Bruxelles, 23.3.2018

COM(2018) 149 final

2018/0074(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un piano pluriennale per gli stock ittici nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (UE) 2016/1139 che istituisce un piano pluriennale per il Mar Baltico e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Le attività di pesca nelle acque occidentali e nelle zone adiacenti sono molto complesse: vi partecipano infatti pescherecci di almeno sette Stati membri costieri, che pescano una grande varietà di specie ittiche e molluschi avvalendosi di un’ampia gamma di attrezzi da pesca. Un aspetto cruciale è rappresentato dal fatto che molti dei più importanti stock demersali (che vivono cioè sul fondo marino o in prossimità di questo) vengono catturati nell’ambito di attività di pesca multispecifica. Ciò significa, in pratica, che per ogni retata le catture saranno composte da un mix di specie la cui composizione varierà in funzione del tipo di attrezzo da pesca nonché del momento e del luogo in cui questo è utilizzato.

Ne consegue che i pescherecci operanti su stock ittici soggetti a totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero smettere di pescare una volta esaurito il proprio contingente per lo stock in questione. Prima dell’adozione del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca 1 (regolamento di base), i pescherecci non dovevano cessare l’attività di pesca una volta esaurito il contingente per una di queste specie, ma potevano proseguire la pesca di altre specie bersaglio: continuavano quindi a prelevare specie i cui contingenti erano già esauriti, pur non potendole sbarcare legalmente. Tali catture eccedenti il contingente dovevano essere rigettate in mare.

Quando l’obbligo di sbarco introdotto dal regolamento di base sarà pienamente attuato, diventerà illegale rigettare in mare le catture eccedenti il contingente. Ciò significa che i pescherecci potrebbero dover cessare l’attività di pesca già nella prima parte dell’anno, una volta esaurito il proprio contingente per lo stock più limitante. In tal caso lo stock più limitante diventerebbe una cosiddetta “specie a contingente limitante” (o “choke species”) in quanto, una volta esaurito il relativo contingente, non consentirebbe più di proseguire l’attività di pesca per gli altri stock. Nel fissare i TAC è perciò opportuno tener conto del fatto che alcuni stock sono catturati insieme nell’ambito di attività di pesca multispecifica. Tale approccio, che dovrebbe presentare vantaggi sia per la conservazione che per lo sfruttamento degli stock, è alla base della presente proposta.

Il regolamento di base intende dare al problema della pesca eccessiva e dei rigetti una risposta più efficace rispetto alla legislazione che l’ha preceduto. In assenza di ulteriori strumenti legislativi, tuttavia, esso potrebbe comportare un sottoutilizzo dei contingenti nelle attività di pesca multispecifica praticate nelle acque occidentali ed escluderebbe la possibilità di adottare deroghe all’obbligo di sbarco una volta scaduti i piani in materia di rigetti.

Tenuto conto delle interazioni nelle attività di pesca demersale praticate nelle acque occidentali, è quindi opportuno gestire le possibilità di pesca in un’ottica basata sulla pesca multispecifica, che i recenti progressi scientifici rendono ora possibile. Tale ottica sarebbe inoltre coerente con l’approccio ecosistemico alla gestione della pesca. Il primo passo verso questo tipo di gestione adattativa consisterebbe nell’includere tutti gli stock in questione in un piano di gestione unico comprendente, se disponibili, obiettivi di mortalità per pesca espressi come intervalli di valori per ciascuno stock, che costituirebbero la base per fissare i TAC annuali per tali stock. Ciò offrirebbe una certa flessibilità nella fissazione dei TAC e contribuirebbe a mitigare le difficoltà incontrate nel contesto della pesca multispecifica. Il piano di gestione comprenderebbe inoltre misure di salvaguardia che offrirebbero un quadro per la ricostituzione degli stock scesi al di sotto dei limiti biologici di sicurezza.

La presente proposta mira a istituire un piano di gestione per gli stock demersali, inclusi quelli di acque profonde, e per le attività di pesca praticate su tali stock nelle acque occidentali. Il piano consentirà di garantire lo sfruttamento sostenibile di questi stock, nel rispetto del principio del rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield - MSY), secondo l’approccio ecosistemico alla gestione della pesca e in linea con l’approccio precauzionale. Contribuirà alla stabilità delle possibilità di pesca, grazie a una gestione fondata sui dati scientifici più aggiornati per quanto riguarda gli stock, le attività di pesca multispecifica e altri aspetti dell’ecosistema e dell’ambiente. Faciliterà infine l’introduzione dell’obbligo di sbarco.

Gli stock che determinano il comportamento dei pescatori e che sono economicamente importanti dovrebbero essere gestiti in linea con gli intervalli Fmsy. Di conseguenza, il 95 circa degli sbarchi nelle acque occidentali, in termini di volume, sarà gestito sulla base del rendimento massimo sostenibile. La parte restante, vale a dire gli stock che sono prevalentemente catturati come cattura accessoria, dovrebbe essere gestita secondo l’approccio precauzionale.

Benché non rientri nel programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficienza normativa (REFIT), la presente proposta contribuirebbe a semplificare la legislazione applicabile dell’Unione. Si propone di sostituire i cinque piani pluriennali vigenti, relativi a singole specie e adottati mediante regolamenti distinti, e di riunire in un unico regolamento tutti i piani pluriennali applicabili ai vari stock demersali. I cinque piani vigenti relativi a singole specie sono:

1.il piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (regolamento (CE) n. 1300/2008);

2.il piano pluriennale per lo stock di sogliola nella Manica occidentale (regolamento (CE) n. 509/2007);

3.il piano pluriennale per lo stock di sogliola nel Golfo di Biscaglia (regolamento (CE) n. 388/2006);

4.il piano di ricostituzione dello stock di nasello settentrionale (regolamento (CE) n. 811/2004);

5.il piano di ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nella penisola iberica (regolamento (CE) n. 2166/2005).

Questo nuovo approccio permetterebbe di conseguire gli obiettivi di conservazione e, al tempo stesso, di eliminare le attuali limitazioni dello sforzo di pesca. Ciò renderebbe superflui numerosi obblighi di controllo e rendicontazione e, di conseguenza, ridurrebbe significativamente l’onere amministrativo.

Il piano sarà applicabile a tutti i pescherecci dell’Unione operanti nelle acque occidentali, a prescindere dalla loro lunghezza fuori tutto, poiché ciò è conforme alle norme della politica comune della pesca (PCP) e in linea con l’impatto dei pescherecci sugli stock ittici interessati.

Il regolamento di base contiene le norme della PCP applicabili dal 1º gennaio 2014, comprese le disposizioni riguardanti i piani pluriennali, quelle che istituiscono l’obbligo di sbarco per gli stock soggetti a TAC e quelle relative alla cosiddetta regionalizzazione. Tali disposizioni sono riportate nel piano come segue:

·in linea con i principi e gli obiettivi dei piani pluriennali di cui all’articolo 9 del regolamento di base, il piano riguarda la pesca multispecifica ed è incentrato sull’obiettivo dell’MSY;

·l’articolo 10 del regolamento di base definisce il contenuto dei piani pluriennali, che fa riferimento agli obiettivi specifici quantificabili. Nel presente piano questi obiettivi, corrispondenti al rendimento massimo sostenibile, sono espressi come intervalli di valori raccomandati dal CIEM. Tali intervalli permettono di gestire i suddetti stock basandosi sul rendimento massimo sostenibile, mantenendo al tempo stesso un elevato grado di prevedibilità. Gli obiettivi specifici sono integrati da misure di salvaguardia associate a un valore limite di riferimento per la conservazione. Per gli stock ittici per i quali sono disponibili, i valori di riferimento vengono espressi in termini di biomassa riproduttiva dello stock, determinata dal CIEM in genere mediante analisi comparativa. Analogamente, per alcune unità funzionali di scampo tali valori, se disponibili, vengono espressi in termini di abbondanza. In assenza di pareri sul livello di biomassa riproduttiva o di abbondanza, il limite dovrebbe scattare nel momento in cui il parere scientifico indica che uno stock è a rischio. Per determinare gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici e le misure di salvaguardia del piano e per l’attuazione dell’obbligo di sbarco si è applicato lo stesso approccio previsto dal recente regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio 2 ;

·a norma dell’articolo 15 del regolamento di base, l’obbligo di sbarco nelle acque occidentali si applica alle specie pelagiche a decorrere dal 2015, a talune attività di pesca e specie demersali che definiscono le attività di pesca a decorrere dal 2016 e a tutte le altre specie soggette a limiti di cattura a decorrere dal 1º gennaio 2019. Conformemente all’articolo 16, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri sono tenuti a ripartire i TAC tra i pescherecci battenti la loro bandiera tenendo conto della composizione probabile delle catture e dell’obbligo di sbarcare tutte le catture. Per conseguire tale obiettivo gli Stati membri possono adottare misure nazionali, come l’accantonamento di riserve nell’ambito del TAC nazionale ai fini dello scambio di contingenti con altri Stati membri;

·conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto possono presentare raccomandazioni comuni intese, tra l’altro, all’adozione di determinate misure se alla Commissione è stato conferito il potere di adottare atti di esecuzione o atti delegati per il conseguimento degli obiettivi di un piano pluriennale. A tal fine, il piano istituisce una cooperazione regionale tra gli Stati membri per l’adozione di disposizioni concernenti l’obbligo di sbarco e di misure di conservazione specifiche per taluni stock.

