Strasburgo,13.3.2018

COM(2018) 131 final

2018/0064(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce l'Autorità europea del lavoro

(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

{SWD(2018) 68 final}

{SWD(2018) 69 final}

{SWD(2018) 80 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Rafforzare l'equità del mercato interno è una delle priorità del mandato della Commissione Juncker 1 . Il 17 novembre 2017, al vertice sociale di Göteborg, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno proclamato congiuntamente il pilastro europeo dei diritti sociali 2 . Il pilastro stabilisce una serie di principi e diritti fondamentali per sostenere mercati del lavoro e sistemi di protezione sociale equi e ben funzionanti. È concepito per fungere da bussola per un rinnovato processo di convergenza verso migliori condizioni di vita e di lavoro nell'Unione, che dia ai cittadini pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque, inclusione sociale e protezione sociale. Per tale obiettivo è di fondamentale importanza assicurare una mobilità equa dei lavoratori in Europa.

La mobilità transfrontaliera dei lavoratori nell'UE costituisce un beneficio per gli individui, per le economie e per le società nel loro complesso. Fra le politiche e le priorità dell'UE, quella che i cittadini apprezzano maggiormente è la libera circolazione dei cittadini dell'Unione, che permette loro di vivere, lavorare, studiare e svolgere attività economiche in ogni paese dell'UE 3 . La libera circolazione dei lavoratori e la libera prestazione di servizi all'interno dell'Unione dipendono da regole chiare ed eque in tema di mobilità transfrontaliera dei lavoratori e di coordinamento della sicurezza sociale e dalla loro effettiva applicazione. A tale fine l'UE ha sviluppato un ampio corpus legislativo che disciplina la libera circolazione dei lavoratori, il distacco dei lavoratori e il coordinamento della sicurezza sociale. La Commissione Juncker ha presentato varie proposte per migliorare il quadro normativo 4 .

Permangono tuttavia preoccupazioni per quanto riguarda il rispetto e l'applicazione efficace ed efficiente della normativa dell'UE; il rischio è di compromettere l'equità del mercato interno e la fiducia in esso. In particolare, sono state espresse preoccupazioni in relazione alla vulnerabilità dei lavoratori mobili, che sono esposti ad abusi o al rischio di vedere negati i loro diritti, e alla difficoltà per le imprese di operare in un contesto imprenditoriale incerto o poco chiaro e non equo. La mobilità transfrontaliera dei lavoratori è notevolmente aumentata negli ultimi anni. Nel 2017 erano 17 milioni i cittadini che risiedevano o lavoravano in uno Stato membro diverso dal proprio paese di cittadinanza, quasi il doppio rispetto a dieci anni prima. Sono aumentati anche i distacchi, per i quali si è registrato un incremento del 68% fra il 2010 e il 2016 (quando hanno toccato i 2,3 milioni) 5 . I cittadini dell'UE che lavorano in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono sono 1,4 milioni 6 . Vi sono inoltre più di 2 milioni di lavoratori del settore dei trasporti su strada che ogni giorno attraversano i confini interni dell'Unione per portare a destinazione merci o passeggeri. È necessaria una collaborazione efficace fra le autorità nazionali, che consenta di concertare le iniziative di carattere amministrativo finalizzate a gestire adeguatamente la crescita del mercato europeo del lavoro.

Il Parlamento europeo ha sottolineato a più riprese la necessità di rafforzare i controlli degli Stati membri e il coordinamento tra di loro 7 , anche intensificando lo scambio di informazioni tra gli ispettorati del lavoro 8 , e di sostenere attivamente l'esercizio dei diritti di libera circolazione 9 . Il Consiglio ha inoltre sottolineato la necessità di migliorare la cooperazione amministrativa, l'assistenza e lo scambio di informazioni nel contesto della lotta alle frodi relative al distacco dei lavoratori, sottolineando l'importanza - per i prestatori di servizi e i lavoratori - della chiarezza e della trasparenza delle informazioni 10 .

In questo contesto, nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 2017 11 , il presidente Juncker ha proposto l'istituzione di un'"Autorità europea del lavoro" che garantisca l'applicazione equa, semplice ed efficace delle norme dell'UE in materia di mobilità dei lavoratori. La presente proposta è finalizzata all'istituzione di tale "Autorità europea del lavoro" (di seguito "l'Autorità") come agenzia decentrata dell'UE per affrontare principalmente le seguenti problematiche:

·inadeguatezza del sostegno e dell'orientamento a individui e imprese in situazioni transfrontaliere, incompletezza o scarsa accessibilità delle informazioni disponibili al pubblico riguardo a diritti e obblighi;

·livello insufficiente di accesso alle informazioni e di scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti per diversi settori della mobilità dei lavoratori e del coordinamento della sicurezza sociale;

·insufficienti capacità delle autorità nazionali di organizzare la cooperazione con autorità situate oltre frontiera;

·carenza o assenza di meccanismi per attività esecutive transfrontaliere congiunte;

·assenza di un meccanismo specifico di mediazione transfrontaliera tra gli Stati membri valido per tutti i settori della mobilità dei lavoratori e del coordinamento della sicurezza sociale;

·cooperazione insufficiente a livello di UE in questo ambito.

L'obiettivo generale dell'iniziativa è contribuire ad assicurare un'equa mobilità dei lavoratori nel mercato interno. Al riguardo, la proposta mira a:

·migliorare l'accesso alle informazioni da parte degli individui e dei datori di lavoro circa i rispettivi diritti e obblighi in tema di mobilità dei lavoratori e di coordinamento della sicurezza sociale, nonché l'accesso ai servizi pertinenti;

·rafforzare la cooperazione tra le autorità ai fini dell'applicazione transfrontaliera della pertinente normativa dell'Unione, anche facilitando le ispezioni congiunte;

·offrire una mediazione e agevolare le soluzioni in caso di controversie tra autorità nazionali e di perturbazioni transfrontaliere del mercato del lavoro, ad esempio nel caso delle ristrutturazioni di imprese che riguardano più Stati membri.

In concreto, all'Autorità sarà assegnata una serie di compiti operativi consistenti in: fornitura di servizi e informazioni pertinenti agli individui e ai datori di lavoro, sostegno alla cooperazione fra Stati membri, scambio di informazioni ed effettuazione di ispezioni concertate e congiunte, valutazione dei rischi, sviluppo delle capacità, mediazione e cooperazione in caso di perturbazioni transfrontaliere del mercato del lavoro. Le strutture e gli strumenti dell'UE già presenti per i settori della mobilità transfrontaliera dei lavoratori e del coordinamento della sicurezza sociale saranno integrati da un'Autorità che fornirà agli Stati membri un sostegno operativo e tecnico senza precedenti.

L'Autorità apporterà benefici a tutti gli individui soggetti alla normativa dell'Unione in materia di mobilità transfrontaliera dei lavoratori e di coordinamento della sicurezza sociale, vale a dire i lavoratori dipendenti, gli autonomi ed altre persone fisiche, che siano cittadini dell'Unione o di paesi terzi che risiedono legalmente nell'Unione e si trovano in una situazione transfrontaliera. Riguarderà anche i lavoratori distaccati, i titolari di Carta blu UE, i lavoratori trasferiti all'interno di una stessa società e i residenti di lungo periodo soggetti alla normativa dell'Unione. Andrà altresì a vantaggio delle imprese impegnate in attività transfrontaliere, anche per quanto riguarda le assunzioni.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'Autorità contribuirà a salvaguardare i diritti dei lavoratori e dei cittadini per quanto riguarda la parità di trattamento e di accesso alle opportunità di occupazione e la sicurezza sociale. Renderà inoltre più trasparenti per le imprese le norme locali sul lavoro in tutto il mercato interno. Agevolerà infine la cooperazione tra le autorità nazionali per garantire il rispetto dei diritti sociali dei lavoratori e dei cittadini e per prevenire frodi e abusi.

La Commissione ha adottato una serie di iniziative e proposte per promuovere la mobilità equa dei lavoratori, fra cui in particolare le revisioni della direttiva relativa al distacco dei lavoratori 12 e dei regolamenti sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale 13 e il pacchetto "L'Europa in movimento", comprendente la lex specialis sul distacco dei lavoratori impegnati in operazioni di trasporto internazionale su strada 14 e la revisione delle norme sociali e di mercato del settore dei trasporti su strada 15 . Queste iniziative recenti si iscrivono nel solco delle precedenti proposte legislative, quali le direttive in materia di applicazione delle norme sul distacco 16 e la libera circolazione dei lavoratori 17 , il regolamento sull'EURES (rete europea dei servizi per l'impiego) 18 e iniziative come l'istituzione di una piattaforma europea per contrastare il lavoro non dichiarato 19 .

Nell'ambito della fase preparatoria di queste proposte e delle discussioni che hanno accompagnato il procedimento legislativo è emersa chiaramente la necessità di un rafforzamento del quadro per l'applicazione e il rispetto delle norme vigenti. La proposta di istituzione di un'Autorità europea del lavoro mira a colmare questa lacuna.

Una volta istituita, tale Autorità permetterà di riunire i compiti attualmente delegati a vari comitati ed enti e di fornire un sostegno operativo nei settori della mobilità dei lavoratori e del coordinamento della sicurezza sociale, rendendo così maggiormente coerenti le politiche dell'Unione concernenti le questioni connesse alla mobilità transfrontaliera (per maggiori informazioni si veda, più avanti, la sezione "Efficienza normativa e semplificazione").

L'autorità proposta sarà complementare e garantirà la coerenza con le attività delle quattro agenzie che operano nel settore dell'occupazione e della politica sociale, vale a dire: la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), la Fondazione europea per la formazione (ETF) e l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA).

Il regolamento proposto contribuirà all'attuazione dei principi e dei diritti definiti nel pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare promovendo la sensibilizzazione rispetto alle opportunità di formazione e di apprendimento permanente per i cittadini mobili e il sostegno attivo all'occupazione, e più in generale favorendo un'applicazione efficiente ed efficace del diritto dell'Unione sulla mobilità dei lavoratori e il coordinamento della sicurezza sociale e degli accordi collettivi di attuazione del diritto dell'Unione.

   Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente iniziativa integra le iniziative in atto finalizzate al conseguimento degli obiettivi enunciati negli orientamenti politici: "Un nuovo inizio per l'Europa" 20 relativamente alla priorità 4: "un mercato interno più integrato e più equo con una base industriale più solida", soprattutto per quanto concerne la strategia per il mercato interno 21 . In pratica, la mobilità dei lavoratori è un valido strumento per ottenere una ripartizione più efficiente delle risorse tra i diversi settori e all'interno di essi, per ridurre la disoccupazione e per affrontare gli squilibri tra domanda e offerta di competenze. La presente iniziativa integra anche la priorità 1 degli orientamenti politici ("Un nuovo impulso all'occupazione, alla crescita e agli investimenti"), dando vita a un contesto normativo più adatto a sostenere un clima favorevole per l'attività imprenditoriale e la creazione di posti di lavoro.

L'Autorità è inoltre coerente con l'obiettivo strategico del mercato unico digitale di modernizzare la pubblica amministrazione, realizzare l'interoperabilità transfrontaliera e agevolare l'interazione con gli individui. Da questo punto di vista, l'Autorità integra la proposta della Commissione a favore dello sportello digitale unico 22 , basato sull'attuale portale "La tua Europa", con l'obiettivo di rendere più agevole fornire contenuti e servizi di alta qualità al pubblico. La presente iniziativa si basa anche sull'esperienza della rete SOLVIT per la soluzione informale dei problemi relativi al mercato interno 23 . In particolare, questa iniziativa determinerà un aumento delle informazioni e dei servizi forniti mediante lo sportello digitale unico, o se del caso li integrerà. Promuoverà inoltre il ricorso a SOLVIT da parte degli individui e dei datori di lavoro per risolvere le loro controversie e per fare riferimento agli elementi probatori raccolti da tale fonte al fine di individuare i problemi ricorrenti nei settori che rientrano nel suo ambito.

Questa iniziativa si baserà inoltre sulle buone pratiche per la cooperazione transfrontaliera individuate nell'ambito del "Punto focale" per le frontiere 24 , al fine di contribuire a liberare pienamente il potenziale economico delle regioni di frontiera dell'UE.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta si basa sull'articolo 46, l'articolo 48, l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62 e l'articolo 91, paragrafo 1, del TFUE, e riguarda la libera circolazione dei lavoratori, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, lo svolgimento di attività da parte dei lavoratori autonomi, la libera prestazione di servizi e le norme comuni applicabili al trasporto internazionale.

Sussidiarietà

Si applica il principio di sussidiarietà, in quanto la proposta non rientra nella sfera di competenza esclusiva dell'UE. Gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri a livello nazionale, regionale o locale, ma si prestano ad essere meglio conseguiti a livello di Unione per i seguenti motivi:

·per fornire informazioni aggiornate e di alta qualità ed erogare servizi al pubblico concernenti i diritti e gli obblighi nelle situazioni transfrontaliere è necessario un coordinamento a livello di Unione, in modo che si abbia un'impostazione coerente, chiara ed efficace;

·ai fini dell'applicazione del diritto dell'Unione nei settori della mobilità transfrontaliera dei lavoratori e del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale è necessaria la cooperazione fra gli Stati membri; nessuno Stato può agire da solo;

·per aumentare le sinergie e sostenere la cooperazione tra gli Stati membri ai fini dell'applicazione del diritto dell'Unione nei settori della mobilità dei lavoratori e del coordinamento della sicurezza sociale, oltre che per garantire la certezza del diritto per le amministrazioni e gli individui e per pervenire a una visione comune delle esigenze in materia di applicazione, è altresì necessario sviluppare un'impostazione comune e coordinata a livello di Unione, anziché basarsi su ciò che può essere una complessa rete di accordi bilaterali o multilaterali.

Proporzionalità

L'iniziativa è una risposta proporzionata alle necessità di sostegno operativo e non va al di là di quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo. Essa non impone nuovi obblighi agli Stati membri, agli individui o ai datori di lavoro, ma si incentra sul sostegno alla mobilità transfrontaliera e sulla creazione di nuove opportunità. La proposta non incide sul processo decisionale, sulla legislazione o sugli atti esecutivi a livello nazionale, che rimangono di pertinenza degli Stati membri. Lascia inoltre un'ampia discrezionalità agli Stati membri per quanto riguarda l'utilizzo delle possibilità messe in atto dall'iniziativa.

Nella relazione sulla valutazione d'impatto allegata alla proposta di regolamento 25 è descritto in che modo la proposta permette di conseguire gli obiettivi dell'iniziativa apportando benefici (effetti positivi) alle autorità nazionali, agli individui e ai datori di lavoro senza determinare un aumento significativo dei costi. La relazione si sofferma anche sul generale sostegno dei portatori di interessi consultati nella fase di preparazione della presente proposta.

Scelta dell'atto giuridico

L'atto giuridico proposto è un regolamento relativo all'istituzione e al funzionamento dell'Autorità europea del lavoro. Il regolamento si baserà sull'orientamento comune sulle agenzie decentrate dell'UE approvato nel 2012 da Parlamento europeo, Consiglio e Commissione 26 . Un regolamento assicura la certezza giuridica necessaria per l'istituzione dell'Autorità, che non potrebbe essere conseguita attraverso altri strumenti giuridici.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La proposta di un'Autorità europea del lavoro è stata sviluppata in sinergia con le proposte legislative in corso nei settori connessi al distacco dei lavoratori, al coordinamento della sicurezza sociale e all'istituzione di uno sportello digitale unico. Al riguardo, la proposta si basa sugli elementi di prova raccolti nella fase preparatoria delle suddette proposte, fra cui le valutazioni d'impatto, e sulle discussioni che hanno accompagnato il procedimento legislativo. Un aspetto importante emerso in tali sedi è la necessità di un sostegno operativo in termini di miglioramento della cooperazione transfrontaliera e di incremento della trasparenza e della conoscenza, al fine di migliorare l'attuazione e l'esecuzione delle norme in materia di mobilità dei lavoratori.

Analogamente, per la proposta è stato preso atto della valutazione in corso delle quattro agenzie dell'UE precedentemente citate attive nell'ambito della politica occupazionale. Tale operazione consta per ciascuna agenzia di una valutazione, una comparazione e una valutazione in prospettiva riguardo al futuro funzionamento delle quattro agenzie. Le quattro agenzie hanno funzioni molto diverse rispetto all'Autorità proposta, poiché si occupano prevalentemente di ricerca e non hanno una vocazione transfrontaliera. Alcuni elementi preliminari della valutazione hanno tuttavia contribuito all'elaborazione della presente proposta, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione dei compiti e della governance dell'Autorità. La relazione sulla valutazione d'impatto allegata alla presente proposta prende in esame la possibile interazione tra l'Autorità proposta e le quattro agenzie esistenti. La valutazione periodica dell'Autorità consentirà di esaminare la possibilità di ulteriori sinergie e opportunità di razionalizzazione rispetto alle agenzie attive nel settore dell'occupazione e della politica sociale.

Nella sua relazione speciale sulla libera circolazione dei lavoratori, la Corte dei conti europea 27 ha formulato raccomandazioni intese a migliorare la conoscenza degli strumenti della Commissione finalizzati a sostenere le persone che lavorano all'estero, a potenziare ulteriormente il portale EURES e a fare un uso migliore dei dati nell'elaborazione delle iniziative e dei finanziamenti in questo settore. Questi aspetti sono stati tenuti in considerazione per l'elaborazione della presente proposta.

Consultazione dei portatori di interessi

Al fine di sondare l'opinione dei portatori di interessi (fra cui cittadini, autorità nazionali, parti sociali e società civile) sull'istituzione di un'Autorità europea del lavoro, la Commissione ha organizzato una consultazione pubblica aperta in Internet sui principali parametri dell'Agenzia. Con la consultazione, che si è svolta fra il 27 novembre 2017 e il 7 gennaio 2018, sono state raccolte in totale 8 809 risposte, di cui 8 420 identiche (risultato di una campagna avviata dalla Confederazione europea dei sindacati) e 389 originali.

In generale, i partecipanti alla consultazione pubblica hanno espresso un forte sostegno a favore di una nuova Autorità, anche considerando le risposte originali. Questi risultati hanno ampiamente confermato l'analisi delle principali problematiche effettuata dalla Commissione. La netta maggioranza (oltre il 70%) dei partecipanti alla consultazione ritiene l'attuale cooperazione tra le autorità nazionali insufficiente a garantire l'effettiva attuazione delle norme dell'UE in materia di mobilità transfrontaliera. Una percentuale analogamente elevata di partecipanti ritiene che l'accesso insufficiente alle informazioni e la scarsa trasparenza sulle norme in materia di mobilità transfrontaliera costituiscano un problema per gli individui e per le imprese. Le possibili funzioni proposte per la nuova Autorità hanno riscosso un ampio consenso, soprattutto perché dirette a favorire la sistematicità della cooperazione e dello scambio di informazioni tra le autorità nazionali.

