Bruxelles,22.3.2018

COM(2018) 143 final

2018/0069(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall’accordo CGPM (Commissione generale per la pesca
nel Mediterraneo)


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La proposta è volta a recepire nel diritto dell’Unione una serie di misure adottate dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) in occasione delle sessioni annuali del 2015, 2016 e 2017. La CGPM è un’organizzazione regionale di gestione della pesca istituita a norma dell’articolo XIV dello Statuto della FAO; il suo obiettivo principale è promuovere lo sviluppo, la conservazione, la gestione razionale e l’utilizzo ottimale delle risorse marine vive, nonché lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura nel Mediterraneo, nel Mar Nero e nelle acque intermedie. La CGPM ha la facoltà di adottare decisioni vincolanti (“raccomandazioni”) nella sua area di competenza: tali raccomandazioni sono essenzialmente rivolte alle parti contraenti, ma contengono obblighi anche per gli operatori privati (ad esempio per i comandanti delle navi). Le raccomandazioni diventano vincolanti entro 120 giorni dalla data della prima notifica, a condizione che non siano state presentate obiezioni.

L’Unione europea e dieci Stati membri (Bulgaria, Cipro, Croazia, Francia, Grecia, Italia, Malta, Romania, Slovenia e Spagna) sono parti contraenti dell’accordo CGPM. Nella misura in cui il contenuto delle raccomandazioni della CGPM non è contemplato, o è solo parzialmente contemplato, dal vigente diritto dell’Unione, è necessario recepire le pertinenti disposizioni della CGPM per garantire che siano applicate in modo uniforme ed efficace in tutta l’Unione europea.

L’ultimo recepimento delle decisioni della CGPM è avvenuto con il regolamento (UE) n. 1343/2011 1 modificato dal regolamento (UE) 2015/2102 2 . La presente proposta mira a modificare il suddetto atto legislativo per inserirvi le misure che devono essere recepite.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta è coerente con la politica comune della pesca (PCP). Essa comprende misure di conservazione, misure di gestione, misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza e misure di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Tali misure si applicano al nasello e al gambero rosa mediterraneo nel Canale di Sicilia, al rombo chiodato nel Mar Nero, all’occhialone nel Mare di Alboran e al corallo rosso. La proposta stabilisce inoltre una zona di restrizione della pesca nel Mare Adriatico (Fossa di Jabuka/Pomo). Tali misure vanno al di là della regolamentazione vigente dell’Unione.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell’Unione europea.

Proporzionalità

Il testo proposto garantirà il recepimento delle pertinenti misure della CGPM nel diritto dell’Unione limitandosi a quanto è necessario per conseguire l’obiettivo perseguito.

Scelta dell’atto giuridico

Strumento proposto: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica di un regolamento esistente.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: un regolamento deve essere modificato da un regolamento.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

Non è stato necessario consultare parti interessate né effettuare una valutazione dell’impatto.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente misura non comporta alcuna spesa supplementare a carico dell’Unione.

2018/0069 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall’accordo CGPM (Commissione generale per la pesca
nel Mediterraneo)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)L’accordo relativo all’istituzione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (“accordo CGPM”) garantisce un quadro adeguato per la cooperazione multilaterale finalizzata a promuovere lo sviluppo, la conservazione, la gestione razionale e l’utilizzo ottimale delle risorse marine vive nel Mediterraneo e nel Mar Nero a livelli considerati sostenibili e a basso rischio di esaurimento.

(2)L’Unione europea, la Bulgaria, la Grecia, la Spagna, la Francia, la Croazia, l’Italia, Cipro, Malta, la Romania e la Slovenia sono parti contraenti dell’accordo CGPM.

(3)Le raccomandazioni adottate dalla CGPM sono vincolanti per le sue parti contraenti. Poiché l’Unione è parte contraente dell’accordo CGPM, tali raccomandazioni sono vincolanti per l’Unione e dovrebbero quindi essere attuate nel diritto dell’Unione, a meno che il loro contenuto vi sia già contemplato.

(4)Il regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce una serie di disposizioni relative alla pesca nella zona di applicazione dall’accordo CGPM. Si tratta dell’atto legislativo idoneo per attuare le raccomandazioni adottate dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), il cui contenuto non è ancora disciplinato dal diritto dell’Unione.

(5)Nella sessione annuale del 2015 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/39/2015/2 relativa alla definizione di una serie di norme minime relative alla pesca a strascico degli stock demersali nel Canale di Sicilia. Tali norme comprendono misure tecniche di conservazione per il gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris) e il nasello (Merluccius merluccius). Queste misure sono in parte già contenute nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio 3 per quanto riguarda le taglie minime di riferimento delle specie in questione. Tuttavia, le misure relative alla gestione della flotta contenute nella raccomandazione 39/2015/2 dovrebbero essere attuate nel diritto dell’Unione mediante il regolamento (UE) n. 1343/2011.

(6)Nella sessione annuale del 2015 la CGPM ha adottato la raccomandazione GFCM/39/2015/3 relativa alla definizione di un insieme di misure per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nelle attività di pesca del rombo chiodato (Psetta maxima) nel Mar Nero. La maggior parte di tali misure è già contemplata dal regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione 4 , dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio 5 , dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio 6 , dal regolamento (UE) n. 1380/2013 7 , dal regolamento (UE) n. 1343/2011 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione 8 . Diverse misure di gestione della flotta contenute nella raccomandazione 39/2015/2 non sono contemplate dalla legislazione dell’Unione e dovrebbero pertanto essere incluse nel regolamento (UE) n. 1343/2011.

(7)Nella sessione annuale del 2016 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/40/2016/4 che istituisce un piano pluriennale di gestione per le attività di pesca che sfruttano il nasello europeo e il gambero rosa mediterraneo nel Canale di Sicilia [sottozone geografiche (GSA) 12-16]. Alcuni elementi di tale piano pluriennale sono già contemplati dal regolamento (CE) n. 26/2004 e dal regolamento (UE) n. 1380/2013. Tuttavia, alcune misure contenute nella raccomandazione 40/2016/4 non sono contemplate dalla legislazione dell’Unione e dovrebbero pertanto essere incluse nel regolamento (UE) n. 1343/2011.