Conformemente al parere scientifico dello CSTEP, il piano non include limitazioni annuali dello sforzo di pesca (numeri di giorni in mare). Gli Stati membri possono tuttavia stabilire limiti massimi di capacità a livello nazionale.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta della Commissione è coerente con il quadro normativo esistente nel settore della gestione della pesca nelle acque occidentali, in particolare:

·il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 204/585/CE del Consiglio1, definisce il quadro generale della PCP e specifica le situazioni in cui il Parlamento europeo e il Consiglio adottano piani pluriennali;

·il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame 3  definisce misure tecniche di conservazione, in particolare norme sulla composizione delle catture, dimensioni minime di maglia, taglie minime di sbarco e zone e periodi di divieto per alcune attività di pesca. Stabilisce inoltre una limitazione dell’uso di reti da posta derivanti. Il regolamento è attualmente in corso di revisione e sarà sostituito in caso di adozione della proposta della Commissione concernente un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1343/2011 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio 4 ;

·i regolamenti annuali del Consiglio che stabiliscono le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nelle acque occidentali fissano i livelli dei TAC per gli stock considerati (quello più recente e attualmente vincolante è il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione 5 );

·il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 6 (in seguito denominato “il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio”), stabilisce obblighi di controllo generali per le attività di pesca e obblighi di controllo specifici per i piani pluriennali;

·la Commissione propone di applicare riferimenti dinamici agli intervalli di FMSY e ai valori di riferimento per la conservazione. Tale approccio garantisce che questi parametri, essenziali per stabilire le possibilità di pesca, non diventino obsoleti e che il Consiglio sia sempre in grado di utilizzare i migliori pareri scientifici disponibili. Lo stesso approccio, che prevede l’applicazione di riferimenti dinamici ai migliori pareri scientifici disponibili, andrebbe adottato per la gestione degli stock nel Mar Baltico. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/1139.

·Coerenza con le altre normative dell’Unione

La proposta e i suoi obiettivi sono coerenti con le politiche dell’Unione, in particolare quelle relative all’ambiente, alla dimensione sociale, ai mercati e al commercio.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

·Base giuridica

Articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

·Principio di sussidiarietà

Le disposizioni della proposta riguardano la conservazione delle risorse biologiche marine, vale a dire misure che rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

·Principio di proporzionalità

Le misure proposte ottemperano al principio di proporzionalità in quanto sono adeguate e necessarie; inoltre non è disponibile nessun’altra misura meno restrittiva in grado di raggiungere gli obiettivi strategici perseguiti.

·Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

Le consultazioni, svoltesi a diversi livelli, hanno riguardato i portatori di interessi, gli scienziati, il pubblico (comprese le pubbliche amministrazioni) e i servizi della Commissione. Si sono basate su un processo di valutazione completo, in cui la Commissione ha definito i compiti iniziali e gli aspetti da trattare, ma i principali contributi, in tutte le fasi, sono pervenuti da scienziati e altri esperti e dai portatori di interessi, che sono stati pienamente coinvolti nell’intero processo.

·Consultazioni dei portatori di interessi

I portatori di interessi sono stati consultati in modo mirato, attraverso consultazioni con il Consiglio consultivo per le acque nordoccidentali e con il Consiglio consultivo per le acque sudoccidentali. I consigli consultivi sono organizzazioni di portatori di interessi, istituiti dalla precedente riforma della PCP del 2002, che riuniscono l’industria (settori della pesca, della trasformazione e della commercializzazione) e altri gruppi di interesse, ad esempio organizzazioni ambientaliste e dei consumatori. I consigli consultivi sono organizzati per bacini marittimi e quelli sopracitati forniscono pareri sulle attività di pesca all’interno della zona geografica interessata dalla presente proposta.

Dal 22 maggio al 15 settembre 2015 si è svolta un’ampia consultazione pubblica su Internet 7 in cui sono stati raccolti 28 contributi circostanziati, trasmessi dagli Stati membri, dai consigli consultivi e da organizzazioni rappresentative dell’industria, da ONG e da cittadini. Se ne riassumono, di seguito, le principali conclusioni:

·il problema principale consiste, da un lato, nel fatto che gli stock non sono ancora a livelli corrispondenti all’MSY e, quindi, l’industria non può godere pienamente dei benefici di una pesca sostenibile, dall’altro nel fatto che gli attuali piani pluriennali non risultano idonei all’applicazione della misura di gestione della nuova PCP;

·è necessario un intervento dell’Unione europea – obbligo, tra l’altro, a norma del trattato stesso e che, però, andrebbe attuato in collaborazione con il settore della pesca;

·si propende maggiormente per un approccio proattivo pluriennale, anziché reattivo annuale. Un approccio reattivo, tuttavia, potrebbe ancora rivelarsi necessario per far fronte a circostanze in divenire;

·sono necessari un quadro stabile e trasparente per conseguire l’MSY e un quadro normativo per l’attuazione a lungo termine dell’obbligo di sbarco e dell’approccio regionale alla gestione della pesca. Alcune osservazioni hanno sottolineato che il campo di applicazione dovrebbe essere più ampio e includere obiettivi ambientali;

·è opportuno istituire un quadro coerente di gestione delle principali specie nell’ambito di un piano di gestione pluriennale. Il quadro dovrebbe tener conto della composizione delle catture e della ripartizione dei contingenti e basarsi su considerazioni multispecie; dovrebbe riguardare più specie e non solo quelle principali ed essere coerente con la distribuzione geografica sotto il profilo biologico e delle attività di pesca;

·per quanto riguarda le specie da includere nel piano, è emerso un chiaro disaccordo tra le organizzazioni professionali e le organizzazioni non governative: secondo le prime il piano dovrebbe incentrarsi sulle specie oggetto delle principali attività di pesca contemplate dai piani relativi ai rigetti in vigore dal 2016 (ad esempio, merluzzo bianco, nasello, lepidorombi e rana pescatrice); le seconde, invece, preferirebbero un piano atto a coprire una gamma più ampia di specie catturate come specie principali o come catture accessorie;

·la gestione della pesca dovrebbe tener conto delle specificità regionali e di un maggior coinvolgimento dei portatori di interessi; dovrebbe infine essere applicato un approccio precauzionale.

Parallelamente alla suddetta consultazione pubblica si è svolta un’indagine mirata, con domande più precise e tecniche, rivolta ai consigli consultivi, alle autorità degli Stati membri, alla commissione per la pesca del Parlamento europeo e alla commissione NAT del Comitato economico e sociale europeo.

·Assunzione e uso di perizie 

La maggior parte delle attività e delle consultazioni necessarie ai fini della valutazione della legislazione esistente è stata effettuata da scienziati operanti sotto l’egida del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM), nonché dal gruppo di valutazione delle risorse marine (Marine Resources Assessment Group - MRAG) nell’ambito di un contratto quadro con la Commissione.

·Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Lo CSTEP, il CIEM e il gruppo MRAG hanno effettuato una serie di valutazioni degli attuali piani di gestione per singole specie prima della riforma della PCP. Le misure di gestione in vigore, inoltre, sono costantemente oggetto di revisione scientifica.

I cinque piani di gestione esistenti non rispondono ai requisiti della PCP né alle conclusioni della task force interistituzionale 8 e non permettono di conseguire gli obiettivi della PCP. Le revisioni degli attuali piani pluriennali da parte del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) 9 sono giunte alle seguenti conclusioni:

·per quanto riguarda il piano per l’aringa nelle acque ad ovest della Scozia, nell’analisi comparativa del 2015 il CIEM ha così concluso: “non è stato applicato alcun piano di precauzione per gli stock combinati. Per la valutazione combinata dell’aringa nelle zone 6aN e 6aS/7bc è stato definito un valore di riferimento nel 2015. Gli stock sono combinati perché non è possibile distinguerli nell’ambito né della pesca commerciale né di studi scientifici. 10 ;

·in merito al piano per la sogliola della Manica occidentale (regolamento (CE) n. 509/2007), nel 2014 lo CSTEP ha spiegato: “la limitazione del TAC è l’unico elemento efficace del piano”. Ha inoltre concluso: “Tenuto conto della natura multispecifica di tutte le attività di pesca nella regione, lo CSTEP ritiene che una gestione efficace delle attività di pesca sia più fattibile tramite l’elaborazione e l’attuazione di un piano pluriennale regionale di gestione della pesca”, poiché ciò consentirebbe di: “rendere più efficiente la gestione ed evitare problemi di squilibrio del TAC”. Per quanto riguarda le limitazioni dello sforzo, lo CSTEP ha fatto osservare: “per la maggior parte lo sforzo di pesca (espresso in kW/giorni di pesca) esercitato nella Manica occidentale non è attualmente disciplinato dal piano di gestione per la sogliola” e “lo sforzo previsto nell’ambito del piano non è stato vincolante per nessuna flotta”. Se lo sforzo venisse limitato “i pescherecci potrebbero tornare a pescare sottocosta, ove i costi di carburante sono più bassi e l’abbondanza di sogliole è maggiore. Se ciò dovesse verificarsi, potrebbero aumentare anche le catture di passere di mare sotto taglia a causa dello sforzo maggiore esercitato nelle zone di riproduzione 11 ;

·il piano riguardante la sogliola nel Golfo di Biscaglia (regolamento (CE) n. 388/2006) mira a ricostituire lo stock, ma non fissa alcun obiettivo per il raggiungimento dell’MSY. Nel 2011 lo CSTEP ha osservato che il piano imponeva “la fissazione di nuovi obiettivi biologici, una volta ricostituito lo stock al livello di precauzione della biomassa 12 . Anche se lo stock ha raggiunto questo livello nel 2010, non si è proceduto ad alcuna revisione;

·nel piano di ricostituzione dello stock di nasello settentrionale (regolamento (CE) n. 811/2004), l’obiettivo si considera raggiunto quando le dimensioni dello stock riproduttore si mantengono al di sopra dei limiti biologici di sicurezza per due anni consecutivi. Il raggiungimento dell’MSY non è pertanto specificamente previsto. Il CIEM ha inoltre segnalato: “il piano di ricostituzione di cui al regolamento (CE) n. 811/2004 è basato su parametri di riferimento precauzionali non più adeguati 13 .

