Bruxelles, 8.3.2018

COM(2018) 115 final

2018/0050(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mediterraneo occidentale

{SWD(2018) 59 final}
{SWD(2018) 60 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il Mediterraneo occidentale è una delle sottoregioni più sviluppate del Mediterraneo in termini di attività di pesca. Essa rappresenta circa il 31% degli sbarchi totali effettuati nel Mediterraneo (1,35 miliardi di euro su un totale di 4,76 miliardi di euro) e circa il 19% della flotta peschereccia ufficialmente notificata operante in questo mare 1 .

Pur non rappresentando la maggior parte degli sbarchi, la pesca di specie demersali è particolarmente apprezzata dai pescatori a motivo del suo elevato valore commerciale. Le attività di pesca demersale nel Mediterraneo sono estremamente complesse e interessano numerose specie di pesci e crostacei. Le principali specie demersali catturate nel Mediterraneo occidentale sono il nasello (Merluccius merluccius), la triglia di fango (Mullus barbatus), il gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea), il gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), il gambero viola (Aristeus antennatus) e lo scampo (Nephrops norvegicus). Tali attività di pesca interessano un elevato numero di specie e alcuni stock ittici sono distribuiti nelle acque territoriali di più di uno Stato membro. La pesca di specie demersali è principalmente praticata con reti da traino (maggiore capacità di cattura e potenza di flotta), ma anche attrezzi passivi quali tramagli, reti da imbrocco, trappole e palangari svolgono un ruolo importante.

Attualmente la pesca di specie demersali nel Mediterraneo occidentale è gestita mediante piani di gestione nazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio (il "regolamento Mediterraneo") 2 . L'Italia ha adottato tre piani di gestione per i pescherecci da traino nell'ambito di un unico atto legislativo nel 2011 3 ; la Francia ha adottato un piano di gestione per i pescherecci da traino nel 2013 4 e lo stesso vale per la Spagna, il cui piano è entrato in vigore nel 2013 5 . I piani si basano sul controllo degli elementi di input, e mirano cioè a limitare lo sforzo di pesca. Di norma questo approccio di gestione comporta misure quali restrizioni applicabili agli attrezzi da pesca e al numero di autorizzazioni di pesca e licenze, la fissazione di un numero massimo di giorni di pesca nonché cessazioni permanenti o temporanee dell'attività. A livello dell'Unione è stato adottato nel 2016 un piano triennale in materia di rigetti 6 7 per attuare l'obbligo di sbarco stabilito all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 8 (il regolamento sulla PCP) per le specie cui si applica una taglia minima di riferimento per la conservazione. A livello internazionale la CGPM ha adottato nel 2009 una raccomandazione per una zona di restrizione della pesca nel Golfo del Leone (la parte settentrionale del Mediterraneo occidentale) per proteggere le aggregazioni riproduttive (in particolare per il nasello) e gli habitat sensibili di acque profonde 9 . Come spiegato nel prosieguo, tali misure non sono sufficientemente restrittive per indirizzare le attività di pesca verso gli obiettivi di conservazione stabiliti nell'ambito del regolamento Mediterraneo e della politica comune della pesca (PCP).

La maggior parte degli stock commerciali nel Mediterraneo occidentale è sfruttata a livelli di gran lunga superiori agli intervalli di mortalità per pesca compatibili con il conseguimento degli obiettivi di rendimento massimo sostenibile (FMSY): oltre l'80% degli stock valutati è sovrasfruttato in questa sottoregione 10 . Inoltre, per alcuni di questi stock la biomassa è prossima al valore limite di riferimento (BLIM) 11 , il che indica un'elevata probabilità di esaurimento dello stock. Nasello e triglia di fango sono gli stock più frequentemente sovrasfruttati, con pressioni di pesca che attualmente superano fino a 10 volte gli obiettivi stimati di FMSY È altamente probabile che molti altri stock di cui non si conosce lo stato si trovino nella stessa situazione. In varie consultazioni effettuate nel 2015 e nel 2016, in particolare nell'ambito del "processo di Catania", le parti interessate hanno unanimemente riconosciuto lo stato di grave sovrasfruttamento degli stock ittici del Mediterraneo. Inoltre, la comunità scientifica a livello europeo e internazionale ha ripetutamente sottolineato la necessità di prendere misure urgenti per ridurre gli elevati livelli di sovrasfruttamento delle risorse in tutto il bacino del Mediterraneo.

La presente proposta intende affrontare i livelli elevati di pesca eccessiva e l'inefficienza del quadro normativo, introducendo per la prima volta un piano pluriennale a livello dell'UE. Il suo scopo è conseguire gli obiettivi della PCP (articolo 2) nella pesca di specie demersali nel Mediterraneo occidentale, in particolare per garantire che le attività di pesca siano ecosostenibili nel lungo termine e che siano gestite in modo da produrre benefici economici, sociali e occupazionali. Il piano faciliterà inoltre l'attuazione dell'obbligo di sbarco e l'adozione di un approccio regionalizzato, che consentirà agli Stati membri interessati di partecipare alla definizione delle misure di gestione.

Il regolamento sulla PCP stabilisce un quadro generale e identifica le situazioni in cui il Consiglio e il Parlamento europeo devono adottare piani pluriennali. Più precisamente:

l'articolo 9 stabilisce i principi e gli obiettivi dei piani pluriennali. In particolare, devono essere adottate misure di conservazione intese a ricostituire e mantenere gli stock ittici al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY);

l'articolo 10 definisce il contenuto dei piani pluriennali. Gli obiettivi specifici quantificabili corrispondenti ai rendimenti massimi sostenibili sono espressi come intervalli di valori FMSY. Ciò garantisce una certa flessibilità per tener conto delle attività di pesca multispecifica e maggiore coerenza nella definizione delle misure di gestione per i vari stock, in quanto lascia un certo margine di manovra. Gli obiettivi specifici devono essere integrati da misure di salvaguardia associate a valori precauzionali e valori limite di riferimento per la conservazione;

l'articolo 15 dispone che i piani specifichino le modalità per l'attuazione dell'obbligo di sbarco, e segnatamente: disposizioni specifiche per le attività di pesca o le specie cui si applica l'obbligo di sbarco; esenzioni, comprese esenzioni de minimis, a concorrenza massima del 5% del totale annuo delle catture di tutte le specie soggette all'obbligo di sbarco; disposizioni sulla documentazione delle catture; se del caso, fissazione di taglie minime di riferimento per la conservazione;

l'articolo 18 istituisce un quadro per la cooperazione regionale in materia di misure di conservazione. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto possono presentare raccomandazioni comuni sulle misure che devono essere adottate dalla Commissione nei casi in cui le è stato conferito il potere di adottare atti di esecuzione o atti delegati per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nel piano. Il piano istituisce una cooperazione regionale tra gli Stati membri per l'adozione di disposizioni concernenti l'obbligo di sbarco e di misure di conservazione specifiche per taluni stock.

La sezione 5 passa in rassegna le disposizioni specifiche del piano pluriennale.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta di piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mediterraneo occidentale è conforme al regolamento sulla PCP e ai piani pluriennali già adottati per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico 12 , gli stock demersali nel Mare del Nord 13 e le specie di piccoli pelagici nel Mare Adriatico 14 .

Il regolamento Mediterraneo stabilisce misure tecniche di conservazione quali dimensioni minime di maglia, distanze e profondità minime per l'uso degli attrezzi da pesca e taglie minime di sbarco. Molte di queste misure saranno sostituite se sarà adottata la proposta della Commissione di un regolamento relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche 15 .

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta e i suoi obiettivi sono coerenti con le altre normative dell'Unione, in particolare le normative in materia ambientale come quelle contemplate nella direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino 16 e con l'obiettivo di garantire il "buono stato ecologico" delle acque marine dell'UE entro il 2020.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Sussidiarietà

La proposta riguarda la conservazione delle risorse biologiche marine, che rientra nella competenza esclusiva dell'UE. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Proporzionalità

Le misure proposte ottemperano al principio di proporzionalità in quanto sono adeguate e necessarie; inoltre non è disponibile nessun'altra misura meno restrittiva in grado di raggiungere gli obiettivi strategici perseguiti.

Scelta dell'atto giuridico

Lo strumento proposto è un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

Consultazioni dei portatori di interessi

Nel 2016 e 2017 sono state condotte ampie consultazioni dei portatori di interesse al fine di: i) sensibilizzare sull'allarmante situazione della maggior parte degli stock ittici nel Mediterraneo; ii) creare un consenso sulla necessità di un'azione urgente a livello nazionale, dell'UE e internazionale; e iii) raccogliere contributi e pareri dal maggior numero possibile di portatori di interesse sulle migliori strategie per affrontare la situazione.

A fini di semplificazione, le attività di consultazione si sono svolte nell'ambito di tre contesti: il Consiglio consultivo per il Mediterraneo, il "processo di Catania" e la consultazione pubblica.