(8)Nella sessione annuale del 2017 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/41/2017/2 relativa alla gestione della pesca dell’occhialone nel Mare di Alboran (sottozone geografiche 1, 2 e 3) per un periodo di transizione di due anni. L’obiettivo operativo di tale raccomandazione è mantenere la mortalità per pesca dell’occhialone entro parametri di riferimento precauzionali concordati e conseguire o mantenere quanto prima possibile il rendimento massimo sostenibile.

(9)Nella sessione annuale del 2017 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/41/2017/3 relativa all’istituzione di una zona di restrizione della pesca nella Fossa di Jabuka/Pomo nel Mare Adriatico.

(10) Nella sessione annuale del 2017 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/41/2017/4 relativa a un piano di gestione pluriennale per la pesca del rombo chiodato nella sottozona geografica 29 (Mar Nero). La raccomandazione stabilisce una serie di misure di gestione, misure tecniche, misure applicabili alla flotta e misure di controllo nell’ambito di un progetto pilota per la lotta contro la pesca INN del rombo chiodato nel Mar Nero. Alcuni elementi di tale piano pluriennale sono già contemplati dal regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio 9 , dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio 10 , dal regolamento (UE) n. 1380/2013, dal regolamento (UE) n. 1343/2011 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione 11 . Tuttavia, alcune misure contenute nella raccomandazione 41/2017/4 non sono contemplate dalla legislazione dell’Unione e dovrebbero pertanto essere incluse nel regolamento (UE) n. 1343/2011.

(11)Nella sessione annuale del 2017 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/41/2017/5 relativa all’elaborazione di un piano regionale di gestione adattativa per lo sfruttamento del corallo rosso nel Mar Mediterraneo.

(12)Nella sessione annuale del 2017 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/41/2017/8 relativa a un programma internazionale comune di ispezione e sorveglianza al di fuori delle acque soggette a giurisdizione nazionale nelle sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 (Canale di Sicilia), cui gli Stati membri possono decidere di partecipare. Al fine di garantire il rispetto della politica comune della pesca, l’Unione ha adottato atti legislativi per stabilire un sistema di controllo, ispezione ed esecuzione che includa la lotta contro le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN). In particolare, il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio 12 istituisce un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione dotato di un approccio globale e integrato al fine di garantire il rispetto di tutte le norme della politica comune della pesca. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione 13 stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009. Il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio 14 istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Tali regolamenti comprendono già diverse misure contemplate dalla raccomandazione CGPM/41/2017/8. Pertanto non è necessario includere tali misure nel presente regolamento. Tuttavia, alcune misure contenute nella suddetta raccomandazione non sono contemplate dalla legislazione dell’Unione e dovrebbero pertanto essere incluse nel regolamento (UE) n. 1343/2011.

(13)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1343/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 1343/2011

Il regolamento (UE) n. 1343/2011 è così modificato:

(1)L’articolo 3 è così modificato:

(a)la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

“Ai fini del presente regolamento, in aggiunta alle definizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013*, all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1967/2006 e all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applicano le seguenti definizioni:

–––––––––

(*) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).”;

(b)sono aggiunte le seguenti lettere e) ed f):

e)«zona tampone»: una zona istituita attorno a una zona di restrizione della pesca al fine di evitare l’accesso accidentale;

f)«dedito alla pesca dell’occhialone»: che pratica attività di pesca in cui il quantitativo di occhialone presente a bordo o sbarcato rappresenta più del 20% delle catture in peso vivo dopo la cernita per marea.”.

(2)È inserito il seguente articolo 10 bis:

“Articolo 10 bis
Zona di restrizione della pesca nel Canale di Sicilia

 

La pesca con reti a strascico è vietata nelle zone seguenti:

(1)zona di restrizione della pesca «Est del Banco Avventura» delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

37° 23,850′ N, 12° 30,072′ E

37° 23,884′ N, 12° 48,282′ E

37° 11,567′ N, 12° 48,305′ E

37° 11,532′ N, 12° 30,095′ E

(2)zona di restrizione della pesca «Ovest del Bacino di Gela» delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

37° 12,040′ N, 13° 17,925′ E

37° 12,047′ N, 13° 36,170′ E

36° 59,725′ N, 13° 36,175′ E

36° 59,717′ N, 13° 17,930′ E

(3)zona di restrizione della pesca «Est del Banco di Malta» delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

36° 12,621′ N, 15° 13,338′ E

36° 12,621′ N, 15° 26,062′ E

36° 59,344′ N, 15° 26,062′ E

36° 59,344′ N, 15° 13,338′ E”.

(3)Sono inseriti i seguenti articoli 10 ter, 10 quater, 10 quinquies e 10 sexies:

“Articolo 10 ter
Zone tampone nel Canale di Sicilia

1.Attorno alla zona di restrizione della pesca «Est del Banco Avventura» di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 1, è istituita una zona tampone delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

37° 24,849′ N, 12° 28,814′ E

37° 24,888′ N, 12° 49,536′ E

37° 10,567′ N, 12° 49,559′ E

37° 10,528′ N, 12° 28,845′ E

2.Attorno alla zona di restrizione della pesca «Ovest del Bacino di Gela» di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 2, è istituita una zona tampone delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

37° 13,041′ N, 13° 16,672′ E

37° 13,049′ N, 13° 37,422′ E

36° 58,723′ N, 13° 37,424′ E

36° 58,715′ N, 13° 16,682′ E

3.Attorno alla zona di restrizione della pesca «Est del Banco di Malta» di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 3, è istituita una zona tampone delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

36° 13,624′ N, 15° 12,102′ E

36° 13,624′ N, 15° 27,298′ E

36° 58,342′ N, 15° 27,294′ E

36° 58,342′ N, 15° 12,106′ E

4.Le navi che praticano attività di pesca con reti a strascico nelle zone tampone di cui al presente articolo garantiscono un’adeguata frequenza di trasmissione dei segnali del loro sistema di controllo dei pescherecci (VMS). Le navi non dotate di trasponditore VMS che intendono pescare con reti a strascico nelle zone tampone dispongono di un altro sistema di geolocalizzazione che consenta alle autorità di controllo di monitorare le loro attività.