·osservazioni analoghe valgono per il nasello e lo scampo (regolamento (CE) n. 2166/2005), per i quali il piano non prevede il raggiungimento dell’MSY e, secondo il CIEM, “i parametri di riferimento precauzionali utilizzati non sono più adeguati”. Nel 2010 lo CSTEP riteneva che “la riduzione del tasso di mortalità per pesca che ci si aspettava dal piano a decorrere dal 2006 non [era] stata conseguita”, “mentre lo sforzo di pesca regolamentato [era] diminuito, lo sforzo operativo (sforzo ponderato in funzione delle catture) [era] cresciuto, essendosi trasferito su attrezzi in grado di catturare più nasello con lo stesso sforzo,” e “probabilmente non [sarebbe stato] possibile raggiungere l’Fmsy entro la data prevista del 2015. Di conseguenza, il piano non [stava] raggiungendo gli obiettivi stabiliti 14 .

Alcuni portatori di interessi hanno inoltre criticato il regime dei giorni in mare che, anziché proteggere gli stock ittici, produce effetti perversi sull’ambiente poiché, ad esempio, i pescherecci che dispongono di un numero limitato di giorni di pesca sono costretti ad operare in prossimità della costa, dove si concentra il novellame.

·Valutazione d’impatto

La valutazione d’impatto relativa a un piano pluriennale per le acque occidentali è stata effettuata nell’ambito della nuova PCP e della riformulazione dei regolamenti sulle misure tecniche. La nuova PCP prevede, tra l’altro, un nuovo obbligo di sbarco, un calendario per raggiungere il rendimento massimo sostenibile (MSY) e la regionalizzazione. In tale contesto, diversi studi, contratti e relazioni hanno fornito elementi di riflessione sulle problematiche in questione, tra cui in particolare:

·la riforma della PCP;

·gli effetti dell’introduzione dell’obbligo di sbarco;

·le dimensioni socio-economiche della PCP;

·l’elaborazione di un nuovo regolamento sulle misure tecniche;

·le problematiche della pesca multispecifica nell’UE, comprese le conseguenze delle specie a contingente limitante;

·le considerazioni sulle zone di gestione per i nuovi piani pluriennali;

·le considerazioni sulla gestione basata sull’MSY.

La valutazione d’impatto ha esaminato nei dettagli tre opzioni: opzione 1 – utilizzare le attuali norme pertinenti della PCP; opzione 2 – istituire un piano pluriennale unico per la pesca multispecifica; opzione 3 – sostituire i piani attuali con una serie di piani pluriennali per la pesca multispecifica.

L’opzione 1 corrisponde allo status quo e, in quanto tale, non affronta efficacemente i problemi dello sfruttamento eccessivo degli stock e della gestione inefficiente (cfr. punti 1.4 e 3). I problemi legati allo status quo sono proprio quelli che l’iniziativa si propone di risolvere. Pertanto, poiché rimarrebbero in vigore disposizioni contraddittorie, questa opzione chiaramente non risponde agli obiettivi specifici prefissati.

L’opzione 2 comporterebbe l’istituzione di un piano unico per tutte le acque occidentali. Terrebbe quindi conto del fatto che, in molti casi, uno stesso Stato membro pesca sia nelle acque nordoccidentali che in quelle sudoccidentali e che, inoltre, molte flotte pescano in entrambe.

Con un piano unico, tra l’altro, rimarrebbe la possibilità di presentare raccomandazioni comuni distinte per attività di pesca specifiche svolte o nelle acque nordoccidentali o in quelle sudoccidentali. Inoltre, per le acque sia nordoccidentali che sudoccidentali le proposte seguiranno esattamente lo stesso modello adottato nel piano pluriennale per il Mar Baltico, in attesa del perfezionamento previsto dal piano pluriennale per il Mare del Nord.

L’opzione 3 prevede l’istituzione di due piani, uno per le acque nordoccidentali e uno per quelle sudoccidentali. Diversamente dall’opzione 2, terrebbe conto dell’attuale configurazione in regioni, in quanto le due zone rientrano nella competenza dei Consigli consultivi, rispettivamente, per il Mare del Nord e per le acque sudoccidentali. Il gruppo di Stati membri delle acque nordoccidentali e il gruppo di Stati membri delle acque sudoccidentali si sono avvalsi di questa configurazione per presentare una raccomandazione comune sui piani riguardanti i rigetti in mare.

I due piani fungerebbero così da prolungamento naturale del lavoro svolto attraverso i piani riguardanti i rigetti in mare nella valutazione delle esigenze di gestione della pesca, al fine di conseguire gli obiettivi della PCP (in particolare, attuare l’obbligo di sbarco e raggiungere l’MSY).

Sebbene le opzioni 2 e 3 abbiano ottenuto entrambe riscontri migliori rispetto allo scenario di base prospettato dall’opzione 1, le precedenti analisi hanno dimostrato che il piano pluriennale unico per la pesca multispecifica in tutte le acque occidentali previsto dall’opzione 2 era in grado di conseguire risultati migliori in base ai seguenti criteri:

·efficacia ed efficienza;

·riduzione degli oneri amministrativi;

·conseguimento degli obiettivi principali della PCP nel loro complesso;

·creazione di un quadro di gestione in grado di favorire la stabilità e la prevedibilità.

Un piano di gestione unico, tra l’altro, semplificherà il quadro normativo e ridurrà l’onere amministrativo a carico degli Stati membri e dell’industria.

·Efficienza normativa e semplificazione

Sebbene non rientri nel programma REFIT, il presente piano consente di ridurre l’onere normativo in quanto prevede la sostituzione di cinque regolamenti e la loro fusione in un unico strumento. Esso, inoltre, abolirebbe il complesso regime dei giorni in mare, in cui le attività di gestione e monitoraggio richiedono risorse amministrative supplementari.

Il sistema attuale comporta costi economici rilevanti per le imprese e, in particolare, per le PMI; si tratta di perdite che derivano da una normativa complessa e che, in futuro, saranno evitate (vantaggi diretti della semplificazione). Lo sfruttamento sostenibile delle risorse consentirà di aumentare la redditività e, quindi, i risultati economici. I pescatori saranno più liberi di decidere dove e quando pescare. L’eliminazione del regime di gestione dello sforzo di pesca non consente solo di ridurre l’onere amministrativo per l’industria, ivi incluso l’obbligo gravoso di fornire relazioni, ma alleggerisce anche il lavoro delle amministrazioni nazionali che devono esaminare e controllare tali relazioni.

Il piano di gestione per l’aringa nelle acque ad ovest della Scozia istituito dal regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio verrebbe abrogato, in quanto divenuto obsoleto a causa di un cambiamento nella percezione scientifica degli stock interessati.

·Diritti fondamentali

Non pertinente.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ELEMENTI

·Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Il piano prevede una valutazione periodica, basata su pareri scientifici, dell’impatto da esso esercitato sugli stock considerati. Per tale valutazione è di fondamentale importanza individuare un periodo adeguato che consenta di adottare e attuare misure regionalizzate e di dimostrarne gli effetti sugli stock e sull’attività di pesca. È inoltre opportuno tener conto del metodo di lavoro degli organismi scientifici, anche per quel che riguarda l’analisi comparativa periodica (benchmarking). Di recente non è stato possibile formulare pareri scientifici poiché, quando la valutazione riguardava un periodo di tre anni, non si disponeva di dati o di tendenze sufficienti da valutare. Il piano, perciò, dovrebbe essere valutato ogni cinque anni.

A questo proposito va osservato che la valutazione periodica dell’impatto del piano non impedisce al legislatore di apportarvi modifiche, se ciò dovesse essere necessario per tener conto di nuovi sviluppi.

·Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

In linea con le finalità generali della PCP in materia di conservazione delle risorse della pesca e in particolare con gli articoli 9 e 10 del regolamento di base, che prescrivono l’elaborazione di piani pluriennali, il piano presenta gli elementi principali di seguito descritti:

·il piano si applica agli stock demersali presenti nelle acque occidentali, compresi gli stock di acque profonde, e alle attività di pesca che sfruttano tali stock. Riguarda inoltre l’attuazione dell’obbligo di sbarco e le misure tecniche per tutti gli stock e le attività di pesca che sfruttano tali stock nelle acque occidentali;

·gli obiettivi, generali e specifici, consistono nel conseguimento di livelli di mortalità per pesca compatibili con il principio del rendimento massimo sostenibile. Conformemente all’articolo 10 del regolamento di base gli obiettivi specifici dovrebbero essere quantificabili. Gli obiettivi specifici proposti sono espressi in intervalli di valori di mortalità per pesca basati sull’FMSY, come raccomandato dal CIEM. Questi intervalli FMSY consentono di gestire gli stock in base al principio del rendimento massimo sostenibile e offrono la possibilità di effettuare adeguamenti in caso di evoluzione dei pareri scientifici, mantenendo al tempo stesso un livello elevato di prevedibilità;

·i valori di riferimento per la conservazione contenuti nel piano, espressi in tonnellate di biomassa riproduttiva o in termini di abbondanza (numero di esemplari), sono determinati dal CIEM, in genere mediante analisi comparativa (benchmarking). In assenza di pareri sui valori di riferimento per la biomassa riproduttiva o l’abbondanza, è opportuno adottare misure quando i pareri scientifici indicano che uno stock è a rischio;

·ai valori di riferimento per la conservazione sono collegate misure di salvaguardia e misure di conservazione specifiche. Quando i pareri scientifici indicano che uno stock si trova al di sotto dei suddetti valori, il TAC corrispondente dovrebbe essere ridotto. Se necessario, questa misura può essere integrata da misure tecniche o da misure di emergenza adottate dalla Commissione o da uno Stato membro;

·il piano prevede disposizioni connesse all’obbligo di sbarco, da adottare nell’ambito della regionalizzazione e necessarie per la piena attuazione di tale obbligo, che forniranno una base giuridica per qualsiasi futura esenzione “de minimis” o basata su un alto tasso di sopravvivenza, in linea con i pareri scientifici.

2018/0074 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un piano pluriennale per gli stock ittici nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (UE) 2016/1139 che istituisce un piano pluriennale per il Mar Baltico e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 15 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)La convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, di cui l’Unione è parte contraente, stabilisce obblighi in materia di conservazione, e in particolare l’obbligo di mantenere o ricostituire le popolazioni delle specie sfruttate a livelli atti a produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY).

(2)In occasione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile svoltosi a New York nel 2015, l’Unione e i suoi Stati membri si sono impegnati, entro il 2020, a regolamentare efficacemente il prelievo delle risorse e a porre fine alla pesca eccessiva, alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e alle pratiche di pesca distruttive, nonché ad attuare piani di gestione basati su dati scientifici, al fine di ricostituire gli stock ittici nel più breve tempo possibile riportandoli almeno a livelli in grado di produrre l’MSY determinato in base alle loro caratteristiche biologiche.

(3)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 16 stabilisce le norme della politica comune della pesca (PCP) in linea con gli obblighi internazionali dell’Unione. La PCP deve contribuire alla protezione dell’ambiente marino, alla gestione sostenibile di tutte le specie sfruttate commercialmente e, in particolare, al conseguimento di un buono stato ecologico entro il 2020, come previsto all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 17 .

(4)Gli obiettivi della PCP sono, tra l’altro, garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e applicare l’approccio precauzionale e l’approccio ecosistemico alla gestione delle attività di pesca.

(5)Per realizzare gli obiettivi della PCP occorre adottare una serie di misure di conservazione, eventualmente combinate tra loro, quali piani pluriennali, misure tecniche e disposizioni riguardanti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca.

(6)A norma degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, i piani pluriennali devono essere basati su pareri scientifici, tecnici ed economici. Secondo tali disposizioni, essi dovrebbero contenere obiettivi generali, obiettivi specifici quantificabili associati a scadenze ben definite, valori di riferimento per la conservazione, misure di salvaguardia e misure tecniche intese ad evitare e ridurre le catture indesiderate.

(7)Per “migliori pareri scientifici disponibili” si intendono i pareri scientifici accessibili al pubblico che, supportati dai dati e dai metodi scientifici più aggiornati, sono stati formulati o verificati da un organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell’Unione europea o internazionale.

(8)La Commissione dovrebbe disporre dei migliori pareri scientifici per gli stock rientranti nell’ambito del piano pluriennale. A tal fine essa conclude appositi protocolli d’intesa con il Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM). I pareri scientifici formulati dal CIEM dovrebbero basarsi sul presente piano pluriennale e dovrebbero indicare, in particolare, gli intervalli FMSY e i valori di riferimento per la biomassa (MSY Btrigger e Blim). Tali valori dovrebbero essere indicati nei pareri scientifici sugli stock interessati e, se del caso, in qualunque altro parere scientifico accessibile al pubblico, ad esempio nei pareri del CIEM riguardanti le attività di pesca multispecifica.

(9)I regolamenti (CE) n. 811/2004 18 , (CE) n. 2166/2005 19 , (CE) n. 388/2006 20 , (CE) n. 509/2007 21 , (CE) n. 1300/2008 22 e (CE) n. 1342/2008 23 del Consiglio stabiliscono disposizioni per lo sfruttamento, rispettivamente, dello stock di nasello settentrionale, degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica, dello stock di sogliola nel Golfo di Biscaglia, dello stock di sogliola nella Manica occidentale, dello stock di aringa nelle acque ad ovest della Scozia e degli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, nelle acque della Scozia occidentale e nel Mare d’Irlanda. Questi e altri stock demersali vengono catturati nell’ambito di attività di pesca multispecifica. È pertanto opportuno istituire un piano pluriennale unico che tenga conto di tali interazioni tecniche.

(10)Tale piano pluriennale dovrebbe applicarsi anche agli stock demersali e alle relative attività di pesca nelle acque occidentali, comprese quelle nordoccidentali e quelle sudoccidentali. Si tratta di specie di pesce tondo, pesce piatto, pesce cartilagineo e scampo (Nephrops norvegicus) che vivono sul fondo della colonna d’acqua o in prossimità di questo.

(11)Alcuni stock demersali sono sfruttati sia nelle acque occidentali che nelle acque adiacenti. L’ambito di applicazione delle disposizioni del piano riguardanti gli obiettivi specifici e le misure di salvaguardia per gli stock sfruttati prevalentemente nelle acque occidentali dovrebbe quindi essere esteso alle zone situate al di fuori di esse. Per gli stock presenti anche nelle acque occidentali ma sfruttati prevalentemente al di fuori di esse è inoltre necessario stabilire obiettivi specifici e misure di salvaguardia nel quadro di piani pluriennali relativi alle zone situate al di fuori delle acque occidentali in cui tali stock sono prevalentemente sfruttati, ampliando l’ambito di applicazione di tali piani in modo da includervi anche le acque occidentali.

(12)L’ambito di applicazione geografico del piano pluriennale dovrebbe basarsi sulla distribuzione geografica degli stock indicata nel parere scientifico più recente fornito dal CIEM relativamente a tali stock. Eventuali future modifiche alla distribuzione geografica degli stock indicata nel piano pluriennale possono rivelarsi necessarie qualora si disponga di dati scientifici migliori o in conseguenza di una migrazione degli stock. Alla Commissione dovrebbe essere pertanto conferito il potere di adottare atti delegati allo scopo di adeguare la distribuzione geografica degli stock indicata nel piano pluriennale nel caso in cui il parere scientifico fornito dal CIEM segnali una variazione nella distribuzione geografica degli stock interessati.

(13)Qualora stock di interesse comune siano sfruttati anche da paesi terzi, l’Unione dovrebbe avviare un dialogo con tali paesi al fine di garantire che gli stock in questione siano gestiti in modo sostenibile conformemente agli obiettivi del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare quelli di cui all’articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento, nonché in linea con gli obiettivi del presente regolamento. Qualora non si raggiunga un accordo formale, l’Unione dovrebbe compiere ogni sforzo in vista della conclusione di intese comuni per la pesca di tali stock al fine di renderne possibile la gestione sostenibile, promuovendo in tal modo condizioni di parità per gli operatori dell’Unione.

(14)L’obiettivo del presente piano dovrebbe consistere nel contribuire al raggiungimento degli obiettivi della PCP e, in particolare, al conseguimento e al mantenimento dell’MSY per gli stock bersaglio, all’attuazione dell’obbligo di sbarco per gli stock demersali soggetti a limiti di cattura e alla promozione di un equo tenore di vita per coloro che dipendono dalle attività di pesca, tenendo conto della pesca costiera e degli aspetti socioeconomici. Il piano dovrebbe inoltre applicare l’approccio ecosistemico alla gestione della pesca al fine di ridurre al minimo gli impatti negativi delle attività di pesca sull’ecosistema marino. Dovrebbe essere coerente con la normativa ambientale dell’Unione, in particolare con l’obiettivo di conseguire un buono stato ecologico entro il 2020 (a norma della direttiva 2008/56/CE) e con gli obiettivi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio. Dovrebbe altresì specificare nei dettagli le disposizioni relative all’attuazione dell’obbligo di sbarco nelle acque dell’Unione delle acque occidentali per tutti gli stock delle specie soggette a tale obbligo ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(15)L’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone che le possibilità di pesca siano assegnate conformemente all’obiettivo di cui all’articolo 2, paragrafo 2, e siano conformi agli obiettivi specifici, ai calendari e ai margini stabiliti nei piani pluriennali.