Consiglio consultivo per il Mediterraneo (MEDAC)

Il MEDAC è l'organizzazione delle parti interessate del settore della pesca più rappresentativa per la regione del Mediterraneo. Esso rappresenta tutte le parti interessate dalla presente iniziativa: il settore della pesca (compresa la pesca artigianale), i sindacati e altri gruppi di interesse quali organizzazioni ambientaliste, organizzazioni dei consumatori e associazioni della pesca sportiva/ricreativa che operano nell'area del Mediterraneo nell'ambito della PCP.

Nel 2017 il MEDAC ha organizzato quattro riunioni specifiche sul piano pluriennale, cui hanno partecipato rappresentanti dell'industria, delle amministrazioni della pesca degli Stati membri, comunità di ricerca scientifica, l'Agenzia europea di controllo della pesca e la DG MARE. I lavori si sono conclusi con l'adozione di un parere nel novembre 2017 17 . La maggior parte degli elementi raccomandati dal MEDAC è stata inclusa nella presente proposta:

l'ambito di applicazione per quanto riguarda la copertura geografica, gli stock e gli attrezzi da pesca (ivi compreso per la pesca ricreativa);

l'uso di possibilità di pesca basate su limitazioni dello sforzo (espresso in giorni in mare/pescherecci per giorno) in conformità dei pareri scientifici;

l'estensione del divieto degli attrezzi a strascico di fondo da 50 m a una profondità atta a proteggere in modo più efficace gli habitat costieri che svolgono una funzione essenziale per le risorse ittiche;

il ricorso a fermi spazio-temporali per proteggere le zone di riproduzione e crescita;

l'aggiornamento delle taglie minime di sbarco delle specie elencate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio.

Due elementi (l'introduzione di sistemi elettronici di monitoraggio per tutti i pescherecci soggetti al piano pluriennale e il sostegno supplementare del FEAMP) non sono stati inclusi nella proposta, in quanto sono stati ritenuti più idonei quadri giuridici trasversali.

Il "processo di Catania"

Nel febbraio 2016 i partecipanti della riunione ad alto livello che ha segnato l'inizio del processo di Catania hanno riconosciuto i progressi compiuti nella formulazione di pareri scientifici, nella cooperazione intergovernativa instaurata nell'ambito della CGPM e, in misura minore, nell'adozione di misure di gestione per alcuni stock ittici. È stato però rilevato che tali progressi non si sono tradotti in un miglioramento dello stato degli stock ittici. Nel Mar Mediterraneo oltre il 90% degli stock ittici commerciali soggetti a valutazione è sfruttato al di là dei limiti biologici di sicurezza, e per molti stock non si dispone di alcuna valutazione. A fronte di questa situazione i partecipanti hanno unanimemente auspicato un rinnovato impegno per l'adozione di misure specifiche intese a ricostituire le risorse alieutiche nel Mediterraneo.

Nel giugno 2016, sulla scia di questo slancio politico, i direttori della pesca degli otto Stati membri che si affacciano sul Mediterraneo si sono riuniti nell'intento di andare al di là degli impegni generici destinati a rimanere sulla carta e di fare in modo che l'UE adotti misure concrete all'altezza delle sue responsabilità. Essi hanno inoltre individuato settori prioritari per l'adozione di ulteriori misure nazionali. Per il Mediterraneo occidentale, la Francia e la Spagna hanno proposto di istituire congiuntamente un fermo spazio-temporale nel Golfo del Leone al fine di ridurre lo sforzo di pesca e migliorare la selettività per il nasello.

Il processo di consultazione si è concluso nel marzo 2017 con la firma di una dichiarazione ministeriale sulla sostenibilità della pesca nel Mediterraneo 18 , che stabilisce un nuovo quadro strategico per la gestione della pesca nella regione e un pacchetto comprendente cinque azioni con risultati quantificabili per i prossimi 10 anni. Questa iniziativa è parte integrante di un'azione adottata a livello dell'UE per ricondurre gli stock ittici a livelli sostenibili nel Mediterraneo occidentale.

Consultazione pubblica

Tra il 30 maggio e il 30 settembre 2016 la DG MARE ha svolto una consultazione pubblica su internet concernente un "piano pluriennale per le attività di pesca dirette al prelievo di stock demersali nel Mediterraneo occidentale". Obiettivo generale della consultazione era raccogliere contributi e pareri dalle parti interessate, in particolare nella fase iniziale di stesura del piano.

Ai partecipanti è stato chiesto di compilare un questionario comprendente domande chiuse e aperte; sei domande riguardavano i partecipanti stessi e 18 vertevano sugli aspetti biologici, tecnici e socioeconomici della pesca demersale nel Mediterraneo occidentale. Gli argomenti trattati comprendevano la percezione del problema, le opzioni di gestione nonché l'ambito di applicazione e il contenuto di un eventuale piano pluriennale.

Dalla consultazione sono emerse le seguenti conclusioni principali 19 :

(1)la grande maggioranza dei rispondenti ha riconosciuto che il quadro di gestione attuale, costituito da piani di gestione nazionali adottati a norma del regolamento Mediterraneo, non è sufficiente per conseguire gli obiettivi della PCP. Inoltre il 67% degli interpellati ritiene che il fatto di integrare il quadro vigente con misure a breve termine a livello nazionale o dell'Unione non consentirebbe di raggiungere gli obiettivi fissati;

(2)la maggior parte dei partecipanti ritiene che il quadro di gestione attuale sia stato applicato in modo inadeguato sotto molti aspetti, e in maniera disomogenea nei vari paesi e nelle varie flotte pescherecce. Due fattori principali hanno contribuito alla sua scarsa efficacia: i) la mancata partecipazione delle parti interessate (compreso il settore della pesca) all'elaborazione delle misure; e ii) la mancanza di controlli efficaci;

(3)la maggior parte dei rispondenti ritiene che un piano pluriennale dell'UE per la pesca demersale nel Mediterraneo occidentale costituisca la migliore soluzione a lungo termine. Tale approccio è giustificato da fattori quali la multispecificità della pesca, il numero di Stati membri interessati e le interazioni fra i vari attrezzi e tipi di pesca;

(4)la grande maggioranza dei partecipanti ritiene che il piano pluriennale dovrebbe includere i seguenti obiettivi: i) raggiungere rendimenti massimi sostenibili; ii) adottare un quadro di gestione efficace e trasparente; iii) rafforzare i sistemi di controllo, monitoraggio e sorveglianza; e iv) assicurare la stabilità socioeconomica del settore della pesca;

(5)nell'ambito della consultazione pubblica si è inoltre cercato di individuare misure alternative per la pesca demersale nel Mediterraneo. Tra queste misure, la fissazione di TAC ha riscosso il sostegno delle ONG e dei cittadini, ma non delle associazioni di pescatori o delle amministrazioni pubbliche, che sottolineano la difficoltà di applicare un sistema di TAC alla pesca multispecifica;

(6)per quasi tutti i rispondenti il fatto di combinare un regime di gestione dello sforzo di pesca con misure tecniche di conservazione rappresenta il modo migliore per gestire la pesca demersale nel Mediterraneo occidentale. Le misure che hanno riscosso il più ampio consenso sono i fermi spazio-temporali, le modifiche tecniche intese a migliorare la selettività, le taglie minime di riferimento per la conservazione e i regimi di cogestione.

Assunzione e uso di perizie

Gli aspetti scientifici e tecnici della presente iniziativa sono stati esaminati in primo luogo dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), dalla DG MARE e dall'Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (EUMOFA). Due gruppi di lavoro di esperti dello CSTEP si sono riuniti nel 2015 e nel 2016 per procedere a una valutazione biologica delle opzioni strategiche e formulare pareri su vari aspetti del piano pluriennale. Nel 2017 i servizi della Commissione hanno proceduto a una mappatura dei portatori di interesse e a un'analisi socioeconomica. L'EUMOFA ha fornito dati supplementari sulle dinamiche di mercato nel Mediterraneo occidentale.

La valutazione dello stato degli stock demersali nel Mediterraneo occidentale si basa sui più recenti lavori dello CSTEP e del Comitato scientifico consultivo della CGPM.

Altri due studi hanno contribuito alla presente iniziativa:

una valutazione retrospettiva del regolamento Mediterraneo 20 è stata utilizzata per esaminare l'attuazione del regolamento da parte degli Stati membri e valutarne il contributo al conseguimento degli obiettivi della PCP. Lo studio di caso del Golfo del Leone è stato determinante per definire la natura del problema; e

l'analisi approfondita dei piani di gestione degli Stati membri realizzata dallo CSTEP 21 , 22 ha contribuito alla definizione del problema, in particolare per quanto riguarda i motivi per cui i piani sono stati ritenuti insufficienti a raggiungere livelli di pesca sostenibili entro il 2020.

Ulteriore documentazione è stata ricavata da pubblicazioni scientifiche, relazioni tecniche e libri.

Valutazione d'impatto

La Commissione ha elaborato una valutazione d'impatto in conformità con gli orientamenti per legiferare meglio. In tale contesto essa ha raccolto e analizzato tutte le prove necessarie a sostegno dell'iniziativa. L'obiettivo era verificare l'esistenza di un problema, delineare le principali opzioni strategiche e valutare i potenziali impatti ambientali, sociali ed economici.