   

Articolo 10 quater
Zone di restrizione della pesca nella Fossa di Jabuka/Pomo nel Mare Adriatico

1.La pesca ricreativa e la pesca con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole sono vietate in una zona delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

43° 32,044’ N, 15° 16,501’ E

43° 05,452’ N, 14° 58,658’ E

43° 03,477’ N, 14° 54,982’ E

42°50,450’ N, 15°07,431’ E

42°55,618’ N, 15°18,194’ E

43°17,436’ N, 15°29,496’ E

43°24,758’ N, 15°33,215’ E

2.Dal 1º settembre al 31 ottobre di ogni anno, la pesca con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole è vietata in una zona delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

43° 03,477’ N, 14° 54,982’ E

42° 49,811’ N, 14° 29,550’ E

42° 35,205’ N, 14° 59,611’ E

42° 49,668’ N, 15° 05,802’ E

42° 50,450’ N, 15° 07,431’ E

3.Dal 1º settembre al 31 ottobre di ogni anno, la pesca ricreativa e la pesca con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole sono vietate in una zona delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

43°17,436’ N, 15°29,496’ E

43°24,758’ N, 15°33,215’ E

43°20,345’ N, 15°47,012’ E

43°18,150’ N, 15°51,362’ E

43°13,984’ N, 15°55,232’ E

43°12,873’ N, 15°52,761’ E

43°13,494’ N, 15°40,040’ E

Articolo 10 quinquies
Navi autorizzate nella Fossa di Jabuka/Pomo

1.Fatto salvo l’articolo 10 quater, paragrafi 2 e 3, le attività di pesca commerciale praticate con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole sono autorizzate, nella zona di cui a detti paragrafi, unicamente se la nave è in possesso di un’autorizzazione specifica e se ha un’attività di pesca comprovata nelle zone in questione.

2.Alle navi autorizzate a pescare con reti a strascico è consentito pescare soltanto il sabato e la domenica dalle ore 5.00 alle ore 22.00. Alle navi autorizzate a pescare con reti da posta fisse, palangari di fondo e trappole è consentito pescare soltanto dalle ore 5.00 del lunedì alle ore 22.00 del giovedì.

3.Alle navi autorizzate a pescare nella zona di cui all’articolo 10 quater, paragrafi 2 e 3, con gli attrezzi di cui al paragrafo 1 del presente articolo è rilasciata un’autorizzazione di pesca dal proprio Stato membro in conformità dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

4.Gli Stati membri comunicano al segretariato esecutivo della CGPM, entro il 30 aprile 2018, l’elenco delle navi autorizzate per il 2018 e, in seguito, entro il 30 aprile di ogni anno, l’elenco delle navi autorizzate per l’anno successivo. Per ciascuna nave, l’elenco contiene le seguenti informazioni:

(a)nome della nave;

(b)numero di immatricolazione della nave;

(c)identificativo unico della CGPM (codice ISO alpha-3 del paese + 9 cifre, ad esempio xxx000000001);

(d)nome precedente (se del caso);

(e)bandiera precedente (se del caso);

(f)informazioni relative a precedenti radiazioni da altri registri (se del caso);

(g)indicativo internazionale di chiamata (se disponibile);

(h)tipo di nave, lunghezza fuori tutto (LOA) e stazza lorda (GT) e/o tonnellate di stazza lorda (TSL);

(i)nome e indirizzo dell’armatore/degli armatori e dell’operatore/degli operatori,

(j)attrezzo/i principale/i utilizzato/i per pescare nella zona di restrizione della pesca;

(k)periodo stagionale in cui è autorizzata la pesca nella zona di restrizione della pesca;

(l)numero di giorni di pesca che possono essere utilizzati da ciascuna nave;

(m)porto designato.

5.I pescherecci autorizzati possono sbarcare le catture di stock demersali unicamente nei porti designati. A tal fine, ogni Stato membro designa i porti in cui sono autorizzati sbarchi di catture provenienti dalla zona di restrizione della pesca della Fossa di Jabuka/Pomo. L’elenco di questi porti è trasmesso al segretariato della CGPM entro il 30 aprile di ogni anno.

6.Le navi autorizzate a pescare nelle zone di cui all’articolo 10 quater, paragrafi 2 e 3, con gli attrezzi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono dotate di sistemi VMS e/o AIS correttamente funzionanti e gli attrezzi da pesca presenti a bordo o in uso sono debitamente identificati, numerati e marcati prima di avviare qualsiasi attività di pesca o di navigare in tali zone.

7.I pescherecci con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole sprovvisti di autorizzazioni possono transitare nella zona di restrizione della pesca unicamente se seguono una rotta diretta a velocità costante non inferiore a 7 nodi e hanno a bordo sistemi VMS e/o AIS attivi.

Articolo 10 sexies
Restrizioni spaziali/temporali nel Mare di Alboran

1.Sulla base dei pareri scientifici disponibili, gli Stati membri possono istituire restrizioni spaziali/temporali nel Mare di Alboran (sottozone geografiche 1, 2 e 3 della CGPM quali definite nell’allegato I) in cui le attività di pesca sono vietate o limitate, al fine di proteggere le zone di aggregazione del novellame e/o dei riproduttori di occhialone.

2.Gli Stati membri comunicano alla CGPM, entro il 31 gennaio 2019, le zone e le restrizioni da essi applicate.”.

(4)Al titolo II è aggiunto il seguente capo II bis:

“CAPO II bis

PERIODI DI DIVIETO DELLA PESCA NEL MAR NERO

Articolo 14 bis
Periodo di divieto durante la stagione riproduttiva del rombo chiodato nel Mar Nero

1.Nel periodo da aprile a giugno di ogni anno, ciascuno Stato membro interessato istituisce nel Mar Nero un periodo di divieto della durata minima di due mesi.

2.Gli Stati membri possono definire ulteriori restrizioni spaziali/temporali intese a vietare o limitare le attività di pesca al fine di proteggere le zone di aggregazione del novellame di rombo chiodato.”.

(5)Sono inseriti i seguenti articoli 16 quater bis e 16 quater ter:

‘Articolo 16 quater bis
Fermi precauzionali per il corallo rosso 

1.Al raggiungimento di un livello limite di catture di corallo rosso quale definito ai paragrafi 2 e 3 gli Stati membri provvedono a chiudere temporaneamente la zona interessata da eventuali attività di pesca del corallo rosso.