(16)È opportuno stabilire il tasso-obiettivo di mortalità per pesca (F) corrispondente all’obiettivo di conseguire e mantenere l’MSY sotto forma di intervalli di valori che siano compatibili con il conseguimento dell’MSY(FMSY). Tali intervalli, basati sui migliori pareri scientifici disponibili, sono necessari a consentire una certa flessibilità per tener conto dell’evoluzione dei pareri scientifici, contribuire all’attuazione dell’obbligo di sbarco e tener conto delle caratteristiche delle attività di pesca multispecifica. Gli intervalli FMSY dovrebbero essere calcolati dal Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM), in particolare nei suoi pareri periodici sulle catture. Sulla base del presente piano, gli intervalli sono fissati in modo che il rendimento a lungo termine non subisca una riduzione superiore al 5 rispetto all’MSY 24 . Al limite superiore dell’intervallo si applica un tetto massimo, in modo che la probabilità che lo stock scenda al di sotto del Blim non sia superiore al 5%. Tale limite superiore è inoltre conforme alla “norma raccomandata” dal CIEM, in base alla quale quando la biomassa riproduttiva o l’abbondanza sono in situazione critica, F deve essere ridotto a un valore che non superi un limite massimo pari al valore FMSY moltiplicato per la biomassa riproduttiva o l’abbondanza nell’anno al quale si riferisce il totale ammissibile di catture (TAC) diviso per MSY Btrigger. Il CIEM si avvale di tali considerazioni e della norma raccomandata nel formulare pareri scientifici sulla mortalità per pesca e sulle opzioni di cattura.

(17)Ai fini della fissazione delle possibilità di pesca, è opportuno stabilire una soglia superiore per gli intervalli FMSY in condizioni di utilizzo normale e, purché lo stato dello stock interessato sia considerato soddisfacente, la possibilità di utilizzare in alcuni casi un limite più elevato per detto intervallo. Dovrebbe essere possibile fissare possibilità di pesca in corrispondenza del limite superiore solo se, sulla base di prove o pareri scientifici, ciò sia necessario per raggiungere gli obiettivi di cui al presente regolamento nella pesca multispecifica o per evitare danni a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie tra gli stock, oppure al fine di limitare le fluttuazioni da un anno all’altro delle possibilità di pesca.

(18)Per gli stock per i quali sono disponibili obiettivi specifici relativi all’MSY, e ai fini dell’applicazione di misure di salvaguardia, è necessario stabilire valori di riferimento per la conservazione espressi come livelli limite di biomassa riproduttiva per gli stock ittici e livelli limite di abbondanza per lo scampo.

(19)È opportuno prevedere adeguate misure di salvaguardia nel caso in cui le dimensioni dello stock scendano al di sotto di tali livelli. Le misure di salvaguardia dovrebbero comprendere la riduzione delle possibilità di pesca e misure specifiche di conservazione quando i pareri scientifici segnalano la necessità di misure correttive. Tali misure dovrebbero essere integrate, se del caso, da ogni altra misura adeguata, ad esempio da misure adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013 o adottate dagli Stati membri a norma dell’articolo 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(20)Dovrebbe essere possibile fissare i totali ammissibili di catture (TAC) per lo scampo nelle acque occidentali a un valore corrispondente alla somma dei limiti di cattura stabiliti per ciascuna unità funzionale e per i rettangoli statistici al di fuori delle unità funzionali all’interno di tale zona TAC. Tuttavia, ciò non osta all’adozione di misure volte a proteggere specifiche unità funzionali.

(21)Al fine di applicare un approccio regionale alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine, è opportuno prevedere la possibilità di adottare misure tecniche nelle acque occidentali per tutti gli stock.

(22)Qualora tenga conto di un impatto significativo della pesca ricreativa nel quadro delle possibilità di pesca per un dato stock, il Consiglio dovrebbe essere in grado di fissare un TAC per le catture commerciali che tenga in considerazione il volume delle catture effettuate nell’ambito della pesca ricreativa e/o di adottare altre misure che limitino la pesca ricreativa, quali limiti di cattura e periodi di divieto.

(23)Per garantire la conformità all’obbligo di sbarco istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il piano dovrebbe prevedere misure di gestione supplementari, da specificare ulteriormente a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(24)È opportuno stabilire il termine per la presentazione di raccomandazioni comuni da parte degli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto, come disposto dal regolamento (UE) n. 1380/2013.

(25)A norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno adottare disposizioni per la valutazione periodica, da parte della Commissione, dell’adeguatezza e dell’efficacia dell’applicazione del presente regolamento sulla base di pareri scientifici. Il piano dovrebbe essere valutato entro ... [cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] e, successivamente, ogni cinque anni. Tale periodo consente di completare l’attuazione dell’obbligo di sbarco, di adottare e attuare misure regionalizzate e di dimostrarne gli effetti sugli stock e sull’attività di pesca. Si tratta inoltre del periodo minimo richiesto dagli organismi scientifici.

(26)Al fine di adeguarsi ai progressi tecnici e scientifici in tempo utile e in modo proporzionato, nonché di garantire la flessibilità e permettere l’evoluzione di talune misure, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea al fine di integrare il presente regolamento con riguardo alle misure correttive e all’attuazione dell’obbligo di sbarco. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” 25 del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(27)Ai fini della certezza del diritto è opportuno precisare che le misure di arresto temporaneo adottate al fine di realizzare gli obiettivi del piano possono essere ritenute ammissibili al sostegno a titolo del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 26 .

(28)L’applicazione di riferimenti dinamici agli intervalli FMSY e ai valori di riferimento per la conservazione garantisce che questi parametri, essenziali per stabilire le possibilità di pesca, non diventino obsoleti e che il Consiglio sia sempre in grado di utilizzare i migliori pareri scientifici disponibili. Tale approccio, che prevede l’applicazione di riferimenti dinamici ai migliori pareri scientifici disponibili, dovrebbe inoltre essere seguito per la gestione degli stock nel Mar Baltico. In questo contesto, per “migliori pareri scientifici disponibili” si intendono i pareri scientifici accessibili al pubblico che, supportati dai dati e dai metodi scientifici più aggiornati, sono stati formulati o verificati da un organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello internazionale o dell’Unione europea. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/1139 27 .

(29)I regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 1300/2008 del Consiglio dovrebbero essere abrogati.

(30)A norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, prima della redazione definitiva del piano ne è stato debitamente valutato il probabile impatto economico e sociale,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione

1.Il presente regolamento istituisce un piano pluriennale (il “piano”) per i seguenti stock demersali, compresi quelli di acque profonde, presenti nelle acque occidentali e per le attività di pesca che sfruttano tali stock e, nel caso in cui tali stock siano presenti anche al di là delle acque occidentali, nelle acque ad esse adiacenti:

(1)pesce sciabola nero (Aphanopus carbo) nelle sottozone 1, 2, 4, 6-8, 10 e 14 e nelle divisioni 3a, 5°-b, 9a e 12b;

(2)berici (Beryx spp.) nell’Atlantico nordorientale;

(3)granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) nella divisione 5b e nelle sottozone 6 e 7;

(4)spigola (Dicentrarchus labrax) nelle divisioni 4b, 4c, 7a e 7d-h;

(5)merluzzo bianco (Gadus morhua) nella divisione 7a;

(6)merluzzo bianco (Gadus morhua) nelle divisioni 7e-k;

(7)lepidorombi (Lepidorhombus spp.) nelle divisioni 4a e 6a;

(8)lepidorombi (Lepidorhombus spp.) nella divisione 6b;

(9)lepidorombi (Lepidorhombus spp.) nelle divisioni 7b-k, 8a-b e 8d;

(10)lepidorombi (Lepidorhombus spp.) nelle divisioni 8c e 9a;

(11)rana pescatrice (Lophiidae) nelle divisioni 7b-k, 8a-b e 8d;

(12)rana pescatrice (Lophiidae) nelle divisioni 8c e 9a;

(13)eglefino (Melanogrammus aeglefinus) nella divisione 6b;

(14)eglefino (Melanogrammus aeglefinus) nella divisione 7a;

(15)eglefino (Melanogrammus aeglefinus) nelle divisioni 7b-k;

(16)merlano (Merlangius merlangus) nelle divisioni 7b, 7c e 7e-k;

(17)merlano (Merlangius merlangus) nella sottozona 8 e nella divisione 9a;

(18)nasello (Merluccius merluccius) nelle sottozone 4, 6 e 7 e nelle divisioni 3a, 8a-b e 8d;

(19)nasello (Merluccius merluccius) nelle divisioni 8c e 9a;

(20)molva azzurra (Molva dypterygia) nella divisione 5b e nelle sottozone 6 e 7;

(21)scampo (Nephrops norvegicus) per unità funzionale (FU) nella sottozona 6 e nella divisione 5b:

nel North Minch (FU 11);

nel South Minch (FU 12);

nel Firth of Clyde (FU 13);

nella divisione VIa, al di fuori delle unità funzionali (ovest della Scozia);