Due problemi principali caratterizzano la pesca demersale nel Mediterraneo occidentale: il massiccio sovrasfruttamento delle risorse e l'inefficienza del quadro normativo. L'uso eccessivo della capacità di pesca (troppi pescherecci e sforzo di pesca troppo elevato) costituisce la principale causa del sovrasfruttamento. Allo stesso tempo, il quadro normativo attuale è inefficace a causa del suo limitato campo di applicazione, di un'attuazione lenta e carente e dello scarso coinvolgimento delle parti interessate. A questi problemi sono riconducibili, direttamente o indirettamente, lo stato allarmante in cui versano gli stock demersali (oltre l'80% degli stock valutati è sovrasfruttato e il livello di biomassa di alcuni di essi è molto basso, cosa che comporta un rischio elevato di esaurimento), le implicazioni socioeconomiche per i pescatori e il settore della pesca e gli impatti sull'ambiente marino.

Le problematiche sopra descritte interessano principalmente le flotte UE di Francia, Italia e Spagna. Secondo i dati del quadro per la raccolta dei dati nel settore della pesca dell'UE, la presente iniziativa potrebbe interessare circa 13 000 navi 23 . Di queste, circa il 76% sono italiane, il 15% spagnole e il 9% francesi. I segmenti di flotta più piccoli sono per lo più costituiti da attrezzi fissi e palangari (quasi 10 400 imbarcazioni per un totale di catture di circa 1 500 tonnellate), quelli più grandi da reti a strascico (quasi 2 800 imbarcazioni per un totale di catture di circa 13 500 tonnellate). La maggior parte delle imprese di pesca sono microimprese (in media, l'89% delle imprese ha una sola imbarcazione).

In questo contesto sono state esaminate tre opzioni strategiche:

opzione 1: "nessun cambiamento" o mantenimento dello status quo (continuerebbe quindi ad applicarsi il quadro normativo attuale) - si tratta dello scenario di riferimento rispetto al quale confrontare le altre opzioni;

opzione 2: "modifica del quadro di gestione attuale" - si procederebbe alla revisione dei piani di gestione nazionali per includervi gli obiettivi della PCP, in particolare mediante modifiche dell'attuale ambito di applicazione (in termini di stock ittici, attività di pesca e zona di applicazione), nuovi obiettivi di conservazione (quale il rendimento massimo sostenibile) e obiettivi specifici quantificabili con le relative scadenze e nuove misure di salvaguardia; e

opzione 3: "adozione di un piano pluriennale a livello dell'UE" - si tratterebbe di assicurare che le flotte dell'UE che praticano la pesca di stock demersali nel Mediterraneo occidentale siano disciplinate da un quadro normativo semplificato e integrato a livello dell'UE.

Tenuto conto di tutte le prove raccolte e analizzate nell'ambito del processo di valutazione d'impatto, l'opzione prescelta è la terza: un piano pluriennale a livello dell'UE. Tale scelta è motivata dalle seguenti ragioni:

(1)il piano pluriennale produrrebbe maggiori effetti positivi per l'ambiente. In particolare, la probabilità di conseguire i tassi-obiettivo di mortalità per pesca per tutti gli stock sarebbe del 36% circa, valore che, pur essendo ancora lontano dall'obiettivo dell'MSY, fornisce risultati migliori rispetto alle opzioni 1 (0%) e 2 (28%);

(2)per il 70% degli stock valutati la biomassa riproduttiva (SSB) aumenterebbe oltre il valore precauzionale di riferimento (BPA), contro il 5% per l'opzione 1 e il 72% per l'opzione 2. Il piano introdurrebbe inoltre misure di salvaguardia per la biomassa predefinite per ricostituire gli stock scesi al di sotto dei limiti biologici di sicurezza, cosa che aumenterebbe la probabilità di mantenere livelli di biomassa sostenibili. Anche l'obiettivo dell'FMSY risulterebbe più difficile da conseguire con l'opzione 2 che con il piano, per due ragioni fondamentali: i) per ottenere un quadro di gestione efficace dovrebbero essere soddisfatte molte più condizioni (ad esempio, maggiore cooperazione, coordinamento, armonizzazione tra gli Stati membri); e ii) il fatto di modificare il quadro attuale non garantirebbe in alcun modo il superamento delle carenze finora osservate nell'esecuzione delle norme;

(3)se in un primo tempo, a causa della riduzione dello sforzo di pesca, il piano comporterebbe costi più elevati in termini di occupazione e redditività, i risultati socioeconomici dovrebbero migliorare in tutte le flotte entro il 2025, data in cui solo per una flotta sussisterebbe un rischio finanziario (rischio che interesserebbe nove segmenti di flotta nell'opzione 1 e quattro nell'opzione 2);

(4)rispetto agli attuali piani di gestione nazionali, un piano pluriennale risulterebbe semplificato (un unico quadro normativo), stabile (basato su una prospettiva a lungo termine) e trasparente (i tre Stati membri interessati porterebbero insieme la mortalità per pesca a livelli sostenibili);

(5)i piani pluriennali sono più conformi alla riforma della PCP, in particolare all'articolo 2, in quanto costituiscono lo strumento di gran lunga più consono a gestire lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici.

Infine, dall'ampia consultazione pubblica è emerso che la maggior parte dei soggetti interessati (amministrazioni pubbliche, settore della pesca, ONG e cittadini) ritiene che un piano pluriennale dell'UE rappresenti la migliore soluzione per gestire la pesca demersale nel Mediterraneo occidentale.

Efficienza normativa e semplificazione

Pur non rientrando nel programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT) della Commissione, la presente proposta consentirebbe di istituire un quadro di gestione più semplice, stabile e trasparente. Al termine di un periodo di transizione, il piano pluriennale favorirebbe la semplificazione in quanto sostituirebbe le numerose disposizioni attualmente contenute nei piani di gestione nazionali e assicurerebbe maggiore coerenza tra i vari strumenti di gestione utilizzati per questo tipo di pesca.

La proposta consentirebbe inoltre di disporre di un sistema più chiaro per tradurre in misure di gestione i pareri scientifici. Gli scienziati formulerebbero pareri annuali, anche per quanto riguarda le limitazioni dello sforzo intese a garantire livelli di pesca sostenibili, che confluirebbero in una proposta annuale della Commissione nel regolamento sulle possibilità di pesca.

Diritti fondamentali

Non pertinente.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Il monitoraggio di alcuni degli effetti delle misure di gestione rientra nelle attività normalmente associate all'attuazione della PCP. In applicazione della normativa dell'UE sulla raccolta dei dati, gli Stati membri raccolgono già i dati necessari per monitorare gli impatti socioeconomici e ambientali della proposta. Lo CSTEP fornisce già pareri scientifici sugli stock demersali considerati (nasello, triglia di fango, gambero viola, gambero rosa mediterraneo, gambero rosso e scampo). Le ripercussioni sui mercati saranno esaminate dall'Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (EUMOFA).

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sulla PCP, i piani pluriennali comportano una prima valutazione ex post e valutazioni successive, in particolare per tener conto dell'evoluzione dei pareri scientifici. Il piano e i relativi impatti sarebbero valutati dallo CSTEP cinque anni dopo l'entrata in vigore. Successivamente la Commissione riferirebbe al riguardo al Parlamento europeo e al Consiglio. Non è possibile procedere a una valutazione in tempi più rapidi, in quanto dovrà trascorrere un certo periodo di tempo tra l'entrata in vigore del piano e il momento in cui saranno disponibili i dati necessari per la valutazione. Tuttavia, la frequenza di valutazione non osta a che il legislatore modifichi il piano in funzione degli sviluppi scientifici, politici o socioeconomici.