2.Il livello limite di catture si ritiene raggiunto quando le colonie di corallo rosso il cui diametro di base è inferiore a 7 mm superano il 25% delle catture complessive di corallo rosso prelevate da un dato banco in un determinato anno.

3.Qualora i banchi di corallo non siano ancora stati debitamente individuati, il livello limite di catture e il fermo di cui al paragrafo 1 si applicano a livello del riquadro statistico della CGPM.

4.Nella decisione che istituisce un fermo a norma del paragrafo 1 gli Stati membri definiscono la zona geografica interessata, la durata del fermo e le condizioni applicabili all’esercizio della pesca in tale zona durante il fermo.

5.Gli Stati membri che istituiscono fermi di pesca ne informano senza indugio il segretariato della CGPM e la Commissione.

Articolo 16 quater ter
Fermi spaziali/temporali

Gli Stati membri che praticano attivamente la raccolta del corallo rosso stabiliscono, entro il 1º gennaio 2019, ulteriori fermi per la protezione di corallo rosso sulla base dei pareri scientifici disponibili.”.

(6)È inserito il seguente titolo II bis:

“TITOLO II bis
CAPACITÀ DI PESCA E POSSIBILITÀ DI PESCA

Articolo 16 quaterdecies

Limiti di cattura per il corallo rosso

Ogni Stato membro può istituire nel Mar Mediterraneo un sistema di limiti di cattura individuali giornalieri e/o annuali per il corallo rosso.

Articolo 16 quindecies
Capacità della flotta peschereccia o sforzo di pesca per l’occhialone nel Mare di Alboran

1.Entro il 2020 gli Stati membri mantengono i livelli di capacità della flotta peschereccia o dello sforzo di pesca ai livelli autorizzati ed esercitati nei due anni precedenti nella pesca dell’occhialone nel Mare di Alboran (sottozone geografiche 1, 2 e 3 della CGPM quali definite nell’allegato I).

2.Le limitazioni della capacità della flotta peschereccia o dello sforzo di pesca di cui al paragrafo 1 si applicano a tutti i pescherecci commerciali o ricreativi che effettuano catture di occhialone.”.

(7)L’articolo 17 bis è soppresso.

(8)Nel titolo III sono aggiunti i seguenti capi III e IV:

“CAPO III

Controllo della pesca del corallo

Articolo 22 bis
Autorizzazioni di pesca del corallo rosso

1.Le navi e i pescatori autorizzati a raccogliere corallo rosso nel Mar Mediterraneo sono in possesso di un’autorizzazione di pesca in corso di validità che precisa le condizioni tecniche cui è subordinato l’esercizio della pesca.

2.In assenza dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è vietato raccogliere, conservare a bordo, trasbordare, sbarcare, trasferire, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita corallo rosso.

3.Gli Stati membri tengono un registro aggiornato delle autorizzazioni di pesca di cui al paragrafo 1 e trasmettono al segretariato della CGPM e alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, l’elenco delle navi per le quali è stata rilasciata l’autorizzazione. Per ogni nave, l’elenco comprende i seguenti dati:

(a)nome della nave

(b)numero di immatricolazione della nave (codice assegnato dalla parte contraente)

(c)numero di immatricolazione CGPM (codice ISO alpha-3 del paese + 9 cifre, ad esempio xxx000000001)

(d)porto di immatricolazione (nome del porto per esteso)

(e)nome precedente (se del caso)

(f)bandiera precedente (se del caso)

(g)informazioni relative a precedenti radiazioni da altri registri (se del caso)

(h)indicativo internazionale di chiamata (se disponibile)

(i)VMS o altre apparecchiature di geolocalizzazione (indicare sì/no)

(j)tipo di nave, lunghezza fuori tutto (LOA) e stazza lorda (GT) e/o tonnellate di stazza lorda (TSL) nonché potenza motrice espressa in kW

(k)attrezzature di sicurezza e protezione destinate ad accogliere a bordo l’osservatore/gli osservatori (indicare sì/no)

(l)periodo di tempo in cui è autorizzata la pesca del corallo rosso

(m)zona/e in cui è autorizzata la pesca del corallo rosso: sottozone geografiche CGPM e celle della griglia statistica CGPM

(n)partecipazione a programmi di ricerca condotti da istituti scientifici nazionali/internazionali (indicare sì/no; fornire una descrizione).

4.Gli Stati membri non aumentano il numero di autorizzazioni di pesca fino a quando dai pareri scientifici non risulti che lo stato delle popolazioni di corallo rosso è soddisfacente.

Articolo 22 ter
Registrazione delle catture di corallo rosso

1.Al termine delle operazioni di pesca, o al più tardi al momento dello sbarco in porto in caso di bordate di pesca giornaliere, i pescatori o i comandanti dei pescherecci autorizzati a raccogliere corallo rosso registrano le catture in peso vivo e, se possibile, il numero di colonie.

2.I pescherecci autorizzati a raccogliere corallo rosso tengono a bordo un giornale di pesca in cui sono registrate le catture giornaliere di corallo rosso, a prescindere dal peso vivo del raccolto, e l’attività di pesca per zona e per profondità, nonché il numero di giorni di pesca e di immersioni. Tali informazioni sono comunicate alle autorità nazionali competenti entro il termine di cui all’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 22 quater
Notifica preventiva per il corallo rosso

Tra due e quattro ore prima dell’ora prevista di arrivo in porto, i comandanti dei pescherecci o i loro rappresentanti notificano alle autorità competenti le seguenti informazioni:

(a)l’ora di arrivo prevista;

(b)il numero d’identificazione esterno e il nome del peschereccio;

(c)il quantitativo stimato in peso vivo e, se possibile, il numero di colonie di corallo rosso detenute a bordo;

(d)le informazioni relative alla zona geografica in cui le catture sono state effettuate.

Articolo 22 quinquies
Porti designati per il corallo rosso 

I pescatori o i pescherecci autorizzati sbarcano le catture di corallo rosso unicamente nei porti designati. A tal fine, ogni Stato membro designa i porti in cui è autorizzato lo sbarco di corallo rosso e trasmette un elenco di tali porti al segretariato della CGPM entro il 30 aprile di ogni anno, salvo in assenza di modifiche dei porti designati già comunicati.

Articolo 22 sexies
Controllo degli sbarchi di corallo rosso

Ogni Stato membro stabilisce un programma di controllo sulla base di un’analisi dei rischi, in particolare per verificare gli sbarchi e convalidare i giornali di bordo.