(22)scampo (Nephrops norvegicus) per unità funzionale nella sottozona 7:

nel Mare d’Irlanda orientale (FU 14);

nel Mare d’Irlanda occidentale (FU 15);

nelle Porcupine banks (FU 16);

negli Aran Grounds (FU 17);

nel Mare d’Irlanda (FU 19);

nel Mar Celtico (FU 20-21);

nel Canale di Bristol (FU 22);

nella sottozona CIEM 7 al di fuori delle unità funzionali (Mar Celtico meridionale, sud-ovest dell’Irlanda);

(23)scampo (Nephrops norvegicus) per unità funzionale nelle divisioni 8a, 8b, 8d e 8e:

nella parte meridionale del Golfo di Biscaglia (FU 25);

(24)scampo (Nephrops norvegicus) per unità funzionale nelle sottozone 9 e 10 e nella zona COPACE 34.1.1:

nella Galizia occidentale (FU 26-27);

nelle acque iberiche (FU 28-29);

nel Golfo di Cadice (FU 30);

(25)occhialone (Pagellus bogaraveo) nella sottozona 9;

(26)occhialone (Pagellus bogaraveo) nella sottozona 10;

(27)passera di mare (Pleuronectes platessa) nella divisione 7d;

(28)passera di mare (Pleuronectes platessa) nella divisione 7e;

(29)merluzzo giallo (Pollachius pollachius) nella sottozona 7;

(30)sogliola (Solea solea) nella sottozona 5, nella divisione 6b, e nelle sottozone 12 e 14;

(31)sogliola (Solea solea) nelle divisioni 7b e 7c;

(32)sogliola (Solea solea) nella divisione 7d;

(33)sogliola (Solea solea) nella divisione 7e;

(34)sogliola (Solea solea) nelle divisioni 7f e 7g;

(35)sogliola (Solea solea) nelle divisioni 7h, 7j e 7k;

(36)sogliola (Solea solea) nelle divisioni 8a e 8b;

(37)sogliola (Solea solea) nelle divisioni 8c e 9a.

Qualora i pareri scientifici indichino una variazione nella distribuzione geografica degli stock elencati al primo comma del presente paragrafo, la Commissione può adottare atti delegati conformemente all’articolo 15 per modificare il presente regolamento adeguando le zone di cui sopra in modo da tener conto di detta variazione. Tali modifiche non estendono le zone degli stock oltre le acque dell’Unione delle sottozone da 4 a 10 e delle zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0.

2.La Commissione può presentare una proposta di modifica dell’elenco degli stock di cui al paragrafo 1, primo comma, qualora, sulla base di pareri scientifici, ritenga necessaria tale modifica.

3.Alle acque adiacenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano unicamente gli articoli 4 e 6 e le misure relative alle possibilità di pesca di cui all’articolo 7 del presente regolamento.

4.Il presente regolamento si applica anche alle catture accessorie effettuate nelle acque occidentali durante le attività di pesca degli stock elencati al paragrafo 1. Tuttavia, qualora per tali stock siano stabiliti intervalli FMSY e misure di salvaguardia collegate alla biomassa nel quadro di altri atti giuridici dell’Unione che istituiscono piani pluriennali, si applicano detti intervalli e dette misure.

5.Il presente regolamento specifica inoltre le disposizioni per l’attuazione dell’obbligo di sbarco nelle acque dell’Unione delle acque occidentali per tutti gli stock delle specie soggette a tale obbligo ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

6.Il presente regolamento stabilisce, all’articolo 8, misure tecniche applicabili nelle acque occidentali relativamente a qualunque stock.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento, in aggiunta alle definizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, si applicano le seguenti definizioni:

(1)“acque occidentali”: le acque nordoccidentali [sottozone CIEM 5 (esclusa la divisione 5a e unicamente le acque dell’Unione della divisione 5b), 6 e 7] e le acque sudoccidentali [sottozone CIEM 8, 9 e 10 (acque intorno alle Azzorre) e zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque intorno a Madera e alle isole Canarie)];

(2)“intervallo FMSY”: l’intervallo di valori fornito dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare quelli formulati dal Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM), in cui tutti i livelli di mortalità per pesca compresi entro i limiti di tale intervallo danno luogo, a lungo termine, al rendimento massimo sostenibile (MSY), in un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali medie esistenti, senza ripercussioni significative sul processo riproduttivo dello stock considerato. L’intervallo è fissato in modo che il rendimento a lungo termine non subisca una riduzione superiore al 5 rispetto al rendimento massimo sostenibile. Ad esso si applica un tetto massimo così che la probabilità che lo stock scenda al di sotto del valore limite di riferimento per la biomassa riproduttiva dello stock (Blim) non sia superiore al 5;

(3)“MSY Flower”: il valore minimo all’interno dell’intervallo FMSY;

(4)“MSY Fupper”: il valore massimo all’interno dell’intervallo FMSY;

(5)“valore FMSY”: il valore della mortalità per pesca stimata che, in un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali esistenti, dà luogo al rendimento massimo a lungo termine;

(6)“intervallo FMSY inferiore”: un intervallo contenente valori compresi tra l’MSY Flower e il valore FMSY;

(7)“intervallo FMSY superiore”: un intervallo contenente valori compresi tra il valore FMSY e l’MSY Fupper;

(8)“Blim”: il valore di riferimento delle dimensioni dello stock fornito dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare dal CIEM, al di sotto del quale la capacità riproduttiva rischia di essere ridotta;

(9)“MSY Btrigger”: il valore di riferimento della biomassa riproduttiva dello stock – o, nel caso dello scampo, dell’abbondanza – fornito dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare dal CIEM, al di sotto del quale devono essere adottate misure di gestione specifiche e appropriate per garantire che i tassi di sfruttamento, unitamente alle variazioni naturali, permettano di ricostituire gli stock portandoli al di sopra dei livelli in grado di produrre a lungo termine l’MSY.


CAPO II
OBIETTIVI

Articolo 3
Obiettivi

1.    Il piano pluriennale contribuisce al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca enunciati all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare attraverso l’applicazione dell’approccio precauzionale alla gestione della pesca, ed è inteso a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie sfruttate al di sopra di livelli in grado di produrre l’MSY.

2.    Il piano contribuisce a eliminare i rigetti in mare, evitando e riducendo per quanto possibile le catture indesiderate, e concorre all’attuazione dell’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie che sono soggette a limiti di cattura e alle quali si applica il presente regolamento.

3.    Il piano applica l’approccio ecosistemico alla gestione della pesca al fine di garantire che gli impatti negativi delle attività di pesca sull’ecosistema marino siano ridotti al minimo. È coerente con la normativa ambientale dell’Unione, in particolare con l’obiettivo di conseguire un buono stato ecologico entro il 2020 stabilito all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE, nonché con gli obiettivi di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva 2009/147/CE e agli articoli 6 e 12 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio.

4.    Il piano, in particolare, mira a:

a)garantire che siano rispettate le condizioni indicate al descrittore 3 di cui all’allegato I della direttiva 2008/56/CE e

b)contribuire alla realizzazione di altri descrittori pertinenti di cui all’allegato I della direttiva 2008/56/CE in proporzione al ruolo svolto dalle attività di pesca nella loro realizzazione.

5.    Le misure previste nell’ambito del piano sono adottate conformemente ai migliori pareri scientifici disponibili. Nel caso in cui i dati fossero insufficienti, deve essere conseguito un livello comparabile di conservazione degli stock interessati.

CAPO III
OBIETTIVI SPECIFICI

Articolo 4
Obiettivi specifici

1.    I tassi-obiettivo di mortalità per pesca in linea con gli intervalli FMSY di cui all’articolo 2 sono raggiunti quanto prima e, in modo progressivamente incrementale, entro il 2020 per gli stock di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e sono successivamente mantenuti all’interno degli intervalli FMSY, conformemente al presente articolo.

2.    Tali intervalli FMSY basati sul presente piano sono richiesti al CIEM.

3.    A norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il Consiglio stabilisce le possibilità di pesca per un dato stock all’interno dell’intervallo FMSY inferiore disponibile in quel momento per tale stock.

4.    In deroga ai paragrafi 1 e 3, le possibilità di pesca possono essere fissate a livelli inferiori agli intervalli FMSY.

5.    In deroga ai paragrafi 3 e 4, le possibilità di pesca per uno stock possono essere fissate conformemente all’intervallo FMSY superiore disponibile in quel momento per tale stock, a condizione che lo stock di cui all’articolo 1, paragrafo 1, sia al di sopra di MSY Btrigger:

a)se, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò è necessario per raggiungere gli obiettivi di cui all’articolo 3 nel caso della pesca multispecifica;

b)se, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò è necessario per evitare danni gravi a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie tra gli stock; oppure

c)per limitare a un massimo del 20 le variazioni delle possibilità di pesca tra due anni consecutivi.

6.    Le possibilità di pesca sono fissate in ogni caso in modo da garantire che la probabilità che la biomassa riproduttiva dello stock scenda al di sotto del relativo valore limite di riferimento (Blim) sia inferiore al 5.