Documenti esplicativi

Non pertinente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

I principali elementi del piano, in linea con le disposizioni sui principi, gli obiettivi e il contenuto dei piani pluriennali (articoli 9 e 10 del regolamento sulla PCP), sono i seguenti:

ambito di applicazione: la proposta si applica agli stock interessati dalla pesca demersale (nasello, triglia di fango, gambero rosa mediterraneo, gambero viola, gambero rosso e scampo), agli stock oggetto di catture accessorie e ad altri stock demersali per i quali non si dispone di dati sufficienti. Essa si applica inoltre alle attività di pesca commerciali e ricreative che sfruttano tali stock nel Mediterraneo occidentale (sottozone 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 della CGPM) ;

obiettivi: la proposta intende contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento sulla PCP, e in particolare al raggiungimento del rendimento massimo sostenibile, applicando l'approccio precauzionale e l'approccio basato sugli ecosistemi. Essa faciliterà inoltre l'attuazione dell'obbligo di sbarco;

obiettivi specifici quantificabili: i tassi-obiettivo di mortalità per pesca proposti sono intervalli di valori FMSY, espressi in termini di biomassa riproduttiva, da conseguire entro il 2020. Tali intervalli di valori consentirebbero di gestire gli stock sulla base dell'MSY e offrirebbero nel contempo una certa flessibilità nel contesto di attività di pesca multispecifiche;

valori di riferimento per la conservazione: i valori di riferimento per la conservazione proposti, espressi in termini di biomassa riproduttiva, sono conformi ai pareri scientifici per il Mediterraneo. La proposta introduce per ogni stock un valore limite di riferimento (o biomassa limite, BLIM) che indica un grave rischio di esaurimento dello stock e un valore precauzionale di riferimento (o biomassa precauzionale, BPA) come margine di sicurezza;

misure di salvaguardia e misure correttive: la proposta introduce misure di salvaguardia intese a consentire la ricostituzione degli stock in caso di superamento del valore limite o del valore precauzionale di riferimento. Tali misure potrebbero consistere in diverse azioni, tra cui misure di emergenza della Commissione o degli Stati membri;

regime di gestione dello sforzo di pesca: la proposta introduce un regime di gestione dello sforzo di pesca a livello dell'UE per tutte le navi operanti con reti da traino nelle zone e per le categorie di lunghezza di nave di cui all'allegato I. Ogni anno, sulla base dei pareri scientifici, il Consiglio stabilirà lo sforzo di pesca massimo consentito (numero di giorni di pesca) per ciascun gruppo di sforzo e Stato membro. In linea con i pareri scientifici, la proposta prevede inoltre una riduzione significativa dello sforzo nel primo anno di attuazione;

zone vietate alla pesca: a titolo di misura complementare, la proposta prevede un fermo spazio-temporale inteso a vietare l'uso di reti da traino all'interno dell'isobata di 100 metri dal 1º maggio al 31 luglio di ogni anno. Ciò consentirebbe di riservare la fascia costiera agli attrezzi più selettivi, al fine di proteggere le zone di riproduzione e gli habitat sensibili e favorire la sostenibilità sociale della pesca artigianale. Data l'importanza socio-economica e l'urgente necessità di ridurre l'elevata mortalità per pesca del nasello, si propone di istituire, nell'ambito della regionalizzazione, ulteriori zone di divieto per proteggere i riproduttori di nasello;

obbligo di sbarco: la proposta introduce modalità dettagliate per l'attuazione a lungo termine dell'obbligo di sbarco, e segnatamente le disposizioni connesse alla regionalizzazione necessarie per estendere e/o modificare le esenzioni per le specie per le quali sono stati dimostrati alti tassi di sopravvivenza e le esenzioni de minimis;

cooperazione regionale: la proposta istituisce una cooperazione regionale tra gli Stati membri finalizzata all'adozione di disposizioni concernenti l'obbligo di sbarco e di misure di conservazione specifiche, comprese misure tecniche, per taluni stock;

monitoraggio e valutazione: la proposta introduce un monitoraggio scientifico inteso a valutare i progressi compiuti verso il conseguimento del rendimento massimo sostenibile per gli stock interessati dalla pesca demersale e, ove possibile, gli stock di catture accessorie. Si tratta di un aspetto di fondamentale importanza nel Mediterraneo, in quanto garantirà la valutazione periodica degli stock oggetto del piano. Il piano stesso sarà valutato dopo cinque anni di applicazione.

2018/0050 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mediterraneo occidentale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 24 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)La convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, di cui l'Unione è parte contraente, stabilisce obblighi in materia di conservazione, e in particolare l'obbligo di mantenere o ricostituire le popolazioni delle specie sfruttate a livelli atti a produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY).

(2)In occasione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile svoltosi a New York nel 2015, l'Unione e i suoi Stati membri si sono impegnati, entro il 2020, a regolamentare efficacemente il prelievo delle risorse e a porre fine alla pesca eccessiva, alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e alle pratiche di pesca distruttive, nonché ad attuare piani di gestione basati su dati scientifici, al fine di ricostituire gli stock ittici nel più breve tempo possibile riportandoli almeno a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile determinato in base alle loro caratteristiche biologiche.

(3)La dichiarazione ministeriale di Malta MedFish4Ever del 30 marzo 2017 25 stabilisce un nuovo quadro per la gestione della pesca nel Mediterraneo e delinea un programma di lavoro comprendente cinque azioni concrete per i prossimi 10 anni. Uno degli impegni assunti è istituire piani pluriennali.

(4)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 26 stabilisce le norme della politica comune della pesca (PCP) in linea con gli obblighi internazionali dell'Unione. La PCP deve contribuire alla protezione dell'ambiente marino, alla gestione sostenibile di tutte le specie sfruttate commercialmente e, in particolare, al conseguimento di un buono stato ecologico entro il 2020.

(5)La PCP prevede, tra gli altri, i seguenti obiettivi: garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine, applicare l'approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca e applicare un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi.

(6)Per conseguire gli obiettivi della PCP dovrebbero essere adottate misure di conservazione quali piani pluriennali, misure tecniche e misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.

(7)A norma degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, i piani pluriennali devono essere basati su pareri scientifici, tecnici ed economici. Secondo tali disposizioni, il piano pluriennale di cui al presente regolamento dovrebbe comprendere obiettivi generali, obiettivi specifici quantificabili associati a scadenze precise, valori di riferimento per la conservazione, misure di salvaguardia e misure tecniche intese ad evitare e ridurre le catture indesiderate.

(8)Per "migliore parere scientifico disponibile" si intende un parere scientifico accessibile al pubblico, basato sui dati e metodi scientifici più aggiornati e formulato o riesaminato da un organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale.

(9)La Commissione dovrebbe ottenere il migliore parere scientifico disponibile per gli stock che rientrano nell'ambito di applicazione del piano pluriennale. A tal fine essa dovrebbe consultare, in particolare, il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). In particolare, la Commissione dovrebbe ottenere un parere scientifico accessibile al pubblico, anche per quanto riguarda la pesca multispecifica, che tenga conto del piano previsto dal presente regolamento e indichi intervalli di FMSY e valori di riferimento per la conservazione (BPA and BLIM).

(10)Il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio 27 , che istituisce un quadro di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mediterraneo, prevede l'adozione di piani di gestione per la pesca praticata con reti da traino, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia, reti da circuizione e draghe nelle acque territoriali degli Stati membri.

(11)La Francia, l'Italia e la Spagna hanno adottato piani di gestione a norma del regolamento (CE) n. 1967/2006. Tuttavia, tali piani non sono coerenti tra loro e non tengono conto di tutti gli attrezzi utilizzati per lo sfruttamento degli stock demersali, né della distribuzione transzonale di alcuni stock e di alcune flotte di pesca. Inoltre, essi non hanno permesso di conseguire gli obiettivi stabiliti dalla PCP. Gli Stati membri e i portatori di interesse si sono dichiarati favorevoli all'elaborazione e all'attuazione di un piano pluriennale a livello dell'Unione per gli stock considerati.

(12)Lo CSTEP ha dimostrato che lo sfruttamento della maggior parte degli stock demersali nel Mediterraneo occidentale supera di gran lunga i livelli richiesti per conseguire il rendimento massimo sostenibile (MSY).

(13)È quindi opportuno istituire un piano pluriennale ("il piano") per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli stock demersali nel Mediterraneo occidentale.

(14)Il piano dovrebbe tenere conto della multispecificità delle attività di pesca e delle interazioni tra gli stock da queste interessati, vale a dire il nasello (Merluccius merluccius), la triglia di fango (Mullus barbatus), il gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), lo scampo (Nephrops norvegicus), il gambero viola (Aristeus antennatus) e il gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea). Esso dovrebbe inoltre tenere conto delle specie oggetto di catture accessorie e degli stock demersali per i quali non sono disponibili dati sufficienti. Il piano dovrebbe applicarsi alla pesca di specie demersali (in particolare con reti da traino, reti da posta fisse, trappole e palangari) praticata nelle acque dell'Unione o da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione del Mediterraneo occidentale.

(15)Tenuto conto dell'importanza di questo tipo di pesca, il piano di cui al presente regolamento dovrebbe applicarsi anche alla pesca ricreativa di stock demersali nel Mediterraneo occidentale. Nel caso in cui la pesca ricreativa abbia un impatto significativo sugli stock, il piano pluriennale di cui al presente regolamento dovrebbe prevedere la possibilità di misure di gestione specifiche.

(16)Il campo di applicazione geografico del piano pluriennale dovrebbe essere basato sulla distribuzione geografica degli stock risultante dai migliori pareri scientifici disponibili. Il miglioramento dei dati scientifici potrebbe rendere necessarie future modifiche della distribuzione geografica degli stock indicata nel piano pluriennale. Alla Commissione dovrebbe pertanto essere conferito il potere di adottare atti delegati per adeguare la distribuzione geografica degli stock indicata nel piano pluriennale nel caso in cui i pareri scientifici segnalino variazioni nella distribuzione geografica degli stock considerati.