La Commissione ha anche svolto una serie di consultazioni mirate degli organismi dell'UE operanti nel settore della mobilità dei lavoratori e del coordinamento della sicurezza sociale. L'11 dicembre 2017 ha sentito in un'audizione specifica le parti sociali a livello di UE, mentre il 15 dicembre 2017 ha tenuto una riunione di dialogo strategico con organizzazioni della società civile dell'Unione. Oltre ai contributi orali delle riunioni specifiche, le organizzazioni e i rappresentanti che hanno preso parte alle consultazioni mirate hanno anche presentato osservazioni scritte.

Le consultazioni mirate hanno prodotto vari risultati. In generale, l'istituzione di una nuova Autorità, dedita al miglioramento della cooperazione tra le autorità nazionali grazie all'agevolazione dello scambio di informazioni e di buone pratiche, è stata accolta con favore. Allo stesso tempo i partecipanti alla consultazione hanno sottolineato che la nuova Autorità dovrebbe rispettare pienamente le competenze nazionali previste dai trattati, non dovrebbe imporre agli Stati membri obblighi informativi ulteriori e non dovrebbe rendere più complicate le strutture amministrative già esistenti, né duplicarle. Molti dei portatori di interessi che hanno partecipato alla consultazione mirata ritengono che debbano essere specificati il mandato e gli obiettivi della futura Autorità, unitamente al collegamento di questa con le strutture e gli strumenti già esistenti.

I dettagli delle opinioni dei portatori di interessi sono riportati nell'allegato 2 della relazione sulla valutazione d'impatto. In sede di elaborazione della presente proposta sono stati debitamente presi in considerazione i risultati delle consultazioni e delle discussioni tenutesi in seno alla commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, alla piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato, al comitato di esperti sul distacco dei lavoratori, al comitato tecnico sulla libera circolazione dei lavoratori e alla rete europea dei servizi pubblici per l'impiego, oltre che nell'ambito degli scambi informali con i ministri che hanno avuto luogo durante la colazione di lavoro del Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori" (EPSCO) dell'ottobre 2017.

Assunzione e uso di perizie

Durante la fase preparatoria della presente iniziativa e della relazione sulla valutazione d'impatto allegata alla proposta di regolamento, la Commissione ha consultato una vasta gamma di dati secondari pubblicati dalle istituzioni dell'UE (Parlamento europeo, Commissione e Corte dei conti), dai servizi interessati della Commissione ("La tua Europa - Consulenza", SOLVIT) e da altre organizzazioni internazionali (OCSE), nonché ricerche in ambito accademico e studi di think-tank. Ha inoltre fatto ricorso alle proprie competenze e capacità analitiche interne, anche per la valutazione dell'incidenza sul bilancio.

La Commissione si è altresì basata su dati primari raccolti ai fini della presente iniziativa e ha utilizzato determinati accordi quadro per raccogliere elementi, avanzando ad esempio una richiesta ad hoc alla rete di esperti giuridici sulla mobilità all'interno dell'UE (FreSsco) relativamente alle capacità degli ispettorati del lavoro di occuparsi di casi transfrontalieri. Ha infine anche chiesto a un servizio di consulenza di sviluppare casi di studio sulla base di interviste qualitative sulle risorse per la cooperazione transfrontaliera per le attività esecutive.

Valutazione d'impatto

In linea con la sua politica per legiferare meglio, la Commissione ha effettuato una valutazione d'impatto delle opzioni (strategiche e realizzative) prospettate nella fase preparatoria dell'iniziativa. Questa attività è stata sostenuta da una consultazione strutturata all'interno della Commissione eseguita da un gruppo direttivo interservizi.

La valutazione d'impatto è stata presentata al comitato per il controllo normativo e ivi discussa 28 . Alle raccomandazioni formulate dal comitato per il controllo normativo nel suo parere negativo del 9 febbraio 2018 è stata data risposta riesaminando l'ambito e le finalità dell'iniziativa e le opinioni dei portatori di interessi, nonché sviluppando ulteriormente l'analisi delle opzioni in esame e delle modalità con cui l'iniziativa può essere fatta rientrare nella struttura di governance esistente in tema di mobilità dei lavoratori e di coordinamento della sicurezza sociale, favorendo al tempo stesso le sinergie e la semplificazione. In risposta alle riserve espresse dal comitato nel suo parere (positivo) del 21 febbraio 2018, nella relazione sulla valutazione d'impatto è stato ulteriormente chiarito in che modo l'istituzione di una nuova Autorità determinerebbe una riorganizzazione del panorama dei comitati e delle strutture attualmente esistenti allo scopo di ridurne la complessità e di evitare duplicazioni; è stato inoltre esaminato il possibile rapporto della nuova Autorità con le agenzie dell'Unione in materia di diritto del lavoro e sono state meglio illustrate le stime di bilancio connesse all'opzione prescelta 29 .

Per l'Autorità proposta sono state prese in considerazione tre opzioni strategiche: 1) di sostegno; 2) operativa; 3) di supervisione. I compiti proposti per l'Autorità sono identici in tutte le opzioni, ma cambia il grado di poteri attribuiti all'Autorità. I compiti proposti per l'Autorità sono i seguenti: i) servizi di mobilità dei lavoratori per individui e imprese; ii) cooperazione e scambio di informazioni tra le autorità nazionali; iii) sostegno alle ispezioni congiunte; iv) analisi del mercato del lavoro e valutazione dei rischi; v) sostegno allo sviluppo delle capacità; vi) mediazione tra le autorità nazionali; vii) promozione della cooperazione tra i portatori di interessi in caso di perturbazioni transfrontaliere del mercato del lavoro. Analogamente, sono state esaminate tre opzioni realizzative: 1) la Commissione assume alcuni compiti operativi e viene istituita una rete europea di coordinamento degli organismi esistenti dell'UE che si occupano della mobilità dei lavoratori; 2) viene istituita una nuova Autorità a partire dagli organismi esistenti dell'UE che si occupano della mobilità dei lavoratori; 3) viene istituita una nuova Autorità a partire da un'agenzia esistente dell'UE che si occupa di occupazione e politiche sociali.

Nel quadro della valutazione d'impatto, le opzioni strategiche e quelle realizzative sono state analizzate alla luce dei criteri di efficacia, efficienza e coerenza. Ne è risultato che il modo più efficace ed efficiente di conseguire gli obiettivi dell'iniziativa risiede nell'opzione operativa (opzione strategica 2) combinata con l'istituzione di una nuova Autorità a partire dagli organismi esistenti dell'UE che si occupano della mobilità dei lavoratori (opzione realizzativa 2). Questa soluzione consente di ottenere ricadute positive sulle autorità nazionali, sugli individui e sui datori di lavoro senza che si verifichi un aumento significativo dei costi operativi e ovviando al problema della mancanza di sostegno operativo nel quadro attuale della cooperazione nell'UE, che sono due aspetti importanti sollevati dai portatori di interessi.

Efficienza normativa e semplificazione

L'istituzione dell'Autorità proposta apporterà un miglioramento al panorama istituzionale dell'UE in materia di mobilità transfrontaliera, che consentirà di migliorare e semplificare le attuali forme di cooperazione ed in ultima istanza di agevolare l'operato degli Stati membri e della Commissione.

L'attuale panorama istituzionale è formato da varie strutture dell'UE ("organismi dell'UE") con cui le amministrazioni nazionali cooperano e si scambiano buone pratiche. Fra gli organismi dell'UE in questione si annoverano: l'ufficio europeo di coordinamento della rete EURES, il comitato tecnico e il comitato consultivo sulla libera circolazione dei lavoratori, il comitato di esperti sul distacco dei lavoratori, la piattaforma europea per la lotta al lavoro non dichiarato, la commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale con tutti i suoi sottocomitati (fra cui la commissione tecnica e la commissione di controllo dei conti istituite dalla legislazione e il comitato di conciliazione istituito dalla commissione amministrativa stessa) e il comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

La nuova Autorità riunirà i compiti tecnici e operativi dei suddetti organi dell'UE in una struttura permanente, al fine di conseguire risultati migliori e una maggiore efficienza sulla base di una sede potenziata per la cooperazione e le attività investigative congiunte. In tale contesto, l'Autorità:

assumerà la gestione dell'ufficio europeo di coordinamento della rete EURES, che spetta attualmente alla Commissione;

sostituirà il comitato tecnico sulla libera circolazione dei lavoratori;

sostituirà il comitato di esperti sul distacco dei lavoratori;

sostituirà la commissione tecnica, la commissione di controllo dei conti e il comitato di conciliazione della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;

sostituirà la piattaforma europea per la lotta al lavoro non dichiarato.

Nei settori del coordinamento della sicurezza sociale, l'Autorità opererà in stretta collaborazione con la commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per quanto riguarda la funzione di regolamentazione, per la quale tale commissione resta competente. L'Autorità potrà inoltre beneficiare degli eventuali contributi delle parti sociali e dei rappresentanti governativi a livello nazionale nell'ambito del comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del comitato consultivo sulla libera circolazione dei lavoratori.

Questa nuova impostazione semplificherà il panorama istituzionale e promuoverà le sinergie tra i vari aspetti della mobilità transfrontaliera nella sfera di competenza dell'Autorità. Ciò contribuirà all'applicazione coerente ed efficace del diritto dell'Unione, all'aumento dell'efficienza e al conseguimento di migliori risultati qualitativi rispetto all'attuale assetto istituzionale, che vede gli organismi dell'UE operare per molti aspetti separatamente, concentrandosi sullo specifico atto legislativo o settore di propria competenza, con carenze operative, incontri che si svolgono solo un paio di volte all'anno e sovrapposizione di talune attività.

L'iniziativa mira anche a semplificare le modalità con cui sono forniti al pubblico servizi e informazioni sui diritti, gli obblighi e le opportunità connessi alla mobilità transfrontaliera dei lavoratori, agevolando l'accesso a tali servizi e informazioni tanto per gli individui che per i datori di lavoro.

La proposta mira a rafforzare ulteriormente la digitalizzazione delle procedure ed è complementare alle iniziative in atto o previste in materia, quali lo scambio elettronico di dati tra le autorità nazionali operanti nel settore del coordinamento della sicurezza sociale che viene attuato mediante il sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI), il sistema di informazione del mercato interno (IMI), il portale "La tua Europa" e lo sportello digitale unico proposto dalla Commissione.

Diritti fondamentali

Visto che sarà suo compito contribuire alla chiara, equa ed efficace applicazione delle norme dell'Unione sulla mobilità transfrontaliera dei lavoratori e sul coordinamento della sicurezza sociale, l'Autorità sosterrà la tutela e l'esercizio dei diritti fondamentali previsti da tali norme, quali la libera circolazione delle persone e dei lavoratori (articoli 15 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, di seguito "la Carta"), il diritto di accesso ai servizi di collocamento (articolo 29 della Carta) e la libertà d'impresa (articolo 16 della Carta). Ciò favorirà l'esercizio dei diritti transfrontalieri salvaguardando condizioni di lavoro giuste ed eque, la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria (articoli 31, 34 e 35 della Carta), nonché la non discriminazione (articolo 21 della Carta).

Per quanto riguarda la protezione dei dati di carattere personale (articolo 8 della Carta), la presente proposta prevede che al trattamento dei dati personali si applichino le disposizioni del regolamento (UE) n. 679/2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati) 30 e del regolamento (CE) n. 45/2001 31 . Conformemente a queste norme, il trattamento dei dati personali sarà limitato a quanto necessario e proporzionato. I dati saranno raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità.

Unitamente alle altre iniziative proposte dalla Commissione nell'ambito di tale mandato, inoltre, la presente proposta aiuta la Commissione e gli Stati membri ad attuare i principi e i diritti, definiti nel pilastro europeo dei diritti sociali, in base ai quali i mercati del lavoro e i sistemi di protezione sociale dovrebbero essere equi e ben funzionanti.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nel quadro dell'opzione combinata prescelta, indicata nella valutazione d'impatto, i costi totali di bilancio dell'UE per l'Autorità sono stimati a 50,9 milioni di euro l'anno a regime, che sarà presumibilmente raggiunto entro il 2023. I costi nel contesto dell'attuale quadro finanziario pluriennale (2019-2020) saranno coperti in parte mediante ridistribuzione di fondi attingendo alle attività in corso di attuazione nel quadro del Programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) e a linee autonome destinate a occupazione e trasporti (70%), e in parte mediante mobilitazione del margine della rubrica 1a (30%). Le attività oggi in essere che diverranno di competenza dell'Autorità non cesseranno, ma il compito di dare loro attuazione passerà dalla Commissione all'Autorità non appena quest'ultima sarà operativa. Per quanto riguarda il personale, l'Autorità necessiterà di 69 posti in organico, 60 esperti nazionali distaccati e 15 agenti contrattuali. Il fabbisogno di risorse umane e finanziarie è specificato nelle schede finanziarie legislative allegate. Vi sarà un gravame minimo per i bilanci nazionali, perché la proposta si ripercuoterà sul bilancio dell'UE. Non è possibile quantificare esattamente l'impatto sulle amministrazioni, ma i casi di studio indicano che l'impatto sarà positivo, perché la migliore applicazione delle norme permetterà agli organismi nazionali preposti a tale compito di acquisire contributi sociali precedentemente non versati e di beneficiare del sostegno operativo dell'Autorità.

La proposta prevede una clausola di valutazione in base alla quale il mandato e i compiti dell'Autorità saranno valutati ogni 5 anni. Prevede altresì la possibilità che l'Autorità estenda progressivamente il suo ambito di attività e si sviluppi ulteriormente.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

I progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del regolamento saranno indicati nell'ambito di uno specifico quadro di monitoraggio descritto nella relazione sulla valutazione d'impatto allegata alla proposta. Le prescrizioni e la tempistica del quadro di monitoraggio saranno oggetto di adeguamenti nel corso del processo legislativo e attuativo.

La Commissione valuterà il regolamento cinque anni dopo la sua entrata in vigore conformemente alle prescrizioni del regolamento finanziario 32 e degli orientamenti per legiferare meglio 33 . La valutazione si incentrerà in particolare sui criteri fissati negli orientamenti per legiferare meglio, ossia l'efficacia, l'efficienza, la coerenza, il valore aggiunto dell'UE e la pertinenza, in vista di un'eventuale revisione o aggiornamento del regolamento.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Il capo I contiene i principi fondamentali che disciplinano l'istituzione e il funzionamento della futura Autorità.

All'articolo 1 sono definiti l'oggetto e i settori di intervento che rientrano nella sua sfera di competenza.

All'articolo 2 sono riportati i principali obiettivi dell'Autorità: alla lettera a) sono illustrati gli obiettivi nei confronti del pubblico, compresi gli individui e i datori di lavoro; alla lettera b) è spiegato il ruolo nei confronti degli Stati membri; alla lettera c) è fatto riferimento al ruolo dell'Autorità di mediazione e di agevolazione nella risoluzione delle controversie transfrontaliere tra autorità nazionali o di perturbazioni del mercato del lavoro.

All'articolo 3 è indicato lo status giuridico dell'Autorità.

All'articolo 4 sarà indicata la sede della futura Autorità, una volta che sarà stata decisa dagli Stati membri prima del termine del procedimento legislativo di adozione della presente proposta.

Al capo II sono illustrati i compiti della futura Autorità, elencati all'articolo 5 e descritti singolarmente in maggior dettaglio negli articoli relativi.

L'articolo 6 contiene indicazioni circa il modo in cui l'Autorità migliorerà la qualità e l'accessibilità delle informazioni fornite agli individui e ai datori di lavoro sui diritti e sugli obblighi nel settore della mobilità dei lavoratori.

All'articolo 7 è descritto il modo in cui l'Autorità intende agevolare l'accesso di individui e datori di lavoro a iniziative e servizi per la mobilità del lavoro, con la definizione dei compiti specifici al riguardo. Al medesimo articolo è altresì definito il ruolo dell'Autorità nella gestione dell'ufficio europeo di coordinamento della rete EURES.

All'articolo 8, dedicato alla cooperazione e allo scambio di informazioni tra gli Stati membri per facilitare la cooperazione e accelerare gli scambi tra le autorità nazionali nei casi transfrontalieri (di cui al paragrafo 1), è illustrata la funzione che svolgerà l'Autorità nel coadiuvare la commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale istituita dal regolamento (CE) n. 883/2004 sulle questioni finanziarie relative all'attuazione di detto regolamento (paragrafo 2), ed è sottolineato il ruolo dell'Autorità nel promuovere l'impiego di strumenti informatici e procedure di digitalizzazione (paragrafi 3 e 4).

Agli articoli 9 e 10 è spiegato il modo in cui l'Autorità dovrà coordinare le ispezioni transfrontaliere concertate e congiunte. All'articolo 9 sono illustrate le modalità di effettuazione delle ispezioni concertate e congiunte ed è spiegato che tali azioni saranno eseguite solo con il consenso degli Stati membri interessati, su richiesta delle autorità nazionali oppure su iniziativa dell'Autorità stessa (paragrafo 1); l'articolo dispone inoltre che gli Stati membri che scelgono di non effettuare un'ispezione concertata o congiunta debbano spiegare i motivi della loro decisione (paragrafo 2) e consente agli Stati membri di effettuare ispezioni congiunte anche nei casi in cui non tutti gli Stati membri interessati dall'ispezione concertata o congiunta decidano di partecipare (paragrafo 3). All'articolo 10 sono stabilite le modalità pratiche di effettuazione delle ispezioni concertate o congiunte sotto il coordinamento dell'Autorità.

All'articolo 11 è delineata la funzione di analisi e di valutazione dei rischi dell'Autorità riguardo agli aspetti transfrontalieri della mobilità dei lavoratori e sono stabilite in dettaglio le attività e il contesto in cui saranno svolte.

L'articolo 12 impone all'Autorità di aiutare gli Stati membri a rafforzare le loro capacità per promuovere l'applicazione coerente, equa ed efficace e il rispetto della pertinente normativa dell'Unione; in esso sono inoltre definite le attività specifiche dell'Autorità finalizzate allo svolgimento di tale compito.

All'articolo 13, riguardante la mediazione, è descritta la funzione dell'Autorità nei casi di risoluzione di controversie tra Stati membri.

All'articolo 14 è definito il ruolo dell'Autorità nel promuovere la cooperazione in caso di perturbazioni transfrontaliere del mercato del lavoro.