Articolo 5
Gestione degli stock oggetto di catture accessorie

1.Per gli stock di cui all’articolo 1, paragrafo 4, le misure di gestione, incluse se del caso le possibilità di pesca, sono stabilite tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili e sono in linea con gli obiettivi di cui all’articolo 3.

2.In assenza di informazioni scientifiche adeguate, tali stock sono gestiti applicando l’approccio precauzionale in materia di gestione della pesca definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

3.A norma dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la gestione della pesca multispecifica per gli stock di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento tiene conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock contemporaneamente rispettando l’MSY, in particolare quando ciò porta a una chiusura anticipata dell’attività di pesca.

CAPO IV
MISURE DI SALVAGUARDIA

Articolo 6
Valori di riferimento per la conservazione

I seguenti valori di riferimento per la conservazione ai fini della salvaguardia della piena capacità riproduttiva degli stock di cui all’articolo 1, paragrafo 1, sono richiesti al CIEM sulla base del presente piano:

a)    MSY Btrigger per gli stock di cui all’articolo 1, paragrafo 1;

b)    Blim per gli stock di cui all’articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 7
Misure di salvaguardia

1.    Quando i pareri scientifici indicano che, per un dato anno, la biomassa riproduttiva – nel caso degli stock di scampo, l’abbondanza – di uno degli stock di cui all’articolo 1, paragrafo 1, è inferiore all’MSY Btrigger, si adottano tutte le misure correttive adeguate per assicurare un rapido ritorno dello stock o dell’unità funzionale in questione a livelli superiori a quelli in grado di produrre l’MSY. In particolare, in deroga all’articolo 4, paragrafi 3 e 5, le possibilità di pesca sono fissate a livelli compatibili con una riduzione della mortalità per pesca al di sotto dell’intervallo FMSY superiore, tenendo conto del calo della biomassa.

2.    Quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva – nel caso degli stock di scampo, l’abbondanza – di uno degli stock di cui all’articolo 1, paragrafo 1, è inferiore al Blim, si adottano ulteriori misure correttive per assicurare un rapido ritorno dello stock o dell’unità funzionale in questione a livelli superiori a quello in grado di produrre l’MSY. In particolare, tali misure correttive possono comprendere, in deroga all’articolo 4, paragrafi 3 e 5, la sospensione delle attività di pesca mirate sullo stock o sull’unità funzionale considerati e l’adeguata riduzione delle possibilità di pesca.

3.    Le misure correttive di cui al presente articolo possono includere:

a)    le misure di emergenza di cui agli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)    le misure di cui all’articolo 8 del presente regolamento.

4.    La scelta tra le misure previste al presente articolo è effettuata in funzione della natura, della gravità, della durata e del ripetersi della situazione in cui la biomassa riproduttiva dello stock – nel caso degli stock di scampo, l’abbondanza – è al di sotto dei livelli di cui all’articolo 6.


CAPO V
MISURE TECNICHE

Articolo 8
Misure tecniche

1.    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 15 del presente regolamento e all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di integrare il presente regolamento riguardo alle seguenti misure tecniche:

(a)l’indicazione delle caratteristiche degli attrezzi da pesca e delle norme che ne disciplinano l’uso, al fine di garantire o migliorare la selettività, ridurre le catture indesiderate o ridurre al minimo l’impatto negativo sull’ecosistema;

(b)l’indicazione delle modifiche o dei dispositivi supplementari per gli attrezzi da pesca, al fine di garantire o migliorare la selettività, ridurre le catture indesiderate o ridurre al minimo l’impatto negativo sull’ecosistema;

(c)le limitazioni o i divieti concernenti l’utilizzo di determinati attrezzi da pesca e le attività di pesca in zone o periodi specifici, al fine di proteggere i pesci in riproduzione, i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o i pesci di una specie diversa da quella bersaglio, o di ridurre al minimo l’impatto negativo sull’ecosistema; e

(d)la fissazione delle taglie minime di riferimento per la conservazione degli stock ai quali si applica il presente regolamento, al fine di garantire la protezione del novellame.

2.    Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo contribuiscono al conseguimento degli obiettivi enunciati all’articolo 3.


CAPO VI
POSSIBILITÀ DI PESCA

Articolo 9
Possibilità di pesca

1.    Al momento dell’assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri tengono conto della composizione probabile delle catture effettuate dai pescherecci che partecipano alle attività di pesca multispecifica.

2.    Previa notifica alla Commissione, gli Stati membri possono procedere allo scambio di una parte o della totalità delle possibilità di pesca loro assegnate a norma dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

3.    Fatto salvo l’articolo 7, il totale ammissibile di catture per gli stock di scampo nelle acque occidentali può corrispondere alla somma dei limiti di cattura delle unità funzionali e dei rettangoli statistici al di fuori delle unità funzionali.

4.    Qualora dai pareri scientifici emerga un impatto significativo della pesca ricreativa sulla mortalità per pesca di un determinato stock, il Consiglio ne tiene conto e, nel fissare le possibilità di pesca, può limitare la pesca ricreativa per evitare il superamento del tasso-obiettivo totale di mortalità per pesca.


CAPO VII
DISPOSIZIONI CONNESSE ALL’OBBLIGO DI SBARCO

Articolo 10
Disposizioni connesse all’obbligo di sbarco nelle acque dell’Unione delle acque occidentali

Per tutti gli stock delle specie presenti nelle acque occidentali alle quali si applica l’obbligo di sbarco a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 15 del presente regolamento e all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, al fine di integrare il presente regolamento, specificando i dettagli di detto obbligo come previsto all’articolo 15, paragrafo 5, lettere da a) ad e), del regolamento (UE) n. 1380/2013.


CAPO VIII
ACCESSO ALLE ACQUE E ALLE RISORSE

Articolo 11
Autorizzazioni di pesca e limiti massimi di capacità

1.    Per ciascuna delle zone CIEM di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento, ogni Stato membro rilascia autorizzazioni di pesca in conformità dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio per i pescherecci battenti la propria bandiera che praticano attività di pesca nella zona considerata. In tali autorizzazioni, gli Stati membri possono limitare anche la capacità totale, espressa in kW, dei pescherecci in questione che utilizzano un attrezzo specifico.

2.    Ogni Stato membro predispone e mantiene aggiornato un elenco dei pescherecci titolari dell’autorizzazione di pesca di cui al paragrafo 1 e lo rende accessibile, nel proprio sito Internet, alla Commissione e agli altri Stati membri.



CAPO IX
GESTIONE DI STOCK DI INTERESSE COMUNE

Articolo 12
Principi e obiettivi della gestione degli stock di interesse comune per l’Unione e i paesi terzi

1. Qualora stock di interesse comune siano sfruttati anche da paesi terzi, l’Unione avvia un dialogo con tali paesi al fine di garantire che gli stock in questione siano gestiti in modo sostenibile conformemente agli obiettivi del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare quello di cui all’articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento, nonché in linea con gli obiettivi del presente regolamento. Qualora non si raggiunga un accordo formale, l’Unione compie ogni sforzo in vista della conclusione di intese comuni per la pesca di tali stock al fine di renderne possibile la gestione sostenibile, promuovendo in tal modo condizioni di parità per gli operatori dell’Unione.

2. Nel quadro della gestione congiunta degli stock con paesi terzi, l’Unione può procedere a scambi di possibilità di pesca con tali paesi a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

CAPO X
REGIONALIZZAZIONE

Articolo 13
Cooperazione regionale

1.    L’articolo 18, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle misure di cui agli articoli 8 e 10 del presente regolamento.

2.     Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle acque nordoccidentali e gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle acque sudoccidentali possono presentare raccomandazioni comuni conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per la prima volta entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento e, successivamente, dodici mesi dopo ciascuna presentazione della valutazione del piano di cui all’articolo 14. Essi possono altresì presentare tali raccomandazioni quando lo ritengano necessario, in particolare in caso di cambiamenti improvvisi della situazione di uno degli stock ai quali si applica il presente regolamento. Le raccomandazioni comuni riguardanti misure relative a un dato anno civile sono presentate entro il 1° luglio dell’anno precedente.

3.    La delega di potere di cui agli articoli 8 e 10 del presente regolamento non pregiudica i poteri conferiti alla Commissione ai sensi di altre disposizioni del diritto dell’Unione, ivi compreso il regolamento (UE) n. 1380/2013.



CAPO XI
VALUTAZIONE E DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 14
Valutazione del piano

Entro [cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati e all’impatto del piano per gli stock ai quali si applica il presente regolamento e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, in particolare per quanto concerne il conseguimento degli obiettivi definiti all’articolo 3.

Articolo 15
Esercizio della delega

1.    Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.    La delega di potere di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e agli articoli 8 e 10 è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.    La delega di potere di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e agli articoli 8 e 10 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.    Prima dell’adozione dell’atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 28 .

5.    Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.    L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, e degli articoli 8 e 10 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

CAPO XII
SOSTEGNO EROGATO DAL FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA

Articolo 16
Sostegno erogato dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

Le misure di arresto temporaneo adottate al fine di realizzare gli obiettivi del piano sono considerate un arresto temporaneo delle attività di pesca ai fini dell’articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 508/2014.