(17)Il piano di cui al presente regolamento dovrebbe mirare a contribuire al raggiungimento degli obiettivi della PCP, e in particolare a conseguire e mantenere il rendimento massimo sostenibile per gli stock bersaglio, ad attuare l'obbligo di sbarco per gli stock demersali soggetti a taglia minima di riferimento per la conservazione e a promuovere un equo tenore di vita per quanti dipendono dalle attività di pesca, tenendo conto della pesca costiera e degli aspetti socioeconomici. Il piano dovrebbe inoltre applicare alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi, per mitigare quanto più possibile gli impatti delle attività di pesca sull'ecosistema marino. Esso dovrebbe essere conforme alla normativa ambientale dell'Unione, in particolare all'obiettivo di conseguire un buono stato ecologico entro il 2020 (in conformità della direttiva 2008/56/CE 28 ) e agli obiettivi della direttiva 2009/147/CE 29 e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio 30 .

(18)È opportuno stabilire un tasso-obiettivo di mortalità per pesca (F) che corrisponda all'obiettivo di conseguire e mantenere l'MSY a intervalli di valori compatibili con il conseguimento dell'MSY (FMSY). Tali intervalli, stabiliti sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, sono necessari per garantire una flessibilità che consenta di tenere conto dell'evoluzione dei pareri scientifici, contribuire all'attuazione dell'obbligo di sbarco e conciliare le esigenze della pesca multispecifica. Sulla base del piano, gli intervalli di valori sono calcolati in modo che il rendimento a lungo termine non subisca una riduzione superiore al 5% rispetto all'MSY. Inoltre, al limite superiore dell'intervallo di FMSY è applicato un tetto massimo affinché la probabilità che lo stock scenda al di sotto del valore limite di riferimento per la biomassa (BLIM) non sia superiore al 5%.

(19)Ai fini della fissazione delle possibilità di pesca, è opportuno stabilire intervalli di FMSY per uno "sfruttamento normale" e, fatto salvo il buono stato degli stock interessati, intervalli di FMSY più flessibili. Dovrebbe essere possibile fissare possibilità di pesca in base a tali intervalli più flessibili solo se dai pareri scientifici risulta che ciò è necessario per raggiungere gli obiettivi di cui al presente regolamento nella pesca multispecifica, per evitare che uno stock subisca danni causati da dinamiche intraspecie o interspecie o per limitare le fluttuazioni annuali delle possibilità di pesca.

(20)Per gli stock per i quali si dispone di obiettivi specifici relativi all'MSY, e ai fini dell'applicazione di misure di salvaguardia, è necessario stabilire valori di riferimento per la conservazione espressi come valori precauzionali di riferimento (BPA) e valori limite di riferimento (BLIM).

(21)Dovrebbero essere predisposte idonee misure di salvaguardia intese a garantire il conseguimento degli obiettivi specifici e l'avvio delle misure correttive eventualmente necessarie, in particolare se gli stock scendono al di sotto dei valori di riferimento per la conservazione. Le misure correttive dovrebbero comprendere misure di emergenza in conformità degli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013, possibilità di pesca e altre misure di conservazione specifiche.

(22)A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca devono rispettare gli obiettivi specifici, le scadenze e i margini stabiliti nei piani pluriennali. Ai fini del piano di cui al presente regolamento, l'espressione "possibilità di pesca" designa un diritto di pesca quantificato, espresso in termini di sforzo di pesca e/o di catture.

(23)Al fine di garantire un accesso trasparente alle attività di pesca e il conseguimento dei tassi-obiettivo di mortalità per pesca, è opportuno adottare un regime di gestione dello sforzo di pesca dell'Unione per le reti da traino, che costituiscono l'attrezzo principalmente utilizzato per lo sfruttamento degli stock demersali nel Mediterraneo occidentale. A tal fine è opportuno definire gruppi di sforzo per consentire al Consiglio di stabilire ogni anno lo sforzo di pesca massimo consentito, espresso in numero di giorni di pesca. Se necessario, il regime di gestione dello sforzo dovrebbe includere altri attrezzi da pesca.

(24)Considerata la situazione preoccupante di quasi tutti gli stock demersali nel Mediterraneo occidentale, e al fine di ridurre i livelli attualmente elevati di mortalità per pesca, il regime di gestione dello sforzo dovrebbe comportare una riduzione significativa dello sforzo di pesca nel primo anno di attuazione del piano di cui al presente regolamento.

(25)Il Consiglio dovrebbe tenere conto della pesca ricreativa se dai pareri scientifici risulta che essa ha un impatto significativo sulla mortalità per pesca degli stock interessati. A tal fine il Consiglio può fissare, nell'ambito del regime di gestione dello sforzo per le catture commerciali, possibilità di pesca che tengano conto del volume delle catture della pesca ricreativa e/o adottare altre misure intese a limitare la pesca ricreativa.

(26)Qualora dai pareri scientifici risulti che il regime di gestione dello sforzo di pesca non è sufficiente per rispettare gli obiettivi o gli obiettivi specifici del piano di cui al presente regolamento, tale regime dovrebbe essere integrato da misure di gestione basate sui totali ammissibili di cattura.

(27)Per garantire che il regime di gestione dello sforzo di pesca sia efficace e funzionale gli Stati membri dovrebbero adottare misure specifiche tra cui, in particolare, la definizione di un metodo per l'assegnazione delle quote di sforzo in conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'elaborazione di un elenco di navi, il rilascio di autorizzazioni di pesca e la registrazione e trasmissione dei dati relativi allo sforzo.

(28)Per proteggere le zone di riproduzione e gli habitat sensibili, e salvaguardare nel contempo le attività di pesca artigianale, la zona costiera dovrebbe essere regolarmente riservata ad attività di pesca più selettive. Pertanto, il piano di cui al presente regolamento dovrebbe istituire ogni anno un fermo della durata di tre mesi per le reti da traino operanti all'interno dell'isobata di 100 metri.

(29)È opportuno adottare misure di conservazione supplementari per gli stock demersali. In particolare, in conformità dei pareri scientifici, è opportuno poter attuare ulteriori fermi nelle zone a elevata concentrazione di riproduttori al fine di proteggere la popolazione adulta di naselli fortemente decimata.

(30)Per gli stock di specie oggetto di catture accessorie e gli stock demersali per i quali non sono disponibili dati sufficienti dovrebbe applicarsi l'approccio precauzionale. Se i pareri scientifici indicano che sono necessarie misure correttive dovrebbero essere adottate misure specifiche di conservazione in conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(31)Il piano di cui al presente regolamento dovrebbe prevedere la possibilità di adottare ulteriori misure tecniche di conservazione mediante atti delegati. Ciò è necessario per conseguire gli obiettivi del piano, in particolare per quanto riguarda la conservazione degli stock demersali e il miglioramento della selettività.

(32)Al fine di rispettare l'obbligo di sbarco istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il piano di cui al presente regolamento dovrebbe prevedere misure di gestione supplementari in conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(33)Affinché il piano di cui al presente regolamento possa essere rapidamente adeguato al progresso tecnico e scientifico, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di integrare il presente regolamento con misure correttive e misure tecniche di conservazione, attuare l'obbligo di sbarco e modificare alcuni elementi del piano. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 31 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(34)È opportuno stabilire un termine per la presentazione di raccomandazioni comuni da parte degli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto, come disposto dal regolamento (UE) n. 1380/2013.

(35)Al fine di valutare i progressi compiuti verso il conseguimento dell'MSY, il piano di cui al presente regolamento dovrebbe consentire un regolare monitoraggio scientifico degli stock considerati e, ove possibile, degli stock oggetto di catture accessorie.

(36)A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione dovrebbe valutare periodicamente l'adeguatezza e l'efficacia delle disposizioni del presente regolamento. Tale valutazione dovrebbe seguire e basarsi su una valutazione periodica del piano di cui al presente regolamento, sulla base del parere scientifico dello CSTEP, al termine di un periodo iniziale di cinque anni e, successivamente, ogni cinque anni. Questo consentirà di dare piena attuazione all'obbligo di sbarco, di adottare e attuare misure regionalizzate e di incidere sugli stock e sulle attività di pesca. Cinque anni rappresentano inoltre il periodo minimo richiesto dagli organismi scientifici.

(37)Ai fini della certezza del diritto è opportuno precisare che le misure di arresto temporaneo adottate per conseguire gli obiettivi del piano di cui al presente regolamento possono essere ritenute ammissibili al sostegno a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 32 .

(38)A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, prima di redigere il piano di cui al presente regolamento ne è stato debitamente valutato il probabile impatto economico e sociale 33 ,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione

1.Il presente regolamento istituisce un piano pluriennale ("il piano") per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli stock demersali nel Mediterraneo occidentale.

2.Il presente regolamento si applica ai seguenti stock:

(a)gambero viola (Aristeus antennatus) nella sottozona 1 della CGPM;

(b)gambero viola (Aristeus antennatus) nella sottozona 5 della CGPM;

(c)gambero viola (Aristeus antennatus) nella sottozona 6 della CGPM;

(d)gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris) nella sottozona 1 della CGPM;

(e)gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris) nella sottozona 5 della CGPM;

(f)gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris) nella sottozona 6 della CGPM;

(g)gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris) nelle sottozone 9, 10 e 11 della CGPM;

(h)gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) nella sottozona 9 della CGPM;

(i)gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) nella sottozona 10 della CGPM;

(j)gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) nella sottozona 11 della CGPM;

(k)nasello (Merluccius merluccius) nelle sottozone 1, 5, 6 e 7 della CGPM;

(l)nasello (Merluccius merluccius) nelle sottozone 9, 10 e 11 della CGPM;

(m)scampo (Nephrops norvegicus) nella sottozona 5 della CGPM;

(n)scampo (Nephrops norvegicus) nella sottozona 6 della CGPM;

(o)scampo (Nephrops norvegicus) nella sottozona 9 della CGPM;

(p)scampo (Nephrops norvegicus) nella sottozona 11 della CGPM;

(q)triglia di fango (Mullus barbatus) nella sottozona 1 della CGPM;

(r)triglia di fango (Mullus barbatus) nella sottozona 5 della CGPM;

(s)triglia di fango (Mullus barbatus) nella sottozona 6 della CGPM;

(t)triglia di fango (Mullus barbatus) nella sottozona 7 della CGPM;

(u)triglia di fango (Mullus barbatus) nella sottozona 9 della CGPM; e

(v)triglia di fango (Mullus barbatus) nella sottozona 10 della CGPM.

3.Il presente regolamento si applica agli stock oggetto di catture accessorie prelevati nel Mediterraneo occidentale nella pesca degli stock di cui al paragrafo 1. Esso si applica altresì a qualsiasi altro stock demersale catturato nel Mediterraneo occidentale per il quale non si dispone di dati sufficienti.

4.Il presente regolamento si applica alle attività di pesca commerciale e di pesca ricreativa di stock demersali di cui ai paragrafi 2 e 3, praticate nelle acque dell'Unione o da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione del Mediterraneo occidentale.

5.Il presente regolamento specifica inoltre le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco nelle acque dell'Unione del Mediterraneo occidentale per tutti gli stock delle specie a cui si applica l'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento, in aggiunta alle definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013, all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio 34 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio si applicano le seguenti definizioni:

(1)"stock considerati": gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

(2)"intervallo di FMSY": un intervallo di valori indicato nei migliori pareri scientifici disponibili, segnatamente nel parere del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), all'interno del quale tutti i livelli di mortalità per pesca producono a lungo termine il rendimento massimo sostenibile ("MSY") sulla base di un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali medie esistenti, senza provocare ripercussioni significative sul processo riproduttivo degli stock considerati. L'intervallo è fissato in modo che il rendimento a lungo termine non subisca una riduzione superiore al 5% rispetto all'MSY. Ad esso è applicato un tetto massimo affinché la probabilità che lo stock scenda al di sotto del valore limite di riferimento (BLIM) non sia superiore al 5%;

(3)" valore FMSY": il valore della mortalità per pesca stimata che, sulla base di un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali esistenti, produce il rendimento massimo a lungo termine;

(4)"MSY FLOWER": il valore più basso all'interno dell'intervallo di FMSY;

(5)"MSY FUPPER": il valore più alto all'interno dell'intervallo di FMSY;

(6)"intervallo inferiore di FMSY": intervallo di valori compresi tra l'MSY FLOWER e il valore FMSY;

(7)"intervallo superiore di FMSY": intervallo di valori compresi tra il valore FMSY e l'MSY FUPPER;

(8)"BLIM": il valore limite di riferimento, espresso come biomassa riproduttiva e indicato nei migliori pareri scientifici disponibili, in particolare nel parere dello CSTEP, al di sotto del quale la capacità riproduttiva rischia di essere ridotta;

(9)"BPA": il valore precauzionale di riferimento, espresso come biomassa riproduttiva e indicato nei migliori pareri scientifici disponibili, in particolare nel parere dello CSTEP, che garantisce che la probabilità che la biomassa riproduttiva scenda al di sotto del BLIM non superi il 5%;

(10)"gruppo di sforzo": un'unità di gestione della flotta di uno Stato membro per la quale è fissato uno sforzo di pesca massimo consentito;

(11)"giorno di pesca": un giorno di calendario, compreso tra le ore 0.00 e le ore 24.00, nel corso del quale sono praticate attività di pesca;

(12)"Mar Mediterraneo occidentale": le sottozone geografiche della CGPM 1 (Mare di Alboran settentrionale), 2 (Isola di Alboran), 5 (Isole Baleari), 6 (nord della Spagna), 7 (Golfo del Leone), 8 (Corsica), 9 (Mar Ligure e Mare Tirreno settentrionale), 10 (Mare Tirreno meridionale) e 11 (Sardegna) quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 35 .

Articolo 3
Obiettivi

1.Il piano contribuisce al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare attraverso l'applicazione dell'approccio precauzionale alla gestione della pesca, ed è inteso a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre l'MSY.

2.Il piano contribuisce a eliminare i rigetti in mare evitando e riducendo, per quanto possibile, le catture indesiderate, e concorre all'attuazione dell'obbligo di sbarco stabilito all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie che sono soggette a taglie minime di riferimento per la conservazione e alle quali si applica il presente regolamento.

3.Il piano applica alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi al fine di garantire che gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino siano ridotti al minimo. Esso è conforme alla normativa ambientale dell'Unione, e in particolare all'obiettivo di conseguire un buono stato ecologico entro il 2020 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE e agli obiettivi stabiliti agli articoli 4 e 5 della direttiva 2009/147/CE e agli articoli 6 e 12 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio.

4.In particolare, il piano mira a:

(a)garantire che siano rispettate le condizioni indicate nel descrittore 3 di cui all'allegato I della direttiva 2008/56/CE; e

(b)contribuire alla realizzazione di altri descrittori pertinenti di cui all'allegato I della direttiva 2008/56/CE in proporzione al ruolo svolto dalle attività di pesca nella loro realizzazione.

5.Le misure previste dal piano sono adottate sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili. In assenza di dati sufficienti l'obiettivo perseguito è garantire un livello comparabile di conservazione degli stock considerati.

CAPO II
OBIETTIVI SPECIFICI, VALORI DI RIFERIMENTO PER LA CONSERVAZIONE E MISURE DI SALVAGUARDIA

Articolo 4
Obiettivi specifici

1.Il tasso-obiettivo di mortalità per pesca corrispondente agli intervalli di FMSY di cui all'articolo 2 è raggiunto quanto prima, e in modo progressivamente incrementale entro il 2020 per gli stock considerati, ed è successivamente mantenuto entro gli intervalli di FMSY.

2.Gli intervalli di FMSY sono richiesti, in particolare allo CSTEP, sulla base del presente piano.

3.A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il Consiglio stabilisce le possibilità di pesca per l'insieme degli stock interessati entro l'intervallo di FMSY disponibile al momento per lo stock più vulnerabile.

4.In deroga ai paragrafi 1 e 3, le possibilità di pesca possono essere fissate a livelli inferiori agli intervalli di FMSY.

5.In deroga ai paragrafi 3 e 4 e a condizione che tutti gli stock considerati siano al di sopra del BPA, le possibilità di pesca possono essere fissate a livelli superiori all'intervallo di FMSY disponibile al momento per lo stock più vulnerabile:

(a)qualora, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò sia necessario per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 3 nella pesca multispecifica;

(b)qualora, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò sia necessario per evitare danni gravi a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie; oppure

(c)per limitare a un massimo del 20% le variazioni delle possibilità di pesca tra due anni consecutivi.

Articolo 5
Valori di riferimento per la conservazione

Ai fini dell'articolo 6, sulla base del presente piano sono richiesti, in particolare allo CSTEP, i seguenti valori di riferimento per la conservazione:

(a)valori precauzionali di riferimento espressi in termini di biomassa riproduttiva (BPA); e

(b)valori limite di riferimento espressi in termini di biomassa riproduttiva (BLIM).

Articolo 6
Misure di salvaguardia

1.Se dai pareri scientifici risulta che la biomassa riproduttiva di uno degli stock considerati è inferiore al valore precauzionale di riferimento (BPA), si adottano misure correttive atte a garantire il rapido ritorno dello stock al di sopra dei livelli in grado di produrre l'MSY. In particolare, in deroga all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, le possibilità di pesca sono fissate a livelli compatibili con una mortalità per pesca che è ricondotta all'interno dell'intervallo di FMSY per lo stock più vulnerabile, tenendo conto del calo della biomassa.

2.Se dai pareri scientifici risulta che la biomassa riproduttiva di uno degli stock considerati è inferiore al valore limite di riferimento (BLIM), si adottano ulteriori misure correttive atte a garantire il rapido ritorno dello stock al di sopra dei livelli in grado di produrre l'MSY. In particolare, in deroga all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, tali misure possono comprendere la sospensione della pesca diretta allo stock considerato e l'adeguata riduzione delle possibilità di pesca.

3.Le misure correttive di cui al presente articolo possono includere:

(a)misure a norma degli articoli 7, 8, 11, 12, 13 e 14 del presente regolamento; e

(b)misure di emergenza in conformità degli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

4.La scelta delle misure di cui al presente articolo dipende dalla natura, dalla gravità, dalla durata e dal ripetersi della situazione in cui la biomassa riproduttiva è inferiore ai livelli di cui all'articolo 5.