L'articolo 15 prescrive che l'Autorità cooperi con altre agenzie decentrate dell'Unione.

L'articolo 16 dispone che in tutte le attività dell'Autorità in merito alla digitalizzazione delle procedure utilizzate nell'ambito degli scambi di informazioni tra gli Stati membri saranno seguiti i principi del quadro di interoperabilità e dell'architettura di riferimento pertinenti.

Al capo III è descritta l'organizzazione dell'Autorità, con i dettagli della struttura.

All'articolo 17 è indicata la struttura amministrativa e gestionale dell'Autorità, che prevede un consiglio di amministrazione, un direttore esecutivo e un gruppo di portatori di interessi, ed è data facoltà all'Autorità di formare gruppi di lavoro o di esperti specifici per svolgere determinati compiti.

Gli articoli da 18 a 22 contengono disposizioni dettagliate sul funzionamento del consiglio di amministrazione. In tale sezione sono stabilite la composizione, le funzioni, le riunioni e le modalità di voto del consiglio di amministrazione e le regole relative alla sua presidenza.

All'articolo 23 sono indicate le responsabilità del direttore esecutivo.

L'articolo 24 dispone la formazione presso l'Autorità di un gruppo di portatori di interessi che costituisca una sede per la consultazione dei portatori di interessi sulle tematiche connesse ai compiti dell'Autorità.

Il capo IV contiene le disposizioni relative alla formazione e alla struttura del bilancio dell'Autorità.

Il capo V reca le disposizioni relative al personale dell'Autorità, comprendenti le disposizioni generali relative al personale, al direttore esecutivo, ai funzionari nazionali di collegamento, agli esperti nazionali distaccati e ad altro personale.

Al capo VI sono illustrate le disposizioni generali e finali, in cui sono stabiliti i privilegi e le immunità applicabili al personale dell'Autorità, il regime linguistico e le norme in materia di trasparenza e comunicazione, di lotta alle frodi, di tutela della sicurezza, di protezione delle informazioni e di responsabilità. In esso è stabilito che la Commissione valuterà periodicamente il funzionamento dell'autorità. Tale capo contiene altresì disposizioni in materia di indagini amministrative del Mediatore europeo e di cooperazione con paesi terzi, oltre agli accordi di sede, le condizioni operative e l'inizio delle attività dell'Autorità.

L'articolo 46 dispone modifiche al regolamento (CE) n. 883/2004.

L'articolo 47 dispone modifiche al regolamento (CE) n. 987/2009.

L'articolo 48 dispone modifiche al regolamento (UE) n. 492/2011.

L'articolo 49 dispone modifiche al regolamento (UE) n. 2016/589.

L'articolo 50 dispone l'abrogazione delle decisioni 2009/17/CE e (UE) 2016/344.

L'articolo 51 è relativo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2018/0064 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce l'Autorità europea del lavoro

(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 46, l'articolo 48, l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62 e l'articolo 91, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 34 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 35 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)La libera circolazione dei lavoratori, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi sono principi fondamentali del mercato interno dell'Unione, sanciti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(2)A norma dell'articolo 3 del TUE, l'Unione si adopera per un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e promuove la giustizia e la protezione sociali. In conformità all'articolo 9 del TFUE, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse tra l'altro con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana.

(3)Il pilastro europeo dei diritti sociali è stato proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione al vertice sociale di Göteborg del 17 novembre 2017, nel corso del quale è stata sottolineata la necessità di mettere in primo piano le persone, al fine di sviluppare ulteriormente la dimensione sociale dell'Unione, e di promuovere la convergenza attraverso iniziative a tutti i livelli, come confermato nelle conclusioni del Consiglio europeo del 14 dicembre 2017.

(4)Come delineato nella dichiarazione congiunta sulle priorità legislative per il periodo 2018-2019, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono impegnati ad agire per rafforzare la dimensione sociale dell'Unione, adoperandosi per migliorare il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale 36 , proteggendo i lavoratori dai rischi per la salute sul luogo di lavoro 37 , garantendo un trattamento equo per tutti nel mercato del lavoro dell'Unione mediante norme aggiornate sul distacco dei lavoratori 38 e migliorando ulteriormente l'applicazione transfrontaliera del diritto dell'Unione.

(5)È opportuno istituire un'Autorità europea del lavoro ("l'Autorità") al fine di contribuire a rafforzare l'equità del mercato unico e la fiducia in esso. A tale fine l'Autorità dovrebbe fornire sostegno agli Stati membri e alla Commissione per migliorare l'accesso di individui e datori di lavoro alle informazioni sui rispettivi diritti e obblighi in situazioni di mobilità transfrontaliera dei lavoratori, nonché l'accesso ai pertinenti servizi, e per sostenere il rispetto delle norme e la cooperazione tra gli Stati membri in modo da assicurare l'effettiva applicazione del diritto dell'Unione in tali settori, oltre a fare opera di mediazione e facilitare soluzioni in caso di controversie o perturbazioni transfrontaliere del mercato del lavoro.

(6)L'Autorità dovrebbe operare negli ambiti della mobilità transfrontaliera dei lavoratori e del coordinamento della sicurezza sociale, inclusi la libera circolazione e il distacco dei lavoratori e i servizi a elevato grado di mobilità, oltre a potenziare la cooperazione tra gli Stati membri nella lotta al lavoro non dichiarato. Qualora l'Autorità, nello svolgimento dei propri compiti, venga a conoscenza di sospette irregolarità, anche in ambiti del diritto dell'Unione non di sua competenza, quali violazioni delle condizioni di lavoro, delle norme in materia di salute e sicurezza, o il ricorso a lavoratori di paesi terzi in situazioni di soggiorno irregolare, è opportuno che essa possa segnalarle e cooperare su tali temi con la Commissione, gli organismi compenti dell'Unione e le autorità nazionali ove opportuno.

(7)L'Autorità dovrebbe contribuire ad agevolare la libera circolazione dei lavoratori disciplinata dal regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 39 , dalla direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 40 e dal regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio 41 . Dovrebbe facilitare il distacco dei lavoratori disciplinato dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/71/CE 42 e 2014/67/UE 43 , anche fornendo sostegno all'esecuzione delle disposizioni attuate mediante contratti collettivi di applicazione generale in linea con le prassi di alcuni Stati membri. L'Autorità dovrebbe contribuire al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale disciplinato dai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 883/2004 44 , (CE) n. 987/2009 45 e (UE) n. 1231/2010 46 , oltre che dai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1408/71 47 e (CE) n. 574/72 48 .

(8)In alcuni casi, per rispondere alle esigenze di un settore particolare sono state adottate norme settoriali dell'Unione, ad esempio per l'ambito dei trasporti internazionali. L'Autorità dovrebbe occuparsi anche degli aspetti transfrontalieri dell'applicazione di tali norme settoriali dell'Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 49 , la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 50 , il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 51 e la proposta di modifica della direttiva 2006/22/CE contenuta nel documento COM(2017) 278 52 .

(9)Gli individui cui si rivolgono le attività dell'Autorità dovrebbero essere le persone soggette al diritto dell'Unione nell'ambito del presente regolamento, quali lavoratori dipendenti e autonomi, persone in cerca di occupazione e persone economicamente inattive; è opportuno che siano compresi sia i cittadini dell'Unione sia quelli di paesi terzi che risiedono legalmente nell'Unione, quali i lavoratori distaccati, i titolari di Carta blu UE, i lavoratori trasferiti all'interno di una stessa società o i residenti di lungo periodo, come anche i loro familiari.

(10)L'istituzione dell'Autorità non dovrebbe creare nuovi diritti e obblighi in capo agli individui o ai datori di lavoro, compresi gli operatori economici o le organizzazioni senza scopo di lucro, in quanto le attività dell'Autorità dovrebbero riguardarli nella misura in cui essi sono soggetti al diritto dell'Unione entro l'ambito di applicazione del presente regolamento.

(11)Al fine di garantire a individui e datori di lavoro i benefici di un mercato interno equo ed efficace, l'Autorità dovrebbe promuovere opportunità di spostarsi o di fornire servizi e di reperire personale ovunque nell'Unione. Tale attività comprende il sostegno alla mobilità transfrontaliera degli individui mediante l'agevolazione facilitazione dell'accesso a servizi di mobilità transfrontaliera, quali l'abbinamento transfrontaliero delle offerte e delle domande di lavoro, tirocinio e apprendistato, nonché con la promozione dei programmi per la mobilità quali "Il tuo primo lavoro EURES" o "ErasmusPRO". L'Autorità dovrebbe inoltre contribuire a migliorare la trasparenza delle informazioni, anche in materia di diritti e obblighi derivanti dal diritto dell'Unione, e l'accesso di individui e datori di lavoro ai servizi, in cooperazione con altri strumenti di informazione dell'Unione, quali "La tua Europa - Consulenza", nonché agevolarne l'uso ottimale e assicurare la coerenza con il portale "La tua Europa" che costituirà la struttura portante del futuro sportello digitale unico 53 .

(12)Per il conseguimento di tali obiettivi l'Autorità dovrebbe cooperare con altre pertinenti iniziative e reti dell'Unione, in particolare la rete europea dei servizi pubblici per l'impiego (SPI) 54 , la rete Enterprise Europe 55 , il "Punto focale per le frontiere" 56 e SOLVIT 57 , oltre che con i pertinenti servizi nazionali, quali gli organismi preposti alla promozione della parità di trattamento e al sostegno dei lavoratori dell'Unione e dei loro familiari, designati dagli Stati membri a norma della direttiva 2014/54/UE, e con i punti di contatto nazionali designati a norma della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 58 per fornire informazioni sull'assistenza sanitaria. L'Autorità dovrebbe inoltre esaminare possibili sinergie con la proposta carta elettronica dei servizi 59 , in particolare per i casi in cui gli Stati membri decidano che le dichiarazioni relative ai lavoratori distaccati siano presentate tramite la piattaforma della carta elettronica. L'Autorità dovrebbe sostituire la Commissione nella gestione dell'ufficio europeo di coordinamento della rete europea di servizi per l'impiego (EURES), istituito a norma del regolamento (UE) 2016/589, anche per quanto riguarda la definizione delle esigenze degli utenti e le prescrizioni operative indispensabili per l'efficace funzionamento del portale EURES e dei servizi informatici connessi, eccettuati però l'erogazione degli stessi nonché la gestione e lo sviluppo dell'infrastruttura informatica, che continueranno ad essere assicurati dalla Commissione.

(13)Al fine dell'applicazione equa, semplice ed efficace del diritto dell'Unione l'Autorità dovrebbe fornire sostegno alla cooperazione e al tempestivo scambio di informazioni tra gli Stati membri. Insieme ad altro personale, i funzionari nazionali di collegamento operanti presso l'Autorità dovrebbero coadiuvare gli Stati membri nell'assolvere agli obblighi di cooperazione, velocizzare gli scambi tra gli Stati mediante procedure finalizzate a ridurre i ritardi, e garantire il collegamento con altri uffici, organismi e punti di contatto nazionali appositi, istituiti in base al diritto dell'Unione. L'Autorità dovrebbe incoraggiare il ricorso ad approcci innovativi finalizzati alla cooperazione transfrontaliera efficace ed efficiente, tra cui strumenti per gli scambi elettronici di dati quali il sistema per lo scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI) e il sistema di informazione del mercato interno (IMI), nonché contribuire all'ulteriore digitalizzazione delle procedure e al miglioramento degli strumenti informatici impiegati per lo scambio di messaggi tra le autorità nazionali.

(14)Al fine di migliorare le capacità degli Stati membri di contrastare le irregolarità di carattere transfrontaliero riguardanti il diritto dell'Unione per quanto di sua competenza, l'Autorità dovrebbe prestare assistenza alle autorità nazionali nello svolgimento di ispezioni concertate e congiunte, anche agevolando lo svolgimento delle ispezioni in conformità all'articolo 10 della direttiva 2014/67/UE. Tali ispezioni dovrebbero aver luogo su richiesta degli Stati membri o previo loro assenso alla proposta dell'Autorità. L'Autorità dovrebbe fornire supporto strategico, logistico e tecnico agli Stati membri che partecipano alle ispezioni concertate o congiunte nel massimo rispetto degli obblighi di riservatezza. Le ispezioni dovrebbero avere luogo in accordo con gli Stati membri interessati e svolgersi nella massima aderenza al quadro legislativo nazionale degli Stati membri interessati, che dovrebbero dar seguito agli esiti delle ispezioni concertate o congiunte secondo il diritto nazionale.

(15)Al fine di individuare tempestivamente nuove tendenze, sfide o lacune in fatto di mobilità dei lavoratori e coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, l'Autorità dovrebbe elaborare capacità di analisi e valutazione dei rischi, con lo svolgimento di analisi e studi dedicati al mercato del lavoro, oltre a valutazioni inter pares. L'Autorità dovrebbe monitorare gli squilibri potenziali in termini di competenze e flussi transfrontalieri di lavoratori, compreso il possibile impatto sulla coesione territoriale. L'Autorità dovrebbe anche prestare assistenza alle attività di valutazione dei rischi di cui all'articolo 10 della direttiva 2014/67/UE. L'Autorità dovrebbe assicurare sinergie e complementarità con altre agenzie, servizi o reti dell'Unione, anche ricorrendo a SOLVIT e a servizi analoghi in merito a problemi ricorrenti incontrati da individui e imprese nell'esercizio dei loro diritti nei settori di competenza dell'Autorità. Per quanto di sua competenza, l'Autorità dovrebbe inoltre facilitare e razionalizzare le attività di raccolta dei dati previste dalla pertinente normativa dell'Unione. Ciò non implica la creazione di nuovi obblighi di informazione in capo agli Stati membri.

(16)Al fine di rafforzare le capacità delle autorità nazionali e di migliorare la coerenza nell'applicazione del diritto dell'Unione per quanto di sua competenza, l'Autorità dovrebbe fornire assistenza operativa alle autorità nazionali, anche mediante l'elaborazione di orientamenti pratici, l'istituzione di programmi di formazione e di apprendimento tra pari, la promozione di progetti di reciproca assistenza, la facilitazione degli scambi di personale, quali quelli di cui all'articolo 8 della direttiva 2014/67/UE, e l'assistenza agli Stati membri per organizzare campagne di sensibilizzazione mirate ad informare gli individui e i datori di lavoro sui loro diritti e obblighi. L'Autorità dovrebbe promuovere lo scambio, la diffusione e l'adozione di buone pratiche.

(17)L'Autorità dovrebbe offrire una piattaforma per la risoluzione delle controversie tra gli Stati membri in relazione all'applicazione del diritto dell'Unione che rientra nella sua competenza. Dovrebbe basarsi sui meccanismi di dialogo e conciliazione già operanti nella sfera del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, apprezzati dagli Stati membri 60 e la cui importanza è riconosciuta dalla Corte di giustizia 61 . Gli Stati membri dovrebbero poter deferire i casi alla mediazione dell'Autorità, ricorrendo a procedure uniformi messe in atto a tal fine. L'Autorità dovrebbe occuparsi unicamente delle controversie tra gli Stati membri, mentre gli individui e i datori di lavoro che incontrano difficoltà nell'esercizio dei propri diritti sanciti dall'Unione dovrebbero continuare a disporre dei servizi nazionali e dell'Unione preposti ad occuparsi di tali casi, quali la rete SOLVIT cui l'Autorità dovrebbe deferirli. La rete SOLVIT dovrebbe poter rinviare all'esame dell'Autorità i casi in cui il problema non può essere risolto a causa di divergenze tra le amministrazioni nazionali.

(18)Al fine di rendere più agevole la gestione degli adeguamenti del mercato del lavoro, l'Autorità dovrebbe facilitare la cooperazione tra i pertinenti portatori di interessi allo scopo di affrontare le perturbazioni del mercato del lavoro che colpiscono più Stati membri, quali i casi di ristrutturazione o i grandi progetti con ripercussioni sull'occupazione nelle regioni frontaliere.

(19)Il Quadro europeo di interoperabilità (QEI) 62 espone principi e raccomandazioni sulle modalità atte a migliorare la governance delle attività di interoperabilità e la fornitura di servizi pubblici, stabilire relazioni tra varie organizzazioni e attraverso le frontiere, razionalizzare i processi volti a sostenere i servizi digitali da punto a punto, e assicurare che le norme esistenti e quelle nuove sostengano i principi dell'interoperabilità. L'architettura di riferimento dell'interoperabilità europea (EIRA) è una struttura generica, comprendente una serie di principi e orientamenti che si applicano all'attuazione di soluzioni di interoperabilità 63 . Sia il QEI sia l'EIRA dovrebbero fornire orientamento e sostegno all'Autorità per l'esame di temi connessi all'interoperabilità.

(20)L'Autorità dovrebbe essere disciplinata e gestita in base ai principi della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea sulle agenzie decentrate, del 19 luglio 2012.

(21)Per garantire il funzionamento efficace dell'Autorità è opportuno che gli Stati membri e la Commissione siano rappresentati nel consiglio di amministrazione. La composizione del consiglio di amministrazione, compresa la selezione del presidente e del vicepresidente, dovrebbe rispettare i principi dell'equilibrio di genere, dell'esperienza e delle qualifiche. Al fine del funzionamento efficace ed efficiente dell'Autorità, il consiglio di amministrazione dovrebbe in particolare adottare il programma di lavoro annuale, svolgere le sue funzioni in relazione al bilancio dell'Autorità, adottare la regolamentazione finanziaria applicabile all'Autorità, nominare un direttore esecutivo ed elaborare le procedure relative alle modalità di decisione applicabili dal direttore esecutivo in ordine ai compiti operativi dell'Autorità. Possono partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori i rappresentanti di Stati non appartenenti all'Unione nei quali si applicano le norme dell'Unione per quanto di competenza dell'Autorità.

(22)Fatte salve le competenze della Commissione, il consiglio di amministrazione e il direttore esecutivo dovrebbero operare in piena indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni e agire nell'interesse pubblico.

(23)L'Autorità dovrebbe far affidamento direttamente sulla consulenza dei pertinenti portatori di interessi nei settori di sua competenza, mediante un gruppo dedicato di portatori di interessi, i cui membri dovrebbero rappresentare le parti sociali a livello dell'Unione. Nell'esercizio delle sue funzioni il gruppo di portatori di interessi terrà in debito conto le opinioni e ricorrerà alla consulenza del comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale istituito dal regolamento (CE) n. 883/2004 e del comitato consultivo sulla libera circolazione dei lavoratori istituito a norma del regolamento (UE) n. 492/2011.

