tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE (di seguito, il "Brasile"),

dall'altra,

in appresso denominate congiuntamente "parti contraenti",

VISTO l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari (di seguito, l'"accordo"), entrato in vigore il 1º ottobre 2012;

RIBADENDO l'importanza di agevolare i contatti diretti tra le persone;

PRENDENDO ATTO che l'accordo opera a vantaggio dei cittadini delle parti contraenti;

TENENDO CONTO del fatto che la nozione di soggiorno di breve durata figurante nell'accordo ("tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso") non è sufficientemente precisa e che, in particolare, l'espressione "data del loro primo ingresso" può sollevare incertezze e interrogativi;

CONSIDERATO che il regolamento (UE) n. 610/2013, del 26 giugno 2013, ha apportato modifiche orizzontali all'acquis "interno" dell'UE in materia di visti e frontiere e ha fissato il soggiorno di breve durata a "90 giorni su un periodo di 180 giorni";

TENENDO CONTO del fatto che il sistema di ingressi/uscite che l'Unione europea dovrà istituire richiede l'uso di una nozione chiara e uniforme di "soggiorno di breve durata", applicabile a tutti i cittadini di paesi terzi;

DESIDERANDO assicurare un flusso scorrevole dei viaggiatori ai valichi di frontiera delle parti contraenti;

TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L'accordo è modificato conformemente alle disposizioni del presente articolo:

(1)all'articolo 1, l'espressione "tre mesi su sei" è sostituita dall'espressione "90 giorni su un periodo di 180 giorni";

(2)all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"Ai fini del presente accordo, i cittadini dell'Unione possono soggiornare nel territorio del Brasile per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.";

(3)all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"Ai fini del presente accordo, i cittadini brasiliani possono soggiornare nel territorio degli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Detto periodo è calcolato indipendentemente dalla durata del soggiorno trascorso in uno Stato membro che non attua ancora integralmente l'acquis di Schengen.";

(4)all'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"I cittadini brasiliani possono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non attua ancora integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, indipendentemente dalla durata del soggiorno calcolata per il territorio degli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen.";

(5)all'articolo 5, paragrafo 4, l'espressione "tre mesi" è sostituita dall'espressione "90 giorni";

(6)all'articolo 9, paragrafo 4, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

"Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l'accordo ne informa immediatamente l'altra parte contraente e revoca la sospensione.".

Articolo 2

Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti conformemente alle rispettive procedure ed entra in vigore il primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui l'ultima parte notifica all'altra l'avvenuto espletamento di tali procedure.

Fatto a […], il […] […] duemiladiciassette, in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per l'Unione europea

Per la Repubblica federativa del Brasile

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN

È auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità del Brasile, dall'altro, modifichino senza indugio gli accordi bilaterali vigenti in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari in conformità con i termini del presente accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DEL "PERIODO DI 90 GIORNI SU UN PERIODO DI 180 GIORNI"

Le parti contraenti convengono che per "periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni", di cui all'articolo 5 del presente accordo, si intende un soggiorno continuativo oppure diversi soggiorni successivi la cui durata complessiva non superi i 90 giorni su qualunque arco periodale di 180 giorni.

L'espressione "un periodo di 180 giorni" implica l'applicazione di un periodo di riferimento "mobile" di 180 giorni: si tiene conto retroattivamente di ogni giorno di soggiorno effettuato nell'arco dell'ultimo periodo di 180 giorni per verificare se il requisito dei 90 giorni su 180 continua ad essere rispettato. Ciò significa, tra l'altro, che un'assenza per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni.

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