CAPO III
POSSIBILITÀ DI PESCA

Articolo 7
Regime di gestione dello sforzo di pesca

1.Tutte le navi appartenenti alle categorie di lunghezza di cui all'allegato I e operanti con reti da traino nelle zone definite nello stesso allegato sono soggette a un regime di gestione dello sforzo di pesca.

2.Ogni anno, sulla base dei pareri scientifici, il Consiglio stabilisce lo sforzo di pesca massimo consentito per ciascun gruppo di sforzo e Stato membro.

3.Nel primo anno di applicazione del piano, sulla base dei pareri scientifici, lo sforzo di pesca massimo consentito è ridotto in modo sostanziale rispetto al livello di riferimento previsto al paragrafo 4.

4.Il livello di riferimento di cui al paragrafo 3 è calcolato come segue:

(a)per il primo anno di applicazione del presente regolamento il livello di riferimento è calcolato per ciascun gruppo di sforzo come sforzo medio, espresso in numero di giorni di pesca tra il 1º gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, e tiene conto unicamente delle navi attive nel corso di tale periodo;

(b)per ciascuno degli anni successivi di applicazione del presente regolamento il livello di riferimento corrisponde allo sforzo di pesca massimo consentito per l'anno precedente.

5.Se dai pareri scientifici risulta che sono stati catturati quantitativi rilevanti di un determinato stock con attrezzi da pesca diversi dalle reti da traino, per l'attrezzo o gli attrezzi in questione sono stabiliti livelli di sforzo di pesca sulla base di tali pareri scientifici.

6.Se dai pareri scientifici risulta che la pesca ricreativa incide in misura significativa sulla mortalità per pesca di un determinato stock, il Consiglio, in sede di fissazione delle possibilità di pesca, può limitare la pesca ricreativa per evitare che venga superato il tasso-obiettivo complessivo di mortalità per pesca.

Articolo 8
Totali ammissibile di cattura

Se i migliori pareri scientifici disponibili indicano che il regime di gestione dello sforzo di pesca non è sufficiente per rispettare gli obiettivi o gli obiettivi specifici di cui agli articoli 3 e 4, il Consiglio adotta misure di gestione complementari basate sui totali ammissibili di catture.

Articolo 9
Obblighi degli Stati membri

1.Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente alle condizioni di cui agli articoli da 26 a 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2.Ogni Stato membro stabilisce un metodo per l'assegnazione dello sforzo di pesca massimo consentito alle navi o ai gruppi di navi battenti la sua bandiera in conformità dei criteri di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013. In particolare, gli Stati membri

(a)applicano criteri trasparenti e oggettivi, che comprendono criteri ambientali, sociali ed economici;

(b)ripartiscono in modo equo i contingenti nazionali tra i segmenti di flotta, tenendo conto delle attività di pesca tradizionali e artigianali; e

(c)offrono alle navi dell'Unione incentivi per l'uso di attrezzi da pesca selettivi o di tecniche di pesca a basso impatto ambientale.

3.Gli Stati membri che autorizzano le navi battenti la loro bandiera a pescare con reti da traino provvedono affinché tale attività di pesca non superi una durata massima di 12 ore per giorno di pesca per cinque giorni di pesca alla settimana o una durata equivalente.

4.Gli Stati membri rilasciano alle navi battenti la loro bandiera autorizzazioni di pesca per le zone di cui all'allegato I e in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

5.Gli Stati membri provvedono affinché nel periodo di applicazione del piano non si verifichi un aumento della capacità totale, espressa in GT e in kW, corrispondente alle autorizzazioni di pesca rilasciate in conformità del paragrafo 4.

6.Ogni Stato membro elabora e mantiene aggiornato un elenco delle navi cui sono state rilasciate autorizzazioni di pesca a norma del paragrafo 4 e lo mette a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri. Gli Stati membri trasmettono il loro elenco per la prima volta entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente entro il 30 novembre di ogni anno.

7.Gli Stati membri sorvegliano il loro regime di gestione dello sforzo di pesca e provvedono affinché lo sforzo di pesca massimo consentito di cui all'articolo 7 non superi i limiti stabiliti.

Articolo 10
Comunicazione dei dati pertinenti

1.Gli Stati membri registrano e trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca in conformità dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e degli articoli da 146 quater a 146 sexies, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione 36 .

2.I dati relativi allo sforzo di pesca sono aggregati per mese e comprendono le informazioni di cui all'allegato II. Il formato dei dati aggregati è l'XML Schema Definition basato sulla norma UN/CEFACT P1000-12.

3.Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di cui al paragrafo 1 prima del 15 di ogni mese.

CAPO IV
MISURE TECNICHE DI CONSERVAZIONE

Articolo 11
Zone vietate alla pesca

1.In aggiunta a quanto disposto dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, l'uso di reti da traino nel Mediterraneo occidentale è vietato all'interno dell'isobata di 100 metri dal 1º maggio al 31 luglio di ogni anno.

2.Entro due anni dall'adozione del presente regolamento gli Stati membri interessati, sulla base dei pareri scientifici, istituiscono altre zone di divieto se vi sono prove dell'esistenza di un'elevata concentrazione di novellame e di zone di riproduzione di stock demersali, in particolare per gli stock considerati.

3.Se le zone di divieto di cui al paragrafo 2 interessano pescherecci di più Stati membri, alla Commissione è conferito il potere di adottare, sulla base dei pareri scientifici e in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dell'articolo 18 del presente regolamento, atti delegati intesi a stabilire dette zone di divieto.

Articolo 12
Gestione degli stock oggetto di catture accessorie e degli stock demersali per i quali non sono disponibili dati sufficienti

1.Gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento sono gestiti sulla base dell'approccio precauzionale alla gestione della pesca quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 1380/2013.

2.Le misure di gestione per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento e, in particolare le misure tecniche di conservazione enumerate all'articolo 13 del presente regolamento, sono stabilite tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili.

Articolo 13
Altre misure tecniche di conservazione

1.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 18 al fine di integrare il presente regolamento mediante l'adozione delle seguenti misure tecniche di conservazione:

(a)misure intese a definire le caratteristiche degli attrezzi da pesca, in particolare le dimensioni di maglia, le dimensioni e il numero di ami, la configurazione dell'attrezzo, lo spessore del filo ritorto, le dimensioni dell'attrezzo o l'uso di ulteriori dispositivi per migliorare la selettività;

(b)misure intese a limitare l'uso degli attrezzi da pesca, in particolare la durata di immersione e la profondità di utilizzo, ai fini di una maggiore selettività;

(c)misure intese a vietare o a limitare le attività di pesca in zone o periodi specifici al fine di proteggere i riproduttori e il novellame, i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o i pesci di specie non bersaglio;

(d)misure intese a vietare o a limitare le attività di pesca in zone o periodi specifici al fine di proteggere gli ecosistemi e le specie vulnerabili;

(e)misure intese a fissare taglie minime di riferimento per la conservazione degli stock cui si applica il presente regolamento al fine di garantire la protezione del novellame;

(f)misure concernenti la pesca ricreativa; e

(g)misure concernenti altre caratteristiche correlate alla selettività.

2.Le misure di cui al paragrafo 1 contribuiscono al conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 3.

3.In mancanza di una raccomandazione comune ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, e scaduti i termini stabiliti nello stesso articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di integrare il presente regolamento mediante l'adozione delle misure di cui al paragrafo 1 qualora dai pareri scientifici emerga la necessità di un'azione specifica per garantire che tutti gli stock cui si applica il presente regolamento siano gestiti conformemente all'articolo 3.

CAPO V
OBBLIGO DI SBARCO

Articolo 14
Disposizioni connesse all'obbligo di sbarco

Per tutti gli stock di specie presenti nel Mediterraneo occidentale soggetti all'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 al fine di integrare il presente regolamento mediante l'adozione di modalità dettagliate per l'attuazione di tale obbligo secondo il disposto dell'articolo 15, paragrafo 5, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 1380/2013.

CAPO VI
REGIONALIZZAZIONE

Articolo 15
Cooperazione regionale

1.L'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle misure di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del presente regolamento.

2.Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto possono presentare raccomandazioni comuni conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013:

(a)per la prima volta entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente dodici mesi dopo ciascuna presentazione della valutazione del piano in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2;

(b)entro il 31 maggio dell'anno che precede l'anno di applicazione delle misure; e/o

(c)ogniqualvolta lo ritengano necessario, in caso di cambiamenti improvvisi della situazione di uno degli stock cui si applica il presente regolamento.

3.La delega di potere di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del presente regolamento non pregiudica i poteri conferiti alla Commissione ai sensi di altre disposizioni del diritto dell'Unione, ivi compreso il regolamento (UE) n. 1380/2013.