(24)Per garantirle piena autonomia e indipendenza, è opportuno che l'Autorità sia dotata di un bilancio autonomo, le cui entrate provengano dal bilancio generale dell'Unione, da contributi finanziari volontari degli Stati membri e da contributi dei paesi terzi che partecipano alle attività dell'Autorità. In casi eccezionali e debitamente giustificati essa dovrebbe inoltre poter ricevere finanziamenti in base ad accordi di delega o sovvenzioni ad hoc, nonché percepire diritti per pubblicazioni e servizi forniti dall'Autorità.

(25)Il trattamento di dati personali effettuato nel contesto del presente regolamento dovrebbe avvenire in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 64 o al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio 65 , a seconda di quale dei due sia applicabile. Sono quindi da prevedere opportune misure tecniche e organizzative per assicurare il rispetto degli obblighi imposti da detti regolamenti, in particolare per quanto concerne la liceità e la sicurezza del trattamento, la fornitura di informazioni e i diritti degli interessati.

(26)Per assicurare la trasparenza del funzionamento dell'Autorità, a questa dovrebbe applicarsi il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio 66 . Le attività dell'Autorità dovrebbero essere soggette al controllo del Mediatore europeo in conformità all'articolo 228 del TFUE.

(27)È opportuno che il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 67 si applichi all'Autorità e che questa aderisca all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'OLAF.

(28)Lo Stato membro ospitante l'Autorità dovrebbe garantire le migliori condizioni possibili per assicurare il buon funzionamento dell'Autorità.

(29)Per garantire condizioni di lavoro chiare e trasparenti e parità di trattamento, è opportuno che al personale e al direttore esecutivo dell'Autorità si applichino lo statuto dei funzionari dell'Unione europea ("statuto dei funzionari") e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea ("regime applicabile agli altri agenti"), definiti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (congiuntamente "lo statuto"), comprese le norme in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti.

(30)Entro i limiti delle rispettive competenze, è opportuno che l'Autorità cooperi con altre agenzie dell'Unione, in particolare quelle attive nell'ambito dell'occupazione e della politica sociale, avvalendosi della loro consulenza e massimizzando le sinergie: la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e la Fondazione europea per la formazione (ETF), come anche, in relazione alla lotta contro la criminalità organizzata e la tratta di esseri umani, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust).

(31)Al fine di conferire una dimensione operativa alle attività degli organismi esistenti nel campo della mobilità transfrontaliera dei lavoratori, l'Autorità dovrebbe subentrare, nello svolgimento dei rispettivi compiti, al comitato tecnico in materia di libera circolazione dei lavoratori istituito dal regolamento (UE) n. 492/2011, al comitato di esperti sul distacco dei lavoratori istituito dalla decisione 2009/17/CE della Commissione 68 e alla piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato istituita dalla decisione (UE) 2016/344 del Parlamento europeo e del Consiglio 69 . Con l'istituzione dell'Autorità è opportuno che tali organismi cessino di esistere.

(32)L'Autorità dovrebbe integrare le attività della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale istituita dal regolamento (CE) n. 883/2004 ("la commissione amministrativa") limitatamente ai compiti di regolamentazione riguardanti l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009. L'Autorità dovrebbe però assumersi i compiti operativi attualmente svolti nel contesto della commissione amministrativa, quali esercitare la funzione di mediatore tra gli Stati membri e assicurare una sede di gestione delle questioni finanziarie relative all'applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009, sostituendo nelle sue funzioni la commissione di controllo dei conti istituita da detti regolamenti, e farsi carico delle questioni concernenti lo scambio elettronico di dati e gli strumenti informatici per facilitare l'applicazione degli stessi regolamenti, subentrando alla commissione tecnica per l'elaborazione elettronica dei dati istituita dai suddetti regolamenti.

(33)Il comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale istituito dal regolamento (CE) n. 883/2004 e il comitato consultivo sulla libera circolazione dei lavoratori istituito a norma del regolamento (UE) n. 492/2011 offrono sedi per la consultazione delle parti sociali e dei rappresentanti dei governi a livello nazionale. L'Autorità dovrebbe contribuire ai loro lavori e può partecipare alle loro riunioni.

(34)Al fine di rispecchiare tale nuovo assetto istituzionale è opportuno modificare i regolamenti (CE) n. 883/2004, (CE) n. 987/2009, (UE) n. 492/2011 e (UE) 2016/589, nonché abrogare le decisioni 2009/17/CE e (UE) 2016/344.

(35)Il rispetto della diversità dei sistemi nazionali di relazioni industriali e dell'autonomia delle parti sociali è esplicitamente riconosciuto dal TFUE. La partecipazione alle attività dell'Autorità lascia impregiudicati le competenze, gli obblighi e le responsabilità degli Stati membri statuiti, tra l'altro, dalle convenzioni pertinenti e applicabili dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), quale la convenzione n. 81 sull'ispezione del lavoro nell'industria e nel commercio, nonché i poteri degli Stati membri di regolamentare o monitorare le relazioni industriali nazionali, facendo anche opera di mediazione, in particolare per quanto riguarda l'esercizio del diritto di contrattazione collettiva e di azione collettiva.

(36)Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia sostenere la libera circolazione dei lavoratori e dei servizi e contribuire a rafforzare l'equità nel mercato interno, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri se agiscono in modo non coordinato e possono dunque, a motivo della loro natura transfrontaliera e della necessità di maggiore cooperazione tra gli Stati membri, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

(37)Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea di cui all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Principi

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.Il presente regolamento istituisce l'Autorità europea del lavoro ("l'Autorità").

2.L'Autorità assiste gli Stati membri e la Commissione nelle questioni riguardanti la mobilità transfrontaliera dei lavoratori e il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale all'interno dell'Unione.

Articolo 2

Obiettivi

L'obiettivo dell'Autorità è contribuire ad assicurare l'equa mobilità dei lavoratori nel mercato interno. A tal fine l'Autorità:

a)agevola l'accesso degli individui e dei datori di lavoro alle informazioni sui loro diritti e obblighi nonché ai servizi pertinenti;

b)sostiene la cooperazione tra gli Stati membri nell'applicazione transfrontaliera della pertinente normativa dell'Unione, anche mediante ispezioni congiunte;

c)media e facilita una soluzione nei casi di controversie transfrontaliere tra autorità nazionali o di perturbazioni del mercato del lavoro.

Articolo 3

Status giuridico

1.L'Autorità è un organismo dell'Unione dotato di personalità giuridica.

2.In ciascuno degli Stati membri, l'Autorità ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. Essa può in particolare acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

Articolo 4

Sede

L'Autorità ha sede a [x].

Capo II

Compiti dell'Autorità

Articolo 5

Compiti dell'Autorità

Al fine di conseguire i propri obiettivi, l'Autorità svolge i seguenti compiti:

a)agevola l'accesso degli individui e dei datori di lavoro alle informazioni sui diritti e sugli obblighi in situazioni transfrontaliere, nonché l'accesso ai servizi per la mobilità transfrontaliera dei lavoratori, a norma degli articoli 6 e 7;

b)facilita la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali ai fini dell'applicazione efficace della pertinente normativa dell'Unione, a norma dell'articolo 8;

c)coordina e sostiene ispezioni concertate e congiunte, a norma degli articoli 9 e 10;

d)effettua analisi e valutazioni dei rischi nelle questioni riguardanti la mobilità transfrontaliera dei lavoratori, a norma dell'articolo 11;

e)sostiene gli Stati membri nello sviluppo delle capacità concernenti l'applicazione efficace della pertinente normativa dell'Unione, a norma dell'articolo 12;

f)fa opera di mediazione tra le autorità degli Stati membri riguardo all'applicazione della pertinente normativa dell'Unione, a norma dell'articolo 13;

g)facilita la cooperazione tra i pertinenti portatori di interessi in caso di perturbazioni transfrontaliere del mercato del lavoro, a norma dell'articolo 14.

Articolo 6

Informazioni relative alla mobilità transfrontaliera dei lavoratori

L'Autorità migliora la disponibilità, la qualità e l'accessibilità delle informazioni fornite agli individui e ai datori di lavoro allo scopo di agevolare la mobilità dei lavoratori sul territorio dell'Unione, in conformità al regolamento (UE) 2016/589 relativo a EURES e al regolamento [sportello digitale unico – COM(2017) 256]. A tal fine l'Autorità:

a)fornisce le pertinenti informazioni sui diritti e sugli obblighi degli individui in situazioni di mobilità transfrontaliera dei lavoratori;

b)promuove le opportunità volte a sostenere la mobilità dei lavoratori, anche mediante una guida sull'accesso alla formazione generale e linguistica;

c)fornisce ai datori di lavoro le pertinenti informazioni in materia di legislazione del lavoro e di condizioni di vita e di lavoro applicabili ai lavoratori in situazioni di mobilità transfrontaliera, compresi i lavoratori distaccati;

d)sostiene gli Stati membri nell'adempimento degli obblighi relativi alla diffusione delle informazioni sulla libera circolazione dei lavoratori e all'accesso a tali informazioni, di cui all'articolo 6 della direttiva 2014/54/UE, nonché al distacco dei lavoratori, di cui all'articolo 5 della direttiva 2014/67/UE;

e)aiuta gli Stati membri a migliorare l'esattezza, la completezza e la facilità di utilizzo dei pertinenti servizi nazionali di informazione, conformemente ai criteri di qualità definiti nel regolamento [sportello digitale unico - COM(2017) 256];

f)aiuta gli Stati membri a razionalizzare la fornitura, agli individui e ai datori di lavoro, delle informazioni e dei servizi concernenti la mobilità transfrontaliera su base volontaria, nel pieno rispetto delle competenze degli Stati membri.

Articolo 7

Accesso ai servizi per la mobilità transfrontaliera dei lavoratori

1.L'Autorità fornisce agli individui e ai datori di lavoro servizi finalizzati ad agevolare la mobilità dei lavoratori sul territorio dell'Unione. A tal fine l'Autorità:

a)promuove lo sviluppo di iniziative di sostegno alla mobilità transfrontaliera degli individui, anche mediante programmi mirati di mobilità;

b)consente, in particolare attraverso EURES, l'abbinamento transfrontaliero delle offerte di lavoro, di tirocinio e di apprendistato con i CV e le domande, a beneficio degli individui e dei datori di lavoro;

c)collabora con altre iniziative e reti dell'Unione, quali la rete europea dei servizi pubblici per l'impiego, la rete Enterprise Europe e il Punto focale per le frontiere, con l'obiettivo in particolare di individuare e superare gli ostacoli transfrontalieri alla mobilità dei lavoratori;

d)facilita la cooperazione tra i servizi competenti a livello nazionale, designati a norma della direttiva 2014/54/UE per fornire agli individui e ai datori di lavoro informazioni, orientamenti e assistenza in merito alla mobilità transfrontaliera, e i punti di contatto nazionali, designati a norma della direttiva 2011/24/UE per fornire informazioni sull'assistenza sanitaria.

2.L'Autorità gestisce l'ufficio europeo di coordinamento di EURES e garantisce che questo eserciti le proprie responsabilità a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/589, ad eccezione del funzionamento tecnico e dello sviluppo del portale EURES e dei servizi informatici connessi, che continuano a essere gestiti dalla Commissione. L'Autorità, sotto la responsabilità del direttore esecutivo di cui all'articolo 23, paragrafo 4, lettera k), assicura che tale attività rispetti pienamente le prescrizioni della normativa applicabile in materia di protezione dei dati, compreso l'obbligo di nominare un responsabile della protezione dei dati, a norma dell'articolo 37.

Articolo 8

Cooperazione e scambio di informazioni tra Stati membri

1.L'Autorità facilita la cooperazione tra gli Stati membri e li sostiene affinché rispettino effettivamente gli obblighi di cooperazione, anche per quanto riguarda lo scambio di informazioni, definiti dal diritto dell'Unione nell'ambito delle competenze dell'Autorità.

A tal fine l'Autorità, su richiesta delle autorità nazionali e per accelerare gli scambi tra queste, provvede in particolare a:

a)sostenere le autorità nazionali nell'individuare i pertinenti punti di contatto delle altre autorità nazionali negli altri Stati membri;

b)agevolare il seguito dato alle richieste e gli scambi di informazioni tra le autorità nazionali mediante supporto logistico e tecnico, compresi i servizi di traduzione e interpretazione, e attraverso aggiornamenti sulla situazione dei casi aperti;

c)promuovere e condividere le migliori pratiche;

d)agevolare i procedimenti transfrontalieri di esecuzione delle sanzioni e delle ammende;

e)riferire alla Commissione, con frequenza trimestrale, in merito alle richieste ancora aperte tra gli Stati membri e, se necessario, ricorrere alla mediazione a norma dell'articolo 13.

2.L'Autorità coadiuva i lavori della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale mediante il trattamento delle questioni finanziarie relative al coordinamento della sicurezza sociale, a norma dell'articolo 74 del regolamento (CE) n. 883/2004 e degli articoli 65, 67 e 69 del regolamento (CE) n. 987/2009.

3.L'Autorità promuove l'impiego di strumenti e procedure elettronici per lo scambio di messaggi tra le autorità nazionali, tra cui il sistema di informazione del mercato interno (IMI) e il sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI).

4.L'Autorità incoraggia il ricorso ad approcci innovativi per una cooperazione transfrontaliera efficace ed efficiente e valuta la possibilità di utilizzare meccanismi di scambio elettronico tra gli Stati membri per facilitare l'individuazione delle frodi, fornendo relazioni alla Commissione con l'obiettivo di un ulteriore sviluppo di tali meccanismi.

Articolo 9

Coordinamento delle ispezioni concertate e congiunte

1.Su richiesta di uno o più Stati membri, l'Autorità coordina le ispezioni concertate o congiunte nei settori che rientrano nell'ambito delle sue competenze. La richiesta può essere presentata da uno o più Stati membri. L'Autorità può anche suggerire alle autorità degli Stati membri interessati di effettuare un'ispezione concertata o congiunta.

2.Se l'autorità di uno Stato membro decide di non partecipare o di non effettuare l'ispezione concertata o congiunta di cui al paragrafo 1, comunica all'Autorità, per iscritto e con congruo anticipo, i motivi della sua decisione. In tali casi l'Autorità informa le altre autorità nazionali interessate.

3.L'organizzazione di ispezioni concertate o congiunte è subordinata all'accordo preliminare di tutti gli Stati membri partecipanti tramite i rispettivi funzionari nazionali di collegamento. Nel caso in cui uno o più Stati membri rifiutino di partecipare all'ispezione concertata o congiunta, le altre autorità nazionali possono, se del caso, effettuare la prevista ispezione concertata o congiunta soltanto negli Stati membri partecipanti. Gli Stati membri che si sono rifiutati di partecipare all'ispezione mantengono riservate le informazioni in merito all'ispezione prevista.

Articolo 10

Modalità per le ispezioni concertate e congiunte

1.Le condizioni di svolgimento di un'ispezione congiunta sono stabilite in un accordo per l'organizzazione di un'ispezione congiunta ("accordo di ispezione congiunta") concluso tra gli Stati membri partecipanti e l'Autorità. L'accordo di ispezione congiunta può includere disposizioni che consentono la realizzazione in tempi brevi delle ispezioni congiunte, una volta concordate e pianificate. L'Autorità stabilisce un modello di accordo.

2.Le ispezioni concertate e congiunte e il seguito che viene dato loro sono effettuati conformemente al diritto interno degli Stati membri interessati.

3.L'Autorità fornisce sostegno logistico e tecnico, che può includere i servizi di traduzione e di interpretazione, agli Stati membri che effettuano ispezioni concertate o congiunte.

4.Il personale dell'Autorità può partecipare a un'ispezione concertata o congiunta previo accordo dello Stato membro sul cui territorio tale personale fornirà assistenza per l'ispezione.

5.Le autorità nazionali che effettuano un'ispezione concertata o congiunta riferiscono all'Autorità in merito ai risultati riguardanti i rispettivi Stati membri e allo svolgimento operativo globale dell'ispezione concertata o congiunta.

6.Le informazioni sulle ispezioni concertate o congiunte sono incluse in relazioni trimestrali da trasmettere al consiglio di amministrazione. Una relazione annuale sulle ispezioni effettuate con il sostegno dell'Autorità è inclusa nella relazione annuale di attività dell'Autorità.

7.Qualora, nel corso di ispezioni concertate o congiunte o durante una qualsiasi delle sue attività, venga a conoscenza di presunte irregolarità nell'applicazione della normativa dell'Unione, anche al di là dell'ambito delle proprie competenze, l'Autorità segnala tali presunte irregolarità alla Commissione e alle autorità dello Stato membro interessato, se del caso.

Articolo 11

Analisi e valutazione dei rischi della mobilità transfrontaliera dei lavoratori

1.L'Autorità valuta i rischi e svolge analisi dei flussi transfrontalieri di lavoratori, esaminando gli squilibri del mercato del lavoro, le minacce che incombono sul settore e i problemi ricorrenti incontrati dagli individui e dai datori di lavoro in relazione alla mobilità transfrontaliera. A tal fine l'Autorità si avvale delle competenze delle altre agenzie o degli altri servizi dell'Unione, assicurandone la complementarità, anche nei settori della previsione delle competenze e della salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Su richiesta della Commissione, l'Autorità può condurre analisi e studi approfonditi e mirati per indagare su specifiche questioni legate alla mobilità dei lavoratori.

2.L'Autorità organizza valutazioni inter pares tra le autorità e i servizi nazionali al fine di:

a)esaminare eventuali problematiche, difficoltà e questioni specifiche che potrebbero sorgere in merito all'attuazione e all'applicazione pratica della normativa dell'Unione nell'ambito delle competenze dell'Autorità, nonché all'esecuzione concreta di tale normativa;

b)rafforzare la coerenza nella prestazione di servizi agli individui e alle imprese;

c)migliorare la conoscenza e la comprensione reciproca dei diversi sistemi e delle diverse pratiche, nonché valutare l'efficacia delle varie misure strategiche, comprese le misure preventive e deterrenti.

3.L'Autorità comunica regolarmente le sue conclusioni alla Commissione, nonché direttamente agli Stati membri interessati, indicando possibili misure per ovviare alle carenze individuate.

4.L'Autorità raccoglie dati statistici compilati e forniti dagli Stati membri nei settori del diritto dell'Unione che rientrano nell'ambito delle competenze dell'Autorità. In tale contesto l'Autorità si adopera per razionalizzare le attività di raccolta dei dati in atto in tali settori. Se pertinente, si applica l'articolo 16. L'Autorità collabora con la Commissione (Eurostat) e condivide i risultati delle sue attività di raccolta dei dati, se del caso.

Articolo 12

Sostegno allo sviluppo di capacità

L'Autorità sostiene gli Stati membri nello sviluppo delle capacità finalizzate a promuovere l'applicazione coerente del diritto dell'Unione in tutti i settori disciplinati dal presente regolamento. L'Autorità svolge in particolare le seguenti attività:

a)elabora orientamenti comuni ad uso degli Stati membri, compresa una guida alle ispezioni nei casi aventi una dimensione transfrontaliera, nonché definizioni condivise e concetti comuni, sulla base dei pertinenti lavori svolti a livello di Unione;

b)promuove e sostiene l'assistenza reciproca sotto forma di attività inter pares o di gruppo, nonché i regimi di scambi e di distacco del personale tra le autorità nazionali;

c)promuove lo scambio e la diffusione di esperienze e buone pratiche, compresi gli esempi di cooperazione tra le autorità nazionali competenti;

d)sviluppa programmi di formazione settoriale e intersettoriale ed elabora materiale di formazione specifico;

e)promuove campagne di sensibilizzazione, tra cui le campagne tese ad informare gli individui e i datori di lavoro, in particolare nelle piccole e medie imprese ("PMI"), sui rispettivi diritti e obblighi e sulle opportunità a loro disposizione.

Articolo 13

Mediazione tra Stati membri

1.Nel caso di controversie tra gli Stati membri in merito all'applicazione o all'interpretazione del diritto dell'Unione nei settori disciplinati dal presente regolamento, l'Autorità può svolgere un ruolo di mediatore.

2.Su richiesta di uno degli Stati membri interessati da una controversia, l'Autorità avvia un procedimento di mediazione dinanzi al proprio consiglio di mediazione istituito a tale scopo a norma dell'articolo 17, paragrafo 2. L'Autorità può altresì avviare di propria iniziativa un procedimento di mediazione dinanzi al consiglio di mediazione, anche a seguito di un rinvio da SOLVIT, previo accordo di tutti gli Stati membri interessati dalla controversia.

3.Nel sottoporre un caso alla mediazione dell'Autorità, gli Stati membri provvedono a che tutti i dati personali relativi a tale caso siano resi anonimi, mentre l'Autorità non procede, in alcun momento del procedimento di mediazione, al trattamento dei dati personali degli individui interessati dalla controversia.

4.Nei casi oggetto di procedimenti giudiziari in corso a livello nazionale o dell'Unione, l'Autorità non può intervenire in qualità di mediatore.

5.Entro tre mesi dalla conclusione della mediazione dell'Autorità, gli Stati membri interessati comunicano all'Autorità i provvedimenti adottati per dare seguito alla mediazione o, qualora non vi abbiano dato seguito, i motivi che li hanno spinti a non agire.

6.L'Autorità riferisce alla Commissione, con frequenza trimestrale, in merito ai risultati della mediazione nei casi di cui si occupa.

Articolo 14

Cooperazione in caso di perturbazioni transfrontaliere del mercato del lavoro

Su richiesta delle autorità nazionali, l'Autorità può agevolare la cooperazione tra i pertinenti portatori di interessi per affrontare le perturbazioni del mercato del lavoro che interessano più Stati membri, quali eventi di ristrutturazione su vasta scala o grandi progetti con ripercussioni sull'occupazione nelle regioni di confine.

Articolo 15

Cooperazione con altre agenzie

L'Autorità conclude accordi di cooperazione con altre agenzie decentrate dell'Unione, se del caso.

Articolo 16

Interoperabilità e scambio di informazioni

L'Autorità coordina, elabora e applica quadri di interoperabilità per garantire lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e tra questi e l'Autorità. Tali quadri di interoperabilità si fondano sul quadro europeo di interoperabilità 70 e sull'architettura di riferimento dell'interoperabilità europea di cui alla decisione (UE) 2015/2240 del Parlamento europeo e del Consiglio 71 , da cui sono corroborati.

Capo III

Organizzazione dell'Autorità

Articolo 17

Struttura amministrativa e di gestione

1.La struttura amministrativa e di gestione dell'Autorità si compone dei seguenti organi:

a)un consiglio di amministrazione, che esercita le funzioni di cui all'articolo 19;

b)un direttore esecutivo, che esercita le funzioni di cui all'articolo 23;

c)un gruppo di portatori di interessi, che esercita le funzioni di cui all'articolo 24.

2.Per l'esecuzione dei propri compiti specifici o per determinati ambiti strategici, l'Autorità può istituire gruppi di lavoro o di esperti con rappresentanti degli Stati membri e/o della Commissione o, a seguito di procedure di selezione, con esperti esterni; tali gruppi comprendono un consiglio di mediazione per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 13 del presente regolamento e un gruppo specializzato nel trattamento delle questioni finanziarie connesse all'applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009, di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento.

Il regolamento interno dei suddetti gruppi di lavoro e di esperti è stabilito dall'Autorità previa consultazione della Commissione. Nelle questioni che riguardano il coordinamento della sicurezza sociale, è altresì consultata la commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Sezione 1

Consiglio di amministrazione

Articolo 18

Composizione del consiglio di amministrazione

1.Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante ad alto livello per ciascuno Stato membro e da due rappresentanti della Commissione, tutti con diritto di voto.

2.Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente. Il supplente assume la rappresentanza del membro in sua assenza.

3.I membri del consiglio di amministrazione che rappresentano gli Stati membri e i loro supplenti sono nominati dai rispettivi Stati membri in base alle loro conoscenze nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio.

I membri che rappresentano la Commissione sono nominati da quest'ultima.

Gli Stati membri e la Commissione si adoperano per limitare l'avvicendamento dei loro rappresentanti nel consiglio di amministrazione, al fine di assicurare la continuità dei lavori di quest'ultimo. Tutte le parti mirano a conseguire una rappresentanza di genere equilibrata nel consiglio di amministrazione.

4.Il mandato dei membri titolari e dei loro supplenti ha una durata di quattro anni. Tale mandato è prorogabile.

5.I rappresentanti dei paesi terzi che applicano il diritto dell'Unione nei settori disciplinati dal presente regolamento possono partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori.

Articolo 19

Funzioni del consiglio di amministrazione

1.In particolare il consiglio di amministrazione:

a)vigila sulle attività dell'Autorità;

b)adotta, a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto, il bilancio annuale dell'Autorità ed esercita altre funzioni in relazione al bilancio dell'Autorità a norma del capo IV;

c)valuta e adotta la relazione annuale di attività consolidata sulle attività dell'Autorità, compresa una panoramica dell'esecuzione dei compiti che le incombono, e la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti. La relazione annuale di attività consolidata è resa pubblica;

d)adotta la regolamentazione finanziaria applicabile all'Autorità a norma dell'articolo 30;

e)adotta una strategia antifrode proporzionata al rischio di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;

f)adotta norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri nonché ai membri del gruppo di portatori di interessi e dei gruppi di lavoro e di esperti dell'Autorità, istituiti a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, e pubblica annualmente sul proprio sito web la dichiarazione di interessi dei membri del consiglio di amministrazione;

g)adotta e aggiorna regolarmente i piani di comunicazione e divulgazione di cui all'articolo 37, paragrafo 3, in base a un'analisi delle esigenze;

h)adotta il proprio regolamento interno;

i)adotta il regolamento interno dei gruppi di lavoro e di esperti dell'Autorità, istituiti a norma dell'articolo 17, paragrafo 2;

j)in conformità al paragrafo 2 esercita, nei confronti del personale dell'Autorità, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione 72 ("poteri dell'autorità che ha il potere di nomina");

k)adotta disposizioni di attuazione per dare effetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti a norma dell'articolo 110 del suddetto statuto;

l)crea, se del caso, una struttura di revisione contabile interna;

m)nomina il direttore esecutivo e, se del caso, ne proroga il mandato o lo rimuove dall'incarico, a norma dell'articolo 32;

n)nomina un contabile soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti e pienamente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni;

o)stabilisce la procedura di selezione dei membri e dei supplenti del gruppo di portatori di interessi istituito a norma dell'articolo 24 e nomina tali membri titolari e supplenti;

p)assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne o esterne e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);

q)prende tutte le decisioni sull'istituzione di comitati o di altri organi interni dell'Autorità e, se necessario, sulla loro modifica, in considerazione delle esigenze dell'attività dell'Autorità e secondo una sana gestione finanziaria;

r)approva il progetto di documento unico di programmazione dell'Autorità di cui all'articolo 25 prima che venga trasmesso alla Commissione per parere;

s)adotta, dopo aver ricevuto il parere della Commissione e a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto, il documento unico di programmazione dell'Autorità a norma dell'articolo 25.

2.Il consiglio di amministrazione adotta, a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i pertinenti poteri di autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione di tale delega di poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

3.Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega dei poteri di autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati da quest'ultimo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.

Articolo 20

Presidente del consiglio di amministrazione

1.Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente tra i membri con diritto di voto e persegue l'equilibrio di genere. Il presidente e il vicepresidente sono eletti a maggioranza di due terzi dei membri del consiglio di amministrazione con diritto di voto.

Nel caso in cui non sia raggiunta la maggioranza di due terzi durante la prima votazione, se ne organizza una seconda nella quale il presidente e il vicepresidente sono eletti a maggioranza semplice dei membri del consiglio di amministrazione con diritto di voto.

Il vicepresidente sostituisce automaticamente il presidente in caso di impedimento di quest'ultimo a svolgere le proprie funzioni.

2.La durata del mandato del presidente e del vicepresidente è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta. Tuttavia, qualora il presidente o il vicepresidente cessino di far parte del consiglio di amministrazione in un qualsiasi momento in corso di mandato, questo giunge automaticamente a termine alla stessa data.

Articolo 21

Riunioni del consiglio di amministrazione

1.Le riunioni del consiglio di amministrazione sono indette dal presidente.

2.Il direttore esecutivo dell'Autorità partecipa alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

3.Il consiglio di amministrazione tiene almeno due riunioni ordinarie all'anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente, della Commissione o di almeno un terzo dei suoi membri.

4.Il consiglio di amministrazione convoca le riunioni con il gruppo dei portatori di interessi almeno una volta all'anno.

5.Il consiglio di amministrazione può invitare a partecipare alle sue riunioni, in veste di osservatore, qualsiasi persona il cui parere possa essere rilevante.

6.I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti possono farsi assistere da consulenti o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno.

7.L'Autorità provvede alle funzioni di segreteria per il consiglio di amministrazione.

Articolo 22

Modalità di votazione del consiglio di amministrazione

1.Fatti salvi l'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 32, paragrafo 8, il consiglio di amministrazione decide a maggioranza dei membri con diritto di voto.

2.Ciascun membro con diritto di voto dispone di un voto. In assenza di un membro con diritto di voto, il supplente è abilitato a esercitare il suo diritto di voto.

3.Il presidente partecipa alla votazione.

4.Il direttore esecutivo non partecipa alla votazione.

5.Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce modalità di votazione più dettagliate, in particolare le circostanze in cui un membro può agire per conto di un altro e quelle in cui le votazioni avvengono per procedura scritta.

Sezione 2

Direttore esecutivo

Articolo 23

Responsabilità del direttore esecutivo

1.Il direttore esecutivo assicura la gestione dell'Autorità. Il direttore esecutivo risponde al consiglio di amministrazione.

2.Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce al Parlamento europeo in merito all'esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a riferire in merito all'esercizio delle sue funzioni.

3.Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'Autorità.

4.Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione dei compiti conferiti all'Autorità dal presente regolamento. In particolare il direttore esecutivo ha la responsabilità di:

a)provvedere all'amministrazione corrente dell'Autorità;

b)attuare le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione;

c)preparare il progetto di documento unico di programmazione e presentarlo al consiglio di amministrazione per approvazione;

d)attuare il documento unico di programmazione e riferire in merito al consiglio di amministrazione;

e)redigere la relazione annuale di attività consolidata dell'Autorità e presentarla al consiglio di amministrazione per valutazione e adozione;

f)elaborare un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit e valutazioni interne o esterne e alle indagini dell'OLAF, e informare la Commissione sui progressi compiuti, due volte l'anno, e il consiglio di amministrazione, periodicamente;

g)tutelare gli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure di prevenzione delle frodi, della corruzione e di qualsiasi altra attività illecita, fatti salvi i poteri investigativi dell'OLAF, attraverso controlli efficaci e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, se del caso, mediante l'applicazione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, anche di carattere pecuniario;

h)elaborare la strategia antifrode dell'Autorità e presentarla al consiglio di amministrazione per approvazione;

i)predisporre la regolamentazione finanziaria applicabile all'Autorità e presentarla al consiglio di amministrazione;

j)predisporre il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Autorità e dare esecuzione al bilancio;

k)attuare le misure stabilite dal consiglio di amministrazione per rispettare gli obblighi in materia di protezione dei dati imposti dal regolamento (CE) n. 45/2001.

5.Il direttore esecutivo decide in merito alla necessità di assegnare uno o più membri del personale a sedi lavorative in uno o più Stati membri. Prima di decidere di istituire un ufficio locale, il direttore esecutivo ottiene il consenso della Commissione, del consiglio di amministrazione e degli Stati membri interessati. La decisione precisa la gamma di attività che devono essere espletate presso l'ufficio locale al fine di evitare costi inutili e la duplicazione di funzioni amministrative dell'Autorità. Può essere richiesto un accordo di sede con gli Stati membri interessati.

Sezione 3

Gruppo dei portatori di interessi

Articolo 24

Creazione e composizione del gruppo dei portatori di interessi

1.Al fine di agevolare la consultazione dei pertinenti portatori di interessi e avvalersi delle loro competenze nei settori disciplinati dal presente regolamento, è istituito un gruppo dei portatori di interessi con funzioni consultive presso l'Autorità.

2.Il gruppo dei portatori di interessi può in particolare emanare pareri e fornire consulenze all'Autorità su questioni relative all'applicazione e all'esecuzione del diritto dell'Unione nei settori disciplinati dal presente regolamento.

3.Il gruppo dei portatori di interessi è presieduto dal direttore esecutivo e si riunisce almeno due volte all'anno, su iniziativa del direttore esecutivo o su richiesta della Commissione.

4.Il gruppo dei portatori di interessi si compone di sei rappresentanti delle parti sociali al livello dell'Unione, che rappresentano su base paritetica i sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro, e di due rappresentanti della Commissione.

5.I membri del gruppo dei portatori di interessi sono designati dalle rispettive organizzazioni e nominati dal consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione nomina, alle stesse condizioni dei membri titolari, anche i membri supplenti che sostituiscono automaticamente i membri titolari in caso di assenza o impedimento. Nella misura del possibile si rispetta un opportuno equilibrio di genere e un'adeguata rappresentanza delle PMI.

6.L'Autorità provvede alle funzioni di segreteria per il gruppo dei portatori di interessi. Quest'ultimo adotta il proprio regolamento interno a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto. Il regolamento interno è soggetto all'approvazione del consiglio di amministrazione.

7.L'Autorità pubblica i pareri e le consulenze del gruppo dei portatori di interessi e i risultati delle sue consultazioni, salvo qualora vigano obblighi di riservatezza.

Capo IV

Formazione e struttura del bilancio dell'Autorità

Sezione 1

Documento unico di programmazione dell'Autorità

Articolo 25

Programmazione annuale e pluriennale

1.Ogni anno il direttore esecutivo redige un progetto di documento unico di programmazione contenente in particolare la programmazione annuale e pluriennale conformemente al regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione 73  e tenendo conto degli orientamenti definiti dalla Commissione.

2.Entro il 30 novembre di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta il documento unico di programmazione di cui al paragrafo 1. Lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 gennaio dell'anno successivo, corredato delle eventuali versioni aggiornate di tale documento.

Il documento di programmazione diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione e, se necessario, è adeguato di conseguenza.

3.Il programma di lavoro annuale definisce gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione. Esso contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e un'indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate a ciascuna azione. Il programma di lavoro annuale è coerente con il programma di lavoro pluriennale di cui al paragrafo 4. Indica chiaramente quali compiti sono stati aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente. Quando all'Autorità è assegnato un nuovo compito, il consiglio di amministrazione modifica il programma di lavoro annuale adottato.

Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate con la stessa procedura del programma di lavoro annuale iniziale. Il consiglio di amministrazione può delegare al direttore esecutivo il potere di apportare modifiche non sostanziali al programma di lavoro annuale.

4.Il programma di lavoro pluriennale definisce la programmazione strategica generale, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di prestazione. Esso riporta inoltre, per ciascuna attività, le risorse umane e finanziarie indicative considerate necessarie al conseguimento degli obiettivi stabiliti.

La programmazione strategica è aggiornata secondo necessità, in particolare per adattarla all'esito della valutazione di cui all'articolo 41.

Articolo 26

Formazione del bilancio

1.Ogni anno il direttore esecutivo predispone un progetto provvisorio di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Autorità per l'esercizio finanziario successivo, comprendente la tabella dell'organico, e lo trasmette al consiglio di amministrazione.

2.Sulla base del progetto provvisorio di cui al paragrafo 1, il consiglio di amministrazione adotta un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Autorità per l'esercizio finanziario successivo.

3.Il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Autorità è trasmesso alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno.

4.La Commissione trasmette il progetto di stato di previsione all'autorità di bilancio insieme al progetto di bilancio generale dell'Unione.

5.Sulla base del progetto di stato di previsione, la Commissione iscrive nel progetto di bilancio generale dell'Unione le stime che considera necessarie per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo del contributo a carico del bilancio generale e le trasmette all'autorità di bilancio a norma degli articoli 313 e 314 del TFUE.

6.L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo di contributo destinato all'Autorità.

7.L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico per l'Autorità.

8.Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Autorità. Questo diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

9.Per qualsiasi progetto di natura immobiliare che possa avere incidenze finanziarie significative sul bilancio dell'Autorità si applicano le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013.

Sezione 2

Presentazione, esecuzione e controllo del bilancio dell'Autorità

Articolo 27

Struttura del bilancio

1.Tutte le entrate e le spese dell'Autorità formano oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell'Autorità.

2.Le entrate e le spese iscritte nel bilancio dell'Autorità sono in pareggio.

3.Fatte salve altre risorse, le entrate dell'Autorità comprendono:

a)un contributo dell'Unione;

b)eventuali contributi finanziari volontari degli Stati membri;

c)eventuali contributi dei paesi terzi che partecipano ai lavori dell'Autorità, a norma dell'articolo 43;

d)un possibile finanziamento dell'Unione, sotto forma di accordi di delega o di sovvenzioni ad hoc a norma della regolamentazione finanziaria dell'Autorità di cui all'articolo 30 e delle disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno delle politiche dell'Unione;

e)i diritti percepiti per pubblicazioni e servizi forniti dall'Autorità.