CAPO XIII
MODIFICHE DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/1139

Articolo 17
Modifiche del regolamento 2016/1139

Il regolamento (UE) 2016/1139 è così modificato:

1.    l’articolo 2 è sostituito dall’articolo seguente:

“Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni che figurano all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013, all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2187/2005. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1) “stock pelagici”: gli stock di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da c) a h), del presente regolamento o qualsiasi combinazione di tali stock;

2) “intervallo FMSY”: un intervallo di valori fornito dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare quelli formulati dal Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM), in cui tutti i livelli di mortalità per pesca compresi entro i limiti di tale intervallo danno luogo, a lungo termine, al rendimento massimo sostenibile (MSY), in un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali medie esistenti, senza ripercussioni significative sul processo riproduttivo dello stock considerato. L’intervallo è fissato in modo che il rendimento a lungo termine non subisca una riduzione superiore al 5 rispetto al rendimento massimo sostenibile. Ad esso si applica un tetto massimo così che la probabilità che lo stock scenda al di sotto del valore limite di riferimento per la biomassa riproduttiva dello stock (Blim) non sia superiore al 5;

3) “MSY Flower”: il valore minimo all’interno dell’intervallo FMSY;

4) “MSY Fupper”: il valore massimo all’interno dell’intervallo FMSY;

5) “valore FMSY”: il valore della mortalità per pesca stimata che, in un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali esistenti, dà luogo al rendimento massimo a lungo termine;

6) “intervallo FMSY inferiore”: un intervallo contenente valori compresi tra l’MSY Flower e il valore FMSY;

7) “intervallo FMSY superiore”: un intervallo contenente valori compresi tra il valore FMSY e l’MSY Fupper;

8) “Blim”: il valore di riferimento delle dimensioni dello stock fornito dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare dal CIEM, al di sotto del quale la capacità riproduttiva rischia di essere ridotta;

9) “MSY Btrigger”: il valore di riferimento della biomassa riproduttiva dello stock fornito dai migliori pareri scientifici, in particolare dal CIEM, al di sotto del quale devono essere adottate misure di gestione specifiche e appropriate per garantire che i tassi di sfruttamento, unitamente alle variazioni naturali, permettano di ricostituire gli stock portandoli al di sopra dei livelli in grado di produrre a lungo termine l’MSY;

10) “Stati membri interessati”: gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto, in particolare Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia.”;

2.    l’articolo 4 è sostituito dall’articolo seguente:

“Articolo 4
Obiettivi specifici

1.    I tassi-obiettivo di mortalità per pesca in linea con gli intervalli FMSY di cui all’articolo 2 sono raggiunti quanto prima e, in modo progressivamente incrementale, entro il 2020 per gli stock di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e sono successivamente mantenuti all’interno degli intervalli FMSY, conformemente al presente articolo.

2.    Tali intervalli FMSY basati sul presente piano sono richiesti al CIEM.

3.    A norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il Consiglio stabilisce le possibilità di pesca per un dato stock all’interno dell’intervallo FMSY inferiore disponibile in quel momento per tale stock.

4.    In deroga ai paragrafi 1 e 3, le possibilità di pesca possono essere fissate a livelli inferiori agli intervalli FMSY.

5.    In deroga ai paragrafi 3 e 4, le possibilità di pesca per uno stock possono essere fissate conformemente all’intervallo FMSY superiore disponibile in quel momento per tale stock, a condizione che lo stock di cui all’articolo 1, paragrafo 1, sia al di sopra di MSY Btrigger:

a)se, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò è necessario per raggiungere gli obiettivi di cui all’articolo 3 nel caso della pesca multispecifica;

b)se, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò è necessario per evitare danni gravi a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie tra gli stock; oppure

c)per limitare a un massimo del 20 le variazioni delle possibilità di pesca tra due anni consecutivi.

6.    Le possibilità di pesca sono fissate in ogni caso in modo da garantire che la probabilità che la biomassa riproduttiva dello stock scenda al di sotto del relativo valore limite di riferimento (Blim) sia inferiore al 5.”;

3.    al capo III, dopo l’articolo 4, è inserito il seguente articolo:

“Articolo 4 bis
Valori di riferimento per la conservazione

I seguenti valori di riferimento per la conservazione ai fini della salvaguardia della piena capacità riproduttiva degli stock di cui all’articolo 1, paragrafo 1, sono richiesti al CIEM sulla base del presente piano:

a)    MSY Btrigger per gli stock di cui all’articolo 1, paragrafo 1;

b)    Blim per gli stock di cui all’articolo 1, paragrafo 1.”;

4.    l’articolo 5 è sostituito dal seguente: 

“Articolo 5
Misure di salvaguardia

1.    Quando i pareri scientifici indicano che, per un dato anno, la biomassa riproduttiva di uno degli stock di cui all’articolo 1, paragrafo 1, è inferiore all’MSY Btrigger, si adottano tutte le misure correttive adeguate per assicurare un rapido ritorno dello stock in questione a livelli superiori a quelli in grado di produrre l’MSY. In particolare, in deroga all’articolo 4, paragrafi 3 e 5, le possibilità di pesca sono fissate a livelli compatibili con una riduzione della mortalità per pesca al di sotto dell’intervallo FMSY superiore, tenendo conto del calo della biomassa.

2.    Quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock di cui all’articolo 1, paragrafo 1, è inferiore al Blim, si adottano ulteriori misure correttive per assicurare un rapido ritorno dello stock in questione a livelli superiori a quello in grado di produrre l’MSY. In particolare, tali misure correttive possono comprendere, in deroga all’articolo 4, paragrafi 3 e 5, la sospensione delle attività di pesca mirate sullo stock considerato e l’adeguata riduzione delle possibilità di pesca.

3.    Le misure correttive di cui al presente articolo possono includere:

a)    le misure di emergenza di cui agli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)    le misure di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento.

4.    La scelta tra le misure previste al presente articolo è effettuata in funzione della natura, della gravità, della durata e del ripetersi della situazione in cui la biomassa riproduttiva dello stock è al di sotto dei livelli di cui all’articolo 4 bis.”;

5.    gli allegati I e II sono soppressi.

CAPO XIV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18
Abrogazioni

1.Sono abrogati i seguenti regolamenti:

a) il regolamento (CE) n. 811/2004;

b) il regolamento (CE) n. 2166/2005;

c) il regolamento (CE) n. 388/2006;

d) il regolamento (CE) n. 509/2007;

e) il regolamento (CE) n. 1300/2008.

2.I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 19
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1)    GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.
(2)    GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1.
(3)    GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.
(4)    COM(2016) 134 final – 2016/0074 (COD).
(5)    GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1.
(6)    GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(7)     https://ec.europa.eu/info/consultations/multi-annual-plans-western-eu-waters_en  
(8)    La task force interistituzionale sui piani pluriennali è stata istituita nel 2013 per affrontare questioni interistituzionali, concordare una linea d’azione che agevolasse lo sviluppo e l’introduzione di tali piani ai sensi della politica comune della pesca, esaminare le problematiche inerenti ai piani stessi e studiare soluzioni che aiutassero a trovare la giusta via da seguire.
(9)    Le relazioni dello CSTEP contenenti una valutazione dell’efficienza dei piani pluriennali attualmente in vigore sono consultabili all’indirizzo: https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/management-plans .
(10)     http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2015/2015/her-67bc.pdf
(11)     STECF: Evaluation/scoping of Management plans - Evaluation of the multi-annual plan for the management of Western Channel sole (Regulation EC 509/2007)  (CSTEP: Valutazione/definizione dell’ambito di applicazione dei piani di gestione – Valutazione del piano pluriennale per la gestione della sogliola nella Manica occidentale (regolamento CE n. 509/2007)) (CSTEP-14-04), pagg. 7 e 10.
(12)     STECF: Impact Assessment of Bay of Biscay sole (CSTEP: Valutazione d’impatto della sogliola nel Golfo di Biscaglia) (CSTEP-11-01) pag. 12.
(13)     http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2016/2016/hke-nrtn.pdf  
(14)     STECF: Report of the Sub Group on Management Objectives and Strategies (SGMOS 10-06). Part d) Evaluation of Multi-Annual Plan for hake and Nephrops in areas VIIIc and IXa (CSTEP: Relazione del sottogruppo sugli obiettivi e le strategie di gestione (SGMOS 10-06). Parte d - Valutazione del piano pluriennale per il nasello e lo scampo nelle zone VIIIc e IXa), pag. 6.
(15)    GU C , del , pag. .
(16)    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(17)    Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).
(18)    Regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale (GU L 150 del 30.4.2004, pag. 1).
(19)    Regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica e modifica il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5).
(20)    Regolamento (CE) n. 388/2006 del Consiglio, del 23 febbraio 2006, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nel golfo di Biscaglia (GU L 65 del 7.3.2006, pag. 1).
(21)    Regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale (GU L 122 dell’11.5.2007, pag. 7).
(22)    Regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente a ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 6).
(23)    Regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004 (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20).
(24)     Richiesta presentata dall’UE al CIEM di fornire intervalli FMSY per determinati stock nelle sottozone CIEM da 5 a 10.
(25)    GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(26)    Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).
(27)    Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).
(28)    Accordo interistituzionale “Legiferare meglio” tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea.