Bruxelles, 8.3.2018

COM(2018) 119 final

2018/0053(NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2018/120 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio fissa, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. Tali possibilità di pesca vengono di solito modificate più volte nel corso del periodo in cui sono in vigore.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Le misure proposte sono state elaborate in linea con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca e sono conformi alla politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Le misure proposte sono coerenti con le altre normative dell'Unione, in particolare in materia di ambiente.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Gli obblighi dell'Unione in materia di sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive trovano il loro fondamento giuridico nell'articolo 2 del nuovo regolamento di base della PCP.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

Proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per la ragione seguente: la PCP è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

Scelta dell'atto giuridico

Strumento proposto: regolamento.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente

Consultazioni dei portatori di interessi

La proposta tiene conto delle osservazioni dei portatori di interessi, dei consigli consultivi, delle amministrazioni nazionali, delle organizzazioni dei pescatori e delle organizzazioni non governative.

Assunzione e uso di perizie

La proposta si basa sui pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

Valutazione d'impatto

L'ambito di applicazione del regolamento sulle possibilità di pesca è circoscritto dall'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.

Efficienza normativa e semplificazione

Non pertinente.

Diritti fondamentali

Non pertinente.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Le misure proposte non hanno alcuna incidenza sul bilancio.

5.ALTRI ELEMENTI

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Le modifiche proposte mirano a modificare il regolamento (UE) 2018/120 come descritto nel prosieguo.

Il cicerello è una specie dal ciclo vitale breve per la quale i pareri scientifici sono disponibili nella seconda metà di febbraio, mentre la campagna di pesca inizia già ad aprile. Nel regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio i limiti del totale ammissibile di catture (TAC) erano fissati a zero. Essi dovrebbero pertanto essere modificati in linea con il più recente parere scientifico del CIEM.

Nel 2017 il CIEM ha modificato nel suo parere le zone di gestione del cicerello sulla base del valore di riferimento relativo al 2016. Alcune di queste zone di gestione rivedute non coincidono con le acque dell'Unione del Mare del Nord. Benché principalmente situata nelle acque norvegesi, la zona di gestione 3r del cicerello copre in parte anche le acque dell'Unione, con alcuni importanti banchi di pesca transzonali tra le zone di gestione 2r e 3r. Dal parere del CIEM relativo al 2018 risulta che, in media, l'8% delle catture nella zona di gestione 3r è prelevato in acque UE. Su questa base è stabilito un TAC per le acque UE della zona di gestione 3r.

2018/0053 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2018/120 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

1)Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio 1 fissa, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.

2)Nel regolamento (UE) 2018/120 il totale ammissibile di catture (TAC) per il cicerello nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 era fissato a zero. Il cicerello è una specie dal ciclo vitale breve per la quale i pertinenti pareri scientifici sono disponibili nella seconda metà di febbraio, mentre la campagna di pesca inizia già ad aprile.

3)I limiti di cattura per il cicerello nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 dovrebbero ora essere modificati in linea con il più recente parere scientifico del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) pubblicato il [23 febbraio 2018].

4)Per le attività di pesca del cicerello, le divisioni CIEM 2a e 3a e la sottozona CIEM 4 sono suddivise in zone di gestione sulla base di pareri scientifici. La zona di gestione 3r è principalmente situata nelle acque norvegesi. Tuttavia essa copre in parte anche le acque dell'Unione, con alcuni importanti banchi di pesca transzonali tra le zone di gestione 2r e 3r. Dal parere del CIEM risulta che, in media, l'8% delle catture nella zona di gestione 3r è prelevato nelle acque dell'Unione. I limiti di cattura per le acque dell'Unione della zona di gestione 3r dovrebbero essere stabiliti in conformità di tale parere.

5)Il regolamento (UE) 2018/120 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

6)I limiti di cattura previsti dal regolamento (UE) 2018/120 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2018. È pertanto opportuno che anche le disposizioni introdotte dal presente regolamento modificativo relative ai limiti di cattura si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IA del regolamento (UE) 2018/120 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1).

Bruxelles,8.3.2018

COM(2018) 119 final

ALLEGATO

della

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2018/120 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca


ALLEGATO

Nell'allegato IA del regolamento (UE) 2018/120 la tabella relativa alle possibilità di pesca per il cicerello nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a e 3a e della sottozona CIEM 4 è sostituita dalla seguente:

"

Specie:

Cicerello e catture accessorie connesse

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 2a, 3a e 4(1)

 

Ammodytes spp.

 

 

 

 

Danimarca

 

195 875

(2)

TAC analitico

 

 

Regno Unito

4 282

(2)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

300

(2)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Svezia

7 193

(2)

Unione

207 650

TAC

207 650

(1)

Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

(2)

Fino al 2% del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano e sgombro (OT1/*2A3A4). Le catture accessorie di merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9% del contingente. 

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all'allegato IID:

Zona: Acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello

1r

2r(1)

3r

4

5r

6

7r

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Danimarca

126 837

4 717

 8 177

55 979

 0

 165

 0

Regno Unito

2 772

103

 179

1 224

 0

 4

 0

Germania

194

 7

 13

 86

 0

 0

 0

Svezia

4 658

173

 300

2 056

 0

 6

 0

Unione

134 461

5 000

 8 669

59 345

 0

 175

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

134 461

5 000

 8 669

59 345

 0

 175

 0

 (1) Nella zona di gestione 2r il TAC può essere pescato unicamente come TAC di controllo con un corrispondente protocollo di campionamento per l'attività di pesca.

 

 

 

 

 

 

 

"