4.Le spese dell'Autorità comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese di esercizio.

Articolo 28

Esecuzione del bilancio

1.Il direttore esecutivo cura l'esecuzione del bilancio dell'Autorità.

2.Il direttore esecutivo trasmette ogni anno all'autorità di bilancio tutte le informazioni pertinenti ai risultati di qualsiasi procedura di valutazione.

Articolo 29

Rendicontazione e discarico

1.Entro il 1° marzo dell'esercizio finanziario successivo, il contabile dell'Autorità comunica i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti europea.

2.Entro il 1º marzo dell'esercizio finanziario successivo, il contabile dell'Autorità comunica inoltre al contabile della Commissione le informazioni contabili necessarie ai fini del consolidamento, secondo le modalità e il formato stabiliti da quest'ultimo.

3.Entro il 31 marzo dell'esercizio finanziario successivo, l'Autorità trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

4.Ricevute le osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'Autorità, il contabile di quest'ultima redige i conti definitivi dell'Autorità sotto la propria responsabilità. Il direttore esecutivo presenta i conti definitivi al consiglio di amministrazione per parere.

5.Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell'Autorità.

6.Entro il 1° luglio successivo alla chiusura di ciascun esercizio, il direttore esecutivo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti i conti definitivi, corredati del parere del consiglio di amministrazione.

7.Un link alle pagine del sito web contenente i conti definitivi è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre dell'esercizio successivo.

8.Entro il 30 settembre il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Il direttore esecutivo trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione e alla Commissione.

9.Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dell'articolo 165, paragrafo 3, del regolamento finanziario, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in causa.

10.Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore esecutivo, entro il 15 maggio dell'anno N + 2, per l'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.

Articolo 30

Regolamentazione finanziaria

La regolamentazione finanziaria applicabile all'Autorità è adottata dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Tale regolamentazione si discosta dal regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 solo per esigenze specifiche di funzionamento dell'Autorità e previo accordo della Commissione.

Capo V

Personale

Articolo 31

Disposizione generale

Al personale dell'Autorità si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti 74 e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione per l'applicazione di detto statuto e di detto regime.

Articolo 32

Direttore esecutivo

1.Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo dell'Autorità a norma dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.

2.Il consiglio di amministrazione nomina il direttore esecutivo sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione, secondo una procedura di selezione aperta e trasparente.

3.Ai fini della conclusione del contratto con il direttore esecutivo l'Autorità è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione.

4.Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Entro la fine di tale periodo la Commissione effettua una valutazione che tiene conto dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo e dei compiti e delle sfide futuri dell'Autorità.

5.Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 4, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per non più di cinque anni.

6.Il direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.

7.Il direttore esecutivo può essere rimosso dall'incarico solo su decisione del consiglio di amministrazione, che agisce su proposta della Commissione.

8.Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni riguardanti la nomina del direttore esecutivo, la proroga del suo mandato e la sua rimozione dall'incarico a maggioranza di due terzi dei membri con diritto di voto.

Articolo 33

Funzionari nazionali di collegamento

1.Ogni Stato membro designa un funzionario nazionale di collegamento da distaccare presso l'Autorità affinché presti servizio nella sede di quest'ultima, a norma dell'articolo 34.

2.I funzionari nazionali di collegamento contribuiscono all'esecuzione dei compiti dell'Autorità, in particolare facilitando la cooperazione e lo scambio di informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e fungendo da punti di contatto dell'Autorità per i quesiti concernenti i rispettivi Stati membri e sollevati da questi ultimi, rispondendo direttamente a tali quesiti o ponendosi in contatto con le amministrazioni nazionali interessate.

3.I funzionari nazionali di collegamento sono competenti, a norma del diritto interno dei rispettivi Stati membri, a richiedere informazioni alle autorità interessate.

Articolo 34

Esperti nazionali distaccati e altro personale

1.Oltre che dei funzionari nazionali di collegamento, l'Autorità può avvalersi, in qualsiasi ambito delle sue attività, di altri esperti nazionali distaccati o di altro personale non alle sue dipendenze.

2.Il consiglio di amministrazione adotta le necessarie modalità di applicazione per gli esperti nazionali distaccati, compresi i funzionari nazionali di collegamento.

Capo VI

Disposizioni generali e finali

Articolo 35

Privilegi e immunità

All'Autorità e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

Articolo 36

Regime linguistico

1.All'Autorità si applicano le disposizioni del regolamento n. 1 del Consiglio 75 .

2.I servizi di traduzione necessari al funzionamento dell'Autorità sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

Articolo 37

Trasparenza, protezione dei dati personali e comunicazione

1.Ai documenti detenuti dall'Autorità si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001. Entro sei mesi dalla data della sua prima riunione, il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

2.Il consiglio di amministrazione stabilisce le misure per garantire il rispetto degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 45/2001, in particolare quelli riguardanti la nomina di un responsabile della protezione dei dati dell'Autorità e quelli relativi alla liceità del trattamento dei dati, alla sicurezza delle attività di trattamento, alla comunicazione delle informazioni e ai diritti degli interessati.

3.L'Autorità può svolgere attività di comunicazione di propria iniziativa nell'ambito delle sue competenze. L'assegnazione di risorse alle attività di comunicazione non reca pregiudizio all'esecuzione efficace dei compiti dell'Autorità di cui all'articolo 5. Le attività di comunicazione sono svolte in conformità ai pertinenti piani di comunicazione e divulgazione adottati dal consiglio di amministrazione. 

Articolo 38

Lotta contro la frode

1.Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illecite a norma del regolamento (CE) n. 883/2013, entro sei mesi dalla data in cui diventa operativa l'Autorità aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini svolte dall'OLAF e adotta le opportune disposizioni applicabili all'insieme dei dipendenti dell'Autorità, utilizzando i modelli riportati nell'allegato di tale accordo.

2.La Corte dei conti ha il potere di revisione contabile, sulla base di documenti e mediante verifiche in loco, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, gli appaltatori e i subappaltatori che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione dall'Autorità.

3.L'OLAF può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche in loco, al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una sovvenzione o a un contratto finanziato dall'Autorità, in conformità alle disposizioni e alle procedure di cui ai regolamenti (CE) n. 1073/1999 e (Euratom, CE) n. 2185/96.

4.Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione dell'Autorità contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Corte dei conti europea e l'OLAF a procedere a tali revisioni contabili e indagini conformemente alle loro rispettive competenze.

Articolo 39

Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

L'Autorità adotta le proprie norme di sicurezza equivalenti alle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate dell'Unione europea (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate, tra cui le disposizioni relative allo scambio, al trattamento e alla conservazione di tali informazioni in conformità alle decisioni della Commissione (UE, Euratom) 2015/443 76 e 2015/444 77 .

Articolo 40

Responsabilità

1.La responsabilità contrattuale dell'Autorità è disciplinata dalla normativa applicabile al contratto in causa.

2.La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute nel contratto concluso dall'Autorità.

3.In materia di responsabilità extracontrattuale l'Autorità risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dal suo personale nell'esercizio delle loro funzioni.

4.La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.

5.La responsabilità individuale del personale nei confronti dell'Autorità è disciplinata dalle disposizioni dello statuto dei funzionari o del regime ad essi applicabile.

Articolo 41

Valutazione

1.Entro il quinto anno successivo alla data di cui all'articolo 51 e in seguito ogni cinque anni, la Commissione valuta i risultati dell'Autorità in funzione degli obiettivi, del mandato e dei compiti di quest'ultima. La valutazione esamina in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Autorità e le conseguenti implicazioni finanziarie, anche mediante ulteriori sinergie e una maggiore integrazione con le agenzie attive nel settore dell'occupazione e della politica sociale.

2.La Commissione, se ritiene che il mantenimento dell'Autorità non sia più giustificato rispetto agli obiettivi, al mandato e ai compiti che le sono stati assegnati, può proporre di modificare opportunamente o di abrogare il presente regolamento.

3.La Commissione riferisce le conclusioni della valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. I risultati della valutazione sono resi pubblici.

Articolo 42

Indagini amministrative

Le attività dell'Autorità sono soggette alle indagini del Mediatore europeo a norma dell'articolo 228 del TFUE.

Articolo 43

Cooperazione con paesi terzi

1.Se necessario ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente regolamento, e fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione, l'Autorità può collaborare con le autorità nazionali dei paesi terzi ai quali si applica la pertinente normativa dell'Unione sulla mobilità dei lavoratori e sul coordinamento della sicurezza sociale.

A tal fine l'Autorità può, previa approvazione della Commissione, istituire accordi di lavoro con le autorità dei paesi terzi. Detti accordi non creano obblighi giuridici per l'Unione e gli Stati membri.

2.L'Autorità è aperta alla partecipazione dei paesi terzi che hanno concluso con l'Unione accordi in tal senso.

Nell'ambito delle pertinenti disposizioni degli accordi di cui al paragrafo 1, primo comma, sono elaborate disposizioni che specificano, in particolare, la natura, la portata e le modalità di partecipazione dei paesi terzi interessati ai lavori dell'Autorità, comprese le disposizioni sulla partecipazione alle iniziative da essa intraprese, sui contributi finanziari e sul personale. In materia di personale tali disposizioni rispettano in ogni caso lo statuto dei funzionari.

3.La Commissione garantisce che l'Autorità operi nell'ambito del proprio mandato e del quadro istituzionale vigente, stipulando un accordo di lavoro adeguato con il direttore esecutivo dell'Autorità.

Articolo 44

Accordo di sede e condizioni operative

1.Le necessarie disposizioni relative all'insediamento dell'Autorità nello Stato membro ospitante e le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell'Autorità e ai membri delle rispettive famiglie sono fissate in un accordo di sede concluso tra l'Autorità e lo Stato membro in cui si trova la sede, previa approvazione del consiglio di amministrazione ed entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2.Lo Stato membro ospitante garantisce le migliori condizioni possibili per il funzionamento corretto ed efficiente dell'Autorità, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e ad orientamento europeo e adeguati collegamenti di trasporto.

Articolo 45

Inizio delle attività dell'Autorità

1.L'Autorità diventa operativa entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2.La Commissione è responsabile dell'istituzione e del funzionamento iniziale dell'Autorità finché questa non abbia la capacità operativa per provvedere all'esecuzione del proprio bilancio. A tal fine:

a)fino a quando il direttore esecutivo non assume le proprie funzioni dopo la nomina da parte del consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 32, un funzionario designato dalla Commissione può farne le veci in qualità di direttore esecutivo ad interim ed esercitare le funzioni attribuite al direttore esecutivo;

b)in deroga all'articolo 19, paragrafo 1, lettera j), e fino all'adozione di una decisione a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, il direttore esecutivo ad interim esercita il potere dell'autorità che ha il potere di nomina;

c)la Commissione può offrire assistenza all'Autorità, in particolare mediante il distacco di funzionari della Commissione incaricati di svolgere le attività dell'Autorità sotto la responsabilità del direttore esecutivo ad interim o del direttore esecutivo;

d)il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio dell'Autorità, previa approvazione del consiglio di amministrazione, e può concludere contratti, anche relativi al personale, in seguito all'adozione della tabella dell'organico dell'Autorità.

Articolo 46

Modifiche del regolamento (CE) n. 883/2004 [in merito alle disposizioni attualmente in corso di revisione, la Commissione intende allineare la sua proposta dopo l'adozione del regolamento riveduto]

Il regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato:

1)all'articolo 1 è inserita la seguente lettera n bis):

"n bis) "Autorità europea del lavoro", l'organismo istituito dal [regolamento che istituisce l'Autorità] e di cui all'articolo 74;";

2)all'articolo 72, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g)    stabilire gli elementi necessari di cui tenere conto per la definizione dei conti relativi agli oneri che incombono alle istituzioni degli Stati membri a norma del presente regolamento e adottare i conti annuali tra le suddette istituzioni in base alla relazione dell'Autorità europea del lavoro di cui all'articolo 74.";

3)l'articolo 73 è soppresso;

4)l'articolo 74 è sostituito dal seguente:

"Articolo 74

Autorità europea del lavoro

1. L'Autorità europea del lavoro sostiene l'attuazione del presente regolamento nell'ambito dei suoi compiti fissati nel [regolamento che istituisce l'Autorità].

2. Al fine di coadiuvare le attività della commissione amministrativa nelle questioni finanziarie, l'Autorità europea del lavoro:

a)verifica il metodo di determinazione e di calcolo dei costi medi annui presentati dagli Stati membri;

b)raccoglie i dati necessari e procede ai calcoli richiesti per l'elaborazione della situazione annua dei crediti di ogni Stato membro;

c)rende conto periodicamente alla commissione amministrativa dei risultati di applicazione del presente regolamento e del regolamento di applicazione, in particolare sul piano finanziario;

d)fornisce le relazioni e i dati necessari alle decisioni della commissione amministrativa a norma dell'articolo 72, lettera g);

e)trasmette alla commissione amministrativa ogni suggerimento utile, anche sul presente regolamento, in conformità alle lettere a), b) e c);

f)svolge tutte le attività, gli studi o le missioni sulle questioni che le sono state sottoposte dalla commissione amministrativa.

3. Al fine di coadiuvare le attività della commissione amministrativa sulle questioni tecniche, l'Autorità europea del lavoro propone alla commissione amministrativa norme strutturali comuni per la gestione dei servizi di elaborazione elettronica dei dati, in particolare in materia di sicurezza e di utilizzazione degli standard. L'Autorità europea del lavoro presenta relazioni ed esprime un parere motivato prima che la commissione amministrativa prenda decisioni a norma dell'articolo 72, lettera d).

4. Nel caso di controversie tra le istituzioni o le autorità in merito all'applicazione del presente regolamento e del regolamento di esecuzione, l'Autorità europea del lavoro fa opera di mediazione a norma del [regolamento che istituisce l'Autorità - articolo 13 sulla mediazione].";

5)all'articolo 76, paragrafo 6, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"In assenza di una soluzione entro un termine ragionevole, le autorità interessate possono adire l'Autorità europea del lavoro.".

Articolo 47

Modifiche del regolamento (CE) n. 987/2009 [in merito alle disposizioni attualmente in corso di revisione, la Commissione intende allineare la sua proposta dopo l'adozione del regolamento riveduto]

Il regolamento (CE) n. 987/2009 è così modificato:

1)all'articolo 1, paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) "Autorità europea del lavoro": l'organismo di cui all'articolo 74 del regolamento di base.";

2)all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. In mancanza di accordo tra le istituzioni interessate, la questione può essere sottoposta all'Autorità europea del lavoro dalle autorità competenti non prima che sia trascorso un mese dalla data in cui l'istituzione che ha ricevuto il documento ha sottoposto la sua richiesta. L'Autorità europea del lavoro cerca una conciliazione dei punti di vista conformemente alle procedure stabilite nel [regolamento che istituisce l'Autorità - articolo 13 sulla mediazione].";

3)all'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. In mancanza di accordo tra le istituzioni o le autorità interessate, la questione può essere sottoposta all'Autorità europea del lavoro dalle autorità competenti non prima che sia trascorso un mese dalla data in cui è sorta la divergenza di punti di vista di cui al paragrafo 1 o 2. L'Autorità europea del lavoro cerca una conciliazione dei punti di vista conformemente alle procedure stabilite nel [regolamento che istituisce l'Autorità - articolo 13 sulla mediazione].";

4)l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

"Articolo 65

Notifica dei costi medi annuali

1. L'importo del costo medio annuale per persona in ogni classe d'età relativo a un anno determinato è comunicato all'Autorità europea del lavoro entro la fine del secondo anno che segue l'anno in questione.

2. I costi medi annuali notificati conformemente al paragrafo 1 sono pubblicati ogni anno nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, previa approvazione della commissione amministrativa.

3. Se uno Stato membro non è in grado di comunicare i costi medi per un determinato anno entro il termine di cui al paragrafo 1, esso chiede entro lo stesso termine alla commissione amministrativa e all'Autorità europea del lavoro l'autorizzazione a utilizzare i costi medi annuali per tale Stato membro pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per l'anno che precede l'anno specifico per cui la notifica non è ancora stata effettuata. Nel richiedere tale autorizzazione, lo Stato membro è tenuto a spiegare i motivi per cui non è in grado di comunicare i costi medi annuali per l'anno in questione. Se la commissione amministrativa, tenuto conto del parere dell'Autorità europea del lavoro, approva la richiesta dello Stato membro, i suddetti costi medi annuali sono nuovamente pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4. La deroga di cui al paragrafo 3 non può essere concessa per anni consecutivi.";

5)all'articolo 67, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

7. L'Autorità europea del lavoro agevola la chiusura definitiva dei conti nei casi in cui non sia stato possibile giungere ad una composizione nel periodo di cui al paragrafo 6 e, su richiesta giustificata di una delle parti, formula un parere in merito ad una contestazione entro i sei mesi seguenti il mese in cui è stata adita.";

6)l'articolo 69 è sostituito dal seguente:

"Articolo 69

   Rendiconti annuali

1. La commissione amministrativa stabilisce la situazione dei crediti per ogni anno civile, a norma dell'articolo 72, lettera g), del regolamento di base, sulla scorta della relazione d'Autorità europea del lavoro. A tale scopo, gli organismi di collegamento comunicano all'Autorità europea del lavoro, entro i termini e secondo le modalità da essa fissati, l'importo dei crediti presentati, liquidati o contestati (posizione creditrice) da una parte, e l'importo dei crediti ricevuti, liquidati o contestati (posizione debitrice) dall'altra.

2. La commissione amministrativa può procedere ad ogni verifica utile al controllo dei dati statistici e contabili che servono alla determinazione della situazione annuale dei crediti di cui al paragrafo 1, in particolare per accertare la conformità di tali dati alle norme fissate nel presente titolo.

Articolo 48

Modifiche del regolamento (UE) n. 492/2011

Il regolamento (UE) n. 492/2011 è così modificato:

1)all'articolo 26 è aggiunto il seguente comma:

"L'Autorità europea del lavoro, istituita dal [regolamento che istituisce l'Autorità europea del lavoro] partecipa alle riunioni del comitato consultivo in qualità di osservatore, offrendo consulenza tecnica e competenze, se pertinenti.";

2)gli articoli da 29 a 34 sono soppressi;

3)l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

"Articolo 35

I regolamenti interni del comitato consultivo in vigore all'8 novembre 1968 continuano ad essere applicabili.";

4)l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

"Articolo 39

Le spese di funzionamento del comitato consultivo sono iscritte nel bilancio generale dell'Unione europea, nella sezione relativa alla Commissione.".