Articolo 22 setpies
Trasbordo di corallo rosso

Le operazioni di trasbordo in mare di corallo rosso sono vietate.

Articolo 22 octies
Informazioni scientifiche riguardanti il corallo rosso

Gli Stati membri aventi flotte dedite alla pesca di corallo rosso provvedono affinché sia debitamente predisposto un meccanismo atto a garantire un monitoraggio scientifico adeguato delle attività di pesca e delle catture, per consentire al comitato scientifico consultivo della CGPM di fornire informazioni descrittive e pareri almeno sugli aspetti seguenti:

(a)lo sforzo di pesca esercitato (ad esempio, il numero di immersioni/settimana) e i livelli di cattura globali per stock su scala locale, nazionale o sovranazionale;

(b)i valori di riferimento per la gestione e la conservazione, per migliorare ulteriormente il piano di gestione regionale in linea con l’obiettivo di garantire il rendimento massimo sostenibile e limitare il rischio di esaurimento dello stock;

(c)gli effetti biologici e socioeconomici di scenari di gestione alternativi, compresi il controllo degli elementi di input/output e/o misure tecniche, come proposto dalle parti contraenti della CGPM;

(d)possibili fermi spaziali/temporali intesi a preservare la sostenibilità della pesca.

CAPO IV
MISURE DI CONTROLLO RELATIVE A DETERMINATE SOTTOZONE GEOGRAFICHE

Sezione 1
Controllo della pesca dell’occhialone nel Mare di Alboran

Articolo 22 nonies
Comunicazione delle catture e delle catture accessorie giornaliere di occhialone

Fatto salvo l’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri istituiscono un meccanismo per garantire che siano comunicate tutte le catture commerciali e le catture accessorie giornaliere di occhialone nel Mare di Alboran (sottozone geografiche 1, 2 e 3 della CGPM quali definite nell’allegato I), a prescindere dal peso vivo delle catture stesse. Nel caso della pesca ricreativa, gli Stati membri registrano o formulano stime delle catture di tale specie.

Articolo 22 decies
Autorizzazioni di pesca e attività di pesca

1.Gli Stati membri istituiscono un registro dei pescherecci autorizzati a detenere a bordo o a sbarcare quantitativi di occhialone prelevati nel Mare di Alboran che rappresentino più del 20% delle catture in peso vivo dopo la cernita per marea.

2.I pescherecci dediti alla pesca dell’occhialone sono autorizzati a svolgere attività di pesca unicamente se queste sono indicate in un’autorizzazione di pesca in corso di validità rilasciata dalle autorità competenti, che specifichi le condizioni tecniche cui è subordinato l’esercizio di tali attività. L’autorizzazione contiene i dati di cui all’allegato VIII.

3.Gli Stati membri comunicano al segretariato della CGPM:

a)entro la fine di febbraio di ogni anno, l’elenco dei pescherecci in attività per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione per l’anno in corso o per l’anno/gli anni successivo/i. L’elenco contiene i dati di cui all’allegato VIII;

b)entro la fine di novembre di ogni anno a decorrere dal 30 novembre 2018 e, al più tardi, dal 30 novembre 2020, una relazione in forma aggregata sulle attività di pesca svolte dai pescherecci di cui all’articolo 22 decies, paragrafo 1, recante le seguenti informazioni minime:

i)numero di giorni di pesca,

ii)zona di sfruttamento, e

iii)catture di occhialone.

4.Tutte le navi di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri autorizzate a pescare l’occhialone sono dotate di un sistema di controllo dei pescherecci (VMS) o di un altro sistema di geolocalizzazione che consenta alle autorità di controllo di monitorare le loro attività.

Articolo 22 undecies
Monitoraggio scientifico

Gli Stati membri aventi flotte dedite alla pesca dell’occhialone raccolgono dati descrittivi almeno sui seguenti aspetti:

a)le caratteristiche degli attrezzi da pesca, in particolare la lunghezza massima del palangaro e delle reti fisse e il numero, il tipo e le dimensioni degli ami;

b)lo sforzo di pesca esercitato (ad esempio, il numero di giorni di pesca/settimana) e i livelli complessivi delle catture praticate dalle flotte pescherecce commerciali. Dovrebbe inoltre essere fornita una stima delle catture della pesca ricreativa;

c)i valori di riferimento per la gestione e la conservazione al fine di istituire piani di gestione pluriennali per una pesca sostenibile in linea con l’obiettivo di garantire il rendimento massimo sostenibile e limitare il rischio di esaurimento dello stock;

d)gli effetti socioeconomici di scenari di gestione alternativi, compresi il controllo degli elementi di input/output e/o misure tecniche identificate dalla CGPM e/o dalle parti contraenti;

e)possibili fermi spaziali/temporali intesi a preservare la sostenibilità della pesca;

f)il potenziale impatto della pesca ricreativa sullo o sugli stock di occhialone.

Sezione 2

Canale di Sicilia

Articolo 22 duodecies
Autorizzazioni per la pesca a strascico su stock demersali nel Canale di Sicilia

1.Le navi dedite alla pesca a strascico di stock demersali nel Canale di Sicilia (sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 della CGPM quali definite nell’allegato I) sono autorizzate a svolgere unicamente le attività di pesca specifiche indicate in un’autorizzazione di pesca in corso di validità rilasciata dalle autorità competenti, in cui figurino le condizioni tecniche cui è subordinato l’esercizio di tali attività.

2.    L’autorizzazione di pesca di cui al paragrafo 1 comprende, oltre ai dati definiti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 218/2017, i dati seguenti:

(a)numero di immatricolazione CGPM;

(b)nome precedente (se del caso);

(c)precedente bandiera (se del caso);

(d)informazioni relative a precedenti radiazioni da altri registri (se del caso).

Articolo 22 terdecies
Programma internazionale comune di ispezione e sorveglianza nel Canale di Sicilia

1.Per garantire il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 10 bis e 10 ter, gli Stati membri possono effettuare attività di ispezione e sorveglianza nell’ambito di un programma internazionale comune di ispezione e sorveglianza (“il programma”) applicabile alle acque non soggette a giurisdizione nazionale nelle sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 della CGPM quali definite nell’allegato I (“la zona di ispezione e sorveglianza”).

2.Ogni Stato membro notifica al segretariato della CGPM, entro il 1º dicembre di ogni anno, l’elenco contenente i nomi degli ispettori autorizzati a svolgere attività di ispezione e sorveglianza nella zona di cui al paragrafo 1.

3.Gli ispettori sono muniti di un documento di identità rilasciato dalle autorità dello Stato membro di bandiera conforme al modello riportato nell’allegato IV.

4.Ogni Stato membro interessato comunica al segretariato della CGPM, entro il 15 dicembre dell’anno precedente o non appena possibile prima dell’inizio delle attività di ispezione, i nomi delle navi e degli aeromobili utilizzati per le attività di ispezione e sorveglianza.

5.Le navi che svolgono operazioni di abbordaggio e di ispezione nell’ambito del programma espongono una bandierina di segnalazione conforme alla descrizione riportata nell’allegato V.

6.Uno Stato membro può, di comune accordo con un’altra parte contraente della CGPM, destinare a una piattaforma di ispezione di detta parte contraente ispettori da esso assegnati al programma. Esso ne informa preventivamente il segretariato della CGPM.

7.Ciascuno Stato membro provvede affinché ogni piattaforma di ispezione autorizzata a battere la propria bandiera operante nella zona di cui al paragrafo 1 mantenga un contatto sicuro, se possibile quotidiano, con ogni altra piattaforma di ispezione operante in tale zona, per procedere allo scambio delle informazioni necessarie al coordinamento delle attività.

8.Ciascuno Stato membro con una presenza di ispezione o sorveglianza nella zona di cui al paragrafo 1 fornisce a ogni piattaforma di ispezione, al momento dell’entrata nella zona, un elenco contenente gli avvistamenti, gli abbordaggi e le ispezioni condotte nel precedente periodo di dieci giorni, in cui figurino le date, le coordinate e qualsiasi altra informazione pertinente.

Articolo 22 quaterdecies
Svolgimento di ispezioni

1.Ciascuno Stato membro con una presenza di ispezione nella zona di cui all’articolo 22 duodecies, paragrafo 1, provvede affinché i propri ispettori:

(a)prima di abbordarlo, comunichino al peschereccio il nome della nave di ispezione;

(b)espongano, sulla nave di ispezione e sulla nave abbordata, la bandierina di segnalazione descritta nell’allegato V;

(c)limitino a un massimo di tre ispettori la squadra di ispezione.

2.Al momento dell’abbordaggio, gli ispettori presentano al comandante del peschereccio il documento di identità di cui all’allegato IV. Le ispezioni si svolgono in una delle lingue ufficiali della CGPM e, se possibile, nella lingua parlata dal comandante del peschereccio.

3.Gli ispettori limitano le proprie indagini alla verifica del rispetto degli articoli 10 bis e 10 ter da parte dello Stato di bandiera della nave considerata.

4.Gli ispettori redigono un rapporto di ispezione conforme al modello riportato nell’allegato VI.

5.Gli ispettori firmano il rapporto alla presenza del comandante della nave, che è autorizzato ad aggiungervi o a farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, e che deve apporvi la sua firma.

6.Un duplicato del rapporto è consegnato al comandante della nave e alle autorità della squadra di ispezione, che ne trasmettono copia alle autorità dello Stato di bandiera della nave sottoposta ad ispezione e al segretariato della CGPM.

7.Il numero di ispettori che compongono la squadra e la durata dell’ispezione sono stabiliti dal comandante della nave di ispezione tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti.

Articolo 22 quindecies
Infrazioni

1.Ai fini del presente articolo sono considerate infrazioni le seguenti attività:

a)le attività di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b), c), e), f), g) e h), del regolamento (CE) n. 1005/2008;

b)ogni interferenza con il sistema di controllo via satellite; e

c)l’esercizio della pesca in assenza di sistema VMS.

2.In caso di infrazione accertata nell’ambito di un abbordaggio e di un’ispezione di un peschereccio, le autorità dello Stato membro di bandiera della nave di ispezione ne informano immediatamente lo Stato di bandiera del peschereccio, direttamente e tramite il segretariato della CGPM.

3.Lo Stato membro di bandiera provvede affinché, a seguito dell’ispezione di cui al paragrafo 2, il peschereccio interessato cessi ogni attività di pesca. Lo Stato membro di bandiera ordina alla nave da pesca di recarsi, entro 72 ore, in un porto da esso designato, dove è avviata un’indagine.

4.Nel caso in cui venga accertata un’infrazione a seguito di un’ispezione, le azioni e le misure successive adottate dallo Stato membro di bandiera sono notificate alle autorità nazionali, nonché al segretariato della CGPM.

5.Le autorità degli Stati membri riservano ai rapporti di ispezione di cui all’articolo 22 quaterdecies, paragrafo 4, e alle dichiarazioni risultanti da verifiche documentali effettuate dagli ispettori lo stesso trattamento previsto per i rapporti e le dichiarazioni degli ispettori nazionali.

Sezione 3
Mar Nero


Articolo 22 sexdecies
Misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata del rombo chiodato nel Mar Nero

1.Entro il 30 novembre di ogni anno ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, tramite il supporto informatico abituale, un elenco aggiornato delle navi operanti con reti da posta fisse a imbrocco autorizzate a pescare il rombo chiodato nel Mar Nero (sottozona geografica 29 della CGPM quale definita nell’allegato I).

2.L’elenco di cui al paragrafo 1 comprende, oltre ai dati indicati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004, i dati seguenti:

(a)numero di immatricolazione CGPM;

(b)nome precedente (se del caso);

(c)precedente bandiera (se del caso);

(d)informazioni relative a precedenti radiazioni da altri registri (se del caso);

(e)principali specie bersaglio;

(f)principale/i attrezzo/i da pesca utilizzato/i per il rombo chiodato, segmento di flotta e unità operativa quali definiti nel compito 1 della matrice statistica di cui all’allegato III, sezione C;

(g)periodo autorizzato per la pesca con reti da imbrocco o con qualsiasi altro attrezzo atto a pescare il rombo chiodato (se del caso).

3.Su richiesta della CGPM, gli Stati membri comunicano informazioni sui pescherecci autorizzati a esercitare attività di pesca in un determinato periodo. In particolare, gli Stati membri comunicano i nomi dei pescherecci interessati, il loro numero di identificazione esterno e le possibilità di pesca assegnate a ciascun peschereccio.

4.Le reti da imbrocco non marcate rinvenute in mare, utilizzate nella pesca del rombo chiodato e abbandonate, sono recuperate a cura delle autorità competenti dello Stato membro costiero. Tali reti vengono confiscate in attesa di identificare il proprietario, o distrutte se il proprietario non può essere identificato.

5.Ogni Stato membro interessato designa punti di sbarco in cui sono effettuati gli sbarchi e i trasbordi di rombo chiodato catturato nel Mar Nero, in conformità dell’articolo 43, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009. L’elenco di tali punti di sbarco è trasmesso al segretariato della CGPM entro il 30 novembre di ogni anno.

6.Ai pescherecci è fatto divieto di sbarcare o trasbordare, al di fuori dei punti di sbarco di cui al paragrafo 5, qualsiasi quantitativo di rombo chiodato catturato nel Mar Nero.

Articolo 22 septdecies
Piani nazionali di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca del rombo chiodato nel Mar Nero

1.Gli Stati membri stabiliscono piani nazionali di monitoraggio, controllo e sorveglianza (“piani nazionali”) intesi ad attuare le disposizioni dell’articolo 22 sexdecies, che assicurino, in particolare, che le catture e/o lo sforzo di pesca mensili siano rigorosamente monitorati e registrati.

2.I piani nazionali di cui al paragrafo 1 contengono i seguenti elementi:

a)una chiara definizione dei mezzi di controllo, compresa una descrizione delle risorse umane, tecniche e finanziarie specifiche disponibili per l’attuazione dei piani;

b)una chiara definizione della strategia di ispezione (compresi protocolli di ispezione), incentrata sui pescherecci che si presume pratichino la pesca del rombo chiodato e di specie associate;

c)piani d’azione per il controllo dei mercati e del trasporto;

d)definizione dei compiti e delle procedure di ispezione, compresa la strategia di campionamento applicata per verificare la pesatura delle catture al momento della prima vendita e la strategia di campionamento per le navi che non sono soggette a norme in materia di giornale di bordo/dichiarazione di sbarco;

e)orientamenti esplicativi destinati a ispettori, organizzazioni di produttori e pescatori per quanto riguarda l’insieme delle norme in vigore per le attività di pesca che possono comportare catture di rombo chiodato, tra cui:

i)norme per la compilazione dei documenti, in particolare rapporti di ispezione, giornali di pesca, dichiarazioni di trasbordo, dichiarazioni di sbarco e di assunzione in carico, documenti di trasporto e note di vendita;

ii)misure tecniche in vigore, in particolare dimensione e/o apertura di maglia, taglia minima di cattura e restrizioni temporanee;

iii)strategie di campionamento;

iv)meccanismi di controllo incrociato;

f)formazione di ispettori nazionali in conformità dei requisiti di cui all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 22 octodecies
Monitoraggio scientifico delle attività di pesca del rombo chiodato nel Mar Nero

Entro il 30 novembre di ogni anno gli Stati membri comunicano al comitato scientifico consultivo per la pesca della CGPM eventuali ulteriori informazioni a sostegno del monitoraggio scientifico delle attività di pesca del rombo chiodato nel Mar Nero.”.

(9)L’articolo 23 bis è così modificato:

a)al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a)i dati relativi al corallo rosso di cui all’articolo 22 ter; e”;

b)è aggiunto il seguente paragrafo 8:

“8.Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri presentano al segretariato della CGPM e alla Commissione una relazione dettagliata sulle loro attività di pesca. Tale relazione comprende informazioni almeno per quanto riguarda le catture totali e le zone di sfruttamento e, se possibile, il numero di immersioni e la media delle catture per immersione.”.

(10)Gli allegati IV, V, VI, VII e VIII sono aggiunti conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

ALLEGATO

Gli allegati IV, V, VI, VII e VIII seguenti sono aggiunti al regolamento (UE) n. 1343/2011:

“ALLEGATO IV

Modello di carta di identità per gli ispettori della CGPM

Commissione generale per la pesca

nel Mediterraneo

CGPM

CGPM

Il titolare della presente carta di identità è un ispettore della CGPM debitamente nominato nell’ambito programma comune di ispezione e sorveglianza della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), abilitato ad agire ai sensi delle norme della CGPM.

CARTA DI IDENTITÀ DI ISPETTORE

Fotografia

Parte contraente

Nome dell’ispettore

Carta n.

....................................

Autorità emittente

....................................

Ispettore

Data di emissione:

Validità quinquennale

ALLEGATO V

Modello di bandierina di ispezione della CGPM



ALLEGATO VI

Rapporto di ispezione della CGPM

1. ISPETTORE(I)

Nome .............................................. Parte contraente ........................................................ Numero di carta di identità CGPM ................................

Nome ............................................... Parte contraente ....................................................... Numero di carta di identità CGPM ........................................................

Nome ............................................... Parte contraente ....................................................... Numero di carta di identità CGPM ........................................................

2. NAVE CHE TRASPORTA L’ISPETTORE/GLI ISPETTORI

2.1 Nome e numero di immatricolazione ................................................

2.2 Bandiera ..............................................................................................

3. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA NAVE ISPEZIONATA

3.1 Nome e numero di immatricolazione ................................................

3.2 Bandiera ...............................................................................................

3.3 Comandante (nome e indirizzo) .........................................................

3.4 Armatore (nome e indirizzo) ...............................................................

3.5 Numero di immatricolazione CGPM ..................................................

3.6 Tipo di nave ..........................................................................................

4. POSIZIONE

4.1 Posizione determinata dal comandante della nave di ispezione a ....... UTC; Latitudine ....... Longitudine ....…

4.2 Posizione determinata dal comandante del peschereccio a ....... UTC; Latitudine .... Longitudine ........

5. DATA E ORA DI INIZIO E DI FINE DELL’ISPEZIONE

5.1 Data ……… Ora di arrivo a bordo ……… UTC - Ora di partenza ………UTC

6. TIPO DI ATTREZZO DA PESCA A BORDO 

Rete a strascico a divergenti – OTB

Rete da traino pelagica a divergenti – OTM

Rete da traino per gamberi – TBS

Cianciolo – PS

Reti da posta ancorate (calate) – GNS

Palangari fissi – LLS

Attrezzi per la pesca ricreativa – RG

Altro (specificare)