CAPO VII
MODIFICHE E MISURE SUCCESSIVE

Articolo 16
Modifiche del piano

1.Qualora i pareri scientifici evidenzino variazioni nella distribuzione geografica degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 2, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di modificare il presente regolamento adeguando le zone specificate all'articolo 1, paragrafo 2, e all'allegato I, al fine di tenere conto di tali variazioni.

2.Qualora dai pareri scientifici emerga la necessità di modificare l'elenco degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la Commissione può presentare una proposta di modifica di tale elenco.

Articolo 17
Monitoraggio e valutazione del piano

1.Ai fini della relazione annuale di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli indicatori quantificabili comprendono stime annuali di F/FMSY e della biomassa riproduttiva (SSB) per gli stock considerati e, ove possibile, per gli stock oggetto di catture accessorie. A questi possono essere aggiunti altri indicatori sulla base dei pareri scientifici.

2.Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati e all'impatto del piano per gli stock cui si applica il presente regolamento e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, in particolare per quanto concerne il conseguimento degli obiettivi definiti all'articolo 3.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 18
Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.La delega di potere di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 16 è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza di tale periodo. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di cinque anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza.

3.La delega di potere di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 16 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 11, 12, 13, 14 e 16 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

CAPO IX
FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA

Articolo 19
Sostegno erogato dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

Le misure di arresto temporaneo adottate al fine di realizzare gli obiettivi del piano sono considerate un arresto temporaneo delle attività di pesca ai fini dell'articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 508/2014.

CAPO X
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1)    The State of Mediterranean and Black Sea Fisheries (Lo stato della pesca nel Mediterraneo e nel Mar Nero). Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo ( FAO 2016 ).
(2)    Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 ( GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6 ).
(3)    Decreto 20 maggio 2011 relativo all'adozione di Piani di gestione della flotta a strascico in sostituzione del decreto direttoriale n. 44 del 17 giugno 2010 ( GU Serie Generale n.154 del 5-7-2011, pag. 2 ).
(4)    Arrêté du 28 janvier 2013 portant création d'un régime d'effort de pêche pour la pêche professionnelle au chalut en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français ( TRAM1240482A, pag. 3275 ).
(5)    Orden AAA/2808/2012, de 21 de diciembre, por la que se establece un Plan de Gestión Integral para la conservación de los recursos pesqueros en el Mediterráneo afectados por las pesquerías realizadas con redes de cerco, redes de arrastre y artes fijos y menores, para el período 2013-2017 ( n. 313, pag. 7 ).
(6)    Regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione, del 20 ottobre 2016, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo ( GU L 14 del 18.1.2017, pag. 4 ).
(7)    Regolamento delegato (UE) 2018/153 della Commissione, del 23 ottobre 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/86 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo ( GU L 29 dell'1.2.2018, pag. 1 ).
(8)    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ( GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22 ).
(9)    Raccomandazione volta a istituire una zona di restrizione della pesca nel Golfo del Leone al fine di proteggere le aggregazioni riproduttive e gli habitat sensibili di acque profonde ( GFCM/33/2009/1 ).
(10)    Monitoring the performance of the Common Fisheries Policy (Monitoraggio dei risultati della politica comune della pesca) ( STECF-17-04) .
(11)    Mediterranean assessments part 1 (Valutazioni per il Mediterraneo - parte 1) STECF-15-18) .
(12)    Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio ( GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1 ).
(13)    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock e abroga il regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio ( COM(2016)493 final del 3.8.2016 ).
(14)    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico e per le attività di pesca che sfruttano tali stock ( COM(2017)097 final del 24.2.2017 ).
(15)    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche ( COM(2016)134 final dell'11.3.2016 ).
(16)    Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) ( GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19 ).
(17)    Parere su un piano pluriennale per le attività di pesca dirette al prelievo di stock demersali nel Mediterraneo occidentale. Roma ( MEDAC(2017)270, 7.11.2017 ).
(18)    Conferenza ministeriale sulla sostenibilità della pesca nel Mediterraneo - Dichiarazione ministeriale di Malta MedFish4Ever ( Malta, 30 marzo 2017 ).
(19)    Consultazione pubblica su un piano pluriennale per le attività di pesca dirette al prelievo di stock demersali nel Mediterraneo occidentale ( DG MARE, 30 maggio 2016 - 30 settembre 2016 ).
(20)    Retrospective evaluation study of the Mediterranean Sea Regulation (Studio di valutazione retrospettiva del regolamento Mediterraneo) - relazione finale, pag. 230. (in attesa di pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea ) (MRAG(2016)).
(21)    Parere scientifico sulla conformità dei piani di gestione ai requisiti della politica comune della pesca nel Mar Mediterraneo. Contratto specifico n. 9, compito 4 (pareri scientifici ad hoc a sostegno dell'attuazione della politica comune della pesca) - relazione riveduta dell'8.8.2014 [MAREA(2014)].
(22)    Relazione della 49a riunione plenaria ( PLEN-15-02 ).
(23)    I valori sono probabilmente più bassi, in quanto i dati ufficiali italiani comprendono il numero totale di imbarcazioni operanti nel Mediterraneo. Secondo lo CSTEP 16-11, sono circa 9 000 le imbarcazioni che operano esclusivamente nel Mediterraneo occidentale. Tuttavia nella valutazione d'impatto sono stati utilizzati i dati ufficiali comunicati dagli Stati membri nell'ambito del quadro per la raccolta dei dati.
(24)    GU C […] del […], pag. […].
(25)    Dichiarazione ministeriale di Malta MedFish4Ever. Conferenza ministeriale sulla sostenibilità della pesca nel Mediterraneo ( Malta, 30 marzo 2017 ).
(26)    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ( GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22 )).
(27)    Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 ( GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6 ).
(28)    Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) ( GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19 ).
(29)    Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7) .
(30)    Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7) .
(31)    Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1) .
(32)    Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1 ).
(33)    Valutazione d'impatto... [inserire il riferimento all'atto della pubblicazione].
(34)    Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1) .
(35)    Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44) .
(36)    Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ( GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1 ).

Bruxelles,8.3.2018

COM(2018) 115 final

ALLEGATI

della Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mediterraneo occidentale

{SWD(2018) 59 final}
{SWD(2018) 60 final}


ALLEGATO I

Regime di gestione dello sforzo di pesca

(di cui all'articolo 7)

I gruppi di sforzo sono così definiti:

A) Reti da traino per la pesca della triglia di fango, del nasello, del gambero rosa mediterraneo e dello scampo nella piattaforma continentale e sul versante superiore.

Tipo di attrezzo

Zona geografica

Stock considerati

Lunghezza fuori tutto delle navi

Codice del gruppo di sforzo

Reti da traino

(TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP)

Sottozone 1, 2, 5, 6 e 7 della CGPM

Triglia di scoglio nelle GSA 1, 5, 6 e 7; nasello nelle GSA 1, 5, 6 e 7; gambero rosa mediterraneo nelle GSA 1, 5 e 6; scampo nelle GSA 5 e 6.

< 12 m

EFF1/MED1_TR1

≥ 12 m e < 18 m

EFF1/MED1_TR2

≥ 18 m e < 24 m

EFF1/MED1_TR3

≥ 24 m

EFF1/MED1_TR4

Sottozone 8, 9, 10 e 11 della CGPM

Triglia di scoglio nelle GSA 9 e 10; nasello nelle GSA 9, 10 e 11; gambero rosa mediterraneo nelle GSA 9, 10 e 11; scampo nelle GSA 9 e 10.

< 12 m

EFF1/MED2_TR1

≥ 12 m e < 18 m

EFF1/MED2_TR2

≥ 18 m e < 24 m

EFF1/MED2_TR3

≥ 24 m

EFF1/MED1_TR4

B) Reti da traino per la pesca del gambero viola e del gambero rosso in acque profonde.

Tipo di attrezzo

Zona geografica

Stock considerati

Lunghezza fuori tutto delle navi

Codice del gruppo di sforzo

Reti da traino

(TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP)

Sottozone 1, 2, 5, 6 e 7 della CGPM

Gambero viola nelle GSA 1, 5 e 6.

< 12 m

EFF2/MED1_TR1

≥ 12 m e < 18 m

EFF2/MED1_TR2

≥ 18 m e < 24 m

EFF2/MED1_TR3

≥ 24 m

EFF2/MED1_TR4

Sottozone 8, 9, 10 e 11 della CGPM

Gambero rosso nelle GSA 9, 10 e 11.

< 12 m

EFF2/MED2_TR1

≥ 12 m e < 18 m

EFF2/MED2_TR2

≥ 18 m e < 24 m

EFF2/MED2_TR3

≥ 24 m

EFF2/MED1_TR4

ALLEGATO II

Elenco dei dati relativi allo sforzo di pesca

(di cui all'articolo 10)

Dato

Definizione e osservazioni

1) Stato membro

Codice ISO alpha-3 dello Stato membro di bandiera dichiarante

2) Gruppo di sforzo

Codice del gruppo di sforzo quale definito all'allegato I

3) Periodo di sforzo

Data di inizio e di fine del mese cui si riferisce la dichiarazione

5) Dichiarazione di sforzo

Numero totale di giorni di pesca