Articolo 49

Modifiche del regolamento (UE) 2016/589

Il regolamento (UE) 2016/589 è così modificato:

1)l'articolo 1 è così modificato:

a)la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) all'organizzazione della rete EURES tra la Commissione europea, l'Autorità europea del lavoro e gli Stati membri;";

b)la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) alla cooperazione tra la Commissione, l'Autorità europea del lavoro e gli Stati membri per quanto riguarda la condivisione dei dati pertinenti disponibili sulle offerte di lavoro, sulle domande di lavoro e sui CV;";

c)la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) alla promozione della rete EURES al livello dell'Unione tramite efficaci misure di comunicazione adottate dalla Commissione, dall'Autorità europea del lavoro e dagli Stati membri.";

2)all'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo 8:

"8) "Autorità europea del lavoro": l'organismo istituito dal [regolamento che istituisce l'Autorità europea del lavoro]";

3)all'articolo 4, paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"La Commissione, l'Autorità europea del lavoro e i membri e i partner di EURES stabiliscono i mezzi atti a garantire la suddetta accessibilità relativamente ai rispettivi obblighi.";

4)l'articolo 7, paragrafo 1, è così modificato:

a)la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) un ufficio europeo di coordinamento istituito in seno all'Autorità europea del lavoro e incaricato di assistere la rete EURES nello svolgimento delle sue attività;";

b)è aggiunta la seguente lettera e):

"e) la Commissione.";

5)l'articolo 8 è così modificato:

a)il paragrafo 1 è così modificato:

i)la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"L'ufficio europeo di coordinamento assiste la rete EURES nello svolgimento delle sue attività, in particolare sviluppando e conducendo, in stretta collaborazione con gli UCN e la Commissione, le seguenti attività:";

ii)alla lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:

"i) in qualità di proprietario del sistema costituito dal portale EURES e dai servizi informatici connessi, la definizione delle esigenze degli utenti e delle imprese da comunicare alla Commissione per la gestione e lo sviluppo del portale, compresi i sistemi e le procedure per lo scambio di offerte di lavoro, di domande di lavoro, di CV, di documenti giustificativi e di altre informazioni, in collaborazione con altri servizi o reti di informazione e di consulenza e iniziative pertinenti dell'Unione;";

b)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2. L'ufficio europeo di coordinamento è gestito dall'Autorità europea del lavoro. L'ufficio europeo di coordinamento instaura un dialogo regolare con i rappresentanti delle parti sociali al livello dell'Unione.";

c)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3. L'ufficio europeo di coordinamento, in consultazione con il gruppo di coordinamento di cui all'articolo 14 e con la Commissione, elabora i suoi programmi di lavoro pluriennali.";

6)all'articolo 9, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

di cooperare con la Commissione, l'Autorità europea del lavoro e gli Stati membri in ordine alla corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro, nel quadro stabilito al capo III;";

7)all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1. Il gruppo di coordinamento è composto dai rappresentanti al livello appropriato dell'ufficio europeo di coordinamento, della Commissione e degli UCN.";

8)l'articolo 29 è sostituito dal seguente:

"Articolo 29

Scambio di informazioni sui flussi e sui modelli

La Commissione e gli Stati membri monitorano e rendono pubblici i flussi e i modelli della mobilità lavorativa nell'Unione sulla base delle relazioni presentate dall'Autorità europea del lavoro, avvalendosi delle statistiche di Eurostat e dei dati nazionali disponibili.".

Articolo 50

Abrogazione

Le decisioni 2009/17/CE e (UE) 2016/344 sono abrogate.

I riferimenti alle decisioni 2009/17/CE e (UE) 2016/344 si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 51

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

Allegato - Scheda finanziaria legislativa "Agenzie"

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati

1.3.Natura della proposta/iniziativa

1.4.Obiettivi

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.6.Durata e incidenza finanziaria

1.7.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza prevista sulle spese 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti [dell'organismo]

3.2.3.Incidenza prevista sulle risorse umane [dell'organismo]

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea del lavoro.

1.2.Settore/settori interessati

04: Occupazione, affari sociali e inclusione

04 03: Occupazione, affari sociali e inclusione

04 03 15: Autorità europea del lavoro

1.3.Natura della proposta/iniziativa

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 78  

 La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente 

 La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

L'obiettivo dell'Autorità europea del lavoro è di contribuire ad assicurare un'equa mobilità dei lavoratori nel mercato interno, concentrandosi sulle norme dell'UE relative alla mobilità transfrontaliera dei lavoratori e al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale all'interno dell'Unione.

Esso contribuisce direttamente alla priorità politica della Commissione di "un mercato interno più integrato e più equo con una base industriale più solida" (priorità 4 degli orientamenti politici "Un nuovo inizio per l'Europa" 79 ) ed integra la priorità di "un nuovo impulso all'occupazione, alla crescita e agli investimenti" (priorità 4) dando vita a un contesto normativo più adatto a sostenere un clima favorevole all'imprenditorialità e alla creazione di posti di lavoro.

Contribuendo a migliorare il funzionamento del mercato interno, inoltre, si contribuirà ad aumentare le opportunità occupazionali e imprenditoriali transfrontaliere, in linea con la strategia Europa 2020 che pone l'accento sulla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva quale mezzo per superare le carenze strutturali dell'economia europea, aumentarne la competitività e la produttività e favorire l'affermarsi di un'economia di mercato sociale sostenibile.

1.4.2.Obiettivi specifici

Obiettivo specifico 1

a)    agevolare l'accesso degli individui e dei datori di lavoro alle informazioni riguardanti i loro diritti e obblighi e ai servizi pertinenti;

Obiettivo specifico 2

b)    favorire la cooperazione tra gli Stati membri ai fini dell'applicazione transfrontaliera della pertinente normativa dell'Unione, anche facilitando le ispezioni congiunte;

Obiettivo specifico 3

c)    svolgere opera di mediazione e aiutare a trovare soluzioni nei casi transfrontalieri di controversie tra autorità nazionali o di perturbazioni del mercato del lavoro.

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Gli individui e i datori di lavoro dovrebbero trarre vantaggio dalla maggiore trasparenza e dall'accesso più agevole alle informazioni sui propri diritti e obblighi, dalla maggiore conoscenza delle opportunità a loro disposizione, dalla maggiore coerenza dei servizi nell'Unione e dal maggiore rispetto dei loro diritti.

Le autorità nazionali dovrebbero beneficiare soprattutto del miglioramento della cooperazione e dello scambio di informazioni, delle sinergie nelle attività delle commissioni e della semplificazione nella raccolta dei dati, del supporto analitico e tecnico e della possibilità di ricorso a procedure di mediazione nei settori di pertinenza dell'Autorità.

1.4.4.Indicatori di risultato e di incidenza

Gli obiettivi in dettaglio e i risultati attesi, inclusi gli indicatori riguardanti la prestazione, saranno stabiliti dal programma di lavoro annuale, mentre con il programma di lavoro pluriennale si fisseranno gli obiettivi strategici, i risultati attesi e gli indicatori riguardanti la prestazione in forma generale. Devono essere rispettati gli indicatori essenziali di prestazione elaborati dalla Commissione per le agenzie.

Nella relazione sulla valutazione d'impatto allegata alla proposta, inoltre, è descritto il quadro di monitoraggio specifico, che riporta vari indicatori. Tale quadro sarà oggetto di un ulteriore adeguamento in conformità alle prescrizioni giuridiche e attuative finali e alla tempistica definitiva.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità da soddisfare nel breve e lungo termine

La proposta si basa sull'articolo 46, l'articolo 48, l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62 e l'articolo 91, paragrafo 1, del TFUE, e riguarda la libera circolazione dei lavoratori, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, lo svolgimento di attività da parte dei lavoratori autonomi, la libera prestazione di servizi e le norme comuni applicabili al trasporto internazionale.

La scelta della base giuridica rispecchia gli obiettivi principali e l'ambito dell'iniziativa, che è incentrata sulla mobilità transfrontaliera dei lavoratori e sul coordinamento della sicurezza sociale, compreso il distacco dei lavoratori. La base giuridica della presente proposta è inoltre in linea con quella degli atti dell'Unione che rientrano nell'ambito delle attività dell'Autorità. Il risultato immediato è l'istituzione dell'Autorità europea del lavoro, che contribuirà a fornire servizi e informazioni agli individui e ai datori di lavoro e sostegno alla cooperazione e allo scambio di informazioni fra gli Stati membri, unitamente ad ispezioni congiunte, valutazione dei rischi, sviluppo delle capacità, mediazione tra le autorità nazionali e cooperazione in caso di perturbazioni transfrontaliere del mercato del lavoro. Nel lungo periodo l'ambito dell'Autorità può essere modificato, previa valutazione da eseguirsi entro 5 anni dall'entrata in vigore del regolamento istitutivo.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, tra cui ad esempio un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore risultante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che sarebbe stato altrimenti creato dagli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante)

Gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri a livello nazionale, regionale o locale, ma si prestano ad essere meglio conseguiti a livello di Unione per i seguenti motivi:

a) per fornire informazioni aggiornate e di alta qualità ed erogare servizi al pubblico concernenti i diritti e gli obblighi nelle situazioni transfrontaliere è necessario un coordinamento a livello di Unione, in modo che si abbia un'impostazione coerente, chiara ed efficace;

b) ai fini dell'applicazione del diritto dell'Unione nei settori della mobilità transfrontaliera dei lavoratori e del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale è necessaria la cooperazione fra gli Stati membri; nessuno Stato può agire da solo;

c) per aumentare le sinergie e sostenere la cooperazione tra gli Stati membri ai fini dell'applicazione del diritto dell'Unione nei settori della mobilità dei lavoratori e del coordinamento della sicurezza sociale, oltre che per garantire la certezza del diritto per le amministrazioni e gli individui e per pervenire a una visione comune delle esigenze in materia di applicazione, è necessario sviluppare un'impostazione comune e coordinata a livello di Unione, anziché basarsi su ciò che può essere una complessa rete di accordi bilaterali o multilaterali.

Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex post)

l'istituzione dell'Autorità faciliterà l'applicazione equa, semplice ed efficace del diritto dell'UE in tutta l'Unione. Ne deriveranno un miglioramento della cooperazione e dello scambio tempestivo di informazioni tra gli Stati membri, una maggiore trasparenza e un migliore accesso alle informazioni e ai servizi per gli individui e i datori di lavoro. Saranno facilitate le ispezioni congiunte che prevedono la partecipazione delle autorità competenti di diversi Stati membri. Saranno messi a disposizione degli Stati membri analisi specifiche del mercato del lavoro e servizi finalizzati allo sviluppo delle capacità.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

L'iniziativa tiene conto delle proposte legislative recenti e attuali relative ai settori connessi alla mobilità e al distacco dei lavoratori, al coordinamento della sicurezza sociale e all'istituzione di uno sportello digitale unico. La valutazione d'impatto e la proposta si fondano sui progressi resi possibili da tali iniziative e dagli insegnamenti da esse appresi, che hanno evidenziato la necessità di un sostegno operativo in termini di miglioramento della cooperazione transfrontaliera e di incremento della trasparenza e della conoscenza, al fine di migliorare l'attuazione e l'esecuzione della pertinente normativa dell'Unione.

Per la proposta si è anche tenuta in considerazione la valutazione in corso delle quattro agenzie dell'UE operanti nell'ambito della politica occupazionale 80 . Tale operazione consta per ciascuna agenzia di una valutazione, una comparazione e una valutazione in prospettiva riguardo al futuro funzionamento delle quattro agenzie. Le quattro agenzie sono molto diverse rispetto all'Autorità proposta, poiché si occupano prevalentemente di ricerca e non hanno una vocazione transfrontaliera. Alcuni elementi preliminari pertinenti della valutazione hanno tuttavia contribuito all'elaborazione della presente proposta, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione delle funzioni e della governance dell'Autorità. La relazione sulla valutazione d'impatto allegata alla presente proposta prende in esame la possibile interazione tra la nuova Autorità europea del lavoro e le quattro agenzie esistenti.

1.5.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

L'Autorità dovrebbe cooperare con altri servizi informativi dell'Unione, quali "La tua Europa - Consulenza", e promuovere sinergie con essi, nonché beneficiare pienamente del portale "La tua Europa" e garantire la coerenza con quest'ultimo, che costituirà la spina dorsale del futuro sportello digitale unico 81 . L'Autorità dovrebbe altresì cooperare con altre iniziative e reti pertinenti dell'Unione, in particolare la rete europea dei servizi pubblici per l'impiego (SPI) 82 , la rete Enterprise Europe 83 , il Punto focale per le frontiere 84 e SOLVIT 85 , nonché con i servizi nazionali competenti, quali gli organismi preposti alla promozione della parità di trattamento e per il sostegno ai lavoratori dell'Unione e ai loro familiari, designati dagli Stati membri a norma della direttiva 2014/54/UE, e con i punti di contatto nazionali designati a norma della direttiva 2011/24/UE per la fornitura delle informazioni relative all'assistenza sanitaria.

L'Autorità assumerà alcune delle funzioni attualmente svolte dalla Commissione nel quadro del programma EaSI, soprattutto di carattere tecnico e operativo. I programmi di lavoro dell'EaSI e dell'Autorità saranno concepiti in modo che siano complementari fra loro e non presentino sovrapposizioni.

L'Autorità collaborerà con altre agenzie dell'UE che operano in settori collegati, in particolare l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP), e la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (EUROFOUND).

1.6.Durata e incidenza finanziaria

 Proposta/iniziativa di durata limitata

   Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

 Proposta/iniziativa di durata illimitata 86

Attuazione con un periodo di avviamento dal 2019 al 2023

e successivo funzionamento a pieno ritmo dal 2023.

1.7.Modalità di gestione previste

 Gestione diretta da parte della Commissione tramite

   agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

◻ a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

⌧ agli organismi di cui agli articoli 208 e 209;

◻ a organismi di diritto pubblico;

◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Osservazioni

Per finanziare questa nuova iniziativa sono necessarie sia ridistribuzioni di fondi che nuove risorse. Determinate attività attualmente svolte nell'ambito del programma EaSI e quelle di cui alla voce "Libera circolazione dei lavoratori", ad oggi di prerogativa della Commissione, saranno trasferite insieme alle relative risorse finanziarie. Alle ridistribuzioni di fondi effettuate dalla Commissione per finanziare questa iniziativa si affiancherà il contributo finanziario delle voci "Attività di supporto per la politica europea dei trasporti e i diritti dei passeggeri comprese le attività di comunicazione" e "Sicurezza dei trasporti". L'importo rimanente sarà messo a disposizione attingendo al margine disponibile della rubrica 1A.

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Tutte le agenzie dell'UE operano nell'ambito di un rigoroso sistema di monitoraggio che prevede un coordinatore del controllo interno, il servizio di audit interno della Commissione, il consiglio di amministrazione, la Commissione, la Corte dei conti e l'autorità di bilancio. Questo sistema è ripreso nel regolamento istitutivo dell'Autorità europea del lavoro.

Conformemente alla dichiarazione congiunta sulle agenzie decentrate dell'UE, il programma di lavoro annuale dell'Autorità comprende gli obiettivi in dettaglio e i risultati attesi, con gli indicatori riguardanti la prestazione. L'Autorità affiancherà indicatori essenziali di prestazione alle attività previste dal programma di lavoro. Le attività dell'Autorità saranno quindi misurate alla luce di tali indicatori e i risultati confluiranno nella relazione annuale di attività. Il programma di lavoro annuale deve essere coerente con il programma di lavoro pluriennale. I due programmi sono inseriti in un unico documento di programmazione annuale da presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Il consiglio di amministrazione dell'Autorità sarà responsabile del controllo dell'efficienza della gestione amministrativa, operativa e di bilancio dell'Autorità.

Entro cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento istitutivo dell'Autorità, e poi ogni ulteriori cinque anni, la Commissione valuta l'operato dell'Agenzia alla luce dei suoi obiettivi, del suo mandato e dei suoi compiti. Nella valutazione sono prese in esame in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Autorità e le conseguenze finanziarie di un'eventuale modifica in tal senso. La Commissione riferisce le conclusioni della valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. I risultati della valutazione sono resi pubblici.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Rischi individuati

Essendo l'Autorità un'agenzia completamente nuova, eventuali ritardi sulla tabella di marcia per le assunzioni potrebbero inficiarne la capacità operativa. Fino a che l'Autorità non avrà la propria autonomia amministrativa, il sostegno della DG di riferimento sarà fondamentale per lo svolgimento delle funzioni di ordinatore e di AIPN.

Durante la fase di avviamento saranno necessarie riunioni frequenti e contatti periodici tra la DG di riferimento e l'Autorità, di modo che quest'ultima possa essere autonoma e operativa prima possibile.

2.2.2.Modalità di controllo previste

L'Autorità sarà soggetta a controlli amministrativi comprendenti controllo di bilancio, audit interno, relazioni annuali della Corte dei conti, discarico annuale per l'esecuzione del bilancio dell'Unione ed eventuali indagini dell'OLAF dirette ad accertare, in particolare, che le risorse stanziate alle agenzie sono usate correttamente. Le attività dell'Autorità sono inoltre sottoposte al controllo del Mediatore europeo, ai sensi dell'articolo 228 del trattato. Tali controlli amministrativi forniscono una serie di garanzie procedurali volte ad assicurare che gli interessi dei portatori di interessi siano tenuti in considerazione.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Le misure antifrode sono indicate all'articolo 38 della proposta di regolamento istitutivo dell'Autorità europea del lavoro. Il direttore esecutivo e il consiglio di amministrazione prenderanno misure adeguate conformemente alle norme di controllo interno applicate in tutte le istituzioni dell'UE. In linea con l'orientamento comune, l'Autorità metterà a punto una strategia antifrode.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

L'incidenza prevista sulle spese e sul personale per gli anni dal 2021 in poi nella presente scheda finanziaria legislativa è aggiunta a fini illustrativi e non pregiudica il prossimo quadro finanziario pluriennale

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Contributo

Rubrica 1A – Competitività per la crescita e l'occupazione

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

1a

04 03 15

Diss./Non-diss.

NO

NO

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

1A

Autorità europea del lavoro (l'Autorità)

Autorità europea del lavoro (l'Autorità)

Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

ecc.