7. MISURA DELLA DIMENSIONE DI MAGLIA – IN MILLIMETRI

7.1 Dimensione di maglia legale da utilizzare: .............................. mm

7.2 Risultato della misura della dimensione media di maglia: .............................. mm

7.3 Infrazione: SÌ ◻ - NO ◻ -------- In caso affermativo, rifermento giuridico:

8. ISPEZIONE DELLE CATTURE A BORDO

8.1 Risultati dell’ispezione del pescato presente a bordo

SPECIE

(codice FAO alpha-3)

Totale (Kg)

Presentazione

Campione ispezionato

% di pesce sotto taglia

8.2 Infrazione: SÌ ◻ - NO ◻ -------- In caso affermativo, rifermento giuridico:

9. ISPEZIONE DEI DOCUMENTI A BORDO E VMS

9.1 Giornale di pesca: SÌ ◻ - NO ◻

9.2 Infrazione: SÌ ◻ - NO ◻ -------- In caso affermativo, rifermento giuridico:

9.3 Licenza di pesca: SÌ ◻ - NO ◻

9.4 Infrazione: SÌ ◻ - NO ◻ -------- In caso affermativo, rifermento giuridico:

9.5 Autorizzazione specifica: SÌ ◻ - NO ◻

9.6 Infrazione: SÌ ◻ - NO ◻ -------- In caso affermativo, rifermento giuridico:

9.7 VMS: SÌ ◻ - NO ◻ --------in funzione: SÌ ◻ - NO ◻

9.8 Infrazione: SÌ ◻ - NO ◻ -------- In caso affermativo, rifermento giuridico:

10. ELENCO DELLE INFRAZIONI

□ Pesca senza licenza, permesso o autorizzazione rilasciati dalla PCC di bandiera – riferimento giuridico:

□ Assenza di registrazioni sufficienti delle catture e dei dati ad esse connessi in conformità ai requisiti della CGPM in materia di dichiarazioni, o presentazione di una dichiarazione particolarmente inesatta delle catture e/o dei dati ad esse connessi:

□ Pesca in una zona di divieto – riferimento giuridico:

□ Pesca in un periodo di divieto – riferimento giuridico:

□ Uso di attrezzi da pesca vietati – riferimento giuridico:

□ Falsificazione o occultamento intenzionali della marcatura, dell’identità o dell’immatricolazione del peschereccio – riferimento giuridico:

□ Occultamento, manomissione o eliminazione di elementi di prova relativi a un’indagine su un’infrazione – riferimento giuridico:

□ Infrazioni multiple che, considerate insieme, costituiscono una grave inosservanza delle misure in vigore a norma della CGPM:

□ Aggressione, resistenza, intimidazione, molestie sessuali nei confronti di un ispettore autorizzato o comportamenti volti a ostacolarne o ritardarne indebitamente l’operato o a interferire con esso:

□ Interferenza con il sistema di controllo via satellite e/o attività esercitata senza il sistema VMS – riferimento giuridico:

11. Elenco dei documenti copiati a bordo

.............................................................................................................................................................................................................................................. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

12. Osservazioni e firma del comandante della nave 

................................................................................................................................................................................................................................................ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Firma del comandante: .............................................................................

13. Osservazioni e firma dell’ispettore/degli ispettori 

............................................................................................................................................................................................................................................... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Firma dell’ispettore/degli ispettori: ...................................................................



ALLEGATO VII

Rapporto di avvistamento della CGPM

1. Data dell’avvistamento: ……/……/…….. Ora: …………………UTC

2. Posizione della nave avvistata: Latitudine ……………………… - Longitudine …………………………….

3. Rotta: ……………………………….. – Velocità ………………………………………..

4. Nome della nave avvistata:

5. Bandiera della nave avvistata:

6. Numero/marcatura esterna:

7. Tipo di nave:

◻Peschereccio

◻Nave da trasporto

◻Nave congelatrice

◻Altro (specificare)

8. Indicativo internazionale di chiamata;

9. Numero IMO (se applicabile):

10. Attività:

◻Pesca

◻Navigazione

◻Pesca con rete derivante

◻Trasbordo

11. Contatto radio: ◻SÌ - ◻NO

12. Nome e nazionalità del comandante della nave avvistata: ..............................................................................................

13. Numero di persone a bordo della nave avvistata: ..............................................................................................

14. Catture a bordo della nave avvistata: ................................................................................................

15. Informazioni raccolte da:

Nome dell’ispettore:

Parte contraente:

Numero di carta di identità CGPM:

Nome della nave pattuglia:



ALLEGATO VIII

Dati da inserire nell’elenco delle navi dedite alla pesca dell’occhialone

L’elenco di cui all’articolo 22 decies comprende, per ogni nave, le seguenti informazioni:

Nome della nave

Numero di immatricolazione della nave (codice assegnato dalle PCC)

Numero di immatricolazione CGPM (codice ISO alpha-3 del paese + 9 cifre, ad esempio xxx000000001)

Porto di immatricolazione (nome del porto per esteso)

Nome precedente (se del caso)

Bandiera precedente (se del caso)

Informazioni relative a precedenti radiazioni da altri registri (se del caso)

Indicativo internazionale di chiamata (se disponibile)

VMS (indicare sì/no)

Tipo di nave, lunghezza fuori tutto (LOA) e stazza lorda (GT) e/o tonnellate di stazza lorda (TSL) nonché potenza motrice espressa in kW

Nome e indirizzo dell’armatore/degli armatori e dell’operatore/degli operatori

Attrezzo o attrezzi principali utilizzati per la pesca dell’occhialone, segmento di flotta e unità operativa quali identificati nel quadro di riferimento per la raccolta dati

Periodo stagionale in cui è autorizzata la pesca dell’occhialone”.

(1)    Regolamento (UE) n.  1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).
(2)    Regolamento (UE) 2015/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) (GU L 308 del 28.11.2015, pag. 1).
(3)    Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9).
(4)    Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25).
(5)    Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
(6)    Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
(7)    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(8)    Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell’8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).
(9)    Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
(10)    Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
(11)    Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell’8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).
(12)    Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
(13)    Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).
(14)    Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).