Titolo 1 - costi per il personale

Impegni

(1)

2,416

6,658

11,071

15,125

17,349

17,696

Pagamenti

(2)

2,416

6,658

11,071

15,125

17,349

17,696

Titolo 2 - costi amministrativi

Impegni

(1a)

0,568

1,115

6,470

5,160

5,650

5,763

Pagamenti

(2a)

0,568

1,115

6,470

5,160

5,650

5,763

Titolo 3 - costi operativi

Impegni

(3a)

8,088

14,172

21,390

24,695

28,000

28,560

Pagamenti

(3b)

8,088

14,172

21,390

24,695

28,000

28,560

TOTALE degli stanziamenti
per l'Autorità

Impegni

=(1)+(1a)+(3a)

11,072

21,945

38,930

44,980

50,999

52,019

Pagamenti

=(2)+(2a)

+(3b)

11,072

21,945

38,930

44,980

50,999

52,019

Tutti i calcoli sono stati effettuati ipotizzando la sede a Bruxelles, poiché la sede definitiva dell'Autorità non è ancora decisa. Il periodo di avviamento è stato stimato in cinque anni, con il raggiungimento della piena capacità operativa nel 2023. A partire da quel momento, il bilancio complessivo dell'Autorità aumenterà del 2% ogni anno per l'adeguamento all'inflazione. I pagamenti sono allineati agli impegni in quanto, in questa fase, non è stato ancora deciso se gli stanziamenti del Titolo 3 saranno dissociati o non dissociati.

Negli anni 2019 e 2020, le attività in corso di attuazione da parte della Commissione nell'ambito del programma EaSI saranno trasferite all'Autorità. Il portale EURES sarà trasferito effettivamente soltanto nel 2020. Gli importi corrispondenti messi a disposizione dell'Autorità dal programma EaSI sono: 6,300 milioni di EUR nel 2019 e 10,187 milioni di EUR nel 2020, per un totale di 16,487 milioni di EUR fino alla scadenza del quadro finanziario pluriennale 2014-2020. L'importo messo a disposizione dell'Autorità a carico della Libera circolazione dei lavoratori è: 1,287 milioni di EUR annui per il 2019 e per il 2020, per un totale di 2,574 milioni di EUR fino alla scadenza del quadro finanziario pluriennale 2014-2020.

Per finanziare le attività connesse ai trasporti cui l'Autorità darà attuazione, inoltre, saranno messi a disposizione dell'Autorità dalla DG MOVE 1,360 milioni di EUR nel 2019 e 2,720 milioni di EUR nel 2020, per un totale di 4,080 milioni di EUR fino alla scadenza del quadro finanziario pluriennale 2014-2020.

Informazioni dettagliate sulle fonti della ridistribuzione di fondi

Mio EUR (al terzo decimale)

Programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI)

Anno
2019

Anno
2020

Totale QFP 2014-2020

04.010402 – Spese di sostegno per il programma per l'occupazione e l'innovazione sociale

Impegni = pagamenti

(1)

0,450

0,450

0,900

04.030201 – PROGRESS – Sostenere lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione della politica sociale e dell'occupazione dell'Unione nonché della legislazione sulle condizioni di lavoro

Impegni

(2)

1,500

1,500

3,000

04.030202 – EURES – Promuovere la mobilità geografica volontaria dei lavoratori e ampliare le opportunità di occupazione

Impegni

(3)

4,350

8,237

12,587

TOTALE EaSI

Impegni

(1) + (2) + (3)

6,300

10,187

16,487

DG EMPL - Linee di bilancio autonome

Anno
2019

Anno
2020

Totale QFP 2014-2020

04.030103 – Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e misure a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi

Impegni

(1)

1,287

1,287

2,574

DG MOVE - Linee di bilancio autonome

Anno
2019

Anno
2020

Totale QFP 2014-2020

06 02 05 - Attività di supporto per la politica europea dei trasporti e i diritti dei passeggeri comprese le attività di comunicazione

Impegni

(1)

1,360

2,576

3,936

06 02 06 - Sicurezza dei trasporti

Impegni

(2)

-

0,144

0,144

TOTALE linee autonome per i trasporti

Impegni

(1) + (2)

1,360

2,720

4,080

Margine della rubrica 1a

Anno
2019

Anno
2020

Totale QFP 2014-2020

Impegni

(1)

2,125

7,750

9,875





Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

5

"Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

ecc.

DG: EMPL

• Risorse umane

3,289

2,860

2,860

2,860

2,860

2,860

• Altre spese amministrative

0,400

0,400

1,420

1,420

1,420

1,420

TOTALE DG EMPL

Stanziamenti

3,689

3,260

4,280

4,280

4,280

4,280

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
 

(totale impegni = totale pagamenti)

3,689

3,260

4,280

4,280

4,280

4,280

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

ecc.

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 5
del quadro finanziario pluriennale
 

Impegni

14,761

25,205

43,210

49,260

55,279

56,299

Pagamenti

14,761

25,205

43,210

49,260

55,279

56,299

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti dell'Autorità

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

2019

2020

2021

2022

2023

 

Tipo[1]

Costo medio

Numero

Costo

Numero

Costo

Numero

Costo

Numero

Costo

Numero

Costo

 

Obiettivo specifico 1 - Agevolare l'accesso degli individui e dei datori di lavoro alle informazioni riguardanti i rispettivi diritti e obblighi e ai servizi pertinenti

- Risultato

Servizi agli individui e ai datori di lavoro

 

 

1,267

 

2,220

 

3,351

 

3,869

 

4,387

- Risultato

Attività di comunicazione

 

 

0,679

 

1,189

 

1,795

 

2,073

 

2,350

Totale parziale dell'obiettivo specifico 1

 

 

1,946

 

3,410

 

5,146

 

5,942

 

6,737

Obiettivi specifici 2 e 3 - Sostegno alla cooperazione tra gli Stati membri ai fini dell'applicazione transfrontaliera della pertinente normativa dell'Unione, anche facilitando le ispezioni congiunte, e mediazione e ausilio nella risoluzione delle controversie transfrontaliere tra autorità nazionali o in caso di perturbazioni del mercato del lavoro

- Risultato

Quadro per lo scambio di informazioni tra Stati membri

 

 

0,404

 

0,709

 

1,069

 

1,235

 

1,400

- Risultato

Riunioni di cooperazione pratica

 

 

1,357

 

2,378

 

3,589

 

4,144

 

4,699

- Risultato

Supporto analitico/consulenze per Stati membri e Commissione

 

 

1,026

 

1,798

 

2,714

 

3,134

 

3,553

- Risultato

Formazione e scambio del personale

 

 

1,733

 

3,037

 

4,583

 

5,292

 

6,000

- Risultato

Supporto tecnico e logistico alla cooperazione, compresi orientamenti

 

 

1,621

 

2,840

 

4,287

 

4,949

 

5,612

Totale parziale degli obiettivi specifici 2 e 3

 

 

6,142

 

10,762

 

16,243

 

18,753

 

21,263

Totale

 

 

8,088

 

14,172

 

21,390

 

24,695

 

28,000

La futura Autorità ha 3 obiettivi fondamentali: a) agevolare l'accesso degli individui e dei datori di lavoro alle informazioni riguardanti i rispettivi diritti e obblighi e ai servizi pertinenti; b) favorire la cooperazione tra gli Stati membri ai fini dell'applicazione transfrontaliera della pertinente normativa dell'Unione, anche facilitando le ispezioni congiunte; c) svolgere opera di mediazione e aiutare a trovare soluzioni nei casi di controversie transfrontaliere tra autorità nazionali o di perturbazioni del mercato del lavoro.

Per ragioni operative e finanziarie, gli obiettivi sono raggruppati in due categorie:

·obiettivo specifico 1: agevolare l'accesso degli individui e dei datori di lavoro alle informazioni riguardanti i rispettivi diritti e obblighi e ai servizi pertinenti;

·obiettivi specifici 2 e 3: favorire la cooperazione tra gli Stati membri ai fini dell'applicazione transfrontaliera della pertinente normativa dell'Unione, anche facilitando le ispezioni congiunte, e svolgere opera di mediazione e aiutare a trovare soluzioni nei casi di controversie transfrontaliere tra autorità nazionali o di perturbazioni del mercato del lavoro.

3.2.3.Incidenza prevista sulle risorse umane dell'Autorità

3.2.3.1.Sintesi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

ecc.

Funzionari (gradi AD)

Funzionari (gradi AST)

Agenti contrattuali

0,259

0,814

1,110

1,110

1,110

1,138

Agenti temporanei

1,144

3,504

5,935

8,509

9,867

10,114

Esperti nazionali distaccati

0,615

1,845

3,075

4,305

4,920

5,043

TOTALE

2,018

6,1625

10,1195

13,9235

15,897

16,294

Posti

Funzionari (gradi AD)

Funzionari (gradi AST)

Agenti contrattuali

7

15

15

15

15

15

Agenti temporanei

16

33

50

69

69

69

Esperti nazionali distaccati

15

30

45

60

60

60

TOTALE

38

78

110

144

144

144

Va osservato che il passaggio all'Autorità delle attività in corso di attuazione da parte della Commissione potrebbe comportare il trasferimento all'Autorità di circa 10 posti. La data del passaggio e la categoria del personale interessato, tuttavia, non possono essere valutate in questa fase. La quantità di personale verrebbe ridotta di conseguenza, nel rispetto della categoria del personale.



Incidenza stimata sul personale (ETP aggiuntivi) – Tabella dell'organico

Categoria e grado

2019

2020

2021

2022

2023

AD16

AD15

AD14

AD13

AD12

AD11

AD10

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

 

Totale AD

12

24

36

52

52

AST11

AST10

AST9

AST8

AST7

AST6

AST5

AST4

AST3

AST2

AST1

Totale AST

4

9

14

17

17

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Totale AST/SC

0

0

0

0

0

TOTALE GENERALE

16

33

50

69

69



Incidenza stimata sul personale (aggiuntivo) – Personale esterno

Agenti contrattuali

2019

2020

2021

2022

2023

Gruppo di funzioni IV

Gruppo di funzioni III

Gruppo di funzioni II

Gruppo di funzioni I

Totale

7

15

15

15

15

Esperti nazionali distaccati

2019

2020

2021

2022

2023

Totale

15

30

45

60

60

I costi per il personale sono stati adattati conteggiando i neoassunti per 6 mesi nell'anno di assunzione. La struttura dovrebbe andare a regime nel 2023, con il 100% del personale conteggiato a partire dal 1° gennaio 2023.

La programmazione delle assunzioni è strutturata in base alla categoria del personale:

·per gli agenti temporanei si valuta che l'assunzione di 69 persone avverrà in quattro anni a partire dal 2019;

·per gli agenti contrattuali si valuta che l'assunzione di 15 persone avverrà in due anni a partire dal 2019;

·per gli esperti nazionali distaccati si valuta che l'assunzione di 60 esperti inizierà nel 2019 e sarà portata a termine entro 4 anni.

3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane per la DG di riferimento

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stime da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

2019

2020

2021

2022

2023

·Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

04 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)

23

20

20

20

20

XX 01 01 02 (nelle delegazioni)

n.d.

n.d.

n.d.

XX 01 05 01 (ricerca indiretta)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

10 01 05 01 (ricerca diretta)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 87

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

XX 01 04 aa

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Altre linee di bilancio (specificare)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

TOTALE

23

20

20

20

20

Il fabbisogno di risorse umane sarà coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Rappresentare la Commissione nel consiglio di amministrazione dell'Autorità. Redigere il parere della Commissione sul programma di lavoro annuale e controllarne l'attuazione. Vigilare sull'elaborazione del bilancio dell'Autorità e controllare l'esecuzione del bilancio. Assistere l'Autorità nell'elaborazione delle sue attività conformemente alle politiche dell'UE, anche attraverso la partecipazione alle riunioni di esperti.

Personale esterno

N. d.

La descrizione del calcolo dei costi per un equivalente a tempo pieno deve figurare nell'allegato V, sezione 3.

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

   La proposta è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale e potrebbe comportare l'uso di strumenti speciali, come definito nel regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio 88 .

   La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

[…]

   La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale 89 .

Spiegare le necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

[…]

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

ecc.

Paesi SEE/EFTA (NO, LI, IS)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Svizzera

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.



3.3.Incidenza prevista sulle entrate

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

sulle risorse proprie

sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 90

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

[…]

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

[…]

(1)    Un nuovo inizio per l'Europa: Il mio programma per l'occupazione, la crescita, l'equità e il cambiamento democratico, le 10 priorità della Commissione per il periodo 2015-19: https://ec.europa.eu/commission/priorities_it .
(2)    Un quadro generale del pilastro europeo dei diritti sociali è disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_it .
(3)    Eurobarometro Standard 88 - Public opinion in the European Union (Opinione pubblica nell'Unione europea), dicembre 2017.
(4)    COM(2016) 128 final, COM(2016) 815 final, COM(2017) 278 final, COM(2017) 277 final e COM(2017) 281.
(5)    Relazione annuale 2016 sulla mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE, seconda edizione, maggio 2017.
(6)    Relazione annuale 2017 sulla mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE.
(7)    Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2016 sul dumping sociale nell'Unione europea [2015/2255(INI)].
(8)    Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa [2013/2112(INI)].
(9)    Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2017 su un pilastro europeo dei diritti sociali [2016/2095(INI)].
(10)    Orientamento generale del Consiglio sulla proposta di direttiva recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori, 13612/17, 24 ottobre 2017.
(11)    Il discorso sullo stato dell'Unione 2017 è disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_it .
(12)    COM(2016) 128 final.
(13)    COM(2016) 815 final.
(14)    COM(2017) 0278 final.
(15)    COM(2017) 277 final e COM(2017) 281.
(16)    Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI") (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11).
(17)    Direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (GU L 128 del 30.4.2014, pag. 8).
(18)    Regolamento (UE) 589/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1).
(19)    Decisione (UE) 2016/344 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 12).
(20)    "Un nuovo inizio per l'Europa - Il mio programma per l'occupazione, la crescita, l'equità e il cambiamento democratico - Orientamenti politici per la prossima Commissione europea" è consultabile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/commission/publications/president-junckers-political-guidelines_it .
(21)    Per una panoramica delle priorità del mercato unico si veda: https://ec.europa.eu/commission/priorities/internal-market_it .
(22)    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno sportello digitale unico di accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 [COM(2017)256 final].
(23)    Raccomandazione 2013/461/UE della Commissione, del 17 settembre 2013, sui principi di funzionamento di SOLVIT (GU L 249 del 19.9.2013, pag. 10).
(24)    Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell'UE", COM(2017) 534.
(25)    SWD(2018) 68.
(26)    Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea sulle agenzie decentrate: https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_it.pdf .
(27)    Relazione speciale n. 6/2018, "Libera circolazione dei lavoratori: la libertà fondamentale è garantita, ma un'assegnazione più mirata dei fondi UE faciliterebbe la mobilità dei lavoratori", consultabile al sito della CCE: https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=44964 .
(28)    SEC(2018) 144.
(29)    Per maggiori informazioni riguardo alla consultazione del comitato per il controllo normativo, si veda l'allegato 1 della relazione sulla valutazione d'impatto SWD(2018) 68.
(30)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(31)    Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(32)    Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).
(33)    Orientamenti per legiferare meglio, SWD(2017) 350.
(34)    GU C […] del […], pag. […].
(35)    GU C [...] del […], pag. […].
(36)    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 [COM(2016) 815 final].
(37)    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro [COM (2017)11 final].
(38)    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi [COM(2016) 128 final].
(39)    Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1).
(40)    Direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (GU L 128 del 30.4.2014, pag. 8).
(41)    Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1).
(42)    Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).
(43)    Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI") (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11).
(44)    Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1, rettifica nella GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1).
(45)    Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).
(46)    Regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (GU L 344 del 29.12.2010, pag. 1). 
(47)    Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2).
(48)    Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1).
(49)    Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).
(50)    Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 35).
(51)    Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51).
(52)    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda le prescrizioni di applicazione e fissa norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada [COM(2017) 278 final].
(53)    Regolamento [sportello digitale unico, COM(2017) 256 final].
(54)    Decisione n. 573/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI) (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 32).
(55)    Rete Enterprise Europe, https://een.ec.europa.eu/  
(56)    Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell'UE", COM(2017) 534.
(57)    Raccomandazione della Commissione, del 17 settembre 2013, sui principi di funzionamento di SOLVIT (GU L 249 del 19.9.2013, pag. 10).
(58)    Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).
(59)    COM(2016) 824 final e COM(2016) 823 final.
(60)    Orientamento generale parziale del Consiglio, del 26 ottobre 2017, in merito alla proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (13645/1/17).
(61)    Causa C-236/88, EU:C:1990:303, punto 17; causa C-202/97, EU:C:2000:75, punti 57-58; causa C-178/97, EU:C:2000:169, punti 44-45; causa C-2/05, EU:C:2006:69, punti 28-29; causa C-12/14, EU:C:2016:135, punti 39-41; causa C-359/16, EU:C:2018:63, punti 44-45.
(62)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Quadro europeo di interoperabilità - Strategia di attuazione" [COM(2017) 134 final].
(63)    Decisione (UE) 2015/2240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che istituisce un programma sulle soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini europei (programma ISA2) come mezzo per modernizzare il settore pubblico (GU L 318 del 4.12.2015, pag. 1).
(64)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(65)    Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1), la cui revisione è attualmente proposta nel documento COM(2017) 8 final.
(66)    Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(67)    Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(68)    Decisione 2009/17/CE della Commissione, del 19 dicembre 2008, che istituisce un comitato di esperti sul distacco dei lavoratori (GU L 8 del 13.1.2009, pag. 26).
(69)    Decisione (UE) 2016/344 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 12).
(70)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Quadro europeo di interoperabilità – Strategia di attuazione" [COM(2017) 134 final].
(71)    Decisione (UE) 2015/2240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che istituisce un programma sulle soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini europei (programma ISA2) come mezzo per modernizzare il settore pubblico (GU L 318 del 4.12.2015, pag. 1).
(72)    Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).
(73)    Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).
(74)    GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.
(75)    Regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU P 17 del 6.10.1958, pag. 385).
(76)    Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).
(77)    Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).
(78)    A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(79)     http://ec.europa.eu/priorities/publications/president-junckers-political-guidelines_it .
(80)    [Riferimento alla valutazione da inserire quando disponibile]
(81)    Regolamento [sportello digitale unico, COM(2017) 256 final].
(82)    Decisione n. 573/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI) (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 32).
(83)    Per informazioni sulla rete Enterprise Europe si veda il sito Internet: https://een.ec.europa.eu.
(84)    Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell'UE", COM(2017) 534.
(85)    Raccomandazione 2013/461/UE della Commissione, del 17 settembre 2013, sui principi di funzionamento di SOLVIT (GU L 249 del 19.9.2011, pag. 10).
(86)    Gli aspetti finanziari della presente proposta non pregiudicheranno la proposta della Commissione relativa al prossimo quadro finanziario pluriennale.
(87)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).
(88)    Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).
(89)    Cfr. gli articoli 11 e 17 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.
(90)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.